Reg. ord. n. 40 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11
Ordinanza del Tribunale di Campobasso del 09/02/2026
Tra: Agustin Lopez Alt C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 – Preclusione all’acquisizione della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità della preclusione ai nati all’estero anche prima della data di entrata in vigore dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 – Deroghe nel caso di riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – Denunciata retroazione degli effetti limitativi sull’acquisto della cittadinanza a titolo originario dei soggetti nati all’estero discendenti da avo italiano – Denunciata revoca, implicita e retroattiva, della cittadinanza applicabile a quanti, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano presentato domanda di riconoscimento della titolarità del diritto – Lesione del diritto al mantenimento del proprio status civitatis – Lesione dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico in relazione a un diritto già acquisito nel patrimonio giuridico della persona – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno proposto domanda di riconoscimento anteriormente al 28 marzo 2025 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali in relazione al diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cittadinanza europea – Incidenza sullo status di cittadino dell’Unione europea senza possibilità di opzione, conservazione o recupero, e senza alcun esame individuale delle conseguenze prodotte nella sfera giuridica degli interessati – Privazione arbitraria della cittadinanza per motivi politici, inerenti a scelte discrezionali di politica demografica, identitaria e securitaria – Violazione della riserva di legge formale e della riserva di assemblea, considerata la materia attinente allo status civitatis compresa nell’alveo della materia costituzionale ed elettorale – Carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza per l’adozione della decretazione d’urgenza.
Norme impugnate:
decreto-legge del 28/03/2025 Num. 36 Art. 1 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 23/05/2025 Num. 74
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 22
Costituzione Art. 72
Costituzione Art. 72 Co. 4
Costituzione Art. 77
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato unione europea Art. 9
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 20
Testo dell'ordinanza
N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 febbraio 2026
Ordinanza del 9 febbraio 2026 del Tribunale di Campobasso nel
procedimento civile promosso da Agustin e Joaquin Lopez Alt contro
Ministero dell'interno .
Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione
del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) -
Modifiche alla legge n. 91 del 1992 - Preclusione all'acquisizione
della cittadinanza italiana in base al criterio della discendenza
per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero
e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilita' della
preclusione ai nati all'estero anche prima della data di entrata in
vigore dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal
decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 - Deroghe nel caso di
riconoscimento, nel rispetto della normativa applicabile al 27
marzo 2025, a seguito di domanda di accertamento della cittadinanza
presentata (in via amministrativa o giurisdizionale) non oltre le
23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art.
3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74.
(GU n. 11 del 18-03-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
In materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea;
Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 novembre
2025;
letti gli atti di causa;
ha pronunciato la seguente:
Ordinanza
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 802 del Ruolo
generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
Agustin Lopez ALT - (C.F.: LPZGTN91L07Z600D), nato in Argentina
il 7 luglio 1991 e ivi residente, in San Martin 1389, Concepcion,
Tucuman;
Joaquin Lopez Alt - (C.F.: LPZJQN93H28Z600R), nato in Argentina
il 28 giugno 1993 e ivi residente, in San Martin 1389, Concepcion,
Tucuman;
entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv.
Graciela Cerulli - (ricorrenti);
contro Ministero dell'interno (codice fiscale n. 97149560589), in
persona del Ministro pro tempore - (convenuto non costituitosi);
e con l'intervento del pubblico ministero presso il Tribunale -
(interventore ex lege).
1. Sullo svolgimento del giudizio a quo.
Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., depositato in data
28 maggio 2025 e ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Ministero
dell'interno, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di
cittadini italiani iure sanguinis.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere
entrambi discendenti diretti di cittadino italiano, Bambino Di
Primio, nato a Belmonte del Sannio (IS) in data 18 ottobre 1867 e,
successivamente, emigrato in Argentina, senza mai naturalizzarsi, con
conseguente conservazione della cittadinanza italiana e trasmissione,
della stessa, ai discendenti.
I ricorrenti, in particolare, hanno cosi' ricostruito la linea di
discendenza e i singoli passaggi generazionali:
da Bambino Di Primio a Maria Amalia Julieta Di Primio, nata in
Argentina il 24 agosto 1902 e coniugatasi in Argentina con cittadino
straniero in data 28 novembre 1919;
da Maria Amalia Julieta Di Primio a Yolanda Alicia Jacobo, nata
in Argentina il 14 luglio 1923;
da Yolanda Alicia Jacobo a Patricio Fernando Lopez, nato in
Argentina il 2 ottobre 1958;
da Patricio Fernando Lopez agli odierni ricorrenti: Agustin
Lopez Alt (nato il 7 luglio 1991) e Joaquin Lopez Alt (nato il 28
giugno 1993).
Gli odierni ricorrenti hanno, quindi, allegato di essere italiani
per diritto di nascita, chiedendo, conseguentemente, di ordinare al
Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile
competente, di procedere all'iscrizione, trascrizione e annotazione
della cittadinanza nei registri dello stato civile.
I ricorrenti, peraltro, hanno prospettato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, comma 1bis e comma
1-ter del decreto-legge n. 36/2025 (convertito con modificazioni in
legge n. 74/2025) e, dunque, dell'art. 3-bis, comma 1, lett. «a»,
«a-bis» e «b», della legge n. 91/1992, per violazione degli articoli
1, 2, 3, 22, 35 e 77 della Costituzione.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del
ricorso.
La causa e' stata istruita in via esclusivamente documentale e la
stessa e' stata, quindi, discussa all'udienza del 19 novembre 2025,
celebrata ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., mediante collegamento
audiovisivo presso l'aula virtuale di udienza «Teams»).
2. Sulla competenza del Tribunale di Campobasso.
Preliminarmente, deve essere affermata la competenza della
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E. istituita
presso l'intestato Tribunale di Campobasso, ai sensi dall'art. 4,
comma 5, del decreto-legge n. 13/2017, convertito con modificazioni
in legge n. 46/2017, il quale dispone che «quando l'attore risiede
all'estero le controversie di accertamento dello stato di
cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di
nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti non risiedono in
Italia e risulta agli atti che l'ascendente sia nato a Belmonte del
Sannio (IS), Comune ricompreso nel distretto della Corte d'Appello di
Campobasso, con conseguente radicamento della competenza in capo
all'intestata Sezione del Tribunale di Campobasso.
Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
n. 13/2017, convertito con modificazioni in legge n. 46/2017,
competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato
di cittadinanza italiana sono le sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea, le quali, ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge n. 13/2017 cit., convertito in legge n. 46/2017, «sono
istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede
le Corti d'appello».
Deve, quindi, essere affermata la competenza funzionale e
territoriale del giudice adito a conoscere la domanda.
3. Sulla contumacia del Ministero dell'interno.
Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia
del Ministero dell'interno.
L'Amministrazione convenuta non risulta, infatti, essersi
costituita nel presente giudizio, benche' la stessa sia stata
ritualmente e tempestivamente citata, dalla parte ricorrente, tramite
notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del
decreto di fissazione dell'udienza a mezzo posta elettronica
certificata, presso l'indirizzo istituzionale dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Campobasso, estratto da «RegInde», come
risulta dalla documentazione in atti.
Ne consegue la declaratoria di contumacia del Ministero
dell'interno convenuto.
4. Sulla fondatezza della domanda in base alla normativa previgente
al decreto-legge n. 36/2025 (convertito in legge n. 74/2025).
E' evidente, in primo luogo, che la domanda introduttiva del
procedimento in epigrafe, ove la stessa fosse stata presentata prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025 (convertito in
legge n. 74/2025), avrebbe trovato pacifico accoglimento, in quanto:
in punto di fatto, i ricorrenti hanno allegato (e provato;
infra) sia la propria discendenza dall'avo italiano, sia l'assenza di
perdita di cittadinanza da parte di quest'ultimo, provando, altresi',
la mancanza di qualsivoglia interruzione nella linea di trasmissione;
ed invero, ne' il matrimonio con cittadino straniero dell'ava
intermedia, Maria Amalia Julieta Di Primio, celebrato in data 28
novembre 1919, ne' la nascita della di lei figlia, Yolanda Alicia
Jacobo, avvenuta in data 14 luglio 1923, eventi entrambi anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sono elementi
idonei ad impedire la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis
per linea materna;
come chiarito dalla Suprema corte, infatti, «per effetto delle
sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983,
deve essere riconosciuto il diritto allo «status» di cittadino
italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana
coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del
1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio
dell'incostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali
produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora
esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il
diritto di cittadinanza in quanto «status» permanente ed
imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte
del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in
vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla
norma discriminatoria dichiarata incostituzionale» (cosi': Cass.
civ., Sez. unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009);
cio' in quanto «lo stato di cittadino e' permanente ed ha
effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei
diritti conseguenti; esso, come si e' rilevato, puo' perdersi solo
per rinuncia, cosi' come anche nella legislazione previgente (art. 8
n. 2, legge n. 555 del 1912) [...]. Percio' correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come
questa, costituisce una qualita' essenziale della persona, con
caratteri d'assolutezza, originarieta', indisponibilita' ed
imprescrittibilita', che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di
regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato» (cosi':
Cass. civ., Sez. unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009);
la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli
odierni ricorrenti e' compiutamente documentata, avendo i ricorrenti
assolto l'onere probatorio su di se' gravante, mediante produzione
dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato di non
naturalizzazione dell'avo italiano, unitamente agli ulteriori atti di
nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni
ricorrenti;
ed invero, «a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza
spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di
trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto
eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva» (cosi':
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022);
la parte convenuta, rimasta contumace, e' venuta meno all'onere
probatorio su di se' gravante, avente ad oggetto, come visto, la
sussistenza di eventi che astrattamente potrebbero ritenersi
interruttivi della trasmissione della cittadinanza;
in conclusione, in applicazione del regime normativo
previgente, e anche alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra
richiamate, la domanda oggetto del presente giudizio sarebbe stata
indubbiamente accolta.
5. Sull'ammissibilita' e rilevanza della questione di
costituzionalita'.
Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 3-bis della legge n.
91/1992, nella sua nuova formulazione:
«1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente
legge, all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli
articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la
cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data
di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra
cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a. lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto,
nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito
di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23,59, ora
di Roma, della medesima data;
a-bis. lo stato di cittadino dell'interessato e'
riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria
documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco
competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato
all'interessato dall'ufficio competente entro le 23,59, ora di Roma,
della medesima data del 27 marzo 2025;
b. lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato
giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23,59,
ora di Roma, della medesima data;
c. un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o
possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza
italiana;
d. un genitore o adottante e' stato residente in Italia per
almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del
figlio».
Ebbene, stante il tenore letterale della disposizione cosi'
richiamata, la questione di costituzionalita' deve ritenersi
rilevante, in quanto non risulta applicabile alcuna delle eccezioni
espressamente disciplinate dall'art. 3-bis della legge n. 91/1992 e
sopra riportate, atteso che:
la domanda e' stata depositata in data 28 maggio 2025, dunque,
nella vigenza del decreto-legge n. 36/2025 (convertito in legge n.
74/2025) - entrato in vigore, com'e' noto, il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione (28 marzo 2025), per espressa
previsione dell'art. 2 del decreto-legge medesimo, il quale deve,
pertanto, trovare applicazione;
non risulta essere stata proposta domanda in via giudiziale
prima delle ore 23,59 del 27 marzo 2025;
non risulta, dalla documentazione versata in atti, essere stata
proposta alcuna domanda in via amministrativa;
ne', del resto, la stessa risultava, in ogni caso, proponibile,
in ragione del fatto che la figlia dell'avo emigrato, Maria Amalia
Julieta Di Primio, ha sposato un cittadino straniero e ha avuto un
figlio nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948;
non risulta, inoltre, dalla documentazione versata in atti, che
alcun genitore degli odierni ricorrenti abbia soggiornato in Italia
per almeno due anni prima della nascita dei figli medesimi;
gli ascendenti, di primo o di secondo grado, degli odierni
ricorrenti non possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana.
La controversia oggetto del presente giudizio, dunque, non puo'
che essere decisa - rectius: deve essere decisa - facendo
applicazione dell'art. 3-bis della legge n. 91/1992, della cui
costituzionalita', in questa sede, si dubita.
Ne' e' possibile un'interpretazione della disposizione suddetta
che sia conforme a Costituzione: in altri termini, la chiarezza del
dato letterale - ad uno con l'elencazione analitica, e verosimilmente
tassativa, delle eccezioni contemplate dalla disposizione - esclude
la possibilita' di un'interpretazione alternativa, ivi compresa
quella costituzionalmente orientata.
E' sufficiente osservare, al riguardo, che, in base alla costante
giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale «e' sufficiente che il
giudice a quo esplori la possibilita' di una interpretazione conforme
alla Carta fondamentale e (...) la escluda consapevolmente (sentenza
n. 262 del 2015; in senso conforme sentenze n. 202 del 2023, n. 139
del 2022, n. 11 del 2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n. 42 del
2017)» (cosi': Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024).
6. Sulla non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita'.
La questione non appare manifestamente infondata, con riferimento
ai profili sostanziali che di seguito si affrontano.
Il giudicante, in particolare, ritiene che sussista un fondato
motivo di dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis
della legge n. 91/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 36/2025, convertito con modificazioni nella legge n.
74/2025, nella parte in cui limita la disciplina dell'acquisto
automatico della cittadinanza iure sanguinis anche con riferimento a
soggetti gia' nati alla data di entrata in vigore della norma.
La disposizione in esame comporta, infatti, una significativa
compressione del diritto al riconoscimento della cittadinanza
italiana, introducendo una normativa speciale espressamente
derogatoria rispetto agli ordinari criteri previsti dalla
legislazione previgente, applicabile anche a soggetti che,
anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025,
avevano gia' acquisito automaticamente e ab origine la cittadinanza
italiana iure sanguinis (cio' sul presupposto per cui l'eventuale
sentenza dichiarativa dello status di cittadino italiano ha natura
pacificamente dichiarativa, e non certo costitutiva).
La novella normativa, infatti, si applica a tutte le domande
presentate successivamente alle ore 23,59 del 27 marzo 2025 e,
quindi, incide negativamente sulla posizione di tutti coloro che
erano gia' nati prima di tale data e che, in quanto discendenti senza
interruzioni da avo italiano, secondo la disciplina vigente al
momento della nascita, hanno pacificamente acquistato la cittadinanza
italiana.
Conseguenza necessaria della nuova disciplina e' che questa
comporta una sostanziale revoca di un diritto gia' acquisito (anche
se non ancora giudizialmente accertato).
La relazione illustrativa al decreto-legge n. 36/2025 chiarisce
che il novellato art. 3-bis «stabilisce una preclusione all'acquisto
automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di
cittadinanza di Stato estero», fatte salve le eccezioni di cui alle
lettere da «a» a «d» della medesima disposizione.
Secondo la citata relazione, «la disposizione non introdurrebbe
un'ipotesi di perdita della cittadinanza (ulteriore rispetto a quelle
previste dall'art. 13 della legge n. 91 del 1992) bensi' una
specifica preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza
italiana (ex tunc e dunque operante anche ai nati all'estero prima
dell'entrata in vigore della disposizione stessa) per discendenza,
per adozione o per altra causa».
In tale contesto, occorre tuttavia verificare se la deroga
introdotta dal decreto-legge n. 36/2025 integri, nei suoi effetti
sostanziali, una nuova ipotesi di perdita - o, piu' propriamente, di
revoca - della cittadinanza gia' acquisita, ovvero se essa configuri,
come prospettato nella relazione illustrativa, un mero meccanismo
processuale, immediatamente applicabile in forza del principio tempus
regit actum.
In altri termini, deve valutarsi se l'immediata applicazione
della nuova disciplina di cui all'art. 3-bis della legge n. 91/1992
risulti compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e
di tutela del legittimo affidamento, nonche' con i principi
costituzionali e internazionali che vietano la privazione arbitraria
della cittadinanza.
Sul punto, appare utile richiamare quanto recentemente affermato
dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n.
25318/2022 (relativa alle conseguenze giuridiche, nell'ordinamento
italiano, della normativa brasiliana che introdusse, nel 1889, la
c.d. «grande naturalizzazione»), che ha ripercorso i principi
fondamentali posti dalla legge n. 91/1992 per l'accertamento del
diritto alla cittadinanza italiana, ribadendo come la cittadinanza
sia una qualita' attribuita dalla legge e che indica l'appartenenza
di un soggetto a uno Stato, a cui corrisponde un patrimonio di
diritti e doveri.
La richiamata pronuncia, in particolare, afferma testualmente
che:
«L'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un
approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al
prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure
sanguinis, praticamente immutato fin dal codice civile del 1865
secondo un impianto ereditato prima dalla legge n. 555 del 1912 e poi
dalla attuale legge n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale e' a titolo originario per nascita. Fino
al 1992 cio' equivaleva a dire che e' cittadino italiano chi sia
figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre e' ignoto (o
apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi
nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: articoli 4 e
7 del codice civile del 1865, art. 1 della legge n. 555 del 1912.
Il quadro e' mutato con la legge n. 91 del 1992, frutto di una
sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso
che e' cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di
madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica
se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi [...].
Puo' osservarsi che il peso della scelta ispirata ai legami di
sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di
legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si
dice, iure soli, piu' o meno temperati da requisiti e condizioni
aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella
legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilita' di
acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma
anche - per la contraddizione che non consente - una altrettanto
decisa restrizione delle possibilita' di ravvisare fattispecie
estintive della cittadinanza degli italiani all'estero. E' un fatto
assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto
della perdita della cittadinanza italiana puo' dipendere solo dalla
legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore
rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito
ordinamentale straniero.
Proprio da cio' e' originato il riconoscimento dei fenomeni di
doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e
l'evoluzione del diritto internazionale.
Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n.
91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti
situazioni di conflitto.
Non puo' non sottolinearsi come della rilevanza di tali fenomeni
di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la
tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
[...]
La risultante di un tale schema e' molto semplice.
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo
originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
permanente ed e' imprescrittibile.
Esso e' giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
italiano.
Donde la prova e' nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. gia'
Cassazione Sezioni unite n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un
discendente, null'altro, a legislazione invariata, spetta a lui di
dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un
cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia
fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di
trasmissione».
Ad analoghe conclusioni era gia' pervenuta, in precedenza, la
giurisprudenza di legittimita', di talche' si puo' parlare di
orientamento consolidato.
Per completezza, si richiama, tra le molte, quanto affermato
dalla Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite, nella precedente
pronuncia n. 4466/2009, ricognitiva dei principi affermati dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, che
avevano, come noto, esteso l'acquisto della cittadinanza a titolo
originario per nascita anche ai figli di madre italiana.
Si legge, in particolare, nella richiamata pronuncia che:
«Le Sezioni unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia
n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze
della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve
essere riconosciuto il diritto allo «status» di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 che sia
stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa
del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalita'
sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita'
delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e
le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non
potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto «status»
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di
rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai
quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione
dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale».
In applicazione del c.d. «diritto vivente», deve, dunque,
ritenersi che - quantomeno nel regime previgente al decreto-legge n.
36/2025 - i soggetti nati all'estero che potevano dimostrare la
propria discendenza ininterrotta da un cittadino italiano fossero per
cio' solo cittadini italiani, essendo la qualita' di cittadino
italiano una qualita' essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita'
(cosi' Cass. civ., Sez. unite, n. 4466/2009 cit.).
La circostanza che costoro avessero, o meno, agito in giudizio
per il riconoscimento formale del loro status di cittadini
costituiva, invero, una semplice circostanza di fatto, irrilevante ai
fini del riconoscimento del diritto, non potendo parlarsi di rapporto
giuridico cd. «a formazione progressiva», bensi', piuttosto, di un
diritto soggettivo perfetto che sorgeva con la nascita della persona,
dal momento che il mancato accertamento giudiziale del diritto
soggettivo non fa venire meno l'esistenza del diritto.
Un'interpretazione contraria, d'altronde, contrasterebbe con
l'impostazione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza consolidata,
oltre che con la natura dichiarativa, e non certo costitutiva,
pacificamente riconosciuta alle sentenze di accertamento della
cittadinanza iure sanguinis, che si limitano ad accertare o
dichiarare uno status gia' acquisito sin dalla nascita.
Alla luce di cio', sono chiari i dubbi di legittimita'
costituzionale della disposizione oggetto di controversia, che
introduce un'ipotesi di revoca di uno status di cittadino gia'
acquisito dal soggetto nato all'estero con avo italiano.
Si configura, dunque, in concreto, una perdita automatica ex tunc
della cittadinanza, o per meglio dire, una sorta di revoca implicita
della cittadinanza, per tutti coloro che, nati prima dell'entrata in
vigore del decreto in questione, avevano gia' acquisito, grazie
all'ininterrotta discendenza da cittadino italiano, la titolarita'
sostanziale dello status civitatis, pur non avendo ancora provveduto
al formale riconoscimento della titolarita' del diritto, tramite una
dichiarazione di volonta' espressa.
E cio', nonostante il legislatore goda di ampia discrezionalita'
nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza.
Come ricordato dalla Corte costituzionale, infatti: «Questa Corte
riconosce «che il legislatore god[e] di ampia discrezionalita' nella
disciplina dell'attribuzione della cittadinanza» (sentenza n. 25 del
2025).
Nondimeno, le norme dettate in materia, non diversamente da altre
discipline connotate da elevata discrezionalita', «non si sottraggono
per questo al giudizio di costituzionalita', in quanto devono pur
sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta
irragionevolezza e di proporzionalita' rispetto alle finalita'
perseguite (tra le altre, sentenze n. 88 del 2023, n. 194 del 2019,
n. 202 del 2013 e n. 245 del 2011)» (sentenza n. 25 del 2025 e, in
senso analogo, sentenza n. 195 del 2022). In particolare, la
giurisprudenza costituzionale ha escluso che un criterio fondativo
della cittadinanza possa essere connotato in termini discriminatori
(cosi' la gia' citata sentenza n. 30 del 1983, che ha ravvisato una
violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella disciplina che
prevedeva «l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del
padre», senza contemplare il medesimo acquisto a titolo originario
anche in caso di cittadinanza italiana della madre). Di seguito,
questa Corte ha ritenuto manifestamente irragionevoli e
sproporzionate, nel loro applicarsi a persone affette da infermita' o
da menomazione di natura fisica o psichica, norme attributive della
cittadinanza che richiedevano la dimostrazione di conoscenze o il
compimento di atti nei loro confronti non esigibili (sentenze n. 25
del 2025 e n. 258 del 2017).
E ancora, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma
che irragionevolmente includeva, nel novero delle cause ostative al
riconoscimento della cittadinanza, la morte del coniuge del
richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la
conclusione del procedimento (sentenza n. 195 del 2022). (...)
Nondimeno, compete a questa Corte accertare, al metro della non
manifesta irragionevolezza e sproporzione, che le norme che regolano
l'acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri
del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici
tratti, che, come sopra evidenziato connotano la cittadinanza»
(cosi': Corte costituzionale, sentenza n 142/2025).
Cio' posto, la norma appare in contrasto con gli articoli 2, 3,
117, 22, 72 e 77 della Costituzione, per le ragioni di seguito
indicate.
6.1. Ragioni di contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 della
Costituzione.
La disciplina censurata si pone in contrasto con gli articoli 2,
3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con particolare riferimento
agli articoli 9 del T.U.E. e 20 del T.F.U.E., per violazione dei
principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalita' e legittimo
affidamento, quali principi fondamentali dell'ordinamento interno e
unionale.
L'irragionevolezza della normativa emerge, in prima battuta, con
riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, i quali fondano
un generale principio di ragionevolezza delle norme, le quali devono
infatti, a loro volta, rispettare un altrettanto generale principio
di affidamento nella sicurezza giuridica.
La sospetta incostituzionalita' attiene alla violazione del
limite invalicabile dei cd. diritti quesiti, sub specie di revoca del
diritto di cittadinanza, quale status giuridico gia' acquistato per
nascita.
In questa sede non si intende porre in dubbio l'esistenza del
potere discrezionale del legislatore di fissare uno sbarramento
temporale per l'acquisto della cittadinanza: cio' tanto per quanto
concerne l'individuazione del numero di generazioni, a ritroso, entro
cui la cittadinanza puo' essere trasmessa (cio' che non rileva in
questa sede), quanto per quanto concerne l'individuazione del giorno
a partire dal quale l'acquisto della cittadinanza e' soggetto a nuove
regole per i nuovi nati (id est: per coloro che saranno nati
successivamente a tale giorno).
Cio' che, invece, suscita dubbi di tenuta costituzionale e' la
previsione di un termine, quale dies a quo per l'applicazione della
nuova disciplina (e per la conseguente «preclusione ex tunc
all'acquisto» della cittadinanza, secondo la terminologia utilizzata
dal legislatore nella relazione illustrativa), anche a coloro che
sono gia' nati prima di detto termine e che, pertanto, hanno gia'
legittimamente acquistato la cittadinanza italiana in base alla legge
vigente al momento della loro nascita.
Pur non essendo la retroattivita' della legge civile di per se'
vietata, essa trova, infatti, «un limite nel principio
dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento
giuridico, il mancato rispetto del quale si rivolve in
irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimita' della
norma» (cosi': Corte costituzionale, sentenza n. 69/2014).
Nel caso di specie, la modifica del regime di riconoscimento
della cittadinanza ha inciso direttamente su una situazione
soggettiva gia' perfezionatasi nella sfera giuridica degli
interessati, i quali, nati anteriormente all'entrata in vigore della
nuova disciplina, avevano acquisito, sin dalla nascita, la
cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il riconoscimento amministrativo o giudiziale dello status ha,
infatti, come gia' osservato, natura meramente dichiarativa e non
costitutiva, sicche' tali soggetti erano gia' cittadini italiani a
tutti gli effetti e confidavano, legittimamente, nella possibilita'
di ottenere, in ogni tempo, l'accertamento formale di uno status gia'
esistente.
L'intervento normativo sopravvenuto ha, invece, determinato una
privazione di tale situazione giuridica, in violazione del principio
di affidamento.
La disciplina censurata viola, inoltre, anche il principio di
eguaglianza, introducendo trattamenti differenziati tra soggetti che
si trovano in condizioni di fatto del tutto omogenee, finendo, cosi',
col far dipendere il riconoscimento della cittadinanza italiana da
elementi del tutto arbitrari e non riconducibili alla sfera di
controllo del singolo, quali la data di presentazione della domanda
in sede amministrativa o giudiziale.
Sennonche' la concreta possibilita' di presentare tempestivamente
tali istanze dipende anche da fattori burocratici ed economici del
tutto estranei alla volonta' dell'interessato, con la conseguenza per
cui la distinzione tra chi abbia presentato una domanda prima del 28
marzo 2025 e chi lo abbia fatto successivamente a tale termine si
risolve in una disparita' di trattamento, priva di giustificazione
razionale.
Ne' l'aver promosso un giudizio di accertamento puo' costituire
valido criterio di differenziazione, trattandosi di un'iniziativa
avente una funzione meramente dichiarativa, che non qualifica in
termini di maggior meritevolezza la posizione giuridica del soggetto,
risolvendosi, piuttosto, in una discriminazione indiretta ai danni di
coloro che non disponevano delle risorse economiche necessarie per
adire tempestivamente l'autorita' giudiziaria.
La disposizione censurata viola, infine, anche il principio di
ragionevolezza e proporzionalita', determinando una compressione
particolarmente intensa e definitiva della sfera giuridica dei
destinatari, a fronte di obiettivi che avrebbero potuto essere
perseguiti mediante strumenti meno invasivi.
La revoca massiva dello status di cittadino appare, infatti,
manifestamente sproporzionata rispetto alle finalita' dichiarate di
gestione del carico amministrativo e giudiziario, le quali avrebbero
potuto essere perseguite mediante misure temporanee o transitorie, in
attesa di una riforma organica della materia.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, le disposizioni
censurate si pongono, altresi', in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, in relazione al diritto dell'Unione europea, con
particolare riferimento agli articoli 9 del T.U.E. e 20 del T.F.U.E.
in punto di cittadinanza europea, cui accede un complesso di diritti
politici, civili e sociali di rango primario.
La normativa censurata, incidendo retroattivamente sull'acquisto
della cittadinanza italiana iure sanguinis, determina la perdita
automatica e generalizzata dello status di cittadino dell'Unione
europea per una platea indeterminata di soggetti, collocandosi cosi',
pacificamente, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
La situazione dei soggetti che, possedendo la cittadinanza di un
solo Stato membro, rischiano di perdere lo status di cittadino
dell'Unione e i diritti a esso connessi rientra, per sua natura e per
le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione, con
la conseguenza che, nell'esercizio della competenza in materia di
cittadinanza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio
di proporzionalita'.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha
costantemente chiarito che la perdita ipso iure della cittadinanza di
uno Stato membro e' incompatibile con il diritto dell'Unione europea,
qualora le norme nazionali non consentano, in alcun momento, un esame
individuale delle conseguenze che tale perdita produce per gli
interessati, alla luce dei diritti derivanti dall'art. 20 del
T.F.U.E.
In particolare, e' stato affermato che gli Stati devono garantire
la possibilita' di conservare o recuperare la cittadinanza, anche con
effetti ex tunc, entro termini ragionevoli, che possono iniziare a
decorrere solo a seguito di una specifica e individuale informazione
circa il rischio di perdita dello status, accompagnata dalla
possibilita' di presentare un'istanza idonea a impedire il
verificarsi dell'evento estintivo (cfr. C.G.U.E., sentenza del 12
marzo 2019, C-221/17; C.G.U.E., sentenza del 5 settembre 2023,
C-689/21).
Ne discende che una disciplina che determini la perdita
automatica, generalizzata e irreversibile della cittadinanza, senza
alcuna valutazione individuale, senza adeguate garanzie
procedimentali e senza l'introduzione di un regime transitorio che
consenta agli interessati di mantenere o riacquistare lo status entro
un termine ragionevole, risulta manifestamente sproporzionata e
incompatibile con il diritto dell'Unione.
Il decreto-legge n. 36/2025 e la relativa legge di conversione,
in definitiva, non soddisfano i criteri elaborati dalla
giurisprudenza europea, prevedendo una disciplina retroattiva che
incide in modo definitivo sullo status di cittadino, senza
possibilita' di opzione, conservazione o recupero, e senza alcun
esame individuale delle conseguenze prodotte nella sfera giuridica
degli interessati.
Tale disciplina si pone pertanto in contrasto con gli obblighi
derivanti dal diritto dell'Unione europea, integrando una violazione
dell'art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.
6.2. Ragioni di contrasto con l'art. 22 della Costituzione.
La disposizione censurata si pone in evidente contrasto anche con
l'art. 22 della Costituzione, il quale stabilisce che: «Nessuno puo'
essere privato, per motivi politici, della capacita' giuridica, della
cittadinanza, del nome».
Tale precetto costituzionale non puo' essere interpretato, in
senso riduttivo, come mero divieto di discriminazione fondata sulle
opinioni politiche individuali, poiche' una simile lettura ne
svuoterebbe la portata normativa, rendendolo una mera ripetizione dei
principi di eguaglianza e democraticita' sanciti dagli articoli 2 e 3
della Costituzione.
L'interpretazione preferibile dell'art. 22 della Costituzione
induce, piuttosto, a ritenere che esso vieti ogni forma di privazione
dello status civitatis fondata su motivi, comunque, riconducibili a
scelte discrezionali di natura politica, comprese quelle giustificate
con riferimento a interessi pubblici generali o assunti come
preminenti per la collettivita' nazionale.
Non a caso, del resto, l'art. 22 della Costituzione e' collocato
tra le garanzie dei rapporti civili, a conferma del nesso
inscindibile tra cittadinanza e tutela delle liberta' fondamentali, e
dell'intento del Costituente di sottrarre uno degli aspetti piu'
essenziali della personalita' giuridica alla disponibilita' del
legislatore ordinario.
Nel caso di specie, l'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91 del
1992, come introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025, determina una
sostanziale ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana
in capo a soggetti che tale status avevano gia' acquisito iure
sanguinis, in quanto nati anteriormente all'entrata in vigore della
nuova disciplina.
Tale effetto e' giustificato dal legislatore sulla base di
ragioni, esplicitamente indicate nel preambolo del provvedimento,
quali: la crescita esponenziale della platea dei cittadini residenti
all'estero, la presunta assenza di vincoli effettivi con la
Repubblica, l'esigenza di maggiore omogeneita' culturale e
identitaria e i correlati profili di sicurezza nazionale.
Si tratta, tuttavia, di motivazioni che integrano a pieno titolo
«motivi politici» ai sensi dell'art. 22 della Costituzione, in quanto
attengono a scelte discrezionali di politica demografica, identitaria
e securitaria, fondate su valutazioni di opportunita' generale, e non
su comportamenti volontari o imputabili ai singoli interessati.
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato
l'illegittimita' delle ipotesi di perdita automatica della
cittadinanza, ribadendo che l'estinzione dello status civitatis puo'
conseguire esclusivamente a un atto consapevole e volontario del
soggetto interessato, come chiarito a partire dalla sentenza n.
87/1975.
Se e' vero che l'acquisto della cittadinanza rientra nella
discrezionalita' del legislatore, altrettanto non puo' dirsi per il
suo mantenimento una volta che lo status sia stato acquisito, poiche'
esso si configura come un diritto fondamentale della persona,
costituente una qualita' essenziale dell'individuo, con caratteri di
assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita',
come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimita' (cfr. in
tal senso, ex multis: Cass. civ., Sez. unite, n. 4466/2009; Cass.
civ., Sez. unite, n. 25317/2022; Cass. civ., Sez. unite, n.
25318/2022).
La normativa sospettata di incostituzionalita', incidendo in modo
massivo e indiscriminato su intere categorie di cittadini, senza
riferimento a comportamenti attivi e senza possibilita' di evitare
l'effetto ablativo, realizza proprio quella forma di privazione
arbitraria della cittadinanza, che l'art. 22 della Costituzione
intende radicalmente escludere.
6.3. Ragioni di contrasto con gli articoli 72 e 77 della
Costituzione.
La disciplina censurata presenta profili di dubbia conformita' al
dettato costituzionale anche sotto il profilo dell'impiego, per la
sua introduzione, dello strumento della decretazione d'urgenza, in
violazione degli articoli 72, comma 4, e 77 della Costituzione.
In primo luogo, deve osservarsi come la materia della
cittadinanza, per la sua intrinseca rilevanza costituzionale, appaia
coperta da una riserva di legge formale e, sul piano procedimentale,
da una riserva di Assemblea, con conseguente necessita' che la
relativa disciplina sia adottata mediante legge ordinaria del
Parlamento, secondo l'iter legis ordinario di cui all'art. 72 della
Costituzione, e non attraverso atti aventi forza di legge del
Governo.
- L'art. 72, comma 4, della Costituzione individua, infatti, una
serie di materie la cui regolazione legislativa deve avvenire
mediante l'esame e l'approvazione diretta dell'Assemblea, in ragione
della loro particolare importanza politica e istituzionale, e tale
previsione risponde all'esigenza di assicurare un confronto
parlamentare pieno, caratterizzato da pubblicita' delle sedute e
dalla partecipazione integrale delle forze politiche, garanzie che
non possono essere assicurate in sedi diverse.
Tra le materie espressamente sottoposte a riserva di assemblea
dall'art. 72, comma 4, della Costituzione figurano la materia
costituzionale e la materia elettorale, entrambe interpretate
estensivamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale,
cosi' da ricomprendere, rispettivamente, ogni intervento di
particolare rilievo sull'assetto istituzionale dello Stato e ogni
aspetto attinente alla disciplina della funzione elettorale, incluse
le condizioni per l'attribuzione della capacita' elettorale attiva e
passiva. In tale prospettiva, la disciplina dello status civitatis
non puo' che rientrare nell'ambito di applicazione di tali riserve,
incidendo direttamente su un elemento costitutivo dello Stato e sulla
definizione del rapporto di rappresentanza politica.
La cittadinanza, infatti, non costituisce un mero status
individuale, ma rappresenta il presupposto indefettibile per
l'esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto di voto
per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e per i
referendum, sicche' qualsiasi intervento normativo che modifichi
retroattivamente le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza
iure sanguinis, escludendo soggetti precedentemente legittimati,
comporta una modifica implicita della composizione del corpo
elettorale.
Un simile intervento, per la sua portata e per l'impatto
sull'assetto democratico, richiede necessariamente il ricorso alla
procedura legislativa ordinaria e non puo' essere affidato allo
strumento eccezionale del decreto-legge, pena la violazione dell'art.
72, comma 4, della Costituzione.
In ogni caso, anche a voler ritenere la materia non coperta da
riserva di legge formale e di Assemblea, risulta evidente il difetto
dei presupposti di straordinaria necessita' e urgenza richiesti
dall'art. 77 della Costituzione per il ricorso alla decretazione
d'urgenza.
Le ragioni addotte dal Governo nel preambolo del decreto-legge n.
36 del 2025, consistenti nell'esigenza di arginare la crescita del
numero di potenziali cittadini italiani residenti all'estero, nella
presunta assenza di vincoli effettivi con la Repubblica e nei
correlati profili di sicurezza nazionale, nonche' nel timore di un
sovraccarico dei Comuni e degli uffici consolari e giudiziari -
attengono a fenomeni noti e risalenti nel tempo, che non presentano i
caratteri della straordinarieta' o dell'emergenza, tali da
giustificare un intervento immediato mediante decreto-legge.
La disciplina della cittadinanza iure sanguinis e' rimasta
sostanzialmente invariata per oltre un secolo, e gli interventi
succedutisi nel tempo hanno avuto carattere prevalentemente
ampliativo, in attuazione del principio di eguaglianza, sicche' non
e' ravvisabile alcuna situazione sopravvenuta che imponesse un
intervento normativo urgente e indifferibile, tanto piu' se orientato
a introdurre una disciplina retroattiva e peggiorativa, incidente su
situazioni soggettive gia' consolidatesi.
Del resto, la stessa finalita' dichiarata di arrestare un
meccanismo di crescita esponenziale delle domande di riconoscimento
della cittadinanza avrebbe potuto essere perseguita, coerentemente
con la natura del fenomeno, mediante misure efficaci solo pro futuro,
senza incidere retroattivamente sugli effetti giuridici gia'
verificatisi.
Nel caso di specie, l'intervento normativo si colloca al di fuori
dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente
previste dall'art. 77 della Costituzione, risultando privo dei
presupposti richiesti e adottato in una materia che, per la sua
rilevanza democratica e istituzionale, avrebbe dovuto essere
riservata alla piena dialettica parlamentare.
Ne consegue che la disciplina censurata viola gli articoli 72,
comma 4, e 77 della Costituzione, risultando costituzionalmente
illegittima anche sotto il profilo procedimentale.
7. Conclusioni.
Alla luce di tutto cio', l'art. 3-bis della legge n. 91/1992,
introdotto dal decreto-legge n. 36/2025, convertito in legge n.
74/2025, appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
attribuisce efficacia retroattiva alle nuove condizioni limitative
del riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita, incidendo
su situazioni gia' perfezionatesi e risolvendosi in una revoca ex
tunc di un diritto acquisito, senza la previsione di un termine
ragionevole per la richiesta di riconoscimento dello status
civitatis.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis -
limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in
vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere
«a», «a-bis» e «b» - della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto
dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni
in legge 23 maggio 2025 n. 74, in riferimento agli articoli 2, 3, 117
(quest'ultimo in relazione ai principi derivati dall'ordinamento
unionale e, in particolare, dall'art. 9 del Trattato sull'Unione
europea e dall'art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea), 22, 72 e 77 della Costituzione;
dichiara la contumacia del Ministero dell'interno;
dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del giudizio;
ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti del
presente giudizio (ivi compresa la parte contumace), al pubblico
ministero presso l'intestato Tribunale e al Presidente del Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati a cura della Cancelleria;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Campobasso, 6 febbraio 2026
Il Giudice: Casillo