Reg. ord. n. 38 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Ancona  del 22/01/2026

Tra: A. S.



Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle prprie funzioni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.) – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.