Reg. ord. n. 37 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia  del 22/01/2026

Tra: Kamelya Real Estate srl  C/ Comune di Bari



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso – Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 – Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente – Previsione che i comuni possono consentire tali mutamenti, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore dell’art. 27 della legge regionale n. 33 del 2007 – Previsione che, estendendo l’applicabilità della disciplina anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, non contempla la facoltà per i comuni di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all’interno della medesima zona – Denunciata norma che viola il principio di uguaglianza, trattando in modo identico situazioni fattuali oggettivamente diverse, vale a dire il recupero del patrimonio esistente e la nuova edificazione – Disposizione irragionevole e distonica rispetto alla sua stessa ratio legis, volta a promuovere la rigenerazione urbana – Previsione che tradisce la logica stessa della legge regionale n. 33 del 2007, rubricata “Misure per il recupero e il riuso” poiché paralizza proprio l’attività che la legge intendeva favorire – Misura restrittiva non indispensabile per tutelare gli standard - Sacrificio imposto al privato e all’interesse pubblico eccessivo e controproducente, poiché il mezzo eccede lo scopo, sacrificando ingiustamente sia l’iniziativa economica privata che la tutela ambientale – Violazione del principio di proporzionalità per difetto d’idoneità, di necessarietà e di adeguatezza – Normativa che impone una presunzione assoluta di nocività del cambio d’uso che non ammette prova contraria, sacrificando irragionevolmente la rigenerazione del territorio – Lesione della tutela del paesaggio e dell’ambiente per mancato contenimento del consumo del suolo e per degrado del tessuto urbano consolidato – Riduzione irragionevole della sfera di discrezionalità politica e tecnica dell’ente locale per un’ingiustificata compressione dei poteri pianificatori di titolarità del comune e per l’imposizione di un divieto astratto e generalizzato, che impedisce al comune di apprezzare la specificità della singola situazione locale – Lesione del principio di sussidiarietà verticale – Violazione del principio di buon andamento sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione, in relazione agli specifici obiettivi perseguiti a seguito dell’introduzione di quella norma di favor per il riuso del patrimonio edilizio esistente. 

Norme impugnate:

legge della Regione Puglia  del 15/11/2007  Num. 33  Art. 8  Co. 1 come modificato dall'
legge della Regione Puglia  del 30/12/2022  Num. 51  Art. 27  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 118