Reg. ord. n. 49 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/04/2026 n. 13

Ordinanza del Tribunale di Lecco  del 22/12/2025

Tra: M. C.



Oggetto:

Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis del codice penale, dall’art. 162-ter del medesimo codice – Denunciata disparità di trattamento illogica e immotivata rispetto al reato di cui all’art. 612-ter, del codice penale in relazione al quale è possibile accedere a tale causa estintiva del reato, pur presentando affinità strutturali con il delitto di atti persecutori ed essendo ritenuto di pari gravità dal legislatore quanto al trattamento sanzionatorio – Previsione che, escludendo l’applicazione della causa di estinzione in esame a tutti i casi di delitto di atti persecutori, equipara ingiustificatamente tutte le differenti ipotesi fattuali, espressive di un diverso disvalore, sia sotto il profilo della procedibilità, sia del trattamento sanzionatorio – Irrazionalità e contraddittorietà di tale sopravvenuta soluzione legislativa – Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità – Irragionevole sacrificio del diritto di difesa dell’imputato, titolare di una legittima aspettativa a sottoporre allo scrutinio del giudice il proprio sforzo risarcitorio affinché quest’ultimo possa valutarlo come congruo e proporzionato rispetto al fatto di reato che gli viene ascritto – Introduzione della preclusione di cui all’art. 162-ter, comma quarto, del codice penale, contrastante con le finalità della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l’istituto dell’estinzione del reato per condotto riparatorie anche nel codice penale – Preclusione la quale impedisce una rapida e pronta definizione di un processo relativo a una fattispecie di reato ritenuta dal medesimo legislatore di minore gravità – Violazione del principio della ragionevole durata del processo – Violazione del finalismo rieducativo della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 162


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
legge del 23/06/2017 
decreto legislativo del 28/08/2000    Art. 35 



Testo dell'ordinanza

                        N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2025

Ordinanza  del  22  dicembre  2025  del  Tribunale   di   Lecco   nel
procedimento penale a carico di M. C.. 
 
Reati e pene - Estinzione del reato  per  condotte  riparatorie,  nei
  casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione - Previsione
  che preclude l'applicabilita' della causa di estinzione  del  reato
  di cui all'art. 162-ter  del  codice  penale  al  delitto  di  atti
  persecutori, di cui all'art. 612-bis del medesimo codice. 
- Codice penale, art. 162-ter. 


(GU n. 13 del 01-04-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO 
                        Sezione II° - penale 
 
 
                     In composizione monocratica 
 
    Nella  persona  del  giudice,  dott.ssa.   Martina   Beggio,   ha
pronunciato la seguente ordinanza ai sensi  dell'art.  23,  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Visti gli atti del processo a carico di: 
      C. M. nato  a...  il...  elettivamente  domiciliato  presso  il
difensore di fiducia, avv. Rossella Gallo del Foro di Milano,  difeso
di fiducia dagli  avv.  Rossella  Gallo  e  avv.  Leonardo  Cammarata
entrambi del Foro di Milano 
 
                              Imputato 
 
    in ordine ai seguenti reati: 
      reato p. e p. dall'art. 612-bis commi 1 e 2 c.p., perche',  con
condotte reiterate, non accettando la fine della relazione  affettiva
con..., la molestava e minacciava con condotte reiterate, in modo  da
cagionarle uno stato di ansia e di paura da cui derivavano insonnia e
attacchi di panico che la  costringevano  ad  assumere  con  costanza
ansiolitici e ad alterare le proprie abitudini di vita, inducendola a
trasferirsi presso l'abitazione del padre a... ed a chiedere  al  suo
produttore artistico... - di essere accompagnata nel  tragitto  dallo
studio di registrazione alla propria vettura. Condotte consistite, in
particolare: 
        a  partire  dall'...,  nonostante  la...  avesse   comunicato
all'indagato di voler temporaneamente  interrompere  i  contatti  con
lui,  nell'inviare  numerosissimi  messaggi,  anche  vocali,  tramite
applicativo  Whatsapp,  dal  contenuto  offensivo  e  molesto  e  nel
contattarla telefonicamente, anche piu' volte nel corso della  stessa
giornata; 
        dopo  averla  accusata  di  sabotare  il  suo   percorso   di
disintossicazione, nel  minacciarla  di  diffondere  filmati  erotici
precedentemente inviati dalla  stessa  persona  offesa  sul  telefono
cellulare del C. tramite un messaggio Whatsapp dal  seguente  tenore:
«in tanto i filmatini erotici che piaceranno  molto  ai  ragazzini  e
neanche i cessi in cui  ti  facevi  scopare,  ma  il  fatto  che  hai
sabotato la mia disintossicazione piacera' un  casino  e  dispiacera'
talmente ad alcuni  che  non  hai  idea  di  cosa  ti  si  rivoltera'
addosso»; 
        in data..., dopo che la persona offesa  aveva  bloccato,  sul
proprio telefono, l'utenza dell'indagato, nel recarsi  presso  la  di
lei abitazione sita in... e, non trovandola, dapprima nel contattarla
da numero privato e, successivamente, nell'avviare una  conversazione
a mezzo Whatsapp con... (madre della persona  offesa),  dicendole  di
trovarsi sotto casa  di...  ed  accusando  l'interlocutrice  di  aver
manipolato  i  sentimenti  della  figlia,  cosi'   determinandola   a
trasferirsi a... e ad interrompere la loro relazione; 
        in data..., nel  contattare  nuovamente  l'utenza  telefonica
della madre della..., accusandola di aver  rovinato  la  figlia,  con
frasi del seguente tenore: «siete  degli  animali,  ora  risponderete
pubblicamente di aver causato dei danni cerebrali delinquenti.  Prima
notizia che a... e' tornato il Medioevo  ed  i  borghesi  del  cazzo,
ignoranti  come  le  capre,  danneggiano   una   ragazza   come   una
associazione a delinquere. Una cosa cosi' schifosa non si sentiva  da
cinquant'anni. Rovinata la vita di tua  figlia  e  la  carriera.  Per
cosa? Per quattro soldi  del  cazzo»  e  minacciandola  nei  seguenti
termini: «se non mi fate incontrare..., entro domani mi  butto  dalla
finestra. Cosi' chiudiamo per sempre. Sono serio»; 
        nel..., dopo aver chiesto alla madre della persona offesa  di
agevolare un  contatto  con  la...  nell'inviarle  un  messaggio  dal
seguente tenore: «Se mi incazzo esplode il vulcano e... si  scava  la
bara»; 
        in  data...  sul  gruppo  Whatsapp  denominato  «...»   nello
scrivere ed inviare agli altri  componenti  del  gruppo  il  seguente
messaggio «E adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo  uniti
vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi  mettono  a  posto
per qualche anno», messaggio seguito da  un  contenuto  multimediale,
rimosso immediatamente, dopo l'invio, dall'odierno indagato; 
        nell'inviare alla rivista denominata «... » (una  lettera  in
cui accusava la famiglia della  persona  offesa  di  aver  sottoposto
quest'ultima ad una  non  meglio  specificata  terapia  psichiatrica,
cosi' costringendola a non accettare il suo amore (lettera che veniva
ripresa anche dalle testate giornalistiche «...» e «...»); 
        in data..., nel contattare la persona offesa all'utenza  n...
affermando di essere falsamente il  rapper  denominato  «...»  e  nel
chiederle un  incontro  per  una  collaborazione  musicale,  per  poi
contattarla telefonicamente, il giorno successivo, ed insultarla; 
        in data..., nell'inviare  a...,  produttore  artistico  della
persona offesa, un messaggio del  seguente  tenore:  «Dunque  la  mia
amica... come sta? E' sotto pressione? Lo  tira  fuori  in  molti  il
pisello o solo uno alla volta?»; 
        in un'intervista  resa  alla  testata  giornalistica...,  nel
dichiarare che... si era recata  da  qualche  parte  a  fare  qualche
trattamento psichiatrico»; 
        nel..., nell'inviare ad alcune amiche della persona offesa il
seguente messaggio dal contenuto offensivo: «Cosi' si e' fatta la sua
bella quarantena con il bel cornuto, ma tra tutti ci sono delle corna
che non si possono descrivere e quelle  di...  sono  le  piu'  enormi
perche' mica dipendono da me, io contribuisco per un 20% forse ma  il
resto sono altri, alcuni li conosco personalmente altri solo di  nome
comunque  siamo  una  famiglia  diciamo  un  branco   di   bovini   o
ovini-allargata - anche nel senso dell'orifizio anale - che  conta  a
mio giudizio nel periodo tra dicembre e la quarantena una dozzina  di
maschi adulti, taluni anche parecchio maturi, ma del  resto  i  gusti
sono gusti e poi bisogna anche considerare la funzione, perche' se  a
capo di una  etichetta  discografica  c'e'  uno  che  ha  superato  i
settanta, lei cosa ci puo' fare, poverina? Immagino cosa...»; 
        in data..., e... nell'inviare alla madre della persona offesa
i seguenti messaggi: «sareste come Hitler, ne' piu' ne' meno, e anche
lui dopo aver ucciso gli  innocenti  ha  fatto  comunque  una  brutta
fine», «si e' sentita offesa per una foto nuda che ho condiviso e non
pubblicato e cancellata immediatamente?  Ma  se  pubblica  foto  nuda
nella vasca sui suoi canali social!»; «Ma che diavolo vi  e'  saltato
in testa di  denunciarmi?  Se  continua  cosi',  lo  sai  che  si  fa
malissimo? Cercate di farla finita con la vostra violenza, perche' e'
un boomerang»; 
        in data..., nel  pubblicare,  sul  profilo  Instagram  «...»,
nella sua disponibilita', due post precedentemente  pubblicati  dalla
persona offesa sul proprio profilo ufficiale «...»,  accompagnati  da
commenti offensivi del tipo: «la ragazza sei tu, caro  mio  album  in
uscita. Con che coraggio  fai  ancora  musica?  Una  cantautrice  che
denuncia un cantautore che la ama ed e' gentile e dialogante, che  la
rispetta e la protegge, non puo'  pensare  di  fare  la  cantautrice,
perche' ha scelto di odiare la musica» e, ancora: «se andra' fino  in
fondo in questa cosa, non ha calcolato la mazzata  che  si  prendera'
sia legalmente che mediaticamente, ma forse  e'  bene  cosi',  almeno
imparera' la lezione e la smettera' di fare la dittatrice» e, infine:
«Ma brava..., bello il tuo singolo, io  ti  auguro  ancora  di  avere
successo e, nonostante nessuna donna e' stata  piu'  cattiva  e  piu'
violenta di te, piu' crudele e spietata  di  te,  io  sono  pronto  a
perdonarti, nonostante l'avermi bloccato non ti fa onore  e  l'avermi
denunciato tanto meno. Finche'  non  ti  degnerai  di  rivolgermi  la
parola, cerchero'  di  comunicare  con  te  in  vari  modi,  compreso
questo»; 
        in data... nell'inviare alla persona offesa,  tramite  la  di
lui sorella... - un messaggio in cui le chiedeva un incontro entro le
ore 14 e  minacciandola  -  in  caso  di  mancato  seguito  alla  sua
richiesta - di inviare a tutti i  giornali  una  lettera  in  cui  si
rivolgeva... ponendole alcune domande sulla loro relazione ed  a  cui
lei, fino a quel momento, si era rifiutata di rispondere; 
        dopo la richiesta di rinvio a giudizio  della  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Monza in relazione ai fatti di  cui
sopra,   nel...,   nel   contattare    l'utilizzatrice    dell'utenza
telefonica... e nel chiederle di intercedere per lui con  la  persona
offesa, al fine di essere sbloccato dalle piattaforme social a lei in
uso; 
        nei mesi di... e..., nell'ingaggiare,  dietro  compenso,  ...
e... al fine di  seguire  la  persona  offesa  ed  il  di  lei  nuovo
compagno... per reperire  informazioni  sulla  loro  vita  privata  e
convincere la... a riprendere i rapporti con il C.; 
        dal... al..., nel pubblicare, sulla propria pagina  Instagram
«...» anche in risposta alle  sollecitazioni  dei  propri  followers,
post molesti ed offensivi nei confronti della persona offesa e del di
lei compagno..., del tipo: «io non so assolutamente  chi  sia  quella
persona che mi maltratta dopo che si e' fatta strizzare  il  cervello
per rimuovere il sentimento che provava nei miei confronti. La  tizia
da cui oggi sono costretto a difendermi perche' non vuole avere a che
fare con me mi blocca e mi denuncia e non accetta nemmeno un  dialogo
tra avvocati, io non la conosco  e  mi  fa  piuttosto  ribrezzo.  Non
c'entra  nulla  con  la  ragazza  e  donna  intelligente  di  cui  mi
innamorai, ma nemmeno lontanamente. Questa non solo non la amo, ma mi
fa una paura pazzesca, non ha anima, non ha cuore, non brilla, e' una
creatura buia, cupa, maligna, somiglia piu' ad una specie di  automa,
non ha nulla di umano»; «posso chiedere una perizia psichiatrica  per
un soggetto che per via della sua  mente  manipolatoria  mi  denuncia
accusandomi del falso e costruendo un accanimento nei miei confronti,
che da due anni abusa della mia vulnerabilita' e della mia condizione
emotiva?  Io  voglio  denunciarla  perche'  non  credo  nei   sistemi
coercitivi e punitivi, me ne avrei molte di ragioni per farlo,  dalla
calunnia alla truffa, dal raggiro all'omissione di soccorso,  ma  non
lo faro'. Pero' chiedo una perizia psichiatrica. Posso?». 
        nel  contattare  la  persona  offesa  sul   proprio   profilo
Instagram  tramite  accounts  creati   da...   e   non   direttamente
riconducibili all'indagato,  ma  di  cui  quest'ultimo  possedeva  le
credenziali di accesso - tra cui... e  ...,  persona  finita,  e  nel
servirsi dell'interposizione del  medesimo  per  recapitare  alla...,
sulla propria utenza telefonica,  messaggi  con  cui  la  invitava  a
riallacciare i rapporti, nonostante la stessa  avesse  in  precedenza
bloccato le comunicazioni. 
    Fatto aggravato per essere stato commesso ai danni di una persona
con cui era intercorsa una relazione affettiva  e  tramite  strumenti
telematici. 
    Fatto commesso in... dal... e tuttora permanente. 
    2) Del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 595 commi 1, 2  e  3
c.p. perche', in esecuzione di un medesimo  disegno  criminoso  anche
con il delitto di cui  al  capo  1),  inviando  sul  gruppo  Whatsapp
denominato «...» il seguente messaggio: 
      «E adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo  uniti  vi
sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a  posto  per
qualche anno»; inviando ad alcune amiche di...  tramite  il  medesimo
applicativo il seguente messaggio: «Cosi' si e' fatta  la  sua  bella
quarantena con il bel cornuto, ma tra tutti ci sono delle  corna  che
non si possono descrivere e quelle di... sono le piu' enormi  perche'
mica dipendono da me, io contribuisco per un 20 % forse ma  il  resto
sono altri, alcuni  li  conosco  personalmente  altri  solo  di  nome
comunque  siamo  una  famiglia  diciamo  un  branco   di   bovini   o
ovini-allargata - anche nel senso dell'orifizio anale - che  conta  a
mio giudizio nel periodo tra dicembre e la quarantena una dozzina  di
maschi adulti, taluni anche parecchio maturi, ma del  resto  i  gusti
sono gusti e poi bisogna anche considerare la funzione, perche' se  a
capo di una  etichetta  discografica  c'e'  uno  che  ha  superato  i
settanta,  lei  cosa  ci  puo'  fare,  poverina?  Immagino  cosa...»;
pubblicando  sulla  propria  pagina  Instagram   «...»,   nella   sua
disponibilita', i seguenti post: «la ragazza sei tu, caro  mio  album
in uscita. Con che coraggio fai ancora musica?  Una  cantautrice  che
denuncia un cantautore che la ama ed e' gentile e dialogante, che  la
rispetta e la protegge, non puo'  pensare  di  fare  la  cantautrice,
perche' ha scelto di odiare la musica» e, ancora: «se andra' fino  in
fondo in questa cosa, non ha calcolato la mazzata  che  si  prendera'
sia legalmente che mediaticamente, ma forse  e'  bene  cosi',  almeno
imparera' la lezione e la smettera' di fare la dittatrice» e, infine:
«Ma brava..., bello il tuo singolo, io  ti  auguro  ancora  di  avere
successo e, nonostante nessuna donna e' stata  piu'  cattiva  e  piu'
violenta di te, piu' crudele e spietata  di  te,  io  sono  pronto  a
perdonarti, nonostante l'avermi bloccato non ti fa onore  e  l'avermi
denunciato tanto meno. Finche'  non  ti  degnerai  di  rivolgermi  la
parola, cerchero'  di  comunicare  con  te  in  vari  modi,  compreso
questo»; e, ancora: «io non so assolutamente chi sia  quella  persona
che mi maltratta dopo che si  e'  fatta  strizzare  il  cervello  per
rimuovere il sentimento che provava nei miei confronti. La  tizia  da
cui oggi sono costretto a difendermi perche' non vuole  avere  a  che
fare con me mi blocca e mi denuncia e non accetta nemmeno un  dialogo
tra avvocati, io non la conosco  e  mi  fa  piuttosto  ribrezzo.  Non
c'entra  nulla  con  la  ragazza  e  donna  intelligente  di  cui  mi
innamorai, ma nemmeno lontanamente. Questa non solo non la amo, ma mi
fa una paura pazzesca, non ha anima, non ha cuore, non brilla, e' una
creatura buia, cupa, maligna, somiglia piu' ad una specie di  automa,
non  ha  nulla  di  umano»  e  ancora  «posso  chiedere  una  perizia
psichiatrica  per  un  soggetto  che  per   via   della   sua   mente
manipolatoria mi denuncia  accusandomi  del  falso  e  costruendo  un
accanimento nei miei confronti, che  da  due  anni  abusa  della  mia
vulnerabilita' e della mia condizione emotiva? Io voglio  denunciarla
perche' non credo nei sistemi coercitivi  e  punitivi,  me  ne  avrei
molte di ragioni per farlo, dalla calunnia alla truffa,  dal  raggiro
all'omissione di soccorso, ma non lo faro'. Pero' chiedo una  perizia
psichiatrica. Posso?», offendeva la reputazione di... comunicando con
piu' persone. 
    Fatto  aggravato  dall'uso  di  un   mezzo   di   pubblicita'   e
dall'attribuzione di un fatto determinato consistente  nell'affermare
che la persona offesa produce video di contenuto pornografico  e  che
ella  avrebbe  presentato  una  denuncia  dal  contenuto  strumentale
relativa a fatti non rispondenti al vero. 
    Fatti commessi in luogo sconosciuto, il..., l'... e... 
    Parte civile: 
      ... nata a... il... 
    Domiciliata ex lege presso il difensore... 
    Difesa dall'avv. Maria Nirta del Foro di Locri. 
    Premesso che con decreto che dispone  il  giudizio  ex  art.  429
c.p.p. emesso dal G.U.P. presso il Tribunale  di  Lecco  in  data  10
ottobre 2023, C. M. e' stato chiamato a rispondere  avanti  a  questo
Tribunale,  in  composizione  monocratica,  dei   delitti   di   atti
persecutori  ex  art.  612-bis,  commi  primo  e  secondo,   c.p.   e
diffamazione aggravata ex art. 595, commi secondo e  terzo,  c.p.  in
ipotesi commessi con le modalita'  riportate  in  epigrafe  ai  danni
della persona offesa; 
    rilevato che all'udienza del 31 maggio 2024  -  alla  luce  della
procedibilita' a querela di entrambi i  delitti  contestati  a  C.  e
della disponibilita' manifestata dal medesimo per  il  tramite  della
propria difesa ad offrire una somma  a  titolo  risarcitorio  (allora
individuata nell'importo di quindicimila euro) alla  persona  offesa,
costituitasi parte  civile  in  sede  di  udienza  preliminare  -  il
Tribunale disponeva la formale  convocazione  dell'imputato  e  della
persona offesa al fine di esperire un tentativo di conciliazione; 
    alla  successiva  udienza,  celebratasi  il  13  settembre  2024,
compariva  il  solo  C.  mentre...  non  risultava  presente,  avendo
trasmesso per il tramite del suo difensore certificato medico. 
    L'imputato rilasciava quindi dichiarazioni spontanee -  ribadendo
espressamente le proprie scuse alla  persona  offesa  -  e  formulava
istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa  ai  sensi
dell'art. 129-bis c.p.p.; istanza rispetto alla quale la difesa di...
esprimeva parere contrario; 
    all'udienza del 27 settembre 2024, a scioglimento  della  riserva
assunta sul punto, il Tribunale dava lettura  dell'ordinanza  con  la
quale disponeva l'invio delle parti avanti al Centro per la Giustizia
Riparativa e la  Mediazione  Penale  del  Comune  di  Milano  per  la
verifica in ordine alla fattibilita' di  un  programma  di  giustizia
riparativa; 
    all'udienza del 1° luglio 2025,  il  Tribunale  dava  atto  della
trasmissione della relazione conclusiva  redatta  dai  mediatori  del
menzionato Centro i quali, in sintesi, riportavano che  dal  mese  di
dicembre 2024 al mese di maggio  2025,  erano  stati  svolti  diversi
colloqui  individuali  con  C.  e  (quattro  con  la   partecipazione
dell'imputato ed  altri  tre  con  la  partecipazione  della  persona
offesa) nell'ambito dei quali entrambi «avevano preso parte al lavoro
individuale  con   impegno,   accogliendo   in   modo   profondo   le
sollecitazioni poste loro dai mediatori e le riflessioni inerenti  il
paradigma riparativo e la possibilita' dialogica intrinseca in esso»,
concludendo tuttavia che, a  seguito  dello  svolgimento  delle  fasi
preliminari, erano pervenuti ad un esito di  «non  fattibilita'»  del
programma di giustizia riparativa tra imputato e persona offesa; 
    alla medesima udienza, la difesa dell'imputato depositava memoria
con  la  quale  chiedeva   sollevarsi   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 162-ter, comma quarto, c.p. nella  parte  in
esclude l'applicabilita' della causa estintiva del reato a seguito di
condotte riparatorie al delitto di atti persecutori  in  ragione  del
suo contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli  3,
24, 27 e 111 della Carta; 
    contestualmente, la difesa di  C.  depositava  assegno  circolare
dell'importo di quindicimila euro a titolo di  condotta  risarcitoria
offerta alla persona offesa; 
    all'udienza del 9 settembre  2025,  il  Tribunale  scioglieva  la
riserva assunta sul punto, dando lettura dell'ordinanza con la quale,
in  sintesi,  rappresentava  che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  sollevata  dalla  difesa  dell'imputato   difettasse,
allora,  del  necessario  requisito  della  «rilevanza»  rispetto  al
giudizio  pendente  (requisito,  da  intendersi,  secondo   il   noto
orientamento della giurisprudenza della Consulta  e  della  dottrina,
come impossibilita' per il Giudice a  quo  di  definire  il  processo
pendente  senza  la   risoluzione   del   dubbio   in   ordine   alla
compatibilita' costituzionale di una norma dalla cui applicazione non
puo' prescindersi); 
    con la medesima ordinanza, il  Tribunale  esplicitava  con  ancor
maggior chiarezza le ragioni per le quali riteneva che  la  questione
di  legittimita'  prospettata  non  fosse   allo   stato   rilevante,
evidenziando come l'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. non avrebbe
comunque potuto trovare applicazione rispetto alla  contestazione  di
atti persecutori a fronte  tanto  della  formulazione  di  un'offerta
risarcitoria da ritenersi non congrua, quanto della mancata prova  in
ordine all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze  dannose  e
pericolose del reato. Su tale ultimo aspetto, si precisa che  i  post
ed  i  messaggi  aventi,  secondo  l'ipotesi  accusatoria,  contenuto
diffamatorio sono riportati non solo nella formulazione  del  secondo
capo di imputazione ma anche in  quella  di  cui  al  primo  capo  di
imputazione ex art. 612 bis c.p., quali condotte  aventi  in  ipotesi
rilevanza penale anche quali «molestie»; 
    nel medesimo provvedimento,  il  Tribunale  indicava  un  importo
omnicomprensivo che,  sulla  base  della  natura  e  tipologia  delle
condotte contestate a C., facendo ricorso a criteri equitativi  e  ai
parametri orientativi  elaborati  dall'osservatorio  sulla  Giustizia
Civile di Milano da ultimo oggetto di revisione nel giugno  2024  con
specifico riferimento alla contestazione di diffamazione aggravata  -
doveva  ritenersi   costituire   offerta   risarcitoria   congrua   e
satisfattoria ai sensi dell'art.  162-ter  c.p.  con  riferimento  ad
entrambi  i  delitti  contestati.  In   particolare,   il   Tribunale
determinava tale importo in misura pari ad euro centomila ed indicava
le modalita' con cui tale somma avrebbe  potuto  essere  versata,  al
fine di assicurare effettivita' all'offerta medesima; 
    all'esito  di   tale   udienza,   su   richiesta   della   difesa
dell'imputato - richiesta rispetto alle  quali  le  altri  parti  non
formulavano osservazioni - veniva disposto un breve rinvio; 
    all'udienza del 4  novembre  2025,  la  difesa  dell'imputato,  a
titolo di condotta riparatoria da valutarsi ex  art.  162  ter  c.p.,
offriva alla persona offesa assegno circolare alla medesima intestato
dell'importo pari ad euro centomila (ovverosia esattamente  l'importo
indicato come interamente satisfattorio  dal  Tribunale  rispetto  ai
pregiudizi subiti dalla persona offesa in  conseguenza  di  tutte  le
condotte delittuose ascritte all'imputato); 
    alla medesima udienza, la difesa dell'imputato depositava memoria
con la quale documentava che, ove possibile, i post il cui  contenuto
e'  qualificato  nelle  imputazioni  come  diffamatorio  (oltre   che
integrante  una  condotta  di  molestia  avente  rilevanza  ai  sensi
dell'art. 612-bis c.p.) erano  stati  eliminati  dai  profili  social
dell'imputato (mentre, si precisava nella  memoria,  per  i  messaggi
aventi anch'essi contenuto diffamatorio,  secondo  la  prospettazione
accusatoria, ed inviati dall'imputato su alcuni gruppi  whatsapp,  la
loro eliminazione non era stata  materialmente  possibile  in  quanto
gia' oggetto di visualizzazione); 
    la persona offesa, presente in udienza,  riceveva  tale  assegno,
con la precisazione  che  si  trattava  di  importo  accettato  dalla
medesima a titolo di  mero  acconto  e,  ad  espressa  richiesta  del
Tribunale, dichiarava di non voler rimettere la  querela  sporta  nei
confronti dell'imputato; 
    la difesa di C. insisteva dunque perche' il Tribunale  sollevasse
questione   di   legittimita'   costituzionale   nei   termini   gia'
rappresentati; 
    con memoria depositata fuori udienza in data 19 novembre 2025, il
difensore della parte civile produceva alcuni screenshot  tratti  dai
profili  social  dell'imputato,   oltre   che   alcuni   stralci   di
un'intervista  dal  medesimo  rilasciata,  aventi  ad   oggetto,   in
generale, gli sviluppi del presente processo. La difesa dell'imputato
replicava a tale produzione con memoria datata 28 novembre 2025; 
    all'udienza del 9 dicembre  2025,  il  Tribunale  dava  atto  del
menzionato deposito e -  acquisita  la  prova  dell'avvenuto  incasso
dell'assegno circolare da parte  della  persona  offesa  (circostanza
confermata  espressamente  dal   difensore   di...),   il   Tribunale
accoglieva la  richiesta  formulata  dalla  difesa  dell'imputato  di
sollevare questione di legittimita' costituzionale,  riservandosi  il
deposito delle motivazioni di seguito esposte; 
    Ritenuto che  la  questione  di  legittimita'  prospettata  dalla
difesa dall'imputato  sia  rilevante  ai  fini  della  decisione  dal
momento che, in primo luogo, C. e' chiamato  a  rispondere  avanti  a
questo Tribunale di due reati procedibili a querela di parte soggetta
a remissione. 
    Si tratta, infatti, di una contestazione di atti  persecutori  ex
art. 612-bis c.p. che, dalla formulazione del  capo  di  imputazione,
non risultano commessi mediante minacce reiterate  nei  modi  di  cui
all'art. 612, comma secondo, c.p., quale circostanza da  cui  sarebbe
conseguita l'irrevocabilita' della querela sporta da... Ne'  i  fatti
contestati risultano commessi ai danni di minore o persona affetta da
disabilita' riconosciuta ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o, tanto meno, appaiono connessi  ad  altro  delitto  per  il
quale si deve procedere d'ufficio, quali circostanze da  cui  sarebbe
conseguita la procedibilita' d'ufficio del reato. 
    Invero, unitamente al delitto di atti persecutori, e'  contestato
a C. il delitto di diffamazione che, pur  pluriaggravato  secondo  la
formulazione sopra riportata, e'  sempre  procedibile  a  querela  di
parte ai sensi dell'art. 597 c.p. 
    Quanto  agli  ulteriori  requisiti  che   inducono   a   ritenere
astrattamente invocabile la causa estintiva di cui  all'art.  162-ter
c.p., deve darsi atto che l'imputato, prima  della  dichiarazione  di
apertura del dibattimento di primo grado, ha riparato interamente  il
danno conseguente alla commissione dei delitti ascrittigli,  versando
in favore di S. un importo pari ad euro centomila - importo da costei
ricevuto mediante assegno circolare dalla medesima  riscosso  -  come
indicato dal Tribunale nell'ordinanza pronunciata all'udienza  del  9
settembre 2025 quando  proprio  tale  importo  veniva  indicato  come
congruo poiche'  ritenuto  interamente  satisfattivo  dei  pregiudizi
subiti dalla persona offesa alla luce della formulazione dei capi  di
imputazione  e,  in  particolare,   della   natura   delle   condotte
contestate. 
    C. ha poi documentato di aver eliminato  (in  parte  anche  prima
dell'emissione della menzionata  ordinanza)  i  post  pubblicati  sui
propri profili social ed individuati nella formulazione dei  capi  di
imputazione come aventi contenuto astrattamente  diffamatorio  (oltre
che aventi idoneita' persecutoria ai sensi dell'art. 612-bis c.p.)  e
rispetto ad ulteriori messaggi inviati su alcuni gruppi  whatsapp  ha
dimostrato   la   concreta   impossibilita'   (rectius,   inutilita',
trattandosi  di  contenuti  gia'  visualizzati  dai  destinatari)  di
procedere alla loro eliminazione; 
    la questione prospettata appare rilevante anche alla  luce  della
volonta' manifestata personalmente dalla persona  offesa  all'udienza
del 4 novembre 2025 di non rimettere la querela sporta nei  confronti
dell'imputato; 
    sulla richiesta di estinzione dei delitti ascritti a C. ai  sensi
dell'art. 162-ter c.p. - e sulla correlata questione di  legittimita'
costituzionale con riferimento all'attuale inapplicabilita'  di  tale
istituto al delitto di atti persecutori - il Tribunale  ha  provocato
il contraddittorio tra le parti (e in particolare, la persona offesa,
anche per il tramite della sua difesa si e' opposta a tale istanza); 
    la  valutazione  complessiva  di   tutte   le   circostanze   ora
richiamate, induce a ritenere che, se il Giudice  delle  Leggi  adito
dovesse ritenere fondata la questione prospettata nei termini che  di
seguito i esporranno il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., e cosi'
anche quello di cui all'art. 595 c.p. ad esso connesso  -  posto  che
l'importo ricevuto dalla persona offesa appare comprensivo di tutti i
pregiudizi subiti  in  relazione  ad  entrambe  le  contestazioni  e,
proprio in  relazione  alla  diffamazione  sono  state  eliminate  le
conseguenze dannose e pericolose del reato  -  verrebbero  dichiarati
estinti da questo Tribunale. Invero, il comprovato soddisfacimento di
tutti  i  requisiti  processuali  e  sostanziali  previsti  dall'art.
162-ter c.p. fonderebbe l'emissione di una sentenza  di  non  doversi
procedere per  estinzione  dei  reati  ascritti  a  C.,  quale  esito
definitorio  che  e'  oggi  precluso  dalla  previsione   della   cui
compatibilita' costituzionale si dubita; 
    da ultimo, non  muta  le  considerazioni  ora  esposte  circa  la
rilevanza per  il  caso  concreto  della  questione  di  legittimita'
costituzionale prospettata dalla difesa dell'imputato  la  produzione
da ultimo effettuata  dalla  difesa  della  parte  civile  avente  ad
oggetto alcuni post e commenti pubblicati dall'imputato  sul  proprio
profilo Instagram, oltre che alcuni  estratti  di  un'intervista  dal
medesimo rilasciata ad una televisione locale.  A  parere  di  questo
Giudice, il contenuto di tali pubblicazioni e  le  affermazioni  rese
durante tale intervista appaiono scollegate ed autonome  rispetto  ai
contenuti in ipotesi aventi valenza diffamatoria oltre  che  molesta,
che  si  ascrivono  all'imputato  nell'ambito  di  questo   processo,
trattandosi di esternazioni che - pur espresse in forma iperbolica  e
sferzante - non  esorbitano  dalla  facolta',  legittima,  di  C.  di
rendere, in un contesto  pubblico,  la  propria  versione  dei  fatti
rispetto alla relazione intrattenuta  con  la  persona  offesa  e  di
formulare le proprie osservazioni, pur critiche rispetto alle  scelte
(anche) processuali della persona offesa; 
    sempre sul punto, preme evidenziare come  -  in  via  generale  -
nonostante  la  formulazione  dell'imputazione  di  atti  persecutori
indichi il tempus commissi delicti nei seguenti  termini:  «dal...  e
tuttora permanente»  non  consta  a  questo  Tribunale,  ne'  risulta
provato, che l'imputato dal...  dal...  (momento  ultimo  in  cui  si
colloca  la  pubblicazione  dei  post  aventi  natura   asseritamente
diffamatoria,  oltre  che  persecutoria,   sulla   pagina   Instagram
dell'imputato per come anche espressamente riportato nel secondo capo
di imputazione) abbia mai  posto  in  essere  altre  condotte  aventi
astratta rilevanza penale e determinanti una permanenza  del  delitto
di atti persecutori  tale  certamente  non  potendo  qualificarsi  la
pubblicazione di alcuni post sui  profili  social  di  C.  a  cui  in
diversi scritti ha fatto riferimento la  difesa  della  parte  civile
costituendo  gli  stessi,  la  manifestazione,  priva  di   contenuti
denigratori  ed  offensivi,   dei   convincimenti   e   del   vissuto
dell'imputato rispetto alla vicenda giudiziaria in esame; 
    ritenuto  altresi',  che  la  questione  non  sia  manifestamente
infondata in quanto, a parere di questo Giudice,  la  preclusione  di
applicabilita' della causa di estinzione del reato  di  cui  all'art.
162-ter c.p. al delitto di atti persecutori viola, in primo luogo,  i
principi di ragionevolezza e proporzionalita' che trovano il  proprio
addentellato normativo nell'art. 3 della Carta costituzionale. 
    Appare infatti assolutamente irragionevole, e per tale motivo  in
contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art.  3  della
Costituzione, la scelta  del  Legislatore  di  escludere  in  maniera
aprioristica e sulla base del solo titolo di reato per  il  quale  si
procede l'applicazione dell'istituto in  esame  al  delitto  di  atti
persecutori nell'ipotesi in cui lo stesso sia procedibile  a  querela
di parte soggetta a remissione. 
    Il carattere irragionevole di tale scelta lo si desume sia da una
comparazione  con  altra  fattispecie  di  reato  omogenea,  sia   da
un'analisi della struttura della fattispecie incriminatrice per  come
prevedente  una  disciplina  differenziata   quanto   a   regime   di
procedibilita'  e  al  correlato   trattamento   sanzionatorio.   Con
riferimento al primo aspetto ora richiamato,  la  scelta  legislativa
che si censura determina  un'illogica  ed  immotivata  disparita'  di
trattamento rispetto ad altro titolo di reato in relazione al quale -
pur presentando lo stesso affinita' strutturali  con  il  delitto  di
atti persecutori e ritenuto di pari gravita' dal Legislatore quanto a
trattamento sanzionatorio  -  e'  possibile  accedere  a  tale  causa
estintiva. 
    Si tratta del delitto di cui all'art. 612-ter c.p. -  «diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti» - che, a  parere
di questo Giudice, costituisce titolo di reato omogeneo utile al fine
di operare il cosiddetto giudizio di comparazione il cui esito palesa
la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa che in  questa
sede si censura. 
    La ravvisata omogeneita' tra i due reati si fonda  non  tanto  o,
quanto meno, non solo sulla collocazione topografia  degli  stessi  -
quali delitti contro la liberta' morale  ricompresi  nell'ambito  del
piu' ampio genus dei delitti  contro  la  liberta'  individuale  -  o
sull'identita' di bene giuridico tutelato  -  ovverosia  l'integrita'
psichica della persona offesa passibile  di  turbamenti  a  causa  di
intrusioni moleste e/o  assillanti  o  di  condotte  che  violino  la
liberta' di autodeterminazione della propria sfera sessuale  -  quali
circostanze, ad ogni modo, gia' di per se' significative,  bensi'  su
un raffronto tra la struttura delle due fattispecie in relazione alle
circostanze  aggravanti  tipizzate  e  al  differenziato  regime   di
procedibilita' che ne consegue, oltre che al  correlato  inasprimento
sanzionatorio. 
    Invero, avuto riguardo alla cornice edittale, i  delitti  di  cui
agli articoli 612-bis e 612-ter c.p. prevedono, quanto a  pena  base,
un trattamento sanzionatorio del tutto omogeneo: per  il  delitto  di
atti persecutori, si prevede infatti una pena detentiva da un anno  a
sei e anni e sei mesi di reclusione, mentre per il delitto di revenge
porn una pena detentiva da un anno a sei di reclusione. 
    La differenza di soli sei mesi nel massimo edittale previsto  per
il delitto di atti persecutori appare del tutto residuale, tanto piu'
se si considera che tale scarto e' «contemperato»  dalla  previsione,
per il solo  delitto  di  successiva  introduzione  di  cui  all'art.
612-ter c.p., dalla previsione, quale sanzione cumulativa, della pena
pecuniaria di specie corrispondente, ovverosia la multa da euro 5.000
ad euro 15.000. 
    L'affine determinazione del minimo e massimo edittale e' gia'  di
per se' indicativa del fatto che il legislatore ha considerato i  due
delitti di pari gravita' e, del resto, tale valutazione pare  trovare
conferma nel fatto  che  anche  le  circostanze  aggravanti  speciali
codificate  nelle  due  fattispecie   in   esame   sono   del   tutto
sovrapponibili sia per  contenuto,  che  per  correlato  inasprimento
sanzionatorio.  In  particolare,  tanto  per  il  delitto   di   atti
persecutori,  quanto  per  quello  di  cosiddetto  revenge  porn,  si
prevede: 
      i)  una  circostanza  aggravante  speciale  ad  effetto  comune
qualora la condotta sia stata commessa «dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da  relazione
affettiva  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'  commesso
attraverso strumenti informatici o telematici»; 
      ii) una circostanza aggravante  speciale  ad  effetto  speciale
(prevedente un aumento di pena fino alla meta') qualora  la  condotta
sia commessa in danno  di  «persona  in  condizione  di  inferiorita'
fisica o psichica  (tale  dovendosi  certamente  considerare  sia  il
minore, che il soggetto portatore di una disabilita' accertata, quali
categorie  soggettive  espressamente  richiamate  nell'art.  612-bis,
comma terzo, c.p.) o di una donna in stato di gravidanza». 
    A riscontro della valutazione di affinita' delle due  fattispecie
in esame con riferimento ai profili aggravanti, si  richiama  poi  la
significativa circostanza che, con la recente  legge  n.  181  del  2
dicembre 2025 rubricata «introduzione del delitto di  femminicidio  e
altri  interventi  normativi  per  il  contrasto  alla  violenza  nei
confronti delle donne e  per  la  tutela  delle  vittime»,  e'  stata
introdotta nell'ordinamento  la  cosiddetta  «aggravante  di  genere»
sussistente «quando l'atto  e'  commesso  come  atto  di  odio  o  di
discriminazione o di  prevaricazione  o  come  atto  di  controllo  o
possesso o dominio in quanto donna, o in relazione  a  rifiuto  della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto  di
limitazione delle sue liberta' individuali». 
    Tale  circostanza,  configurata  quale  aggravante   ad   effetto
speciale prevedente un aumento di pena da un terzo a  due  terzi,  e'
stata inserita nel testo di entrambe le fattispecie incriminatrici in
esame. 
    Anche le modifiche alla disciplina processuale penale  introdotte
con il medesimo intervento  legislativo  confermano  il  giudizio  di
omogeneita' tra i due delitti. 
    Invero, la menzionata Legge - al fine di  approntare  una  tutela
ancor piu' rafforzata, sia sotto il profilo cautelare che in tema  di
garanzie  informative,  alla  persona  offesa   di   alcuni   delitti
espressivi di violenza di genere, tra cui sono  ricompresi  anche  il
delitto di atti persecutori e quello di revenge porn - ha  introdotto
delle modifiche alla disciplina del codice di rito che,  applicandosi
appunto ad entrambi i delitti in esame, confermano inequivocabilmente
come lo statuto dei diritti e delle garanzie  informative  assicurati
alla  persona  offesa  di  tali  due  delitti  sia  configurato   dal
Legislatore  in  maniera  del  tutto  omologa  e,  dunque,  come   la
disparita' di trattamento rispetto alla sola  applicabilita'  o  meno
dell'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. - istituto  che  coinvolge
espressamente nel contraddittorio processuale la persona offesa - sia
del tutto irragionevole. 
    In  particolare,  entrambi  i  delitti  sono   stati   ricompresi
nell'ambito applicativo dell'art. 275, comma  2-bis,  terzo  periodo,
c.p.p. che stabilisce, per una determinata  categoria  di  reati,  la
superfluita' della prognosi di  pena  infratriennale  quale  elemento
ostativo all'applicazione della custodia cautelare in carcere. 
    Sempre per entrambi i delitti, nella loro  forma  aggravata,  con
l'introduzione del nuovo  comma  3.1,  dell'art.  275  c.p.p.,  viene
stabilita  una  presunzione  relativa  di  adeguatezza  delle  misure
cautelari custodiali superabile solo nel caso in cui vi sia la  prova
che le esigenze cautelari ravvisate  possano  essere  soddisfatte  da
altre misure avuto riguardo, tra l'altro, al pericolo per la  vita  o
l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. 
    Quanto invece alle garanzie informative assicurate  alla  persona
offesa,  si  richiama  l'introduzione  del  nuovo   comma   1-quater,
dell'art. 444 c.p.p. che - per una  serie  di  reati  in  materia  di
violenza di genera tra cui, appunto, il delitto di atti persecutori e
quello di revenge porn - prescrive il  coinvolgimento  della  vittima
nella definizione del giudizio mediante patteggiamento  in  quanto  a
quest'ultima, a pena  di  inammissibilita'  della  richiesta,  dovra'
essere notiziata  dell'istanza  di  applicazione  pena  depositata  e
potra' presentare memorie e deduzioni. 
    E' evidente che prevedere siffatte garanzie per la persona offesa
dei due delitti  in  esame  rende  necessario  che,  per  ragioni  di
coerenza e  razionalita',  il  legislatore  riconosca  alla  medesima
persona offesa lo stesso standard di garanzie e poteri  anche  quando
il contraddittorio in cui viene coinvolta  si  colloca  in  una  fase
successiva,  ovverosia  in  sede   processuale   quando   costei   e'
destinataria di  un'offerta  risarcitoria  che,  sulla  base  di  una
valutazione prudente del giudice, e'  ritenuta  congrua  rispetto  ai
pregiudizi  da  costei  subiti,  permettendo  in  entrambi   i   casi
all'autorita' giudiziaria di «superare» la legittima  opposizione  di
costei. 
    Sempre in relazione al  giudizio  di  comparazione  in  esame,  a
parere di questo Giudice, cio' che appare poi decisivo per fondare un
giudizio di omogeneita' tra le due fattispecie e' il peculiare e  del
tutto sovrapponibile regime di procedibilita' previsto per i  delitti
di atti persecutori e revenge porn. 
    Lo stesso, cosi' come le recenti modifiche  di  cui  si  e'  dato
conto, appaiono improntati ad assicurare una maggiore e piu' efficace
tutela alla persona offesa, garantendole non solo la possibilita'  di
maturare  le  proprie  determinazioni  rispetto  alla  manifestazione
dell'istanza punitiva in  un  tempo  piu'  lungo  rispetto  a  quanto
previsto in via generale dall'art. 124 c.p. ma anche precludendo  che
eventuali  determinazioni  successive  di  senso  contrario   possano
maturare a causa di indebite pressioni,  individuando  la  sola  sede
processuale (o l'analoga manifestazione  di  volonta'  avanti  ad  un
ufficiale di  polizia  giudiziaria)  quale  luogo  ove  rimettere  la
querela,  garantendo  cosi'  un  controllo  da  parte  dell'autorita'
pubblica circa la reale spontaneita' e definitivita' di tale scelta. 
    In tal senso, si evidenzia infatti che tanto per  il  delitto  di
atti persecutori, quanto per quello di revenge porn, il  termine  per
propone querela e' di sei mesi e la remissione di querela puo' essere
solo «processuale» (ovverosia, secondo il piu'  recente  orientamento
della  giurisprudenza  di   legittimita',   oggetto   di   necessaria
formalizzazione  avanti  ad  un'autorita'  pubblica  individuata  nel
Tribunale o in un ufficiale di polizia giudiziaria). 
    Anche le deroghe al generale regime di procedibilita'  a  querela
di parte dei delitti in esame sono esattamente coincidenti in quanto,
per entrambi, la procedibilita' d'ufficio e' prevista nei casi in cui
la persona offesa sia in condizione di inferiorita' fisica o psichica
(dovendosi certamente considerare tale il minore o la persona affetta
da disabilita' accertata, quali  categorie  soggettive  espressamente
richiamate dall'art. 612-bis c.p.) o, ancora,  nei  casi  in  cui  il
fatto sia connesso con altro delitto per il quale si  deve  procedere
d'ufficio. 
    Appare dunque evidente come anche la previsione di  un  peculiare
statuto della procedibilita', del tutto coincidente per i due delitti
in esame, sia in contraddizione con  la  scelta  del  legislatore  di
precludere, per il solo delitto di atti persecutori, l'applicabilita'
dell'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. 
    Invero, proprio la causa estintiva in esame permette al  Giudice,
nell'ottica deflattiva di cui si  dira'  piu'  approfonditamente  nel
prosieguo, di «superare» la volonta' contraria della persona  offesa,
la quale, pur ristorata di un importo ritenuto satisfattivo,  secondo
un  proprio   prudente   apprezzamento,   da   parte   dell'autorita'
giudiziaria - manifesta la propria volonta', certamente legittima, di
non rimettere la querela sporta. 
    Non si comprende infatti per  quale  ragione  la  persona  offesa
vittima di un episodio di revenge porn procedibile a  querela  -  pur
destinataria delle tutele rafforzate ora esposte - possa trovare, pur
a seguito di contraddittorio, la propria volonta' contraria  rispetto
alla definizione del processo «superata»  dal  Giudice  a  fronte  di
un'adeguata condotta riparatoria  posta  in  essere  in  suo  favore,
mentre alla persona offesa di atti persecutori procedibili a  querela
- anch'essa destinataria della medesima tutela - sia riconosciuto  un
«diritto di veto»  sul  medesimo  aspetto,  pur  avendo  quest'ultima
ricevuto, similmente, un risarcimento ritenuto dal Giudice  del  pari
congruo e satisfattivo dei pregiudizi subiti. 
    Tale scelta, come argomentato, appare  irragionevole  tanto  alla
luce dell'omogeneita' strutturale  tra  i  due  delitti,  quanto  del
coincidente regime di tutele che alla persona offesa  di  tali  reati
l'ordinamento riconosce sia  sotto  l'aspetto  processuale,  che  con
riferimento al peculiare regime di procedibilita'. 
    E tale ingiustificata disparita' di trattamento appare ancor piu'
evidente se si considera un ulteriore aspetto: la causa di estinzione
del reato di cui all'art. 162-ter c.p. richiede, ove possibile, anche
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato  che,
nel caso di delitto di revenge porn, appare requisito di  ancor  piu'
difficoltosa (se non impossibile) realizzazione in quanto, non appena
il  reo  condivide  immagini  della  persona  offesa  dal   contenuto
sessualmente   esplicito   con   terzi,   le    stesse    fuoriescono
definitivamente dalla sua sfera di controllo. 
    Si tratta  infatti  di  contenuti  multimediali  suscettibili  di
replicabilita'  indefinita  ad   opera   di   terzi   con   correlata
impossibilita' di ottenerne un'eliminazione certa  e  definitiva  dal
cyberspazio. Tutto cio',  a  differenza  di  quanto  avviene  per  il
delitto di atti persecutori ove la sussistenza di conseguenze dannose
o pericolose del reato non e' certa, evidenzia la  maggiore  gravita'
della condotta sanzionata dall'art. 612-ter c.p. se  rapportata  alle
potenzialita' lesive di carattere fisiologicamente ineliminabile  che
la stessa puo' avere sulla sfera di  liberta'  ed  autodeterminazione
della persona offesa  rispetto  alla  propria  sfera  sessuale  e  al
proprio correlato benessere psicofisico. 
    Questo Giudice non ignora poi che  il  delitto  di  cui  all'art.
612-bis c.p. e' strutturato come reato abituale improprio, mentre  il
delitto di cui all'art. 612-ter c.p.  e'  configurato  quale  delitto
unisussistente e/o istantaneo. 
    Si ritiene tuttavia che tale circostanza non incida sul  giudizio
di affinita' strutturale sopra esposto poiche' - pur  incidentalmente
richiamato  l'orientamento  della  giurisprudenza   di   legittimita'
secondo il quale, nel caso concreto, il delitto di  atti  persecutori
puo' essere integrato anche dal compimento di  due  singole  condotte
commesse in un breve arco di tempo (cfr., tra le altre,  Cass.,  Sez.
V, sentenza n. 33842 del 3 aprile 2018) - cio' che rileva,  a  parere
di  questo  Giudice,  e'  la  scelta  del  Legislatore   che,   nella
consapevole tipizzazione di due fattispecie dalle modalita' attuative
differenti, ha individuato, per le medesime, non solo un  trattamento
sanzionatorio del tutto omogeneo  -  espressivo,  come  tale,  di  un
giudizio di analoga gravita' rispetto all'offesa arrecata al medesimo
bene giuridico - ma  anche  un  peculiare  ed  unico  «statuto  della
procedibilita'» che esprime la volonta' di tutelare in modo  omogeneo
la  persona  offesa  (volonta'  confermata  dalle  recenti  modifiche
normative di cui si e' dato conto). 
    Se, infatti, identica e' la scelta di tutela della persona offesa
sotto l'aspetto della manifestazione della  sua  istanza  punitiva  -
quanto a tempistiche e modalita' di manifestazione  della  successiva
volonta' contraria - identico dovrebbe essere  anche  il  trattamento
riservato alla medesima persona offesa qualora la  stessa  riceva  un
risarcimento   ritenuto   congruo   dal   Giudice   nell'ambito   del
contraddittorio processuale che a tale condotta riparatoria  consegue
quando costei  manifesta  legittimamente  l'intenzione  di  mantenere
ferma la propria istanza punitiva. 
    Cosi' non e' poiche', solo nel caso di  un  episodio  di  revenge
porn «rimettibile», la volonta', pur contraria, della persona  offesa
non costituisce una preclusione  alla  definizione  del  processo  ai
sensi dell'art. 162-ter c.p. 
    Proprio in relazione all'aspetto ora evidenziato,  si  richiamano
le osservazioni recentemente espresse dalla Corte adita  in  tema  di
esclusione dall'area applicativa della causa di  non  punibilita'  di
cui all'art. 131-bis c.p. dei delitti di cui agli articoli 336 e  337
c.p. 
    Anche in quel caso, il Giudice a quo ha fondato la  questione  di
legittimita' sollevata  sulla  base  della  ritenuta  violazione  del
principio di eguaglianza in relazione ad un giudizio di  comparazione
operato,  in  detta  ipotesi,  con  una  fattispecie  che   esprimeva
un'offensivita'  maggiore   (per   come   desumibile   dal   relativo
trattamento sanzionatorio) e tuttavia suscettibile, al ricorrere  dei
presupposti  enucleati  dall'art.  131-bis  c.p.,  della   potenziale
applicazione della causa di non punibilita' ivi prevista. 
    Con la pronuncia n. 172 del 20 ottobre  2025  (depositata  il  27
novembre  2025)  -  ritenuto  come  correttamente  individuato  nella
fattispecie di cui all'art. 338 c.p. il tertium  comparationis  -  e'
stato sottolineato come alla  diversificazione  di  estremi  edittali
debba  conseguire  un  differente  regime,  di  natura   coerente   e
configurato nella medesima direzione, anche rispetto all'applicazione
di istituti di diritto sostanziale, quale e' la causa  di  esclusione
della  punibilita'   di   cui   all'art.   131-bis   c.p.,   la   cui
configurabilita' e' evidentemente  ancorata  ad  una  valutazione  di
maggiore o minore gravita' complessiva del fatto concreto rispetto al
bene giuridico tutelato. 
    In particolare, si e'  ritenuta  manifestamente  incongruente  la
scelta legislativa di punire  con  maggiore  severita'  il  reato  di
violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario
previsto dall'art. 338 c.p. - il  cui  maggior  rigore  sanzionatorio
rispetto alle fattispecie sanzionate dagli articoli 336  e  337  c.p.
trova fondamento nella natura collettivita' del soggetto destinatario
dell'offesa - e, nel contempo,  di  riconoscere  solo  per  il  primo
delitto  l'astratta  applicabilita'  dell'esimente  di  cui  all'art.
131-bis c.p., per come espressiva di un complessivo giudizio di minor
offensivita' del fatto. 
    In tal modo, come anticipato, si e' espressa la necessita' di una
coerenza sistematica  nella  tipizzazione  delle  fattispecie  e  dei
connessi istituti di diritto sostanziale applicabili al caso concreto
con riferimento a cause di esclusione  della  punibilita'  (quale  e'
l'art. 131-bis c.p.) o, si aggiunge, di estinzione del  reato  (quale
e' l'art. 162-ter c.p.) fondate entrambe su una valutazione di  minor
gravita' della condotta o, comunque, circoscritte  a  fattispecie  di
reato punite con pene edittali piu' miti o ritenute  dall'ordinamento
espressive di  un'offensivita'  piu'  tenue,  tanto  da  ancorare  la
relativa perseguibilita' ad un interesse  manifestato  in  tal  senso
dalla persona offesa. 
    Da tale ultima considerazione, a parere di questo  Giudice,  puo'
desumersi a contrario l'affermazione per cui fattispecie di reato che
esprimono un'offensivita' omogenea per affinita'  strutturale  e  per
trattamento sanzionatorio del tutto similare -  ovverosia,  come  nel
caso di specie, i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter c.p.
- deve correlarsi l'applicazione di identici ed omologhi istituti  di
natura sostanziale, tra cui la speciale causa estintiva del reato per
condotte riparatorie. 
    Come anticipato, il giudizio di  comparazione  che  evidenzia  la
manifesta  irragionevolezza   dell'automatismo   previsto   dall'art.
162-ter, comma quarto, c.p.  non  si  circoscrive  al  solo  delitto,
ritenuto affine, di cui all'art.  612-ter  c.p.  ma  deve  estendersi
anche  all'analisi  della  struttura  interna  del  delitto  di  atti
persecutori. 
    In particolare, appare in contrasto con  i  necessari  canoni  di
proporzionalita'  e  razionalita'  nel  legiferare   la   scelta   di
escludere, a priori, l'applicazione della causa estintiva in esame  a
tutti i casi di stalking quando gli stessi,  nella  loro  modulazione
concreta, esprimono un disvalore differente, quale giudizio valoriale
che trova preciso riscontro nella previsione tanto di un  trattamento
sanzionatorio, quanto di un regime di procedibilita', differenziati. 
    In tal modo,  infatti  -  sotto  lo  specifico  profilo  che  qui
interessa  attinente  all'applicabilita'  o  meno  della   causa   di
estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter c.p. - si equipara il
trattamento destinato ad ipotesi fattuali che lo  stesso  legislatore
aveva dapprima riconosciuto come disomogenee quando ha introdotto  il
delitto di atti persecutori nell'ordinamento, facendo cosi'  emergere
non solo l'irrazionalita' e contraddittorieta' di  tale  sopravvenuta
soluzione legislativa ma soprattutto la violazione del  principio  di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Carta poiche' si trattano  allo
stesso modo condotte con gradi di afflittivita' differenti. 
    Con maggior dettaglio, come gia' sopra evidenziato, il delitto di
atti persecutori e' in via generale procedibile a querela  di  parte.
Tuttavia, vi sono ipotesi in cui si  procede  d'ufficio  (qualora  il
delitto sia commesso ai danni  di  un  minore,  di  una  persona  con
disabilita' riconosciuta o quando il  fatto  e'  commesso  con  altro
delitto per il quale si deve procedere d'ufficio) ed  altre  in  cui,
pur fermo il regime di procedibilita' su impulso di parte, la querela
sporta e' irrevocabile (in  particolare,  se  il  fatto  e'  commesso
mediante minacce reiterate nei modi  di  cui  all'art.  612,  secondo
comma, c.p.). 
    Appare utile evidenziare che a tale differenziato regime in  tema
di  procedibilita'  e'  correlato  un   inasprimento   del   relativo
trattamento sanzionatorio in quanto, se il fatto e' commesso a  danno
di un minore e di una persona con disabilita' accertata, la  pena  e'
aumentata (art. 612, comma secondo, c.p.). 
    Dunque, e' il legislatore stesso che, nel modulare la fattispecie
in  esame,  ha   espressamente   introdotto   una   differenziazione,
individuando alcune concrete modalita'  di  realizzazione  del  reato
meritevoli di un trattamento piu' rigoroso in tema di  procedibilita'
in quanto espressive di maggiore allarme e pericolosita' sociale  (si
fa in particolare riferimento alle ipotesi  in  cui  il  delitto  sia
commesso con minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo,
c.p.) ed enucleandone altre per le quali, in ragione della  peculiare
vulnerabilita' della persona offesa,  appare  opportuno  rendere  non
necessaria la manifestazione di  un'istanza  punitiva  con  correlato
aggravamento del trattamento sanzionatorio. 
    La successiva scelta di escludere a priori la causa estintiva  di
cui all'art. 162-ter c.p. rispetto a tutte  le  ipotesi  di  stalking
(anche quelle procedibili a querela passibile di remissione) di fatto
contraddice   e   nega   tale   originaria   e   tutt'oggi   presente
differenziazione poiche' anche per le  ipotesi  di  atti  persecutori
procedibili a querela di parte «rimettibile», che,  come  tali,  sono
espressive  di  minore  gravita',  non  si  puo'  comunque  ricorrere
all'istituto in esame. 
    Invero, con la preclusione applicativa della  cui  compatibilita'
costituzionale qui si  dubita,  ipotesi  fattuali  espressive  di  un
diverso disvalore per come espressamente  riconosciuto  dallo  stesso
legislatore - sia sotto il  profilo  della  procedibilita',  che  del
trattamento sanzionatorio - vengono equiparate in modo ingiustificato
mentre appare doveroso fare un distinguo, anche sotto questo aspetto,
nell'ampia e variegata casistica  dei  fenomeni  riconducibili  nella
fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. 
    Tutte  le  argomentazioni  ora  esposte  potrebbero  in  astratto
condurre    ad    individuare    la    soluzione    alla    ravvisata
incostituzionalita'  della  norma  di  cui  all'art.  162-ter,  comma
quarto, c.p. in una pronuncia additiva  che  estenda  la  preclusione
applicativa dell'istituto in  esame  anche  all'omogeneo  delitto  di
revenge porn. 
    Cosi' non e' in quanto si ritiene che  l'aprioristica  esclusione
della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie  ad  una
fattispecie delittuosa - nel  caso  di  specie  il  delitto  di  atti
persecutori  qualora  soggetto   a   remissione   (ma   le   medesime
considerazioni potrebbero spendersi per tutti i reati  procedibili  a
querela  di  parte  soggetta  a  remissione)  -  a   prescindere   da
qualsivoglia  considerazione  del  caso  concreto   con   conseguente
sottrazione  al  Giudice   dello   scrutinio   circa   il   carattere
satisfattivo   del   risarcimento   effettuato   dall'imputato,   sia
irragionevole e violi  il  principio  di  proporzionalita'  che  deve
muovere ogni intervento legislativo qualora, come nel caso di specie,
vi  sia  la  necessita'  di  operare  un  bilanciamento  tra   valori
contrapposti. 
    Invero, nell'applicazione della causa estintiva di  cui  all'art.
162-ter c.p. vi sono due posizioni soggettive in netto contrasto  tra
loro, ovverosia quella dell'imputato che ha interesse ad ottenere una
sentenza  declaratoria  dell'estinzione  del  reato  a  fronte  della
comprovata esecuzione di  una  condotta  riparatoria  (se  del  caso,
accompagnata anche da  una  fattiva  attivazione  per  l'eliminazione
delle conseguenze pericolose o dannose  del  reato)  e  quella  della
persona offesa che, per insindacabili e legittime ragioni  personali,
non reputa la somma offerta satisfattiva  dei  pregiudizi  subiti  o,
comunque, non ritiene di abdicare all'istanza punitiva  a  suo  tempo
manifestata. 
    Orbene, a parere di questo Giudice,  l'esclusione  indiscriminata
dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 162-ter  c.p.
anche alle forme di stalking considerate dal legislatore stesso  come
di minore gravita' (in quanto procedibili a querela di parte soggetta
a remissione) comporta un'evidente sproporzione  nel  contemperamento
tra le due posizioni soggettive ora richiamate poiche'  determina  un
ingiustificato ed irragionevole  sacrificio  del  diritto  di  difesa
dell'imputato, per come riconosciuto espressamente dall'art. 24 della
Costituzione, il quale e' titolare di  una  legittima  aspettativa  a
sottoporre allo scrutinio del Giudice il proprio sforzo  risarcitorio
affinche' quest'ultimo - secondo il  proprio  prudente  apprezzamento
espressivo della funzione giurisdizionale che  gli  e'  attribuita  -
possa valutarlo come congruo e proporzionato  rispetto  al  fatto  di
reato che gli viene ascritto. 
    In tal maniera,  infatti,  l'interesse  della  persona  offesa  a
vedere  soddisfatta   la   propria   posizione   (che,   si   osserva
incidentalmente, puo' essere anche coltivata mediante la proposizione
di un'azione in sede civile) non trova alcuna necessaria  e  doverosa
verifica da parte dell'autorita' giudiziaria, divenendo  il  processo
penale lo strumento per la soddisfazione di un interesse di carattere
meramente privatistico  fondato  su  una  valutazione  del  fatto  di
carattere puramente soggettivo. 
    Vi e' dunque un'evidente  sproporzione  proprio  in  ragione  del
fatto che la persona offesa ha  ottenuto  un  risarcimento  ritenuto,
secondo  parametri  oggettivi,  proporzionato  al  fatto   di   reato
contestato all'imputato. 
    L'introduzione della  preclusione  di  cui  all'art.  162,  comma
quarto, c.p. - operata con legge n. 172 del 4 dicembre 2017 -  appare
poi contraria alla finalita' che  perseguiva  la  cosiddetta  Riforma
Orlando, legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha introdotto, mutuando
la disciplina gia' prevista  dall'art.  35,  decreto  legislativo  n.
274/2000 in tema di competenza penale del Giudice di Pace, l'istituto
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie anche  nel  codice
penale. 
    Invero,  la  relazione  tecnica   esplicativa   delle   modifiche
introdotte con la menzionata Riforma  cosi'  individuava  l'obiettivo
della novella legislativa: «deflazionare il  numero  di  procedimenti
penali e comunque realizzare una  rapida  definizione  degli  stessi,
determinando effetti di risparmio in termini di spese  processuali  e
di impiego di risorse umane e strumentali». 
    Del resto, la stessa collocazione  sistematica  dell'istituto  in
esame, inserito tra le cause  estintive  del  reato  subito  dopo  le
disposizioni dedicate all'oblazione, manifesta come  i  due  istituti
abbiano un comune  effetto  deflattivo  correlato  all'esecuzione  di
condotte di carattere riparatorio. 
    Ed invero, nel caso dell'oblazione, a fronte  del  versamento  di
una somma nelle casse dello Stato parametrata sulla  pena  pecuniaria
prevista dalla fattispecie  astratta,  la  finalita'  deflattiva  del
sistema  prevale  sull'interesse  pubblicistico   che   sottende   la
punizione delle medesime fattispecie contravvenzionali (che,  proprio
perche' punite con una pena di tale specie, sono espressive di minore
gravita'), mentre nel secondo caso la medesima  finalita'  deflattiva
prevale  sull'interesse  privatistico  della  persona   offesa   che,
ristorata  in  modo  ritenuto  congruo  e  satisfattorio   da   parte
dell'autorita'  giudiziaria,  vede  la  propria  volonta'   contraria
superata. 
    Preme poi evidenziare come l'applicazione dell'istituto in esame,
avente,  come   esposto,   inequivoca   vocazione   deflattiva,   sia
subordinata allo scrupoloso e prudente  apprezzamento  da  parte  del
Giudice, terzo tra le parti, in ordine all'effettivita' e  congruita'
dell'offerta risarcitoria, oltre che alla positiva eliminazione delle
eventuali conseguenze dannose o pericolose del reato. 
    Precludere al Giudice di operare tale valutazione rispetto ad una
specifica ed esclusiva categoria di  condotte  non  solo  frustra  la
finalita' ultima della norma ma determina anche  una  violazione  del
principio di ragionevole durata del processo sancito  dall'art.  111,
comma secondo, della Costituzione poiche', in  siffatta  maniera,  si
esclude che un sindacato, pur  svolto  in  modo  imparziale  e  super
partes ed operato secondo canoni obiettivi ed equi, possa condurre ad
una  rapida  e  pronta  definizione  di  un  processo  relativo,   si
ribadisce, ad una fattispecie di reato che  il  legislatore  medesimo
ritiene di minore gravita' (in quanto procedibile a querela di  parte
soggetta a remissione). 
    Il giudice e' infatti  tenuto  a  celebrare  un  processo  -  con
l'impiego di tempo e risorse che ne conseguono - pur a fronte di  una
gia' avvenuta integrale soddisfazione dell'interesse pubblicistico  a
cui lo  svolgimento  del  processo  medesimo  mira,  cosi'  di  fatto
sottraendo risorse alla celebrazione di altri  processi  rispetto  ai
quali, permanendo viceversa  un  interesse  pubblicistico  alla  loro
celebrazione, vi e' la medesima necessita' di garantirne  una  rapida
definizione. 
    Invero, se il processo penale e'  lo  strumento  di  rieducazione
dell'imputato non gia' e non solo per  l'esito  che  ne  consegue  ma
anche in relazione al percorso con cui  si  addiviene  alla  relativa
pronuncia definitoria, ritiene questo Giudice che - al  ricorrere  di
tutti  i  requisiti  sostanziali  e  processuali  previsti  dall'art.
162-ter c.p. - tale finalita' sia gia' stata compiutamente perseguita
poiche'  l'imputato,  quale  forma  di  sanzione  alternativa  avente
tuttavia  paritaria  efficacia,  ha  posto  in  essere  una  condotta
riparatoria congrua in quanto parametrata alla gravita' del fatto  di
reato che gli viene ascritto e, se del caso, si e' anche fattivamente
attivato per eliminare le  conseguenze  dannose  o  pericolose  della
condotta che gli viene contestata. 
    Sotto questo punto di vista, il «diritto di  veto»  che  solo  in
questo caso si riconosce alla persona offesa determina una violazione
non  solo  del  canone  costituzionale  sopra  richiamato   correlato
all'interesse collettivo a che i processi vengano definiti  in  tempi
ragionevoli (il che, evidentemente, si correla  alla  necessita'  che
non  vengano   celebrati   processi   non   necessari   rispetto   al
perseguimento  dell'interesse  pubblicistico,  gia'   raggiunto,   di
rieducazione dell'imputato) ma anche del finalismo rieducativo  della
pena  medesima   stabilito   dall'art.   27,   comma   terzo,   della
Costituzione. 
    Invero,  l'impossibilita'  di  definire  il   processo   con   la
dichiarazione di estinzione del reato pur  a  fronte  di  uno  sforzo
risarcitorio posto in essere dall'imputato di carattere proporzionato
e congruo rispetto alla natura delle contestazioni ascrittegli -  per
come valutato dal Giudice tenendo conto di ogni circostanza afferente
le modalita' della condotta  -  accompagnato,  ove  possibile,  anche
dall'eliminazione delle conseguenze dannose e  pericolose  del  reato
potrebbe determinare, nel caso di un'eventuale condanna all'esito del
giudizio, l'irrogazione di una sanzione non  giustificata  che,  come
tale, verrebbe percepita dall'imputato come inutilmente afflittiva. 
    Cio' vale tanto piu' nel caso di specie se solo si  considera  il
contegno complessivo assunto dall'imputato, il quale: 
      i) ha reso  dichiarazioni  spontanee  in  sede  dibattimentale,
manifestando resipiscenza e ribadendo le proprie scuse  alla  persona
offesa; 
      ii) ha partecipato con impegno e serieta'  a  diversi  incontri
nell'ambito di un percorso di giustizia riparativa  attivato  su  sua
richiesta ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p.;  percorso  che  tuttavia
non ha trovato positiva definizione  a  seguito  della  discrezionale
valutazione  di  «non  fattibilita'  del  programma»  da  parte   dei
mediatori incaricati; 
      iii) ha versato alla persona offesa a  titolo  risarcitorio  la
significativa somma di centomila euro  (a  fronte  di  una  richiesta
risarcitoria esplicitata nella costituzione di parte  civile  pari  a
centocinquanta mila euro); 
      iv) ha eliminato, ove possibile,  le  conseguenze  dannose  del
reato,   cancellando   i   post   aventi   contenuto    asseritamente
diffamatorio. 
    A fronte di tale positivo contegno - da valutarsi  unitamente  al
fatto  che,  al  di  la'  dell'imprecisa  formulazione  del  capo  di
imputazione,  si  tratta  di  condotte  esaurite  in  quanto   nessun
ulteriore condotta avente astratta rilevanza penale e' stata posta in
essere dal 2021 ad oggi - vi e' il concreto rischio  che  l'eventuale
irrogazione di una pena detentiva all'esito del giudizio  che  questo
Giudice  dovrebbe  celebrare,  essendogli  allo  stato  preclusa   la
possibilita' di applicare l'istituto di cui all'art. 162-ter c.p.  in
relazione alla contestazione di  cui  all'art.  612-bis  c.p.,  possa
essere percepita come ingiusta. 
    A parere di questo Giudice, infatti, le  funzioni  retributiva  e
special preventiva della  pena  trovano  gia'  nell'esecuzione  delle
condotte  riparatorie  a  cui  l'applicazione  dell'istituto  di  cui
all'art. 162-ter c.p.  e'  subordinato  piena  soddisfazione  poiche'
comportano  un  sacrificio  economico  per   l'imputato   oltre   che
comportamentale, in grado di influire tanto sulla sua sfera personale
e patrimoniale quanto  sui  suoi  comportamenti  futuri.  Similmente,
anche la  funzione  generai  preventiva  della  pena  mede  ima  puo'
ritenersi avere gia' trovato soddisfazione  alla  luce  della  natura
pubblica della fase dibattimentale in cui l'istituto  in  esame  deve
trovare applicazione. 
    Qualora poi non si dovesse ritenere sussistente la violazione dei
parametri costituzionali individuati negli articoli 3, 24, 111, comma
secondo e 27, comma  terzo  della  Carta  rispetto  alla  scelta  del
Legislatore di precludere in via  generale  ed  astratta,  dal  campo
applicativo della causa di  estinzione  del  reato  di  cui  all'art.
162-ter c.p. il delitto di atti  persecutori  qualora  il  reato  sia
perseguibile a querela rimettibile richiamando le osservazioni  sopra
esposte in tema di ragionevolezza e proporzionalita', si  rimette  al
Giudice delle Leggi la valutazione circa l'opportunita' di dichiarare
l'incostituzionalita' della norma di cui all'art. 162, comma  quarto,
c.p.  nella  parte  in  cui  non  esclude  l'applicazione   di   tale
disposizione alle ipotesi - quale  e'  il  caso  in  esame,  di  atti
persecutori procedibili a querela  di  parte  soggetta  a  remissione
espressive di minore offensivita'. 
    In  particolare,  riprendendo  quanto  riportato   dalla   difesa
dell'imputato nella  propria  memoria,  tali  ipotesi  espressive  di
minore offensivita' dovrebbero individuarsi  nelle  contestazioni  di
atti persecutori ove, nel momento in cui viene  posta  in  essere  la
condotta  riparatoria  non  risulta  una  permanenza  attuale   delle
condotte  di  molestia  e/o  minaccia  e   dell'evento   oggetto   di
contestazione, ne' un pericolo concreto ed  attuale  per  la  persona
offesa. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Costituzione,  1  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    sospende il processo sopra emarginato a carico di C.  M.  nato  a
Milano il...; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    demanda alla cancelleria la notificazione delle motivazioni della
presente ordinanza non letta in pubblica udienza: 
      all'imputato C. M. presso il difensore di fiducia ove ha eletto
domicilio. avv. Rossella Gallo del Foro di Milano; 
      alla parte civile... presso il difensore, avv. Maria Nirta  del
Foro di Locri; 
      ai difensori dell'imputato,  avv.  Rossella  Gallo  e  Leonardo
Cammarata entrambi del Foro di Milano; 
      al difensore della parte civile, avv. Maria Nirta del  Foro  di
Locri; 
      al Pubblico Ministero; 
      al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La cancelleria vorra' altresi' comunicare la  presente  ordinanza
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
e curare la trasmissione di tutti  gli  atti  del  procedimento  alla
Corte costituzionale. 
      Lecco 22 dicembre 2025 
 
                         Il Giudice: Beggio