Reg. ord. n. 52 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/04/2026 n. 14

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 09/03/2026

Tra: H. A.  C/ Comune di Mezzolombardo



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Provincia autonoma di Trento – Locazione degli alloggi – Requisiti – Residenza anagrafica in un comune della Provincia di Trento da almeno tre anni – Denunciata prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno – Violazione del principio di ragionevolezza – Disparità di trattamento tra persone che versino in condizioni di fragilità – Violazione del principio di eguaglianza sostanziale – Violazione del principio comunitario di divieto di discriminazione tra il soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale.

Norme impugnate:

legge della Provincia autonoma di Trento  del 07/11/2005  Num. 15  Art. 5  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva CE del 25/11/2003    Art. 11 
direttiva CE del 25/11/2003    Art. 11 



Testo dell'ordinanza

                        N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 marzo 2026

Ordinanza del 9 marzo 2026 del Tribunale di Trento  nel  procedimento
civile promosso da H. A. contro Comune di Mezzolombardo. 
 
Edilizia  residenziale  pubblica  - Assegnazione  di  alloggi - Norme
  della    Provincia    autonoma    di    Trento - Locazione    degli
  alloggi - Requisiti -Residenza  anagrafica  in  un   comune   della
  Provincia di Trento da almeno tre anni. 
- Legge  della  Provincia  di  Trento  7   novembre   2005,   n.   15
  (Disposizioni in materia  di  politica  provinciale  della  casa  e
  modificazioni della legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21
  (Disciplina degli interventi provinciali  in  materia  di  edilizia
  abitativa)), art. 5, comma 2, lettera b). 


(GU n. 14 del 08-04-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
                        Contenzioso ordinario 
 
    Il Tribunale di Trento in composizione monocratica nella  persona
del giudice onorario di tribunale dott. Stefano Aceto ha  pronunziato
la  seguente  ordinanza  di  rimessione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale nella  causa  civile  promossa  con  ricorso  ex  art.
281-decies del codice di procedura civile ed iscritta al n. 1731/2025
del ruolo generale degli affari civili da: 
        H.A., con l'avvocato Francesco Saverio Dalba - ricorrente; 
    contro 
        il Comune  di  Mezzolombardo,  in  persona  del  sindaco  pro
tempore, con  l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di  Trento  -
resistente. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con  ricorso  ai  sensi  dell'art.  281-undecies  del  codice  di
procedura civile, la ricorrente formulava domanda di annullamento del
diniego di subentro nel contratto di  locazione  di  un  alloggio  di
edilizia  pubblica  sito   in   Mezzolombardo,   in   quanto   vedova
dell'originario assegnatario, e per  l'effetto  la  declaratoria  del
proprio diritto a succedere nel  medesimo  contratto,  stipulato  con
atto di rep. ... atti privati del ... con il Comune di Mezzolombardo,
per l'alloggio sito in via ... Lamentava,  in  particolare,  che  con
deliberazione n. ... del ..., il Comune di Mezzolombardo aveva negato
l'autorizzazione al subentro, eccependo il mancato possesso, da parte
della ricorrente, del requisito  della  residenza  anagrafica  in  un
comune della Provincia di Trento da almeno tre anni, come  prescritto
dall'art. 5, comma secondo, lettera  b)  della  legge  provinciale  7
novembre 2005, n. 15. 
    La difesa, dunque, rilevava l'illegittimita' costituzionale della
predetta  norma  provinciale,  per  contrasto  con  i   principi   di
ragionevolezza ed eguaglianza  di  cui  all'art.  3,  commi  primo  e
secondo, della Costituzione. 
    Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di  Mezzolombardo
con  il  patrocinio   dell'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato,
contestando la fondatezza della pretesa della ricorrente ed eccependo
in  via  pregiudiziale  il  difetto  di  giurisdizione  del   Giudice
ordinario a favore del giudice amministrativo. 
    Nel merito, in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda. 
    Con sentenza  non  definitiva  emessa  in  data  odierna.  questo
Giudice   rigettava   l'eccezione   pregiudiziale   di   carenza   di
giurisdizione  e  rimetteva  la  causa  in  istruttoria  al  fine  di
pronunciare la presente ordinanza. 
 
                   Sulla rilevanza della questione 
 
    Va, innanzitutto, osservato che non sono state  sollevate,  dalla
convenuta, eccezioni  processuali  o  di  merito  che  consentano  la
definizione del giudizio, indipendentemente dalla questione che viene
sollevata con il presente provvedimento. 
    La norma di cui  si  dubita  la  legittimita'  costituzionale  e'
l'art. 5,  comma  secondo,  lett.  b)  della  legge  della  Provincia
Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15,  recante  Disposizioni  in
materia di politica provinciale  della  casa  e  modificazioni  della
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21   (Disciplina   degli
interventi provinciali in  materia  di  edilizia  abitativa)  laddove
consente la locazione degli alloggi di  edilizia  abitativa  pubblica
solo a favore dei soggetti che posseggano, tra gli  altri  requisiti,
una «residenza anagrafica in un comune della Provincia di  Trento  da
almeno tre anni» e poiche' l'art. 14, comma secondo,  del  d.P.P.  12
dicembre  2011,  n.  17-75/Leg  recante  Regolamento  in  materia  di
edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15
«Disposizioni  in  materia  di  politica  provinciale  della  casa  e
modificazioni  della  legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21
(Disciplina degli  interventi  provinciali  in  materia  di  edilizia
abitativa, articolo 11  nel  regolare  l'istituto  del  subentro  nel
contratto di locazione dispone che: «il nucleo  familiare  anagrafico
del soggetto richiedente il subentro deve ... possedere  i  requisiti
per la permanenza nell'alloggio di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettere b) e c), nonche' nei casi previsti dal comma 1,  lettera  c),
un ICEF non superiore a 0,23». 
    Nel caso di specie il  Comune  ha  eccepito  il  requisito  della
residenza anagrafica della ricorrente in un comune della Provincia di
Trento da almeno tre anni. 
    E' pacifico e non contestato,  infatti,  agli  atti  che  l'unico
motivo per cui l'Amministrazione resistente abbia negato  il  diritto
della ricorrente al subentro nell'appartamento in  origine  assegnato
al coniuge poi deceduto  della  ricorrente  medesima,  sia  stata  la
previsione  normativa  provinciale  che  riconosce  il   subentro   a
condizione che il pretendente abbia i requisiti  per  l'assegnazione,
tra i quali appunto il limite temporale di residenzialita'. 
    E', quindi, indubbia la rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale atteso che la presente controversia non potra'  essere
decisa se non con l'applicazione della norma in contestazione. 
    Secondo   l'orientamento   ormai    consolidato    della    Corte
Costituzionale, il concetto di  rilevanza  esprime  il  rapporto  che
dovrebbe correre tra la soluzione della questione  e  la  definizione
del giudizio in corso;  un  legame  di  carattere  obiettivo  tra  il
giudizio  di  costituzionalita'  e'  quello  principale   commisurato
all'interesse dell'ordinamento di prevenire ogni possibilita' che  il
giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale
(ex plurimis sentenza n. 1012/1988). 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    Vi e' da segnalare che la Corte Costituzionale gia'  con  propria
ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2025 aveva  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della
legge della Provincia autonoma di Trento  7  novembre  2005,  n.  15,
recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e
modificazioni  della  legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21
(Disciplina degli  interventi  provinciali  in  materia  di  edilizia
abitativa)», come  introdotti,  rispettivamente,  dai  commi  6  e  2
dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6  agosto
2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione  della  Provincia
autonoma di Trento per  gli  esercizi  finanziari  2019-2021),  nella
parte in cui richiedono, per l'assegnazione  dell'alloggio  a  canone
sostenibile e per il contributo integrativo del canone di  locazione,
la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi  due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per  tutta
la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. 
    Orbene, alla luce dei  principi  gia'  dettati  con  orientamento
consolidato  dalla  Corte  Costituzionale,   anche   nella   predetta
ordinanza, la norma qui scrutinata della medesima legge appare essere
ancora  in  palese  contrasto  con  gli  articoli  3  e   117   della
Costituzione. 
    La giurisprudenza della Corte Costituzionale  anche  con  recente
sentenza  n.  1/2026,  «ha  costantemente   rimarcato   la   centrale
considerazione dello stato  di  bisogno  per  l'accesso  all'edilizia
residenziale pubblica. Che il diritto all'abitazione rientri  «fra  i
requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo
Stato democratico  voluto  dalla  Costituzione»,  chiamato  dunque  a
garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che  la
vita di ogni persona  rifletta  ogni  giorno  e  sotto  ogni  aspetto
l'immagine universale della dignita'  umana»  (sentenza  n.  217  del
1988), e' approdo ermeneutico cui la giurisprudenza costituzionale e'
pervenuta da tempo e che ha ribadito anche di recente (sentenze n.  1
del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024).  L'ERP  risponde  precisamente  a
questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio  «e'  diretto
ad assicurare  in  concreto  il  soddisfacimento  di  questo  bisogno
primario,  perche'  serve  a  «garantire  un'abitazione  a   soggetti
economicamente deboli nel luogo ove e' la sede  dei  loro  interessi»
(sentenza n. 176  del  2000),  al  fine  di  assicurare  un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono  di  risorse  sufficienti
(art. 34 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea),
mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per
i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza n. 168 del 2014)»
(sentenze n. 147 del 2024 e n. 44 del  2020:  in  termini  pressoche'
analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025)». 
    E ancora: «Nello scrutinare diverse  disposizioni  regionali  che
hanno previsto il radicamento territoriale come requisito di  accesso
all'ERP, questa Corte ha ripetutamente affermato che «non si  ravvisa
alcuna ragionevole correlazione fra l'esigenza di  accedere  al  bene
casa, ove si versi in  condizioni  economiche  di  fragilita',  e  la
pregressa e protratta residenza - comunque la si declini [...]  - nel
territorio regionale» (cosi' la sentenza n. 67 del 2024). Il criterio
della prolungata residenza o attivita'  lavorativa,  infatti,  «muove
dalla premessa, contraddetta dalla realta' empirica, che  il  bisogno
abitativo sia piu' pressante solo perche' piu' lunga e' la permanenza
sul territorio [...] e si attenui e meriti minor tutela a  fronte  di
una presenza discontinua» (sentenza n. 1 del 2025). E, se qualificato
come requisito  di  accesso  all'ERP,  quel  criterio  «impedisce  il
soddisfacimento del diritto all'abitazione indipendentemente da  ogni
valutazione attinente alla situazione di bisogno o  di  disagio,  che
non e' inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale:
non  considera  che  proprio  chi  versa  in  stato  di  bisogno   si
trasferisce  di  frequente  da  un  luogo  all'altro  in   cerca   di
opportunita'  di  lavoro;  non  e'  indice  di  una  prospettiva   di
radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n.  44
del 2020 e n. 166 del 2018)» (sentenza n. 147 del 2024).» (ibidem). 
    Conclusivamente  la  Corte   Costituzionale   ha   ribadito   che
l'attribuzione ex lege di una siffatta  prevalenza  del  criterio  di
radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in  contrasto
con l'art. 3 della Costituzione per varie ragioni. 
    In primo luogo, sotto il profilo  della  ragionevolezza  e  della
congruita' del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia,
in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto  al
radicamento territoriale: «[l]'effetto dell'adozione di  un  criterio
irragionevole  rispetto  allo  ratio  della  prestazione  sociale  si
traduce, dunque, nella violazione del principio  di  eguaglianza  fra
chi puo' o meno vantare una  condizione  -  quella  della  prolungata
residenza nel territorio regionale - del  tutto  dissociata  dal  suo
stato di bisogno.  E  questo  chiaramente  puo'  riguardare  tanto  i
cittadini italiani quanto gli stranieri» (cosi  sentenza  n.  67  del
2024). 
    In secondo luogo, perche' viola  il  principio  d'eguaglianza  in
senso formale (art. 3, primo comma, della  Costituzione),  in  quanto
determina,  ai  fini  della   formazione   della   graduatoria,   una
ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  persone  che  versino
tutte in condizioni di fragilita' (sentenza n. 147 del 2024,  ripresa
dalla sentenza n. 1 del 2025). 
    Infine,  in  quanto  si  pone  in  contrasto  con  il   principio
d'eguaglianza in senso sostanziale  (art.  3,  secondo  comma,  della
Costituzione), che affida alla Repubblica il  compito  di  «rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando  di  fatto
la liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno
sviluppo della persona umana» (sentenze n. 1 del  2025,  n.  147  del
2024 e n. 67 del 2024). 
    Inoltre, la disposizione censurata violerebbe anche  l'art.  117,
primo e quinto comma, della Costituzione. 
    La Corte costituzionale ha,  infatti  precisato  che  una  simile
norma, pur contemplando il medesimo regime per cittadini e stranieri,
determinerebbe «una "discriminazione indiretta"» a danno dei secondi,
costretti a spostarsi di frequente, e sarebbe lesiva della parita' di
trattamento, che l'art. 11, paragrafo  1,  lettere  d)  e  f),  della
direttiva 2003/109/CE garantisce tra soggiornanti di lungo periodo  e
cittadini dello Stato membro in cui  essi  soggiornano,  nei  settori
delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione
sociale e, rispettivamente, dell'accesso all'alloggio. 
    Il Tribunale, in considerazione del  fatto  che  la  norma  della
legge provinciale della Provincia Autonoma  di  Trento  contiene  una
previsione che ricalca quelle  analoghe  gia'  piu'  volte  censurate
dalla   Corte   costituzionale,   non   puo'   che   condividere   le
considerazioni del  Giudice  delle  leggi  come  sopra  richiamate  e
pertanto, sulla base di  tali  argomenti,  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della norma in esame. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Visti gli articoli 3 e 117 della Costituzione; 
    Ritenuto,  in   relazione   alle   suddette   disposizioni,   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
relativa all'art. 5, comma secondo,  lettera  b)  della  legge  della
Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, laddove  prevede
quale requisito  per  l'assegnazione  di  un  alloggio  di  residenza
pubblica il requisito della «residenza anagrafica in un comune  della
Provincia di Trento da almeno tre anni»; 
    Ritenuta la questione rilevante, per le  argomentazioni  indicate
in parte motiva; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
      Trento, il 4 marzo 2026 
 
                     Il Giudice onorario: Aceto