Reg. ord. n. 43 del 2026 pubbl. su G.U. del 25/03/2026 n. 12

Ordinanza del Tribunale di Pescara  del 27/11/2025

Tra: G. D.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione ai delitti di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe – Violazione del principio di ragionevolezza – Eccesso di delega.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168
codice penale  del  Num.  Art. 346
codice penale  del  Num.  Art. 353
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 550


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 76 
legge del 27/09/2021    Art.   Co. 22 



Testo dell'ordinanza

                        N. 43 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2025

Ordinanza  del  27  novembre  2025  del  Tribunale  di  Pescara   nel
procedimento penale a carico di G. D.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa  alla  prova
  dell'imputato - Preclusione in  relazione  ai  delitti  di  turbata
  liberta' del procedimento di scelta del  contraente  (art.  353-bis
  cod. pen.) e di traffico di influenze illecite (art.  346-bis  cod.
  pen.) - Mancato inserimento nel novero dei reati  di  cui  all'art.
  550, comma  2,  cod.  proc.  pen.  (Casi  di  citazione  diretta  a
  giudizio), ai fini della possibilita' di  chiedere  la  sospensione
  del procedimento con messa alla prova. 
- Codice penale art. 168-bis, in combinato disposto  con  l'art.  550
  del codice di procedura penale e gli artt. 353-bis  e  346-bis  del
  codice penale. 


(GU n. 12 del 25-03-2026)

 
                        TRIBUNALE DI PESCARA 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice per l'udienza preliminare dott. Mariacarla Sacco 
    premesso che: 
        il pubblico ministero, con atto in data  25  settembre  2024,
depositato in data 26  settembre  2024,  ha  formulato  richiesta  di
rinvio a giudizio dell'imputato  D.  G.  per  i  delitti  di  turbata
liberta' degli incanti ex art. 353, comma 1 del codice penale (capi 1
e 2 della rubrica di imputazione) e per il delitto di  corruzione  ex
art. 319 del codice penale (capo 3 della rubrica di imputazione); 
        alle udienze in data 26 marzo 2025 e 29 maggio  2025,  l'avv.
Marco Spagnuolo e l'avv.  Mirco  D'Alicandro,  difensori  di  fiducia
dell'imputato D. G., hanno eccepito l'erroneita' della qualificazione
giuridica dei fatti - reato ascritti al loro assistito,  sollecitando
il   pubblico   ministero   alla   riformulazione    dell'imputazione
segnatamente, per i delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, nel
delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente
ex art. 353-bis del codice penale e per il delitto di cui al capo  3)
della rubrica, nel delitto di traffico di influenze illecite ex  art.
346-bis del codice penale ed hanno avanzato  istanza  di  sospensione
del procedimento con messa alla prova ex articoli 168-bis del  codice
penale  e  464-bis  del  codice  di  procedura   penale   depositando
documentazione inerente l'attivazione della procedura (ex art 141-ter
delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  penale)
improntata a condotte riparative, risarcitorie,  lavori  di  pubblica
utilita'; 
        alla udienza in data 2 ottobre 2025 il pubblico ministero, in
adesione,  alla  richiesta  difensiva,  ha  modificato  il  capo   di
imputazione nei termini sopra indicati segnatamente:  capo  1)  e  2)
della rubrica nel delitto di turbata  liberta'  del  procedimento  di
scelta del contraente ex art. art. 353-bis del codice penale  e  capo
3) della rubrica nel delitto di traffico  di  influenze  illecite  ex
art. 346-bis del codice penale; 
        alla odierna udienza in data 27 novembre 2025  l'imputato  D.
G., a mezzo  dei  difensori  procuratori  speciali,  ha  ribadito  la
richiesta di ammissione al rito speciale della messa  alla  prova  ex
art. 168-bis del codice penale, depositando proposta di programma  di
trattamento relativo alla sospensione  del  procedimento  penale  con
messa alla prova e relativa relazione  di  indagine  sociale  redatta
dall'U.D.E.P.E di  Pescara  in  data  20  novembre  2025,  ribadendo,
contestualmente  l'eccezione   di   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 168-bis del codice penale che preclude  l'accesso  al  rito
speciale per i delitti contestati all'imputato; il pubblico ministero
ha espresso parere favorevole, ritenendo la questione fondata. 
    Tanto premesso: 
        sentite le parti e lette le memorie depositate; 
        rilevato  che  la   difesa   ha   eccepito   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale,  nella  parte  in
cui non  consente  l'accesso  alla  messa  alla  prova  per  i  reati
contestati, deducendo la violazione dall'art.  3  della  Costituzione
per irragionevole disparita' di trattamento rispetto a  delitti  piu'
gravemente  edittati,  ma  ammessi  all'istituto  tramite  il  rinvio
all'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale,  la  violazione
dell'art. 27, comma  3,  della  Costituzione  per  la  lesione  della
funzione rieducativa della pena e dell'art. 76 della Costituzione per
mancata attuazione della legge delega n. 134/2021, che aveva previsto
l'estensione dell'istituto della  messa  alla  prova  sino  ai  reati
puniti nel massimo con pena fino a sei anni e attitudinali a percorsi
riparativi; 
        rilevato, altresi' che l'accesso  all'istituto  risulta  oggi
precluso per entrambe le fattispecie, atteso che l'art.  353-bis  del
codice penale e' punito con pena edittale sino a cinque anni e l'art.
346-bis del codice penale con pena sino a quattro anni  e  sei  mesi,
senza che alcuno dei due delitti rientri  tra  quelli  tassativamente
elencati dall'art. 550, comma 2 del codice di  procedura  penale,  al
quale l'art. 168-bis, comma 1 del codice penale rinvia per  estendere
l'ammissibilita' oltre la soglia dei quattro anni. 
    Il giudice, atteso  che  le  motivazioni  e  l'indicazione  delle
disposizioni costituzionali violate, esplicitate  nell'istanza  della
difesa,  sono  condivisibili,  solleva  questione   di   legittimita'
costituzionale e, pertanto dispone la  sospensione  del  procedimento
con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i motivi  e
nei termini che seguono 
1. Sulla rilevanza della questione 
    E' necessario premettere che l'istituto della  messa  alla  prova
prevede la possibilita' per l'imputato di ottenere  l'estinzione  del
reato, ponendo in essere condotte finalizzate all'eliminazione  delle
conseguenze del reato, risarcendo il danno ed effettuando  lavori  di
pubblica utilita'. 
    Nel caso sub iudice, la questione di legittimita'  costituzionale
si presenta rilevante poiche' la sua definizione  condiziona  l'esito
del presente giudizio (Corte  costituzionale  ordinanza  n.  282  del
1998; Corte costituzionale sentenza, n. 45 del 1972). 
    Se la norma interposta, art. 168-bis, comma 1 del codice  penale,
fosse dichiarata illegittima parzialmente, nella parte in cui esclude
l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova  per
i delitti ex articoli 353-bis e 346-bis  del  codice  penale,  questo
giudicante sarebbe abilitato a delibare nel merito l'istanza, potendo
disporre  la  sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'art.
464-quater del codice di procedura penale  ed,  all'esito,  declarare
l'estinzione del reato ex art. 168-ter del codice penale; in  assenza
di  intervento  della  Corte,  il  presente   procedimento   dovrebbe
proseguire verso la decisione nell'ambito dell'udienza preliminare  e
l'eventuale rinvio a giudizio, con definitiva elusione  della  strada
riparati va. 
    La decisione della Corte costituisce la condizione giuridica  per
l'esame  della  domanda  e  per  l'adozione   di   un   provvedimento
potenzialmente definitorio del procedimento. 
    Nell'attuale giudizio sussistono  tutti  gli  elementi  affinche'
questo giudice possa valutare positivamente l'istanza di  sospensione
del procedimento con messa alla prova,  la  quale  richiede,  in  via
preliminare, l'assenza di cause di immediato proscioglimento ex  art.
129 del codice  di  procedura  penale;  una  prognosi  favorevole  ex
articoli 133 del codice penale e 464-quater del codice  di  procedura
penale circa l'astensione futura dal reato da parte  dell'imputato  e
la serieta' del percorso riparativo; la praticabilita', in  astratto,
del rito  speciale  rispetto  ai  limiti  di  ammissibilita'  fissati
dall'art. 168-bis del codice penale. 
    Quanto al primo punto,  allo  stato  degli  atti,  non  ricorrono
evidenze che impongano sentenza immediata ex art. 129 del  codice  di
procedura penale. 
    Quanto  alla  valutazione  di  prognosi  favorevole,   in   esito
all'esame  della  personalita',  all'incensuratezza,  alla   condotta
processuale ed alla struttura del programma redatto dall'U.D.E.P.E di
Pescara, in atti depositato, sussistono  elementi  positivi  tali  da
rendere concreta ed attuale una prognosi favorevole. 
    Si  evidenzia,  inoltre,  che  l'istanza   di   sospensione   del
procedimento con messa alla prova non ha natura meramente esplorativa
o ipotetica (Cfr.: Corte costituzionale sentenza  n.  176  del  1991;
Corte costituzionale sentenza, n. 214 del 2013; Corte  costituzionale
sentenza, n. 184 del 2014); 
    infatti  il  programma  redatto  dall'U.D.E.P.E.  di  Pescara  e'
concreto e personalizzato e rende  reale  e  attuale  la  prospettiva
definitoria del rito speciale. 
    Resta dirimente il limite di ammissibilita' fissato  dalla  norma
di legge. 
    L'art. 168-bis, comma 1 del codice  penale  circoscrive,  invero,
l'ammissibilita' della sospensione del procedimento  con  messa  alla
prova ai reati puniti con pena edittale non superiore nel  massimo  a
quattro  anni,  oltre  alle  contravvenzioni,  nonche'   ai   delitti
tassativamente  indicati  dall'art.  550,  comma  2  del  codice   di
procedura  penale  di  talche'   la   domanda   difensiva   e'   oggi
inammissibile per divieto legale, indipendentemente  dal  merito  del
programma e dalla prognosi, operando la preclusione a monte. 
    La questione invocata dalla difesa e sollevata dalla scrivente ha
rilevanza nel caso di specie poiche'  unico  ostacolo  all'ammissione
dell'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla  prova
e' proprio la mancata previsione (mediante rinvio  ai  criteri  sopra
menzionati) dei reati ex articoli 353-bis e 346-bis del codice penale
nel novero dei reati per i quali l'art.  168-bis  del  codice  penale
puo'  trovare  applicazione,  essendo  soddisfatti  tutti  gli  altri
requisiti. 
    La declaratoria di illegittimita' produrrebbe  effetti  immediati
sul  prosieguo,  consentendo  un'alternativa  al  giudizio  ordinario
coerente con le finalita' riparative e deflattive dell'istituto. 
    La   rilevanza   della   questione   e'   altresi'    corroborata
dall'impraticabilita' di una lettura adeguatrice idonea a superare la
preclusione. 
    In particolare, prima di sollevare la questione  di  legittimita'
costituzionale, il giudice a quo deve  verificare  se  sia  possibile
un'interpretazione della disposizione conforme a Costituzione  (Corte
costituzionale, sentenza  n.  356  del  1996;  Corte  costituzionale,
ordinanza n. 322 del 2001; Corte costituzionale, sentenza, n. 42  del
2017); tale possibilita' e' esclusa quando il  dato  letterale  e  la
struttura  sistematica  della  norma  siano  univoci  e  l'operazione
ermeneutica si trasformerebbe in un intervento manipolativo riservato
al giudice delle leggi. 
    La soglia quadriennale e' fissata  in  termini  letterali  e  non
consente estensioni per analogia «in bonam partem»  a  fini  di  rito
speciale e il rinvio all'art. 550, comma 2 del  codice  di  procedura
penale ha natura recettizia e tassativa, non  potendo  assimilare  le
norme ex articoli 353-bis  o  346-bis  a  fattispecie  ivi  elencate;
oltretutto, l'eventuale valorizzazione di circostanze attenuanti o di
modulazioni concrete della pena non  supera  l'ostacolo,  perche'  la
preclusione e' tipologica, ancorata al massimo edittale legale e  non
al trattamento sanzionatorio prevedibile nel caso di specie. 
    Dirimente, sul punto, e' la sentenza della Corte di cassazione  -
Sezioni Unite n. 15177/2021,  con  la  quale  e'  stata  ribadita  la
rilevanza ed inderogabilita'  del  sistema  accentrato  di  controllo
costituzionale a favore della Corte  costituzionale,  affermando  che
«la lettera della norma costituisce il  limite  cui  deve  arrestarsi
anche   l'interpretazione   costituzionalmente   orientata   dovendo,
infatti. essere sollevato l'incidente di costituzionalita' ogni  qual
volta l'opzione ermeneutica  supposta  conforme  a  Costituzione  sia
incongrua rispetto al tenore della norma stessa». 
2. Non manifesta infondatezza. 
    Quanto   alla   non    manifesta    infondatezza,    l'esclusione
dell'imputato dall'applicazione di  detto  istituto  premiale  appare
incostituzionale, in quanto, per  i  motivi  meglio  esplicitati  nel
proseguo,  comporta  una  disparita'  di   trattamento   rispetto   a
situazioni analoghe oltre che a porsi in contrasto con  la  finalita'
rieducativa  della  pena  di  cui  all'art.   27,   comma   3   della
Costituzione. 
    Si ritiene che la disciplina risultante  dal  combinato  disposto
degli articoli 168-bis del codice penale, 550 del codice di procedura
penale e art. 353-bis c.. e art. 346-bis del codice penale, comma  1,
codice  penale  sia  contraria  ai  principi  di  uguaglianza  e   di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione); di finalita'  rieducativa
della pena (art. 27, comma 3 della Costituzione) e  non  conforme  ai
criteri direttivi fissati dalla legge-delega  n.  134/2021  (art.  76
della Costituzione). 
    In relazione all'art. 3 della Costituzione, e'  pacifico  che  il
legislatore possa differenziare  il  trattamento  di  situazioni  non
identiche,  purche'  tale  differenziazione  sia  sorretta   da   una
ragionevole giustificazione e si collochi in coerenza  con  la  ratio
dell'istituto. 
    Come chiarito dalla  giurisprudenza  costituzionale  (cfr:  Corte
costituzionale sentenza n. 409 del 1989), il principio di uguaglianza
impone che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito,
cosi' da adempiere insieme alla funzione di difesa sociale e a quella
di tutela delle  posizioni  individuali.  Le  valutazioni  di  merito
spettano al legislatore, ma il loro esito puo' essere censurato sotto
il profilo della legittimita' costituzionale qualora superi la soglia
della ragionevolezza (cfr: Corte costituzionale sentenza n. 343 e 422
del 1993). 
    Cio'  premesso,   l'assetto   attuale   della   sospensione   del
procedimento con messa alla prova discende dalla  combinazione  della
soglia massima di quattro anni prevista dall'art.  168-bis,  comma  1
del codice penale e del rinvio all'art. 550, comma 2  del  codice  di
procedura  penale,  che  enumera  tassativamente  ulteriori   delitti
ammissibili alla sospensione del procedimento con messa alla prova  a
prescindere dalla cornice edittale. 
    Questa tecnica normativa genera un effetto  selettivo,  privo  di
una chiara  coerenza  con  la  ratio  premiale  e  rieducativa  della
sospensione del procedimento con messa alla prova; in forza  di  tale
meccanismo, accade che reati piu' gravi sul piano edittale,  come  la
ricettazione, punita con la reclusione da due a otto anni,  risultino
ammissibili alla sospensione del procedimento con messa  alla  prova,
poiche' ricompresi nell'elenco dell'art.  550,  comma  2,  codice  di
procedura penale mentre  reati  meno  gravi,  quali  quelli  previsti
dall'art. 353-bis del codice penale e dall'art.  346-bis  del  codice
penale, ne restino esclusi. 
    Ne deriva un trattamento differenziato, in cui ad  un  reato  con
cornice edittale piu' grave e' agevolato l'accesso al rito speciale e
ad un reato con cornice edittale meno grave e' precluso. 
    Non  vi  e'  una  ragione   apprezzabile   che   giustifichi   la
differenziazione  di  trattamento:  non  puo'  esserlo  la   maggiore
pericolosita' sociale dei reati esclusi, in quanto le fattispecie  ex
articoli 353-bis e 346-bis del codice penale non sono ontologicamente
incompatibili con percorsi di responsabilizzazione e riparazione;  al
contrario, la loro dimensione patrimoniale e la  connessione  con  la
trasparenza dei rapporti con la pubblica amministrazione si  prestano
particolarmente a condotte riparative e simboliche. 
    Non puo' esserlo neppure la volonta' di mantenere la  sospensione
del procedimento con  messa  alla  prova  solo  per  reati  di  minor
gravita', in quanto cio' e'  smentito  proprio  dall'ammissione  alla
sospensione del procedimento con messa alla prova di  reati  come  la
ricettazione, piu' severamente edittati. 
    Nemmeno esigenze di semplificazione processuale, in quanto l'art.
550, comma 2 del codice di procedura penale elenca  reati  eterogenei
sotto il profilo oggettivo  e  soggettivo,  selezionati  in  funzione
delle modalita'  di  introduzione  del  giudizio  e  non  della  loro
attitudine alla risocializzazione. 
    Il differente regime si  traduce  pertanto  in  un'ingiustificata
disparita' di trattamento, che appare  ancora  piu'  evidente  se  si
considera che la ricettazione incida su  beni  giuridici  di  rilievo
almeno pari a quelli tutelati dalle fattispecie oggetto del  presente
giudizio. 
    Inoltre, l'accesso alla  sospensione  con  messa  alla  prova  e'
consentito, per effetto del rinvio all'art. 550, comma 2  del  codice
di procedura penale, in relazione a diversi reati contro la  pubblica
amministrazione, i quali presentano una cornice  edittale  del  tutto
sovrapponibile, se  non  superiore,  a  quella  dei  delitti  qui  in
contestazione; segnatamente: i  delitti  di  violenza  o  minaccia  a
pubblico ufficiale ex art. 336 del codice penale e  di  resistenza  a
pubblico ufficiale ex art. 337 del codice penale, entrambi puniti con
la reclusione sino a cinque anni, i quali rientrano espressamente nel
catalogo dell'art. 550, comma 2 del  codice  di  procedura  penale  e
dunque consentono  all'imputato  di  accedere  alla  sospensione  del
procedimento  con  messa  alla  prova.  Analogamente,  l'oltraggio  a
pubblico ufficiale, art. 341-bis del codice penale,  pur  punito  con
cornice edittale significativa, risulta incluso nel medesimo  elenco.
Ne deriva che condotte certamente gravi,  che  incidono  direttamente
sull'autorevolezza e sul libero esercizio delle  funzioni  pubbliche,
beneficiano della possibilita'  di  estinguere  il  reato  attraverso
percorsi riparativi e risocializzanti, mentre restano escluse,  senza
plausibile giustificazione, fattispecie parimenti collocate nell'area
dei reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  quali  la  turbata
liberta' del procedimento di scelta del contraente, art. 353-bis  del
codice penale, e il traffico di influenze illecite, art. 346-bis  del
codice penale, punite con pene  non  superiori  e  dotate,  per  loro
natura, di una spiccata attitudine a percorsi riparatori. 
    La  scelta  legislativa  si  rivela  pertanto  irragionevole   in
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    A  conferma  di  cio',  in  termini  recenti,  la  giurisprudenza
costituzionale (Corte costituzionale, sentenza, n. 90  del  2025)  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  168-bis  del
codice penale nella parte in cui non consentiva  la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova per il reato ex  art.  7,  comm  V,
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90,  il  cd.  «piccolo
spaccio», evidenziando come l'aumento edittale  avesse  escluso  tale
fattispecie, generando una disparita'  di  trattamento  irragionevole
rispetto a reati piu' severamente sanzionati ma comunque ammessi alla
sospensione del procedimento con messa alla prova. 
    La situazione odierna appare perfettamente  sovrapponibile  nella
sua logica di irragionevolezza. 
    Argomentando ulteriormente, in punto  di  irragionevolezza  della
preclusione alla sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
per i delitti in contestazione la stessa risulta ancor piu'  evidente
se collocata nel contesto legislativo recente, che mostra  una  linea
coerente di rimodulazione del trattamento penale dei reati contro  la
pubblica amministrazione. 
    In primo luogo, l'abrogazione dell'art. 323  del  codice  penale,
disposta dall'art. 1, della legge 9  agosto  2024,  n.  114,  con  la
lettera b) e' stata giustificata dal legislatore  con  l'esigenza  di
evitare fattispecie troppo ampie e indeterminate, capaci di  generare
incertezza giuridica; infatti  nella  relazione  parlamentare  si  e'
sottolineato come l'abuso  d'ufficio  avesse  prodotto,  nella  quasi
totalita' dei  casi,  archiviazioni  o  assoluzioni,  con  pochissime
condanne definitive, rivelandosi cosi' fonte di incertezza  giuridica
e sproporzione dell'intervento penale. 
    La stessa legge ha ridefinito il traffico di influenze  illecite,
circoscrivendone la portata per  meglio  distinguere  la  fattispecie
dalla  corruzione   e   per   prevenire   sovrapposizioni   punitive;
l'intervento  legislativo  ha  reso  piu'  chiaro  il  perimetro   di
rilevanza penale, limitando  l'area  del  penalmente  rilevante  alle
condotte  effettivamente  lesive  dell'imparzialita'   e   del   buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    Con la riforma dell'art. 4-bis o.p., operata dal decreto-legge n.
162/2022, conv. in legge n. 199/2022, una parte consistente dei reati
contro la pubblica amministrazione e' stata esclusa dal catalogo  dei
delitti ostativi ai benefici penitenziari, segnando  un  riequilibrio
rispetto alla rigidita' introdotta dalla legge n. 3/2019. 
    Questi interventi normativi, pur  diversi  nelle  loro  finalita'
specifiche, hanno rivelato un comune denominatore: il legislatore  ha
progressivamente privilegiato un approccio piu' selettivo e calibrato
nella repressione  dei  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,
abbandonando la logica della mera severita' automatica  a  favore  di
strumenti   che   valorizzino   la   certezza   del    diritto,    la
proporzionalita' della risposta penale e,  soprattutto,  la  funzione
rieducativa. 
    Ulteriore contrasto si ravvisa con riguardo all'art. 27, comma 3,
il quale dispone che le pene non possono  consistere  in  trattamenti
contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione  del
condannato. 
    La finalita' rieducativa e' principio di rango costituzionale che
deve orientare non  solo  la  fase  esecutiva,  ma  anche  quella  di
definizione del processo. 
    La sospensione del procedimento con messa alla prova e'  istituto
che  realizza  in  forma  anticipata  e   alternativa   la   funzione
rieducativa, imponendo all'imputato l'assunzione di  responsabilita',
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del reato  attraverso
condotte riparative e risarcitorie e stimola il reinserimento sociale
mediante lavori di pubblica  utilita'  e  programmi  individualizzati
concordati con l'U.E.P.E., rappresentando una modalita'  di  risposta
penale concreta, personalizzata  e  proporzionata  e  la  preclusione
derivante  dall'art.  168-bis  del  codice  penale  opera   in   modo
meccanico,  senza  alcuna  valutazione  del  caso  concreto  e  senza
consentire al giudice di verificare la reale idoneita' del programma. 
    Si impedisce l'accesso a percorsi rieducativi anche per  imputati
incensurati, collaborativi e disponibili a condotte riparative,  come
nel caso di specie e si impronta il sistema verso la  pena  detentiva
ordinaria, anche laddove essa risulti sproporzionata o meno  efficace
sul piano della prevenzione della recidiva. 
    Occorre ricordare  che  meccanismi  automatici  che  escludono  a
priori strumenti premiali o rieducativi si pongono in  contrasto  con
l'art.  27  della  Costituzione  perche'   negano   al   giudice   la
possibilita' di attuare il principio di personalizzazione della  pena
(Corte costituzionale sentenza n. 50 del 1980), 
    Alla  finalita'  rieducativa  si  collega,  ad   adiuvandum,   il
principio di proporzionalita' del  trattamento  sanzionatorio,  quale
corollario dell'art.  3  della  Costituzione  e  dell'art.  27  della
Costituzione. 
    La  proporzionalita'  richiede  che  la  risposta  punitiva   sia
adeguata rispetto alla gravita' del fatto e alla situazione  concreta
dell'imputato. 
    Una  disciplina  che  esclude  in  via  generale  e  assoluta  la
sospensione del procedimento con  messa  alla  prova  per  reati  con
cornice edittale poco superiore ai quattro anni, ma la  consente  per
reati puniti sino a otto anni, appare manifestamente  sproporzionata,
punendo in modo piu' severo chi ha commesso fatti - reato meno gravi.
privando  il  reo  dell'accesso  a  uno   strumento   rieducativo   e
riparativo. 
    La giurisprudenza europea (cfr: Corte  di  giustizia  UE,  Grande
Sezione, sentenza 8 marzo  2022,  C-205/20,  NE)  ha  valorizzato  il
principio  di  proporzionalita'  della   sanzione   e   la   funzione
rieducativa delle misure penali; infatti l'ordinamento sovranazionale
richiede che la risposta sanzionatoria sia individualizzata, evitando
automatismi legislativi che producono effetti  sproporzionati  o  che
impediscono la risocializzazione (cfr: Corte  di  giustizia,  Sezione
IV, 19 ottobre 2023, n. 655). 
    Da  ultimo,  si  registra  un  contrasto  con  l'art.  76   della
Costituzione, il quale  stabilisce  che  l'esercizio  della  funzione
legislativa  delegata  deve  avvenire  entro  i  principi  e  criteri
direttivi fissati dal Parlamento. 
    Tali principi e criteri, quando formulati  in  modo  specifico  e
vincolante,  hanno  una  forza  normativa  precettiva   che   vincola
l'Esecutivo:  l'inosservanza  o  l'alterazione  sostanziale  di  tali
criteri integra vizio di incostituzionalita' per eccesso di delega. 
    La legge 27 settembre 2021, n. 134,  all'art.  1,  comma  22,  ha
espressamente previsto che il Governo dovesse estendere  l'ambito  di
applicabilita' della sospensione  del  procedimento  con  messa  alla
prova a specifici  reati  puniti  con  pena  edittale  detentiva  non
superiore nel  massimo  a  sei  anni,  che  si  prestino  a  percorsi
risocializzanti o riparatori. 
    Il decreto legislativo attuativo, decreto legislativo 10  ottobre
2022, n. 150, ha invece mantenuto la soglia generale dei quattro anni
e non ha introdotto un catalogo sostanziale di ulteriori reati  entro
i sei anni; si e' limitato  ad  ampliare,  per  altra  via,  l'ambito
applicativo mediante il rinvio all'elenco processuale dell'art.  550,
comma 2 del codice di procedura penale, 
    Ne consegue che i delitti oggi in contestazione, pur puniti entro
il massimo edittale di sei anni e pur inerenti a percorsi riparativi,
sono rimasti esclusi. 
    La discrezionalita' del legislatore delegato, nello stabilire  le
modalita' di concreta applicazione dei principi e  criteri  direttivi
dettati dalle leggi di delega (Corte costituzionale sentenza  n.  178
del 1984), e' condizionata dalla mutevole  portata  e  dal  grado  di
specificita' di questi ultimi (Corte costituzionale  sentenza  numeri
84 del 2017, 153 del 2014, 132 del 2014, 184 del 2013, 272 del  2012,
98 del 2008 e 163 del 2000): quanto  piu'  i  principi  e  i  criteri
direttivi  impartiti  dal  legislatore  delegante  sono  analitici  e
dettagliati   tanto   piu'   ridotti   risultano   i    margini    di
discrezionalita'   lasciati   al    legislatore    delegato    (Corte
costituzionale, sentenza numeri 126 del 2000 e 259 del 1991); in ogni
caso, il libero  apprezzamento  del  legislatore  delegato  non  puo'
oltrepassare i margini  di  una  legislazione  vincolata,  quale  per
definizione e' la legislazione su delega e l'attivita'  del  delegato
deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro  normativo  di
riferimento, rispettando  la  ratio  della  delega  e  gli  indirizzi
generali desumibili da essa (Corte costituzionale,  sentenza,  numeri
20 del 2018, 127 del 2017, 250 del 2016, 237 del 2013, 293 del 2010 e
230 del 2010). 
    In questo caso il criterio era chiaro: estendere  la  sospensione
del procedimento con messa  alla  prova  ai  reati  puniti  con  pena
massima sino a sei anni e con vocazione riparati va. 
    Di  fronte  una  precisa  direttiva  parlamentare  la  disciplina
attuale si pone  in  contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,
perche' riduce arbitrariamente la soglia prevista  dal  Parlamento  e
non seleziona reati con attitudine riparativa, come  pure  richiesto,
determinando quindi una  omissione,  escludendo  fattispecie  che  la
legge-delega intendeva includere.  Il  combinato  disposto  dell'art.
168-bis del codice penale e dell'omessa estensione ai reati  entro  i
sei anni, come previsto dalla legge n. 134/2021, configura un eccesso
di delega in violazione dell'art. 76 della Costituzione. 
    Per  tutte  le  considerazioni  sopra  esposte,  si  ritiene   la
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 168-bis del codice penale, art. 550 del codice di  procedura
penale - art. 353-bis del codice penale e  art.  346-bis  del  codice
penale per violazione degli  articoli  3,  27  comma  3  e  76  della
Costituzione, rilevante e non manifestatamente infondata. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e seguenti  L.  n.
11  marzo  1953,   n.   87,   solleva   questione   di   legittimita'
costituzionale del combinato  disposto  degli  articoli  168-bis  del
codice penale, 550 del codice di procedura penale, degli art. 353-bis
del codice penale e art. 346-bis del  codice  penale  per  violazione
degli articoli 3 - 27, comma terzo e 76 della Costituzione; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale con sospensione del giudizio in corso; 
    Manda  alla  cancelleria  affinche'  provveda  a  notificare   la
presente ordinanza al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  a
comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera
dei deputati, dando atto che la stessa e' stata letta in udienza alla
presenza delle parti. 
        Pescara, 27 novembre 2025 
 
                          Il Giudice: Sacco 
 
Il presente provvedimento e' stato redatto con la collaborazione  del
magistrato ordinario in tirocinio dott. Francesco Vincelli.