Reg. ord. n. 38 del 2026 pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11
Ordinanza del Tribunale di Ancona del 22/01/2026
Tra: A. S.
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.) – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2026
Ordinanza del 22 gennaio 2026 del Tribunale di Ancona nel
procedimento penale a carico di A. S..
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del
fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto di oltraggio
a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2.
(GU n. 11 del 18-03-2026)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Sezione unica penale
Il Tribunale ordinario di Ancona, Sezione unica penale, in
persona del Giudice, dott. Matteo Di Battista, presa visione degli
atti del procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di S.A.
nato a ..., il ... residente in ... alla via ... con l'assistenza del
difensore d'ufficio, avvocato Japoco Montanari del Foro di Ancona in
ordine alla seguente imputazione dei delitti p. e p. dagli articoli
81, 337 e 341-bis c.p., perche' con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, mentre si trovava a bordo del treno
Regionale n. ..., tratta ..., alla presenza di piu' passeggeri, con
minaccia e violenza consistita in spinte e pugni sulle spalle e sulla
schiena, offendeva l'onore ed il prestigio del Maresciallo Capo della
Guardia di Finanza ... che compiva un atto d'ufficio, invitandolo, in
piu' occasioni, ad indossare correttamente la mascherina come
previsto dalla normativa all'epoca vigente, con le seguenti parole:
«Pezzo di merda, te ne devi andare di la'. Sei della finanza e mi fai
un pompino, a Napoli i Finanzieri fanno i pompini. La testa te la
apro a meta' davanti ai Carabinieri. Ti faccio male, Ti faccio nero».
In ..., il ...
osservato, in linea generale, che:
(a) l'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
prevede che: «la questione di legittimita' costituzionale di una
legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata
d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e
non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla
Corte costituzionale per la sua decisione»;
(b) l'art. 23 legge n. 87/1953 prevede che:
«nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita'
giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono
sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita
istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente
forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da
illegittimita' costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione
o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»;
«l'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione
sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la
quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»;
«la questione di legittimita' costituzionale puo' essere
sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla
quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di
cui al comma precedente»;
«l'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della
Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a
seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di
legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal
cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al
Presidente del Consiglio ragionale interessato»;
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini e
per le motivazioni di cui infra, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, c.p., nella parte in
cui prevede che «L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede: [...] per il delitto previsto
dall'art. 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni», in
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Osserva
1. La vicenda oggetto del procedimento.
1.1. Con decreto del 1° febbraio 2024, il P.M. presso il
Tribunale di Ancona citava S. A. a comparire all'udienza
predibattimentale dinanzi al Tribunale di Ancona, in composizione
monocratica, per rispondere dei reati ascrittigli, di resistenza e
oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 337 e 341-bis c.p.).
All'udienza ridetta del 25 ottobre 2024, altro Giudice,
verificata la regolare costituzione delle parti, disponeva la
prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 27 marzo 2025, dichiarata l'assenza
dell'imputato, legalmente rappresentato dal difensore di ufficio, con
il quale intratteneva rapporti costanti, veniva quindi aperto il
dibattimento, con conseguente ammissione delle prove siccome
richieste dalle parti.
Seguiva l'udienza del 18 settembre 2025, quando erano esaminati i
testi, indicati dalla pubblica accusa, e all'udienza del 22 gennaio
2026, in via preliminare, veniva formalmente acquisita la lettera di
scuse scritta di proprio pugno dal S. alla persona offesa; poi,
dichiarata chiusa l'istruttoria e sancita l'utilizzabilita' degli
atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti
illustravano e rassegnavano le proprie conclusioni.
All'esito, dopo la deliberazione in camera di consiglio, veniva
data lettura in pubblica udienza della presente ordinanza.
1.2. Sulla scorta dell'espletata istruttoria dibattimentale, e,
in particolare, della deposizione del Maresciallo Capo ..., in
servizio presso il Reparto Tecnico-Logistico-Amministrativo della
Guardia di Finanza di ..., le cui dichiarazioni sono state confermate
dalla capotreno, i fatti, oggetto di giudizio, possono essere, in
sintesi, cosi' ricostruiti:
a) in data ..., ... saliva a bordo del treno Regionale n.
..., tratta ..., allo scopo di garantire la sicurezza del personale
ferroviario e, piu' in generale, dei viaggiatori;
b) sin da subito, si avvedeva della presenza di tre
passeggeri, due uomini e una donna, che, nonostante gli obblighi di
legge all'epoca in vigore, non indossavano la prescritta mascherina
protettiva;
c) li invitava, pertanto, ad ottemperare;
d) mentre due di loro davano seguito all'esortazione senza
protestare, il terzo, poi identificato per S.A., si mostrava
immediatamente contrariato;
e) di qui, si qualificava e gli rammentava che, ove non
avesse aderito, avrebbe elevato a suo carico una sanzione
amministrativa;
f) sopraggiungeva anche ..., che confermava e ribadiva quanto
il Maresciallo Capo aveva appena detto all'imputato, il quale si
risolveva, in quel frangente, a calzare il dispositivo di protezione
individuale;
g) dopo essere ripartiti dalla stazione di ..., il detto
pubblico ufficiale veniva pero' informato dalla capotreno di come il
S. e le altre due persone che erano con lui fossero sprovvisti di
valido biglietto per proseguire il viaggio fino a ... (avevano
acquistato infatti un tagliando relativo alla sola tratta ...);
h) mentre ... stava sanzionando la donna, l'imputato si
toglieva la mascherina;
i) di qui, ... gli si avvicinava, invitandolo a indossarla
nuovamente, e gli intimava di esibire un documento di identita', in
quanto doveva comminare, a suo carico, la prevista contravvenzione;
j) di tutta risposta, il S. lo aggrediva verbalmente, al
punto che il Maresciallo Capo lo avvertiva che, ove non si fosse
calmato, avrebbe chiamato ulteriori agenti a supporto, cosi' pero'
scatenando ancor di piu' l'ira dell'imputato, che lo insultava
(«Pezzo di merda, te ne devi andare di la'. Sei della finanza e mi
fai un pompino, a Napoli i Finanzieri fanno i pompini. La testa te la
apro a meta' davanti ai Carabinieri. Ti faccio male. Ti faccio
nero»), attingendolo, al contempo, con colpetti leggeri, fino a
costringerlo ad uscire dalla carrozza;
k) in ragione di cio', ... interessava i «colleghi» della
Polizia di Stato, che salivano alla stazione di ...;
l) loro arrivo, pero', l'imputato si era gia' tranquillizzato
(1) .
1.3. Cosi' ricostruiti gli accadimenti, sussistono, ad avviso di
questo Tribunale, tutti gli elementi per affermare la ricorrenza -
per quanto qui da vicino interessa - del delitto di cui all'art.
341-bis del codice penale.
Pacifiche, invero, le seguenti circostanze:
le parole proferite all'indirizzo del Maresciallo Capo ...
(«Pezzo di merda, te ne devi andare di la'. Sei della finanza e mi
fai un pompino, a Napoli i Finanzieri fanno i pompini...»)
costituiscono, senza dubbio alcuno, un'offesa all'onore e al
prestigio del pubblico ufficiale, tenuto conto del tenore letterale e
semantico dei lemmi utilizzati, la cui carica dispregiativa e'
lampante;
il ridetto militare, nell'esercizio delle proprie funzioni,
stava compiendo un atto del suo ufficio, rappresentato dall'irrogare,
nei riguardi di S.A., una contravvenzione per il mancato rispetto
della normativa anticovid, in quanto non indossava correttamente la
prescritta mascherina protettiva;
il fatto e' avvenuto in un luogo aperto al pubblico, vale a
dire il convoglio del treno Regionale n. 19801 (Cass. n. 29206/2024;
Corte di appello di Ancona n. 444/2021);
sussiste il presupposto richiesto dalla norma della presenza
di piu' persone (Cass. n. 29406/2018); dalla deposizione del teste
... e' emerso, infatti, che, quando l'imputato ha proferito le
espressioni ingiuriose supra riportate, oltre alla capotreno ..., vi
erano - almeno - le ulteriori due persone che viaggiavano in
compagnia di S. A., nonche' gli altri passeggeri che occupavano la
carrozza (il teste ha specificato infatti che il treno, quel giorno,
era gremito (2) ).
2. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
2.1. E' opinione del Tribunale che la questione da sottoporsi
allo scrutinio di costituzionalita' sia munita del requisito della
rilevanza, ex art. 23 legge n. 87/1953, per come declinato dalla
consolidata giurisprudenza costituzionale.
2.2. In chiave giustificativa dell'assunto, occorre anzitutto
rilevare:
(a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa
«fluttuazione» nella individuazione delle «regole d'uso» della
locuzione «rilevanza»: da «mera applicabilita'» della decisione sul
giudizio a quo, ad «influenza» sul giudizio a quo, fino a predicare
la «necessaria applicazione» della norma (tratta dalla disposizione
di legge impugnata e sospettata di incostituzionalita') ad opera del
giudice rimettente;
(b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare
lo scrutinio di ammissibilita', sub specie di rilevanza, della
questione di legittimita' prospettata dal giudice a quo, la Corte
costituzionale ha chiarito come debba stimarsi «sufficiente che la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la
pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della
funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del
percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo
principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva
capacita' di influire sull'esito del processo medesimo. Cio', in
quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilita'
concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» (cfr. Corte
costituzionale, sentenza 135/2024, § 3.1 Considerato in diritto;
adesivamente, gia', ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n.
247/2021, § 4 Considerato in diritto).
2.3. Ebbene, proprio in osservanza delle piu' recenti coordinate
ermeneutiche, ricostruita la vicenda come compendiato al precedente §
1.2, ad avviso del Tribunale, ricorrerebbero i presupposti della
particolare tenuita' del fatto, come declinati dall'attuale art.
131-bis c.p., cui deve riconoscersi efficacia retroattiva, poiche'
norma di natura sostanziale e di maggior favore (v. Cassazione n.
7573/2023), in ordine al reato di cui all'art. 341-bis del codice
penale (e, per vero, anche rispetto a quello di cui all'art. 337
c.p.), ossia:
1) pena non superiore, nel minimo edittale, a due anni,
secondo i parametri di calcolo dettati dal successivo comma 5;
2) particolare tenuita' dell'offesa, atteso che S. A.,
persona settantenne all'epoca dei fatti, senza fissa dimora e
bisognoso di assistenza sociale, dopo una breve «sfuriata», come
chiarito dallo stesso Maresciallo Capo ..., si placava motu proprio
in tempi assai rapidi (cfr. nota a pie' di pagina n. 1); va, inoltre,
rimarcato anche il comportamento positivo susseguente al reato da
parte dell'imputato, che ha vergato una lettera di scuse rivolte alla
persona offesa, dimostrando sincera resipiscenza (indice assai
rilevante in quanto normativamente tipizzato);
3) scarsa intensita' dell'elemento soggettivo, trattandosi,
con tutta evidenza, di dolo d'impeto.
Non sussistono, infine, le condizioni preclusive di matrice
soggettiva, previste dal comma 4 dell'art. 131-bis del codice penale.
Invero, premesso che, secondo ius receptum, in tema di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto, il presupposto
ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche
successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno
altri due reati della stessa indole (Cass. n. 6551/2020), dall'esame
del certificato del casellario giudiziario in atti, figura un solo
delitto della stessa indole di quello di cui all'art. 341-bis c.p., a
carico di S. A, condannato in passato per resistenza a pubblico
ufficiale, mentre la violenza sessuale e la violazione del foglio di
via obbligatorio risultano fattispecie, con tutta evidenza,
«eccentriche».
Di qui, l'auspicata pronunzia di accoglimento della questione di
legittimita' costituzionale prospettata ben potrebbe incidere
sull'esercizio della funzione giurisdizionale e financo sull'esito
decisorio del processo.
2.5. Alla luce delle argomentazioni spese, deve, pertanto,
confermarsi l'assunto predicativo della rilevanza, ex art. 23 legge
n. 87/1953, della questione da sottoporsi allo scrutinio di
costituzionalita'.
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
3.1. Premessa: la recente evoluzione normativa in ordine all'art.
131-bis c.p.
3.1.1. E' opinione del Tribunale che, in vista di una piu'
agevole comprensione della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta
costituzionale, occorra, preliminarmente, procedere alla
ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha recentemente
interessato l'art. 131-bis c.p., nonche', sia pur per brevi cenni,
della giurisprudenza costituzionale in materia.
3.1.2. Per il testo originario della disposizione de qua,
inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015,
n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilita' per
particolare tenuita' del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», la punibilita' poteva essere
esclusa, a ragione della particolare tenuita' del fatto, nei reati
con pena detentiva massima non superiore a cinque anni.
Non erano previste le cosiddette eccezioni nominative, cioe' in
base al titolo di reato, ma era stabilito che l'offesa non potesse
essere ritenuta di particolare tenuita' quando l'autore avesse agito
per motivi abietti o futili, o con crudelta', pure in danno di
animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata
difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa, o
quando la condotta avesse cagionato, o ne fossero derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona.
3.1.3. L'eccezione nominativa per il reato ex art. 341-bis del
codice penale (al pari di quelle relative ai delitti di cui agli
articoli 336 e 337 c.p.) e' stata introdotta dall'art. 16, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 53 del 2019, come convertito, con
riferimento all'ipotesi in cui tale reato fosse commesso nei
confronti di qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle
proprie funzioni.
3.1.4. Il riferimento generico al pubblico ufficiale e' stato,
poi, sostituito da quello specifico all'ufficiale o agente di
pubblica sicurezza o polizia giudiziaria dall'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,
modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice
penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.
3.1.5. Una cesura profonda nella disciplina della causa di non
punibilita' ex art. 131-bis del codice penale e' stata determinata
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,
recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Invero, tale riforma ha mutato il paradigma nella definizione
dell'ambito denotativo dell'esimente, poiche' ne ha traslato il
limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di
reclusione) al minimo (non superiore a due anni).
Ne e' derivata l'inclusione, nell'area applicativa della causa di
non punibilita' de qua agitur, di molti titoli di reato, con minimo
edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano esclusi a
ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni.
Questa estensione e' stata bilanciata dall'introduzione di nuove
eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.
131-bis c.p., il cui numero 2) ribadisce comunque l'eccezione
anteriore per il delitto previsto dall'art. 341-bis dello stesso
codice, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.2. Sulla violazione del principio di
uguaglianza-ragionevolezza: la manifesta irragionevolezza della
differenziazione del trattamento tra situazioni omogenee. Sulla
violazione del principio rieducativo della pena.
3.2.1. E' opinione del Tribunale che ricorra l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, del codice penale
(nell'attuale declinazione, a seguito, da un lato, della
riorganizzazione operata dal decreto legislativo n. 150/2022 e,
dall'altro, degli effetti ablatori della sentenza del Giudice delle
leggi n. 172/2025), per violazione degli articoli 3 e 27 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere
ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto
previsto dall'art. 341-bis del codice penale, se il fatto e' commesso
nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni.
3.2.2. La Corte costituzionale e' gia' intervenuta, a piu'
riprese, con riguardo al disposto dell'art. 131-bis del codice
penale.
In particolare, nella sentenza n. 30 del 2021, la Corte ha
affermato che «Per giurisprudenza costante, le cause di non
punibilita' costituiscono altrettante deroghe a norme penali
generali, sicche' la loro estensione comporta strutturalmente un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e
confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la
norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che
appartiene primariamente al legislatore» (sentenze n. 140 del 2009 e
n. 8 del 1996).
Con il consequenziale corollario che «le scelte del legislatore
relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilita' di
cui all'art. 131-bis del codice penale sono sindacabili soltanto per
irragionevolezza manifesta» (sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del
2017).
3.2.3. Irragionevolezza manifesta che, ad avviso di questo
Tribunale, ricorre nel caso di specie ove si ponga riferimento a
plurimi tertia comparationis, connotati da omogeneita', nonche' da
maggior gravita', rispetto al reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, per i quali, a differenza di quest'ultimo, la ridetta
causa di esclusione della punibilita' risulta oggi applicabile.
3.2.4. In primo luogo, per effetto della riforma del 2022, e'
riconducibile all'alveo dell'art. 131-bis del codice penale il reato
di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, in quanto punito dall'art. 338 del codice penale con la
reclusione da uno a sette anni.
In precedenza, questo titolo di reato, in ragione del massimo
edittale superiore a cinque anni di reclusione, non aveva accesso
all'esimente de qua, accesso che ha invece conseguito con la novella,
in ragione del minimo edittale non superiore a due anni e della sua
omessa menzione tra le eccezioni nominative.
3.2.5. Ancora, in virtu' della sentenza della Corte
costituzionale n. 172/2025, l'esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto e' prospettabile anche in riferimento
alle fattispecie ex articoli 336 e 337 c.p.
3.2.6. Tali reati, al pari dell'oltraggio a pubblico ufficiale,
risultano tutti ricompresi nel titolo II del capo II del libro II del
codice penale tra i delitti dei privati contro la pubblica
amministrazione.
In particolare, i reati di cui agli articoli 336, primo comma, e
337, primo comma, c.p., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque
anni, hanno quali elementi costitutivi l'uso della violenza o
minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalita' di
alterazione dell'azione amministrativa.
I medesimi elementi sono propri anche della figura delittuosa di
cui all'art. 338 c.p., con la specificita' che la violenza o la
minaccia e' qui rivolta ai danni di un'autorita' pubblica costituita
in collegio, il che giustifica una forbice edittale piu' severa,
cosi' nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette
anni di reclusione).
Per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n.
105 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o
giudiziari e dei loro singoli componenti), questo trattamento
sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui la condotta ex art.
338, comma 1, codice penale sia tenuta ai danni di singoli componenti
del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto
il singolo e' proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto
di maggiore gravita' rispetto alle fattispecie individuali di cui
agli articoli 336 e 337 c.p.
La giurisprudenza di legittimita', infatti, collega la maggiore
severita' della pena di cui all'art. 338 del codice penale alla
direzione della violenza o minaccia contro l'unita' dell'organo
pubblico collettivo (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981; poi, in senso
analogo, Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 27
aprile -10 novembre 2023, n. 45506).
3.2.7. I delitti in esame hanno natura plurioffensiva (Corte
cost. n. 30/2021).
Cosi' come l'oltraggio a pubblico ufficiale, punito, nella
fattispecie base di cui al comma 1, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
L'art. 341-bis del codice penale postula, infatti, che l'offesa
sia arrecata congiuntamente all'onore e al prestigio del pubblico
ufficiale, dalla cui lesione, qualora siano integrati tutti i
presupposti richiesti per la configurazione del delitto, non puo' che
derivare una interferenza nel regolare svolgimento della funzione
pubblica esercitata dalla persona fisica offesa (Cass. n. 15367/2014
(3) ).
Affermazione che trova, peraltro, espresso riscontro sistematico
nella previsione, quale causa di estinzione del reato, dell'integrale
risarcimento del danno nei confronti sia del pubblico ufficiale
offeso che dell'ente di appartenenza (art. 341-bis, ult. co., c.p.).
La configurabilita' del delitto de quo e' quindi subordinata alla
sussistenza di alcuni presupposti, deputati a selezionare le condotte
punibili in relazione alla loro maggiore offensivita', proprio
calibrata sul duplice (o, secondo alcuni commentatori, complesso)
bene giuridico presidiato.
In particolare, la norma richiede, in primis, che il fatto sia
commesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di
piu' persone, diverse dal pubblico ufficiale offeso.
Si deve ritenere che le persone presenti, tra le quali non
possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti
dall'offesa, assistano nello svolgimento delle loro funzioni (Cass.
n. 6604/2022), debbano, inoltre, aver effettivamente percepito le
ingiurie rivolte al pubblico ufficiale (Cass. n. 3079/2024).
L'offesa arrecata in assenza di almeno altre due persone o in
luogo non pubblico o aperto al pubblico riverbera, infatti, i suoi
effetti in via assolutamente preponderante, se non esclusiva, sui
rapporti tra offeso e offensore e compromette in misura minima o
nulla gli interessi della pubblica amministrazione, che giustificano
l'incriminazione autonoma del delitto di oltraggio.
Sempre in un'ottica di contenimento dell'ambito di applicazione
della norma ai soli fatti che siano anche lesivi del regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, il legislatore ha
inoltre richiesto, per la configurabilita' del delitto, che l'offesa
sia arrecata nei confronti di un pubblico ufficiale mentre compie un
atto del suo ufficio.
Infine, l'ultimo requisito postulato dalla norma incriminatrice
e' il nesso tra il comportamento offensivo e l'esercizio delle
funzioni del pubblico ufficiale.
Come gia' per il delitto di cui all'art. 341 c.p., l'offesa deve,
infatti, essere alternativamente arrecata a causa o nell'esercizio
delle funzioni pubbliche.
Nel primo caso, e' richiesto un rapporto di causalita'
psicologica, nel senso che l'offensore deve essere animato nella sua
condotta da una ragione che abbia fondamento nelle funzioni
esercitate dal pubblico ufficiale; nel secondo caso, invece, la norma
implica una relazione di contestualita' nel senso che, nel momento in
cui e' arrecata l'offesa, il pubblico ufficiale deve svolgere
un'attivita' inerente ai suoi doveri di ufficio.
In analogia a quanto sancito in materia di delitti contro
l'onore, la valenza offensiva della condotta deve essere poi valutata
nel suo significato oggettivo, con riferimento al «senso che
l'espressione utilizzata ha nell'ambiente in cui il fatto si svolge,
secondo l'opinione della generalita' degli uomini».
Non rileva, pertanto, ne' la particolare suscettibilita' del
pubblico ufficiale, ne' la sua eventuale insensibilita' alle offese
ricevute.
3.2.8. Di qui, all'interno del capo II del titolo II del libro
II, il codice delinea un climax ascendente di gravita' di condotte
volte a perturbare (o financo impedire) l'attivita' dei pubblici
ufficiali, che ha, alla base, il reato di oltraggio e, al vertice,
quello di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario o ai suoi componenti, passando, quali termini intermedi,
per la violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale.
Con cio' si vuole intendere che l'aggressione agli analoghi beni
giuridici presidiati dagli articoli 341-bis, 336, 337 e 338 del
codice penale viene tratteggiata con modalita' man mano connotate da
maggior disvalore di condotta, posto che dall'offesa verbale si
giunge fino alla minaccia e alla violenza lato sensu intesa,
all'identico scopo di interferire, osteggiandola, con l'attivita'
dell'autorita'.
Assunto quest'ultimo che emerge plasticamente dal mero raffronto
testuale in special modo tra le disposizioni di cui agli articoli
341-bis e 337 c.p., dal momento che, in entrambe, campeggia l'inciso
«mentre compie un atto d'ufficio».
Riferimento che si ritrova anche nell'art. 336 c.p., atteso che
il telos dell'agente e' costituito proprio dal costringere il
pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad
omettere un atto dell'ufficio e, infine, nell'art. 338 c.p., posto
che, ancora una volta, la finalita' del soggetto attivo si identifica
con lo scopo di impedire o turbare l'attivita' dell'organo collegiale
o del singolo componente, comunque espressione del «tutto».
Sempre con gravita' crescente, come inferibile dal confronto tra
i massimi edittali:
l'art. 341-bis c.p., punito nel massimo con la reclusione
pari a tre anni, postula che l'attivita' oppositiva nei confronti del
pubblico ufficiale, intento a compiere un atto del suo ufficio, sia
veicolata con offese verbali;
gli articoli 336 e 337 c.p., sanzionati nel massimo con la
reclusione pari a cinque anni, implicano invece come la condotta
trasmodi in agiti minatori e/o violenti, con una piu' profonda
incisione dei beni giuridici presidiati;
l'art. 338 c.p., a parita' di condotte rispetto a quelle
caratterizzanti i reati ex articoli 336 e 337 c.p., si connota,
infine, poiche' ad essere perturbata e' l'attivita' di un collegio o
di un singolo componente, non uti singulis, ma quale parte
dell'organo.
Evidente la progressione e la presupposta omogeneita' tra le
fattispecie de quibus.
3.2.9. Del resto, gli articoli 336, 337 e 341-bis del codice
penale sono sempre stati trattati dal legislatore nei medesimi
termini: in particolare, dapprima inseriti, in via cumulativa, quali
eccezioni nominative dall'art. 16, comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 53 del 2019, come convertito, con l'identico
riferimento all'ipotesi in cui tali reati fossero commessi nei
confronti di qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle
proprie funzioni, sono stati poi confermati, nella stessa veste, nel
numero 2) del terzo comma dell'art. 131-bis c.p., come novellato
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150.
Dato di tecnica normativa, quello di elencare piu' fattispecie
nel medesimo numero di un comma di un articolo del codice penale,
che, lungi dall'essere anodino, restituisce invece una loro
sovrapponibilita', quantomeno tendenziale.
3.2.10. Ne consegue che, a fronte dell'argomentata omogeneita',
pare irragionevole che la causa di non punibilita' della particolare
tenuita' del fatto sia applicabile ai tre reati piu' gravi ex
articoli 336, 337 e 338 del codice penale e viceversa esclusa per
quello levior di oltraggio a pubblico ufficiale, quando dovrebbe
applicarsi a fortiori proprio a quest'ultimo delitto (Corte cost. n.
90/2025).
Invero, il legislatore stesso, attraverso la ricordata
diversificazione degli estremi edittali (in particolare, nel massimo;
Cassazione n. 13573/2012), ha definito nei predetti termini
comparativi la relazione tra le fattispecie incriminatrici
considerate, e non puo' quindi, senza cadere in una manifesta
incongruenza, disconoscerla agli effetti della particolare tenuita'
del fatto.
3.2.11. A cio' si aggiunge che la possibilita' di estinzione del
reato, a seguito dell'integrale riparazione del danno intervenuta
prima del giudizio, mediante il risarcimento sia nei confronti della
persona offesa, che dell'ente di appartenenza, e' prevista
esclusivamente per il delitto di oltraggio (art. 341-bis, u.c.,
c.p.).
Scelta del legislatore che certifica il piu' tenue disvalore di
condotta implicato dal reato di cui all'art. 341-bis del codice
penale rispetto a quelli ex articoli 336, 337 e 338 c.p., per cui
tale facolta' non e' contemplata.
La ratio non puo' che riposare sulla minor gravita'
dell'incisione dei beni giuridici protetti, poiche', nel caso di
oltraggio, veicolata tramite ingiurie, con conseguente ammissibilita'
di una sua «monetizzazione».
Al contrario, ove si trasmodi in minaccia e/o violenza,
l'ordinamento non puo' - condivisibilmente - abdicare alla propria
pretesa punitiva, a fronte del versamento, da parte dell'agente, di
un tantundem monetario.
Palese l'irragionevolezza del sistema cosi' congegnato.
Ai fini dell'estinzione del reato mediante riparazione del danno,
infatti, l'offesa sottesa agli agiti oltraggiosi del decoro dei
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni viene ritenuta
suscettibile di «compensazione» attraverso il risarcimento, sulla
base di un implicito - ma chiaramente abducibile - giudizio di minor
disvalore in rapporto all'incisione dei medesimi beni giuridici
compiuta con violenza e/o minaccia, modus agendi che connota le
fattispecie incriminatrici ex articoli 336, 337 e 338 del codice
penale.
Viceversa, e senza alcun appiglio logico (recte: di
ragionevolezza), quando si tratta di scrutinare la riconducibilita'
al tatbestand dell'art. 131-bis del codice penale delle condotte di
oltraggio a pubblico ufficiale, per disposto normativo, «l'offesa non
puo' [...] essere ritenuta di particolare tenuita'», pure a fronte
della riconosciuta possibilita' di spiccare tale identico giudizio
valutativo con riguardo alle ridette ipotesi delittuose piu' gravi,
per cui, in parte qua coerentemente, non e' prevista l'estinzione
ante iudicium tramite la riparazione del danno.
3.2.12. Tale rilevata distonia del reticolo normativo di
riferimento va, infine, a scapito del reo, anche sul piano della
funzione rieducativa della pena, quest'ultima esigendo un assetto
razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause
esimenti, con conseguente patente violazione pure dell'art. 27, comma
3, della Grundnorm (Corte cost. n. 172/2025).
Una pena irrogata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
non potrebbe, infatti, essere percepita come «giusta» da un
condannato, ancor piu' se incapiente e pertanto oggettivamente
impossibilitato ad accedere alla causa estintiva ex art. 341-bis,
u.c., c.p., in ipotesi di astratta applicabilita' dell'art. 131-bis
del codice penale alla fattispecie concreta, impedita, per tabulas e
aprioristicamente, dall'attuale disposto del comma 3, n. 2, della
disposizione de qua, considerato, in guisa comparativa, che altri
soggetti potrebbero «beneficiare» dell'assoluzione per particolare
tenuita' del fatto, con riferimento ai delitti di cui agli articoli
336, 337 e 338 c.p., pur avendo necessariamente posto in essere
contegni connotati da maggior disvalore (minacciare c/o usare
violenza rappresentano, con ogni evidenza, agiti piu' riprovevoli
rispetto al «mero» oltraggiare).
4. Sulla impossibilita' di procedere ad una «interpretazione
costituzionalmente orientata».
E' opinione del Tribunale come le violazioni dei canoni
costituzionali sopra tratteggiate non si prestino ad essere
neutralizzate da un'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., atteso il chiaro tenore
testuale della disposizione.
5. Sulla pronunzia richiesta alla Corte costituzionale.
Alla luce delle argomentazioni sopra compendiate, si ritiene
necessario investire la Corte costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 2,
c.p., allo stato vigente, nella parte in cui prevede che «L'offesa
non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si
procede: [...] per il delitto previsto dall'art. 341-bis, quando il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni», in riferimento agli articoli
3 e 27 della Costituzione.
(1) Cfr. verbale stenotipico di udienza del 18 settembre 2025, pag.
7.
(2) Ibidem, pag. 4.
(3) Cfr., in motivazione, § 2.: «Come argomentato puntualmente dalla
dottrina, con osservazioni pertinenti e condivisibili, l'ambito
oggettivo della nuova incriminazione e' mutato, per l'inserimento
nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la
condotta ed indicativi del fatto che cio' che viene riprovato
dall'ordinamento non e' la mera lesione in se' dell'onore e della
reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale
violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a piu'
persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un
ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al
pubblico e in contestualita' con il compimento dell'atto
dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica.
In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti
pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione
della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e
finalistico con l'esercizio della potesta' pubblica e della
possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento».
P. Q. M.
Il Tribunale di Ancona visti gli articoli 134 della Costituzione,
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 ss. legge 11 marzo
1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione - la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, n. 2
c.p., allo stato vigente, nella parte in cui prevede che «L'offesa
non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si
procede [...] per il delitto previsto dall'art. 341-bis, quando il
fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni».
Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla
prospettata questione di legittimita' costituzionale.
Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con la prova
delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate.
Ordina che la Cancelleria del dibattimento penale del Tribunale
ordinario di Ancona, Sezione unica penale, proceda:
alla notificazione e/o comunicazione della presente
ordinanza:
alla Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica
italiana;
alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana;
alla Presidenza della Camera dei deputati della Repubblica
italiana.
Da' atto anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, della legge
n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in pubblica
udienza e che, pertanto, deve considerarsi notificata a coloro che
erano presenti o che dovevano intendersi rappresentati dal difensore
ai sensi dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Ancona, 22 gennaio 2026
Il Giudice: Di Battista