Reg. ord. n. 44 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 13/02/2026

Tra: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA  C/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM



Oggetto:

Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali – Indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 287 del 1990, in esito alla quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori – Previsione che l’Autorità può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, per eliminare le distorsioni della concorrenza – Denunciata disciplina oscura e indefinita che potrebbe riferirsi al solo settore del trasporto aereo oppure estendersi a tutti i settori regolati dalle autorità indipendenti, nella specie dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) – Lesione del principio di certezza del diritto e di riserva di amministrazione, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – Previsione inintelligibile che viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza – Normativa incidente sul principio di buon andamento dell’amministrazione.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 10/08/2023  Num. 104  Art. 1  Co. 5 convertito con modificazioni in
legge  del 09/10/2023  Num. 136


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 97 



Testo dell'ordinanza

                        N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 2026

Ordinanza del 13 febbraio 2026 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Autorita'  di  regolazione  per
energia reti e ambiente -  ARERA  contro  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato - AGCM. 
 
Autorita' indipendenti - Autorita' garante della  concorrenza  e  del
  mercato  (AGCM)  -  Disposizioni  per  la  trasparenza  dei  prezzi
  praticati sui voli nazionali -  Indagine  conoscitiva  condotta  ai
  sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 287 del 1990, in  esito
  alla quale l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato
  riscontra problemi concorrenziali che ostacolano  o  distorcono  il
  corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio  per
  i consumatori  -  Previsione  che  l'Autorita'  puo'  imporre  alle
  imprese interessate, nel  rispetto  dei  principi  dell'ordinamento
  dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura
  strutturale  o  comportamentale  necessaria  e  proporzionata,  per
  eliminare le distorsioni della concorrenza. 
- Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela
  degli utenti, in materia di attivita' economiche  e  finanziarie  e
  investimenti strategici) convertito, con modificazioni, nella legge
  9 ottobre 2023, n. 136, art. 1, comma 5, primo periodo. 


(GU n. 12 del 25-03-2026)

 
          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 7861 del 2024, proposto da Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente, rappresentato e  difeso  dagli  avvocati
Gian Michele Roberti, Marco Serpone, con domicilio  eletto  in  Roma,
corso Vittorio Emanuele II n. 326; 
    Contro  Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno,  Gabriele  Maria
Polito, Claudia Giardina, con  domicilio  digitale  come  da  pec  da
registri di giustizia; 
    Per l'annullamento  della  comunicazione  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato relativa «all'applicazione  dell'art.
1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 9  ottobre  2023,  n.  136»,  adottata  con
deliberazione n. 31190 del 7 maggio 2024  e  pubblicata  in  data  13
maggio 2024 sul sito istituzionale di AGCM e nel Bollettino ufficiale
della medesima Autorita' garante. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  di  Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  28  gennaio  2026  il
dott.  Angelo  Fanizza  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
  Ricostruzione dei fatti e svolgimento del giudizio (paragrafi  1  -
5). 
    1.) L'Autorita'  di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
(ARERA) ha impugnato e  chiesto  l'annullamento  della  comunicazione
dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato  relativa
«all'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104, convertito con  modificazioni  dalla  legge  9  ottobre
2023, n. 136», adottata con deliberazione n. 31190 del 7 maggio  2024
e pubblicata in data 13 maggio 2024 sul sito istituzionale di AGCM  e
nel Bollettino ufficiale della medesima Autorita' garante. 
    2.) Tale  comunicazione  si  riferisce  alla  disciplina  di  cui
all'art. 1, comma 5 del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,  come
convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 (c.d. «Decreto Asset»),
in cui si e' previsto che «[s]e in esito  a  un'indagine  conoscitiva
condotta ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato riscontra
problemi concorrenziali  che  ostacolano  o  distorcono  il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori, essa puo' imporre alle imprese interessate, nel rispetto
dei  principi   dell'ordinamento   dell'Unione   europea   e   previa
consultazione del mercato, ogni misura strutturale o  comportamentale
necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della
concorrenza». 
    Ai sensi della medesima disposizione, «[n]el corso  dell'indagine
conoscitiva, le imprese interessate possono presentare  impegni  tali
da  far  venir  meno  i  problemi  concorrenziali  e  il  conseguente
pregiudizio per i consumatori. In  tal  caso,  l'Autorita',  valutata
l'idoneita' degli impegni e previa consultazione  del  mercato,  puo'
renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento  che  chiude
l'indagine conoscitiva. L'Autorita' esercita i poteri di indagine  di
cui all'art. 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalita' di mora
di cui all'art. 14, commi 5 e 6, della  legge  10  ottobre  1990,  n.
287». 
    Nella comunicazione impugnata si  e',  poi,  soggiunto  che  «con
parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il  Consiglio  di  Stato,  sez.  I
consultiva,  ha  chiarito  che  tali  nuovi  poteri  operano,  "senza
restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i  settori
per i quali l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato abbia
inteso attivare, ricorrendone  presupposti  e  condizioni,  i  propri
poteri di indagine conoscitiva"». 
    L'AGCM ha, quindi, definito con la  comunicazione  impugnata  «le
regole che disciplinano la suddetta procedura (...),  in  conformita'
all'ordinamento vigente e a complemento del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, "Regolamento  recante  norme
in materia di  procedure  istruttorie  di  competenza  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato", e sue successive  modifiche
("decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 217/1998")»;  e,  in
dettaglio, ha individuato i «principi applicativi» dei poteri oggetto
del contendere: «l'avvio dell'indagine conoscitiva» (I); i «poteri di
indagine» (II); la «conclusione dell'indagine conoscitiva in  assenza
dei presupposti di cui all'art. 1, comma  5,  decreto  Asset»  (III);
l'«avvio  della  fase   rimediale   e   delibera   delle   risultanze
conoscitive» (IV); la «presentazione di impegni» (V); la «definizione
delle  misure  rimediali  e  consultazione  del  mercato»  (VI);   la
«conclusione della  fase  rimediale»  (VII);  la  «partecipazione  al
procedimento,  riservatezza  e  accesso   agli   atti»   (VIII);   le
«disposizioni finali» (IX). 
    3.)  L'Autorita'  ricorrente   ha   lamentato   che   «con   tale
provvedimento  l'AGCM  ha  definito  i  principi  applicativi  e   la
procedura relativi all'esercizio dei "nuovi poteri"  contemplati  dal
citato art. 1, comma 5. Come di seguito precisato, l'AGCM ritiene che
tali "nuovi poteri" - ancorche' previsti da un comma facente parte di
norma  riferita   unicamente   al   settore   del   trasporto   aereo
(segnatamente  da/verso  Sicilia  e   Sardegna) -   abbiano   portata
generale, "senza restrizioni di ordine settoriale o merceologico",  e
che, come tali, essi si estendano anche agli ambiti dell'economia che
formano oggetto di regolazione settoriale di fonte UE e/o nazionale e
che  siano,  quindi,  presidiati   da   "Autorita'   di   regolazione
settoriale" a cio' istituzionalmente preposte» (cfr. pag. 2). 
    Ha, inoltre, evidenziato in chiave  critica  che  «la  estensione
tout  court  ai  settori  regolati  dei  "nuovi  poteri"  contemplati
dall'art.  1,  comma  5,  incida  sulle   prerogative   istituzionali
dell'ANR. Investendo ambiti istituzionalmente presidiati da una  ANR,
come ARERA, la  norma -  nell'interpretazione  accolta  da  AGCM  nel
provvedimento - consente invero a quest'ultima di adottare regole  di
conformazione dei mercati che si sovrappongono a quelle di cui  l'ANR
tipicamente cura la definizione e l'enforcement. Cio' rischia  a  sua
volta  di   comportare   una   alterazione   del   disegno   definito
dall'ordinamento UE e nazionale quanto all'articolazione  dei  plessi
normativi sostanziali e delle prerogative istituzionali delle diverse
autorita' competenti, in pregiudizio in  definitiva  dell'"equilibrio
istituzionale" sancito dal quadro  europeo  e  nazionale  conferente»
(cfr. pag. 3). 
    Dopo  un'articolata  ricostruzione   dei   passaggi   che   hanno
sostanziato l'emanazione della disposizione  legislativa  contestata,
compendiata da una premessa sul «ruolo, poteri e  indipendenza  delle
ANR nel quadro UE e nazionale di riferimento» e, in  particolare,  di
ARERA (pagg. 10 -  15  del  ricorso),  sono  stati  dedotti  seguenti
motivi: 
        1° motivo) «Difetto assoluto di  attribuzione.  Nullita'  del
provvedimento». 
        In prima battuta, l'Autorita' ricorrente ha contestato -  con
richiamo al  pronunciamento  in  sede  consultiva  del  Consiglio  di
Stato - che «il provvedimento riprende acriticamente  le  conclusioni
del parere, senza alcuna analisi o precisazione» (cfr. pag. 15). 
        Ha soggiunto che «diversamente da quanto asserito nel  parere
(cfr.  par.  3.3)  la  lettura  del  dato  testuale  restituisce  una
conclusione univoca e chiara e che, come  tale,  non  richiede -  ne'
consente - di ipotizzare il ricorso ad altri  canoni  interpretativi»
(cfr. pag. 17); che «lo stesso Consiglio di Stato sottolinea  che  la
quasi totalita' dei vari commi che compongono l'art. 1 fa esplicito e
reiterato riferimento al settore del trasporto  aereo.  Di  piu',  la
norma -  in  coerenza  con  le  ragioni  che  l'hanno  motivata -  si
focalizza essenzialmente sulle rotte di collegamento con le  isole  e
con specifiche problematiche relative  a  tali  segmenti  di  mercato
(segnatamente, picchi di domanda stagionali e incrementi di prezzo  a
ridosso dei voli determinati  dai  sistemi  di  revenue  management).
Inoltre,  e'  dato  notare  che  laddove  il  legislatore  ha  voluto
estendere  la  portata  materiale  della  norma -   in   particolare,
estendendola dai collegamenti con le  isole  ad  altri  "collegamenti
nazionali" - il legislatore lo ha fatto esplicitamente e precisandone
le condizioni» (cfr. pag. 18); che «l'intenzione del legislatore e la
stessa ratio  della  normativa  introdotta  in  sede  di  conversione
concernevano  unicamente  aspetti  connessi   alla   disciplina   del
trasporto aereo e non, certo, ad altri settori  dell'economia»  (cfr.
pag. 19). 
        Ha, ancora,  stigmatizzato  che  «la  decretazione  d'urgenza
decisa dal Governo nell'agosto 2022 - peraltro, come detto, opinabile
sotto il profilo giuridico - era, ed  e',  giustificata  da  asserite
esigenze eccezionali, specificamente attinenti al trasporto  aereo  e
ai collegamenti con le isole. A supporre, quindi, che tale intervento
fosse giustificato, esso avrebbe senso unicamente  quale  rimedio  ad
una problematica del tutto  singolare  ed,  anzi,  eccezionale  (i.e.
l'anomala situazione di caro-voli)» (cfr. pag. 20). 
        Sulla base di tali considerazioni l'Autorita'  ricorrente  ha
sostenuto che «il provvedimento impugnato sia stato adottato da  AGCM
in assoluta carenza di base giuridica e sia dunque viziato da carenza
di potere in astratto, con conseguente nullita' per difetto  assoluto
di  attribuzione  ai  sensi  dell'art.  21-septies  della  legge  sul
procedimento amministrativo»; e  che,  «peraltro,  anche  qualora  si
ritenesse, quod non, che l'art. 1, comma 5, primo  periodo,  presenti
margini  per  una  diversa  lettura,  l'interpretazione  preconizzata
dall'AGCM nel provvedimento impugnato sarebbe comunque  da  escludere
alla  luce  di  una   interpretazione   conforme   con   i   principi
dell'ordinamento costituzionale ed europeo» (cfr. pag. 22). 
        2° motivo) «Profili di illegittimita' costituzionale». 
        Con tale motivo  l'Autorita'  ricorrente  ha  prospettato  la
sussistenza dei presupposti per una  delibazione  della  disposizione
legislativa contestata da parte del giudice delle leggi. 
        Un  primo  profilo  di  censura  e'   stato   riferito   alla
«violazione dell'art. 77 della Costituzione per carenza dei requisiti
di urgenza e di omogeneita' della legge di  conversione  rispetto  al
contenuto del decreto-legge». 
        Segnatamente, ad avviso di parte ricorrente l'interpretazione
eletta dall'AGCM sulla scorta  del  parere  del  Consiglio  di  Stato
«trasforma  la  norma  d'urgenza  in  una  norma  di  sistema,  che -
alterando per giunta l'equilibrio istituzionale - conferisce ad  AGCM
poteri di regolazione ex ante di portata  generale,  esercitabili  in
qualsivoglia settore dell'economia. (...)  Ne  consegue  all'evidenza
che un tale regime non avrebbe piu' alcun nesso, di nessun tipo,  con
il decreto-legge  convertendo  ne'  potrebbe  essere  in  alcun  modo
ricondotto alle specifiche motivazioni di necessita'  e  urgenza  che
avevano giustificato il decreto medesimo.  Il  regime  ipotizzato  da
AGCM, infatti,  prescinde  del  tutto  dalle  specifiche  ragioni  di
necessita'   e   urgenza   sottostanti   il   decreto-legge,    quali
espressamente richiamate nel preambolo, oltre che dai  citati  lavori
preparatori» (cfr. pag. 23). 
        La  ricorrente  ha,  poi,  isolato  «ulteriori   profili   di
illegittimita' costituzionale. Violazione del principio di  legalita'
e  degli  articoli  1,  23,  41,  42  97,  e  117,  comma   1   della
Costituzione». 
        Il potere regolatorio  derivante  dalla  disciplina  positiva
oggetto del contendere «non sarebbe ovviamente un  tipico  potere  di
enforcement, i.e. un potere di repressione  di  accertate  violazioni
della legge n. 287/1990: l'art. 1, comma 5,  primo  periodo,  non  si
riferisce a violazioni di questo tipo (che sono viceversa contemplate
dal comma 1); e, soprattutto, prefigura misure genericamente riferite
a distorsioni della concorrenza ricollegabili,  come  detto,  a  meri
fattori di struttura e funzionamento dei mercati oligopolistici»;  in
sostanza, si atteggerebbe come «un generico potere di regolazione  ex
ante che, tuttavia, difetta del tipico  inquadramento  normativo  che
connota e limita  l'intervento  regolatorio  proprio  delle  ANR  nei
settori loro affidati. 
        Come  ampiamente   rilevato   in   precedenza,   l'intervento
regolatorio delle ANR non si basa certo su una sorta  di  "delega  in
bianco", quale quella che AGCM legge  nell'art.  1,  comma  5,  primo
periodo. L'operato delle ANR, infatti, e' orientato e circoscritto da
una  cornice  normativa  multilivello,  europea  e   nazionale,   che
specifica  finalita',  criteri,  procedure,  nonche'  presupposti   e
condizioni di esercizio del  potere  regolatorio  loro  riconosciuto»
(cfr. pag. 24). 
        Ad avviso della ricorrente, l'esercizio del potere  dell'AGCM
derivante   dall'applicazione    della    disposizione    legislativa
contestata, e trasfuso nel provvedimento impugnato, comporterebbe una
«radicale alterazione dell'equilibrio istituzionale  nell'ambito  del
plesso ordinamentale preposto  alla  conformazione  dei  mercati»  e,
inoltre, «l'art. 1, comma 5, primo periodo  (...)  si  configurerebbe
come una  delega  ad  adottare  qualsivoglia  "misura  strutturale  o
comportamentale necessaria e proporzionata al fine  di  eliminare  le
distorsioni della concorrenza". Nella norma, invero, altro non  v'e'»
(cfr. pag. 25). 
        Un assetto ordinamentale - ha rimarcato la  ricorrente -  che
adombrerebbe «un ulteriore profilo di incompatibilita' costituzionale
rispetto  al  fondamentale   principio   di   legalita'   dell'azione
amministrativa (specie regolatoria),  nonche'  rispetto  ai  principi
sostanziali a presidio della liberta' di impresa e  della  proprieta'
di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione,  oltre  che  per  la
indeterminatezza  dei   presupposti   che   possono   condurre   alla
irrogazione di eventuali sanzioni, in violazione dell'art.  23  della
Costituzione» (cfr. pag. 26). 
        L'Autorita'  ricorrente   ha,   quindi,   chiesto,   in   via
subordinata rispetto  alla  domanda  di  annullamento  dell'impugnata
comunicazione,  la  rimessione  della   questione   di   legittimita'
costituzionale riferita  all'art.  1,  comma  5,  primo  periodo  del
decreto-legge n. 104/2023. 
        3°  motivo)  «Profili  di  incompatibilita'  con  il  diritto
dell'Unione». 
        Da ultimo, l'Autorita'  ricorrente  ha  dedotto  «profili  di
incompatibilita' con il diritto dell'Unione e, segnatamente,  con  le
direttive (UE) n. 2019/944 e  n.  2024/1711  le  quali  espressamente
riconoscono alla ANR lo status  di  indipendenza  rispetto  ad  altri
poteri e decisori pubblici e il potere di  regolamentare  interamente
il settore di loro  competenza  ("prendere  decisioni  su  tutti  gli
aspetti  della  regolamentazione")»  (cfr.  pag.  27):  profili   che
inciderebbero «anche in  merito  al  rapporto  fra  ANR  nel  settore
dell'energia e autorita' di concorrenza» (cfr. pag. 28). 
    4.) Si e' costituita in giudizio l'AGCM (10 dicembre 2024). 
    5.) In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel  merito,
fissata per  il  28  gennaio  2026,  le  parti  hanno  depositato  le
rispettive memorie e repliche. 
    In particolare: 
        nella  memoria  del  9  gennaio  2026  l'AGCM   ha   eccepito
l'inammissibilita'  del  ricorso,   argomentata   sul   rilievo   che
«l'equivoco di fondo, che  inficia  l'intero  impianto  argomentativo
della impugnativa avversaria, risiede nell'assunto che i nuovi poteri
introdotti dal decreto  asset  (nella  formulazione  offertane  dalla
legge di conversione) si sovrapporrebbero,  con  effetti  sostitutivi
e/o restrittivi, alle attribuzioni istituzionali  spettanti  ex  lege
alla Autorita' ricorrente» (cfr. pag. 5), opponendo che «il complesso
delle  attivita'  svolte  dall'AGCM  interseca   inevitabilmente   le
competenze  delle  Autorita'  di  regolazione  di  settore,   potendo
l'Autorita' antitrust legittimamente  (e  doverosamente)  intervenire
nei  settori  regolati,  anche  attraverso  l'esercizio   di   poteri
conformativi  e  di  orientamento  del  comportamento  delle  imprese
destinatarie dell'intervento» (cfr. pag. 6); che «non  vi  e'  alcuna
novita'  nella  possibile  interferenza  tra  le   competenze   delle
Autorita' nazionali,  come  paventato  da  ARERA  in  relazione  alla
disciplina introdotta con il decreto Asset cosi' come declinata nella
comunicazione impugnata,  trattandosi  di  elemento  strutturale  nel
nostro ordinamento, rispetto al quale la giurisprudenza ha  da  tempo
elaborato criteri di  risoluzione»  (cfr.  pag.  7);  che,  pertanto,
«l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 ("decreto Asset"),
convertito con modificazioni dalla legge  9  ottobre  2023,  n.  136,
integra il disposto dell'art. 12, comma 2, legge n. 287 del 1990, che
conferisce all'Autorita' poteri di  indagine  conoscitiva  di  natura
generale,   introducendo   la   possibilita'   di    un    intervento
dell'Autorita' in presenza di "problemi concorrenziali che ostacolano
o distorcono il corretto funzionamento del  mercato  con  conseguente
pregiudizio per i consumatori"» (cfr.  pag.  12):  poteri  che  «sono
assistiti da  garanzie  procedimentali  e  giurisdizionali  idonee  a
scongiurare paventati pericoli di sconfinamento e/o  di  sostituzione
dell'Autorita' nelle competenze attribuite ai regolatori  settoriali,
con  cio'  assicurando  quella  condizione  di  complementarita'  che
caratterizza il rapporto tra discipline  settoriali  e,  quindi,  tra
Autorita'  di  controllo»  (cfr.  pag.  16);  sempre  in   punto   di
inammissibilita' del ricorso, ha eccepito che «il regolamento di  cui
si discute, emanato sulla  scorta  della  interpretazione  in  chiave
estensiva della fonte primaria di riferimento  (avallata  dal  parere
del  Consiglio  di  Stato),  disciplina  esclusivamente  gli  aspetti
stricto sensu procedimentali dei nuovi  poteri  attribuiti  all'AGCM,
specificando la articolazione  delle  fasi  istruttorie  e  decisorie
sottese all'esercizio degli stessi e, in  particolare,  le  modalita'
attuative  delle  facolta'  partecipative  spendibili  dai   soggetti
coinvolti»   (cfr.   pag.   17);   nel   merito,   ha   opposto   che
«l'interpretazione letterale  conduce  a  ritenere  che  l'ambito  di
applicazione  dei  poteri  attribuiti  all'Autorita'  in  materia  di
indagini conoscitive non sia confinato esclusivamente ad  un  settore
(quello del trasporto aereo) ma presenti invece  carattere  generale»
(cfr. pag. 19); che «la circostanza che una competenza estesa a tutti
i comparti dell'economia sia attribuita all'Autorita'  da  una  norma
apparentemente settoriale non costituisce  un'evenienza  eccezionale:
basti ricordare come - nel nostro ordinamento -  le  disposizioni  in
materia di abuso di dipendenza economica siano contenute  all'art.  9
della legge n. 192/1998» (cfr. pag. 23); che «la normativa in  parola
non attribuisce all'Autorita' una nuova competenza, ma - come  emerge
nitidamente dall'incipit del comma 5, art. 1 - contiene  disposizioni
che completano i poteri di indagine attribuiti dall'art. 12, legge n.
287/1990, consentendole di imporre l'adozione delle misure necessarie
per  ripristinare  le   condizioni   di   concorrenza   nel   settore
interessato» (cfr. pag. 25);  con  riguardo  ai  dedotti  profili  di
illegittimita' costituzionale, l'Autorita' resistente ha opposto  che
«l'interpretazione dell'art. 1,  comma  5,  qui  avversata  e'  stata
avallata dal parere del Consiglio di Stato di cui  si  e'  ampiamente
scritto, si osserva che le ragioni di  necessita'  ed  urgenza  poste
alla  base  del  decreto-legge  n.  104/2023   sono   state   dettate
dall'esigenza di prevenire e fronteggiare il  rischio  di  violazioni
della concorrenza, valore alla cui tutela e' preposta l'AGCM.  Ed  e'
proprio nei poteri attributi a quest'ultima che va ravvisato il nesso
fra la previsione del decreto-legge e quella recata  dalla  legge  di
conversione» (cfr. pag. 27); che «il nesso di interrelazione  con  il
decreto-legge, oltre che  sotto  il  profilo  teleologico  (identita'
delle finalita' perseguite), va ravvisato  proprio  nella  necessaria
omogeneita' dei poteri esercitabili dall'Autorita', che  non  possono
atteggiarsi in modo differente a seconda  del  settore  di  volta  in
volta interessato da indagini conoscitive, ma devono trovare, invece,
uniforme interpretazione e applicazione» (cfr. pag. 28); che  «nessun
dubbio puo'  essere  nutrito  sullo  "scopo  di  interesse  pubblico"
professato e perseguito dalla norma, ne' sulle modalita' e condizioni
di esercizio del potere, che risultano anch'esse determinate, laddove
la previsione legislativa si da' carico di indicare i presupposti  in
presenza dei quali l'AGCM puo' intervenire ("problemi  concorrenziali
che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con
conseguente pregiudizio per i consumatori"), garantendo  le  facolta'
partecipative  ed   il   rispetto   dei   principi   dell'ordinamento
dell'Unione europea» (cfr.  pag.  29);  ha,  inoltre,  contestato  la
fondatezza  dei  profili   di   incompatibilita'   della   disciplina
legislativa in questione con il diritto unionale; 
        nella replica del 17 gennaio 2026 l'Autorita' ricorrente  ha,
per un verso, ribadito le proprie deduzioni e, per  altro  verso,  ha
controdedotto alle opposizioni dell'AGCM evidenziando  la  differenza
tra  condotte  (reprimibili  dall'Antitrust)  e   regole   settoriali
(ascritte a ciascuna delle Autorita'); ha, quindi, ribadito i  rischi
di interferenza in tema di regolazione. 
    All'udienza pubblica del  28  gennaio  2026  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
  Le questioni oggetto del giudizio (paragrafi 6 - 7). 
    6.) Preliminarmente, va respinta l'eccezione di  inammissibilita'
del ricorso, opposta dall'AGCM sotto due, distinti, profili. 
    6.1.) Quale primo profilo di opposta inammissibilita', diretto  a
controdedurre al pregiudiziale rilievo della ricorrente  secondo  cui
il  provvedimento   impugnato   determinerebbe   «una   (illegittima)
sovrapposizione di competenze tra AGCM e ANR che: (a) e'  lesiva  del
quadro di poteri e di competenze, quale definito dal legislatore UE e
nazionale; (b) pregiudica i principi della certezza del diritto e  di
prevedibilita' dell'azione amministrativa; nonche' (c)  pregiudica  i
principi  di  efficienza,  di  semplificazione  procedimentale  e  di
celerita' dell'azione amministrativa,  quali  stabiliti  dall'art.  1
della legge n. 241/1990» (cfr. pag. 22 del ricorso),  cui  l'AGCM  ha
opposto che «il complesso delle attivita' svolte dall'AGCM  interseca
inevitabilmente le  competenze  delle  autorita'  di  regolazione  di
settore,   potendo   l'Autorita'    antitrust    legittimamente    (e
doverosamente) intervenire nei  settori  regolati,  anche  attraverso
l'esercizio  di   poteri   conformativi   e   di   orientamento   del
comportamento delle imprese destinatarie dell'intervento» (cfr.  pag.
6 della memoria conclusiva), si deve considerare quanto segue. 
    La legge n. 481/1995 («norme per la concorrenza e la  regolazione
dei servizi di pubblica  utilita'.  Istituzione  delle  autorita'  di
regolazione  dei   servizi   di   pubblica   utilita'»),   istitutiva
dell'Autorita' oggi denominata ARERA, prevede  che  «le  disposizioni
della presente legge hanno la finalita' di  garantire  la  promozione
della concorrenza  e  dell'efficienza  nel  settore  dei  servizi  di
pubblica utilita', di seguito denominati "servizi", nonche'  adeguati
livelli  di  qualita'  nei  servizi   medesimi   in   condizioni   di
economicita'  e  redditivita',  assicurandone  la  fruibilita'  e  la
diffusione  in  modo  omogeneo  sull'intero   territorio   nazionale,
definendo un  sistema  tariffario  certo,  trasparente  e  basato  su
criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di  utenti
e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia  e
degli indirizzi  di  politica  generale  formulati  dal  Governo.  Il
sistema  tariffario   deve   altresi'   armonizzare   gli   obiettivi
economico-finanziari dei  soggetti  esercenti  il  servizio  con  gli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela  ambientale  e  di
uso efficiente delle risorse» (art. 1). 
    E all'art.  2  della  medesima  legge  si  e'  previsto,  tra  le
competenze attribuite anche alla «Autorita' di regolazione di servizi
di pubblica utilita', competenti (...) per  l'energia  elettrica,  il
gas ed il sistema idrico», oggi ARERA: 
        a) che essa opera «in piena autonomia e con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione»; ed e' preposta  «alla  regolazione  e  al
controllo  del  settore  di  propria  competenza.   Per   i   settori
dell'energia elettrica e del gas,  al  fine  di  tutelare  i  clienti
finali e  di  garantire  mercati  effettivamente  concorrenziali,  le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della  relativa  filiera»
(comma 5); 
        b) che essa «controlla che le condizioni e  le  modalita'  di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano
attuate  nel  rispetto  dei  principi  della  concorrenza   e   della
trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di  costo,  anche
al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in  condizioni
di eguaglianza, in modo  che  tutte  le  ragionevoli  esigenze  degli
utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle  degli  anziani  e  dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza
degli impianti e la salute degli addetti» (comma 12, lettera c); 
        c) che essa  «pubblicizza  e  diffonde  la  conoscenza  delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima
trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la  possibilita'  di
migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali» (comma  12,
lettera l); 
        d) che essa «verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare  la  parita'  di
trattamento  tra  gli  utenti,   garantire   la   continuita'   della
prestazione dei servizi,  verificare  periodicamente  la  qualita'  e
l'efficacia  delle   prestazioni   all'uopo   acquisendo   anche   la
valutazione  degli  utenti,  garantire  ogni  informazione  circa  le
modalita'  di  prestazione  dei  servizi   e   i   relativi   livelli
qualitativi, consentire  a  utenti  e  consumatori  il  piu'  agevole
accesso agli uffici aperti  al  pubblico,  ridurre  il  numero  degli
adempimenti richiesti agli  utenti  semplificando  le  procedure  per
l'erogazione  del  servizio,  assicurare  la  sollecita  risposta   a
reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli  qualitativi
e tariffari» (comma 12, lettera n); 
        e) che essa, «con riferimento agli atti  e  ai  comportamenti
delle imprese operanti nei  settori  sottoposti  al  loro  controllo,
segnalano all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  la
sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni  della  legge
10 ottobre 1990, n. 287». 
    Nella comunicazione  impugnata  si  e'  esplicitato -  quanto  ai
«principi applicativi» - che «le novita' introdotte dal decreto Asset
non definiscono una  nuova  tipologia  di  indagini  conoscitive,  ma
prevedono la possibilita' di impiegare nuovi poteri nell'ambito di un
medesimo  procedimento  che,  dopo   una   prima   fase   tipicamente
conoscitiva,  in   presenza   di   particolari   circostanze   potra'
eventualmente  prevedere  una  seconda   fase   rimediale   volta   a
individuare  misure  necessarie  e  proporzionate  a   eliminare   le
distorsioni della concorrenza». 
    L'espresso   riferimento   a   «nuovi   poteri»   si    sostanzia
nell'affermazione di una competenza inedita dell'AGCM, immediatamente
precisata nel senso che «l'esercizio  dei  nuovi  poteri  di  cui  al
decreto  Asset,  e  segnatamente  l'adozione  di  misure   rimediali,
nell'ambito della discrezionalita'  di  cui  gode  l'Autorita'  sara'
prioritariamente orientato ai casi in cui l'Autorita' ritenga  che  i
problemi concorrenziali  che  ostacolano  o  distorcono  il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori  siano  significativi  e  persistenti»;   in   tal   modo
alludendosi, pertanto, ad effetti prognostici di intervento  rispetto
ai quali sussiste un concreto interesse dell'Autorita' ricorrente  in
chiave oppositiva  ove  tali  nuovi  poteri  possano  comportare  una
limitazione,  una  sovrapposizione  o  una  sostituzione  dei  poteri
ascritti al regolatore del settore energetico. 
    Di converso, pero', occorre rilevare che la  legge  n.  481/1995,
istitutiva dell'Autorita' oggi ricorrente, all'art. 1 identifica  gli
obiettivi di carattere  generale  perseguiti  dalla  regolazione  dei
servizi  infrastrutturali,  quali:  garantire  la  promozione   della
concorrenza e dell'efficienza nel settore  dei  servizi  di  pubblica
utilita';  garantire  adeguati  livelli  di  qualita'   nei   servizi
medesimi, in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone
la  fruibilita'  e  la  diffusione  in  modo   omogeneo   sull'intero
territorio  nazionale;  definire   un   sistema   tariffario   certo,
trasparente e basato su criteri predefiniti,  promuovendo  la  tutela
degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria  in  materia  e  degli  indirizzi  di  politica  generale
formulati dal Governo; armonizzare,  nella  definizione  del  sistema
tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti
il servizio con gli  obiettivi  generali  di  carattere  sociale,  di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; le finalita'  di
carattere generale individuate nella legge n. 481/1995  costituiscono
una  costante  dell'assetto  regolatorio   e   richiedono   periodici
aggiustamenti degli strumenti di  regolazione  adottati  che  tengano
conto delle esperienze pregresse, nazionali e internazionali, al fine
di  migliorare  l'efficacia  degli  stessi  strumenti  rispetto  alle
finalita' perseguite. 
    In altri termini, alla  luce  delle  competenze  sopra  indicate,
tutt'oggi effettive, le  sopra  indicate  enunciazioni  in  punto  di
«principi  applicativi»,  corredate   dalla   successiva   disciplina
sostanziale, definirebbero ad avviso  dell'Autorita'  ricorrente  una
potenziale  sovrapposizione  o,  addirittura,  una  sostituzione   di
funzioni  in  favore  dell'AGCM:  nodo  critico  che,  impregiudicato
l'esito del giudizio, comunque giustifica l'interesse ad agire. 
    6.2.) Quale secondo profilo di opposta  inammissibilita',  si  e'
sostenuto che il regolamento impugnato costituirebbe «un compendio di
disposizioni  generali  ed  astratte,  come  tali   suscettibili   di
impugnazione in sede giurisdizionale soltanto nel momento in  cui  ad
esse fosse data concreta attuazione in presenza dei  presupposti  che
in astratto ne giustifichino l'applicazione. Senonche', dalla data di
pubblicazione  del  regolamento  in  parola  ad   oggi,   l'Autorita'
antitrust non ha  mai  intrapreso  alcuna  iniziativa  (di  qualsiasi
tipologia) in forza dei nuovi poteri di cui e' stata investita  dalla
novella legislativa: e cio' - per quanto qui  interessa -  anche  nel
settore energetico» (cfr. pag. 17 della memoria AGCM): sulla base  di
tale assunto, la ricorrente ha dedotto alcune, precise, questioni  di
legittimita' costituzionale, evidenziate al fine di sostenere - quale
primaria contestazione - l'estraneita' di ARERA all'applicazione  del
c.d. decreto Asset. 
    Pertanto,  il  ricorso  e'  da   ritenere   ammissibile   poiche'
l'eventuale accoglimento, da parte del  giudice  delle  leggi,  delle
questioni di legittimita'  costituzionale -  ove  rimesse  da  questo
tribunale - avrebbe «l'effetto di eliminare il presupposto  normativo
sulla base del quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  impugnato
(cosi' come avvenuto a seguito di Corte  costituzionale  23  novembre
2021, n. 218)" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4  giugno  2024,  n.
4998): rapporto di presupposizione che  e'  pacificamente  dimostrato
dal  richiamo,  nel  preambolo  del  provvedimento  impugnato,   alla
"necessita' di definire l'ambito e le procedure di  applicazione  del
suddetto art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,
come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136». 
    Ulteriore  aspetto   che   denota   l'immediata   lesivita'   del
provvedimento  impugnato  e'  ricavabile   dall'analisi   di   alcune
previsioni in esso contenute, quali: 
        punti  9  -  10:  l'AGCM,  «qualora  ritenga  che  sussistano
problemi concorrenziali idonei a ostacolare o distorcere il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori suscettibili di  essere  adeguatamente  risolti  mediante
l'imposizione delle misure di cui all'art. 1, comma  5,  del  decreto
Asset», vale a dire la pedissequa disciplina oggetto di impugnazione,
«adotta la Delibera delle risultanze conoscitive  ("DRC")»  la  quale
indica  «a.  i  problemi  concorrenziali  idonei  ad   ostacolare   o
distorcere il corretto  funzionamento  del  mercato  con  conseguente
pregiudizio  per  i  consumatori»   e,   in   chiave   manifestamente
prescrittiva,  «b.  le  possibili  tipologie  di  misure,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 5, del decreto  Asset,  che  l'Autorita'  ritiene,
prima facie, necessarie,  proporzionate  e  idonee  a  consentire  il
superamento dei problemi concorrenziali di cui al  punto  a»:  misure
indirizzate alle  «imprese  interessate  potenzialmente  destinatarie
delle misure di cui all'art. 1, comma 5, del decreto Asset  ("imprese
interessate")», ossia  a  soggetti  che  potrebbero  corrispondere  a
quelli regolati e vigilati da ARERA; 
        punto 16: «l'Autorita', qualora valuti gli impegni  idonei  a
eliminare le distorsioni o gli  ostacoli  alla  concorrenza  indicati
nella DRC, li rende obbligatori  con  il  provvedimento  di  chiusura
dell'indagine   conoscitiva,   previa   acquisizione    del    parere
dell'Autorita' di regolazione settoriale competente per i mercati o i
settori oggetto dell'indagine conoscitiva, indicando alla medesima un
termine per la risposta»; 
        punto 23: «l'Autorita', terminate  le  attivita'  di  cui  ai
punti precedenti,  chiede  all'Autorita'  di  regolazione  settoriale
competente  per  i  mercati  o  i   settori   oggetto   dell'indagine
conoscitiva di fornire il proprio parere, indicando alla medesima  un
termine per la risposta. Qualora lo  ritenga  opportuno,  l'Autorita'
puo' acquisire le osservazioni di altri soggetti pubblici». 
    Si tratta di previsioni di carattere prescrittivo  che  assegnano
alle altre autorita' di settore, compresa  la  ricorrente,  un  ruolo
ancillare limitato all'espressione di pareri anche nelle  materie  da
queste ultime istituzionalmente regolate. 
    Di qui, ad avviso del  collegio,  la  non  implausibilita'  delle
ragioni di doglianza di parte ricorrente. 
    Si consideri, a mero  titolo  di  esempio,  il  ruolo  di  ARERA,
odierna ricorrente, nella garanzia di condizioni di  concorrenza  nel
mercato energetico. 
    Nella sentenza del 21 dicembre 2011, n. C - 242/2010, la Corte di
giustizia  UE  ha,  infatti,  definito  una  controversia  tra   Enel
Produzione S.p.a. e l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas
relativamente  alla  normativa  nazionale  che   aveva   imposto   ai
produttori di energia elettrica, titolari di impianti essenziali  per
il  funzionamento  della  rete   elettrica,   di   rispettare   nella
formulazione delle offerte  di  fornitura  di  energia  elettrica  le
regole fissate dal gestore della rete di dispacciamento, ossia Terna.
Nell'occasione, e' stato statuito che «ai fini  della  riduzione  del
prezzo dell'energia elettrica nell'interesse del consumatore finale e
della sicurezza  della  rete  elettrica»,  interessi  prioritari  del
sistema,  e'  legittimo  imporre  «agli  operatori   che   hanno   la
disponibilita'  di  impianti  o   di   raggruppamenti   di   impianti
considerati,   secondo   i   criteri   definiti   dall'autorita'   di
regolamentazione nazionale, essenziali  per  il  soddisfacimento  dei
fabbisogni  della  domanda  di  energia  elettrica  dei  servizi   di
dispacciamento, l'obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali
dell'energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da  tale
autorita'», nella specie l'odierna ARERA, «purche' tale normativa non
vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo  da
essa perseguito». 
    Sempre a titolo di  esempio,  ARERA  e'  competente  ad  adottare
provvedimenti volti a  predisporre  meccanismi  di  promozione  delle
aggregazioni  tra  imprese  distributrici,  come  quello  diretto   a
regolare il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica
per il  periodo  di  regolazione  2024-2027:  obiettivo  per  il  cui
perseguimento e' prevista la  possibilita'  di  realizzare  forme  di
aggregazione  strutturalmente   stabili   mediante   l'utilizzo   dei
contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge n.
5/2009, convertito nella legge n. 33/2009. 
    O, ancora, la razionalizzazione della proprieta' degli  asset  di
rete in alta tensione tramite il  riconoscimento  di  un  premio  una
tantum da  erogare  all'impresa  distributrice  per  la  cessione  di
elementi lineari in alta tensione espresso in percentuale rispetto al
costo storico, opportunamente rivalutato, delle linee/cavi oggetto di
cessione, a condizione  che  l'impresa  distributrice  ceda  l'intero
insieme delle proprie linee ad alta tensione. 
    O, altresi', l'eliminazione degli  oneri  amministrativi  di  cui
all'art. 28 del TIC (testo integrato delle condizioni economiche  per
l'erogazione del servizio  di  connessione,  approvato  con  delibera
ARERA del 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel), da  attuarsi  stabilendo
che l'impresa distributrice non applichi piu' i contributi  in  quota
fissa a copertura degli oneri amministrativi  nei  casi  di  voltura,
subentro,   altre   variazioni   contrattuali,    disattivazione    e
riattivazione di un punto di prelievo a seguito di  morosita'  o  nel
caso di utenze stagionali, e per ogni altra operazione  prevista  dal
TIC; nonche', eliminando il  contributo  in  quota  fissa  per  oneri
amministrativi  relativi  all'aumento  di  potenza,  rendendo   cosi'
definitiva tale eliminazione temporanea gia' vigente  per  i  clienti
domestici. 
    6.3.) Non ultimo, sussiste un profilo di lesivita'  correlato  al
rischio di sanzionare in modo plurimo i soggetti regolati. 
    Si tratta di un tema classico, i cui prodromi sono  da  rinvenire
nel parere 3 dicembre 2008, n. 3999 della I Sezione del Consiglio  di
Stato, la quale, pur avendo riconosciuto la competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ad  applicare  la  disciplina
sulle pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 27, comma  1,
del decreto legislativo  n.  206/2005,  ha  affrontato  la  questione
relativa ai rapporti tra tale disciplina generale e le discipline  di
settore che possano incidere  sulle  pratiche  commerciali  scorrette
(caso sorto circa l'individuazione dell'autorita' competente tra AGCM
e Consob in ordine all'esercizio dei poteri sanzionatori  nell'ambito
dell'intermediazione finanziaria). 
    In  estrema  sintesi,  il  Consiglio  di  Stato  ha   evidenziato
l'impossibilita' di irrogare, per la medesima  condotta  e  sotto  il
medesimo profilo, due distinte sanzioni, pena la  violazione  del  ne
bis in idem: preclusione dalla quale ha tratto la  regola  di  metodo
secondo cui sia necessario porre in comparazione i «settori  sui  cui
tale intervento correttivo o sanzionatorio va ad essere dispiegato». 
    Ed e' pervenuto,  infine,  alla  conclusione  che,  quando  siano
coinvolti due diversi ordinamenti di settore, perseguenti  lo  stesso
interesse  generale  (nel  caso  definito,  ma   anche   nell'odierna
fattispecie, la tutela del consumatore), debba prevalere la normativa
speciale,  anche  ai  fini   della   identificazione   dell'Autorita'
competente ad intervenire. 
    Qualche  anno  dopo,  l'Adunanza  plenaria  e'  stata  nuovamente
investita della medesima questione; nell'occasione,  ha  sottolineato
che, previa  comparazione  delle  rispettive  discipline  generale  e
speciale, in caso di  coesistenza  di  norme  attributive  di  poteri
sanzionatori  rispettivamente  all'Antitrust  ed  alle  autorita'  di
settore, il codice di consumo dovesse essere disapplicato  ogni  qual
volta venisse in rilievo una disciplina speciale. 
    Il Supremo Consesso, con le sentenze 11 maggio 2012, nn. 11,  12,
13,  14,  15  e  16,  ha,  percio',  chiarito   i   presupposti   per
l'individuazione  dell'autorita'  competente  all'irrogazione   delle
sanzioni  nell'ambito  degli  illeciti   commessi   dagli   operatori
economici ai danni dei consumatori; ed ha ribadito che, sulla  scorta
dell'art. 19, comma 3, del codice del consumo, in caso di  contrasto,
prevalgono le norme che disciplinano aspetti specifici delle pratiche
commerciali scorrette. 
    6.4.) Alla luce dei rilievi evidenziati, la disciplina sui «nuovi
poteri», indotta dalla disposizione legislativa  censurata,  presenta
carattere di immediata lesivita'. 
    7.)  Nel   merito,   occorre   precisare,   anzitutto,   che   la
comunicazione impugnata e' motivata sulla base del presupposto parere
del Consiglio di Stato del 29 gennaio  2024,  n.  61,  che,  pur  non
potendo  in  alcun  modo  qualificarsi  come  atto  presupposto,   ne
costituisce - quanto alla  definizione  del  perimetro  applicativo -
l'ossatura e di cui, pertanto, si  rende  opportuno  ripercorrere  le
valutazioni piu' salienti. 
    In sintesi, al predetto Consiglio e'  pervenuta  con  nota  prot.
97737 del 23 novembre 2023 una «richiesta  di  parere  dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  in  ordine  all'ambito  di
applicazione dell'art. 1, commi 5 e 6, del  decreto-legge  10  agosto
2023, n. 104, convertito con  modificazioni  dalla  legge  9  ottobre
2023, n. 136», e cio' «in ordine all'ambito di applicazione dell'art.
1, commi 5 e 6, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104». 
    Segnatamente, nel parere si e' dato conto, pregiudizialmente, che
«l'Autorita' chiede di chiarire  se -  alla  luce  della  genesi  del
decreto-legge,  della  formulazione   della   rubrica   dell'articolo
richiamato e della modulazione  delle  relative  disposizioni,  cosi'
come operata in sede di conversione - l'ambito dei poteri  introdotti
(con l'art. 1, commi 5 e 6)  debba  ritenersi  circoscritto,  ratione
materiae, al settore del trasporto aereo di passeggeri  ovvero  possa
assumersi  esteso,  in  termini  generali,  a   tutte   le   indagini
conoscitive» (cfr. pag. 3 del parere). 
    A fronte di tale domanda, nel  parere  si  e'  rappresentato,  in
chiave  generale,  che  «la   Sezione   condivide   l'interpretazione
dell'art. 1, commi 5 e 6 del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,
come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel senso che  la
sancita attribuzione all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato del potere di formulare richieste di  informazioni  assistite
da sanzione, di svolgere accertamenti ispettivi e di  imporre  misure
strutturali  o  comportamentali,  volte  a  ristorare  condizioni  di
concorrenza sui mercati interessati da indagini conoscitive  ex  art.
12, comma 2 della legge n. 287/1990, abbia  carattere  ed  ambito  di
applicazione   generale,    senza    limitazione    settoriale    e/o
merceologica»; e  cio',  sebbene  «vale  osservare  che  l'articolato
ordito normativo e' collocato nel corpo delle  "disposizioni  per  la
trasparenza dei  prezzi  praticati  sui  voli  nazionali"  (cosi'  la
rubrica dell'art. 1,  non  modificata  in  sede  di  conversione  del
decreto-legge), ed integra (in coerenza alla rubrica del Capo  I,  in
cui la norma e' collocata) "misure urgenti a tutela degli utenti"  di
quei "servizi  trasporto  aereo"  per  i  quali -  in  ragione  della
ritenuta  difficolta',  "a  causa  dell'esponenziale  aumento   delle
tariffe", di fruire,  nei  periodi  di  "picco  della  domanda",  dei
"servizi di continuita' territoriale" -  si  e'  inteso  intervenire,
come chiarito dal "preambolo", con lo  strumento  della  decretazione
d'urgenza» (cfr. pag. 6 del parere). 
    La Sezione consultiva ha, percio', ribadito che  «in  definitiva,
con la novella in esame, l'Autorita' e' abilitata, nello  svolgimento
di indagini conoscitive ex art. 12, comma  2  della  287/1990  a:  1)
disporre  accertamenti   ispettivi;   2)   formulare   richieste   di
informazioni, assistite da sanzioni in caso  di  inadempienza,  o  di
risposte incomplete o non veritiere; 3) imporre misure  rimediali  di
natura  comportamentale  e/o  strutturale;  4)  accettare  e  rendere
vincolanti impegni volontariamente offerti dalle imprese interessate;
5) comminare sanzioni in caso di  inottemperanza  ai  rimedi  o  agli
impegni assunti» (cfr. pag. 8 del parere). 
    Si  e'  pervenuti,  a  questo  punto,  al   nodo   interpretativo
sottoposto dall'AGCM: «il testo della disposizione -  acquisito  alla
luce dello specifico contesto  di  riferimento -  sembrerebbe,  prima
facie, militare per la limitazione dei poteri di cui ai commi 5  e  6
all'ambito oggettivo del trasporto aereo. Si tratta, tuttavia, di  un
esito interpretativo  che -  per  quanto  apparentemente  legittimato
dalla  interrogazione  della  "intenzione  del  legislatore",   quale
emergente  dai  lavori  preparatori,  dalla   relazione   governativa
illustrativa dell'emendamento  governativo  e  dal  percorso  che  ha
accompagnato   l'elaborazione   del    testo    normativo -    appare
eccessivamente  restrittivo,  sollecitando   l'attivazione   di   una
direttiva ermeneutica di ordine teleologico e sistematico» (cfr. pag.
8 del parere). 
    La ricostruzione del fondamento intenzionale e'  partita  da  una
notazione perentoria: «il dato  testuale  (che,  con  riferimento  al
"significato proprio delle parole", integra, ai  sensi  dell'art.  12
delle disposizioni preliminari al codice civile, il primario criterio
ermeneutico) non e' esente da ambiguita'»:  ma,  nondimeno,  «di  la'
dalla limitazione emergente dalla rubrica (di  per  se'  notoriamente
non decisiva, poiche' non facit legem; e, in ogni caso, imprecisa, se
la  disposizione  non  risulta  riferita  solo  alla  verifica  della
"trasparenza dei  prezzi",  ma  al  piu'  comprensivo  controllo  del
"corretto funzionamento del mercato"), si osserva che mentre i  primi
quattro commi dell'art. 1 hanno  espresso  riguardo  al  settore  del
trasporto aereo, il comma 5, nella sua prima parte, evoca, in termini
generali, il potere di attivare indagini conoscitive per  legittimare
l'Autorita' - all'esito del riscontro di "problemi concorrenziali che
ostacolano o distorcono il corretto  funzionamento  del  mercato  con
conseguente pregiudizio per i consumatori" - all'adozione  di  misure
strutturali o comportamentali carico delle imprese interessate» (cfr.
pag. 9 del parere). 
    Si e', dunque, esplicitata la soluzione oggetto  della  richiesta
consultiva: «il contesto nel quale  la  norma  si  inserisce  (e  nel
quale,  ai  fini  del  suo  esatto  intendimento,  occorre   operarne
l'inquadramento,  per  coglierne  la  complessiva  ratio  che  vi  e'
sottesa) e', in realta', meno  specifico  e  limitato  di  quanto  il
tenore letterale consenta di desumere. 
    In tale prospettiva, se - con ogni evidenza - l'immediato impulso
legislativo,  quale   emergente   dai   lavori   preparatori,   muove
dall'esigenza di "incidere sulle dinamiche concorrenziali  prevalenti
su   talune   rotte   nazionali,   caratterizzate    dall'incapacita'
dell'offerta di reagire tempestivamente  a  repentini  aumenti  della
domanda di trasporto aereo", la  logica  complessiva  dell'intervento
e',  come  condivisibilmente   evidenzia   l'Autorita',   quella   di
assicurare il ripristino della concorrenza effettiva in contesti  nei
quali l'attenuazione del confronto competitivo tra gli operatori e le
conseguenti perdite di benessere dei consumatori discendano non  gia'
dall'adozione di strategie concertate, ne' da restrizioni di  matrice
regolamentare, ma dalla stessa struttura del  mercato.  E'  il  caso,
tipicamente, dei mercati oligopolistici, nei quali le imprese - anche
in assenza di contatti diretti o indiretti con i propri concorrenti -
sono in grado di anticiparne le strategie commerciali,  massimizzando
i profitti aggregati: tale ipotesi non e', chiaramente,  circoscritta
alle sole rotte nazionali da/per le isole, ne' tantomeno  al  settore
del trasporto aereo, ma puo'  concretizzarsi  in  una  pluralita'  di
contesti economici; talche' una limitazione settoriale del potere  di
intervento  attribuito  all'Autorita'  ad   uno   specifico   settore
merceologico risulterebbe  irragionevole  e  contraria  all'obiettivo
perseguito dalla norma» (cfr. pag. 10 del parere). 
    Si e', quindi, posto - quasi  in  prospettiva  paradossale -  che
«un'opzione interpretativa  che  confini  ad  uno  specifico  settore
economico  l'ambito  di  applicazione  dei  nuovi  poteri   assegnati
all'Autorita'  in  materia  di  indagini   conoscitive   risulterebbe
viziata, come ben evidenzia l'Autorita', da  un  duplice  profilo  di
irragionevolezza: a) ab extrinseco, per la disparita' di  trattamento
che si verrebbe a determinare rispetto ai settori  economici  diversi
da quello del trasporto aereo, assunti quale  tertium  comparationis;
b) ab intrinseco, per l'incoerenza  tra  il  contenuto  delle  misure
previste  dalla  normativa  in  oggetto  e  la  finalita'  perseguita
attraverso la loro previsione» (cfr. pag. 11 del parere). 
    Il Consiglio di Stato ha, pertanto, concluso che «la disposizione
dell'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 104/2023 completa i  poteri
di indagine, legittimando l'Autorita'  ad  imporre  l'adozione  delle
misure necessarie per ripristinare le condizioni di  concorrenza  nel
settore interessato. 
    Si tratta, all'evidenza, di poteri che non  presentano  caratteri
peculiari tali  da  essere  "ritagliati",  in  via  esclusiva,  sulle
specificita' del settore del  trasporto  aereo:  non  solo  appaiono,
senz'altro,  suscettibili  di  applicazione   a   qualsiasi   settore
economico interessato da un'indagine, ma -  soprattutto -  sono  tali
che  una  limitazione  operativa   correlata   al   singolo   settore
merceologico appare prima facie ingiustificata ed irragionevole. 
    (...) 
    Alla luce delle considerazioni esposte, e' avviso  della  Sezione
che l'art. 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104
(recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in  materia  di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici"),  come
convertito  dalla  legge  9  ottobre  2023,  n.  136   debba   essere
interpretato nel senso che i poteri,  ivi  previsti,  operino,  senza
restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i  settori
per i quali l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato abbia
inteso attivare, ricorrendone  presupposti  e  condizioni,  i  propri
poteri di indagine conoscitiva» (cfr. pag. 12). 
  Le questioni di legittimita' costituzionale (paragrafi 8 - 9.2). 
    8.) A fronte del quadro illustrato, del  tutto  comprensibile  si
rivela la sollecitazione del sindacato giurisdizionale, da  parte  di
ARERA, con riferimento all'ambito applicativo  della  norma  primaria
oggetto del contendere, in merito al quale la ricorrente ha dedotto i
seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, ad avviso della ricorrente «l'intervento  operato
dal Governo nell'agosto 2022 che, con decretazione  d'urgenza,  aveva
adottato un insieme di misure volte a contrastare, in vario modo,  la
problematica  riscontrata  e   i   conseguenti   pregiudizi   per   i
consumatori, era esclusivamente destinato a regolare  distorsioni  di
mercato proprie del trasporto aereo e, invero,  piu'  specificamente,
dei collegamenti fra il continente e la Sardegna  e  la  Sicilia.  E'
pacifico, quindi, che la mens legis - quale  si  evince  anche  dalla
genesi  della  medesima -  prefigurava   unicamente   un   intervento
eccezionale  ed  urgente  circoscritto  ad   un   (limitato)   ambito
settoriale» (cfr. pag. 19). 
    Ha soggiunto che «tale impostazione non e' certo mutata - ne' del
resto avrebbe potuto (v. infra) - in sede di conversione. Come detto,
le modifiche apportate in sede di  conversione  erano  esclusivamente
motivate  dalla  esigenza   di   elidere   i   profili   di   marcata
incompatibilita'  europea  nel  frattempo   rilevati   dalla   stessa
Commissione europea,  su  denuncia  dei  vettori  aerei  interessati:
profili che, a loro volta, riguardavano il  contrasto  con  le  norme
settoriali UE in tema di servizi aerei  e  connessi  OSP»,  cioe'  di
obblighi di servizio pubblico che  sarebbero  unicamente  ascrivibili
alle compagnie aeree (cfr., ancora, pag. 19 del ricorso). 
    Ha, quindi, sottolineato che «l'integrale sostituzione  dell'art.
1, operata in  sede  di  conversione  tout  court  al  Senato,  resta
confinata  alla  materia  del  "trasporto  aereo"»  (cfr.  pag.  20),
richiamando quanto emerge «sia dalla descrizione analitica, comma per
comma», sia dalla specificazione espressa a pag. 22 del  Dossier  del
Servizio studi del Senato, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti  a
tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie
e investimenti strategici», pubblicato in  data  29  settembre  2023,
quindi in epoca di poco anteriore al parere del  Consiglio  di  Stato
(29 gennaio 2024). 
    In tale Dossier, in particolare, si legge che: 
        «Il comma 5 - a sua volta - si compone di  sei  periodi,  che
recano disposizioni in  ordine  ai  poteri  dell'AGCM  sul  tema  del
trasporto aereo. 
        Il primo periodo e' una sorta di completamento dell'art.  12,
comma 2, della citata legge n. 287 (...). 
        La disposizione in commento prevede, dunque, che "se in esito
all'indagine di cui all'art. 12, comma 2, della  legge"  n.  287  del
1990, l'Autorita' "riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o
distorcono il corretto  funzionamento  del  mercato  con  conseguente
pregiudizio  per  i  consumatori,  essa  puo'  imporre  alle  imprese
interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento euro-unitario
e  previa  consultazione  del  mercato,  ogni  misura  strutturale  o
comportamentale necessaria e proporzionata al fine  di  eliminare  le
distorsioni della concorrenza". 
        Il primo periodo appare investire l'AGCM di poteri di  tutela
dei consumatori, oltre che dell'effettiva concorrenza tra  operatori,
a  protezione  della  quale  essa   gia'   e'   dotata   dei   poteri
d'istruttoria, diffida e sanzione, descritti negli articoli da  14  a
15-septies della predetta legge n. 287. 
        Il secondo periodo del comma  5  menziona  specificamente  il
trasporto aereo di passeggeri, richiamando la  rubrica  dell'articolo
in commento (...). 
        I periodi terzo e quarto del comma 5 ineriscono al tema degli
impegni. Si tratta dell'istituto gia' previsto dall'art. 14-ter della
legge n. 287: si stabilisce che le imprese - nel corso  dell'indagine
conoscitiva - possono presentare impegni tali da far  venire  meno  i
problemi  concorrenziali  e  il   conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori. In tal caso l'AGCM, valutata l'idoneita' di tali impegni
e previa consultazione del mercato, puo' renderli obbligatori per  le
imprese con il provvedimento che chiude l'indagine. 
        I periodi quinto e sesto, a loro volta,  rinviano  ai  poteri
istruttori e sanzionatori di cui all'art. 14 della  citata  legge  n.
287 (eccezione fatta per i commi 2-quinquies e 2-sexies). 
        Il comma 6 della disposizione  qui  in  commento  prevede  le
sanzioni per l'inosservanza delle misure adottate ai sensi del  comma
5, anche qui facendo rinvio all'art. 15 della legge n. 287 del  1990.
Si prevede - ancora una volta ribadendo quanto  gia'  previsto  nella
richiamata legge n. 287 - che in esito  a  questa  attivita',  l'AGCM
puo'  rivolgere   raccomandazioni   legislative   al   Parlamento   o
regolamentari al Governo». 
    Dal confronto tra le diverse proposte interpretative (o,  meglio,
ricostruttive delle intenzioni del legislatore) emerge  una  frontale
ed evidente contrapposizione che investe il testo della  disposizione
legislativa oggetto di giudizio: una questione dalla cui  definizione
discendono  conseguenze  di  non  poco  momento  riguardo  all'ambito
applicativo dei poteri dell'AGCM e, di riflesso, sulla  modificazione
dell'assetto inciso - come  ammesso  da  quest'ultima  nel  preambolo
della comunicazione  impugnata -  dalla  «possibilita'  di  impiegare
nuovi poteri nell'ambito di un medesimo procedimento». 
    Non e' inopportuno precisare che, sulla  base  delle  statuizioni
espresse dal Consiglio di Stato nell'Adunanza plenaria 8 aprile 1963,
n. 8 «non  si  puo'  partire  dal  presupposto  che  il  sistema  del
procedimento giurisdizionale costituisca un blocco,  per  dir  cosi',
chiuso ed impermeabile alle  sopravvenute  norme  costituzionali.  Si
deve anzi ritenere che le norme (...) debbono essere interpretate  ed
integrate con quelle della Costituzione»; e cio' all'evidente fine di
sottolineare  che  il  potere  di  sollevamento  della  questione  di
legittimita' costituzionale puo' avere anche natura officiosa  e  non
dev'essere necessariamente subordinato all'esplicita rubricazione  da
parte del ricorrente di appositi motivi di ricorso, che, pero', nella
specie sono stati, comunque, puntualmente formulati. 
    9.)   Relativamente   ai   sollevati   dubbi   di    legittimita'
costituzionale, il collegio ritiene, anzitutto, che non sussistano  i
presupposti per rimettere al giudice  delle  leggi  la  questione  di
legittimita' costituzionale  sottesa  alla  violazione  dell'art.  77
della  Costituzione  per  carenza  dei  requisiti  di  urgenza  e  di
omogeneita' della legge di  conversione  rispetto  al  contenuto  del
decreto-legge. 
    Sul punto, nella recente sentenza 25 luglio 2024, n. 146 la Corte
ha  osservato  come  «il  Governo,  ai  sensi  dell'art.   77   della
Costituzione, adotta il decreto-legge "sotto la sua responsabilita'",
in  forza  di   un'autonoma   scelta   politica.   Non   si   possono
predeterminare, pertanto, i casi  straordinari  di  necessita'  e  di
urgenza che legittimano  il  ricorso  a  tale  strumento.  La  stessa
locuzione adoperata dall'art.  77  della  Costituzione  presenta  "un
largo margine di elasticita'", idoneo a ricomprendere una  pluralita'
di situazioni (sentenza n. 171 del 2007, punto 4 del  Considerato  in
diritto), che non possono  essere  imbrigliate  entro  schemi  rigidi
(sentenza n. 93 del 2011, punto 4.1.  del  Considerato  in  diritto).
L'ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge
non equivale, tuttavia,  all'assenza  di  limiti  costituzionali.  Il
decreto-legge  presenta,  "nel  quadro  delle  fonti,  [...]   natura
particolare [...] come provvedimento provvisorio adottato in presenza
di  presupposti  straordinari",  provvedimento  provvisorio  "che  e'
destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a  perdere
la propria efficacia fin dall'inizio in caso di  mancata  conversione
in legge entro il termine fissato nell'art.  77  della  Costituzione"
(sentenza n. 161 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto). 
    L'adozione  del   decreto-legge   e'   prevista   "come   ipotesi
eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise" (sentenza
n. 360 del 1996, punto 4 del Considerato in diritto). (...) L'assetto
delle  fonti  del  diritto  costituisce,  pertanto,  una   componente
essenziale della forma di Governo, che le permette di adeguarsi  alle
differenti dinamiche del sistema politico». 
    Si  e',  anche,  perentoriamente  statuito  che  «nel   sindacato
devoluto a questa Corte,  un  ruolo  cruciale  compete  al  requisito
dell'omogeneita', che si atteggia come "uno  degli  indici  idonei  a
rivelare la  sussistenza  (o,  in  sua  assenza,  il  difetto)  delle
condizioni di validita' del provvedimento governativo"  (sentenza  n.
151 del 2023, punto 4.2. del Considerato in  diritto).  La  "evidente
estraneita' della norma censurata rispetto alla materia  disciplinata
da altre disposizioni del decreto-legge in cui e' inserita"  assurge,
pertanto, a indice sintomatico della manifesta carenza del  requisito
della straordinarieta' del caso di necessita' e di urgenza  (sentenza
n. 22 del 2012, punto 3.3. del Considerato in diritto).  L'osservanza
delle  prescrizioni  dell'art.  77  della  Costituzione  impone  "una
intrinseca coerenza delle norme contenute nel  decreto-legge,  o  dal
punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale
e finalistico. L'urgente necessita' del provvedere  puo'  riguardare,
cioe', una pluralita' di norme accomunate  o  dalla  natura  unitaria
delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento  di  fronteggiare
una situazione straordinaria  complessa  e  variegata,  che  richiede
interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti  a  materie
diverse,  ma  indirizzati  tutti  all'unico   scopo   di   approntare
urgentemente rimedi a tale situazione" (sentenza n. 8 del 2022, punto
6.1.  del  Considerato  in  diritto).  L'omogeneita',   dunque,   non
presuppone  che  il   decreto-legge   riguardi   esclusivamente   una
determinata e circoscritta materia, ma che  le  sue  disposizioni  si
ricolleghino ad  una  finalita'  comune  e  presentino  un'intrinseca
coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 137
del  2018,  punto  5.1.  del  Considerato  in  diritto).  Quanto   ai
provvedimenti governativi a contenuto plurimo, le  disposizioni,  pur
eterogenee dal punto di vista  materiale,  devono  essere  accomunate
dall'obiettivo e tendere tutte  a  una  finalita'  unitaria,  pur  se
connotata da notevole latitudine (sentenza  n.  244  del  2016).  Per
contro, un decreto-legge che si apre a "norme intruse", estranee alla
sua finalita', travalica i limiti imposti alla funzione normativa del
Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo
attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo. (...) 
    Senza il rispetto di tali condizioni, il decreto-legge si tramuta
in un improprio "disegno di legge ad urgenza garantita",  in  cui  si
possono trasfondere le norme piu' disparate, confidando nel fatto che
la legge di conversione ne consolidi l'efficacia». 
    Si  e',  poi,  evidenziato  che  «i  limiti  costituzionali  alla
decretazione  d'urgenza  e  alla  legge  di  conversione   non   sono
funzionali solamente al rispetto degli equilibri  fondamentali  della
forma  di  Governo,  ma  valgono  anche  a  scoraggiare  un  modo  di
legiferare caotico e  disorganico  che  pregiudica  la  certezza  del
diritto. (...) Le "norme intruse"  nel  testo  di  un  decreto-legge,
contraddistinte da contenuti che non possono piu'  essere  ricondotti
ad una finalita' unitaria, sia pure largamente intesa, danno luogo ad
una legislazione  frammentata,  spesso  incoerente,  di  problematica
interpretazione, che aggrava il fenomeno dell'incertezza del  diritto
e reca cosi' pregiudizio sia all'effettivo godimento dei diritti  che
all'ordinato  sviluppo  dell'economia.  Imprescindibile,  in   questa
prospettiva,  e'  un  sufficiente  grado  di   prevedibilita'   delle
conseguenze  giuridiche   dei   comportamenti,   prevedibilita'   che
l'affastellarsi disordinato di leggi mina in modo  irrimediabile.  La
certezza  del  diritto,  lungi  dall'essere  una   mera   aspirazione
filosofica, costituisce un principio di rilievo costituzionale e deve
orientare   l'interpretazione   delle    previsioni    della    Carta
fondamentale,   e'   parte   viva   e   integrante   del   patrimonio
costituzionale europeo e, in concreto, si declina  come  esigenza  di
chiarezza e di univocita', come questa Corte  ha  ribadito  anche  di
recente (sentenza n. 110 del 2023)». 
    Nella specie, ad avviso  del  collegio  non  e'  ravvisabile  una
violazione del principio che autorizza  il  legislatore,  come  nella
specie, ad intervenire con urgenza per rinforzare la tutela avverso i
«problemi concorrenziali che  ostacolano  o  distorcono  il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori»;  va,  dunque,  escluso  che  il  comma  5  oggetto  del
contendere individui, nella dinamica tra  primo  e  secondo  periodo,
norme eterogenee; ne', ancora, e'  fondatamente  affermabile  che  la
disciplina in questione sia  carente  di  un  «sufficiente  grado  di
prevedibilita' delle conseguenze giuridiche dei comportamenti». 
    9.1.) Ritiene il collegio che, invece,  si  ponga  l'esigenza  di
disporre la rimessione alla Corte costituzionale della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, primo  periodo  del
decreto-legge n. 104/2023, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 136/2023, per violazione del principio di ragionevolezza ai  sensi
dell'art. 3 della Costituzione, nonche' - come  appresso  si  dira' -
dell'art. 97 della Costituzione, il tutto al fine  di  stabilire  nel
presente  giudizio  se  l'ambito  applicativo  di  tale   norma   sia
esclusivamente riconducibile alle «disposizioni  per  la  trasparenza
dei prezzi praticati sui voli  nazionali»,  ovvero  ad  ogni  diverso
settore soggetto alla potesta' di regolazione,  compreso  quello  che
costituisce oggetto dell'attivita' di ARERA. 
    I  dubbi   che   alimentano   la   rimessione   originano   dalla
giurisprudenza  costituzionale  recentemente  formatasi  a   seguito,
soprattutto, della sentenza 5 giugno 2023, n. 110, con cui  la  Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  di  una
disposizione di una legge regionale (del Molise), per  contrasto  con
il canone della ragionevolezza e, quindi, per violazione dell'art.  3
della    Costituzione    che    «discenderebbe     dalla     radicale
inintelligibilita' della disposizione  impugnata,  che  utilizzerebbe
espressioni vaghe e suscettibili delle piu' diverse interpretazioni». 
    Tale   pronuncia   prosegue   nel   solco   di    un'impostazione
progressivamente affinatasi in  punto  di  definizione  del  delicato
rapporto tra discrezionalita' legislativa e chiarezza normativa. 
    Invero, gia' in risalenti sentenze  il  giudice  delle  leggi  ha
evidenziato che talune «formule rischino di risultare di  non  facile
interpretazione:  donde  l'invito,  rivolto  da   questa   Corte   al
legislatore (cfr. sentenze n. 53 del 1997  e  n.  49  del  1999),  in
relazione a disposizioni di  delega  di  siffatto  tenore,  affinche'
impieghi formule piu' precise» (24 aprile 2003, n. 134); ha,  qualche
anno  dopo,  dichiarato  l'inammissibilita'  delle  questioni  quando
«l'intervento che si invoca con la ordinanza di  rimessione  richiede
una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della  Corte»  (16
febbraio 2006, n. 61); ha pure  rimarcato  che  «non  e'  compito  di
questa Corte procedere ad aggiustamenti delle norme  processuali  per
mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad  un
astratto principio di razionalita' del sistema normativo,  senza  che
si possano rilevare lesioni di  principi  o  regole  contenuti  nella
Costituzione o di diritti  costituzionalmente  tutelati»  (12  giugno
2007, n. 182); o ha respinto le questioni in  ipotesi  di  «lamentata
carenza  di  determinatezza»,  statuendo  che  «alla   lesivita'   in
astratto, intesa quale limite alla discrezionalita'  del  legislatore
nella individuazione  di  interessi  meritevoli  di  essere  tutelati
mediante lo strumento  penale,  suscettibili  di  essere  chiaramente
individuati attraverso  la  formulazione  del  modello  legale  della
fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito  del  giudice  di
accertare in concreto, nel momento applicativo, se  il  comportamento
posto in essere lede effettivamente l'interesse tutelato dalla norma»
(21 novembre 2000, n. 519). 
    In tempi successivi, la Corte sembra, pero', aver individuato  un
diverso e piu' distinto canone di  definizione  della  soglia  minima
della  ragionevolezza,  intesa  come   intellegibilita'   del   testo
legislativo  (nella  dogmatica  si  prospetta  anche  un  profilo  di
qualita' della legislazione). 
    Ha, anzitutto,  sottolineato  (22  dicembre  2010,  n.  364)  che
l'omissione di chiare  formule  normative  «puo'  essere  foriera  di
incertezza,  la  quale  puo'  tradursi  in  cattivo  esercizio  delle
funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione. 
    Siffatta omissione (...)  comporta  la  violazione  dei  suddetti
precetti  costituzionali»,  di  cui  agli  articoli  3  e  97   della
Costituzione; e, sempre richiamando tale pronuncia, la Corte ha  dato
atto   di   essere   «chiamata   a   giudicare   della   legittimita'
costituzionale proprio della fase piu' critica di tale manifestamente
irrazionale esercizio della discrezionalita' legislativa» (16  aprile
2013, n. 70). 
    Nella sopra citata sentenza n. 110/2023 la Corte ha ricordato che
il legislatore (nella specie si trattava della  materia  penale)  «ha
l'obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo
semantico  della  chiarezza  e  della  intellegibilita'  dei  termini
impiegati»,  dal  momento  che   «vi   sono   requisiti   minimi   di
riconoscibilita' e di  intellegibilita'  del  precetto  penale -  che
rappresentano  anche,  peraltro,  requisiti  minimi  di  razionalita'
dell'azione legislativa - in difetto  dei  quali  la  liberta'  e  la
sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate». 
    Ma il profilo significativamente piu' interessante appare  essere
l'individuazione dell'art. 3 della Costituzione quale  parametro  per
la valutazione dell'intelligibilita' della norma, a  partire  da  una
valutazione  di   una   ragionevolezza   messa   a   repentaglio   da
«disposizioni  irrimediabilmente  oscure,  e  pertanto   foriere   di
intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta». 
    Tale direttrice e' stata pianamente espressa  dai  giudici  della
Consulta:   «l'esigenza   di   rispetto   di   standard   minimi   di
intelligibilita' del  significato  delle  proposizioni  normative,  e
conseguentemente   di   ragionevole   prevedibilita'    della    loro
applicazione,  va  certo  assicurata  con  particolare  rigore  nella
materia  penale,  dove  e'  in  gioco  la  liberta'   personale   del
consociato, nonche' piu' in generale allorche'  la  legge  conferisca
all'autorita'  pubblica  il  potere  di  limitare  i   suoi   diritti
fondamentali, come nella materia  delle  misure  di  prevenzione.  Ma
sarebbe errato  ritenere  che  tale  esigenza  non  sussista  affatto
rispetto alle norme che regolano la generalita' dei rapporti  tra  la
pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i  rapporti  reciproci
tra questi ultimi. Anche in  questi  ambiti,  ciascun  consociato  ha
un'ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e  in  maniera
ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e
interessi legittimi potranno trovare tutela, si' da poter compiere su
quelle basi le proprie libere scelte d'azione. Una norma radicalmente
oscura, d'altra parte,  vincola  in  maniera  soltanto  apparente  il
potere amministrativo e giudiziario, in violazione del  principio  di
legalita'  e  della   stessa   separazione   dei   poteri;   e   crea
inevitabilmente le condizioni  per  un'applicazione  diseguale  della
legge, in violazione di quel principio di parita' di trattamento  tra
i consociati, che costituisce  il  cuore  della  garanzia  consacrata
nell'art. 3 della Costituzione». 
    Cosicche', e' vero  che  «ogni  enunciato  normativo,  beninteso,
presenta margini piu' o meno ampi di incertezza circa il  suo  ambito
di applicazione,  senza  che  cio'  comporti  la  sua  illegittimita'
costituzionale. Compito essenziale della giurisprudenza e' quello  di
dipanare  gradualmente,   attraverso   gli   strumenti   dell'esegesi
normativa,  i  dubbi   interpretativi   che   ciascuna   disposizione
inevitabilmente solleva, nel costante confronto  con  la  concretezza
dei casi in cui essa e' suscettibile di  trovare  applicazione;  cio'
che contribuisce a rendere piu' uniforme e prevedibile la legge per i
consociati»; ma e', altrettanto, evidente che  sarebbe  pregiudicante
la posizione nell'ordinamento di una disciplina - come quella oggetto
del presente giudizio - che, nonostante ogni  sforzo  interpretativo,
compiuto sulla base di tutti  i  comuni  canoni  ermeneutici,  e  con
opposte opzioni, rimane sostanzialmente indefinita proprio  sotto  il
pregiudiziale ed irrinunciabile profilo dell'ambito applicativo. 
    Applicazione  che,  in   definitiva,   risulta   subordinata   ad
un'opzione di parte e non, piuttosto, alla certezza del diritto,  che
per  la  Corte  costituzionale,  come   ha   recentemente   ribadito,
rappresenta la «pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali
in uno Stato di diritto» (sentenza 20 gennaio 2022, n. 13). 
    Una situazione di indefinitezza, quella  del  presente  giudizio,
che, dunque, presenta elementi di analogia con la fattispecie che  ha
fatto da sfondo alla sentenza  n.  110/2023,  nella  quale  la  Corte
costituzionale   ha   perentoriamente   sanzionato   l'illegittimita'
costituzionale  di  una  disposizione   legislativa   regionale   sul
presupposto   che   la   «indeterminatezza   dei   suoi   presupposti
applicativi,    non     rimediabile     tramite     gli     strumenti
dell'interpretazione, non fornisce alcun  affidabile  criterio  guida
alla pubblica amministrazione nella valutazione se assentire  o  meno
un dato  intervento  richiesto  dal  privato,  in  contrasto  con  il
principio di legalita'  dell'azione  amministrativa  e  con  esigenze
minime di eguaglianza di trattamento tra i consociati; e rende  arduo
al privato lo stesso esercizio  del  proprio  diritto  di  difesa  in
giudizio contro l'eventuale  provvedimento  negativo  della  pubblica
amministrazione,  proprio  in   ragione   dell'indeterminatezza   dei
presupposti della legge che dovrebbe assicurargli tutela contro l'uso
arbitrario della discrezionalita' amministrativa». 
    Una situazione che, addirittura, diventa identica  a  quella  che
sempre la Corte ha evocato nella sentenza n.  110/2023  allorche'  ha
fatto riferimento al «caso in cui il  significato  delle  espressioni
utilizzate   in   una   disposizione -   nonostante    ogni    sforzo
interpretativo,  compiuto  sulla  base  di  tutti  i  comuni   canoni
ermeneutici - rimanga del tutto oscuro, con il risultato  di  rendere
impossibile all'interprete identificare anche solo un nucleo centrale
di ipotesi riconducibili con ragionevole  certezza  alla  fattispecie
normativa astratta. Una tale disposizione non potra' che ritenersi in
contrasto con quei  "requisiti  minimi  di  razionalita'  dell'azione
legislativa" che la poc'anzi menzionata sentenza n. 185 del 1992  ha,
in via generale, evocato in funzione della tutela  della  liberta'  e
della sicurezza dei cittadini», con  cio'  riferendosi,  appunto,  al
canone di coerenza delle norme che e' espressione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Il piu' cristallino insegnamento  del  giudice  delle  leggi  e',
allora, che la certezza  del  diritto  non  costituisce  soltanto  un
principio di buona amministrazione, ma si sublima  nell'ottica  della
difesa dei diritti fondamentali dei cittadini (in  questo  caso,  dei
consociati  consumatori  o   clienti   vulnerabili:   categorie   che
appartengono alla sfera d'intervento anche di ARERA). 
    La certezza del diritto costituisce, percio', un  valore  che  si
pone quale  presupposto  dello  stesso  fenomeno  giuridico,  la  cui
evidente, grave, insussistenza, quando non comporti  la  compressione
anche  di  uno  specifico  parametro  di  costituzionalita',   rende,
comunque, la norma contraria al canone di ragionevolezza, che  assume
la funzione di limite ultimo e generale  della  discrezionalita'  del
legislatore e nel contempo il  metro  minimo  di  riesame  delle  sue
scelte,  da  autorevole  dottrina  qualificato  come  «principio   di
chiusura di ogni manifestazione della funzione legislativa». 
    Non  ci  si  riferisce   soltanto   alle   analisi   a   supporto
dell'attivita' normativa del Governo  che  si  inseriscono  nel  noto
ciclo di valutazione della regolazione,  come  l'analisi  di  Impatto
della regolamentazione (AIR), l'analisi tecnico normativa (ATN) e  la
valutazione di impatto  regolatorio  (VIR),  le  cui  finalita'  sono
quelle di  promuovere  la  qualita'  delle  regole  sia  in  fase  di
progettazione degli interventi normativi, sia nel  corso  della  loro
attuazione e revisione. E si ha pure consapevolezza che l'istituzione
del Comitato per la legislazione - dapprima alla Camera, quindi anche
al Senato, con la riforma del  relativo  regolamento  del  27  luglio
2022 - chiamato ad esprimere pareri sulla  semplicita',  chiarezza  e
proprieta'  della  formulazione  dei  testi,  ma  anche  sulla   loro
efficacia  per  la   semplificazione   e   il   riordinamento   della
legislazione vigente, non possa ex se rappresentare uno strumento  di
verifica ultimativa sull'intellegibilita' dei testi normativi. 
    L'incertezza, invero, risulta  gia'  evidenziata,  sia  pure  con
valutazione temperata, nello stesso parere del  Consiglio  di  Stato,
ove si legge  che  «se -  con  ogni  evidenza -  l'immediato  impulso
legislativo,  quale   emergente   dai   lavori   preparatori,   muove
dall'esigenza di "incidere sulle dinamiche concorrenziali  prevalenti
su   talune   rotte   nazionali,   caratterizzate    dall'incapacita'
dell'offerta di reagire tempestivamente  a  repentini  aumenti  della
domanda di trasporto aereo", la  logica  complessiva  dell'intervento
e',  come  condivisibilmente   evidenzia   l'Autorita',   quella   di
assicurare il ripristino della concorrenza effettiva in contesti  nei
quali l'attenuazione del confronto competitivo tra gli operatori e le
conseguenti perdite di benessere dei consumatori discendano non  gia'
dall'adozione di strategie concertate, ne' da restrizioni di  matrice
regolamentare, ma dalla stessa struttura del mercato». 
    In effetti, nei lavori preparatori (in particolare,  in  sede  di
esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti,  in
materia  di  attivita'   economiche,   finanziarie   e   investimenti
strategici (A.S. 854)),  il  Senato  ha  esplicitato  che  «l'art.  1
prevede  un  intervento  legislativo  al  fine  di  evitare  pratiche
commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui  voli
nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che  sia  vietata  la
fissazione dinamica delle  tariffe  da  parte  della  compagnie  aree
qualora essa venga applicata su rotte nazionali di  collegamento  con
le isole, durante un periodo  di  picco  della  domanda  legata  alla
stagionalita', ovvero in  concomitanza  di  uno  stato  di  emergenza
nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita  del  biglietto  o  dei
servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del
volo; l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera  c),  rischia
di essere passibile di eventuali contrasti con la  normativa  europea
in tema di concorrenza,  nonche'  rischia  di  vedere  una  riduzione
dell'offerta di rotte aeree, con conseguente  aumento  della  tariffa
media del volo»; e  che,  dunque,  «la  ratio  dell'art.  1  dovrebbe
consistere nella riduzione delle tariffe per le  rotte  nazionali  di
collegamento con le isole e che un eventuale  aumento  della  tariffa
media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto
di  una  non  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1
medesimo» (cfr. Resoconto sommario n. 15 del 28 settembre 2023). 
    E non appare, sotto tale  profilo,  risolutiva  l'argomentazione,
connotata anche da un non irrilevante grado  di  onesta'  valutativa,
della  difesa  dell'AGCM  («in  assenza  di  una  espressa  specifica
previsione limitativa, appare conforme alla - pur  non  cristallina -
voluntas  legis  la   soluzione   interpretativa   che   non   limita
l'applicazione dei nuovi poteri attribuiti  all'Autorita'  alle  sole
indagini conoscitive condotte nel  settore  del  trasporto  aereo  di
passeggeri», cfr. pag. 24 della memoria del 9 gennaio 2026). 
    9.2.)  La  ricaduta  dell'oscurita'  della  disciplina   positiva
oggetto  di  giudizio,   nei   termini   sopra   illustrati,   incide
direttamente sul buon andamento e, per tale ragione, implica ai  fini
del  vaglio  di  legittimita'  costituzionale  di  dover  considerare
l'ulteriore parametro di cui all'art. 97. 
    La  Corte  costituzionale   ha,   infatti,   statuito   che   «il
procedimento  amministrativo  costituisce  il   luogo   elettivo   di
composizione  degli   interessi,   in   quanto   "[e']   nella   sede
procedimentale  [...]  che  puo'  e  deve  avvenire  la   valutazione
sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,
a confronto  sia  con  l'interesse  del  soggetto  privato  operatore
economico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di
cui sono titolari singoli cittadini e comunita', e  che  trovano  nei
principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del
procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione  di
tali  interessi,  la  loro  adeguata   prospettazione,   nonche'   la
pubblicita' e la trasparenza della loro  valutazione,  in  attuazione
dei principi di  cui  all'art.  1  della  legge  7  agosto  1990,  n.
241[...]: efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza.  Viene
in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialita' della  scelta,
alla stregua  dell'art.  97  della  Costituzione,  ma  poi  anche  il
perseguimento, nel modo piu'  adeguato  ed  efficace,  dell'interesse
primario,  in   attuazione   del   principio   del   buon   andamento
dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 della  Costituzione"
(sentenza  n.  69  del  2018).  L'insistente   valorizzazione   delle
modalita' dell'azione  amministrativa  e  dei  suoi  pregi  non  puo'
evidentemente rimanere confinata nella sfera dei dati  di  fatto,  ma
deve  poter  emergere  a  livello  giuridico-formale,  quale   limite
intrinseco alla scelta legislativa, pur senza mettere in  discussione
il tema della "riserva di amministrazione" nel nostro ordinamento. 
    In effetti, se la materia, per la  stessa  conformazione  che  il
legislatore le ha dato,  si  presenta  con  caratteristiche  tali  da
enfatizzare il rispetto  di  regole  che  trovano  la  loro  naturale
applicazione nel procedimento amministrativo, cio' deve essere tenuto
in conto nel  vagliare  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza  la
successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale,  di  un
intervento normativo diretto. 
    L'applicazione di questo criterio  al  caso  in  esame  induce  a
concludere nel senso della  irragionevolezza  della  disposizione  in
questione» (23 giugno 2020, n. 116). 
  Sui presupposti di ammissibilita' e rilevanza (paragrafi 10 - 13). 
    10.)  Il  collegio  ritiene  utile  precisare  che  la  sollevata
questione di non manifesta infondatezza e' da ritenere ammissibile  e
rilevante, e cio' ai sensi dell'art.  23,  comma  2  della  legge  n.
87/1953 («l'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non  possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la  questione
sollevata sia  manifestamente  infondata,  emette  ordinanza  con  la
quale, riferiti i termini ed  i  motivi  della  istanza  con  cui  fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»). 
    In   applicazione   delle   statuizioni   della    giurisprudenza
costituzionale la rilevanza di tali questioni senz'altro  esprime  il
«rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della questione e  la
definizione del giudizio in corso» (sentenza 12 marzo 1965,  n.  13);
una relazione che, in effetti, si pone «come  presupposto  necessario
del giudizio a quo e con incidenza sulle  norme  cui  il  giudice  e'
direttamente chiamato a dare applicazione» (sentenza 15  marzo  1973,
n- 45), nel senso che la disciplina di cui all'art. 1, comma 5, primo
periodo del decreto-legge n. 104/2023, convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 136/2023, prefigura un «effettivo e concreto  rapporto
di strumentalita' fra la risoluzione della questione di  legittimita'
costituzionale e la definizione del giudizio principale» (sentenza 17
luglio 1998, n. 282), tenuto conto che, nell'odierna fattispecie, con
tutta evidenza le norme della cui costituzionalita' si dubita  devono
certamente  essere  applicate  e,  pertanto,  la   «rilevanza   della
questione  e  applicabilita'  della  legge  nel  giudizio  di  merito
costituiscono  termini  inscindibili»,   con   la   conseguenza   che
l'eventuale annullamento in sede  costituzionale  delle  disposizioni
contestate spiegherebbe una diretta influenza sul  presente  giudizio
(sentenze 5 magio 2006, n. 184; id., 14 dicembre 1994, n. 422; id. 16
febbraio 1993, n. 62; id., 1º febbraio 1982,  n.  10;  id.  5  luglio
1968, n. 90; id. 15 dicembre 1967, n. 132). 
    11.) Ad avviso del collegio  il  carattere  oscuro  dell'art.  1,
comma 5, primo periodo del decreto-legge  10  agosto  2023,  n.  104,
investe la  precettivita',  nei  confronti  della  ricorrente,  della
comunicazione di AGCM e del regolamento a questa allegato. 
    Il pronunciamento circa l'oscurita'  del  testo,  essenziale  per
stabilire l'ambito  di  applicazione  dei  «nuovi  poteri»  di  AGCM,
risulta direttamente funzionalizzato ad evitare cio' che  il  giudice
delle leggi  ha  in  passato  paventato  come  possibile  «operazione
manipolativa»  del  testo  legislativo;  ne  deriva  che  un'acritica
opzione per una tesi (pro applicativa) o l'altra (contro applicativa)
che sono state  poste  e  motivate  nel  presente  giudizio  da  due,
distinte, autorita' indipendenti, finirebbe  per  minare  l'interesse
pubblico ad  una  regolazione  (perseguibile  mediante  «ogni  misura
strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata») efficiente
delle relative discipline e  la  stessa  autonomia  d'azione  che  ne
costituisce l'indefettibile connotato. 
    Il legislatore, sotto tale aspetto, non ha fornito alcun rimedio,
come ad esempio  una  norma  di  interpretazione  autentica,  la  cui
utilita' -  nella  specie -  sarebbe  stata  (e  sarebbe,   comunque)
provvidenziale, avendo statuito proprio la Corte  costituzionale  che
«la norma che deriva dalla legge di interpretazione  autentica  (...)
non puo' dirsi costituzionalmente illegittima qualora  si  limiti  ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in  essa
contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture  del  testo
originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del  2011,  n.  209
del  2010,  n.  24  del  2009).  In  tal  caso,  infatti,  la   legge
interpretativa ha lo  scopo  di  chiarire  "situazioni  di  oggettiva
incertezza  del  dato  normativo",  in  ragione  di   "un   dibattito
giurisprudenziale  irrisolto"  (sentenza  n.  311  del  2009),  o  di
"ristabilire  un'interpretazione  piu'   aderente   alla   originaria
volonta' del legislatore" (ancora sentenza n. 311 del 2009) a  tutela
della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioe' di
principi di preminente interesse costituzionale» (sentenza 26 gennaio
2012, n. 15). 
    A tal proposito, e' noto  l'orientamento  secondo  il  quale  «la
disposizione -  della  cui   esatta   identificazione,   al   momento
dell'ordinanza  di  rimessione,  e'  onerato  il  giudice  rimettente
(sentenza n. 176 del 1972), non potendo egli limitarsi  a  denunciare
un principio (sentenza n. 188 del 1995) - costituisce  il  necessario
veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge
sulla norma quale oggetto del raffronto con il  contenuto  precettivo
del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il  tramite
di ritrasferimento nell'ordinamento della valutazione cosi'  operata,
a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima,  la  quale  quindi
giudica  su  norme,  ma  pronuncia  su  disposizioni»   (cfr.   Corte
costituzionale, 21 marzo 1996, n. 84). 
    12.) Allo stato, dunque, il collegio  si  trova  nella  singolare
situazione processuale per cui, sia nell'ipotesi  in  cui  giudicasse
che la normativa controversa  sia  riferibile  al  solo  settore  del
trasporto aereo, sia, nel diverso caso,  in  cui  giudicasse  che  la
normativa controversa sia estensibile  a  tutti  i  settori  regolati
dalle autorita' indipendenti (come ARERA), comunque si tratterebbe di
eleggere   un'opzione   applicativa   contraria    ad    un    testo,
inevitabilmente e persistentemente, oscuro. 
    13.) Alla stregua delle precedenti considerazioni, atteso che  la
controversia  risulta,  allo  stato,  insuscettibile  di  definizione
indipendentemente dalla  risoluzione  della  delineata  questione  di
legittimita' costituzionale, il giudizio va sospeso e va rimessa alla
Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134  della  Costituzione,
dell'art. 1 della legge  costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1  e
dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  questione  di
legittimita' costituzionale riguardante la violazione degli  articoli
3 e 97 della Costituzione sotto il profilo  dell'intellegibilita'  e,
quindi, dell'irragionevolezza dell'art. 1, comma 5, primo periodo del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  9  ottobre  2023,  n.  136,  nei  termini  espressi  in
motivazione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
prima), parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando sul ricorso,
come in epigrafe indicato, con la presente ordinanza cosi' dispone: 
        dichiara - visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - rilevante e non manifestamente infondata  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  5,  primo  periodo
del  decreto-legge  10  agosto   2023,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in  relazione  agli
articoli  3  e  97  della  Costituzione,  nei  termini  di   cui   in
motivazione; 
        sospende, conseguentemente, il giudizio ed ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  decisione
sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  28
gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Roberto Politi, Presidente; 
        Angelo Fanizza, consigliere, estensore; 
        Alberto Ugo, primo referendario. 
 
                        Il Presidente: Politi 
 
                                                 L'estensore: Fanizza