Reg. ord. n. 42 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11
Ordinanza del Tribunale di Padova del 09/01/2026
Tra: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS C/ C. S.
Oggetto:
Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età – Prevista corresponsione decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, differentemente articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione – Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1, e all'art. 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito – Previsto riconoscimento dell’indennità di fine servizio al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito – Denunciata previsione che non costituisce più un intervento urgente di riequilibrio finanziario, ma avente carattere strutturale, priva della sua originaria logicità – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Duplice differimento, per i lavoratori pensionati con quota 100, della corresponsione del trattamento di fine servizio, con moltiplicazione dei tempi di attesa per ricevere quanto dovuto – Inerzia del legislatore che ha omesso di adeguarsi alle sentenze della Corte costituzionale n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019 – Violazione reiterata del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata, adeguata e tempestivamente corrisposta – Differimento e rateizzazione del trattamento di fine servizio che pregiudica l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto, trattandosi di misura oramai divenuta definitiva e strutturale – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, concernente il diritto al rispetto della proprietà, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito.
Norme impugnate:
legge del 28/05/1997 Num. 140
decreto-legge del 31/05/2010 Num. 78 Art. 12 Co. 7 convertito con modificazioni in
legge del 30/07/2010 Num. 122
decreto-legge del 28/01/2019 Num. 4 Art. 23 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 28/03/2019 Num. 26
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 1
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo Art. 1
Testo dell'ordinanza
N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2026
Ordinanza del 9 gennaio 2026 del Tribunale di Padova sul ricorso
proposto dall' Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
contro C.S..
Previdenza - Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta' - Prevista corresponsione
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -
Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di
rateizzazione, differentemente articolato in base all'ammontare
complessivo della prestazione - Lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001, nonche' personale degli enti pubblici di ricerca, cui
e' liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1, e all'art.
14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito - Previsto
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio al momento in cui
tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24 del
decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito.
- Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3, comma 2;
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122,
art. 12, comma 7; decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26,
art. 23, comma 1.
(GU n. 11 del 18-03-2026)
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione lavoro civile
controversie del lavoro
Nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 710/2025 promossa da:
I.N.P.S. - opponente;
contro
S.C. - convenuto opposto.
Il giudice del lavoro dott. Maurizio Filippo Pascali, a
scioglimento della riserva in atti, letti gli atti e i documenti
prodotti, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli
atti alla eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla
questione di legittimita' costituzionale degli articoli dell'art. 3,
comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, convertito con modificazioni
dalla legge n. 140/1997, dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e
dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 26/2019.
1. La rilevanza della questione.
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale,
risiede nel fatto che, nel presente giudizio ordinario, con ricorso
in opposizione depositato il 28 marzo 2025 l'INPS ha impugnato il
decreto ingiuntivo n. 197/25 R.G. n. 503/25, emesso dal Tribunale di
Padova in funzione di giudice del lavoro con il quale e' stato
intimato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sede di
Padova il pagamento in favore di C.S., convenuto opposto, della somma
di euro 92.864,00 lordi a titolo di TFS e rivalutazione, oltre a
interessi legali maturati dalla scadenza al saldo, nonche' della
somma di euro 2.242,00 per spese legali, oltre spese generali iva e
cpa, perche' le norme di legge sottoposte all'esame
dell'eccellentissima Corte imponendo la dilazione e rateizzazione del
pagamento del TFS non consentono l'immediato pagamento del
trattamento di fine servizio al ricorrente.
Il convenuto opposto, ex pubblico dipendente del Ministero
dell'istruzione, collocato in quiescenza con la cd. «quota 100», ha
chiesto che venga accertato il suo diritto a percepire il trattamento
di fine servizio (TFS ) senza dilazioni e senza rateizzazioni e ha
chiesto la condanna dell'Istituto previdenziale a corrispondere senza
dilazione l'intero importo ancora dovuto oltre interessi e
rivalutazione. In particolare, il ricorrente in via monitoria ha
dedotto in fatto che il TFS a lui spettante dovrebbe essere
determinato nella misura di euro 92.864,00 - come da conteggio di cui
al fascicolo monitorio - e che detta somma sarebbe soggetta ai
termini dilatori previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n.
79/1997 e alla rateizzazione ex art. 12, comma 7 del decreto-legge n.
78/2010 in quanto di importo complessivamente superiore alle 50.000
euro, e quindi dovrebbe essere corrisposta allo stesso in due rate,
la prima a partire dal 18 novembre 2025 (prima rata) e la seconda dal
18 novembre 2026 (seconda rata) gennaio 2025.
A verbale di udienza dell'11 dicembre 2025 il procuratore della
parte opposta ha fatto presente che, nelle more del giudizio, ha
ricevuto il pagamento della prima rata del tfs. Il ricorrente, nel
motivare in ordine alla propria pretesa di vedersi riconosciuto il
trattamento di fine servizio, ha rilevato l'illegittimita'
costituzionale delle norme che hanno disposto la rateizzazione
chiedendo la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
atti innanzi alla Corte costituzionale.
L'Istituto previdenziale ricorrente opponendosi al decreto
ingiuntivo n. 197/25 non contestando la debenza delle somme nel loro
ammontare lordo ha eccepito l'infondatezza della domanda perche' le
modalita' di pagamento adottate sarebbero pienamente conformi al
dettato normativo.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 il giudice si e'
riservata la decisione.
Le disposizioni della cui compatibilita' con la Costituzione si
dubita stabiliscono che «1. Il trattamento pensionistico dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2
dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva
entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso
l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in
via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu'
favorevoli. 2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro
superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore
provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei
limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle
norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla
corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi
tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi» (art. 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140).
«2. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai
dipendenti delle ammmistrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3,
dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato: a)
in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi
annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000
euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in
tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro, il secondo
importo annuale e' pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale e'
pari all'ammontare residuo» (art. 12, comma 7, decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122).
Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui all'art.
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la
pensione ((di cui all'art. 14, comma 1, e all'art. 14.1,)) conseguono
il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai
sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici
alla speranza di vita (art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 4/2019
convertito con modificazioni in legge n. 26/2019).
Le norme in questione non si prestano a interpretazioni
adeguatrici o costituzionalmente orientate, comportando il rigetto
del ricorso con conseguente dilazione del termine del pagamento delle
somme spettanti al pubblico dipendente per effetto della cessazione
del rapporto di servizio, potendo quindi essere soltanto assoggettate
allo scrutinio di legittimita' costituzionale. Tali elementi fondano,
innanzitutto, il presupposto della rilevanza della questione, ai
sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
secondo il quale e' necessario che «il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale» della norma primaria contestata.
2. La non manifesta infondatezza.
Ad avviso di questo il Tribunale, sussiste il dubbio, non
manifestamente infondato, che la citata normativa sia contraria il
principio di giusta retribuzione e di tutela della sfera patrimoniale
del lavoratore, radicato nell'art. 36 della Costituzione e nell'art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro
interposto dell'art. 1 del protocollo n. 1, CEDU.
E' opinione di questo Tribunale che sia rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dell'art. 23/1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per contrasto con
l'art. 36 e l'art. 117, comma primo, della Carta costituzionale in
relazione al parametro interposto dell'art. 1 del protocollo n. 1
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito,
CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952).
Con una precedente ordinanza di rimessione (ordinanza di
rimessione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma
- Sezione III quater - 17 maggio 2022, n. 6223 e' stata sollevata,
per contrasto all'art. 36 della Costituzione, la medesima questione
di legittimita' costituzionale, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, con riferimento proprio agli articoli 3,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per
il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e 12, comma 7, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Altri giudizi di costituzionalita' sulle medesime norme per
contrasto con le stesse norme evocate con la presente ordinanza sono
stati sollevati da Tribunale amministrativo regionale Friuli-Venezia
Giulia con ord. 209/2025 e TAR Lazio Sez. V con ordinanza n. 61/2025.
Con l'odierna ordinanza la questione di costituzionalita' viene
estesa anche all'art. 23, comma 1 del decreto-legge n. 4/2019
convertito con modificazioni in legge n. 26/2019 riguardante i
lavoratori pensionati con la cd. quota 100.
Il dubbio di incompatibilita' tra gli articoli 3, comma 2, del
decreto-legge n. 79/1997 e 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010,
e l'art. 36 della Costituzione e' stato suscitato dall'esame della
giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riguardo
alla sentenza n. 159 del 25 giugno 2019, che, nel ritenere non
fondate le eccezioni di incostituzionalita' degli articoli sopra
detti con particolare riguardo ai lavoratori che non hanno raggiunto
i limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, ha ritenuto che «La disciplina che ha progressivamente
dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla
cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale
definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti
pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai
casi in cui sono raggiunti i limiti di eta' e di servizio, la duplice
funzione retributiva e previdenziale delle indennita' di fine
rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell'attivita'
lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto
2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in
contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta
retribuzione, anche differita, tutelano la dignita' della persona
umana».
Secondo la giurisprudenza della Corte le indennita' di fine
rapporto «costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro
prestato, la cui corresponsione viene differita - appunto in funzione
previdenziale - onde agevolare il superamento delle difficolta'
economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la
retribuzione» (sentenza n. 458/2005), ritenendosi, in sostanza,
l'essenziale natura di retribuzione differita collegata a una
concorrente funzione previdenziale (cfr. sentenza n. 438/2005).
L'art. 36 della Costituzione statuisce che il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a se' ed alla sua
famiglia una esistenza libera e dignitosa.
La retribuzione, pertanto, da una parte, non deve mai perdere il
suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e, dall'altro,
deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Carta
costituzionale, avendo a riguardo non solo alla entita' della
retribuzione, ma anche alla tempestivita' della sua corresponsione.
E' infatti evidente che una retribuzione corrisposta con ampio
ritardo ha per il lavoratore una utilita' inferiore a quella
corrisposta tempestivamente.
Il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle
indennita' di fine rapporto, comporta la necessita' che anche queste
ultime debbano essere corrisposte tempestivamente e non possano
essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del
lavoro se si considera che, notoriamente, il lavoratore, sia pubblico
che privato, specie se in eta' avanzata, in molti casi si propone -
proprio attraverso l'integrale e immediata percezione di detto
trattamento - di recuperare una somma gia' spesa o in via di
erogazione per le principali necessita' di vita, ovvero di
fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari
gia' assunti, magari da tempo.
La Corte ha piu' volte affermato il principio per il quale una
misura quale quella in esame, per superare lo scrutinio di
costituzionalita', non puo' riguardare un arco temporale indefinito,
ma deve essere giustificato da una crisi contingente e deve
atteggiarsi quale misura una tantum (sentenze n. 178 del 2015 e n.
173 del 2016).
La dilatazione dei tempi di corresponsione di tale retribuzione,
accantonata durante il periodo lavorativo tramite trattenute in busta
paga, pur legata a una situazione di crisi contingente non ha una
durata prestabilita ma ha assunto un carattere strutturale.
L'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 ha previsto dapprima un
termine minimo di sei mesi per la liquidazione delle indennita' di
fine servizio; termine che l'art. 1, comma 22, lettera a), del
decreto-legge n. 138 del 2011 ha fissato in sei mesi per il solo caso
di pensionamento di vecchiaia e ha innalzato a ventiquattro mesi per
l'ipotesi di un pensionamento di anzianita'.
Il termine di sei mesi, sancito per i pensionamenti di vecchiaia,
e' stato innalzato a dodici mesi dall'art. 1, comma 484, lettera b),
della legge n. 147 del 2013, mentre resta immutato il termine minimo
di ventiquattro mesi per le indennita' di fine servizio corrisposte
per il caso di pensionamenti anticipati. Vige poi sempre un ulteriore
termine di tre mesi per l'effettiva erogazione: solo quando sia
decorso infruttuosamente tale ultimo termine, sono dovuti gli
interessi.
L'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 - a seguito
delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 484, lettera a), della
legge n. 147 del 2013 - ha previsto un meccanismo di rateizzazione,
articolato secondo soglie piu' elevate (una rata annuale per le
indennita' fino a 50.000,00 euro; due rate annuali oltre i 50.000,00
e fino ai 100.000,00 euro; tre rate annuali per le indennita' di
importo che e' pari o superiore ai 100.000,00 euro).
Con la legge di stabilita' per il 2014, con l'art. 1, comma 484,
in sostanza, si e' aggravato il sacrificio imposto con il
differimento gia' stabilito nel 1997, ampliando a dodici mesi il
termine minimo per la liquidazione delle indennita' di fine servizio
e prevede un meccanismo di rateizzazione che penalizza oltremodo i
beneficiari dei trattamenti in esame, perche' e' piu' gravoso
rispetto a quello stabilito dal decreto-legge n. 78 del 2010 nella
sua originaria versione.
A seguito della sentenza n. 130 del 23 giugno 2023 adottata dalla
Consulta a seguito della citata ordinanza di rimessione (Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Roma - Sezione III quater -
17 maggio 2022, n. 6223) il legislatore non ha, dunque, ancora
espunto dal sistema il meccanismo dilatorio all'origine della
riscontrata violazione.
Con la citata sentenza n. 130 del 23 giugno 2023 la Corte
costituzionale ha scrutinato la questione di legittimita'
costituzionale in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
evidenziando che la legittimita' costituzionale delle norme dalle
quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del
lavoratore e' condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei
sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere
«eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo
prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999), e come il termine dilatorio di
dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge
n. 79 del 1997 convertito nella legge gia' citata, ad oggi non
rispetti piu' ne' il requisito della temporaneita', ne' i limiti
posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalita'.
Si tratta di una previsione che non costituisce piu' un
intervento urgente di riequilibrio finanziario ma di una misura
avente carattere strutturale che ha dunque perso la sua originaria
logicita'.
La retribuzione non deve mai perdere il suo collegamento con la
prestazione lavorativa svolta deve essere adeguata e sufficiente ai
sensi dell'art. 36 della Carta, con riferimento non solo alla entita'
della retribuzione, ma anche alla tempestivita' della sua
corresponsione.
Una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il
lavoratore una utilita' inferiore a quella corrisposta
tempestivamente. Ritardo che si aggrava per i lavoratori, come il
convenuto opposto S.C. andati in pensione con la cd. quota 100 per i
quali la norma impugnata di cui all'art. 23, comma 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 subordina «il riconoscimento
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata al momento in
cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche
conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo
relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla
speranza di vita». A questo differimento devono aggiungersi i termini
dilatori di corresponsione del tfs stabiliti dalle altre norme su
riportate e qui impugnate. Quindi per i lavoratori pensionati con
quota 100, oltre alle consistenti penalizzazioni in termini di
importo dell'assegno pensionistico, vi e' un duplice differimento
della corresponsione del tfs con moltiplicazione dei tempi di attesa
per ricevere la retribuzione dovuta in violazione dell'art. 36 della
Carta costituzionale.
Proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta alle
indennita' di fine rapporto comporta la necessita' che anche queste
ultime debbano essere corrisposte tempestivamente e non possano
essere diluite strutturalmente oltre la fuoriuscita dal mondo del
lavoro.
Il lavoratore, sia pubblico che privato, specie se in eta'
avanzata (dato ormai strutturale alla luce dell'adeguamento dell'eta'
pensionabile alla cd. speranza di vita), in molti casi si propone -
proprio attraverso l'integrale e immediata percezione di detto
trattamento - di finanziare una somma gia' spesa o in via di
erogazione per le principali necessita' di vita, ovvero di
fronteggiare adempiere o estinguere in modo definitivo impegni debiti
gia' assunti, anche da tempo.
Si eccepisce inoltre il contrasto della normativa di cui si
discute, con l'art. 117, comma primo, della Costituzione, in
relazione al parametro interposto dell'art. 1 protocollo n. 1 alla
CEDU (concernente il diritto al rispetto della propria eta', tra cui
rientra anche la tutela dei diritti di credito) posto che - per
costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
(Fabian c. Ungheria [OC], n. 78117/13, 5 settembre 2017; Stefanetti,
n. 21838/10, 15 settembre 2014) - le pensioni e conseguentemente
anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita
lavorativa costituiscono un «bene» ai sensi della Convenzione.
Nel caso di specie il differimento e la rateazione del
trattamento di fine servizio di cui alla normativa in oggetto e' tale
da pregiudicare l'essenza dei diritti pensionistici del soggetto,
trattandosi di misura ormai divenuta definitiva e strutturale, che va
a violare il disposto dell'art. 1, prot. n. 1, CEDU.
Il giudizio presente viene sospeso, con trasmissione, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla Corte
costituzionale, affinche' decida della questione di legittimita'
costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si
pone.
P. Q. M.
Il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal convenuto
opposto S.C. nel giudizio a quo;
sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
dispone la trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte
costituzionale affinche' si pronunci sulla questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge n.
79/1997, 12 comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, e 23 comma 1, del
decreto-legge n. 4/2019 per contrasto con l'art. 36 della
Costituzione e l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU;
dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti
in causa, nonche' la sua notificazione al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati;
rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza.
Viste le disposizioni di legge a tutela dei diritti o della
dignita' della parte interessata, manda alla cancelleria di procedere
all'oscuramento delle generalita'.
Padova, 11 dicembre 2025
Il giudice del lavoro: Pascali