Reg. ord. n. 54 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15
Ordinanza del Tribunale di Bologna del 25/02/2026
Tra: Villa Zena snc di Giovanni Agostini e Maria Emanuela Licen snc C/ Bonfiglioli Group srl
Oggetto:
Tributi – Contributo unificato per le spese di giustizia – Procedimenti civili - Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, preclusione all’iscrizione a ruolo della causa in caso di mancato versamento dell’importo del contributo unificato determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 [pari a euro 43] o del minor contributo dovuto per legge – Irragionevole preclusione alla promozione di un giudizio civile in caso di mancato previo versamento della somma indicata – Carenza di collegamento tra l’imposizione del tributo e un obiettivo di razionalizzazione del servizio della giustizia - Violazione del principio di eguaglianza in riferimento all’omessa tutela dei soggetti privi di mezzi – Violazione del diritto all’accesso alla giurisdizione.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2024 Num. 207 Art. 1 Co. 812 introduttivo
decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 Num. 115 Art. 14 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Testo dell'ordinanza
N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2026
Ordinanza del 25 febbraio 2026 del Tribunale di Bologna nel
procedimento civile promosso da Villa Zena snc di Giovanni Agostini e
Maria Emanuela Licen snc contro Bonfiglioli Group srl.
Tributi - Contributo unificato per le spese di giustizia -
Procedimenti civili - Fermi i casi di esenzione previsti dalla
legge, preclusione all'iscrizione a ruolo della causa in caso di
mancato versamento dell'importo del contributo unificato
determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R.
n. 115 del 2002 o del minor contributo dovuto per legge.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 107 (recte: 207) (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per
il triennio 2025-2027), art. 1, comma 812.
(GU n. 15 del 15-04-2026)
TRIBUNALE DI BOLOGNA
seconda sezione
Per Villa Zena S.n.c. di Giovanni Agostini e Maria Emanuela Licen
S.n.c., l'avv. Pappalardo Flavia;
Per Bonfiglioli Group S.r.l., l'avv. Risino Matteo;
Rilevato che con ordinanza n. 32234/2025 la Corte di cassazione
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107, secondo cui, fermi i
casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la
causa non puo' essere iscritta a ruolo se non e' versato l'importo
determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor
contributo dovuto per legge»;
Rilevato che, nel caso di specie, parte opponente ha esibito
durante udienza mediante collegamento da remoto schermata video da
cui emerge che il deposito dell'atto introduttivo effettuato in PCT
in data 23 settembre 2025 (quando era ancora pendente il termine per
l'opposizione) e' stato rifiutato dal sistema per mancata
documentazione del pagamento del contributo unificato;
Rilevato che la norma di cui si discute e' applicabile nel
giudizio odierno non essendo documentata alcuna ipotesi di esenzione
dall'obbligo di versamento del contributo, e che l'eventuale
applicazione condurrebbe all'esito obbligatorio dell'inammissibilita'
dell'opposizione, cio' da cui discende il requisito della rilevanza;
Ritenuto condivisibile l'assunto della giurisprudenza di
legittimita' secondo cui «il quadro che emerge dalla lettura della
norma alla luce del contesto complessivo dimostra innanzitutto la
violazione dell'art. 3 Cost. in termini di principio di uguaglianza,
posto che nulla viene previsto per consentire l'accesso alla
giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma
suindicata; e palese e' anche la violazione degli articoli 24 e 111
della Costituzione, dal momento che la disposizione censurata
preclude l'accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di
natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche
collegamento con il migliore svolgimento della funzione
giurisdizionale»;
Richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui sussiste
una distinzione tra oneri «razionalmente collegati alla pretesa
dedotta in giudizio» e oneri volti, invece, alla soddisfazione di
finalita' del tutto estranee; questi ultimi, come ricordato anche
dalla Corte di cassazione, conducono «al risultato di precludere o
ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale»,
incorrendo per tale ragione nella sanzione dell'illegittimita'
costituzionale;
Deve essere sollevata, dunque, siccome non manifestamente
infondata in riferimento ai suindicati parametri, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge 30
dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in motivazione.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, devono
essere disposte la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M.
1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 812,
della legge 30 dicembre 2024, n. 107, nei termini di cui in
motivazione.
2) Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; dispone che, a
cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle
parti in causa, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla
Presidenza della Camera dei deputati.
Bologna 25 febbraio 2026.
Il Giudice: Siracusano