Reg. ord. n. 51 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/04/2026 n. 14

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 06/03/2026

Tra: R.A. C.H.  C/ Comune di Milano



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Straniero – Beneficiari dei servizi abitativi pubblici – Testo unico in materia di immigrazione – Norme della Regione Lombardia – Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale – Esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo – Irragionevolezza del presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere in relazione alla fruizione di un servizio sociale destinato a soggetti economicamente deboli – Contrasto, sotto diversi profili, con il canone di ragionevolezza – Disparità di trattamento tra cittadini UE ed extra UE a fronte della medesima condizione di bisogno – Violazione del principio di eguaglianza sostanziale.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 40  Co. 6
legge della Regione Lombardia  del 08/07/2016  Num. 16  Art. 22  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 marzo 2026

Ordinanza del 6 marzo 2026 del Tribunale di Milano  nel  procedimento
civile promosso da R.A. C.H. contro Comune di Milano . 
 
Edilizia residenziale pubblica - Straniero - Beneficiari dei  servizi
  abitativi pubblici - Testo unico in materia di immigrazione - Norme
  della  Regione  Lombardia  -  Requisiti  di  accesso   all'edilizia
  residenziale pubblica  per  gli  stranieri  titolari  di  carta  di
  soggiorno e per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
  di permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  -  Esercizio  di  una
  regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 40, comma  6;  legge  della
  Regione Lombardia [, 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei
  servizi abitativi),] art. 22, comma 1, lettera a). 


(GU n. 14 del 08-04-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
 
 
                        Prima sezione civile 
 
    Il Giudice, a scioglimento della  riserva  assunta  nel  giudizio
promosso da: R... A... C... H... (c.f. ...), rappresentato  e  difeso
dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, elettivamente  domiciliato
in Milano, via Giulio Uberti n. 6 presso lo studio dei difensori; 
    Ricorrente contro Comune di Milano (01199250158), in persona  del
Sindaco pro tempore  Giuseppe  Sala,  rappresentato  e  difeso  dagli
avv.ti Antonello  Mandarano,  Angela  Bartolomeo)  e  Sabrina  Maria,
presso i quali e' elettivamente  domiciliato  in  Milano,  via  della
Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale resistente   ha
pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Con ricorso ex art. 281-decies del codice di procedura  civile  e
28 decreto legislativo n. 150/2011 il ricorrente R... A... C...  H...
ha convenuto in giudizio il Comune di Milano, chiedendo: 
      «a)  accertare  e  dichiarare  -  previa  disapplicazione,  per
contrasto con l'art. 12,  par.  1,  lett.  g)  direttiva  2011/98/UE,
dell'art. 40, comma 6, TU Immigrazione,  dell'art.  22  LR  Lombardia
16/16 e dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017, nella  parte
in cui limitano  l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia  pubblica  ai
cittadini non UE che esercitano  una  regolare  attivita'  di  lavoro
subordinato  o  autonomo   -   il   carattere   discriminatorio   del
provvedimento del Comune di Milano che ha  cancellato  il  ricorrente
dalla graduatoria per l'assegnazione degli  alloggi  SAP  di  cui  al
bando 9300; 
      b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente  di  essere
riammesso nella graduatoria di cui sopra nella medesima posizione che
lo stesso aveva prima della cancellazione; 
      c) ordinare al Comune di Milano di  riammettere  il  ricorrente
nella graduatoria di cui sopra  nella  medesima  posizione  assegnata
prima della cancellazione; condannando il Comune, in caso di  mancato
adempimento  dell'ordine  e  con  decorrenza  dal  trentesimo  giorno
successivo alla comunicazione della emananda sentenza,  la  somma  di
euro 100,00 per ogni mese di ritardo, ai sensi dell'art. 614-bis  del
codice di procedura civile; 
      d) condannare inoltre il  Comune  di  Milano,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno
derivante dalla intervenuta cancellazione secondo i seguenti criteri: 
        quanto al danno patrimoniale, pagando al ricorrente,  per  il
periodo intercorrente tra  il  giorno  in  cui  lo  stesso,  ove  non
cancellato, avrebbe conseguito l'alloggio e la data  di  assegnazione
di altro alloggio, un importo da determinarsi in via  equitativa  che
si indica in una somma non  inferiore  a  euro  300,00  mensili,  con
riserva di precisazione in relazione alla durata del periodo stesso e
alle risultanze della espletanda istruttoria; 
        quanto al danno non patrimoniale, pagando  al  ricorrente  un
importo da determinarsi in via equitativa, tenendo conto dei  criteri
sopra indicati, che si indica in  una  somma  non  inferiore  a  euro
5.000,00 
        Con vittoria di spese, ivi compreso il contributo  unificato,
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.» 
        Il ricorrente ha esposto che: 
          in data 9 maggio 2024 e' stato pubblicato l'avviso 9500 per
l'assegnazione di 420 alloggi pubblici disponibili 
          nell'ambito territoriale del Comune di Milano; 
          i requisiti di partecipazione  erano  i  medesimi  previsti
dagli artt. 22, 23 L.R. 16/2016,  richiamati  e  integrati  dal  R.R.
4/2017 e segnatamente:  1)  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato
dell'Unione  europea  ovvero  condizione  di  stranieri  titolari  di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  ai  sensi
del  decreto  legislativo  n.  3/2007  o  di  stranieri  regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno  biennale  e
che esercitano una regolare attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma  6  decreto  legislativo
286/98; 2) residenza anagrafica o svolgimento di attivita' lavorativa
in Regione Lombardia; 3) condizione economica del nucleo familiare da
accertarsi sulla base  di  criteri  unificati  di  valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali; 
          il ricorrente, di cittadinanza venezuelana, trasferitosi in
Italia nel ..., aveva ottenuto la conversione del precedente permesso
di soggiorno per lavoro subordinato in quello  per  motivi  familiari
dopo aver contratto matrimonio nel ... con la cittadina italiana ...,
con la quale aveva avuto due figli, entrambi nati  in  Italia.  Detto
permesso di soggiorno era stato rinnovato periodicamente sino ad oggi
e conserva validita' sino al ...; 
          in data ... il ricorrente ha presentato al Comune di Milano
domanda di assegnazione di  un  alloggio  di  residenza  pubblica  in
relazione all'avviso n. 9500; 
          in data ... il  Comune  di  Milano  ha  comunicato  la  sua
cancellazione dalla graduatoria per la mancanza del requisito di  cui
all'art. 7, comma 1, lett. a) del R.R. 4/2017, affermando che  «dalla
consultazione  delle  banche  dati  dell'INPS  e  dell'Agenzia  delle
Entrate, non risulta acclarato  lo  svolgimento  di  alcuna  regolare
attivita' lavorativa, sia alla data di  presentazione  della  domanda
che ad oggi»; 
          l'esclusione e'  basata  su  norme  regionali  e  nazionali
contrastanti con il diritto dell'Unione Europea e non  conformi  alla
Costituzione; 
          l'art.  12,  par.  1,  Direttiva  2011/98  prevede  che  «i
lavoratori dei paesi  terzi  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,
lettere b e c), beneficiano dello  stesso  trattamento  riservato  ai
cittadini dello Stato membro in cui soggiornano» in relazione  a  una
serie di diritti e benefici, tra cui «l'accesso a beni  e  servizi  a
disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi,  incluse  le
procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al  diritto
nazionale» (art. 12, par. 1, lett. g); 
          sussistono  i  presupposti  soggettivi  e   oggettivi   per
l'applicazione della disposizione sopra richiamata,  in  quanto,  con
riferimento al profilo soggettivo,  il  sig.  C...H...  e'  cittadino
venezuelano in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari
e, con riferimento al profilo oggettivo,  il  medesimo  ha  richiesto
l'assegnazione di un alloggio pubblico; 
          l'art. 12, par. 2, lett.  d)  Direttiva  2011/98  riconosce
allo Stato membro la possibilita' di derogare al principio di parita'
di trattamento  in  materia  di  accesso  ai  servizi  di  assistenza
abitativa; 
          le  disposizioni  della  direttiva  2011/98/UE  recanti  le
clausole di parita' di trattamento sono dotate di efficacia  diretta,
imponendo agli stati obblighi chiari, precisi e incondizionati  (come
evidenziato da Corte Cost. n. 67/2022); 
          la CGUE ha ripetutamente chiarito che, allorche' uno  Stato
membro ritenga di avvalersi della facolta' di deroga  prevista  dalla
direttiva, deve farlo espressamente (CGUE sent. del 25 novembre 2020,
causa C-302/19); 
          la necessita' della sussistenza di una volonta' espressa in
tal senso e' peraltro  richiamata,  da  ultimo,  dalla  stessa  Corte
costituzionale, sent. n. 54/2022; 
          il legislatore non  si  e'  avvalso  di  tale  facolta'  di
deroga, dal momento che l'art. 40, comma 6,  TUI,  essendo  anteriore
all'approvazione della Direttiva  2011/98,  non  puo'  avere  effetto
derogatorio rispetto ad essa; 
          l'art. 22 L.R. n. 16/2016 (recante la disciplina di accesso
agli alloggi SAP nella Regione Lombardia)  e  l'art.  7  R.R.  4/2017
riproducono fedelmente il contenuto dell'art. 40, comma 6, TUI,  che,
con esclusivo riguardo agli stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale,  limita  l'accesso
al beneficio dell'edilizia pubblica  all'esercizio  di  una  regolare
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 
          pertanto,  le  disposizioni  di  cui  sopra  prevedono  una
limitazione illegittima al principio di parita' di trattamento di cui
all'art.   12   della   direttiva   2011/98/CE,    con    conseguente
disapplicazione delle stesse in conformita' al principio del  primato
del diritto unionale; 
          in subordine, in caso  di  ritenuta  conformita'  di  dette
disposizioni  al  diritto  dell'UE,  era  ravvisabile  la   manifesta
irragionevolezza dell'art. 40,  comma  6,  TUI  nella  parte  in  cui
ricollega all'assenza del requisito dello svolgimento di un'attivita'
lavorativa da parte dello straniero  la  conseguenza  dell'esclusione
dalla gara. 
    Si e' costituito il Comune di Milano,  che  ha  eccepito  in  via
preliminare la carenza di interesse ad agire del  ricorrente  e,  nel
merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, il  Comune
ha dedotto che: 
      difetta l'interesse ad  agire  del  ricorrente,  in  quanto  il
punteggio ISBAR della domanda da  questi  proposta  sarebbe  comunque
stato inferiore di 10 punti rispetto a quelli assegnati, per  assenza
della condizione di «famiglia di nuova formazione» di  cui  al  punto
10.2 dell'avviso 9500 falsamente attestata  dal  ricorrente,  sicche'
tale punteggio risulterebbe insufficiente ai  fini  dell'assegnazione
di un'unita' abitativa; 
      non era  ravvisabile  il  contrasto  della  normativa  italiana
rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione in quanto lo Stato
italiano  aveva   inteso   avvalersi   della   facolta'   di   deroga
espressamente prevista dalla Direttiva 98/2011/UE, come emerge  dalla
relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo n. 40/2014
di attuazione della direttiva 2011/98/UE; 
      in ogni caso, il Comune non avrebbe potuto  disporre  in  senso
difforme rispetto alla norma nazionale; 
      qualora  il  Tribunale  dovesse  ritenere  discriminatorio   il
provvedimento    adottato    dal    Comune,    poiche'    l'attivita'
discriminatoria e' ascrivibile  alla  PA  solo  in  via  mediata,  e'
necessario   che   l'organo   giudicante   sollevi    eccezione    di
costituzionalita' di detta norma. 
    Questo  Tribunale,  investito  della  decisione  in  ordine  alla
domanda   del   ricorrente   di   accertare   l'illegittimita'    del
provvedimento di esclusione  adottato  dal  Comune  di  Milano  e  il
carattere discriminatorio del  bando,  nella  parte  in  cui  prevede
l'esclusione  dalla  procedura  in  mancanza  del   requisito   dello
svolgimento di un'attivita' lavorativa, ritiene che la  questione  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   40,   comma   6,   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 22, comma 1, lett.  a)
L.R. Regione Lombardia per contrasto con  l'art.  3,  commi  1  e  2,
Cost., nella parte in cui annoverano, tra i requisiti  per  l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri  titolari
di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente  soggiornanti  in
possesso  di  permesso   di   soggiorno   almeno   biennale,   quello
dell'esercizio di «una regolare attivita' di lavoro subordinato o  di
lavoro autonomo» sia rilevante e non manifestamente infondata, per  i
motivi che seguono. 
1. L'interesse ad agire del ricorrente 
    Preliminarmente, non si ritiene fondata l'eccezione  del  difetto
di interesse ad agire avanzata dal resistente. Come  noto,  affinche'
sussista l'interesse ad agire, previsto quale condizione  dell'azione
dall'art. 100 del codice di procedura civile, occorre  che  la  parte
prospetti l'esigenza di ottenere un  risultato  utile  giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento  del  giudice.  Da
cio' consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere
attuale, poiche' solo in tal caso trascende  il  piano  di  una  mera
prospettazione  soggettiva  assurgendo  a  giuridica   ed   oggettiva
consistenza,  e  resta  invece  escluso  quando   il   giudizio   sia
strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di
una questione di diritto in vista di situazioni  future  o  meramente
ipotetiche (v. fra le tante Cass, n. 5635/02, n. 3157/01, n.  565/00,
n. 4444/95, n. 685/93, Cass. n. 24434/07, n. 2617/06,  n.  17815/05).
Nel caso in esame, l'asserita  violazione  del  diritto  vantato  dal
ricorrente discende dall'esclusione dalla possibilita' di partecipare
al bando in ragione  dell'assenza  del  requisito  dell'esercizio  di
un'attivita' lavorativa,  previsto  dal  bando  in  osservanza  della
normativa nazionale e regionale. Non assume rilevanza, invece, quanto
eccepito  dal  Comune  di  Milano  relativamente  al  fatto  che   il
ricorrente avrebbe falsamente attestato di possedere un requisito che
avrebbe comportato l'attribuzione di punti aggiuntivi, posto che tale
fatto - comunque non considerato dalla p.a. in sede di  provvedimento
di esclusione - attiene, semmai, a una  fase  successiva  rispetto  a
quella di ammissione alla gara. Peraltro, non vi e' alcuna prova  del
fatto che  l'attribuzione  di  un  punteggio  inferiore  in  capo  al
ricorrente comporterebbe l'impossibilita' per il medesimo di accedere
al beneficio abitativo, essendo la procedura di gara ancora in  corso
e non essendovi elementi utili ad affermare con ragionevole  certezza
quale sara' il punteggio  minimo  utile  ai  fini  del  conseguimento
dell'abitazione di edilizia pubblica. 
2. Il quadro normativo di riferimento 
    Il quadro normativo di riferimento e' il seguente. 
    L'art. 12 par. 1, lett. g)  Direttiva  2011/98  prevede  che:  «I
lavoratori dei paesi  terzi  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,
lettere b e c), beneficiano dello  stesso  trattamento  riservato  ai
cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto  concerne:
[...] g) l'accesso a beni e servizi a  disposizione  del  pubblico  e
all'erogazione degli stessi, incluse le procedure  per  l'ottenimento
di un alloggio, conformemente al diritto nazionale,  fatta  salva  la
liberta' contrattuale  conformemente  al  diritto  dell'Unione  e  al
diritto nazionale»; 
    L'art. 12, par. 2, Direttiva  2011/98  prevede  che:  «Gli  Stati
membri possono limitare la parita' di trattamento [...] d) in  ordine
al  paragrafo  1,  lettera  g):  i)  limitandone  l'applicazione   ai
lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attivita'  lavorativa;  ii)
limitando l'accesso per quanto concerne l'assistenza abitativa»; 
    L'art. 40, comma 6, decreto legislativo n.  286/98  prevede  che:
«Gli stranieri  titolari  di  carta  di  soggiorno  e  gli  stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale  e  che  esercitano  una  regolare   attivita'   di   lavoro
subordinato o di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di  accedere,  in
condizioni di parita' con  i  cittadini  italiani,  agli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione  delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da  ogni  regione  o  dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle  locazioni  abitative  e  al
credito agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto  e
locazione della prima casa di abitazione»; 
    L'art.  22,  comma  1,  lett.  a)  L.R.  Lombardia   n.   16/2016
(«Disciplina regionale dei  servizi  abitativi»)  dispone,  al  primo
comma nella parte qui di interesse, che «1. I beneficiari dei servizi
abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: a) cittadinanza
italiana o di uno Stato  dell'Unione  europea  ovvero  condizione  di
stranieri titolari di permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di
lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007,  n.  3
(Attuazione della  direttiva  2003/109/CE  relativa  allo  status  di
cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo)  o  di
stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita'  di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai  sensi  dell'articolo  40,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero)» 
    L'art. 7, comma 1, Regolamento Regionale n.  4/2017  («Disciplina
della programmazione dell'offerta  abitativa  pubblica  e  sociale  e
dell'accesso e della  permanenza  nei  servizi  abitativi  pubblici»)
prevede che: «1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici  devono
avere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di  uno  Stato
dell'Unione  europea  ovvero  condizione  di  stranieri  titolari  di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  ai  sensi
del decreto legislativo  8  gennaio  2007,  n.  3  (Attuazione  della
direttiva 2003/109/CE relativa allo  status  di  cittadini  di  Paesi
terzi soggiornanti di lungo  periodo)  o  di  stranieri  regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno  biennale  e
che esercitano una regolare attivita'  di  lavoro  subordinato  o  di
lavoro autonomo ai sensi  dell'articolo  40,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), ovvero di stranieri che,  in  base  alla  normativa
statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello  riservato  ai
cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici
comunque denominati». 
3. La rilevanza della questione 
    La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  40  comma
40, comma 6, del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e
dell'art. 22, comma 1, lett.  a)  L.R.  Lombardia  n.  16/2016  e  e'
rilevante dal momento che il ricorrente ha  proposto  il  ricorso  al
fine di accertare l'illegittimita' del  provvedimento  di  esclusione
adottato dal Comune di Milano  e  il  carattere  discriminatorio  del
bando nella parte in cui  prevede  l'esclusione  dalla  procedura  in
mancanza del requisito dello svolgimento di un'attivita'  lavorativa,
riproducendo  le  previsioni  normative  contenute  in  dette   norme
Pertanto,  solo  decidendo  sulla   legittimita'   della   previsione
nazionale e di quella regionale potra' desumersi  la  legittimita'  o
meno  del  provvedimento  comunale  e  il  conseguente  diritto   del
ricorrente a partecipare alla procedura di assegnazione  ancora  oggi
in corso. Infatti, il ricorrente, essendo privo del  requisito  dello
svolgimento di un'attivita' lavorativa di cui all'art. 22,  comma  1,
lett. a) L.R. Lombardia n. 16/2016  al  momento  della  presentazione
della domanda, non potrebbe accedere ai servizi abitativi pubblici in
assenza di un  accertamento  della  natura  discriminatoria  di  tale
previsione, che non puo' dal canto suo prescindere da  uno  scrutinio
di  conformita'  rispetto  al  disposto  di  cui  all'art.  3   della
Costituzione. 
    In secondo luogo, la questione  e'  rilevante  anche  in  ragione
della ritenuta insussistenza dei presupposti per  la  disapplicazione
della norma per contrasto con il diritto dell'Unione europea  In  via
generale, la disapplicazione si impone al Giudice  nazionale  qualora
la norma europea, a  prescindere  dall'atto  comunitario  in  cui  e'
contenuta (sia esso o  meno  direttamente  applicabile),  imponga  ai
destinatari un comportamento preciso e incondizionato e contenga  una
disciplina completa che non necessita di una normativa  ulteriore  di
attuazione da parte degli  Stati  membri,  o  comunque  individui  un
diritto  soggettivo  o  prescriva  un  obbligo   che   possa   essere
immediatamente fatto valere in un giudizio. Nel caso di specie non vi
e' dubbio che l'art. 12, par. 1 lett. g), della direttiva  2011/98/UE
abbia tali caratteristiche, come del resto espressamente affermato da
questa Corte nella sentenza n. 67 del 8 febbraio 2022. Orbene, l'art.
12, par. 1, lett. g) della direttiva impone agli stati  di  osservare
il principio di parita' di trattamento degli  stranieri  rispetto  ai
cittadini  dello  Stato  membro  in  cui  soggiornano   relativamente
all'accesso  a  beni  e  servizi  a  disposizione  del   pubblico   e
all'erogazione degli stessi, incluse le procedure  per  l'ottenimento
di un alloggio. Tuttavia, il par.  2,  lett.  d)  della  disposizione
riconosce agli Stati  membri  la  possibilita'  di  derogare  a  tale
principio con riferimento alle materie di  cui  alla  lett.  g),  «i)
limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che  svolgono
un'attivita' lavorativa; ii) limitando l'accesso per quanto  concerne
l'assistenza abitativa». Ebbene, la normativa nazionale  e  regionale
prevede un trattamento  differenziato  degli  stranieri  titolari  di
carta di soggiorno  e  gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  rispetto  ai
cittadini italiani,  richiedendo  per  i  primi  l'esercizio  di  una
regolare attivita' di lavoro subordinato o  di  lavoro  autonomo  per
poter accedere servizi abitativi pubblici. Riguardo alla possibilita'
di derogare al principio generale di parita' di trattamento, la  CGUE
ha chiarito che, affinche' la previsione sia legittima, e' necessario
che tali eccezioni siano contenute entro limiti  rigorosi  e  che  e'
comunque  necessario  che  lo  Stato   membro   manifesti   in   modo
inequivocabile la volonta' di limitare l'applicazione  del  principio
di parita' di  trattamento  (CGUE,  sent.  25  novembre  2020,  causa
C-302/19). La necessita' che lo Stato membro manifesti  espressamente
la propria intenzione di derogare al principio di  cui  all'art.  12,
par. 1, direttiva 2011/98/UE e'  stata  inoltre  ribadita  da  questa
Corte costituzionale, con sentenza n. 54 dell'11  gennaio  2022.  Sul
punto, il ricorrente sostiene che lo Stato non  abbia  esercitato  la
facolta' prevista dall'art. 12, par. 2, lett. d) direttiva 2011/98/UE
di prevedere condizioni piu' stringenti per l'accesso ai programmi di
edilizia  residenziale  pubblica  con  riferimento  ai  soggetti   di
nazionalita'  extracomunitaria  e  che,  percio',   le   disposizioni
nazionali sopra individuate si pongano in contrasto  con  il  diritto
unionale e debbano essere conseguentemente disapplicate  dal  giudice
del merito. Tale ricostruzione non appare condivisibile,  sussistendo
plurimi  indici  ermeneutici,  che   lasciano   intendere   come   il
legislatore, in sede di recepimento  della  Direttiva,  abbia  inteso
esercitare il proprio margine  di  discrezionalita'  restrittiva.  In
primo luogo, dalla Relazione  illustrativa  allo  schema  di  decreto
legislativo predisposto per l'attuazione della  delega  di  cui  alla
legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento della direttiva 2011/98
emerge l'intenzione inequivoca del legislatore nazionale di avvalersi
della facolta' di deroga prevista all'art. 12, par. 2,  della  citata
direttiva. Invero, il tenore letterale della relazione mostra come la
volonta' del legislatore sia stata quella di recepire la direttiva in
esame considerando  il  profilo  della  parita'  di  trattamento  dei
lavoratori stranieri e tuttavia decidere di derogare a tale principio
generale,  come  consentito  dal  secondo  paragrafo  dell'art.   12,
mantenendo la disciplina interna gia' prevista all'art. 40, comma  6,
TU Immigrazione. Si legge, infatti, che: «Anche sotto il profilo  del
diritto alla parita' di trattamento dei lavoratori  con  i  cittadini
italiani, di cui all' articolo 12 della direttiva, va rilevato che le
norme vigenti sono gia' in linea con le norme europee sia per  quanto
riguarda le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sui luoghi
di  lavoro  che  la  liberta'  di  aderire  alle  organizzazioni   di
lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri  per  l'impiego
(Artt. 2, comma 3, e 22, comma II, decreto legislativo n.  286/1998).
[...]  Per   quanto   riguarda   l'accesso   ai   pubblici   servizi,
l'equiparazione,  nell'ordinamento  nazionale,   riguarda   tutti   i
cittadini stranieri (art 2 comma 5, decreto legislativo n. 286/1998).
L'accesso all'alloggio, invece, e' limitato agli  stranieri  titolari
di un permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  che  esercitano  una
regolare attivita' di lavoro subordinato (art. 40, comma  6,  decreto
legislativo n. 286/1998); la disposizione  vigente  risulta  coerente
con la direttiva europea (art. 12, paragrafo 2, lettera d) - ii)  che
consente agli Stati membri di limitarne l'accesso rispetto alla  piu'
ampia platea dei lavoratori stranieri destinatari della direttiva». 
    Inoltre, nella  parte  finale  della  Relazione  illustrativa  il
legislatore ha inserito una tabella  contenente  gli  articoli  della
direttiva che devono essere recepiti con il  decreto  legislativo  e,
accanto, indica chiaramente quali norme del  diritto  nazionale  sono
volte ad attuare le disposizioni europee (la colonna in questione  e'
denominata «Norme di  attuazione  inserite  nel  decreto  legislativo
ovvero gia' vigenti  nella  legislazione  nazionale»).  Ebbene,  alla
pagina 5 della Relazione, all'interno della tabella viene  richiamato
l'art. 12, par. 1, lett. g) della direttiva e  vengono  indicati  dal
legislatore, quali norme attuative della  disciplina,  gli  artt.  2,
comma 5, e 40, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  286/1998.  E'
infine necessario considerare il valore ermeneutico  della  relazione
illustrativa: essa e' il mezzo piu' appropriato di cui il legislatore
dispone per palesare la propria volonta'  legislativa  e,  in  quanto
manifestazione della voluntas legis, costituisce  valido  e  prezioso
canone  interpretativo  ai  fini  dell'individuazione   della   ratio
normativa e dell'inequivoca intenzione del legislatore di derogare al
principio di parita'  di  trattamento,  cosi'  come  richiesta  dalla
giurisprudenza sovranazionale affinche'  la  deroga  possa  ritenersi
validamente esercitata. Devono quindi analizzarsi  le  sentenze  rese
dalla CGUE del 2 settembre 2021, causa C-350/20 e del 21 giugno 2017,
causa C-350/20 in tema di assegno di natalita' e maternita' e assegno
unico familiare. Tali pronunce, infatti, sono state citate da  alcune
sentenze di merito (da ultimo, Trib. di Bologna, sent. n.  1902/2025)
e richiamate dal ricorrente per sostenere  la  tesi  secondo  cui  il
legislatore  italiano   non   avrebbe   validamente   esercitato   la
possibilita' di deroga prevista al  secondo  paragrafo  dell'art.  12
della direttiva. Le sentenze della CGUE,  infatti,  hanno  dichiarato
che, per quanto concerne l'assegno unico  e  l'assegno  di  natalita'
(rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1, lett e)
della direttiva, cioe' in materia di sicurezza sociale) la  normativa
interna si pone  in  contrasto  con  quella  europea,  in  quanto  il
legislatore  nazionale  non  ha  validamente  derogato  al  principio
generale della parita' di trattamento, non avendo  inequivocabilmente
espresso la propria volonta' di avvalersi  della  deroga  di  cui  al
paragrafo due dell'art. 12. Tali considerazioni, che si reputano  del
tutto corrette per quanto concerne le materie  di  cui  all'art.  12,
par. 1, lett. e) della direttiva, non  possono  tuttavia  valere  per
l'ambito degli alloggi popolari di cui all'art. 12, par. 1, lett. g).
La  Relazione  Illustrativa  allo  schema  di   decreto   legislativo
predisposto per l'attuazione della delega di cui alla legge 6  agosto
2013, n. 96 per il  recepimento  della  direttiva  2011/98,  infatti,
nulla dice con riferimento alle prestazioni di sicurezza sociale, ne'
nella parte descrittiva iniziale, ne' nella  tabella  riassuntiva  di
cui a pag. 4 e ss., ove la casella dedicata alle norme di recepimento
dell'art. 12, par. 1, lett. e) e'  stata  lasciata  vuota.  Pertanto,
deve ritenersi che con riferimento a tale settore il legislatore  non
abbia  espresso  inequivocabilmente  l'intenzione  di   derogare   al
principio della parita'  di  trattamento,  cosi'  come  correttamente
affermato dalla CGUE. Diversamente, la materia degli alloggi pubblici
di cui all'art. 12, comma 1, lett g) e'  stata  oggetto  di  espressa
considerazione da parte del  legislatore  nazionale  nella  Relazione
Illustrativa che, per detto ambito, ha  manifestato  la  volonta'  di
avvalersi della possibilita' di deroga prevista  all'art.  12  par  2
lett d) ii), mantenendo in vigore le norme  gia'  vigenti  e  facenti
parte del TU Immigrazione e, in particolare gli artt. 2, comma  5,  e
40, comma 6, oggetto del presente giudizio. 
    In secondo luogo, si richiama il  tenore  letterale  del  decreto
legislativo n. 40/2014, recante le norme  per  la  «Attuazione  della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che  consente  ai  cittadini  di  Paesi
terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro  e
a un insieme comune di diritti per i lavoratori di  Paesi  terzi  che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro». 
    Nelle premesse, il legislatore delegato  ha  espressamente  fatto
richiamo al "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni",  con  cio'  dimostrando  di  avere   contemplato   le
disposizioni contenute in tale testo, tra cui quella qui sottoposta a
scrutinio preliminare di  legittimita'  costituzionale  e  di  averle
intese come  compatibili  con  il  dettato  della  direttiva  che  si
accingeva ad attuare (coerentemente con quanto  espresso  all'interno
della Relazione Illustrativa). Per tutto  quanto  sopra  esposto,  si
ritiene che non sussista un contrasto tra le norme interne  e  quelle
sovranazionali. 
    Non pare neppure possibile un'interpretazione dell'art. 22, comma
1, lett. a), L.R. Lombardia n. 16/2016 e  dell'art.  7  del  R.R.  n.
4/2017 (riproduttivi dell'art. 40, comma 6, TU Immigrazione) in senso
conforme al dettato costituzionale.  L'art.  22  della  L.R.  n.  16,
infatti, limita  espressamente  il  diritto  di  accesso  ai  servizi
abitativi pubblici al possesso, tra gli altri,  del  requisito  dello
svolgimento di attivita' lavorativa. La chiara lettera  della  legge,
confermata anche  dall'utilizzo  di  espressioni  dal  senso  univoco
(quali «i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono  avere  i
seguenti requisiti»), non consente  alcuna  interpretazione  conforme
all'art. 3 Cost. In conclusione, si ritiene che il presente  giudizio
non possa essere definito indipendentemente dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale -che, pertanto,  si  solleva
-dell'art. 22, comma 1, lettera a) della L.R. Lombardia  n.  16/2016,
per contrasto con l'art. 3 Cost. 
4. La non manifesta infondatezza 
    Si ritiene la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   40,   comma   6,   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 22, comma 1, lett.  a)
L.R. Regione Lombardia per contrasto con  l'art.  3,  commi  1  e  2,
Cost., nella parte in cui annoverano, tra i requisiti  per  l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri  titolari
di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente  soggiornanti  in
possesso  di  permesso   di   soggiorno   almeno   biennale,   quello
dell'esercizio di «una regolare attivita' di lavoro subordinato o  di
lavoro autonomo» sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione.  La
fattispecie presenta profili di stretta contiguita' con il caso  gia'
affrontato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 44/2020,  con
cui  e'  stato   dichiarato   costituzionalmente   illegittimo,   per
violazione dell'art.  3  comma  1  e  comma  2,  della  Costituzione,
limitatamente  alle  parole  «per  almeno  cinque  anni  nel  periodo
immediatamente precedente la data di  presentazione  della  domanda»,
l'art. 22 comma 1,  lett.  b),  della  L.R.  Lombardia  16/2016,  che
stabilisce che i potenziali  beneficiari  dell'edilizia  residenziale
pubblica devono soddisfare il requisito della residenza anagrafica  o
svolgimento di attivita'  lavorativa  in  Regione  Lombardia  per  il
predetto periodo. La Corte ha evidenziato che tale  disposizione  non
superava  la  verifica  sulla  sussistenza  e  sull'adeguatezza   del
collegamento tra la finalita' del servizio sociale da  erogare  e  le
caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali  beneficiari,
violando i principi di eguaglianza e ragionevolezza e producendo  una
irragionevole disparita' di trattamento a danno di chi non  fosse  in
possesso del requisito ultraquinquennale ivi previsto. Essa e' stata,
inoltre, ritenuta  in  contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza
sostanziale,  dal  momento  che  il  previsto  requisito  finiva  per
contraddire la funzione sociale dell'edilizia residenziale  pubblica,
risolvendosi in una soglia rigida che  porta  a  negare  l'accesso  a
quest'ultima a prescindere da qualsiasi  valutazione  attinente  allo
stato di bisogno  o  di  disagio  del  richiedente.  Inoltre,  si  e'
rilevato il requisito censurato non poteva considerarsi  di  per  se'
indice di un'elevata probabilita' di  permanenza  in  un  determinato
ambito territoriale e che, quand'anche  il  radicamento  territoriale
fosse adeguatamente valutato, non avrebbe  potuto  comunque  assumere
importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del  bisogno.  Secondo
il ragionamento della  Corte  Costituzionale,  la  prospettiva  della
stabilita' puo', pertanto, rientrare tra gli elementi da valutare  in
sede  di  formazione  della  graduatoria,  ma  non   costituire   una
condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio e che
neppure il requisito  alternativo  di  previa  occupazione  protratta
presenta alcuna ragionevole connessione con  la  ratio  dell'edilizia
residenziale pubblica. La Corte Costituzionale  ha  poi  sottolineato
che il diritto all'abitazione «rientra  fra  i  requisiti  essenziali
caratterizzanti la socialita' cui si conforma  lo  Stato  democratico
voluto dalla Costituzione», in modo che  «la  vita  di  ogni  persona
rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della
dignita' umana» (Corte cost. n. 217/1998; Corte  cost.  n.  404/1988;
Corte cost.  n.  209/2009;  Corte  cost.  n.  106/2018).  «L'edilizia
residenziale  pubblica  e'  diretta  ad  assicurare  in  concreto  il
soddisfacimento  di  questo  bisogno  primario,   perche'   serve   a
«garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli  nel  luogo
ove e' la sede dei loro interessi» (sentenza n.  176  del  2000),  al
fine di assicurare un'esistenza dignitosa  a  tutti  coloro  che  non
dispongono di risorse sufficienti».  Secondo  la  Corte,  «i  criteri
adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi
sociali  devono  presentare  un  collegamento  con  la  funzione  del
servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168  del
2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il  giudizio  sulla
sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento -  fra  finalita'
del servizio da erogare e  caratteristiche  soggettive  richieste  ai
suoi potenziali beneficiari - e' operato da questa Corte  secondo  la
struttura tipica del sindacato svolto ai  sensi  dell'art.  3,  primo
comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della  norma
di riferimento e passa poi alla  verifica  della  coerenza  con  tale
ratio del filtro selettivo introdotto». Proprio  applicando  analoghi
parametri di valutazione  al  caso  in  esame,  appare  irragionevole
ancorare al rigido presupposto della sussistenza di  un  rapporto  di
lavoro in essere -genericamente definito come regolare - la fruizione
di   un   servizio   sociale   concepito   proprio   come   destinato
prioritariamente  ai  soggetti  economicamente  deboli.   Come   gia'
evidenziato,  il  radicamento  territoriale  non  puo'  assumere  una
importanza tale da escludere qualsiasi rilievo  del  bisogno  proprio
alla luce dei principi esposti dal giudice delle  leggi,  laddove  ha
testualmente affermato «data la  funzione  sociale  del  servizio  di
edilizia residenziale pubblica, e' irragionevole che anche i soggetti
piu' bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi
solo perche' non offrirebbero  sufficienti  garanzie  di  stabilita'»
(Corte Cost. n. 44/2020 cit). 
    Si tratta di argomenti che appaiono  conferenti  anche  al  caso,
come quello in esame, in cui viene in rilievo la  applicazione  della
norma di cui all'art. 40, comma 6, T.U. Immigrazione,  in  quanto  la
condizione ivi  prevista  rischia  di  comportare  la  negazione  del
beneficio  proprio  ai  soggetti  economicamente  piu'   deboli,   in
contraddizione con la funzione sociale del servizio. In  particolare,
il requisito dello svolgimento della «regolare attivita'  lavorativa»
al momento della presentazione della domanda non appare  conforme  al
parametro della ragionevolezza sotto piu' profili: 
      appare contraddittorio prevedere tale soglia di  sbarramento  a
fronte della finalita' di sostegno pubblico a soggetti che si trovano
in  condizioni  di  bisogno  e  che  quindi  incontrano  le  maggiori
difficolta' a reperire un immobile in locazione  alle  condizioni  di
mercato, posto che la condizione di  bisogno  nasce  piu'  facilmente
dalla assenza o dalla precarieta' di una occupazione lavorativa; 
      la stessa locuzione «regolare attivita' lavorativa», per la sua
genericita',  consente   interpretazioni   tra   loro   difformi   ed
eventualmente contraddittorie,  in  ragione  della  diversita'  delle
attivita' configurabili,  delle  diverse  possibili  scadenze  e  dei
redditi  che  dalle  stesse  possono  derivare,  anche   estremamente
modesti; 
      la  norma  in  discussione  non  tiene  inoltre   conto   della
eventualita' che chi intende partecipare al bando  si  trovi  in  una
condizione di impossibilita' derivante da cause a se' non imputabili,
( cfr. al  riguardo  l'ordinanza  del  16  luglio  2025  con  cui  il
Tribunale di  Milano  ha  rimesso  a  questa  Corte  il  giudizio  di
costituzionalita' con riferimento all'art. 3 Cost.  per  il  giudizio
avente R.G. n. 12788/2024); 
      e' inoltre determinante, al fine  del  vaglio  di  legittimita'
costituzionale in discussione, la circostanza che tale requisito  non
sia richiesto ai cittadini italiani e ai cittadini dell'UE (nel  caso
in esame, peraltro, si rammenta come il ricorrente e' sposato con una
cittadina italiana da diversi anni e risiede  nel  territorio  da  un
tempo  ancora  maggiore),  senza  che  sia  ravvisabile  una  logica,
necessariamente  sottesa  all'applicazione  dell'art.  3  Cost.,  che
giustifichi una disparita' di trattamento tra cittadini UE  ed  extra
UE a fronte di una  medesima  ipotetica  condizione  di  bisogno.  Le
considerazioni che precedono inducono a ritenere  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   relativa
all'art. 40, comma 6, deecreto legislativo n. 286/98 e  all'art.  22,
comma 1, lett. a) L.R.  Lombardia  n.  16/2016  nella  parte  in  cui
richiedono agli stranieri titolari  di  carta  di  soggiorno  e  agli
stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno  almeno  biennale,  con  analoga  locuzione,  il  requisito
dell'esercizio di «una regolare attivita' di lavoro subordinato o  di
lavoro autonomo» con riferimento sia  all'art.  3  comma  1  Cost.  -
tenuto conto dell'irragionevole disparita' di trattamento in danno di
chi non sia in  condizioni  di  regolare  attivita'  lavorativa  -sia
all'art. 3 comma 2 Cost., essendo violato il principio di eguaglianza
sostanziale, venendo meno la tutela di chi versa in maggiore stato di
bisogno. 
5. Le statuizioni conseguenti 
    Poiche'  il  Tribunale  ritiene  la  questione  rilevante  e  non
manifestamente infondata,  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  n.
87/1953 va disposta  la  sospensione  del  giudizio  e  la  immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  Costituzionale.  Va   inoltre
disposta, ai  sensi  del  citato  art.  23,  la  notificazione  della
presente ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero ed al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  mandando  alla  Cancelleria  per   la
comunicazione anche ai Presidenti della Camera  dei  Deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  e  per  la  successiva  trasmissione   del
fascicolo processuale alla Corte Costituzionale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta  infondatezza,  rimette  alla   Corte   costituzionale   la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  40,  comma  6,
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 22,  comma  1,
lett. a) L.R. Regione Lombardia per contrasto con l'art. 3, commi 1 e
2, Cost.,  nella  parte  in  cui  annoverano,  tra  i  requisiti  per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri
titolari  di  carta  di  soggiorno  e  agli  stranieri   regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di  soggiorno  almeno  biennale,
quello  dell'esercizio  di  «una   regolare   attivita'   di   lavoro
subordinato o di lavoro autonomo». 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 4 marzo 2026 
 
                         Il Giudice: Nicotra