Reg. ord. n. 46 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12
Ordinanza del Corte d'appello di Roma del 17/02/2026
Tra: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno C/ Presidenza del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Amministrazione pubblica – Camere di commercio – Obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione di norme, recanti misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, individuate nell’allegato A alla legge n. 160 del 2019 – Irragionevolezza e violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Lesione del principio del buon andamento – Lesione dell’autarchia funzionale delle Camere di commercio conseguente all’introduzione di un prelievo strutturale e continuativo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2022.
Norme impugnate:
legge
del 27/12/2019
Num. 160
Art. 1
Co. 594
in combinato disposto con l'art.
decreto-legge del 24/04/2014 Num. 66 Art. 50 Co. 4 convertito con modificazioni in
legge del 23/06/2014 Num. 89
legge del 29/12/1993 Num. 580 Art. 18 Co. 6
legge del 23/12/1996 Num. 662 Art. 1 Co. 126
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 9
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 10
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 48
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 58
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 618
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 619
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 620
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 621
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 622
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 623
decreto-legge del 24/04/2014 Num. 66 Art. 50 Co. 4 convertito con modificazioni in
legge del 23/06/2014 Num. 89
legge del 29/12/1993 Num. 580 Art. 18 Co. 6
legge del 23/12/1996 Num. 662 Art. 1 Co. 126
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 9
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 10
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 48
legge del 23/12/2005 Num. 266 Art. 1 Co. 58
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 618
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 619
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 620
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 621
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 622
legge del 24/12/2007 Num. 244 Art. 2 Co. 623
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 97
Testo dell'ordinanza
N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2026
Ordinanza del 17 febbraio 2026 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento civile promosso dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno contro la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e
delle finanze e Ministero delle imprese e del made in Italy.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Camere
di commercio - Obbligo di versamento al bilancio dello Stato dei
risparmi di spesa derivanti dall'applicazione di norme, recanti
misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica,
individuate nell'allegato A alla legge n. 160 del 2019.
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022), art. 1, comma 594, anche in combinato disposto con
l'art. 50, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito,
con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'art.
18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
con l'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con l'art. 1,
commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006)) e con l'art. 2, commi da 618
a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)).
(GU n. 12 del 25-03-2026)
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione prima civile
Riunita in Camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
dott. Nicola Saracino, Presidente;
dott. Gianluca Mauro Pellegrini, Consigliere;
dott. Marco Genna, Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di secondo
grado, iscritta al n. 1804 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2025, vertente
tra
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della
Maremma e del Tirreno (c.f. 01838690491), con sede legale in Livorno,
piazza del Municipio, n. 48, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Alfonso Celotto,
appellante;
e
Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in
persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'economia e delle
finanze (c.f. 80415740580), in persona del Ministro pro tempore, e
Ministero delle imprese e del made in Italy (c.f. 80230390587), in
persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, appellati.
Motivi della decisione
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto
segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura della Maremma e del
Tirreno, istituita con decreto del 6 agosto 2015 del Ministero dello
sviluppo economico a seguito dell'accorpamento della Camera di
commercio di Livorno con la Camera di commercio di Grosseto, ha adito
dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
delle Imprese e del made in Italy (nuova denominazione del Ministero
dello sviluppo economico), chiedendo:
in via principale, di accertare la non debenza delle somme
versate in apposito capitolo del bilancio dello Stato per gli anni
2020, 2021 e 2022 e di quelle relative alle annualita' successive per
le quali i termini di versamento non fossero ancora scaduti, in
adempimento degli obblighi imposti dall'art. 1, comma 594, legge n.
160/2019 e delle norme di cui all'allegato A di detta legge
richiamate, in ragione della non applicabilita' di tali disposizioni
alle Camere di commercio;
in via subordinata, di dichiarare rilevante e non
manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimita'
costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 53, 97 e 118, ultimo
comma, della Costituzione, della predetta norma, anche nel combinato
disposto con gli articoli 50, comma 4, decreto-legge n. 66/2014
(convertito dalla legge n. 89/2014), 18, comma 6, legge n. 580/1993,
1, comma 126, legge n. 662/1996, 1, commi 9, 10, 48 e 58, legge n.
266/2005 e 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 e 623, legge n. 244/2007,
nella parte in cui prevedono il versamento al bilancio dello Stato
dei risparmi di spesa conseguiti dalle Camere di commercio, e di
rimettere conseguentemente gli atti alla Corte costituzionale;
in ogni caso, accertata la natura di indebito dei versamenti
effettuati, vedersi condannare le amministrazioni convenute in solido
tra loro, o quella a cio' tenuta, a restituire a parte attrice gli
importi versati, nonche' tutte le altre somme non dovute che questa
abbia pagato, si sia vista trattenere o compensare con altre poste di
credito, o che si trovasse a pagare, o a vedersi trattenere o
compensare con altre poste di credito, con i relativi interessi e
accessori di legge a decorrere da ciascuno degli indebiti pagamenti o
ritenzioni/compensazioni e fino all'effettivo soddisfo.
2. La Camera di commercio del Tirreno e della Maremma ha dedotto
a sostegno della domanda accertativa e restitutoria che:
(a) il «comma 594 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (...)
replica il medesimo meccanismo di taglio delle spese pubbliche e
riversamento del relativo risparmio in favore del bilancio dello
Stato, gia' dichiarato incostituzionale - per il periodo 2017-2019 -
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 210/2022»;
(b) l'obbligo di riversamento anche per le annualita'
successive, ossia per gli anni 2020 e seguenti, (n.d.r. e') fondato
(...), per effetto della previsione di cui al comma 594 dell'art. 1
della legge n. 160/2019, (i) in parte su disposizioni di legge a essa
soggettivamente non riferibili, (ii) in parte sulle stesse
disposizioni di legge dichiarate incostituzionali (iii) e, in parte
ancora, su disposizioni di legge a queste ultime analoghe, che
prevedono lo stesso identico sistema di versamento dei risparmi
conseguiti dalla CCIAA in favore dello Stato», alcune delle quali non
sono state tuttavia colpite dalla declaratoria di incostituzionalita'
perche' non prevedono obblighi di riversamento delle somme
risparmiate o perche' rinviano comunque a norme espressamente
dichiarate incostituzionali (gli articoli 27 del decreto-legge n.
112/2008, come conv., con mod., dalla legge n. 133/2008; 61, commi 3,
6 e 7 del decreto-legge n. 112/2008, come conv., con mod., dalla
legge n. 133/2008; 6, commi 6, 9 e 11 del decreto-legge n. 78/2010,
come conv., con mod., dalla legge n. 122/2010; 8, comma 1, del
decreto-legge n. 78/2010, come conv., con mod., dalla legge n.
122/2010; 4 della legge n. 217/2011; 5, comma 14, del decreto-legge
n. 95/2012, come conv., con mod., dalla legge n. 135/2012; 8, comma
1, lettera c) e 2, lettera b), del decreto-legge n. 95/2012, come
conv., con mod., dalla legge n. 135/2012), mentre altre
presenterebbero profili di illegittimita' costituzionale,
segnatamente l'art. 50, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
(Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), l'art.
18, comma 6, legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), l'art. 1,
comma 126, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), l'art. 1, commi 9, 10, 48
e 58, legge n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006) e l'art.
2, commi da 618 a 623, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2008).
2.1 Ad avviso dell'odierna appellante, le norme appena
richiamate, in combinato disposto con la previsione di cui all' art.
1, comma 594, legge n. 160/2019, a mente del quale «al fine di
assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorita'
indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo
pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme
di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del
10 per cento», sono, con specifico riferimento al sistema camerale,
costituzionalmente illegittime, in quanto la loro applicazione agli
enti camerali risulta irragionevole in relazione all'autonomia
finanziaria di detti enti che preclude la possibilita' di ottenere
finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di
ripianamento di eventuali deficit.
Riducendo le risorse a disposizione delle Camere di commercio, in
prevalenza incentrate sul diritto camerale, che peraltro negli ultimi
anni e' stato soggetto ad una progressiva riduzione, verrebbero,
infatti, frustrate le aspettative che le imprese nutrono a seguito
del versamento annuale del diritto, con conseguente pregiudizio anche
del principio di correttezza e buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Nel contempo, tale disciplina, laddove prevede un obbligo di
riversamento dei risparmi di spesa conseguiti in favore dello Stato,
e' irragionevole e si pone in contrasto anche con l'art. 3 della
Costituzione, perche' non consente alle Camere di commercio di
garantire il rispetto del generale principio dell'equilibrio di
bilancio, determinando (i) la sottrazione alle imprese, i destinatari
naturali della missione istituzionale degli enti camerali, degli
eventuali miglioramenti in termini di efficienza della gestione,
senza neppure il previo accertamento dell'esistenza di un simile
miglioramento e (ii) la sottrazione agli stessi enti camerali delle
somme versate dalle imprese legate alla fornitura di servizi in
favore delle stesse, in violazione del principio dell'autarchia
funzionale di detti enti, consistente nell'autosufficienza delle
risorse per assicurare l'adempimento delle funzioni.
L'imposizione dell'obbligo di riversamento dei risparmi di spesa
si porrebbe in contrasto anche con l'art. 118, ultimo comma, della
Costituzione, che impone la valorizzazione dell'autonoma iniziativa
dei cittadini e delle autonomie funzionali, tra le quali le Camere di
commercio.
Sempre nella prospettazione dell'appellante, la disciplina de qua
contrasta infine con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, per
l'evidente sproporzione che produce tra i sacrifici imposti alle
Camere di commercio e il beneficio correlativamente conseguito
dall'Erario; se, infatti, l'imposizione di regole di contenimento
della spesa puo' ritenersi appropriata alle finalita' degli
interventi legislativi di cui si discute, cio' non di meno l'obbligo
di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato finisce
per vanificare lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel
conseguire tali risparmi, lasciando sostanzialmente invariato il
saldo complessivo della spesa consolidata.
2.2 Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210/2022,
pubblicata il 14 ottobre 2022, all'esito dell'incidente di
costituzionalita' promosso dal Tribunale di Roma Sezione II civile
con ordinanza di rimessione del 21 gennaio 2021 nell'ambito del
giudizio n. 50017/2017 RG incardinato dalla stessa Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del Tirreno e della
Maremma nei confronti delle medesime amministrazioni oggi appellate,
ha dichiarato, per l'arco temporale 1° gennaio 2017 - 31 dicembre
2019, l'illegittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli
3 e 97 della Costituzione dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17,
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 8, comma
3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e dell'art. 50, comma 3, decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, nelle parti in cui tali disposizioni prevedono, limitatamente
alla loro applicazione alle Camere di commercio, dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa
ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato.
Questo, in sintesi, il contenuto della pronuncia di
incostituzionalita':
«L'applicazione alle Camere di commercio di tali disposizioni
risulta irragionevole, a fronte della particolare autonomia
finanziaria di tali soggetti, che preclude la possibilita' di
ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di
ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione
amministrativa dei medesimi. (...)
Le predette riduzioni (n.d.r. del diritto camerale, che e'
divenuto il principale strumento di finanziamento degli enti
camerali), incidendo in maniera progressivamente piu' gravosa sui
bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 - anno in cui
e' disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta
per cento - i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non piu'
sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.
Conseguentemente, dall'anno 2017 e fino al 31 dicembre 2019 (dal 1°
gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019, la
quale all'art. 1, comma 590, prevede che «cessano di applicarsi le
norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa»,
sottoposte all'odierno scrutinio di legittimita' costituzionale),
l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti mina
gravemente la sostenibilita' della gestione economico-finanziaria e
determina un aggravamento del bilancio di detti enti, le cui entrate
risultano, a regime, effettivamente dimezzate.
Seppure l'imposizione di regole di contenimento della spesa
puo' ritenersi appropriata alle finalita' degli interventi
legislativi in esame, operati in contesti di grave crisi economica,
non appare altrettanto congruente con le finalita' dell'intervento
l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato,
vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel
conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo
della spesa consolidata.
L'equilibrio della finanza pubblica allargata non puo' essere
realizzato attraverso lo «sbilanciamento» dei conti delle Camere di
commercio. E' di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di
equilibrio macroeconomico attraverso il correlato squilibrio del
sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza.
Cio', oltretutto, provoca indubbi riflessi negativi sui servizi
alle imprese.
3.2. - Il meccanismo delineato dalle disposizioni censurate non
e' inoltre ragionevole, non solo perche' incide negativamente sulla
piena realizzazione degli interessi tutelati da tali enti e facenti
capo ai rispettivi iscritti, ma anche perche' penalizza la corretta
ed efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti alle Camere
di commercio, con pregiudizio del principio di correttezza e buon
andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
La prospettiva costituzionale cosi' sintetizzata evidenzia la
fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza e del
generale principio dell'equilibrio del bilancio, obiettivo
imprescindibile delle Camere di commercio».
2.3 Ora, ad avviso dell'odierna appellante, la previsione
contenuta nel comma 590 dell'art. 1, legge n. 160/2019, secondo la
quale «ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una piu'
efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno
2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma
societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 (...) cessano di applicarsi le norme in materia di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso
alla presente legge», configura una fattispecie di abrogazione
soltanto apparente, dal momento che il comma 594 dello stesso art. 1
reintroduce, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a carico
degli enti camerali obblighi di risparmio di spesa e di riversamento
annuale delle relative somme ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato del tutto analoghi a quelli dichiarati incostituzionali per il
periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019. Anzi, prevedendo
espressamente un incremento del 10% dell'importo pari a quanto dovuto
per l'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato
A alla legge n. 160/2019, detta previsione incide in termini ancora
piu' gravosi sulla sostenibilita' della gestione
economico-finanziaria del sistema camerale.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del Tirreno e della Maremma, pur ritenendoli non dovuti, ha comunque
prudenzialmente effettuato i riversamenti dei propri risparmi di
spesa al bilancio dello Stato per le annualita' 2020 (euro
428.706,20, giusto mandato di pagamento n. 886 del 30 giugno 2020,
con versamento effettuato il 2 luglio 2020), 2021 (euro 428.706,20,
giusto mandato di pagamento n. 953 del 10 giugno 2021, con versamento
effettuato l'11 giugno 2021) e 2022 (euro 428.706,20, giusto mandato
di pagamento n. 787 del 14 giugno 2022, con versamento effettuato il
16 giugno 2022).
4. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti tramite
l'Avvocatura generale dello Stato la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
delle imprese e del made in Italy, contestando le difese avversarie
ed evidenziando, in particolare, come la sentenza della Corte
costituzionale n. 210/2022 non esplicasse i suoi effetti sulla
vigenza dell'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019.
5. Il Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, con sentenza n.
3220/2025, pubblicata il 3 marzo 2025, ha respinto le domande
attoree, statuendo che:
«gli organismi di cui al comma 590 sono quelli indicati
dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ossia gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). (...)
"Anche sotto il profilo di diritto positivo non vi e' dubbio che
parte attrice sia una amministrazione pubblica (si veda ad es.
l'elenco P.A. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30
settembre 2020 che indica espressamente le Camere di commercio)"
(che) "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale";
«quel giudizio di costituzionalita' (sentenza n. 210/22) e la
connessa declaratoria di incostituzionalita' non riguarda l'art. 1,
comma 590 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
quindi neppure il comma 594 alla base del presente giudizio. Appare
poi certamente oggettivo il dato posto dal testo dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87; se avesse voluto abrogare l'art. 1, comma
594 della legge n. 160/2019 la Corte - che richiama la norma - lo
avrebbe dovuto indicare. La Corte costituzionale con la sentenza n.
210/22 non indico' d'ufficio l'illegittimita' costituzionale in via
consequenziale della norma di legge oggi applicata e relativa alle
diverse annualita' in contestazione, non ravvisandone i presupposti.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 594 della legge n. 160/2019
e' vigente ed oggi in questa sede deve essere applicata»;
«La fonte dell'obbligazione rimane l'art. 1, comma 594: la
sentenza della Consulta ha inciso solo su alcune norme contenute
nell'allegato A) alla legge n. 160/2019, ma non l'art. 1, comma 594
il quale esplica i suoi effetti sul calcolo del versamento unico
annuale ex art. 1, comma 594 della legge n. 160/2019 in questione»
(...) «la declaratoria di incostituzionalita' ha interessato solo
parte delle norme contenute nell'allegato A) alla legge n. 160/2019;
resta la possibilita' di ricorrere alle altre norme incluse nel
predetto allegato A) quali criteri di calcolo del versamento unico
annuale ex art. 1, comma 594 della legge n. 160/2019 in questione.
Calcolo, peraltro, gia' correttamente effettuato dalla parte attrice
col versamento delle rispettive somme»;
«Circa la questione di legittimita' costituzionale si osserva
che l'obbligo di versamento annuale al bilancio dello Stato previsto,
a partire dal 2020, a carico delle Camere di commercio appare in
perfetto ossequio con l'art. 81 della Costituzione, con il quale lo
Stato ha introdotto il principio dell'equilibrio dei bilanci,
stabilendone ampiezza e portata». (...) «La norma posta dall'art.
art. 1, comma 594 della legge n. 160/2019 ponendosi nel solco del
principio di pareggio di bilancio, si affianca a quelle analoghe
normative rispondenti alle richieste formulate in ambito europeo, con
il Patto di stabilita' e crescita, laddove viene fatto espresso
riferimento a «un saldo di bilancio a medio termine prossimo al
pareggio o positivo». La Corte costituzionale, come visto, ha
volutamente delimitato temporalmente l'incostituzionalita' dei
riversamenti effettuati «fino al 31 dicembre 2019» poiche' «dal 1°
gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019. Per
quanto sopra esposto, le domande di parte attrice sono rigettate e
per l'effetto si accerta la legittimita' dei versamenti effettuati
per gli anni 2020, 2021 e 2022».
6. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente
appello la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della Maremma, chiedendo
in via principale:
1) accertare e dichiarare che l'art. 1, comma 594, della
legge n. 160/2019 - e per rinvio le norme di cui all'allegato A alla
legge n. 160/2019 (con particolare riguardo agli articoli 50, comma
4, del decreto-legge n. 66/2014, conv., con mod., dalla legge n.
89/2014, 18, comma 6, della legge n. 580/1993, 1, comma 126, della
legge n. 662/1996, 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge n. 266/2005,
e 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007) - laddove prevede
l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, non
si applica all'odierna appellante per i motivi tutti di fatto e di
diritto e che l'odierna appellante, per le predette ragioni, non era
tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme di
euro 428.706,20 per l'anno 2020 (cfr. doc. n. 4 fasc. primo grado),
di euro 428.706,20 per l'anno 2021 (cfr. doc. n. 5 fasc. primo grado)
e di euro 428.706,20 per l'anno 2022 (cfr. doc. n. 6 fasc. primo
grado), e/o alcun'altra somma, anche con riferimento a somme rispetto
alle quali i termini di versamento all'entrata dello Stato non siano
ancora scaduti, e che nulla sara' dovuto anche in relazione alle
annualita' successive al 2022;
in via subordinata:
2) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente
domanda n. 1), ove l'Ill.ma Corte di appello adita ritenga che
l'odierna appellante sia soggetta all'obbligo di versamento al
bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 594, della legge n.
160/2019 (e delle norme a cui si rinvia nell'allegato A cola'
richiamato per quanto occorra), dichiarare rilevante e non
manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimita'
costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli articoli
3, 53, 97 e 118, ultimo comma, della Costituzione, anche nel loro
combinato disposto e, conseguentemente, sospendere il giudizio e
rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci
sulla relativa legittimita' costituzionale;
in ogni caso:
per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle
declaratorie riassunti ai capi che precedono, accertare la natura di
indebito dei versamenti effettuati dall'odierna appellante delle
somme di euro 428.706,20 per l'anno 2020 (cfr. doc. n. 4 fasc. primo
grado), di euro 428.706,20 per l'anno 2021 (cfr. doc. n. 5 fasc.
primo grado) e di euro 428.706,20 per l'anno 2022 (cfr. doc. n. 6
fasc. primo grado) e, per l'effetto, condannarsi le convenute
amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a cio' tenuta, a
restituire a parte appellante i predetti importi, nonche' tutte le
altre somme non dovute che questa abbia pagato, si sia vista
trattenere o compensare con altre poste di credito, o che si trovasse
a pagare, o a vedersi trattenere o compensare con altre poste di
credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere da
ciascuno degli indebiti pagamenti o ritenzioni/compensazioni e fino
all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche del
primo grado, integralmente rifusi, e con rifusione del contributo
unificato versato».
L'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame.
1° Motivo) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.
att. c.p.c. per insufficienza, illogicita', contraddittorieta' e
inadeguatezza della motivazione. Violazione dell'art. 1, comma 594,
legge n. 160/2019. Violazione degli articoli 3, 53, 97 e 118, ultimo
comma, della Costituzione ad avviso dell'appellante, il Giudice di
prime cure non avrebbe considerato che:
(i) alcune delle disposizioni richiamate dall'art. 1, comma
594, legge n. 160/2019 non sono soggettivamente applicabili alle
Camere di commercio (segnatamente, l'art. 4, comma 66, legge n.
183/2011, applicabile soltanto a INPS, INPDAP e INAIL, l'art. 21,
comma 8, decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214/2011, applicabile solo a INPS ed enti soppressi,
l'art. 4, comma 77, legge n. 92/2012, applicabile solo ad INPS ed
INAIL; l'art. 1, comma 108, legge n. 228/2012, applicabile soltanto
agli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici,
l'art. 1, commi 321 e 417, legge n. 147/2013, applicabile soltanto
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, alle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', e agli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l'art. 19, comma 3,
lettera c) decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114/2014, applicabile solo all'Autorita' nazionale
anticorruzione, l'art. 22, commi 6 e 9, lettere d) e f),
decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 114/2014, applicabile solo all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
all'Autorita' di regolazione dei trasporti, all'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati
personali, all'Autorita' nazionale anticorruzione, alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione e alla Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, l'art. 1, commi 305, 307 e 308, legge n. 190/2014,
applicabile solo all'INPS, l'art. 6, commi 2 e 3, decreto-legge n.
65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015,
applicabile anch'esso solo all'INPS, l'art. 1, comma 608, legge n.
208/2015, applicabile solo agli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici);
(ii) altre disposizioni richiamate sono state espressamente
dichiarate incostituzionali con la piu' volte citata sentenza della
Corte costituzionale n. 210/2022 (segnatamente, l'art. 61, commi 1, 2
e 5 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133/2008, l'art. 6, commi 3, 7, 8, 12, 13 e 21 del
decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122/2010, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, e l'art. 50,
comma 3, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 89/2014);
(iii) altre disposizioni, infine, pur non (ancora) dichiarate
formalmente incostituzionali, risultano comunque illegittime perche'
presentano un contenuto identico, analogo o comunque sovrapponibile a
quelle invalidate dalla citata sentenza n. 210/2022, per le medesime
ragioni ivi addotte dal giudice costituzionale (segnatamente, quelle
indicate in grassetto al punto b) paragrafo 2);
(iv) il minimo comun denominatore delle disposizioni sub
(iii) e' rappresentato dal fatto che esse prevedono a carico delle
Camere di commercio l'obbligo di effettuare il versamento dei
risparmi di spesa conseguiti al bilancio dello Stato, secondo un
meccanismo identico a quello che la Corte costituzionale ha gia'
censurato con riferimento all'arco temporale 2017-2019;
Ad avviso dell'appellante, i medesimi rilievi di
incostituzionalita' compiuti dalla Corte costituzionale in relazione
a disposizioni che nella sostanza ricalcano quelle di cui si
controverte devono essere effettuati con riferimento al comma 594
dell'art. 1, legge n. 160/2019 e alle norme cui esso fa riferimento
mediante rinvio all'allegato A. La mancata declaratoria di
incostituzionalita' della disciplina legislativa vigente a far data
dall'anno 2020 non ha alcun rilievo, essendosi la Corte
costituzionale nella sentenza n. 210/2022 limitata a prendere atto
che dal 2020 cessavano di avere effetto le norme sottoposte alla sua
cognizione senza entrare nel merito della normativa subentrata, che
non aveva alcun effetto diretto nel giudizio a quo.
Il Tribunale non avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che
alcuna pretesa di versamento dell'importo pari a quanto dovuto per
l'esercizio 2018 incrementato del 10% puo' discendere dal disposto
dell'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, dal momento che la Corte
costituzionale ha sancito l'incostituzionalita' dei versamenti
effettuati dalle Camere di commercio relativamente anche all'anno
2018.
La formale vigenza di una disposizione non puo' inoltre
comportarne l'immediata applicazione ove essa contrasti palesemente
con i precetti costituzionali sopra indicati.
Il Tribunale ha inoltre errato allorche', riconosciuta
l'inapplicabilita' di alcune norme dell'allegato A alla legge n.
160/2019 perche' dichiarate illegittime dalla piu' volte citata Corte
cost. n. 210/2022, ha ritenuto si potesse fare riferimento alle altre
norme dello stesso allegato quali criteri di calcolo del versamento
unico annuale ai sensi del comma 594, senza considerare che alcune di
dette norme non sono applicabili alle Camere di commercio o non sono
applicabili, comunque al caso di specie, come gia' statuito da questa
Corte d'appello nella sentenza n. 4131/2024, secondo la quale, in
ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 1,
comma 594, legge n. 160/2019, richiamando norme dichiarate
incostituzionali quanto alla loro applicazione agli enti camerali,
deve essere ritenuto non applicabile alle Camere di commercio.
2° Motivo) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.
att. c.p.c. per insufficienza, illogicita', contraddittorieta' e
inadeguatezza della motivazione. Violazione degli articoli 3, 53, 97
e 118, ultimo comma, Cost. L'appellante ha contestato la sentenza
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 594,
legge n. 160/2019, in combinato disposto con le norme indicate al
paragrafo 2 sub c.1 - c.5.
L'assunto del Giudice di prime cure, che sembra postulare la
prevalenza assoluta del pareggio del bilancio rispetto ad altri
interessi contrapposti, e' stato gia' smentito dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 210/2022, laddove si e' osservato
come l'equilibrio della finanza pubblica allargata non puo' essere
realizzato attraverso lo «sbilanciamento» dei conti delle Camere di
commercio, pena l'intrinseca irragionevolezza della relativa
disciplina.
Il Tribunale, infine, non avrebbe tenuto conto degli altri
profili di incostituzionalita' segnalati dall'appellante.
7. Si sono tempestivamente costituiti la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero delle imprese e del made in Italy, i quali hanno rilevato,
con riferimento al primo motivo di appello, che:
(i) in assenza di una deroga espressa, l'obbligo di
versamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa di cui
all'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, rivolto a tutte le
pubbliche amministrazioni e finalizzato al conseguimento ed al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e' applicabile anche
alle Camere di commercio, rientranti nel novero dei soggetti di cui
all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009;
(ii) il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n.
210/2022 non riguarda l'art. 1, commi 590 e seguenti, e dunque anche
il comma 594, della legge n. 160/2019, ne' le norme richiamate
incluse nell'allegato A a detta legge, in particolare quelle per le
quali parte appellante invoca il giudizio di legittimita'
costituzionale, non essendo stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale in via consequenziale di norme di legge diverse da
quelle censurate dal giudice a quo ne' potendo dette norme e l'art.
1, comma 594, legge n. 160/2019 essere disapplicati dai giudici
comuni per asserito contrasto con i precetti costituzionali, vigendo
nel nostro sistema un controllo di costituzionalita' accentrato;
(iii) l'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019 ha novato la
fonte dell'obbligazione di versamento al bilancio dello Stato dei
risparmi di spesa e il riferimento a quanto dovuto nell'esercizio
2018 in base alle norme di cui all'allegato A funge da parametro
normativo per la determinazione del quantum, fermo restando che solo
una parte delle norme richiamate e' stata dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale e che la restante parte e' ancora in
vigore e soggettivamente riferibile anche alle Camere di commercio ed
e' applicabile ai fini della determinazione del quantum debeatur;
(iv) la formulazione normativa e' univoca nell'assoggettare
anche le Camere di commercio all'obbligo di versamento annuale,
sicche' questa Corte d'Appello non puo' procedere all'interpretazione
adeguatrice invocata dall'appellante;
con riferimento invece al secondo motivo di appello che:
(i) il diritto camerale versato annualmente dalle imprese,
che peraltro dal 2017 e' stato a piu' riprese incrementato, non
costituisce la fonte esclusiva di finanziamento delle Camere di
commercio, potendo le stesse contare su altre entrate, segnatamente
quelle previste dall'art. 18, comma 1, legge n. 580/1993 lettera b)
(proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione
di servizi e quelli di natura patrimoniale), lettera d) (diritti di
segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in
ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni
vigenti), lettera e) (contributi volontari, lasciti e donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati) e lettera f) (altre entrate
derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo
tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
interessati ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
dell'Unione europea). Tra le altre entrate si annovera anche il
diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata
della crisi, istituito con decreto ministeriale 10 marzo 2022 del
Ministero dello sviluppo economico;
(ii) il versamento annuale previsto dall'art. 1, comma 594,
legge n. 160/2019 non compromette la sostenibilita' della gestione
economico-finanziaria degli enti camerali, non essendosi peraltro
l'appellante curata di precisare la percentuale di incidenza che tale
versamento ha sulle sue entrate annuali a partire dall'anno 2020;
(iii) il sacrificio imposto dalla norma piu' volte menzionata
non e' discriminatorio, perche' riguarda tutte le pubbliche
amministrazioni e soggetti equiparati di cui all'art. 1, comma 2,
legge n. 196/2009, non e' irragionevole ne' sproporzionato rispetto
alla finalita' perseguita, quella di assicurare il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, che e' strettamente funzionale
all'equilibrio di bilancio, interesse pubblico preminente di rilievo
costituzionale.
8. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del Tirreno e della Maremma e' rilevante e non
manifestamente infondata.
8.1 Deve innanzitutto convenirsi con la difesa erariale, laddove
ha ribadito, in coerenza con l'insegnamento del Giudice delle leggi,
che e' l'univoco tenore della disposizione legislativa a segnare il
confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione
conforme al dettato costituzionale deve cedere il passo al sindacato
di legittimita' costituzionale (v. Corte costituzionale n. 44 del
2024, n. 203 del 2022, n. 150 del 2022, n. 118 del 2020, n. 221 del
2019 e n. 83 del 2017). Se, infatti, il giudice e' chiamato a
verificare la possibilita' di superare il dubbio di costituzionalita'
attraverso un'interpretazione del testo legislativo
costituzionalmente conforme, quando pero' ritenga che il testo della
disposizione non consenta tale risultato, deve necessariamente
proporre l'eccezione di costituzionalita'.
Come ha ritenuto la Corte costituzionale (sentenza n. 268/2017),
l'aver ravvisato da parte del giudice a quo nel tenore testuale della
disposizione un impedimento ad un'interpretazione compatibile con i
parametri costituzionali invocati costituisce «un modo di procedere
(...) corretto, giacche' questa Corte ha in piu' occasioni affermato
che quando il rimettente si prospetta la via dell'interpretazione
conforme ma esclude che essa sia percorribile, la questione di
legittimita' costituzionale che ne deriva non puo' ritenersi
inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della
disposizione precluda un'interpretazione conforme, s'impone il
sindacato di legittimita' costituzionale (da ultimo, ex multis,
sentenze n. 83 e n. 82 del 2017, n. 241 e n. 219 del 2016)».
Residua, tuttavia, uno spazio per un'interpretazione conforme a
Costituzione o costituzionalmente orientata anche quando una esegesi
letterale vi sia, ma risulti in «sicuro conflitto» con i valori
costituzionali e il tenore letterale della disposizione non osti ad
un'interpretazione ulteriore, costituzionalmente conforme (v. Corte
costituzionale n. 198/2003).
Non e' questo pero' il caso che ci occupa.
La formulazione dell'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019 e'
assolutamente univoca e chiara nell'includere anche le Camere di
commercio, comprese quelle risultanti da accorpamento, come l'odierna
appellante, nel novero dei soggetti sui quali grava l'obbligo di
versamento dei risparmi di spesa. La norma indica espressamente quali
suoi destinatari «gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi
comprese le autorita' indipendenti» e tali sono, ai sensi del comma
590 dello stesso art. 1, gli enti e gli organismi «anche costituiti
in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale».
Sul punto, vanno richiamate le corrette considerazioni svolte dal
Giudice di prime cure, avverso le quali peraltro nessuna censura e'
stata mossa dall'ente camerale appellante:
«Gli organismi di cui al comma 590 sono quelli indicati
dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ossia gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'elenco
delle amministrazioni pubbliche, com'e' noto, viene annualmente
pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La definizione di
amministrazione pubblica, di competenza dell'Istat, deriva dalle
disposizioni in proposito previste dal Sistema europeo dei conti (Sec
'95 - regolamento CR n. 2223/96 - paragrafi 2.68 e 2.69). Anche sotto
il profilo di diritto positivo non vi e' dubbio che parte attrice sia
una amministrazione pubblica (si veda ad es. l'elenco P.A. pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020 che indica
espressamente le Camere di commercio). Peraltro, la giurisprudenza
della Corte costituzionale (Corte cost., 13 aprile 2017, n. 86) ha
sempre affermato che le Camere di commercio sono enti pubblici dotati
di autonomia funzionale, retti dal principio di sussidiarieta', ai
quali sono attribuiti compiti che, se necessario, possono essere
disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale e che non sono
esclusivamente limitati all'ambito locale».
Il dato testuale appare dunque inequivoco nell'includere
all'interno della sfera applicativa della disposizione de qua le
Camere di commercio ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi in
conseguenza del richiamo operato dal comma 594 alle disposizioni
contenute nell'allegato A alla legge n. 160/2019, dal momento che
solo alcune di queste (segnatamente gli articoli 61, commi l, 2, 5 e
17, decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, 6,
commi l, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, decreto-legge n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, 8, comma 3,
decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
135/2012, e 50, comma 3, decreto-legge n. 66/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 89/2014) sono state attinte dalla
pronuncia di illegittimita' parziale della Corte costituzionale
(sentenza n. 210/2022), rimanendo impregiudicata la possibilita' di
ricorrere alle altre norme incluse nello stesso allegato A per la
determinazione del quantum debeatur.
8.2 Parimenti, anche il dettato letterale delle disposizioni
dell'allegato A di cui si sospetta l'incostituzionalita' richiamate
dall'art. 1, comma 594, appare inequivoco.
8.2.1 L' art. 50, comma 4, decreto-legge n. 66/2014, convertito
con modificazioni dalla legge n. 89/2014 stabilisce che: «Gli enti e
organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni
compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'art. 6, commi
8 (n.d.r. spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza), 12 (n.d.r. spese per missioni
all'estero), 13 (n.d.r. spese per attivita' esclusiva di formazione),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 133, e all'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (n.d.r. spese per l'acquisto di mobili e arredi),
assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di
contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il
versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10
dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora,
con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di
ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi
previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche
attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di
natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale».
I soggetti menzionati attraverso il richiamo all'art. 50, comma
3, dello stesso decreto-legge sono gli «enti e (...) organismi anche
costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,
compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali,
degli enti del servizio sanitario nazionale» e «gli enti e gli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello
Stato».
Come e' agevole rilevare, si tratta, da un lato, della medesima
formulazione letterale dell'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019,
sulla quale ci si e' gia' soffermati e, dall'altro, di soggetti
pubblici dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato, quali sono le Camere di
commercio, che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1,
comma 1, lettera r), decreto legislativo n. 219/2016 all'art. 18,
legge n. 580/1993, non ricevono piu' finanziamenti e contributi
derivanti da leggi statali, leggi regionali e convenzioni. Del resto,
la Corte costituzionale, nella piu' volte citata sentenza n.
210/2022, ha richiamato i suoi precedenti arresti, che configuravano
le Camere di commercio come «ente pubblico locale dotato di autonomia
funzionale» (cosi', Corte costituzionale n. 477/2000), rilevando come
«nella formula dell'autonomia funzionale, accanto ai caratteri
dell'autogoverno e dell'autoamministrazione organizzativa e
funzionale, e' ricompresa anche l'autonomia finanziaria, cioe' la
richiamata assenza di finanziamenti statali correnti e di interventi
finalizzati a garantirne il risanamento nei casi di deficit
accumulati dalla gestione ordinaria».
8.2.2 Il dato letterale identificativo dei destinatari dell'art.
18, comma 6, legge n. 580/1993 e' ancor piu' esplicito: «Al fine di
garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di
contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa
applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole
unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti
obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello
Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il
conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita'
compensative tra le diverse tipologie di spesa».
8.2.3 L' art. 1, comma 126, legge n. 662/1996 stabilisce che: «I
compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai
dipendenti pubblici che siano componenti di organi di
amministrazione, di revisione e di collegi sindacali, sono ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per
cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi
annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo
corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Nell'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 29/1993 (ora
abrogato) le camere di commercio erano qualificate espressamente come
amministrazioni pubbliche: «Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi
ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».
8.2.4 L'art. 1, commi 9, 10, 48 e 58, legge n. 266/2005 dal canto
suo prevede che:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere
superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
48. Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 (n.d.r. gli
stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alla
categoria dei beni di consumo e dei servizi e i costi della
produzione, indicati nell'art. 2425 del codice civile, comma 1,
lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets 2002,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi), in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui all'art. 1, comma 8,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 (n.d.r. spese di
funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria),
sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata
del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005».
Ora, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legislativo n.
165/2001, «per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
8.2.5 L' art. 2, commi da 618 a 623, legge n. 244/2007 stabilisce
invece che:
«618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno
2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura
del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di
spesa e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi
di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione
passiva, e' ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura
massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di
spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650
milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a
decorrere dall'anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con
imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione,
appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di
conto capitale, iscritto nella pertinente unita' previsionale di base
della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti
destinati alle predette finalita'. Il Ministro competente e'
autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di
bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008
provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare
riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma
618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita
pagina del sito web dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga ai
limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze
in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili
trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi
pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti
territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende
sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615
a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi
da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette
spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a
partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, e'
versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano
sull'applicazione del presente comma».
Tra gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT, ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004 sono comprese,
per le ragioni gia' dette, le camere di commercio.
8.3 Come e' agevole rilevare, il dato letterale delle
disposizioni dell'allegato A appena riportate e' inequivoco
nell'includere nella relativa sfera di applicazione anche le Camere
di commercio.
Ritiene, dunque, la Corte che l'esegesi delle disposizioni sopra
richiamate non consenta l'individuazione di una lettura coerente con
il dettato costituzionale, ed in particolare con il dictum della
sentenza Corte cost. n. 210/2022, che ha escluso le Camere di
commercio dal novero dei soggetti tenuti al versamento annuale in
apposito capitolo del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa
conseguiti, dovendosi cosi' dissentire dal pur recente pronunciamento
di questo ufficio (Appello Roma, sentenza n. 4131/2024), secondo cui,
«in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, poiche' l'art. 1, comma 594 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede il versamento
annuale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di
un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione
delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge,
incrementato del 10 per cento, e l'allegato A richiama tra l'altro le
norme dichiarate incostituzionali quanto alla applicazione alle
Camere di commercio», la norma de qua deve essere interpretata «nel
senso della non applicabilita' alle Camere di commercio, atteso che
l'allegato A, ove richiama le norme dichiarate incostituzionali dalla
sentenza della Corte costituzionale, deve ritenersi ad esse non
applicabile, in quanto comporta il versamento al bilancio dello Stato
di somme per lo stesso titolo di quello oggetto della declaratoria di
incostituzionalita' per gli anni 2017-2019».
8.4 Le disposizioni legislative sopra riportate, in via di prima
approssimazione, da un lato prescrivono alle pubbliche
amministrazioni, nelle declinazioni soggettive gia' precisate, tutte
inclusive degli enti camerali, di operare dei tagli di spesa in
diversi settori (attivita' di rappresentanza, missioni, attivita' di
formazione, acquisto di beni e arredi, compensi ai dipendenti
titolari di organi di amministrazione, revisione e collegi sindacali,
studi e incarichi di consulenza esterni, acquisti di beni di consumo
e servizi, godimento beni di terzi, spese di funzionamento per
consumi intermedi, indennita' e compensi corrisposti ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali, spese di manutenzione degli
immobili), dall'altro impongono agli stessi soggetti dotati di
autonomia finanziaria di riversare il risparmio di spesa al bilancio
dello Stato.
9. Ora, e' indubbio che la questione di legittimita'
costituzionale che investe le predette disposizioni sia rilevante ai
fini della decisione, avendo la controversia proprio ad oggetto la
debenza o la non debenza dei versamenti dei risparmi di spesa al
bilancio dello Stato da parte della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del Tirreno e della Maremma e la
restituzione delle somme versate per gli anni 2020, 2021 e 2022.
E' evidente, infatti, che solo la declaratoria di illegittimita'
costituzionale delle norme sopra indicate e la loro espunzione con
effetto ex tunc dall'ordinamento determinerebbe la caducazione ora
per allora della fonte delle pretese creditorie avanzate
dall'amministrazione e del titolo giustificativo dei versamenti
effettuati dall'ente camerale odierno appellante.
Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, infatti, «quando la
Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge
o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». E, come e'
noto, la declaratoria di illegittimita' costituzionale elimina la
norma con efficacia retroattiva, con la conseguenza che essa non e'
piu' applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della
decisione; cio' in quanto l'illegittimita' costituzionale ha per
presupposto l'invalidita' originaria della legge per contrasto con un
precetto costituzionale (v. Cass. n. 10958/2010, Cass. n. 20381/2012,
Cass. n. 4360/2019). L'unico limite all'efficacia retroattiva della
pronuncia di illegittimita' costituzionale e' rappresentato dai
rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione
del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento
collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi
verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non
direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla
pronuncia d'incostituzionalita' (Cass. n. 10381/2012, Cass. n.
13884/2016).
Quanto alla portata dell'eventuale sentenza dichiarativa
dell'illegittimita' costituzionale dei precetti legislativi sopra
riportati sul giudizio in corso, ed in particolare
sull'ammissibilita' della domanda di ripetizione dei pagamenti
eseguiti in favore di una pubblica amministrazione, e' sufficiente
richiamare i diversi precedenti giurisprudenziali che hanno affermato
l'esperibilita' dell'actio indebiti (per citarne solo alcune, Cass.
n. 5258 del 15 giugno 1987, in relazione alla sentenza Corte
costituzionale n. 119 del 1981; Cass. n. 8384 del 27 luglio 1991,
Cass. n. 13053 del 4 dicembre 1991, Cass. n. 3375 del 18 marzo 1992,
Cass. n. 3378 del 18 marzo 1992, in relazione alla sentenza Corte
cost. n. 370 del 1985; Cass. n. 10980 dell'8 ottobre 1992, in
relazione alla sentenza Corte cost. n. 116 del 1985).
10. Venendo ora al merito della questione di legittimita'
costituzionale, va innanzitutto rilevato che, nella prospettazione di
parte attrice, l'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019 e le norme da
esso richiamate, segnatamente gli artt. 50, comma 4, decreto-legge n.
66/2014 (convertito dalla legge n. 89/2014), 18, comma 6, legge n.
580/1993, 1, comma 126, legge n. 662/1996, 1, commi 9, 10, 48 e 58,
legge n. 266/2005 e 2, commi 618, 619, 620, 621, 622 e 623, legge n.
244/2007, nella parte in cui prevedono il versamento al bilancio
dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti dalle Camere di
commercio, si porrebbero in contrasto con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
10.1 L'effetto prodotto dalla combinazione delle disposizioni di
cui al precedente capoverso sarebbe il medesimo censurato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 210/2022, che, come piu' volte
detto, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per contrasto
con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 61, commi 1, 2,
5 e 17, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 6, commi
1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dell'art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 50,
comma 3, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nelle parti in cui
tali disposizioni prevedono, limitatamente alla loro applicazione
alle Camere di commercio, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019,
che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano
versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato.
10.2 Ora, l'art. 1, comma 590, legge n. 160/2019, aveva invero
statuito, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione
delle «norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di
cui all'allegato A annesso alla presente legge», dunque anche di
quelle che sarebbero state dichiarate incostituzionali ove applicate
alle Camere di commercio, fatte salve quelle che recavano vincoli in
materia di spese di personale.
Senonche', come ha ben osservato parte appellante, l'abrogazione
delle norme di spending review e' stata solo apparente, giacche' il
comma 594 dell'art. 1, legge n. 160/2019 ha ripristinato a decorrere
dall'anno 2020 lo stesso meccanismo fondato sui tagli alle spese e
sul conseguente riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi
conseguiti anche dagli enti camerali.
La circostanza che tale previsione non sia stata attinta dalla
declaratoria di incostituzionalita' parziale non ha alcun rilievo ai
fini che ci occupano, essendosi la Corte costituzionale nell'ottobre
2022 pronunciata sulla legittimita' delle disposizioni (vigenti fino
al 31 dicembre 2019) indicate nell'ordinanza di rimessione del
Tribunale di Roma Sezione seconda civile.
11. Ad avviso di questa Corte, la questione di legittimita'
costituzionale prospettata dalla Camera di commercio appellante e'
non manifestamente infondata, e dunque degna di essere rimessa al
vaglio della Corte costituzionale, per i motivi di seguito indicati.
11.1 Deve anzitutto premettersi che le Camere di commercio sono
«enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse
generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali», che le medesime «rappresentano,
nel proprio consiglio, formato da componenti designati o eletti dalle
organizzazioni delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti, la struttura economica locale (art. 10 e
12)» (cosi' Corte cost. n. 477/2000). Esse entrano a pieno titolo,
formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo
lo schema dell'art. 118 Costituzione (v. Corte costituzionale n.
477/2000 cit., Corte cost. n. 210/2022 cit.), ma non partecipano solo
della natura pubblicistica, essendo anche organi di rappresentanza
delle categorie mercantili, venendo cosi' ad assumere una «natura
anfibia» (v. Corte cost. n. 261/2017, n. 225/2019 e n. 210/2022).
Cio' che caratterizza sotto il profilo contabile il sistema
camerale e' la sua autonomia finanziaria, non potendo le Camere di
commercio finanziarsi con entrate e contributi derivanti da leggi
statali, leggi regionali e convenzioni e dovendo gli atti gestori che
comportino conseguenze economico-finanziarie essere «corredati - da
parte dei loro organi decidenti - dalla verifica in ordine alle
relative coperture, con la specificazione, per la spesa e per le
eventuali minori entrate, degli oneri annuali e pluriennali al fine
di mantenere un costante equilibrio nei saldi di competenza e di
cassa nonche' di fronteggiare gli eventuali scostamenti in modo
tempestivo prima che il loro accumulo possa produrre deficit
significativi e non riparabili con le proprie risorse» (cosi', Corte
costituzionale n. 210/2022).
11.2 L'autonomia finanziaria sancita dall'art. 18, legge n.
580/1993, come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera r), decreto
legislativo n. 219/2016, e' caratterizzata dall'assoluta centralita'
del diritto camerale, annualmente versato dalle imprese iscritte e
divenuto la principale, anche se non esclusiva, fonte di
finanziamento delle Camere di commercio. L'incidenza del diritto
camerale sulle entrate della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del Tirreno e della Maremma e' pari a piu'
di due terzi del totale.
L'art. 28, decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni
dalla legge n. 114/2014, ha disposto la progressiva riduzione, sino
al 2017, del diritto camerale - nella misura del 35% per l'anno 2015,
nella misura del 40% per l'anno 2016 e nella misura del 50% per
l'anno 2017 - ed ha reso stabile il dimezzamento dell'importo di tale
diritto per le annualita' successive. Tant'e' che nella nota del 18
dicembre 2024 n. 127214 del Ministero delle imprese e del made in
Italy che ha indicato la misura del versamento del diritto per l'anno
2025 si e' confermata la riduzione percentuale dell'importo del
diritto camerale del 50% rispetto all'anno 2014. Ed anche la nota n.
9347 del 16 gennaio 2026 dello stesso Ministero ha confermato per
l'anno in corso la riduzione del 50% del diritto annuale, prevista
dall'art. 28, decreto-legge n. 90/2014 cit.
Deve quindi ritenersi che l'imposto dimezzamento del diritto
annuale incida in misura significativa sull'equilibrio
economico-finanziario degli enti camerali, impossibilitati, come
detto, a conseguire finanziamenti dallo Stato, dalle regioni o da
altri enti locali.
Giova rilevare al riguardo che gli incrementi dell'importo del
diritto annuale ai quali fa riferimento la difesa erariale non si
riferiscono alla misura ordinaria del diritto dovuto annualmente ad
ogni singola Camera di commercio dalle imprese iscritte, ma solo ed
esclusivamente al finanziamento di programmi e progetti presentati
dagli enti camerali e condivisi con le regioni, aventi per scopo la
promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi
alle imprese, per i quali il Ministero delle imprese e del made in
Italy, valutata la rilevanza dell'interesse del programma, puo'
autorizzare l'incremento per gli esercizi di riferimento della misura
del diritto annuale sino ad un massimo del venti per cento (art. 18,
comma 10, legge n. 580/1993).
11.3 Il quadro normativo in tema di fonti di finanziamento degli
enti camerali non ha subito alcun sostanziale cambiamento dalla
pubblicazione della sentenza n. 210/2022 della Corte costituzionale,
nell'ottobre 2022.
Alcun apprezzabile incremento delle entrate degli enti camerali
e', infatti, derivato dall'introduzione con decreto ministeriale 10
marzo 2022 - provvedimento peraltro gia' in vigore all'epoca del
pronunciamento della Corte costituzionale - del diritto di segreteria
(nella misura di euro 252,00 per ogni pratica) per le procedure di
composizione negoziata della crisi, introdotte nel nostro ordinamento
con il decreto-legge n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 147/2021 ed ora regolate dagli articoli 12 ss. codice della
crisi dell'impresa e dell'insolvenza.
Tale versamento innanzitutto e' destinato a coprire i costi
sostenuti dall'ente camerale, che nell'ambito di tali procedure di
nuovo conio riveste un ruolo attivo, cosi' come prevede espressamente
l'art. 17, comma 10, CCII («Ai costi che gravano sulle camere di
commercio per consentire il funzionamento della procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si
provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone
l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'art. 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580»). Basti pensare alla ricezione
da parte della Camera di commercio dell'istanza di nomina
dell'esperto (art. 12 CCII), all'istituzione ed alla gestione della
piattaforma telematica accessibile al sito di ogni Camera di
commercio e gestita dal sistema delle Camere di commercio e da
Unioncamere (art. 13 CCII), alla gestione da parte dell'ente
dell'elenco degli esperti da designare (art. 13 CCII), agli
adempimenti connessi alla ricezione della domanda di iscrizione in
detto elenco da parte dei professionisti (art. 13 CCII), alla
designazione spettante anche alla Camera di commercio dei
responsabili della formazione degli esperti e dell'aggiornamento dei
dati degli iscritti, anche in relazione all'adozione da parte dei
competenti ordini professionali di sanzioni disciplinari (art. 13
CCII), alla costituzione in seno alle stesse Camere di commercio
della commissione per la nomina dell'esperto (art. 13 CCII), alle
incombenze alle quali e' preposto Il Segretario generale della Camera
di commercio al pervenimento dell'istanze di nomina dell'esperto, che
presuppongono un vaglio sulla completezza della documentazione a
corredo dell'istanza (art. 13 CCII).
A tali considerazioni occorre aggiungere il numero ancora oggi
assai contenuto delle istanze di accesso alla composizione negoziata
della crisi, che nel 2023 si attestavano nel numero di 627 in tutta
Italia e nel 2024, pur incrementandosi, sono giunte ad un totale di
1.089 sulla totalita' del territorio nazionale. Per cio' che concerne
la Camera di commercio del Tirreno e della Maremma, tra il 2022 e il
5 novembre 2025 risultano essere state presentate 27 istanze, con
versamento di diritti di segreteria pari a complessivi euro 6.048,00.
11.4 La sostanziale invarianza delle fonti di approvvigionamento
del sistema camerale rende ancora attuali le considerazioni espresse
poco piu' di tre anni orsono dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 210/2022 che hanno condotto alla declaratoria di
illegittimita' costituzionale delle norme che imponevano agli enti
camerali il riversamento dei risparmi di spesa conseguiti al bilancio
dello Stato sino all'anno 2019.
Deve quindi ritenersi innanzitutto che la riduzione, ormai
stabilizzata, della misura del diritto annuale versato dalle imprese,
principale fonte di finanziamento di detti enti, finisca per
frustrare le aspettative che le imprese nutrono a seguito di tali
versamenti ed incida in misura gravosa sui bilanci delle Camere di
commercio, rendendo i sacrifici imposti dalle disposizioni qui
censurate non piu' tollerabili e compatibili con il dettato
costituzionale.
L'imposizione ad enti dotati di autonomia finanziaria, partecipi
del conto economico consolidato, non solo di tagli di spesa ma
dell'obbligo di riversamento del risparmio conseguito al bilancio
dello Stato non appare inoltre congruente alle finalita' degli
interventi legislativi in esame, perche' vanifica lo sforzo sostenuto
dalle Camere di commercio nel conseguire tali risparmi, lasciando per
di piu' invariato il saldo complessivo della spesa consolidata. Il
principio di autarchia e di autonomia funzionale degli enti camerali
viene sacrificato a fronte di un correlativo esiguo beneficio
conseguito dall'erario.
Al riguardo, va rammentato che la Corte costituzionale, nel
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3,
decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nella parte in
cui applica anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per i dottori commercialisti un prelievo commisurato alle spese per
consumi intermedi dell'esercizio 2020, ha osservato che «nella
manovra di finanza pubblica il contestato prelievo assume valore
neutro, dal momento che il saldo complessivo delle risorse
disponibili nel consolidato pubblico risulta invariato» (sentenza n.
7/2017).
In sostanza, non e' rinvenibile l'utilita' dell'operazione
prodotta dal combinato disposto dell'art. 1, comma 594, legge n.
160/2019 e delle norme di cui all'allegato A precedentemente
richiamate, che si traduce in una diversa allocazione di spese nel
complesso invariate, (nell'ambito del conto consolidato), mentre
queste, avuto riguardo anche agli obblighi assunti a livello europeo,
avrebbero dovuto subire una complessiva riduzione.
Sotto questo profilo si pone una questione di intrinseca
irragionevolezza dello strumento utilizzato rispetto alle finalita'
dichiarate dal legislatore, con conseguente possibile violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
11.5 L'intrinseca irragionevolezza di tale disciplina legislativa
viene in rilievo anche sotto il profilo della sottrazione delle somme
versate dalle imprese, che potrebbero essere destinate alla missione
istituzionale delle Camere di commercio e nello specifico alla
prestazione di servizi in favore delle medesime imprese e che vengono
invece devolute all'indifferenziata spesa corrente dello Stato.
Nel contempo, viene anche violato il principio di buon andamento
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione,
in quanto l'imposizione dell'obbligo di riversamento dei risparmi di
spesa, oltre a mettere a repentaglio l'esigenza dell'equilibrio del
bilancio, imprescindibile anche per gli enti camerali, sottrae ai
naturali destinatari (le imprese) gli eventuali miglioramenti in
termini di maggiore efficienza della gestione, senza neppure il
previo accertamento dell'esistenza di tale miglioramento.
11.6 Per effetto delle disposizioni qui censurate viene, inoltre,
violato il principio dell'autarchia funzionale delle Camere di
commercio, inteso nel senso gia' precisato dell'autosufficienza delle
risorse per assicurare l'adempimento delle funzioni istituzionali di
detti enti.
Tali disposizioni configurano inoltre un obbligo permanente di
riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato, per di
piu' rapportato a parametri cristallizzati nel tempo e suscettibili
quindi di risultare superati e non piu' congruenti con la situazione
economica e finanziaria degli enti obbligati negli esercizi
finanziari successivi.
Viene qui in rilievo il principio gia' affermato dalla Corte
costituzionale, secondo cui «se, in astratto, non puo' essere
disconosciuta la possibilita' per lo Stato di disporre, in un
particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche
nei confronti degli enti che - come la CNPADC (n.d.r. Cassa nazionale
di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti) -
sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei propri
iscritti, non e' invece conforme a Costituzione articolare la norma
nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di
un ente caratterizzato da funzioni previdenziali ed assistenziali
sottoposte al rigido principio dell'equilibrio tra risorse versate
dagli iscritti e prestazioni rese» (Corte costituzionale n. 7/2017).
Del resto, a piu' riprese, la giurisprudenza costituzionale ha
codificato le condizioni di legittimita' delle misure di contenimento
della spesa pubblica, statuendo che l'irragionevolezza di tali misure
puo' essere esclusa solo se le decurtazioni previste sono imposte da
esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica,
risultano consentanee allo scopo prefissato e presentano un'efficacia
temporale limitata e circoscritta (v. Corte costituzionale n.
245/1997, n. 299/1999, n. 223/2012 e n. 310/2013). Condizioni che nel
caso di specie quanto meno sotto il profilo della permanenza
dell'obbligo di riversamento non appaiono rispettate dalle
disposizioni oggetto di censura.
11.6. Per tutti i motivi sopra esposti, questa Corte ritiene di
dover sottoporre le norme riportate al paragrafo 10 di questa
ordinanza allo scrutinio della Corte costituzionale, profilandosi
diverse questioni di legittimita' non manifestamente infondate e
rilevanti ai fini della decisione della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma - Sezione prima civile, visti gli
articoli 134 e 137 della Costituzione, l'art. 1, legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale delle norme di seguito indicate:
art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, a mente del quale, a
decorrere dall'anno 2020, «al fine di assicurare il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al
comma 590, ivi comprese le autorita' indipendenti, versano
annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto
nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento», nella
parte in cui si applica alle Camere di commercio;
art. 50, comma 4, decreto-legge n. 66/2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 89/2014, secondo cui «gli enti e
organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni
compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'art. 6, commi
8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'art. 1, comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi
complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate
disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello
Stato. Il comma 10 dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, e'
soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente
articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano
i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono
provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse
destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle
spese di personale»; nella parte in cui, anche in combinato disposto
con l'art. 1, comma 594, legge n. 160/2019, prevede che le Camere di
commercio debbano assicurare il versamento dei relativi risparmi al
bilancio dello Stato;
art. 18, comma 6, legge n. 580/1993, a mente del quale «al
fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli
obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi
di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e
le singole unioni regionali possono effettuare variazioni
compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il
conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di
risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di
spesa»; nella parte in cui, anche in combinato disposto con l'art. 1,
comma 594, legge n. 160/2019, prevede che ciascuna Camera di
commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali debbano
garantire l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello
Stato;
art. 1, comma 126, legge n. 662/1996, secondo il quale: «I
compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai
dipendenti pubblici che siano componenti di organi di
amministrazione, di revisione e di collegi sindacali, sono ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per
cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi
annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo
corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
nella parte in cui, anche in combinato disposto con l'art. 1, comma
594, legge n. 160/2019, prevede con riferimento alle Camere di
commercio che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo
corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
art. 1, commi 9, 10, 48 e 58, legge n. 266/2005, a mente del
quale: «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere
superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti. 10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'.
48. Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
nonche' le somme di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 2961. 58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005»; nella parte in cui,
anche in combinato disposto con l'art. 1, comma 594, legge n.
160/2019, prevede con riferimento alle Camere di commercio che le
somme ivi indicate debbano essere versate all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961;
art. 2, commi da 618 a 623, legge n. 244/2007, a norma del
quale: «618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la
misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3
per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa
e' ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di
sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva,
e' ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1
per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del
presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno
2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno
2010. 619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione
a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente
denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale,
iscritto nella pertinente unita' previsionale di base della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati
alle predette finalita'. Il Ministro competente e' autorizzato, a tal
fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 620.
L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a
determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le
amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo
pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web
dell'Agenzia stessa. 621. Il Ministro competente puo' richiedere una
deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e
delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze. 622. I
commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi
immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. 623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed
organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli
enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai
commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo
delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da
615 a 626, e' versata annualmente all'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma»; nella parte
in cui, anche in combinato disposto con l'art. 1, comma 594, legge n.
160/2019, prevede che le Camere di commercio siano tenute a versare
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale
differenza tra l'importo delle spese ivi richiamate relative all'anno
2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dall'anno 2008
secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dello stesso art. 2;
Per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e per
tutte le ragioni indicate al paragrafo 11. di questa ordinanza;
Dispone la sospensione del presente giudizio;
Dispone che il presente provvedimento, a cura della cancelleria,
sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicato al Presidente del Senato ed al
Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla
Corte costituzionale unitamente al fascicolo processuale, con la
prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.
Roma, 12 febbraio 2026
Il Presidente: Saracino
Il Consigliere relatore: Genna