Reg. ord. n. 36 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10
Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 27/01/2026
Tra: A. F.
Oggetto:
Processo penale – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato – Mancata previsione che il giudice dell’udienza preliminare non possa pronunciare il proscioglimento per ragioni diverse dalle cause di estinzione del reato rinunciabili dall’imputato – Contrasto con i principi, anche convenzionali, della ragionevole durata del processo e del giusto processo – Contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza – Contrasto con il principio generale del favor libertatis, a fronte della potenziale ultrattività delle misure cautelari – Trattamento differenziato di situazioni omogenee – Violazione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 420
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 2
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Costituzione Art. 27 Co. 2
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2026
Ordinanza del 27 gennaio 2026 del Tribunale di Lamezia Terme nel
procedimento penale a carico di A. F. e I. B.M..
Processo penale - Sentenza di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato -
Mancata previsione che il giudice dell'udienza preliminare non
possa pronunciare il proscioglimento per ragioni diverse dalle
cause di estinzione del reato rinunciabili dall'imputato.
- Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 1.
(GU n. 10 del 11-03-2026)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione penale
Ufficio GIP-GUP
in persona del giudice Francesco De Nino, all'esito dell'udienza
camerate del 27 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente ordinanza
resa nell'ambito del procedimento penale iscritto ai numeri di
registro in epigrafe indicati nei confronti di:
1) F. A., nato in ... il ..., con domicilio dichiarato in ...
alla via ...; difeso d'ufficio dall'avvocato Antonio Battaglia del
foro di Lamezia Terme, sostituito per delega dall'avvocato Antonio
Muscimarro;
2) B. M.I., nato in ... il ..., residente in ... alla via ... con
domicilio ivi dichiarato; difeso di fiducia dall'avvocato Marta
Monteleone del foro di Lamezia Terme, sostituita per delega dall'avv.
Antonio Muscimarro;
Imputati:
a) del reato p. e p. dagli articoli 110 del codice penale e
73, comma 1 e 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
perche', in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art.
17, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e fuori di
cui all'art. 75 della medesima disposizione di legge, detenevano
illecitamente. all'interno del proprio domicilio, sito nel Comune di
... alla via ..., in particolare sul davanzale della finestra della
stanza da letto del secondo piano, un astuccio di colore blu e giallo
con all'interno un tocco di sostanza stupefacente del tipo hashish
del peso complessivo di grammi 41 nonche' un rotolo di pellicola per
alimenti utilizzata per il confezionamento delle dosi di
stupefacente, nel proseguo delle operazioni di perquisizione, veniva
rinvenuta ai piedi del divano un piccolo frammento di sostanza
stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 0,1 avvolto in una
pellicola per alimenti, dalle quali si possono ottenere circa 37 dosi
medie singole, sostanze che erano da ritenersi destinate ad un uso
diverso da quella personale, ritrovate durante le operazioni di'
perquisizione condotte dalla Stazione Carabinieri di ... .
In ... in data ...;
b) reato di cui agli articoli 110 e 648 c.p., perche', in
concorso tra loro, al fine di trarne profitto, senza concorrere nel
delimo presupposto, acquistava o comunque riceveva n. 1 valigia
trolley marca «passenger» contenente una coppia di pattini a rotelle
di colore nero, una coppia di pattini a rotelle di colore bianco,
alcune funi, corde e moschettoni un caricabatteria marca «Class
booster» di colore giallo avente seriale n. ...., due casse per
spettacoli marca «...» avente seriali ... e ..., una cassa per
spettacoli marca «...» di proprieta' di ..., di illecita provenienza,
come da denuncia sporta dal predetto ... in data ..., presso la
Stazione Carabinieri di ... .
In ... in data antecedente e prossima al ...;
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe;
Udito il pubblico ministero, che ha chiesto sentenza di non
doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater del codice di
procedura penale per entrambi gli imputati;
Udito il difensore, che ha concluso conformemente al pubblico
ministero;
Considerato che il presente procedimento, per i motivi di seguito
esposti, non puo' essere definito indipendentemente dalla questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p.,
in relazione all'art. 111 della Costituzione, all'art. 27, comma 2,
della Costituzione, all'art. 3 della Costituzione, agli articoli 117
della Costituzione e 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che il
giudice dell'udienza preliminare non possa pronunciare il
proscioglimento per ragioni diverse dalle cause estintive
rinunciabili;
Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante e
non manifestamente infondata;
Osserva
1. Sui fatti di cui al presente procedimento, sulla disposizione
oggetto della questione di legittimita' costituzionale e sulla
rilevanza della stessa per il presente processo.
1.1. Con richiesta di rinvio a giudizio del 20 giugno 2025 il
pubblico ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio di ...,
..., A. F. e I. B.M., questi ultimi due entrambi con domicilio
dichiara to in data ... (in sede di redazione di verbale di
identificazione) in ... alla via ..., per il reato di cui all'art.
73, comma 1 e comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.
309/1990 (capo a) e per il reato di cui all'art. 648 del codice
penale (capo b), asseritamente commessi in ... in data ... il primo e
in data anteriore e prossima al ... il secondo.
A seguito di fissazione dell'udienza preliminare da parte di
questo giudicante per la data del 28 ottobre 2025 e' stato effettuato
un primo tentativo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio, esitato in un
verbale di vane ricerche del sig. F. e del sig. B.M. redatto e
trasmesso dalla Stazione Carabinieri di ... .
Nel verbale di vane ricerche di F. si da' conto che costui non e'
stato rintracciato in ..., che l'interrogazione all'anagrafe nonche'
alla banca dati delle forze di polizia ha dato esito negativo e che
sono state acquisite informazioni secondo cui l'uomo aveva fatto
rientro nel proprio paese di origine, in luogo non precisato.
Nel verbale di vane ricerche di B.M. si da' conto che costui non
e' stato rintracciato in ..., che l'interrogazione all'anagrafe
nonche' alla banca dati delle forze di polizia ha dato esito negativo
e che sono state acquisite informazioni secondo cui l'uomo si era
trasferito all'estero, in luogo ignoto.
All'udienza del 28 ottobre 2025 il giudice, preso atto che gli
imputati non erano comparsi (recte, non erano presenti ne' tantomeno
potevano dichiararsi assenti), ha disposto un rinvio all'udienza del
20 gennaio 2026, peraltro disponendo effettuarsi notifica dell'avviso
di fissazione dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a
giudizio e del verbale d'udienza alla persona offesa, in quanto
anch'essa non presente in atti.
All'odierna udienza il giudice ha preso atto che per le posizioni
di A. F. e I. B.M. e' pervenuto nuovo verbale di vane ricerche, di
tenore analogo al precedente, per entrambi gli imputati, con la
precisazione che gli stessi non risultano in stato di detenzione.
1.2. Tutto cio' premesso, deve anzitutto considerarsi come non
possa procedersi in data odierna ai sensi degli articoli 420-bis e
420-ter del codice di procedura penale nei confronti di A. F. .
Infatti, l'imputato, non presente e non legittimamente impedito,
non puo' dichiararsi assente in quanto non puo' ritenersi provata la
conoscenza del processo da parte sua. Questi risulta soltanto a
conoscenza del procedimento, in quanto in fase indagini e' stato
redatto verbale di identificazione con dichiarazione di domicilio e
senza nomina di difensore di fiducia, mentre in sede di notifica
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta
di rinvio a giudizio e' stata documentata per due volte
l'irreperibilita' dell'imputato con verbale di vane ricerche.
Allo stesso modo, il sig. B.M., non presente e non legittimamente
impedito, non puo' dichiararsi assente in quanto non puo' ritenersi
provata la conoscenza del processo da parte sua. Questi risulta
soltanto a conoscenza del procedimento, in quanto in fase indagini e'
stato redatto verbale di identificazione con dichiarazione di
domicilio con nomina di difensore di fiducia, mentre in sede di
notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della
richiesta di rinvio a giudizio e' stata documentata per due volte
l'irreperibilita' dell'imputato con verbale di vane ricerche.
Con riguardo alla sua posizione, ritiene in particolare questo
decidente che non possa, ai fini della dichiarazione di assenza,
valorizzarsi la circostanza della nomina di un difensore di fiducia,
che, in quanto effettuata in fase indagini, non appare dimostrativa
della conoscenza del processo da parte dell'imputato; tanto piu' che
lo stesso risulterebbe essersi trasferito all'estero.
Ne' peraltro ai fini della dichiarazione dell'assenza puo'
valorizzarsi la mancata deduzione del difensore del difetto di
rapporti con l'imputato, considerato che, ai sensi dell'art. 489,
comma 2, c.p.p., la nullita' puo' essere sanata piuttosto soltanto
dalla comparizione personale dell'imputato e dalla rinuncia da parte
sua a eccepirla.
1.3. Non potendo procedersi nei confronti dell'imputato, il
giudice e' chiamato a dare applicazione alla disposizione di cui
all'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., che prevede l'emissione di una
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo
da parte dell'imputato.
Tale disposizione, come si vedra', sembra sbarrare la strada al
pronunciamento di una sentenza di proscioglimento, con la conseguenza
che il giudice deve emettere sentenza di non doversi procedere per
mancata conoscenza del procedimento anche nell'ipotesi - ricorrente
nel caso di specie, per le ragioni che saranno illustrate - in cui
ritenga che l'imputato non ha commesso il fatto.
Senonche', gli atti di indagine non consentono di ritenere che i
fatti di reato in contestazione ai capi a) e b) siano attribuibili al
sig. F. e al sig. B. M. .
In ordine ai reati di cui ai capi a) e b), dagli atti d'indagine
emerge infatti che, presso l'abitazione in uso a ..., A. F., e I.
B.M., erano stati rinvenuti, sul davanzale della finestra della
stanza da letto posta al secondo piano, un astuccio contente un
«tocco» di hashish del peso di 41 grammi e un rotolo di pellicola
utilizzata per il confezionamento delle dosi di stupefacente e, nel
sottoscala, una valigia con all'interno pattini e due casse
acustiche.
Al momento del ritrovamento «nessuno dei presenti si attribuiva
la paternita' della sostanza stupefacente» e dunque tutti i soggetti
in questione venivano deferiti in stato di liberta' all'autorita'
giudiziaria.
Agli atti e' acquisito il verbale di denuncia orale sporta da
..., che nell'occasione ha riferito che il ... un soggetto di nome
... gli aveva proposto l'acquisto di alcune casse acustiche che si
trovavano presso la sua abitazione sita in ... alla via ... . L'uomo
si era dunque recato presso l'abitazione in discorso, ove a suo dire
erano presenti altri due ragazzi marocchini, ... gli aveva atto
vedere le casse e gli aveva confidato che erano state rubate al circo
qualche settimana prima, sicche' ... si era rifiutato di acquistarle.
Peraltro, nell'occasione ... gli aveva anche proposto l'acquisto di
hashish.
Risulta versata in atti anche la querela orale sporta il 18
dicembre 2024 da ... per il furto di tre casse acustiche e una
valigia contenente due pattini e varie attrezzature per i pattinatori
acrobatici.
Cosi' sintetizzate le emergenze investigative, ritiene questo
decidente che non sussistano elementi concreti alla cui luce ritenere
che i fatti di reato di cui ai capi a) e b) siano attribuibili a F. e
a B. M. Costoro infatti risultano semplicemente indicati dalla
polizia giudiziaria come due dei soggetti che occupavano l'immobile
in cui e' stato rinvenuto lo stupefacente e la refurtiva;
circostanza, questa, che non consente in alcun modo di ricondurre a
F. e a B.M. ne' lo stupefacente ne' i beni residui, ben potendo l'uno
e gli altri ritenersi solo di alcuno degli altri soggetti che ivi
dimoravano.
Alla luce di tali considerazioni, puo' dunque ritenersi che, ove
all'odierno giudicante fosse consentito delibare il merito del
processo e pronunciare il proscioglimento, il sig. F. e il sig. B. M.
dovrebbero essere prosciolti per non aver commesso il fatto.
Tanto dimostra come la presente questione di legittimita'
costituzionale sia rilevante per la risoluzione del caso di specie.
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale relativa all'art. 420-quater, comma 1, c.p.p.
2.1. Questo decidente dubita della legittimita' costituzionale di
una disposizione che obbliga il giudice dell'udienza preliminare a
pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza
del processo anche nelle ipotesi - come quella che ci occupa - in cui
puo' essere effettuato il proscioglimento dell'imputato per non aver
commesso il fatto.
Come e' noto, muovendosi nel solco dei principi elaborati dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quelli
espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen.,
sez. un., 23948/19, ...; Cassazione pen., sez. un., 28912/2019, ...),
il decreto legislativo n. 150/2022 ha rimodellato i presupposti del
processo in assenza, attraverso una riscrittura degli articoli da 419
a 420-sexies del codice di rito.
Il criterio fondamentale su cui si fonda la riforma del processo
in assenza e' quello secondo cui il giudice puo' procedere in assenza
dell'imputato in quanto vi sia la certezza che egli abbia effettiva
conoscenza del processo e che la sua mancata partecipazione sia
frutto di scelta volontaria.
La disciplina dell'assenza e' contenuta nell'art. 420-bis c.p.p.,
che individua le ipotesi in cui e' possibile procedere anche se
l'imputato non e' comparso in udienza.
L'art. 420-quater del codice di procedura penale disciplina
invece l'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per procedere in
assenza e le ulteriori ricerche dell'imputato disposte dal giudice
abbiano dato esito negativo, prevendendo che in tal caso il giudice
pronuncia sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza
della pendenza del processo da parte dell'imputato.
2.2. La sentenza cosi' pronunciata e' certamente una sentenza «in
rito», che prescinde da ogni accertamento di merito e in ogni caso
dalla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'«immediata
declaratoria di cause di non punibilita'» ai sensi dell'art. 129 del
codice di procedura penale. Cio' per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il legislatore e' chiaro nel prevedere
testualmente che il giudice pronuncia siffatta sentenza fuori dei
casi di cui agli articoli 420-bis e 420-ter c.p.p., dunque - ex
adverso - in tutti i casi in cui l'imputato non puo' essere
dichiarato assente e non e' legittimamente impedito.
A tale argomento letterale si affianca poi quello sistematico,
delineandosi un sistema secondo cui la conoscenza personale del
processo costituisce una precondizione per la sua celebrazione, in
assenza della quale il legislatore supera, con la previsione del
pronunciamento di una sentenza revocabile (che puo' divenire
irrevocabile), il problema - consustanziale alla previgente
disciplina - della persistente pendenza del processo e dell'obbligo
per il giudice di disporre ogni anno nuove ricerche.
A cio' si aggiunga che il nuovo art. 420-quater del codice di
procedura penale non richiama l'art. 129 c.p.p., in cio'
discostandosi da quanto previsto dalla precedente formulazione della
medesima disposizione, che invece stabiliva che l'ordinanza di
sospensione del processo e' emessa «sempre che non debba essere
pronunciata sentenza a norma dell'art. 129».
Da tali considerazioni discende che, ove non possa procedersi in
presenza ovvero dichiarando l'assenza dell'imputato, il giudice deve
emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del
processo e non puo' emettere invece sentenza ai sensi dell'art. 129
del codice di procedura penale o comunque sentenza di non luogo a
procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p.
A questo punto si impone una precisazione, in ordine ai rapporti
tra il pronunciamento di una sentenza di non luogo a procedere ai
sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale e il
pronunciamento di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
A tale riguardo, deve rammentarsi che, sia pur nelle more della
disciplina dell'udienza preliminare previgente, le Sezioni unite
della Suprema Corte hanno a suo tempo chiarito che l'art. 129 del
codice di procedura penale non attribuisce al giudice un potere di
giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello gia' riconosciutogli
dalle specifiche norme che regolano l'epilogo di proscioglimento
delle varie fasi e dei diversi gradi del processo (con riguardo alle
ipotesi di cui agli articoli 425, 469, 529, 530, 531 c.p.p.), ma
enuncia una regola di condotta per la quale, di fronte a una
riconosciuta causa di non punibilita', il giudice deve adottare la
corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che possa
trovare spazio una qualsiasi altra attivita' non essenziale:
«l'orizzonte entro il quale deve muoversi il giudice dell'udienza
preliminare e' rappresentato sempre dall'art. 425 c.p.p,,
opportunamente integrato dalla regola - che in esso viene trasfusa -
contenuta nell'art. 129. E del resto, il capoverso di quest'ultima
norma, a conferma della bonta' di tale conclusione, fa espresso
riferimento alla decisione di "non luogo a procedere" (oltre che a
quella di «assoluzione» per il dibattimento), senza che si possa
pervenire a conclusione diversa in relazione al primo comma nel quale
questa specifica indicazione e' assorbita nella piu' generica ed
onnicomprensiva indicazione di "sentenza"» (Cass, sez. un., 25
gennaio 2005, n. 12283).
Laddove si ritenesse che in realta' l'art. 129 del codice di
procedura penale e l'art. 425 codice di procedura penale abbiano uno
spazio applicativo non pienamente sovrapponibile in particolare per
diversita' della regola di giudizio (anche in ragione della modifica
dell'art. 425, comma 2, c.p.p., alla cui luce e' oggi possibile
emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi
acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di
condanna), dovrebbe ravvisarsi un dubbio di legittimita'
costituzionale in ordine alla disciplina di cui all'art. 420-quater,
comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consente ne' il
pronunciamento di una sentenza ai sensi dell'art. 129 del codice di
procedura penale (sia pur a seguito della fissazione dell'udienza
preliminare) ne' il pronunciamento di una sentenza ai sensi dell'art.
425 c.p.p.
Che il giudice dell'udienza preliminare non possa pronunciare
sentenza ne' ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale
ne' ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale si ricava
implicitamente anche dal fatto che l'art. 420-quater, comma 7,
prevede che le misure cautelari della custodia in carcere e degli
arresti domiciliari, al pari delle misure reali, perdono efficacia
solo quando la sentenza di non doversi procedere non e' piu'
revocabile ai sensi del comma 6; previsione, questa, che si spiega
proprio con il mancato contemplamento dell'eventualita' del
pronunciamento di una sentenza di proscioglimento.
2.3. Senonche', nonostante l'art. 420-quater, comma 1, codice di
procedura penale preveda il pronunciamento di una sentenza da parte
del giudice, ritiene questo giudicante che il relativo processo non
possa ritenersi definito fino all'irrevocabilita' della sentenza in
questione.
Cio' si evince in primo luogo proprio dalla revocabilita' della
sentenza, che e' revocata ai sensi dell'art. 420-sexies del codice di
procedura penale in caso di rintraccio dell'imputato. Sotto questo
profilo e' appena il caso di porre l'accento sul fatto che, a seguito
del rintraccio dell'imputato, non e' necessario un nuovo atto di
impulso del p.m., che dunque non deve di nuovo esercitare l'azione
penale: la disciplina disegnata dall'art. 420-sexies del codice di
procedura penale prevede la celebrazione del processo su solo impulso
del giudice, con revoca della sentenza e avviso di fissazione
dell'udienza. Dunque, ci si' trova al cospetto di una disciplina che
depone chiaramente per la pendenza del processo, ancor di piu' se si
pone mente alla differente disciplina prevista per la revoca della
sentenza di non luogo a procedere, che richiede l'iniziativa del
pubblico ministero ai sensi dell'art. 435 c.p.p.
Inoltre, l'art. 420-quinquies del codice di procedura penale
prevede l'assunzione da parte del giudice delle prove non rinviabili
a richiesta di parte, nelle forme dell'incidente probatorio, cosi'
palesando come un processo sia certamente pendente al punto da
consentire finanche l'assunzione di prove.
Infine, di non poco momento appare la previsione, contenuta nel
comma 7 dell'art. 420-quater c.p.p., secondo cui non perdono
efficacia le misure cautelari, custodiali e reali, gia' disposte.
2.4. Cio' premesso in ordine alla disciplina vigente, occorre
chiedersi se sia incostituzionale la disposizione dell'art.
420-quater, comma 1, codice di procedura penale nella parte in cui
impone al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di
non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, non
consentendogli di emettere, alla stessa udienza preliminare, una
decisione di proscioglimento.
A tal fine, occorre porre capo alle ragioni per le quali il
legislatore richieda la conoscenza personale ed effettiva del
processo da parte dell'imputato. Vale dunque la pena richiamare
quanto evidenziato proprio dalla Consulta con la sentenza n. 192 del
2023: «In particolare, il terzo comma dell'art. 111 della
Costituzione, in sinfonia con il paragrafo 3 dell'art. 6 CEDU,
stabilisce che «[n]el processo penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di piace a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo». Come da questa Corte ricordato
nella sentenza n. 65 del 2023, il diritto partecipativo dell'imputato
e' d'altronde funzionale all'esercizio della cosiddetta autodifesa,
che e' distinta e ulteriore rispetto alla difesa tecnica».
Ora, se la conoscenza personale del processo e' garantita in
funzione del primario diritto di (auto)difesa, appare evidente come
la necessita' della conoscenza personale del processo da parte
dell'imputato incontri inevitabilmente il limite logico della
necessita' per l'imputato di (auto)difendersi. In altri termini, il
difetto della conoscenza del processo non appare prima facie un
legittimo sbarramento al pronunciamento di una sentenza di
proscioglimento.
2.5. Tutto cio' premesso, la previsione del pronunciamento della
sentenza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. senza la possibilita'
del proscioglimento, in ragione dell'illustrata permanenza del
processo, sembra a questo decidente porsi in contrasto con il
principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111
della Costituzione e dall'art. 6 CEDU. Appare infatti di durata
irragionevole un processo che prosegua - contemplando le ricerche
dell'imputato, l'assunzione di prove e il permanere di misure
cautelari (con costi anche connessi alla custodia e
all'amministrazione dei beni oggetto di misure reali) - anche
nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare ravvisi gli
estremi per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento.
Sotto tale profilo, vale considerare che «questa Corte ha
ripetutamente affermato che - alla luce dello stesso richiamo al
connotato di «ragionevolezza», che compare nella formula
costituzionale - possono arrecare un vulnus a quel principio
solamente le norme «che comportino una dilatazione dei tempi del
processo non sorrette da alcuna logica esigenza» (ex plurimis,
sentenze n. 23 del 2015 n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005)»
(Corte cost. n. 12/2016).
In questo ordine di idee, come si chiarira' meglio, la durata
potrebbe semmai ritenersi ragionevole soltanto nelle ipotesi in cui
il proscioglimento debba cedere il passo al diritto dell'imputato di
difendersi nel merito, rinunciando a una causa di estinzione
rinunciabile. In tutti gli altri casi (di proscioglimento), non
appare invece ravvisabile alcuna logica esigenza di sospensione del
processo con sentenza.
D'altro canto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 111/2022,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 586, comma 4,
c.p.p., sulla scorta delle seguenti considerazioni: «E'
costituzionalmente illegittimo l'art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto
interpretato nel senso che e' inammissibile, per carenza di interesse
ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di
appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di
contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per
intervenuta prescrizione del reato. Secondo l'interpretazione
giurisprudenziale consolidata come diritto vivente, nel giudizio di
appello non. e' consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale
di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 c.p.p., ovvero del
precedente art. 129, e le questioni concernenti le nullita'
processuali assolute e insanabili possono assumere carattere
pregiudiziale rispetto alla causa estintiva solo allorche' questa non
emerga ictu oculi dalla mera ricognizione allo stato degli atti, ma
presupponga un accertamento di fatto. Il bilanciamento tra
l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di
cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2,
c.p.p., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato
l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio,
e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla
interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimita', non
appare pero' rispettoso dell'art. 24, comma 2, e dell'art. 111, comma
2, della Costituzione, stando all'elaborazione costituzionale del
diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. La
sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla
forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non
trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza
di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di
proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facolta'
dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non piu'
recuperabile nel giudizio di legittimita', la cui cognizione e'
fisiologicamente piu' limitata rispetto a quella dei giudice di
merito (sentt. un. 249 del 1989, 91 del 1992, 317 del 2009, 159 del
2014, 12 del 2016, 724 del 2019, 260 del 2020, 74 del 2022)».
Il contrasto della disposizione di cui all'art. 420-quater, comma
1, c.p.p., con il principio della ragionevole durata appare ancora
piu' acuito dal rilievo che l'art. 420-quater del codice di procedura
penale prevede le ricerche dell'imputato e la sospensione del
processo finche' non sia superato il termine di' cui all'art. 159,
ultimo comma, c.p., con conseguente sospensione della prescrizione
fino al rintraccio e comunque fino allo spirare del doppio dei
termini di prescrizione di cui all'art. 157 del codice penale.
Opzione, questa, da ritenersi costituzionalmente legittima in quanto
assistita da una logica esigenza allorquando l'imputato irreperibile
possa essere condannato, ma non allorquando l'imputato irreperibile
debba essere prosciolto.
Analogamente, la procrastinazione del processo appare in
contrasto con lo stesso principio costituzionale del processo sancito
dall'art. 111 della Costituzione, che, se da un lato impone che
l'imputato sia reso edotto dell'imputazione, dall'altro non puo'
tollerare che costui permanga imputato allorquando possa essere
prosciolto per ragioni estintive non rinunciabili. Per la stessa
ragione deve ritenersi violato il diritto a un processo equo sancito
dall'art. 6 CEDU, con conseguente contrasto della disciplina in
discorso con l'art. 117 della Costituzione.
A ben vedere, una disciplina siffatta, collegata com'e' alla
previsione dell'ultrattivita' delle misure cautelari personali e
reali, appare altresi' in contrasto con il principio della
presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, della
Costituzione: sbarrando al giudice la possibilita' della valutazione
nel merito della contestazione, si impone a un giudice investito per
la prima volta del processo di presumere colpevole l'imputato che non
abbia conoscenza del processo e sia finanche destinatario di misure
cautelari.
L'evenienza che l'imputato non a conoscenza del processo sia
destinatario di misura cautelare pone peraltro un dubbio di
illegittimita' costituzionale della disciplina in esame per contrasto
con il principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito
dall'art. 3 della Costituzione. Come si e' visto, l'art.
420-quinquies del codice di procedura penale prevede che il giudice
dell'udienza preliminare possa nondimeno assumere prove non
rinviabili: si consente l'acquisizione di prove e dunque lo
svolgimento del processo senza consentire la decisione nel merito del
processo pur favorevole all'imputato. Con un ulteriore, correlato
profilo di irragionevolezza: si potrebbe per tale via acquisire una
prova dell'innocenza dell'imputato senza che si possa pronunciare
sentenza di proscioglimento e si possa dare luogo alla perdita di
efficacia della misura cautelare gia' disposta.
Questo decidente dubita peraltro della legittimita' della
disposizione per contrasto con il principio di cui all'art. 3 della
Costituzione anche nella sua declinazione di divieto di trattamento
differenziato di situazioni omogenee. Infatti, l'assunzione delle
prove costituisce pur sempre una forma di svolgimento (recte,
prosecuzione del processo), cio' che si chiede al fine di consentire
al giudice l'emissione della sentenza di proscioglimento.
L'assunzione della prova si profila peraltro come un tertium
comparationis omogeneo anche a fronte della previsione
dell'indifferibilita' dell'assunzione della prova. Infatti,
l'indifferibilita' del proscioglimento dovrebbe ravvisarsi sol che si
pensi all'eventualita' dell'avvenuta emissione di ordinanze
applicative di misure cautelari a carico dell'imputato irreperibile,
in quanto rintraccio dell'imputato importerebbe anche la sua
sottoposizione a esse.
Analoga violazione del principio garantito dall'art. 3 della
Costituzione appare prefigurabile ponendo mente all'art. 71 c.p.p.,
che contempla, per l'imputato incapace di partecipare al procedimento
per incapacita' reversibile, la sospensione del procedimento «sempre
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere»: in tale caso la sospensione del procedimento
incontra ex lege il limite della sentenza di non luogo a procedere,
che nell'ottica del legislatore (ordinario) fa (sempre) venir meno
l'interesse alla sospensione/prosecuzione.
In ogni caso, piu' in generale, l'art. 420-quater, comma 1,
c.p.p., precludendo il proscioglimento, importa l'ultrattivita' delle
misure cautelari, con la conseguenza che la stessa disposizione,
applicata unitamente a quella di cui al comma 7, appare in contrasto
con il principio generale del favor libertatis.
2.6. Resta a questo punto da stabilire se la questione di
costituzionalita' si debba porre rispetto a qualsivoglia sentenza di
proscioglimento. In altri termini, si tratta di stabilire se
l'incostituzionalita' debba dedursi rispetto all'impossibilita' che
giudice prosciolga perche' il fatto non sussiste, perche' l'imputato
non lo ha commesso, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato e perche' il fatto non costituisce reato ovvero anche perche'
il reato e' estinto o manca una condizione di procedibilita'.
Per le ragioni illustrate, nulla osta al proscioglimento perche'
il fatto non sussiste, perche' l'imputato non lo ha commesso, perche'
il fatto non costituisce reato e perche' fatto non e' previsto dalla
legge come reato, venendo meno la ratio della necessita' della
conoscenza del processo da parte dell'imputato, ossia l'autodifesa.
Piu' complesso e' invece il riconoscimento
dell'incostituzionalita' della disciplina nella parte in cui non
consente il pronunciamento del proscioglimento per cause estintive
del reato: qui l'esigenza di celerita' del processo e di definizione
dello stesso si scontra pur sempre con l'esigenza di garantire
all'imputato di far valere l'eventuale facolta' di rinunciare alla
causa estintiva, che ovviamente presuppone la conoscenza personale
del processo da parte sua.
Ora, la necessita' di non pregiudicare siffatta facolta'
dell'imputato rappresenta ad avviso di' questo decidente una «logica
esigenza» legittimante la prosecuzione del processo che impone di
circoscrivere la questione di costituzionalita' della disposizione
censurata alla mancata previsione del potere del giudice dell'udienza
preliminare di pronunciare il proscioglimento in tutti i casi a
eccezione di quelli in cui esso debba discendere dal riconoscimento
della sussistenza di cause estintive rinunciabili dall'imputato.
Ne' appare orientare in direzione opposta la considerazione che
la disciplina previgente dell'art. 420-quater del codice di procedura
penale prevedeva la sospensione del processo sempre che non dovesse
pronunciarsi sentenza ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura
penale senza distinzioni di sorta: una siffatta previsione non
dimostra certo ex se la legittimita' costituzionale della scelta
legislativa di consentire, in difetto della conoscenza del
procedimento dell'imputato, il riconoscimento di una causa di
estinzione rinunciabile. In altri termini, altra e' la previsione di
legge ordinaria, altra e' la legittimita' costituzionale di una
previsione di tal segno.
Per tutte queste ragioni, deve dubitarsi della legittimita'
costituzionale dell'art. 420-quater, comma 1, codice di procedura
penale nella parte in cui dispone che «fuori dei casi previsti dagli
art. 420-bis e 420-ter, se l'imputato non e' presente, il giudice
pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato», senza
prevedere «sempre che non debba pronunciare il proscioglimento
dell'imputato per ragioni diverse dalla sussistenza di cause di
estinzione del reato non rinunciabili».
Si richiede pertanto alla Corte costituzionale di voler valutare
il pronunciamento di una sentenza additiva che aggiunga alla
disposizione di cui all'art. 420-quater, comma 1, codice di procedura
penale una previsione di tal segno.
4. Sull'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente
orientata della disposizione oggetto della questione di legittimita'
costituzionale.
Ravvisati i suesposti dubbi di legittimita' costituzionale,
questo decidente ritiene che non sia possibile percorrere la strada
dell'interpretazione costituzionalmente orientata.
Un'interpretazione conforme a Costituzione sarebbe possibile solo
ammettendo in via interpretativa che l'art. 420-quater del codice di
procedura penale non escluda un pronunciamento da parte del giudice
dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 del codice di
procedura penale. Si e' tuttavia gia' illustrato come una soluzione
interpretativa di tal segno nei confronti dell'imputato che non puo'
essere dichiarato assente e' sbarrata non soltanto dal tenore
letterale dell'art. 420-quater del codice di procedura penale (che
prevede testualmente che il giudice pronuncia sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza del processo sempre allorquando ci
si trovi «fuori dei casi di cui agli articoli 420-bis e 420-ter»), ma
anche dalla gia' illustrata lettura sistematica della disposizione.
A tali rilievi si aggiunge in ogni caso l'impossibilita' di' dare
alla disciplina censurata una lettura adeguatrice facendo
applicazione dell'art. 129 c.p.p., sulla scorta della considerazione,
gia' svolta da Cass, sez. un., 25 gennaio 2005, n. 12283, che lo
stesso art. 129 del codice di procedura penale non attribuisce al
giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello
gia' riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo di
proscioglimento delle varie fasi e dei diversi gradi del processo
(con riguardo alle ipotesi di cui agli articoli 425, 469, 529, 530,
531 c.p.p.), ma enuncia una regola di condotta per la quale, di
fronte a una riconosciuta causa di non punibilita', il giudice deve
adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che
possa trovare spazio una qualsiasi altra attivita' non essenziale.
D'altro canto, ancora una volta l'interpretazione adeguatrice
risulta preclusa dal tenore letterale dell'art. 420-quater c.p.p.,
che prevede il pronunciamento della sentenza di non doversi procedere
in tutti i' casi di mancata conoscenza del processo senza escludere i
casi in cui debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 129
c.p.p., come invece testualmente contemplava la previgente
disposizione.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma
1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza
preliminare non possa pronunciare il proscioglimento per ragioni
diverse dalle cause di estinzione del reato rinunciabili
dall'imputato.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di
rito, ordinando che la presente ordinanza sia notificata al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, insieme alla prova delle notificazioni e delle
comunicazioni prescritte, e sospende il giudizio in corso.
Cosi' deciso in Lamezia Terme, il 27 gennaio 2026.
Il giudice: De Nino