Reg. ord. n. 45 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12
Ordinanza del Tribunale di Brescia del 23/02/2026
Tra: S. B.
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 131
Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2026
Ordinanza del 23 febbraio 2026 del Tribunale di Brescia nel
procedimento penale a carico di S. B..
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del
fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto di oltraggio
a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma.
(GU n. 12 del 25-03-2026)
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione terza penale e del riesame
Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del
giudice Lorenzo Azzi:
sentite le parti;
ritenuto necessario sollevare d'ufficio una questione di
legittimita' costituzionale, non potendo il giudizio essere definito
indipendentemente dalla sua risoluzione;
emette la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale
di una questione di legittimita' costituzionale ex articoli 1 della
legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953 nel
procedimento sopra indicato a carico di B. S., nato a ... il ...,
residente a ... in ... - libero assente, difeso d'ufficio dall'avv.
Francesca Flossi del foro di Brescia (nomina del 6 febbraio 2026),
imputato:
del reato p. e p. dall'art. 341-bis del codice penale
perche', in luogo pubblico ed in presenza di piu' persone, proferiva
nei confronti dell'App. ..., quanto segue: «ecco lo sapevo, sei
sempre tu a rompere i coglioni», cosi' offendendo l'onore ed il
prestigio dei predetti pubblici ufficiali mentre compivano un atto
d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle loro funzioni;
con aggravio di recidiva semplice;
commesso in ... , in data ....
1) Lo svolgimento del processo
Con decreto emesso in data 1° giugno 2023, l'imputato e' stato
citato a giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione
monocratica per rispondere del reato indicato in epigrafe (unitamente
alla coimputata ..., chiamata a rispondere di due differenti
fattispecie di reato (1)).
All'udienza predibattimentale del 20 novembre 2025, il giudice ha
dichiarato l'assenza consapevole dell'odierno imputato.
All'udienza del 23 febbraio 2026, il giudice - disposta la
separazione del processo a carico della coimputata ai sensi del primo
comma, lettera b), dell'art. 18 del codice di procedura penale - ha
sospeso il procedimento stante il richiedendo pronunciamento della
Corte costituzionale in ordine alla legittimita' costituzionale, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 131-bis, comma
3, del codice penale nella parte in cui prevede che l'offesa non puo'
essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per i
delitti previsti dall'art. 341-bis del codice penale se il fatto e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza
o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio
delle proprie funzioni.
2) La rilevanza della questione e l'impossibilita' d'interpretazione
costituzionalmente conforme
Va premesso che, in sede di udienza predibattimentale, «se, sulla
base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, [...] risulta
che [...] l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere» (art. 554-ter, comma 1,
del codice di procedura penale) e che, nell'ambito di tale causa
proscioglitiva, e' da includersi la particolare tenuita' del fatto ex
art. 131-bis del codice penale (cfr. Cassazione, Sez. 2, sentenza n.
9618 del 19 febbraio 2025 ud. - dep. 10 marzo 2025 - e Cassazione,
Sez. 5, sentenza n. 30528 del 6 giugno 2025 cc. - dep. 10/09/2025).
Ebbene, dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553 del codice di
procedura penale emerge che, in data ..., l'addetto alla sicurezza
del supermercato ... sito in via ... del comune di ... vedeva una
donna (poi identificata in ...) intenta a riporre all'interno di una
borsa alcuni generi alimentari. Questa, giunta alla cassa, si
limitava a pagare un solo articolo e si allontanava con la restante
merce celata all'interno della borsa. Fermata dall'addetto, apriva la
borsa mostrando la refurtiva, del valore di euro 14,15.
Successivamente, giungevano i Carabinieri, prima, e il compagno
della donna, odierno imputato, poi. Questi rivolgeva all'appuntato
intervenuto per primo le parole per cui e' a processo.
Ebbene, nei limiti di quella che puo' essere la valutazione
predibattimentale, la fattispecie di reato contestata all'imputato
appare integrata.
Ricorrono, innanzitutto, i requisiti del «luogo pubblico o aperto
al pubblico» (il supermercato) e della «presenza di piu' persone» (il
capo area del supermercato e l'addetto alla sicurezza ...), nonche'
gl'inespressi elementi di tipicita' dati dalla presenza dell'offeso e
dalla sua percezione dell'offesa.
Sussiste, poi, l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico
ufficiale («offende l'onore ed il prestigio di un pubblico
ufficiale»), in ragione dell'espressione verbale ingiuriosa
esprimente disistima nei confronti del p.u. in quanto tale, ossia per
la funzione pubblica esercitata.
Ricorrono, infine, anche il nesso funzionale e la contestualita'
(«mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle
sue funzioni»), posto che la condotta e' stata realizzata nel momento
in cui il pubblico ufficiale, come detto, era intervenuto per la
segnalazione di un (tentato) furto.
Il fatto, dunque, sussiste, e' stato commesso dall'imputato ed e'
tipico. E', allo stesso tempo, antigiuridico, non sussistendo cause
di giustificazione, e colpevole, poiche' l'imputato, imputabile,
poteva conoscere la legge penale e si e' rappresentato e ha voluto il
fatto (rendendosi conto della qualifica del soggetto passivo, di
trovarsi alla presenza sua e di altre persone in un luogo aperto al
pubblico, del fatto che il pubblico ufficiale stesse compiendo un
atto d'ufficio e del significato obiettivamente offensivo della
propria condotta), nonche' in difetto di scusanti.
Cio' detto, questo giudice ritiene che il fatto sia
contraddistinto da particolare tenuita' ex art. 131-bis del codice
penale per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, il limite edittale e' rispettato (tanto quello
all'epoca vigente riferito al massimo non superiore a cinque anni di
reclusione quanto quello introdotto dal decreto legislativo n.
150/2022 e riferito al minimo non superiore a due anni).
Inoltre, l'imputato risulta non aver mai commesso altri illeciti
della stessa indole e, pertanto, ricorre la non abitualita' del
comportamento.
Quanto al concorrente requisito costituito dalla particolare
tenuita' dell'offesa, esso, alla luce dell'indicazione fornita dal
primo comma dell'art. 131-bis del codice penale («per le modalita'
della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo. valutate
ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione
della condotta susseguente al reato»), sussiste, ricorrendo plurimi
indici che convincono nel senso di una scarsissima gravita' del
reato.
L'espressione verbale, infatti, non risulta denotata da una
spiccata offensivita'.
Inoltre, e' stata percepita da appena due soggetti diversi dal
pubblico ufficiale, il minimo sufficiente a integrare la pluralita'
di persone.
Pure il dolo generico risulta tutt'altro che intenso, per
apparire le - pur censurabili - parole proferite piu' conseguenza
d'impeto dell'aver scoperto che la compagna non era riuscita nel
portare a compimento il suo illecito proposito piuttosto che volte a
mostrare pubblicamente disprezzo nei confronti dell'operante
intervenuto e del pubblico ufficio dallo stesso espletato.
Residua, tuttavia, l'ostacolo legislativo costituito dal terzo
comma dell'art. 131-bis del codice penale, al n. 2), secondo cui
«L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita'
quando si procede: [...] 2) per i delitti previsti dagli articoli
336, 337 e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche'
per il delitto previsto dall'articolo 343».
La previsione che impedisce di ritenere di particolare tenuita'
l'offesa conseguente all'oltraggio a pubblico ufficiale (c.d.
eccezione nominativa) e' stata introdotta dall'art. 16 del
decreto-legge n. 53/2019 (come modificato in sede di conversione
dalla legge n. 77/2019, entrata in vigore il 10 agosto 2019) quale
riferita al pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Successivamente, l'art. 7 del decreto-legge n. 130/2020, entrato in
vigore il 22 ottobre 2020 (e convertito con modificazioni nella legge
n. 173/2020), l'ha circoscritta all'ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sempre
nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta della versione
tuttora vigente nonche' applicabile al fatto in esame, commesso il 17
luglio 2021 proprio nei confronti di un agente di polizia giudiziaria
nel compimento di uno specifico atto rientrante nel perimetro della
sua funzione ed espressivo dei poteri conferitigli.
La presente questione di legittimita' costituzionale risulta,
pertanto, rilevante: la pronuncia di non luogo a procedere per la
particolare tenuita' del fatto trova, infatti, la norma impugnanda
quale unico ostacolo, che non puo' in alcun modo essere superato,
stante la lettera della legge, mediante un'interpretazione
costituzionalmente orientata.
3) La fondatezza della questione
3.1) Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nel tempo
Nel disegno originario del codice Rocco, l'oltraggio a pubblico
ufficiale era previsto dall'art. 341, primo comma, del codice penale
come il fatto di «chiunque offende l'onore o il prestigio di un
pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio
delle sue funzioni», con pena prevista per la fattispecie base quella
della reclusione da sei mesi a due anni.
Con sentenza n. 341 del 1994 la Corte costituzionale dichiaro'
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui prevedeva la pena minima di sei
mesi di reclusione, in ragione del contrasto di tale previsione con
il principio di proporzionalita' della pena, desunto dagli articoli 3
e 27, terzo comma, della Costituzione, anche in rapporto all'assai
piu' favorevole minimo edittale previsto per il delitto di ingiuria
(art. 594 del codice penale). Per effetto di tale pronuncia, il
minimo edittale applicabile al delitto di oltraggio a pubblico
ufficiale divenne quello di quindici giorni di reclusione, stabilito
in via generale dall'art. 23 del codice penale con disposizione
destinata ad applicarsi in difetto di determinazione di una pena
minima da parte delle singole disposizioni incriminatrici.
La legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega del Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), abrogo', poi, il delitto di oltraggio di cui all'art.
341 del codice penale.
In seguito, la legge n. 94 del 2009 ripristino' il delitto di
oltraggio a pubblico ufficiale, collocandolo, pero', in un nuovo art.
341-bis del codice penale e modificandone gli elementi costitutivi
rispetto all'originaria formulazione dell'abrogato art. 341 del
codice penale.
La cornice edittale prevista dal legislatore del 2009 era quella
della reclusione «fino a tre anni», nuovamente modificata per effetto
del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha reintrodotto
l'originario minimo di sei mesi di reclusione, mantenendo il massimo
di tre anni.
3.2) La disposizione della legge viziata da illegittimita'
costituzionale (oggetto), la disposizione della Costituzione che si
assume violata (parametro), il tertium comparationis e il petitum
Ad avviso di questo giudice, l'esclusione della fattispecie
incriminatrice in esame dal perimetro applicativo dell'esimente di
particolare tenuita' del fatto viola l'art. 3 della Costituzione,
essendovi altri titoli di reato che, pur di maggiore gravita', in
quel perimetro rientrano.
Il riferimento e' ai delitti di violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale (art. 336 del codice penale) e resistenza a un pubblico
ufficiale (art. 337 del codice penale) in seguito alla pronuncia
della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che ha dichiarato, per
l'appunto, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli
articoli 336 e 337 dello stesso codice.
Innanzitutto, i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice
penale appaiono idonei a fungere da tertium comparationis rispetto a
quello di cui all'art. 341-bis del codice penale.
Tutte e tre le fattispecie incriminatrici, infatti, sono
disciplinate nel capo II del titolo secondo del codice penale,
dedicato ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.
Inoltre, i beni giuridici risultano strettamente contigui, se non
coincidenti: nella violenza o minaccia a pubblico ufficiale, la
liberta' di determinazione e di azione degli organi pubblici (o,
nell'ipotesi del terzo comma, solo la liberta' morale del pubblico
agente); nella resistenza a pubblico ufficiale, il buon andamento
della pubblica amministrazione (ma, anche, la liberta' morale dei
pubblici agenti); nell'oltraggio a pubblico ufficiale, l'onore e il
prestigio del pubblico ufficiale (ma, anche, il buon andamento della
pubblica amministrazione: cfr. infra Corte costituzionale 284/2019).
Ancora, se e' pur vero che la legge n. 94 del 2009 ha espunto dal
tessuto normativo dell'oltraggio a pubblico ufficiale ogni
riferimento alla violenza (cfr., in precedenza, il quarto comma
dell'art. 341 del codice penale) - che costituisce, invece, elemento
costitutivo, in alternativa alla minaccia, dei reati di cui agli
articoli 336 e 337 del codice penale -, l'uso della stessa puo',
ancor'oggi, ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa
dell'oltraggio a pubblico ufficiale e in esso assorbita, seppure nei
limiti della c.d. ingiuria reale, configurabile quando le percosse
costituiscano una violenza di inavvertibile entita', che, senza voler
cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito
di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di
disprezzo (Cassazione, Sez. 6, sentenza n. 24630 del 15 maggio 2012
ud. - dep. 21 giugno 2012).
Le strettissime analogie fra la fattispecie di cui all'art. 337
del codice penale e quella di cui all'art. 341-bis del codice penale,
d'altro canto, sono gia' state efficacemente tratteggiate proprio
dalla Corte costituzionale nell'analizzare le modifiche strutturali
subite dalla «rinata» fattispecie di oltraggio rispetto al paradigma
disegnato dall'abrogato art. 341 del codice penale, con un passo che
e' opportuno, per la sua rilevanza ai presenti fini, citare
letteralmente: «Tra tali modifiche, poc'anzi ricapitolate (supra,
punto 2.5.), merita di essere qui segnalata l'introduzione di un
requisito di stretta contestualita' tra la condotta del reo e il
compimento di uno specifico atto dell'ufficio da parte del pubblico
ufficiale, espresso dalla locuzione "mentre compie un atto
d'ufficio" - il medesimo che compare anche nella fattispecie di
resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 del codice
penale. Il requisito in parola, da un lato, restringe l'ambito
applicativo della nuova fattispecie rispetto a quella previgente e,
dall'altro, ne arricchisce la dimensione offensiva, affiancando alla
duplice lesione dell'onore individuale del pubblico ufficiale che
subisce l'offesa, nonche' del prestigio dell'amministrazione
d'appartenenza - beni, l'uno e l'altro, gia' tutelati dalla norma
incriminatrice abrogata -, una nuova dimensione di pericolo per la
concreta attuazione dello specifico atto d'ufficio che la condotta
del reo mira evidentemente ad ostacolare, e dunque per il regolare
esercizio della pubblica funzione svolta in concreto dal pubblico
ufficiale. Esercizio che, vale la pena rammentarlo, deve essere
legittimo e non arbitrario, configurandosi altrimenti in favore del
privato la scriminante di cui all'art. 393-bis del codice penale.
Conforta questa ricostruzione anche la mancata riproposizione, da
parte del legislatore del 2009, della circostanza aggravante
dell'essere stato il fatto commesso con violenza o minaccia, prevista
dal quarto comma dell'abrogato art. 341 del codice penale: previsione
che si giustificava proprio in relazione alla possibilita' che la
commissione del fatto non fosse in concreto connessa allo svolgimento
attuale di uno specifico atto d'ufficio da parte del pubblico
ufficiale. Avendo ora il legislatore richiesto, invece, un rapporto
di stretta contestualita' tra la condotta e il compimento dell'atto
d'ufficio da parte del pubblico ufficiale, l'uso di violenza o
minaccia da parte dell'agente sara' normalmente funzionale ad
ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio, con conseguente
configurabilita' della piu' grave ipotesi delittuosa di cui all'art.
337 del codice penale.
Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009,
l'oltraggio si configura, dunque, come delitto offensivo anche del
buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto
svolgimento della (legittima) attivita' del pubblico ufficiale, non
diversamente da quanto accade - per l'appunto - per il delitto di cui
all'art. 337 del codice penale: delitto, quest'ultimo, che viene
cosi' a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa
rispetto all'oltraggio, in relazione al non remoto pericolo che la
reazione verbale contro il pubblico ufficiale possa trasmodare in
un'aggressione minacciosa o addirittura violenta nei suoi confronti,
ad opera dello stesso autore del reato o dei terzi che, secondo la
nuova formulazione, debbono necessariamente essere presenti al
momento del fatto» (sentenza n. 284 del 2019).
Il concetto e' stato ribadito, ancor piu' di recente, dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2024, nel passo
seguente: «la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide ora con la
fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337
del codice penale, assunta a tertium comparationis dal rimettente,
pur nella diversita' delle condotte sanzionate, una medesima
direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica
funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi
dell'art. 97, comma secondo, della Costituzione. Cio' rende non
manifestamente irragionevole, ne' arbitraria, la scelta del
legislatore di prevedere la medesima pena minima per entrambi i
reati».
Non residuano, pertanto, dubbi sul fatto che quantomeno la
fattispecie delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale puo'
costituire tertium comparationis della fattispecie delittuosa
dell'oltraggio a pubblico ufficiale.
Ebbene, il reato di cui all'art. 337 (nonche' quello di cui
all'art. 336) del codice penale e', all'evidenza, piu' grave del
reato di cui all'art. 341-bis del codice penale.
Basti osservare, in punto di cornice edittale, che il limite, nel
massimo, e' di cinque anni di reclusione per i primi e di tre anni
per il secondo.
Cio' vale a maggior ragione nell'ipotesi - che e' proprio quella
cui si riferisce la norma impugnanda e che ricorre nel caso in esame
- in cui il soggetto passivo sia un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di polizia di pubblica sicurezza, prevedendo l'ultimo
comma tanto dell'art. 336 quanto dell'art. 337 del codice penale una
circostanza aggravante a effetto speciale (cosi' da giungere a un
massimo di ben sette anni e sei mesi di reclusione).
Appare, allora, manifestamente irragionevole che la causa di non
punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia ammessa per i
reati piu' gravi e, viceversa, esclusa per il reato meno grave.
Il legislatore stesso, attraverso la ricordata diversificazione
degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini comparativi
la relazione tra le fattispecie considerate.
Tale diversificazione non puo', poi, essere disconosciuta,
dall'impianto normativo nel suo complesso, agli effetti della
particolare tenuita' del fatto, senza cadere in una manifesta
incongruenza.
Si chiede, pertanto, alla Corte costituzionale di dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del
codice penale, nella parte in cui si riferisce all'art. 341-bis dello
stesso codice.
__________
(1) A) del delitto p.p. dagli articoli 56, 624, del codice
penale, perche', costantemente osservata dal personale di vigilanza
durante la condotta furtiva, al fine di trarne profitto, compiva atti
diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari
per un valore di euro 14,15 sottraendoli dagli scaffali del
supermercato .... Con aggravio di recidiva specifica
infraquinquiennale. In ... , in data ....
B) del delitto p.p. dall'art. 337 del codice penale, perche' si
opponeva al compimento di un atto di ufficio da parte dei pubblici
ufficiali App. sc. ... e Car. ..., in servizio presso la stazione
carabinieri di ..., in particolare, mentre i predetti stavano
compiendo gli atti necessari per il deferimento all'autorita'
giudiziaria, li minacciava al fine che omettessero di compiere i
predetti incombenti, dicendo loro: «non vi permettete di nominare i
bambini in tribunale in questa storia, altrimenti vi rovino e ve la
faccio finire male, state attenti che se mi tolgono i bambini vi
faccio finire in galera pure voi». In ..., in data ....
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; ritenuta la questione
rilevante e non manifestamente infondata:
solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale -
per violazione dell'art. 3 della Costituzione - dell'art. 131-bis,
comma 3, del codice penale nella parte in cui prevede che l'offesa
non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede
per il delitto previsto dall'art. 341-bis del codice penale, quando
il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di
pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni;
sospende il giudizio in corso e i relativi termini di
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale
della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento delle
notificazioni di cui al successivo capoverso;
ordina la notifica, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti
delle due Camere del Parlamento;
da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, della
legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza
e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o
devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 2, del codice di
procedura penale.
Brescia, 23 febbraio 2026
Il giudice: Azzi