Reg. ord. n. 46 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12

Ordinanza del Corte d'appello di Roma  del 17/02/2026

Tra: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno  C/ Presidenza del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Amministrazione pubblica – Camere di commercio – Obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione di norme, recanti misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, individuate nell’allegato A alla legge n. 160 del 2019 – Irragionevolezza e violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Lesione del principio del buon andamento – Lesione dell’autarchia funzionale delle Camere di commercio conseguente all’introduzione di un prelievo strutturale e continuativo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2022.

Norme impugnate:

legge  del 27/12/2019  Num. 160  Art. 1  Co. 594 in combinato disposto con l'art.
decreto-legge  del 24/04/2014  Num. 66  Art. 50  Co. 4 convertito con modificazioni in
legge  del 23/06/2014  Num. 89
legge  del 29/12/1993  Num. 580  Art. 18  Co. 6
legge  del 23/12/1996  Num. 662  Art. 1  Co. 126
legge  del 23/12/2005  Num. 266  Art. 1  Co. 9
legge  del 23/12/2005  Num. 266  Art. 1  Co. 10
legge  del 23/12/2005  Num. 266  Art. 1  Co. 48
legge  del 23/12/2005  Num. 266  Art. 1  Co. 58
legge  del 24/12/2007  Num. 244  Art. 2  Co. 618
legge  del 24/12/2007  Num. 244  Art. 2  Co. 619
legge  del 24/12/2007  Num. 244  Art. 2  Co. 620
legge  del 24/12/2007  Num. 244  Art. 2  Co. 621
legge  del 24/12/2007  Num. 244  Art. 2  Co. 622
legge  del 24/12/2007  Num. 244  Art. 2  Co. 623


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 97 



Testo dell'ordinanza

                        N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2026

Ordinanza del 17 febbraio 2026 della  Corte  d'appello  di  Roma  nel
procedimento civile promosso dalla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura della  Maremma  e  del  Tirreno  contro  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e Ministero delle imprese e del made in Italy. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica -  Camere
  di commercio - Obbligo di versamento al bilancio  dello  Stato  dei
  risparmi di spesa derivanti  dall'applicazione  di  norme,  recanti
  misure di razionalizzazione e di riduzione  della  spesa  pubblica,
  individuate nell'allegato A alla legge n. 160 del 2019. 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2020-2022), art. 1, comma 594,  anche  in  combinato  disposto  con
  l'art. 50, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure
  urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale),  convertito,
  con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n.  89,  con  l'art.
  18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580  (Riordinamento
  delle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura),
  con l'art. 1, comma 126, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662
  (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con l'art. 1,
  commi 9, 10, 48  e  58,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale
  dello Stato (legge finanziaria 2006)) e con l'art. 2, commi da  618
  a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge
  finanziaria 2008)). 


(GU n. 12 del 25-03-2026)

 
                     LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 
                        Sezione prima civile 
 
    Riunita in Camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati: 
        dott. Nicola Saracino, Presidente; 
        dott. Gianluca Mauro Pellegrini, Consigliere; 
        dott. Marco Genna, Consigliere relatore, 
ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  di  secondo
grado, iscritta  al  n.  1804  del  ruolo  generale  per  gli  affari
contenziosi dell'anno 2025, vertente 
 
                                 tra 
 
    Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura  della
Maremma e del Tirreno (c.f. 01838690491), con sede legale in Livorno,
piazza del Municipio, n. 48, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Prof.  Alfonso  Celotto,
appellante; 
 
                                  e 
 
    Presidenza del Consiglio  dei  ministri  (c.f.  80188230587),  in
persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'economia  e  delle
finanze (c.f. 80415740580), in persona del Ministro  pro  tempore,  e
Ministero delle imprese e del made in Italy  (c.f.  80230390587),  in
persona del Ministro pro tempore,  rappresentati  e  difesi  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, appellati. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    La Corte, visti gli atti e sentito il  relatore,  osserva  quanto
segue. 
    1. Con atto di citazione ritualmente  notificato,  la  Camera  di
commercio industria artigianato e agricoltura  della  Maremma  e  del
Tirreno, istituita con decreto del 6 agosto 2015 del Ministero  dello
sviluppo  economico  a  seguito  dell'accorpamento  della  Camera  di
commercio di Livorno con la Camera di commercio di Grosseto, ha adito
dinanzi  al  Tribunale  di  Roma  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Ministero
delle Imprese e del made in Italy (nuova denominazione del  Ministero
dello sviluppo economico), chiedendo: 
        in via principale, di accertare la non  debenza  delle  somme
versate in apposito capitolo del bilancio dello Stato  per  gli  anni
2020, 2021 e 2022 e di quelle relative alle annualita' successive per
le quali i termini di  versamento  non  fossero  ancora  scaduti,  in
adempimento degli obblighi imposti dall'art. 1, comma 594,  legge  n.
160/2019  e  delle  norme  di  cui  all'allegato  A  di  detta  legge
richiamate, in ragione della non applicabilita' di tali  disposizioni
alle Camere di commercio; 
        in  via  subordinata,   di   dichiarare   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  l'eccepita   questione   di   legittimita'
costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 53, 97 e 118, ultimo
comma, della Costituzione, della predetta norma, anche nel  combinato
disposto con gli articoli  50,  comma  4,  decreto-legge  n.  66/2014
(convertito dalla legge n. 89/2014), 18, comma 6, legge n.  580/1993,
1, comma 126, legge n. 662/1996, 1, commi 9, 10, 48 e  58,  legge  n.
266/2005 e 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 e 623, legge n. 244/2007,
nella parte in cui prevedono il versamento al  bilancio  dello  Stato
dei risparmi di spesa conseguiti dalle  Camere  di  commercio,  e  di
rimettere conseguentemente gli atti alla Corte costituzionale; 
        in ogni caso, accertata la natura di indebito dei  versamenti
effettuati, vedersi condannare le amministrazioni convenute in solido
tra loro, o quella a cio' tenuta, a restituire a  parte  attrice  gli
importi versati, nonche' tutte le altre somme non dovute  che  questa
abbia pagato, si sia vista trattenere o compensare con altre poste di
credito, o che si  trovasse  a  pagare,  o  a  vedersi  trattenere  o
compensare con altre poste di credito, con  i  relativi  interessi  e
accessori di legge a decorrere da ciascuno degli indebiti pagamenti o
ritenzioni/compensazioni e fino all'effettivo soddisfo. 
    2. La Camera di commercio del Tirreno e della Maremma ha  dedotto
a sostegno della domanda accertativa e restitutoria che: 
        (a) il «comma 594 dell'art. 1 della legge n.  160/2019  (...)
replica il medesimo meccanismo di  taglio  delle  spese  pubbliche  e
riversamento del relativo risparmio  in  favore  del  bilancio  dello
Stato, gia' dichiarato incostituzionale - per il periodo 2017-2019  -
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 210/2022»; 
        (b)  l'obbligo  di  riversamento  anche  per  le   annualita'
successive, ossia per gli anni 2020 e seguenti, (n.d.r.  e')  fondato
(...), per effetto della previsione di cui al comma 594  dell'art.  1
della legge n. 160/2019, (i) in parte su disposizioni di legge a essa
soggettivamente  non  riferibili,  (ii)   in   parte   sulle   stesse
disposizioni di legge dichiarate incostituzionali (iii) e,  in  parte
ancora, su disposizioni  di  legge  a  queste  ultime  analoghe,  che
prevedono lo stesso  identico  sistema  di  versamento  dei  risparmi
conseguiti dalla CCIAA in favore dello Stato», alcune delle quali non
sono state tuttavia colpite dalla declaratoria di incostituzionalita'
perche'  non  prevedono  obblighi   di   riversamento   delle   somme
risparmiate  o  perche'  rinviano  comunque  a  norme   espressamente
dichiarate incostituzionali (gli articoli  27  del  decreto-legge  n.
112/2008, come conv., con mod., dalla legge n. 133/2008; 61, commi 3,
6 e 7 del decreto-legge n. 112/2008,  come  conv.,  con  mod.,  dalla
legge n. 133/2008; 6, commi 6, 9 e 11 del decreto-legge  n.  78/2010,
come conv., con mod., dalla  legge  n.  122/2010;  8,  comma  1,  del
decreto-legge n. 78/2010,  come  conv.,  con  mod.,  dalla  legge  n.
122/2010; 4 della legge n. 217/2011; 5, comma 14,  del  decreto-legge
n. 95/2012, come conv., con mod., dalla legge n. 135/2012;  8,  comma
1, lettera c) e 2, lettera b), del  decreto-legge  n.  95/2012,  come
conv.,  con  mod.,   dalla   legge   n.   135/2012),   mentre   altre
presenterebbero    profili    di    illegittimita'    costituzionale,
segnatamente l'art. 50, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89
(Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), l'art.
18, comma 6, legge 29 dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), l'art. 1,
comma  126,   legge   23   dicembre   1996,   n.   662   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica), l'art. 1, commi 9, 10,  48
e 58, legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006)  e  l'art.
2, commi da 618 a 623, legge 24 dicembre 2007, n.  244  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato,
legge finanziaria 2008). 
    2.1  Ad  avviso  dell'odierna   appellante,   le   norme   appena
richiamate, in combinato disposto con la previsione di cui all'  art.
1, comma 594, legge n. 160/2019,  a  mente  del  quale  «al  fine  di
assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli  enti
e gli organismi di cui  al  comma  590,  ivi  comprese  le  autorita'
indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun  anno
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo
pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle  norme
di cui all'allegato A annesso alla presente legge,  incrementato  del
10 per cento», sono, con specifico riferimento al  sistema  camerale,
costituzionalmente illegittime, in quanto la loro  applicazione  agli
enti  camerali  risulta  irragionevole  in  relazione   all'autonomia
finanziaria di detti enti che preclude la  possibilita'  di  ottenere
finanziamenti  adeguati  da  parte  dello  Stato  e   interventi   di
ripianamento di eventuali deficit. 
    Riducendo le risorse a disposizione delle Camere di commercio, in
prevalenza incentrate sul diritto camerale, che peraltro negli ultimi
anni e' stato soggetto  ad  una  progressiva  riduzione,  verrebbero,
infatti, frustrate le aspettative che le imprese  nutrono  a  seguito
del versamento annuale del diritto, con conseguente pregiudizio anche
del  principio  di  correttezza  e  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Nel contempo, tale disciplina,  laddove  prevede  un  obbligo  di
riversamento dei risparmi di spesa conseguiti in favore dello  Stato,
e' irragionevole e si pone in contrasto  anche  con  l'art.  3  della
Costituzione, perche'  non  consente  alle  Camere  di  commercio  di
garantire il  rispetto  del  generale  principio  dell'equilibrio  di
bilancio, determinando (i) la sottrazione alle imprese, i destinatari
naturali della missione  istituzionale  degli  enti  camerali,  degli
eventuali miglioramenti in  termini  di  efficienza  della  gestione,
senza neppure il previo  accertamento  dell'esistenza  di  un  simile
miglioramento e (ii) la sottrazione agli stessi enti  camerali  delle
somme versate dalle imprese  legate  alla  fornitura  di  servizi  in
favore delle  stesse,  in  violazione  del  principio  dell'autarchia
funzionale di  detti  enti,  consistente  nell'autosufficienza  delle
risorse per assicurare l'adempimento delle funzioni. 
    L'imposizione dell'obbligo di riversamento dei risparmi di  spesa
si porrebbe in contrasto anche con l'art. 118,  ultimo  comma,  della
Costituzione, che impone la valorizzazione  dell'autonoma  iniziativa
dei cittadini e delle autonomie funzionali, tra le quali le Camere di
commercio. 
    Sempre nella prospettazione dell'appellante, la disciplina de qua
contrasta infine con gli articoli 3  e  53  della  Costituzione,  per
l'evidente sproporzione che produce  tra  i  sacrifici  imposti  alle
Camere  di  commercio  e  il  beneficio  correlativamente  conseguito
dall'Erario; se, infatti, l'imposizione  di  regole  di  contenimento
della  spesa  puo'  ritenersi  appropriata   alle   finalita'   degli
interventi legislativi di cui si discute, cio' non di meno  l'obbligo
di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato finisce
per vanificare lo sforzo sostenuto  dalle  Camere  di  commercio  nel
conseguire tali  risparmi,  lasciando  sostanzialmente  invariato  il
saldo complessivo della spesa consolidata. 
    2.2 Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210/2022,
pubblicata  il  14  ottobre   2022,   all'esito   dell'incidente   di
costituzionalita' promosso dal Tribunale di Roma  Sezione  II  civile
con ordinanza di rimessione  del  21  gennaio  2021  nell'ambito  del
giudizio  n.  50017/2017  RG  incardinato  dalla  stessa  Camera   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del Tirreno  e  della
Maremma nei confronti delle medesime amministrazioni oggi  appellate,
ha dichiarato, per l'arco temporale 1°  gennaio  2017 -  31  dicembre
2019, l'illegittimita' costituzionale per contrasto con gli  articoli
3 e 97  della  Costituzione  dell'art.  61,  commi  1,  2,  5  e  17,
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13,  14  e  21,  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica),   convertito   con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 8,  comma
3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e dell'art. 50, comma 3, decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
n. 89, nelle parti in cui tali disposizioni prevedono,  limitatamente
alla loro applicazione alle Camere di commercio, dal 1° gennaio  2017
al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di  spesa
ivi previste  siano  versate  annualmente  ad  apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato. 
    Questo,   in   sintesi,   il   contenuto   della   pronuncia   di
incostituzionalita': 
        «L'applicazione alle Camere di commercio di tali disposizioni
risulta  irragionevole,  a   fronte   della   particolare   autonomia
finanziaria  di  tali  soggetti,  che  preclude  la  possibilita'  di
ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi  di
ripianamento   di   eventuali   deficit   generati   dalla   gestione
amministrativa dei medesimi. (...) 
        Le predette riduzioni (n.d.r. del diritto  camerale,  che  e'
divenuto  il  principale  strumento  di  finanziamento   degli   enti
camerali), incidendo in maniera  progressivamente  piu'  gravosa  sui
bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 - anno in cui
e' disposta a regime la riduzione del diritto camerale del  cinquanta
per cento - i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non piu'
sostenibili  e  non  compatibili  con  il   dettato   costituzionale.
Conseguentemente, dall'anno 2017 e fino al 31 dicembre 2019  (dal  1°
gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160  del  2019,  la
quale all'art. 1, comma 590, prevede che «cessano  di  applicarsi  le
norme in  materia  di  contenimento  e  di  riduzione  della  spesa»,
sottoposte all'odierno  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale),
l'obbligo di versamento  allo  Stato  dei  risparmi  conseguiti  mina
gravemente la sostenibilita' della gestione  economico-finanziaria  e
determina un aggravamento del bilancio di detti enti, le cui  entrate
risultano, a regime, effettivamente dimezzate. 
        Seppure l'imposizione di regole di contenimento  della  spesa
puo'  ritenersi   appropriata   alle   finalita'   degli   interventi
legislativi in esame, operati in contesti di grave  crisi  economica,
non appare altrettanto congruente con  le  finalita'  dell'intervento
l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio  dello  Stato,
vanificando  lo  sforzo  sostenuto  dalle  Camere  di  commercio  nel
conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo  complessivo
della spesa consolidata. 
    L'equilibrio della finanza pubblica  allargata  non  puo'  essere
realizzato attraverso lo «sbilanciamento» dei conti delle  Camere  di
commercio. E' di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di
equilibrio macroeconomico  attraverso  il  correlato  squilibrio  del
sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza. 
    Cio', oltretutto, provoca indubbi riflessi negativi  sui  servizi
alle imprese. 
    3.2. - Il meccanismo delineato dalle disposizioni  censurate  non
e' inoltre ragionevole, non solo perche' incide  negativamente  sulla
piena realizzazione degli interessi tutelati da tali enti  e  facenti
capo ai rispettivi iscritti, ma anche perche' penalizza  la  corretta
ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere
di commercio, con pregiudizio del principio  di  correttezza  e  buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    La prospettiva costituzionale  cosi'  sintetizzata  evidenzia  la
fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione sotto il profilo  della  ragionevolezza  e  del
generale   principio   dell'equilibrio   del   bilancio,    obiettivo
imprescindibile delle Camere di commercio». 
    2.3  Ora,  ad  avviso  dell'odierna  appellante,  la   previsione
contenuta nel comma 590 dell'art. 1, legge n.  160/2019,  secondo  la
quale «ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una  piu'
efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a  decorrere  dall'anno
2020,  agli  enti  e  agli  organismi,  anche  costituiti  in   forma
societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n.  196  (...)  cessano  di  applicarsi  le  norme  in   materia   di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso
alla  presente  legge»,  configura  una  fattispecie  di  abrogazione
soltanto apparente, dal momento che il comma 594 dello stesso art.  1
reintroduce, come detto, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  a  carico
degli enti camerali obblighi di risparmio di spesa e di  riversamento
annuale delle relative somme ad apposito capitolo del bilancio  dello
Stato del tutto analoghi a quelli dichiarati incostituzionali per  il
periodo  1°  gennaio  2017 -  31  dicembre  2019.  Anzi,   prevedendo
espressamente un incremento del 10% dell'importo pari a quanto dovuto
per l'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui  all'allegato
A alla legge n. 160/2019, detta previsione incide in  termini  ancora
piu'     gravosi     sulla     sostenibilita'     della      gestione
economico-finanziaria del sistema camerale. 
    3. La Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
del Tirreno e della Maremma, pur ritenendoli non dovuti, ha  comunque
prudenzialmente effettuato i  riversamenti  dei  propri  risparmi  di
spesa  al  bilancio  dello  Stato  per  le  annualita'   2020   (euro
428.706,20, giusto mandato di pagamento n. 886 del  30  giugno  2020,
con versamento effettuato il 2 luglio 2020), 2021  (euro  428.706,20,
giusto mandato di pagamento n. 953 del 10 giugno 2021, con versamento
effettuato l'11 giugno 2021) e 2022 (euro 428.706,20, giusto  mandato
di pagamento n. 787 del 14 giugno 2022, con versamento effettuato  il
16 giugno 2022). 
    4. Instaurato il  contraddittorio,  si  sono  costituiti  tramite
l'Avvocatura generale dello Stato la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy, contestando le  difese  avversarie
ed  evidenziando,  in  particolare,  come  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n.  210/2022  non  esplicasse  i  suoi  effetti  sulla
vigenza dell'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019. 
    5. Il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, con sentenza  n.
3220/2025, pubblicata  il  3  marzo  2025,  ha  respinto  le  domande
attoree, statuendo che: 
        «gli organismi di cui  al  comma  590  sono  quelli  indicati
dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ossia  gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto  del
comunicato  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT).  (...)
"Anche sotto il profilo di diritto positivo  non  vi  e'  dubbio  che
parte attrice sia  una  amministrazione  pubblica  (si  veda  ad  es.
l'elenco P.A. pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  30
settembre 2020 che indica  espressamente  le  Camere  di  commercio)"
(che) "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale"; 
        «quel giudizio di costituzionalita' (sentenza n. 210/22) e la
connessa declaratoria di incostituzionalita' non riguarda  l'art.  1,
comma 590 e successivi, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e
quindi neppure il comma 594 alla base del presente  giudizio.  Appare
poi certamente oggettivo il dato posto dal testo dell'art.  27  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; se avesse voluto abrogare l'art. 1, comma
594 della legge n. 160/2019 la Corte - che richiama  la  norma  -  lo
avrebbe dovuto indicare. La Corte costituzionale con la  sentenza  n.
210/22 non indico' d'ufficio l'illegittimita' costituzionale  in  via
consequenziale della norma di legge oggi applicata  e  relativa  alle
diverse annualita' in contestazione, non ravvisandone i  presupposti.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 594 della legge n.  160/2019
e' vigente ed oggi in questa sede deve essere applicata»; 
        «La fonte dell'obbligazione rimane l'art. 1,  comma  594:  la
sentenza della Consulta ha inciso  solo  su  alcune  norme  contenute
nell'allegato A) alla legge n. 160/2019, ma non l'art. 1,  comma  594
il quale esplica i suoi effetti  sul  calcolo  del  versamento  unico
annuale ex art. 1, comma 594 della legge n.  160/2019  in  questione»
(...) «la declaratoria di  incostituzionalita'  ha  interessato  solo
parte delle norme contenute nell'allegato A) alla legge n.  160/2019;
resta la possibilita' di  ricorrere  alle  altre  norme  incluse  nel
predetto allegato A) quali criteri di calcolo  del  versamento  unico
annuale ex art. 1, comma 594 della legge n.  160/2019  in  questione.
Calcolo, peraltro, gia' correttamente effettuato dalla parte  attrice
col versamento delle rispettive somme»; 
        «Circa la questione di legittimita' costituzionale si osserva
che l'obbligo di versamento annuale al bilancio dello Stato previsto,
a partire dal 2020, a carico delle  Camere  di  commercio  appare  in
perfetto ossequio con l'art. 81 della Costituzione, con il  quale  lo
Stato  ha  introdotto  il  principio  dell'equilibrio  dei   bilanci,
stabilendone ampiezza e portata». (...)  «La  norma  posta  dall'art.
art. 1, comma 594 della legge n. 160/2019  ponendosi  nel  solco  del
principio di pareggio di bilancio,  si  affianca  a  quelle  analoghe
normative rispondenti alle richieste formulate in ambito europeo, con
il Patto di stabilita'  e  crescita,  laddove  viene  fatto  espresso
riferimento a «un saldo di  bilancio  a  medio  termine  prossimo  al
pareggio  o  positivo».  La  Corte  costituzionale,  come  visto,  ha
volutamente  delimitato   temporalmente   l'incostituzionalita'   dei
riversamenti effettuati «fino al 31 dicembre 2019»  poiche'  «dal  1°
gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del  2019.  Per
quanto sopra esposto, le domande di parte attrice  sono  rigettate  e
per l'effetto si accerta la legittimita'  dei  versamenti  effettuati
per gli anni 2020, 2021 e 2022». 
    6. Avverso  l'indicata  sentenza  ha  interposto  tempestivamente
appello la Camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
della Maremma, chiedendo 
    in via principale: 
        1) accertare e dichiarare che  l'art.  1,  comma  594,  della
legge n. 160/2019 - e per rinvio le norme di cui all'allegato A  alla
legge n. 160/2019 (con particolare riguardo agli articoli  50,  comma
4, del decreto-legge n. 66/2014, conv.,  con  mod.,  dalla  legge  n.
89/2014, 18, comma 6, della legge n. 580/1993, 1,  comma  126,  della
legge n. 662/1996, 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge n.  266/2005,
e 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007) -  laddove  prevede
l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  non
si applica all'odierna appellante per i motivi tutti di  fatto  e  di
diritto e che l'odierna appellante, per le predette ragioni, non  era
tenuta a versare all'entrata del bilancio dello  Stato  le  somme  di
euro 428.706,20 per l'anno 2020 (cfr. doc. n. 4 fasc.  primo  grado),
di euro 428.706,20 per l'anno 2021 (cfr. doc. n. 5 fasc. primo grado)
e di euro 428.706,20 per l'anno 2022 (cfr.  doc.  n.  6  fasc.  primo
grado), e/o alcun'altra somma, anche con riferimento a somme rispetto
alle quali i termini di versamento all'entrata dello Stato non  siano
ancora scaduti, e che nulla sara'  dovuto  anche  in  relazione  alle
annualita' successive al 2022; 
    in via subordinata: 
        2) in via subordinata  e  gradata  rispetto  alla  precedente
domanda n. 1), ove  l'Ill.ma  Corte  di  appello  adita  ritenga  che
l'odierna  appellante  sia  soggetta  all'obbligo  di  versamento  al
bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma  594,  della  legge  n.
160/2019 (e delle  norme  a  cui  si  rinvia  nell'allegato  A  cola'
richiamato  per  quanto  occorra),   dichiarare   rilevante   e   non
manifestamente  infondata  l'eccepita   questione   di   legittimita'
costituzionale della predetta norma, per contrasto con  gli  articoli
3, 53, 97 e 118, ultimo comma, della  Costituzione,  anche  nel  loro
combinato disposto e,  conseguentemente,  sospendere  il  giudizio  e
rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinche'  si  pronunci
sulla relativa legittimita' costituzionale; 
    in ogni caso: 
        per  effetto  di  ciascuno   degli   accertamenti   e   delle
declaratorie riassunti ai capi che precedono, accertare la natura  di
indebito dei  versamenti  effettuati  dall'odierna  appellante  delle
somme di euro 428.706,20 per l'anno 2020 (cfr. doc. n. 4 fasc.  primo
grado), di euro 428.706,20 per l'anno 2021  (cfr.  doc.  n.  5  fasc.
primo grado) e di euro 428.706,20 per l'anno 2022  (cfr.  doc.  n.  6
fasc.  primo  grado)  e,  per  l'effetto,  condannarsi  le  convenute
amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a cio' tenuta, a
restituire a parte appellante i predetti importi,  nonche'  tutte  le
altre somme  non  dovute  che  questa  abbia  pagato,  si  sia  vista
trattenere o compensare con altre poste di credito, o che si trovasse
a pagare, o a vedersi trattenere o  compensare  con  altre  poste  di
credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere da
ciascuno degli indebiti pagamenti o ritenzioni/compensazioni  e  fino
all'effettivo soddisfo; 
        con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche  del
primo grado, integralmente rifusi, e  con  rifusione  del  contributo
unificato versato». 
    L'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame. 
    1° Motivo) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118  disp.
att. c.p.c.  per  insufficienza,  illogicita',  contraddittorieta'  e
inadeguatezza della motivazione. Violazione dell'art. 1,  comma  594,
legge n. 160/2019. Violazione degli articoli 3, 53, 97 e 118,  ultimo
comma, della Costituzione ad avviso dell'appellante,  il  Giudice  di
prime cure non avrebbe considerato che: 
        (i) alcune delle disposizioni richiamate dall'art.  1,  comma
594, legge n. 160/2019  non  sono  soggettivamente  applicabili  alle
Camere di commercio (segnatamente,  l'art.  4,  comma  66,  legge  n.
183/2011, applicabile soltanto a INPS, INPDAP  e  INAIL,  l'art.  21,
comma 8, decreto-legge n. 201/2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 214/2011, applicabile solo a INPS ed  enti  soppressi,
l'art. 4, comma 77, legge n. 92/2012, applicabile  solo  ad  INPS  ed
INAIL; l'art. 1, comma 108, legge n. 228/2012,  applicabile  soltanto
agli enti nazionali di previdenza  ed  assistenza  sociale  pubblici,
l'art. 1, commi 321 e 417, legge n.  147/2013,  applicabile  soltanto
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, alle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', e agli enti  gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l'art. 19, comma 3,
lettera c) decreto-legge n. 90/2014, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 114/2014,  applicabile  solo  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione,  l'art.  22,  commi  6  e  9,  lettere   d)   e   f),
decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 114/2014, applicabile solo all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
all'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,   all'Autorita'   per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, al Garante per la protezione  dei  dati
personali, all'Autorita' nazionale anticorruzione,  alla  Commissione
di vigilanza sui  fondi  pensione  e  alla  Commissione  di  garanzia
dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali, l'art. 1, commi  305,  307  e  308,  legge  n.  190/2014,
applicabile solo all'INPS, l'art. 6, commi 2 e  3,  decreto-legge  n.
65/2015, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  109/2015,
applicabile anch'esso solo all'INPS, l'art. 1, comma  608,  legge  n.
208/2015, applicabile  solo  agli  enti  nazionali  di  previdenza  e
assistenza sociale pubblici); 
        (ii) altre disposizioni richiamate sono  state  espressamente
dichiarate incostituzionali con la piu' volte citata  sentenza  della
Corte costituzionale n. 210/2022 (segnatamente, l'art. 61, commi 1, 2
e 5 del decreto-legge n.  112/2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133/2008, l'art. 6, commi 3, 7, 8, 12,  13  e  21  del
decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 122/2010,  l'art.  8,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e l'art.  50,
comma 3, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 89/2014); 
        (iii) altre disposizioni, infine, pur non (ancora) dichiarate
formalmente incostituzionali, risultano comunque illegittime  perche'
presentano un contenuto identico, analogo o comunque sovrapponibile a
quelle invalidate dalla citata sentenza n. 210/2022, per le  medesime
ragioni ivi addotte dal giudice costituzionale (segnatamente,  quelle
indicate in grassetto al punto b) paragrafo 2); 
        (iv) il minimo  comun  denominatore  delle  disposizioni  sub
(iii) e' rappresentato dal fatto che esse prevedono  a  carico  delle
Camere  di  commercio  l'obbligo  di  effettuare  il  versamento  dei
risparmi di spesa conseguiti al  bilancio  dello  Stato,  secondo  un
meccanismo identico a quello che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
censurato con riferimento all'arco temporale 2017-2019; 
    Ad   avviso    dell'appellante,    i    medesimi    rilievi    di
incostituzionalita' compiuti dalla Corte costituzionale in  relazione
a  disposizioni  che  nella  sostanza  ricalcano  quelle  di  cui  si
controverte devono essere effettuati con  riferimento  al  comma  594
dell'art. 1, legge n. 160/2019 e alle norme cui esso  fa  riferimento
mediante  rinvio  all'allegato  A.   La   mancata   declaratoria   di
incostituzionalita' della disciplina legislativa vigente a  far  data
dall'anno  2020  non   ha   alcun   rilievo,   essendosi   la   Corte
costituzionale nella sentenza n. 210/2022 limitata  a  prendere  atto
che dal 2020 cessavano di avere effetto le norme sottoposte alla  sua
cognizione senza entrare nel merito della normativa  subentrata,  che
non aveva alcun effetto diretto nel giudizio a quo. 
    Il Tribunale non avrebbe  inoltre  tenuto  conto  del  fatto  che
alcuna pretesa di versamento dell'importo pari a  quanto  dovuto  per
l'esercizio 2018 incrementato del 10% puo'  discendere  dal  disposto
dell'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, dal momento che  la  Corte
costituzionale  ha  sancito  l'incostituzionalita'   dei   versamenti
effettuati dalle Camere di  commercio  relativamente  anche  all'anno
2018. 
    La  formale  vigenza  di  una  disposizione  non   puo'   inoltre
comportarne l'immediata applicazione ove essa  contrasti  palesemente
con i precetti costituzionali sopra indicati. 
    Il  Tribunale   ha   inoltre   errato   allorche',   riconosciuta
l'inapplicabilita' di alcune norme  dell'allegato  A  alla  legge  n.
160/2019 perche' dichiarate illegittime dalla piu' volte citata Corte
cost. n. 210/2022, ha ritenuto si potesse fare riferimento alle altre
norme dello stesso allegato quali criteri di calcolo  del  versamento
unico annuale ai sensi del comma 594, senza considerare che alcune di
dette norme non sono applicabili alle Camere di commercio o non  sono
applicabili, comunque al caso di specie, come gia' statuito da questa
Corte d'appello nella sentenza n. 4131/2024,  secondo  la  quale,  in
ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 1,
comma  594,  legge  n.   160/2019,   richiamando   norme   dichiarate
incostituzionali quanto alla loro applicazione  agli  enti  camerali,
deve essere ritenuto non applicabile alle Camere di commercio. 
    2° Motivo) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118  disp.
att. c.p.c.  per  insufficienza,  illogicita',  contraddittorieta'  e
inadeguatezza della motivazione. Violazione degli articoli 3, 53,  97
e 118, ultimo comma, Cost. L'appellante  ha  contestato  la  sentenza
nella parte in cui il Tribunale  ha  ritenuto  di  non  sollevare  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  594,
legge n. 160/2019, in combinato disposto con  le  norme  indicate  al
paragrafo 2 sub c.1 - c.5. 
    L'assunto del Giudice di prime  cure,  che  sembra  postulare  la
prevalenza assoluta del  pareggio  del  bilancio  rispetto  ad  altri
interessi  contrapposti,  e'  stato   gia'   smentito   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza n. 210/2022, laddove  si  e'  osservato
come l'equilibrio della finanza pubblica allargata  non  puo'  essere
realizzato attraverso lo «sbilanciamento» dei conti delle  Camere  di
commercio,  pena   l'intrinseca   irragionevolezza   della   relativa
disciplina. 
    Il Tribunale,  infine,  non  avrebbe  tenuto  conto  degli  altri
profili di incostituzionalita' segnalati dall'appellante. 
    7. Si sono tempestivamente costituiti la Presidenza del Consiglio
dei ministri,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero delle imprese e del made in Italy, i quali hanno  rilevato,
con riferimento al primo motivo di appello, che: 
        (i)  in  assenza  di  una  deroga  espressa,   l'obbligo   di
versamento al bilancio dello Stato  dei  risparmi  di  spesa  di  cui
all'art. 1,  comma  594,  legge  n.  160/2019,  rivolto  a  tutte  le
pubbliche  amministrazioni  e  finalizzato  al  conseguimento  ed  al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,  e'  applicabile  anche
alle Camere di commercio, rientranti nel novero dei soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009; 
        (ii) il giudicato costituzionale  di  cui  alla  sentenza  n.
210/2022 non riguarda l'art. 1, commi 590 e seguenti, e dunque  anche
il comma 594, della  legge  n.  160/2019,  ne'  le  norme  richiamate
incluse nell'allegato A a detta legge, in particolare quelle  per  le
quali  parte  appellante   invoca   il   giudizio   di   legittimita'
costituzionale,  non  essendo   stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale in via consequenziale di norme  di  legge  diverse  da
quelle censurate dal giudice a quo ne' potendo dette norme  e  l'art.
1, comma 594, legge  n.  160/2019  essere  disapplicati  dai  giudici
comuni per asserito contrasto con i precetti costituzionali,  vigendo
nel nostro sistema un controllo di costituzionalita' accentrato; 
        (iii) l'art. 1, comma 594, legge n.  160/2019  ha  novato  la
fonte dell'obbligazione di versamento al  bilancio  dello  Stato  dei
risparmi di spesa e il riferimento  a  quanto  dovuto  nell'esercizio
2018 in base alle norme di cui  all'allegato  A  funge  da  parametro
normativo per la determinazione del quantum, fermo restando che  solo
una parte delle norme  richiamate  e'  stata  dichiarata  illegittima
dalla Corte costituzionale e che  la  restante  parte  e'  ancora  in
vigore e soggettivamente riferibile anche alle Camere di commercio ed
e' applicabile ai fini della determinazione del quantum debeatur; 
        (iv) la formulazione normativa e'  univoca  nell'assoggettare
anche le Camere  di  commercio  all'obbligo  di  versamento  annuale,
sicche' questa Corte d'Appello non puo' procedere all'interpretazione
adeguatrice invocata dall'appellante; 
    con riferimento invece al secondo motivo di appello che: 
        (i) il diritto camerale versato  annualmente  dalle  imprese,
che peraltro dal 2017 e'  stato  a  piu'  riprese  incrementato,  non
costituisce la fonte  esclusiva  di  finanziamento  delle  Camere  di
commercio, potendo le stesse contare su altre  entrate,  segnatamente
quelle previste dall'art. 18, comma 1, legge n. 580/1993  lettera  b)
(proventi derivanti dalla gestione di attivita' e  dalla  prestazione
di servizi e quelli di natura patrimoniale), lettera d)  (diritti  di
segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione  in
ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti), lettera e) (contributi volontari, lasciti  e  donazioni  di
cittadini o di enti pubblici e privati) e lettera f)  (altre  entrate
derivanti  da  prestazioni  e   controlli   da   eseguire   ai   fini
dell'attuazione  delle  disposizioni  dell'Unione   europea   secondo
tariffe predeterminate  e  pubbliche  poste  a  carico  dei  soggetti
interessati ove cio' non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
dell'Unione europea). Tra le  altre  entrate  si  annovera  anche  il
diritto di segreteria per  la  procedura  di  composizione  negoziata
della crisi, istituito con decreto ministeriale  10  marzo  2022  del
Ministero dello sviluppo economico; 
        (ii) il versamento annuale previsto dall'art. 1,  comma  594,
legge n. 160/2019 non compromette la  sostenibilita'  della  gestione
economico-finanziaria degli enti  camerali,  non  essendosi  peraltro
l'appellante curata di precisare la percentuale di incidenza che tale
versamento ha sulle sue entrate annuali a partire dall'anno 2020; 
        (iii) il sacrificio imposto dalla norma piu' volte menzionata
non  e'  discriminatorio,  perche'  riguarda   tutte   le   pubbliche
amministrazioni e soggetti equiparati di cui  all'art.  1,  comma  2,
legge n. 196/2009, non e' irragionevole ne'  sproporzionato  rispetto
alla finalita' perseguita, quella di  assicurare  il  rispetto  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica,  che  e'  strettamente   funzionale
all'equilibrio di bilancio, interesse pubblico preminente di  rilievo
costituzionale. 
    8. La questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla
difesa  della  Camera  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  del  Tirreno  e  della  Maremma  e'  rilevante   e   non
manifestamente infondata. 
    8.1 Deve innanzitutto convenirsi con la difesa erariale,  laddove
ha ribadito, in coerenza con l'insegnamento del Giudice delle  leggi,
che e' l'univoco tenore della disposizione legislativa a  segnare  il
confine  in  presenza  del  quale  il  tentativo  di  interpretazione
conforme al dettato costituzionale deve cedere il passo al  sindacato
di legittimita' costituzionale (v. Corte  costituzionale  n.  44  del
2024, n. 203 del 2022, n. 150 del 2022, n. 118 del 2020, n.  221  del
2019 e n. 83 del  2017).  Se,  infatti,  il  giudice  e'  chiamato  a
verificare la possibilita' di superare il dubbio di costituzionalita'
attraverso     un'interpretazione     del      testo      legislativo
costituzionalmente conforme, quando pero' ritenga che il testo  della
disposizione  non  consenta  tale  risultato,  deve   necessariamente
proporre l'eccezione di costituzionalita'. 
    Come ha ritenuto la Corte costituzionale (sentenza n.  268/2017),
l'aver ravvisato da parte del giudice a quo nel tenore testuale della
disposizione un impedimento ad un'interpretazione compatibile  con  i
parametri costituzionali invocati costituisce «un modo  di  procedere
(...) corretto, giacche' questa Corte ha in piu' occasioni  affermato
che quando il rimettente si  prospetta  la  via  dell'interpretazione
conforme ma esclude  che  essa  sia  percorribile,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  che  ne  deriva  non   puo'   ritenersi
inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della
disposizione  precluda  un'interpretazione  conforme,   s'impone   il
sindacato di  legittimita'  costituzionale  (da  ultimo,  ex  multis,
sentenze n. 83 e n. 82 del 2017, n. 241 e n. 219 del 2016)». 
    Residua, tuttavia, uno spazio per un'interpretazione  conforme  a
Costituzione o costituzionalmente orientata anche quando una  esegesi
letterale vi sia, ma risulti  in  «sicuro  conflitto»  con  i  valori
costituzionali e il tenore letterale della disposizione non  osti  ad
un'interpretazione ulteriore, costituzionalmente conforme  (v.  Corte
costituzionale n. 198/2003). 
    Non e' questo pero' il caso che ci occupa. 
    La formulazione dell'art. 1, comma  594,  legge  n.  160/2019  e'
assolutamente univoca e chiara  nell'includere  anche  le  Camere  di
commercio, comprese quelle risultanti da accorpamento, come l'odierna
appellante, nel novero dei soggetti  sui  quali  grava  l'obbligo  di
versamento dei risparmi di spesa. La norma indica espressamente quali
suoi destinatari «gli enti e gli organismi di cui al comma  590,  ivi
comprese le autorita' indipendenti» e tali sono, ai sensi  del  comma
590 dello stesso art. 1, gli enti e gli organismi  «anche  costituiti
in forma societaria, di cui all'art.  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le  autorita'  indipendenti,  con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale». 
    Sul punto, vanno richiamate le corrette considerazioni svolte dal
Giudice di prime cure, avverso le quali peraltro nessuna  censura  e'
stata mossa dall'ente camerale appellante: 
        «Gli organismi di cui  al  comma  590  sono  quelli  indicati
dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ossia  gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto  del
comunicato dell'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT).  L'elenco
delle  amministrazioni  pubbliche,  com'e'  noto,  viene  annualmente
pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito  dall'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La  definizione  di
amministrazione pubblica,  di  competenza  dell'Istat,  deriva  dalle
disposizioni in proposito previste dal Sistema europeo dei conti (Sec
'95 - regolamento CR n. 2223/96 - paragrafi 2.68 e 2.69). Anche sotto
il profilo di diritto positivo non vi e' dubbio che parte attrice sia
una amministrazione pubblica (si veda ad es. l'elenco P.A. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del  30  settembre  2020  che  indica
espressamente le Camere di commercio).  Peraltro,  la  giurisprudenza
della Corte costituzionale (Corte cost., 13 aprile 2017,  n.  86)  ha
sempre affermato che le Camere di commercio sono enti pubblici dotati
di autonomia funzionale, retti dal principio  di  sussidiarieta',  ai
quali sono attribuiti compiti  che,  se  necessario,  possono  essere
disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale e che  non  sono
esclusivamente limitati all'ambito locale». 
    Il  dato  testuale  appare   dunque   inequivoco   nell'includere
all'interno della sfera applicativa  della  disposizione  de  qua  le
Camere di commercio ne' a  diversa  conclusione  puo'  pervenirsi  in
conseguenza del richiamo operato  dal  comma  594  alle  disposizioni
contenute nell'allegato A alla legge n.  160/2019,  dal  momento  che
solo alcune di queste (segnatamente gli articoli 61, commi l, 2, 5  e
17, decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, 6,
commi l, 3, 7,  8,  12,  13,  14  e  21,  decreto-legge  n.  78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n.  122/2010,  8,  comma  3,
decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, e 50, comma 3, decreto-legge  n.  66/2014,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  n.  89/2014)  sono  state  attinte  dalla
pronuncia  di  illegittimita'  parziale  della  Corte  costituzionale
(sentenza n. 210/2022), rimanendo impregiudicata la  possibilita'  di
ricorrere alle altre norme incluse nello stesso  allegato  A  per  la
determinazione del quantum debeatur. 
    8.2 Parimenti, anche  il  dettato  letterale  delle  disposizioni
dell'allegato A di cui si sospetta  l'incostituzionalita'  richiamate
dall'art. 1, comma 594, appare inequivoco. 
    8.2.1 L' art. 50, comma 4, decreto-legge n.  66/2014,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 89/2014 stabilisce che: «Gli enti  e
organismi  di  cui  al  comma   3   possono   effettuare   variazioni
compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'art. 6, commi
8  (n.d.r.  spese  per   relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,
pubblicita' e di  rappresentanza),  12  (n.d.r.  spese  per  missioni
all'estero), 13 (n.d.r. spese per attivita' esclusiva di formazione),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 133, e all'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (n.d.r.  spese  per  l'acquisto  di  mobili  e  arredi),
assicurando  il  conseguimento   degli   obiettivi   complessivi   di
contenimento della spesa previsti  dalle  citate  disposizioni  e  il
versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10
dell'art. 6  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010,  e'  soppresso.  Qualora,
con l'attuazione delle misure  di  cui  al  presente  articolo  o  di
ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa,  non  si  raggiungano  i  risparmi
previsti dal comma 3, gli enti interessati possono  provvedere  anche
attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di
natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale». 
    I soggetti menzionati attraverso il richiamo all'art.  50,  comma
3, dello stesso decreto-legge sono gli «enti e (...) organismi  anche
costituiti in forma  societaria,  dotati  di  autonomia  finanziaria,
compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione  delle  regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  degli  enti  locali,
degli enti del servizio  sanitario  nazionale»  e  «gli  enti  e  gli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati  di  autonomia
finanziaria,  che  non  ricevono  trasferimenti  dal  bilancio  dello
Stato». 
    Come e' agevole rilevare, si tratta, da un lato,  della  medesima
formulazione letterale dell'art. 1, comma  594,  legge  n.  160/2019,
sulla quale ci si e'  gia'  soffermati  e,  dall'altro,  di  soggetti
pubblici  dotati  di  autonomia   finanziaria,   che   non   ricevono
trasferimenti dal bilancio dello  Stato,  quali  sono  le  Camere  di
commercio, che, per effetto delle modifiche  apportate  dall'art.  1,
comma 1, lettera r), decreto legislativo  n.  219/2016  all'art.  18,
legge n. 580/1993,  non  ricevono  piu'  finanziamenti  e  contributi
derivanti da leggi statali, leggi regionali e convenzioni. Del resto,
la  Corte  costituzionale,  nella  piu'  volte  citata  sentenza   n.
210/2022, ha richiamato i suoi precedenti arresti, che  configuravano
le Camere di commercio come «ente pubblico locale dotato di autonomia
funzionale» (cosi', Corte costituzionale n. 477/2000), rilevando come
«nella  formula  dell'autonomia  funzionale,  accanto  ai   caratteri
dell'autogoverno   e   dell'autoamministrazione    organizzativa    e
funzionale, e' ricompresa anche  l'autonomia  finanziaria,  cioe'  la
richiamata assenza di finanziamenti statali correnti e di  interventi
finalizzati  a  garantirne  il  risanamento  nei  casi   di   deficit
accumulati dalla gestione ordinaria». 
    8.2.2 Il dato letterale identificativo dei destinatari  dell'art.
18, comma 6, legge n. 580/1993 e' ancor piu' esplicito: «Al  fine  di
garantire la partecipazione del sistema camerale  agli  obiettivi  di
contenimento di finanza pubblica e  ai  relativi  risparmi  di  spesa
applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole
unioni regionali possono effettuare variazioni  compensative  tra  le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei  predetti
obiettivi e l'eventuale versamento dei  risparmi  al  bilancio  dello
Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il
conseguimento  degli  obiettivi   di   risparmio   e   le   modalita'
compensative tra le diverse tipologie di spesa». 
    8.2.3 L' art. 1, comma 126, legge n. 662/1996 stabilisce che:  «I
compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai
dipendenti   pubblici   che   siano   componenti   di    organi    di
amministrazione, di revisione e di collegi  sindacali,  sono  ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento  per  gli  importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al  10  per  cento  per  gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20  per
cento per gli ulteriori importi superiori a  lire  20  milioni  lordi
annui. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite  le  modalita'   di   versamento   all'erario   dell'importo
corrispondente  alla  riduzione  per  prestazioni  comunque  rese   a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Nell'art.  1,  comma  2,  decreto  legislativo  n.  29/1993  (ora
abrogato) le camere di commercio erano qualificate espressamente come
amministrazioni  pubbliche:   «Per   amministrazioni   pubbliche   si
intendono tutte le amministrazioni  dello  Stato,  ivi  compresi  gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni  educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi
ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti  autonomi
case popolari, le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale». 
    8.2.4 L'art. 1, commi 9, 10, 48 e 58, legge n. 266/2005 dal canto
suo prevede che: 
        «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
consulenza  conferiti  a   soggetti   estranei   all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, esclusi le universita', gli  enti  di  ricerca  e  gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non  potra'  essere
superiore al 30 per cento di quella  sostenuta  nell'anno  2004.  Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo  deve  rientrare
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti. 
        10. A decorrere dall'anno 2006 le  pubbliche  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non  possono  effettuare  spese  per
relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di
rappresentanza, per un ammontare superiore  al  40  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'. 
        48. Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282  del  2  dicembre  2002  (n.d.r.  gli
stanziamenti delle spese previsti nel bilancio  2002,  riferiti  alla
categoria dei  beni  di  consumo  e  dei  servizi  e  i  costi  della
produzione, indicati nell'art.  2425  del  codice  civile,  comma  1,
lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei  rispettivi  budgets  2002,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento  di  beni  di
terzi), in attuazione dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'art.  1,  comma  8,
del  decreto-legge  12  luglio  2004,   n.   168,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191  (n.d.r.  spese  di
funzionamento per consumi intermedi non aventi natura  obbligatoria),
sono versate da ciascun ente, entro il 30  giugno  2006,  all'entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. 
        58.  Le  somme  riguardanti  indennita',  compensi,  gettoni,
retribuzioni o altre utilita'  comunque  denominate,  corrisposti  ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi  collegiali  comunque  denominati,  presenti
nelle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, e  negli  enti  da  queste  ultime  controllati,  sono
automaticamente ridotte  del  10  per  cento  rispetto  agli  importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005». 
    Ora, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
165/2001,  «per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte  le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  regioni,  le
province,  i  comuni,  le  comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». 
    8.2.5 L' art. 2, commi da 618 a 623, legge n. 244/2007 stabilisce
invece che: 
        «618.  Le   spese   annue   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato non possono superare,  per  l'anno
2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura
del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite  di
spesa e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi
di  sola  manutenzione  ordinaria.  Per  gli  immobili  in  locazione
passiva, e' ammessa  la  sola  manutenzione  ordinaria  nella  misura
massima  dell'1  per  cento  del  valore  dell'immobile   utilizzato.
Dall'attuazione del presente  comma  devono  conseguire  economie  di
spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori  a  euro  650
milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni  a
decorrere dall'anno 2010. 
        619. Le spese di manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di
cui  al  comma  618  devono  essere  effettuate  esclusivamente   con
imputazione  a  specifico  capitolo,  anche  di  nuova   istituzione,
appositamente denominato, rispettivamente  di  parte  corrente  e  di
conto capitale, iscritto nella pertinente unita' previsionale di base
della amministrazione in  cui  confluiscono  tutti  gli  stanziamenti
destinati  alle  predette  finalita'.  Il  Ministro   competente   e'
autorizzato, a tal fine, ad effettuare le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
        620. L'Agenzia del demanio entro il  mese  di  febbraio  2008
provvede a determinare il valore degli immobili  a  cui  devono  fare
riferimento le amministrazioni ai fini  dell'applicazione  del  comma
618 e a renderlo pubblico  anche  mediante  inserimento  in  apposita
pagina del sito web dell'Agenzia stessa. 
        621. Il Ministro competente puo'  richiedere  una  deroga  ai
limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle  finanze
in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze. 
        622. I commi da 618 a 621  non  si  applicano  agli  immobili
trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi  dell'articolo  9
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
        623.  A  decorrere  dall'anno  2008  gli  enti  ed  organismi
pubblici inseriti nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  con  esclusione  degli  enti
territoriali e locali e degli enti da essi  vigilati,  delle  aziende
sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615
a 626,  riducendo  le  proprie  spese  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti  ai  commi
da 615 a 626. L'eventuale differenza  tra  l'importo  delle  predette
spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a
partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a  626,  e'
versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il  30
giugno. Gli organi interni  di  revisione  e  di  controllo  vigilano
sull'applicazione del presente comma». 
    Tra gli enti ed organismi pubblici inseriti nel  conto  economico
consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT, ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n.  311/2004  sono  comprese,
per le ragioni gia' dette, le camere di commercio. 
    8.3  Come  e'  agevole  rilevare,   il   dato   letterale   delle
disposizioni  dell'allegato  A   appena   riportate   e'   inequivoco
nell'includere nella relativa sfera di applicazione anche  le  Camere
di commercio. 
    Ritiene, dunque, la Corte che l'esegesi delle disposizioni  sopra
richiamate non consenta l'individuazione di una lettura coerente  con
il dettato costituzionale, ed in  particolare  con  il  dictum  della
sentenza Corte cost.  n.  210/2022,  che  ha  escluso  le  Camere  di
commercio dal novero dei soggetti tenuti  al  versamento  annuale  in
apposito capitolo del bilancio dello  Stato  dei  risparmi  di  spesa
conseguiti, dovendosi cosi' dissentire dal pur recente pronunciamento
di questo ufficio (Appello Roma, sentenza n. 4131/2024), secondo cui,
«in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, poiche' l'art. 1, comma 594 della legge 27 dicembre  2019,  n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede il versamento
annuale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di
un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018  in  applicazione
delle norme di  cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge,
incrementato del 10 per cento, e l'allegato A richiama tra l'altro le
norme  dichiarate  incostituzionali  quanto  alla  applicazione  alle
Camere di commercio», la norma de qua deve essere  interpretata  «nel
senso della non applicabilita' alle Camere di commercio,  atteso  che
l'allegato A, ove richiama le norme dichiarate incostituzionali dalla
sentenza della Corte  costituzionale,  deve  ritenersi  ad  esse  non
applicabile, in quanto comporta il versamento al bilancio dello Stato
di somme per lo stesso titolo di quello oggetto della declaratoria di
incostituzionalita' per gli anni 2017-2019». 
    8.4 Le disposizioni legislative sopra riportate, in via di  prima
approssimazione,   da   un   lato    prescrivono    alle    pubbliche
amministrazioni, nelle declinazioni soggettive gia' precisate,  tutte
inclusive degli enti camerali, di  operare  dei  tagli  di  spesa  in
diversi settori (attivita' di rappresentanza, missioni, attivita'  di
formazione,  acquisto  di  beni  e  arredi,  compensi  ai  dipendenti
titolari di organi di amministrazione, revisione e collegi sindacali,
studi e incarichi di consulenza esterni, acquisti di beni di  consumo
e servizi, godimento  beni  di  terzi,  spese  di  funzionamento  per
consumi intermedi, indennita' e compensi corrisposti ai componenti di
organi   di   indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
amministrazione e organi  collegiali,  spese  di  manutenzione  degli
immobili),  dall'altro  impongono  agli  stessi  soggetti  dotati  di
autonomia finanziaria di riversare il risparmio di spesa al  bilancio
dello Stato. 
    9.  Ora,  e'  indubbio   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale che investe le predette disposizioni sia rilevante  ai
fini della decisione, avendo la controversia proprio  ad  oggetto  la
debenza o la non debenza dei versamenti  dei  risparmi  di  spesa  al
bilancio dello Stato da parte della Camera di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  del  Tirreno  e  della  Maremma   e   la
restituzione delle somme versate per gli anni 2020, 2021 e 2022. 
    E' evidente, infatti, che solo la declaratoria di  illegittimita'
costituzionale delle norme sopra indicate e la  loro  espunzione  con
effetto ex tunc dall'ordinamento determinerebbe  la  caducazione  ora
per  allora   della   fonte   delle   pretese   creditorie   avanzate
dall'amministrazione  e  del  titolo  giustificativo  dei  versamenti
effettuati dall'ente camerale odierno appellante. 
    Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione,  infatti,  «quando  la
Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di  legge
o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». E, come e'
noto, la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  elimina  la
norma con efficacia retroattiva, con la conseguenza che essa  non  e'
piu'  applicabile,  indipendentemente  dalla   circostanza   che   la
fattispecie sia sorta in epoca  anteriore  alla  pubblicazione  della
decisione; cio' in  quanto  l'illegittimita'  costituzionale  ha  per
presupposto l'invalidita' originaria della legge per contrasto con un
precetto costituzionale (v. Cass. n. 10958/2010, Cass. n. 20381/2012,
Cass. n. 4360/2019). L'unico limite all'efficacia  retroattiva  della
pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale  e'  rappresentato  dai
rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per  avvenuta  formazione
del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento
collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero  per  essersi
verificate preclusioni processuali, o decadenze  e  prescrizioni  non
direttamente  investite,  nei  loro  presupposti   normativi,   dalla
pronuncia  d'incostituzionalita'  (Cass.  n.  10381/2012,  Cass.   n.
13884/2016). 
    Quanto  alla   portata   dell'eventuale   sentenza   dichiarativa
dell'illegittimita' costituzionale  dei  precetti  legislativi  sopra
riportati   sul   giudizio    in    corso,    ed    in    particolare
sull'ammissibilita'  della  domanda  di  ripetizione  dei   pagamenti
eseguiti in favore di una pubblica  amministrazione,  e'  sufficiente
richiamare i diversi precedenti giurisprudenziali che hanno affermato
l'esperibilita' dell'actio indebiti (per citarne solo  alcune,  Cass.
n. 5258  del  15  giugno  1987,  in  relazione  alla  sentenza  Corte
costituzionale n. 119 del 1981; Cass. n. 8384  del  27  luglio  1991,
Cass. n. 13053 del 4 dicembre 1991, Cass. n. 3375 del 18 marzo  1992,
Cass. n. 3378 del 18 marzo 1992, in  relazione  alla  sentenza  Corte
cost. n. 370 del  1985;  Cass.  n.  10980  dell'8  ottobre  1992,  in
relazione alla sentenza Corte cost. n. 116 del 1985). 
    10.  Venendo  ora  al  merito  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, va innanzitutto rilevato che, nella prospettazione di
parte attrice, l'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019 e le  norme  da
esso richiamate, segnatamente gli artt. 50, comma 4, decreto-legge n.
66/2014 (convertito dalla legge n. 89/2014), 18, comma  6,  legge  n.
580/1993, 1, comma 126, legge n. 662/1996, 1, commi 9, 10, 48  e  58,
legge n. 266/2005 e 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 e 623, legge  n.
244/2007, nella parte in cui  prevedono  il  versamento  al  bilancio
dello  Stato  dei  risparmi  di  spesa  conseguiti  dalle  Camere  di
commercio, si porrebbero in contrasto con gli articoli 3 e  97  della
Costituzione. 
    10.1 L'effetto prodotto dalla combinazione delle disposizioni  di
cui al precedente capoverso sarebbe il medesimo censurato dalla Corte
costituzionale nella sentenza  n.  210/2022,  che,  come  piu'  volte
detto, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale,  per  contrasto
con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 61, commi 1, 2,
5 e  17,  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art.  6,  commi
1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
dell'art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art.  50,
comma 3,  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nelle parti in  cui
tali disposizioni prevedono,  limitatamente  alla  loro  applicazione
alle Camere di commercio, dal 1° gennaio 2017 al  31  dicembre  2019,
che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa  ivi  previste  siano
versate annualmente ad apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
dello Stato. 
    10.2 Ora, l'art. 1, comma 590, legge n.  160/2019,  aveva  invero
statuito, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione
delle «norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di
cui all'allegato A annesso alla  presente  legge»,  dunque  anche  di
quelle che sarebbero state dichiarate incostituzionali ove  applicate
alle Camere di commercio, fatte salve quelle che recavano vincoli  in
materia di spese di personale. 
    Senonche', come ha ben osservato parte appellante,  l'abrogazione
delle norme di spending review e' stata solo apparente,  giacche'  il
comma 594 dell'art. 1, legge n. 160/2019 ha ripristinato a  decorrere
dall'anno 2020 lo stesso meccanismo fondato sui tagli  alle  spese  e
sul conseguente riversamento al bilancio  dello  Stato  dei  risparmi
conseguiti anche dagli enti camerali. 
    La circostanza che tale previsione non sia  stata  attinta  dalla
declaratoria di incostituzionalita' parziale non ha alcun rilievo  ai
fini che ci occupano, essendosi la Corte costituzionale  nell'ottobre
2022 pronunciata sulla legittimita' delle disposizioni (vigenti  fino
al 31  dicembre  2019)  indicate  nell'ordinanza  di  rimessione  del
Tribunale di Roma Sezione seconda civile. 
    11. Ad avviso di  questa  Corte,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale prospettata dalla Camera di  commercio  appellante  e'
non manifestamente infondata, e dunque degna  di  essere  rimessa  al
vaglio della Corte costituzionale, per i motivi di seguito indicati. 
    11.1 Deve anzitutto premettersi che le Camere di  commercio  sono
«enti autonomi di diritto pubblico che  svolgono,  nell'ambito  della
circoscrizione territoriale  di  competenza,  funzioni  di  interesse
generale  per  il  sistema  delle  imprese  curandone   lo   sviluppo
nell'ambito delle economie locali», che le  medesime  «rappresentano,
nel proprio consiglio, formato da componenti designati o eletti dalle
organizzazioni delle  imprese,  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  dalle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti, la struttura economica locale (art. 10  e
12)» (cosi' Corte cost. n. 477/2000). Esse entrano  a  pieno  titolo,
formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri  locali  secondo
lo schema dell'art. 118  Costituzione  (v.  Corte  costituzionale  n.
477/2000 cit., Corte cost. n. 210/2022 cit.), ma non partecipano solo
della natura pubblicistica, essendo anche  organi  di  rappresentanza
delle categorie mercantili, venendo cosi'  ad  assumere  una  «natura
anfibia» (v. Corte cost. n. 261/2017, n. 225/2019 e n. 210/2022). 
    Cio' che caratterizza  sotto  il  profilo  contabile  il  sistema
camerale e' la sua autonomia finanziaria, non potendo  le  Camere  di
commercio finanziarsi con entrate e  contributi  derivanti  da  leggi
statali, leggi regionali e convenzioni e dovendo gli atti gestori che
comportino conseguenze economico-finanziarie essere «corredati  -  da
parte dei loro organi decidenti  -  dalla  verifica  in  ordine  alle
relative coperture, con la specificazione, per  la  spesa  e  per  le
eventuali minori entrate, degli oneri annuali e pluriennali  al  fine
di mantenere un costante equilibrio nei  saldi  di  competenza  e  di
cassa nonche' di  fronteggiare  gli  eventuali  scostamenti  in  modo
tempestivo  prima  che  il  loro  accumulo  possa  produrre   deficit
significativi e non riparabili con le proprie risorse» (cosi',  Corte
costituzionale n. 210/2022). 
    11.2 L'autonomia  finanziaria  sancita  dall'art.  18,  legge  n.
580/1993, come novellato dall'art. 1, comma 1,  lettera  r),  decreto
legislativo n. 219/2016, e' caratterizzata dall'assoluta  centralita'
del diritto camerale, annualmente versato dalle  imprese  iscritte  e
divenuto  la  principale,  anche   se   non   esclusiva,   fonte   di
finanziamento delle Camere  di  commercio.  L'incidenza  del  diritto
camerale  sulle  entrate  della  Camera  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura del Tirreno e della Maremma e' pari a  piu'
di due terzi del totale. 
    L'art. 28, decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni
dalla legge n. 114/2014, ha disposto la progressiva  riduzione,  sino
al 2017, del diritto camerale - nella misura del 35% per l'anno 2015,
nella misura del 40% per l'anno 2016  e  nella  misura  del  50%  per
l'anno 2017 - ed ha reso stabile il dimezzamento dell'importo di tale
diritto per le annualita' successive. Tant'e' che nella nota  del  18
dicembre 2024 n. 127214 del Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy che ha indicato la misura del versamento del diritto per l'anno
2025 si e'  confermata  la  riduzione  percentuale  dell'importo  del
diritto camerale del 50% rispetto all'anno 2014. Ed anche la nota  n.
9347 del 16 gennaio 2026 dello stesso  Ministero  ha  confermato  per
l'anno in corso la riduzione del 50% del  diritto  annuale,  prevista
dall'art. 28, decreto-legge n. 90/2014 cit. 
    Deve quindi ritenersi  che  l'imposto  dimezzamento  del  diritto
annuale    incida    in    misura    significativa    sull'equilibrio
economico-finanziario  degli  enti  camerali,  impossibilitati,  come
detto, a conseguire finanziamenti dallo Stato,  dalle  regioni  o  da
altri enti locali. 
    Giova rilevare al riguardo che gli  incrementi  dell'importo  del
diritto annuale ai quali fa riferimento la  difesa  erariale  non  si
riferiscono alla misura ordinaria del diritto dovuto  annualmente  ad
ogni singola Camera di commercio dalle imprese iscritte, ma  solo  ed
esclusivamente al finanziamento di programmi  e  progetti  presentati
dagli enti camerali e condivisi con le regioni, aventi per  scopo  la
promozione dello sviluppo economico  e  l'organizzazione  di  servizi
alle imprese, per i quali il Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy, valutata  la  rilevanza  dell'interesse  del  programma,  puo'
autorizzare l'incremento per gli esercizi di riferimento della misura
del diritto annuale sino ad un massimo del venti per cento (art.  18,
comma 10, legge n. 580/1993). 
    11.3 Il quadro normativo in tema di fonti di finanziamento  degli
enti camerali non  ha  subito  alcun  sostanziale  cambiamento  dalla
pubblicazione della sentenza n. 210/2022 della Corte  costituzionale,
nell'ottobre 2022. 
    Alcun apprezzabile incremento delle entrate degli  enti  camerali
e', infatti, derivato dall'introduzione con decreto  ministeriale  10
marzo 2022 - provvedimento peraltro  gia'  in  vigore  all'epoca  del
pronunciamento della Corte costituzionale - del diritto di segreteria
(nella misura di euro 252,00 per ogni pratica) per  le  procedure  di
composizione negoziata della crisi, introdotte nel nostro ordinamento
con il decreto-legge n. 118/2021, convertito con modificazioni  dalla
legge n. 147/2021 ed ora regolate dagli articoli 12 ss. codice  della
crisi dell'impresa e dell'insolvenza. 
    Tale versamento innanzitutto  e'  destinato  a  coprire  i  costi
sostenuti dall'ente camerale, che nell'ambito di  tali  procedure  di
nuovo conio riveste un ruolo attivo, cosi' come prevede espressamente
l'art. 17, comma 10, CCII («Ai costi  che  gravano  sulle  camere  di
commercio  per  consentire  il  funzionamento  della   procedura   di
composizione negoziata per la  soluzione  della  crisi  d'impresa  si
provvede mediante il versamento, a carico  dell'impresa  che  propone
l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'art. 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580»). Basti pensare alla  ricezione
da  parte  della  Camera  di   commercio   dell'istanza   di   nomina
dell'esperto (art. 12 CCII), all'istituzione ed alla  gestione  della
piattaforma  telematica  accessibile  al  sito  di  ogni  Camera   di
commercio e gestita dal  sistema  delle  Camere  di  commercio  e  da
Unioncamere  (art.  13  CCII),  alla  gestione  da  parte   dell'ente
dell'elenco  degli  esperti  da  designare  (art.  13   CCII),   agli
adempimenti connessi alla ricezione della domanda  di  iscrizione  in
detto elenco  da  parte  dei  professionisti  (art.  13  CCII),  alla
designazione  spettante  anche   alla   Camera   di   commercio   dei
responsabili della formazione degli esperti e dell'aggiornamento  dei
dati degli iscritti, anche in relazione  all'adozione  da  parte  dei
competenti ordini professionali di  sanzioni  disciplinari  (art.  13
CCII), alla costituzione in seno  alle  stesse  Camere  di  commercio
della commissione per la nomina dell'esperto  (art.  13  CCII),  alle
incombenze alle quali e' preposto Il Segretario generale della Camera
di commercio al pervenimento dell'istanze di nomina dell'esperto, che
presuppongono un vaglio  sulla  completezza  della  documentazione  a
corredo dell'istanza (art. 13 CCII). 
    A tali considerazioni occorre aggiungere il  numero  ancora  oggi
assai contenuto delle istanze di accesso alla composizione  negoziata
della crisi, che nel 2023 si attestavano nel numero di 627  in  tutta
Italia e nel 2024, pur incrementandosi, sono giunte ad un  totale  di
1.089 sulla totalita' del territorio nazionale. Per cio' che concerne
la Camera di commercio del Tirreno e della Maremma, tra il 2022 e  il
5 novembre 2025 risultano essere state  presentate  27  istanze,  con
versamento di diritti di segreteria pari a complessivi euro 6.048,00. 
    11.4 La sostanziale invarianza delle fonti di  approvvigionamento
del sistema camerale rende ancora attuali le considerazioni  espresse
poco piu'  di  tre  anni  orsono  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza  n.  210/2022  che  hanno  condotto  alla  declaratoria   di
illegittimita' costituzionale delle norme che  imponevano  agli  enti
camerali il riversamento dei risparmi di spesa conseguiti al bilancio
dello Stato sino all'anno 2019. 
    Deve  quindi  ritenersi  innanzitutto  che  la  riduzione,  ormai
stabilizzata, della misura del diritto annuale versato dalle imprese,
principale  fonte  di  finanziamento  di  detti  enti,  finisca   per
frustrare le aspettative che le imprese nutrono  a  seguito  di  tali
versamenti ed incida in misura gravosa sui bilanci  delle  Camere  di
commercio,  rendendo  i  sacrifici  imposti  dalle  disposizioni  qui
censurate  non  piu'  tollerabili  e  compatibili  con   il   dettato
costituzionale. 
    L'imposizione ad enti dotati di autonomia finanziaria,  partecipi
del conto economico consolidato,  non  solo  di  tagli  di  spesa  ma
dell'obbligo di riversamento del  risparmio  conseguito  al  bilancio
dello Stato  non  appare  inoltre  congruente  alle  finalita'  degli
interventi legislativi in esame, perche' vanifica lo sforzo sostenuto
dalle Camere di commercio nel conseguire tali risparmi, lasciando per
di piu' invariato il saldo complessivo della  spesa  consolidata.  Il
principio di autarchia e di autonomia funzionale degli enti  camerali
viene  sacrificato  a  fronte  di  un  correlativo  esiguo  beneficio
conseguito dall'erario. 
    Al riguardo, va  rammentato  che  la  Corte  costituzionale,  nel
dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma  3,
decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nella parte  in
cui applica anche alla Cassa nazionale di  previdenza  ed  assistenza
per i dottori commercialisti un prelievo commisurato alle  spese  per
consumi  intermedi  dell'esercizio  2020,  ha  osservato  che  «nella
manovra di finanza pubblica  il  contestato  prelievo  assume  valore
neutro,  dal  momento  che  il  saldo   complessivo   delle   risorse
disponibili nel consolidato pubblico risulta invariato» (sentenza  n.
7/2017). 
    In  sostanza,  non  e'  rinvenibile  l'utilita'   dell'operazione
prodotta dal combinato disposto dell'art.  1,  comma  594,  legge  n.
160/2019  e  delle  norme  di  cui  all'allegato  A   precedentemente
richiamate, che si traduce in una diversa allocazione  di  spese  nel
complesso invariate,  (nell'ambito  del  conto  consolidato),  mentre
queste, avuto riguardo anche agli obblighi assunti a livello europeo,
avrebbero dovuto subire una complessiva riduzione. 
    Sotto  questo  profilo  si  pone  una  questione  di   intrinseca
irragionevolezza dello strumento utilizzato rispetto  alle  finalita'
dichiarate dal  legislatore,  con  conseguente  possibile  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    11.5 L'intrinseca irragionevolezza di tale disciplina legislativa
viene in rilievo anche sotto il profilo della sottrazione delle somme
versate dalle imprese, che potrebbero essere destinate alla  missione
istituzionale delle  Camere  di  commercio  e  nello  specifico  alla
prestazione di servizi in favore delle medesime imprese e che vengono
invece devolute all'indifferenziata spesa corrente dello Stato. 
    Nel contempo, viene anche violato il principio di buon  andamento
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione,
in quanto l'imposizione dell'obbligo di riversamento dei risparmi  di
spesa, oltre a mettere a repentaglio l'esigenza  dell'equilibrio  del
bilancio, imprescindibile anche per gli  enti  camerali,  sottrae  ai
naturali destinatari (le  imprese)  gli  eventuali  miglioramenti  in
termini di maggiore  efficienza  della  gestione,  senza  neppure  il
previo accertamento dell'esistenza di tale miglioramento. 
    11.6 Per effetto delle disposizioni qui censurate viene, inoltre,
violato  il  principio  dell'autarchia  funzionale  delle  Camere  di
commercio, inteso nel senso gia' precisato dell'autosufficienza delle
risorse per assicurare l'adempimento delle funzioni istituzionali  di
detti enti. 
    Tali disposizioni configurano inoltre un  obbligo  permanente  di
riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello  Stato,  per  di
piu' rapportato a parametri cristallizzati nel tempo  e  suscettibili
quindi di risultare superati e non piu' congruenti con la  situazione
economica  e  finanziaria  degli  enti   obbligati   negli   esercizi
finanziari successivi. 
    Viene qui in rilievo il  principio  gia'  affermato  dalla  Corte
costituzionale,  secondo  cui  «se,  in  astratto,  non  puo'  essere
disconosciuta la  possibilita'  per  lo  Stato  di  disporre,  in  un
particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche
nei confronti degli enti che - come la CNPADC (n.d.r. Cassa nazionale
di  previdenza  e  assistenza  per  i   dottori   commercialisti)   -
sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei  propri
iscritti, non e' invece conforme a Costituzione articolare  la  norma
nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei  riguardi  di
un ente caratterizzato da  funzioni  previdenziali  ed  assistenziali
sottoposte al rigido principio dell'equilibrio  tra  risorse  versate
dagli iscritti e prestazioni rese» (Corte costituzionale n. 7/2017). 
    Del resto, a piu' riprese, la  giurisprudenza  costituzionale  ha
codificato le condizioni di legittimita' delle misure di contenimento
della spesa pubblica, statuendo che l'irragionevolezza di tali misure
puo' essere esclusa solo se le decurtazioni previste sono imposte  da
esigenze  straordinarie  di  contenimento   della   spesa   pubblica,
risultano consentanee allo scopo prefissato e presentano un'efficacia
temporale  limitata  e  circoscritta  (v.  Corte  costituzionale   n.
245/1997, n. 299/1999, n. 223/2012 e n. 310/2013). Condizioni che nel
caso  di  specie  quanto  meno  sotto  il  profilo  della  permanenza
dell'obbligo  di   riversamento   non   appaiono   rispettate   dalle
disposizioni oggetto di censura. 
    11.6. Per tutti i motivi sopra esposti, questa Corte  ritiene  di
dover sottoporre  le  norme  riportate  al  paragrafo  10  di  questa
ordinanza allo scrutinio  della  Corte  costituzionale,  profilandosi
diverse questioni di  legittimita'  non  manifestamente  infondate  e
rilevanti ai fini della decisione della presente controversia. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte d'appello di Roma -  Sezione  prima  civile,  visti  gli
articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art. 1, legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, e l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale delle norme di seguito indicate: 
        art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, a mente  del  quale,  a
decorrere dall'anno 2020, «al fine di assicurare  il  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli  organismi  di  cui  al
comma  590,  ivi  comprese   le   autorita'   indipendenti,   versano
annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto
nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, incrementato del 10  per  cento»,  nella
parte in cui si applica alle Camere di commercio; 
        art. 50, comma 4, decreto-legge n.  66/2014,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  n.  89/2014,  secondo  cui  «gli  enti  e
organismi  di  cui  al  comma   3   possono   effettuare   variazioni
compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'art. 6, commi
8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'art. 1, comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento  degli  obiettivi
complessivi  di  contenimento  della  spesa  previsti  dalle   citate
disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio  dello
Stato. Il comma 10 dell'art. 6 del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  2010,  e'
soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al  presente
articolo o di ulteriori  interventi  individuati  dagli  enti  stessi
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano
i risparmi  previsti  dal  comma  3,  gli  enti  interessati  possono
provvedere  anche  attraverso  la  riduzione  delle   altre   risorse
destinate a interventi di natura  corrente,  con  l'esclusione  delle
spese di personale»; nella parte in cui, anche in combinato  disposto
con l'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, prevede che le Camere  di
commercio debbano assicurare il versamento dei relativi  risparmi  al
bilancio dello Stato; 
        art. 18, comma 6, legge n. 580/1993, a mente  del  quale  «al
fine  di  garantire  la  partecipazione  del  sistema  camerale  agli
obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi  risparmi
di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio,  l'Unioncamere  e
le   singole   unioni   regionali   possono   effettuare   variazioni
compensative  tra  le  diverse  tipologie  di  spesa,  garantendo  il
conseguimento dei predetti obiettivi  e  l'eventuale  versamento  dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei  conti
dei  singoli  enti  attesta  il  conseguimento  degli  obiettivi   di
risparmio e le modalita' compensative tra  le  diverse  tipologie  di
spesa»; nella parte in cui, anche in combinato disposto con l'art. 1,
comma  594,  legge  n.  160/2019,  prevede  che  ciascuna  Camera  di
commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni  regionali  debbano
garantire l'eventuale  versamento  dei  risparmi  al  bilancio  dello
Stato; 
        art. 1, comma 126, legge n. 662/1996, secondo  il  quale:  «I
compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai
dipendenti   pubblici   che   siano   componenti   di    organi    di
amministrazione, di revisione e di collegi  sindacali,  sono  ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento  per  gli  importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al  10  per  cento  per  gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20  per
cento per gli ulteriori importi superiori a  lire  20  milioni  lordi
annui. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite  le  modalita'   di   versamento   all'erario   dell'importo
corrispondente  alla  riduzione  per  prestazioni  comunque  rese   a
decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge»;
nella parte in cui, anche in combinato disposto con l'art.  1,  comma
594, legge n.  160/2019,  prevede  con  riferimento  alle  Camere  di
commercio che «con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
sono definite le  modalita'  di  versamento  all'erario  dell'importo
corrispondente  alla  riduzione  per  prestazioni  comunque  rese   a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 
        art. 1, commi 9, 10, 48 e 58, legge n. 266/2005, a mente  del
quale: «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi  ed  incarichi  di
consulenza  conferiti  a   soggetti   estranei   all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, esclusi le universita', gli  enti  di  ricerca  e  gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non  potra'  essere
superiore al 30 per cento di quella  sostenuta  nell'anno  2004.  Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo  deve  rientrare
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti. 10. A  decorrere  dall'anno  2006  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  possono
effettuare  spese  per   relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
48. Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze  29  novembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  282  del  2  dicembre  2002,  in  attuazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6  settembre  2002,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,  n.  246,
nonche' le somme di cui all'art. 1, comma  8,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191 sono versate da ciascun ente, entro il 30  giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione  al  capo
X, capitolo 2961. 58.  Le  somme  riguardanti  indennita',  compensi,
gettoni,  retribuzioni  o   altre   utilita'   comunque   denominate,
corrisposti  ai  componenti  di  organi  di  indirizzo,  direzione  e
controllo, consigli di amministrazione e organi  collegiali  comunque
denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, e negli enti da queste ultime  controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto  agli  importi
risultanti alla data del 30 settembre  2005»;  nella  parte  in  cui,
anche in combinato  disposto  con  l'art.  1,  comma  594,  legge  n.
160/2019, prevede con riferimento alle Camere  di  commercio  che  le
somme ivi indicate debbano essere versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961; 
        art. 2, commi da 618 a 623, legge n. 244/2007,  a  norma  del
quale: «618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni   centrali   e
periferiche dello Stato non possono superare,  per  l'anno  2008,  la
misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la  misura  del  3
per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di  spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione  di  interventi  di
sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in  locazione  passiva,
e' ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1
per cento del valore dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del
presente comma devono conseguire economie di  spesa,  in  termini  di
indebitamento netto, non inferiori a  euro  650  milioni  per  l'anno
2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno
2010. 619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di  cui
al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con  imputazione
a specifico  capitolo,  anche  di  nuova  istituzione,  appositamente
denominato, rispettivamente di parte corrente e  di  conto  capitale,
iscritto  nella  pertinente  unita'  previsionale   di   base   della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti  destinati
alle predette finalita'. Il Ministro competente e' autorizzato, a tal
fine, ad  effettuare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  620.
L'Agenzia del demanio entro il  mese  di  febbraio  2008  provvede  a
determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le
amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a  renderlo
pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del  sito  web
dell'Agenzia stessa. 621. Il Ministro competente puo' richiedere  una
deroga ai limiti di cui al comma  618  al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze. 622. I
commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi
immobiliari costituiti ai sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. 623. A decorrere dall'anno 2008  gli  enti  ed
organismi pubblici inseriti nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con  esclusione  degli
enti territoriali e locali e  degli  enti  da  essi  vigilati,  delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico, si adeguano ai  principi  di  cui  ai
commi da 615 a  626,  riducendo  le  proprie  spese  di  manutenzione
ordinaria e  straordinaria  in  modo  tale  da  rispettare  i  limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra  l'importo
delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle  stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da
615 a 626, e' versata  annualmente  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato entro il 30 giugno.  Gli  organi  interni  di  revisione  e  di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma»; nella parte
in cui, anche in combinato disposto con l'art. 1, comma 594, legge n.
160/2019, prevede che le Camere di commercio siano tenute  a  versare
annualmente  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   l'eventuale
differenza tra l'importo delle spese ivi richiamate relative all'anno
2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dall'anno  2008
secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dello stesso art. 2; 
    Per violazione degli articoli 3 e 97  della  Costituzione  e  per
tutte le ragioni indicate al paragrafo 11. di questa ordinanza; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Dispone che il presente provvedimento, a cura della  cancelleria,
sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicato  al  Presidente  del  Senato   ed   al
Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla
Corte costituzionale unitamente  al  fascicolo  processuale,  con  la
prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
        Roma, 12 febbraio 2026 
 
                       Il Presidente: Saracino 
 
                                       Il Consigliere relatore: Genna