Reg. ord. n. 41 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11
Ordinanza del Tribunale di Campobasso del 06/02/2026
Tra: Rebeca Cristina Camargo De Souza Nicola C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero discendenti da avo italiano – Denunciata revoca, implicita e retroattiva, della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali in relazione al diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cittadinanza europea – Incidenza sullo status di cittadino dell’Unione europea senza possibilità di opzione, conservazione o recupero, e senza alcun esame individuale delle conseguenze prodotte nella sfera giuridica degli interessati – Privazione arbitraria della cittadinanza per motivi politici, inerenti a scelte discrezionali di politica demografica, identitaria e securitaria – Violazione della riserva di legge formale e della riserva di assemblea, considerata la materia attinente allo status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della decretazione d’urgenza.
Norme impugnate:
decreto-legge del 28/03/2025 Num. 36 Art. 1 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 23/05/2025 Num. 74
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 22
Costituzione Art. 72
Costituzione Art. 72 Co. 4
Costituzione Art. 77
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato unione europea Art. 9
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 20
Testo dell'ordinanza
N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 febbraio 2026
Ordinanza del 6 febbraio 2026 del Tribunale di Campobasso nel
procedimento civile promosso da Rebeca Cristina Camargo De Souza
Nicola e Fabiana Camargo De Souza Chicole contro Ministero
dell'interno.
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione
del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) -
Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all'acquisizione
della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza
per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero
e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilita' della
preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in
vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal
decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 - Deroghe nel caso di
riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27
marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza
presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le
23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
(GU n. 11 del 18-03-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Claudia
Carissimi, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
1234/2025 promossa da:
Fabiana Camargo De Souza Chicole (C.F. CMRFBN78D41Z602U), nata
a Osasco/SP (Brasile) il 1° aprile 1978;
Rebeca Cristina Camargo De Souza Nicola (C.F.
CMRRCC98L51Z602C), nata a Osasco/SP (Brasile) l'11 luglio 1998,
rappresentate e difese dall'avv. Licia Celi, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Massa, via
Marinara Vecchia n. 75;
Ricorrenti contro Ministero dell'interno (C.F. 97149560589), in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui
uffici e' domiciliato;
Convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il
Tribunale interventore ex lege a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 23 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1. Sullo svolgimento del giudizio a quo
Con ricorso ex art. 281-decies del codice di procedura civile
depositato in data 26 agosto 2025, le ricorrenti, di nazionalita'
brasiliana, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'interno
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine
italiane iure sanguinis.
A fondamento della domanda hanno dedotto di essere discendenti
dirette di cittadino italiano, Giovanni Francesco Romano, nato a
Bojano (CB) il 7 aprile 1881 (successivamente alla proclamazione del
Regno d'Italia, deceduto in Brasile), il quale successivamente e'
emigrato in Brasile senza tuttavia mai acquisire la cittadinanza
brasiliana, con conseguente conservazione della cittadinanza italiana
e sua trasmissione alle discendenti.
Hanno ricostruito la linea di discendenza nei termini che
seguono:
la ricorrente Fabiana Camargo de Souza Chicole (nata a
Osasco/SP, Brasile, il 1° aprile 1978) e' madre dell'altra ricorrente
Rebeca Cristina Camargo de Souza Nicola (nata a Osasco/SP, Brasile,
il 11 luglio 1998);
allegano di essere entrambe discendenti in linea diretta da
Giovanni Francesco Romano, cittadino italiano per nascita, essendo
nato a Bojano (CB) il 7 aprile 1881, trasferito in Brasile, senza mai
rinunciare alla cittadinanza italiana;
ricostruiscono la linea di discendenza, per il tramite della
figlia di Giovanni Francesco Romano e del figlio di quest'ultima, ed
invero:
Giovanni Francesco Romano ha avuto una figlia, Alcina Romano
(nata il 14 novembre 1917);
Alcina Romano ha contratto matrimonio con Lazaro Martins de
Souza il 3 marzo 1934 e, dalla loro unione, in data 7 ottobre 1946,
e' nato Ademir Martins de Souza;
Ademir Martins de Souza ha contratto matrimonio con Vera
Lucia de Camargo il 21 dicembre 1968 e, dalla loro unione, e' nata,
in data 1° aprile 1978, Fabiana Camargo de Souza (ricorrente);
Fabiana Camargo de Souza ha contratto matrimonio con
Christian Daniel Nicola, in data 11 luglio 1998 e, dalla loro unione,
e' nata Rebeca Cristina Camargo de Souza Nicola (ricorrente);
da ultimo, in data 10 marzo 2012, Fabiana Camargo de Souza ha
contratto matrimonio con Nilton Ricardo Chicole, assumendone il
cognome.
I ricorrenti allegano che i discendenti di Giovanni Francesco
Romano sono italiani per diritto di nascita e che il matrimonio
dell'ascendente in linea retta italiana di sesso femminile con un
cittadino straniero non costituisce una rinuncia ex lege allo status
civitatis ai sensi del previgente art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912.
Chiedono pertanto di ordinare al Ministero dell'Interno e, per
esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere
all'iscrizione, trascrizione e annotazione della cittadinanza nei
registri dello stato civile.
Hanno prospettato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 36/2025
(convertito con modificazioni in legge n. 74/2025) e, dunque,
dell'art. 3-bis comma 1 lettera a) a-bis) e b) della legge n.
91/1992, per violazione degli articoli 3, 22, 72, 77 e 117 comma 1
Cost. e dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 36/2025 (convertito
con modificazioni in legge n. 74/2025, che ha modificato l'art.
19-bis del decreto legislativo n. 150/2011), per violazione degli
articoli 24 e 111 Cost.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio, chiedendo
in via principale il rigetto del ricorso ed evidenziando che la
disciplina giuridica applicabile alla fattispecie deve essere
individuata nel decreto-legge n. 36/2025, convertito con
modificazioni in legge n. 74/2025, in quanto il ricorso e' stato
depositato in data 26 agosto 2025, dunque successivamente alle ore
23,59 del 27 marzo 2025.
L'Amministrazione ha altresi' evidenziato che, nel caso di
specie, non ricorre alcuno dei presupposti in presenza dei quali, ai
sensi del novellato art. 3-bis legge n. 91/1992, e' possibile il
riconoscimento in capo alle ricorrenti del preteso status civitatis.
La causa e' stata istruita in via documentale e discussa
all'udienza del 23 dicembre 2025, celebrata in modalita' cartolare.
2. Sulla competenza del Tribunale di Campobasso
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Campobasso, ai sensi dall'art. 4, comma 5 decreto-legge n. 13/2017,
convertito con modificazioni in legge n. 46/2017, secondo cui «quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello
stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al
comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini
italiani».
Nel caso di specie, le ricorrenti non risiedono in Italia e
risulta agli atti che l'ascendente sia nato a Bojano (CB), comune
compreso nel distretto della Corte d'Appello di Campobasso.
3. Sulla fondatezza della domanda in base alla normativa
previgente al decreto-legge n. 36/2025 (conv. in legge n. 74/2025)
E' noto che la domanda introduttiva del procedimento in epigrafe,
ove fosse stata presentata prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge 36/2025 (conv. in legge n. 74/2025), avrebbe trovato
pacifico accoglimento, in quanto:
in punto di fatto, i ricorrenti hanno fornito la prova della
linea di discendenza dall'avo italiano, in assenza di perdita di
cittadinanza da parte di quest'ultimo, provando altresi' la mancanza
di qualsivoglia interruzione nella linea di trasmissione;
ed invero, ne' il matrimonio con cittadino straniero (Lazaro
Martins de Souza) dell'ava Alcina Romano, celebrato in data 3 marzo
1934, ne' la nascita del figlio Ademir Martins de Souza, avvenuta in
data 7 ottobre 1946, eventi entrambi anteriori all'entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, sono elementi idonei ad impedire la
trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per linea materna;
infatti, «per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto
allo «status» di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da
figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore
della legge 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della
cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il
principio dell'incostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il
diritto di cittadinanza in quanto «status» permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte
del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in
vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla
norma discriminatoria dichiarata incostituzionale» (Cass. Sez. Unite
sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009);
ed ancora: «lo stato di cittadino e' permanente ed ha effetti
perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti
conseguenti; esso, come si e' rilevato, puo' perdersi solo per
rinuncia, cosi' come anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
legge 555 del 1912) [...] Percio' correttamente si afferma che lo
stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualita' essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarieta', indisponibilita' ed
imprescrittibilita', che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di
regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato»;
la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli
odierni ricorrenti e' compiutamente documentata: le ricorrenti hanno
adempiuto all'onere probatorio allegando l'estratto dell'atto di
nascita e il certificato di non naturalizzazione dell'avo italiano
unitamente agli ulteriori certificati di nascita e di matrimonio dei
discendenti, sino agli odierni ricorrenti;
ed invero, «a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza
spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di
trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto
eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.» (Cass.
civ. SSUU 25317/2022);
la parte convenuta e' venuta meno all'onere probatorio su di
lei gravante, non avendo depositato documentazione comprovante
l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte
dell'ascendente cittadino italiano.
dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione
della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe
a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (dato dal
matrimonio dell'ascendente con cittadino straniero);
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista -
salvi casi marginali unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10
della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza
italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino
straniero;
in conclusione, in applicazione del regime normativo
precedente, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra
richiamati, la domanda sarebbe stata accolta.
4. Sull'ammissibilita' e rilevanza della questione di
costituzionalita'
Si riporta il testo dell'art. 3-bis legge n. 91/1992 nella nuova
formulazione:
«1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente
legge, all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio-decreto
25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la
cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data
di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra
cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto,
nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito
di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora
di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria
documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco
competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23,59, ora di Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23,59,
ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o
possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza
italiana;
d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia per
almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio».
Stante il tenore letterale della disposizione, la questione di
costituzionalita' deve ritenersi rilevante, con esclusivo riferimento
ai profili sostanziali, in quanto non risulta applicabile alcuna
delle eccezioni espressamente disciplinate dall'art. 3-bis legge n.
91/1992 e sopra riportate, atteso che:
1) la domanda e' stata depositata in data 26 agosto 2025,
dunque nella vigenza del decreto-legge n. 36/2025 (convertito in
legge n. 74/2025, entrato in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione per espressa previsione ex art. 2), che deve pertanto
trovare applicazione; ed inoltre non risulta proposta domanda in via
giudiziale prima delle ore 23.59 del 27 marzo 2025;
2) non risulta proposta domanda in via amministrativa, ne'
risultava proponibile, in ragione del fatto che la figlia dell'avo
emigrato ha sposato un cittadino straniero e ha avuto un figlio nato
prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948;
3) non risulta che alcun genitore delle ricorrenti abbia
soggiornato in Italia per due anni prima della nascita dei figli;
4) gli ascendenti, di primo o secondo grado, delle ricorrenti
non possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana.
La controversia non puo' che essere decisa - rectius: deve essere
decisa - facendo applicazione dell'art. 3-bis legge n. 91/1992 della
cui costituzionalita' si dubita.
Ne' e' possibile un'interpretazione della disposizione conforme a
Costituzione: in altri termini, la chiarezza del dato letterale - ad
una con l'elencazione analitica, e verosimilmente tassativa, delle
eccezioni - esclude la possibilita' di un'interpretazione
alternativa, ivi compresa quella costituzionalmente orientata.
In base alla costante giurisprudenza costituzionale, ai fini
dell'ammissibilita' «e' sufficiente che il giudice a quo esplori la
possibilita' di una interpretazione conforme alla Carta fondamentale
e (...) la escluda consapevolmente (sentenza n. 262 del 2015; in
senso conforme sentenze n. 202 del 2023, n. 139 del 2022, n. 11 del
2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n. 42 del 2017)» (sentenza n.
6/2024).
5. Sulla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita'
La questione non appare manifestamente infondata, con riferimento
alle questioni sostanziali che di seguito si affrontano.
Il Giudicante ritiene che sussista un fondato motivo di dubitare
della legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis legge n. 91/1992,
introdotto dall'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 36/2025, convertito
con modificazioni in legge n. 74/2025, nella parte in cui limita
retroattivamente la disciplina dell'acquisto automatico della
cittadinanza iure sanguinis anche con riferimento a soggetti gia'
nati alla data di entrata in vigore della norma.
La disposizione in esame comporta, infatti, una significativa
compressione del diritto al riconoscimento della cittadinanza
italiana, introducendo una normativa speciale espressamente
derogatoria rispetto agli ordinari criteri previsti dalla
legislazione previgente, applicabile anche a soggetti che,
anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025,
avevano gia' acquisito automaticamente e ab origine la cittadinanza
italiana iure sanguinis (cio' sul presupposto per cui l'eventuale
sentenza dichiarativa dello status di cittadino italiano ha natura
pacificamente dichiarativa).
La novella normativa si applica a tutte le domande presentate
successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025
(dunque si esclude qualsiasi profilo di retroattivita' formale: la
legge si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in
vigore); incide negativamente, tuttavia, sulla posizione di tutti
coloro che nati prima della sua entrata in vigore e che, in quanto
discendenti senza interruzioni da avo italiano, secondo la disciplina
vigente al momento della nascita hanno pacificamente acquistato la
cittadinanza italiana.
Conseguenza necessaria della nuova disciplina e' che questa
comporta una sostanziale revoca di un diritto gia' acquisito (anche
se non ancora giudizialmente accertato: si e' gia' detto che la
sentenza di accertamento ha natura dichiarativa).
La relazione illustrativa al decreto-legge n. 36/2025 chiarisce
che il novellato art. 3-bis «stabilisce una preclusione all'acquisto
automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di
cittadinanza di Stato estero», fatte salve le eccezioni di cui alle
lettere da a) ad d) della medesima disposizione. Secondo la citata
relazione, «la disposizione non introdurrebbe un'ipotesi di perdita
della cittadinanza (ulteriore rispetto a quelle previste dall'art. 13
della legge n. 91 del 1992) bensi' una specifica preclusione
all'acquisto automatico della cittadinanza italiana (ex tunc e dunque
operante anche ai nati all'estero prima dell'entrata in vigore della
disposizione stessa) per discendenza, per adozione o per altra
causa».
In tale contesto, occorre tuttavia verificare se la deroga
introdotta dal decreto-legge n. 36/2025 integri, nei suoi effetti
sostanziali, una nuova ipotesi di perdita - o, piu' propriamente, di
revoca - della cittadinanza gia' acquisita, ovvero se configuri, come
prospettato nella relazione illustrativa, un mero meccanismo
processuale, immediatamente applicabile in forza del principio tempus
regit actum.
In altri termini, deve valutarsi se l'immediata applicazione
della nuova disciplina di cui all'art. 3-bis della legge n. 91/1992
risulti compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e
di tutela del legittimo affidamento nonche' con i principi
costituzionali e internazionali che vietano la privazione arbitraria
della cittadinanza.
Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente affermato
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
25318/2022 (relativa alle conseguenze giuridiche nell'ordinamento
italiano della normativa brasiliana che introdusse, nel 1889, la c.d.
«grande naturalizzazione»), che ha ripercorso i principi fondamentali
posti dalla legge n. 91/1992 per l'accertamento del diritto alla
cittadinanza italiana, ribadendo come la cittadinanza sia una
qualita' attribuita dalla legge e che indica l'appartenenza di un
soggetto a uno Stato, a cui corrisponde un patrimonio di diritti e
doveri.
La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente
che: «l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un
approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al
prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure
sanguinis, praticamente immutato fin dal codice civile del 1865
secondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi
dalla attuale legge n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale e' a
titolo originario per nascita. Fino al 1992 cio' equivaleva a dire
che e' cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure,
quando il padre e' ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre
cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi
nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e
7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912. Il
quadro e' mutato con la legge n. 91 del 1992, frutto di una
sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso
che e' cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di
madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi [...] Puo' osservarsi
che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto
iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e
il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, piu' o
meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato
(e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una
decisa restrizione delle possibilita' di acquisto della cittadinanza
di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche - per la
contraddizione che non consente - una altrettanto decisa restrizione
delle possibilita' di ravvisare fattispecie estintive della
cittadinanza degli italiani all'estero. E' un fatto assolutamente
ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita
della cittadinanza italiana puo' dipendere solo dalla legislazione
nazionale, secondo le previsioni in questa pro-tempore rinvenibili,
non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale
straniero. Proprio da cio' e' originato il riconoscimento dei
fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo
e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali
l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del 1992) tende
semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Non puo' non sottolinearsi come della rilevanza di tali fenomeni
di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la
tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
[...] La risultante di un tale schema e' molto semplice. La
cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo
status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed e'
imprescrittibile.
Esso e' giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
italiano. Donde la prova e' nella linea di trasmissione. Resta salva
solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. gia' Cassazione Sezioni
unite n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata
da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a
lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di
un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la
prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione».
Ad analoghe conclusioni era gia' pervenuta in precedenza la
giurisprudenza di legittimita', di talche' si puo' parlare di
orientamento consolidato. Per completezza, si richiama - tra le molte
- quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nella
precedente pronuncia n. 4466/2009, ricognitiva dei principi affermati
dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983,
che avevano esteso l'acquisto della cittadinanza a titolo originario
per nascita anche ai figli di madre italiana; in particolare: «Le
Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331
del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere
riconosciuto il diritto allo «status» di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 che sia
stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa
del matrimonio. Pur condividendo il principi o
dell'incostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il
diritto di cittadinanza in quanto «status» permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte
del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in
vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla
norma discriminatoria dichiarata incostituzionale».
In applicazione del c.d. «diritto vivente», deve ritenersi che -
quantomeno nel regime previgente al decreto-legge n. 36/2025 - i
soggetti nati all'estero che potevano dimostrare la propria
discendenza ininterrotta da un cittadino italiano fossero per cio'
solo cittadini italiani, essendo la qualita' di cittadino italiano
una qualita' essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita' (cosi'
Cassazione SU n. 4466/2009 cit.).
La circostanza che costoro avessero, o meno, agito in giudizio
per il riconoscimento formale del loro status di cittadini costituiva
invero una semplice circostanza di fatto, irrilevante ai fini del
riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto
giuridico «a formazione progressiva», ma di un diritto soggettivo
perfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il
mancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa venire
meno l'esistenza del diritto.
Un'interpretazione contraria, d'altronde, contrasterebbe con
l'impostazione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza consolidata,
oltre che con la natura dichiarativa, e non certo costitutiva,
pacificamente riconosciuta alle sentenze di accertamento della
cittadinanza iure sanguinis, che si limitano ad accertare o
dichiarare uno status gia' acquisito sin dalla nascita.
Alla luce di cio', sono chiari i dubbi di legittimita'
costituzionale della disposizione oggetto di controversia, che
introduce un'ipotesi di revoca di uno status di cittadino gia'
acquisito dal soggetto nato all'estero con avo italiano.
Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica ex tunc
della cittadinanza o, per meglio dire, una sorta di revoca implicita
della cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata in
vigore del decreto in questione, avevano gia' acquisito, grazie
all'ininterrotta discendenza da cittadino italiano, la titolarita'
sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora provveduto
al formale riconoscimento della titolarita' del diritto, tramite una
dichiarazione di volonta' espressa.
Cio', nonostante il legislatore goda di ampia discrezionalita'
nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza: «Questa Corte
riconosce «che il legislatore god[e] di ampia discrezionalita' nella
disciplina dell'attribuzione della cittadinanza» (sentenza n. 25 del
2025). Nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da
altre discipline connotate da elevata discrezionalita', «non si
sottraggono per questo al giudizio di costituzionalita', in quanto
devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta
irragionevolezza e di proporzionalita' rispetto alle finalita'
perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019,
n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)» (sentenza n. 25 del 2025 e, in
senso analogo, sentenza n. 195 del 2022). In particolare, la
giurisprudenza costituzionale ha escluso che un criterio fondativo
della cittadinanza possa essere connotato in termini discriminatori
(cosi' la gia' citata sentenza n. 30 del 1983, che ha ravvisato una
violazione dell'art. 3 Cost., nella disciplina che prevedeva
«l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre», senza
contemplare il medesimo acquisto a titolo originario anche in caso di
cittadinanza italiana della madre). Di seguito, questa Corte ha
ritenuto manifestamente irragionevoli e sproporzionate, nel loro
applicarsi a persone affette da infermita' o da menomazione di natura
fisica o psichica, norme attributive della cittadinanza che
richiedevano la dimostrazione di conoscenze o il compimento di atti
nei loro confronti non esigibili (sentenze n. 25 del 2025 e n. 258
del 2017). E ancora, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una
norma che irragionevolmente includeva, nel novero delle cause
ostative al riconoscimento della cittadinanza, la morte del coniuge
del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la
conclusione del procedimento (sentenza n. 195 del 2022). (...)
Nondimeno, compete a questa Corte accertare - al metro della non
manifesta irragionevolezza e sproporzione - che le norme che regolano
l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri
del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici
tratti, che - come sopra evidenziato connotano la cittadinanza»
(Corte Cost. sentenza n. 142/2025).
Cio' posto, la norma appare in contrasto con gli articoli 2, 3,
117, 22, 72, 77 della Costituzione.
5.1 Ragioni di contrasto con gli articoli 2, 3, 117 Cost.
La disciplina censurata si pone in contrasto con gli articoli 2,
3, 117 Cost., quest'ultimo con particolare riferimento agli articoli
9 Trattato sull'Unione europea e 20 TFUE, per violazione dei principi
di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalita' e legittimo
affidamento, quali principi fondamentali dell'ordinamento interno e
unionale.
L'irragionevolezza della normativa emerge con riferimento agli
articoli 2 e 3 della Costituzione, che fondano un generale principio
di ragionevolezza delle norme, che devono rispettare un altrettanto
generale principio di affidamento nella sicurezza giuridica.
La sospetta incostituzionalita' attiene alla violazione del
limite invalicabile dei cd. diritti quesiti, sub specie di revoca del
diritto di cittadinanza quale status giuridico gia' acquistato per
nascita.
In questa sede non si intende porre in dubbio l'esistenza del
potere discrezionale del legislatore di fissare un limite temporale
per l'acquisto della cittadinanza: cio' tanto per il numero di
generazioni (cio' che non rileva in questa sede), quanto per
l'individuazione del giorno a partire dal quale l'acquisto della
cittadinanza sia soggetto a nuove regole per i nuovi nati (id est:
per coloro che saranno nati successivamente a tale giorno).
Cio' che suscita dubbi di tenuta costituzionale e' la previsione
di un termine, quale dies a quo per l'applicazione della nuova
disciplina (e per la conseguente preclusione ex tunc all'acquisto
della cittadinanza, secondo la terminologia utilizzata dal
legislatore nella relazione illustrativa) anche a coloro che sono
gia' nati prima di detto termine e che pertanto hanno gia'
legittimamente acquistato la cittadinanza in base alla legge vigente
al momento della nascita.
Pur non essendo la retroattivita' della legge civile di per se'
vietata, essa trova un limite nel «principio dell'affidamento dei
consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico», il mancato
rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di
conseguenza, l'illegittimita' della norma retroattiva (Corte Cost.
sentenza n. 69/2014).
Nel caso di specie, la modifica del regime di riconoscimento
della cittadinanza ha inciso direttamente su una situazione
soggettiva gia' perfezionata nella sfera giuridica degli interessati,
i quali, nati anteriormente all'entrata in vigore della nuova
disciplina, avevano acquisito sin dalla nascita la cittadinanza
italiana iure sanguinis. Il riconoscimento amministrativo o
giudiziale dello status ha infatti natura meramente dichiarativa e
non costitutiva, sicche' tali soggetti erano gia' cittadini italiani
a tutti gli effetti e confidavano legittimamente nella possibilita'
di ottenere in ogni tempo l'accertamento formale di uno status gia'
esistente.
L'intervento normativo sopravvenuto ha invece determinato una
privazione di tale situazione giuridica, in violazione del principio
di affidamento.
Ed invero, l'efficacia retroattiva delle leggi trova «un limite
nel principio dell'affidamento dei consociati nella certezza
dell'ordinamento giuridico, il mancato rispetto del quale si rivolve
in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimita'
della norma» (Corte Cost. 69/2014).
La disciplina contestata viola, inoltre, il principio di
eguaglianza, introducendo trattamenti differenziati tra soggetti che
si trovano in condizioni di fatto del tutto omogenee, facendo
dipendere il riconoscimento della cittadinanza da elementi arbitrari
e non riconducibili alla sfera di controllo del singolo, quali la
data di presentazione della domanda amministrativa o giudiziale.
La concreta possibilita' di presentare tempestivamente tali
istanze dipende infatti da fattori burocratici ed economici del tutto
estranei alla volonta' dell'interessato, sicche' la distinzione tra
chi abbia presentato una domanda prima del 28 marzo 2025 e chi lo
abbia fatto successivamente si risolve in una disparita' di
trattamento priva di giustificazione razionale. Ne' l'aver promosso
un giudizio di accertamento puo' costituire valido criterio di
differenziazione, trattandosi di un'iniziativa avente funzione
meramente dichiarativa, che non qualifica in termini di maggiore
meritevolezza la posizione giuridica del soggetto, risolvendosi
piuttosto in una discriminazione indiretta ai danni di coloro che non
disponevano delle risorse economiche necessarie per adire
tempestivamente l'autorita' giudiziaria.
La disposizione censurata viola, infine, il principio di
ragionevolezza e proporzionalita', determinando una compressione
particolarmente intensa e definitiva della sfera giuridica dei
destinatari, a fronte di obiettivi che avrebbero potuto essere
perseguiti mediante strumenti meno invasivi.
La revoca massiva dello status di cittadino appare manifestamente
sproporzionata rispetto alle finalita' dichiarate di gestione del
carico amministrativo e giudiziario, che avrebbero potuto essere
affrontate mediante misure temporanee o transitorie, in attesa di una
riforma organica della materia.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, le disposizioni
censurate si pongono altresi' in contrasto con l'art. 117, comma 1,
Cost., in relazione al diritto dell'Unione europea, con particolare
riferimento agli articoli 9 Trattato sull'Unione europea e 20
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in punto di
cittadinanza europea, cui accede un complesso di diritti politici,
civili e sociali di rango primario.
La normativa censurata, incidendo retroattivamente sull'acquisto
della cittadinanza italiana iure sanguinis, determina la perdita
automatica e generalizzata dello status di cittadino dell'Unione per
una platea indeterminata di soggetti, collocandosi cosi'
pacificamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La
situazione dei soggetti che, possedendo la cittadinanza di un solo
Stato membro, rischiano di perdere lo status di cittadino dell'Unione
e i diritti a esso connessi rientra, per sua natura e per le
conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione, con la
conseguenza che, nell'esercizio della competenza in materia di
cittadinanza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio
di proporzionalita'.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha
costantemente chiarito che la perdita ipso iure della cittadinanza di
uno Stato membro e' incompatibile con il diritto dell'Unione qualora
le norme nazionali non consentano, in alcun momento, un esame
individuale delle conseguenze che tale perdita produce per gli
interessati, alla luce dei diritti derivanti dall'art. 20 TFUE.
In particolare, e' stato affermato che gli Stati devono garantire
la possibilita' di conservare o recuperare la cittadinanza, anche con
effetti ex tunc, entro termini ragionevoli, che possono iniziare a
decorrere solo a seguito di una specifica e individuale informazione
circa il rischio di perdita dello status, accompagnata dalla
possibilita' di presentare un'istanza idonea a impedire il
verificarsi dell'evento estintivo (cfr. CGUE, sentenza 12 marzo 2019,
C-221/17; CGUE, sentenza 5 settembre 2023, C-689/21). Ne discende che
una disciplina che determini la perdita automatica, generalizzata e
irreversibile della cittadinanza, senza alcuna valutazione
individuale, senza adeguate garanzie procedimentali e senza
l'introduzione di un regime transitorio che consenta agli interessati
di mantenere o riacquistare lo status entro un termine ragionevole,
risulta manifestamente sproporzionata e incompatibile con il diritto
dell'Unione.
Il decreto-legge n. 36/2025 e la relativa legge di conversione
non soddisfano i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea,
prevedendo una disciplina retroattiva che incide in modo definitivo
sullo status di cittadino, senza possibilita' di opzione,
conservazione o recupero, e senza alcun esame individuale delle
conseguenze prodotte nella sfera giuridica degli interessati. Tale
disciplina si pone pertanto in contrasto con gli obblighi derivanti
dal diritto dell'Unione integrando una violazione dell'art. 117
Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo.
5.2 Ragioni di contrasto con l'art. 22 Cost. La disposizione
censurata si pone in evidente contrasto con l'art. 22 Cost., il quale
stabilisce che: «Nessuno puo' essere privato, per motivi politici,
della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome».
Tale precetto costituzionale non puo' essere interpretato in
senso riduttivo come mero divieto di discriminazione fondata sulle
opinioni politiche individuali, poiche' una simile lettura ne
svuoterebbe la portata normativa, rendendolo una mera ripetizione dei
principi di eguaglianza e democraticita' sanciti dagli articoli 2 e 3
Cost.
L'interpretazione dell'art. 22 Cost. induce, invece, a ritenere
che esso vieti ogni forma di privazione dello status civitatis
fondata su motivi riconducibili a scelte discrezionali di natura
politica, comprese quelle giustificate con riferimento a interessi
pubblici generali o assunti come preminenti per la collettivita'
nazionale.
Non a caso, l'art. 22 Cost. e' collocato tra le garanzie dei
rapporti civili, a conferma del nesso inscindibile tra cittadinanza e
tutela delle liberta' fondamentali, e dell'intento del Costituente di
sottrarre uno degli aspetti piu' essenziali della personalita'
giuridica alla disponibilita' del legislatore ordinario.
Nel caso di specie, l'art. 3-bis, comma 1, legge n. 91/1992, come
introdotto dal decreto legge n. 36/2025, determina un'ipotesi di
sostanziale perdita automatica della cittadinanza italiana in capo a
soggetti che tale status avevano gia' acquisito iure sanguinis, in
quanto nati anteriormente all'entrata in vigore della nuova
disciplina.
Tale effetto e' giustificato dal legislatore sulla base di
ragioni esplicitamente indicate nel preambolo del provvedimento,
quali la crescita esponenziale della platea dei cittadini residenti
all'estero, la presunta assenza di vincoli effettivi con la
Repubblica, l'esigenza di maggiore omogeneita' culturale e
identitaria e i correlati profili di sicurezza nazionale. Si tratta,
tuttavia, di motivazioni che integrano a pieno titolo «motivi
politici» ai sensi dell'art. 22 Cost., in quanto attengono a scelte
discrezionali di politica demografica, identitaria e securitaria,
fondate su valutazioni di opportunita' generale e non su
comportamenti volontari o imputabili ai singoli interessati.
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato
l'illegittimita' delle ipotesi di perdita automatica della
cittadinanza, ribadendo che l'estinzione dello status civitatis puo'
conseguire esclusivamente a un atto consapevole e volontario del
soggetto interessato, come chiarito a partire dalla sentenza n.
87/1975.
Se e' vero che l'acquisto della cittadinanza rientra nella
discrezionalita' del legislatore, altrettanto non puo' dirsi per il
suo mantenimento una volta che lo status sia stato acquisito, poiche'
esso si configura come un diritto fondamentale della persona,
costituente una qualita' essenziale dell'individuo, con caratteri di
assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita',
come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimita' (cfr. ex
multis Cassazione civ. SSUU, 4466/2009;
La misura censurata, incidendo in modo massivo e indiscriminato
su intere categorie di cittadini, senza riferimento a comportamenti
attivi e senza possibilita' di evitare l'effetto ablativo, realizza
proprio quella forma di privazione arbitraria della cittadinanza che
l'art. 22 Cost. intende radicalmente escludere.
5.3 Ragioni di contrasto con gli articoli 72 e 77 Cost.
La disciplina censurata presenta profili di dubbia conformita' al
dettato costituzionale anche sotto il profilo dell'impiego, per la
sua introduzione, dello strumento della decretazione d'urgenza, in
violazione degli articoli 72, comma 4, e 77 Cost.
In primo luogo, deve osservarsi come la materia della
cittadinanza, per la sua intrinseca rilevanza costituzionale, appaia
coperta da una riserva di legge formale e, sul piano procedimentale,
da una riserva di assemblea, con conseguente necessita' che la
relativa disciplina sia adottata mediante legge ordinaria del
Parlamento secondo l'iter legis ordinario di cui all'art. 72 Cost., e
non attraverso atti aventi forza di legge del Governo. L'art. 72,
comma 4, Cost. individua infatti una serie di materie la cui
regolazione legislativa deve avvenire mediante l'esame e
l'approvazione diretta dell'Assemblea, in ragione della loro
particolare importanza politica e istituzionale, e tale previsione
risponde all'esigenza di assicurare un confronto parlamentare pieno,
caratterizzato da pubblicita' delle sedute e dalla partecipazione
integrale delle forze politiche, garanzie che non possono essere
assicurate in sedi diverse.
Tra le materie espressamente sottoposte a riserva di assemblea
dall'art. 72, comma 4, Cost. figurano la materia costituzionale e la
materia elettorale, entrambe interpretate estensivamente dalla
dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, cosi' da
ricomprendere, rispettivamente, ogni intervento di particolare
rilievo sull'assetto istituzionale dello Stato e ogni aspetto
attinente alla disciplina della funzione elettorale, incluse le
condizioni per l'attribuzione della capacita' elettorale attiva e
passiva. In tale prospettiva, la disciplina dello status civitatis
non puo' che rientrare nell'ambito di applicazione di tali riserve,
incidendo direttamente su un elemento costitutivo dello Stato e sulla
definizione del rapporto di rappresentanza politica. La cittadinanza,
infatti, non costituisce un mero status individuale, ma rappresenta
il presupposto indefettibile per l'esercizio dei diritti politici, in
particolare del diritto di voto per la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica e per i referendum, sicche' qualsiasi
intervento normativo che modifichi retroattivamente le condizioni per
l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, escludendo soggetti
precedentemente legittimati, comporta una modifica implicita della
composizione del corpo elettorale. Un simile intervento, per la sua
portata e per l'impatto sull'assetto democratico, richiede
necessariamente il ricorso alla procedura legislativa ordinaria e non
puo' essere affidato allo strumento eccezionale del decreto-legge,
pena la violazione dell'art. 72, comma 4, Cost.
In ogni caso, anche a voler ritenere la materia non coperta da
riserva di legge formale e di assemblea, risulta evidente il difetto
dei presupposti di straordinaria necessita' e urgenza richiesti
dall'art. 77 Cost. per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Le
ragioni addotte dal Governo nel preambolo del decreto-legge n.
36/2025 - consistenti nell'esigenza di arginare la crescita del
numero di potenziali cittadini italiani residenti all'estero, nella
presunta assenza di vincoli effettivi con la Repubblica e nei
correlati profili di sicurezza nazionale, nonche' nel timore di un
sovraccarico degli uffici consolari, dei comuni e degli uffici
giudiziari - attengono a fenomeni noti e risalenti nel tempo, che non
presentano i caratteri della straordinarieta' o dell'emergenza tali
da giustificare un intervento immediato mediante decreto-legge. La
disciplina della cittadinanza iure sanguinis e' rimasta
sostanzialmente invariata per oltre un secolo, e gli interventi
succedutisi nel tempo hanno avuto carattere prevalentemente
ampliativo, in attuazione del principio di eguaglianza, sicche' non
e' ravvisabile alcuna situazione sopravvenuta che imponesse un
intervento normativo urgente e indifferibile, tanto piu' se orientato
a introdurre una disciplina retroattiva nel senso sopra chiarito e
peggiorativa, incidente su situazioni soggettive gia' consolidate.
Del resto, la stessa finalita' dichiarata di arrestare un
meccanismo di crescita esponenziale delle domande di riconoscimento
della cittadinanza avrebbe potuto essere perseguita, coerentemente
con la natura del fenomeno, mediante misure efficaci solo pro futuro,
senza incidere retroattivamente sugli effetti giuridici gia'
verificatisi.
Nel caso di specie, l'intervento governativo si colloca al di
fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente
previste dall'art. 77 Cost., risultando privo dei presupposti
richiesti e adottato in una materia che, per la sua rilevanza
democratica e istituzionale, avrebbe dovuto essere riservata alla
piena dialettica parlamentare. Ne consegue che la disciplina
censurata viola gli articoli 72, comma 4, e 77 Cost., risultando
costituzionalmente illegittima anche sotto il profilo procedimentale.
6. Conclusioni
Alla luce di tutto cio', l'art. 3-bis della legge 91/1992,
introdotto dal decreto-legge n. 36/2025, convertito in legge n.
74/2025, appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
attribuisce efficacia retroattiva alle nuove condizioni limitative
del riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita, incidendo
su situazioni gia' perfezionate e risolvendosi in una revoca ex tunc
di un diritto acquisito, senza la previsione di un termine
ragionevole per la richiesta di riconoscimento dello status
civitatis.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis - limitatamente alle
parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente
articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28
marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni in legge 23 maggio
2025 n. 74, in riferimento agli articoli 2, 3, 117 (quest'ultimo in
relazione ai principi derivati dall'ordinamento unionale e, in
particolare, dall'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e dall'art.
20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), 22, 72 e 77
della Costituzione;
Dispone:
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del giudizio;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al
Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati a cura della cancelleria.
Campobasso, 5 febbraio 2026
Il giudice: Carissimi