Reg. ord. n. 50 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/04/2026 n. 14

Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme  del 10/02/2026

Tra: C.D. A.



Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Interpretazione assunta dal diritto vivente, in base alla quale il reato di guida senza patente di cui all’art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto a condotta reiterata, non consente l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto – Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di reiterazione di una condotta sempre integrante illecito penale, tenuto conto che, nella ipotesi in questione, a seguito dell’intervento di depenalizzazione con d.lgs. n. 8 del 2016, la rilevanza penale si realizza nell'ipotesi di reiterazione (nel biennio) della condotta di guida senza patente già costituente illecito amministrativo – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 4


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 50 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2026

Ordinanza del 10 febbraio 2026 del Tribunale  di  Lamezia  Terme  nel
procedimento penale a carico di C.D. A.. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Interpretazione assunta dal diritto vivente, in  base  alla
  quale il reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15
  e 17, del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto a  condotta  reiterata,
  non  consente  l'applicazione  della  causa  di  esclusione   della
  punibilita' per la particolare tenuita' del fatto. 
- Codice penale, art. 131-bis, quarto comma. 


(GU n. 14 del 08-04-2026)

 
               IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME 
                  Sezione penale - Ufficio GIP/GUP 
 
    In persona del giudice Francesco De Nino, all'esito  dell'udienza
camerale del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la  seguente  ordinanza
resa nell'ambito  del  procedimento  penale  iscritto  ai  numeri  di
registro in epigrafe indicati nei confronti di A. C. D., nato a [...]
il [...] e ivi residente in contrada [...], elettivamente domiciliato
presso l'avv. Pietro Chiodo; 
    Difeso di fiducia dall'avv. Pietro Chiodo; 
    Imputato del reato di cui  all'art.  116,  comma  15-17,  decreto
legislativo n. 285/1992, perche' si poneva  alla  guida  del  veicolo
[...] targato [...] senza patente di guida in quanto mai  conseguita.
Con recidiva nel biennio in quanto gli veniva contestata la  medesima
infrazione il [...] (verbale n. [...]  della  Questura  di  Catanzaro
Commissariato di P.S. di [...] Sezione Polizia stradale). 
    In [...] (CZ) il [...]; 
    Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe; 
    Udito il pubblico ministero, che ha chiesto la condanna alla pena
di venti giorni di arresto e 1.667,00 euro di ammenda; 
    Udito il difensore,  che  ha  chiesto  pronunciarsi  sentenza  di
assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale; 
    Considerato che il presente procedimento, per i motivi di seguito
esposti, non puo' essere definito indipendentemente  dalla  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 4, del codice
penale,  in  relazione  agli  articoli  3  e  27,  comma   3,   della
Costituzione, nella parte in cui e' interpretato dal diritto  vivente
nel senso che il reato di guida senza patente di  cui  all'art.  116,
comma 15 e 17, decreto legislativo n. 285/1992, in quanto a  condotta
reiterata, non consente l'applicazione dell'art. 131-bis  del  codice
penale ai sensi del comma 4 della medesima disposizione; 
    Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante  e
non manifestamente infondata; 
 
                               Osserva 
 
1. Sui fatti di cui al presente  procedimento,  sul  diritto  vivente
oggetto  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  e  sulla
rilevanza della stessa per il presente processo. 
    1.1. Con richiesta del 3 aprile 2025  il  pubblico  ministero  in
sede ha  chiesto  l'emissione  di  decreto  penale  di  condanna  nei
confronti di C. D. A. per il reato di cui all'art. 116,  comma  15  e
17, decreto legislativo n. 285/1992. 
    A seguito di emissione del decreto penale di condanna n. 100/2025
del 26 giugno 2025 e' stata  formulata  tempestiva  opposizione,  con
richiesta di  definizione  del  procedimento  nelle  forme  del  rito
abbreviato da parte di difensore munito di procura speciale. 
    All'udienza  del  9  dicembre  2025  il  giudice  ha   dichiarato
l'assenza dell'imputato e ha disposto un rinvio su istanza  di  parte
per la discussione. 
    All'odierna udienza, ammesso il rito richiesto,  le  parti  hanno
concluso come in epigrafe. 
    1.2. Dalle emergenze processuali si ricava che,  in  data  [...],
personale in servizio presso il compartimento della polizia  stradale
aveva proceduto al controllo del veicolo, di proprieta' dell'imputato
e da lui condotto, presso un'area di servizio nel Comune di [...]. 
    Dal successivo controllo effettuato dalla p. g.  era  emerso  che
l'imputato era stato gia' sanzionato - con sanzione non  impugnata  -
in data [...] dagli agenti del commissariato di  p.s.  di  [...]  per
aver circolato  alla  guida  di  un  altro  veicolo  senza  aver  mai
conseguito la patente di guida. Il sig. A. aveva peraltro  dichiarato
agli operanti di non aver mai conseguito la patente di guida. 
    1.3. Alla luce di  tali  emergenze,  deve  ammettersi  l'elemento
materiale e psicologico del reato contestato e la sua commissione  da
parte  dell'odierno  imputato.  Per  altro   verso,   aderendo   alla
giurisprudenza di legittimita', nonostante possa ammettersi un'offesa
di  particolare  tenuita'  (anche  sul  rilievo  che  la   guida   e'
circoscritta al luogo di residenza), non puo'  applicarsi  l'esimente
di cui all'art. 131-bis del codice penale, pur invocata dalla difesa.
Tanto rende la questione di legittimita' costituzionale rilevante  ai
fini della presente decisione. 
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    2.1. Ad avviso di questo decidente, e' ravvisabile un  dubbio  in
ordine alla legittimita' costituzionale del  diritto  vivente,  nella
misura in cui esso esclude l'applicabilita' della causa di esclusione
della punibilita' per particolare tenuita' di  cui  all'art.  131-bis
del codice penale al reato di guida senza  patente  di  cui  all'art.
116, comma 15 e 17, decreto legislativo n. 285/1992. 
    In primo luogo, deve ravvisarsi  la  sussistenza  di  un  diritto
vivente che esclude siffatta applicabilita' sul  presupposto  che  il
reato per cui si procede concreta un'ipotesi  di  condotte  reiterate
ostativa al riconoscimento ai sensi del comma 4 dell'art. 131-bis del
codice penale. 
    In questo senso, Cassazione pen., sez.  IV,  5  luglio  2024,  n.
28657, ha chiarito che «Il reato di cui all'art. 116, commi 15 e  17,
decreto legislativo n. 235/2002 e',  per  sua  struttura  a  condotta
reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida  senza  patente
solo se  reiterata,  appunto,  in  un  arco  temporale  biennale.  Ne
consegue che sussiste incompatibilita' ontologica fra la  fattispecie
in esame e la causa di non punibilita' ex  art.  131-bis  del  codice
penale che, non puo' trovare  applicazione  quando  il  reato  ha  ad
oggetto,  strutturalmente  come  tipizzazione  del   tipo,   condotte
reiterate». 
    Nello stesso ordine di idee, Cassazione pen., sez. IV, 5  ottobre
2023, n. 48515, ha rigettato il ricorso proposto avverso la  sentenza
di condanna sul presupposto che «la denegata applicazione della causa
di non punibilita' per la particolare tenuita'  del  fatto  e'  stata
fondata innanzitutto sulla  natura  non  occasionale  della  condotta
tenuta dal soggetto agente, che - giova ricordarlo - e' sanzionata  a
titolo di illecito penale nel solo caso in cui risulti reiterata  nel
biennio». 
    Analogamente, Cassazione pen., sez. IV, 12 marzo 2024, n.  17841,
ha rigettato il ricorso avverso la sentenza  di  condanna,  ribadendo
che «la denegata applicazione della causa di non punibilita'  per  la
particolare tenuita' del fatto e' stata  fondata  innanzitutto  sulla
natura non occasionale della condotta tenuta dal soggetto agente, che
- giova ricordarlo - e' sanzionata a titolo di  illecito  penale  nel
solo  caso  in  cui  risulti  reiterata  nel  biennio.   Orbene,   la
circostanza,  indicata  nella  sentenza  impugnata,  costituisce   un
indubbio ostacolo all'applicabilita' dell'esimente  in  oggetto  alla
contravvenzione di guida senza  patente,  che  sanziona  la  condotta
tipizzata solo se reiterata in un arco temporale biennale». 
    Peraltro, non si ravvisano nella giurisprudenza di legittimita' -
ne' invero in quella di merito  -  precedenti  giurisprudenziali  che
applicano l'esimente di cui all'art. 131-bis  del  codice  penale  al
reato in discorso. 
    2.2. La guida senza patente integrante l'illecito penale  di  cui
all'art.  116,  decreto   legislativo   n.   285/1992   si   realizza
nell'ipotesi di reiterazione (nel biennio) della  condotta  di  guida
senza patente gia' costituente illecito amministrativo: nel  caso  di
commissione del reato in questione, ci si trova  dinanzi  a  condotte
reiterate che, come tali, possono farsi rientrare nella lettera della
preclusione  sancita  dal  comma  4  al  riconoscimento   della   non
punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale. 
    Invero, le «condotte reiterate» cui si riferisce la  disposizione
richiamata  possono  essere  astrattamente  intese   in   due   sensi
differenti: a)  condotte  reiterate  integranti  un'unica  figura  di
reato, come ad esempio le molestie o minacce della fattispecie di cui
all'art. 612-bis del codice penale (per siffatta esemplificazione, si
v. Cassazione, S.U., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj); b) condotte
reiterate costituenti illecito penale nell'ipotesi di reiterazione di
una condotta gia' costituente illecito singolarmente considerata. 
    In  tale  ultimo  senso,  la   giurisprudenza   di   legittimita'
richiamata ha ravvisato uno  sbarramento  all'applicazione  dell'art.
131-bis del codice penale al reato di guida senza  patente.  Trattasi
dunque di interpretazione in linea  con  il  tenore  letterale  della
disposizione di cui all'art. 131-bis, comma 4, del codice penale. 
    2.3. Per altro verso, il comma 4  dell'art.  131-bis  del  codice
penale  prevede  che   il   comportamento   abituale,   che   esclude
l'applicabilita' dell'art. 131-bis del codice penale, si ha anche nel
caso in cui l'autore «abbia commesso piu' reati della stessa indole». 
    Tale disposizione e' stata a sua volta  univocamente  intesa  nel
senso di dare luogo a una preclusione nei casi  in  cui  il  soggetto
abbia commesso almeno due reati della stessa indole  oltre  al  reato
per il quale si deliba il riconoscimento  della  non  punibilita'  ai
sensi  dell'art.  131-bis  del  codice   penale.   Infatti,   secondo
l'insegnamento  delle  Sezioni  Unite,  pienamente  condiviso   dalla
giurisprudenza  di  legittimita'  successiva,  «il  tenore  letterale
lascia intendere che l'abitualita' si concretizza in presenza di  una
pluralita' di  illeciti  della  stessa  indole  (dunque  almeno  due)
diversi da quello oggetto del  procedimento  nel  quale  si  pone  la
questione dell'applicabilita' dell'art. 131-bis. In breve,  il  terzo
illecito della medesima indole da' legalmente luogo  alla  serialita'
che osta all'applicazione dell'istituto» (Cass.,  S.U.,  25  febbraio
2016, n. 13681). 
    Quanto alla nozione di reato  della  stessa  indole,  la  Suprema
Corte ha sostenuto che «In tema di non  punibilita'  per  particolare
tenuita'  del  fatto,  il  presupposto  ostativo  del   comportamento
abituale ricorre quando l'autore abbia  commesso  altri  reati  della
stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati
da norme diverse, presentino caratteri  fondamentali  comuni  per  le
circostanze oggettive e  le  condizioni  ambientali  nelle  quali  le
azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno  determinati»
(Cass. pen., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 9858). 
    Ora, se per reato della stessa indole si deve intendere  qualcosa
di piu' ampio del medesimo reato, in ogni caso  la  reiterazione  del
medesimo reato da' luogo a una ipotesi di reiterazione di reato della
stessa indole. 
    2.4. Se cosi' e', tuttavia, le «condotte reiterate»  ostative  al
riconoscimento dell'esimente  non  dovrebbero  farsi  coincidere  con
condotte  reiterate  che  singolarmente  considerate   integrano   il
medesimo  reato.  Ragionando  diversamente,  infatti,  la  previsione
ostativa della  «commissione  di  piu'  reati  della  stessa  indole»
risulterebbe gia' svuotata da  quella  di  «condotte  reiterate»,  in
quanto la reiterazione  del  medesimo  reato  precluderebbe  gia'  in
ragione di quest'ultima previsione l'applicabilita' dell'art. 131-bis
del codice penale. 
    D'altra parte, dovrebbe ritenersi illogica  e  irragionevole  una
soluzione interpretativa secondo cui l'esimente  in  parola  potrebbe
trovare applicazione nel caso di commissione  di  due  reati  diversi
della stessa indole e non  nel  caso  di  reiterazione  del  medesimo
reato. 
    2.5. Senonche', ritiene questo decidente  che  l'orientamento  di
legittimita'  che  esclude  l'applicabilita'  dell'art.  131-bis  del
codice penale al reato di guida senza patente si ponga  in  contrasto
con il  principio  costituzionalmente  garantito  dall'art.  3  della
Costituzione, nella  misura  in  cui  tale  risultato  interpretativo
importa  una  disparita'  di  trattamento  dell'ipotesi  meno   grave
rispetto a quella piu' grave, a detrimento dell'ipotesi  meno  grave:
per  le  ragioni  sopra  esposte,  il  diritto  vivente  finisce  con
l'ammettere l'applicabilita' dell'art. 131-bis del codice  penale  ai
casi in cui il soggetto abbia reiterato un reato - e dunque anche una
condotta - della stessa indole ovvero il medesimo  reato  (anche  nel
biennio)   ed   esclude   invece    l'applicabilita'    dell'esimente
nell'ipotesi in cui il soggetto abbia posto in  essere  dapprima  una
condotta  costituente  illecito  amministrativo  e  poi  la  medesima
condotta costituente reato. 
    In altri termini, si riserva al caso, meno grave, di reiterazione
di  condotta  integrante  dapprima  illecito  amministrativo  e   poi
illecito penale un trattamento penale  piu'  severo  del  caso,  piu'
grave, di reiterazione di condotta costituente prima e dopo reato. 
    Il giudizio di comparazione qui proposto appare incentrato su  un
tertium comparationis omogeneo, ossia una  reiterazione  di  condotta
costituente illecito, con la gia' illustrata differenza - che ai fini
che ci occupano legittimerebbe una soluzione interpretativa opposta -
che i casi disciplinati dalla «commissione di piu' reati della stessa
indole»  sarebbero  casi  di  reiterazione  di  una  condotta  sempre
integrante illecito penale e quello di guida  senza  patente  sarebbe
invece un caso di reiterazione di condotta  concretante  dapprima  un
illecito amministrativo e solo dopo un illecito penale. 
    L'irragionevolezza di tale soluzione appare ancora piu'  evidente
se si pensa che la  guida  senza  patente  e'  stata  oggetto  di  un
intervento legislativo di depenalizzazione con il decreto legislativo
n. 8/2016, con cui la rilevanza penale e' stata circoscritta ai  casi
di guida senza patente con recidiva nel biennio. 
    Infatti, l'esigenza di congruenza rispetto  alla  valutazione  di
minore gravita' che ha indotto il legislatore  alla  depenalizzazione
imporrebbe di non precludere l'applicazione  dell'esimente  dell'art.
131-bis del codice penale al reato di  guida  senza  patente:  se  il
reato  di  guida  senza  patente   non   fosse   stato   oggetto   di
depenalizzazione,  ad  esso  sarebbe   stato   certamente   possibile
applicare l'esimente di cui all'art. 131-bis del codice  penale;  ora
che il legislatore ha escluso la meritevolezza di pena della  (prima)
guida senza patente,  in  base  al  diritto  vivente  sarebbe  invece
preclusa l'applicazione dell'esimente di  cui  all'art.  131-bis  del
codice penale. Contraddizione logica, questa, che solleva  un  dubbio
circa la conformita' all'art. 3 della Costituzione di tale  soluzione
interpretativa. 
    Peraltro,   questo   decidente    dubita    della    legittimita'
costituzionale di un diritto vivente di tal  segno  anche  alla  luce
della funzione rieducativa della pena di cui all'art.  27,  comma  3,
della Costituzione, considerato che ci si troverebbe di fronte a  una
distonia normativa a  sfavore  del  reo  non  conciliabile  con  tale
funzione, nella misura in cui  questa  esige  «un  assetto  razionale
dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti»
(cosi' Corte costituzionale, 25 novembre 2025, n. 172). 
3. Sull'obbligo di un'interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Ravvisati i suesposti dubbi  di  legittimita'  costituzionale  in
ordine alla granitica  giurisprudenza  illustrata,  questo  decidente
ritiene di dover sollevare questione di  legittimita'  costituzionale
anziche' percorrere la strada dell'interpretazione costituzionalmente
orientata, esercitando in tal  guisa  una  facolta'  riconosciuta  al
giudice di merito dalla giurisprudenza costituzionale. 
    Infatti, la Corte costituzionale ha anche di recente ribadito (si
v. ad esempio la sentenza n. 95/2020) che, in base  al  suo  costante
orientamento,  «in  presenza  di  un  orientamento  giurisprudenziale
consolidato,  "il  giudice  a  quo  -  se  pure  e'  libero  di   non
uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del  dato  normativo,
essendo la 'vivenza' di una norma una vicenda per definizione aperta,
ancor piu' quando si tratti di adeguarne il  significato  a  precetti
costituzionali  -  ha  alternativamente,  comunque,  la  facolta'  di
assumere l'interpretazione censurata in termini di 'diritto  vivente'
e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilita'
con i parametri costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2018,
n. 259 del 2017 e n. 200 del 2016; ordinanza n. 201 del 2015)"». 
    Se  invece  questo  decidente  accedesse  in  via  interpretativa
all'applicazione dell'esimente di cui  all'art.  131-bis  del  codice
penale, la soluzione adottata varrebbe solo per il caso di  specie  e
risulterebbe non conforme alla pacifica giurisprudenza di merito e di
legittimita'. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma  4,
del codice penale, in relazione agli articoli 3 e 27, comma 3,  della
Costituzione, nella parte in cui il diritto vivente  ritiene  che  il
reato di guida senza patente di cui all'art.  116,  comma  15  e  17,
decreto legislativo n. 285/1992, in quanto a condotta reiterata,  non
consenta l'applicazione dell'art. 131-bis del codice penale ai  sensi
del comma 4 della medesima disposizione; 
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti  di
rito,  ordinando  che  la  presente  ordinanza  sia   notificata   al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  insieme  alla  prova  delle  notificazioni  e  delle
comunicazioni prescritte, e sospende il giudizio in corso. 
        Cosi' deciso in Lamezia Terme, 10 febbraio 2026 
 
                         Il Giudice: De Nino