Reg. ord. n. 53 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 19/03/2026

Tra: Tecnimont spa  C/ Roma Capitale



Oggetto:

Enti locali – Disposizioni urgenti per Roma Capitale – Obbligazioni contratte dal Comune di Roma fino alla data del 28 aprile 2008 – Assunzione da parte della gestione commissariale istituita per il rientro dall’indebitamento pregresso – Applicazione delle previsioni dell’art. 248 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) concernenti la dichiarazione di dissesto – Effetti nei confronti dei creditori – Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive e blocco della maturazione di interessi e rivalutazione del credito per tutta la durata della procedura di risanamento e di liquidazione – Denunciata assenza di un termine finale ai divieti, riferito all’esaurimento di una procedura amministrativa di durata sostanzialmente indefinita – Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale in sede esecutiva – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e del relativo Protocollo addizionale.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 25/06/2008  Num. 112  Art. 78  Co. 6 convertito con modificazioni in
legge  del 06/08/2008  Num. 133


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2026

Ordinanza del 19 marzo 2026 della Corte  di  cassazione  sul  ricorso
proposto da Tecnimont spa contro Roma Capitale. 
 
Enti locali - Disposizioni urgenti per Roma Capitale  -  Obbligazioni
  contratte dal Comune di Roma fino alla data del 28  aprile  2008  -
  Assunzione da parte della gestione commissariale istituita  per  il
  rientro   dall'indebitamento   pregresso   -   Applicazione   delle
  previsioni  dell'art.  248  del  d.lgs.  n.  267  del  2000  (TUEL)
  concernenti la dichiarazione di dissesto -  Effetti  nei  confronti
  dei creditori  -  Divieto  di  intraprendere  o  proseguire  azioni
  esecutive e blocco della maturazione di interessi  e  rivalutazione
  del credito per tutta la durata della procedura di risanamento e di
  liquidazione. 
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo
  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
  stabilizzazione  della   finanza   pubblica   e   la   perequazione
  tributaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  6  agosto
  2008, n. 133, art. 78, comma 6. 


(GU n. 15 del 15-04-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Terza sezione civile 
 
    Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: 
        Franco De Stefano Presidente; 
        Pasquale Gianniti consigliere; 
        Cristiano Valle consigliere; 
        Irene Ambrosi consigliere; 
        Alberto Crivelli consigliere rel.; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
iscritto al n. 25326/2023 R.G. proposto da: 
        Tecnimont S.p.a., sedente in Milano, in  persona  del  legale
rappresentante, con avv. Antonio  Auricchio  e  Decio  Nicola  Mattei
Palamara; ricorrente; 
        contro Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, con
avv. Federica Graglia; controricorrente; 
        e contro Unicredit Banca di Roma S.p.a., sedente  in  Milano,
in persona del legale rappresentante; intimata avverso la sentenza n.
9676/23 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il  16  giugno  2023,
non notificata; 
    Udita la relazione della causa svolta alla pubblica  udienza  del
nove gennaio 2026 dal consigliere dott. Alberto Crivelli; 
    Udito il Sostituto Procuratore generale,  dott.  Mauro  Vitiello,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; 
    Udito il difensore della ricorrente, avv. Augusta  Ciminelli,  in
sostituzione e per delega in atti dell'avv. Antonio Auricchio, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
                           Fatti di causa 
 
    1. Con ricorso depositato in data 26 novembre 2018, la  Tecnimont
S.p.a.  proponeva  opposizione  avverso  l'ordinanza  di  estinzione,
emessa il 20 novembre 2018, nell'ambito  di  procedura  esecutiva  di
pignoramento presso terzi di tutte le somme dovute da Unicredit  alla
controricorrente, in considerazione  della  ritenuta  necessita',  da
parte del giudice dell'esecuzione, di considerare il credito, portato
in sentenza resa il 9 maggio 2013 dal Tribunale di Roma nei confronti
di Roma Capitale, soggetto alla procedura concorsuale di cui all'art.
248, decreto legislativo n. 267/2000, in virtu' del richiamo  di  cui
all'art. 78, decreto-legge n. 112/2008, in quanto  appunto  sorto  da
atto o fatto precedente al 28 aprile 2008  (data  da  individuarsi  a
seguito  dell'interpretazione  fornita  dall'art.  4,  comma   8-bis,
decreto-legge  n.  2/2010  del  comma  3  dell'art.  78  cit.),   con
conseguente impignorabilita' dei crediti in sede  esecutiva.  Ne'  il
giudice  dell'esecuzione  ravvisava  un  sospetto  di  illegittimita'
costituzionale  della  normativa  di  riferimento,  alla  luce  della
pronuncia Corte costituzionale n. 154 del 2013 e di quella della S.C.
(Cass. n. 23651/17).  Veniva  dunque  adottato  un  provvedimento  di
improcedibilita' dell'esecuzione. 
    L'odierno  ricorrente  proponeva  allora  opposizione  agli  atti
esecutivi  deducendo  che:  a)  il  giudice  dell'esecuzione  avrebbe
erroneamente rilevato d'ufficio  l'improcedibilita'  dell'esecuzione;
b) la norma di cui all'art. 78, comma 6, decreto-legge  n.  112/2008,
nell'interpretazione fornita  dal  giudice  dell'esecuzione,  sarebbe
contraria ai principi costituzionali e della Convenzione europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
    Il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato dispiegamento  di
istanze  di  provvedimenti   cautelari,   unicamente   disponeva   «,
cautelativamente, il mantenimento del vincolo sulle  somme  pignorate
fino alla definizione del giudizio di merito, sempre  che  lo  stesso
venga introdotto». 
    Con  citazione  in   riassunzione   tempestivamente   notificata,
l'opponente ha reiterato le domande avanzate col ricorso. 
    Introdotto il giudizio di merito, lo stesso veniva  definito  con
la sentenza qui impugnata sulla base di argomentazioni sovrapponibili
a quelle rese dal giudice dell'esecuzione nel  suo  provvedimento  di
improcedibilita', respingendo cosi' l'opposizione. 
    Tecnimont S.p.a. propone cosi' ricorso in cassazione  affidato  a
due motivi, mentre Roma Capitale resiste a mezzo di  controricorso  e
Unicredit e' rimasta intimata. 
    Da ultimo la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa,
a mezzo della quale ha riferito che  in  data  19  agosto  2025  Roma
Capitale ha versato  a  Tecnimont  l'importo  di  euro  1.832.223,85,
restando pero', a parere  della  ricorrente,  ancor  debitrice  della
somma di euro 372.096,95, dal momento che la sentenza che costituisce
titolo esecutivo aveva condannato il  Comune  di  Roma  al  pagamento
della somma capitale di euro 1.710.795,98, oltre interessi legali dal
22 gennaio 2007 al saldo. 
    La  causa  e'  stata  infine  trattata  all'udienza  pubblica  in
epigrafe. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
    1. Pregiudizialmente occorre verificare, alla luce del  contenuto
della memoria illustrativa della parte ricorrente, in cui si da' atto
dell'intervenuto pagamento della somma di euro 1.832.223,85 da  parte
della controricorrente, del permanente interesse a ricorrere. 
    1.1. La risposta dev'essere  positiva:  ed  infatti  la  societa'
ricorrente  agisce  per  la  Cassazione  di  una  pronuncia  che   ha
confermato  la  declaratoria  di  improcedibilita'  di  un   processo
esecutivo avente ad oggetto l'espropriazione per  il  soddisfacimento
di un proprio credito (pacificamente risalente al 2007), accertato in
sentenza definitiva per capitale  ed  interessi  fino  al  saldo,  ed
espressamente le somme corrisposte nel  2025  soddisfano  appunto  il
capitale, ma solo parzialmente  il  credito  da  interessi  (che  sul
capitale di euro 1.710.795,98 e' rimasto insoddisfatto da diciassette
anni), per cui permane all'evidenza l'interesse a proseguire l'azione
stessa, attraverso appunto la rimozione della pronuncia  che  a  cio'
osta, per il soddisfacimento di  tale  ultimo  credito,  quantificato
dalla parte nel gia' ricordato importo di euro 372.096,95. 
    In altri termini, rimosso, nell'evenienza dell'accoglimento della
questione  di  legittimita'  costituzionale  inerente  all'art.   78,
decreto-legge n. 112/2008 oggetto dei motivi,  l'ostacolo  costituito
da  tale  ultima  disposizione,  la  societa'   ricorrente   potrebbe
procedere all'espropriazione per il soddisfacimento del  suo  residuo
credito per interessi. 
    Per quanto concerne ulteriori aspetti della questione, gli stessi
saranno esaminati in prosieguo. 
    Ancora, va precisato che,  nello  sviluppo  dell'ordinanza,  ogni
riferimento  al  Comune  di  Roma  va,  all'occorrenza,  inteso  come
operato, ratione temporis, all'ente che, a termini dall'art. 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, che al primo  e'  succeduto,  cioe'  Roma
Capitale. 
    2. Con il primo mezzo si deduce «Violazione e falsa  applicazione
di norme di diritto ex  art.  360,  comma  1,  n.  3  del  codice  di
procedura civile con riferimento all'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, e all'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU». 
    A   parere   della    ricorrente    erroneamente    il    giudice
dell'opposizione  aveva  rigettato   la   denunciata   illegittimita'
costituzionale del citato art. 78, decreto-legge n.  112/78,  laddove
richiama l'art. 248  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  (TUEL),
nonche'  dell'ultimo   periodo   del   comma   8-bis   dell'art.   4,
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, conv. in legge 26 marzo 2010, n.
42, e cio' senza tenere in considerazione le osservazioni  svolte  in
sede oppositiva dalla ricorrente, secondo cui: da un  lato,  il  gia'
citato precedente del giudice delle  leggi  non  poteva  essere  piu'
considerato attuale,  alla  luce  di  quanto  stabilito  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo (d'ora in  avanti,  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo) con le sopravvenute sentenze Pennino  e  De  Luca,
che avevano fortemente ridimensionato il «peso specifico»  attribuito
dalla  Corte  costituzionale  al   principio   della   par   condicio
creditorum; dall'altro lato, la sentenza  Cassazione  n.  23651/2017,
oltre che a sembrare in contrasto con l'evoluzione  giurisprudenziale
maturata in seno  alla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,  con
particolare riferimento all'estensione dei relativi principi anche ai
casi in cui un provvedimento giudiziale venga emesso dopo  l'apertura
della procedura di dissesto, ha avuto ad oggetto un caso sotto alcuni
aspetti diverso da quello di specie. 
    In particolare, si sottolinea che la Corte costituzionale  si  e'
considerata  non  legittimata  a  sindacare  l'interpretazione  della
Convenzione dei  Diritti  dell'Uomo  data  dalla  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo. 
    E' poi principio consolidato che, in caso di conflitto tra  norme
interne e la suddetta  Convenzione,  occorre  sollevare  giudizio  di
legittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  l'art.  117  della
Costituzione. 
    Orbene,  a  tale  scrutinio  di  legittimita'  non  osterebbe  la
precedente pronuncia n. 154 del 2013, in quanto dichiarativa  di  non
fondatezza con riferimento ai profili denunciati. 
    La pronuncia poi sarebbe superata dai  successivi  arresti  della
Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove essa stabilisce che  «il
divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei  confronti
dell'ente rimane in vigore fino all'approvazione  del  rendiconto  da
parte  dell'OSL,  quindi  fino  ad  una  data  futura   che   dipende
dall'attivita' di una  commissione  amministrativa  indipendente.  La
celerita'  della  procedura  dinanzi  a  tale  organo  sfugge  quindi
completamente al controllo del ricorrente ... A giudizio della Corte,
cio' ha  comportato  il  venire  meno  del  ragionevole  rapporto  di
proporzionalita' che deve esistere, in materia, tra i mezzi impiegati
e  lo  scopo  prefisso»  (Corte  EDU,  24  settembre  2013,   Pennino
c/Italia). 
    In seguito a cio' la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  ha
stabilito che «In seguito alla dichiarazione di dissesto  finanziario
del Comune di ...»; e ancora «non eseguendo la sentenza del tribunale
di ..., le  autorita'  nazionali  hanno  impedito  al  ricorrente  di
riscuotere il denaro che questi poteva ragionevolmente aspettarsi  di
ottenere» (cfr. § 53 sentenza De Luca; § 57 sentenza Pennino); d. «la
mancanza di risorse di un comune non possa  giustificare  che  questo
ometta di onorare gli obblighi derivanti da una  sentenza  definitiva
pronunciata a suo sfavore» (si vedano, mutatis mutandis, Ambruosi  c.
Italia, n. 31227/96, §§ 28-34, 19  ottobre  2000,  e  Bourdov,  sopra
citata, § 41). 
    Sempre per la giurisprudenza della  Corte  EDU  un  credito  puo'
costituire un «bene», ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1, se e'
sufficientemente accertato come esigibile (Corte EDU 9 dicembre 1994,
Raffinerie Greche Stan c/Grecia), per  cui,  sempre  a  parere  della
ricorrente, non occorre che l'accertamento sia avvenuto con  sentenza
passata in giudicato. 
    Il credito della  ricorrente  sarebbe  certamente  esigibile,  in
quanto accertato  da  una  sentenza  definitiva,  ed  in  seguito  al
dissesto del Comune di Roma - o Roma Capitale  -  lo  stesso  non  ha
pagato il debito, se non parzialmente, vale a dire quanto  alla  sola
sorta capitale e solamente dopo oltre diciassette anni. 
    Questa  Corte,  con  la  gia'  citata  sentenza  n.  23651/17  ha
rimarcato che «la Corte EDU ha dato rilievo implicito, ma chiaro,  al
fatto che il  pagamento  da  parte  del  Comune  di  ...,  una  volta
sopraggiunta quella definitivita', era pur sempre stato possibile nel
lasso di tempo fra essa e l'intervento della legge n. 140  del  2004,
che aveva determinato la sua attrazione nel regime della legge n. 267
del 2000». 
    Tale  lettura  pero'  contrasterebbe  con  l'interpretazione  del
credito-bene da parte della Corte EDU,  secondo  cui  il  credito  e'
sufficientemente  accertato  sol  che  costituisca  titolo  esecutivo
(Corte EDU 29 maggio 2018, Bikic c/Croazia). 
    Per cui sarebbe errata la ricostruzione interpretativa operata da
questa Corte, a tenore della quale la Corte EDU avrebbe «... ritenuto
contrastare ... con l'art. 1 del protocollo il  fatto  che  lo  Stato
Italiano si fosse ingerito sul  credito  del  ricorrente  attraendolo
nella disciplina del dissesto in una situazione in cui  esso  avrebbe
dovuto essere onorato dal Comune di ... dopo la  sentenza  definitiva
nel periodo anteriore alla legge n. 140 del 2004, con cui l'ingerenza
di  era  verificata»,  dal  momento  che,  fra  l'altro,  se  si   fa
riferimento al caso De Luca, «dopo la sentenza definitiva nel periodo
anteriore alla legge n. 140 del 2004» il Comune  di  ...  si  trovava
gia' nell'impossibilita' giuridica di pagare, stante quanto  previsto
dall'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80. 
    2.1. Anzitutto  deve  osservarsi  che  il  ricorso  non  si  pone
contrasto col principio espresso da questa  Corte  secondo  cui  «Non
puo' costituire motivo  di  ricorso  per  cassazione  la  valutazione
negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza
di una questione di legittimita' costituzionale, perche' il  relativo
provvedimento (benche' eventualmente ricompreso, da un punto di vista
formale, in una sentenza) ha carattere puramente ordinatorio, essendo
riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale,  e,
d'altra parte, la stessa questione puo'  essere  riproposta  in  ogni
grado di giudizio. Tuttavia,  si  deve  presumere  che  le  doglianze
relative alle deliberazioni  assunte  dal  giudice  di  merito  sulla
questione di legittimita' costituzionale non si presentino come  fine
a  se  stesse,  ma  abbiano   funzione   strumentale   in   relazione
all'obiettivo di conseguire una pronuncia piu' favorevole  di  quella
resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l'impugnazione investa
sostanzialmente, sia pure in forma ellittica,  il  capo  o  il  punto
della   sentenza   regolato   dalla   norma    giuridica    la    cui
costituzionalita'  e'  contestata»  (Cass.  n.  25343/14;  Cass.   n.
9284/18). 
    Orbene, nella specie le doglianze non si presentano affatto  fine
a se' stesse, ma sono rappresentate come strettamente  funzionali  al
conseguimento di una pronuncia piu' favorevole, come emerge  peraltro
inequivocabilmente  dalle  conclusioni  tratte  dalla  parte,   volte
infatti  ad  ottenere,  a  seguito  dell'auspicata  declaratoria   di
illegittimita' costituzionale e della conseguente  caducazione  della
norma posta a fondamento del rigetto della sua  opposizione  formale,
il riconoscimento dell'illegittimita'  di  tale  rigetto  e,  dunque,
l'accoglimento della stessa opposizione proposta avverso  il  diniego
di assegnazione di un credito, di cui al provvedimento  del  g.e.  di
improcedibilita'  del  processo  per  espropriazione  presso   terzi,
essendo basati tanto quest'ultimo quanto il rigetto  dell'opposizione
allo stesso, come denunciato dalla parte,  sull'applicazione  di  una
norma - l'art. 78 della legge n. 2/2010 -  della  cui  illegittimita'
costituzionale si tratterebbe. 
    Va in proposito sottolineato che proprio i profili  sottoposti  a
censura di incostituzionalita' da parte del ricorrente hanno  formato
oggetto di verifica negativa da  parte  del  giudice  del  merito  in
ordine alla  loro  non  manifesta  infondatezza,  e  che  proprio  la
disposizione censurata e' stata dal giudice del  merito  ritenuta  di
ostacolo alla proseguibilita' dell'azione esecutiva intrapresa. 
    2.2. Il motivo, partendo dalla  condivisibile  premessa  per  cui
l'interpretazione della Convenzione dei diritti dell'uomo  appartiene
alla Corte  EDU  e  che  il  rilievo  di  un  eventuale  contrasto  -
ricorrendo i presupposti previsti dalle legge - tra una norma interna
e la Convenzione determina in capo  al  giudice  nazionale  non  gia'
l'obbligo di disapplicazione della norma interna medesima, ma  quello
di sollevare la  questione  di  legittimita'  costituzionale  con  la
prospettazione del contrasto  con  l'art.  117,  comma  primo,  della
Costituzione in  relazione  alle  norme  sovranazionali  quali  norme
interposte, come emerge  da  quanto  precede,  fornisce  una  propria
lettura della giurisprudenza della Corte EDU in base alla quale 1) la
Convenzione tutela il diritto al rispetto dei  beni  appartenenti  ad
una persona fisica o giuridica (art.  1  Protocollo  addizionale  1),
identificando fra siffatti beni anche i crediti portati  da  pronunce
comunque    esecutive,    ancorche'    non    definitive,     purche'
sufficientemente accertate; 2) declinando tale principio a  proposito
di crediti che il legislatore consente di non onorare, tale regola va
considerata non conforme alla norma  convenzionale  sopra  richiamata
appunto trattandosi di crediti sufficientemente accertati per  essere
esigibili;  3)  cio'  non  dovrebbe   riguardare   solo   i   crediti
anteriormente accertati, ma  anche  quelli  posteriormente  accertati
(rispetto alla norma interna istitutiva  della  possibilita'  di  non
onorare il credito). 
    Di tali assunti principi farebbe  non  corretta  applicazione  il
precedente di questa Corte, n. 26357/17,  mentre  la  sentenza  Corte
costituzionale n. 154 del 2013 sarebbe superata da successivi arresti
della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    2.3. Va anzitutto premesso che l'arresto di questa Corte  che  si
ritiene non conforme alla lettura delle sentenze Convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali  ha  riguardato,  come  la  presente  controversia,  una
vicenda debitoria del Comune di Roma, coinvolta nel dissesto di  tale
ente, il  quale  e'  stato  assoggettato  alla  procedura  denominata
gestione commissariale per il rientro del debito del Comune di  Roma,
di cui all'art. 78, decreto-legge n. 112/2008,  che  costituisce  una
disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella generale prevista
per gli enti locali dal decreto legislativo  n.  267/2000  (d'ora  in
avanti, TUEL). In virtu' della  richiamata  normativa  speciale,  con
riferimento alle obbligazioni derivanti da atti e fatti anteriori  al
28 aprile 2008 e per tutta la durata  della  procedura,  non  possono
essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei   confronti
dell'ente. 
    In base all'art. 4, comma  8-bis,  decreto-legge  n.  2/2010,  il
primo periodo del comma 3 dell'art. 78 del decreto-legge n.  112  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,  si
interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume,
con bilancio separato rispetto a  quello  della  gestione  ordinaria,
tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere  fino
alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate
e  i  relativi  crediti  siano  liquidati  con  sentenze   pubblicate
successivamente alla medesima data. 
    2.4. Orbene, il suddetto arresto ha ritenuto che, alla luce delle
sentenze Corte EDU allora note, in  particolare  quelle  direttamente
rilevanti (perche' concernenti altri  casi  di  crediti  vantati  nei
confronti di enti locali in  dissesto,  sentenza  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo  del  24  settembre  2013,  Pennino  c.  Italia  n.
43892/04, nonche' De Luca c.  Italia  n.  43870/04;  oltre  ad  altro
precedente riguardante fattispecie differente ma comunque  involgente
una  questione  di  ostacolo  all'esercizio  di  un'azione  esecutiva
fondata su un titolo giudiziale: sentenza Corte europea  dei  diritti
dell'uomo del 19 ottobre 2000,  Ambruosi  c.  Italia,  n.  31227/96),
dovessero essere lette nel senso che come «beni» ai sensi dell'art. 1
prot. 1, cit., della Convenzione, dovessero essere considerati solo i
crediti portati in sentenza definitiva resa anteriormente all'entrata
in vigore della norma interna. 
    2.5. Il ragionamento seguito e' stato quello per  cui  l'ostacolo
normativo interno, per violare  la  convenzione,  si  deve  frapporre
rispetto a una sentenza che aveva concretamente conferito alla  parte
interessata il diritto ad ottenere il pagamento, il che si verificava
inequivocabilmente ogni qual volta prima dell'intervento  legislativo
appunto il creditore aveva un titolo attuale e definitivo. 
    Si legge, infatti, nella sentenza di questa  Corte  n.  26357/17:
«Nel paragrafo 58, infatti, dopo  avere  dato  atto  che  il  Governo
Italiano aveva giustificato l'ingerenza nel godimento  da  parte  del
ricorrente del suo diritto al rispetto dei suoi beni "con il dissesto
finanziario del comune e con la  volonta'  di  garantire  a  tutti  i
creditori  parita'  di  trattamento  per  la  riscossione  dei   loro
crediti",  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  si  e'  cosi'
espressa: "La Corte ritiene che la mancanza di risorse di  un  comune
non possa giustificare che questo  ometta  di  onorare  gli  obblighi
derivanti da una sentenza definitiva pronunciata a  suo  sfavore  (si
vedano, mutatis mutandis, Ambruosi c. Italia, n. 31227/96, §§  28-34,
19 ottobre 2000, e Bourdov, sopra citata, § 41). 
    In tal modo, cioe' rimarcando che il credito, cioe' il bene,  era
stato riconosciuto con sentenza definitiva e non  era  stato  onorato
nemmeno dopo di essa, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha  dato
rilievo implicito, ma chiaro, al fatto che il pagamento da parte  del
Comune di ..., una volta sopraggiunta quella definitivita',  era  pur
sempre stato possibile nel lasso di tempo  fra  essa  e  l'intervento
della legge n. 140 del 2004, che aveva determinato la sua  attrazione
nel regime della legge n. 267 del 2000. 
    Attrazione anteriormente alla legge esclusa dalla  giurisprudenza
interna (che infatti  consentiva,  come  ricordato  dalla  pronuncia,
l'esecuzione di crediti accertati con sentenza definitiva, anche  nei
confronti di enti locali in dissesto n.d.r.). 
    La  sottolineatura  del  valore  del   riconoscimento   in   sede
giurisdizionale del credito e' presente espressamente nel  successivo
paragrafo 59. 
    In pratica, la Corte europea dei diritti  dell'uomo  ha  ritenuto
contrastare con la  Convenzione  e  segnatamente  con  l'art.  1  del
Protocollo il fatto che lo  Stato  Italiano  si  fosse  ingerito  sul
credito del ricorrente attraendolo nella disciplina del  dissesto  in
una situazione in cui esso avrebbe dovuto essere onorato  dal  Comune
di ... dopo la sentenza definitiva nel periodo anteriore  alla  legge
n. 140 del 2004, con cui l'ingerenza di era verificata"». 
    La lettura che, invece, propone la ricorrente sarebbe nel  senso,
piu' radicale, per cui non solo la nozione di «bene»  si  riferirebbe
anche a crediti sufficientemente accertati come esigibili e dunque  a
prescindere dalla definitivita' della sentenza, ma, addirittura,  che
cio'  riguarderebbe  comunque  tutti  i  crediti   accertati,   anche
successivamente l'apertura della  procedura  e  l'entrata  in  vigore
della norma interna. 
    2.6. Evidente  come  la  lettura  proposta  dalla  ricorrente  in
realta' prescinde da quanto effettivamente stabilito  dalle  pronunce
della Corte EDU, la cui interpretazione deve confermarsi nei  termini
indicati dal precedente di questa Corte appena citato. 
    Intanto, pacificamente tutte le pronunce citate, la sentenza  «De
Luca» e la sent.  «Pennino»,  fanno  chiaro  riferimento  a  sentenze
definitive. 
    Anche la pronuncia successiva (Bikic/Croazia del 19 maggio  2018)
- pur riferita ad un caso (diritto all'abitazione) ed in un  contesto
(la normativa croata) del tutto  differenti,  fa  sempre  riferimento
alla necessita' di una sentenza definitiva e  -  proprio  in  ragione
della non definitivita' - respinge la domanda. 
    Nel suo  complesso  poi,  la  sentenza  Corte  EDU  n.  31227/96,
Ambruosi, e' incomparabile con quelle qui rilevanti, sia  perche'  la
vicenda che la riguardava concerneva un provvedimento che poneva  nel
nulla delle pronunce, sia perche' equipara tale situazione  a  quella
in cui invece non era intervenuto alcun accertamento giurisdizionale,
sia perche' poi fa riferimento ad una nozione di bene  che  prescinde
da un provvedimento e alla nozione di entrata  futura  come  semplice
somma  «guadagnata»:  quindi,  appunto,  prescindendo  da   qualsiasi
accertamento. 
    Con   cio'   appare   evidente   l'inutilizzabilita'    di    una
giurisprudenza con riferimento alla verifica di legittimita' di norme
interne che invece riguardano di necessita' crediti oggettivizzati in
titoli o pronunce, siccome riferiti alla loro eseguibilita'. 
    E, come si e' premesso, e' evidente  che  -  concernendo  crediti
oggetto di  accertamento  giudiziale  e  soprattutto  in  rapporto  a
procedure concorsuali od esecutive - la CEDU nei suoi  precedenti  fa
sempre   riferimento   alla   necessita'   della   definitivita'   di
quell'accertamento. 
    2.7. Resta da vedere se tale definitivita'  debba  essere  intesa
nel senso indicato dal precedente di questa Corte,  quindi  anteriore
alla norma che non consente l'eseguibilita', oppure possa intervenire
anche successivamente. 
    Cio' in quanto nella specie, trattandosi dell'art. 78 della legge
n. 112/2008 come interpretata dalla legge n.  2/2010,  il  credito  -
ancorche' anteriore - risulta accertato con sentenza emessa nel  2013
e ancor successivamente divenuta definitiva. 
    Ora, addivenendo alla seconda soluzione (irrilevanza del  momento
della definitivita' della pronuncia), anzitutto si predicherebbe  una
lettura  del  tutto  inadeguata  del  principio  espresso  nelle  due
sentenze della Corte EDU (Pennino e De Luca) che si vorrebbe  attuare
nell'ordinamento a mezzo della declaratoria di  illegittimita'  della
norma di cui all'art. 78, decreto-legge n. 112/2008 come interpretata
dalla legge n. 2/2010. 
    Invero, dire che «la mancanza di risorse di un comune non  (puo')
possa  giustificare  che  questo  ometta  di  onorare  gli   obblighi
derivanti da una sentenza definitiva pronunciata a suo sfavore»,  non
significa che sempre e comunque l'ente in dissesto, a fronte  di  una
sentenza definitiva, debba  pagare  l'intero  debito;  ma  significa,
invece, che il legislatore nazionale (cui la convenzione e'  rivolta)
non puo' consentire con un suo intervento un simile risultato,  cioe'
non puo' cancellare - o meglio rendere  inesigibile  nel  caso  delle
procedure di dissesto -  un  debito  portato  in  una  sentenza  gia'
definitiva e fin li' liberamente eseguibile. 
    2.8. D'altro  canto,  occorre  osservare  che,  in  virtu'  della
disciplina in esame, a seguito della presentazione delle  istanze  di
liquidazione dei crediti derivanti dalle obbligazioni contratte entro
il 28 aprile 2008 da parte dei responsabili dei servizi competenti di
Roma Capitale, entro i termini stabiliti dalla legge n. 145/18  (art.
1, commi 927-930), la  definitiva  rilevazione  della  massa  passiva
viene approvata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  nel
frattempo, si procede al periodico aggiornamento del piano di rientro
(aggiornato due volte  all'anno  dal  commissario  ed  approvato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, cfr. art. 1, comma 751,  legge
n. 208/15). 
    E' evidente, quindi, che - analogamente a quanto si conclude  sia
in dottrina che  da  parte  della  giurisprudenza  amministrativa  in
relazione all'omologa disposizione di cui  all'art.  256  TUEL  -  la
speciale disciplina normativa in esame, basata sulla creazione di una
massa separata affidata alla gestione  di  un  organo  straordinario,
distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale,  puo'  produrre
effetti positivi soltanto se tutte  le  poste  passive  riferibili  a
fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio  dell'ente  (accertati
anche dopo, con sentenza definitiva)  possono  essere  attratte  alla
predetta gestione. 
    Quindi, solo ad un credito nei confronti dell'ente locale che, al
momento della definitivita' della  sentenza  che  lo  accerta,  possa
ancora essere azionato in via esecutiva, puo' riferirsi il  principio
sopra espresso, e non certo ad uno che venga accertato  dopo  che  il
legislatore abbia stabilito la regola per cui anche di fronte  a  una
sentenza definitiva il credito non e' esigibile. 
    A diversamente concludere, sarebbe  infatti  lecito  a  qualsiasi
creditore anteriore (cioe' per un fatto od atto  sorti  anteriormente
al  dissesto)  dell'ente  in   questione,   sfornito   di   qualsiasi
accertamento, di ottenerlo e poi esigere il  pagamento  al  di  fuori
della procedura, e dunque non solo verrebbe frustrata la stessa ratio
e lo scopo della gestione liquidatoria, ma  sarebbe  pregiudicata  la
gestione delle funzioni ordinarie del comune, prima che esso torni ad
uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l'esercizio
delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti  dal  comune,
che non potrebbe sostenere sul piano  finanziario  i  costi  di  tali
funzioni e servizi, essendo di  fatto  in  uno  stato  di  insolvenza
dell'intero (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/22), cosi' ponendo  nel
nulla la stessa disciplina del Governo pubblico del dissesto, creando
poi un evidente disparita' di trattamento con i creditori di enti  in
dissesto non interessati dalla norma in esame, ed in  ultima  analisi
altresi' con tutti i creditori anteriori delle procedure  concorsuali
nei riguardi di imprese (anche con quelli che, pur dopo l'apertura  e
poi l'omologazione  della  procedura,  possono  ancora  ricorrere  in
giudizi ordinari per ottenere l'accertamento del loro  credito,  come
nel caso del concordato preventivo, i quali pero'  restano  vincolati
ai tempi ed ai modi di pagamento previsti dalla relativa proposta). 
    2.9. In proposito non va dimenticato che la stessa Corte EDU,  in
tutte le sue pronunce, non manca di premettere  che  l'ingerenza  del
legislatore col diritto dell'individuo puo' essere giustificata dalla
proporzionalita',  nel  senso  che  «un'ingerenza   con   i   diritti
dell'individuo compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1  deve
assicurare il "giusto  equilibrio"  tra  le  esigenze  dell'interesse
generale ed i requisiti della salvaguardia dei  diritti  fondamentali
dell'individuo (vedi Beyeler contro Italia [GC], n. 33202/96, §  107,
ECHR 2000-).  Su  cio'  deve  esistere  un  rapporto  ragionevole  di
proporzionalita' tra i mezzi impiegati e lo scopo  perseguito»  (cfr.
ad es. sentenza Ambruosi). 
    Ora, e' sicuramente ragionevole leggere la sentenza nel senso che
ha indicato questa Corte, per  cui  chi  gia'  aveva  consolidato  il
diritto ad eseguire in base a una sentenza  definitiva  si  e'  visto
privato dello stesso a  seguito  di  un  intervento  legislativo  (in
ipotesi la legge interpretativa del 2010; nel caso invece  affrontato
dalle sentenze Pennino e De Luca la legge che estendeva alle sentenze
definitive la soggezione alla procedura di cui al decreto legislativo
n. 267/2000), ma non nel senso - per quanto si e' osservato - per cui
puo' procedere ad esecuzione individuale qualsiasi creditore che, pur
dopo la norma e  dopo  la  delibera  del  dissesto  (in  questo  caso
specifico, dopo la legge che ha istituito la gestione  liquidatoria),
ottenga un titolo definitivo. 
    Sotto tale profilo la proporzionalita' nel caso presente  risulta
in  realta'  rispettata,   perche'   si   tratta   di   un   ostacolo
all'esecuzione individuale cui si sostituisce pero'  la  possibilita'
di  far  valere  il  credito  in  sede  concorsuale,  soddisfacendosi
sull'attivo   configurato   dalla   disciplina   speciale,    formato
essenzialmente attraverso il ricorso a risorse pubbliche. 
    In altri termini, lo scopo delle norme sullo stato di dissesto e'
quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell'ente  in  stato
di  insolvenza,   permettendogli   di   recuperare   una   situazione
finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalita' gestionale e  di
capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa  dai  debiti
sorti nel periodo precedente, per cui e' evidente che tale  interesse
pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di  bilanciamento
e di razionalita', rispetto agli interessi individuali e patrimoniali
dei privati, ancorche' accertati  con  provvedimenti  giurisdizionali
riferiti a debiti pregressi, ma adottati successivamente (per  quanto
qui rileva, all'adozione della  norma  che  rende  tali  crediti  non
esigibili). 
    2.10. D'altronde, venendo al caso specifico del Comune  di  Roma,
va rimarcato che la deroga  alla  disciplina  generale  del  dissesto
degli enti locali si limita all'introduzione di una  doppia  gestione
(ordinaria e commissariale), volta a mantenere indenni  dal  peso  di
debiti pregressi le risorse destinate all'attivita' ordinaria di Roma
Capitale, in ragione del rilievo del tutto peculiare di  quest'ultimo
ente, sia in campo nazionale che internazionale. 
    Per conseguire tale scopo (come osservato da Corte costituzionale
n. 154 del 2013, su questo piano ancora  attuale)  e'  indispensabile
stabilire una data precisa (individuata nel 28 aprile 2008), al  fine
di determinare una separazione temporale  tra  obbligazioni  ad  essa
precedenti, i cui effetti ricadono sulla  gestione  commissariale,  e
obbligazioni successive, i cui effetti sono  imputati  alla  gestione
ordinaria. Si deve, in definitiva, ritenere che l'art. 78,  comma  6,
primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 sia coerente con  la
ratio  che  presiede  alle  funzioni  ed  all'attivita'   dell'organo
straordinario di liquidazione, di cui all'art. 245  e  agli  articoli
252 e seguenti del decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  con  la
differenza   della   contestualita'   di   gestione    ordinaria    e
commissariale, volta a preservare la prima dal dissesto. 
    Stando  cosi'  le  cose,  sotto  il  profilo  in  esame  si  deve
confermare  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'
manifestamente infondata. 
    3. Col secondo mezzo  si  deduce  «illegittimita'  costituzionale
della normativa interna per contrasto con il  primo  comma  dell'art.
117 della Costituzione, in relazione all'art. 6, comma 1,  della CEDU
come interpretato dalla Corte EDU». 
    Ai sensi del § 1 dell'art. 6 della Convenzione EDU «Ogni  persona
ha diritto a che la sua causa sia  esaminata  ...  entro  un  termine
ragionevole da un tribunale». 
    Ad avviso della ricorrente si evince in maniera incontrovertibile
come le limitazioni imposte dall'art.  78,  comma  6,  primo  periodo
decreto-legge  n.  112/2008,  e  dall'art.  4,  comma  8-bis,  ultimo
periodo, decreto-legge n. 2/2010, al «diritto [dell'esponente] ad  un
tribunale» siano notevoli e del tutto speculari a quelle  riscontrate
dalla Corte EDU nei casi Pennino e De Luca. 
    Invero il «diritto ad un  tribunale»  ...  sarebbe  illusorio  se
l'ordinamento giuridico interno di uno Stato  contraente  permettesse
che una decisione giudiziaria  definitiva  ed  obbligatoria  restasse
inefficace a scapito di una parte. L'esecuzione di una  sentenza,  di
qualsiasi giudice,  deve  quindi  essere  considerata  facente  parte
integrante del «processo» ai sensi dell'art. 6 «(Hornsby  c.  Grecia,
19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997  II,  e
Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 65, 15 gennaio 2009)»  (cfr.
§ 66 sentenza De Luca; § 70 sentenza  Pennino);  b.  il  «diritto  di
accesso ad un tribunale ... non e' assoluto, ma  puo'  dare  luogo  a
limitazioni implicitamente ammesse. Tuttavia,  tali  limitazioni  non
possono restringere l'accesso offerto all'individuo in maniera  o  ad
un punto tali che  il  diritto  ne  risulti  leso  nella  sua  stessa
sostanza. Inoltre, esse si conciliano  con  l'art.  6  §  1  solo  se
perseguono un interesse legittimo e se esiste un ragionevole rapporto
di proporzionalita' tra i mezzi impiegati e  lo  scopo  prefisso  (si
vedano, tra molte altre, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, §§ 35-36,
CEDU 1999-IX, e Papon c. Francia, n. 54210/00, § 90, 25 luglio  2002;
si veda anche il richiamo dei principi pertinenti in Fayed  c.  Regno
Unito, 21 settembre 1994, §  65,  serie  A  n.  294-B)»  (cfr.  §  69
sentenza De Luca; § 73 sentenza  Pennino);  sebbene  una  limitazione
possa perseguire «lo scopo legittimo  di  assicurare  la  parita'  di
trattamento  tra  i   creditori»,   «Quanto   alla   proporzionalita'
dell'ingerenza, la Corte rileva che il  divieto  di  intraprendere  o
proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente rimane in  vigore
fino all'approvazione del rendiconto da parte dell'OSL,  quindi  fino
ad una data futura che  dipende  dall'attivita'  di  una  commissione
amministrativa indipendente. La celerita' della procedura  dinanzi  a
tale organo sfugge quindi completamente al controllo del  ricorrente»
(cfr. §§ 70-71 sentenza De Luca; §§ 74-75 sentenza Pennino). 
    Nella specie, a oltre dieci anni  non  sarebbe  ancora  possibile
(anche solo) prevedere  una  data  di  chiusura  della  procedura  di
dissesto, e cio', si aggiunge sempre da parte della ricorrente,  alla
luce della consolidata giurisprudenza ad avviso della quale la durata
ragionevole delle  procedure  fallimentari  puo'  essere  stimata  in
cinque anni e puo' aumentare fino a massimo sette nel caso in cui  il
procedimento presenti particolari difficolta'. 
    Anche l'osservazione per cui  «non  ricorre  in  alcun  modo  una
situazione nella quale, per effetto dell'applicazione alla ricorrente
della normativa sul risanamento del comune capitolino con  il  blocco
della possibilita' di  agire  esecutivamente,  quel  diritto  risulti
violato. E' sufficiente osservare nuovamente  che  il  credito  della
ricorrente, al momento della sopravvenienza della legge del 2010  che
precludeva quell'azione non risultava assistito dalla cosa  giudicata
e, soprattutto, che - non e' dato  sapere  per  quale  ragione  -  la
ricorrente non risultava nemmeno (come invece il  ricorrente  Pennino
nella vicenda giudicata dalla Corte EDU)  aver  chiesto  l'ammissione
alla procedura amministrativa, del resto nemmeno risalente nel tempo»
(Cass. n. 23651/17), non si attaglierebbe alla presente fattispecie. 
    Infatti,  la  ricorrente  era  stata  ritualmente  ammessa   alla
procedura con determina dirigenziale n. 1272/14. 
    Mentre, in ordine al difetto di  cosa  giudicata,  la  ricorrente
richiama quanto precedentemente dedotto sul  punto  e  in  ogni  caso
ritiene illogico che non esista un termine certo per tutti i crediti,
accertati o meno con sentenza passata in giudicato. 
    In ogni caso, se tale ultimo requisito fosse ritenuto  rilevante,
sarebbe peraltro privo di rilievo il momento  della  sua  formazione,
ribadito comunque che l'art. 6 § 1 della Convenzione assicura a tutti
il diritto di agire dinanzi a qualsiasi  tribunale  in  relazione  ai
propri diritti e obblighi civili; in cio' si incarna il  «diritto  ad
un tribunale», di cui il diritto di  accesso,  cioe'  il  diritto  di
avviare un procedimento  dinanzi  ai  tribunali  in  materia  civile,
costituisce  un  aspetto.   Tale   diritto   sarebbe   illusorio   se
l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente consentisse a
una  decisione  giudiziaria  definitiva  e  vincolante  di   rimanere
inoperante a danno di una parte. 
    L'esecuzione di una sentenza  emessa  da  un  tribunale  dovrebbe
quindi essere considerata parte integrante del  «processo»  ai  sensi
dell'art. 6 § 1 (Hornsby c. Grecia, 19 marzo  1997,  §  40,  Rapporti
1997-II e Ülger v. Turchia, 25321/02, § 38, 26 giugno 2007). 
    3.1. Il mezzo pone la questione del rispetto  -  da  parte  della
complessiva   disciplina   introdotta   dall'art.   78,   comma    6,
decreto-legge n. 112/08, cit., come integrata dal successivo art.  4,
comma 8-bis, decreto-legge n.  2/10,  pure  cit. -  di  un  principio
affermato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo,  e  gia'  sopra
riportato, secondo cui «il diritto di accesso ad un tribunale ... non
e' assoluto, ma puo' dare luogo a limitazioni implicitamente ammesse.
Tuttavia, tali limitazioni non possono restringere l'accesso  offerto
all'individuo in maniera o ad un punto tali che il diritto ne risulti
leso nella sua stessa  sostanza.  Inoltre,  esse  si  conciliano  con
l'art. 6 § 1 solo se perseguono un interesse legittimo e se esiste un
ragionevole rapporto di proporzionalita' tra i mezzi impiegati  e  lo
scopo prefisso», espresso in varie pronunce  (v.  sopra)  e  ribadito
nelle sentenze De Luca al § 69 e Pennino § 73. 
    L'art. 6, § 1 della convenzione, infatti,  stabilisce  che  «Ogni
persona ha diritto a che la sua causa  sia  esaminata  ...  entro  un
termine ragionevole da un tribunale». 
    Orbene alla luce di  cio'  ritiene  la  ricorrente  che  non  sia
proporzionata la  limitazione  costituita  dall'attendere,  senza  un
termine certo, in sostanzasine die, a  differenza  di  quanto  accade
nelle procedure concorsuali relative alle imprese,  la  chiusura  del
procedimento  per   poter   intraprendere   la   tutela   giudiziaria
(esecutiva) del credito-bene. 
    3.2. Preliminarmente, va notato che la Corte europea dei  diritti
dell'uomo riconosce la  correttezza  di  una  limitazione  imposta  a
tutela della par condicio creditorum (§ 74 sentenza Pennino). 
    Tuttavia,  appunto,  stigmatizza  il  fatto  che  il  divieto  di
intraprendere  l'azione  esecutiva  (che  ad  ogni  effetto  equipara
all'accesso al tribunale) si estende «fino ad  una  data  futura  che
dipende   dall'attivita'   di    una    commissione    amministrativa
indipendente. La celerita' della  procedura  dinanzi  a  tale  organo
sfugge quindi completamente al controllo del ricorrente» (sempre caso
Pennino). 
    3.3. L'osservazione di per se' e' certamente  rilevante  rispetto
alla fattispecie in oggetto. 
    Ed anzi va chiarito che, in rapporto ad essa,  viene  in  rilievo
anche il  dettato  dell'art.  1  Protocollo  n.  1  addizionale  alla
Convenzione, poiche' sotto tale profilo, quello  cioe'  della  durata
indefinita della procedura e dunque dell'ostacolo  all'esercizio  del
diritto di credito in sede esecutiva, va preso in  considerazione  lo
stesso in quanto supportato da titolo esecutivo e dunque, sotto  tale
profilo, «sufficientemente accertato». 
    Invero, effettivamente non rileva sotto tale profilo il fatto che
la sentenza sia divenuta definitiva prima  o  dopo  l'apertura  della
procedura  o  l'adozione  del  provvedimento   legislativo   che   ha
sottoposto  il  soddisfacimento  del  credito  ad   una   determinata
procedura, in questo caso conseguente al dissesto di un ente locale. 
    L'apertura della procedura di  dissesto,  infatti,  non  ostacola
l'accertamento in sede di cognizione, da parte del giudice ordinario,
del credito vantato nei riguardi dell'ente locale, ne'  il  passaggio
in giudicato della relativa pronuncia. 
    Sebbene la disciplina del dissesto, anche nel caso della gestione
commissariale per il rientro del debito del Comune di  Roma,  preveda
una forma di accertamento (consistente nell'approvazione del piano di
rientro, periodicamente aggiornato,  sulla  base  delle  «istanze  di
liquidazione» formulate dai responsabili dei  vari  settori  di  Roma
Capitale, una sorta appunto di accertamento interno di congruita' del
credito in base all'effettivita' del servizio erogato dal fornitore e
dell'insussistenza di avvenuto  pagamento  o  di  prescrizione  dello
stesso - sulla falsariga del disposto di cui all'art. 254,  comma  4,
TUEL -, cui fanno  espresso  riferimento  i  commi  927,  928  e  929
dell'art.  1,  legge   n.   145/18),   esso   ha   natura   meramente
amministrativa (a  differenza  dell'accertamento  del  passivo  nelle
procedure liquidatorie previste dal codice della crisi), e'  soggetto
al ricorso amministrativo (cfr. art. 7, comma 1-bis, decreto-legge n.
80/2004) e appunto non interferisce con l'accertamento giudiziale. 
    L'unica azione  che  non  puo'  essere  intrapresa  o  proseguita
durante  lo  svolgimento  della  procedura  di  dissesto  e'   quella
esecutiva, come stabilito dall'art. 248, comma 2, decreto legislativo
n. 267/2000, espressamente richiamato dall'art. 78, decreto-legge  n.
112/2008. 
    Ma poiche' l'azione esecutiva e' sicura espressione  del  diritto
di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione  ed  e'  direttamente
presa in considerazione dalle gia' richiamate  pronunce  della  Corte
europea  dei  diritti  dell'uomo  come  non  comprimibile  oltre   un
determinato limite, alla luce della disciplina della tuttora pendente
procedura di dissesto del Comune di  Roma  (sebbene  non  piu'  nella
titolarita' della gestione commissariale, ma ormai di Roma  Capitale,
come si vedra' cfr. par. 3.9), e' convincimento di questa  Corte  che
la questione posta in proposito dalla parte  non  sia  manifestamente
infondata. 
    3.4. Deve infatti osservarsi che sicuramente la  possibilita'  di
una procedura di accertamento e liquidazione  del  credito  verso  un
ente  pubblico  che  abbia  durata  indeterminata  o  sine  die  puo'
configurare un'ipotesi di  sostanziale  espropriazione  del  credito,
essendo noto che il soddisfacimento in  un  termine  irragionevole  o
addirittura senza termine  equivale  al  non  soddisfacimento  (e  in
ragione di cio' la  previsione  di  un  termine  e'  sempre  prevista
dall'ordinamento, come si vedra', cfr. par. 3.7), e lede  il  diritto
di difesa e il diritto fatto valere nella sua stessa sostanza e,  nei
termini indicati, viola la Convenzione EDU nei termini sopra indicati
in   riferimento   alla   possibilita'   di   accesso   alla   tutela
giurisdizionale esecutiva: ed allora occorre verificare  se  cio'  si
configuri nella specie, posto che la Corte EDU, come visto sopra,  ha
gia' stabilito, nell'ambito dei suoi poteri di interpretazione  della
Convenzione, che  la  possibilita'  di  accesso  alla  giustizia  del
creditore non puo' essere procrastinata fino ad una data  futura  che
dipende   dall'attivita'   di    una    commissione    amministrativa
indipendente, anche perche' la celerita' della  procedura  dinanzi  a
tale organo sfugge completamente al controllo del  creditore  stesso,
come si e' gia' riportato nei passi richiamati delle  pronunce  della
stessa Corte sovranazionale. 
    Anzitutto va notato che tale  procedura,  per  quanto  sia  stata
avvicinata - come rilevato anche dal massimo consesso della giustizia
amministrativa  (cfr.  Cons.  Stato,  Ad.  plen.  cit.)  -  a  quelle
concorsuali privatistiche ed in particolare a quelle liquidatorie, se
ne distingue nettamente non solo  perche'  non  affidata  o  vigilata
dall'autorita'  giudiziaria,  bensi'  a  quella  amministrativa,   ma
perche' al finale per la copertura del disavanzo dell'ente  locale  e
per il suo risanamento  e'  previsto  un  intervento,  sia  pure  non
illimitato, dello Stato, con funzione tipica di «pagatore  di  ultima
istanza» all'interno del sistema di  finanza  pubblica  che  da  esso
promana. 
    In  particolare,   in   attuazione   dell'art.   78,   comma   3,
decreto-legge n. 112/08, il d.P.C.M. 5 dicembre 2008 ha stabilito che
all'attuazione del piano di rientro si provvede mediante utilizzo dei
contributi, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il  contenimento  della  spesa
sanitaria e in materia di  regolazioni  contabili  con  le  autonomie
locali), convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189.  Si  tratta
delle risorse assegnate ai singoli comuni, a valere sul fondo per  le
aree sottoutilizzate, che  possono  essere  impiegate  anche  per  le
finalita'  inerenti  al  ripiano  delle  anticipazioni  della   Cassa
depositi  e  prestiti  alla   gestione   commissariale.   La   stessa
disposizione prevede: «In sede  di  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione,   a   decorrere   dall'anno   2010,   viene   riservato
prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo  annuale  di
500 milioni di euro, anche per finalita' previste dal presente  comma
[ripiano  delle  anticipazioni  della  Cassa  depositi  e  prestiti],
nell'ambito  delle  risorse  disponibili».  Lo  stesso  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008 stabilisce  che
il commissario straordinario puo' chiedere finanziamenti  alla  Cassa
depositi e prestiti o a primari istituti di credito e che,  poi,  «il
Ministero competente alla gestione dei capitoli di  spesa,  ove  sono
contabilizzati  i  trasferimenti  pluriennali,   corrisponde   questi
ultimi, alle originarie scadenze, direttamente alla Cassa depositi  e
prestiti o all'istituto di credito a titolo di progressiva estinzione
dei finanziamenti concessi». Si deduce, pertanto,  che  il  piano  di
rientro e' finanziato  con  i  trasferimenti  pluriennali  dovuti  al
Comune di Roma. 
    Inoltre, l'art. 4, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 2  del  2010
dispone che «e' attribuito al Commissario straordinario  del  Governo
[...] un importo pari a 600 milioni di  euro,  di  cui  un  sesto  al
Comune di Roma  e  cinque  sesti  al  Commissario  straordinario  del
Governo».  Ulteriori  interventi  sono  stati   effettuati   con   il
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria  e  di  competitivita'  economica),  che,
all'art. 14, comma  14,  prevede  la  costituzione  di  un  fondo  su
apposito capitolo di bilancio del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con dotazione annua di 300 milioni di euro,  a  partire  dal
2011,  per  il   concorso   al   sostegno   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del piano di rientro. La restante quota  delle  somme
occorrenti allo scopo e' reperita  mediante  l'istituzione,  fino  al
conseguimento di 200 milioni di euro annui, di  una  addizionale  sui
diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma
e mediante un incremento  dell'addizionale  comunale  IRPEF  fino  al
massimo dello 0,4%. Il comma 15 del citato  art.  14  prevede  ancora
l'istituzione di un apposito fondo, con dotazione di 200  milioni  di
euro  annui,  a  decorrere   dal   2011,   destinato   esclusivamente
all'attuazione del piano di rientro. 
    Infine, l'art. 16, comma 12-octies, del  decreto-legge  7  agosto
2012, n. 95, prevede che  il  fondo  istituito  dall'art.  14,  comma
14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 e' attribuito al Commissario
straordinario. Il fondo in questione, inizialmente previsto a  favore
di tutti i Comuni in stato di dissesto, e' stato istituito presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  con  una  dotazione  di  50
milioni di euro annui, a decorrere dal 2011. 
    Tali  fonti  risultano  poi  essere   state   tempo   per   tempo
rifinanziate. 
    3.5. Ma le differenze tra le due procedure tipologie di procedure
(insolvenza privata e dissesto degli enti locali) sono anche di altro
e fondamentale segno. 
    Esse, pur avendo in comune una  forma  di  attuazione  della  par
condicio creditorum e che la  disciplina  del  dissesto  pubblico  e'
stata  via  via  avvicinata  a  quella  dell'insolvenza  privata;  si
distinguono nettamente anche in ragione della rispettiva  natura,  in
quanto, mentre quest'ultima costituisce una declinazione  dell'azione
giudiziaria  esecutiva,  quantunque  in  forma  collettiva   anziche'
individuale,  le  procedure  di  dissesto  costituiscono  invece  una
procedura meramente  amministrativa,  durante  il  cui  perdurare  e'
impedito in radice l'esercizio dell'azione esecutiva. 
    Se,  dunque,  nel  primo  caso  quest'ultima  pur  in  una  forma
differente e' esercitata, nel secondo, qui in rilievo, e' esclusa. 
    Inoltre, solo  per  l'eccessiva  durata  dell'azione  giudiziaria
esecutiva,  tanto  individuale  come  concorsuale,  e'  prevista  una
disciplina  volta  a  indennizzare  la  parte  per  tale  situazione,
costituita, come noto, dalla legge n. 89/2001. 
    Per altro verso, come si e' gia' detto sopra, le prospettive  dei
creditori dell'una e dell'altra procedura sono ben differenti. 
    Nel caso specifico della gestione commissariale  per  il  rientro
del debito del Comune di Roma (oggi Roma Capitale), come si e' visto,
i  creditori  possono  contare  su  un  ampio  ricorso  alla  finanza
pubblica, al concorso dell'ente locale Roma Capitale,  da  specifiche
entrate  e  da  finanziamenti  vari  via  via  preveduti,  mentre  il
creditore di imprese private in liquidazione puo'  solo  contare  sul
patrimonio  aziendale  e  al  piu',  nel  caso  degli  strumenti   di
regolazione della crisi, sull'intervento di finanza  terza,  ma  cio'
solo a seguito di una proposta del debitore. 
    Peraltro, proprio su tale piano si saggia in maniera plastica  la
differenza ulteriore tra le due procedure. 
    Infatti, una volta esaurito il patrimonio dell'impresa, di  norma
il debitore puo' accedere all'istituto dell'esdebitazione, che  rende
definitivamente inesigibile il residuo credito. 
    Viceversa, le procedure di dissesto, inclusa quella  speciale  di
cui si tratta, non producono alcun  effetto  esdebitatorio,  sebbene,
per quanto si  e'  osservato  in  tema  di  massa  attiva,  sia  piu'
difficile che parte del credito rimanga alfine insoddisfatto. 
    Cio' rende  ancor  piu'  attuale  l'esigenza,  per  il  creditore
insoddisfatto, di ottenere al piu' presto  tutela  esecutiva  davanti
all'autorita' giudiziaria. 
    In  ogni  caso,  per  i  creditori  che  non   vengono   comunque
soddisfatti,  o  non  ancora  soddisfatti,  l'attesa  per  la  tutela
giurisdizionale (in sede  esecutiva,  per  quanto  qui  rileva)  deve
comunque essere proporzionata  alla  tutela  dell'interesse  pubblico
protetto dalla norma che prevede la procedura di dissesto. 
    Va infine anche rimarcato che, mentre nel  caso  dell'impresa  si
tratta di affrontare l'insolvenza di  un  soggetto  che  puo'  essere
risolta solo  con  le  sole  risorse  dell'azienda  (salvo  l'ipotesi
dell'insolvenza di gruppo, autonomamente disciplinata e per la  quale
il coinvolgimento delle imprese non insolventi  e'  imperniato  sulla
responsabilita' e art. 2497 del codice civile, cfr. art.  291  CCII),
il  dissesto  degli  enti  locali  e'  relativo  a  soggetti  che  si
inseriscono  comunque  nell'ambito  piu'  generale   della   Pubblica
Amministrazione, che infatti come visto fa fronte in maniera  piu'  o
meno ampia allo stesso e che nel suo complesso non e' insolvente. 
    3.6. Ora, la disciplina  del  dissesto  del  Comune  di  Roma  va
raffrontata  all'esigenza  di  garantire  in  tempi   ragionevoli   e
controllabili (da parte dell'interessato) la chiusura della procedura
e  dunque  alla  conseguente  possibilita'  di  accesso  alla  tutela
giudiziale del proprio credito in  sede  esecutiva,  in  applicazione
delle richiamate disposizioni della  Convenzione  EDU  e  dunque  nel
rispetto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    E' vero che, anche in  questo  caso,  la  previsione  di  termini
perentori  potrebbe  comportare  la  compressione  di  un   interesse
pubblico all'accertamento ed al pagamento all'interno della procedura
dei crediti di cui si discute. 
    Ma la situazione e' incomparabile con quella  oggetto  del  primo
motivo, in base alla prospettazione del quale un  interesse  pubblico
verrebbe  a  soccombere  a  seguito   di   un'iniziativa   successiva
all'apertura della procedura del dissesto o  anche  della  norma  che
precisa i crediti a quest'ultima soggetti, interesse che, dunque,  si
concilia con quello dei creditori, laddove gli  stessi  anteriormente
alla norma che configura la sottoposizione del credito alla procedura
avessero gia' ottenuto una definitivita' che qualificherebbe di bene,
ai sensi dell'art. 1 Prot. 1, quel credito. 
    Invero, sotto la prospettiva  che  qui  ne  occupa,  il  credito,
giudizialmente accertato e portato in un titolo esecutivo, in ragione
dell'interesse  pubblico   gia'   ricordato   viene   indefinitamente
spogliato della tutela giurisdizionale esecutiva. 
    3.7. In proposito - tralasciando il fatto  che  le  procedure  di
insolvenza   delle   imprese   prevedono   sempre,   direttamente   o
indirettamente, la previsione di un termine di  durata  dei  relativi
piani (artt. 74, 87, 216 CCII, - va rammentato  che  l'art.  265  del
TUEL - con riferimento alla generalita' degli enti locali,  anch'essi
portatori di analoghi interessi pubblici stabilisce  in  cinque  anni
dalla delibera  di  dissesto  il  termine  massimo  di  durata  della
procedura stessa, pur consentendosi poi una proroga di ulteriori  tre
anni (ma l'ultimo solo in casi eccezionali), peraltro previa chiusura
con  modalita'  semplificata  di  quella  originaria,  come  previsto
dall'art. 268-bis del TUEL. 
    Tali  disposizioni,  che  peraltro  trovano  sanzione  non  nella
possibilita' di intraprendere l'azione esecutiva alla loro  scadenza,
in quanto di natura non  perentoria,  ma  nella  responsabilita'  dei
soggetti  cui  va  ascritto  il  relativo   ritardo,   non   ricevono
applicazione nell'ipotesi della gestione  commissariale  oggetto  del
presente giudizio. 
    Con tutto cio' va rimarcato che ancor di recente la stessa  Corte
EDU  prosegue  nella  condanna  dell'amministrazione   italiana   con
riferimento a procedure di dissesto di eccessiva durata (cfr. tra  le
ultime causa n. 41796/23+ altri tre, Banca Sistema S.p.a./Italia). 
    E' vero che l'art. 78 cit. consente al Presidente del  Consiglio,
nell'ambito del decreto che adotta dopo aver nominato il commissario,
di indicare le norme del titolo  VIII  del  TUEL  applicabili,  ma  a
proposito della durata della procedura esiste un sistema speciale  e,
del resto,  tra  le  disposizioni  richiamate  dalla  norma  (cui  si
aggiunge l'art. 253 TUEL ad opera dell'art. 13-ter del  decreto-legge
n. 78/2010), indipendentemente poi  dal  rilievo  che  cio'  potrebbe
avere, non vi sono quelle sopra citate. 
    Invero, il sistema dei termini di durata della procedura in esame
e'  stato  affidato  nel  corso  del  tempo  a  norme  o  di   natura
amministrativa o addirittura legislativa, che si sono risolte in  una
catena di proroghe della durata della  procedura,  di  guisa  che  la
stessa risulta tuttora pendente. 
    Essa  si  struttura  su  un  piano  di   rientro   periodicamente
aggiornato (su base semestrale, cfr. art.  1,  comma  751,  legge  n.
208/2015), sulla base delle «istanze di liquidazione»  formulate  dai
responsabili dei vari servizi e in ragione della disponibilita' delle
risorse procede al pagamento dei crediti. 
    Tuttavia, la durata della procedura  e'  totalmente  condizionata
dai termini concessi ai responsabili  suddetti  per  la  formulazione
delle istanze di liquidazione. 
    Infatti, ai sensi del comma 13-ter dell'art. 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, introdotto in sede di conversione dalla  legge
30 luglio 2010, n. 122, la gestione commissariale si intende esaurita
con la  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della  gestione
commissariale, anche ove residui un'attivita' meramente  esecutiva  e
«adempimentale» (citato  dalla  norma),  alla  quale  provvedono  gli
uffici di Roma Capitale. Orbene in base all'art. 1, comma 932,  della
legge n. 145/2018,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con cui e' prevista l'approvazione della proposta definitiva
di accertamento della massa passiva di cui al  precedente  comma  930
determina contestualmente, ai sensi del citato comma 13-ter dell'art.
14,  decreto-legge  n.  78/10,   la   conclusione   delle   attivita'
straordinarie della gestione commissariale. 
    Ovviamente,  la  proposta  definitiva   e'   condizionata   dalla
precedente approvazione delle surriferite istanze di liquidazione  ed
a tal proposito va rimarcato che per la prima volta e' stato previsto
un termine finale per la presentazione delle suddette istanze a mezzo
della legge n. 145/2018, che all'art. 1, comma 927, lo individuava in
trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (1°  gennaio
2019). 
    Tale termine e' stato poi prorogato a quarantotto mesi  dall'art.
13 del decreto-legge n. 190/2021, ulteriormente prorogato a  sessanta
mesi dall'art. 3 del decreto-legge n. 198/2022 e, infine, a  settanta
mesi dall'art. 3 del decreto-legge n. 215/23. 
    Tale ultima disposizione introduceva poi  un  termine  perentorio
per la presentazione delle domande di ammissione dei crediti  vantati
nei confronti del Comune di Roma, quelli come gia' chiarito sorti per
atti  o  fatti  anteriori  al  28  aprile  2008,  individuandolo   in
centottanta giorni dalla pubblicita' che avrebbe dovuto effettuare il
commissario straordinario, e stabilendosi altresi' che  tale  termine
ha carattere perentorio e la mancata presentazione  dell'istanza  nei
termini determina la cancellazione del relativo credito. 
    Il comma 929-bis della gia'  richiamata  legge  n.  145/18,  come
introdotto sempre dal decreto-legge n. 215/23, conferiva altresi'  al
commissario  il  termine  di  tre  mesi  (dalla  scadenza  di  quello
perentorio previsto per i creditori, di cui s'e'  appena  detto)  per
formulare la proposta definitiva della massa passiva  (prevista  come
gia' ricordato dal comma 930 dell'art. 1, legge n.  145/18),  che  in
effetti lo stesso ha presentato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, organo preposto alla  relativa  approvazione,  in  data  30
gennaio  2025  (approvazione  poi  intervenuta,   dandone   atto   il
successivo  comma  932-quater,   introdotto   dall'art.   6-bis   del
decreto-legge n. 156/25). 
    3.8. Alla luce di quanto appena riportato, la disciplina speciale
dunque prevedeva che  quantomeno  con  l'approvazione  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri della proposta definitiva della
massa passiva, alla luce del richiamato comma 932 dell'art. 1,  legge
n. 145/18, si determinasse la chiusura dell'attivita'  straordinaria:
peraltro, come detto in precedenza, l'art. 78  del  decreto-legge  n.
112/2008, richiamando espressamente l'art. 248, comma 2, del  decreto
legislativo n. 267/2000 (TUEL) prevede che il divieto di  iniziare  o
proseguire azioni esecutive per i debiti in oggetto  si  estende  per
tutta la durata della procedura, in particolare fino all'approvazione
del rendiconto di cui all'art. 256. 
    Orbene, in base al comma  11  di  tale  disposizione,  «Entro  il
termine di  sessanta  giorni  dall'ultimazione  delle  operazioni  di
pagamento, l'organo straordinario della  liquidazione  e'  tenuto  ad
approvare il rendiconto della gestione ed a  trasmetterlo  all'organo
regionale  di  controllo  ed  all'organo   di   revisione   contabile
dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della liquidazione  e
verifica la rispondenza tra il  piano  di  estinzione  e  l'effettiva
liquidazione.». 
    3.9. Cio' significa che  non  la  chiusura  delle  operazioni  di
accertamento, ma quella dell'attuazione del piano di rientro  finale,
tramite  tutti  i  pagamenti,  costituisce  il  momento  di  chiusura
effettiva e,  quindi,  rilevante  per  il  venir  meno  dell'ostacolo
all'azione esecutiva individuale. 
    A completamento  del  sopra  riferito  panorama  legislativo,  va
ricordato che le lettera c) e d) del successivo comma  932  dell'art.
1, legge n. 145/18, stabiliscono  che,  a  seguito  dell'approvazione
della proposta definitiva di rilevazione della massa passiva: 
        «c) e' trasferita a Roma Capitale la titolarita' del piano di
estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di
ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930 (...); 
        d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte
in data anteriore al 28 aprile 2008  non  inserite  nella  definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella
competenza di Roma Capitale». 
    Soprattutto il  comma  932-ter,  sempre  dell'art.  1,  legge  n.
145/18, introdotto dall'art. 19 del decreto-legge 30 giugno 2025,  n.
95, stabilisce poi «Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi  930
e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui  all'art.  14,
comma 14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (...).  Con
riferimento alle posizioni debitorie  inserite  nel  Piano  non  sono
ammessi sequestri  o  procedure  esecutive  comunque  denominate  nei
confronti del Patrimonio di Roma  Capitale.  Le  procedure  esecutive
eventualmente disposte non determinano  vincoli  sulle  somme  e  non
vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme
per i fini dell'ente e per le finalita' di legge. I debiti di cui  al
Piano non producono  interessi  ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione
monetaria (...)». 
    3.10. In conclusione, dalla  vigente  disciplina  non  emerge  la
presenza  di  un  termine  finale  della  procedura  in  esame,   ne'
perentorio ne' ordinatorio,  pur  essendo  previsto  che  i  relativi
creditori  per  tutta  la  durata  della  stessa  e   comunque   fino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art.  256  TUEL,  pertanto
fino all'esaurimento di tutti i pagamenti,  non  possano  iniziare  o
proseguire  alcuna  azione  esecutiva   e,   pertanto,   trovare   il
soddisfacimento del credito, pure ove loro riconosciuto in un  titolo
esecutivo. 
    Inoltre, per tutta la durata della procedura cosi' intesa (quindi
dalla  sua  apertura  disposta  ex  lege  fino  alla  chiusura  o  al
pagamento) i crediti non producono interessi  e  rivalutazione,  come
previsto sia dall'art. 248,  comma  4,  TUEL,  in  quanto  richiamato
dall'art.  78,  comma  6,  decreto-legge  n.  112/2008  (disposizione
peraltro dichiarata legittima dalla sentenza Corte costituzionale  n.
219 del 2022, sebbene con riferimento al regime ordinario dei  debiti
dei comuni in dissesto, come complessivamente  delineato  dal  titolo
VIII del TUEL), sia dall'appena ricordato decreto-legge n. 95/2025. 
    4. A questo punto occorre, pero', considerare la rilevanza  della
questione rispetto al residuo  credito  per  interessi  fatto  ancora
valere dalla ricorrente. Come e' gia'  stato  detto  al  par.  1,  il
credito  e'  stato,  infatti,  soddisfatto  interamente   quanto   al
capitale, ma non per gran parte di quello per  interessi  cosi'  come
determinati ed accertati in virtu' della sentenza costituente  titolo
esecutivo. 
    Come poco sopra ricordato pero', in virtu' dell'art. 78, comma 6,
del decreto-legge n. 112/2008, e' stato richiamato l'art. 248,  comma
4, TUEL, che appunto prevede che dalla  delibera  del  dissesto  fino
all'approvazione del rendiconto i crediti oggetto  di  procedura  non
producono interessi. 
    La disposizione  va  adattata  alla  speciale  procedura  per  il
rientro del debito pregresso del Comune di Roma o Roma Capitale,  nel
senso che per essa non e' prevista una delibera di dissesto,  il  cui
effetto va sostituito, quindi, con la data  di  decorrenza  stabilita
specificamente e piu' volte ricordata (28  aprile  2008),  mentre  il
riferimento al rendiconto attiene  al  termine  delle  operazioni  di
attuazione del piano di rientro, e  pertanto  per  l'indeterminatezza
dello stesso va fatto richiamo a quanto gia'  osservato  a  proposito
dell'identica questione relativa alla durata della  procedura,  cosi'
come posta  da  ultimo  dal  comma  932-ter  dell'art.  1,  legge  n.
145/2018, con riferimento all'assenza di un dies a quo per il divieto
di iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali. 
    Orbene,  appare  evidente  che  la  durata  indeterminata   della
procedura non puo' che riflettersi anche sul diritto agli  interessi,
parte integrante del credito vantato, per effetto della  disposizione
richiamata  che  appunto  per  tale  durata  esclude  come  visto  la
produzione degli stessi. 
    4.1.  Siffatta  questione  deve  peraltro  essere  verificata  in
rapporto alla sentenza n. 219/2022, con cui il Giudice delle leggi ha
ritenuto la legittimita' costituzionale del citato art. 248, comma 4,
TUEL, peraltro con riferimento alla procedura di  dissesto  «comune»,
cioe' interamente  disciplinata  dal  suddetto  testo  unico  per  la
generalita' degli enti locali. 
    In proposito, la Corte costituzionale osserva  che  «in  coerenza
con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la  disposizione
relativa agli accessori del credito ha la  finalita'  di  determinare
esattamente la  consistenza  della  massa  passiva  da  ammettere  al
pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente  locale,  ma  essa  "non
implica l''estinzione' dei crediti non ammessi o  residui,  i  quali,
conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere  fatti  valere
nei confronti dell'ente risanato" (sentenza  n.  269  del  1998).  Ha
altresi' precisato, con riferimento al "blocco  di  rivalutazione  ed
interessi",  in  pendenza  della  procedura  concorsuale,  che   tale
meccanismo risulta finalizzato alla realizzazione della par condicio,
oltre che a impedire un  ulteriore  deterioramento  della  condizione
patrimoniale del debitore (sentenza n. 242 del 1994). 
    In sostanza, l'esigenza che le  disposizioni  poste  a  raffronto
mirano a soddisfare  afferisce  specificamente  alla  condizione  dei
creditori - tanto dell'ente locale,  quanto  dell'imprenditore  -  di
essere tutelati in  modo  analogo,  ancorche'  l'ordinamento  preveda
misure atte ad assicurare la  continuita'  delle  funzioni  dell'ente
locale oltre il dissesto. 
    Emblematico, in proposito, e' il disposto  dell'art.  256,  comma
12, TUEL, che prevede specificamente per l'ente locale in dissesto  -
in caso di incapienza della massa attiva, tale da  comprometterne  il
risanamento  -  la  possibilita'  per  il  Ministro  dell'interno  di
stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa
passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, senza
oneri a carico dello Stato.» 
    Tanto,  sotto  il  profilo  dell'osservanza  del   principio   di
eguaglianza. 
    4.2.  Non  pare,  pero',  che  le  stesse  osservazioni   possano
ripetersi  nel  caso   della   procedura   oggetto   della   presente
controversia,  non  solo  perche'  i  richiami  operati  dalla  Corte
costituzionale non risultano possibili nella specie (in  cui  non  e'
prevista, ad esempio la procedura di cui all'art. 256, comma 12),  ma
soprattutto perche' qui - come si e'  riferito  sopra  -  non  esiste
alcun termine finale della procedura. 
    E' vero che anche nella procedura disciplinata dal TUEL i termini
previsti, e che si  sono  sopra  ricordati,  non  sono  di  carattere
perentorio, cioe' il loro scadere non determina  automaticamente  ne'
la possibilita' di riprendere le azioni esecutive ne' la ripresa  del
corso degli interessi, come gia' ricordato, ma  e'  evidente  appunto
come  l'assenza  di  qualsiasi  termine  finale  lasci  i   creditori
assolutamente privi di qualsiasi tutela, anche indiretta,  in  aperta
violazione quindi del  loro  diritto  e  di  quanto  stabilito  dalle
richiamate pronunce della Corte EDU. 
    Orbene, la giustificazione di un meccanismo che - a tutela  degli
interessi  pubblici  -  attraverso  il   «blocco   di   interessi   e
rivalutazione» favorisce  la  par  condicio  creditorum  e  impedisce
l'ulteriore  deterioramento   della   condizione   patrimoniale   del
debitore, appare non manifestamente  ragionevole,  ne'  proporzionato
allo scopo,  laddove  il  suddetto  «blocco»  sia  previsto  a  tempo
indeterminato o sine die. 
    In ogni  caso,  anche  sotto  altro  verso  -  considerato  nella
motivazione - la situazione degli enti locali n dissesto in  generale
e quella del Comune di Roma, sono differenti. 
    Infatti,  la  norma  che  dispone  la  mancata  produzione  degli
interessi nel caso del Comune di Roma non puo' dirsi posta (anche)  a
tutela della condizione patrimoniale del comune  stesso  e,  poi,  di
Roma Capitale, poiche' la disciplina speciale, a differenza di quella
prevista  per  gli  altri  enti  locali,  prevede  solo  un  limitato
coinvolgimento del patrimonio  del  Comune  di  Roma,  il  patrimonio
immobiliare essendo  trasferito  a  Roma  Capitale,  mentre  solo  le
entrate anteriori al 28 aprile 2008, limitatamente a quelle accertate
entro  il  31   dicembre   2007,   sono   acquisite   alla   gestione
commissariale, cfr. art. 78, commi 3 e 6, decreto-legge n. 112/2008. 
    Inoltre, non puo' trascurarsi  che  la  questione  sottoposta  in
quella  sede  alla  Corte  costituzionale  era  relativa   alla   non
comparabilita' tra procedura di dissesto di enti locali  e  procedure
concorsuali per imprese commerciali, in relazione al fatto  che  solo
le prime riguardavano  enti  che  perseguono  interessi  pubblici,  e
dunque l'inesigibilita' solo temporanea dei crediti, comune alle  due
procedure in termini analoghi, non  si  giustificherebbe  per  questi
ultimi in relazione a tali interessi. 
    In questo caso, invece, la questione  attiene  all'inesigibilita'
di crediti da interesse (in quanto durante  la  procedura  i  crediti
stessi «non producono» interessi) in rapporto al  fatto  che  la  non
produzione degli stessi non e' completata da  un  termine  finale  in
nessuna guisa, neppure indirettamente, e men che mai  da  un  termine
ragionevole, sanzionato a favore dei creditori medesimi. 
    Sotto altro profilo, e  cioe'  quello  della  ragionevolezza,  la
Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 219/22 ha  osservato
che «Le attuali norme sul  dissesto  sono  dunque  espressive  di  un
bilanciamento non irragionevole tra  l'esigenza,  che  e'  alla  base
della sicurezza dei traffici commerciali, che si correla all'art.  41
della  Costituzione,  di  tutelare  i  creditori  e   l'esigenza   di
ripristinare  sia  la  continuita'  di  esercizio  dell'ente   locale
incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per
la comunita' locale. 
    Benche', dunque, con la separazione tra le attivita'  finalizzate
al risanamento e quelle  di  liquidazione  della  massa  passiva,  il
dissesto abbia assunto una fisionomia che lo avvicina  al  fallimento
dell'impresa, la  normativa,  complessivamente  considerata,  include
anche dei correttivi, a  tutela  sia  dell'ente  locale  -  che  deve
continuare a esistere - sia dei creditori, che  possono  contare  sul
contributo a carico dello Stato (in tal  senso,  anche  Consiglio  di
Stato, adunanza plenaria, 12 gennaio 2022, n. 1)». 
    Pare a questa Corte che tali osservazioni,  svolte  in  relazione
alla ritenuta (da parte del giudice remittente)  inadeguatezza  della
previsione   in   rapporto   sempre   alla   necessita'   di   tutela
dell'interesse pubblico che deve  sottendere  alla  disciplina  degli
enti pubblici, possano rafforzare la non manifesta infondatezza della
questione in esame. 
    Infatti, se la disciplina dell'art. 248,  comma  4,  TUEL,  anche
come innestata in quella propria del dissesto del Comune di Roma,  ha
come obiettivo quella del contemperamento  degli  interessi  pubblici
coinvolti con  l'esigenza  di  tutelare  la  sicurezza  dei  traffici
commerciali,  di  cui  all'art.  41  della  Costituzione,  nel  senso
illustrato nel passaggio riportato della citata sentenza della  Corte
costituzionale riferito agli altri enti locali, allora la  previsione
che i crediti commerciali non producano interessi (o meglio, come  si
vedra', non siano esigibili) per un periodo  indeterminato  non  puo'
costituire sotto alcun  profilo  un  contemperamento  tra  interessi,
entrambi di rilievo costituzionale, e sicuramente  contrasta  con  la
Convenzione EDU e la sua interpretazione resa dalle sopra  richiamate
pronunce della Corte EDU. 
    Infatti,  tale  contemperamento  non  si  ravvisa,   poiche'   la
disciplina in esame implica la  soppressione  a  tempo  indeterminato
della produzione di accessori e, con essa, la conclusione che solo il
creditore del Comune di Roma, ora Roma Capitale, deve  sopportare  il
rischio di non vedersi corrisposti interessi per  decenni,  facendosi
carico del rilievo del tutto peculiare di quest'ultimo, sia in  campo
nazionale che internazionale. 
    E' noto  infatti  che  ricevere  un  pagamento  dopo  un  periodo
irragionevolmente lungo o addirittura  indeterminato,  dal  punto  di
vista  economico,  equivale  sostanzialmente  a  non  ricevere  alcun
pagamento (cfr.  retro,  par.  3.4.).  E  tale  osservazione  non  e'
superata  dal  fatto  che  il  procrastinarsi  indefinitamente  della
procedura sia «compensato» dal maturare degli  interessi,  posto  che
appunto  l'adempimento  forzato  del   credito   resta   pur   sempre
indefinitamente rinviato. 
    5. In definitiva, dunque, questa Corte ritiene che anche sotto il
profilo della previsione - contenuta sempre nell'art. 78 cit., al suo
comma 6 laddove richiama l'art. 248, comma 4, TUEL  -  della  mancata
produzione di interessi, non sia manifestamente infondato  il  dubbio
del contrasto di tale  norma  con  l'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, in quanto in contrasto con le  richiamate  disposizioni
sia del Protocollo  1,  art.  1,  addizionale  alla  Convenzione  sia
all'art. 6, § 1, della Convenzione stessa,  come  interpretate  dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, dal momento  che  la  stessa  ha
l'effetto di impedire al creditore di  agire  esecutivamente  per  il
proprio credito per interessi maturato per la durata della  procedura
di rientro del debito  pregresso  del  Comune  di  Roma,  durata  che
appunto in base alle vigenti disposizioni nazionali non ha un termine
finale stabilito, ne' la legislazione stessa conferisce ai  creditori
alcuno strumento per ovviare a tale blocco indeterminato. 
    Invero,  come  si  conferma  con   la   citata   sentenza   Corte
costituzionale n. 219/22, la disposizione di cui all'art. 248,  comma
4, TUEL, va interpretata come le disposizioni che ne costituiscono il
precedente, e cioe' non come volta ad «espropriare» il credito  degli
interessi dalla data di delibera del dissesto a quella  del  deposito
del rendiconto (sostituiti, come detto, nel  nostro  caso,  il  primo
termine con il 28 aprile 2008 ed il secondo  con  la  chiusura  delle
operazioni attuative del piano di rientro),  ma  come  previsione  di
posticipo dell'esazione del credito solo dopo siffatta chiusura. 
    Invero, la richiamata (dalla  sentenza  Corte  costituzionale  n.
219/22) sentenza Corte  costituzionale  n.  269  del  1998  cosi'  si
esprime interpretando gli articoli 21, decreto-legge n. 8/1993 e  81,
comma 4, decreto legislativo n.  77/95:  «Diversamente  dall'opinione
gia' allora manifestata dal giudice rimettente, si e' ritenuto che la
disposizione  denunciata  non  escludesse  il  maturare   sia   della
rivalutazione che degli interessi anche  dopo  che  la  procedura  di
liquidazione collettiva  era  stata  iniziata,  ma  si  limitasse  ad
escludere che gli accessori del credito  sorti  successivamente  alla
dichiarazione di dissesto fossero opponibili  alla  procedura  stessa
venendo ammessi  alla  massa  passiva,  mentre  rimaneva  integra  la
facolta' per i creditori  di  azionare  tali  diritti  nei  confronti
dell'ente pubblico una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita
la procedura di gestione straordinaria (sentenza n. 242 del 1994)». 
    Dunque, il credito da interessi sussiste (del resto una  difforme
interpretazione, specie in riferimento alla durata  indefinita  della
procedura, finirebbe per determinare un definitivo «esproprio»  dello
stesso credito) e  anche  in  questo  caso  valgono  le  gia'  svolte
considerazioni in ordine al rinvio indefinito della sua  possibilita'
di esecuzione in via giurisdizionale, aggravato dal  fatto,  rispetto
al credito per capitale, che neppure il creditore puo' «sperare»  che
nel tempo  indefinito  della  procedura  tale  credito  possa  essere
soddisfatto dall'ente locale. 
    Pertanto, individuate come sopra le ragioni per cui non esiste un
termine finale della  procedura,  essendo  quest'ultima  legata  alla
chiusura nei termini indicati dall'art. 1, comma  932-ter,  legge  n.
145/2018 (e come plasticamente dimostrato dal concreto sviluppo degli
eventi per cui e' causa), la societa' ricorrente si vede privata sine
die della possibilita' di agire esecutivamente per il proprio credito
da interessi, che ancora vanta nei confronti dell'ente locale in base
al titolo esecutivo posto  a  fondamento  dell'esecuzione  dichiarata
improcedibile, e  che  invece  sarebbe  procedibile  ove  l'ostacolo,
costituito dalle disposizioni denunciate, venisse rimosso. 
    Da cio' le ritenute rilevanza e non manifesta infondatezza  della
questione anche sotto tale aspetto. 
    6. La disciplina disegnata dal combinato disposto  dell'art.  78,
comma sesto, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  dell'art.  4,
comma 8-bis, decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nonche' dell'art. 1,
comma 932-ter legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dall'art. 19
del  decreto-legge  30  giugno   2025,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, configura quindi un
divieto di azione esecutiva, senza fissazione di un  termine  finale,
rimesso  all'esaurimento  aleatorio  e  incerto  di   una   procedura
amministrativa di durata sostanzialmente indefinita (e pari, ad oggi,
ad oltre diciassette  anni),  quanto  meno  per  quanto  riguarda  il
credito da interessi, neppure sussistendo anche solo la  possibilita'
di un pur tardivo soddisfacimento in corso di procedura. 
    7. In accoglimento, dunque, del secondo  motivo  di  ricorso,  va
dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, cosi' da  essere
sottoposta alla Corte costituzionale, la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 78, comma sesto, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, nella parte in cui, prevedendo il divieto di iniziare o
proseguire azioni esecutive individuali, nonche' la non produzione di
interessi sull'importo di capitale del credito stesso per i creditori
del Comune di Roma per fatti e atti anteriori al 28 aprile  2008  per
tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione da essa
instaurata, senza stabilire a tale divieto o  mancata  produzione  di
interessi un termine finale, determina, in combinato disposto con  la
disciplina di attuazione e successiva di cui al precedente  punto  3,
una  limitazione  all'esercizio  dell'azione  esecutiva  stessa,  con
particolare riguardo alla componente di interessi del credito stesso,
per cui il diritto ne risulta leso nella sua stessa  sostanza,  senza
rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalita'  tra  i  mezzi
impiegati e lo scopo prefisso, in violazione degli articoli 24 e 117,
primo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  1   del
Protocollo  1  addizionale  alla  Convenzione  europea  dei   diritti
dell'uomo,  nonche'  all'art.  6,   §   1   della   stessa,   secondo
l'interpretazione costante datane dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo. 
    Questione che appare rilevante  nel  presente  giudizio,  in  cui
appunto pacificamente si tratta di un credito vantato  nei  confronti
della gestione commissariale per il rientro del debito del Comune  di
Roma, oggi a seguito del richiamato decreto-legge n. 95/25,  di  Roma
Capitale, insinuato nella  suddetta  procedura  l'esecuzione  forzata
individuale del cui titolo e' stata dichiarata improcedibile  con  il
provvedimento del Tribunale di Roma qui impugnato. 
    Vanno, pertanto, impartite le disposizioni di cui appresso per la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  e  la  contestuale
sospensione del presente procedimento di  rinvio  pregiudiziale  fino
alla definizione del relativo incidente. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, visti l'art. 134 della  Costituzione,  l'art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  -  per  violazione  dell'art.  24  della
Costituzione e dell'art.  117,  primo  comma  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 1 Protocollo addizionale 1  alla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali, e 6, § 1, della medesima Convenzione  -  dell'art.  78,
comma sesto, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte  in
cui, prevedendo, per i creditori del Comune di Roma per fatti e  atti
anteriori al 28 aprile 2008, il  divieto  di  iniziare  o  proseguire
azioni esecutive individuali e la non maturazione  di  interessi  per
tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione da essa
instaurata,  senza  prevedere  un  termine  finale,   determina,   in
combinato disposto con la disciplina di attuazione e successiva,  una
limitazione all'esercizio dell'azione esecutiva  stessa  per  cui  il
diritto ne risulta leso nella sua stessa sostanza,  senza  rispettare
un ragionevole rapporto di proporzionalita' tra i mezzi  impiegati  e
lo scopo prefisso; 
    Sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio  della  Terza
Sezione Civile, in data 6 febbraio 2026. 
 
                      Il Presidente: De Stefano