Reg. ord. n. 45 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12

Ordinanza del Tribunale di Brescia  del 23/02/2026

Tra: S. B.



Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2026

Ordinanza  del  23  febbraio  2026  del  Tribunale  di  Brescia   nel
procedimento penale a carico di S. B.. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
  particolare tenuita' quando si procede per il delitto di  oltraggio
  a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il  fatto  e'
  commesso nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
  sicurezza o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria
  nell'esercizio delle proprie funzioni. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma. 


(GU n. 12 del 25-03-2026)

 
                        TRIBUNALE DI BRESCIA 
                 Sezione terza penale e del riesame 
 
    Il tribunale,  in  composizione  monocratica  nella  persona  del
giudice Lorenzo Azzi: 
        sentite le parti; 
        ritenuto necessario  sollevare  d'ufficio  una  questione  di
legittimita' costituzionale, non potendo il giudizio essere  definito
indipendentemente dalla sua risoluzione; 
emette la seguente ordinanza di rimessione alla Corte  costituzionale
di una questione di legittimita' costituzionale ex articoli  1  della
legge costituzionale n. 1/1948  e  23  della  legge  n.  87/1953  nel
procedimento sopra indicato a carico di B. S., nato  a  ...  il  ...,
residente a ... in ... - libero assente, difeso  d'ufficio  dall'avv.
Francesca Flossi del foro di Brescia (nomina del  6  febbraio  2026),
imputato: 
        del reato  p.  e  p.  dall'art.  341-bis  del  codice  penale
perche', in luogo pubblico ed in presenza di piu' persone,  proferiva
nei confronti dell'App. ...,  quanto  segue:  «ecco  lo  sapevo,  sei
sempre tu a rompere i  coglioni»,  cosi'  offendendo  l'onore  ed  il
prestigio dei predetti pubblici ufficiali mentre  compivano  un  atto
d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle loro funzioni; 
        con aggravio di recidiva semplice; 
        commesso in ... , in data .... 
1) Lo svolgimento del processo 
    Con decreto emesso in data 1° giugno 2023,  l'imputato  e'  stato
citato a giudizio dinanzi al Tribunale  di  Brescia  in  composizione
monocratica per rispondere del reato indicato in epigrafe (unitamente
alla  coimputata  ...,  chiamata  a  rispondere  di  due   differenti
fattispecie di reato (1)). 
    All'udienza predibattimentale del 20 novembre 2025, il giudice ha
dichiarato l'assenza consapevole dell'odierno imputato. 
    All'udienza del 23  febbraio  2026,  il  giudice  -  disposta  la
separazione del processo a carico della coimputata ai sensi del primo
comma, lettera b), dell'art. 18 del codice di procedura penale  -  ha
sospeso il procedimento stante il  richiedendo  pronunciamento  della
Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale,  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art.  131-bis,  comma
3, del codice penale nella parte in cui prevede che l'offesa non puo'
essere ritenuta di particolare  tenuita'  quando  si  procede  per  i
delitti previsti dall'art. 341-bis del codice penale se il  fatto  e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza
o di un ufficiale o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio
delle proprie funzioni. 
2) La rilevanza della questione e l'impossibilita'  d'interpretazione
costituzionalmente conforme 
    Va premesso che, in sede di udienza predibattimentale, «se, sulla
base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,  [...]  risulta
che [...] l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa, il  giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere» (art. 554-ter, comma  1,
del codice di procedura penale) e  che,  nell'ambito  di  tale  causa
proscioglitiva, e' da includersi la particolare tenuita' del fatto ex
art. 131-bis del codice penale (cfr. Cassazione, Sez. 2, sentenza  n.
9618 del 19 febbraio 2025 ud. - dep. 10 marzo 2025  -  e  Cassazione,
Sez. 5, sentenza n. 30528 del 6 giugno 2025 cc. - dep. 10/09/2025). 
    Ebbene, dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553 del codice di
procedura penale emerge che, in data ...,  l'addetto  alla  sicurezza
del supermercato ... sito in via ... del comune  di  ...  vedeva  una
donna (poi identificata in ...) intenta a riporre all'interno di  una
borsa  alcuni  generi  alimentari.  Questa,  giunta  alla  cassa,  si
limitava a pagare un solo articolo e si allontanava con  la  restante
merce celata all'interno della borsa. Fermata dall'addetto, apriva la
borsa mostrando la refurtiva, del valore di euro 14,15. 
    Successivamente, giungevano i Carabinieri, prima, e  il  compagno
della donna, odierno imputato, poi.  Questi  rivolgeva  all'appuntato
intervenuto per primo le parole per cui e' a processo. 
    Ebbene, nei limiti di  quella  che  puo'  essere  la  valutazione
predibattimentale, la fattispecie di  reato  contestata  all'imputato
appare integrata. 
    Ricorrono, innanzitutto, i requisiti del «luogo pubblico o aperto
al pubblico» (il supermercato) e della «presenza di piu' persone» (il
capo area del supermercato e l'addetto alla sicurezza  ...),  nonche'
gl'inespressi elementi di tipicita' dati dalla presenza dell'offeso e
dalla sua percezione dell'offesa. 
    Sussiste, poi, l'offesa all'onore e  al  prestigio  del  pubblico
ufficiale  («offende  l'onore  ed  il  prestigio   di   un   pubblico
ufficiale»),   in   ragione   dell'espressione   verbale   ingiuriosa
esprimente disistima nei confronti del p.u. in quanto tale, ossia per
la funzione pubblica esercitata. 
    Ricorrono, infine, anche il nesso funzionale e la  contestualita'
(«mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o  nell'esercizio  delle
sue funzioni»), posto che la condotta e' stata realizzata nel momento
in cui il pubblico ufficiale, come  detto,  era  intervenuto  per  la
segnalazione di un (tentato) furto. 
    Il fatto, dunque, sussiste, e' stato commesso dall'imputato ed e'
tipico. E', allo stesso tempo, antigiuridico, non  sussistendo  cause
di giustificazione,  e  colpevole,  poiche'  l'imputato,  imputabile,
poteva conoscere la legge penale e si e' rappresentato e ha voluto il
fatto (rendendosi conto della  qualifica  del  soggetto  passivo,  di
trovarsi alla presenza sua e di altre persone in un luogo  aperto  al
pubblico, del fatto che il pubblico  ufficiale  stesse  compiendo  un
atto d'ufficio  e  del  significato  obiettivamente  offensivo  della
propria condotta), nonche' in difetto di scusanti. 
    Cio'  detto,  questo   giudice   ritiene   che   il   fatto   sia
contraddistinto da particolare tenuita' ex art.  131-bis  del  codice
penale per le ragioni che seguono. 
    Innanzitutto, il limite  edittale  e'  rispettato  (tanto  quello
all'epoca vigente riferito al massimo non superiore a cinque anni  di
reclusione  quanto  quello  introdotto  dal  decreto  legislativo  n.
150/2022 e riferito al minimo non superiore a due anni). 
    Inoltre, l'imputato risulta non aver mai commesso altri  illeciti
della stessa indole e,  pertanto,  ricorre  la  non  abitualita'  del
comportamento. 
    Quanto al  concorrente  requisito  costituito  dalla  particolare
tenuita' dell'offesa, esso, alla luce  dell'indicazione  fornita  dal
primo comma dell'art. 131-bis del codice penale  («per  le  modalita'
della condotta e per l'esiguita' del danno o del  pericolo.  valutate
ai sensi dell'articolo 133,  primo  comma,  anche  in  considerazione
della condotta susseguente al reato»), sussiste,  ricorrendo  plurimi
indici che convincono nel  senso  di  una  scarsissima  gravita'  del
reato. 
    L'espressione verbale,  infatti,  non  risulta  denotata  da  una
spiccata offensivita'. 
    Inoltre, e' stata percepita da appena due  soggetti  diversi  dal
pubblico ufficiale, il minimo sufficiente a integrare  la  pluralita'
di persone. 
    Pure  il  dolo  generico  risulta  tutt'altro  che  intenso,  per
apparire le - pur censurabili -  parole  proferite  piu'  conseguenza
d'impeto dell'aver scoperto che la  compagna  non  era  riuscita  nel
portare a compimento il suo illecito proposito piuttosto che volte  a
mostrare  pubblicamente   disprezzo   nei   confronti   dell'operante
intervenuto e del pubblico ufficio dallo stesso espletato. 
    Residua, tuttavia, l'ostacolo legislativo  costituito  dal  terzo
comma dell'art. 131-bis del codice penale,  al  n.  2),  secondo  cui
«L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di  particolare  tenuita'
quando si procede: [...] 2) per i  delitti  previsti  dagli  articoli
336, 337 e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti  di  un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche'
per il delitto previsto dall'articolo 343». 
    La previsione che impedisce di ritenere di  particolare  tenuita'
l'offesa  conseguente  all'oltraggio  a  pubblico   ufficiale   (c.d.
eccezione  nominativa)  e'  stata   introdotta   dall'art.   16   del
decreto-legge n. 53/2019 (come  modificato  in  sede  di  conversione
dalla legge n. 77/2019, entrata in vigore il 10  agosto  2019)  quale
riferita al pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Successivamente, l'art. 7 del decreto-legge n. 130/2020,  entrato  in
vigore il 22 ottobre 2020 (e convertito con modificazioni nella legge
n. 173/2020), l'ha circoscritta all'ufficiale o  agente  di  pubblica
sicurezza  o  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria,  sempre
nell'esercizio delle  proprie  funzioni.  Si  tratta  della  versione
tuttora vigente nonche' applicabile al fatto in esame, commesso il 17
luglio 2021 proprio nei confronti di un agente di polizia giudiziaria
nel compimento di uno specifico atto rientrante nel  perimetro  della
sua funzione ed espressivo dei poteri conferitigli. 
    La presente questione  di  legittimita'  costituzionale  risulta,
pertanto, rilevante: la pronuncia di non luogo  a  procedere  per  la
particolare tenuita' del fatto trova, infatti,  la  norma  impugnanda
quale unico ostacolo, che non puo' in  alcun  modo  essere  superato,
stante  la   lettera   della   legge,   mediante   un'interpretazione
costituzionalmente orientata. 
3) La fondatezza della questione 
  3.1) Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nel tempo 
    Nel disegno originario del codice Rocco, l'oltraggio  a  pubblico
ufficiale era previsto dall'art. 341, primo comma, del codice  penale
come il fatto di «chiunque offende  l'onore  o  il  prestigio  di  un
pubblico ufficiale, in presenza di lui e  a  causa  o  nell'esercizio
delle sue funzioni», con pena prevista per la fattispecie base quella
della reclusione da sei mesi a due anni. 
    Con sentenza n. 341 del 1994 la  Corte  costituzionale  dichiaro'
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  341,  primo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui prevedeva la  pena  minima  di  sei
mesi di reclusione, in ragione del contrasto di tale  previsione  con
il principio di proporzionalita' della pena, desunto dagli articoli 3
e 27, terzo comma, della Costituzione, anche  in  rapporto  all'assai
piu' favorevole minimo edittale previsto per il delitto  di  ingiuria
(art. 594 del codice penale).  Per  effetto  di  tale  pronuncia,  il
minimo edittale  applicabile  al  delitto  di  oltraggio  a  pubblico
ufficiale divenne quello di quindici giorni di reclusione,  stabilito
in via generale dall'art.  23  del  codice  penale  con  disposizione
destinata ad applicarsi in difetto  di  determinazione  di  una  pena
minima da parte delle singole disposizioni incriminatrici. 
    La legge 25 giugno 1999,  n.  205  (Delega  del  Governo  per  la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche  al  sistema  penale  e
tributario), abrogo', poi, il delitto di oltraggio  di  cui  all'art.
341 del codice penale. 
    In seguito, la legge n. 94 del 2009  ripristino'  il  delitto  di
oltraggio a pubblico ufficiale, collocandolo, pero', in un nuovo art.
341-bis del codice penale e modificandone  gli  elementi  costitutivi
rispetto  all'originaria  formulazione  dell'abrogato  art.  341  del
codice penale. 
    La cornice edittale prevista dal legislatore del 2009 era  quella
della reclusione «fino a tre anni», nuovamente modificata per effetto
del decreto-legge 14 giugno 2019,  n.  53  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di   ordine   e   sicurezza   pubblica),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha  reintrodotto
l'originario minimo di sei mesi di reclusione, mantenendo il  massimo
di tre anni. 
  3.2)  La  disposizione  della  legge  viziata   da   illegittimita'
costituzionale (oggetto), la disposizione della Costituzione  che  si
assume violata (parametro), il tertium comparationis e il petitum 
    Ad avviso  di  questo  giudice,  l'esclusione  della  fattispecie
incriminatrice in esame dal perimetro  applicativo  dell'esimente  di
particolare tenuita' del fatto viola  l'art.  3  della  Costituzione,
essendovi altri titoli di reato che, pur  di  maggiore  gravita',  in
quel perimetro rientrano. 
    Il riferimento e' ai delitti di violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale (art. 336 del codice penale) e  resistenza  a  un  pubblico
ufficiale (art. 337 del codice  penale)  in  seguito  alla  pronuncia
della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che  ha  dichiarato,  per
l'appunto, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  131-bis,  terzo
comma, del codice penale,  nella  parte  in  cui  si  riferisce  agli
articoli 336 e 337 dello stesso codice. 
    Innanzitutto, i reati di cui agli articoli 336 e 337  del  codice
penale appaiono idonei a fungere da tertium comparationis rispetto  a
quello di cui all'art. 341-bis del codice penale. 
    Tutte  e  tre  le  fattispecie  incriminatrici,   infatti,   sono
disciplinate nel capo  II  del  titolo  secondo  del  codice  penale,
dedicato ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. 
    Inoltre, i beni giuridici risultano strettamente contigui, se non
coincidenti: nella violenza  o  minaccia  a  pubblico  ufficiale,  la
liberta' di determinazione e di  azione  degli  organi  pubblici  (o,
nell'ipotesi del terzo comma, solo la liberta'  morale  del  pubblico
agente); nella resistenza a pubblico  ufficiale,  il  buon  andamento
della pubblica amministrazione (ma, anche,  la  liberta'  morale  dei
pubblici agenti); nell'oltraggio a pubblico ufficiale, l'onore  e  il
prestigio del pubblico ufficiale (ma, anche, il buon andamento  della
pubblica amministrazione: cfr. infra Corte costituzionale 284/2019). 
    Ancora, se e' pur vero che la legge n. 94 del 2009 ha espunto dal
tessuto  normativo   dell'oltraggio   a   pubblico   ufficiale   ogni
riferimento alla violenza  (cfr.,  in  precedenza,  il  quarto  comma
dell'art. 341 del codice penale) - che costituisce, invece,  elemento
costitutivo, in alternativa alla minaccia,  dei  reati  di  cui  agli
articoli 336 e 337 del codice penale  -,  l'uso  della  stessa  puo',
ancor'oggi,  ritenersi  compatibile  con  la  fattispecie  delittuosa
dell'oltraggio a pubblico ufficiale e in esso assorbita, seppure  nei
limiti della c.d. ingiuria reale, configurabile  quando  le  percosse
costituiscano una violenza di inavvertibile entita', che, senza voler
cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il  proposito
di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un  gesto  di
disprezzo (Cassazione, Sez. 6, sentenza n. 24630 del 15  maggio  2012
ud. - dep. 21 giugno 2012). 
    Le strettissime analogie fra la fattispecie di cui  all'art.  337
del codice penale e quella di cui all'art. 341-bis del codice penale,
d'altro canto, sono gia'  state  efficacemente  tratteggiate  proprio
dalla Corte costituzionale nell'analizzare le  modifiche  strutturali
subite dalla «rinata» fattispecie di oltraggio rispetto al  paradigma
disegnato dall'abrogato art. 341 del codice penale, con un passo  che
e'  opportuno,  per  la  sua  rilevanza  ai  presenti  fini,   citare
letteralmente: «Tra tali  modifiche,  poc'anzi  ricapitolate  (supra,
punto 2.5.), merita di essere  qui  segnalata  l'introduzione  di  un
requisito di stretta contestualita' tra la  condotta  del  reo  e  il
compimento di uno specifico atto dell'ufficio da parte  del  pubblico
ufficiale,  espresso  dalla  locuzione   "mentre   compie   un   atto
d'ufficio" - il medesimo  che  compare  anche  nella  fattispecie  di
resistenza a pubblico  ufficiale  di  cui  all'art.  337  del  codice
penale. Il requisito  in  parola,  da  un  lato,  restringe  l'ambito
applicativo della nuova fattispecie rispetto a quella  previgente  e,
dall'altro, ne arricchisce la dimensione offensiva, affiancando  alla
duplice lesione dell'onore individuale  del  pubblico  ufficiale  che
subisce  l'offesa,   nonche'   del   prestigio   dell'amministrazione
d'appartenenza - beni, l'uno e l'altro,  gia'  tutelati  dalla  norma
incriminatrice abrogata -, una nuova dimensione di  pericolo  per  la
concreta attuazione dello specifico atto d'ufficio  che  la  condotta
del reo mira evidentemente ad ostacolare, e dunque  per  il  regolare
esercizio della pubblica funzione svolta  in  concreto  dal  pubblico
ufficiale. Esercizio che,  vale  la  pena  rammentarlo,  deve  essere
legittimo e non arbitrario, configurandosi altrimenti in  favore  del
privato la scriminante di cui all'art. 393-bis del codice penale. 
    Conforta questa ricostruzione anche la mancata riproposizione, da
parte  del  legislatore  del  2009,  della   circostanza   aggravante
dell'essere stato il fatto commesso con violenza o minaccia, prevista
dal quarto comma dell'abrogato art. 341 del codice penale: previsione
che si giustificava proprio in relazione  alla  possibilita'  che  la
commissione del fatto non fosse in concreto connessa allo svolgimento
attuale di  uno  specifico  atto  d'ufficio  da  parte  del  pubblico
ufficiale. Avendo ora il legislatore richiesto, invece,  un  rapporto
di stretta contestualita' tra la condotta e il  compimento  dell'atto
d'ufficio da parte  del  pubblico  ufficiale,  l'uso  di  violenza  o
minaccia  da  parte  dell'agente  sara'  normalmente  funzionale   ad
ostacolare  il  compimento  dell'atto  d'ufficio,   con   conseguente
configurabilita' della piu' grave ipotesi delittuosa di cui  all'art.
337 del codice penale. 
    Nella  nuova  fisionomia  risultante  dalla  riforma  del   2009,
l'oltraggio si configura, dunque, come delitto  offensivo  anche  del
buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto
svolgimento della (legittima) attivita' del pubblico  ufficiale,  non
diversamente da quanto accade - per l'appunto - per il delitto di cui
all'art. 337 del codice  penale:  delitto,  quest'ultimo,  che  viene
cosi' a collocarsi in rapporto di  possibile  progressione  criminosa
rispetto all'oltraggio, in relazione al non remoto  pericolo  che  la
reazione verbale contro il pubblico  ufficiale  possa  trasmodare  in
un'aggressione minacciosa o addirittura violenta nei suoi  confronti,
ad opera dello stesso autore del reato o dei terzi  che,  secondo  la
nuova  formulazione,  debbono  necessariamente  essere  presenti   al
momento del fatto» (sentenza n. 284 del 2019). 
    Il concetto e' stato  ribadito,  ancor  piu'  di  recente,  dalla
sentenza della Corte  costituzionale  n.  166  del  2024,  nel  passo
seguente: «la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide ora  con  la
fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337
del codice penale, assunta a tertium  comparationis  dal  rimettente,
pur  nella  diversita'  delle  condotte  sanzionate,   una   medesima
direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento  della  pubblica
funzione,  bene  di  immediata  rilevanza  costituzionale  ai   sensi
dell'art. 97, comma  secondo,  della  Costituzione.  Cio'  rende  non
manifestamente  irragionevole,  ne'   arbitraria,   la   scelta   del
legislatore di prevedere la  medesima  pena  minima  per  entrambi  i
reati». 
    Non residuano,  pertanto,  dubbi  sul  fatto  che  quantomeno  la
fattispecie delittuosa della resistenza  a  pubblico  ufficiale  puo'
costituire  tertium  comparationis   della   fattispecie   delittuosa
dell'oltraggio a pubblico ufficiale. 
    Ebbene, il reato di cui  all'art.  337  (nonche'  quello  di  cui
all'art. 336) del codice penale  e',  all'evidenza,  piu'  grave  del
reato di cui all'art. 341-bis del codice penale. 
    Basti osservare, in punto di cornice edittale, che il limite, nel
massimo, e' di cinque anni di reclusione per i primi e  di  tre  anni
per il secondo. 
    Cio' vale a maggior ragione nell'ipotesi - che e' proprio  quella
cui si riferisce la norma impugnanda e che ricorre nel caso in  esame
- in cui il soggetto passivo sia un ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria o di polizia di pubblica sicurezza,  prevedendo  l'ultimo
comma tanto dell'art. 336 quanto dell'art. 337 del codice penale  una
circostanza aggravante a effetto speciale (cosi'  da  giungere  a  un
massimo di ben sette anni e sei mesi di reclusione). 
    Appare, allora, manifestamente irragionevole che la causa di  non
punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia  ammessa  per  i
reati piu' gravi e, viceversa, esclusa per il reato meno grave. 
    Il legislatore stesso, attraverso la  ricordata  diversificazione
degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini  comparativi
la relazione tra le fattispecie considerate. 
    Tale  diversificazione  non  puo',  poi,  essere   disconosciuta,
dall'impianto  normativo  nel  suo  complesso,  agli  effetti   della
particolare  tenuita'  del  fatto,  senza  cadere  in  una  manifesta
incongruenza. 
    Si chiede, pertanto,  alla  Corte  costituzionale  di  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui si riferisce all'art. 341-bis dello
stesso codice. 
 
__________ 
 
    (1) A) del delitto  p.p.  dagli  articoli  56,  624,  del  codice
penale, perche', costantemente osservata dal personale  di  vigilanza
durante la condotta furtiva, al fine di trarne profitto, compiva atti
diretti in modo non equivoco ad impossessarsi  di  generi  alimentari
per  un  valore  di  euro  14,15  sottraendoli  dagli  scaffali   del
supermercato   ....    Con    aggravio    di    recidiva    specifica
infraquinquiennale. In ... , in data .... 
    B) del delitto p.p. dall'art. 337 del codice penale,  perche'  si
opponeva al compimento di un atto di ufficio da  parte  dei  pubblici
ufficiali App. sc. ... e Car. ..., in  servizio  presso  la  stazione
carabinieri  di  ...,  in  particolare,  mentre  i  predetti  stavano
compiendo  gli  atti  necessari  per  il  deferimento   all'autorita'
giudiziaria, li minacciava al fine  che  omettessero  di  compiere  i
predetti incombenti, dicendo loro: «non vi permettete di  nominare  i
bambini in tribunale in questa storia, altrimenti vi rovino e  ve  la
faccio finire male, state attenti che se  mi  tolgono  i  bambini  vi
faccio finire in galera pure voi». In ..., in data .... 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n.  87/1953;  ritenuta  la  questione
rilevante e non manifestamente infondata: 
        solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale  -
per violazione dell'art. 3 della Costituzione  -  dell'art.  131-bis,
comma 3, del codice penale nella parte in cui  prevede  che  l'offesa
non puo' essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si  procede
per il delitto previsto dall'art. 341-bis del codice  penale,  quando
il fatto e' commesso nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di
pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia  giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni; 
        sospende il  giudizio  in  corso  e  i  relativi  termini  di
prescrizione  fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
        dispone l'immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale
della presente ordinanza e degli atti del  procedimento,  comprensivi
della   documentazione   attestante    il    perfezionamento    delle
notificazioni di cui al successivo capoverso; 
        ordina la notifica, a cura della cancelleria, della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri  e  ai  presidenti
delle due Camere del Parlamento; 
        da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  della
legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza
e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono  o
devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
          Brescia, 23 febbraio 2026 
 
                          Il giudice: Azzi