Reg. ord. n. 47 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 19/02/2026

Tra: Arci caccia  C/ Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste



Oggetto:

Legge – Delegificazione – Previsione che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con proprio decreto alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti – Denunciata previsione che autorizza il Ministro a ricostituire e modificare, con proprio decreto, la composizione dei comitati e degli altri organi, operanti presso il ministero, previa ricognizione degli stessi, così operando, nella specie, una delegificazione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) – Incidenza sulla competenza a provvedere, spostandola dal Presidente del Consiglio dei ministri al singolo Ministro – Introduzione di una ipotesi di delegificazione mediante l’adozione di un atto non regolamentare, compiuta in violazione del modello di cui all’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1998 – Violazione dei principi in ordine al riparto dei poteri normativi tra il Parlamento e il Governo e alle stesse garanzie relative all’esercizio del potere regolamentare delegificante – Genericità dei criteri di delega della norma di delegificazione, con impossibilità di esercitare sui relativi atti attuativi un vaglio di legittimità in sede giurisdizionale.

-Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 453.

-Costituzione, artt. 70, 76, 97 e 113; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 2 e 3.

Legge – Delegificazione - Previsione che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con proprio decreto alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti - Denunciata previsione che concede al Ministro un raggio di azione illimitato, nella specie, nella ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), ivi inclusa la possibilità di sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti, di disciplinare la composizione e la finalità stessa dell’organo – Ricostituzione dell’organo in diversa composizione rispetto a quella prevista dalla pregressa normativa di cui all’art. 8 della legge n. 157 del 1992 - Violazione dei principi di rappresentatività, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento tra le associazioni venatorie.

-Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 453.

-Costituzione, artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117. 

Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 453


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 10 
Costituzione   Art. 18 
Costituzione   Art. 48 
Costituzione   Art. 49 
Costituzione   Art. 51 
Costituzione   Art. 70 
Costituzione   Art. 76 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117 
legge del 23/08/1988    Art. 17    Co.
legge del 23/08/1988    Art. 17    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026

Ordinanza del 19 febbraio 2026 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Arci caccia contro il Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
Legge   -   Delegificazione   -   Previsione    che    il    Ministro
  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste
  provvede con proprio decreto alla ricognizione degli organismi, dei
  comitati e delle commissioni operanti presso il ministero  e  degli
  organi  degli  enti  dallo  stesso  controllati  o  vigilati,  alla
  revisione  della  rispettiva  composizione  e  delle  modalita'  di
  funzionamento,  controllo  e  rendicontazione,  con   facolta'   di
  modificarne altresi' la composizione, di trasformarne le  finalita'
  e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita  missione,
  di  accorpare  ovvero  sopprimere  quelli  reputati  non  utili   o
  funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa
  e la piu' efficiente gestione delle risorse finanziarie  e,  quanto
  agli organi degli enti, di  revocare  eventualmente  gli  incarichi
  conferiti - Denunciata  previsione  che  autorizza  il  Ministro  a
  ricostituire e modificare, con proprio decreto, la composizione dei
  comitati e degli altri organi, operanti presso il ministero, previa
  ricognizione  degli  stessi,  cosi'  operando,  nella  specie,  una
  delegificazione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale
  (CTFVN) - Denunciata previsione che concede al Ministro  un  raggio
  di  azione  illimitato,  nella  specie,  nella  ricostituzione  del
  predetto  comitato,  ivi  inclusa  la  possibilita'  di  sopprimere
  rappresentanti di intere categorie di soggetti, di disciplinare  la
  composizione e la finalita' stessa dell'organo. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, comma 453. 


(GU n. 12 del 25-03-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 7814 del 2024, proposto da Arci caccia, in  persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  difesa  dagli
avvocati  Andrea  Ruffini,  Marco  Orlando  e  Matteo  Valente,   con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro Ministero dell'agricoltura della sovranita'  alimentare  e
delle foreste, in persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Nei confronti Federazione  italiana  della  caccia  -  Fidc,  non
costituita in giudizio; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, Sezione V ter n. 4457/2024, pubblicata  il  5
marzo 2024, resa tra le parti; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  29  gennaio  2026  la
Cons. Gudrun Agostini e udito  per  la  parte  appellante  l'avvocato
Matteo Valente; 
A. - L'oggetto della questione di costituzionalita'. 
    1. Con la presente ordinanza si solleva questione di legittimita'
costituzionale dell'art 1, comma 453, della legge 29  dicembre  2022,
n. 197 (recante: «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»)
in riferimento agli articoli 70 , 76, 95 e 113 della Costituzione  ed
altresi' in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97
e 117 della Costituzione e i basilari principi  di  proporzionalita',
ragionevolezza e rappresentativita' e parita'. 
    2. In particolare e' censurata la previsione che stabilisce  «...
al fine di razionalizzare la spesa, semplificare  gli  adempimenti  e
incrementare l'efficienza nell'erogazione delle  misure  di  sostegno
finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e degli enti dallo  stesso  controllati  o
vigilati, il Ministro del medesimo Ministero  provvede,  con  proprio
decreto, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla
ricognizione degli  organismi,  dei  comitati  e  delle  commissioni,
comunque denominati, operanti presso il suddetto  Ministero  e  degli
organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione
della rispettiva composizione e  delle  modalita'  di  funzionamento,
controllo e rendicontazione, con facolta' di modificarne altresi'  la
composizione,  di  trasformarne  le  finalita'  e  le  funzioni,   di
istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare  ovvero
sopprimere quelli reputati non utili o  funzionali  per  il  migliore
perseguimento  dell'azione  amministrativa  e  la   piu'   efficiente
gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli  enti,
di revocare eventualmente gli incarichi conferiti...». 
B. - Il fatto e sintesi dei giudizi di primo e di secondo grado. 
    3. Si controverte della legittimita' dei seguenti atti: 
        del decreto del Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste n. 263986 del 22 maggio  2023,  (in  breve
«Masaf») nella parte in cui all'art. 1 ha disposto: 
          «1. E' ricostituito, presso il Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  il  Comitato  tecnico
faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da: 
un rappresentante  designato  dal  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
un  rappresentante  designato  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica; 
tre  rappresentanti  delle   regioni   designato   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle Province
d'Italia; 
un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca
ambientale (ISPRA); 
tre   rappresentanti   delle   Associazioni    venatorie    nazionali
riconosciute; 
due  rappresentanti  delle  Organizzazioni   professionali   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
un  rappresentante  delle  Associazioni  di   protezione   ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; 
Il Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 3 un rappresentante dell'Unione zoologica italiana; 
un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana; 
un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia  e  della
conservazione della selvaggina; 
un  rappresentante  dell'Ente  nazionale  per  la  protezione   degli
animali. 
          2.  La  nomina  dei   componenti   del   Comitato   tecnico
faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sara' stabilita con successivo
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni  da
effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui
al comma 1.»; 
        della nota del Capo del Gabinetto del Masaf prot. 0280106 del
30  maggio  2023  con  cui  le   Associazioni   venatorie   nazionali
riconosciute sono state invitate di individuare i tre rappresentanti; 
        della nota del Masaf dell'11 luglio 2023,  con  la  quale  e'
stato richiesto alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute di
ridurre a tre le cinque nomine pervenute; 
        della direttiva del Masaf del 20 gennaio 2023, n. 29419; 
        del decreto del Masaf 1° agosto 2023, prot. 404254, impugnato
con motivi aggiunti, con  cui  il  Ministro  ha  nominato  i  singoli
componenti del CTFVN nella parte  in  cui  e'  stata  pretermessa  la
rappresentanza di Arci Caccia. 
    4. Gli atti sopra elencati sono stati impugnati dall'Associazione
Arci caccia  con  ricorso  e  motivi  aggiunti  avanti  al  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con richiesta di  annullamento,
previa concessione di misure cautelari e  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale per contrasto con gli articoli 1, 2, 3,  10,  18,  48,
49, 51, 97 e 117 della Costituzione e/o previa disapplicazione. 
    4.1. In punto di diritto  il  ricorso  introduttivo  e  i  motivi
aggiunti poggiavano sui seguenti motivi: 
        I. «Violazione, falsa applicazione dell'art. 8 della legge n.
157/1992; violazione dell'art. 21-octies  della  legge  n.  241/1990;
incompetenza; eccesso di potere; travisamento; sviamento» con cui  la
ricorrente deduceva  che  l'art.  8  della  legge  n.  157/1992,  non
espressamente  abrogato  dalle  norme  successive,  prevede  che   il
C.T.F.V.N. e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il decreto ministeriale impugnato non  limitandosi  ad  una
mera «ricognizione» ma procedendo direttamente a una (ri)costituzione
rimessa invece alla competenza della  Presidenza  dei  Consiglio  dei
ministri  e'  andato  oltre  la  propria   competenza;   mancano   di
conseguenza una serie  di  passaggi  procedurali,  a  garanzia  della
legittimita' dell'azione amministrativa. 
        II. «Violazione, falsa applicazione  dell'art.  17  legge  23
agosto 1988, n. 400;  Violazione,  falsa  applicazione  dell'art.  97
della  Costituzione;  violazione  dell'iter  tipico   procedimentale;
incompetenza; sviamento di potere»; con tale censura si affermava che
il potere di «ricostituzione», qualora  ritenuto  ora  attribuito  al
Ministro,  ha  natura  regolamentare,   disciplinando   composizione,
funzioni e compiti degli organi, dunque richiederebbe  in  ogni  caso
l'approvazione tramite  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  come  peraltro   previsto   dalla   legge   nazionale   di
riferimento. 
        III. «Violazione, falsa applicazione dell'art. 8 della  legge
n. 157/1992; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione  del
principio   di   rappresentativita';    illogicita';    travisamento;
sviamento»; si rilevava che l'art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n.
157,  non  espressamente  abrogato,  prevede  che  il  C.T.F.V.N.  e'
composto,  per  quel  che  qui  rileva,  tra   gli   altri   da   «un
rappresentante   per   ogni    associazione    venatoria    nazionale
riconosciuta». Il decreto del Masaf va oltre la  suddetta  previsione
normativa riducendo la presenza della rappresentanza e  quindi  viola
il principio  di  rappresentativita',  costituzionalmente  garantito,
delle associazioni  venatorie  riconosciute  ciascuna  portatrice  di
differenziati e qualificati interessi dei propri iscritti. 
        IV. Violazione,  falsa  applicazione  dell'art.  3  legge  n.
241/1990; difetto, erroneita' e contraddittorieta' della motivazione;
violazione e falsa applicazione del principio di  rappresentativita',
di imparzialita' dell'azione amministrativa nonche' dei  principi  di
parita' di trattamento; eccesso di potere, illogicita', travisamento,
sviamento"; con la censura si lamentava che l'eliminazione totale dei
rappresentanti  di  parte  delle  Associazioni  venatorie   nazionali
riconosciute viola principio di parita' di trattamento, poiche'  sono
stati mantenuti tutti  i  rappresentanti  degli  Enti/Unioni  diversi
dalle Associazioni venatorie, anche  laddove  la  legge  n.  157/1992
prevedeva un solo rappresentante, mentre per altri rappresentanti  il
numero e' stato al piu' ridotto, ma mai azzerato.  Gli  interessi  di
cui le stesse  Associazioni  sono  portatrici  rilevanti  -  o  anche
maggiormente rilevanti di altre categorie  mantenute  -  rispetto  ai
compiti e alle funzioni svolti dal Comitato tecnico in questione  che
e' organo consultivo  «per  tutto  cio'  che  concerne»  proprio  «la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio». Azzerando la rappresentativita'  di  alcune  associazioni
venatorie riconosciute e' stata modificata non solo  la  composizione
ma la natura e finalita' dell'organo. 
        V. «Illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  453,
legge 29 dicembre 2022, n. 197, per violazione degli  articoli  artt.
1, 2, 3, 10, 18, 48, 14 49, 51, 97 e 117 della Costituzione.  Istanza
di rimessione alla  Corte  costituzionale.  Violazione  dell'art.  8,
legge n. 157/1992. Eccesso di  potere  legislativo»,  da  ultimo,  si
riteneva che l'art. 1, comma 453 della legge n.  197/2022  concedendo
al Ministro un ampissimo raggio di azione e introducendo tra  l'altro
la possibilita' che con lo strumento del decreto  ministeriale  possa
procedere alla  ridefinizione  del  ricostituito  C.T.F.V.N.  e  alla
soppressione  di  rappresentanti  di  intere  categorie  di  soggetti
all'interno di tale organo, si pone in contrasto con gli articoli  1,
2,  3,  10,  18,  48,  49,  51,  97  e  117  ei   basilari   principi
costituzionali     di     proporzionalita',     ragionevolezza      e
rappresentativita' e di uguaglianza in essi espressi. 
    La ricorrente lamentava che la scelta normativa di dare spazio  a
una modifica della composizione del comitato  tecnico  in  questione,
tradottasi   nell'eliminazione   di   rappresentanti    di    diverse
associazioni  venatorie   nazionali,   provoca   uno   sproporzionato
sacrificio dei principi costituzionali  di  rappresentativita'  e  di
proporzionalita' pregiudicando  del  tutto  associazioni  che  -  pur
avendo ottenuto autonomo riconoscimento giuridico - non potranno piu'
avere un componente in seno all'organo tecnico rappresentativo. 
    5.  All'esito  del  giudizio  di  primo   grado,   il   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha  respinto  il  ricorso  e  i
motivi aggiunti ritenendo non ravvisabili nell'azione del Ministro il
censurato vizio di incompetenza ne' le violazioni dell'art.  8  della
legge n. 157 del 1992 e dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, ne'
il difetto istruttorio  e  di  motivazione  e  neppure  l'illogicita'
ritenendo    rispettato    il     principio     costituzionale     di
rappresentativita' e di  parita'  di  trattamento.  La  questione  di
illegittimita' costituzionale sollevata dalla parte e' stata  percio'
ritenuta non rilevante e manifestamente infondata. 
    5.1. In sintesi, il  Giudice  di  primo  grado  ha  ritenuto  che
rientrasse nelle legittime attribuzioni del Ministro, in forza  degli
ampi poteri conferitigli dall'art.  1,  comma  453,  della  legge  n.
197/2022,  non  solo  di  ricostituire  il  C.T.F.V.N.  con   proprio
provvedimento - stante il sostanziale superamento dell'art.  8  della
legge  n.  157/1992  che  richiedeva,  viceversa,  un   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri - ma  altresi'  di  ridurre  la
composizione  e  modificarne  le  finalita'  e  funzioni  in   quanto
autorizzato dalla norma primaria e  giustificata  dalle  esigenze  di
semplificazione che escluderebbe anche l'eccesso di delega. 
    5.2.  Sulla   questione   di   costituzionalita'   il   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  concluso  che  «la  lesione  lamentata
discende da un  atto  amministrativo  e  non  dalla  norma  primaria,
circostanza che esclude la possibilita' di sollevare  l'incidente  di
costituzionalita'»; ha inoltre ritenuto che non sia  venuta  meno  la
rappresentanza delle associazioni  venatorie,  tuttora  presenti  nel
complesso, e che sia «ragionevole il criterio di scelta dei  soggetti
designati dalle Associazioni maggiormente rappresentative adottato in
sede di  prima  composizione  dell'organo  consultivo»  e,  pertanto,
radicalmente infondata la prospettazione di incostituzionalita' della
disposizione della legge  n.  197/2022  per  come  prospettata  dalla
parte. 
    6. Ne e' seguito il ricorso  in  appello  dell'associazione  Arci
caccia  per  avversare  la  sentenza  del  Tribunale   amministrativo
regionale Lazio n. 4457/2024. L'appello e' stato  affidato  a  cinque
motivi di impugnazione con cui la ricorrente,  soccombente  in  primo
grado, deduceva «Illegittimita'  ed  erroneita'  della  sentenza  per
error in iudicando. Motivazione manifestamente  carente,  illogica  e
contraddittoria» in relazione a ciascuno dei motivi  originari,  come
sopra elencati e meglio descritti. 
    6.1. L'appellante, in particolare deduceva  che  laddove  non  si
ritenessero  ravvisabili  i   vizi   di   legittimita'   degli   atti
amministrativi impugnati, va  sollevata,  ritenendola  rilevante,  la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  453,
legge 29 dicembre 2022, n. 197, per violazione degli  articoli  artt.
1, 2, 3, 10, 18, 48,  49,  51,  97  e  117  della  Costituzione.  Nel
contempo insisteva  quindi  nell'istanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale. 
    7. Nel giudizio d'appello si e' costituito, in  data  4  novembre
1024, il Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello
stesso. 
    8. Nei termini di rito, la parte  appellante  ha  depositato  una
memoria  difensiva  ex  art.  73  c.p.a.  in  cui  ha   ulteriormente
sviluppato le proprie argomentazioni ribadendo in particolare: 
        la sussistenza del conflitto tra l'art. 1,  comma  453  della
legge n. 197 del 2022 e la disciplina attuativa dello stesso e l'art.
8 della legge n. 157 del 1992, non espressamente  abrogato  e  ancora
oggi esplicitamente citata dalle recenti previsioni del c.d. «Decreto
Asset», come convertito con legge n. 136  del  2023  che  rimette  la
ricostituzione del C.T.F.V.N. alla competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
        l'eccesso di potere per essere  stati  travalicati  i  limiti
individuati dall'art. 1, comma 453 della legge n. 197  del  2022  non
potendosi con decreto ministeriale procede alla (ri)costituzione  del
Comitato in questione anche ai sensi dell'art. 17, legge n.  400  del
1988; 
        violazione dell'art. 8 della  legge  n.  157  del  1992,  mai
abrogato, che prevede che «Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste e' istituito il Comitato  tecnico  faunistico-venatorio
nazionale (CTFVN)», composto - per quel che in questa sede  rileva  -
tra  gli  altri  da  «da  un  rappresentante  per  ogni  associazione
venatoria nazionale riconosciuta»; 
        laddove si ritenga che in forza dell'art. 1, comma 543  della
legge n. 197 del 2022 sia  possibile  con  decreto  ministeriale  dar
luogo alla soppressione di rappresentati di associazioni  all'interno
del  C.T.F.V.N.  allora  lo   stesso   conterrebbe   una   previsione
palesemente   illegittima   e   contraria   ai   basilari    principi
costituzionali     di     proporzionalita',     ragionevolezza      e
rappresentativita' e uguaglianza; 
        qualora invece si ritenga che la norma di legge censurata non
andasse  nella  direzione  di  violare  i   principi   e   le   norme
costituzionali  sopra  richiamate,  allora  il  decreto  ministeriale
impugnato sarebbe affetto da macroscopici vizi di eccesso  di  delega
legislativa avendo travalicato  i  limiti  imposti  dalla  previsione
dell'art.  8,  legge  n.  157  del  1992,  di  nomina  di  almeno  un
rappresentante  per   ciascuna   associazione   venatoria   nazionale
riconosciuta. 
    9. All'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso  e'  stato
trattenuto in decisione. 
C. - La rilevanza della questione. 
    10. Il Collegio osserva  di  dubitare  -  per  le  ragioni  e  in
relazione ai parametri  che  saranno  di  seguito  indicati  -  della
legittimita'  costituzionale  della  norma  di  legge  nella   specie
applicata dal Masaf. 
    10.1.  A  tale  riguardo   si   premette   come   codesta   Corte
costituzionale abbia evidenziato come  la  rilevanza  debba  avere  i
requisiti dell'attualita' (Corte costituzionale, 10 giugno  2016,  n.
134),  della  non  implausibilita'  alla  stregua  della  motivazione
offerta dal rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n.  67),
e abbia, altresi', affermato l'insensibilita'  della  rilevanza  alle
vicende del rapporto o del processo a quo (v.: art.  18  delle  norme
integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale;  sul
punto, cfr., Corte costituzionale, 10 giugno 2016, n. 133). 
    10.2.  In  relazione  ai  presupposti  di  ammissibilita'   della
questione  di  legittimita'  costituzionale  (avuto   riguardo   alla
completezza della ricostruzione, da parte  del  giudice  a  quo,  del
quadro normativo di riferimento) codesta Corte ha affermato:  i)  «la
circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo  completo
il quadro normativo,  ne'  abbia  esaminato  i  profili  indicati  di
applicabilita' della disciplina intervenuta, anche solo  per  negarne
rilievo   o   consistenza,   compromette   irrimediabilmente   l'iter
logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Cio'
che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale,  ne  preclude
lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilita' delle  questioni»  (Corte
costituzionale, 19 giugno 2019, n. 150); ii) «e' compito del  giudice
a  quo  identificare  univocamente  la  norma   da   applicare   alla
fattispecie concreta. Omettendo  di  farlo,  e  formulando  questioni
alternative su due diverse leggi succedutesi nel  tempo,  l'ordinanza
finisce per  formulare  questioni  dichiaratamente  ancipiti  e,  per
questo, inammissibili» [Corte costituzionale, 26 gennaio 2018, n.  9;
v., anche, Corte costituzionale, 17 febbraio  2016,  n.  33;  Id.,  3
marzo 2015, n. 27, che ha dichiarato  inammissibile  «per  incompleta
ricostruzione,  e  conseguente  mancata  ponderazione,   del   quadro
normativo   di   riferimento»   (con   conseguenti   «gravi    lacune
dell'ordinanza   di    rimessione»    tali    da    minare    «l'iter
logico-argomentativo posto a  fondamento  della  valutazione  di  non
manifesta infondatezza»), la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4 della legge n. 78  del  1983;  Corte  costituzionale,  11
giugno 2014, n. 165]. 
C.1. - Il quadro normativo e la norma applicata dal M.A.S.A.F. 
    11. Con l'art. 8 della legge 11 febbraio 1992,  n.  157  (recante
«Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio») e' stato istituito presso il Masaf  il  Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale (C.T.F.V.N.), con  compiti  di
organo tecnico-consultivo per quanto  concerne  l'applicazione  della
legge stessa. 
    11.1.  In  particolare,   detta   norma   prevede   la   seguente
composizione del  C.T.F.V.N.:  e'  «composto  da  tre  rappresentanti
nominati dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  da  tre
rappresentanti  nominati   dal   Ministro   dell'ambiente,   da   tre
rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e  di  Bolzano,  da  tre  rappresentanti  delle   province   nominati
dall'Unione delle  province  d'Italia,  dal  direttore  dell'Istituto
nazionale per la fauna  selvatica,  da  un  rappresentante  per  ogni
associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre  rappresentanti
delle    organizzazioni    professionali    agricole     maggiormente
rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti  delle
associazioni  di  protezione  ambientale   presenti   nel   Consiglio
nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione  zoologica
italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per  la  cinofilia
italiana, da un rappresentante  del  Consiglio  internazionale  della
caccia e della conservazione della selvaggina, da  un  rappresentante
dell'Ente  nazionale  per  la  protezione  degli   animali,   da   un
rappresentante del Club alpino italiano». 
    11.2. L'art. 8 prevede inoltre che il C.T.F.V.N. e'  «costituito,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sulla  base
delle designazioni delle organizzazioni ed  associazioni  di  cui  al
comma 1 ed  e'  presieduto  dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste o da un suo delegato. Al Comitato sono conferiti  compiti  di
organo   tecnico   consultivo   per   tutto   quello   che   concerne
l'applicazione   della   presente   legge.   Il   Comitato    tecnico
faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni». 
    12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  18
giugno 2009, in applicazione della suddetta disposizione  legislativa
e' stato  costituito  il  C.T.F.V.N.,  secondo  la  ivi  prevista  la
composizione. 
    13. Il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  coordinato  con  la
legge di conversione 7 agosto 2012,  n.  135  (recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini, nonche' misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del  settore  bancario»)  all'art.  12,  comma  20,  ha
stabilito che «A decorrere dalla data  di  scadenza  degli  organismi
collegiali operanti presso  le  pubbliche  amministrazioni  [...]  le
attivita'  svolte  dagli  organismi   stessi   sono   definitivamente
trasferite ai competenti uffici  delle  amministrazioni  nelle  quali
operano». 
    14.  Il  C.T.F.V.N.,  da  ultimo  costituito  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2009, e' venuto a
scadere in data 18 giugno 2014 e in conformita' a quanto disposto dal
richiamato art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 tale  organismo  non  e'
stato piu' rinnovato. 
    15. Con legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»), all'art. 1, comma  453,  che
viene in rilievo  ai  fini  della  presente  controversia,  e'  stato
stabilito che «al fine di razionalizzare la spesa,  semplificare  gli
adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle  misure
di sostegno finanziario  da  parte  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso
controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero  provvede,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alla ricognizione degli  organismi,  dei  comitati  e  delle
commissioni,  comunque  denominati,  operanti  presso   il   suddetto
Ministero e degli  organi  degli  enti  dallo  stesso  controllati  o
vigilati,  alla  revisione  della  rispettiva  composizione  e  delle
modalita' di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facolta'
di modificarne altresi' la composizione, di trasformarne le finalita'
e le funzioni, di istituire nuovi  organismi  con  apposita  missione
[...]». 
    16. In attuazione dalla suddetta norma primaria  con  l'impugnato
decreto Masaf n. 263986 del 22 maggio 2023, che richiama la direttiva
del Ministro n. 29419 del 20 gennaio 2023 che prevede quale obiettivo
strategico la ricostituzione del C.T.F.V.N.  in  quanto  ritenuta  la
sede tecnico-scientifica piu' idonea ad affrontare  le  problematiche
connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma,  e'
stato (ri)costituito, presso il Masaf il CTFVN con una composizione -
come sopra riportata nelle  premesse  -  diversa  da  quella  tuttora
prevista dall'art. 8 della  legge  n.  157  del  1992  e  per  questo
ritenuta dalla ricorrente illegittima oltre che lesiva  dei  principi
costituzionali di  rappresentanza  territoriale,  proporzionalita'  e
parita' di trattamento, in quanto non prevede  la  rappresentanza  di
tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute ma  un  numero
minore  andando  cosi'  a  incidere  sul   peso   complessivo   delle
rappresentanze previste nel suddetto organismo. 
    17. Con il decreto Masaf del 31  luglio  2023,  impugnato  con  i
motivi aggiunti, il Ministro ha individuato e nominato  i  componenti
del comitato tecnico in parola,  nominando  in  rappresentanza  delle
«Associazioni venatorie nazionali riconosciute» i soggetti  designati
da Federazione italiana della caccia, Associazione  nazionale  libera
caccia,  Unione  nazionale  Enalcaccia   pesca   e   tiro   rimanendo
pretermessa la rappresentanza di Arci Caccia. Nel  suddetto  decreto,
emesso  nelle  more  del  giudizio  di  primo  grado,  veniva  infine
specificato che «alla scadenza del primo  biennio  di  attivita'  del
Comitato  tecnico  faunistico  venatorio  nazionale  verra'  comunque
effettuata una specifica valutazione in  merito  all'opportunita'  di
realizzare una rotazione dei componenti delle Associazioni  nazionali
venatorie  allo  scopo  di  ricomprendere  i   rappresentanti   delle
Associazioni non presenti  in  sede  di  prima  costituzione  con  il
presente decreto» e  che,  in  sede  di  prima  composizione,  si  e'
ritenuto opportuno  «nominare  i  rappresentanti  delle  Associazioni
nazionali venatorie tenendo conto del criterio  della  loro  maggiore
consistenza associativa». 
C.2. - Rilevanza in ordine ai motivi di appello. 
    18. Operata la necessaria premessa  possono  esaminarsi,  pur  al
solo fine di illustrare la rilevanza delle questioni  prospettate,  i
motivi sollevati nel ricorso in appello e la decisione a cui perviene
il collegio. 
    18.1. Procedendo nei termini indicati, il collegio  non  ravvisa,
in ordine al primo motivo, il vizio di incompetenza  del  Ministro  e
neppure l'eccesso di potere in considerazione del fatto che l'art.  8
della legge n.  157  del  1992  che  prevede  che  il  C.T.F.V.N.  e'
costituito con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
seppure  non  espressamente  abrogato  dalla  legge  del  2022,  deve
comunque  ritenersi  implicitamente  abrogato  in  base  alle  regole
generali che governano il conflitto di norme. 
    Nella specie, l'assetto creato dall'art. 8 della legge n. 157 del
1992 e' stato sostituito da quello diverso  introdotto  dall'art.  1,
comma 543,  della  legge  n.  197  del  2022,  che  espressamente  ha
autorizzato il Ministro  a  ricostituire  e  modificare  con  proprio
decreto la composizione dei comitati e degli  altri  organi  operanti
presso il Masaf, previa ricognizione degli  stessi,  operando  quindi
una delegificazione di tutti questi aspetti sui quali,  proprio  alla
luce della assoluta genericita' della norma di  delegificazione,  non
e' possibile  in  questa  sede  esercitare  il  richiesto  vaglio  di
legittimita'. 
    18.2. Per la stessa ragione, non e'  ravvisabile  la  prospettata
violazione dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1998  che  in
questi casi impone  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e in subordine dell'art. 17, comma  3  che  in  alcuni  casi
consente il «regolamento ministeriale», per il fatto che vi e'  nella
fattispecie   in   esame,   come   rilevato   anche   dal   Tribunale
amministrativo regionale Lazio, una previsione legislativa espressa e
derogatoria che ha autorizzato il Ministro ad  operare  genericamente
con  proprio  decreto  alla  ricostituzione  e  modifica  sostanziale
dell'organismo in questione. 
    18.3. Anche il terzo e quarto motivo devono ritenersi  infondati,
nella parte in cui si censura la violazione «della composizione»  del
C.T.F.V.N. delineata dall'art. 8 della legge  n.  157  del  1992,  in
quanto anche questa disciplina deve ritenersi  sostituita  dal  nuovo
assetto introdotto dall'art. 1, comma 543 della legge n. 157 del 2022
per come attuata dal decreto ministeriale del 2023. 
    18.4. Al quinto e ultimo motivo di appello la ricorrente  lamenta
che l'art. 1,  comma  453  della  legge  n.  197/2022  concedendo  al
Ministro un ampissimo raggio di azione e introducendo,  tra  l'altro,
la possibilita' che con lo  strumento  del  decreto  ministeriale  il
Masaf possa procedere alla completa revisione degli organismi,  anche
mediante  soppressione  di  rappresentanti  di  intere  categorie  di
soggetti all'interno  del  ricostituito  CTFVN,  si  pone  in  palese
contrasto con gli articoli 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 e  i
basilari   principi   di   proporzionalita',   rappresentativita'   e
uguaglianza. Secondo la  ricorrente,  la  scelta  normativa  di  dare
spazio illimitato a una  modifica  della  composizione  del  Comitato
tecnico in questione, tradottasi nell'eliminazione di  rappresentanti
di intere associazioni venatorie nazionali, dunque di  rappresentanti
delle categorie degli iscritti aventi rilevanza nazionale e interessi
differenziati, provoca uno  sproporzionato  sacrificio  dei  principi
costituzionali   di   rappresentativita'   e   di   proporzionalita',
pregiudicando del  tutto  associazioni  che  -  pur  avendo  ottenuto
autonomo riconoscimento giuridico - non  si  vedono  riconosciuta  la
possibilita' di  avere  un  componente  in  seno  all'organo  tecnico
rappresentativo. 
    19. Come si vedra' piu'  avanti,  a  giudizio  del  collegio,  la
dedotta violazione dei principi costituzionali di rappresentativita',
parita'  e  proporzionalita',   conseguente   all'azzeramento   della
rappresentativita' di alcune associazioni  venatorie  riconosciute  a
livello  nazionale  e  alla  modifica  della   natura   e   finalita'
dell'organo per cui e' causa,  non  e'  asseribile  al  provvedimento
impugnato ma comunque alla disposizione normativa che, stabilendo  la
competenza  ministeriale  in  termini  amplissimi  ed  indeterminati,
costituisce  il  parametro  per  l'esame   della   legittimita'   del
provvedimento che questo Giudice e' chiamato ad operare e  si  palesa
sospettabile  di  incostituzionalita',  per  l'indeterminatezza   dei
poteri ministeriali di ridisegno dell'organo. 
    Tanto consente di ritenere rispettato il nesso tra  la  rilevanza
della questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata  dalla
parte e sollevata in via incidentale e le regole proprie del giudizio
amministrativo  di  carattere  impugnatorio,  che,  per  la   propria
struttura, pone, comunque, dei  limiti  alla  prospettazione  di  una
questione di legittimita' costituzionale,  essendo  indispensabile  -
come nel caso di specie - che la  norma  della  cui  legittimita'  si
dubita sia, altresi', parametro della valutazione di legittimita' del
provvedimento  (cfr.,  nella  giurisprudenza  di  questo   Consiglio,
Consiglio di Stato, 10 luglio 1979, n. 599; Id., Sez. VI, 2  dicembre
1987, n. 938; Id., Sez. IV, 27 aprile 1989, n. 268; Id., Sez. VI,  19
luglio 1999, n. 973; nella giurisprudenza di codesta Corte, v.  Corte
costituzionale, n. 595/1990, in cui si legge che  la  questione  deve
essere  «circoscritta  sotto  l'aspetto  della  rilevanza»,   facendo
riferimento alle norme sulla base delle quali e' stato emanato l'atto
impugnato; cfr., inoltre, Corte costituzionale, n. 139/1974; Id.,  n.
30/2020). 
    Inoltre, si tratta della norma che questo Giudice e' chiamato  ad
applicare per valutare il motivo di incompetenza riproposto  da  Arci
Caccia;  pertanto,  questo  Giudice  non  puo'  esaurire  il  proprio
potere/dovere decisorio, se non facendo definire, preliminarmente,  a
codesta Corte il giudizio  sulla  legittimita'  costituzionale  della
norma da applicare  (cfr.,  Corte  costituzionale,  n.  215/2003;  n.
346/2001; n. 264/1998; n.  67/1998;  n.  315/1992;  n.  166/1992;  n.
242/1990). 
    20. Il collegio pertanto ritiene che assuma rilevanza prioritaria
la  questione  di  legittimita'  costituzionale   prospettata   dalla
appellante in relazione al primo motivo ove si deduce  l'incompetenza
che potrebbe prendere corpo ove la  norma  attributiva  della  stessa
fosse illegittima per violazione dei parametri relativi al  principio
di legalita' ed anche in relazione agli altri  parametri  dedotti  al
quinto motivo. Tanto, in applicazione del principio iura novit  curia
che consente al giudice di rilevare la questione di costituzionalita'
anche sotto  profili  diversi  da  quelli  prospettati  dalle  parti,
purche' non si determini una modificazione del thema decidendum ed al
potere del giudice di dettare,  ai  fini  della  decisione,  l'ordine
logico-giuridico delle questioni. 
    Il   giudice   amministrativo   puo'   sollevare   questione   di
costituzionalita'  quando  debba  fare  applicazione  di  una   norma
illegittima  sospettata  di  incostituzionalita'   e   nel   processo
amministrativo  il  giudice  puo'  fare  applicazione  di  una  norma
esclusivamente quando abbia costituito oggetto di un dedotto vizio di
legittimita'. 
    In questa logica  una  norma  e'  indispensabile  ai  fini  della
definizione della controversia soltanto se costituisce  un  parametro
(ordinario,  nella  gerarchia  delle   fonti)   per   l'esame   della
legittimita' del provvedimento, cosi' come si evince dai  motivi  del
ricorso; al contrario, se la norma non e' investita da tali motivi (a
prescindere  evidentemente  dalla  deduzione   espressa   della   sua
illegittimita'  costituzionale)  il  giudizio  amministrativo  potra'
essere  definito  indipendentemente  da  quella,  nel  sollevare   la
questione  su  una  norma  investita  da   motivi   di   ricorso   ed
espressamente   sospettata   di   incostituzionalita'   il    giudice
amministrativo non e' vincolato  ai  parametri  di  costituzionalita'
evidenziati dalla parte  ma  solo  all'esistenza  di  un  motivo  che
investa la disposizione sospettata di incostituzionalita'. 
    21.  La  norma  primaria   in   questione   non   si   presta   a
interpretazioni adeguatrici sia per la sua chiarezza testuale sia per
il contenuto estremamente generico sotto  il  profilo  dei  parametri
della   delegificazione,   che   espressamente   delega   a   decreto
ministeriale, quindi ad atto non normativo  e  perfino  ad  atto  non
regolamentare, la disciplina di  un  ambito  di  portata  generale  e
astratta (quello della ricostituzione degli «organismi, dei  comitati
e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto
Ministero e degli  organi  degli  enti  dallo  stesso  controllati  o
vigilati,  alla  revisione  della  rispettiva  composizione  e  delle
modalita' di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facolta'
di modificarne altresi' la composizione, di trasformarne le finalita'
e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di
accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o  funzionali»)
che in precedenza - e per la sua valenza a livello di  rappresentanza
generale - era affidato ad un regolamento  governativo  (decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri),  sottraendolo  quindi  dalle
garanzie previste dall'art. 17, comma 2 della legge 400  del  1988  e
rendendo  di  fatto  impossibile  a  questo  giudice  di   esercitare
sull'atto il necessario controllo,  posto  che  le  previsioni  -  di
delegificazione  di  estrema  genericita'  -  della  norma   primaria
risultano essere rispettate. 
    22. La norma censurata afferma la competenza  del  Ministro  alla
ricostituzione, con possibilita' di modificarne la composizione ed e'
quindi  evidente  che  essa  incide  sulla  competenza  a  provvedere
spostandola dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro. 
    22.1. Alla  luce  di  tale  dettato  normativo  la  questione  di
incompetenza  sollevata  nel   primo   motivo   (che   nel   giudizio
amministrativo  nell'ordine  logico  delle  questioni  ha   rilevanza
prioritaria) dovrebbe essere dichiarata infondata. 
    Tuttavia tale dichiarazione di infondatezza non  potrebbe  essere
adottata  ove  la  norma  che  conferisce  il  potere  relativo  alla
costituzione dell'organo (e alla sua disciplina) al Ministro, per  il
suo tenore, fosse, come e', sospettabile di  incostituzionalita'  per
essere un classico esempio di «fuga dal regolamento» frequente  nella
legislazione frammentaria  che  connota  l'epoca  attuale;  fuga  che
finisce per precarizzare gli uffici  amministrativi,  confondendo  il
livello normativo che deve in astratto disciplinarne la  composizione
dagli atti amministrativi di ricostituzione degli organi  e  violando
la riserva di legge - pur relativa - esistente in materia, oltre  che
altri parametri sostanziali dedotti dalla parte ricorrente. 
    20.2. Per chiarezza si ricorda  l'orientamento  giurisprudenziale
sull'incompetenza quale vizio prioritario. 
    E' consolidato in giurisprudenza  il  principio  secondo  cui  la
decisione  di  accoglimento  del  ricorso  fondata   sul   vizio   di
incompetenza  comporta  l'assorbimento  degli  ulteriori  motivi   di
gravame. 
    Si ritiene tradizionalmente che  il  motivo  con  cui  si  deduce
l'incompetenza  ha  carattere  prioritario  e  deve  esaminarsi   con
precedenza sugli altri,  poiche',  una  volta  ritenuta  incompetente
l'autorita' che ha emanato l'atto impugnato, la valutazione sui  vizi
sostanziali  si  risolverebbe  in  un  giudizio  meramente  ipotetico
sull'ulteriore attivita' amministrativa  dell'organo  competente  (v.
Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1995, n. 4159; Cons. Stato, sez. IV n.
4214 del 2001). 
    L'annullamento del provvedimento per un vizio  prioritario,  qual
e' quello dell'incompetenza, esaurisce l'oggetto stesso del  giudizio
e  rende  obbligatorio   l'assorbimento   delle   eventuali   censure
sostanziali (v. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310). 
    21. Alla luce  delle  considerazioni  sin  qui  esposte,  risulta
evidente la rilevanza della questione nel presente giudizio. 
D. - Sulla non manifesta infondatezza. 
    22. Giova ricordare che l'art. 17, commi 2 e 3,  della  legge  n.
400 del 1988 stabiliscono che sia per i regolamenti  governativi  sia
per quelli ministeriali e' richiesto il parere del Consiglio di Stato
e la registrazione della Corte dei conti. I regolamenti  ministeriali
prima della loro emanazione devono essere  comunicati  al  Presidente
del Consiglio  dei  ministri,  all'evidente  scopo  di  consentire  a
quest'ultimo  di  esercitare  i  poteri  connessi  alla  funzione  di
mantenimento dell'unita' di indirizzo politico e amministrativo (art.
95 della Costituzione). Tali  atti  devono  recare  la  denominazione
«regolamento» e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
    23. L'art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
della cui legittimita' costituzionale si dubita, contiene  norme  non
solo di delegificazione  ma  anche  norme  sulla  delegificazione  in
deroga all'art. 17, commi 2  e  3,  della  legge  n.  400  del  1998,
introducendo sostanzialmente una ipotesi di delegificazione  mediante
l'adozione di un atto non regolamentare compiuta in aperta violazione
dal modello dell'art. 17, comma 2 e 3, della legge n. 400 del 1988. 
    24. Il Collegio e' a conoscenza della  giurisprudenza  di  questa
Corte e del fatto che  i  «regolamenti  governativi»  (e  a  maggiore
ragione «i decreti ministeriali»)  sono  atti  formalmente  privi  di
forza  di  legge  e  quindi  sottratti  al  sindacato   della   Corte
costituzionale non potendo il parametro del sindacato  costituzionale
essere costituito da una norma di rango sub-primario, ma il sindacato
che si ritiene di invocare riguarda proprio  la  norma  primaria  che
costituisce la fonte del menzionato potere del Ministro -  quindi  la
norma attributiva della competenza al Ministro e non  al  Governo  in
forma generica  -  e  non  la  norma  regolamentare  o  la  decisione
amministrativa  attuativa   (che   ha   nel   contempo   ricostituito
concretamente l'organo e ne  ha  cambiato  la  composizione  esulando
dallo  schema  previsto  per   l'ordinario   esercizio   del   potere
regolamentare). 
    25. Da questo punto di vista il mancato rispetto dei criteri  che
informano i commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 -  e
soprattutto il loro mancato richiamo nella stessa  norma  attributiva
del potere al Ministro - nella sostanza rappresenti il sintomo di una
violazione della Costituzione, relativamente al  riparto  dei  poteri
normativi tra il Parlamento e il  Governo  ed  alle  stesse  garanzie
relative all'esercizio del potere  regolamentare  delegificante  -  e
quindi degli specifici  parametri  costituiti  dagli  articoli  70  e
dall'art.  97,  comma  1,  della  Costituzione  -  se  non  pure  una
violazione dell'art. 113 della Costituzione, in quanto  l'assenza  di
qualsiasi determinazione in ordine all'esercizio del potere conferito
rende la legge inidonea a funzionare da parametro di legittimita' del
regolamento (nella specie dell'atto non  regolamentare  adottato  dal
Ministro), rendendo impossibile ai giudici esercitare su quest'ultimo
il necessario controllo. 
    26. Il decreto ministeriale  adottato  dal  Masaf  e  autorizzato
dalla norma  primaria,  nella  specie  ha  sostanzialmente  contenuto
regolamentare, pur essendosi sottratto alle  garanzie  dell'art.  17,
comma 3, legge n. 400 del 1988, e per di piu'  non  ha  contenuto  di
regolamento di mera esecuzione o attuazione ma natura indipendente  e
nella specie il legislatore, senza alcun riferimento alla  disciplina
ivi contenuta o in espressa e motivata deroga ad essa (per ragioni di
urgenza  od  oggettive  impellenze   finanziarie),   ha   autorizzato
l'adozione di un decreto ministeriale abilitandolo  l'abrogazione  di
norma primaria (art. 8 della legge  n.  157  del  1992)  senza  porre
criteri di esercizio del potere  con  cio'  configurando  una  delega
generica  al  regolamento  o  all'atto  amministrativo  delegificante
incompatibile con la Costituzione rigida. 
    27. Giova ricordare che sin dallo Statuto albertino  l'Italia  in
sintonia con il costituzionalismo europeo  e  con  i  principi  delle
monarchie costituzionali ha adottato a forma giuridica dello Stato di
diritto (prima ancora che  la  costituzione  rigida  conducesse  allo
Stato di diritto costituzionale) per cui l'esercizio  delle  funzioni
politico-amministrative deve essere prevalentemente regolato da norme
giuridiche  emanate  da  un  organo  rappresentativo  della  volonta'
popolare. 
    Gia' nell'Italia liberale vediamo affermarsi il  principio  della
fiducia parlamentare, la  separazione  dei  poteri,  l'autonomia  dei
giudici e la garanzia delle liberta' individuali. 
    In materia di potere regolamentare la  norma  dello  Statuto  era
l'art. 6 che recitava: «Il Re nomina a tutte le cariche dello  Stato;
e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle  leggi,
senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne». 
    I regolamenti erano esecutivi e serventi, anche se, nella  prassi
costituzionale, si ammetteva che, nei rapporti di  diritto  pubblico,
la potesta' di  emanare  norme  giuridiche  spettasse  oltre  che  al
Parlamento anche agli organi governativo-amministrativi. 
    Ma  normalmente  questo  doveva  agganciarsi  all'esistenza,  per
legge,  di  un  potere  amministrativo  discrezionale  degli   organi
pubblici perche' i regolamenti potessero essere emanati. 
    In sostanza l'aggancio ad una norma era pur sempre necessario. 
    L'art. 5 della legge  abolitiva  del  contenzioso  amministrativo
(r.d.  n.  2248  del  1865  all.  E)  sanciva  l'illegittimita',  con
conseguente disapplicabilita', dei regolamenti  contrastanti  con  le
leggi da svolgere o da eseguire. 
    Gli articoli da 24 a 29 dello  Statuto  contenevano  garanzie  di
riserva  di  legge  per  le  sfere  di  liberta'  dei  soggetti,  con
possibilita' di delega regolamentare. 
    Per superare la riserva statutaria era sufficiente che  la  legge
conferisse al Governo la potesta' di disciplinare con  proprie  norme
uno dei settori riservati. L'autorizzazione poteva - in  quel  quadro
costituzionale - essere generica. 
    Lo spazio  dell'intervento  regolamentare  rispetto  alla  legge,
risagomato  dalla  giurisprudenza  del  Consiglio   di   Stato   dopo
l'istituzione della Quarta Sezione, e' ampliato successivamente dalla
legge n. 100 del 1926. 
    Essa, all'art. 1, recitava:  «Sono  emanate  con  Reale  decreto,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del
Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare: 
        1° l'esecuzione delle leggi; 
        2° l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo; 
        3° l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
dello  Stato,  l'ordinamento   del   personale   ad   esse   addetto,
l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati  i  comuni,
le povincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le  universita'
e  gli  istituti  di  istruzione  superiore  che  hanno  personalita'
giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per
legge. 
    Resta ferma la necessita' dell'approvazione,  con  la  legge  del
bilancio, delle spese  relative  e  debbono,  in  ogni  caso,  essere
stabilite per legge le norme concernenti  l'ordinamento  giudiziario,
la competenza dei giudici, l'ordinamento del  Consiglio  di  Stato  e
della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e  degli
altri funzionari inamovibili». 
    Essa si inscrisse in una generale  linea  di  tendenza  volta  ad
ampliare il potere di intervento regolamentare del Governo, ancorando
la potesta' regolamentare all'esistenza di un potere discrezionale  e
stabilendo un potere generale del Governo (non del singolo  Ministro)
sull'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni e degli
enti pubblici (si era nell'ambito delle esperienze  riportabili  alla
forma  autoritaria  dello  Stato  che  non  negava  il  principio  di
legalita' ma che lo riduceva alla mera autorizzazione  dell'esercizio
di una competenza). 
    28. La costituzione del  1948  non  contiene  alcuna  elencazione
sistematica delle fonti, del tipo dell'elencazione delle preleggi  al
codice civile, o del tipo dell'art. 1 della legge n. 100 del 1926, ma
ha rivoluzionato la materia regolamentare, introducendo la riserva di
legge in Costituzione prevedendo all'art. 97 della Costituzione  che:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo  che  siano  assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione. 
    Nell'ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le  sfere  di
competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'   proprie   dei
funzionari.» 
    29. Riserva di legge relativa, come e' noto  e'  la  possibilita'
per il legislatore  di  disciplinare  in  via  generale  la  potesta'
regolamentare. 
    30. La legge n. 400 del 1988 ha disciplinato in modo  sistematico
la potesta' regolamentare, e ritiene il Collegio da tale normativa  -
di obiettiva valenza di attuazione  costituzionale  analizzata  dalla
piu' autorevole dottrina sulle fonti - si  evince  il  principio  che
proprio in relazione alla potesta' normativa  ministeriale  la  legge
debba procedere ad una autorizzazione puntuale e specifica. 
    31. Se puo' ammettersi infatti - sulla base della  legge  n.  400
del  1988  -  che  bastino  per  la  legittimita'   del   regolamento
«attribuzioni  legislative  disposte  una  volta  per  tutte»  e  non
occorrano «conferimenti specifici e rigorosamente circoscritti,  fino
al punto di  riservare  alla  legge  la  determinazione  delle  norme
fondamentali della materia» cio' non sembra valere per i  regolamenti
ministeriali. 
    32. La legge n. 400 del 1988 sembra orientare  nel  primo  senso:
non sono necessari «appositi conferimenti legislativi»,  se  non  per
quanto riguarda le potesta' regolamentari dei ministri, nonche' per i
regolamenti [governativi] delegificanti o  'delegati',  distintamente
considerati  dal  comma  2.   «Tutto   il   resto   dai   regolamenti
[governativi] di esecuzione, attuazione, integrazione delle  leggi  e
dei decreti legislativi, fino ai cosiddetti regolamenti indipendenti,
puo'  essere  fatto  rientrare  ...  nell'   'ordinaria'   competenza
regolamentare» 
    33. D'altra  parte  anche  nell'esperienza  precostituzionale  il
Consiglio di Stato aveva ritenuto - si ricorda  in  dottrina  attenta
alla ricostruzione storica - che la potesta' regolamentare  spettasse
al Governo nel suo  complesso  e,  quindi,  nemmeno  al  Duce  (basti
ricordare ad es.: Cons. Stato, V, 4 marzo 1932, n. 134; Cons.  Stato,
VI, 12 dicembre 1939, n. 52; idem, VI, 12 dicembre 1939, n. 521. Cfr.
i pareri dell'Adunanza generale 30 giugno 1931,  n.  175,  1°  giugno
1932, n. 136, 5 aprile 1934, n. 861,  8  ottobre  1936,  n.  261,  26
novembre 1938, n. 309, 21 maggio 1942, n. 123. Il principio fu spesso
affermato   in   materia   di   concorso,   con   riferimento    alla
predeterminazione  delle  prove  di  esame  e  della   scelta   delle
commissioni esaminatrici;  mentre  l'impossibilita'  di  delegare  la
potesta' regolamentare al Duce, quale capo di Governo o Presidente di
comitato di ministri fu affermata da  Cons.  Stato,  Ad.  Gen.  ,  1°
aprile 1941, n. 311 in materia di credito fondiario a paesi terzi  ed
in particolare all'Albania). 
    Cio' sulla base del chiaro dettato dell'art. 1 della legge n. 100
del 1926. 
    34.  Sembra  aver   accettato   l'impostazione   del   necessario
ancoraggio del regolamento non governativo  all'adozione  di  criteri
predeterminati  ove  si  deroghi  alla  competenza  governativa,   la
giurisprudenza costituzionale; in particolare la sentenza n. 301  del
2003 che  ha  ritenuto  fondata  la  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre  2001,
n. 448 che demandava ad un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge n. 400  del  1988  (adottabile  dal  Mef  come  Ministero
vigilante) perche' la norma impugnata,  consentendo  al  Ministro  il
potere  di  modificare,  con  regolamento,  la  legge  in   qualsiasi
direzione, per di piu' senza indicazione di criteri, compatibili  con
la  natura  privata  delle  fondazioni  e  con  la   loro   autonomia
statutaria, idonei a  circoscriverne  la  discrezionalita',  viola  i
parametri costituzionali evocati dal rimettente. 
    Il rimettente aveva propriamente lamentato  che  la  disposizione
censurata si ponesse in contrasto con l'art. 70  della  Costituzione,
«comportando una delegificazione ad opera  di  una  fonte  secondaria
diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione,  espressamente
contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988». 
    35. In altri casi si  e'  ribadito  che  la  delegificazione  non
dovrebbe spettare al singolo Ministro da parte degli organi ausiliari
del Governo. 
    36.  Sullo  schema  di  decreto  ministeriale  7  dicembre  2007,
adottato   dal   Ministero   dell'universita'   e   della    ricerca,
«autorizzato» dall'art. 1, comma 647, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296 (finanziaria 2007) a disciplinare procedure concorsuali per il
reclutamento  «straordinario»  dei  ricercatori.  Il  regolamento  si
proponeva di ridisegnare in toto la materia del reclutamento, oggetto
di  disciplina  legislativa.  Sullo  schema  di  regolamento  si   e'
espressa, in sede di controllo, la Corte  dei  conti,  rilevando  che
l'art. 17, comma 3, della legge n.  400  del  1988  «non  collega  al
decreto ministeriale o interministeriale alcun effetto abrogativo  di
leggi   precedenti,   evidentemente   perche'   tale   effetto   puo'
determinarsi solo a seguito della rigorosa procedura» di cui al comma
2  dello  stesso  art.  17,  che,   come   e'   noto,   consente   la
delegificazione  a  mezzo  di  regolamento  governativo  e  non  gia'
ministeriale (Corte dei conti, osservazioni dell'ufficio di controllo
sul decreto ministeriale 7 dicembre 2007, prot. C.d.c.  n.  2  del  7
gennaio 2008). 
    37. In altro caso la legge  27  giugno  1988,  n.  242,  di  poco
antecedente alla n. 400 del 1988, aveva  aggiunto  all'art.  2  della
legge 24 luglio 1985, n. 406, il  seguente  comma:  «il  ministro  di
grazia  e  giustizia,  sentito  il   consiglio   nazionale   forense,
determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della
pratica e per  l'accertamento  del  suo  effettivo  svolgimento».  Il
Consiglio di Stato ha rilevato che il regolamento  era  in  tal  caso
autorizzato a disciplinare ed innovare un istituto la cui  disciplina
e' contenuta in norme di rango  primario,  non  rilevando,  peraltro,
l'assenza nella legge di norme  generali  regolatrici  della  materia
(potendosi trarre dalla disciplina di legge  gia'  in  vigore  e  non
delegificata,  «la  determinazione  dei  tratti   e   degli   effetti
essenziali» degli istituti da disciplinare), ne' l'omessa  previsione
dell'effetto  abrogativo   delle   norme   vigenti   («l'effetto   di
abrogazione condizionata e' il proprium della delegificazione, e  non
vi  e'  necessita'  che  cio'  sia  letteralmente   esternato   dalla
previsione legislativa»). Cio' che non puo' essere  ammesso,  invece,
e' che la  delegificazione  possa  realizzarsi  mediante  regolamento
ministeriale. 
    Sul punto, l'organo consultivo considera addirittura  tacitamente
modificato  l'art.  2  della  legge  n.  242  del  1988,  in  seguito
all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 2, della legge n.  400  del
1988. 
    38. A cio' non osta il principio generale lex posterior generalis
non derogat priori speciali,  affermandosi  che  il  rilievo  assunto
dalla legge n. 400 del 1988  nell'ordinamento  costituzionale  -  per
l'espressa  razionalizzazione  dell'istituto  della  delegificazione,
avente portata normativa e non meramente ricognitiva di  un  fenomeno
gia'  esistente  -  fa  si'  che   assurga   a   principio   generale
dell'ordinamento che la  degradazione  della  fonte  sia  impegnativa
della responsabilita' dell'intero Governo, e  non  piu'  di  un  solo
ministro (CdS Ad. Gen. n. 100 del 1989). 
    40. La non manifesta infondatezza emerge anche in relazione  alla
questione di costituzionalita' prospettata dalla ricorrente,  per  il
fatto che la scelta del legislatore  di  dare  spazio  illimitato  al
Ministro di procedere alla modifica della composizione  del  Comitato
tecnico in questione, in  concreto  tradottasi  nell'eliminazione  di
rappresentanti di intere associazioni venatorie nazionali ma anche di
altri enti e organi, dunque di categorie aventi rilevanza nazionale e
interessi differenziati, provoca uno  sproporzionato  sacrificio  dei
principi costituzionali  di  rappresentativita',  proporzionalita'  e
parita' espressi dai parametri costituzionali  invocati  dalla  parte
appellante, consentendo una  ricostituzione  dell'organo  in  diversa
composizione rispetto a quella prevista dalla normativa pregressa, in
assenza di parametri legislativi sufficientemente specificati. 
E. - Statuizioni finali. 
    40. Alla luce delle considerazioni che  precedono,  ai  fini  del
decidere, e' rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' relativa all'art. 1, comma 543, della legge 197 del
2022, che avendo espressamente autorizzato il Ministro a ricostituire
e modificare con proprio decreto la composizione dei comitati e degli
altri organi operanti presso  il  Masaf,  previa  ricognizione  degli
stessi,  ha  operato  una  delegificazione  dell'organo  per  cui  e'
giudizio, in violazione degli articoli 70,  76,  e  97  e  113  della
Costituzione, alla luce della assoluta  genericita'  dei  criteri  di
delega della norma di delegificazione,  sugli  atti  attuativi  della
quale non si rende possibile in sede  giurisdizionale  esercitare  un
vaglio di legittimita'. 
    41.  Si  considera  altresi'  rilevante  e   non   manifestamente
infondata la questione di  costituzionalita'  sollevata  dalla  parte
appellante, sempre relativa al medesimo art. 1, comma 543,  legge  n.
197 del 2022, che nel concedere  al  Ministro  un  raggio  di  azione
illimitato nella ricostituzione dell'organo per  cui  e'  causa,  ivi
inclusa  la  possibilita'  di  sopprimere  rappresentanti  di  intere
categorie di soggetti, di disciplinare la composizione e la finalita'
stessa, si pone in contrasto anche con gli articoli 1, 2, 3, 10,  18,
48, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione e  i  basilari  principi  ivi
espressi di proporzionalita', ragionevolezza e  rappresentativita'  e
parita' di trattamento fra le associazioni. 
    42. I dubbi di legittimita' costituzionale espressi dal  collegio
impongono,  quindi,  di  adire  la   Corte   costituzionale,   stante
l'impossibilita' di operare  una  interpretazione  costituzionalmente
conforme del dato normativo per le ragioni  esposte  alla  lettera  C
della presente ordinanza, a cui si rinvia. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) non
definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  in  appello,   come   in
epigrafe, visti gli articoli 134 della Costituzione,  1  della  legge
cost. 1 del 1948, 23 e ss. della legge  n.  87  del  1953  e  79  del
decreto legislativo n. 104 del 2010: 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  453,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (recante:  «Bilancio   di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2023-2025»)  che   ha   espressamente
autorizzato il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste a ricostituire e modificare con  proprio  decreto  la
composizione degli  organismi,  dei  comitati  e  delle  commissioni,
comunque denominati, operanti presso il suddetto  Ministero  e  degli
organi  degli  enti  dallo  stesso  controllati  o  vigilati,  previa
ricognizione  degli  stessi,  operando  quindi  una   delegificazione
dell'organo per cui e' giudizio (il C.T.F.V.N.), in riferimento  agli
articoli  70,  76,  97  e  113  della  Costituzione  e  ai   principi
fondamentali posti dalla legislazione statale, ai sensi e nei termini
di cui in motivazione; 
        Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  anche  la
questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 543 della legge  29
dicembre 2022, n. 197, che nel concedere al  Ministro  un  raggio  di
azione illimitato nella ricostituzione dell'organo per cui e'  causa,
ivi inclusa la possibilita' di sopprimere  rappresentanti  di  intere
categorie di soggetti, di disciplinare la composizione e la finalita'
stessa dell'organo, si pone in contrasto anche con gli articoli 1, 2,
3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e  117  della  Costituzione  e  i  basilari
principi  ivi  espressi   di   proporzionalita',   ragionevolezza   e
rappresentativita' e parita' di trattamento; 
        Dispone la sospensione del giudizio di  appello  in  oggetto,
ordinando  l'immediata  trasmissione  degli  atti  e  della  presente
ordinanza alla Corte costituzionale; 
        Dispone altresi' che a  cura  della  segreteria  la  presente
ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione
in rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
          Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio  del  giorno
29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: 
Giancarlo Montedoro, Presidente; 
Roberto Caponigro, consigliere; 
Giovanni Gallone, consigliere; 
Roberta Ravasio, consigliere; 
Gudrun Agostini, consigliere, estensore; 
 
                      Il Presidente: Montedoro 
 
                                                L'estensore: Agostini