Reg. ord. n. 52 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/04/2026 n. 14
Ordinanza del Tribunale di Trento del 09/03/2026
Tra: H. A. C/ Comune di Mezzolombardo
Oggetto:
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Provincia autonoma di Trento – Locazione degli alloggi – Requisiti – Residenza anagrafica in un comune della Provincia di Trento da almeno tre anni – Denunciata prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno – Violazione del principio di ragionevolezza – Disparità di trattamento tra persone che versino in condizioni di fragilità – Violazione del principio di eguaglianza sostanziale – Violazione del principio comunitario di divieto di discriminazione tra il soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale.
Norme impugnate:
legge della Provincia autonoma di Trento
del 07/11/2005
Num. 15
Art. 5
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 5
direttiva CE del 25/11/2003 Art. 11
direttiva CE del 25/11/2003 Art. 11
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 5
direttiva CE del 25/11/2003 Art. 11
direttiva CE del 25/11/2003 Art. 11
Testo dell'ordinanza
N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 marzo 2026
Ordinanza del 9 marzo 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento
civile promosso da H. A. contro Comune di Mezzolombardo.
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme
della Provincia autonoma di Trento - Locazione degli
alloggi - Requisiti -Residenza anagrafica in un comune della
Provincia di Trento da almeno tre anni.
- Legge della Provincia di Trento 7 novembre 2005, n. 15
(Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa)), art. 5, comma 2, lettera b).
(GU n. 14 del 08-04-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Contenzioso ordinario
Il Tribunale di Trento in composizione monocratica nella persona
del giudice onorario di tribunale dott. Stefano Aceto ha pronunziato
la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale nella causa civile promossa con ricorso ex art.
281-decies del codice di procedura civile ed iscritta al n. 1731/2025
del ruolo generale degli affari civili da:
H.A., con l'avvocato Francesco Saverio Dalba - ricorrente;
contro
il Comune di Mezzolombardo, in persona del sindaco pro
tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento -
resistente.
Ritenuto in fatto
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies del codice di
procedura civile, la ricorrente formulava domanda di annullamento del
diniego di subentro nel contratto di locazione di un alloggio di
edilizia pubblica sito in Mezzolombardo, in quanto vedova
dell'originario assegnatario, e per l'effetto la declaratoria del
proprio diritto a succedere nel medesimo contratto, stipulato con
atto di rep. ... atti privati del ... con il Comune di Mezzolombardo,
per l'alloggio sito in via ... Lamentava, in particolare, che con
deliberazione n. ... del ..., il Comune di Mezzolombardo aveva negato
l'autorizzazione al subentro, eccependo il mancato possesso, da parte
della ricorrente, del requisito della residenza anagrafica in un
comune della Provincia di Trento da almeno tre anni, come prescritto
dall'art. 5, comma secondo, lettera b) della legge provinciale 7
novembre 2005, n. 15.
La difesa, dunque, rilevava l'illegittimita' costituzionale della
predetta norma provinciale, per contrasto con i principi di
ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3, commi primo e
secondo, della Costituzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Mezzolombardo
con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato,
contestando la fondatezza della pretesa della ricorrente ed eccependo
in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice
ordinario a favore del giudice amministrativo.
Nel merito, in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza non definitiva emessa in data odierna. questo
Giudice rigettava l'eccezione pregiudiziale di carenza di
giurisdizione e rimetteva la causa in istruttoria al fine di
pronunciare la presente ordinanza.
Sulla rilevanza della questione
Va, innanzitutto, osservato che non sono state sollevate, dalla
convenuta, eccezioni processuali o di merito che consentano la
definizione del giudizio, indipendentemente dalla questione che viene
sollevata con il presente provvedimento.
La norma di cui si dubita la legittimita' costituzionale e'
l'art. 5, comma secondo, lett. b) della legge della Provincia
Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante Disposizioni in
materia di politica provinciale della casa e modificazioni della
legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) laddove
consente la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica
solo a favore dei soggetti che posseggano, tra gli altri requisiti,
una «residenza anagrafica in un comune della Provincia di Trento da
almeno tre anni» e poiche' l'art. 14, comma secondo, del d.P.P. 12
dicembre 2011, n. 17-75/Leg recante Regolamento in materia di
edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15
«Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa, articolo 11 nel regolare l'istituto del subentro nel
contratto di locazione dispone che: «il nucleo familiare anagrafico
del soggetto richiedente il subentro deve ... possedere i requisiti
per la permanenza nell'alloggio di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere b) e c), nonche' nei casi previsti dal comma 1, lettera c),
un ICEF non superiore a 0,23».
Nel caso di specie il Comune ha eccepito il requisito della
residenza anagrafica della ricorrente in un comune della Provincia di
Trento da almeno tre anni.
E' pacifico e non contestato, infatti, agli atti che l'unico
motivo per cui l'Amministrazione resistente abbia negato il diritto
della ricorrente al subentro nell'appartamento in origine assegnato
al coniuge poi deceduto della ricorrente medesima, sia stata la
previsione normativa provinciale che riconosce il subentro a
condizione che il pretendente abbia i requisiti per l'assegnazione,
tra i quali appunto il limite temporale di residenzialita'.
E', quindi, indubbia la rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale atteso che la presente controversia non potra' essere
decisa se non con l'applicazione della norma in contestazione.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte
Costituzionale, il concetto di rilevanza esprime il rapporto che
dovrebbe correre tra la soluzione della questione e la definizione
del giudizio in corso; un legame di carattere obiettivo tra il
giudizio di costituzionalita' e' quello principale commisurato
all'interesse dell'ordinamento di prevenire ogni possibilita' che il
giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale
(ex plurimis sentenza n. 1012/1988).
Sulla non manifesta infondatezza
Vi e' da segnalare che la Corte Costituzionale gia' con propria
ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2025 aveva dichiarato l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della
legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15,
recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia
abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2
dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto
2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella
parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone
sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione,
la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta
la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Orbene, alla luce dei principi gia' dettati con orientamento
consolidato dalla Corte Costituzionale, anche nella predetta
ordinanza, la norma qui scrutinata della medesima legge appare essere
ancora in palese contrasto con gli articoli 3 e 117 della
Costituzione.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale anche con recente
sentenza n. 1/2026, «ha costantemente rimarcato la centrale
considerazione dello stato di bisogno per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica. Che il diritto all'abitazione rientri «fra i
requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo
Stato democratico voluto dalla Costituzione», chiamato dunque a
garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che la
vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto
l'immagine universale della dignita' umana» (sentenza n. 217 del
1988), e' approdo ermeneutico cui la giurisprudenza costituzionale e'
pervenuta da tempo e che ha ribadito anche di recente (sentenze n. 1
del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024). L'ERP risponde precisamente a
questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio «e' diretto
ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno
primario, perche' serve a «garantire un'abitazione a soggetti
economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi»
(sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti
(art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea),
mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per
i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza n. 168 del 2014)»
(sentenze n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020: in termini pressoche'
analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025)».
E ancora: «Nello scrutinare diverse disposizioni regionali che
hanno previsto il radicamento territoriale come requisito di accesso
all'ERP, questa Corte ha ripetutamente affermato che «non si ravvisa
alcuna ragionevole correlazione fra l'esigenza di accedere al bene
casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilita', e la
pregressa e protratta residenza - comunque la si declini [...] - nel
territorio regionale» (cosi' la sentenza n. 67 del 2024). Il criterio
della prolungata residenza o attivita' lavorativa, infatti, «muove
dalla premessa, contraddetta dalla realta' empirica, che il bisogno
abitativo sia piu' pressante solo perche' piu' lunga e' la permanenza
sul territorio [...] e si attenui e meriti minor tutela a fronte di
una presenza discontinua» (sentenza n. 1 del 2025). E, se qualificato
come requisito di accesso all'ERP, quel criterio «impedisce il
soddisfacimento del diritto all'abitazione indipendentemente da ogni
valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio, che
non e' inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale:
non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si
trasferisce di frequente da un luogo all'altro in cerca di
opportunita' di lavoro; non e' indice di una prospettiva di
radicamento (sentenze n. 67 del 2024, n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44
del 2020 e n. 166 del 2018)» (sentenza n. 147 del 2024).» (ibidem).
Conclusivamente la Corte Costituzionale ha ribadito che
l'attribuzione ex lege di una siffatta prevalenza del criterio di
radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione per varie ragioni.
In primo luogo, sotto il profilo della ragionevolezza e della
congruita' del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia,
in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al
radicamento territoriale: «[l]'effetto dell'adozione di un criterio
irragionevole rispetto allo ratio della prestazione sociale si
traduce, dunque, nella violazione del principio di eguaglianza fra
chi puo' o meno vantare una condizione - quella della prolungata
residenza nel territorio regionale - del tutto dissociata dal suo
stato di bisogno. E questo chiaramente puo' riguardare tanto i
cittadini italiani quanto gli stranieri» (cosi sentenza n. 67 del
2024).
In secondo luogo, perche' viola il principio d'eguaglianza in
senso formale (art. 3, primo comma, della Costituzione), in quanto
determina, ai fini della formazione della graduatoria, una
ingiustificata disparita' di trattamento tra persone che versino
tutte in condizioni di fragilita' (sentenza n. 147 del 2024, ripresa
dalla sentenza n. 1 del 2025).
Infine, in quanto si pone in contrasto con il principio
d'eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, della
Costituzione), che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana» (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 del
2024 e n. 67 del 2024).
Inoltre, la disposizione censurata violerebbe anche l'art. 117,
primo e quinto comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale ha, infatti precisato che una simile
norma, pur contemplando il medesimo regime per cittadini e stranieri,
determinerebbe «una "discriminazione indiretta"» a danno dei secondi,
costretti a spostarsi di frequente, e sarebbe lesiva della parita' di
trattamento, che l'art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della
direttiva 2003/109/CE garantisce tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini dello Stato membro in cui essi soggiornano, nei settori
delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione
sociale e, rispettivamente, dell'accesso all'alloggio.
Il Tribunale, in considerazione del fatto che la norma della
legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento contiene una
previsione che ricalca quelle analoghe gia' piu' volte censurate
dalla Corte costituzionale, non puo' che condividere le
considerazioni del Giudice delle leggi come sopra richiamate e
pertanto, sulla base di tali argomenti, ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
della norma in esame.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
Visti gli articoli 3 e 117 della Costituzione;
Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
relativa all'art. 5, comma secondo, lettera b) della legge della
Provincia Autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, laddove prevede
quale requisito per l'assegnazione di un alloggio di residenza
pubblica il requisito della «residenza anagrafica in un comune della
Provincia di Trento da almeno tre anni»;
Ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate
in parte motiva;
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Trento, il 4 marzo 2026
Il Giudice onorario: Aceto