Reg. ord. n. 48 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/04/2026 n. 13

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia  del 10/03/2026

Tra: S. L.R.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità – Disciplina – Omessa previsione che le relative disposizioni si applichino anche al genitore della persona detenuta che sia affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – Irragionevole disparità di tutela – Lesione del diritto convenzionale del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare – Violazione dei doveri di solidarietà. 

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 21  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Regole penitenziarie europee (EPR) del 11/01/2006    Art. 24 


Camera di Consiglio del 21 settembre 2026  rel. NAVARRETTA


Testo dell'ordinanza

                        N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2026

Ordinanza del 10 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di  Venezia
-  Ufficio  di  sorveglianza  di  Verona  -   nel   procedimento   di
sorveglianza nei confronti di S. L.R. . 
 
Ordinamento penitenziario - Visite al minore infermo o al figlio,  al
  coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di  gravita'
  - Disciplina - Omessa previsione che le  relative  disposizioni  si
  applichino anche al genitore della persona detenuta che sia affetto
  da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104
  del 1992. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 21-ter, comma 2-bis. 


(GU n. 13 del 01-04-2026)

 
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
 
    Letta l'istanza di L. R. S. nato a ... l' ..., detenuto presso la
casa circondariale di Verona, con cui chiede di poter usufruire di un
permesso di necessita' speciale ai sensi dell'art.  21-ter  o.p.  per
visitare per un periodo di tre-quattro giorni anche  non  consecutivi
la propria anziana madre (...) presso l'abitazione familiare  in  ...
via ..., in quanto la donna e' affetta  da  decadimento  cognitivo  e
significative problematiche psichiatriche e le e' stata  riconosciuta
l'invalidita' grave ai sensi dell'art. 3,  comma  3  della  legge  n.
104/1992; 
    Considerato che la  difesa  del  detenuto  ha  insistito  per  la
concessione  di   tale   tipologia   di   permesso   attraverso   una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma in parola e,
ove non  ritenuto  possibile,  ha  chiesto  sollevarsi  questione  di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 21-ter, comma 2-bis
laddove non ricomprende il genitore affetto da invalidita'  grave  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 tra i familiari nei cui
confronti il detenuto puo' chiedere il permesso speciale. 
 
                               Osserva 
 
    1. L. R. sta espiando la pena  di  anni  sei  mesi  dieci  giorni
ventiquattro reclusione (decorrenza  pena:  20  novembre  2023,  fine
pena: 16 gennaio 2030), determinata dal provvedimento di cumulo del 6
novembre 2024 (SIEP 2024/555 Procura Verona) in  cui  sono  confluite
condanne rispettivamente per truffa aggravata in  concorso  (commessa
nel ...), plurime fattispecie di truffa  in  concorso  (commesse  nel
...) e' reato in  materia  di  stupefacenti  (art.  73,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990) con  recidiva  ex  art.  99,
comma 4 del codice penale subvalente, commesso nel ... e, da  ultimo,
per rapina  aggravata  in  concorso,  tentata  estorsione  e  lesioni
personali commesse il ... . 
    Dal titolo risulta che egli era stato ammesso in via  provvisoria
(nel corso dell'espiazione del primo provvedimento  di  cumulo)  alla
misura dell'affidamento terapeutico, in regime ambulatoriale (decreto
MS Verona del 17 gennaio 2023) poi sospeso (decreto MS Verona del  18
gennaio 2024) e revocato  (ordinanza  TDS  Venezia  del  14  febbraio
2024), avendo commesso i reati  di  cui  alla  sentenza  di  condanna
confluita nel nuovo cumulo ora in esecuzione. 
    2. Dall'agosto 2025 il detenuto ha fruito di alcuni  permessi  di
necessita'  per  visitare  la  propria  madre,  di   eta'   avanzata,
recentemente ricoverata nel reparto di psichiatria  dell'ospedale  di
... per un acuirsi del decadimento cognitivo ed alla quale da ultimo,
con verbale INPS del ... , e' stata riconosciuta l'invalidita' civile
grave ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 3, comma 3). 
    3. In  punto  di  istruttoria,  si  rileva  che  dall'Ufficio  di
sorveglianza era stata richiesta l'attivazione dell'UEPE  competente,
per il tramite dell'istituto penitenziario di riferimento  (nota  del
13 gennaio 2026), ai fini dell'indagine socio-familiare, cui  non  e'
stato dato seguito in quanto ritenuto superfluo in relazione al  tipo
di permesso formulato (nota ccle Verona del ...). 
    Dal  programma  trattamentale  redatto  dall'equipe  intramuraria
aggiornato al 20 gennaio 2026 ed  acquisito  d'ufficio,  non  risulta
formulata  tra  le  ipotesi  trattamentali  l'avvio   dell'esperienza
premiale. E' stato invece  espresso  parere  favorevole  alla  misura
dell'affidamento terapeutico residenziale presso apposita  comunita'.
Tale opzione e', tuttavia allo stato rifiutata dal  detenuto  con  la
motivazione che, laddove collocato in  una  comunita',  non  potrebbe
assistere la propria madre. 
    4. Tanto premesso in ordine agli  elementi  in  fatto,  sotto  il
profilo  strettamente  giuridico   ritiene   questo   giudice   dover
verificare  preliminarmente  se  sia   possibile   un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 21-ter o.p. 
    Come  noto,  l'art.  21-ter  o.p.  conferisce  espressamente   la
possibilita' di accedere  a  permessi  «speciali»  esclusivamente  al
detenuto/a nei confronti della prole ovvero  del  coniuge/convivente.
Non e' invece espressamente previsto che  si  possa  fruire  di  tali
permessi anche nel caso in cui  la  persona  affetta  da  invalidita'
grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.  104/1992  sia  il
genitore del detenuto. 
    Nella versione originaria introdotta con la legge 21 aprile 2011,
n. 62, la disposizione al suo 1° comma  consente  al  genitore  senza
distinzioni tra madre e padre, e qualunque sia la posizione giuridica
- di effettuare visite, anche in ospedale, al figlio minore che versi
in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute  e,  al
2° comma, prevede  che  il  genitore  possa  essere  autorizzato  «ad
assistere ... durante  le  visite  specialistiche  relative  a  gravi
condizioni di salute» il figlio minore di anni dieci. 
    Con la legge 16 aprile 2015, n. 47, il legislatore ha poi  esteso
le opportunita' di cui al 1° e 2° comma anche nell'ipotesi in cui  il
«figlio sia affetto da handicap in situazione di gravita',  ai  sensi
dell'art. 3 comma 3°» legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le
modalita' indicate nell'art. 4 della medesima legge,  o  nell'ipotesi
in cui il «coniuge o convivente sia affetto  da  handicap  grave»  ai
sensi dell'art. 3 comma 3°» legge n. 104/1992. 
    Nel caso di specie,  viene  quindi  in  rilievo  il  comma  2-bis
dell'art. 21-ter o.p., il cui tenore testuale e' chiaro nel senso  di
indicare una cerchia di  persone  nell'ambito  del  nucleo  familiare
(figli, coniuge/convivente) tra cui non sono ricompresi i genitori. 
    Secondo   l'interpretazione   letterale,    che    deve    essere
primariamente seguita, allo  stato,  non  si  puo'  dunque  concedere
siffatto permesso al detenuto che ne richieda la  fruizione  per  far
visita al proprio genitore affetto' da  invalidita'  grave  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. 
    L'inequivocabile tenore testuale e l'assenza di una relazione  di
accompagnamento alla normativa da cui possa evincersi un  piu'  ampio
intendimento del legislatore (art. 12  preleggi  del  codice  civile)
sono quindi un dato che limita in concreto anche la  possibilita'  di
intentare utilmente una interpretazione costituzionalmente orientata,
poiche'  l'unico  significato   che   si   trae   chiaramente   dalla
disposizione in parola e' quello anzidetto, che esclude il «genitore»
affetto da invalidita' grave ex art. 3, comma 3,  legge  n.  104/1992
dal «nucleo familiare» oggetto di tutela da  parte  dell'art.  21-ter
o.p. 
    4.1. Pare opportuno anche precisare che, a fronte  di  un'istanza
ricevuta e' ben possibile una riqualificazione giuridica della stessa
da parte del magistrato di sorveglianza -  rientrando  il  potere  di
riqualificazione giuridica in generale tra quelli propri del giudice.
Nel caso di specie, quindi, si potrebbe  riqualificare  l'istanza  ex
art. 21-ter o.p. in  termini  di  permesso  di  necessita'  ai  sensi
dell'art. 30  o.p.  di  cui,  secondo  la  prevalente  lettura  anche
dottrinale, condivide la ratio umanitaria. 
    Sennonche', in questo  specifico  caso,  la  riqualificazione  in
termini di permesso  di  necessita'  non  sembra  percorribile  nella
misura in cui i permessi ex art. 30 o.p. - pur concedibili  a  fronte
di situazioni di «cronicita'» della malattia, secondo  l'insegnamento
della giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cassazione pen.  ,  I,  n.
30555/2023) - sono comunque caratterizzati di fatto da  forti  limiti
temporali (id est, poche ore al massimo  e  con  significativo  lasso
temporale tra  un  permesso  e  l'altro,  cfr.  Cassazione  pen.,  n.
30555/2023 cit.: «L'ulteriore requisito inerente alla frequenza della
concessione ("eccezionalmente") ha  specifico  significato -  e  cio'
conferma  l'interpretazione  data -   proprio   con   le   situazioni
consolidate, di tal che in presenza di  una  condizione  stabilizzata
che sia di particolare rilievo nelle relazioni familiari il  permesso
di necessita' potra' essere concesso una tantum o, comunque, con  una
frequenza che non lo renda ordinario») mentre l'art. 21-ter o.p.  per
come formulato consente una fruibilita' maggiore sia in termini orari
sia di ripetuta concessione (cfr. Cassazione pen. , I, n. 6105/2020).
Riqualificare  ai  sensi  dell'art.  30   o.p.   l'istanza   ricevuta
comporterebbe  uno  «snaturamento»  dell'istituto  del  permesso   di
necessita'  perche'   consentirebbe   al   detenuto   una   fruizione
temporalmente non conforme, in quanto di  per  se'  assidua  e  anche
ravvicinata rispetto al precedente permesso di necessita' concesso. 
    4.2.  Si  ritiene  altresi'  necessario  chiarire  in  punto   di
istruttoria  che,  in  disparte  la  risposta  ricevuta  dalla   casa
circondariale, a ben vedere, la questione che  viene  in  rilievo  e'
strettamente giuridica e di interpretazione,  perche'  rispetto  alla
«situazione di invalidita' grave» la norma in parola non ha  affidato
al giudice la valutazione della gravita' dell'handicap, ma si e'  ivi
fatto riferimento alla definizione contenuta nell'art.  3,  legge  n.
104/1992 e agli accertamenti indicati nell'art. 4 della stessa legge,
effettuati  da  commissioni  mediche.   Quindi   il   magistrato   di
sorveglianza non puo' che prendere atto di tale accertamento e  della
corretta allegazione all'istanza da parte del detenuto,  non  dovendo
espletare in tal senso ulteriori accertamenti. 
    Parimenti, non va accertato ai fini dell'applicabilita'  astratta
dell'art. 21-ter o.p. (mentre lo sarebbe nel diverso caso di  istanza
di misura alternativa ex  art.  47-quinquies  o.p.)  la  «convivenza»
intesa come «coabitazione» con il figlio/coniuge  (o  convivente  «di
fatto»), laddove l'accezione di «convivente» di cui  al  comma  2-bis
dell'art. 21-ter o.p. fa chiaramente riferimento a forme di relazione
attuali diverse dal  legame  matrimoniale  e  non  al  fatto  che  si
coabiti.  D'altronde,  per  l'assistenza  ai  sensi  della  legge  n.
104/1992 non e', in generale, richiesto che il caregiver coabiti  con
l'assistito per la fruizione dei permessi mensili retribuiti. 
    Per le ragioni sopra esposte  si  ritiene  che  siano  assolti  i
profili di rilevanza della questione. 
    5. Sotto il profilo della «non manifesta infondatezza» si osserva
quanto segue. 
    Come accennato  la  ratio  umanitaria  e'  la  medesima  per  gli
istituti del permesso di necessita' di cui all'art.  30  o.p.  e  del
permesso di necessita' speciale di cui all'art. 21-ter o.p. 
    Si e'  osservato  in  dottrina  che,  rispetto  a  situazioni  di
disabilita'  grave  (certificata  ex  art.  3,  comma  3,  legge   n.
104/1992), l'art. 21-ter o.p. offre una peculiare e specifica tutela:
non si puo' infatti non  rilevare  che  la  disabilita'  non  e'  una
situazione eccezionale, quali quelle considerate  nell'art.  30  ord.
penit., mentre ai sensi dell'art. 21-ter  il  legislatore  ha  voluto
offrire tutela a situazioni connotate  da  gravita'  ma  altresi'  da
cronicita'. Tanto e' vero  che  si  giustificherebbe  una  disciplina
differenziata, o ancor di piu' una diversa  collocazione  accanto  ai
permessi di «necessita'» (come era stato suggerito nelle Proposte per
l'attuazione della delega penitenziaria). 
    Quanto all'ambito soggettivo, nell'art.  30  o.p.  esso  e'  piu'
esteso (laddove ci si riferisce a «familiari o  conviventi»),  mentre
l'art. 21-ter o.p. fa riferimento al  nucleo  familiare  strettamente
inteso (figli/partner): in specie, ratio del  comma  2-bis  e'  stata
intesa dalla dottrina quale «garanzia di un'espressione  del  diritto
all'affettivita' mediante la presenza, l'assistenza e la condivisione
in situazioni difficili». 
    Se  questa  e'  la  norma,  la  stessa  appare   introdurre   una
irragionevole  disparita'  di  tutela,   escludendo   una   specifica
relazione familiare ossia quella  con  il  proprio  genitore  laddove
risulti affetto da una invalidita' grave ex legge n. 104/1992. 
    Ravvisa questo giudice  una  violazione,  in  particolare,  degli
articoli 2 e 3 Cost. e dell'art. 8 CEDU per il tramite dell'art.  117
Cost. laddove l'art. 21, comma 2-bis stabilisce che «Le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si applicano  anche  nel  caso  di  coniuge  o
convivente affetto, da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104» e non anche al «genitore»  della
persona  detenuta  che  sia  affetto  da  handicap  grave,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. 
    La restrizione dell'applicabilita' dell'istituto  in  esame  alla
sola «famiglia nucleare» quando c'e' una  situazione  di  invalidita'
grave ex legge n. 104/1992 pare quindi irragionevole  se  raffrontata
rispetto ai permessi di necessita', tenuto  conto  che  il  detenuto,
allo stato, puo' ottenere permesso di necessita' per  visitare  tanto
il genitore malato cronico quanto  per  quello  affetto  da  handicap
grave, pertanto con la medesima frequenza (nei termini  «eccezionali»
sopra descritti: cfr. Cass, pen., n. 30555/2023 cit.),  equiparandosi
percio' situazioni di «malattia» diverse per consistenza  e  gravita'
(di cui solo una tale, da aver ottenuto una certificazione legale con
tutte le conseguenze assistenziali, che comporta,  eppure  in  simile
frangente oggetto di minor tutela). 
    La considerazione della sola «famiglia nucleare» appare  inoltre,
in contrasto con l'art. 24 delle regole penitenziarie europee  (racc.
2006/2), secondo cui non  solo  «le  modalita'  delle  visite  devono
permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari,
il piu' possibile normali», ma «ogni  volta  che  le  circostanze  lo
permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire -  scortato
o liberamente - per render visita ad un parente  ammalato,  assistere
ai  funerali  o  per  altre  ragioni   umanitarie».   Nella   sezione
interpretativa delle stesse  Regole,  con  riferimento.  all'art.  24
viene peraltro precisato che il termine «famiglia» deve essere inteso
in senso lato, tale da includere persone con cui il detenuto  ha  una
relazione significativa pur non formalizzata. 
    In tal senso puo' rinvenirsi  il  mancato  rispetto  dell'art.  8
CEDU, che riconosce il diritto di ogni individuo  al  rispetto  della
sua vita privata e familiare, la cui tutela si palesa, per le persone
detenute, anche attraverso la Regola 24 sopra menzionata e  che  puo'
esser letta come il conferimento alle autorita'  penitenziarie  della
responsabilita' di garantire il, rispetto  di  questi  diritti  nelle
condizioni eminentemente restrittive  dell'istituto  penitenziario  e
riguarda, espressamente, anche le visite che costituiscono una  forma
di contatto particolarmente importante. 
    Parimenti  l'irragionevolezza   di   tale   restrizione,   sembra
evincersi anche solo a riguardare la normativa  di  cui  alla  stessa
legge n. 104/1992,  in  particolare  laddove  all'art.  33,  comma  3
stabilisce che: 3. «Il lavoratore dipendente, pubblico o privato,  ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione  figurativa,  anche  in  maniera  continuativa,  per
assistere una persona con disabilita in situazione di  gravita',  che
non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale  il  lavoratore
sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi  dell'art.  1,  comma
20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto  ai  sensi
dell'art. 1, comma 36, della medesima legge, parente o  affine  entro
il secondo grado. [...]». Se  dunque  la  certificazione  legale,  di
invalidita' grave  consente  l'assistenza  di  una  platea  ampia  di
soggetti (ossia fino ai «parenti o affini di secondo grado», tra  cui
rientrano, senz'altro, le figure genitoriali), l'art.  21-ter,  comma
2-bis  o.p.  che  restringe  la  platea  ai  soli  figli/partner   e'
irragionevole, perche' non introduce altri limiti quale «contrappeso»
alla concessione del permesso speciale che debbano essere considerati
nello specifico dal magistrato di sorveglianza  (ad  es.  ragioni  di
sicurezza o altro). 
    In definitiva, la norma per come congegnata si  pone  inoltre  in
violazione dei doveri di solidarieta' sociale che  dovrebbero  invece
essere considerati soprattutto quando sono  coinvolte  situazioni  di
fragilita', vuoi per, l'eta'  o  per  le  condizioni  di  salute  dei
soggetti coinvolti. 
    Da quanto sopra prospettato e' autoevidente la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  21-ter,  comma  2-bis,  della  legge  n.  354/1975  (norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta') nella parte in cui non prevede
che «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 [...]» si applichino anche
al «genitore» della persona detenuta  che  sia  affetto  da  handicap
grave di sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo  1953,  n.
87; 
    Ritenuta, nel presente giudizio, la rilevanza e la non  manifesta
infondatezza della questione  di  costituzionalita'  delineata  nella
parte motiva; 
    Solleva,  nei  termini  indicati,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 21-ter, comma 2-bis della legge n.  354/1975
(norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta') nella parte in cui non prevede
che, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, le disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2 si applichino anche al  «genitore»  della  persona
detenuta che sia affetto da handicap  grave  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3 della legge n. 104/1992, in violazione degli articoli 2  e  3
Cost. e dell'art. 8 CEDU per il tramite dell'art. 117 Cost.; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Dispone che gli atti siano immediatamente  trasmessi  alla  Corte
costituzionale; 
    Manda alla cancelleria per l'immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e per gli adempimenti previsti dall'art. 23
ult. comma, legge n. 87/1953 (notifica al detenuto, al  difensore  di
fiducia, al Presidente del Consiglio dei ministri;  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento). 
        Verona, 10 marzo 2026 
 
               Il Magistrato di sorveglianza: Zingale