Reg. ord. n. 38 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11

Ordinanza del Tribunale di Ancona  del 22/01/2026

Tra: A. S.



Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.) – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2026

Ordinanza  del  22  gennaio  2026  del  Tribunale   di   Ancona   nel
procedimento penale a carico di A. S.. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
  particolare tenuita' quando si procede per il delitto di  oltraggio
  a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il  fatto  e'
  commesso nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
  sicurezza o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria
  nell'esercizio delle proprie funzioni. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2. 


(GU n. 11 del 18-03-2026)

 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA 
                        Sezione unica penale 
 
    Il Tribunale  ordinario  di  Ancona,  Sezione  unica  penale,  in
persona del Giudice, dott. Matteo Di Battista,  presa  visione  degli
atti del procedimento in epigrafe indicato,  nei  confronti  di  S.A.
nato a ..., il ... residente in ... alla via ... con l'assistenza del
difensore d'ufficio, avvocato Japoco Montanari del Foro di Ancona  in
ordine alla seguente imputazione dei delitti p. e p.  dagli  articoli
81, 337 e 341-bis c.p., perche'  con  piu'  azioni  esecutive  di  un
medesimo disegno criminoso, mentre  si  trovava  a  bordo  del  treno
Regionale n. ..., tratta ..., alla presenza di piu'  passeggeri,  con
minaccia e violenza consistita in spinte e pugni sulle spalle e sulla
schiena, offendeva l'onore ed il prestigio del Maresciallo Capo della
Guardia di Finanza ... che compiva un atto d'ufficio, invitandolo, in
piu'  occasioni,  ad  indossare  correttamente  la  mascherina   come
previsto dalla normativa all'epoca vigente, con le  seguenti  parole:
«Pezzo di merda, te ne devi andare di la'. Sei della finanza e mi fai
un pompino, a Napoli i Finanzieri fanno i pompini.  La  testa  te  la
apro a meta' davanti ai Carabinieri. Ti faccio male, Ti faccio nero». 
    In ..., il ... 
    osservato, in linea generale, che: 
        (a) l'art. 1 legge costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,
prevede che: «la questione  di  legittimita'  costituzionale  di  una
legge o di un atto avente forza di legge della  Repubblica,  rilevata
d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un  giudizio  e
non ritenuta dal giudice manifestamente infondata,  e'  rimessa  alla
Corte costituzionale per la sua decisione»; 
        (b) l'art. 23 legge n. 87/1953 prevede che: 
          «nel  corso  di  un  giudizio  dinanzi  ad  una   autorita'
giurisdizionale una delle  parti  o  il  Pubblico  Ministero  possono
sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante  apposita
istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza  di  legge  dello  Stato  o  di   una   Regione,   viziate   da
illegittimita' costituzionale; b) le disposizioni della  Costituzione
o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»; 
          «l'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la  questione
sollevata sia  manifestamente  infondata,  emette  ordinanza  con  la
quale, riferiti i termini ed  i  motivi  della  istanza  con  cui  fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»; 
          «la questione di legittimita'  costituzionale  puo'  essere
sollevata, di ufficio, dall'autorita'  giurisdizionale  davanti  alla
quale verte il  giudizio  con  ordinanza  contenente  le  indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e  le  disposizioni  di
cui al comma precedente»; 
          «l'autorita'  giurisdizionale  ordina  che  a  cura   della
Cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura  nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al  Pubblico  Ministero
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente  del
Consiglio dei ministri od al  Presidente  della  Giunta  regionale  a
seconda che sia in questione una legge o  un  atto  avente  forza  di
legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata  dal
cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o  al
Presidente del Consiglio ragionale interessato»; 
    ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini  e
per le  motivazioni  di  cui  infra,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, c.p., nella  parte  in
cui prevede che  «L'offesa  non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
particolare tenuita' quando si procede: [...] per il delitto previsto
dall'art. 341-bis, quando il fatto e' commesso nei  confronti  di  un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio  delle  proprie  funzioni»,  in
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione. 
 
                               Osserva 
 
1. La vicenda oggetto del procedimento. 
    1.1. Con  decreto  del  1°  febbraio  2024,  il  P.M.  presso  il
Tribunale  di  Ancona  citava   S.   A.   a   comparire   all'udienza
predibattimentale dinanzi al Tribunale  di  Ancona,  in  composizione
monocratica, per rispondere dei reati ascrittigli,  di  resistenza  e
oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 337 e 341-bis c.p.). 
    All'udienza  ridetta  del  25  ottobre   2024,   altro   Giudice,
verificata  la  regolare  costituzione  delle  parti,  disponeva   la
prosecuzione del giudizio. 
    All'udienza   del   27   marzo   2025,    dichiarata    l'assenza
dell'imputato, legalmente rappresentato dal difensore di ufficio, con
il quale intratteneva rapporti  costanti,  veniva  quindi  aperto  il
dibattimento,  con  conseguente  ammissione   delle   prove   siccome
richieste dalle parti. 
    Seguiva l'udienza del 18 settembre 2025, quando erano esaminati i
testi, indicati dalla pubblica accusa, e all'udienza del  22  gennaio
2026, in via preliminare, veniva formalmente acquisita la lettera  di
scuse scritta di proprio pugno  dal  S.  alla  persona  offesa;  poi,
dichiarata chiusa l'istruttoria  e  sancita  l'utilizzabilita'  degli
atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti
illustravano e rassegnavano le proprie conclusioni. 
    All'esito, dopo la deliberazione in camera di  consiglio,  veniva
data lettura in pubblica udienza della presente ordinanza. 
    1.2. Sulla scorta dell'espletata istruttoria  dibattimentale,  e,
in particolare,  della  deposizione  del  Maresciallo  Capo  ...,  in
servizio presso  il  Reparto  Tecnico-Logistico-Amministrativo  della
Guardia di Finanza di ..., le cui dichiarazioni sono state confermate
dalla capotreno, i fatti, oggetto di  giudizio,  possono  essere,  in
sintesi, cosi' ricostruiti: 
        a) in data ..., ... saliva a bordo  del  treno  Regionale  n.
..., tratta ..., allo scopo di garantire la sicurezza  del  personale
ferroviario e, piu' in generale, dei viaggiatori; 
        b)  sin  da  subito,  si  avvedeva  della  presenza  di   tre
passeggeri, due uomini e una donna, che, nonostante gli  obblighi  di
legge all'epoca in vigore, non indossavano la  prescritta  mascherina
protettiva; 
        c) li invitava, pertanto, ad ottemperare; 
        d) mentre due di loro davano  seguito  all'esortazione  senza
protestare,  il  terzo,  poi  identificato  per  S.A.,  si   mostrava
immediatamente contrariato; 
        e) di qui, si qualificava  e  gli  rammentava  che,  ove  non
avesse  aderito,  avrebbe  elevato  a   suo   carico   una   sanzione
amministrativa; 
        f) sopraggiungeva anche ..., che confermava e ribadiva quanto
il Maresciallo Capo aveva appena  detto  all'imputato,  il  quale  si
risolveva, in quel frangente, a calzare il dispositivo di  protezione
individuale; 
        g) dopo essere ripartiti dalla  stazione  di  ...,  il  detto
pubblico ufficiale veniva pero' informato dalla capotreno di come  il
S. e le altre due persone che erano con  lui  fossero  sprovvisti  di
valido biglietto per  proseguire  il  viaggio  fino  a  ...  (avevano
acquistato infatti un tagliando relativo alla sola tratta ...); 
        h) mentre ...  stava  sanzionando  la  donna,  l'imputato  si
toglieva la mascherina; 
        i) di qui, ... gli si avvicinava,  invitandolo  a  indossarla
nuovamente, e gli intimava di esibire un documento di  identita',  in
quanto doveva comminare, a suo carico, la prevista contravvenzione; 
        j) di tutta risposta, il  S.  lo  aggrediva  verbalmente,  al
punto che il Maresciallo Capo lo avvertiva  che,  ove  non  si  fosse
calmato, avrebbe chiamato ulteriori agenti a  supporto,  cosi'  pero'
scatenando ancor  di  piu'  l'ira  dell'imputato,  che  lo  insultava
(«Pezzo di merda, te ne devi andare di la'. Sei della  finanza  e  mi
fai un pompino, a Napoli i Finanzieri fanno i pompini. La testa te la
apro a meta' davanti  ai  Carabinieri.  Ti  faccio  male.  Ti  faccio
nero»), attingendolo, al  contempo,  con  colpetti  leggeri,  fino  a
costringerlo ad uscire dalla carrozza; 
        k) in ragione di cio', ...  interessava  i  «colleghi»  della
Polizia di Stato, che salivano alla stazione di ...; 
        l) loro arrivo, pero', l'imputato si era gia' tranquillizzato
(1) . 
    1.3. Cosi' ricostruiti gli accadimenti, sussistono, ad avviso  di
questo Tribunale, tutti gli elementi per affermare  la  ricorrenza  -
per quanto qui da vicino interessa -  del  delitto  di  cui  all'art.
341-bis del codice penale. 
    Pacifiche, invero, le seguenti circostanze: 
        le parole proferite all'indirizzo del  Maresciallo  Capo  ...
(«Pezzo di merda, te ne devi andare di la'. Sei della  finanza  e  mi
fai  un  pompino,  a  Napoli  i  Finanzieri  fanno   i   pompini...»)
costituiscono,  senza  dubbio  alcuno,  un'offesa  all'onore   e   al
prestigio del pubblico ufficiale, tenuto conto del tenore letterale e
semantico dei  lemmi  utilizzati,  la  cui  carica  dispregiativa  e'
lampante; 
        il ridetto militare, nell'esercizio delle  proprie  funzioni,
stava compiendo un atto del suo ufficio, rappresentato dall'irrogare,
nei riguardi di S.A., una contravvenzione  per  il  mancato  rispetto
della normativa anticovid, in quanto non indossava  correttamente  la
prescritta mascherina protettiva; 
        il fatto e' avvenuto in un luogo aperto al pubblico,  vale  a
dire il convoglio del treno Regionale n. 19801 (Cass. n.  29206/2024;
Corte di appello di Ancona n. 444/2021); 
        sussiste il presupposto richiesto dalla norma della  presenza
di piu' persone (Cass. n. 29406/2018); dalla  deposizione  del  teste
... e' emerso,  infatti,  che,  quando  l'imputato  ha  proferito  le
espressioni ingiuriose supra riportate, oltre alla capotreno ...,  vi
erano -  almeno  -  le  ulteriori  due  persone  che  viaggiavano  in
compagnia di S. A., nonche' gli altri passeggeri  che  occupavano  la
carrozza (il teste ha specificato infatti che il treno, quel  giorno,
era gremito (2) ). 
2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    2.1. E' opinione del Tribunale che  la  questione  da  sottoporsi
allo scrutinio di costituzionalita' sia munita  del  requisito  della
rilevanza, ex art. 23 legge n.  87/1953,  per  come  declinato  dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale. 
    2.2. In chiave  giustificativa  dell'assunto,  occorre  anzitutto
rilevare: 
        (a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa
«fluttuazione»  nella  individuazione  delle  «regole  d'uso»   della
locuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita'» della  decisione  sul
giudizio a quo, ad «influenza» sul giudizio a quo, fino  a  predicare
la «necessaria applicazione» della norma (tratta  dalla  disposizione
di legge impugnata e sospettata di incostituzionalita') ad opera  del
giudice rimettente; 
        (b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare
lo scrutinio  di  ammissibilita',  sub  specie  di  rilevanza,  della
questione di legittimita' prospettata dal giudice  a  quo,  la  Corte
costituzionale ha chiarito come debba stimarsi  «sufficiente  che  la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la
pronuncia  di  accoglimento  possa  incidere   sull'esercizio   della
funzione  giurisdizionale,  anche  soltanto  sotto  il  profilo   del
percorso  argomentativo  che  sostiene  la  decisione  del   processo
principale, senza che occorra la dimostrazione  della  sua  effettiva
capacita' di influire sull'esito  del  processo  medesimo.  Cio',  in
quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilita'
concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» (cfr. Corte
costituzionale, sentenza 135/2024,  §  3.1  Considerato  in  diritto;
adesivamente, gia', ex plurimis, Corte  costituzionale,  sentenza  n.
247/2021, § 4 Considerato in diritto). 
    2.3. Ebbene, proprio in osservanza delle piu' recenti  coordinate
ermeneutiche, ricostruita la vicenda come compendiato al precedente §
1.2, ad avviso del  Tribunale,  ricorrerebbero  i  presupposti  della
particolare tenuita' del  fatto,  come  declinati  dall'attuale  art.
131-bis c.p., cui deve riconoscersi  efficacia  retroattiva,  poiche'
norma di natura sostanziale e di maggior  favore  (v.  Cassazione  n.
7573/2023), in ordine al reato di cui  all'art.  341-bis  del  codice
penale (e, per vero, anche rispetto a  quello  di  cui  all'art.  337
c.p.), ossia: 
        1) pena non superiore,  nel  minimo  edittale,  a  due  anni,
secondo i parametri di calcolo dettati dal successivo comma 5; 
        2)  particolare  tenuita'  dell'offesa,  atteso  che  S.  A.,
persona  settantenne  all'epoca  dei  fatti,  senza  fissa  dimora  e
bisognoso di assistenza sociale,  dopo  una  breve  «sfuriata»,  come
chiarito dallo stesso Maresciallo Capo ..., si placava  motu  proprio
in tempi assai rapidi (cfr. nota a pie' di pagina n. 1); va, inoltre,
rimarcato anche il comportamento positivo  susseguente  al  reato  da
parte dell'imputato, che ha vergato una lettera di scuse rivolte alla
persona  offesa,  dimostrando  sincera  resipiscenza  (indice   assai
rilevante in quanto normativamente tipizzato); 
        3) scarsa intensita' dell'elemento  soggettivo,  trattandosi,
con tutta evidenza, di dolo d'impeto. 
    Non sussistono,  infine,  le  condizioni  preclusive  di  matrice
soggettiva, previste dal comma 4 dell'art. 131-bis del codice penale. 
    Invero, premesso che,  secondo  ius  receptum,  in  tema  di  non
punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto,  il  presupposto
ostativo del comportamento abituale ricorre  quando  l'autore,  anche
successivamente al reato per cui si procede,  abbia  commesso  almeno
altri due reati della stessa indole (Cass. n. 6551/2020),  dall'esame
del certificato del casellario giudiziario in atti,  figura  un  solo
delitto della stessa indole di quello di cui all'art. 341-bis c.p., a
carico di S. A, condannato  in  passato  per  resistenza  a  pubblico
ufficiale, mentre la violenza sessuale e la violazione del foglio  di
via  obbligatorio  risultano   fattispecie,   con   tutta   evidenza,
«eccentriche». 
    Di qui, l'auspicata pronunzia di accoglimento della questione  di
legittimita'  costituzionale  prospettata   ben   potrebbe   incidere
sull'esercizio della funzione giurisdizionale  e  financo  sull'esito
decisorio del processo. 
    2.5.  Alla  luce  delle  argomentazioni  spese,  deve,  pertanto,
confermarsi l'assunto predicativo della rilevanza, ex art.  23  legge
n.  87/1953,  della  questione  da  sottoporsi  allo   scrutinio   di
costituzionalita'. 
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    3.1. Premessa: la recente evoluzione normativa in ordine all'art.
131-bis c.p. 
    3.1.1. E' opinione del  Tribunale  che,  in  vista  di  una  piu'
agevole comprensione  della  prospettata  questione  di  legittimita'
costituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta
costituzionale,    occorra,    preliminarmente,    procedere     alla
ricostruzione   dell'evoluzione   normativa   che   ha   recentemente
interessato l'art. 131-bis c.p., nonche', sia pur  per  brevi  cenni,
della giurisprudenza costituzionale in materia. 
    3.1.2.  Per  il  testo  originario  della  disposizione  de  qua,
inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015,
n. 28, recante  «Disposizioni  in  materia  di  non  punibilita'  per
particolare tenuita' del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», la punibilita' poteva  essere
esclusa, a ragione della particolare tenuita' del  fatto,  nei  reati
con pena detentiva massima non superiore a cinque anni. 
    Non erano previste le cosiddette eccezioni nominative,  cioe'  in
base al titolo di reato, ma era stabilito che  l'offesa  non  potesse
essere ritenuta di particolare tenuita' quando l'autore avesse  agito
per motivi abietti o futili,  o  con  crudelta',  pure  in  danno  di
animali, o avesse  adoperato  sevizie  o  profittato  della  minorata
difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della  stessa,  o
quando la condotta avesse cagionato, o  ne  fossero  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. 
    3.1.3. L'eccezione nominativa per il reato ex  art.  341-bis  del
codice penale (al pari di quelle relative  ai  delitti  di  cui  agli
articoli 336 e 337 c.p.) e' stata introdotta dall'art. 16,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge n. 53 del 2019,  come  convertito,  con
riferimento  all'ipotesi  in  cui  tale  reato  fosse  commesso   nei
confronti  di  qualunque  pubblico  ufficiale  nell'esercizio   delle
proprie funzioni. 
    3.1.4. Il riferimento generico al pubblico  ufficiale  e'  stato,
poi,  sostituito  da  quello  specifico  all'ufficiale  o  agente  di
pubblica sicurezza o polizia giudiziaria dall'art. 7,  comma  1,  del
decreto-legge 21  ottobre  2020,  n.  130  (Disposizioni  urgenti  in
materia di immigrazione, protezione internazionale  e  complementare,
modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e  588  del  codice
penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di  contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del  Garante  nazionale
dei  diritti  delle  persone  private  della   liberta'   personale),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173. 
    3.1.5. Una cesura profonda nella disciplina della  causa  di  non
punibilita' ex art. 131-bis del codice penale  e'  stata  determinata
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10  ottobre
2022, n. 150 (Attuazione della  legge  27  settembre  2021,  n.  134,
recante delega al  Governo  per  l'efficienza  del  processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari). 
    Invero, tale riforma ha mutato  il  paradigma  nella  definizione
dell'ambito denotativo  dell'esimente,  poiche'  ne  ha  traslato  il
limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque  anni  di
reclusione) al minimo (non superiore a due anni). 
    Ne e' derivata l'inclusione, nell'area applicativa della causa di
non punibilita' de qua agitur, di molti titoli di reato,  con  minimo
edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano esclusi  a
ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni. 
    Questa estensione e' stata bilanciata dall'introduzione di  nuove
eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.
131-bis  c.p.,  il  cui  numero  2)  ribadisce  comunque  l'eccezione
anteriore per il delitto  previsto  dall'art.  341-bis  dello  stesso
codice, quando il fatto e' commesso nei confronti di un  ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    3.2.      Sulla      violazione      del       principio       di
uguaglianza-ragionevolezza:  la  manifesta   irragionevolezza   della
differenziazione  del  trattamento  tra  situazioni  omogenee.  Sulla
violazione del principio rieducativo della pena. 
    3.2.1. E' opinione del  Tribunale  che  ricorra  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  131-bis,  comma  3,  del   codice   penale
(nell'attuale  declinazione,   a   seguito,   da   un   lato,   della
riorganizzazione operata  dal  decreto  legislativo  n.  150/2022  e,
dall'altro, degli effetti ablatori della sentenza del  Giudice  delle
leggi n. 172/2025), per  violazione  degli  articoli  3  e  27  della
Costituzione, nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere
ritenuta di particolare tenuita' quando si  procede  per  il  delitto
previsto dall'art. 341-bis del codice penale, se il fatto e' commesso
nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di  un
ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio  delle
proprie funzioni. 
    3.2.2. La  Corte  costituzionale  e'  gia'  intervenuta,  a  piu'
riprese, con  riguardo  al  disposto  dell'art.  131-bis  del  codice
penale. 
    In particolare, nella sentenza  n.  30  del  2021,  la  Corte  ha
affermato  che  «Per  giurisprudenza  costante,  le  cause   di   non
punibilita'  costituiscono  altrettante  deroghe   a   norme   penali
generali, sicche' la  loro  estensione  comporta  strutturalmente  un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta  tra  ragioni  diverse  e
confliggenti, in primo luogo quelle che  sorreggono  da  un  lato  la
norma generale  e  dall'altro  la  norma  derogatoria,  giudizio  che
appartiene primariamente al legislatore» (sentenze n. 140 del 2009  e
n. 8 del 1996). 
    Con il consequenziale corollario che «le scelte  del  legislatore
relative all'ampiezza applicativa della causa di non  punibilita'  di
cui all'art. 131-bis del codice penale sono sindacabili soltanto  per
irragionevolezza manifesta» (sentenze n. 156 del 2020 e  n.  207  del
2017). 
    3.2.3.  Irragionevolezza  manifesta  che,  ad  avviso  di  questo
Tribunale, ricorre nel caso di specie  ove  si  ponga  riferimento  a
plurimi tertia comparationis, connotati da  omogeneita',  nonche'  da
maggior  gravita',  rispetto  al  reato  di  oltraggio   a   pubblico
ufficiale, per i quali, a  differenza  di  quest'ultimo,  la  ridetta
causa di esclusione della punibilita' risulta oggi applicabile. 
    3.2.4. In primo luogo, per effetto della  riforma  del  2022,  e'
riconducibile all'alveo dell'art. 131-bis del codice penale il  reato
di  violenza  o  minaccia  a  un  corpo  politico,  amministrativo  o
giudiziario, in quanto punito dall'art. 338 del codice penale con  la
reclusione da uno a sette anni. 
    In precedenza, questo titolo di reato,  in  ragione  del  massimo
edittale superiore a cinque anni di  reclusione,  non  aveva  accesso
all'esimente de qua, accesso che ha invece conseguito con la novella,
in ragione del minimo edittale non superiore a due anni e  della  sua
omessa menzione tra le eccezioni nominative. 
    3.2.5.   Ancora,   in   virtu'   della   sentenza   della   Corte
costituzionale  n.  172/2025,  l'esclusione  della  punibilita'   per
particolare tenuita' del fatto e' prospettabile anche in  riferimento
alle fattispecie ex articoli 336 e 337 c.p. 
    3.2.6. Tali reati, al pari dell'oltraggio a  pubblico  ufficiale,
risultano tutti ricompresi nel titolo II del capo II del libro II del
codice  penale  tra  i  delitti  dei  privati  contro   la   pubblica
amministrazione. 
    In particolare, i reati di cui agli articoli 336, primo comma,  e
337, primo comma, c.p., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque
anni,  hanno  quali  elementi  costitutivi  l'uso  della  violenza  o
minaccia  in  danno  del  pubblico  ufficiale  e  la   finalita'   di
alterazione dell'azione amministrativa. 
    I medesimi elementi sono propri anche della figura delittuosa  di
cui all'art. 338 c.p., con la  specificita'  che  la  violenza  o  la
minaccia e' qui rivolta ai danni di un'autorita' pubblica  costituita
in collegio, il che giustifica  una  forbice  edittale  piu'  severa,
cosi' nel minimo (un anno di reclusione),  come  nel  massimo  (sette
anni di reclusione). 
    Per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio  2017,  n.
105 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale  e  al
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi  politici,  amministrativi  o
giudiziari  e  dei  loro  singoli  componenti),  questo   trattamento
sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui  la  condotta  ex  art.
338, comma 1, codice penale sia tenuta ai danni di singoli componenti
del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto
il singolo e' proiezione del collegio, quindi ancora in  un  contesto
di maggiore gravita' rispetto alle  fattispecie  individuali  di  cui
agli articoli 336 e 337 c.p. 
    La giurisprudenza di legittimita', infatti, collega  la  maggiore
severita' della pena di cui  all'art.  338  del  codice  penale  alla
direzione della  violenza  o  minaccia  contro  l'unita'  dell'organo
pubblico collettivo  (Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  penali,
sentenza 22 febbraio-24 settembre  2018,  n.  40981;  poi,  in  senso
analogo, Corte di  cassazione,  sesta  sezione  penale,  sentenza  27
aprile -10 novembre 2023, n. 45506). 
    3.2.7. I delitti in  esame  hanno  natura  plurioffensiva  (Corte
cost. n. 30/2021). 
    Cosi'  come  l'oltraggio  a  pubblico  ufficiale,  punito,  nella
fattispecie base di cui al comma 1, con la reclusione da sei  mesi  a
tre anni. 
    L'art. 341-bis del codice penale postula, infatti,  che  l'offesa
sia arrecata congiuntamente all'onore e  al  prestigio  del  pubblico
ufficiale,  dalla  cui  lesione,  qualora  siano  integrati  tutti  i
presupposti richiesti per la configurazione del delitto, non puo' che
derivare una interferenza nel  regolare  svolgimento  della  funzione
pubblica esercitata dalla persona fisica offesa (Cass. n.  15367/2014
(3) ). 
    Affermazione che trova, peraltro, espresso riscontro  sistematico
nella previsione, quale causa di estinzione del reato, dell'integrale
risarcimento del danno  nei  confronti  sia  del  pubblico  ufficiale
offeso che dell'ente di appartenenza (art. 341-bis, ult. co., c.p.). 
    La configurabilita' del delitto de quo e' quindi subordinata alla
sussistenza di alcuni presupposti, deputati a selezionare le condotte
punibili  in  relazione  alla  loro  maggiore  offensivita',  proprio
calibrata sul duplice (o,  secondo  alcuni  commentatori,  complesso)
bene giuridico presidiato. 
    In particolare, la norma richiede, in primis, che  il  fatto  sia
commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di
piu' persone, diverse dal pubblico ufficiale offeso. 
    Si deve ritenere che  le  persone  presenti,  tra  le  quali  non
possono computarsi quei soggetti che, pur  non  direttamente  attinti
dall'offesa, assistano nello svolgimento delle loro  funzioni  (Cass.
n. 6604/2022), debbano, inoltre,  aver  effettivamente  percepito  le
ingiurie rivolte al pubblico ufficiale (Cass. n. 3079/2024). 
    L'offesa arrecata in assenza di almeno altre  due  persone  o  in
luogo non pubblico o aperto al pubblico riverbera,  infatti,  i  suoi
effetti in via assolutamente preponderante,  se  non  esclusiva,  sui
rapporti tra offeso e offensore e  compromette  in  misura  minima  o
nulla gli interessi della pubblica amministrazione, che  giustificano
l'incriminazione autonoma del delitto di oltraggio. 
    Sempre in un'ottica di contenimento dell'ambito  di  applicazione
della norma ai  soli  fatti  che  siano  anche  lesivi  del  regolare
funzionamento  della  pubblica  amministrazione,  il  legislatore  ha
inoltre richiesto, per la configurabilita' del delitto, che  l'offesa
sia arrecata nei confronti di un pubblico ufficiale mentre compie  un
atto del suo ufficio. 
    Infine, l'ultimo requisito postulato dalla  norma  incriminatrice
e' il nesso  tra  il  comportamento  offensivo  e  l'esercizio  delle
funzioni del pubblico ufficiale. 
    Come gia' per il delitto di cui all'art. 341 c.p., l'offesa deve,
infatti, essere alternativamente arrecata a  causa  o  nell'esercizio
delle funzioni pubbliche. 
    Nel  primo  caso,  e'  richiesto  un   rapporto   di   causalita'
psicologica, nel senso che l'offensore deve essere animato nella  sua
condotta  da  una  ragione  che  abbia  fondamento   nelle   funzioni
esercitate dal pubblico ufficiale; nel secondo caso, invece, la norma
implica una relazione di contestualita' nel senso che, nel momento in
cui  e'  arrecata  l'offesa,  il  pubblico  ufficiale  deve  svolgere
un'attivita' inerente ai suoi doveri di ufficio. 
    In analogia  a  quanto  sancito  in  materia  di  delitti  contro
l'onore, la valenza offensiva della condotta deve essere poi valutata
nel  suo  significato  oggettivo,  con  riferimento  al  «senso   che
l'espressione utilizzata ha nell'ambiente in cui il fatto si  svolge,
secondo l'opinione della generalita' degli uomini». 
    Non rileva, pertanto,  ne'  la  particolare  suscettibilita'  del
pubblico ufficiale, ne' la sua eventuale insensibilita'  alle  offese
ricevute. 
    3.2.8. Di qui, all'interno del capo II del titolo  II  del  libro
II, il codice delinea un climax ascendente di  gravita'  di  condotte
volte a perturbare (o  financo  impedire)  l'attivita'  dei  pubblici
ufficiali, che ha, alla base, il reato di oltraggio  e,  al  vertice,
quello di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo  o
giudiziario o ai suoi componenti, passando, quali termini  intermedi,
per la violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale. 
    Con cio' si vuole intendere che l'aggressione agli analoghi  beni
giuridici presidiati dagli articoli  341-bis,  336,  337  e  338  del
codice penale viene tratteggiata con modalita' man mano connotate  da
maggior disvalore di  condotta,  posto  che  dall'offesa  verbale  si
giunge  fino  alla  minaccia  e  alla  violenza  lato  sensu  intesa,
all'identico scopo di  interferire,  osteggiandola,  con  l'attivita'
dell'autorita'. 
    Assunto quest'ultimo che emerge plasticamente dal mero  raffronto
testuale in special modo tra le disposizioni  di  cui  agli  articoli
341-bis e 337 c.p., dal momento che, in entrambe, campeggia  l'inciso
«mentre compie un atto d'ufficio». 
    Riferimento che si ritrova anche nell'art. 336 c.p.,  atteso  che
il  telos  dell'agente  e'  costituito  proprio  dal  costringere  il
pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad
omettere un atto dell'ufficio e, infine, nell'art.  338  c.p.,  posto
che, ancora una volta, la finalita' del soggetto attivo si identifica
con lo scopo di impedire o turbare l'attivita' dell'organo collegiale
o del singolo componente, comunque espressione del «tutto». 
    Sempre con gravita' crescente, come inferibile dal confronto  tra
i massimi edittali: 
        l'art. 341-bis c.p., punito nel  massimo  con  la  reclusione
pari a tre anni, postula che l'attivita' oppositiva nei confronti del
pubblico ufficiale, intento a compiere un atto del suo  ufficio,  sia
veicolata con offese verbali; 
        gli articoli 336 e 337 c.p., sanzionati nel  massimo  con  la
reclusione pari a cinque anni,  implicano  invece  come  la  condotta
trasmodi in agiti  minatori  e/o  violenti,  con  una  piu'  profonda
incisione dei beni giuridici presidiati; 
        l'art. 338 c.p., a parita'  di  condotte  rispetto  a  quelle
caratterizzanti i reati ex articoli  336  e  337  c.p.,  si  connota,
infine, poiche' ad essere perturbata e' l'attivita' di un collegio  o
di  un  singolo  componente,  non  uti  singulis,  ma   quale   parte
dell'organo. 
    Evidente la progressione e  la  presupposta  omogeneita'  tra  le
fattispecie de quibus. 
    3.2.9. Del resto, gli articoli 336,  337  e  341-bis  del  codice
penale sono  sempre  stati  trattati  dal  legislatore  nei  medesimi
termini: in particolare, dapprima inseriti, in via cumulativa,  quali
eccezioni  nominative  dall'art.  16,  comma  1,  lettera   b),   del
decreto-legge  n.  53  del  2019,  come  convertito,  con  l'identico
riferimento all'ipotesi  in  cui  tali  reati  fossero  commessi  nei
confronti  di  qualunque  pubblico  ufficiale  nell'esercizio   delle
proprie funzioni, sono stati poi confermati, nella stessa veste,  nel
numero 2) del terzo comma  dell'art.  131-bis  c.p.,  come  novellato
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10  ottobre
2022, n. 150. 
    Dato di tecnica normativa, quello di  elencare  piu'  fattispecie
nel medesimo numero di un comma di un  articolo  del  codice  penale,
che,  lungi  dall'essere  anodino,  restituisce   invece   una   loro
sovrapponibilita', quantomeno tendenziale. 
    3.2.10. Ne consegue che, a fronte  dell'argomentata  omogeneita',
pare irragionevole che la causa di non punibilita' della  particolare
tenuita' del fatto  sia  applicabile  ai  tre  reati  piu'  gravi  ex
articoli 336, 337 e 338 del codice penale  e  viceversa  esclusa  per
quello levior di oltraggio  a  pubblico  ufficiale,  quando  dovrebbe
applicarsi a fortiori proprio a quest'ultimo delitto (Corte cost.  n.
90/2025). 
    Invero,  il   legislatore   stesso,   attraverso   la   ricordata
diversificazione degli estremi edittali (in particolare, nel massimo;
Cassazione  n.  13573/2012),  ha  definito   nei   predetti   termini
comparativi  la   relazione   tra   le   fattispecie   incriminatrici
considerate, e  non  puo'  quindi,  senza  cadere  in  una  manifesta
incongruenza, disconoscerla agli effetti della  particolare  tenuita'
del fatto. 
    3.2.11. A cio' si aggiunge che la possibilita' di estinzione  del
reato, a seguito dell'integrale  riparazione  del  danno  intervenuta
prima del giudizio, mediante il risarcimento sia nei confronti  della
persona  offesa,  che  dell'ente   di   appartenenza,   e'   prevista
esclusivamente per il  delitto  di  oltraggio  (art.  341-bis,  u.c.,
c.p.). 
    Scelta del legislatore che certifica il piu' tenue  disvalore  di
condotta implicato dal reato  di  cui  all'art.  341-bis  del  codice
penale rispetto a quelli ex articoli 336, 337 e  338  c.p.,  per  cui
tale facolta' non e' contemplata. 
    La  ratio  non   puo'   che   riposare   sulla   minor   gravita'
dell'incisione dei beni giuridici  protetti,  poiche',  nel  caso  di
oltraggio, veicolata tramite ingiurie, con conseguente ammissibilita'
di una sua «monetizzazione». 
    Al  contrario,  ove  si  trasmodi  in  minaccia   e/o   violenza,
l'ordinamento non puo' - condivisibilmente -  abdicare  alla  propria
pretesa punitiva, a fronte del versamento, da parte  dell'agente,  di
un tantundem monetario. 
    Palese l'irragionevolezza del sistema cosi' congegnato. 
    Ai fini dell'estinzione del reato mediante riparazione del danno,
infatti, l'offesa sottesa  agli  agiti  oltraggiosi  del  decoro  dei
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni viene  ritenuta
suscettibile di «compensazione»  attraverso  il  risarcimento,  sulla
base di un implicito - ma chiaramente abducibile - giudizio di  minor
disvalore in  rapporto  all'incisione  dei  medesimi  beni  giuridici
compiuta con violenza e/o  minaccia,  modus  agendi  che  connota  le
fattispecie incriminatrici ex articoli 336,  337  e  338  del  codice
penale. 
    Viceversa,   e   senza   alcun   appiglio   logico   (recte:   di
ragionevolezza), quando si tratta di scrutinare  la  riconducibilita'
al tatbestand dell'art. 131-bis del codice penale delle  condotte  di
oltraggio a pubblico ufficiale, per disposto normativo, «l'offesa non
puo' [...] essere ritenuta di particolare tenuita'»,  pure  a  fronte
della riconosciuta possibilita' di spiccare  tale  identico  giudizio
valutativo con riguardo alle ridette ipotesi delittuose  piu'  gravi,
per cui, in parte qua coerentemente,  non  e'  prevista  l'estinzione
ante iudicium tramite la riparazione del danno. 
    3.2.12.  Tale  rilevata  distonia  del  reticolo   normativo   di
riferimento va, infine, a scapito del  reo,  anche  sul  piano  della
funzione rieducativa della pena,  quest'ultima  esigendo  un  assetto
razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause
esimenti, con conseguente patente violazione pure dell'art. 27, comma
3, della Grundnorm (Corte cost. n. 172/2025). 
    Una pena irrogata per il reato di oltraggio a pubblico  ufficiale
non  potrebbe,  infatti,  essere  percepita  come  «giusta»   da   un
condannato,  ancor  piu'  se  incapiente  e  pertanto  oggettivamente
impossibilitato ad accedere alla causa  estintiva  ex  art.  341-bis,
u.c., c.p., in ipotesi di astratta applicabilita'  dell'art.  131-bis
del codice penale alla fattispecie concreta, impedita, per tabulas  e
aprioristicamente, dall'attuale disposto del comma  3,  n.  2,  della
disposizione de qua, considerato, in  guisa  comparativa,  che  altri
soggetti potrebbero «beneficiare»  dell'assoluzione  per  particolare
tenuita' del fatto, con riferimento ai delitti di cui  agli  articoli
336, 337 e 338 c.p.,  pur  avendo  necessariamente  posto  in  essere
contegni  connotati  da  maggior  disvalore  (minacciare  c/o   usare
violenza rappresentano, con ogni  evidenza,  agiti  piu'  riprovevoli
rispetto al «mero» oltraggiare). 
4.  Sulla  impossibilita'  di  procedere  ad   una   «interpretazione
costituzionalmente orientata». 
    E'  opinione  del  Tribunale  come  le  violazioni   dei   canoni
costituzionali  sopra  tratteggiate  non  si   prestino   ad   essere
neutralizzate  da  un'interpretazione  costituzionalmente   orientata
dell'art. 131-bis, comma 3, n.  2,  c.p.,  atteso  il  chiaro  tenore
testuale della disposizione. 
5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale. 
    Alla luce delle  argomentazioni  sopra  compendiate,  si  ritiene
necessario investire  la  Corte  costituzionale  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,  terzo  comma,  n.  2,
c.p., allo stato vigente, nella parte in cui  prevede  che  «L'offesa
non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si
procede: [...] per il delitto previsto dall'art. 341-bis,  quando  il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di  pubblica
sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia   giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni», in riferimento agli  articoli
3 e 27 della Costituzione. 

(1) Cfr. verbale stenotipico di udienza del 18 settembre  2025,  pag.
    7. 

(2) Ibidem, pag. 4. 

(3) Cfr., in motivazione, § 2.: «Come argomentato puntualmente  dalla
    dottrina, con osservazioni pertinenti e  condivisibili,  l'ambito
    oggettivo della nuova incriminazione e' mutato, per l'inserimento
    nella  fattispecie  di  presupposti  fattuali   qualificanti   la
    condotta ed indicativi del fatto che  cio'  che  viene  riprovato
    dall'ordinamento non e' la mera lesione in se' dell'onore e della
    reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di  tale
    violazione da parte di un contesto soggettivo  allargato  a  piu'
    persone presenti al  momento  dell'azione,  da  compiersi  in  un
    ambito spaziale specificato  come  luogo  pubblico  o  aperto  al
    pubblico  e  in  contestualita'  con  il   compimento   dell'atto
    dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica.
    In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti
    pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della  diffusione
    della  percezione  dell'offesa,  del  collegamento  temporale   e
    finalistico con  l'esercizio  della  potesta'  pubblica  e  della
    possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento». 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Ancona visti gli articoli 134 della Costituzione,
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 ss.  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   -   in
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione - la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  131-bis,  terzo  comma,  n.  2
c.p., allo stato vigente, nella parte in cui  prevede  che  «L'offesa
non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si
procede [...] per il delitto previsto dall'art.  341-bis,  quando  il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di  pubblica
sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia   giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni». 
    Sospende  il  presente  giudizio  sino   alla   decisione   sulla
prospettata questione di legittimita' costituzionale. 
    Ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con  la  prova
delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate. 
    Ordina che la Cancelleria del dibattimento penale  del  Tribunale
ordinario di Ancona, Sezione unica penale, proceda: 
        alla   notificazione   e/o   comunicazione   della   presente
ordinanza: 
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica
italiana; 
          alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana; 
          alla Presidenza della Camera dei deputati della  Repubblica
italiana. 
    Da' atto anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4,  della  legge
n. 87/1953, che la presente ordinanza  e'  stata  letta  in  pubblica
udienza e che, pertanto, deve considerarsi notificata  a  coloro  che
erano presenti o che dovevano intendersi rappresentati dal  difensore
ai sensi dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale. 
    Manda la Cancelleria per quanto di competenza. 
      Ancona, 22 gennaio 2026 
 
                       Il Giudice: Di Battista