Reg. ord. n. 43 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12
Ordinanza del Tribunale di Pescara del 27/11/2025
Tra: G. D.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione ai delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe – Violazione del principio di ragionevolezza – Eccesso di delega.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
codice penale del Num. Art. 346
codice penale del Num. Art. 353
codice di procedura penale del Num. Art. 550
codice penale del Num. Art. 346
codice penale del Num. Art. 353
codice di procedura penale del Num. Art. 550
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 76
legge del 27/09/2021 Art. 1 Co. 22
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 76
legge del 27/09/2021 Art. 1 Co. 22
Testo dell'ordinanza
N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2025
Ordinanza del 27 novembre 2025 del Tribunale di Pescara nel
procedimento penale a carico di G. D..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato - Preclusione in relazione ai delitti di turbata
liberta' del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis
cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod.
pen.) - Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art.
550, comma 2, cod. proc. pen. (Casi di citazione diretta a
giudizio), ai fini della possibilita' di chiedere la sospensione
del procedimento con messa alla prova.
- Codice penale art. 168-bis, in combinato disposto con l'art. 550
del codice di procedura penale e gli artt. 353-bis e 346-bis del
codice penale.
(GU n. 12 del 25-03-2026)
TRIBUNALE DI PESCARA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il giudice per l'udienza preliminare dott. Mariacarla Sacco
premesso che:
il pubblico ministero, con atto in data 25 settembre 2024,
depositato in data 26 settembre 2024, ha formulato richiesta di
rinvio a giudizio dell'imputato D. G. per i delitti di turbata
liberta' degli incanti ex art. 353, comma 1 del codice penale (capi 1
e 2 della rubrica di imputazione) e per il delitto di corruzione ex
art. 319 del codice penale (capo 3 della rubrica di imputazione);
alle udienze in data 26 marzo 2025 e 29 maggio 2025, l'avv.
Marco Spagnuolo e l'avv. Mirco D'Alicandro, difensori di fiducia
dell'imputato D. G., hanno eccepito l'erroneita' della qualificazione
giuridica dei fatti - reato ascritti al loro assistito, sollecitando
il pubblico ministero alla riformulazione dell'imputazione
segnatamente, per i delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, nel
delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente
ex art. 353-bis del codice penale e per il delitto di cui al capo 3)
della rubrica, nel delitto di traffico di influenze illecite ex art.
346-bis del codice penale ed hanno avanzato istanza di sospensione
del procedimento con messa alla prova ex articoli 168-bis del codice
penale e 464-bis del codice di procedura penale depositando
documentazione inerente l'attivazione della procedura (ex art 141-ter
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)
improntata a condotte riparative, risarcitorie, lavori di pubblica
utilita';
alla udienza in data 2 ottobre 2025 il pubblico ministero, in
adesione, alla richiesta difensiva, ha modificato il capo di
imputazione nei termini sopra indicati segnatamente: capo 1) e 2)
della rubrica nel delitto di turbata liberta' del procedimento di
scelta del contraente ex art. art. 353-bis del codice penale e capo
3) della rubrica nel delitto di traffico di influenze illecite ex
art. 346-bis del codice penale;
alla odierna udienza in data 27 novembre 2025 l'imputato D.
G., a mezzo dei difensori procuratori speciali, ha ribadito la
richiesta di ammissione al rito speciale della messa alla prova ex
art. 168-bis del codice penale, depositando proposta di programma di
trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con
messa alla prova e relativa relazione di indagine sociale redatta
dall'U.D.E.P.E di Pescara in data 20 novembre 2025, ribadendo,
contestualmente l'eccezione di l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 168-bis del codice penale che preclude l'accesso al rito
speciale per i delitti contestati all'imputato; il pubblico ministero
ha espresso parere favorevole, ritenendo la questione fondata.
Tanto premesso:
sentite le parti e lette le memorie depositate;
rilevato che la difesa ha eccepito l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale, nella parte in
cui non consente l'accesso alla messa alla prova per i reati
contestati, deducendo la violazione dall'art. 3 della Costituzione
per irragionevole disparita' di trattamento rispetto a delitti piu'
gravemente edittati, ma ammessi all'istituto tramite il rinvio
all'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, la violazione
dell'art. 27, comma 3, della Costituzione per la lesione della
funzione rieducativa della pena e dell'art. 76 della Costituzione per
mancata attuazione della legge delega n. 134/2021, che aveva previsto
l'estensione dell'istituto della messa alla prova sino ai reati
puniti nel massimo con pena fino a sei anni e attitudinali a percorsi
riparativi;
rilevato, altresi' che l'accesso all'istituto risulta oggi
precluso per entrambe le fattispecie, atteso che l'art. 353-bis del
codice penale e' punito con pena edittale sino a cinque anni e l'art.
346-bis del codice penale con pena sino a quattro anni e sei mesi,
senza che alcuno dei due delitti rientri tra quelli tassativamente
elencati dall'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, al
quale l'art. 168-bis, comma 1 del codice penale rinvia per estendere
l'ammissibilita' oltre la soglia dei quattro anni.
Il giudice, atteso che le motivazioni e l'indicazione delle
disposizioni costituzionali violate, esplicitate nell'istanza della
difesa, sono condivisibili, solleva questione di legittimita'
costituzionale e, pertanto dispone la sospensione del procedimento
con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i motivi e
nei termini che seguono
1. Sulla rilevanza della questione
E' necessario premettere che l'istituto della messa alla prova
prevede la possibilita' per l'imputato di ottenere l'estinzione del
reato, ponendo in essere condotte finalizzate all'eliminazione delle
conseguenze del reato, risarcendo il danno ed effettuando lavori di
pubblica utilita'.
Nel caso sub iudice, la questione di legittimita' costituzionale
si presenta rilevante poiche' la sua definizione condiziona l'esito
del presente giudizio (Corte costituzionale ordinanza n. 282 del
1998; Corte costituzionale sentenza, n. 45 del 1972).
Se la norma interposta, art. 168-bis, comma 1 del codice penale,
fosse dichiarata illegittima parzialmente, nella parte in cui esclude
l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova per
i delitti ex articoli 353-bis e 346-bis del codice penale, questo
giudicante sarebbe abilitato a delibare nel merito l'istanza, potendo
disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.
464-quater del codice di procedura penale ed, all'esito, declarare
l'estinzione del reato ex art. 168-ter del codice penale; in assenza
di intervento della Corte, il presente procedimento dovrebbe
proseguire verso la decisione nell'ambito dell'udienza preliminare e
l'eventuale rinvio a giudizio, con definitiva elusione della strada
riparati va.
La decisione della Corte costituisce la condizione giuridica per
l'esame della domanda e per l'adozione di un provvedimento
potenzialmente definitorio del procedimento.
Nell'attuale giudizio sussistono tutti gli elementi affinche'
questo giudice possa valutare positivamente l'istanza di sospensione
del procedimento con messa alla prova, la quale richiede, in via
preliminare, l'assenza di cause di immediato proscioglimento ex art.
129 del codice di procedura penale; una prognosi favorevole ex
articoli 133 del codice penale e 464-quater del codice di procedura
penale circa l'astensione futura dal reato da parte dell'imputato e
la serieta' del percorso riparativo; la praticabilita', in astratto,
del rito speciale rispetto ai limiti di ammissibilita' fissati
dall'art. 168-bis del codice penale.
Quanto al primo punto, allo stato degli atti, non ricorrono
evidenze che impongano sentenza immediata ex art. 129 del codice di
procedura penale.
Quanto alla valutazione di prognosi favorevole, in esito
all'esame della personalita', all'incensuratezza, alla condotta
processuale ed alla struttura del programma redatto dall'U.D.E.P.E di
Pescara, in atti depositato, sussistono elementi positivi tali da
rendere concreta ed attuale una prognosi favorevole.
Si evidenzia, inoltre, che l'istanza di sospensione del
procedimento con messa alla prova non ha natura meramente esplorativa
o ipotetica (Cfr.: Corte costituzionale sentenza n. 176 del 1991;
Corte costituzionale sentenza, n. 214 del 2013; Corte costituzionale
sentenza, n. 184 del 2014);
infatti il programma redatto dall'U.D.E.P.E. di Pescara e'
concreto e personalizzato e rende reale e attuale la prospettiva
definitoria del rito speciale.
Resta dirimente il limite di ammissibilita' fissato dalla norma
di legge.
L'art. 168-bis, comma 1 del codice penale circoscrive, invero,
l'ammissibilita' della sospensione del procedimento con messa alla
prova ai reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a
quattro anni, oltre alle contravvenzioni, nonche' ai delitti
tassativamente indicati dall'art. 550, comma 2 del codice di
procedura penale di talche' la domanda difensiva e' oggi
inammissibile per divieto legale, indipendentemente dal merito del
programma e dalla prognosi, operando la preclusione a monte.
La questione invocata dalla difesa e sollevata dalla scrivente ha
rilevanza nel caso di specie poiche' unico ostacolo all'ammissione
dell'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova
e' proprio la mancata previsione (mediante rinvio ai criteri sopra
menzionati) dei reati ex articoli 353-bis e 346-bis del codice penale
nel novero dei reati per i quali l'art. 168-bis del codice penale
puo' trovare applicazione, essendo soddisfatti tutti gli altri
requisiti.
La declaratoria di illegittimita' produrrebbe effetti immediati
sul prosieguo, consentendo un'alternativa al giudizio ordinario
coerente con le finalita' riparative e deflattive dell'istituto.
La rilevanza della questione e' altresi' corroborata
dall'impraticabilita' di una lettura adeguatrice idonea a superare la
preclusione.
In particolare, prima di sollevare la questione di legittimita'
costituzionale, il giudice a quo deve verificare se sia possibile
un'interpretazione della disposizione conforme a Costituzione (Corte
costituzionale, sentenza n. 356 del 1996; Corte costituzionale,
ordinanza n. 322 del 2001; Corte costituzionale, sentenza, n. 42 del
2017); tale possibilita' e' esclusa quando il dato letterale e la
struttura sistematica della norma siano univoci e l'operazione
ermeneutica si trasformerebbe in un intervento manipolativo riservato
al giudice delle leggi.
La soglia quadriennale e' fissata in termini letterali e non
consente estensioni per analogia «in bonam partem» a fini di rito
speciale e il rinvio all'art. 550, comma 2 del codice di procedura
penale ha natura recettizia e tassativa, non potendo assimilare le
norme ex articoli 353-bis o 346-bis a fattispecie ivi elencate;
oltretutto, l'eventuale valorizzazione di circostanze attenuanti o di
modulazioni concrete della pena non supera l'ostacolo, perche' la
preclusione e' tipologica, ancorata al massimo edittale legale e non
al trattamento sanzionatorio prevedibile nel caso di specie.
Dirimente, sul punto, e' la sentenza della Corte di cassazione -
Sezioni Unite n. 15177/2021, con la quale e' stata ribadita la
rilevanza ed inderogabilita' del sistema accentrato di controllo
costituzionale a favore della Corte costituzionale, affermando che
«la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi
anche l'interpretazione costituzionalmente orientata dovendo,
infatti. essere sollevato l'incidente di costituzionalita' ogni qual
volta l'opzione ermeneutica supposta conforme a Costituzione sia
incongrua rispetto al tenore della norma stessa».
2. Non manifesta infondatezza.
Quanto alla non manifesta infondatezza, l'esclusione
dell'imputato dall'applicazione di detto istituto premiale appare
incostituzionale, in quanto, per i motivi meglio esplicitati nel
proseguo, comporta una disparita' di trattamento rispetto a
situazioni analoghe oltre che a porsi in contrasto con la finalita'
rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 della
Costituzione.
Si ritiene che la disciplina risultante dal combinato disposto
degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura
penale e art. 353-bis c.. e art. 346-bis del codice penale, comma 1,
codice penale sia contraria ai principi di uguaglianza e di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione); di finalita' rieducativa
della pena (art. 27, comma 3 della Costituzione) e non conforme ai
criteri direttivi fissati dalla legge-delega n. 134/2021 (art. 76
della Costituzione).
In relazione all'art. 3 della Costituzione, e' pacifico che il
legislatore possa differenziare il trattamento di situazioni non
identiche, purche' tale differenziazione sia sorretta da una
ragionevole giustificazione e si collochi in coerenza con la ratio
dell'istituto.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr: Corte
costituzionale sentenza n. 409 del 1989), il principio di uguaglianza
impone che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito,
cosi' da adempiere insieme alla funzione di difesa sociale e a quella
di tutela delle posizioni individuali. Le valutazioni di merito
spettano al legislatore, ma il loro esito puo' essere censurato sotto
il profilo della legittimita' costituzionale qualora superi la soglia
della ragionevolezza (cfr: Corte costituzionale sentenza n. 343 e 422
del 1993).
Cio' premesso, l'assetto attuale della sospensione del
procedimento con messa alla prova discende dalla combinazione della
soglia massima di quattro anni prevista dall'art. 168-bis, comma 1
del codice penale e del rinvio all'art. 550, comma 2 del codice di
procedura penale, che enumera tassativamente ulteriori delitti
ammissibili alla sospensione del procedimento con messa alla prova a
prescindere dalla cornice edittale.
Questa tecnica normativa genera un effetto selettivo, privo di
una chiara coerenza con la ratio premiale e rieducativa della
sospensione del procedimento con messa alla prova; in forza di tale
meccanismo, accade che reati piu' gravi sul piano edittale, come la
ricettazione, punita con la reclusione da due a otto anni, risultino
ammissibili alla sospensione del procedimento con messa alla prova,
poiche' ricompresi nell'elenco dell'art. 550, comma 2, codice di
procedura penale mentre reati meno gravi, quali quelli previsti
dall'art. 353-bis del codice penale e dall'art. 346-bis del codice
penale, ne restino esclusi.
Ne deriva un trattamento differenziato, in cui ad un reato con
cornice edittale piu' grave e' agevolato l'accesso al rito speciale e
ad un reato con cornice edittale meno grave e' precluso.
Non vi e' una ragione apprezzabile che giustifichi la
differenziazione di trattamento: non puo' esserlo la maggiore
pericolosita' sociale dei reati esclusi, in quanto le fattispecie ex
articoli 353-bis e 346-bis del codice penale non sono ontologicamente
incompatibili con percorsi di responsabilizzazione e riparazione; al
contrario, la loro dimensione patrimoniale e la connessione con la
trasparenza dei rapporti con la pubblica amministrazione si prestano
particolarmente a condotte riparative e simboliche.
Non puo' esserlo neppure la volonta' di mantenere la sospensione
del procedimento con messa alla prova solo per reati di minor
gravita', in quanto cio' e' smentito proprio dall'ammissione alla
sospensione del procedimento con messa alla prova di reati come la
ricettazione, piu' severamente edittati.
Nemmeno esigenze di semplificazione processuale, in quanto l'art.
550, comma 2 del codice di procedura penale elenca reati eterogenei
sotto il profilo oggettivo e soggettivo, selezionati in funzione
delle modalita' di introduzione del giudizio e non della loro
attitudine alla risocializzazione.
Il differente regime si traduce pertanto in un'ingiustificata
disparita' di trattamento, che appare ancora piu' evidente se si
considera che la ricettazione incida su beni giuridici di rilievo
almeno pari a quelli tutelati dalle fattispecie oggetto del presente
giudizio.
Inoltre, l'accesso alla sospensione con messa alla prova e'
consentito, per effetto del rinvio all'art. 550, comma 2 del codice
di procedura penale, in relazione a diversi reati contro la pubblica
amministrazione, i quali presentano una cornice edittale del tutto
sovrapponibile, se non superiore, a quella dei delitti qui in
contestazione; segnatamente: i delitti di violenza o minaccia a
pubblico ufficiale ex art. 336 del codice penale e di resistenza a
pubblico ufficiale ex art. 337 del codice penale, entrambi puniti con
la reclusione sino a cinque anni, i quali rientrano espressamente nel
catalogo dell'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale e
dunque consentono all'imputato di accedere alla sospensione del
procedimento con messa alla prova. Analogamente, l'oltraggio a
pubblico ufficiale, art. 341-bis del codice penale, pur punito con
cornice edittale significativa, risulta incluso nel medesimo elenco.
Ne deriva che condotte certamente gravi, che incidono direttamente
sull'autorevolezza e sul libero esercizio delle funzioni pubbliche,
beneficiano della possibilita' di estinguere il reato attraverso
percorsi riparativi e risocializzanti, mentre restano escluse, senza
plausibile giustificazione, fattispecie parimenti collocate nell'area
dei reati contro la pubblica amministrazione, quali la turbata
liberta' del procedimento di scelta del contraente, art. 353-bis del
codice penale, e il traffico di influenze illecite, art. 346-bis del
codice penale, punite con pene non superiori e dotate, per loro
natura, di una spiccata attitudine a percorsi riparatori.
La scelta legislativa si rivela pertanto irragionevole in
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
A conferma di cio', in termini recenti, la giurisprudenza
costituzionale (Corte costituzionale, sentenza, n. 90 del 2025) ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis del
codice penale nella parte in cui non consentiva la sospensione del
procedimento con messa alla prova per il reato ex art. 7, comm V,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, il cd. «piccolo
spaccio», evidenziando come l'aumento edittale avesse escluso tale
fattispecie, generando una disparita' di trattamento irragionevole
rispetto a reati piu' severamente sanzionati ma comunque ammessi alla
sospensione del procedimento con messa alla prova.
La situazione odierna appare perfettamente sovrapponibile nella
sua logica di irragionevolezza.
Argomentando ulteriormente, in punto di irragionevolezza della
preclusione alla sospensione del procedimento con messa alla prova
per i delitti in contestazione la stessa risulta ancor piu' evidente
se collocata nel contesto legislativo recente, che mostra una linea
coerente di rimodulazione del trattamento penale dei reati contro la
pubblica amministrazione.
In primo luogo, l'abrogazione dell'art. 323 del codice penale,
disposta dall'art. 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, con la
lettera b) e' stata giustificata dal legislatore con l'esigenza di
evitare fattispecie troppo ampie e indeterminate, capaci di generare
incertezza giuridica; infatti nella relazione parlamentare si e'
sottolineato come l'abuso d'ufficio avesse prodotto, nella quasi
totalita' dei casi, archiviazioni o assoluzioni, con pochissime
condanne definitive, rivelandosi cosi' fonte di incertezza giuridica
e sproporzione dell'intervento penale.
La stessa legge ha ridefinito il traffico di influenze illecite,
circoscrivendone la portata per meglio distinguere la fattispecie
dalla corruzione e per prevenire sovrapposizioni punitive;
l'intervento legislativo ha reso piu' chiaro il perimetro di
rilevanza penale, limitando l'area del penalmente rilevante alle
condotte effettivamente lesive dell'imparzialita' e del buon
andamento della pubblica amministrazione.
Con la riforma dell'art. 4-bis o.p., operata dal decreto-legge n.
162/2022, conv. in legge n. 199/2022, una parte consistente dei reati
contro la pubblica amministrazione e' stata esclusa dal catalogo dei
delitti ostativi ai benefici penitenziari, segnando un riequilibrio
rispetto alla rigidita' introdotta dalla legge n. 3/2019.
Questi interventi normativi, pur diversi nelle loro finalita'
specifiche, hanno rivelato un comune denominatore: il legislatore ha
progressivamente privilegiato un approccio piu' selettivo e calibrato
nella repressione dei reati contro la pubblica amministrazione,
abbandonando la logica della mera severita' automatica a favore di
strumenti che valorizzino la certezza del diritto, la
proporzionalita' della risposta penale e, soprattutto, la funzione
rieducativa.
Ulteriore contrasto si ravvisa con riguardo all'art. 27, comma 3,
il quale dispone che le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
La finalita' rieducativa e' principio di rango costituzionale che
deve orientare non solo la fase esecutiva, ma anche quella di
definizione del processo.
La sospensione del procedimento con messa alla prova e' istituto
che realizza in forma anticipata e alternativa la funzione
rieducativa, imponendo all'imputato l'assunzione di responsabilita',
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato attraverso
condotte riparative e risarcitorie e stimola il reinserimento sociale
mediante lavori di pubblica utilita' e programmi individualizzati
concordati con l'U.E.P.E., rappresentando una modalita' di risposta
penale concreta, personalizzata e proporzionata e la preclusione
derivante dall'art. 168-bis del codice penale opera in modo
meccanico, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza
consentire al giudice di verificare la reale idoneita' del programma.
Si impedisce l'accesso a percorsi rieducativi anche per imputati
incensurati, collaborativi e disponibili a condotte riparative, come
nel caso di specie e si impronta il sistema verso la pena detentiva
ordinaria, anche laddove essa risulti sproporzionata o meno efficace
sul piano della prevenzione della recidiva.
Occorre ricordare che meccanismi automatici che escludono a
priori strumenti premiali o rieducativi si pongono in contrasto con
l'art. 27 della Costituzione perche' negano al giudice la
possibilita' di attuare il principio di personalizzazione della pena
(Corte costituzionale sentenza n. 50 del 1980),
Alla finalita' rieducativa si collega, ad adiuvandum, il
principio di proporzionalita' del trattamento sanzionatorio, quale
corollario dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 27 della
Costituzione.
La proporzionalita' richiede che la risposta punitiva sia
adeguata rispetto alla gravita' del fatto e alla situazione concreta
dell'imputato.
Una disciplina che esclude in via generale e assoluta la
sospensione del procedimento con messa alla prova per reati con
cornice edittale poco superiore ai quattro anni, ma la consente per
reati puniti sino a otto anni, appare manifestamente sproporzionata,
punendo in modo piu' severo chi ha commesso fatti - reato meno gravi.
privando il reo dell'accesso a uno strumento rieducativo e
riparativo.
La giurisprudenza europea (cfr: Corte di giustizia UE, Grande
Sezione, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20, NE) ha valorizzato il
principio di proporzionalita' della sanzione e la funzione
rieducativa delle misure penali; infatti l'ordinamento sovranazionale
richiede che la risposta sanzionatoria sia individualizzata, evitando
automatismi legislativi che producono effetti sproporzionati o che
impediscono la risocializzazione (cfr: Corte di giustizia, Sezione
IV, 19 ottobre 2023, n. 655).
Da ultimo, si registra un contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa delegata deve avvenire entro i principi e criteri
direttivi fissati dal Parlamento.
Tali principi e criteri, quando formulati in modo specifico e
vincolante, hanno una forza normativa precettiva che vincola
l'Esecutivo: l'inosservanza o l'alterazione sostanziale di tali
criteri integra vizio di incostituzionalita' per eccesso di delega.
La legge 27 settembre 2021, n. 134, all'art. 1, comma 22, ha
espressamente previsto che il Governo dovesse estendere l'ambito di
applicabilita' della sospensione del procedimento con messa alla
prova a specifici reati puniti con pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi
risocializzanti o riparatori.
Il decreto legislativo attuativo, decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, ha invece mantenuto la soglia generale dei quattro anni
e non ha introdotto un catalogo sostanziale di ulteriori reati entro
i sei anni; si e' limitato ad ampliare, per altra via, l'ambito
applicativo mediante il rinvio all'elenco processuale dell'art. 550,
comma 2 del codice di procedura penale,
Ne consegue che i delitti oggi in contestazione, pur puniti entro
il massimo edittale di sei anni e pur inerenti a percorsi riparativi,
sono rimasti esclusi.
La discrezionalita' del legislatore delegato, nello stabilire le
modalita' di concreta applicazione dei principi e criteri direttivi
dettati dalle leggi di delega (Corte costituzionale sentenza n. 178
del 1984), e' condizionata dalla mutevole portata e dal grado di
specificita' di questi ultimi (Corte costituzionale sentenza numeri
84 del 2017, 153 del 2014, 132 del 2014, 184 del 2013, 272 del 2012,
98 del 2008 e 163 del 2000): quanto piu' i principi e i criteri
direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e
dettagliati tanto piu' ridotti risultano i margini di
discrezionalita' lasciati al legislatore delegato (Corte
costituzionale, sentenza numeri 126 del 2000 e 259 del 1991); in ogni
caso, il libero apprezzamento del legislatore delegato non puo'
oltrepassare i margini di una legislazione vincolata, quale per
definizione e' la legislazione su delega e l'attivita' del delegato
deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo di
riferimento, rispettando la ratio della delega e gli indirizzi
generali desumibili da essa (Corte costituzionale, sentenza, numeri
20 del 2018, 127 del 2017, 250 del 2016, 237 del 2013, 293 del 2010 e
230 del 2010).
In questo caso il criterio era chiaro: estendere la sospensione
del procedimento con messa alla prova ai reati puniti con pena
massima sino a sei anni e con vocazione riparati va.
Di fronte una precisa direttiva parlamentare la disciplina
attuale si pone in contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
perche' riduce arbitrariamente la soglia prevista dal Parlamento e
non seleziona reati con attitudine riparativa, come pure richiesto,
determinando quindi una omissione, escludendo fattispecie che la
legge-delega intendeva includere. Il combinato disposto dell'art.
168-bis del codice penale e dell'omessa estensione ai reati entro i
sei anni, come previsto dalla legge n. 134/2021, configura un eccesso
di delega in violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene la
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 168-bis del codice penale, art. 550 del codice di procedura
penale - art. 353-bis del codice penale e art. 346-bis del codice
penale per violazione degli articoli 3, 27 comma 3 e 76 della
Costituzione, rilevante e non manifestatamente infondata.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e seguenti L. n.
11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli articoli 168-bis del
codice penale, 550 del codice di procedura penale, degli art. 353-bis
del codice penale e art. 346-bis del codice penale per violazione
degli articoli 3 - 27, comma terzo e 76 della Costituzione;
Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale con sospensione del giudizio in corso;
Manda alla cancelleria affinche' provveda a notificare la
presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e a
comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, dando atto che la stessa e' stata letta in udienza alla
presenza delle parti.
Pescara, 27 novembre 2025
Il Giudice: Sacco
Il presente provvedimento e' stato redatto con la collaborazione del
magistrato ordinario in tirocinio dott. Francesco Vincelli.