Reg. ord. n. 42 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Padova  del 09/01/2026

Tra: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS  C/ C. S.



Oggetto:

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età – Prevista corresponsione decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, differentemente articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione – Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1, e all'art. 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito – Previsto riconoscimento dell’indennità di fine servizio al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito – Denunciata previsione che non costituisce più un intervento urgente di riequilibrio finanziario, ma avente carattere strutturale, priva della sua originaria logicità – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – Duplice differimento, per i lavoratori pensionati con quota 100, della corresponsione del trattamento di fine servizio, con moltiplicazione dei tempi di attesa per ricevere quanto dovuto – Inerzia del legislatore che ha omesso di adeguarsi alle sentenze della Corte costituzionale n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019 – Violazione reiterata del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata, adeguata e tempestivamente corrisposta – Differimento e rateizzazione del trattamento di fine servizio che pregiudica l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto, trattandosi di misura oramai divenuta definitiva e strutturale – Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, concernente il diritto al rispetto della proprietà, tra cui rientra anche la tutela dei diritti di credito.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/03/1997  Num. 79  Art. 3  Co. 2 convertito con modificazioni in
legge  del 28/05/1997  Num. 140
decreto-legge  del 31/05/2010  Num. 78  Art. 12  Co. 7 convertito con modificazioni in
legge  del 30/07/2010  Num. 122
decreto-legge  del 28/01/2019  Num. 4  Art. 23  Co. 1 convertito con modificazioni in
legge  del 28/03/2019  Num. 26


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 36 
Costituzione   Art. 117    Co.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2026

Ordinanza del 9 gennaio 2026 del  Tribunale  di  Padova  sul  ricorso
proposto dall' Istituto nazionale della  previdenza  sociale  -  INPS
contro C.S.. 
 
Previdenza  -  Impiego  pubblico  -  Trattamenti  di  fine  servizio,
  comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal  servizio
  per raggiungimento dei limiti di  eta'  -  Prevista  corresponsione
  decorsi dodici mesi dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  -
  Riconoscimento   del   trattamento   secondo   un   meccanismo   di
  rateizzazione, differentemente  articolato  in  base  all'ammontare
  complessivo  della  prestazione  -  Lavoratori   dipendenti   delle
  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
  165 del 2001, nonche' personale degli enti pubblici di ricerca, cui
  e' liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma  1,  e  all'art.
  14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, come  convertito  -  Previsto
  riconoscimento dell'indennita' di fine servizio al momento  in  cui
  tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti
  di accesso al sistema pensionistico,  ai  sensi  dell'art.  24  del
  decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito. 
- Decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79  (Misure  urgenti  per   il
  riequilibrio   della    finanza    pubblica),    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 3, comma 2;
  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e   di   competitivita'   economica),
  convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122,
  art. 12, comma 7; decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni
  urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni),
  convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo  2019,  n.  26,
  art. 23, comma 1. 


(GU n. 11 del 18-03-2026)

 
                         TRIBUNALE DI PADOVA 
                        Sezione lavoro civile 
                       controversie del lavoro 
 
    Nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 710/2025 promossa da: 
        I.N.P.S. - opponente; 
        contro 
        S.C. - convenuto opposto. 
    Il  giudice  del  lavoro  dott.  Maurizio  Filippo   Pascali,   a
scioglimento della riserva in atti, letti  gli  atti  e  i  documenti
prodotti, ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rimessione  degli
atti alla eccellentissima  Corte  costituzionale  in  relazione  alla
questione di legittimita' costituzionale degli articoli dell'art.  3,
comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 140/1997, dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge  n.
78/2010, convertito con  modificazioni  dalla  legge  n.  122/2010  e
dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge n.  4/2019,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 26/2019. 
1. La rilevanza della questione. 
    La rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,
risiede nel fatto che, nel presente giudizio ordinario,  con  ricorso
in opposizione depositato il 28 marzo 2025  l'INPS  ha  impugnato  il
decreto ingiuntivo n. 197/25 R.G. n. 503/25, emesso dal Tribunale  di
Padova in funzione di giudice  del  lavoro  con  il  quale  e'  stato
intimato all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  sede  di
Padova il pagamento in favore di C.S., convenuto opposto, della somma
di euro 92.864,00 lordi a titolo di  TFS  e  rivalutazione,  oltre  a
interessi legali maturati dalla  scadenza  al  saldo,  nonche'  della
somma di euro 2.242,00 per spese legali, oltre spese generali  iva  e
cpa,   perche'   le   norme    di    legge    sottoposte    all'esame
dell'eccellentissima Corte imponendo la dilazione e rateizzazione del
pagamento  del  TFS  non   consentono   l'immediato   pagamento   del
trattamento di fine servizio al ricorrente. 
    Il  convenuto  opposto,  ex  pubblico  dipendente  del  Ministero
dell'istruzione, collocato in quiescenza con la cd. «quota  100»,  ha
chiesto che venga accertato il suo diritto a percepire il trattamento
di fine servizio (TFS ) senza dilazioni e senza  rateizzazioni  e  ha
chiesto la condanna dell'Istituto previdenziale a corrispondere senza
dilazione  l'intero  importo  ancora   dovuto   oltre   interessi   e
rivalutazione. In particolare, il  ricorrente  in  via  monitoria  ha
dedotto  in  fatto  che  il  TFS  a  lui  spettante  dovrebbe  essere
determinato nella misura di euro 92.864,00 - come da conteggio di cui
al fascicolo monitorio -  e  che  detta  somma  sarebbe  soggetta  ai
termini dilatori previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge  n.
79/1997 e alla rateizzazione ex art. 12, comma 7 del decreto-legge n.
78/2010 in quanto di importo complessivamente superiore  alle  50.000
euro, e quindi dovrebbe essere corrisposta allo stesso in  due  rate,
la prima a partire dal 18 novembre 2025 (prima rata) e la seconda dal
18 novembre 2026 (seconda rata) gennaio 2025. 
    A verbale di udienza dell'11 dicembre 2025 il  procuratore  della
parte opposta ha fatto presente che,  nelle  more  del  giudizio,  ha
ricevuto il pagamento della prima rata del tfs.  Il  ricorrente,  nel
motivare in ordine alla propria pretesa di  vedersi  riconosciuto  il
trattamento  di   fine   servizio,   ha   rilevato   l'illegittimita'
costituzionale  delle  norme  che  hanno  disposto  la  rateizzazione
chiedendo la sospensione del presente giudizio e la rimessione  degli
atti innanzi alla Corte costituzionale. 
    L'Istituto  previdenziale  ricorrente  opponendosi   al   decreto
ingiuntivo n. 197/25 non contestando la debenza delle somme nel  loro
ammontare lordo ha eccepito l'infondatezza della domanda  perche'  le
modalita' di pagamento  adottate  sarebbero  pienamente  conformi  al
dettato normativo. 
    Alla pubblica udienza dell'11 dicembre  2025  il  giudice  si  e'
riservata la decisione. 
    Le disposizioni della cui compatibilita' con la  Costituzione  si
dubita  stabiliscono  che  «1.  Il  trattamento   pensionistico   dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive
modificazioni, compresi quelli di cui ai commi  4  e  5  dell'art.  2
dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto  in  via  definitiva
entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In  ogni  caso
l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in
via provvisoria un trattamento non  inferiore  al  90  per  cento  di
quello previsto,  fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente  piu'
favorevoli. 2. Alla liquidazione dei trattamenti  di  fine  servizio,
comunque denominati, per  i  dipendenti  di  cui  al  comma  1,  loro
superstiti o aventi causa, che  ne  hanno  titolo,  l'ente  erogatore
provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del  rapporto  di
lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento  dei
limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli   ordinamenti   di
appartenenza,  per  collocamento  a  riposo  d'ufficio  a  causa  del
raggiungimento dell'anzianita' massima  di  servizio  prevista  dalle
norme di legge o  di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro.  Alla
corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi
tre mesi, decorsi i quali sono dovuti  gli  interessi»  (art.  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140). 
    «2. A titolo di concorso al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai
dipendenti   delle   ammmistrazioni   pubbliche   come    individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del  comma  3,
dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  il  riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di  servizio,
del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra   indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'  effettuato:  a)
in  un  unico  importo  annuale  se  l'ammontare  complessivo   della
prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'
complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b)  in  due  importi
annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo  delle
relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore  a  50.000
euro ma inferiore a 100.000  euro.  In  tal  caso  il  primo  importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo  annuale  e'  pari
all'ammontare residuo; c)  in  tre  importi  annuali  se  l'ammontare
complessivo della prestazione, al  lordo  delle  relative  trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a  100.000  euro,  in
tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro,  il  secondo
importo annuale e' pari a 50.000 euro e il terzo importo  annuale  e'
pari all'ammontare residuo»  (art.  12,  comma  7,  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122). 
    Ferma restando la normativa vigente in  materia  di  liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui all'art.
12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  i  lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma
2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la
pensione ((di cui all'art. 14, comma 1, e all'art. 14.1,)) conseguono
il  riconoscimento  dell'indennita'   di   fine   servizio   comunque
denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a  seguito  del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai
sensi dell'art.  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici
alla speranza di vita (art. 23, comma 1 del decreto-legge  n.  4/2019
convertito con modificazioni in legge n. 26/2019). 
    Le  norme  in  questione  non  si  prestano   a   interpretazioni
adeguatrici o costituzionalmente orientate,  comportando  il  rigetto
del ricorso con conseguente dilazione del termine del pagamento delle
somme spettanti al pubblico dipendente per effetto  della  cessazione
del rapporto di servizio, potendo quindi essere soltanto assoggettate
allo scrutinio di legittimita' costituzionale. Tali elementi fondano,
innanzitutto, il presupposto  della  rilevanza  della  questione,  ai
sensi dell'art. 23, comma 2,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
secondo il quale e' necessario che  «il  giudizio  non  possa  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale» della norma primaria contestata. 
2. La non manifesta infondatezza. 
    Ad avviso  di  questo  il  Tribunale,  sussiste  il  dubbio,  non
manifestamente infondato, che la citata normativa  sia  contraria  il
principio di giusta retribuzione e di tutela della sfera patrimoniale
del lavoratore, radicato nell'art. 36 della Costituzione e  nell'art.
117, primo comma,  della  Costituzione,  in  relazione  al  parametro
interposto dell'art. 1 del protocollo n. 1, CEDU. 
    E'  opinione  di  questo  Tribunale  che  sia  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.  79,
convertito con modificazioni dalla legge  28  maggio  1997,  n.  140,
dell'art. 12, comma 7, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e
dell'art. 23/1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26  per  contrasto  con
l'art. 36 e l'art. 117, comma primo, della  Carta  costituzionale  in
relazione al parametro interposto dell'art. 1  del  protocollo  n.  1
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di  seguito,
CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4
novembre 1950 e del protocollo addizionale alla  Convenzione  stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952). 
    Con  una  precedente  ordinanza  di  rimessione   (ordinanza   di
rimessione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma
- Sezione III quater - 17 maggio 2022, n. 6223  e'  stata  sollevata,
per contrasto all'art. 36 della Costituzione, la  medesima  questione
di  legittimita'  costituzionale,   ritenendola   rilevante   e   non
manifestamente infondata, con riferimento proprio  agli  articoli  3,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure  urgenti  per
il riequilibrio della finanza pubblica), convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e 12, comma 7, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica),   convertito   con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    Altri giudizi  di  costituzionalita'  sulle  medesime  norme  per
contrasto con le stesse norme evocate con la presente ordinanza  sono
stati sollevati da Tribunale amministrativo regionale  Friuli-Venezia
Giulia con ord. 209/2025 e TAR Lazio Sez. V con ordinanza n. 61/2025. 
    Con l'odierna ordinanza la questione di  costituzionalita'  viene
estesa anche  all'art.  23,  comma  1  del  decreto-legge  n.  4/2019
convertito con  modificazioni  in  legge  n.  26/2019  riguardante  i
lavoratori pensionati con la cd. quota 100. 
    Il dubbio di incompatibilita' tra gli articoli 3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 79/1997 e 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010,
e l'art. 36 della Costituzione e' stato  suscitato  dall'esame  della
giurisprudenza della Corte costituzionale, con  particolare  riguardo
alla sentenza n. 159 del  25  giugno  2019,  che,  nel  ritenere  non
fondate le eccezioni  di  incostituzionalita'  degli  articoli  sopra
detti con particolare riguardo ai lavoratori che non hanno  raggiunto
i limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, ha ritenuto che «La disciplina che ha  progressivamente
dilatato  i  tempi  di  erogazione  delle  prestazioni  dovute   alla
cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte  temporale
definito e la iniziale connessione con il  consolidamento  dei  conti
pubblici che l'aveva giustificata.  Con  particolare  riferimento  ai
casi in cui sono raggiunti i limiti di eta' e di servizio, la duplice
funzione  retributiva  e  previdenziale  delle  indennita'  di   fine
rapporto,  conquistate  «attraverso  la  prestazione   dell'attivita'
lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106  del  1996,  punto
2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere  compromessa,  in
contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la  giusta
retribuzione, anche differita, tutelano  la  dignita'  della  persona
umana». 
    Secondo la giurisprudenza  della  Corte  le  indennita'  di  fine
rapporto «costituiscono parte  del  compenso  dovuto  per  il  lavoro
prestato, la cui corresponsione viene differita - appunto in funzione
previdenziale -  onde  agevolare  il  superamento  delle  difficolta'
economiche che possono insorgere nel momento in  cui  viene  meno  la
retribuzione»  (sentenza  n.  458/2005),  ritenendosi,  in  sostanza,
l'essenziale  natura  di  retribuzione  differita  collegata  a   una
concorrente  funzione  previdenziale  (cfr.  sentenza  n.  438/2005).
L'art. 36 della Costituzione statuisce che il lavoratore  ha  diritto
ad una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita'  del  suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a se' ed  alla  sua
famiglia una esistenza libera e dignitosa. 
    La retribuzione, pertanto, da una parte, non deve mai perdere  il
suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e,  dall'altro,
deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della  Carta
costituzionale,  avendo  a  riguardo  non  solo  alla  entita'  della
retribuzione, ma anche alla tempestivita' della sua corresponsione. 
    E' infatti evidente che una retribuzione  corrisposta  con  ampio
ritardo  ha  per  il  lavoratore  una  utilita'  inferiore  a  quella
corrisposta tempestivamente. 
    Il  carattere  di  retribuzione   differita   riconosciuta   alle
indennita' di fine rapporto, comporta la necessita' che anche  queste
ultime debbano  essere  corrisposte  tempestivamente  e  non  possano
essere diluite strutturalmente oltre la  fuoriuscita  dal  mondo  del
lavoro se si considera che, notoriamente, il lavoratore, sia pubblico
che privato, specie se in eta' avanzata, in molti casi si  propone  -
proprio  attraverso  l'integrale  e  immediata  percezione  di  detto
trattamento - di  recuperare  una  somma  gia'  spesa  o  in  via  di
erogazione  per  le  principali  necessita'  di   vita,   ovvero   di
fronteggiare o adempiere in modo  definitivo  ad  impegni  finanziari
gia' assunti, magari da tempo. 
    La Corte ha piu' volte affermato il principio per  il  quale  una
misura  quale  quella  in  esame,  per  superare  lo   scrutinio   di
costituzionalita', non puo' riguardare un arco temporale  indefinito,
ma  deve  essere  giustificato  da  una  crisi  contingente  e   deve
atteggiarsi quale misura una tantum (sentenze n. 178 del  2015  e  n.
173 del 2016). 
    La dilatazione dei tempi di corresponsione di tale  retribuzione,
accantonata durante il periodo lavorativo tramite trattenute in busta
paga, pur legata a una situazione di crisi  contingente  non  ha  una
durata prestabilita ma ha assunto un carattere strutturale. 
    L'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 ha previsto dapprima un
termine minimo di sei mesi per la liquidazione  delle  indennita'  di
fine servizio; termine che  l'art.  1,  comma  22,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011 ha fissato in sei mesi per il solo caso
di pensionamento di vecchiaia e ha innalzato a ventiquattro mesi  per
l'ipotesi di un pensionamento di anzianita'. 
    Il termine di sei mesi, sancito per i pensionamenti di vecchiaia,
e' stato innalzato a dodici mesi dall'art. 1, comma 484, lettera  b),
della legge n. 147 del 2013, mentre resta immutato il termine  minimo
di ventiquattro mesi per le indennita' di fine  servizio  corrisposte
per il caso di pensionamenti anticipati. Vige poi sempre un ulteriore
termine di tre mesi  per  l'effettiva  erogazione:  solo  quando  sia
decorso  infruttuosamente  tale  ultimo  termine,  sono  dovuti   gli
interessi. 
    L'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 - a  seguito
delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 484, lettera a),  della
legge n. 147 del 2013 - ha previsto un meccanismo  di  rateizzazione,
articolato secondo soglie piu'  elevate  (una  rata  annuale  per  le
indennita' fino a 50.000,00 euro; due rate annuali oltre i  50.000,00
e fino ai 100.000,00 euro; tre rate  annuali  per  le  indennita'  di
importo che e' pari o superiore ai 100.000,00 euro). 
    Con la legge di stabilita' per il 2014, con l'art. 1, comma  484,
in  sostanza,  si  e'  aggravato  il  sacrificio   imposto   con   il
differimento gia' stabilito nel 1997,  ampliando  a  dodici  mesi  il
termine minimo per la liquidazione delle indennita' di fine  servizio
e prevede un meccanismo di rateizzazione che  penalizza  oltremodo  i
beneficiari  dei  trattamenti  in  esame,  perche'  e'  piu'  gravoso
rispetto a quello stabilito dal decreto-legge n. 78  del  2010  nella
sua originaria versione. 
    A seguito della sentenza n. 130 del 23 giugno 2023 adottata dalla
Consulta a seguito della citata ordinanza  di  rimessione  (Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Roma - Sezione III  quater  -
17 maggio 2022, n.  6223)  il  legislatore  non  ha,  dunque,  ancora
espunto  dal  sistema  il  meccanismo  dilatorio  all'origine   della
riscontrata violazione. 
    Con la citata sentenza  n.  130  del  23  giugno  2023  la  Corte
costituzionale   ha   scrutinato   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  in  riferimento  all'art.  36   della   Costituzione,
evidenziando che la legittimita'  costituzionale  delle  norme  dalle
quali possa scaturire una restrizione dei  diritti  patrimoniali  del
lavoratore e' condizionata alla rigorosa delimitazione temporale  dei
sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali  devono  essere
«eccezionali, transeunti, non  arbitrari  e  consentanei  allo  scopo
prefisso» (ordinanza n. 299 del 1999), e come il termine dilatorio di
dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge
n. 79 del 1997 convertito  nella  legge  gia'  citata,  ad  oggi  non
rispetti piu' ne' il requisito  della  temporaneita',  ne'  i  limiti
posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalita'. 
    Si  tratta  di  una  previsione  che  non  costituisce  piu'   un
intervento urgente di  riequilibrio  finanziario  ma  di  una  misura
avente carattere strutturale che ha dunque perso  la  sua  originaria
logicita'. 
    La retribuzione non deve mai perdere il suo collegamento  con  la
prestazione lavorativa svolta deve essere adeguata e  sufficiente  ai
sensi dell'art. 36 della Carta, con riferimento non solo alla entita'
della  retribuzione,  ma   anche   alla   tempestivita'   della   sua
corresponsione. 
    Una  retribuzione  corrisposta  con  ampio  ritardo  ha  per   il
lavoratore   una   utilita'   inferiore    a    quella    corrisposta
tempestivamente. Ritardo che si aggrava per  i  lavoratori,  come  il
convenuto opposto S.C. andati in pensione con la cd. quota 100 per  i
quali  la  norma  impugnata  di  cui  all'art.  23,   comma   1   del
decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4  convertito  con  modificazioni
dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26  subordina  «il  riconoscimento
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata  al  momento  in
cui  tale  diritto  maturerebbe  a  seguito  del  raggiungimento  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'art.  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  tenuto  anche
conto  di  quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo   articolo
relativamente  agli  adeguamenti  dei  requisiti  pensionistici  alla
speranza di vita». A questo differimento devono aggiungersi i termini
dilatori di corresponsione del tfs stabiliti  dalle  altre  norme  su
riportate e qui impugnate. Quindi per  i  lavoratori  pensionati  con
quota 100,  oltre  alle  consistenti  penalizzazioni  in  termini  di
importo dell'assegno pensionistico, vi  e'  un  duplice  differimento
della corresponsione del tfs con moltiplicazione dei tempi di  attesa
per ricevere la retribuzione dovuta in violazione dell'art. 36  della
Carta costituzionale. 
    Proprio il carattere di retribuzione differita riconosciuta  alle
indennita' di fine rapporto comporta la necessita' che  anche  queste
ultime debbano  essere  corrisposte  tempestivamente  e  non  possano
essere diluite strutturalmente oltre la  fuoriuscita  dal  mondo  del
lavoro. 
    Il lavoratore, sia  pubblico  che  privato,  specie  se  in  eta'
avanzata (dato ormai strutturale alla luce dell'adeguamento dell'eta'
pensionabile alla cd. speranza di vita), in molti casi si  propone  -
proprio  attraverso  l'integrale  e  immediata  percezione  di  detto
trattamento - di  finanziare  una  somma  gia'  spesa  o  in  via  di
erogazione  per  le  principali  necessita'  di   vita,   ovvero   di
fronteggiare adempiere o estinguere in modo definitivo impegni debiti
gia' assunti, anche da tempo. 
    Si eccepisce inoltre il  contrasto  della  normativa  di  cui  si
discute,  con  l'art.  117,  comma  primo,  della  Costituzione,   in
relazione al parametro interposto dell'art. 1 protocollo  n.  1  alla
CEDU (concernente il diritto al rispetto della propria eta', tra  cui
rientra anche la tutela dei diritti  di  credito)  posto  che  -  per
costante giurisprudenza della Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo
(Fabian c. Ungheria [OC], n. 78117/13, 5 settembre 2017;  Stefanetti,
n. 21838/10, 15 settembre 2014)  -  le  pensioni  e  conseguentemente
anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita
lavorativa costituiscono un «bene» ai sensi della Convenzione. 
    Nel  caso  di  specie  il  differimento  e  la   rateazione   del
trattamento di fine servizio di cui alla normativa in oggetto e' tale
da pregiudicare l'essenza dei  diritti  pensionistici  del  soggetto,
trattandosi di misura ormai divenuta definitiva e strutturale, che va
a violare il disposto dell'art. 1, prot. n. 1, CEDU. 
    Il giudizio presente viene sospeso, con  trasmissione,  ai  sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. 

 
                              P. Q. M. 
 
      
    Il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  convenuto
opposto S.C. nel giudizio a quo; 
        sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23 della legge  11
marzo 1953, n. 87; 
        dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla   ecc.ma   Corte
costituzionale affinche' si pronunci sulla questione di  legittimita'
costituzionale degli  articoli  3,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
79/1997, 12 comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, e 23 comma 1,  del
decreto-legge  n.  4/2019  per  contrasto   con   l'art.   36   della
Costituzione e  l'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU; 
        dispone la comunicazione della presente ordinanza alle  parti
in causa, nonche' la sua notificazione al  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati; 
        rinvia ogni  ulteriore  statuizione  all'esito  del  giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza. 
    Viste le disposizioni di legge  a  tutela  dei  diritti  o  della
dignita' della parte interessata, manda alla cancelleria di procedere
all'oscuramento delle generalita'. 
      Padova, 11 dicembre 2025 
 
                   Il giudice del lavoro: Pascali