Reg. ord. n. 50 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/04/2026 n. 14
Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 10/02/2026
Tra: C.D. A.
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Interpretazione assunta dal diritto vivente, in base alla quale il reato di guida senza patente di cui all’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto a condotta reiterata, non consente l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di reiterazione di una condotta sempre integrante illecito penale, tenuto conto che, nella ipotesi in questione, a seguito dell’intervento di depenalizzazione con d.lgs. n. 8 del 2016, la rilevanza penale si realizza nell'ipotesi di reiterazione (nel biennio) della condotta di guida senza patente già costituente illecito amministrativo – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2026
Ordinanza del 10 febbraio 2026 del Tribunale di Lamezia Terme nel
procedimento penale a carico di C.D. A..
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del
fatto - Interpretazione assunta dal diritto vivente, in base alla
quale il reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15
e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto a condotta reiterata,
non consente l'applicazione della causa di esclusione della
punibilita' per la particolare tenuita' del fatto.
- Codice penale, art. 131-bis, quarto comma.
(GU n. 14 del 08-04-2026)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione penale - Ufficio GIP/GUP
In persona del giudice Francesco De Nino, all'esito dell'udienza
camerale del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente ordinanza
resa nell'ambito del procedimento penale iscritto ai numeri di
registro in epigrafe indicati nei confronti di A. C. D., nato a [...]
il [...] e ivi residente in contrada [...], elettivamente domiciliato
presso l'avv. Pietro Chiodo;
Difeso di fiducia dall'avv. Pietro Chiodo;
Imputato del reato di cui all'art. 116, comma 15-17, decreto
legislativo n. 285/1992, perche' si poneva alla guida del veicolo
[...] targato [...] senza patente di guida in quanto mai conseguita.
Con recidiva nel biennio in quanto gli veniva contestata la medesima
infrazione il [...] (verbale n. [...] della Questura di Catanzaro
Commissariato di P.S. di [...] Sezione Polizia stradale).
In [...] (CZ) il [...];
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;
Udito il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna alla pena
di venti giorni di arresto e 1.667,00 euro di ammenda;
Udito il difensore, che ha chiesto pronunciarsi sentenza di
assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale;
Considerato che il presente procedimento, per i motivi di seguito
esposti, non puo' essere definito indipendentemente dalla questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 4, del codice
penale, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione, nella parte in cui e' interpretato dal diritto vivente
nel senso che il reato di guida senza patente di cui all'art. 116,
comma 15 e 17, decreto legislativo n. 285/1992, in quanto a condotta
reiterata, non consente l'applicazione dell'art. 131-bis del codice
penale ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;
Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante e
non manifestamente infondata;
Osserva
1. Sui fatti di cui al presente procedimento, sul diritto vivente
oggetto della questione di legittimita' costituzionale e sulla
rilevanza della stessa per il presente processo.
1.1. Con richiesta del 3 aprile 2025 il pubblico ministero in
sede ha chiesto l'emissione di decreto penale di condanna nei
confronti di C. D. A. per il reato di cui all'art. 116, comma 15 e
17, decreto legislativo n. 285/1992.
A seguito di emissione del decreto penale di condanna n. 100/2025
del 26 giugno 2025 e' stata formulata tempestiva opposizione, con
richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito
abbreviato da parte di difensore munito di procura speciale.
All'udienza del 9 dicembre 2025 il giudice ha dichiarato
l'assenza dell'imputato e ha disposto un rinvio su istanza di parte
per la discussione.
All'odierna udienza, ammesso il rito richiesto, le parti hanno
concluso come in epigrafe.
1.2. Dalle emergenze processuali si ricava che, in data [...],
personale in servizio presso il compartimento della polizia stradale
aveva proceduto al controllo del veicolo, di proprieta' dell'imputato
e da lui condotto, presso un'area di servizio nel Comune di [...].
Dal successivo controllo effettuato dalla p. g. era emerso che
l'imputato era stato gia' sanzionato - con sanzione non impugnata -
in data [...] dagli agenti del commissariato di p.s. di [...] per
aver circolato alla guida di un altro veicolo senza aver mai
conseguito la patente di guida. Il sig. A. aveva peraltro dichiarato
agli operanti di non aver mai conseguito la patente di guida.
1.3. Alla luce di tali emergenze, deve ammettersi l'elemento
materiale e psicologico del reato contestato e la sua commissione da
parte dell'odierno imputato. Per altro verso, aderendo alla
giurisprudenza di legittimita', nonostante possa ammettersi un'offesa
di particolare tenuita' (anche sul rilievo che la guida e'
circoscritta al luogo di residenza), non puo' applicarsi l'esimente
di cui all'art. 131-bis del codice penale, pur invocata dalla difesa.
Tanto rende la questione di legittimita' costituzionale rilevante ai
fini della presente decisione.
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
2.1. Ad avviso di questo decidente, e' ravvisabile un dubbio in
ordine alla legittimita' costituzionale del diritto vivente, nella
misura in cui esso esclude l'applicabilita' della causa di esclusione
della punibilita' per particolare tenuita' di cui all'art. 131-bis
del codice penale al reato di guida senza patente di cui all'art.
116, comma 15 e 17, decreto legislativo n. 285/1992.
In primo luogo, deve ravvisarsi la sussistenza di un diritto
vivente che esclude siffatta applicabilita' sul presupposto che il
reato per cui si procede concreta un'ipotesi di condotte reiterate
ostativa al riconoscimento ai sensi del comma 4 dell'art. 131-bis del
codice penale.
In questo senso, Cassazione pen., sez. IV, 5 luglio 2024, n.
28657, ha chiarito che «Il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17,
decreto legislativo n. 235/2002 e', per sua struttura a condotta
reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente
solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne
consegue che sussiste incompatibilita' ontologica fra la fattispecie
in esame e la causa di non punibilita' ex art. 131-bis del codice
penale che, non puo' trovare applicazione quando il reato ha ad
oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte
reiterate».
Nello stesso ordine di idee, Cassazione pen., sez. IV, 5 ottobre
2023, n. 48515, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza
di condanna sul presupposto che «la denegata applicazione della causa
di non punibilita' per la particolare tenuita' del fatto e' stata
fondata innanzitutto sulla natura non occasionale della condotta
tenuta dal soggetto agente, che - giova ricordarlo - e' sanzionata a
titolo di illecito penale nel solo caso in cui risulti reiterata nel
biennio».
Analogamente, Cassazione pen., sez. IV, 12 marzo 2024, n. 17841,
ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna, ribadendo
che «la denegata applicazione della causa di non punibilita' per la
particolare tenuita' del fatto e' stata fondata innanzitutto sulla
natura non occasionale della condotta tenuta dal soggetto agente, che
- giova ricordarlo - e' sanzionata a titolo di illecito penale nel
solo caso in cui risulti reiterata nel biennio. Orbene, la
circostanza, indicata nella sentenza impugnata, costituisce un
indubbio ostacolo all'applicabilita' dell'esimente in oggetto alla
contravvenzione di guida senza patente, che sanziona la condotta
tipizzata solo se reiterata in un arco temporale biennale».
Peraltro, non si ravvisano nella giurisprudenza di legittimita' -
ne' invero in quella di merito - precedenti giurisprudenziali che
applicano l'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale al
reato in discorso.
2.2. La guida senza patente integrante l'illecito penale di cui
all'art. 116, decreto legislativo n. 285/1992 si realizza
nell'ipotesi di reiterazione (nel biennio) della condotta di guida
senza patente gia' costituente illecito amministrativo: nel caso di
commissione del reato in questione, ci si trova dinanzi a condotte
reiterate che, come tali, possono farsi rientrare nella lettera della
preclusione sancita dal comma 4 al riconoscimento della non
punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale.
Invero, le «condotte reiterate» cui si riferisce la disposizione
richiamata possono essere astrattamente intese in due sensi
differenti: a) condotte reiterate integranti un'unica figura di
reato, come ad esempio le molestie o minacce della fattispecie di cui
all'art. 612-bis del codice penale (per siffatta esemplificazione, si
v. Cassazione, S.U., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj); b) condotte
reiterate costituenti illecito penale nell'ipotesi di reiterazione di
una condotta gia' costituente illecito singolarmente considerata.
In tale ultimo senso, la giurisprudenza di legittimita'
richiamata ha ravvisato uno sbarramento all'applicazione dell'art.
131-bis del codice penale al reato di guida senza patente. Trattasi
dunque di interpretazione in linea con il tenore letterale della
disposizione di cui all'art. 131-bis, comma 4, del codice penale.
2.3. Per altro verso, il comma 4 dell'art. 131-bis del codice
penale prevede che il comportamento abituale, che esclude
l'applicabilita' dell'art. 131-bis del codice penale, si ha anche nel
caso in cui l'autore «abbia commesso piu' reati della stessa indole».
Tale disposizione e' stata a sua volta univocamente intesa nel
senso di dare luogo a una preclusione nei casi in cui il soggetto
abbia commesso almeno due reati della stessa indole oltre al reato
per il quale si deliba il riconoscimento della non punibilita' ai
sensi dell'art. 131-bis del codice penale. Infatti, secondo
l'insegnamento delle Sezioni Unite, pienamente condiviso dalla
giurisprudenza di legittimita' successiva, «il tenore letterale
lascia intendere che l'abitualita' si concretizza in presenza di una
pluralita' di illeciti della stessa indole (dunque almeno due)
diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la
questione dell'applicabilita' dell'art. 131-bis. In breve, il terzo
illecito della medesima indole da' legalmente luogo alla serialita'
che osta all'applicazione dell'istituto» (Cass., S.U., 25 febbraio
2016, n. 13681).
Quanto alla nozione di reato della stessa indole, la Suprema
Corte ha sostenuto che «In tema di non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto, il presupposto ostativo del comportamento
abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della
stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati
da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le
circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le
azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati»
(Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 9858).
Ora, se per reato della stessa indole si deve intendere qualcosa
di piu' ampio del medesimo reato, in ogni caso la reiterazione del
medesimo reato da' luogo a una ipotesi di reiterazione di reato della
stessa indole.
2.4. Se cosi' e', tuttavia, le «condotte reiterate» ostative al
riconoscimento dell'esimente non dovrebbero farsi coincidere con
condotte reiterate che singolarmente considerate integrano il
medesimo reato. Ragionando diversamente, infatti, la previsione
ostativa della «commissione di piu' reati della stessa indole»
risulterebbe gia' svuotata da quella di «condotte reiterate», in
quanto la reiterazione del medesimo reato precluderebbe gia' in
ragione di quest'ultima previsione l'applicabilita' dell'art. 131-bis
del codice penale.
D'altra parte, dovrebbe ritenersi illogica e irragionevole una
soluzione interpretativa secondo cui l'esimente in parola potrebbe
trovare applicazione nel caso di commissione di due reati diversi
della stessa indole e non nel caso di reiterazione del medesimo
reato.
2.5. Senonche', ritiene questo decidente che l'orientamento di
legittimita' che esclude l'applicabilita' dell'art. 131-bis del
codice penale al reato di guida senza patente si ponga in contrasto
con il principio costituzionalmente garantito dall'art. 3 della
Costituzione, nella misura in cui tale risultato interpretativo
importa una disparita' di trattamento dell'ipotesi meno grave
rispetto a quella piu' grave, a detrimento dell'ipotesi meno grave:
per le ragioni sopra esposte, il diritto vivente finisce con
l'ammettere l'applicabilita' dell'art. 131-bis del codice penale ai
casi in cui il soggetto abbia reiterato un reato - e dunque anche una
condotta - della stessa indole ovvero il medesimo reato (anche nel
biennio) ed esclude invece l'applicabilita' dell'esimente
nell'ipotesi in cui il soggetto abbia posto in essere dapprima una
condotta costituente illecito amministrativo e poi la medesima
condotta costituente reato.
In altri termini, si riserva al caso, meno grave, di reiterazione
di condotta integrante dapprima illecito amministrativo e poi
illecito penale un trattamento penale piu' severo del caso, piu'
grave, di reiterazione di condotta costituente prima e dopo reato.
Il giudizio di comparazione qui proposto appare incentrato su un
tertium comparationis omogeneo, ossia una reiterazione di condotta
costituente illecito, con la gia' illustrata differenza - che ai fini
che ci occupano legittimerebbe una soluzione interpretativa opposta -
che i casi disciplinati dalla «commissione di piu' reati della stessa
indole» sarebbero casi di reiterazione di una condotta sempre
integrante illecito penale e quello di guida senza patente sarebbe
invece un caso di reiterazione di condotta concretante dapprima un
illecito amministrativo e solo dopo un illecito penale.
L'irragionevolezza di tale soluzione appare ancora piu' evidente
se si pensa che la guida senza patente e' stata oggetto di un
intervento legislativo di depenalizzazione con il decreto legislativo
n. 8/2016, con cui la rilevanza penale e' stata circoscritta ai casi
di guida senza patente con recidiva nel biennio.
Infatti, l'esigenza di congruenza rispetto alla valutazione di
minore gravita' che ha indotto il legislatore alla depenalizzazione
imporrebbe di non precludere l'applicazione dell'esimente dell'art.
131-bis del codice penale al reato di guida senza patente: se il
reato di guida senza patente non fosse stato oggetto di
depenalizzazione, ad esso sarebbe stato certamente possibile
applicare l'esimente di cui all'art. 131-bis del codice penale; ora
che il legislatore ha escluso la meritevolezza di pena della (prima)
guida senza patente, in base al diritto vivente sarebbe invece
preclusa l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis del
codice penale. Contraddizione logica, questa, che solleva un dubbio
circa la conformita' all'art. 3 della Costituzione di tale soluzione
interpretativa.
Peraltro, questo decidente dubita della legittimita'
costituzionale di un diritto vivente di tal segno anche alla luce
della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3,
della Costituzione, considerato che ci si troverebbe di fronte a una
distonia normativa a sfavore del reo non conciliabile con tale
funzione, nella misura in cui questa esige «un assetto razionale
dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti»
(cosi' Corte costituzionale, 25 novembre 2025, n. 172).
3. Sull'obbligo di un'interpretazione costituzionalmente orientata.
Ravvisati i suesposti dubbi di legittimita' costituzionale in
ordine alla granitica giurisprudenza illustrata, questo decidente
ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale
anziche' percorrere la strada dell'interpretazione costituzionalmente
orientata, esercitando in tal guisa una facolta' riconosciuta al
giudice di merito dalla giurisprudenza costituzionale.
Infatti, la Corte costituzionale ha anche di recente ribadito (si
v. ad esempio la sentenza n. 95/2020) che, in base al suo costante
orientamento, «in presenza di un orientamento giurisprudenziale
consolidato, "il giudice a quo - se pure e' libero di non
uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo,
essendo la 'vivenza' di una norma una vicenda per definizione aperta,
ancor piu' quando si tratti di adeguarne il significato a precetti
costituzionali - ha alternativamente, comunque, la facolta' di
assumere l'interpretazione censurata in termini di 'diritto vivente'
e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilita'
con i parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018,
n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015)"».
Se invece questo decidente accedesse in via interpretativa
all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis del codice
penale, la soluzione adottata varrebbe solo per il caso di specie e
risulterebbe non conforme alla pacifica giurisprudenza di merito e di
legittimita'.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 4,
del codice penale, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione, nella parte in cui il diritto vivente ritiene che il
reato di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 e 17,
decreto legislativo n. 285/1992, in quanto a condotta reiterata, non
consenta l'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale ai sensi
del comma 4 della medesima disposizione;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di
rito, ordinando che la presente ordinanza sia notificata al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, insieme alla prova delle notificazioni e delle
comunicazioni prescritte, e sospende il giudizio in corso.
Cosi' deciso in Lamezia Terme, 10 febbraio 2026
Il Giudice: De Nino