Reg. ord. n. 41 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Campobasso  del 06/02/2026

Tra: Rebeca Cristina Camargo De Souza Nicola  C/ Ministero dell'Interno



Oggetto:

Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero discendenti da avo italiano – Denunciata revoca, implicita e retroattiva, della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali in relazione al diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cittadinanza europea – Incidenza sullo status di cittadino dell’Unione europea senza possibilità di opzione, conservazione o recupero, e senza alcun esame individuale delle conseguenze prodotte nella sfera giuridica degli interessati – Privazione arbitraria della cittadinanza per motivi politici, inerenti a scelte discrezionali di politica demografica, identitaria e securitaria – Violazione della riserva di legge formale e della riserva di assemblea, considerata la materia attinente allo status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della decretazione d’urgenza.

Norme impugnate:

legge  del 05/02/1992  Num. 91  Art. 3 introdotto dall'
decreto-legge  del 28/03/2025  Num. 36  Art. 1  Co. 1 convertito con modificazioni in
legge  del 23/05/2025  Num. 74


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 22 
Costituzione   Art. 72 
Costituzione   Art. 72    Co.
Costituzione   Art. 77 
Costituzione   Art. 117    Co.
Trattato unione europea   Art.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 20 



Testo dell'ordinanza

                        N. 41 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 febbraio 2026

Ordinanza del  6  febbraio  2026  del  Tribunale  di  Campobasso  nel
procedimento civile promosso da  Rebeca  Cristina  Camargo  De  Souza
Nicola  e  Fabiana  Camargo  De  Souza   Chicole   contro   Ministero
dell'interno. 
 
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza  italiana  in  ragione
  del  criterio  della  discendenza  (cosiddetto  iure  sanguinis)  -
  Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione  all'acquisizione
  della cittadinanza italiana in base al criterio  della  discendenza
  per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati  all'estero
  e  in  possesso  di  altra  cittadinanza  -  Applicabilita'   della
  preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in
  vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992,  introdotto  dal
  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36  -  Deroghe  nel  caso   di
  riconoscimento, nel rispetto  della  normativa  applicabile  al  27
  marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza
  presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non  oltre  le
  23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
  3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28  marzo
  2025, n. 36 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cittadinanza),
  convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. 


(GU n. 11 del 18-03-2026)

 
                  TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO 
Sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione
                           internazionale 
       e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea 
 
    Il  Tribunale,  nella  persona  del  giudice   dott.ssa   Claudia
Carissimi, nella  causa  civile  di  I  grado  iscritta  al  n.  r.g.
1234/2025 promossa da: 
      Fabiana Camargo De Souza Chicole (C.F. CMRFBN78D41Z602U),  nata
a Osasco/SP (Brasile) il 1° aprile 1978; 
      Rebeca    Cristina    Camargo    De    Souza    Nicola    (C.F.
CMRRCC98L51Z602C), nata  a  Osasco/SP  (Brasile)  l'11  luglio  1998,
rappresentate e difese dall'avv. Licia Celi, giusta procura in  atti,
elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito  in  Massa,  via
Marinara Vecchia n. 75; 
      Ricorrenti contro Ministero dell'interno (C.F. 97149560589), in
persona del Ministro pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  ex  lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i  cui
uffici e' domiciliato; 
      Convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero  presso  il
Tribunale interventore ex lege a scioglimento della  riserva  assunta
all'udienza del 23 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    1. Sullo svolgimento del giudizio a quo 
    Con ricorso ex art. 281-decies del  codice  di  procedura  civile
depositato in data 26 agosto 2025,  le  ricorrenti,  di  nazionalita'
brasiliana, hanno convenuto in  giudizio  il  Ministero  dell'interno
chiedendo di accertare e  dichiarare  il  loro  status  di  cittadine
italiane iure sanguinis. 
    A fondamento della domanda hanno dedotto  di  essere  discendenti
dirette di cittadino italiano,  Giovanni  Francesco  Romano,  nato  a
Bojano (CB) il 7 aprile 1881 (successivamente alla proclamazione  del
Regno d'Italia, deceduto in Brasile),  il  quale  successivamente  e'
emigrato in Brasile senza  tuttavia  mai  acquisire  la  cittadinanza
brasiliana, con conseguente conservazione della cittadinanza italiana
e sua trasmissione alle discendenti. 
    Hanno  ricostruito  la  linea  di  discendenza  nei  termini  che
seguono: 
      la  ricorrente  Fabiana  Camargo  de  Souza  Chicole  (nata   a
Osasco/SP, Brasile, il 1° aprile 1978) e' madre dell'altra ricorrente
Rebeca Cristina Camargo de Souza Nicola (nata a  Osasco/SP,  Brasile,
il 11 luglio 1998); 
      allegano di essere entrambe discendenti  in  linea  diretta  da
Giovanni Francesco Romano, cittadino italiano  per  nascita,  essendo
nato a Bojano (CB) il 7 aprile 1881, trasferito in Brasile, senza mai
rinunciare alla cittadinanza italiana; 
      ricostruiscono la linea di discendenza, per  il  tramite  della
figlia di Giovanni Francesco Romano e del figlio di quest'ultima,  ed
invero: 
        Giovanni Francesco Romano ha avuto una figlia, Alcina  Romano
(nata il 14 novembre 1917); 
        Alcina Romano ha contratto matrimonio con Lazaro  Martins  de
Souza il 3 marzo 1934 e, dalla loro unione, in data 7  ottobre  1946,
e' nato Ademir Martins de Souza; 
        Ademir Martins de Souza  ha  contratto  matrimonio  con  Vera
Lucia de Camargo il 21 dicembre 1968 e, dalla loro unione,  e'  nata,
in data 1° aprile 1978, Fabiana Camargo de Souza (ricorrente); 
        Fabiana  Camargo  de  Souza  ha  contratto   matrimonio   con
Christian Daniel Nicola, in data 11 luglio 1998 e, dalla loro unione,
e' nata Rebeca Cristina Camargo de Souza Nicola (ricorrente); 
        da ultimo, in data 10 marzo 2012, Fabiana Camargo de Souza ha
contratto matrimonio  con  Nilton  Ricardo  Chicole,  assumendone  il
cognome. 
    I ricorrenti allegano che i  discendenti  di  Giovanni  Francesco
Romano sono italiani per diritto  di  nascita  e  che  il  matrimonio
dell'ascendente in linea retta italiana di  sesso  femminile  con  un
cittadino straniero non costituisce una rinuncia ex lege allo  status
civitatis ai sensi del previgente art. 10, comma 3,  della  legge  n.
555/1912. 
    Chiedono pertanto di ordinare al Ministero  dell'Interno  e,  per
esso, all'ufficiale  dello  Stato  Civile  competente,  di  procedere
all'iscrizione, trascrizione e  annotazione  della  cittadinanza  nei
registri dello stato civile. 
    Hanno  prospettato  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 1, 1-bis e  1-ter  del  decreto-legge  n.  36/2025
(convertito  con  modificazioni  in  legge  n.  74/2025)  e,  dunque,
dell'art. 3-bis comma 1  lettera  a)  a-bis)  e  b)  della  legge  n.
91/1992, per violazione degli articoli 3, 22, 72, 77 e  117  comma  1
Cost. e dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 36/2025 (convertito
con modificazioni in legge  n.  74/2025,  che  ha  modificato  l'art.
19-bis del decreto legislativo n.  150/2011),  per  violazione  degli
articoli 24 e 111 Cost. 
    Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. 
    Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio, chiedendo
in via principale il rigetto  del  ricorso  ed  evidenziando  che  la
disciplina  giuridica  applicabile  alla  fattispecie   deve   essere
individuata   nel   decreto-legge   n.   36/2025,   convertito    con
modificazioni in legge n. 74/2025, in  quanto  il  ricorso  e'  stato
depositato in data 26 agosto 2025, dunque  successivamente  alle  ore
23,59 del 27 marzo 2025. 
    L'Amministrazione  ha  altresi'  evidenziato  che,  nel  caso  di
specie, non ricorre alcuno dei presupposti in presenza dei quali,  ai
sensi del novellato art. 3-bis legge  n.  91/1992,  e'  possibile  il
riconoscimento in capo alle ricorrenti del preteso status civitatis. 
    La  causa  e'  stata  istruita  in  via  documentale  e  discussa
all'udienza del 23 dicembre 2025, celebrata in modalita' cartolare. 
    2. Sulla competenza del Tribunale di Campobasso 
    Preliminarmente,  va  affermata  la  competenza   della   Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera  circolazione  dei  cittadini  UE  presso  il   Tribunale   di
Campobasso, ai sensi dall'art. 4, comma 5 decreto-legge  n.  13/2017,
convertito con modificazioni in legge n. 46/2017, secondo cui «quando
l'attore risiede all'estero le  controversie  di  accertamento  dello
stato di cittadinanza italiana  sono  assegnate  avendo  riguardo  al
comune di  nascita  del  padre,  della  madre  o  dell'avo  cittadini
italiani». 
    Nel caso di specie, le  ricorrenti  non  risiedono  in  Italia  e
risulta agli atti che l'ascendente sia nato  a  Bojano  (CB),  comune
compreso nel distretto della Corte d'Appello di Campobasso. 
    3.  Sulla  fondatezza  della  domanda  in  base  alla   normativa
previgente al decreto-legge n. 36/2025 (conv. in legge n. 74/2025) 
    E' noto che la domanda introduttiva del procedimento in epigrafe,
ove  fosse  stata  presentata  prima  dell'entrata  in   vigore   del
decreto-legge 36/2025 (conv. in legge n.  74/2025),  avrebbe  trovato
pacifico accoglimento, in quanto: 
      in punto di fatto, i ricorrenti hanno fornito  la  prova  della
linea di discendenza dall'avo italiano,  in  assenza  di  perdita  di
cittadinanza da parte di quest'ultimo, provando altresi' la  mancanza
di qualsivoglia interruzione nella linea di trasmissione; 
      ed invero, ne' il matrimonio con  cittadino  straniero  (Lazaro
Martins de Souza) dell'ava Alcina Romano, celebrato in data  3  marzo
1934, ne' la nascita del figlio Ademir Martins de Souza, avvenuta  in
data 7 ottobre 1946, eventi entrambi anteriori all'entrata in  vigore
della Costituzione repubblicana, sono elementi idonei ad impedire  la
trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per linea materna; 
      infatti, «per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il  diritto
allo «status» di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da
figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore
della legge 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della
cittadinanza italiana a causa del  matrimonio.  Pur  condividendo  il
principio dell'incostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale  la
declaratoria  d'incostituzionalita'  delle  norme   precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti  e  le  situazioni  non  ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire  oltre
l'entrata in vigore della  Costituzione,  la  Corte  afferma  che  il
diritto  di   cittadinanza   in   quanto   «status»   permanente   ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte
del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo  (anche  in  caso  di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai  quali  deriva  il
riconoscimento) per l'effetto  perdurante  anche  dopo  l'entrata  in
vigore della Costituzione  dell'illegittima  privazione  dovuta  alla
norma discriminatoria dichiarata incostituzionale» (Cass. Sez.  Unite
sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009); 
      ed ancora: «lo stato di cittadino e' permanente ed  ha  effetti
perduranti nel tempo che si manifestano  nell'esercizio  dei  diritti
conseguenti; esso, come  si  e'  rilevato,  puo'  perdersi  solo  per
rinuncia, cosi' come anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
legge 555 del 1912) [...] Percio' correttamente  si  afferma  che  lo
stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come  questa,
costituisce una qualita'  essenziale  della  persona,  con  caratteri
d'assolutezza,       originarieta',        indisponibilita'        ed
imprescrittibilita', che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e  di
regola non definibile come esaurito o chiuso, se non  quando  risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato»; 
      la linea di discendenza  che  conduce  dall'avo  italiano  agli
odierni ricorrenti e' compiutamente documentata: le ricorrenti  hanno
adempiuto all'onere  probatorio  allegando  l'estratto  dell'atto  di
nascita e il certificato di non  naturalizzazione  dell'avo  italiano
unitamente agli ulteriori certificati di nascita e di matrimonio  dei
discendenti, sino agli odierni ricorrenti; 
      ed invero, «a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza
spetta  di  provare  solo  il  fatto  acquisitivo  e  la   linea   di
trasmissione, mentre incombe alla controparte,  che  ne  abbia  fatto
eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.»  (Cass.
civ. SSUU 25317/2022); 
      la parte convenuta e' venuta meno all'onere  probatorio  su  di
lei  gravante,  non  avendo  depositato  documentazione   comprovante
l'intervenuta  rinuncia   alla   cittadinanza   italiana   da   parte
dell'ascendente cittadino italiano. 
      dall'esame dei documenti prodotti risulta che  la  trasmissione
della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe
a causa di un passaggio generazionale per linea femminile  (dato  dal
matrimonio dell'ascendente con cittadino straniero); 
      la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista -
salvi casi marginali unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10
della legge n.  555/1912  stabiliva  la  perdita  della  cittadinanza
italiana per la donna che si univa in  matrimonio  con  un  cittadino
straniero; 
      in  conclusione,   in   applicazione   del   regime   normativo
precedente, anche alla luce  degli  arresti  giurisprudenziali  sopra
richiamati, la domanda sarebbe stata accolta. 
    4.   Sull'ammissibilita'   e   rilevanza   della   questione   di
costituzionalita' 
    Si riporta il testo dell'art. 3-bis legge n. 91/1992 nella  nuova
formulazione: 
      «1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14  e  20  della  presente
legge, all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,  agli  articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio-decreto
25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai  acquistato  la
cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima  della  data
di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra
cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: 
        a) lo stato di cittadino  dell'interessato  e'  riconosciuto,
nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito
di domanda, corredata  della  necessaria  documentazione,  presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora
di Roma, della medesima data; 
        a-bis)   lo   stato   di   cittadino   dell'interessato    e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile  al  27  marzo
2025,   a   seguito   di   domanda,   corredata   della    necessaria
documentazione,  presentata  all'ufficio  consolare  o   al   sindaco
competenti   nel   giorno   indicato   da   appuntamento   comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23,59, ora di  Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025; 
        b)  lo  stato  di  cittadino  dell'interessato  e'  accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23,59,
ora di Roma, della medesima data; 
        c) un ascendente di primo o  di  secondo  grado  possiede,  o
possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza
italiana; 
        d) un genitore o adottante e' stato residente in  Italia  per
almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio». 
    Stante il tenore letterale della disposizione,  la  questione  di
costituzionalita' deve ritenersi rilevante, con esclusivo riferimento
ai profili sostanziali, in  quanto  non  risulta  applicabile  alcuna
delle eccezioni espressamente disciplinate dall'art. 3-bis  legge  n.
91/1992 e sopra riportate, atteso che: 
      1) la domanda e' stata  depositata  in  data  26  agosto  2025,
dunque nella vigenza del  decreto-legge  n.  36/2025  (convertito  in
legge n. 74/2025, entrato in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione per espressa previsione ex art. 2), che  deve  pertanto
trovare applicazione; ed inoltre non risulta proposta domanda in  via
giudiziale prima delle ore 23.59 del 27 marzo 2025; 
      2) non risulta proposta  domanda  in  via  amministrativa,  ne'
risultava proponibile, in ragione del fatto che  la  figlia  dell'avo
emigrato ha sposato un cittadino straniero e ha avuto un figlio  nato
prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948; 
      3) non  risulta  che  alcun  genitore  delle  ricorrenti  abbia
soggiornato in Italia per due anni prima della nascita dei figli; 
      4) gli ascendenti, di primo o secondo grado,  delle  ricorrenti
non possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana. 
    La controversia non puo' che essere decisa - rectius: deve essere
decisa - facendo applicazione dell'art. 3-bis legge n. 91/1992  della
cui costituzionalita' si dubita. 
    Ne' e' possibile un'interpretazione della disposizione conforme a
Costituzione: in altri termini, la chiarezza del dato letterale -  ad
una con l'elencazione analitica, e  verosimilmente  tassativa,  delle
eccezioni   -   esclude   la   possibilita'   di   un'interpretazione
alternativa, ivi compresa quella costituzionalmente orientata. 
    In base alla  costante  giurisprudenza  costituzionale,  ai  fini
dell'ammissibilita' «e' sufficiente che il giudice a quo  esplori  la
possibilita' di una interpretazione conforme alla Carta  fondamentale
e (...) la escluda consapevolmente (sentenza  n.  262  del  2015;  in
senso conforme sentenze n. 202 del 2023, n. 139 del 2022, n.  11  del
2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n. 42 del 2017)» (sentenza  n.
6/2024). 
    5.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
costituzionalita' 
    La questione non appare manifestamente infondata, con riferimento
alle questioni sostanziali che di seguito si affrontano. 
    Il Giudicante ritiene che sussista un fondato motivo di  dubitare
della legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis legge  n.  91/1992,
introdotto dall'art. 1, comma 1 decreto-legge n. 36/2025,  convertito
con modificazioni in legge n. 74/2025,  nella  parte  in  cui  limita
retroattivamente  la  disciplina   dell'acquisto   automatico   della
cittadinanza iure sanguinis anche con  riferimento  a  soggetti  gia'
nati alla data di entrata in vigore della norma. 
    La disposizione in esame  comporta,  infatti,  una  significativa
compressione  del  diritto  al  riconoscimento   della   cittadinanza
italiana,   introducendo   una   normativa   speciale   espressamente
derogatoria   rispetto   agli   ordinari   criteri   previsti   dalla
legislazione  previgente,   applicabile   anche   a   soggetti   che,
anteriormente all'entrata in vigore  del  decreto-legge  n.  36/2025,
avevano gia' acquisito automaticamente e ab origine  la  cittadinanza
italiana iure sanguinis (cio' sul  presupposto  per  cui  l'eventuale
sentenza dichiarativa dello status di cittadino  italiano  ha  natura
pacificamente dichiarativa). 
    La novella normativa si applica a  tutte  le  domande  presentate
successivamente all'entrata in vigore del  decreto-legge  n.  36/2025
(dunque si esclude qualsiasi profilo di  retroattivita'  formale:  la
legge si applica alle domande  presentate  dopo  la  sua  entrata  in
vigore); incide negativamente, tuttavia,  sulla  posizione  di  tutti
coloro che nati prima della sua entrata in vigore e  che,  in  quanto
discendenti senza interruzioni da avo italiano, secondo la disciplina
vigente al momento della nascita hanno  pacificamente  acquistato  la
cittadinanza italiana. 
    Conseguenza necessaria  della  nuova  disciplina  e'  che  questa
comporta una sostanziale revoca di un diritto gia'  acquisito  (anche
se non ancora giudizialmente accertato:  si  e'  gia'  detto  che  la
sentenza di accertamento ha natura dichiarativa). 
    La relazione illustrativa al decreto-legge n.  36/2025  chiarisce
che il novellato art. 3-bis «stabilisce una preclusione  all'acquisto
automatico della cittadinanza per i nati all'estero  in  possesso  di
cittadinanza di Stato estero», fatte salve le eccezioni di  cui  alle
lettere da a) ad d) della medesima disposizione.  Secondo  la  citata
relazione, «la disposizione non introdurrebbe un'ipotesi  di  perdita
della cittadinanza (ulteriore rispetto a quelle previste dall'art. 13
della  legge  n.  91  del  1992)  bensi'  una  specifica  preclusione
all'acquisto automatico della cittadinanza italiana (ex tunc e dunque
operante anche ai nati all'estero prima dell'entrata in vigore  della
disposizione stessa)  per  discendenza,  per  adozione  o  per  altra
causa». 
    In tale  contesto,  occorre  tuttavia  verificare  se  la  deroga
introdotta dal decreto-legge n. 36/2025  integri,  nei  suoi  effetti
sostanziali, una nuova ipotesi di perdita - o, piu' propriamente,  di
revoca - della cittadinanza gia' acquisita, ovvero se configuri, come
prospettato  nella  relazione  illustrativa,   un   mero   meccanismo
processuale, immediatamente applicabile in forza del principio tempus
regit actum. 
    In altri termini,  deve  valutarsi  se  l'immediata  applicazione
della nuova disciplina di cui all'art. 3-bis della legge  n.  91/1992
risulti compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e
di  tutela  del  legittimo  affidamento  nonche'   con   i   principi
costituzionali e internazionali che vietano la privazione  arbitraria
della cittadinanza. 
    Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente  affermato
dalle Sezioni Unite della  Corte  di  Cassazione  nella  sentenza  n.
25318/2022 (relativa  alle  conseguenze  giuridiche  nell'ordinamento
italiano della normativa brasiliana che introdusse, nel 1889, la c.d.
«grande naturalizzazione»), che ha ripercorso i principi fondamentali
posti dalla legge n. 91/1992  per  l'accertamento  del  diritto  alla
cittadinanza  italiana,  ribadendo  come  la  cittadinanza  sia   una
qualita' attribuita dalla legge e che  indica  l'appartenenza  di  un
soggetto a uno Stato, a cui corrisponde un patrimonio  di  diritti  e
doveri. 
    La richiamata pronuncia,  in  particolare,  afferma  testualmente
che: «l'ordinamento giuridico italiano  mantiene  per  tradizione  un
approccio conservatore, senza  alterazioni  sostanziali  rispetto  al
prevalente  criterio  di   acquisizione   della   cittadinanza   iure
sanguinis, praticamente immutato  fin  dal  codice  civile  del  1865
secondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi
dalla attuale legge n. 91 del  1992.  L'acquisto  fondamentale  e'  a
titolo originario per nascita. Fino al 1992 cio'  equivaleva  a  dire
che e' cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino,  oppure,
quando il padre e' ignoto  (o  apolide),  chi  sia  figlio  di  madre
cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi
nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e
7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912.  Il
quadro e' mutato  con  la  legge  n.  91  del  1992,  frutto  di  una
sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente  nel  senso
che e' cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di  padre  o  di
madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della  Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi  [...]  Puo'  osservarsi
che il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per  l'appunto
iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona  e
il territorio (iure loci o, come anche si dice,  iure  soli,  piu'  o
meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte),  ha  giustificato
(e tuttora in parte giustifica, nella  legge  n.  91  del  1992)  una
decisa restrizione delle possibilita' di acquisto della  cittadinanza
di  chi  non  vanti  ascendenti  italiani,  ma   anche   -   per   la
contraddizione che non consente - una altrettanto decisa  restrizione
delle  possibilita'  di   ravvisare   fattispecie   estintive   della
cittadinanza degli italiani all'estero.  E'  un  fatto  assolutamente
ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto  della  perdita
della cittadinanza italiana puo' dipendere  solo  dalla  legislazione
nazionale, secondo le previsioni in questa  pro-tempore  rinvenibili,
non mai invece  da  decisioni  attuate  in  un  ambito  ordinamentale
straniero.  Proprio  da  cio'  e'  originato  il  riconoscimento  dei
fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo  sviluppo
e  l'evoluzione  del  diritto  internazionale.  Fenomeni  dei   quali
l'ordinamento attuale (con la citata legge  n.  91  del  1992)  tende
semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. 
    Non puo' non sottolinearsi come della rilevanza di tali  fenomeni
di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la
tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del  1907.
[...]  La  risultante  di  un  tale  schema  e'  molto  semplice.  La
cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo
status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed  e'
imprescrittibile. 
    Esso e' giustiziabile in ogni tempo in base alla  semplice  prova
della fattispecie acquisitiva integrata dalla  nascita  da  cittadino
italiano. Donde la prova e' nella linea di trasmissione. Resta  salva
solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. gia' Cassazione Sezioni
unite n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia  rivendicata
da un discendente, null'altro - a legislazione invariata -  spetta  a
lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente  di
un cittadino italiano; 
    mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la
prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione». 
    Ad analoghe conclusioni  era  gia'  pervenuta  in  precedenza  la
giurisprudenza  di  legittimita',  di  talche'  si  puo'  parlare  di
orientamento consolidato. Per completezza, si richiama - tra le molte
- quanto affermato dalla Corte di Cassazione,  Sezioni  Unite,  nella
precedente pronuncia n. 4466/2009, ricognitiva dei principi affermati
dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 87/1975 e  n.  30/1983,
che avevano esteso l'acquisto della cittadinanza a titolo  originario
per nascita anche ai figli di madre  italiana;  in  particolare:  «Le
Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia  n.  3331
del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n.  87  del  1975  e  n.  30  del  1983,  deve  essere
riconosciuto il  diritto  allo  «status»  di  cittadino  italiano  al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del  1912  che  sia
stata, di conseguenza, privata della cittadinanza  italiana  a  causa
del    matrimonio.     Pur     condividendo     il     principi     o
dell'incostituzionalita'   sopravvenuta,   secondo   il   quale    la
declaratoria  d'incostituzionalita'  delle  norme   precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti  e  le  situazioni  non  ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire  oltre
l'entrata in vigore della  Costituzione,  la  Corte  afferma  che  il
diritto  di   cittadinanza   in   quanto   «status»   permanente   ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte
del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo  (anche  in  caso  di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai  quali  deriva  il
riconoscimento) per l'effetto  perdurante  anche  dopo  l'entrata  in
vigore della Costituzione  dell'illegittima  privazione  dovuta  alla
norma discriminatoria dichiarata incostituzionale». 
    In applicazione del c.d. «diritto vivente», deve ritenersi che  -
quantomeno nel regime previgente al  decreto-legge  n.  36/2025  -  i
soggetti  nati  all'estero  che  potevano   dimostrare   la   propria
discendenza ininterrotta da un cittadino italiano  fossero  per  cio'
solo cittadini italiani, essendo la qualita'  di  cittadino  italiano
una qualita' essenziale della persona, con  caratteri  d'assolutezza,
originarieta',   indisponibilita'   e   imprescrittibilita'    (cosi'
Cassazione SU n. 4466/2009 cit.). 
    La circostanza che costoro avessero, o meno,  agito  in  giudizio
per il riconoscimento formale del loro status di cittadini costituiva
invero una semplice circostanza di fatto,  irrilevante  ai  fini  del
riconoscimento  del  diritto,  non  potendo  parlarsi   di   rapporto
giuridico «a formazione progressiva», ma  di  un  diritto  soggettivo
perfetto che sorgeva con la nascita della persona, dal momento che il
mancato accertamento giudiziale del diritto soggettivo non fa  venire
meno l'esistenza del diritto. 
    Un'interpretazione  contraria,  d'altronde,  contrasterebbe   con
l'impostazione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza consolidata,
oltre che con  la  natura  dichiarativa,  e  non  certo  costitutiva,
pacificamente  riconosciuta  alle  sentenze  di  accertamento   della
cittadinanza  iure  sanguinis,  che  si  limitano  ad   accertare   o
dichiarare uno status gia' acquisito sin dalla nascita. 
    Alla  luce  di  cio',  sono  chiari  i  dubbi   di   legittimita'
costituzionale  della  disposizione  oggetto  di  controversia,   che
introduce un'ipotesi di  revoca  di  uno  status  di  cittadino  gia'
acquisito dal soggetto nato all'estero con avo italiano. 
    Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica ex tunc
della cittadinanza o, per meglio dire, una sorta di revoca  implicita
della cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata  in
vigore del decreto  in  questione,  avevano  gia'  acquisito,  grazie
all'ininterrotta discendenza da cittadino  italiano,  la  titolarita'
sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora  provveduto
al formale riconoscimento della titolarita' del diritto, tramite  una
dichiarazione di volonta' espressa. 
    Cio', nonostante il legislatore goda  di  ampia  discrezionalita'
nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza: «Questa  Corte
riconosce «che il legislatore god[e] di ampia discrezionalita'  nella
disciplina dell'attribuzione della cittadinanza» (sentenza n. 25  del
2025). Nondimeno, le norme dettate in materia,  non  diversamente  da
altre discipline  connotate  da  elevata  discrezionalita',  «non  si
sottraggono per questo al giudizio di  costituzionalita',  in  quanto
devono pur sempre essere compiute secondo  canoni  di  non  manifesta
irragionevolezza  e  di  proporzionalita'  rispetto  alle   finalita'
perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194  del  2019,
n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)» (sentenza n. 25 del  2025  e,  in
senso  analogo,  sentenza  n.  195  del  2022).  In  particolare,  la
giurisprudenza costituzionale ha escluso che  un  criterio  fondativo
della cittadinanza possa essere connotato in  termini  discriminatori
(cosi' la gia' citata sentenza n. 30 del 1983, che ha  ravvisato  una
violazione  dell'art.  3  Cost.,  nella  disciplina   che   prevedeva
«l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre»,  senza
contemplare il medesimo acquisto a titolo originario anche in caso di
cittadinanza italiana della  madre).  Di  seguito,  questa  Corte  ha
ritenuto manifestamente  irragionevoli  e  sproporzionate,  nel  loro
applicarsi a persone affette da infermita' o da menomazione di natura
fisica  o  psichica,  norme  attributive   della   cittadinanza   che
richiedevano la dimostrazione di conoscenze o il compimento  di  atti
nei loro confronti non esigibili (sentenze n. 25 del 2025  e  n.  258
del 2017). E ancora, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una
norma  che  irragionevolmente  includeva,  nel  novero  delle   cause
ostative al riconoscimento della cittadinanza, la morte  del  coniuge
del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la
conclusione del  procedimento  (sentenza  n.  195  del  2022).  (...)
Nondimeno, compete a questa Corte accertare  -  al  metro  della  non
manifesta irragionevolezza e sproporzione - che le norme che regolano
l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a  criteri
del tutto estranei ai principi costituzionali  e  a  quei  molteplici
tratti, che -  come  sopra  evidenziato  connotano  la  cittadinanza»
(Corte Cost. sentenza n. 142/2025). 
    Cio' posto, la norma appare in contrasto con gli articoli  2,  3,
117, 22, 72, 77 della Costituzione. 
    5.1 Ragioni di contrasto con gli articoli 2, 3, 117 Cost. 
    La disciplina censurata si pone in contrasto con gli articoli  2,
3, 117 Cost., quest'ultimo con particolare riferimento agli  articoli
9 Trattato sull'Unione europea e 20 TFUE, per violazione dei principi
di  uguaglianza,   ragionevolezza,   proporzionalita'   e   legittimo
affidamento, quali principi fondamentali dell'ordinamento  interno  e
unionale. 
    L'irragionevolezza della normativa emerge  con  riferimento  agli
articoli 2 e 3 della Costituzione, che fondano un generale  principio
di ragionevolezza delle norme, che devono rispettare  un  altrettanto
generale principio di affidamento nella sicurezza giuridica. 
    La  sospetta  incostituzionalita'  attiene  alla  violazione  del
limite invalicabile dei cd. diritti quesiti, sub specie di revoca del
diritto di cittadinanza quale status giuridico  gia'  acquistato  per
nascita. 
    In questa sede non si intende porre  in  dubbio  l'esistenza  del
potere discrezionale del legislatore di fissare un  limite  temporale
per l'acquisto della  cittadinanza:  cio'  tanto  per  il  numero  di
generazioni  (cio'  che  non  rileva  in  questa  sede),  quanto  per
l'individuazione del giorno a  partire  dal  quale  l'acquisto  della
cittadinanza sia soggetto a nuove regole per i nuovi  nati  (id  est:
per coloro che saranno nati successivamente a tale giorno). 
    Cio' che suscita dubbi di tenuta costituzionale e' la  previsione
di un termine, quale  dies  a  quo  per  l'applicazione  della  nuova
disciplina (e per la conseguente  preclusione  ex  tunc  all'acquisto
della  cittadinanza,   secondo   la   terminologia   utilizzata   dal
legislatore nella relazione illustrativa) anche  a  coloro  che  sono
gia'  nati  prima  di  detto  termine  e  che  pertanto  hanno   gia'
legittimamente acquistato la cittadinanza in base alla legge  vigente
al momento della nascita. 
    Pur non essendo la retroattivita' della legge civile di  per  se'
vietata, essa trova un limite  nel  «principio  dell'affidamento  dei
consociati nella certezza  dell'ordinamento  giuridico»,  il  mancato
rispetto del quale si risolve  in  irragionevolezza  e  comporta,  di
conseguenza, l'illegittimita' della norma  retroattiva  (Corte  Cost.
sentenza n. 69/2014). 
    Nel caso di specie, la  modifica  del  regime  di  riconoscimento
della  cittadinanza  ha  inciso  direttamente   su   una   situazione
soggettiva gia' perfezionata nella sfera giuridica degli interessati,
i  quali,  nati  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  nuova
disciplina, avevano  acquisito  sin  dalla  nascita  la  cittadinanza
italiana  iure  sanguinis.   Il   riconoscimento   amministrativo   o
giudiziale dello status ha infatti natura  meramente  dichiarativa  e
non costitutiva, sicche' tali soggetti erano gia' cittadini  italiani
a tutti gli effetti e confidavano legittimamente  nella  possibilita'
di ottenere in ogni tempo l'accertamento formale di uno  status  gia'
esistente. 
    L'intervento normativo sopravvenuto  ha  invece  determinato  una
privazione di tale situazione giuridica, in violazione del  principio
di affidamento. 
    Ed invero, l'efficacia retroattiva delle leggi trova  «un  limite
nel  principio  dell'affidamento  dei   consociati   nella   certezza
dell'ordinamento giuridico, il mancato rispetto del quale si  rivolve
in irragionevolezza  e  comporta,  di  conseguenza,  l'illegittimita'
della norma» (Corte Cost. 69/2014). 
    La  disciplina  contestata  viola,  inoltre,  il   principio   di
eguaglianza, introducendo trattamenti differenziati tra soggetti  che
si trovano  in  condizioni  di  fatto  del  tutto  omogenee,  facendo
dipendere il riconoscimento della cittadinanza da elementi  arbitrari
e non riconducibili alla sfera di controllo  del  singolo,  quali  la
data di presentazione della domanda amministrativa o giudiziale. 
    La  concreta  possibilita'  di  presentare  tempestivamente  tali
istanze dipende infatti da fattori burocratici ed economici del tutto
estranei alla volonta' dell'interessato, sicche' la  distinzione  tra
chi abbia presentato una domanda prima del 28 marzo  2025  e  chi  lo
abbia  fatto  successivamente  si  risolve  in  una   disparita'   di
trattamento priva di giustificazione razionale. Ne'  l'aver  promosso
un giudizio  di  accertamento  puo'  costituire  valido  criterio  di
differenziazione,  trattandosi  di  un'iniziativa   avente   funzione
meramente dichiarativa, che non  qualifica  in  termini  di  maggiore
meritevolezza  la  posizione  giuridica  del  soggetto,  risolvendosi
piuttosto in una discriminazione indiretta ai danni di coloro che non
disponevano   delle   risorse   economiche   necessarie   per   adire
tempestivamente l'autorita' giudiziaria. 
    La  disposizione  censurata  viola,  infine,  il   principio   di
ragionevolezza  e  proporzionalita',  determinando  una  compressione
particolarmente  intensa  e  definitiva  della  sfera  giuridica  dei
destinatari, a  fronte  di  obiettivi  che  avrebbero  potuto  essere
perseguiti mediante strumenti meno invasivi. 
    La revoca massiva dello status di cittadino appare manifestamente
sproporzionata rispetto alle finalita'  dichiarate  di  gestione  del
carico amministrativo e  giudiziario,  che  avrebbero  potuto  essere
affrontate mediante misure temporanee o transitorie, in attesa di una
riforma organica della materia. 
    Alla luce di tutto quanto sin qui  evidenziato,  le  disposizioni
censurate si pongono altresi' in contrasto con l'art. 117,  comma  1,
Cost., in relazione al diritto dell'Unione europea,  con  particolare
riferimento  agli  articoli  9  Trattato  sull'Unione  europea  e  20
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea   in   punto   di
cittadinanza europea, cui accede un complesso  di  diritti  politici,
civili e sociali di rango primario. 
    La normativa censurata, incidendo retroattivamente  sull'acquisto
della cittadinanza italiana  iure  sanguinis,  determina  la  perdita
automatica e generalizzata dello status di cittadino dell'Unione  per
una   platea   indeterminata   di   soggetti,   collocandosi    cosi'
pacificamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La
situazione dei soggetti che, possedendo la cittadinanza  di  un  solo
Stato membro, rischiano di perdere lo status di cittadino dell'Unione
e i diritti a  esso  connessi  rientra,  per  sua  natura  e  per  le
conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione, con  la
conseguenza  che,  nell'esercizio  della  competenza  in  materia  di
cittadinanza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il  principio
di proporzionalita'. 
    Sotto tale profilo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha
costantemente chiarito che la perdita ipso iure della cittadinanza di
uno Stato membro e' incompatibile con il diritto dell'Unione  qualora
le norme  nazionali  non  consentano,  in  alcun  momento,  un  esame
individuale delle  conseguenze  che  tale  perdita  produce  per  gli
interessati, alla luce dei diritti derivanti dall'art. 20 TFUE. 
    In particolare, e' stato affermato che gli Stati devono garantire
la possibilita' di conservare o recuperare la cittadinanza, anche con
effetti ex tunc, entro termini ragionevoli, che  possono  iniziare  a
decorrere solo a seguito di una specifica e individuale  informazione
circa  il  rischio  di  perdita  dello  status,  accompagnata   dalla
possibilita'  di  presentare  un'istanza   idonea   a   impedire   il
verificarsi dell'evento estintivo (cfr. CGUE, sentenza 12 marzo 2019,
C-221/17; CGUE, sentenza 5 settembre 2023, C-689/21). Ne discende che
una disciplina che determini la perdita automatica,  generalizzata  e
irreversibile   della   cittadinanza,   senza   alcuna    valutazione
individuale,  senza  adeguate   garanzie   procedimentali   e   senza
l'introduzione di un regime transitorio che consenta agli interessati
di mantenere o riacquistare lo status entro un  termine  ragionevole,
risulta manifestamente sproporzionata e incompatibile con il  diritto
dell'Unione. 
    Il decreto-legge n. 36/2025 e la relativa  legge  di  conversione
non soddisfano i  criteri  elaborati  dalla  giurisprudenza  europea,
prevedendo una disciplina retroattiva che incide in  modo  definitivo
sullo  status  di   cittadino,   senza   possibilita'   di   opzione,
conservazione o recupero,  e  senza  alcun  esame  individuale  delle
conseguenze prodotte nella sfera giuridica  degli  interessati.  Tale
disciplina si pone pertanto in contrasto con gli  obblighi  derivanti
dal diritto  dell'Unione  integrando  una  violazione  dell'art.  117
Cost., che impone al legislatore il rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento europeo. 
    5.2 Ragioni di contrasto con  l'art.  22  Cost.  La  disposizione
censurata si pone in evidente contrasto con l'art. 22 Cost., il quale
stabilisce che: «Nessuno puo' essere privato,  per  motivi  politici,
della capacita' giuridica, della cittadinanza, del nome». 
    Tale precetto costituzionale  non  puo'  essere  interpretato  in
senso riduttivo come mero divieto di  discriminazione  fondata  sulle
opinioni  politiche  individuali,  poiche'  una  simile  lettura   ne
svuoterebbe la portata normativa, rendendolo una mera ripetizione dei
principi di eguaglianza e democraticita' sanciti dagli articoli 2 e 3
Cost. 
    L'interpretazione dell'art. 22 Cost. induce, invece,  a  ritenere
che esso vieti  ogni  forma  di  privazione  dello  status  civitatis
fondata su motivi riconducibili  a  scelte  discrezionali  di  natura
politica, comprese quelle giustificate con  riferimento  a  interessi
pubblici generali o assunti  come  preminenti  per  la  collettivita'
nazionale. 
    Non a caso, l'art. 22 Cost. e'  collocato  tra  le  garanzie  dei
rapporti civili, a conferma del nesso inscindibile tra cittadinanza e
tutela delle liberta' fondamentali, e dell'intento del Costituente di
sottrarre  uno  degli  aspetti  piu'  essenziali  della  personalita'
giuridica alla disponibilita' del legislatore ordinario. 
    Nel caso di specie, l'art. 3-bis, comma 1, legge n. 91/1992, come
introdotto dal decreto legge  n.  36/2025,  determina  un'ipotesi  di
sostanziale perdita automatica della cittadinanza italiana in capo  a
soggetti che tale status avevano gia' acquisito  iure  sanguinis,  in
quanto  nati  anteriormente  all'entrata  in   vigore   della   nuova
disciplina. 
    Tale effetto  e'  giustificato  dal  legislatore  sulla  base  di
ragioni esplicitamente  indicate  nel  preambolo  del  provvedimento,
quali la crescita esponenziale della platea dei  cittadini  residenti
all'estero,  la  presunta  assenza  di  vincoli  effettivi   con   la
Repubblica,  l'esigenza   di   maggiore   omogeneita'   culturale   e
identitaria e i correlati profili di sicurezza nazionale. Si  tratta,
tuttavia,  di  motivazioni  che  integrano  a  pieno  titolo  «motivi
politici» ai sensi dell'art. 22 Cost., in quanto attengono  a  scelte
discrezionali di politica  demografica,  identitaria  e  securitaria,
fondate  su  valutazioni  di   opportunita'   generale   e   non   su
comportamenti volontari o imputabili ai singoli interessati. 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  costantemente   affermato
l'illegittimita'  delle   ipotesi   di   perdita   automatica   della
cittadinanza, ribadendo che l'estinzione dello status civitatis  puo'
conseguire esclusivamente a un  atto  consapevole  e  volontario  del
soggetto interessato, come  chiarito  a  partire  dalla  sentenza  n.
87/1975. 
    Se e'  vero  che  l'acquisto  della  cittadinanza  rientra  nella
discrezionalita' del legislatore, altrettanto non puo' dirsi  per  il
suo mantenimento una volta che lo status sia stato acquisito, poiche'
esso  si  configura  come  un  diritto  fondamentale  della  persona,
costituente una qualita' essenziale dell'individuo, con caratteri  di
assolutezza, originarieta', indisponibilita'  e  imprescrittibilita',
come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimita' (cfr. ex
multis Cassazione civ. SSUU, 4466/2009; 
    La misura censurata, incidendo in modo massivo  e  indiscriminato
su intere categorie di cittadini, senza riferimento  a  comportamenti
attivi e senza possibilita' di evitare l'effetto  ablativo,  realizza
proprio quella forma di privazione arbitraria della cittadinanza  che
l'art. 22 Cost. intende radicalmente escludere. 
    5.3 Ragioni di contrasto con gli articoli 72 e 77 Cost. 
    La disciplina censurata presenta profili di dubbia conformita' al
dettato costituzionale anche sotto il profilo  dell'impiego,  per  la
sua introduzione, dello strumento della  decretazione  d'urgenza,  in
violazione degli articoli 72, comma 4, e 77 Cost. 
    In  primo  luogo,  deve  osservarsi   come   la   materia   della
cittadinanza, per la sua intrinseca rilevanza costituzionale,  appaia
coperta da una riserva di legge formale e, sul piano  procedimentale,
da una riserva  di  assemblea,  con  conseguente  necessita'  che  la
relativa  disciplina  sia  adottata  mediante  legge  ordinaria   del
Parlamento secondo l'iter legis ordinario di cui all'art. 72 Cost., e
non attraverso atti aventi forza di legge  del  Governo.  L'art.  72,
comma 4,  Cost.  individua  infatti  una  serie  di  materie  la  cui
regolazione   legislativa   deve   avvenire   mediante   l'esame    e
l'approvazione  diretta  dell'Assemblea,  in   ragione   della   loro
particolare importanza politica e istituzionale,  e  tale  previsione
risponde all'esigenza di assicurare un confronto parlamentare  pieno,
caratterizzato da pubblicita' delle  sedute  e  dalla  partecipazione
integrale delle forze politiche,  garanzie  che  non  possono  essere
assicurate in sedi diverse. 
    Tra le materie espressamente sottoposte a  riserva  di  assemblea
dall'art. 72, comma 4, Cost. figurano la materia costituzionale e  la
materia  elettorale,  entrambe  interpretate   estensivamente   dalla
dottrina   e   dalla   giurisprudenza   costituzionale,   cosi'    da
ricomprendere,  rispettivamente,  ogni  intervento   di   particolare
rilievo  sull'assetto  istituzionale  dello  Stato  e  ogni   aspetto
attinente alla  disciplina  della  funzione  elettorale,  incluse  le
condizioni per l'attribuzione della  capacita'  elettorale  attiva  e
passiva. In tale prospettiva, la disciplina  dello  status  civitatis
non puo' che rientrare nell'ambito di applicazione di  tali  riserve,
incidendo direttamente su un elemento costitutivo dello Stato e sulla
definizione del rapporto di rappresentanza politica. La cittadinanza,
infatti, non costituisce un mero status individuale,  ma  rappresenta
il presupposto indefettibile per l'esercizio dei diritti politici, in
particolare del diritto di voto per  la  Camera  dei  deputati  e  il
Senato  della  Repubblica  e  per  i  referendum,  sicche'  qualsiasi
intervento normativo che modifichi retroattivamente le condizioni per
l'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, escludendo soggetti
precedentemente legittimati, comporta una  modifica  implicita  della
composizione del corpo elettorale. Un simile intervento, per  la  sua
portata  e   per   l'impatto   sull'assetto   democratico,   richiede
necessariamente il ricorso alla procedura legislativa ordinaria e non
puo' essere affidato allo strumento  eccezionale  del  decreto-legge,
pena la violazione dell'art. 72, comma 4, Cost. 
    In ogni caso, anche a voler ritenere la materia  non  coperta  da
riserva di legge formale e di assemblea, risulta evidente il  difetto
dei presupposti  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza  richiesti
dall'art. 77 Cost. per il ricorso  alla  decretazione  d'urgenza.  Le
ragioni addotte  dal  Governo  nel  preambolo  del  decreto-legge  n.
36/2025 - consistenti  nell'esigenza  di  arginare  la  crescita  del
numero di potenziali cittadini italiani residenti  all'estero,  nella
presunta assenza  di  vincoli  effettivi  con  la  Repubblica  e  nei
correlati profili di sicurezza nazionale, nonche' nel  timore  di  un
sovraccarico degli  uffici  consolari,  dei  comuni  e  degli  uffici
giudiziari - attengono a fenomeni noti e risalenti nel tempo, che non
presentano i caratteri della straordinarieta' o  dell'emergenza  tali
da giustificare un intervento immediato  mediante  decreto-legge.  La
disciplina   della   cittadinanza   iure   sanguinis    e'    rimasta
sostanzialmente invariata per  oltre  un  secolo,  e  gli  interventi
succedutisi  nel  tempo   hanno   avuto   carattere   prevalentemente
ampliativo, in attuazione del principio di eguaglianza,  sicche'  non
e'  ravvisabile  alcuna  situazione  sopravvenuta  che  imponesse  un
intervento normativo urgente e indifferibile, tanto piu' se orientato
a introdurre una disciplina retroattiva nel senso  sopra  chiarito  e
peggiorativa, incidente su situazioni soggettive gia' consolidate. 
    Del  resto,  la  stessa  finalita'  dichiarata  di  arrestare  un
meccanismo di crescita esponenziale delle domande  di  riconoscimento
della cittadinanza avrebbe potuto  essere  perseguita,  coerentemente
con la natura del fenomeno, mediante misure efficaci solo pro futuro,
senza  incidere  retroattivamente  sugli   effetti   giuridici   gia'
verificatisi. 
    Nel caso di specie, l'intervento governativo  si  colloca  al  di
fuori dell'ambito delle possibilita'  applicative  costituzionalmente
previste  dall'art.  77  Cost.,  risultando  privo  dei   presupposti
richiesti e adottato  in  una  materia  che,  per  la  sua  rilevanza
democratica e istituzionale, avrebbe  dovuto  essere  riservata  alla
piena  dialettica  parlamentare.  Ne  consegue  che   la   disciplina
censurata viola gli articoli 72, comma  4,  e  77  Cost.,  risultando
costituzionalmente illegittima anche sotto il profilo procedimentale. 
    6. Conclusioni 
    Alla luce di  tutto  cio',  l'art.  3-bis  della  legge  91/1992,
introdotto dal decreto-legge  n.  36/2025,  convertito  in  legge  n.
74/2025, appare costituzionalmente illegittimo  nella  parte  in  cui
attribuisce efficacia retroattiva alle  nuove  condizioni  limitative
del riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita, incidendo
su situazioni gia' perfezionate e risolvendosi in una revoca ex  tunc
di  un  diritto  acquisito,  senza  la  previsione  di   un   termine
ragionevole  per  la  richiesta  di   riconoscimento   dello   status
civitatis.  

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge  n.  87/1953,  ritenuta  la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  3-bis  -  limitatamente  alle
parole «anche prima della data di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e  b)  -
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal  decreto-legge  28
marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni in  legge  23  maggio
2025 n. 74, in riferimento agli articoli 2, 3, 117  (quest'ultimo  in
relazione  ai  principi  derivati  dall'ordinamento  unionale  e,  in
particolare, dall'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e dall'art.
20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea), 22, 72  e  77
della Costituzione; 
 
                              Dispone: 
 
      la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  la
sospensione del giudizio; 
      Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti,  al
Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale e al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati a cura della cancelleria. 
        Campobasso, 5 febbraio 2026 
 
                        Il giudice: Carissimi