Reg. ord. n. 49 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/04/2026 n. 13
Ordinanza del Tribunale di Lecco del 22/12/2025
Tra: M. C.
Oggetto:
Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis del codice penale, dall’art. 162-ter del medesimo codice – Denunciata disparità di trattamento illogica e immotivata rispetto al reato di cui all’art. 612-ter, del codice penale in relazione al quale è possibile accedere a tale causa estintiva del reato, pur presentando affinità strutturali con il delitto di atti persecutori ed essendo ritenuto di pari gravità dal legislatore quanto al trattamento sanzionatorio – Previsione che, escludendo l’applicazione della causa di estinzione in esame a tutti i casi di delitto di atti persecutori, equipara ingiustificatamente tutte le differenti ipotesi fattuali, espressive di un diverso disvalore, sia sotto il profilo della procedibilità, sia del trattamento sanzionatorio – Irrazionalità e contraddittorietà di tale sopravvenuta soluzione legislativa – Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità – Irragionevole sacrificio del diritto di difesa dell’imputato, titolare di una legittima aspettativa a sottoporre allo scrutinio del giudice il proprio sforzo risarcitorio affinché quest’ultimo possa valutarlo come congruo e proporzionato rispetto al fatto di reato che gli viene ascritto – Introduzione della preclusione di cui all’art. 162-ter, comma quarto, del codice penale, contrastante con le finalità della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l’istituto dell’estinzione del reato per condotto riparatorie anche nel codice penale – Preclusione la quale impedisce una rapida e pronta definizione di un processo relativo a una fattispecie di reato ritenuta dal medesimo legislatore di minore gravità – Violazione del principio della ragionevole durata del processo – Violazione del finalismo rieducativo della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 111 Co. 2
legge del 23/06/2017
decreto legislativo del 28/08/2000 Art. 35
Testo dell'ordinanza
N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2025
Ordinanza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Lecco nel
procedimento penale a carico di M. C..
Reati e pene - Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei
casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione - Previsione
che preclude l'applicabilita' della causa di estinzione del reato
di cui all'art. 162-ter del codice penale al delitto di atti
persecutori, di cui all'art. 612-bis del medesimo codice.
- Codice penale, art. 162-ter.
(GU n. 13 del 01-04-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
Sezione II° - penale
In composizione monocratica
Nella persona del giudice, dott.ssa. Martina Beggio, ha
pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11
marzo 1953, n. 87;
Visti gli atti del processo a carico di:
C. M. nato a... il... elettivamente domiciliato presso il
difensore di fiducia, avv. Rossella Gallo del Foro di Milano, difeso
di fiducia dagli avv. Rossella Gallo e avv. Leonardo Cammarata
entrambi del Foro di Milano
Imputato
in ordine ai seguenti reati:
reato p. e p. dall'art. 612-bis commi 1 e 2 c.p., perche', con
condotte reiterate, non accettando la fine della relazione affettiva
con..., la molestava e minacciava con condotte reiterate, in modo da
cagionarle uno stato di ansia e di paura da cui derivavano insonnia e
attacchi di panico che la costringevano ad assumere con costanza
ansiolitici e ad alterare le proprie abitudini di vita, inducendola a
trasferirsi presso l'abitazione del padre a... ed a chiedere al suo
produttore artistico... - di essere accompagnata nel tragitto dallo
studio di registrazione alla propria vettura. Condotte consistite, in
particolare:
a partire dall'..., nonostante la... avesse comunicato
all'indagato di voler temporaneamente interrompere i contatti con
lui, nell'inviare numerosissimi messaggi, anche vocali, tramite
applicativo Whatsapp, dal contenuto offensivo e molesto e nel
contattarla telefonicamente, anche piu' volte nel corso della stessa
giornata;
dopo averla accusata di sabotare il suo percorso di
disintossicazione, nel minacciarla di diffondere filmati erotici
precedentemente inviati dalla stessa persona offesa sul telefono
cellulare del C. tramite un messaggio Whatsapp dal seguente tenore:
«in tanto i filmatini erotici che piaceranno molto ai ragazzini e
neanche i cessi in cui ti facevi scopare, ma il fatto che hai
sabotato la mia disintossicazione piacera' un casino e dispiacera'
talmente ad alcuni che non hai idea di cosa ti si rivoltera'
addosso»;
in data..., dopo che la persona offesa aveva bloccato, sul
proprio telefono, l'utenza dell'indagato, nel recarsi presso la di
lei abitazione sita in... e, non trovandola, dapprima nel contattarla
da numero privato e, successivamente, nell'avviare una conversazione
a mezzo Whatsapp con... (madre della persona offesa), dicendole di
trovarsi sotto casa di... ed accusando l'interlocutrice di aver
manipolato i sentimenti della figlia, cosi' determinandola a
trasferirsi a... e ad interrompere la loro relazione;
in data..., nel contattare nuovamente l'utenza telefonica
della madre della..., accusandola di aver rovinato la figlia, con
frasi del seguente tenore: «siete degli animali, ora risponderete
pubblicamente di aver causato dei danni cerebrali delinquenti. Prima
notizia che a... e' tornato il Medioevo ed i borghesi del cazzo,
ignoranti come le capre, danneggiano una ragazza come una
associazione a delinquere. Una cosa cosi' schifosa non si sentiva da
cinquant'anni. Rovinata la vita di tua figlia e la carriera. Per
cosa? Per quattro soldi del cazzo» e minacciandola nei seguenti
termini: «se non mi fate incontrare..., entro domani mi butto dalla
finestra. Cosi' chiudiamo per sempre. Sono serio»;
nel..., dopo aver chiesto alla madre della persona offesa di
agevolare un contatto con la... nell'inviarle un messaggio dal
seguente tenore: «Se mi incazzo esplode il vulcano e... si scava la
bara»;
in data... sul gruppo Whatsapp denominato «...» nello
scrivere ed inviare agli altri componenti del gruppo il seguente
messaggio «E adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo uniti
vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto
per qualche anno», messaggio seguito da un contenuto multimediale,
rimosso immediatamente, dopo l'invio, dall'odierno indagato;
nell'inviare alla rivista denominata «... » (una lettera in
cui accusava la famiglia della persona offesa di aver sottoposto
quest'ultima ad una non meglio specificata terapia psichiatrica,
cosi' costringendola a non accettare il suo amore (lettera che veniva
ripresa anche dalle testate giornalistiche «...» e «...»);
in data..., nel contattare la persona offesa all'utenza n...
affermando di essere falsamente il rapper denominato «...» e nel
chiederle un incontro per una collaborazione musicale, per poi
contattarla telefonicamente, il giorno successivo, ed insultarla;
in data..., nell'inviare a..., produttore artistico della
persona offesa, un messaggio del seguente tenore: «Dunque la mia
amica... come sta? E' sotto pressione? Lo tira fuori in molti il
pisello o solo uno alla volta?»;
in un'intervista resa alla testata giornalistica..., nel
dichiarare che... si era recata da qualche parte a fare qualche
trattamento psichiatrico»;
nel..., nell'inviare ad alcune amiche della persona offesa il
seguente messaggio dal contenuto offensivo: «Cosi' si e' fatta la sua
bella quarantena con il bel cornuto, ma tra tutti ci sono delle corna
che non si possono descrivere e quelle di... sono le piu' enormi
perche' mica dipendono da me, io contribuisco per un 20% forse ma il
resto sono altri, alcuni li conosco personalmente altri solo di nome
comunque siamo una famiglia diciamo un branco di bovini o
ovini-allargata - anche nel senso dell'orifizio anale - che conta a
mio giudizio nel periodo tra dicembre e la quarantena una dozzina di
maschi adulti, taluni anche parecchio maturi, ma del resto i gusti
sono gusti e poi bisogna anche considerare la funzione, perche' se a
capo di una etichetta discografica c'e' uno che ha superato i
settanta, lei cosa ci puo' fare, poverina? Immagino cosa...»;
in data..., e... nell'inviare alla madre della persona offesa
i seguenti messaggi: «sareste come Hitler, ne' piu' ne' meno, e anche
lui dopo aver ucciso gli innocenti ha fatto comunque una brutta
fine», «si e' sentita offesa per una foto nuda che ho condiviso e non
pubblicato e cancellata immediatamente? Ma se pubblica foto nuda
nella vasca sui suoi canali social!»; «Ma che diavolo vi e' saltato
in testa di denunciarmi? Se continua cosi', lo sai che si fa
malissimo? Cercate di farla finita con la vostra violenza, perche' e'
un boomerang»;
in data..., nel pubblicare, sul profilo Instagram «...»,
nella sua disponibilita', due post precedentemente pubblicati dalla
persona offesa sul proprio profilo ufficiale «...», accompagnati da
commenti offensivi del tipo: «la ragazza sei tu, caro mio album in
uscita. Con che coraggio fai ancora musica? Una cantautrice che
denuncia un cantautore che la ama ed e' gentile e dialogante, che la
rispetta e la protegge, non puo' pensare di fare la cantautrice,
perche' ha scelto di odiare la musica» e, ancora: «se andra' fino in
fondo in questa cosa, non ha calcolato la mazzata che si prendera'
sia legalmente che mediaticamente, ma forse e' bene cosi', almeno
imparera' la lezione e la smettera' di fare la dittatrice» e, infine:
«Ma brava..., bello il tuo singolo, io ti auguro ancora di avere
successo e, nonostante nessuna donna e' stata piu' cattiva e piu'
violenta di te, piu' crudele e spietata di te, io sono pronto a
perdonarti, nonostante l'avermi bloccato non ti fa onore e l'avermi
denunciato tanto meno. Finche' non ti degnerai di rivolgermi la
parola, cerchero' di comunicare con te in vari modi, compreso
questo»;
in data... nell'inviare alla persona offesa, tramite la di
lui sorella... - un messaggio in cui le chiedeva un incontro entro le
ore 14 e minacciandola - in caso di mancato seguito alla sua
richiesta - di inviare a tutti i giornali una lettera in cui si
rivolgeva... ponendole alcune domande sulla loro relazione ed a cui
lei, fino a quel momento, si era rifiutata di rispondere;
dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Monza in relazione ai fatti di cui
sopra, nel..., nel contattare l'utilizzatrice dell'utenza
telefonica... e nel chiederle di intercedere per lui con la persona
offesa, al fine di essere sbloccato dalle piattaforme social a lei in
uso;
nei mesi di... e..., nell'ingaggiare, dietro compenso, ...
e... al fine di seguire la persona offesa ed il di lei nuovo
compagno... per reperire informazioni sulla loro vita privata e
convincere la... a riprendere i rapporti con il C.;
dal... al..., nel pubblicare, sulla propria pagina Instagram
«...» anche in risposta alle sollecitazioni dei propri followers,
post molesti ed offensivi nei confronti della persona offesa e del di
lei compagno..., del tipo: «io non so assolutamente chi sia quella
persona che mi maltratta dopo che si e' fatta strizzare il cervello
per rimuovere il sentimento che provava nei miei confronti. La tizia
da cui oggi sono costretto a difendermi perche' non vuole avere a che
fare con me mi blocca e mi denuncia e non accetta nemmeno un dialogo
tra avvocati, io non la conosco e mi fa piuttosto ribrezzo. Non
c'entra nulla con la ragazza e donna intelligente di cui mi
innamorai, ma nemmeno lontanamente. Questa non solo non la amo, ma mi
fa una paura pazzesca, non ha anima, non ha cuore, non brilla, e' una
creatura buia, cupa, maligna, somiglia piu' ad una specie di automa,
non ha nulla di umano»; «posso chiedere una perizia psichiatrica per
un soggetto che per via della sua mente manipolatoria mi denuncia
accusandomi del falso e costruendo un accanimento nei miei confronti,
che da due anni abusa della mia vulnerabilita' e della mia condizione
emotiva? Io voglio denunciarla perche' non credo nei sistemi
coercitivi e punitivi, me ne avrei molte di ragioni per farlo, dalla
calunnia alla truffa, dal raggiro all'omissione di soccorso, ma non
lo faro'. Pero' chiedo una perizia psichiatrica. Posso?».
nel contattare la persona offesa sul proprio profilo
Instagram tramite accounts creati da... e non direttamente
riconducibili all'indagato, ma di cui quest'ultimo possedeva le
credenziali di accesso - tra cui... e ..., persona finita, e nel
servirsi dell'interposizione del medesimo per recapitare alla...,
sulla propria utenza telefonica, messaggi con cui la invitava a
riallacciare i rapporti, nonostante la stessa avesse in precedenza
bloccato le comunicazioni.
Fatto aggravato per essere stato commesso ai danni di una persona
con cui era intercorsa una relazione affettiva e tramite strumenti
telematici.
Fatto commesso in... dal... e tuttora permanente.
2) Del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 595 commi 1, 2 e 3
c.p. perche', in esecuzione di un medesimo disegno criminoso anche
con il delitto di cui al capo 1), inviando sul gruppo Whatsapp
denominato «...» il seguente messaggio:
«E adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo uniti vi
sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per
qualche anno»; inviando ad alcune amiche di... tramite il medesimo
applicativo il seguente messaggio: «Cosi' si e' fatta la sua bella
quarantena con il bel cornuto, ma tra tutti ci sono delle corna che
non si possono descrivere e quelle di... sono le piu' enormi perche'
mica dipendono da me, io contribuisco per un 20 % forse ma il resto
sono altri, alcuni li conosco personalmente altri solo di nome
comunque siamo una famiglia diciamo un branco di bovini o
ovini-allargata - anche nel senso dell'orifizio anale - che conta a
mio giudizio nel periodo tra dicembre e la quarantena una dozzina di
maschi adulti, taluni anche parecchio maturi, ma del resto i gusti
sono gusti e poi bisogna anche considerare la funzione, perche' se a
capo di una etichetta discografica c'e' uno che ha superato i
settanta, lei cosa ci puo' fare, poverina? Immagino cosa...»;
pubblicando sulla propria pagina Instagram «...», nella sua
disponibilita', i seguenti post: «la ragazza sei tu, caro mio album
in uscita. Con che coraggio fai ancora musica? Una cantautrice che
denuncia un cantautore che la ama ed e' gentile e dialogante, che la
rispetta e la protegge, non puo' pensare di fare la cantautrice,
perche' ha scelto di odiare la musica» e, ancora: «se andra' fino in
fondo in questa cosa, non ha calcolato la mazzata che si prendera'
sia legalmente che mediaticamente, ma forse e' bene cosi', almeno
imparera' la lezione e la smettera' di fare la dittatrice» e, infine:
«Ma brava..., bello il tuo singolo, io ti auguro ancora di avere
successo e, nonostante nessuna donna e' stata piu' cattiva e piu'
violenta di te, piu' crudele e spietata di te, io sono pronto a
perdonarti, nonostante l'avermi bloccato non ti fa onore e l'avermi
denunciato tanto meno. Finche' non ti degnerai di rivolgermi la
parola, cerchero' di comunicare con te in vari modi, compreso
questo»; e, ancora: «io non so assolutamente chi sia quella persona
che mi maltratta dopo che si e' fatta strizzare il cervello per
rimuovere il sentimento che provava nei miei confronti. La tizia da
cui oggi sono costretto a difendermi perche' non vuole avere a che
fare con me mi blocca e mi denuncia e non accetta nemmeno un dialogo
tra avvocati, io non la conosco e mi fa piuttosto ribrezzo. Non
c'entra nulla con la ragazza e donna intelligente di cui mi
innamorai, ma nemmeno lontanamente. Questa non solo non la amo, ma mi
fa una paura pazzesca, non ha anima, non ha cuore, non brilla, e' una
creatura buia, cupa, maligna, somiglia piu' ad una specie di automa,
non ha nulla di umano» e ancora «posso chiedere una perizia
psichiatrica per un soggetto che per via della sua mente
manipolatoria mi denuncia accusandomi del falso e costruendo un
accanimento nei miei confronti, che da due anni abusa della mia
vulnerabilita' e della mia condizione emotiva? Io voglio denunciarla
perche' non credo nei sistemi coercitivi e punitivi, me ne avrei
molte di ragioni per farlo, dalla calunnia alla truffa, dal raggiro
all'omissione di soccorso, ma non lo faro'. Pero' chiedo una perizia
psichiatrica. Posso?», offendeva la reputazione di... comunicando con
piu' persone.
Fatto aggravato dall'uso di un mezzo di pubblicita' e
dall'attribuzione di un fatto determinato consistente nell'affermare
che la persona offesa produce video di contenuto pornografico e che
ella avrebbe presentato una denuncia dal contenuto strumentale
relativa a fatti non rispondenti al vero.
Fatti commessi in luogo sconosciuto, il..., l'... e...
Parte civile:
... nata a... il...
Domiciliata ex lege presso il difensore...
Difesa dall'avv. Maria Nirta del Foro di Locri.
Premesso che con decreto che dispone il giudizio ex art. 429
c.p.p. emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecco in data 10
ottobre 2023, C. M. e' stato chiamato a rispondere avanti a questo
Tribunale, in composizione monocratica, dei delitti di atti
persecutori ex art. 612-bis, commi primo e secondo, c.p. e
diffamazione aggravata ex art. 595, commi secondo e terzo, c.p. in
ipotesi commessi con le modalita' riportate in epigrafe ai danni
della persona offesa;
rilevato che all'udienza del 31 maggio 2024 - alla luce della
procedibilita' a querela di entrambi i delitti contestati a C. e
della disponibilita' manifestata dal medesimo per il tramite della
propria difesa ad offrire una somma a titolo risarcitorio (allora
individuata nell'importo di quindicimila euro) alla persona offesa,
costituitasi parte civile in sede di udienza preliminare - il
Tribunale disponeva la formale convocazione dell'imputato e della
persona offesa al fine di esperire un tentativo di conciliazione;
alla successiva udienza, celebratasi il 13 settembre 2024,
compariva il solo C. mentre... non risultava presente, avendo
trasmesso per il tramite del suo difensore certificato medico.
L'imputato rilasciava quindi dichiarazioni spontanee - ribadendo
espressamente le proprie scuse alla persona offesa - e formulava
istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa ai sensi
dell'art. 129-bis c.p.p.; istanza rispetto alla quale la difesa di...
esprimeva parere contrario;
all'udienza del 27 settembre 2024, a scioglimento della riserva
assunta sul punto, il Tribunale dava lettura dell'ordinanza con la
quale disponeva l'invio delle parti avanti al Centro per la Giustizia
Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano per la
verifica in ordine alla fattibilita' di un programma di giustizia
riparativa;
all'udienza del 1° luglio 2025, il Tribunale dava atto della
trasmissione della relazione conclusiva redatta dai mediatori del
menzionato Centro i quali, in sintesi, riportavano che dal mese di
dicembre 2024 al mese di maggio 2025, erano stati svolti diversi
colloqui individuali con C. e (quattro con la partecipazione
dell'imputato ed altri tre con la partecipazione della persona
offesa) nell'ambito dei quali entrambi «avevano preso parte al lavoro
individuale con impegno, accogliendo in modo profondo le
sollecitazioni poste loro dai mediatori e le riflessioni inerenti il
paradigma riparativo e la possibilita' dialogica intrinseca in esso»,
concludendo tuttavia che, a seguito dello svolgimento delle fasi
preliminari, erano pervenuti ad un esito di «non fattibilita'» del
programma di giustizia riparativa tra imputato e persona offesa;
alla medesima udienza, la difesa dell'imputato depositava memoria
con la quale chiedeva sollevarsi questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 162-ter, comma quarto, c.p. nella parte in
esclude l'applicabilita' della causa estintiva del reato a seguito di
condotte riparatorie al delitto di atti persecutori in ragione del
suo contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3,
24, 27 e 111 della Carta;
contestualmente, la difesa di C. depositava assegno circolare
dell'importo di quindicimila euro a titolo di condotta risarcitoria
offerta alla persona offesa;
all'udienza del 9 settembre 2025, il Tribunale scioglieva la
riserva assunta sul punto, dando lettura dell'ordinanza con la quale,
in sintesi, rappresentava che la questione di legittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato difettasse,
allora, del necessario requisito della «rilevanza» rispetto al
giudizio pendente (requisito, da intendersi, secondo il noto
orientamento della giurisprudenza della Consulta e della dottrina,
come impossibilita' per il Giudice a quo di definire il processo
pendente senza la risoluzione del dubbio in ordine alla
compatibilita' costituzionale di una norma dalla cui applicazione non
puo' prescindersi);
con la medesima ordinanza, il Tribunale esplicitava con ancor
maggior chiarezza le ragioni per le quali riteneva che la questione
di legittimita' prospettata non fosse allo stato rilevante,
evidenziando come l'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. non avrebbe
comunque potuto trovare applicazione rispetto alla contestazione di
atti persecutori a fronte tanto della formulazione di un'offerta
risarcitoria da ritenersi non congrua, quanto della mancata prova in
ordine all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose e
pericolose del reato. Su tale ultimo aspetto, si precisa che i post
ed i messaggi aventi, secondo l'ipotesi accusatoria, contenuto
diffamatorio sono riportati non solo nella formulazione del secondo
capo di imputazione ma anche in quella di cui al primo capo di
imputazione ex art. 612 bis c.p., quali condotte aventi in ipotesi
rilevanza penale anche quali «molestie»;
nel medesimo provvedimento, il Tribunale indicava un importo
omnicomprensivo che, sulla base della natura e tipologia delle
condotte contestate a C., facendo ricorso a criteri equitativi e ai
parametri orientativi elaborati dall'osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano da ultimo oggetto di revisione nel giugno 2024 con
specifico riferimento alla contestazione di diffamazione aggravata -
doveva ritenersi costituire offerta risarcitoria congrua e
satisfattoria ai sensi dell'art. 162-ter c.p. con riferimento ad
entrambi i delitti contestati. In particolare, il Tribunale
determinava tale importo in misura pari ad euro centomila ed indicava
le modalita' con cui tale somma avrebbe potuto essere versata, al
fine di assicurare effettivita' all'offerta medesima;
all'esito di tale udienza, su richiesta della difesa
dell'imputato - richiesta rispetto alle quali le altri parti non
formulavano osservazioni - veniva disposto un breve rinvio;
all'udienza del 4 novembre 2025, la difesa dell'imputato, a
titolo di condotta riparatoria da valutarsi ex art. 162 ter c.p.,
offriva alla persona offesa assegno circolare alla medesima intestato
dell'importo pari ad euro centomila (ovverosia esattamente l'importo
indicato come interamente satisfattorio dal Tribunale rispetto ai
pregiudizi subiti dalla persona offesa in conseguenza di tutte le
condotte delittuose ascritte all'imputato);
alla medesima udienza, la difesa dell'imputato depositava memoria
con la quale documentava che, ove possibile, i post il cui contenuto
e' qualificato nelle imputazioni come diffamatorio (oltre che
integrante una condotta di molestia avente rilevanza ai sensi
dell'art. 612-bis c.p.) erano stati eliminati dai profili social
dell'imputato (mentre, si precisava nella memoria, per i messaggi
aventi anch'essi contenuto diffamatorio, secondo la prospettazione
accusatoria, ed inviati dall'imputato su alcuni gruppi whatsapp, la
loro eliminazione non era stata materialmente possibile in quanto
gia' oggetto di visualizzazione);
la persona offesa, presente in udienza, riceveva tale assegno,
con la precisazione che si trattava di importo accettato dalla
medesima a titolo di mero acconto e, ad espressa richiesta del
Tribunale, dichiarava di non voler rimettere la querela sporta nei
confronti dell'imputato;
la difesa di C. insisteva dunque perche' il Tribunale sollevasse
questione di legittimita' costituzionale nei termini gia'
rappresentati;
con memoria depositata fuori udienza in data 19 novembre 2025, il
difensore della parte civile produceva alcuni screenshot tratti dai
profili social dell'imputato, oltre che alcuni stralci di
un'intervista dal medesimo rilasciata, aventi ad oggetto, in
generale, gli sviluppi del presente processo. La difesa dell'imputato
replicava a tale produzione con memoria datata 28 novembre 2025;
all'udienza del 9 dicembre 2025, il Tribunale dava atto del
menzionato deposito e - acquisita la prova dell'avvenuto incasso
dell'assegno circolare da parte della persona offesa (circostanza
confermata espressamente dal difensore di...), il Tribunale
accoglieva la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di
sollevare questione di legittimita' costituzionale, riservandosi il
deposito delle motivazioni di seguito esposte;
Ritenuto che la questione di legittimita' prospettata dalla
difesa dall'imputato sia rilevante ai fini della decisione dal
momento che, in primo luogo, C. e' chiamato a rispondere avanti a
questo Tribunale di due reati procedibili a querela di parte soggetta
a remissione.
Si tratta, infatti, di una contestazione di atti persecutori ex
art. 612-bis c.p. che, dalla formulazione del capo di imputazione,
non risultano commessi mediante minacce reiterate nei modi di cui
all'art. 612, comma secondo, c.p., quale circostanza da cui sarebbe
conseguita l'irrevocabilita' della querela sporta da... Ne' i fatti
contestati risultano commessi ai danni di minore o persona affetta da
disabilita' riconosciuta ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o, tanto meno, appaiono connessi ad altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio, quali circostanze da cui sarebbe
conseguita la procedibilita' d'ufficio del reato.
Invero, unitamente al delitto di atti persecutori, e' contestato
a C. il delitto di diffamazione che, pur pluriaggravato secondo la
formulazione sopra riportata, e' sempre procedibile a querela di
parte ai sensi dell'art. 597 c.p.
Quanto agli ulteriori requisiti che inducono a ritenere
astrattamente invocabile la causa estintiva di cui all'art. 162-ter
c.p., deve darsi atto che l'imputato, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, ha riparato interamente il
danno conseguente alla commissione dei delitti ascrittigli, versando
in favore di S. un importo pari ad euro centomila - importo da costei
ricevuto mediante assegno circolare dalla medesima riscosso - come
indicato dal Tribunale nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 9
settembre 2025 quando proprio tale importo veniva indicato come
congruo poiche' ritenuto interamente satisfattivo dei pregiudizi
subiti dalla persona offesa alla luce della formulazione dei capi di
imputazione e, in particolare, della natura delle condotte
contestate.
C. ha poi documentato di aver eliminato (in parte anche prima
dell'emissione della menzionata ordinanza) i post pubblicati sui
propri profili social ed individuati nella formulazione dei capi di
imputazione come aventi contenuto astrattamente diffamatorio (oltre
che aventi idoneita' persecutoria ai sensi dell'art. 612-bis c.p.) e
rispetto ad ulteriori messaggi inviati su alcuni gruppi whatsapp ha
dimostrato la concreta impossibilita' (rectius, inutilita',
trattandosi di contenuti gia' visualizzati dai destinatari) di
procedere alla loro eliminazione;
la questione prospettata appare rilevante anche alla luce della
volonta' manifestata personalmente dalla persona offesa all'udienza
del 4 novembre 2025 di non rimettere la querela sporta nei confronti
dell'imputato;
sulla richiesta di estinzione dei delitti ascritti a C. ai sensi
dell'art. 162-ter c.p. - e sulla correlata questione di legittimita'
costituzionale con riferimento all'attuale inapplicabilita' di tale
istituto al delitto di atti persecutori - il Tribunale ha provocato
il contraddittorio tra le parti (e in particolare, la persona offesa,
anche per il tramite della sua difesa si e' opposta a tale istanza);
la valutazione complessiva di tutte le circostanze ora
richiamate, induce a ritenere che, se il Giudice delle Leggi adito
dovesse ritenere fondata la questione prospettata nei termini che di
seguito i esporranno il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., e cosi'
anche quello di cui all'art. 595 c.p. ad esso connesso - posto che
l'importo ricevuto dalla persona offesa appare comprensivo di tutti i
pregiudizi subiti in relazione ad entrambe le contestazioni e,
proprio in relazione alla diffamazione sono state eliminate le
conseguenze dannose e pericolose del reato - verrebbero dichiarati
estinti da questo Tribunale. Invero, il comprovato soddisfacimento di
tutti i requisiti processuali e sostanziali previsti dall'art.
162-ter c.p. fonderebbe l'emissione di una sentenza di non doversi
procedere per estinzione dei reati ascritti a C., quale esito
definitorio che e' oggi precluso dalla previsione della cui
compatibilita' costituzionale si dubita;
da ultimo, non muta le considerazioni ora esposte circa la
rilevanza per il caso concreto della questione di legittimita'
costituzionale prospettata dalla difesa dell'imputato la produzione
da ultimo effettuata dalla difesa della parte civile avente ad
oggetto alcuni post e commenti pubblicati dall'imputato sul proprio
profilo Instagram, oltre che alcuni estratti di un'intervista dal
medesimo rilasciata ad una televisione locale. A parere di questo
Giudice, il contenuto di tali pubblicazioni e le affermazioni rese
durante tale intervista appaiono scollegate ed autonome rispetto ai
contenuti in ipotesi aventi valenza diffamatoria oltre che molesta,
che si ascrivono all'imputato nell'ambito di questo processo,
trattandosi di esternazioni che - pur espresse in forma iperbolica e
sferzante - non esorbitano dalla facolta', legittima, di C. di
rendere, in un contesto pubblico, la propria versione dei fatti
rispetto alla relazione intrattenuta con la persona offesa e di
formulare le proprie osservazioni, pur critiche rispetto alle scelte
(anche) processuali della persona offesa;
sempre sul punto, preme evidenziare come - in via generale -
nonostante la formulazione dell'imputazione di atti persecutori
indichi il tempus commissi delicti nei seguenti termini: «dal... e
tuttora permanente» non consta a questo Tribunale, ne' risulta
provato, che l'imputato dal... dal... (momento ultimo in cui si
colloca la pubblicazione dei post aventi natura asseritamente
diffamatoria, oltre che persecutoria, sulla pagina Instagram
dell'imputato per come anche espressamente riportato nel secondo capo
di imputazione) abbia mai posto in essere altre condotte aventi
astratta rilevanza penale e determinanti una permanenza del delitto
di atti persecutori tale certamente non potendo qualificarsi la
pubblicazione di alcuni post sui profili social di C. a cui in
diversi scritti ha fatto riferimento la difesa della parte civile
costituendo gli stessi, la manifestazione, priva di contenuti
denigratori ed offensivi, dei convincimenti e del vissuto
dell'imputato rispetto alla vicenda giudiziaria in esame;
ritenuto altresi', che la questione non sia manifestamente
infondata in quanto, a parere di questo Giudice, la preclusione di
applicabilita' della causa di estinzione del reato di cui all'art.
162-ter c.p. al delitto di atti persecutori viola, in primo luogo, i
principi di ragionevolezza e proporzionalita' che trovano il proprio
addentellato normativo nell'art. 3 della Carta costituzionale.
Appare infatti assolutamente irragionevole, e per tale motivo in
contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, la scelta del Legislatore di escludere in maniera
aprioristica e sulla base del solo titolo di reato per il quale si
procede l'applicazione dell'istituto in esame al delitto di atti
persecutori nell'ipotesi in cui lo stesso sia procedibile a querela
di parte soggetta a remissione.
Il carattere irragionevole di tale scelta lo si desume sia da una
comparazione con altra fattispecie di reato omogenea, sia da
un'analisi della struttura della fattispecie incriminatrice per come
prevedente una disciplina differenziata quanto a regime di
procedibilita' e al correlato trattamento sanzionatorio. Con
riferimento al primo aspetto ora richiamato, la scelta legislativa
che si censura determina un'illogica ed immotivata disparita' di
trattamento rispetto ad altro titolo di reato in relazione al quale -
pur presentando lo stesso affinita' strutturali con il delitto di
atti persecutori e ritenuto di pari gravita' dal Legislatore quanto a
trattamento sanzionatorio - e' possibile accedere a tale causa
estintiva.
Si tratta del delitto di cui all'art. 612-ter c.p. - «diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti» - che, a parere
di questo Giudice, costituisce titolo di reato omogeneo utile al fine
di operare il cosiddetto giudizio di comparazione il cui esito palesa
la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa che in questa
sede si censura.
La ravvisata omogeneita' tra i due reati si fonda non tanto o,
quanto meno, non solo sulla collocazione topografia degli stessi -
quali delitti contro la liberta' morale ricompresi nell'ambito del
piu' ampio genus dei delitti contro la liberta' individuale - o
sull'identita' di bene giuridico tutelato - ovverosia l'integrita'
psichica della persona offesa passibile di turbamenti a causa di
intrusioni moleste e/o assillanti o di condotte che violino la
liberta' di autodeterminazione della propria sfera sessuale - quali
circostanze, ad ogni modo, gia' di per se' significative, bensi' su
un raffronto tra la struttura delle due fattispecie in relazione alle
circostanze aggravanti tipizzate e al differenziato regime di
procedibilita' che ne consegue, oltre che al correlato inasprimento
sanzionatorio.
Invero, avuto riguardo alla cornice edittale, i delitti di cui
agli articoli 612-bis e 612-ter c.p. prevedono, quanto a pena base,
un trattamento sanzionatorio del tutto omogeneo: per il delitto di
atti persecutori, si prevede infatti una pena detentiva da un anno a
sei e anni e sei mesi di reclusione, mentre per il delitto di revenge
porn una pena detentiva da un anno a sei di reclusione.
La differenza di soli sei mesi nel massimo edittale previsto per
il delitto di atti persecutori appare del tutto residuale, tanto piu'
se si considera che tale scarto e' «contemperato» dalla previsione,
per il solo delitto di successiva introduzione di cui all'art.
612-ter c.p., dalla previsione, quale sanzione cumulativa, della pena
pecuniaria di specie corrispondente, ovverosia la multa da euro 5.000
ad euro 15.000.
L'affine determinazione del minimo e massimo edittale e' gia' di
per se' indicativa del fatto che il legislatore ha considerato i due
delitti di pari gravita' e, del resto, tale valutazione pare trovare
conferma nel fatto che anche le circostanze aggravanti speciali
codificate nelle due fattispecie in esame sono del tutto
sovrapponibili sia per contenuto, che per correlato inasprimento
sanzionatorio. In particolare, tanto per il delitto di atti
persecutori, quanto per quello di cosiddetto revenge porn, si
prevede:
i) una circostanza aggravante speciale ad effetto comune
qualora la condotta sia stata commessa «dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici»;
ii) una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale
(prevedente un aumento di pena fino alla meta') qualora la condotta
sia commessa in danno di «persona in condizione di inferiorita'
fisica o psichica (tale dovendosi certamente considerare sia il
minore, che il soggetto portatore di una disabilita' accertata, quali
categorie soggettive espressamente richiamate nell'art. 612-bis,
comma terzo, c.p.) o di una donna in stato di gravidanza».
A riscontro della valutazione di affinita' delle due fattispecie
in esame con riferimento ai profili aggravanti, si richiama poi la
significativa circostanza che, con la recente legge n. 181 del 2
dicembre 2025 rubricata «introduzione del delitto di femminicidio e
altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei
confronti delle donne e per la tutela delle vittime», e' stata
introdotta nell'ordinamento la cosiddetta «aggravante di genere»
sussistente «quando l'atto e' commesso come atto di odio o di
discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o
possesso o dominio in quanto donna, o in relazione a rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di
limitazione delle sue liberta' individuali».
Tale circostanza, configurata quale aggravante ad effetto
speciale prevedente un aumento di pena da un terzo a due terzi, e'
stata inserita nel testo di entrambe le fattispecie incriminatrici in
esame.
Anche le modifiche alla disciplina processuale penale introdotte
con il medesimo intervento legislativo confermano il giudizio di
omogeneita' tra i due delitti.
Invero, la menzionata Legge - al fine di approntare una tutela
ancor piu' rafforzata, sia sotto il profilo cautelare che in tema di
garanzie informative, alla persona offesa di alcuni delitti
espressivi di violenza di genere, tra cui sono ricompresi anche il
delitto di atti persecutori e quello di revenge porn - ha introdotto
delle modifiche alla disciplina del codice di rito che, applicandosi
appunto ad entrambi i delitti in esame, confermano inequivocabilmente
come lo statuto dei diritti e delle garanzie informative assicurati
alla persona offesa di tali due delitti sia configurato dal
Legislatore in maniera del tutto omologa e, dunque, come la
disparita' di trattamento rispetto alla sola applicabilita' o meno
dell'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. - istituto che coinvolge
espressamente nel contraddittorio processuale la persona offesa - sia
del tutto irragionevole.
In particolare, entrambi i delitti sono stati ricompresi
nell'ambito applicativo dell'art. 275, comma 2-bis, terzo periodo,
c.p.p. che stabilisce, per una determinata categoria di reati, la
superfluita' della prognosi di pena infratriennale quale elemento
ostativo all'applicazione della custodia cautelare in carcere.
Sempre per entrambi i delitti, nella loro forma aggravata, con
l'introduzione del nuovo comma 3.1, dell'art. 275 c.p.p., viene
stabilita una presunzione relativa di adeguatezza delle misure
cautelari custodiali superabile solo nel caso in cui vi sia la prova
che le esigenze cautelari ravvisate possano essere soddisfatte da
altre misure avuto riguardo, tra l'altro, al pericolo per la vita o
l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
Quanto invece alle garanzie informative assicurate alla persona
offesa, si richiama l'introduzione del nuovo comma 1-quater,
dell'art. 444 c.p.p. che - per una serie di reati in materia di
violenza di genera tra cui, appunto, il delitto di atti persecutori e
quello di revenge porn - prescrive il coinvolgimento della vittima
nella definizione del giudizio mediante patteggiamento in quanto a
quest'ultima, a pena di inammissibilita' della richiesta, dovra'
essere notiziata dell'istanza di applicazione pena depositata e
potra' presentare memorie e deduzioni.
E' evidente che prevedere siffatte garanzie per la persona offesa
dei due delitti in esame rende necessario che, per ragioni di
coerenza e razionalita', il legislatore riconosca alla medesima
persona offesa lo stesso standard di garanzie e poteri anche quando
il contraddittorio in cui viene coinvolta si colloca in una fase
successiva, ovverosia in sede processuale quando costei e'
destinataria di un'offerta risarcitoria che, sulla base di una
valutazione prudente del giudice, e' ritenuta congrua rispetto ai
pregiudizi da costei subiti, permettendo in entrambi i casi
all'autorita' giudiziaria di «superare» la legittima opposizione di
costei.
Sempre in relazione al giudizio di comparazione in esame, a
parere di questo Giudice, cio' che appare poi decisivo per fondare un
giudizio di omogeneita' tra le due fattispecie e' il peculiare e del
tutto sovrapponibile regime di procedibilita' previsto per i delitti
di atti persecutori e revenge porn.
Lo stesso, cosi' come le recenti modifiche di cui si e' dato
conto, appaiono improntati ad assicurare una maggiore e piu' efficace
tutela alla persona offesa, garantendole non solo la possibilita' di
maturare le proprie determinazioni rispetto alla manifestazione
dell'istanza punitiva in un tempo piu' lungo rispetto a quanto
previsto in via generale dall'art. 124 c.p. ma anche precludendo che
eventuali determinazioni successive di senso contrario possano
maturare a causa di indebite pressioni, individuando la sola sede
processuale (o l'analoga manifestazione di volonta' avanti ad un
ufficiale di polizia giudiziaria) quale luogo ove rimettere la
querela, garantendo cosi' un controllo da parte dell'autorita'
pubblica circa la reale spontaneita' e definitivita' di tale scelta.
In tal senso, si evidenzia infatti che tanto per il delitto di
atti persecutori, quanto per quello di revenge porn, il termine per
propone querela e' di sei mesi e la remissione di querela puo' essere
solo «processuale» (ovverosia, secondo il piu' recente orientamento
della giurisprudenza di legittimita', oggetto di necessaria
formalizzazione avanti ad un'autorita' pubblica individuata nel
Tribunale o in un ufficiale di polizia giudiziaria).
Anche le deroghe al generale regime di procedibilita' a querela
di parte dei delitti in esame sono esattamente coincidenti in quanto,
per entrambi, la procedibilita' d'ufficio e' prevista nei casi in cui
la persona offesa sia in condizione di inferiorita' fisica o psichica
(dovendosi certamente considerare tale il minore o la persona affetta
da disabilita' accertata, quali categorie soggettive espressamente
richiamate dall'art. 612-bis c.p.) o, ancora, nei casi in cui il
fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio.
Appare dunque evidente come anche la previsione di un peculiare
statuto della procedibilita', del tutto coincidente per i due delitti
in esame, sia in contraddizione con la scelta del legislatore di
precludere, per il solo delitto di atti persecutori, l'applicabilita'
dell'istituto di cui all'art. 162-ter c.p.
Invero, proprio la causa estintiva in esame permette al Giudice,
nell'ottica deflattiva di cui si dira' piu' approfonditamente nel
prosieguo, di «superare» la volonta' contraria della persona offesa,
la quale, pur ristorata di un importo ritenuto satisfattivo, secondo
un proprio prudente apprezzamento, da parte dell'autorita'
giudiziaria - manifesta la propria volonta', certamente legittima, di
non rimettere la querela sporta.
Non si comprende infatti per quale ragione la persona offesa
vittima di un episodio di revenge porn procedibile a querela - pur
destinataria delle tutele rafforzate ora esposte - possa trovare, pur
a seguito di contraddittorio, la propria volonta' contraria rispetto
alla definizione del processo «superata» dal Giudice a fronte di
un'adeguata condotta riparatoria posta in essere in suo favore,
mentre alla persona offesa di atti persecutori procedibili a querela
- anch'essa destinataria della medesima tutela - sia riconosciuto un
«diritto di veto» sul medesimo aspetto, pur avendo quest'ultima
ricevuto, similmente, un risarcimento ritenuto dal Giudice del pari
congruo e satisfattivo dei pregiudizi subiti.
Tale scelta, come argomentato, appare irragionevole tanto alla
luce dell'omogeneita' strutturale tra i due delitti, quanto del
coincidente regime di tutele che alla persona offesa di tali reati
l'ordinamento riconosce sia sotto l'aspetto processuale, che con
riferimento al peculiare regime di procedibilita'.
E tale ingiustificata disparita' di trattamento appare ancor piu'
evidente se si considera un ulteriore aspetto: la causa di estinzione
del reato di cui all'art. 162-ter c.p. richiede, ove possibile, anche
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che,
nel caso di delitto di revenge porn, appare requisito di ancor piu'
difficoltosa (se non impossibile) realizzazione in quanto, non appena
il reo condivide immagini della persona offesa dal contenuto
sessualmente esplicito con terzi, le stesse fuoriescono
definitivamente dalla sua sfera di controllo.
Si tratta infatti di contenuti multimediali suscettibili di
replicabilita' indefinita ad opera di terzi con correlata
impossibilita' di ottenerne un'eliminazione certa e definitiva dal
cyberspazio. Tutto cio', a differenza di quanto avviene per il
delitto di atti persecutori ove la sussistenza di conseguenze dannose
o pericolose del reato non e' certa, evidenzia la maggiore gravita'
della condotta sanzionata dall'art. 612-ter c.p. se rapportata alle
potenzialita' lesive di carattere fisiologicamente ineliminabile che
la stessa puo' avere sulla sfera di liberta' ed autodeterminazione
della persona offesa rispetto alla propria sfera sessuale e al
proprio correlato benessere psicofisico.
Questo Giudice non ignora poi che il delitto di cui all'art.
612-bis c.p. e' strutturato come reato abituale improprio, mentre il
delitto di cui all'art. 612-ter c.p. e' configurato quale delitto
unisussistente e/o istantaneo.
Si ritiene tuttavia che tale circostanza non incida sul giudizio
di affinita' strutturale sopra esposto poiche' - pur incidentalmente
richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimita'
secondo il quale, nel caso concreto, il delitto di atti persecutori
puo' essere integrato anche dal compimento di due singole condotte
commesse in un breve arco di tempo (cfr., tra le altre, Cass., Sez.
V, sentenza n. 33842 del 3 aprile 2018) - cio' che rileva, a parere
di questo Giudice, e' la scelta del Legislatore che, nella
consapevole tipizzazione di due fattispecie dalle modalita' attuative
differenti, ha individuato, per le medesime, non solo un trattamento
sanzionatorio del tutto omogeneo - espressivo, come tale, di un
giudizio di analoga gravita' rispetto all'offesa arrecata al medesimo
bene giuridico - ma anche un peculiare ed unico «statuto della
procedibilita'» che esprime la volonta' di tutelare in modo omogeneo
la persona offesa (volonta' confermata dalle recenti modifiche
normative di cui si e' dato conto).
Se, infatti, identica e' la scelta di tutela della persona offesa
sotto l'aspetto della manifestazione della sua istanza punitiva -
quanto a tempistiche e modalita' di manifestazione della successiva
volonta' contraria - identico dovrebbe essere anche il trattamento
riservato alla medesima persona offesa qualora la stessa riceva un
risarcimento ritenuto congruo dal Giudice nell'ambito del
contraddittorio processuale che a tale condotta riparatoria consegue
quando costei manifesta legittimamente l'intenzione di mantenere
ferma la propria istanza punitiva.
Cosi' non e' poiche', solo nel caso di un episodio di revenge
porn «rimettibile», la volonta', pur contraria, della persona offesa
non costituisce una preclusione alla definizione del processo ai
sensi dell'art. 162-ter c.p.
Proprio in relazione all'aspetto ora evidenziato, si richiamano
le osservazioni recentemente espresse dalla Corte adita in tema di
esclusione dall'area applicativa della causa di non punibilita' di
cui all'art. 131-bis c.p. dei delitti di cui agli articoli 336 e 337
c.p.
Anche in quel caso, il Giudice a quo ha fondato la questione di
legittimita' sollevata sulla base della ritenuta violazione del
principio di eguaglianza in relazione ad un giudizio di comparazione
operato, in detta ipotesi, con una fattispecie che esprimeva
un'offensivita' maggiore (per come desumibile dal relativo
trattamento sanzionatorio) e tuttavia suscettibile, al ricorrere dei
presupposti enucleati dall'art. 131-bis c.p., della potenziale
applicazione della causa di non punibilita' ivi prevista.
Con la pronuncia n. 172 del 20 ottobre 2025 (depositata il 27
novembre 2025) - ritenuto come correttamente individuato nella
fattispecie di cui all'art. 338 c.p. il tertium comparationis - e'
stato sottolineato come alla diversificazione di estremi edittali
debba conseguire un differente regime, di natura coerente e
configurato nella medesima direzione, anche rispetto all'applicazione
di istituti di diritto sostanziale, quale e' la causa di esclusione
della punibilita' di cui all'art. 131-bis c.p., la cui
configurabilita' e' evidentemente ancorata ad una valutazione di
maggiore o minore gravita' complessiva del fatto concreto rispetto al
bene giuridico tutelato.
In particolare, si e' ritenuta manifestamente incongruente la
scelta legislativa di punire con maggiore severita' il reato di
violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario
previsto dall'art. 338 c.p. - il cui maggior rigore sanzionatorio
rispetto alle fattispecie sanzionate dagli articoli 336 e 337 c.p.
trova fondamento nella natura collettivita' del soggetto destinatario
dell'offesa - e, nel contempo, di riconoscere solo per il primo
delitto l'astratta applicabilita' dell'esimente di cui all'art.
131-bis c.p., per come espressiva di un complessivo giudizio di minor
offensivita' del fatto.
In tal modo, come anticipato, si e' espressa la necessita' di una
coerenza sistematica nella tipizzazione delle fattispecie e dei
connessi istituti di diritto sostanziale applicabili al caso concreto
con riferimento a cause di esclusione della punibilita' (quale e'
l'art. 131-bis c.p.) o, si aggiunge, di estinzione del reato (quale
e' l'art. 162-ter c.p.) fondate entrambe su una valutazione di minor
gravita' della condotta o, comunque, circoscritte a fattispecie di
reato punite con pene edittali piu' miti o ritenute dall'ordinamento
espressive di un'offensivita' piu' tenue, tanto da ancorare la
relativa perseguibilita' ad un interesse manifestato in tal senso
dalla persona offesa.
Da tale ultima considerazione, a parere di questo Giudice, puo'
desumersi a contrario l'affermazione per cui fattispecie di reato che
esprimono un'offensivita' omogenea per affinita' strutturale e per
trattamento sanzionatorio del tutto similare - ovverosia, come nel
caso di specie, i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter c.p.
- deve correlarsi l'applicazione di identici ed omologhi istituti di
natura sostanziale, tra cui la speciale causa estintiva del reato per
condotte riparatorie.
Come anticipato, il giudizio di comparazione che evidenzia la
manifesta irragionevolezza dell'automatismo previsto dall'art.
162-ter, comma quarto, c.p. non si circoscrive al solo delitto,
ritenuto affine, di cui all'art. 612-ter c.p. ma deve estendersi
anche all'analisi della struttura interna del delitto di atti
persecutori.
In particolare, appare in contrasto con i necessari canoni di
proporzionalita' e razionalita' nel legiferare la scelta di
escludere, a priori, l'applicazione della causa estintiva in esame a
tutti i casi di stalking quando gli stessi, nella loro modulazione
concreta, esprimono un disvalore differente, quale giudizio valoriale
che trova preciso riscontro nella previsione tanto di un trattamento
sanzionatorio, quanto di un regime di procedibilita', differenziati.
In tal modo, infatti - sotto lo specifico profilo che qui
interessa attinente all'applicabilita' o meno della causa di
estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter c.p. - si equipara il
trattamento destinato ad ipotesi fattuali che lo stesso legislatore
aveva dapprima riconosciuto come disomogenee quando ha introdotto il
delitto di atti persecutori nell'ordinamento, facendo cosi' emergere
non solo l'irrazionalita' e contraddittorieta' di tale sopravvenuta
soluzione legislativa ma soprattutto la violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta poiche' si trattano allo
stesso modo condotte con gradi di afflittivita' differenti.
Con maggior dettaglio, come gia' sopra evidenziato, il delitto di
atti persecutori e' in via generale procedibile a querela di parte.
Tuttavia, vi sono ipotesi in cui si procede d'ufficio (qualora il
delitto sia commesso ai danni di un minore, di una persona con
disabilita' riconosciuta o quando il fatto e' commesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d'ufficio) ed altre in cui,
pur fermo il regime di procedibilita' su impulso di parte, la querela
sporta e' irrevocabile (in particolare, se il fatto e' commesso
mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo
comma, c.p.).
Appare utile evidenziare che a tale differenziato regime in tema
di procedibilita' e' correlato un inasprimento del relativo
trattamento sanzionatorio in quanto, se il fatto e' commesso a danno
di un minore e di una persona con disabilita' accertata, la pena e'
aumentata (art. 612, comma secondo, c.p.).
Dunque, e' il legislatore stesso che, nel modulare la fattispecie
in esame, ha espressamente introdotto una differenziazione,
individuando alcune concrete modalita' di realizzazione del reato
meritevoli di un trattamento piu' rigoroso in tema di procedibilita'
in quanto espressive di maggiore allarme e pericolosita' sociale (si
fa in particolare riferimento alle ipotesi in cui il delitto sia
commesso con minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo,
c.p.) ed enucleandone altre per le quali, in ragione della peculiare
vulnerabilita' della persona offesa, appare opportuno rendere non
necessaria la manifestazione di un'istanza punitiva con correlato
aggravamento del trattamento sanzionatorio.
La successiva scelta di escludere a priori la causa estintiva di
cui all'art. 162-ter c.p. rispetto a tutte le ipotesi di stalking
(anche quelle procedibili a querela passibile di remissione) di fatto
contraddice e nega tale originaria e tutt'oggi presente
differenziazione poiche' anche per le ipotesi di atti persecutori
procedibili a querela di parte «rimettibile», che, come tali, sono
espressive di minore gravita', non si puo' comunque ricorrere
all'istituto in esame.
Invero, con la preclusione applicativa della cui compatibilita'
costituzionale qui si dubita, ipotesi fattuali espressive di un
diverso disvalore per come espressamente riconosciuto dallo stesso
legislatore - sia sotto il profilo della procedibilita', che del
trattamento sanzionatorio - vengono equiparate in modo ingiustificato
mentre appare doveroso fare un distinguo, anche sotto questo aspetto,
nell'ampia e variegata casistica dei fenomeni riconducibili nella
fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.
Tutte le argomentazioni ora esposte potrebbero in astratto
condurre ad individuare la soluzione alla ravvisata
incostituzionalita' della norma di cui all'art. 162-ter, comma
quarto, c.p. in una pronuncia additiva che estenda la preclusione
applicativa dell'istituto in esame anche all'omogeneo delitto di
revenge porn.
Cosi' non e' in quanto si ritiene che l'aprioristica esclusione
della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ad una
fattispecie delittuosa - nel caso di specie il delitto di atti
persecutori qualora soggetto a remissione (ma le medesime
considerazioni potrebbero spendersi per tutti i reati procedibili a
querela di parte soggetta a remissione) - a prescindere da
qualsivoglia considerazione del caso concreto con conseguente
sottrazione al Giudice dello scrutinio circa il carattere
satisfattivo del risarcimento effettuato dall'imputato, sia
irragionevole e violi il principio di proporzionalita' che deve
muovere ogni intervento legislativo qualora, come nel caso di specie,
vi sia la necessita' di operare un bilanciamento tra valori
contrapposti.
Invero, nell'applicazione della causa estintiva di cui all'art.
162-ter c.p. vi sono due posizioni soggettive in netto contrasto tra
loro, ovverosia quella dell'imputato che ha interesse ad ottenere una
sentenza declaratoria dell'estinzione del reato a fronte della
comprovata esecuzione di una condotta riparatoria (se del caso,
accompagnata anche da una fattiva attivazione per l'eliminazione
delle conseguenze pericolose o dannose del reato) e quella della
persona offesa che, per insindacabili e legittime ragioni personali,
non reputa la somma offerta satisfattiva dei pregiudizi subiti o,
comunque, non ritiene di abdicare all'istanza punitiva a suo tempo
manifestata.
Orbene, a parere di questo Giudice, l'esclusione indiscriminata
dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p.
anche alle forme di stalking considerate dal legislatore stesso come
di minore gravita' (in quanto procedibili a querela di parte soggetta
a remissione) comporta un'evidente sproporzione nel contemperamento
tra le due posizioni soggettive ora richiamate poiche' determina un
ingiustificato ed irragionevole sacrificio del diritto di difesa
dell'imputato, per come riconosciuto espressamente dall'art. 24 della
Costituzione, il quale e' titolare di una legittima aspettativa a
sottoporre allo scrutinio del Giudice il proprio sforzo risarcitorio
affinche' quest'ultimo - secondo il proprio prudente apprezzamento
espressivo della funzione giurisdizionale che gli e' attribuita -
possa valutarlo come congruo e proporzionato rispetto al fatto di
reato che gli viene ascritto.
In tal maniera, infatti, l'interesse della persona offesa a
vedere soddisfatta la propria posizione (che, si osserva
incidentalmente, puo' essere anche coltivata mediante la proposizione
di un'azione in sede civile) non trova alcuna necessaria e doverosa
verifica da parte dell'autorita' giudiziaria, divenendo il processo
penale lo strumento per la soddisfazione di un interesse di carattere
meramente privatistico fondato su una valutazione del fatto di
carattere puramente soggettivo.
Vi e' dunque un'evidente sproporzione proprio in ragione del
fatto che la persona offesa ha ottenuto un risarcimento ritenuto,
secondo parametri oggettivi, proporzionato al fatto di reato
contestato all'imputato.
L'introduzione della preclusione di cui all'art. 162, comma
quarto, c.p. - operata con legge n. 172 del 4 dicembre 2017 - appare
poi contraria alla finalita' che perseguiva la cosiddetta Riforma
Orlando, legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha introdotto, mutuando
la disciplina gia' prevista dall'art. 35, decreto legislativo n.
274/2000 in tema di competenza penale del Giudice di Pace, l'istituto
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie anche nel codice
penale.
Invero, la relazione tecnica esplicativa delle modifiche
introdotte con la menzionata Riforma cosi' individuava l'obiettivo
della novella legislativa: «deflazionare il numero di procedimenti
penali e comunque realizzare una rapida definizione degli stessi,
determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e
di impiego di risorse umane e strumentali».
Del resto, la stessa collocazione sistematica dell'istituto in
esame, inserito tra le cause estintive del reato subito dopo le
disposizioni dedicate all'oblazione, manifesta come i due istituti
abbiano un comune effetto deflattivo correlato all'esecuzione di
condotte di carattere riparatorio.
Ed invero, nel caso dell'oblazione, a fronte del versamento di
una somma nelle casse dello Stato parametrata sulla pena pecuniaria
prevista dalla fattispecie astratta, la finalita' deflattiva del
sistema prevale sull'interesse pubblicistico che sottende la
punizione delle medesime fattispecie contravvenzionali (che, proprio
perche' punite con una pena di tale specie, sono espressive di minore
gravita'), mentre nel secondo caso la medesima finalita' deflattiva
prevale sull'interesse privatistico della persona offesa che,
ristorata in modo ritenuto congruo e satisfattorio da parte
dell'autorita' giudiziaria, vede la propria volonta' contraria
superata.
Preme poi evidenziare come l'applicazione dell'istituto in esame,
avente, come esposto, inequivoca vocazione deflattiva, sia
subordinata allo scrupoloso e prudente apprezzamento da parte del
Giudice, terzo tra le parti, in ordine all'effettivita' e congruita'
dell'offerta risarcitoria, oltre che alla positiva eliminazione delle
eventuali conseguenze dannose o pericolose del reato.
Precludere al Giudice di operare tale valutazione rispetto ad una
specifica ed esclusiva categoria di condotte non solo frustra la
finalita' ultima della norma ma determina anche una violazione del
principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111,
comma secondo, della Costituzione poiche', in siffatta maniera, si
esclude che un sindacato, pur svolto in modo imparziale e super
partes ed operato secondo canoni obiettivi ed equi, possa condurre ad
una rapida e pronta definizione di un processo relativo, si
ribadisce, ad una fattispecie di reato che il legislatore medesimo
ritiene di minore gravita' (in quanto procedibile a querela di parte
soggetta a remissione).
Il giudice e' infatti tenuto a celebrare un processo - con
l'impiego di tempo e risorse che ne conseguono - pur a fronte di una
gia' avvenuta integrale soddisfazione dell'interesse pubblicistico a
cui lo svolgimento del processo medesimo mira, cosi' di fatto
sottraendo risorse alla celebrazione di altri processi rispetto ai
quali, permanendo viceversa un interesse pubblicistico alla loro
celebrazione, vi e' la medesima necessita' di garantirne una rapida
definizione.
Invero, se il processo penale e' lo strumento di rieducazione
dell'imputato non gia' e non solo per l'esito che ne consegue ma
anche in relazione al percorso con cui si addiviene alla relativa
pronuncia definitoria, ritiene questo Giudice che - al ricorrere di
tutti i requisiti sostanziali e processuali previsti dall'art.
162-ter c.p. - tale finalita' sia gia' stata compiutamente perseguita
poiche' l'imputato, quale forma di sanzione alternativa avente
tuttavia paritaria efficacia, ha posto in essere una condotta
riparatoria congrua in quanto parametrata alla gravita' del fatto di
reato che gli viene ascritto e, se del caso, si e' anche fattivamente
attivato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della
condotta che gli viene contestata.
Sotto questo punto di vista, il «diritto di veto» che solo in
questo caso si riconosce alla persona offesa determina una violazione
non solo del canone costituzionale sopra richiamato correlato
all'interesse collettivo a che i processi vengano definiti in tempi
ragionevoli (il che, evidentemente, si correla alla necessita' che
non vengano celebrati processi non necessari rispetto al
perseguimento dell'interesse pubblicistico, gia' raggiunto, di
rieducazione dell'imputato) ma anche del finalismo rieducativo della
pena medesima stabilito dall'art. 27, comma terzo, della
Costituzione.
Invero, l'impossibilita' di definire il processo con la
dichiarazione di estinzione del reato pur a fronte di uno sforzo
risarcitorio posto in essere dall'imputato di carattere proporzionato
e congruo rispetto alla natura delle contestazioni ascrittegli - per
come valutato dal Giudice tenendo conto di ogni circostanza afferente
le modalita' della condotta - accompagnato, ove possibile, anche
dall'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato
potrebbe determinare, nel caso di un'eventuale condanna all'esito del
giudizio, l'irrogazione di una sanzione non giustificata che, come
tale, verrebbe percepita dall'imputato come inutilmente afflittiva.
Cio' vale tanto piu' nel caso di specie se solo si considera il
contegno complessivo assunto dall'imputato, il quale:
i) ha reso dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale,
manifestando resipiscenza e ribadendo le proprie scuse alla persona
offesa;
ii) ha partecipato con impegno e serieta' a diversi incontri
nell'ambito di un percorso di giustizia riparativa attivato su sua
richiesta ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p.; percorso che tuttavia
non ha trovato positiva definizione a seguito della discrezionale
valutazione di «non fattibilita' del programma» da parte dei
mediatori incaricati;
iii) ha versato alla persona offesa a titolo risarcitorio la
significativa somma di centomila euro (a fronte di una richiesta
risarcitoria esplicitata nella costituzione di parte civile pari a
centocinquanta mila euro);
iv) ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose del
reato, cancellando i post aventi contenuto asseritamente
diffamatorio.
A fronte di tale positivo contegno - da valutarsi unitamente al
fatto che, al di la' dell'imprecisa formulazione del capo di
imputazione, si tratta di condotte esaurite in quanto nessun
ulteriore condotta avente astratta rilevanza penale e' stata posta in
essere dal 2021 ad oggi - vi e' il concreto rischio che l'eventuale
irrogazione di una pena detentiva all'esito del giudizio che questo
Giudice dovrebbe celebrare, essendogli allo stato preclusa la
possibilita' di applicare l'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. in
relazione alla contestazione di cui all'art. 612-bis c.p., possa
essere percepita come ingiusta.
A parere di questo Giudice, infatti, le funzioni retributiva e
special preventiva della pena trovano gia' nell'esecuzione delle
condotte riparatorie a cui l'applicazione dell'istituto di cui
all'art. 162-ter c.p. e' subordinato piena soddisfazione poiche'
comportano un sacrificio economico per l'imputato oltre che
comportamentale, in grado di influire tanto sulla sua sfera personale
e patrimoniale quanto sui suoi comportamenti futuri. Similmente,
anche la funzione generai preventiva della pena mede ima puo'
ritenersi avere gia' trovato soddisfazione alla luce della natura
pubblica della fase dibattimentale in cui l'istituto in esame deve
trovare applicazione.
Qualora poi non si dovesse ritenere sussistente la violazione dei
parametri costituzionali individuati negli articoli 3, 24, 111, comma
secondo e 27, comma terzo della Carta rispetto alla scelta del
Legislatore di precludere in via generale ed astratta, dal campo
applicativo della causa di estinzione del reato di cui all'art.
162-ter c.p. il delitto di atti persecutori qualora il reato sia
perseguibile a querela rimettibile richiamando le osservazioni sopra
esposte in tema di ragionevolezza e proporzionalita', si rimette al
Giudice delle Leggi la valutazione circa l'opportunita' di dichiarare
l'incostituzionalita' della norma di cui all'art. 162, comma quarto,
c.p. nella parte in cui non esclude l'applicazione di tale
disposizione alle ipotesi - quale e' il caso in esame, di atti
persecutori procedibili a querela di parte soggetta a remissione
espressive di minore offensivita'.
In particolare, riprendendo quanto riportato dalla difesa
dell'imputato nella propria memoria, tali ipotesi espressive di
minore offensivita' dovrebbero individuarsi nelle contestazioni di
atti persecutori ove, nel momento in cui viene posta in essere la
condotta riparatoria non risulta una permanenza attuale delle
condotte di molestia e/o minaccia e dell'evento oggetto di
contestazione, ne' un pericolo concreto ed attuale per la persona
offesa.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Costituzione, 1 legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
sospende il processo sopra emarginato a carico di C. M. nato a
Milano il...;
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
demanda alla cancelleria la notificazione delle motivazioni della
presente ordinanza non letta in pubblica udienza:
all'imputato C. M. presso il difensore di fiducia ove ha eletto
domicilio. avv. Rossella Gallo del Foro di Milano;
alla parte civile... presso il difensore, avv. Maria Nirta del
Foro di Locri;
ai difensori dell'imputato, avv. Rossella Gallo e Leonardo
Cammarata entrambi del Foro di Milano;
al difensore della parte civile, avv. Maria Nirta del Foro di
Locri;
al Pubblico Ministero;
al Presidente del Consiglio dei ministri.
La cancelleria vorra' altresi' comunicare la presente ordinanza
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
e curare la trasmissione di tutti gli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Lecco 22 dicembre 2025
Il Giudice: Beggio