Reg. ord. n. 48 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/04/2026 n. 13
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 10/03/2026
Tra: S. L.R.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità – Disciplina – Omessa previsione che le relative disposizioni si applichino anche al genitore della persona detenuta che sia affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – Irragionevole disparità di tutela – Lesione del diritto convenzionale del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare – Violazione dei doveri di solidarietà.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 21
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 2
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Regole penitenziarie europee (EPR) del 11/01/2006 Art. 24
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Regole penitenziarie europee (EPR) del 11/01/2006 Art. 24
Camera di Consiglio del 21 settembre 2026
rel. NAVARRETTA
Testo dell'ordinanza
N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2026
Ordinanza del 10 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Verona - nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di S. L.R. .
Ordinamento penitenziario - Visite al minore infermo o al figlio, al
coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravita'
- Disciplina - Omessa previsione che le relative disposizioni si
applichino anche al genitore della persona detenuta che sia affetto
da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104
del 1992.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 21-ter, comma 2-bis.
(GU n. 13 del 01-04-2026)
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Letta l'istanza di L. R. S. nato a ... l' ..., detenuto presso la
casa circondariale di Verona, con cui chiede di poter usufruire di un
permesso di necessita' speciale ai sensi dell'art. 21-ter o.p. per
visitare per un periodo di tre-quattro giorni anche non consecutivi
la propria anziana madre (...) presso l'abitazione familiare in ...
via ..., in quanto la donna e' affetta da decadimento cognitivo e
significative problematiche psichiatriche e le e' stata riconosciuta
l'invalidita' grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.
104/1992;
Considerato che la difesa del detenuto ha insistito per la
concessione di tale tipologia di permesso attraverso una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma in parola e,
ove non ritenuto possibile, ha chiesto sollevarsi questione di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 21-ter, comma 2-bis
laddove non ricomprende il genitore affetto da invalidita' grave ai
sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 tra i familiari nei cui
confronti il detenuto puo' chiedere il permesso speciale.
Osserva
1. L. R. sta espiando la pena di anni sei mesi dieci giorni
ventiquattro reclusione (decorrenza pena: 20 novembre 2023, fine
pena: 16 gennaio 2030), determinata dal provvedimento di cumulo del 6
novembre 2024 (SIEP 2024/555 Procura Verona) in cui sono confluite
condanne rispettivamente per truffa aggravata in concorso (commessa
nel ...), plurime fattispecie di truffa in concorso (commesse nel
...) e' reato in materia di stupefacenti (art. 73, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990) con recidiva ex art. 99,
comma 4 del codice penale subvalente, commesso nel ... e, da ultimo,
per rapina aggravata in concorso, tentata estorsione e lesioni
personali commesse il ... .
Dal titolo risulta che egli era stato ammesso in via provvisoria
(nel corso dell'espiazione del primo provvedimento di cumulo) alla
misura dell'affidamento terapeutico, in regime ambulatoriale (decreto
MS Verona del 17 gennaio 2023) poi sospeso (decreto MS Verona del 18
gennaio 2024) e revocato (ordinanza TDS Venezia del 14 febbraio
2024), avendo commesso i reati di cui alla sentenza di condanna
confluita nel nuovo cumulo ora in esecuzione.
2. Dall'agosto 2025 il detenuto ha fruito di alcuni permessi di
necessita' per visitare la propria madre, di eta' avanzata,
recentemente ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di
... per un acuirsi del decadimento cognitivo ed alla quale da ultimo,
con verbale INPS del ... , e' stata riconosciuta l'invalidita' civile
grave ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 3, comma 3).
3. In punto di istruttoria, si rileva che dall'Ufficio di
sorveglianza era stata richiesta l'attivazione dell'UEPE competente,
per il tramite dell'istituto penitenziario di riferimento (nota del
13 gennaio 2026), ai fini dell'indagine socio-familiare, cui non e'
stato dato seguito in quanto ritenuto superfluo in relazione al tipo
di permesso formulato (nota ccle Verona del ...).
Dal programma trattamentale redatto dall'equipe intramuraria
aggiornato al 20 gennaio 2026 ed acquisito d'ufficio, non risulta
formulata tra le ipotesi trattamentali l'avvio dell'esperienza
premiale. E' stato invece espresso parere favorevole alla misura
dell'affidamento terapeutico residenziale presso apposita comunita'.
Tale opzione e', tuttavia allo stato rifiutata dal detenuto con la
motivazione che, laddove collocato in una comunita', non potrebbe
assistere la propria madre.
4. Tanto premesso in ordine agli elementi in fatto, sotto il
profilo strettamente giuridico ritiene questo giudice dover
verificare preliminarmente se sia possibile un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 21-ter o.p.
Come noto, l'art. 21-ter o.p. conferisce espressamente la
possibilita' di accedere a permessi «speciali» esclusivamente al
detenuto/a nei confronti della prole ovvero del coniuge/convivente.
Non e' invece espressamente previsto che si possa fruire di tali
permessi anche nel caso in cui la persona affetta da invalidita'
grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 sia il
genitore del detenuto.
Nella versione originaria introdotta con la legge 21 aprile 2011,
n. 62, la disposizione al suo 1° comma consente al genitore senza
distinzioni tra madre e padre, e qualunque sia la posizione giuridica
- di effettuare visite, anche in ospedale, al figlio minore che versi
in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute e, al
2° comma, prevede che il genitore possa essere autorizzato «ad
assistere ... durante le visite specialistiche relative a gravi
condizioni di salute» il figlio minore di anni dieci.
Con la legge 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore ha poi esteso
le opportunita' di cui al 1° e 2° comma anche nell'ipotesi in cui il
«figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3 comma 3°» legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le
modalita' indicate nell'art. 4 della medesima legge, o nell'ipotesi
in cui il «coniuge o convivente sia affetto da handicap grave» ai
sensi dell'art. 3 comma 3°» legge n. 104/1992.
Nel caso di specie, viene quindi in rilievo il comma 2-bis
dell'art. 21-ter o.p., il cui tenore testuale e' chiaro nel senso di
indicare una cerchia di persone nell'ambito del nucleo familiare
(figli, coniuge/convivente) tra cui non sono ricompresi i genitori.
Secondo l'interpretazione letterale, che deve essere
primariamente seguita, allo stato, non si puo' dunque concedere
siffatto permesso al detenuto che ne richieda la fruizione per far
visita al proprio genitore affetto' da invalidita' grave ai sensi
dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
L'inequivocabile tenore testuale e l'assenza di una relazione di
accompagnamento alla normativa da cui possa evincersi un piu' ampio
intendimento del legislatore (art. 12 preleggi del codice civile)
sono quindi un dato che limita in concreto anche la possibilita' di
intentare utilmente una interpretazione costituzionalmente orientata,
poiche' l'unico significato che si trae chiaramente dalla
disposizione in parola e' quello anzidetto, che esclude il «genitore»
affetto da invalidita' grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
dal «nucleo familiare» oggetto di tutela da parte dell'art. 21-ter
o.p.
4.1. Pare opportuno anche precisare che, a fronte di un'istanza
ricevuta e' ben possibile una riqualificazione giuridica della stessa
da parte del magistrato di sorveglianza - rientrando il potere di
riqualificazione giuridica in generale tra quelli propri del giudice.
Nel caso di specie, quindi, si potrebbe riqualificare l'istanza ex
art. 21-ter o.p. in termini di permesso di necessita' ai sensi
dell'art. 30 o.p. di cui, secondo la prevalente lettura anche
dottrinale, condivide la ratio umanitaria.
Sennonche', in questo specifico caso, la riqualificazione in
termini di permesso di necessita' non sembra percorribile nella
misura in cui i permessi ex art. 30 o.p. - pur concedibili a fronte
di situazioni di «cronicita'» della malattia, secondo l'insegnamento
della giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cassazione pen. , I, n.
30555/2023) - sono comunque caratterizzati di fatto da forti limiti
temporali (id est, poche ore al massimo e con significativo lasso
temporale tra un permesso e l'altro, cfr. Cassazione pen., n.
30555/2023 cit.: «L'ulteriore requisito inerente alla frequenza della
concessione ("eccezionalmente") ha specifico significato - e cio'
conferma l'interpretazione data - proprio con le situazioni
consolidate, di tal che in presenza di una condizione stabilizzata
che sia di particolare rilievo nelle relazioni familiari il permesso
di necessita' potra' essere concesso una tantum o, comunque, con una
frequenza che non lo renda ordinario») mentre l'art. 21-ter o.p. per
come formulato consente una fruibilita' maggiore sia in termini orari
sia di ripetuta concessione (cfr. Cassazione pen. , I, n. 6105/2020).
Riqualificare ai sensi dell'art. 30 o.p. l'istanza ricevuta
comporterebbe uno «snaturamento» dell'istituto del permesso di
necessita' perche' consentirebbe al detenuto una fruizione
temporalmente non conforme, in quanto di per se' assidua e anche
ravvicinata rispetto al precedente permesso di necessita' concesso.
4.2. Si ritiene altresi' necessario chiarire in punto di
istruttoria che, in disparte la risposta ricevuta dalla casa
circondariale, a ben vedere, la questione che viene in rilievo e'
strettamente giuridica e di interpretazione, perche' rispetto alla
«situazione di invalidita' grave» la norma in parola non ha affidato
al giudice la valutazione della gravita' dell'handicap, ma si e' ivi
fatto riferimento alla definizione contenuta nell'art. 3, legge n.
104/1992 e agli accertamenti indicati nell'art. 4 della stessa legge,
effettuati da commissioni mediche. Quindi il magistrato di
sorveglianza non puo' che prendere atto di tale accertamento e della
corretta allegazione all'istanza da parte del detenuto, non dovendo
espletare in tal senso ulteriori accertamenti.
Parimenti, non va accertato ai fini dell'applicabilita' astratta
dell'art. 21-ter o.p. (mentre lo sarebbe nel diverso caso di istanza
di misura alternativa ex art. 47-quinquies o.p.) la «convivenza»
intesa come «coabitazione» con il figlio/coniuge (o convivente «di
fatto»), laddove l'accezione di «convivente» di cui al comma 2-bis
dell'art. 21-ter o.p. fa chiaramente riferimento a forme di relazione
attuali diverse dal legame matrimoniale e non al fatto che si
coabiti. D'altronde, per l'assistenza ai sensi della legge n.
104/1992 non e', in generale, richiesto che il caregiver coabiti con
l'assistito per la fruizione dei permessi mensili retribuiti.
Per le ragioni sopra esposte si ritiene che siano assolti i
profili di rilevanza della questione.
5. Sotto il profilo della «non manifesta infondatezza» si osserva
quanto segue.
Come accennato la ratio umanitaria e' la medesima per gli
istituti del permesso di necessita' di cui all'art. 30 o.p. e del
permesso di necessita' speciale di cui all'art. 21-ter o.p.
Si e' osservato in dottrina che, rispetto a situazioni di
disabilita' grave (certificata ex art. 3, comma 3, legge n.
104/1992), l'art. 21-ter o.p. offre una peculiare e specifica tutela:
non si puo' infatti non rilevare che la disabilita' non e' una
situazione eccezionale, quali quelle considerate nell'art. 30 ord.
penit., mentre ai sensi dell'art. 21-ter il legislatore ha voluto
offrire tutela a situazioni connotate da gravita' ma altresi' da
cronicita'. Tanto e' vero che si giustificherebbe una disciplina
differenziata, o ancor di piu' una diversa collocazione accanto ai
permessi di «necessita'» (come era stato suggerito nelle Proposte per
l'attuazione della delega penitenziaria).
Quanto all'ambito soggettivo, nell'art. 30 o.p. esso e' piu'
esteso (laddove ci si riferisce a «familiari o conviventi»), mentre
l'art. 21-ter o.p. fa riferimento al nucleo familiare strettamente
inteso (figli/partner): in specie, ratio del comma 2-bis e' stata
intesa dalla dottrina quale «garanzia di un'espressione del diritto
all'affettivita' mediante la presenza, l'assistenza e la condivisione
in situazioni difficili».
Se questa e' la norma, la stessa appare introdurre una
irragionevole disparita' di tutela, escludendo una specifica
relazione familiare ossia quella con il proprio genitore laddove
risulti affetto da una invalidita' grave ex legge n. 104/1992.
Ravvisa questo giudice una violazione, in particolare, degli
articoli 2 e 3 Cost. e dell'art. 8 CEDU per il tramite dell'art. 117
Cost. laddove l'art. 21, comma 2-bis stabilisce che «Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche nel caso di coniuge o
convivente affetto, da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104» e non anche al «genitore» della
persona detenuta che sia affetto da handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
La restrizione dell'applicabilita' dell'istituto in esame alla
sola «famiglia nucleare» quando c'e' una situazione di invalidita'
grave ex legge n. 104/1992 pare quindi irragionevole se raffrontata
rispetto ai permessi di necessita', tenuto conto che il detenuto,
allo stato, puo' ottenere permesso di necessita' per visitare tanto
il genitore malato cronico quanto per quello affetto da handicap
grave, pertanto con la medesima frequenza (nei termini «eccezionali»
sopra descritti: cfr. Cass, pen., n. 30555/2023 cit.), equiparandosi
percio' situazioni di «malattia» diverse per consistenza e gravita'
(di cui solo una tale, da aver ottenuto una certificazione legale con
tutte le conseguenze assistenziali, che comporta, eppure in simile
frangente oggetto di minor tutela).
La considerazione della sola «famiglia nucleare» appare inoltre,
in contrasto con l'art. 24 delle regole penitenziarie europee (racc.
2006/2), secondo cui non solo «le modalita' delle visite devono
permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari,
il piu' possibile normali», ma «ogni volta che le circostanze lo
permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire - scortato
o liberamente - per render visita ad un parente ammalato, assistere
ai funerali o per altre ragioni umanitarie». Nella sezione
interpretativa delle stesse Regole, con riferimento. all'art. 24
viene peraltro precisato che il termine «famiglia» deve essere inteso
in senso lato, tale da includere persone con cui il detenuto ha una
relazione significativa pur non formalizzata.
In tal senso puo' rinvenirsi il mancato rispetto dell'art. 8
CEDU, che riconosce il diritto di ogni individuo al rispetto della
sua vita privata e familiare, la cui tutela si palesa, per le persone
detenute, anche attraverso la Regola 24 sopra menzionata e che puo'
esser letta come il conferimento alle autorita' penitenziarie della
responsabilita' di garantire il, rispetto di questi diritti nelle
condizioni eminentemente restrittive dell'istituto penitenziario e
riguarda, espressamente, anche le visite che costituiscono una forma
di contatto particolarmente importante.
Parimenti l'irragionevolezza di tale restrizione, sembra
evincersi anche solo a riguardare la normativa di cui alla stessa
legge n. 104/1992, in particolare laddove all'art. 33, comma 3
stabilisce che: 3. «Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per
assistere una persona con disabilita in situazione di gravita', che
non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore
sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma
20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi
dell'art. 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro
il secondo grado. [...]». Se dunque la certificazione legale, di
invalidita' grave consente l'assistenza di una platea ampia di
soggetti (ossia fino ai «parenti o affini di secondo grado», tra cui
rientrano, senz'altro, le figure genitoriali), l'art. 21-ter, comma
2-bis o.p. che restringe la platea ai soli figli/partner e'
irragionevole, perche' non introduce altri limiti quale «contrappeso»
alla concessione del permesso speciale che debbano essere considerati
nello specifico dal magistrato di sorveglianza (ad es. ragioni di
sicurezza o altro).
In definitiva, la norma per come congegnata si pone inoltre in
violazione dei doveri di solidarieta' sociale che dovrebbero invece
essere considerati soprattutto quando sono coinvolte situazioni di
fragilita', vuoi per, l'eta' o per le condizioni di salute dei
soggetti coinvolti.
Da quanto sopra prospettato e' autoevidente la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 21-ter, comma 2-bis, della legge n. 354/1975 (norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta') nella parte in cui non prevede
che «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 [...]» si applichino anche
al «genitore» della persona detenuta che sia affetto da handicap
grave di sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n.
87;
Ritenuta, nel presente giudizio, la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita' delineata nella
parte motiva;
Solleva, nei termini indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 21-ter, comma 2-bis della legge n. 354/1975
(norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta') nella parte in cui non prevede
che, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applichino anche al «genitore» della persona
detenuta che sia affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3,
comma 3 della legge n. 104/1992, in violazione degli articoli 2 e 3
Cost. e dell'art. 8 CEDU per il tramite dell'art. 117 Cost.;
Sospende il presente procedimento;
Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale;
Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e per gli adempimenti previsti dall'art. 23
ult. comma, legge n. 87/1953 (notifica al detenuto, al difensore di
fiducia, al Presidente del Consiglio dei ministri; comunicazione ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento).
Verona, 10 marzo 2026
Il Magistrato di sorveglianza: Zingale