Reg. ord. n. 37 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia  del 22/01/2026

Tra: Kamelya Real Estate srl  C/ Comune di Bari



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso – Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 – Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente – Previsione che i comuni possono consentire tali mutamenti, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore dell’art. 27 della legge regionale n. 33 del 2007 – Previsione che, estendendo l’applicabilità della disciplina anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, non contempla la facoltà per i comuni di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all’interno della medesima zona – Denunciata norma che viola il principio di uguaglianza, trattando in modo identico situazioni fattuali oggettivamente diverse, vale a dire il recupero del patrimonio esistente e la nuova edificazione – Disposizione irragionevole e distonica rispetto alla sua stessa ratio legis, volta a promuovere la rigenerazione urbana – Previsione che tradisce la logica stessa della legge regionale n. 33 del 2007, rubricata “Misure per il recupero e il riuso” poiché paralizza proprio l’attività che la legge intendeva favorire – Misura restrittiva non indispensabile per tutelare gli standard - Sacrificio imposto al privato e all’interesse pubblico eccessivo e controproducente, poiché il mezzo eccede lo scopo, sacrificando ingiustamente sia l’iniziativa economica privata che la tutela ambientale – Violazione del principio di proporzionalità per difetto d’idoneità, di necessarietà e di adeguatezza – Normativa che impone una presunzione assoluta di nocività del cambio d’uso che non ammette prova contraria, sacrificando irragionevolmente la rigenerazione del territorio – Lesione della tutela del paesaggio e dell’ambiente per mancato contenimento del consumo del suolo e per degrado del tessuto urbano consolidato – Riduzione irragionevole della sfera di discrezionalità politica e tecnica dell’ente locale per un’ingiustificata compressione dei poteri pianificatori di titolarità del comune e per l’imposizione di un divieto astratto e generalizzato, che impedisce al comune di apprezzare la specificità della singola situazione locale – Lesione del principio di sussidiarietà verticale – Violazione del principio di buon andamento sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione, in relazione agli specifici obiettivi perseguiti a seguito dell’introduzione di quella norma di favor per il riuso del patrimonio edilizio esistente. 

Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 15/11/2007  Num. 33  Art. 8  Co. 1 come modificato dall'
legge della Regione Puglia  del 30/12/2022  Num. 51  Art. 27  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 118 


Udienza Pubblica del 7 luglio 2026  rel. SANDULLI M. A.


Testo dell'ordinanza

                        N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2026

Ordinanza del 22 gennaio 2026 del Tribunale amministrativo  regionale
per la Puglia sul ricorso proposto da Kamelya Real Estate srl  contro
Comune di Bari. 
 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione
  Puglia - Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d'uso
  - Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 - Riuso e  recupero
  del patrimonio edilizio esistente - Previsione che i comuni possono
  consentire tali  mutamenti,  con  o  senza  opere  edilizie  e  non
  comportanti incrementi volumetrici eccedenti  le  previsioni  dello
  strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati
  alla data di entrata in vigore dell'art. 27 della  legge  regionale
  n. 33 del 2007 - Previsione che, estendendo l'applicabilita'  della
  disciplina anche agli interventi non ancora realizzati o  in  corso
  di realizzazione,  non  contempla  la  facolta'  per  i  comuni  di
  disciplinare in  modo  differenziato  il  recupero  del  patrimonio
  edilizio esistente  rispetto  alle  nuove  costruzioni  all'interno
  della medesima zona. 
- Legge della Regione Puglia 15 novembre 2007, n.  33  (Recupero  dei
  sottotetti, dei porticati,  di  locali  seminterrati  e  interventi
  esistenti e di aree pubbliche non autorizzate),  art.  8-bis,  come
  modificato dall'art. 27 comma 1, della legge della  Regione  Puglia
  30 dicembre  2021,  n.  51  (Disposizioni  per  la  formazione  del
  bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024  della
  Regione Puglia - Legge di stabilita' regionale 2022). 


(GU n. 10 del 11-03-2026)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
                            Sezione Terza 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 456 del  2025,  proposto  da  Kamelya  Real  Estate
S.r.l.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Saverio  Profeta  e  Andrea
Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; 
    contro Comune di Bari, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati   Chiara   Lonero
Baldassarra e Anna Lucia De Luca, con domicilio digitale come da  PEC
da Registri di giustizia; 
    per l'annullamento: 
        del provvedimento del 3 marzo 2025 della Ripartizione governo
e sviluppo strategico del territorio del Comune di Bari,  recante  il
diniego definitivo all'istanza di P.d.C. n. 143/2024 del 19  dicembre
2024,   avente   ad   oggetto    l'intervento    di    frazionamento,
ristrutturazione e cambio destinazione d'uso, dal piano 3°  al  piano
13°, di n. 11 immobili da uso ufficio a n. 22 immobili a  uso  civili
abitazioni a Bari, Via Camillo Rosalba n. 47/o (sez. a fg. 47,  p.lla
710, sub: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28-29-30); 
        della presupposta  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.
2025/2 del 13 gennaio 2025, adottata in «esecuzione della sentenza di
Consiglio di Stato Sezione Quarta n. 07179/2024»; 
        di ogni altro  atto  presupposto,  connesso,  consequenziale,
ancorche' non conosciuto. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  18  dicembre  2025  il
dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori,  avv.  Andrea
Profeta per la parte ricorrente e avv.ti Chiara Lonero Baldassarra  e
Anna Lucia De Luca per il comune resistente; 
1. Sul giudizio a quo. 
    1.1. Con atto ritualmente notificato la  societa'  ricorrente  ha
impugnato il provvedimento con cui il Comune di  Bari  ha  negato  il
permesso di costruire per un  intervento  di  recupero  e  cambio  di
destinazione d'uso (da  ufficio  a  residenziale)  di  un  fabbricato
esistente, senza opere comportanti  incremento  di  volumetria  o  di
superficie lorda, ne' modifica della sagoma, e dunque senza  aggravio
del carico urbanistico insediativo primario. L'immobile ricade in una
zona mista in cui e' consentito di norma l'uso residenziale e  quello
per terziario al 50% ciascuno (art. 39 N.T.A. del P.R.G.  del  Comune
di Bari, intitolato: «Zona per attivita' terziarie»). 
    1.2. Ha allegato di  aver  proposto  in  data  19  dicembre  2024
un'istanza di cambio di destinazione ai sensi dell'art.  8-bis  della
legge regionale Puglia n. 33 del 2007, norma finalizzata  a  favorire
il riuso del patrimonio edilizio esistente mediante  mutamenti  d'uso
in deroga allo strumento urbanistico in determinate aree  individuate
dai singoli comuni. 
    Nel caso del Comune di Bari, la deroga era stata attivata proprio
per la zona ex art. 39 del P.R.G. in cui insiste l'immobile de quo. 
    La domanda e' stata pero' respinta con provvedimento del 3  marzo
2025,  motivato  dal  contrasto  con  la  recente  deliberazione   di
consiglio comunale n. 2 del 2025, adottata in data 13 gennaio 2025 in
esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo. 
    Con tale atto pianificatorio  l'amministrazione  ha  ritenuto  di
escludere l'intera zona  omogenea  in  questione  dall'applicabilita'
della deroga regionale, vietando il cambio d'uso  sia  per  le  nuove
costruzioni sia per gli edifici esistenti, modificando il  precedente
orientamento (Delibera n. 11 del 2022) che invece  consentiva,  nella
specifica area, il cambio di destinazione per le vecchie  costruzioni
ma non per quelle ancora da realizzarsi. 
    1.3.  Parte  ricorrente   ha   dedotto   l'illegittimita'   della
deliberazione presupposta e del diniego consequenziale sotto  plurimi
profili. In particolare,  con  il  primo  motivo  di  ricorso  si  e'
lamentato che la deliberazione consiliare tradirebbe la  ratio  della
normativa  regionale  (volta  a  favorire  il  riuso  del  patrimonio
edilizio  e  il  contenimento   di   consumo   di   suolo),   creando
l'irragionevole effetto per cui il cambio  d'uso  sarebbe  consentito
nelle zone di espansione, ma vietato in quelle miste,  oggetto  della
specifica deroga. Con gli ulteriori motivi di  ricorso  la  parte  ha
sostenuto   l'erronea   quantificazione   del   surplus   di   carico
residenziale (computando volumetrie non attuali) e ha  contestato  la
motivazione fondata sulla carenza  di  standard,  accertata  in  sede
istruttoria,  allegando  che  la  trasformazione   da   terziario   a
residenziale comporterebbe una  riduzione,  e  non  un  aumento,  del
fabbisogno teorico di servizi. 
    1.4. Si e' costituito in giudizio il Comune  di  Bari,  ribadendo
che la  scelta  di  inibire  il  cambio  d'uso  nell'intera  zona  ha
rappresentato un «atto dovuto» a seguito del giudicato  formatosi  in
una vicenda  parallela,  con  cui  era  stata  proprio  censurata  la
precedente   applicazione   selettiva    della    norma    regionale.
L'amministrazione   ha   quindi   dovuto   riesercitare   il   potere
pianificatorio in modo unitario ed inscindibile, ritenendosi preclusa
la discriminazione tra interventi su esistente e nuove costruzioni. 
    1.5. All'udienza del 18 dicembre 2025  la  causa  e'  passata  in
decisione. 
2. Sul contesto normativo e giurisprudenziale. 
    2.1. Viene in rilievo, anzitutto, l'art.  8-bis,  comma  1  della
legge regionale Puglia n. 33 del  2007,  introdotto  nel  2014  dalla
legge regionale Puglia n. 16, secondo cui: «Al fine  di  favorire  il
riuso e il recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  i  comuni
possono consentire mutamenti di destinazione d'uso [...] di  immobili
legittimamente edificati [...] in zone territoriali omogenee  che  lo
strumento urbanistico generale prevede a destinazione  mista  [...]»,
previa approvazione di apposita delibera. 
    Il Comune di Bari ha dato quindi attuazione a tale  facolta'  con
la  deliberazione  n.  31  del  2015,  consentendo   il   cambio   di
destinazione nella zona in questione. 
    2.2. Il quadro giuridico e' radicalmente mutato con l'entrata  in
vigore della successiva legge regionale n. 51 del  2021.  L'art.  27,
comma 1 di questa legge ha previsto che: «Le norme  di  cui  all'art.
8-bis della legge regionale 15 novembre 2007,  n.  33  si  applicano,
altresi', agli  interventi  non  ancora  realizzati  o  in  corso  di
realizzazione [...]». A fronte di tale modifica, quindi, il Comune di
Bari ha tentato di preservare un regime differenziato,  adottando  la
deliberazione n. 11 del 2022, che  consentiva  il  cambio  d'uso  per
l'esistente vietandolo per le  nuove  costruzioni,  al  fine  di  non
aggravare il carico urbanistico. 
    2.3. Tale scelta  «selettiva»  e'  stata  censurata  dal  giudice
amministrativo. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n.  7179
del  2024  (confermativa  della  sentenza  Tribunale   amministrativo
regionale Puglia-Bari n. 3  del  2024),  interpretando  rigorosamente
l'art. 27 della legge regionale Puglia n. 51 del  2021,  ha  statuito
che  il  comune  non  ha  alcuna  facolta'  di  operare   distinzioni
all'interno della medesima zona omogenea,  attesa  la  chiarezza  del
testo di legge che impone un trattamento unitario. 
    2.4. In ottemperanza a tale  pronuncia  il  comune  ha  adottato,
infine, la deliberazione n. 2  del  2025,  sacrificando  il  recupero
dell'esistente in nome dell'automatismo normativo sopra indicato. 
    Il diniego opposto alla ricorrente  e'  diretta  applicazione  di
tale nuovo assetto. 
3. Sulla questione di legittimita' costituzionale: norme censurate. 
    Alla  luce  di  tali  premesse,  il  Collegio  ritiene  di  dover
sollevare questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8-bis
della  legge  regionale  Puglia  n.  33  del  2007,  come  modificato
dall'art. 27, comma 1, legge regionale Puglia  n.  51  del  2021,  in
relazione agli articoli 3, 9, 97  e  118  della  Costituzione,  nella
parte in cui, estendendo l'applicabilita' della disciplina anche agli
interventi non ancora realizzati o in  corso  di  realizzazione,  non
prevede  la  facolta'  per  i  Comuni   di   disciplinare   in   modo
differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente  rispetto
alle nuove costruzioni all'interno della medesima zona. 
4. Sulla rilevanza della questione. 
    4.1. Le censure procedimentali e  istruttorie  dedotte  da  parte
ricorrente  (difetto  di  partecipazione,  errori  di  calcolo)   non
appaiono suscettibili di accoglimento in via  assorbente,  stante  la
natura  vincolata  del  diniego  che  discende   direttamente   dalla
preclusione normativa. 
    4.2. Anche le censure sostanziali sulla carenza di  standard  non
potrebbero  condurre  all'accoglimento  del  ricorso  a  legislazione
vigente. 
    La carenza  di  dotazioni,  evidenziata  per  i  nuovi  immobili,
diviene  ostacolo  insuperabile  anche  per   l'esistente   a   causa
dell'automatismo di legge. Cio' impedisce all'ente di valutare se  lo
specifico intervento di riuso sia compatibile con il tessuto  urbano,
valutazione  che  -  si  noti  -  il  comune   aveva   gia'   operato
positivamente in passato nella delibera n. 11 del 2022, ritenendo  il
recupero dell'esistente non impattante sugli standard. 
    4.3. La rilevanza della questione risiede  dunque  nel  nesso  di
pregiudizialita'  diretta  tra  la   norma   censurata,   l'atto   di
pianificazione generale ed il diniego finale. 
    A legislazione vigente il comune e' costretto a negare il  cambio
d'uso per l'edificio esistente perche' la zona e' gia' satura,  anche
solo per le nuove costruzioni. 
    L'accertato  deficit  di   standard   agisce   come   una   scure
indifferenziata: poiche' non vi e' spazio per il  «nuovo»,  la  legge
vieta anche il diverso uso del «vecchio». 
    4.4. Diversamente, ove  la  Corte  costituzionale  rimuovesse  il
vincolo di inscindibilita', lo scenario muterebbe radicalmente: 
        in via principale,  la  declaratoria  di  incostituzionalita'
travolgerebbe per invalidita' derivata anche la  delibera  consiliare
n. 2 del 2025 (atto meramente  applicativo)  e,  di  conseguenza,  il
diniego impugnato. L'effetto caducante determinerebbe la riespansione
della  volonta'  pianificatoria   gia'   espressa   dall'ente   nella
precedente delibera n. 11  del  2022,  le  cui  valutazioni  tecniche
favorevoli   tornerebbero   ad   esplicare   efficacia   parametrica,
dimostrando l'insussistenza di impedimenti  tecnico-discrezionali  al
rilascio  del  titolo,  salva  -  certamente  -   la   facolta'   per
l'amministrazione di esercitare nuovamente il potere  pianificatorio,
questa   volta   pero'   libera   dal    vincolo    di    automatismo
incostituzionale; 
        In via subordinata: anche a  voler  prescindere  dall'effetto
caducante  automatico  sull'atto  generale,  il   diniego   specifico
diverrebbe comunque illegittimo per eccesso di  potere.  Venuto  meno
l'obbligo di trattamento unitario, l'accertata  carenza  di  standard
(riferita al nuovo) non potrebbe  piu'  giustificare  logicamente  il
diniego  per  l'esistente,  rendendo  il  provvedimento  viziato  per
contraddittorieta' e difetto di istruttoria. 
    Pertanto,  la  rimozione  della  norma   e'   l'unico   passaggio
necessario  e  sufficiente  per  la   soddisfazione   della   domanda
giudiziale di parte ricorrente,  la  quale  si  e'  vista  negare  il
permesso non  per  una  impossibilita'  tecnica  riguardante  il  suo
immobile rispetto alla pianificazione generale,  ma  per  un  vincolo
legale astratto che ha legato  irragionevolmente  le  sorti  del  suo
fabbricato a quelle degli immobili ancora da realizzarsi. 
5. Sulla impossibilita'  di  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata. 
    5.1. L'univocita' del dato testuale  e  la  chiara  finalita'  di
sistema della riforma del 2021 (che ha sottratto ai comuni la  scelta
sulla  tipologia   di   intervento)   precludono   un'interpretazione
adeguatrice,  rendendo  l'incidente  di   costituzionalita'   l'unico
rimedio esperibile. 
    Sul piano letterale, infatti, l'art. 27,  comma  1,  della  legge
regionale n. 51 del 2021 statuisce  che  le  deroghe  «si  applicano,
altresi'» alle nuove costruzioni. 
    L'uso del modo indicativo presente  («si  applicano»),  privo  di
verbi  servili  o  modali  che  concedano  facolta'  (quali  «possono
applicarsi» o «il  comune  puo'  applicare»),  costituisce  il  primo
indice di  rigidita'  del  testo.  Tuttavia,  e'  proprio  l'utilizzo
dell'avverbio «altresi'» a rendere il  dato  letterale  insuperabile.
Tale locuzione, che nel linguaggio giuridico equivale a «nello stesso
modo» o «parimenti», istituisce un vincolo di equiparazione giuridica
automatica e necessaria tra il  regime  del  patrimonio  esistente  e
quello delle nuove costruzioni. 
    Anche  sul  piano  teleologico,  la  legge  regionale  ha  inteso
attribuire  ai  comuni  il  potere  di  individuare  il  «luogo»  ove
applicare la deroga (la perimetrazione della zona mista),  sottraendo
pero' il potere di  decidere  «cosa»  autorizzare  (la  tipologia  di
intervento), avendo quindi il legislatore compiuto a monte una scelta
che lega indissolubilmente il destino del recupero edilizio a  quello
delle nuove espansioni. 
    5.2. Tale lettura rigorosa della norma costituisce ius  receptum,
che si e' formato proprio sindacando l'attivita'  pianificatoria  del
Comune di Bari. 
    Il  Consiglio  di  Stato,  infatti,  riformando   la   precedente
disciplina  comunale  che  aveva  tentato  proprio  l'interpretazione
«selettiva» e, in pratica, che aveva manipolato il testo per giungere
ad una lettura costituzionalmente orientata della  norma  (ammettendo
il recupero e vietando il nuovo), ha chiarito  che  tale  opzione  e'
contra legem. 
    5.3. Sebbene quel giudicato non abbia efficacia erga omnes,  esso
ha generato un effetto di consolidamento amministrativo: il comune si
e' adeguato, introducendo quindi  il  divieto  generalizzato  di  cui
sopra. Di  conseguenza,  se  questo  Collegio  tentasse  una  lettura
«selettiva», costringerebbe l'amministrazione a violare  un  precetto
giurisdizionale del Consiglio  di  Stato,  creando  un  inammissibile
conflitto pratico di giudicati. 
    Non si tratta, tuttavia, di chiedere alla Corte di  risolvere  un
ipotetico   contrasto   giurisprudenziale,   dato    che    l'opzione
interpretativa seguita dal Consiglio di Stato (e prima  ancora  dallo
stesso  Tribunale  amministrativo  regionale   Puglia)   e'   l'unica
effettivamente percorribile, bensi' di sindacare la  «norma  vivente»
che e' stata enucleata dal testo,  la  cui  applicazione  rigorosa  -
imposta  dalla  lettera  chiara  della  legge  -   e'   contraria   a
Costituzione per le ragioni di seguito evidenziate. 
6. Sulla non manifesta infondatezza. 
    Nella  vicenda  giudiziaria  da  cui  e'  scaturita  la  delibera
impugnata, il Consiglio di  Stato  aveva  escluso  la  non  manifesta
infondatezza della  citata  legge  regionale  sotto  il  profilo  del
riparto di competenze (articoli 114 e  117  della  Costituzione).  Il
Collegio  dubita  pero',  della  legittimita'  costituzionale   della
disposizione  rispetto   a   parametri   radicalmente   diversi,   in
particolare, con  riguardo  agli  articoli  3,  9,  97  e  118  della
Costituzione. 
    6.1.   Sulla   violazione   dell'art.   3   della   Costituzione.
(Ragionevolezza e proporzionalita'). 
    La norma viola il principio di  uguaglianza,  trattando  in  modo
identico situazioni fattuali oggettivamente diverse ed anzi  opposte:
il recupero del patrimonio esistente e la nuova edificazione. 
    L'equiparazione normativa tra due fenomeni  inconciliabili  rende
la disposizione intrinsecamente irragionevole  e  distonica  rispetto
alla sua stessa ratio legis, volta  a  promuovere  la  «rigenerazione
urbana». 
    L'art. 27, comma 1 della legge regionale Puglia n. 51 del 2021 si
scontra altresi', con il canone di ragionevolezza, inteso  nella  sua
moderna declinazione di principio di proporzionalita'. 
    Il sindacato su  tale  vizio  non  puo'  limitarsi  a  un  vaglio
estrinseco  di  non  contraddizione,  ma  deve  confrontarsi  con  la
validita' delle «leggi di copertura», in parte esatte, che  governano
la materia urbanistica. 
    E' un dato di realta', infatti, prima ancora che scientifico  e/o
giuridico, che il riuso di un volume esistente ha un impatto  pari  a
zero in termini di consumo di suolo,  mentre  la  nuova  edificazione
comporta un'alterazione irreversibile della matrice ambientale. 
    L'amplissima discrezionalita' del legislatore regionale  incontra
dunque, un limite invalicabile nella manifesta  irragionevolezza  che
scaturisce   dal   contrasto   con   le    evidenze    empiriche    e
tecnico-scientifiche  di  riferimento  (pedologia,  ecologia  urbana,
fisica tecnica) e, in sintesi, con la realta' fattuale  che  l'organo
legislativo e' chiamato a regolare. 
    Se la norma giuridica si pone in contrasto palese con i  dati  di
realta'  acquisiti  al  patrimonio  delle  scienze  urbanistiche   ed
ambientali - che distinguono  nettamente  l'impatto  del  consumo  di
suolo  vergine  rispetto  al  riuso  dell'edificato  -  essa  scivola
nell'arbitrio legislativo. 
    L'analisi attraverso il test di  proporzionalita'  conferma  tale
distonia: 
        difetto  d'idoneita':   la   norma   equipara   il   recupero
dell'esistente alla nuova edificazione. Cio' contraddice la legge  di
riferimento secondo cui le due fattispecie hanno  impatti  ambientali
opposti (conservativo il primo, distruttivo il secondo). Non solo, la
norma censurata tradisce  la  logica  stessa  della  legge  regionale
Puglia n. 33 del 2007, rubricata «Misure per il recupero e il  riuso»
poiche' finisce per paralizzare  proprio  l'attivita'  che  la  legge
intendeva  favorire,  impedendo   il   raggiungimento   dello   scopo
prefissato. Si determina, in altre parole, un corto-circuito  tra  il
fine legislativo (incentivare il riuso)  e  lo  strumento  prescelto,
rendendo la norma intrinsecamente contraddittoria; 
        difetto di necessarieta': la misura restrittiva  (il  divieto
totale) non e' indispensabile per tutelare gli standard. Per le nuove
costruzioni, il divieto e' l'unica via  per  non  consumare  suolo  e
servizi; per l'esistente,  invece,  il  carico  urbanistico  (che  e'
funzionale, non fisico) puo' essere gestito attraverso gli  strumenti
perequativi; 
        difetto di adeguatezza (o proporzionalita' in senso stretto):
il  sacrificio  imposto  al  privato  e  all'interesse  pubblico   e'
eccessivo e  controproducente,  mentre  il  mezzo  eccede  lo  scopo,
sacrificando ingiustamente sia l'iniziativa economica privata che  la
tutela dell'ambiente. La norma impone  una  presunzione  assoluta  di
nocivita'  del  cambio  d'uso  che  non  ammette   prova   contraria,
sacrificando irragionevolmente la rigenerazione del territorio  anche
laddove essa non aggraverebbe il bilancio dei servizi da offrire alla
locale residenza. 
    In definitiva, il «vincolo  di  inscindibilita'»  e'  una  misura
sproporzionata perche' impedisce ogni  bilanciamento  dei  valori  in
gioco. 
    6.2. Sulla violazione dell'art. 9 della Costituzione. (Tutela del
paesaggio e dell'ambiente). 
    La disposizione censurata  si  pone  in  contrasto  frontale  con
l'obiettivo   costituzionale   della   tutela   del    paesaggio    e
dell'ambiente, oggi rafforzato dalla riforma costituzionale del 2022,
che impone la  salvaguardia  degli  ecosistemi  anche  nell'interesse
delle future generazioni. 
    Il contrasto si manifesta sotto un duplice  profilo:  il  mancato
contenimento del consumo di suolo e il  degrado  del  tessuto  urbano
consolidato. 
    Sotto il primo profilo (consumo di suolo), le evidenze tecniche e
la  scienza  urbanistica  dimostrano  che  il  riuso  del  patrimonio
edilizio esistente  (c.d.  «saldo  zero»)  costituisce  lo  strumento
primario per soddisfare il fabbisogno abitativo  senza  intaccare  la
risorsa suolo, bene limitato e non rinnovabile.  L'automatismo  della
norma regionale, impedendo il recupero funzionale nelle  zone  sature
(laddove cioe' e' vietata la nuova edificazione), produce un evidente
effetto  di  eterogenesi  dei  fini:  bloccando   la   trasformazione
dell'esistente, la norma non elimina  la  domanda  abitativa,  ma  la
sposta inevitabilmente verso aree libere o  periurbane,  incentivando
indirettamente quella pressione edificatoria  su  suolo  vergine  che
l'art. 9 Cost. impone invece di limitare.  Inibire  la  rigenerazione
«dal di  dentro»  della  citta'  consolidata  significa,  nei  fatti,
favorire l'espansione «verso  l'esterno»,  con  conseguente  erosione
della matrice ambientale. 
    Sotto il  secondo  profilo  (tutela  del  paesaggio  urbano),  il
divieto assoluto di mutamento  di  destinazione  d'uso  condanna  gli
immobili esistenti, che abbiano perso la  loro  originaria  vocazione
(nel caso di specie, uffici non piu' richiesti dal  mercato),  a  una
irreversibile obsolescenza funzionale. Un patrimonio edilizio che non
puo' evolvere e adattarsi alle nuove esigenze  sociali  e'  destinato
inesorabilmente all'abbandono, all'incuria e al degrado fisico. 
    Tale fenomeno genera «vuoti urbani» e detrimento del  decoro  che
feriscono il paesaggio  cittadino,  ponendosi  in  contrasto  con  il
dovere della  Repubblica  di  tutelare  la  qualita'  del  territorio
antropizzato.   La   norma   censurata,   dunque,    imponendo    una
«pietrificazione» delle  funzioni  d'uso  in  zone  miste,  impedisce
quella manutenzione attiva  del  territorio  che  e'  il  presupposto
stesso della tutela paesaggistica, trasformando la doverosa attivita'
di pianificazione in un  vincolo  cieco  che,  lungi  dal  proteggere
l'ambiente, ne accelera il decadimento. 
    6.3. Sulla violazione degli articoli 97 e 118 della Costituzione.
(Buon andamento e sussidiarieta'). 
    La norma riduce irragionevolmente la sfera  di  discrezionalita',
politica e tecnica, dell'ente locale sotto due distinti profili. 
    Anzitutto, si assiste  ad  una  ingiustificata  compressione  dei
poteri pianificatori di titolarita' del comune, dato che non siamo di
fronte a scelte di «di alto livello» o di coordinamento  territoriale
vasto  (ambiti  propri  della  legislazione  regionale),   bensi'   a
decisioni di gestione assai mirata del territorio. 
    Il principio  di  sussidiarieta'  verticale  ex  art.  118  della
Costituzione impone  che  le  scelte  gestionali  siano  prossime  al
territorio, salvo esigenze di unitarieta', mentre nel caso di  specie
l'automatismo della norma censurata rende il comune insensibile  alla
realta' micro-urbanistica. 
    La  regione,  imponendo  un  divieto  astratto  e  generalizzato,
impedisce al comune  di  apprezzare  la  specificita'  della  singola
situazione locale (il singolo palazzo,  la  singola  via),  che  solo
l'amministrazione di prossimita' e' in grado di valutare. 
    D'altra parte, si assiste ad una violazione del principio di buon
andamento   (art.   97   della   Costituzione)   sotto   il   profilo
dell'efficacia e dell'efficienza della  pubblica  amministrazione  in
relazione   agli   specifici   obbiettivi   perseguiti   a    seguito
dell'introduzione  di  quella  norma  di  favour  per  il  riuso  del
patrimonio edilizio esistente. 
    Nel tentativo di arginare il nuovo carico insediativo,  la  norma
finisce per precludere a priori anche quelle opportunita' positive  -
come il recupero funzionale di un immobile ad uso ufficio,  degradato
e vuoto - che,  se  valutate  nel  concreto  dall'amministrazione  di
prossimita', realizzerebbero l'interesse pubblico alla rigenerazione,
senza alcun costo ambientale. 
7. Conclusioni. 
    Alla luce di quanto sopra, il Collegio  non  intende  sollecitare
una pronuncia che si sostituisca in qualche modo alle valutazioni  di
politica    urbanistica    regionale,    ad    esempio     espungendo
dall'ordinamento la possibilita' - introdotta nel 2021 - di assentire
il cambio d'uso anche per i nuovi interventi. 
    Tale scelta,  se  ben  governata,  puo'  rispondere  a  legittimi
interessi  generali  e  comunque  si  muove   nel   perimetro   della
ragionevolezza, che il baluardo della divisione dei poteri  impedisce
di sindacare; cio' che si censura,  perche'  lesivo  degli  interessi
della  collettivita'  ed  in  contrasto  con  la   Costituzione,   e'
l'automatismo introdotto dalla norma citata. 
    La  pronuncia  richiesta  -  nella  parte  in  cui  consentirebbe
un'applicazione  selettiva  della  deroga  urbanistica   -   mira   a
restituire  all'ente  locale  il  potere  e  dovere  di  pianificare,
consentendogli  di  vietare   nell'eventualita'   le   trasformazioni
impattanti (nuove costruzioni)  e,  contestualmente,  di  autorizzare
quelle  virtuose  (recupero),  senza  che  le   sorti   delle   prime
paralizzino  irragionevolmente  le   seconde   all'interno   di   una
determinata zona. 
    Risulta pertanto, rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis della  legge
regionale Puglia n. 33 del 2007, come modificato dall'art. 27,  comma
1, legge regionale Puglia n. 51 del 2021, in relazione agli  articoli
3, 9, 97 e 118 della Costituzione  nella  parte  in  cui,  estendendo
l'applicabilita' della disciplina anche agli  interventi  non  ancora
realizzati, non prevede la facolta' per i comuni di  disciplinare  in
modo differenziato il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente
rispetto alle nuove costruzioni all'interno della medesima zona. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 87  del  1953,  il
presente giudizio e' sospeso fino alla definizione dell'incidente  di
costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge n.  87  del  1953,  la
presente ordinanza sara' comunicata alle parti costituite, notificata
al Presidente della giunta della Regione Puglia e comunicata anche al
Presidente del Consiglio della Regione Puglia. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Puglia  (Sezione
Terza), pronunciando sul ricorso come  in  epigrafe  proposto,  cosi'
provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-bis della  legge
regionale Puglia n. 33 del 2007, come modificato dall'art. 27,  comma
1, legge regionale Puglia n. 51 del 2021, in relazione agli  articoli
3, 9, 97 e 118 della Costituzione, nella  parte  in  cui,  estendendo
l'applicabilita' della disciplina anche agli  interventi  non  ancora
realizzati o in corso di realizzazione, non prevede la facolta' per i
comuni  di  disciplinare  in  modo  differenziato  il  recupero   del
patrimonio  edilizio  esistente  rispetto  alle   nuove   costruzioni
all'interno della medesima zona; 
        sospende ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953  il
presente giudizio; 
        ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        dispone che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza
sia comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente  della
giunta della Regione Puglia e  comunicata  anche  al  Presidente  del
Consiglio della Regione Puglia. 
    Riserva ogni ulteriore statuizione in rito,  in  merito  e  sulle
spese di lite all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. 
    Cosi' deciso in Bari nella camera  di  consiglio  del  giorno  18
dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: 
        Vincenzo Blanda, Presidente; 
        Lorenzo Ieva, primo referendario; 
        Lorenzo Mennoia, referendario, estensore. 
 
                        Il Presidente: Blanda 
 
 
                                                 L'estensore: Mennoia