Reg. ord. n. 39 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Livorno  del 12/02/2026

Tra: I. S.  C/ M. L.



Oggetto:

Lavoro – Licenziamento individuale – Licenziamento per giusta causa – Tutela indennitaria del lavoratore (assunto anteriormente al 7 marzo 2015) nei casi di licenziamento illegittimo intimato da un datore di lavoro sottosoglia (che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della legge n. 300 del 1970) – Previsione del versamento di un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto invece della previsione di un limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – Denunciata esiguità dell'intervallo tra l'importo minimo e quello massimo – Violazione del principio di eguaglianza – Ingiustificata diversità di trattamento, sotto il profilo della tutela, tra i lavoratori dipendenti di imprese cosiddette sottosoglia e i lavoratori di imprese con più di quindici occupati – Mancanza per i lavoratori dipendenti di imprese cosiddette sottosoglia di una tutela gradata a seconda della tipologia e della gravità del vizio dell'atto espulsivo – Lesione della libertà e dignità umana – Disparità di trattamento sussistente anche nei confronti di lavoratori dipendenti di una impresa sottosoglia in ragione della tutela indennitaria standardizzata – Lesione del principio della tutela del lavoro – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con riguardo alle previsioni dell’art. 24 della Carta sociale europea – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza nel trattamento riservato ai lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2015 (per i quali non trova applicazione il trattamento previsto dal d.lgs. n. 23 del 2015) – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2025.

Norme impugnate:

legge  del 15/07/1966  Num. 604  Art. 8


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 35    Co.
Costituzione   Art. 41    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Carta sociale europea   Art. 24 
legge del 09/02/1999 



Testo dell'ordinanza

                        N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2026

Ordinanza  del  12  febbraio  2026  del  Tribunale  di  Livorno   nel
procedimento civile promosso da I.S. contro M.L. . 
 
Lavoro - Licenziamento individuale - Licenziamento per giusta causa -
  Tutela indennitaria del  lavoratore  (assunto  anteriormente  al  7
  marzo 2015) nei casi di licenziamento illegittimo  intimato  da  un
  datore  di  lavoro  sottosoglia  (che  non  raggiunga  i  requisiti
  dimensionali di cui all'art. 18 della legge  n.  300  del  1970)  -
  Previsione del versamento di un'indennita' di importo compreso  tra
  un  minimo  di  2,5  e  un  massimo  di  6  mensilita'  dell'ultima
  retribuzione globale di fatto, invece della previsione di un limite
  massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
- Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
  art. 8. 


(GU n. 11 del 18-03-2026)

 
                        TRIBUNALE DI LIVORNO 
                           sezione lavoro 
 
    Il giudice designato dott.ssa Maffei Sara, nella  causa  iscritta
al n. 37/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro tra I. S. rappresentata e difesa
dall'avv. Veronica Luperini e dall'avv. Paolo Mascitelli,  e  M.  L.,
rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Micheletti; 
    a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13.1.2026,
letti gli atti di causa e preso atto delle istanze delle parti; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso depositato il 17.1.2025 la ricorrente ha  esposto  di
essere  stata  dipendente,  a  far  data  dall'              ,  della
dott.ssa F. S. , titolare dello studio dentistico  S.,  in  forza  di
contratto  a  tempo  indeterminato,  part-time,   con   mansione   di
assistente sanitario e inquadramento al  livello  3  del  CCNL  Studi
Professionali. Parte attrice deduceva che nel rapporto di  lavoro  in
parola subentrava, in qualita' di  datore  di  lavoro  cessionario  e
senza  soluzione  di  continuita',   dall'              ,   l'odierno
convenuto M. L.,  titolare  dello  studio  dentistico  L.,  sito  nei
medesimi  locali  dello  studio  S.  in            .  La   ricorrente
chiariva che, dal giugno  2022  sino  al  momento  del  licenziamento
(intervenuto il            ), il suo orario di lavoro era oggetto  di
plurime  variazioni,  sempre  in  aumento,  passando  dalle  16   ore
settimanali iniziali, a 20 ore, poi divenute 26,50 ed infine  portate
a 33 ore settimanali. Esponeva la S. che le sue mansioni  prevedevano
assistenza tecnico operativa quale: allestimento degli spazi e  della
strumentazione   per   il   trattamento   odontoiatrico,   assistenza
all'odontoiatra, organizzazione del calendario degli appuntamenti dei
pazienti, accoglienza dei  pazienti,  sterilizzazione  manuale  degli
strumenti di lavoro  con  buste  sterili  contrassegnate  da  quattro
numeri  identificativi.  Allegava,  poi,  la  ricorrente  che,  avuto
riguardo al processo di  sterilizzazione,  il  numero  identificativo
degli operatori sull'etichettatrice era stato  assegnato  dal  L.  in
ordine decrescente secondo l'anno di nascita delle dipendenti,  dalla
piu' anziana alla piu' giovane; cosi' il n.  1  era  stato  assegnato
alla lavoratrice C. G., il n. 2 alla  ricorrente  ed  il  n.  3  alla
lavoratrice J. G. A.. Deduceva, quindi,  l'odierna  attrice  che,  in
data 1.3.2023, veniva assunta presso lo studio anche la moglie del L.
la quale, pur formalmente addetta  a  mansioni  di  segreteria  e  di
gestione dello studio, dopo un periodo di affiancamento al L. e  alla
ricorrente, anche se sprovvista di abilitazione, dall'aprile 2024,  e
soprattutto in seguito alle dimissioni delle signore C. G. e G. A. J.
svolgeva le mansioni di assistente alla poltrona,  occupandosi  anche
della sterilizzazione degli strumenti di lavoro durante i  giorni  di
riposo e/o di assenza della ricorrente, ovvero durante i  weekend  in
caso   di   urgenze,   utilizzando   proprio   il   medesimo   numero
identificativo della S., il n. 2. Esponeva, poi, l'attrice che, a far
data  da              e  sino  a             ,  essa  ricorrente  era
destinataria, senza mai esserlo  stata  negli  oltre  venti  anni  di
lavoro precedenti,  di  tre  contestazioni  disciplinari  seguite  da
un'archiviazione  e  due  sanzioni  disciplinari  (pretestuose  nella
ricostruzione attorea e, comunque, contestate  dalla  S.).  Lamentava
infine  l'attrice  che,  con  lettera  del               ,   ricevuta
il            , il L. le inviava, senza preventiva contestazione,  la
lettera di licenziamento disciplinare  con  la  quale  lo  stesso  le
contestava la mancata sterilizzazione di una  fresa  per  lisciare  e
l'inserimento in una busta non integra di una spatola per  mescolare,
allegando una foto, e comunicando cosi' alla ricorrente l'irrogazione
della sanzione del licenziamento per giusta causa. In particolare, in
seno alla lettera di licenziamento si legge  «OGGETTO:  Licenziamento
disciplinare. Gentile Signora S., Con la presente faccio  riferimento
alle lettere di data:             , consegnata in data              ,
con  la  quale  le  ho  contestato  di  aver  programmato,  nel  mese
di             , soltanto il richiamo di 78 pazienti sui 278 presenti
in elenco; 
                , consegnata in data             , con la quale le ho
contestato che  sia  il  giorno  che  il  giorno               a  due
pazienti non e' stato loro ricordato il rispettivo appuntamento; 
                , ricevuta in data             con  la  quale  le  ho
contestato di non  aver  provveduto  al  necessario  procedimento  di
sterilizzazione di diversi  strumenti  oltrepassanti  il  termine  di
sicurezza imposto sulle relative confezioni.  Esse  comunicazioni  si
intendono  quivi  richiamate  ad  ogni  fine  ed   effetto.   Eppure,
nonostante le sia stata irrogata in data             la sanzione  del
biasimo scritto  per  recidiva  a  seguito  della  terza  lettera  di
contestazione, mi avvedevo  nei  giorni  seguenti  di  ulteriori  due
strumenti di lavoro,  una  fresa  per  lisciare  e  una  spatola  per
mescolare, la prima delle quali era stata riposta senza che si  fosse
proceduto alla sterilizzazione, e la seconda inserita  in  una  busta
non piu' integra e quindi a contatto con l'aria, entrambe  quindi  in
condizioni di assoluto rischio per i pazienti ed oggetto, se  non  me
ne fossi avveduto, di seria responsabilita' civile e professionale in
capo allo scrivente. Questa ulteriore mancanza non puo' essere ancora
tollerata.  Valutata  la  gravita'  della   sua   condotta   che   ha
irrimediabilmente leso il  vincolo  fiduciario  su  cui  si  basa  il
rapporto di lavoro intercorrente, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
300/1970, le comunico l'irrogazione della sanzione del  licenziamento
ai sensi dell'art. 2119  codice  civile.  Pertanto,  le  comunico  il
recesso   dal   rapporto   di   lavoro   con   Ella   instaurato   in
data             con effetto immediato e senza  preavviso.  Ai  sensi
dell'art. 1, comma  41  della  legge  n.  92/2012,  il  licenziamento
decorre dall'avvio  del  procedimento  disciplinare».  La  ricorrente
evidenziava che, alla lettera di licenziamento, era allegata la  foto
della fresa non sterilizzata e della spatola inserita nella busta non
integra,  riportanti  date  di  scadenza  rispettivamente   pari   al
27.12.2024, 19.9.2024 e 23.11.2024, cioe' successive alla lettera  di
licenziamento e  non  "scadute"  al  momento  dell'intimazione  dello
stesso.  Parte  attrice,  dunque,  il  23.7.2024,  impugnava  in  via
stragiudiziale  l'atto  espulsivo  evidenziando  che  la  lettera  di
licenziamento  non  era   stata   preceduta   da   una   lettera   di
contestazione, in aperta violazione dell'art. 7, legge  n.  300/1970;
la ricorrente evidenziava altresi' l'inesistenza del fatto richiamato
nella lettera di licenziamento per essere  le  date  riportate  sulle
buste non scadute e per non essere di  sua  esclusiva  competenza  il
processo di sterilizzazione, dando atto  anche  dell'illogicita'  del
richiamo, nel provvedimento  espulsivo,  a  precedenti  contestazioni
disciplinari atteso che le tre contestazioni si  erano  concluse  con
lettera  di  richiamo,  archiviazione  e   biasimo   scritto.   Parte
ricorrente, dunque, deduceva che l'intimazione del licenziamento  era
giunta in maniera inaspettata atteso che la stessa, proprio alla luce
dell'ottimo profilo professionale - avendo svolto con cura e costanza
il  proprio  lavoro  -  ,  non  aveva  mai   ricevuto   contestazioni
disciplinari in oltre venti anni di lavoro  in  contrapposizione  con
l'escalation che aveva caratterizzato  gli  ultimi  mesi.  La  S.  ha
quindi convenuto in giudizio  il  L.  al  fine  di  sentir  accertare
l'illegittimita' del licenziamento intimatole per  insussistenza  del
fatto materiale contestato con conseguente  nullita',  illeceita'  ed
illegittimita' dello stesso chiedendo che il Giudice  condannasse  la
resistente alla riassunzione e  al  pagamento  di  un'indennita'  non
inferiore  a  sei  e  non  superiore  a  trentasei   mensilita'.   In
particolare,  la  ricorrente  ha  adito  questo  Tribunale  affinche'
fossero accolte le seguenti  conclusioni  «  a)  in  via  principale,
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullita'  e/o  illeceita'
e/o l'illegittimita' del licenziamento intimato alla  ricorrente  con
lettera del             ricevuto dalla stessa in data             con
ogni conseguenza di legge, per i motivi tutti  esposti  nel  presente
ricorso  e  per  l'effetto  b)  condannare  il  dott.  M.   L.   nato
a            IL             e  residente  in              con  studio
in            ,  a  riassumere  la  ricorrente  ed  al  pagamento  di
un'indennita' risarcitoria nella misura non inferiore a 6  mensilita'
e non superiore a 36 mensilita' dell'ultima retribuzione  globale  di
fatto ovvero  alla  diversa  somma  maggiore  o  minore  ritenuta  di
giustizia tenuto conto  dei  fatti  e  dell'anzianita'  di  servizio,
oltreche'   della   dovuta   perequazione   rispetto   alla    misura
dell'indennita' di cui al  decreto  legislativo  n.  23/2015  art.  3
nonche' al pagamento dell'indennita' sostitutiva di  preavviso  nella
misura di 3.236,00 euro cosi' come calcolata al punto D del diritto o
alla diversa somma maggiore o  minore  ritenuta  di  giustizia  oltre
interessi e rivalutazione 
    Il L. costituitosi  tempestivamente  in  giudizio  nonostante  le
problematiche dovute al PCT (sulle quali insiste  parte  ricorrente),
ha  resistito  alle  domande  attoree  chiedendone   il   rigetto   e
sottolineando in particolare, per quanto qui interessa, da un lato la
bonta' del licenziamento e, dall'altro,  che  l'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  23/2015  costituisce  una  disposizione  applicabile
unicamente nei confronti dei lavoratori assunti in data successiva al
7 marzo 2015 e non puo', dunque, trovare spazio nel caso di specie di
talche',  nel  denegato  caso  in  cui  il   Giudice   ritenesse   il
licenziamento illegittimo, la conseguenza sarebbe l'applicazione  del
regime sanzionatorio di  cui  all'art.  8,  legge  n.  604/1966,  con
corresponsione in favore della ricorrente del risarcimento del  danno
nell'importo minimo ivi indicato,  pari  a  due  mensilita'  e  mezza
dell'ultima retribuzione globale di fatto. 
    Tanto premesso, alla luce delle prospettazioni delle parti, nella
fattispecie  oggetto  di  causa  e'  dunque  incontestato:   che   la
ricorrente e' stata assunta dalla societa' convenuta con contratto  a
tempo indeterminato, subordinato, a far data dall'             ed  e'
stata  licenziata  per  giusta  causa  il              ,  senza  aver
ricevuto la lettera di  contestazione  prima  dell'irrogazione  della
sanzione espulsiva e senza mai  essere  stata  oggetto,  negli  oltre
venti anni di lavoro precedente, di alcun provvedimento  disciplinare
scritto ad esclusione del climax aperto con  i  tre  procedimenti  in
successione del              conclusi rispettivamente con lettera  di
richiamo, con archiviazione e con biasimo scritto. 
    E' parimenti pacifico che la retribuzione mensile pattuita  fosse
da ultimo pari ad euro 1.442,40. 
    Ancora,  non  e'  contestato  il   requisito   dimensionale   del
sottosoglia, costituendo un fatto pacifico ed emergente dai documenti
in atti versati, l'assenza del  requisito  occupazionale/dimensionale
per essere lo studio L. uno studio dentistico con  meno  di  quindici
dipendenti. 
    Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione testimoniale,
rinviava pertanto all'udienza di discussione del 10 dicembre  2025  e
sollevava il contraddittorio delle parti in relazione  alla  sentenza
n. 118/2025 della Corte costituzionale e  alle  sue  applicazioni  al
caso di specie. 
    A detta udienza i procuratori  chiedevano  termine  per  note  in
punto e, concesso detto termine, il Tribunale, in esito alla  udienza
del  13.1.2026  si  riservava  la  decisione   sulla   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    La questione di legittimita' costituzionale e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    1) Sulla rilevanza della questione 
    In ordine alla rilevanza si osserva che il presente giudizio  non
puo'  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione   della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  legge  n.
604/1966 nella parte in cui prevede, per il datore di lavoro con meno
di quindici dipendenti, «Quando risulti accertato che  non  ricorrono
gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il  prestatore  di  lavoro
entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire  il  danno
versandogli un'indennita' di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo al numero dei  dipendenti  occupati,  alle  dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti.». 
    Con il ricorso introduttivo del presente giudizio  la  ricorrente
ha infatti, come  detto,  domandato  in  via  principale  dichiararsi
«l'inefficacia e/o la nullita' e/o  illeceita'  e/o  l'illegittimita'
del   licenziamento   intimato   alla    ricorrente    con    lettera
del              ricevuto dalla stessa in data              con  ogni
conseguenza di legge, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso
e per l'effetto b) condannare il  dott.  M.  L.,  nato  a            
IL             e residente in             con studio in             a
riassumere  la  ricorrente   ed   al   pagamento   di   un'indennita'
risarcitoria  nella  misura  non  inferiore  a  6  mensilita'  e  non
superiore a 36 mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto
(..)» evidenziando, tra l'altro, la violazione dell'art. 7, legge  n.
300/1970 avuto riguardo al licenziamento intimatole il             . 
    Ora, e'  pacifica,  poiche'  emergente  dagli  atti  di  causa  e
confermata da entrambe le parti, l'esistenza del rapporto  di  lavoro
tra l'odierna ricorrente e il L.; ancora, non sono  in  contestazione
l'orario di lavoro e la retribuzione pattuita, ovvero il fatto che la
risoluzione del rapporto di lavoro e' avvenuta  ad  iniziativa  dello
studio dentistico odierno convenuto per giusta causa. 
    Puo' dunque affermarsi che tra la ricorrente ed il resistente  e'
intercorso un  rapporto  di  lavoro  di  tipo  subordinato,  a  tempo
indeterminato,  sino  al               mentre   entrambe   le   parti
concordano, anche con le note da ultimo depositate, che  la  data  di
assunzione della lavoratrice risalga all'             . 
    Parte attrice con le proprie conclusioni (Supra) ha chiesto,  tra
l'altro, dichiararsi la nullita' dell'atto espulsivo. 
    Tuttavia, il licenziamento per  cui  e'  causa,  pur  attinto  da
illegittimita' sotto diversi profili, anche  gravi  (Infra),  non  e'
nullo. 
    In punto deve richiamarsi  il  principio  sancito  dalla  Suprema
Corte, proprio  con  riferimento  ai  lavoratori  assunti  prima  del
7.3.2015,  per  cui,  anche  a  fronte  del   radicale   difetto   di
contestazione,   con   conseguente   inesistenza   della    procedura
disciplinare, la tutela applicabile e'  rappresentata  dall'art.  18,
comma 4, legge n. 300/1970 (cfr.  Cass.,  Sez.  Lav.,  28927/2024)  e
dunque la fattispecie non  porterebbe  a  configurare  un'ipotesi  di
nullita'. 
    Il licenziamento  intimato  alla  ricorrente  per  giusta  causa,
tuttavia, e' come detto viziato sotto plurimi aspetti,  anche  gravi:
per  il  mancato  assolvimento  da  parte  dello  studio   dentistico
dell'onere di provarne il fondamento/ per  insussistenza  del  fatto,
poiche' la lettera di licenziamento non e'  stata  preceduta  da  una
lettera di contestazione. 
    La ricorrente, con le proprie conclusioni (Supra), ha chiesto  in
tesi la riassunzione e la condanna del datore di lavoro al  pagamento
di un'indennita' non inferiore a sei  e  non  superiore  a  trentasei
mensilita'. 
    La tutela richiamata con le conclusioni  del  ricorso,  tuttavia,
risulta erroneamente invocata, attesa la prova, nella fattispecie  in
esame, dell'esistenza del requisito dimensionale del sottosoglia,  in
uno con il fatto pacifico dell'assunzione a far data dal            . 
    Tanto premesso, ed attesa l'impossibilita' di applicare l'art. 3,
decreto legislativo n. 23/2015, il  Tribunale  e'  allora  tenuto  ad
applicare la tutela che la  legge  prevede  a  fronte  del  vizio  in
concreto riscontrato, come chiarito a piu'  riprese  dalla  Corte  di
cassazione (cfr., ad es., il  principio  espresso  dalla  Cassazione,
Sez. Lav. 8053/2022 allorquando ha evidenziato «Ai sensi dell'art. 18
della legge n. 300 del  1970,  nel  testo  anteriore  alle  modifiche
apportate dalla  legge  n.  92  del  2012,  il  giudice  che  accerta
l'inefficacia o l'illegittimita' del licenziamento deve  ordinare  la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in  mancanza
di una esplicita domanda in  tal  senso  del  lavoratore  licenziato,
atteso che la reintegrazione - salvo il caso di espressa rinuncia  ad
essa - e' compresa, come effetto tipico della tutela  reale  prevista
dalla norma suddetta, nella domanda avente ad oggetto la declaratoria
di illegittimita' od inefficacia del recesso del datore di  lavoro.»;
v. anche Cassazione, Sez. Lav., 12944/2012 laddove ha chiarito «Anche
nel processo del  lavoro,  l'interpretazione  della  domanda  rientra
nella valutazione del giudice di merito e non e' censurabile in  sede
di  legittimita'   ove   motivata   in   modo   sufficiente   e   non
contraddittorio. (Nella specie,  il  lavoratore  aveva  impugnato  il
licenziamento chiedendo la condanna  al  risarcimento  del  danno  da
licenziamento illegittimo, senza precisare se era richiesta anche  la
reintegrazione o l'indennita' sostitutiva della reintegra;  la  S.C.,
in applicazione del principio su esposto, ha confermato  la  sentenza
della corte d'appello che, valutando la reale portata della  domanda,
aveva   valorizzato   l'effetto    tipico    dell'impugnazione    del
licenziamento in regime di tutela reale che e' la reintegrazione  nel
posto di lavoro).»). 
    Nel confrontarsi ex officio  con  l'operazione  di  inquadramento
normativo ai fini della  liquidazione  non  puo'  allora  mancare  di
osservarsi che, nel caso di specie, si  e'  dinanzi  a  plurimi  vizi
connotati in termini gravi:  sia  quello  procedimentale  dell'omessa
contestazione con violazione dell'art. 7, legge n.  300/1970  (atteso
che come rilevato, Supra, nel regime di cui  all'art.  18,  legge  n.
300/1970 tale  vizio  comporta  la  tutela  reale),  sia  il  mancato
assolvimento da parte della societa' resistente dell'onere di provare
il  fondamento  dell'atto  espulsivo,  l'insussistenza   del   fatto,
dovendosi anche tenere conto delle condizioni soggettive della  parte
(proprio a norma della legge n. 604/66). 
    Tale complesso quadro impone al Tribunale, stante  la  necessita'
di intervenire con una sanzione dissuasiva, deterrente  ed  adeguata,
di muoversi verso un importo elevato (comunque  senz'altro  superiore
al limitatissimo tetto massimo rappresentato dalle  sei  mensilita'),
cio' che da' rilevanza alla odierna questione. 
    Peraltro, non puo'  mancare  di  osservarsi  che  in  ricorso  la
ricorrente  ha,  come  detto,  (erroneamente)  invocato,  oltre  alla
riassunzione, la tutela risarcitoria compresa tra una forbice di  sei
e trentasei mensilita', aspetto che ulteriormente depone per il fatto
che la parte ha inteso chiedere una sanzione alta, importante, non di
certo  riconducibile  al  punto  massimo  rappresentato   dalle   sei
mensilita' normativamente  previste;  sei  mensilita'  che  la  parte
stessa ravvisa, con il proprio atto, come ipotesi minima di tutela. 
    Orbene, alla luce  della  gravita'  dei  vizi  che  attingono  il
licenziamento intimato alla S. e tenuto  conto  della  necessita'  di
individuare la tutela applicabile al fine di operare la liquidazione,
nell'impossibilita' fare applicazione  della  richiesta  invocata  in
ricorso, il Tribunale, in ossequio ai  criteri  di  legge,  si  trova
dinanzi  ad  una  misura   di   limitazione   della   responsabilita'
risarcitoria insufficiente a garantire da  un  lato  un  risarcimento
adeguato e dall'atro la portata dissuasiva dello stesso  atteso  che,
per  la  sola  ragione  costituita  dal  numero  degli  occupati  del
convenuto (inferiore a quindici), in uno con la  data  di  assunzione
(antecedente  al  7.3.2015),   il   limite   massimo   della   tutela
indennitaria  applicabile  e'  rappresentato   da   sei   mensilita',
rendendosi necessaria l'applicazione di ufficio dell'art. 8, legge n.
604/1966. 
    In   effetti,   anche   solo   a   voler   prendere,   a   titolo
esemplificativo, il vizio legato al fatto che  lo  studio  dentistico
non ha specificamente contestato (con le conseguenze di cui  all'art.
115 c.p.c.) di non aver  proceduto  alla  contestazione  disciplinare
prima di procedere al licenziamento per giusta causa, ma anche tenuto
conto che sulla base dell'istruttoria orale sfogata lo stesso non  ha
assolto all'onere  di  provare  il  fondamento  dell'atto  espulsivo,
emerge evidente l'opportunita'  di  calare  la  fattispecie  concreta
nella disposizione da ultimo invocata, risultando «accertato che  non
ricorrono gli estremi del licenziamento per  giusta  causa»  irrogato
alla S.. 
    Il requisito dimensionale del sottosoglia da un lato e la data di
assunzione dall'altro comportano, quindi, la necessita' di  applicare
l'art. 8, legge n. 604/1966. 
    Orbene, alla luce di tale quadro, il  licenziamento  per  cui  e'
causa dovra' essere dichiarato illegittimo e sanzionato secondo detta
disposizione, a conferma della rilevanza della presente questione  di
legittimita' costituzionale. 
    In  effetti,  in   assenza   di   una   pronuncia   della   Corte
costituzionale che dichiari l'illegittimita' dell'art.  8,  legge  n.
604/1966 allorquando prevede che per il datore di lavoro con meno  di
quindici  dipendenti  l'ammontare  delle   indennita'   deve   essere
circoscritto in una forbice tra 2,5 e 6 mensilita', nella  operazione
di liquidazione/quantificazione che il Giudice e' chiamato  d'ufficio
a svolgere, anche laddove sia  invocata  in  ricorso  una  norma  non
applicabile, risulterebbe in concreto impossibile addivenire  ad  una
decisione  e  pronunciare  sentenza  se  non  a  patto  di  liquidare
un'indennita' in contrasto con la  Costituzione,  poiche'  del  tutto
sprovvista  del  necessario  carattere  compensativo  e   dissuasivo,
proprio facendo riferimento in concreto «all'anzianita'  di  servizio
del prestatore di lavoro, al comportamento e  alle  condizioni  delle
parti». 
    Ad avviso del  Tribunale  non  e'  possibile  dar  luogo  ad  una
interpretazione costituzionalmente orientata della  norma  censurata,
pure sollecitata dalla parte ricorrente  con  le  note  conclusionali
depositate, per una ragione insuperabile. 
    Non puo' infatti mancare di osservarsi che  l'art.  8,  legge  n.
604/1966 e' estremamente  chiaro  nella  sua  portata  letterale  (v.
Supra) prevedendo, in maniera inequivocabile, che nel caso di  specie
l'indennita' sia compresa «fra un minimo di 2,5 ed un  massimo  di  6
mensilita'», di talche' la stessa non puo' superare in alcun caso  il
limite delle sei mensilita'. 
    La chiara lettera della norma, in uno con il senso univoco  della
disposizione, dunque, non consente di  addivenire  ad  una  possibile
interpretazione adeguatrice che  non  pare,  a  ben  vedere,  neppure
ravvisabile in astratto  (cfr.  Corte  costituzionale,  ordinanza  n.
97/2017). 
    2) Sulla non manifesta infondatezza della questione 
    Rispetto alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione  si
osserva quanto segue. 
    Le peculiarita' proprie della fattispecie in esame in uno con  il
contenuto della pronuncia n.  118/2025  della  Corte  costituzionale,
assieme alle  precedenti  pronunce  rese  dalla  stessa  Consulta  in
materia, inducono questo Giudice a ritenere la presente questione non
manifestamente infondata. 
    La norma oggetto dell'odierna ordinanza di rimessione  e'  l'art.
8, legge n. 604/1966, disposizione per cui «Quando risulti  accertato
che non ricorrono gli estremi del licenziamento per  giusta  causa  o
giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto  a  riassumere  il
prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a
risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo compreso  fra
un  minimo  di  2,5  ed  un  massimo  di  6  mensilita'   dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  avuto  riguardo  al   numero   dei
dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita'  di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni
delle parti. La misura massima della predetta indennita' puo'  essere
maggiorata fino a 10 mensilita'  per  il  prestatore  di  lavoro  con
anzianita' superiore ai dieci anni e fino  a  14  mensilita'  per  il
prestatore di lavoro con  anzianita'  superiore  ai  venti  anni,  se
dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori
di lavoro». 
    La  norma  si  censura  essenzialmente  laddove,  prevedendo  una
forbice ridotta (da 2,5 a 6 mensilita') fissa  un  limite  massimo  e
comunque  insuperabile  («sei  mensilita'»),  atteso  che  il  vulnus
costituzionale emerge tenuto conto che  la  prevista  limitazione  di
responsabilita' del risarcimento da parte del datore di lavoro  muove
unicamente  dagli  elementi,  esterni  al  rapporto  di  lavoro,  del
requisito dimensionale dato dal numero  degli  occupati  in  uno  con
quello della data di assunzione (antecedente al 7 marzo 2015),  senza
consentire una tutela davvero adeguata e dissuasiva anche a fronte di
vizi dell'atto espulsivo pure connotati in termini assai gravi. 
    Ritiene il giudicante che la disposizione ordinaria rappresentata
dall'art. 8  legge  n.  604/1966  si  ponga  in  contrasto  con  piu'
parametri costituzionali. 
    Si tratta in  particolare:  dell'art.  3,  comma  1  e  2  Cost.,
dell'art. 4, comma 1 Cost., dell'art. 35, comma  1  Cost.,  dell'art.
41, comma 2 Cost. e  dell'art.  117,  comma  1  Cost.,  in  relazione
all'art. 24 della Carta sociale europea. 
    Il  dubbio  di   legittimita'   costituzionale   muove,   quindi,
analogamente alla vicenda che ha originato la sentenza della Consulta
n. 118/2025 in due direzioni atteso che  la  disposizione  censurata,
prevedendo un limite massimo alla  responsabilita'  risarcitoria  del
datore di lavoro c.d. sottosoglia a  fronte  dei  lavoratori  assunti
prima  del  7  marzo  2015,  finisce  per  individuare  una   forbice
estremamente ridotta (da 2,5 a 6  mensilita')  che  non  consente  al
Giudice di operare  una  liquidazione  rispettosa  del  principio  di
uguaglianza, di ragionevolezza e di  adeguatezza  e,  dall'altro,  fa
dipendere questa limitazione in punto  di  quantum  da  un  elemento,
l'assunzione antecedente al 7 marzo 2015, che  nell'attuale  contesto
appare irragionevole e ingiustificatamente punitiva, peraltro  per  i
lavoratori  precedentemente   assunti   rispetto   ai   neo   assunti
(omettendo, dunque, di valorizzare l'elemento  della  «anzianita'  di
servizio del prestatore di lavoro», richiamato proprio  dall'art.  8,
legge n. 604/1966). 
    2.1) Sulla  esiguita'  dell'intervallo  tra  l'importo  minimo  e
quello massimo dell'indennita' 
    La  censura  dalla  quale  occorre  prendere  le  mosse  attiene,
anzitutto, al fatto che la forbice prevista  dall'art.  8,  legge  n.
604/66, in uno con la previsione  di  un  tetto  massimo  francamente
limitato («sei mensilita'») contrastano con l'art. 3,  comma  1  e  2
della Costituzione - in maniera non dissimile da quanto  la  Consulta
ha ritenuto  con  riferimento  all'art.  9,  decreto  legislativo  n.
23/2015 - , posto che tale disciplina finisce da un lato per trattare
in modo ingiustificatamente  e  fortemente  differenziato,  sotto  il
profilo delle tutele, situazioni identiche o almeno  omogenee  quanto
al vizio del licenziamento e, dall'altro, per converso, per  trattare
nello stesso modo vizi dell'atto espulsivo estremamente  diversi  tra
loro. 
    In effetti, l'art. 3 della Costituzione, enunciando il  principio
di uguaglianza formale e  sostanziale,  configura  la  necessita'  di
trattare nello stesso modo situazioni identiche e  di  diversificare,
invece, il trattamento previsto dinanzi  a  ipotesi  diverse,  sempre
attenendosi al criterio della ragionevolezza. 
    La disparita'  di  trattamento  e  la  violazione  del  parametro
costituzionale, dunque, si  configura,  avuto  riguardo  all'art.  8,
legge n. 604/66, sia a fronte del  medesimo  vizio  grave  (si  pensi
all'ipotesi della insussistenza  del  fatto)  se  si  raffrontano  le
conseguenze normative in punto di tutela applicabile per i lavoratori
dipendenti di una impresa di grandi dimensioni rispetto a quelle  per
i dipendenti di una c.d. impresa sottosoglia,  sia  confrontando  due
ipotesi di vizi dell'atto espulsivo molto diversi quanto  a  gravita'
(a titolo esemplificativo violazione del requisito di  motivazione  e
insussistenza del fatto) dinanzi  ai  licenziamenti  intimati  a  due
lavoratori entrambi dipendenti di un'impresa  con  meno  di  quindici
dipendenti. 
    Orbene, sotto il primo profilo, se  nell'ipotesi  del  datore  di
lavoro che raggiunga i requisiti dimensionali  di  cui  all'art.  18,
legge n. 300/1970 esiste, a seconda  della  gravita'  del  vizio  che
investe l'atto espulsivo, da un lato  la  possibilita'  della  tutela
reintegratoria che si affianca a quella indennitaria  e,  dall'altro,
quella della sola tutela monetaria che puo' essere quantificata  sino
alla importante misura di ventiquattro mensilita', laddove invece  il
datore di lavoro abbia meno di quindici dipendenti a pari gravita' di
vizio del licenziamento e' esclusa in ogni caso la possibilita' della
tutela reale, mentre la tutela indennitaria e' comunque costretta  in
una forbice ridottissima, da due mensilita' e mezza a sei. 
    Vi e', dunque,  una  notevole  ed  ingiustificata  diversita'  di
trattamento sostanziale tra i lavoratori dipendenti di  imprese  c.d.
sottosoglia e lavoratori al servizio di un'impresa  che  ha  piu'  di
quindici occupati atteso che, anche dinanzi ad un  vizio  gravissimo,
la  cornice  edittale  prevista  per  i  primi  dall'art.  8,   legge
n. 604/1966 non consente al  Giudice  di  distinguere  la  tutela  in
funzione del vizio, anche importante, che inficia  l'atto  espulsivo,
diversamente  da  quanto  avviene  per  la   seconda   categoria   di
lavoratori. 
    In altri termini, se nelle  imprese  maggiori,  a  seconda  della
tipologia e della gravita' del vizio, e' prevista una tutela  diversa
e gradata che consente al Giudice  un  intervento  parametrato  sulla
fattispecie concreta, nel caso del lavoratore dipendente  della  c.d.
impresa sottosoglia i vizi piu' gravi sono trattati come i meno gravi
e viceversa, in aperta violazione non solo dell'art. 3, comma 1 della
Costituzione, ma anche dell'art.  41,  comma  2  della  Costituzione,
difettando il necessario  equilibrato  bilanciamento  tra  valori  in
gioco, atteso che l'assenza di un indennizzo  adeguato  a  fronte  di
licenziamenti sostanzialmente illegittimi danneggia la liberta' e  la
dignita' umana anche nella piccola impresa e non solo  nelle  ipotesi
di datore di grandi dimensioni. 
    La violazione dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 41, comma 2 della
Costituzione, pero', si ha anche allorquando si  raffrontano  ipotesi
di licenziamento irrogato a due lavoratori,  entrambi  dipendenti  di
una piccola impresa, in caso di vizi dell'atto  espulsivo  fortemente
diversi tra loro anche in punto di gravita'. 
    In siffatta ipotesi, a prescindere dalla tipologia di  vizio  che
attinge l'atto espulsivo,  la  tutela  del  Giudice  sara'  comunque,
sempre, relegata ad una cornice edittale limitatissima (da un  minimo
di 2,5  mensilita'  a  6  mensilita')  senza  possibilita'  di  reale
personalizzazione in relazione alle circostanze del caso di specie  e
con la conseguenza che violazioni produttive di danni diseguali  sono
sanzionate in modo tanto simile da risultare essenzialmente uguale. 
    Detto diversamente, la norma  censurata,  prevedendo  la  forbice
richiamata e,  comunque,  il  tetto  massimo  delle  sei  mensilita',
finisce per disegnare una tutela standardizzata e  tanto  ridotta  da
risultare incapace di confrontarsi con ipotesi connotate,  quanto  al
vizio che attiene all'atto espulsivo, anche in  termini  estremamente
diversi,  cio'  che  porta  ad  una  violazione  del   principio   di
uguaglianza laddove conduce, in concreto, a trattare in  modo  uguale
(o estremamente simile) situazioni concrete profondamente diverse. 
    Gli effetti patologici della  normativa  risultante  dall'art.  8
legge n. 604/1966 emergono in maniera dirompente nel caso  di  specie
atteso che il licenziamento intimato alla  lavoratrice  dallo  studio
dentistico resistente appare viziato  sotto  molteplici  profili,  in
maniera anche grave. 
    Anzitutto rispetto al dato che il  datore  di  lavoro,  anche  in
esito all'istruttoria  orale  sfogata,  non  ha  assolto  l'onere  di
provare il fondamento dell'atto espulsivo,  sotto  il  profilo  della
insussistenza del fatto, e dal punto di vista procedurale non essendo
stato preceduto da una lettera di contestazione. 
    Dunque, la disparita' di trattamento si  realizza  non  solo  nei
confronti di  lavoratori  di  maggiori  dimensioni  per  i  quali  vi
sarebbero possibilita' di tutela gradata in funzione  della  gravita'
del vizio e di una tutela reale affiancata a quella indennitaria  con
quantificazione  importante,  ma  anche  nei   confronti   di   altri
lavoratori  dipendenti   di   imprese   c.d.   sottosoglia   il   cui
licenziamento risulti illegittimo, ad esempio, in ragione di un vizio
meramente formale. 
    Peraltro, una forbice tanto limitata per determinare l'indennita'
risarcitoria,  come  quella  applicabile  nel  caso  di  specie,  non
consente  di  soddisfare   i   criteri   di   personalizzazione   del
risarcimento, di adeguatezza e di congruita' dello stesso, nonche' di
garantire la necessaria portata deterrente che deve  accompagnare  la
tutela indennitaria. 
    Come pure affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
194/2018 intervenuta con riferimento all'art.  3,  comma  1,  decreto
legislativo  n.  23/2015  per   la   determinazione   dell'indennita'
risarcitoria spettante  al  lavoratore  ingiustamente  licenziato  e'
necessario valorizzare la  molteplicita'  dei  fattori  che  incidono
sull'entita'    del    pregiudizio    causato     dall'ingiustificato
licenziamento e, conseguentemente,  sulla  misura  del  risarcimento,
senza che lo stesso possa connotarsi in  termini  troppo  rigidi  (v.
punto 11 del considerato in diritto, sentenza n. 194/2018). 
    Afferma infatti la Consulta  «Il  meccanismo  di  quantificazione
indicato connota l'indennita' come rigida, in quanto  non  graduabile
in relazione a parametri diversi dall'anzianita' di  servizio,  e  la
rende uniforme per tutti  i  lavoratori  con  la  stessa  anzianita'.
L'indennita' assume cosi' i  connotati  di  una  liquidazione  legale
forfetizzata e standardizzata,  proprio  perche'  ancorata  all'unico
parametro dell'anzianita' di servizio, a fronte del  danno  derivante
al lavoratore dall'illegittima estromissione dal posto  di  lavoro  a
tempo indeterminato. Il meccanismo di quantificazione dell'indennita'
opera entro limiti predefiniti sia verso il basso sia  verso  l'alto.
(..) Una tale predeterminazione  forfetizzata  del  risarcimento  del
danno da licenziamento illegittimo non  risulta  incrementabile,  pur
volendone fornire la relativa prova.» (cfr. punto 10 del  considerato
in diritto, sentenza n. 194/2018). 
    Il principio dettato sembra potersi e doversi applicare anche con
riferimento alla disposizione censurata, atteso che  l'art.  8  della
legge n. 604/1966, come detto, disegna  un  sistema  che  prevede  la
tutela  indennitaria  in  una  forbice  tanto  stretta  da  risultare
uniforme e potenzialmente inadeguata. 
    Come affermato, ancora, dalla Corte  costituzionale  «All'interno
di  un  sistema  equilibrato  di  tutele,  bilanciato  con  i  valori
dell'impresa, la  discrezionalita'  del  giudice  risponde,  infatti,
all'esigenza di personalizzazione del danno  subito  dal  lavoratore,
pure essa imposta dal principio di eguaglianza. La previsione di  una
misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarita' e dalla
diversita' delle vicende dei licenziamenti  intimati  dal  datore  di
lavoro, si traduce in  un'indebita  omologazione  di  situazioni  che
possono essere - e sono, nell'esperienza concreta  -  diverse.»  (v.,
ancora, punto 11 del considerato in diritto, sentenza n. 194/2018). 
    Cio' si coglie chiaramente con riferimento al caso di specie ove,
in considerazione della retribuzione della  lavoratrice,  il  divario
tra il minimo e il massimo puo' variare da una  somma  pari  a  circa
3.600 euro ad una somma pari a circa 8.600 euro, di  talche'  risulta
estremamente ridotta anzitutto la funzione compensativa della  tutela
indennitaria, ma anche essenzialmente azzerata la portata  deterrente
della stessa. 
    In assoluta continuita' con i principi espressi dalla  richiamata
sentenza  n.  194/2018  si  e'   posta,   poi,   ancora,   la   Corte
costituzionale con la sentenza n. 150/2020 allorquando  la  Consulta,
chiamata a pronunciarsi sull'art. 4, decreto legislativo n.  23/2015,
ha  nuovamente   sottolineato   l'inidoneita'   del   solo   criterio
dell'anzianita' di servizio ad esprimere «le  mutevoli  ripercussioni
che ogni licenziamento produce della sfera personale  e  patrimoniale
del lavoratore», evidenziando l'importanza del ruolo del Giudice  nel
far riferimento anche a criteri ulteriori che emergono  dal  sistema,
ed in particolare dall'art. 18, comma 6, legge n. 300/1970 e  proprio
dall'art. 8 della  legge  n.  604/1966,  id  est  la  gravita'  delle
violazioni, il numero degli occupati, l'anzianita'  di  servizio,  le
dimensioni dell'impresa,  il  comportamento  e  le  condizioni  delle
parti. 
    Ha   affermato   la    Corte    costituzionale    «La    prudente
discrezionalita' del legislatore, pur potendo modulare la  tutela  in
chiave  eminentemente  monetaria,  attraverso  la   predeterminazione
dell'importo  spettante  al  lavoratore,  non  puo'   trascurare   la
valutazione della specificita' del caso concreto. Si  tratta  di  una
valutazione tutt'altro che marginale, se solo si considera  la  vasta
gamma di variabili che vedono direttamente implicata la  persona  del
lavoratore.   Nel   rispetto   del   dettato    costituzionale,    la
predeterminazione  dell'indennita'  deve  tendere,  con   ragionevole
approssimazione,  a  rispecchiare  tale  specificita'  e   non   puo'
discostarsene in misura apprezzabile, come avviene quando  si  adotta
un meccanismo rigido e uniforme.» (cfr. punto 9  del  considerato  in
diritto, sentenza n. 150/2020). 
    Sebbene la Corte costituzionale abbia, a piu' riprese e anche  di
recente, evidenziato da un lato che  la  reintegrazione  non  e'  una
sanzione costituzionalmente necessaria  purche'  ci  sia  una  tutela
alternativa e dissuasiva - costituendo la tutela reintegratoria  solo
una delle modalita' per realizzare dette finalita' -  e,  dall'altro,
che discipline differenziate nel tempo,  che  distinguono  le  tutele
applicabili ai lavoratori in base alla data di  assunzione  non  sono
costituzionalmente illegittime, - spettando alla discrezionalita' del
Legislatore delimitare la sfera di applicazione temporale delle norme
- la medesima Corte ha sempre evidenziato la necessita' di  garantire
il rispetto del  principio  di  ragionevolezza  (v.,  ad  es.,  Corte
costituzionale sentenza n. 194/2018, ma  anche  Corte  costituzionale
sentenza n. 22/2024). 
    La  Consulta,  inoltre,  ha  sottolineato  la  necessita'   della
funzione deterrente nella valutazione dell'adeguatezza  della  misura
dinanzi ad un licenziamento illegittimo; a titolo esemplificativo  in
tale direzione possono leggersi le sentenze nn. 194/2018 e 7/2024 ove
la  Corte  ha  rimarcato  che  il  Legislatore  puo'   legittimamente
discostarsi  dalla  reintegra,  purche',   tuttavia,   introduca   un
meccanismo sanzionatorio alternativo ed adeguato. 
    Ancora, recentemente, la  Corte  costituzionale  ha  ribadito  la
necessaria  dissuasivita'  dei  rimedi  nel  dichiarare  la  parziale
incostituzionalita' dell'art. 3,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
23/2015 («Una volta che il legislatore ha individuato le  fattispecie
piu'  gravi   di   licenziamento   illegittimo   in   quello   nullo,
discriminatorio o fondato su un "fatto insussistente", si ha  che  la
possibilita' per il datore di lavoro di intimare un  licenziamento  -
che,  quand'anche   sia   radicalmente   senza   causa   in   ragione
dell'insussistenza del fatto materiale, comporti sempre e comunque la
risoluzione del rapporto, con una tutela  solo  indennitaria  per  il
lavoratore  che  lo  subisce  -  apre  una  falla  nella   disciplina
complessiva di contrasto dei licenziamenti illegittimi, la quale deve
avere, nel suo complesso, un sufficiente grado di dissuasivita' delle
ipotesi piu' gravi  di  licenziamento.»,  cfr.  Corte  costituzionale
sentenza n. 128/2024, punto 15 del considerato in diritto). 
    Cio' comporta, in parallelo e coerentemente, la necessita' che il
risarcimento al lavoratore a fronte di un  licenziamento  illegittimo
costituisca un ristoro idoneo. 
    In tal senso, la previsione del limite massimo delle 6 mensilita'
previsto dall'art. 8, legge  n. 604/1966  pare  porsi  in  violazione
anche dell'art. 4, comma 1 della Costituzione che, nel riconoscere  a
tutti i cittadini il  diritto  al  lavoro,  contestualmente,  prevede
l'impegno della Repubblica a curare le condizioni  per  rendere  tale
diritto  effettivo,   rimuovendo   gli   ostacoli   alla   stabilita'
dell'occupazione   tra   i   quali   rileva   senz'altro,   in   modo
preponderante, la previsione di una sanzione con efficacia dissuasiva
a fronte di provvedimenti espulsivi illegittimi. 
    Contestualmente la  disposizione  censurata  pare  violare  anche
l'art. 35, comma 1 della Costituzione che,  tutelando  il  lavoro  in
tutte  le  sue  forme  e  applicazioni,  assieme  all'art.  4   della
Costituzione,   rende   necessaria   l'esistenza   di   una   ragione
giustificatrice alla base del recesso e, tra l'altro, da' un  rilievo
anche internazionale alla tutela del lavoro. 
    Orbene, in questa direzione l'art. 8, legge  n.  604/1966  sembra
porsi in violazione anche con l'art. 117, comma 1, della Costituzione
in relazione all'art. 24 della Carta Sociale Europea che, come  noto,
espressamente  prevede  «Per  assicurare  l'effettivo  esercizio  del
diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti  s'impegnano
a riconoscere: a) il diritto dei lavoratori di non essere  licenziati
senza un valido motivo  legato  alle  loro  attitudini  o  alla  loro
condotta o basato sulle  necessita'  di  funzionamento  dell'impresa,
dello stabilimento o del  servizio;  b)  il  diritto  dei  lavoratori
licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo  o  altra
adeguata riparazione». 
    Il tenore letterale della norma  da  ultimo  richiamata,  dunque,
rafforza le considerazioni  spese  (Supra)  in  punto  di  necessaria
adeguatezza  dei  rimedi  risarcitori,  in  uno  con  il  bisogno  di
prevedere, soprattutto in un'ipotesi sottratta in via  assoluta  alla
tutela reale, una  tutela  indennitaria  che  abbia  un'idonea  forza
compensativa  di  quanto  il  lavoratore  ha  perso   a   causa   del
licenziamento illegittimo e dissuasiva nei confronti  del  datore  di
lavoro artefice dell'atto espulsivo viziato. 
    Come pure affermato  dalla  Consulta  «L'art.  3,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 23 del 2015,  nella  parte  in  cui  determina
l'indennita'  in  un  "importo  pari  a  due  mensilita'  dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine
rapporto per ogni anno di servizio", viola anche gli  articoli  76  e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della Carta sociale
europea.  Tale  articolo  prevede  che,  per  assicurare  l'effettivo
esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le Parti
contraenti si impegnano a  riconoscere  "il  diritto  dei  lavoratori
licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo  o  altra
adeguata riparazione" (primo comma, lettera b). Nella decisione  resa
a seguito del reclamo collettivo n. 106/2014, proposto dalla  Finnish
Society of Social Rights contro la Finlandia, il Comitato europeo dei
diritti sociali ha chiarito che l'indennizzo e' congruo se e' tale da
assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio subito dal
lavoratore licenziato senza un  valido  motivo  e  da  dissuadere  il
datore  di  lavoro  dal  licenziare  ingiustificatamente.   Il   filo
argomentativo che  guida  il  Comitato  si  snoda  dunque  attraverso
l'apprezzamento del sistema risarcitorio in quanto dissuasivo  e,  al
tempo stesso, congruo rispetto al danno  subito  (punto  45).  Questa
Corte ha gia' affermato l'idoneita' della  Carta  sociale  europea  a
integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. e  ha  anche
riconosciuto l'autorevolezza delle decisioni del Comitato,  ancorche'
non vincolanti per i giudici nazionali (sentenza n. 120 del 2018).  A
ben vedere, l'art. 24, che si ispira alla gia' citata Convenzione OIL
n. 158 del 1982, specifica sul piano internazionale, in  armonia  con
l'art. 35,  terzo  comma,  Cost.  e  con  riguardo  al  licenziamento
ingiustificato,   l'obbligo   di    garantire    l'adeguatezza    del
risarcimento, in linea con quanto affermato  da  questa  Corte  sulla
base del parametro  costituzionale  interno  dell'art.  3  Cost..  Si
realizza, in tal modo, un'integrazione tra fonti e -  cio'  che  piu'
rileva - tra le tutele da esse garantite (sentenza n. 317  del  2009,
punto 7. del Considerato in  diritto,  secondo  cui  "[i]l  risultato
complessivo dell'integrazione delle  garanzie  dell'ordinamento  deve
essere  di  segno  positivo").»  (sentenza  Corte  costituzionale  n.
194/2018 punto 14 del considerato in diritto). 
    La necessita' di gradare la tutela alle peculiarita'  concrete  e
alla gravita' del vizio emerge  altresi'  non  potendosi  mancare  di
osservare che, nel caso di specie,  il  licenziamento  intimato  alla
lavoratrice assunta da oltre vent'anni appare privo di  una  concreta
giustificazione laddove contiene formule generiche e fa riferimento a
date di scadenza non ancora compiute al momento dell'intimazione  del
licenziamento stesso,  peraltro  non  preceduto  da  una  lettera  di
contestazione (Supra). 
    Giova allora ricordare che da  un  lato  la  giustificazione  del
licenziamento corrisponde ad un valore costituzionale (cfr. in  punto
la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 al punto  9.1  del
considerando in diritto) e, dall'altro, che,  come  condivisibilmente
chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, «Come  parte  dell'ordine
pubblico, assume rilievo anche uno specifico aspetto della disciplina
del lavoro. Ed invero, il lavoro  e'  giuridicamente  costruito  come
fondamento della  Repubblica  (art.  1  primo  comma  Cost.)  nonche'
fondamentale diritto dovere d'ogni cittadino (art.  4  Cost.).  Nella
legislazione ordinaria, che a  tali  principi  si  ispira.  sono  poi
disciplinate (oltre ad altri importanti aspetti) "la  liberta'  e  la
dignita'" della persona che lo svolge (legge 20 marzo 1970  n.  300),
la professionalita' (ad es., art. 2103 codice  civile),  l'anzianita'
(ad es. l'art. 5 della legge 23  luglio  1991  n.  223),  nonche'  la
protrazione del rapporto in alcune ipotesi di sospensione del  lavoro
(come le leggi sulla Cassa per l'integrazione  dei  guadagni)  e  nel
trasferimento d'azienda (art. 2112 codice civile). In tal  modo,  nel
lavoro a tempo indeterminato, a fronte  dell'unilaterale  potere  del
datore di lavoro di porre termine al rapporto, il lavoro e'  tutelato
attraverso la previsione di limiti ed oneri inerenti a tale potere, i
quali  hanno  ridotto  ad  eccezione  marginale  l'arca  della   c.d.
recedibilita' ad nutum (vedi l'art. 1 della legge 15 luglio  1966  n.
604, l'art. 18  della  legge  20  maggio  1970  n.  300;  nonche'  il
principio normativo affermato dalla Direttiva comunitaria  28  giugno
1999 n. 70 e confermato da Corte costituzionale 7  febbraio  2000  n.
41,  per  cui  "i  contratti  di   lavoro   a   tempo   indeterminato
rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono
alla qualita' della vita dei lavoratori interessati ed  a  migliorare
il rendimento"; vedi anche Cassazione 21 maggio  2002  n.  7468,  per
cui, anche dopo il decreto legislativo 6  settembre  2001  n.  368  e
l'abrogazione  della  legge  18  aprile  1962  n.  230,  il   termine
costituisce la deroga d'un generale sottinteso principio, in base  al
quale il contratto di lavoro subordinato, per sua natura, e' a  tempo
indeterminato). L'immagine che emerge da questo quadro normativo  non
e' un rapporto che un mero flatus vocis del  datore  possa  spegnere,
bensi' un rapporto che tende a permanere nel tempo ove non intervenga
ragione che ne giustifichi la risoluzione. Componente  della  ragione
normativa di questa  tendenziale  protrazione  (oltre  alla  dignita'
della persona, come inscritta nella coscienza della collettivita') e'
anche il  fatto  che  l'aspettativa  della  protrazione,  alimentando
l'interesse  del  lavoratore  al  suo  stesso  lavoro,  conferendogli
dignita', fornendogli la base per una  programmazione  (economica  ed
ambientale:  personale  e  familiare),  e  tuttavia   in   tal   modo
irreversibilmente condizionandolo  al  suo  stesso  impegno,  e'  nel
contempo il migliore strumento di incremento  della  produzione,  per
l'azienda e per  piu'  ampi  contesti:  finalita'  cui  e'  sensibile
l'ordinamento (vedi anche la citata Direttiva comunitaria  28  giugno
1999 n. 70), e che contribuisce a giustificare molteplici  interventi
legislativi (e' da aggiungere che nella coscienza collettiva e  nella
norma che l'ha recepita e' inscritto -  con  non  minore  spessore  -
anche il  dovere  di  lavorare).  La  tutela  di  questa  tendenziale
stabilita', investendo uno dei fondamenti dello Stato e  la  dignita'
della persona, coinvolgendo un ampio quadro normativo, ed essendo  in
tal modo parte essenziale  dell'assetto  del  l'ordinamento,  rientra
nello spazio dell'ordine  pubblico.»  (cfr.  Cassazione,  Sez.  Lav.,
15822/2002). 
    Ora, dal combinato disposto della legge n. 604/1966  e  dell'art.
18,  legge  n.  300/1970  emerge  il   principio   della   necessaria
giustificazione del licenziamento che vieta il recesso  dal  rapporto
da parte del datore di lavoro a proprio arbitrio; si  tratta  di  una
tutela fondamentale per il lavoratore laddove consente la risoluzione
del rapporto di lavoro solo a fronte di una causa giustificatrice del
recesso, risultando invece illegittimo l'atto espulsivo non  sorretto
da una giusta causa o da un giustificato motivo. 
    A ben vedere, dunque, la normativa mira a garantire al lavoratore
il  diritto  a  non  essere  estromesso  dal   rapporto   di   lavoro
arbitrariamente, in uno con la possibilita' di conoscere gli addebiti
contestati e di  difendersi,  cio'  che  puo'  esservi  solo  laddove
sussista una causa giustificatrice del recesso. 
    La Consulta ha chiarito che «L'esercizio arbitrario del potere di
licenziamento, sia quando adduce a  pretesto  un  fatto  disciplinare
inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva  priva  di
ogni riscontro, lede l'interesse del lavoratore alla continuita'  del
vincolo negoziale e si risolve in una vicenda  traumatica,  che  vede
direttamente implicata la persona del lavoratore. L'insussistenza del
fatto, pur con le  diverse  gradazioni  che  presenta  nelle  singole
fattispecie di licenziamento, denota il contrasto piu' stridente  con
il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore  di
lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli articoli  4  e
35 Cost. (sentenza n. 41 del 2003,  punto  2.1.  del  Considerato  in
diritto)» (cfr. Corte. cost. n. 59/2021, punto 9 del  considerato  in
diritto). 
    In questo senso, dunque, il principio  consacrato  dall'art.  18,
legge n.  300/1970  e  art.  2,  legge  n. 604/1966,  quando  prevede
l'obbligo di una causa giustificatrice del recesso, investe  uno  dei
fondamenti della dignita' del lavoratore e, in quanto tale, e'  parte
essenziale dell'assetto dell'ordinamento, rientrando a  pieno  titolo
nell'ambito  dell'ordine  pubblico  (Supra),  di  talche'  la  tutela
apprestata per i lavoratori  dipendenti  di  datore  di  lavoro  c.d.
sottosoglia deve, in ipotesi di licenziamento non sorretto da  giusta
causa (come nel caso di specie) comunque,  garantire  l'estrinsecarsi
dei principi di effettivita' e di ragionevolezza, cio' che  non  pare
garantito dalla previsione del limite massimo delle  sei  mensilita',
non potendosi dimenticare il principio per cui il licenziamento  deve
comunque sempre costituire l'extrema ratio. 
    Va infine evidenziato che pur prevedendo la  norma  dell'art.  8,
legge n. 604/1966 la possibilita' di  maggiorare  la  misura  massima
dell'indennita' tenuto conto dell'anzianita' lavorativa  («La  misura
massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata  fino  a  10
mensilita' per il prestatore di lavoro con  anzianita'  superiore  ai
dieci anni e fino a 14 mensilita' per il  prestatore  di  lavoro  con
anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro»), da un  lato  tale
disposizione non e' applicabile nel caso di  specie,  atteso  che  il
datore di lavoro pacificamente non  occupa  piu'  di  15  dipendenti,
mentre  dall'altro  lato  il  criterio  dell'anzianita'   costituisce
l'unica ragione grazie alla quale  le  6  mensilita'  possono  essere
elevate, di talche' tale  meccanismo  potrebbe  comunque  finire  per
presentare profili di rigidita' e  di  predeterminazione  che,  sotto
questo profilo, richiamano la prima versione dell'art.  3,  comma  1,
decreto legislativo n. 23/2015. 
    Pare al giudicante che alle questioni  gia'  richiamate  (il  non
consentire un risarcimento adeguato,  personalizzato  ed  un  effetto
deterrente, Supra), si aggiunga una problematica non secondaria circa
il  rispetto  dei  principii  di  uguaglianza  e,   soprattutto,   di
ragionevolezza  nel  trattamento  riservato  ai  vecchi  e  ai  nuovi
assunti,  proprio  alla  luce  dell'art.  3,  comma  1  Cost.,  anche
considerato lo scopo della normativa sopravvenuta rispetto  a  quella
qui in esame. 
    Sembra  infatti  del  tutto  irrazionale  la  previsione  di   un
trattamento deteriore dei vecchi assunti rispetto ai nuovi. 
    Secondo la sentenza costituzionale n.  7/2024,  infatti,  «16.1.-
Sulla ragionevolezza  del  criterio  di  applicazione  temporale  del
regime introdotto dal decreto legislativo n.  23  del  2015  ai  soli
lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015,  questa  Corte  si  e'  gia'
pronunciata  con  riferimento  ai   licenziamenti   individuali   per
giustificato motivo oggettivo ritenendo non fondata l'analoga censura
di violazione dell'art. 3 Cost. (sentenza n. 194 del 2018).  In  tale
decisione si ricorda che "a proposito della delimitazione della sfera
di applicazione ratione temporis di normative che  si  succedono  nel
tempo [...] e' costante l'affermazione [...] che "non  contrasta,  di
per se', con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato
applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi  nel  tempo,
poiche' il fluire del tempo puo' costituire  un  valido  elemento  di
diversificazione delle situazioni giuridiche  (ordinanze  n.  25  del
2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212  e  n.
77 del 2008)" (sentenza n. 254 del 2014, punto 3 del  Considerato  in
diritto)"  e  che  "[s]petta  difatti   alla   discrezionalita'   del
legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la
sfera temporale di applicazione delle norme"  (sentenza  n.  104  del
2018; in senso conforme, sentenze n. 273 del 2011 e n. 94 del 2009)».
Il diverso trattamento sanzionatorio modulato dal decreto legislativo
n. 23/ 2015 per i  licenziamenti  individuali  quindi  non  viola  il
principio di uguaglianza, trovando il regime temporale un motivo  non
irragionevole  nella  finalita'  perseguita  dal   legislatore,   «di
rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da  parte
di coloro che sono in cerca di occupazione» (art. 1, comma  7,  della
legge n. 183 del 2014). In  altri  termini,  risponde  al  canone  di
ragionevolezza modulare le conseguenze del licenziamento  illegittimo
dei  lavoratori  subordinati  a  tempo  indeterminato  al   fine   di
rafforzare le opportunita' d'ingresso nel mondo del lavoro  da  parte
di coloro che sono in cerca di occupazione, sicche' «appare  coerente
limitare  l'applicazione  delle  stesse  tutele  ai  soli  lavoratori
assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore, quelli,  cioe',  la
cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita» (cfr., ancora,
sentenza costituzionale n. 194 del 2018). 
    Risulta pertanto, per converso, evidente che l'attuale  deteriore
trattamento dei vecchi assunti rispetto ai  nuovi  -  considerate  in
particolare le esigenze occupazionali poste  a  fondamento  del  c.d.
Jobs Act - non ha alcun  fondamento  razionale  e  merita  di  essere
perlomeno riportato  a  ragionevolezza  mediante  il  riavvicinamento
risarcitorio tra le tutele nelle piccole imprese ante e post  riforma
(non senza considerare - dal  punto  strettamente  anagrafico  -  una
tendenziale maggiore difficolta'  di  ricollocamento  lavorativo  dei
vecchi assunti, con un conseguente tendenziale maggiore  impatto  del
danno). 
    3) Sul petitum 
    Deve anzitutto osservarsi che esiste nel nostro sistema giuridico
una norma deputata a regolare una situazione non solo analoga ma  del
tutto sovrapponibile, dunque identica, a quella oggetto  della  norma
oggetto di censura. Si tratta dell'art. 9 del decreto legislativo  n.
23/2015. 
    L'unica distinzione tra le due disposizione consiste, invero, nel
dato che quella oggetto della presente questione risulta  applicabile
agli assunti prima del 7 marzo 2015, mentre la seconda si rivolge  ai
soggetti assunti a partire da tale data. 
    Tanto  premesso,  con  precipuo  riferimento  al  petitum   della
presente questione di legittimita', deve premettersi l'impossibilita'
di chiedere alla Consulta la mera rimozione del limite  rappresentato
dall'attuale tetto massimo delle 6 mensilita' previste  dall'art.  8,
legge n. 604/1966 atteso che, percorrendo detta strada, si  creerebbe
nella sostanza un vuoto, con la conseguenza che il  giudice  potrebbe
disporre un ristoro essenzialmente senza limiti. 
    Soccorre,  tuttavia,  come  accennato,  l'esistenza  nell'attuale
sistema di una  norma  di  riferimento  alla  luce  delle  c.d.  rime
obbligate, l'art. 9, decreto legislativo n. 23/2015. 
    Sulla scorta di tali considerazioni, non puo' allora  mancare  di
osservarsi che i meccanismi  in  concreto  ipotizzabili  rispetto  al
petitum della odierna questione portano a muoversi nella  traiettoria
della richiesta di modifica della  disposizione  censurata  ad  opera
della Consulta seguendo, appunto, il meccanismo delle rime obbligate. 
    Ora,  rispetto  a  tale  petitum,  e  dunque  alla  richiesta  di
sostituzione del tetto  massimo  attualmente  previsto  dall'art.  8,
legge n. 604/1966 due sono, nella sostanza, le strade  possibili:  il
c.d. rinvio fisso, ovvero il c.d. rinvio mobile, in entrambi  i  casi
rispetto alla norma di riferimento, come  detto,  l'art.  9,  decreto
legislativo n. 23/2015. 
    Volendo  percorrere  il   primo   itinerario,   quindi,   sarebbe
necessario per il giudicante chiedere alla Consulta di sostituire  le
6  mensilita'  attualmente  costituenti  il  tetto  massimo  previsto
dall'art. 8, legge n. 604/1966 con le 18 mensilita' che rappresentano
il tetto massimo previsto dall'art. 9, decreto legislativo n. 23/2015
in esito alla pronuncia n. 118/2025 della Consulta. 
    Tale  ipotesi,  pur  teoricamente  ipotizzabile   e   capace   di
neutralizzare  in   assoluto   l'irragionevolezza   sistemica   sopra
ricordata  tra  vecchi  e  nuovi   assunti,   non   appare   tuttavia
percorribile in concreto. In effetti, non puo' mancare di  osservarsi
che,  avuto  riguardo  agli  assunti  prima  del  7  marzo  2015  non
dipendenti  delle  c.d.  imprese  sottosoglia   la   massima   tutela
indennitaria «pura» (ossia completamente sganciata  dalla  reintegra)
trova  la  propria  disciplina  all'art.  18,   legge   n.   300/1970
disposizione che, come noto, prevede «Il giudice, nelle altre ipotesi
in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato  motivo
soggettivo o  della  giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,
dichiara risolto il rapporto di lavoro con  effetto  dalla  data  del
licenziamento  e  condanna  il  datore  di  lavoro  al  pagamento  di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un  minimo
di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro  mensilita'  dell'ultima
retribuzione  globale  di  fatto,  in  relazione  all'anzianita'  del
lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti  occupati,  delle
dimensioni  dell'attivita'  economica,  del  comportamento  e   delle
condizioni delle parti, con onere di  specifica  motivazione  a  tale
riguardo». 
    Orbene, dal raffronto tra tale ultima  disposizione  e  l'ipotesi
teorica di sostituzione appena prospettata emergerebbe che  il  tetto
massimo  in  caso  di  tutela  solo  indennitaria  dinnanzi   ad   un
licenziamento illegittimo per i dipendenti della c.d. grande  impresa
sarebbe pari a 24 mensilita', e quello per i  dipendenti  delle  c.d.
imprese sottosoglia pari a 18 mensilita'. 
    Pare allora al giudicante che un  tale  avvicinamento  renderebbe
del tutto frustrata la tutela della  piccola  impresa,  che  pure  ha
fondamento costituzionale e questo anche  al  netto  della  irrisolta
questione della sopravvenuta parziale  obsolescenza  di  un  criterio
distintivo  basato  sul  solo  dato  occupazionale   (cfr.   sentenze
costituzionali nn. 183/2022 e 118/2025). 
    Inoltre, va pure evidenziato che al di la' del dato numerico,  la
composizione (e conseguentemente il peso monetario) delle  mensilita'
dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e  dell'art.  8,  legge  n.
604/1966 non e' quella di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  n.
23/2015. 
    Mentre con riferimento alle prime  due  disposizioni  vengono  in
rilievo le piu' corpose «mensilita' dell'ultima retribuzione  globale
di fatto», il decreto legislativo n. 23/2015 ha scelto come  base  di
calcolo dell'indennizzo le economicamente  piu'  leggere  «mensilita'
dell'ultima  retribuzione  di  riferimento   per   il   calcolo   del
trattamento di fine rapporto». 
    Dunque, 18 mensilita'  ex  art.  9  del  decreto  legislativo  n.
23/2015 non corrisponderebbero ne' aritmeticamente ne' economicamente
alle ipotizzate 18 mensilita' di cui all'eventuale modifica dell'art.
8  legge  n.  604/1966  di  cui  qui  si   discute,   cio'   che   fa
definitivamente accantonare  l'idea  che  le  18  «mensilita'»  siano
effettivamente una c.d. rima obbligata ai nostri fini. 
    Sulla scorta  di  tale  ragioni,  appare  allora  opportuno  fare
ricorso al meccanismo del c.d.  rinvio  mobile,  dovendosi  in  punto
evidenziare che l'art. 9, decreto legislativo  n.  23/2015  in  esito
alla  pronuncia  n.  118/2025  della  Consulta  prevede   attualmente
unicamente il meccanismo del dimezzamento («Ove il datore  di  lavoro
non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18,  ottavo  e
nono comma, della legge n. 300 del 1970, non  si  applica  l'art.  3,
comma 2, e  l'ammontare  delle  indennita'  e  dell'importo  previsti
dall'art. 3, comma 1, dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 6, comma 1, e'
dimezzato»). 
    L'applicazione di tale rinvio mobile, e quindi del meccanismo del
dimezzamento tout court, pare rappresentare la sola strada capace  di
valorizzare compiutamente, contemperandole, le contrapposte  esigenze
che vengono in gioco rappresentate, in estrema sintesi,  da  un  lato
nel consentire un risarcimento  adeguato,  personalizzato  capace  di
avere   un   effetto   deterrente,   nell'evitare   un    trattamento
assolutamente deteriore dei  vecchi  assunti  rispetto  ai  nuovi  e,
dall'altro, nel tutelare le specificita' della c.d.  piccola  impresa
con una diversificazione della tutela, senza vanificare il  prosieguo
dell'art. 8, legge n. 604/1966. 
    Si tratta, d'altra parte e come detto, di una rima obbligata gia'
presente nel sistema. Tali considerazioni portano questo giudicante a
chiedere alla Corte costituzionale di  sostituire  il  tetto  massimo
attualmente individuato  dall'art.  8,  legge  n.  604/1966  nelle  6
mensilita' con quello delle 12 mensilita'  (derivanti,  appunto,  dal
dimezzamento del tetto massimo previsto dall'art. 18, comma 5,  legge
n. 300/1970). 
    Conclusioni 
    Vengono in gioco, nel caso  di  specie  e  con  riferimento  alla
disposizione censurata, due interessi  di  rango  costituzionale:  la
liberta' di organizzazione dell'impresa e la  tutela  del  lavoratore
ingiustamente licenziato rispetto ai quali l'art. 8  della  legge  n.
604/1966 nella sua attuale formulazione non pare fornire  un  rimedio
adeguato omettendo di realizzare un equilibrato componimento dei beni
in gioco (v. sentenza Corte costituzionale n. 194/2018 punto 12.3 del
considerato in diritto «Con il prevedere  una  tutela  economica  che
puo' non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei  vari
casi, dal licenziamento, ne' un'adeguata dissuasione  del  datore  di
lavoro  dal  licenziare  ingiustamente,  la  disposizione   censurata
comprime l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto  da
risultare  incompatibile  con  il  principio  di  ragionevolezza.  Il
legislatore finisce cosi' per tradire  la  finalita'  primaria  della
tutela risarcitoria, che consiste  nel  prevedere  una  compensazione
adeguata  del  pregiudizio  subito   dal   lavoratore   ingiustamente
licenziato.»). 
    In altri termini, l'interazione tra  l'esiguita'  dell'intervallo
tra  l'importo  minimo  ed  il  massimo  e  l'enorme  disparita'   di
trattamento tra i lavoratori assunti  prima  del  7.3.2015  e  quelli
assunti successivamente paiono  configurare  una  normativa  primaria
incostituzionale. 
    In   effetti,   rispetto   a   tali   considerazioni   la   Corte
costituzionale, con  la  sentenza  n.  118/2025,  al  punto  2.1  del
considerato in diritto ha espresso con incisivita'  il  concetto  per
cui «In una vicenda che  coinvolge  la  persona  del  lavoratore  nel
momento  traumatico  della  sua  espulsione  dal  lavoro,  la  tutela
risarcitoria deve essere configurata in modo tale  da  consentire  al
giudice di modularla  alla  luce  di  una  molteplicita'  di  fattori
(numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa,  anzianita'
di servizio del prestatore  di  lavoro,  comportamento  e  condizioni
delle parti) al fine di soddisfare l'«esigenza  di  personalizzazione
del danno subito dal  lavoratore,  [...]  imposta  dal  principio  di
eguaglianza» (ancora sentenza n. 194  del  2018).  Pertanto,  con  la
pronuncia da ultimo citata,  questa  Corte  ha  affermato  che  «[l]a
previsione di una misura risarcitoria  uniforme,  indipendente  dalle
peculiarita' e  dalla  diversita'  delle  vicende  dei  licenziamenti
intimati dal datore di lavoro, si traduce in un'indebita omologazione
di situazioni che possono essere - e sono, nell'esperienza concreta -
diverse», in violazione, quindi, del principio di eguaglianza». 
    In  definitiva,  dunque,  l'art.  8  della  legge  n.   604/1966,
allorquando circoscrive la misura dell'indennizzo - salvo che per  le
ipotesi di rilevante anzianita' unita a dimensioni maggiori (tra 15 e
60 dipendenti, ma solo quando non si applica l'art. 18 Statuto) -  in
una limitatissima forbice con tetto massimo fissato a  6  mensilita',
impedendo   liquidazioni   realmente   dissuasive   e    compensative
(confezionando    una    tutela    per    giunta    enormemente    ed
incomprensibilmente peggiore per i vecchi assunti rispetto ai  nuovi)
finisce per configurare  una  misura  non  capace  di  rispettare  il
necessario  equilibrio  che  deve  esistere  tra  la  necessita'  che
l'indennizzo  risulti  adeguato  rispetto  al  pregiudizio  del  caso
concreto, mantenendo un ruolo deterrente ed il rispetto del principio
di uguaglianza/razionalita' di cui all'art. 3 Cost. 
    Con la sentenza n. 118/2025, nel dichiarare l'incostituzionalita'
dell'art. 9, decreto legislativo n. 23/2015, la Corte  costituzionale
ha evidenziato «Quel che confligge  con  i  principi  costituzionali,
dando luogo a una tutela monetaria incompatibile  con  la  necessaria
«personalizzazione del danno subito dal lavoratore» (sentenza n.  194
del 2018), e' piuttosto l'imposizione di un tetto, stabilito  in  sei
mensilita' di riferimento per il  calcolo  del  trattamento  di  fine
rapporto e insuperabile anche in presenza  di  licenziamenti  viziati
dalle piu' gravi forme di illegittimita', che comprime eccessivamente
l'ammontare dell'indennita'. Tale  significativo  contenimento  delle
conseguenze indennitarie a carico del  datore  di  lavoro  -  che  si
impone sul limite massimo  specificamente  previsto  in  relazione  a
ciascun tipo di vizio e gia' oggetto di dimezzamento con riguardo  ai
datori di lavoro con un numero limitato di  dipendenti,  per  effetto
del medesimo art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del  2015
- delinea un'indennita'  stretta  in  un  divario  cosi'  esiguo  (ad
esempio,  da  tre  a  sei  mensilita'  nel  caso  dei   licenziamenti
illegittimi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del   citato   decreto
legislativo)  da  connotarla  al  pari  di  una  liquidazione  legale
forfetizzata e standardizzata. Ma una siffatta liquidazione e'  stata
gia' ritenuta da questa Corte inidonea a rispecchiare la specificita'
del caso concreto e quindi a costituire un  ristoro  del  pregiudizio
sofferto dal lavoratore,  adeguato  a  garantirne  la  dignita',  nel
rispetto del principio  di  eguaglianza.  Tale  ristoro  puo'  essere
delimitato, ma non  sacrificato  neppure  in  nome  dell'esigenza  di
prevedibilita' e  di  contenimento  dei  costi,  al  cospetto  di  un
licenziamento illegittimo  che  l'ordinamento,  anche  nel  peculiare
contesto delle piccole realta' organizzative, qualifica comunque come
illecito  (sentenza  n.  150  del  2020).»  (cfr.  punto  2.2.3   del
considerato in diritto, sentenza n. 118/2025). 
    La Corte costituzionale  ha  poi  concluso  la  propria  sentenza
sottolineando,  con  forza,  che  «Resta  fermo  l'auspicio  che   il
legislatore intervenga sul profilo inciso dalla  presente  pronuncia,
nel rispetto del principio, qui affermato, secondo  cui  il  criterio
del numero dei dipendenti  non  puo'  costituire  l'esclusivo  indice
rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi  della
sostenibilita' dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi (..)». 
    In conclusione, l'art. 8, legge  n.  604/1966  pare  viziato  per
incostituzionalita' allorquando prevede un limite  massimo  privo  di
una reale forza dissuasiva e, dunque,  inadeguato  a  fronteggiare  i
possibili diversi scenari concreti (e i conseguenti vizi) qualora  un
datore di lavoro sottosoglia commini un licenziamento ingiustificato. 
    Alla luce  di  tutto  quanto  argomentato  sinora,  la  questione
prospettata con  la  presente  ordinanza  appare  non  manifestamente
infondata  di  talche',  in  conclusione,  si  domanda   alla   Corte
costituzionale  la  sostituzione  della  parte  «un  massimo   di   6
mensilita'  dell'ultima  retribuzione  globale  di  fatto»  contenuta
nell'art. 8, legge n. 604/1966, con la previsione «un massimo  di  12
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto». 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli articoli 3, comma 1 e 2 Cost., 4, comma 1  Cost.,  35,  comma  1
Cost, 41, comma 2 Cost. e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 24
della  Carta  Sociale   Europea,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, legge n.  604/1966  nella  parte  in  cui
prevede «un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione  globale
di fatto» e non «un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto»; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso sino alla decisione della Consulta; 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento. 
      Livorno, 12 febbraio 2026 
 
                                                   Il Giudice: Maffei