Reg. ord. n. 54 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15

Ordinanza del Tribunale di Bologna  del 25/02/2026

Tra: Villa Zena snc di Giovanni Agostini e Maria Emanuela Licen snc  C/ Bonfiglioli Group srl



Oggetto:

Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili - Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia - Violazione del principio di eguaglianza in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.

Norme impugnate:

legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 812 e, in particolare,
legge  del 30/12/2024  Num. 207  Art. 1  Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 14  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 



Testo dell'ordinanza

                        N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2026

Ordinanza  del  25  febbraio  2026  del  Tribunale  di  Bologna   nel
procedimento civile promosso da Villa Zena snc di Giovanni Agostini e
Maria Emanuela Licen snc contro Bonfiglioli Group srl. 
 
Tributi  -  Contributo  unificato  per  le  spese  di   giustizia   -
  Procedimenti civili - Fermi i  casi  di  esenzione  previsti  dalla
  legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa  in  caso  di
  mancato   versamento   dell'importo   del   contributo    unificato
  determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del  d.P.R.
  n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge. 
- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione
  dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale  per
  il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812. 


(GU n. 15 del 15-04-2026)

 
                        TRIBUNALE DI BOLOGNA 
                           seconda sezione 
 
    Per Villa Zena S.n.c. di Giovanni Agostini e Maria Emanuela Licen
S.n.c., l'avv. Pappalardo Flavia; 
    Per Bonfiglioli Group S.r.l., l'avv. Risino Matteo; 
    Rilevato che con ordinanza n. 32234/2025 la Corte  di  cassazione
ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, secondo cui, fermi i
casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti  civili  la
causa non puo' essere iscritta a ruolo se non  e'  versato  l'importo
determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a),  o  il  minor
contributo dovuto per legge»; 
    Rilevato che, nel caso di  specie,  parte  opponente  ha  esibito
durante udienza mediante collegamento da remoto  schermata  video  da
cui emerge che il deposito dell'atto introduttivo effettuato  in  PCT
in data 23 settembre 2025 (quando era ancora pendente il termine  per
l'opposizione)  e'  stato   rifiutato   dal   sistema   per   mancata
documentazione del pagamento del contributo unificato; 
    Rilevato che la norma  di  cui  si  discute  e'  applicabile  nel
giudizio odierno non essendo documentata alcuna ipotesi di  esenzione
dall'obbligo  di  versamento  del  contributo,  e   che   l'eventuale
applicazione condurrebbe all'esito obbligatorio dell'inammissibilita'
dell'opposizione, cio' da cui discende il requisito della rilevanza; 
    Ritenuto  condivisibile   l'assunto   della   giurisprudenza   di
legittimita' secondo cui «il quadro che emerge  dalla  lettura  della
norma alla luce del contesto  complessivo  dimostra  innanzitutto  la
violazione dell'art. 3 Cost. in termini di principio di  uguaglianza,
posto  che  nulla  viene  previsto  per  consentire  l'accesso   alla
giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare  la  somma
suindicata; e palese e' anche la violazione degli articoli 24  e  111
della  Costituzione,  dal  momento  che  la  disposizione   censurata
preclude l'accesso alla giurisdizione, in nome  di  un  interesse  di
natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche
collegamento   con   il   migliore   svolgimento    della    funzione
giurisdizionale»; 
    Richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui  sussiste
una distinzione  tra  oneri  «razionalmente  collegati  alla  pretesa
dedotta in giudizio» e oneri volti,  invece,  alla  soddisfazione  di
finalita' del tutto estranee; questi  ultimi,  come  ricordato  anche
dalla Corte di cassazione, conducono «al risultato  di  precludere  o
ostacolare gravemente l'esperimento  della  tutela  giurisdizionale»,
incorrendo  per  tale  ragione  nella  sanzione   dell'illegittimita'
costituzionale; 
    Deve  essere  sollevata,  dunque,  siccome   non   manifestamente
infondata  in  riferimento  ai  suindicati  parametri,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione. 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. 

 
                               P. Q. M. 
 
    1)  Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
riferimento  agli  articoli  3,  24  e  111  della  Costituzione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  812,
della legge  30  dicembre  2024,  n.  107,  nei  termini  di  cui  in
motivazione. 
    2) Ordina la trasmissione della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; dispone che, a
cura della cancelleria, la presente ordinanza venga  notificata  alle
parti in causa, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
comunicata  alla  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica  e  alla
Presidenza della Camera dei deputati. 
        Bologna 25 febbraio 2026. 
 
                       Il Giudice: Siracusano