Reg. ord. n. 40 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Campobasso  del 09/02/2026

Tra: Agustin Lopez Alt  C/ Ministero dell'Interno



Oggetto:

Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero discendenti da avo italiano – Denunciata revoca, implicita e retroattiva, della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali in relazione al diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cittadinanza europea – Incidenza sullo status di cittadino dell’Unione europea senza possibilità di opzione, conservazione o recupero, e senza alcun esame individuale delle conseguenze prodotte nella sfera giuridica degli interessati – Privazione arbitraria della cittadinanza per motivi politici, inerenti a scelte discrezionali di politica demografica, identitaria e securitaria – Violazione della riserva di legge formale e della riserva di assemblea, considerata la materia attinente allo status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della decretazione d’urgenza.

Norme impugnate:

legge  del 05/02/1992  Num. 91  Art. 3 introdotto dall'
decreto-legge  del 28/03/2025  Num. 36  Art. 1  Co. 1 convertito con modificazioni in
legge  del 23/05/2025  Num. 74


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 22 
Costituzione   Art. 72 
Costituzione   Art. 72    Co.
Costituzione   Art. 77 
Costituzione   Art. 117    Co.
Trattato unione europea   Art.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 20 



Testo dell'ordinanza

                        N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 febbraio 2026

Ordinanza del  9  febbraio  2026  del  Tribunale  di  Campobasso  nel
procedimento civile promosso da Agustin e Joaquin  Lopez  Alt  contro
Ministero dell'interno . 
 
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza  italiana  in  ragione
  del  criterio  della  discendenza  (cosiddetto  iure  sanguinis)  -
  Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione  all'acquisizione
  della cittadinanza italiana in base al criterio  della  discendenza
  per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati  all'estero
  e  in  possesso  di  altra  cittadinanza  -  Applicabilita'   della
  preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in
  vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992,  introdotto  dal
  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36  -  Deroghe  nel  caso   di
  riconoscimento, nel rispetto  della  normativa  applicabile  al  27
  marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza
  presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non  oltre  le
  23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
  3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28  marzo
  2025, n. 36 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cittadinanza),
  convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74. 


(GU n. 11 del 18-03-2026)

 
                  TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO 
                        Sezione specializzata 
 
    In materia di immigrazione, protezione  internazionale  e  libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea; 
    Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo, 
    a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19  novembre
2025; 
    letti gli atti di causa; 
    ha pronunciato la seguente: 
 
                              Ordinanza 
 
    Nella causa civile di primo grado iscritta al n.  802  del  Ruolo
generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, promossa da: 
      Agustin Lopez ALT - (C.F.: LPZGTN91L07Z600D), nato in Argentina
il 7 luglio 1991 e ivi residente, in  San  Martin  1389,  Concepcion,
Tucuman; 
      Joaquin Lopez Alt - (C.F.: LPZJQN93H28Z600R), nato in Argentina
il 28 giugno 1993 e ivi residente, in San  Martin  1389,  Concepcion,
Tucuman; 
    entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv.
Graciela Cerulli - (ricorrenti); 
    contro Ministero dell'interno (codice fiscale n. 97149560589), in
persona del Ministro pro tempore - (convenuto non costituitosi); 
    e con l'intervento del pubblico ministero presso il  Tribunale  -
(interventore ex lege). 
  1. Sullo svolgimento del giudizio a quo. 
    Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., depositato  in  data
28 maggio 2025 e ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il  Ministero
dell'interno, chiedendo di accertare e dichiarare il loro  status  di
cittadini italiani iure sanguinis. 
    A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di  essere
entrambi  discendenti  diretti  di  cittadino  italiano,  Bambino  Di
Primio, nato a Belmonte del Sannio (IS) in data 18  ottobre  1867  e,
successivamente, emigrato in Argentina, senza mai naturalizzarsi, con
conseguente conservazione della cittadinanza italiana e trasmissione,
della stessa, ai discendenti. 
    I ricorrenti, in particolare, hanno cosi' ricostruito la linea di
discendenza e i singoli passaggi generazionali: 
      da Bambino Di Primio a Maria Amalia Julieta Di Primio, nata  in
Argentina il 24 agosto 1902 e coniugatasi in Argentina con  cittadino
straniero in data 28 novembre 1919; 
      da Maria Amalia Julieta Di Primio a Yolanda Alicia Jacobo, nata
in Argentina il 14 luglio 1923; 
      da Yolanda Alicia Jacobo a Patricio  Fernando  Lopez,  nato  in
Argentina il 2 ottobre 1958; 
      da Patricio Fernando Lopez  agli  odierni  ricorrenti:  Agustin
Lopez Alt (nato il 7 luglio 1991) e Joaquin Lopez  Alt  (nato  il  28
giugno 1993). 
    Gli odierni ricorrenti hanno, quindi, allegato di essere italiani
per diritto di nascita, chiedendo, conseguentemente, di  ordinare  al
Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato  civile
competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione  e  annotazione
della cittadinanza nei registri dello stato civile. 
    I  ricorrenti,   peraltro,   hanno   prospettato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, comma 1bis e  comma
1-ter del decreto-legge n. 36/2025 (convertito con  modificazioni  in
legge n. 74/2025) e, dunque, dell'art. 3-bis,  comma  1,  lett.  «a»,
«a-bis» e «b», della legge n. 91/1992, per violazione degli  articoli
1, 2, 3, 22, 35 e 77 della Costituzione. 
    Il pubblico  ministero  nulla  ha  opposto  all'accoglimento  del
ricorso. 
    La causa e' stata istruita in via esclusivamente documentale e la
stessa e' stata, quindi, discussa all'udienza del 19  novembre  2025,
celebrata ai sensi dell'art. 127-bis  c.p.c.,  mediante  collegamento
audiovisivo presso l'aula virtuale di udienza «Teams»). 
  2. Sulla competenza del Tribunale di Campobasso. 
    Preliminarmente,  deve  essere  affermata  la  competenza   della
Sezione  specializzata  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e libera circolazione  dei  cittadini  U.E.  istituita
presso l'intestato Tribunale di Campobasso,  ai  sensi  dall'art.  4,
comma 5, del decreto-legge n. 13/2017, convertito  con  modificazioni
in legge n. 46/2017, il quale dispone che  «quando  l'attore  risiede
all'estero  le  controversie   di   accertamento   dello   stato   di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo  riguardo  al  comune  di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
    Nel caso di specie,  gli  odierni  ricorrenti  non  risiedono  in
Italia e risulta agli atti che l'ascendente sia nato a  Belmonte  del
Sannio (IS), Comune ricompreso nel distretto della Corte d'Appello di
Campobasso, con conseguente  radicamento  della  competenza  in  capo
all'intestata Sezione del Tribunale di Campobasso. 
    Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 1 del  decreto-legge
n.  13/2017,  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.  46/2017,
competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato
di cittadinanza italiana sono le sezioni specializzate in materia  di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea, le quali, ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 13/2017 cit., convertito in legge n. 46/2017,  «sono
istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno  sede
le Corti d'appello». 
    Deve,  quindi,  essere  affermata  la  competenza  funzionale   e
territoriale del giudice adito a conoscere la domanda. 
  3. Sulla contumacia del Ministero dell'interno. 
    Del pari preliminarmente, deve essere  dichiarata  la  contumacia
del Ministero dell'interno. 
    L'Amministrazione  convenuta  non   risulta,   infatti,   essersi
costituita  nel  presente  giudizio,  benche'  la  stessa  sia  stata
ritualmente e tempestivamente citata, dalla parte ricorrente, tramite
notificazione del ricorso introduttivo del presente  giudizio  e  del
decreto  di  fissazione  dell'udienza  a  mezzo   posta   elettronica
certificata,   presso   l'indirizzo   istituzionale   dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Campobasso, estratto da  «RegInde»,  come
risulta dalla documentazione in atti. 
    Ne  consegue  la  declaratoria  di   contumacia   del   Ministero
dell'interno convenuto. 
  4. Sulla fondatezza della domanda in base alla normativa previgente
al decreto-legge n. 36/2025 (convertito in legge n. 74/2025). 
    E' evidente, in primo luogo,  che  la  domanda  introduttiva  del
procedimento in epigrafe, ove la stessa fosse stata presentata  prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n.  36/2025  (convertito  in
legge n. 74/2025), avrebbe trovato pacifico accoglimento, in quanto: 
      in punto di fatto, i  ricorrenti  hanno  allegato  (e  provato;
infra) sia la propria discendenza dall'avo italiano, sia l'assenza di
perdita di cittadinanza da parte di quest'ultimo, provando, altresi',
la mancanza di qualsivoglia interruzione nella linea di trasmissione; 
      ed invero, ne' il matrimonio con cittadino  straniero  dell'ava
intermedia, Maria Amalia Julieta Di  Primio,  celebrato  in  data  28
novembre 1919, ne' la nascita della di  lei  figlia,  Yolanda  Alicia
Jacobo, avvenuta in data 14 luglio 1923,  eventi  entrambi  anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sono  elementi
idonei ad impedire la trasmissione della cittadinanza iure  sanguinis
per linea materna; 
      come chiarito dalla Suprema corte, infatti, «per effetto  delle
sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del  1983,
deve essere  riconosciuto  il  diritto  allo  «status»  di  cittadino
italiano al richiedente nato all'estero da figlio di  donna  italiana
coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n.  555  del
1912 che  sia  stata,  di  conseguenza,  privata  della  cittadinanza
italiana a  causa  del  matrimonio.  Pur  condividendo  il  principio
dell'incostituzionalita'   sopravvenuta,   secondo   il   quale    la
declaratoria  d'incostituzionalita'  delle  norme   precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti  e  le  situazioni  non  ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire  oltre
l'entrata in vigore della  Costituzione,  la  Corte  afferma  che  il
diritto  di   cittadinanza   in   quanto   «status»   permanente   ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte
del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo  (anche  in  caso  di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai  quali  deriva  il
riconoscimento) per l'effetto  perdurante  anche  dopo  l'entrata  in
vigore della Costituzione  dell'illegittima  privazione  dovuta  alla
norma  discriminatoria  dichiarata  incostituzionale»  (cosi':  Cass.
civ., Sez. unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009); 
      cio' in quanto «lo stato  di  cittadino  e'  permanente  ed  ha
effetti perduranti nel tempo che si  manifestano  nell'esercizio  dei
diritti conseguenti; esso, come si e' rilevato,  puo'  perdersi  solo
per rinuncia, cosi' come anche nella legislazione previgente (art.  8
n. 2, legge n. 555 del 1912) [...]. Percio' correttamente si  afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di  figlio,  come
questa,  costituisce  una  qualita'  essenziale  della  persona,  con
caratteri   d'assolutezza,   originarieta',    indisponibilita'    ed
imprescrittibilita', che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e  di
regola non definibile come esaurito o chiuso, se non  quando  risulti
denegato o riconosciuto da sentenza  passata  in  giudicato»  (cosi':
Cass. civ., Sez. unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009); 
      la linea di discendenza  che  conduce  dall'avo  italiano  agli
odierni ricorrenti e' compiutamente documentata, avendo i  ricorrenti
assolto l'onere probatorio su di se'  gravante,  mediante  produzione
dell'estratto  dell'atto  di  nascita  e  del  certificato   di   non
naturalizzazione dell'avo italiano, unitamente agli ulteriori atti di
nascita  e  di  matrimonio  dei  discendenti,   sino   agli   odierni
ricorrenti; 
      ed invero, «a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza
spetta  di  provare  solo  il  fatto  acquisitivo  e  la   linea   di
trasmissione, mentre incombe alla controparte,  che  ne  abbia  fatto
eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»  (cosi':
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022); 
      la parte convenuta, rimasta contumace, e' venuta meno all'onere
probatorio su di se' gravante, avente  ad  oggetto,  come  visto,  la
sussistenza  di  eventi  che   astrattamente   potrebbero   ritenersi
interruttivi della trasmissione della cittadinanza; 
      in  conclusione,   in   applicazione   del   regime   normativo
previgente, e anche alla luce  delle  coordinate  ermeneutiche  sopra
richiamate, la domanda oggetto del presente  giudizio  sarebbe  stata
indubbiamente accolta. 
  5.   Sull'ammissibilita'   e   rilevanza   della    questione    di
costituzionalita'. 
    Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 3-bis della  legge  n.
91/1992, nella sua nuova formulazione: 
      «1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14  e  20  della  presente
legge, all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,  agli  articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai  acquistato  la
cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima  della  data
di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra
cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: 
        a. lo stato di cittadino  dell'interessato  e'  riconosciuto,
nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a  seguito
di domanda, corredata  della  necessaria  documentazione,  presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora
di Roma, della medesima data; 
        a-bis.   lo   stato   di   cittadino   dell'interessato    e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile  al  27  marzo
2025,   a   seguito   di   domanda,   corredata   della    necessaria
documentazione,  presentata  all'ufficio  consolare  o   al   sindaco
competenti   nel   giorno   indicato   da   appuntamento   comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23,59, ora di  Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025; 
        b.  lo  stato  di  cittadino  dell'interessato  e'  accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27  marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le  23,59,
ora di Roma, della medesima data; 
        c. un ascendente di primo o  di  secondo  grado  possiede,  o
possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza
italiana; 
        d. un genitore o adottante e' stato residente in  Italia  per
almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio». 
    Ebbene, stante  il  tenore  letterale  della  disposizione  cosi'
richiamata,  la  questione  di   costituzionalita'   deve   ritenersi
rilevante, in quanto non risulta applicabile alcuna  delle  eccezioni
espressamente disciplinate dall'art. 3-bis della legge n.  91/1992  e
sopra riportate, atteso che: 
      la domanda e' stata depositata in data 28 maggio 2025,  dunque,
nella vigenza del decreto-legge n. 36/2025 (convertito  in  legge  n.
74/2025) - entrato in vigore, com'e' noto,  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  (28  marzo  2025),  per   espressa
previsione dell'art. 2 del decreto-legge  medesimo,  il  quale  deve,
pertanto, trovare applicazione; 
      non risulta essere stata proposta  domanda  in  via  giudiziale
prima delle ore 23,59 del 27 marzo 2025; 
      non risulta, dalla documentazione versata in atti, essere stata
proposta alcuna domanda in via amministrativa; 
      ne', del resto, la stessa risultava, in ogni caso, proponibile,
in ragione del fatto che la figlia dell'avo  emigrato,  Maria  Amalia
Julieta Di Primio, ha sposato un cittadino straniero e  ha  avuto  un
figlio nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948; 
      non risulta, inoltre, dalla documentazione versata in atti, che
alcun genitore degli odierni ricorrenti abbia soggiornato  in  Italia
per almeno due anni prima della nascita dei figli medesimi; 
      gli ascendenti, di primo o  di  secondo  grado,  degli  odierni
ricorrenti non possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana. 
    La controversia oggetto del presente giudizio, dunque,  non  puo'
che  essere  decisa  -  rectius:  deve  essere   decisa   -   facendo
applicazione dell'art.  3-bis  della  legge  n.  91/1992,  della  cui
costituzionalita', in questa sede, si dubita. 
    Ne' e' possibile un'interpretazione della  disposizione  suddetta
che sia conforme a Costituzione: in altri termini, la  chiarezza  del
dato letterale - ad uno con l'elencazione analitica, e verosimilmente
tassativa, delle eccezioni contemplate dalla disposizione  -  esclude
la  possibilita'  di  un'interpretazione  alternativa,  ivi  compresa
quella costituzionalmente orientata. 
    E' sufficiente osservare, al riguardo, che, in base alla costante
giurisprudenza  costituzionale,  ai  fini  dell'ammissibilita'  della
questione di  legittimita'  costituzionale  «e'  sufficiente  che  il
giudice a quo esplori la possibilita' di una interpretazione conforme
alla Carta fondamentale e (...) la escluda consapevolmente  (sentenza
n. 262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023,  n.  139
del 2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n. 42  del
2017)» (cosi': Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024). 
  6.  Sulla   non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
costituzionalita'. 
    La questione non appare manifestamente infondata, con riferimento
ai profili sostanziali che di seguito si affrontano. 
    Il giudicante, in particolare, ritiene che  sussista  un  fondato
motivo di dubitare della legittimita' costituzionale dell'art.  3-bis
della  legge  n.  91/1992,  introdotto  dall'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge n. 36/2025, convertito con modificazioni nella legge n.
74/2025, nella  parte  in  cui  limita  la  disciplina  dell'acquisto
automatico della cittadinanza iure sanguinis anche con riferimento  a
soggetti gia' nati alla data di entrata in vigore della norma. 
    La disposizione in esame  comporta,  infatti,  una  significativa
compressione  del  diritto  al  riconoscimento   della   cittadinanza
italiana,   introducendo   una   normativa   speciale   espressamente
derogatoria   rispetto   agli   ordinari   criteri   previsti   dalla
legislazione  previgente,   applicabile   anche   a   soggetti   che,
anteriormente all'entrata in vigore  del  decreto-legge  n.  36/2025,
avevano gia' acquisito automaticamente e ab origine  la  cittadinanza
italiana iure sanguinis (cio' sul  presupposto  per  cui  l'eventuale
sentenza dichiarativa dello status di cittadino  italiano  ha  natura
pacificamente dichiarativa, e non certo costitutiva). 
    La novella normativa, infatti, si  applica  a  tutte  le  domande
presentate successivamente alle  ore  23,59  del  27  marzo  2025  e,
quindi, incide negativamente sulla  posizione  di  tutti  coloro  che
erano gia' nati prima di tale data e che, in quanto discendenti senza
interruzioni da  avo  italiano,  secondo  la  disciplina  vigente  al
momento della nascita, hanno pacificamente acquistato la cittadinanza
italiana. 
    Conseguenza necessaria  della  nuova  disciplina  e'  che  questa
comporta una sostanziale revoca di un diritto gia'  acquisito  (anche
se non ancora giudizialmente accertato). 
    La relazione illustrativa al decreto-legge n.  36/2025  chiarisce
che il novellato art. 3-bis «stabilisce una preclusione  all'acquisto
automatico della cittadinanza per i nati all'estero  in  possesso  di
cittadinanza di Stato estero», fatte salve le eccezioni di  cui  alle
lettere da «a» a «d» della medesima disposizione. 
    Secondo la citata relazione, «la disposizione  non  introdurrebbe
un'ipotesi di perdita della cittadinanza (ulteriore rispetto a quelle
previste dall'art.  13  della  legge  n.  91  del  1992)  bensi'  una
specifica  preclusione  all'acquisto  automatico  della  cittadinanza
italiana (ex tunc e dunque operante anche ai  nati  all'estero  prima
dell'entrata in vigore della disposizione  stessa)  per  discendenza,
per adozione o per altra causa». 
    In tale  contesto,  occorre  tuttavia  verificare  se  la  deroga
introdotta dal decreto-legge n. 36/2025  integri,  nei  suoi  effetti
sostanziali, una nuova ipotesi di perdita - o, piu' propriamente,  di
revoca - della cittadinanza gia' acquisita, ovvero se essa configuri,
come prospettato nella relazione  illustrativa,  un  mero  meccanismo
processuale, immediatamente applicabile in forza del principio tempus
regit actum. 
    In altri termini,  deve  valutarsi  se  l'immediata  applicazione
della nuova disciplina di cui all'art. 3-bis della legge  n.  91/1992
risulti compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e
di  tutela  del  legittimo  affidamento,  nonche'  con   i   principi
costituzionali e internazionali che vietano la privazione  arbitraria
della cittadinanza. 
    Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente  affermato
dalle Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  nella  sentenza  n.
25318/2022 (relativa alle  conseguenze  giuridiche,  nell'ordinamento
italiano, della normativa brasiliana che  introdusse,  nel  1889,  la
c.d.  «grande  naturalizzazione»),  che  ha  ripercorso  i   principi
fondamentali posti dalla legge  n.  91/1992  per  l'accertamento  del
diritto alla cittadinanza italiana, ribadendo  come  la  cittadinanza
sia una qualita' attribuita dalla legge e che  indica  l'appartenenza
di un soggetto a uno  Stato,  a  cui  corrisponde  un  patrimonio  di
diritti e doveri. 
    La richiamata pronuncia,  in  particolare,  afferma  testualmente
che: 
      «L'ordinamento giuridico italiano mantiene  per  tradizione  un
approccio conservatore, senza  alterazioni  sostanziali  rispetto  al
prevalente  criterio  di   acquisizione   della   cittadinanza   iure
sanguinis, praticamente immutato  fin  dal  codice  civile  del  1865
secondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi
dalla attuale legge n. 91 del 1992. 
    L'acquisto fondamentale e' a titolo originario per nascita.  Fino
al 1992 cio' equivaleva a dire che  e'  cittadino  italiano  chi  sia
figlio di padre cittadino, oppure,  quando  il  padre  e'  ignoto  (o
apolide), chi sia figlio di madre cittadina. 
    Una tale  formula  ha  nella  sostanza  caratterizzato  le  leggi
nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e
7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912. 
    Il quadro e' mutato con la legge n. 91 del 1992,  frutto  di  una
sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente  nel  senso
che e' cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di  padre  o  di
madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della  Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi [...]. 
    Puo' osservarsi che il peso della scelta ispirata  ai  legami  di
sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad  altri  indici  di
legame tra la persona e il territorio (iure loci  o,  come  anche  si
dice, iure soli, piu' o meno  temperati  da  requisiti  e  condizioni
aggiunte), ha giustificato (e  tuttora  in  parte  giustifica,  nella
legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione  delle  possibilita'  di
acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani,  ma
anche - per la contraddizione che  non  consente  -  una  altrettanto
decisa  restrizione  delle  possibilita'  di  ravvisare   fattispecie
estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. E'  un  fatto
assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista,  che  l'istituto
della perdita della cittadinanza italiana puo' dipendere  solo  dalla
legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa  pro  tempore
rinvenibili, non  mai  invece  da  decisioni  attuate  in  un  ambito
ordinamentale straniero. 
    Proprio da cio' e' originato il riconoscimento  dei  fenomeni  di
doppia  cittadinanza,  d'altronde  armonici   con   lo   sviluppo   e
l'evoluzione del diritto internazionale. 
    Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge  n.
91 del 1992) tende  semmai  a  risolvere  le  ipotetiche  conseguenti
situazioni di conflitto. 
    Non puo' non sottolinearsi come della rilevanza di tali  fenomeni
di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la
tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del  1907.
[...] 
    La risultante di un tale schema e' molto semplice. 
    La cittadinanza  per  fatto  di  nascita  si  acquista  a  titolo
originario. Lo status di cittadino, una volta  acquisito,  ha  natura
permanente ed e' imprescrittibile. 
    Esso e' giustiziabile in ogni tempo in base alla  semplice  prova
della fattispecie acquisitiva integrata dalla  nascita  da  cittadino
italiano. 
    Donde la prova e' nella linea di trasmissione. 
    Resta salva solo l'estinzione per effetto di  rinuncia  (v.  gia'
Cassazione Sezioni unite n. 4466-09). 
    Ne  segue  che,  ove  la  cittadinanza  sia  rivendicata  da   un
discendente, null'altro, a legislazione invariata, spetta  a  lui  di
dimostrare salvo che questo: di  essere  appunto  discendente  di  un
cittadino italiano; mentre incombe alla  controparte,  che  ne  abbia
fatto eccezione, la prova dell'evento  interruttivo  della  linea  di
trasmissione». 
    Ad analoghe conclusioni era gia'  pervenuta,  in  precedenza,  la
giurisprudenza  di  legittimita',  di  talche'  si  puo'  parlare  di
orientamento consolidato. 
    Per completezza, si richiama,  tra  le  molte,  quanto  affermato
dalla Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite,  nella  precedente
pronuncia n. 4466/2009,  ricognitiva  dei  principi  affermati  dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 87/1975  e  n.  30/1983,  che
avevano, come noto, esteso l'acquisto  della  cittadinanza  a  titolo
originario per nascita anche ai figli di madre italiana. 
    Si legge, in particolare, nella richiamata pronuncia che: 
      «Le Sezioni unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia
n. 3331 del 2004, hanno stabilito che,  per  effetto  delle  sentenze
della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e  n.  30  del  1983,  deve
essere riconosciuto il diritto allo «status» di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del  1912  che  sia
stata, di conseguenza, privata della cittadinanza  italiana  a  causa
del matrimonio. 
      Pur   condividendo   il   principio    dell'incostituzionalita'
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria  d'incostituzionalita'
delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e
le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948,  non
potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della  Costituzione,  la
Corte afferma che il  diritto  di  cittadinanza  in  quanto  «status»
permanente ed imprescrittibile, salva  l'estinzione  per  effetto  di
rinuncia da parte del richiedente, e'  giustiziabile  in  ogni  tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore  dai
quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante  anche  dopo
l'entrata in vigore della  Costituzione  dell'illegittima  privazione
dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale». 
    In  applicazione  del  c.d.  «diritto  vivente»,  deve,   dunque,
ritenersi che - quantomeno nel regime previgente al decreto-legge  n.
36/2025 - i soggetti  nati  all'estero  che  potevano  dimostrare  la
propria discendenza ininterrotta da un cittadino italiano fossero per
cio' solo  cittadini  italiani,  essendo  la  qualita'  di  cittadino
italiano  una  qualita'  essenziale  della  persona,  con   caratteri
d'assolutezza, originarieta', indisponibilita' e  imprescrittibilita'
(cosi' Cass. civ., Sez. unite, n. 4466/2009 cit.). 
    La circostanza che costoro avessero, o meno,  agito  in  giudizio
per  il  riconoscimento  formale  del  loro   status   di   cittadini
costituiva, invero, una semplice circostanza di fatto, irrilevante ai
fini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto
giuridico cd. «a formazione progressiva», bensi',  piuttosto,  di  un
diritto soggettivo perfetto che sorgeva con la nascita della persona,
dal momento  che  il  mancato  accertamento  giudiziale  del  diritto
soggettivo non fa venire meno l'esistenza del diritto. 
    Un'interpretazione  contraria,  d'altronde,  contrasterebbe   con
l'impostazione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza consolidata,
oltre che con  la  natura  dichiarativa,  e  non  certo  costitutiva,
pacificamente  riconosciuta  alle  sentenze  di  accertamento   della
cittadinanza  iure  sanguinis,  che  si  limitano  ad   accertare   o
dichiarare uno status gia' acquisito sin dalla nascita. 
    Alla  luce  di  cio',  sono  chiari  i  dubbi   di   legittimita'
costituzionale  della  disposizione  oggetto  di  controversia,   che
introduce un'ipotesi di  revoca  di  uno  status  di  cittadino  gia'
acquisito dal soggetto nato all'estero con avo italiano. 
    Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica ex tunc
della cittadinanza, o per meglio dire, una sorta di revoca  implicita
della cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata  in
vigore del decreto  in  questione,  avevano  gia'  acquisito,  grazie
all'ininterrotta discendenza da cittadino  italiano,  la  titolarita'
sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora  provveduto
al formale riconoscimento della titolarita' del diritto, tramite  una
dichiarazione di volonta' espressa. 
    E cio', nonostante il legislatore goda di ampia  discrezionalita'
nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza. 
    Come ricordato dalla Corte costituzionale, infatti: «Questa Corte
riconosce «che il legislatore god[e] di ampia discrezionalita'  nella
disciplina dell'attribuzione della cittadinanza» (sentenza n. 25  del
2025). 
    Nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da altre
discipline connotate da elevata discrezionalita', «non si sottraggono
per questo al giudizio di costituzionalita',  in  quanto  devono  pur
sempre   essere   compiute   secondo   canoni   di   non    manifesta
irragionevolezza  e  di  proporzionalita'  rispetto  alle   finalita'
perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194  del  2019,
n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)» (sentenza n. 25 del  2025  e,  in
senso  analogo,  sentenza  n.  195  del  2022).  In  particolare,  la
giurisprudenza costituzionale ha escluso che  un  criterio  fondativo
della cittadinanza possa essere connotato in  termini  discriminatori
(cosi' la gia' citata sentenza n. 30 del 1983, che ha  ravvisato  una
violazione dell'art.  3  della  Costituzione,  nella  disciplina  che
prevedeva «l'acquisto  originario  soltanto  della  cittadinanza  del
padre», senza contemplare il medesimo acquisto  a  titolo  originario
anche in caso di cittadinanza  italiana  della  madre).  Di  seguito,
questa   Corte   ha   ritenuto   manifestamente    irragionevoli    e
sproporzionate, nel loro applicarsi a persone affette da infermita' o
da menomazione di natura fisica o psichica, norme  attributive  della
cittadinanza che richiedevano la dimostrazione  di  conoscenze  o  il
compimento di atti nei loro confronti non esigibili (sentenze  n.  25
del 2025 e n. 258 del 2017). 
    E ancora, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una  norma
che irragionevolmente includeva, nel novero delle cause  ostative  al
riconoscimento  della  cittadinanza,  la  morte   del   coniuge   del
richiedente, sopravvenuta in pendenza dei  termini  previsti  per  la
conclusione del procedimento (sentenza n. 195 del 2022). (...) 
    Nondimeno, compete a questa Corte accertare, al metro  della  non
manifesta irragionevolezza e sproporzione, che le norme che  regolano
l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a  criteri
del tutto estranei ai principi costituzionali  e  a  quei  molteplici
tratti,  che,  come  sopra  evidenziato  connotano  la  cittadinanza»
(cosi': Corte costituzionale, sentenza n 142/2025). 
    Cio' posto, la norma appare in contrasto con gli articoli  2,  3,
117, 22, 72 e 77  della  Costituzione,  per  le  ragioni  di  seguito
indicate. 
  6.1. Ragioni di contrasto  con  gli  articoli  2,  3  e  117  della
Costituzione. 
    La disciplina censurata si pone in contrasto con gli articoli  2,
3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con particolare  riferimento
agli articoli 9 del T.U.E. e 20  del  T.F.U.E.,  per  violazione  dei
principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalita' e legittimo
affidamento, quali principi fondamentali dell'ordinamento  interno  e
unionale. 
    L'irragionevolezza della normativa emerge, in prima battuta,  con
riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, i  quali  fondano
un generale principio di ragionevolezza delle norme, le quali  devono
infatti, a loro volta, rispettare un altrettanto  generale  principio
di affidamento nella sicurezza giuridica. 
    La  sospetta  incostituzionalita'  attiene  alla  violazione  del
limite invalicabile dei cd. diritti quesiti, sub specie di revoca del
diritto di cittadinanza, quale status giuridico gia'  acquistato  per
nascita. 
    In questa sede non si intende porre  in  dubbio  l'esistenza  del
potere discrezionale  del  legislatore  di  fissare  uno  sbarramento
temporale per l'acquisto della cittadinanza: cio'  tanto  per  quanto
concerne l'individuazione del numero di generazioni, a ritroso, entro
cui la cittadinanza puo' essere trasmessa (cio'  che  non  rileva  in
questa sede), quanto per quanto concerne l'individuazione del  giorno
a partire dal quale l'acquisto della cittadinanza e' soggetto a nuove
regole per i  nuovi  nati  (id  est:  per  coloro  che  saranno  nati
successivamente a tale giorno). 
    Cio' che, invece, suscita dubbi di tenuta  costituzionale  e'  la
previsione di un termine, quale dies a quo per  l'applicazione  della
nuova  disciplina  (e  per  la  conseguente  «preclusione   ex   tunc
all'acquisto» della cittadinanza, secondo la terminologia  utilizzata
dal legislatore nella relazione illustrativa),  anche  a  coloro  che
sono gia' nati prima di detto termine e  che,  pertanto,  hanno  gia'
legittimamente acquistato la cittadinanza italiana in base alla legge
vigente al momento della loro nascita. 
    Pur non essendo la retroattivita' della legge civile di  per  se'
vietata,   essa   trova,   infatti,   «un   limite   nel    principio
dell'affidamento  dei  consociati  nella  certezza   dell'ordinamento
giuridico,  il   mancato   rispetto   del   quale   si   rivolve   in
irragionevolezza e comporta, di conseguenza,  l'illegittimita'  della
norma» (cosi': Corte costituzionale, sentenza n. 69/2014). 
    Nel caso di specie, la  modifica  del  regime  di  riconoscimento
della  cittadinanza  ha  inciso  direttamente   su   una   situazione
soggettiva  gia'   perfezionatasi   nella   sfera   giuridica   degli
interessati, i quali, nati anteriormente all'entrata in vigore  della
nuova  disciplina,  avevano  acquisito,   sin   dalla   nascita,   la
cittadinanza italiana iure sanguinis. 
    Il riconoscimento amministrativo o giudiziale  dello  status  ha,
infatti, come gia' osservato, natura  meramente  dichiarativa  e  non
costitutiva, sicche' tali soggetti erano gia'  cittadini  italiani  a
tutti gli effetti e confidavano, legittimamente,  nella  possibilita'
di ottenere, in ogni tempo, l'accertamento formale di uno status gia'
esistente. 
    L'intervento normativo sopravvenuto ha, invece,  determinato  una
privazione di tale situazione giuridica, in violazione del  principio
di affidamento. 
    La disciplina censurata viola, inoltre,  anche  il  principio  di
eguaglianza, introducendo trattamenti differenziati tra soggetti  che
si trovano in condizioni di fatto del tutto omogenee, finendo, cosi',
col far dipendere il riconoscimento della  cittadinanza  italiana  da
elementi del tutto  arbitrari  e  non  riconducibili  alla  sfera  di
controllo del singolo, quali la data di presentazione  della  domanda
in sede amministrativa o giudiziale. 
    Sennonche' la concreta possibilita' di presentare tempestivamente
tali istanze dipende anche da fattori burocratici  ed  economici  del
tutto estranei alla volonta' dell'interessato, con la conseguenza per
cui la distinzione tra chi abbia presentato una domanda prima del  28
marzo 2025 e chi lo abbia fatto successivamente  a  tale  termine  si
risolve in una disparita' di trattamento,  priva  di  giustificazione
razionale. 
    Ne' l'aver promosso un giudizio di accertamento  puo'  costituire
valido criterio di  differenziazione,  trattandosi  di  un'iniziativa
avente una funzione meramente  dichiarativa,  che  non  qualifica  in
termini di maggior meritevolezza la posizione giuridica del soggetto,
risolvendosi, piuttosto, in una discriminazione indiretta ai danni di
coloro che non disponevano delle risorse  economiche  necessarie  per
adire tempestivamente l'autorita' giudiziaria. 
    La disposizione censurata viola, infine, anche  il  principio  di
ragionevolezza  e  proporzionalita',  determinando  una  compressione
particolarmente  intensa  e  definitiva  della  sfera  giuridica  dei
destinatari, a  fronte  di  obiettivi  che  avrebbero  potuto  essere
perseguiti mediante strumenti meno invasivi. 
    La revoca massiva dello  status  di  cittadino  appare,  infatti,
manifestamente sproporzionata rispetto alle finalita'  dichiarate  di
gestione del carico amministrativo e giudiziario, le quali  avrebbero
potuto essere perseguite mediante misure temporanee o transitorie, in
attesa di una riforma organica della materia. 
    Alla luce di tutto quanto sin qui  evidenziato,  le  disposizioni
censurate si pongono, altresi', in contrasto  con  l'art.  117  della
Costituzione,  in  relazione  al  diritto  dell'Unione  europea,  con
particolare riferimento agli articoli 9 del T.U.E. e 20 del  T.F.U.E.
in punto di cittadinanza europea, cui accede un complesso di  diritti
politici, civili e sociali di rango primario. 
    La normativa censurata, incidendo retroattivamente  sull'acquisto
della cittadinanza italiana  iure  sanguinis,  determina  la  perdita
automatica e generalizzata  dello  status  di  cittadino  dell'Unione
europea per una platea indeterminata di soggetti, collocandosi cosi',
pacificamente, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. 
    La situazione dei soggetti che, possedendo la cittadinanza di  un
solo Stato membro,  rischiano  di  perdere  lo  status  di  cittadino
dell'Unione e i diritti a esso connessi rientra, per sua natura e per
le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione,  con
la conseguenza che, nell'esercizio della  competenza  in  materia  di
cittadinanza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il  principio
di proporzionalita'. 
    Sotto tale profilo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha
costantemente chiarito che la perdita ipso iure della cittadinanza di
uno Stato membro e' incompatibile con il diritto dell'Unione europea,
qualora le norme nazionali non consentano, in alcun momento, un esame
individuale delle  conseguenze  che  tale  perdita  produce  per  gli
interessati,  alla  luce  dei  diritti  derivanti  dall'art.  20  del
T.F.U.E. 
    In particolare, e' stato affermato che gli Stati devono garantire
la possibilita' di conservare o recuperare la cittadinanza, anche con
effetti ex tunc, entro termini ragionevoli, che  possono  iniziare  a
decorrere solo a seguito di una specifica e individuale  informazione
circa  il  rischio  di  perdita  dello  status,  accompagnata   dalla
possibilita'  di  presentare  un'istanza   idonea   a   impedire   il
verificarsi dell'evento estintivo (cfr.  C.G.U.E.,  sentenza  del  12
marzo 2019,  C-221/17;  C.G.U.E.,  sentenza  del  5  settembre  2023,
C-689/21). 
    Ne  discende  che  una  disciplina  che  determini   la   perdita
automatica, generalizzata e irreversibile della  cittadinanza,  senza
alcuna   valutazione    individuale,    senza    adeguate    garanzie
procedimentali e senza l'introduzione di un  regime  transitorio  che
consenta agli interessati di mantenere o riacquistare lo status entro
un  termine  ragionevole,  risulta  manifestamente  sproporzionata  e
incompatibile con il diritto dell'Unione. 
    Il decreto-legge n. 36/2025 e la relativa legge  di  conversione,
in   definitiva,   non   soddisfano   i   criteri   elaborati   dalla
giurisprudenza europea, prevedendo  una  disciplina  retroattiva  che
incide  in  modo  definitivo  sullo  status   di   cittadino,   senza
possibilita' di opzione, conservazione  o  recupero,  e  senza  alcun
esame individuale delle conseguenze prodotte  nella  sfera  giuridica
degli interessati. 
    Tale disciplina si pone pertanto in contrasto  con  gli  obblighi
derivanti dal diritto dell'Unione europea, integrando una  violazione
dell'art. 117  della  Costituzione,  che  impone  al  legislatore  il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. 
  6.2. Ragioni di contrasto con l'art. 22 della Costituzione. 
    La disposizione censurata si pone in evidente contrasto anche con
l'art. 22 della Costituzione, il quale stabilisce che: «Nessuno  puo'
essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della
cittadinanza, del nome». 
    Tale precetto costituzionale non  puo'  essere  interpretato,  in
senso riduttivo, come mero divieto di discriminazione  fondata  sulle
opinioni  politiche  individuali,  poiche'  una  simile  lettura   ne
svuoterebbe la portata normativa, rendendolo una mera ripetizione dei
principi di eguaglianza e democraticita' sanciti dagli articoli 2 e 3
della Costituzione. 
    L'interpretazione preferibile  dell'art.  22  della  Costituzione
induce, piuttosto, a ritenere che esso vieti ogni forma di privazione
dello status civitatis fondata su motivi, comunque,  riconducibili  a
scelte discrezionali di natura politica, comprese quelle giustificate
con  riferimento  a  interessi  pubblici  generali  o  assunti   come
preminenti per la collettivita' nazionale. 
    Non a caso, del resto, l'art. 22 della Costituzione e'  collocato
tra  le  garanzie  dei  rapporti  civili,  a   conferma   del   nesso
inscindibile tra cittadinanza e tutela delle liberta' fondamentali, e
dell'intento del Costituente di  sottrarre  uno  degli  aspetti  piu'
essenziali  della  personalita'  giuridica  alla  disponibilita'  del
legislatore ordinario. 
    Nel caso di specie, l'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91  del
1992, come introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025, determina una
sostanziale ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana
in capo a soggetti  che  tale  status  avevano  gia'  acquisito  iure
sanguinis, in quanto nati anteriormente all'entrata in  vigore  della
nuova disciplina. 
    Tale effetto  e'  giustificato  dal  legislatore  sulla  base  di
ragioni, esplicitamente indicate  nel  preambolo  del  provvedimento,
quali: la crescita esponenziale della platea dei cittadini  residenti
all'estero,  la  presunta  assenza  di  vincoli  effettivi   con   la
Repubblica,  l'esigenza   di   maggiore   omogeneita'   culturale   e
identitaria e i correlati profili di sicurezza nazionale. 
    Si tratta, tuttavia, di motivazioni che integrano a pieno  titolo
«motivi politici» ai sensi dell'art. 22 della Costituzione, in quanto
attengono a scelte discrezionali di politica demografica, identitaria
e securitaria, fondate su valutazioni di opportunita' generale, e non
su comportamenti volontari o imputabili ai singoli interessati. 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  costantemente   affermato
l'illegittimita'  delle   ipotesi   di   perdita   automatica   della
cittadinanza, ribadendo che l'estinzione dello status civitatis  puo'
conseguire esclusivamente a un  atto  consapevole  e  volontario  del
soggetto interessato, come  chiarito  a  partire  dalla  sentenza  n.
87/1975. 
    Se e'  vero  che  l'acquisto  della  cittadinanza  rientra  nella
discrezionalita' del legislatore, altrettanto non puo' dirsi  per  il
suo mantenimento una volta che lo status sia stato acquisito, poiche'
esso  si  configura  come  un  diritto  fondamentale  della  persona,
costituente una qualita' essenziale dell'individuo, con caratteri  di
assolutezza, originarieta', indisponibilita'  e  imprescrittibilita',
come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimita' (cfr. in
tal senso, ex multis: Cass. civ., Sez.  unite,  n.  4466/2009;  Cass.
civ.,  Sez.  unite,  n.  25317/2022;  Cass.  civ.,  Sez.  unite,   n.
25318/2022). 
    La normativa sospettata di incostituzionalita', incidendo in modo
massivo e indiscriminato su  intere  categorie  di  cittadini,  senza
riferimento a comportamenti attivi e senza  possibilita'  di  evitare
l'effetto ablativo,  realizza  proprio  quella  forma  di  privazione
arbitraria della  cittadinanza,  che  l'art.  22  della  Costituzione
intende radicalmente escludere. 
  6.3.  Ragioni  di  contrasto  con  gli  articoli  72  e  77   della
Costituzione. 
    La disciplina censurata presenta profili di dubbia conformita' al
dettato costituzionale anche sotto il profilo  dell'impiego,  per  la
sua introduzione, dello strumento della  decretazione  d'urgenza,  in
violazione degli articoli 72, comma 4, e 77 della Costituzione. 
    In  primo  luogo,  deve  osservarsi   come   la   materia   della
cittadinanza, per la sua intrinseca rilevanza costituzionale,  appaia
coperta da una riserva di legge formale e, sul piano  procedimentale,
da una riserva  di  Assemblea,  con  conseguente  necessita'  che  la
relativa  disciplina  sia  adottata  mediante  legge  ordinaria   del
Parlamento, secondo l'iter legis ordinario di cui all'art.  72  della
Costituzione, e  non  attraverso  atti  aventi  forza  di  legge  del
Governo. 
    - L'art. 72, comma 4, della Costituzione individua, infatti,  una
serie  di  materie  la  cui  regolazione  legislativa  deve  avvenire
mediante l'esame e l'approvazione diretta dell'Assemblea, in  ragione
della loro particolare importanza politica e  istituzionale,  e  tale
previsione  risponde  all'esigenza   di   assicurare   un   confronto
parlamentare pieno, caratterizzato  da  pubblicita'  delle  sedute  e
dalla partecipazione integrale delle forze  politiche,  garanzie  che
non possono essere assicurate in sedi diverse. 
    Tra le materie espressamente sottoposte a  riserva  di  assemblea
dall'art.  72,  comma  4,  della  Costituzione  figurano  la  materia
costituzionale  e  la  materia  elettorale,   entrambe   interpretate
estensivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza  costituzionale,
cosi'  da  ricomprendere,   rispettivamente,   ogni   intervento   di
particolare rilievo sull'assetto istituzionale  dello  Stato  e  ogni
aspetto attinente alla disciplina della funzione elettorale,  incluse
le condizioni per l'attribuzione della capacita' elettorale attiva  e
passiva. In tale prospettiva, la disciplina  dello  status  civitatis
non puo' che rientrare nell'ambito di applicazione di  tali  riserve,
incidendo direttamente su un elemento costitutivo dello Stato e sulla
definizione del rapporto di rappresentanza politica. 
    La  cittadinanza,  infatti,  non  costituisce  un   mero   status
individuale,  ma  rappresenta  il   presupposto   indefettibile   per
l'esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto di  voto
per la Camera dei deputati e il  Senato  della  Repubblica  e  per  i
referendum, sicche'  qualsiasi  intervento  normativo  che  modifichi
retroattivamente le condizioni per l'acquisizione della  cittadinanza
iure  sanguinis,  escludendo  soggetti  precedentemente  legittimati,
comporta  una  modifica  implicita  della  composizione   del   corpo
elettorale. 
    Un  simile  intervento,  per  la  sua  portata  e  per  l'impatto
sull'assetto democratico, richiede necessariamente  il  ricorso  alla
procedura legislativa ordinaria  e  non  puo'  essere  affidato  allo
strumento eccezionale del decreto-legge, pena la violazione dell'art.
72, comma 4, della Costituzione. 
    In ogni caso, anche a voler ritenere la materia  non  coperta  da
riserva di legge formale e di Assemblea, risulta evidente il  difetto
dei presupposti  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza  richiesti
dall'art. 77 della Costituzione  per  il  ricorso  alla  decretazione
d'urgenza. 
    Le ragioni addotte dal Governo nel preambolo del decreto-legge n.
36 del 2025, consistenti nell'esigenza di arginare  la  crescita  del
numero di potenziali cittadini italiani residenti  all'estero,  nella
presunta assenza  di  vincoli  effettivi  con  la  Repubblica  e  nei
correlati profili di sicurezza nazionale, nonche' nel  timore  di  un
sovraccarico dei Comuni e  degli  uffici  consolari  e  giudiziari  -
attengono a fenomeni noti e risalenti nel tempo, che non presentano i
caratteri  della   straordinarieta'   o   dell'emergenza,   tali   da
giustificare un intervento immediato mediante decreto-legge. 
    La  disciplina  della  cittadinanza  iure  sanguinis  e'  rimasta
sostanzialmente invariata per  oltre  un  secolo,  e  gli  interventi
succedutisi  nel  tempo   hanno   avuto   carattere   prevalentemente
ampliativo, in attuazione del principio di eguaglianza,  sicche'  non
e'  ravvisabile  alcuna  situazione  sopravvenuta  che  imponesse  un
intervento normativo urgente e indifferibile, tanto piu' se orientato
a introdurre una disciplina retroattiva e peggiorativa, incidente  su
situazioni soggettive gia' consolidatesi. 
    Del  resto,  la  stessa  finalita'  dichiarata  di  arrestare  un
meccanismo di crescita esponenziale delle domande  di  riconoscimento
della cittadinanza avrebbe potuto  essere  perseguita,  coerentemente
con la natura del fenomeno, mediante misure efficaci solo pro futuro,
senza  incidere  retroattivamente  sugli   effetti   giuridici   gia'
verificatisi. 
    Nel caso di specie, l'intervento normativo si colloca al di fuori
dell'ambito   delle   possibilita'   applicative   costituzionalmente
previste  dall'art.  77  della  Costituzione,  risultando  privo  dei
presupposti richiesti e adottato in  una  materia  che,  per  la  sua
rilevanza  democratica  e  istituzionale,   avrebbe   dovuto   essere
riservata alla piena dialettica parlamentare. 
    Ne consegue che la disciplina censurata viola  gli  articoli  72,
comma 4,  e  77  della  Costituzione,  risultando  costituzionalmente
illegittima anche sotto il profilo procedimentale. 
  7. Conclusioni. 
    Alla luce di tutto cio', l'art. 3-bis  della  legge  n.  91/1992,
introdotto dal decreto-legge  n.  36/2025,  convertito  in  legge  n.
74/2025, appare costituzionalmente illegittimo  nella  parte  in  cui
attribuisce efficacia retroattiva alle  nuove  condizioni  limitative
del riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita, incidendo
su situazioni gia' perfezionatesi e risolvendosi  in  una  revoca  ex
tunc di un diritto acquisito,  senza  la  previsione  di  un  termine
ragionevole  per  la  richiesta  di   riconoscimento   dello   status
civitatis. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; 
    ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   3-bis   -
limitatamente alle parole «anche  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere
«a», «a-bis» e «b» - della legge 5 febbraio 1992, n.  91,  introdotto
dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con  modificazioni
in legge 23 maggio 2025 n. 74, in riferimento agli articoli 2, 3, 117
(quest'ultimo in  relazione  ai  principi  derivati  dall'ordinamento
unionale e, in particolare,  dall'art.  9  del  Trattato  sull'Unione
europea e dall'art. 20 del  Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione
europea), 22, 72 e 77 della Costituzione; 
    dichiara la contumacia del Ministero dell'interno; 
    dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del giudizio; 
    ordina che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  del
presente giudizio (ivi compresa  la  parte  contumace),  al  pubblico
ministero presso l'intestato Tribunale e al Presidente del  Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati a cura della Cancelleria; 
    manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
      Campobasso, 6 febbraio 2026 
 
                         Il Giudice: Casillo