Reg. ord. n. 36 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10

Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme  del 27/01/2026

Tra: A. F.



Oggetto:

Processo penale – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato – Mancata previsione che il giudice dell’udienza preliminare non possa pronunciare il proscioglimento per ragioni diverse dalle cause di estinzione del reato rinunciabili dall’imputato – Contrasto con i principi, anche convenzionali, della ragionevole durata del processo e del giusto processo – Contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza – Contrasto con il principio generale del favor libertatis, a fronte della potenziale ultrattività delle misure cautelari – Trattamento differenziato di situazioni omogenee – Violazione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 420  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2026

Ordinanza del 27 gennaio 2026 del  Tribunale  di  Lamezia  Terme  nel
procedimento penale a carico di A. F. e I. B.M.. 
 
Processo penale - Sentenza  di  non  doversi  procedere  per  mancata
  conoscenza della pendenza del processo  da  parte  dell'imputato  -
  Mancata previsione che  il  giudice  dell'udienza  preliminare  non
  possa pronunciare il  proscioglimento  per  ragioni  diverse  dalle
  cause di estinzione del reato rinunciabili dall'imputato. 
- Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 1. 


(GU n. 10 del 11-03-2026)

 
               IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME 
                           Sezione penale 
                           Ufficio GIP-GUP 
 
in persona del giudice  Francesco  De  Nino,  all'esito  dell'udienza
camerate del 27 gennaio 2026, ha pronunciato  la  seguente  ordinanza
resa nell'ambito  del  procedimento  penale  iscritto  ai  numeri  di
registro in epigrafe indicati nei confronti di: 
    1) F. A., nato in ... il ..., con  domicilio  dichiarato  in  ...
alla via ...; difeso d'ufficio dall'avvocato  Antonio  Battaglia  del
foro di Lamezia Terme, sostituito per  delega  dall'avvocato  Antonio
Muscimarro; 
    2) B. M.I., nato in ... il ..., residente in ... alla via ... con
domicilio ivi  dichiarato;  difeso  di  fiducia  dall'avvocato  Marta
Monteleone del foro di Lamezia Terme, sostituita per delega dall'avv.
Antonio Muscimarro; 
    Imputati: 
        a) del reato p. e p. dagli articoli 110 del codice  penale  e
73, comma 1 e 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,
perche', in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art.
17, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990  e  fuori  di
cui all'art. 75 della  medesima  disposizione  di  legge,  detenevano
illecitamente. all'interno del proprio domicilio, sito nel Comune  di
... alla via ..., in particolare sul davanzale della  finestra  della
stanza da letto del secondo piano, un astuccio di colore blu e giallo
con all'interno un tocco di sostanza stupefacente  del  tipo  hashish
del peso complessivo di grammi 41 nonche' un rotolo di pellicola  per
alimenti  utilizzata   per   il   confezionamento   delle   dosi   di
stupefacente, nel proseguo delle operazioni di perquisizione,  veniva
rinvenuta ai piedi  del  divano  un  piccolo  frammento  di  sostanza
stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 0,1 avvolto  in  una
pellicola per alimenti, dalle quali si possono ottenere circa 37 dosi
medie singole, sostanze che erano da ritenersi destinate  ad  un  uso
diverso da quella personale,  ritrovate  durante  le  operazioni  di'
perquisizione condotte dalla Stazione Carabinieri di ... . 
    In ... in data ...; 
        b) reato di cui agli articoli 110 e  648  c.p.,  perche',  in
concorso tra loro, al fine di trarne profitto, senza  concorrere  nel
delimo presupposto, acquistava  o  comunque  riceveva  n.  1  valigia
trolley marca «passenger» contenente una coppia di pattini a  rotelle
di colore nero, una coppia di pattini a  rotelle  di  colore  bianco,
alcune funi, corde  e  moschettoni  un  caricabatteria  marca  «Class
booster» di colore giallo avente  seriale  n.  ....,  due  casse  per
spettacoli marca «...» avente  seriali  ...  e  ...,  una  cassa  per
spettacoli marca «...» di proprieta' di ..., di illecita provenienza,
come da denuncia sporta dal predetto  ...  in  data  ...,  presso  la
Stazione Carabinieri di ... . 
    In ... in data antecedente e prossima al ...; 
    Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe; 
    Udito il pubblico ministero,  che  ha  chiesto  sentenza  di  non
doversi  procedere  ai  sensi  dell'art.  420-quater  del  codice  di
procedura penale per entrambi gli imputati; 
    Udito il difensore, che ha  concluso  conformemente  al  pubblico
ministero; 
    Considerato che il presente procedimento, per i motivi di seguito
esposti, non puo' essere definito indipendentemente  dalla  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater, comma 1, c.p.p.,
in relazione all'art. 111 della Costituzione, all'art. 27,  comma  2,
della Costituzione, all'art. 3 della Costituzione, agli articoli  117
della Costituzione e 6 CEDU, nella parte in cui non  prevede  che  il
giudice   dell'udienza   preliminare   non   possa   pronunciare   il
proscioglimento   per   ragioni   diverse   dalle   cause   estintive
rinunciabili; 
    Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale rilevante  e
non manifestamente infondata; 
 
                               Osserva 
 
1. Sui fatti di cui  al  presente  procedimento,  sulla  disposizione
oggetto  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  e  sulla
rilevanza della stessa per il presente processo. 
    1.1. Con richiesta di rinvio a giudizio del  20  giugno  2025  il
pubblico ministero in sede ha chiesto il rinvio a  giudizio  di  ...,
..., A. F. e I.  B.M.,  questi  ultimi  due  entrambi  con  domicilio
dichiara  to  in  data  ... (in  sede  di  redazione  di  verbale  di
identificazione) in ... alla via ..., per il reato  di  cui  all'art.
73, comma 1 e comma 4, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/1990 (capo a) e per il reato  di  cui  all'art.  648  del  codice
penale (capo b), asseritamente commessi in ... in data ... il primo e
in data anteriore e prossima al ... il secondo. 
    A seguito di fissazione  dell'udienza  preliminare  da  parte  di
questo giudicante per la data del 28 ottobre 2025 e' stato effettuato
un primo tentativo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare e della richiesta di rinvio a  giudizio,  esitato  in  un
verbale di vane ricerche del sig.  F.  e  del  sig.  B.M.  redatto  e
trasmesso dalla Stazione Carabinieri di ... . 
    Nel verbale di vane ricerche di F. si da' conto che costui non e'
stato rintracciato in ..., che l'interrogazione all'anagrafe  nonche'
alla banca dati delle forze di polizia ha dato esito negativo  e  che
sono state acquisite informazioni  secondo  cui  l'uomo  aveva  fatto
rientro nel proprio paese di origine, in luogo non precisato. 
    Nel verbale di vane ricerche di B.M. si da' conto che costui  non
e' stato  rintracciato  in  ...,  che  l'interrogazione  all'anagrafe
nonche' alla banca dati delle forze di polizia ha dato esito negativo
e che sono state acquisite informazioni secondo  cui  l'uomo  si  era
trasferito all'estero, in luogo ignoto. 
    All'udienza del 28 ottobre 2025 il giudice, preso  atto  che  gli
imputati non erano comparsi (recte, non erano presenti ne'  tantomeno
potevano dichiararsi assenti), ha disposto un rinvio all'udienza  del
20 gennaio 2026, peraltro disponendo effettuarsi notifica dell'avviso
di fissazione dell'udienza preliminare, della richiesta di  rinvio  a
giudizio e del verbale  d'udienza  alla  persona  offesa,  in  quanto
anch'essa non presente in atti. 
    All'odierna udienza il giudice ha preso atto che per le posizioni
di A. F. e I. B.M. e' pervenuto nuovo verbale di  vane  ricerche,  di
tenore analogo al precedente,  per  entrambi  gli  imputati,  con  la
precisazione che gli stessi non risultano in stato di detenzione. 
    1.2. Tutto cio' premesso, deve anzitutto  considerarsi  come  non
possa procedersi in data odierna ai sensi degli  articoli  420-bis  e
420-ter del codice di procedura penale nei confronti di A. F. . 
    Infatti, l'imputato, non presente e non legittimamente  impedito,
non puo' dichiararsi assente in quanto non puo' ritenersi provata  la
conoscenza del processo da  parte  sua.  Questi  risulta  soltanto  a
conoscenza del procedimento, in quanto  in  fase  indagini  e'  stato
redatto verbale di identificazione con dichiarazione di  domicilio  e
senza nomina di difensore di fiducia,  mentre  in  sede  di  notifica
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della  richiesta
di  rinvio  a  giudizio  e'   stata   documentata   per   due   volte
l'irreperibilita' dell'imputato con verbale di vane ricerche. 
    Allo stesso modo, il sig. B.M., non presente e non legittimamente
impedito, non puo' dichiararsi assente in quanto non  puo'  ritenersi
provata la conoscenza del  processo  da  parte  sua.  Questi  risulta
soltanto a conoscenza del procedimento, in quanto in fase indagini e'
stato  redatto  verbale  di  identificazione  con  dichiarazione   di
domicilio con nomina di difensore  di  fiducia,  mentre  in  sede  di
notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare  e  della
richiesta di rinvio a giudizio e' stata  documentata  per  due  volte
l'irreperibilita' dell'imputato con verbale di vane ricerche. 
    Con riguardo alla sua posizione, ritiene  in  particolare  questo
decidente che non possa, ai  fini  della  dichiarazione  di  assenza,
valorizzarsi la circostanza della nomina di un difensore di  fiducia,
che, in quanto effettuata in fase indagini, non  appare  dimostrativa
della conoscenza del processo da parte dell'imputato; tanto piu'  che
lo stesso risulterebbe essersi trasferito all'estero. 
    Ne'  peraltro  ai  fini  della  dichiarazione  dell'assenza  puo'
valorizzarsi la  mancata  deduzione  del  difensore  del  difetto  di
rapporti con l'imputato, considerato che,  ai  sensi  dell'art.  489,
comma 2, c.p.p., la nullita' puo' essere  sanata  piuttosto  soltanto
dalla comparizione personale dell'imputato e dalla rinuncia da  parte
sua a eccepirla. 
    1.3. Non  potendo  procedersi  nei  confronti  dell'imputato,  il
giudice e' chiamato a dare  applicazione  alla  disposizione  di  cui
all'art. 420-quater, comma 1, c.p.p., che prevede l'emissione di  una
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo
da parte dell'imputato. 
    Tale disposizione, come si vedra', sembra sbarrare la  strada  al
pronunciamento di una sentenza di proscioglimento, con la conseguenza
che il giudice deve emettere sentenza di non  doversi  procedere  per
mancata conoscenza del procedimento anche nell'ipotesi  -  ricorrente
nel caso di specie, per le ragioni che saranno illustrate  -  in  cui
ritenga che l'imputato non ha commesso il fatto. 
    Senonche', gli atti di indagine non consentono di ritenere che  i
fatti di reato in contestazione ai capi a) e b) siano attribuibili al
sig. F. e al sig. B. M. . 
    In ordine ai reati di cui ai capi a) e b), dagli atti  d'indagine
emerge infatti che, presso l'abitazione in uso a ...,  A.  F.,  e  I.
B.M., erano stati  rinvenuti,  sul  davanzale  della  finestra  della
stanza da letto posta al  secondo  piano,  un  astuccio  contente  un
«tocco» di hashish del peso di 41 grammi e  un  rotolo  di  pellicola
utilizzata per il confezionamento delle dosi di stupefacente  e,  nel
sottoscala,  una  valigia  con  all'interno  pattini  e   due   casse
acustiche. 
    Al momento del ritrovamento «nessuno dei presenti  si  attribuiva
la paternita' della sostanza stupefacente» e dunque tutti i  soggetti
in questione venivano deferiti in  stato  di  liberta'  all'autorita'
giudiziaria. 
    Agli atti e' acquisito il verbale di  denuncia  orale  sporta  da
..., che nell'occasione ha riferito che il ... un  soggetto  di  nome
... gli aveva proposto l'acquisto di alcune casse  acustiche  che  si
trovavano presso la sua abitazione sita in ... alla via ... .  L'uomo
si era dunque recato presso l'abitazione in discorso, ove a suo  dire
erano presenti altri due  ragazzi  marocchini,  ...  gli  aveva  atto
vedere le casse e gli aveva confidato che erano state rubate al circo
qualche settimana prima, sicche' ... si era rifiutato di acquistarle.
Peraltro, nell'occasione ... gli aveva anche proposto  l'acquisto  di
hashish. 
    Risulta versata in atti anche  la  querela  orale  sporta  il  18
dicembre 2024 da ... per il  furto  di  tre  casse  acustiche  e  una
valigia contenente due pattini e varie attrezzature per i pattinatori
acrobatici. 
    Cosi' sintetizzate le  emergenze  investigative,  ritiene  questo
decidente che non sussistano elementi concreti alla cui luce ritenere
che i fatti di reato di cui ai capi a) e b) siano attribuibili a F. e
a B.  M.  Costoro  infatti  risultano  semplicemente  indicati  dalla
polizia giudiziaria come due dei soggetti che  occupavano  l'immobile
in  cui  e'  stato  rinvenuto  lo  stupefacente   e   la   refurtiva;
circostanza, questa, che non consente in alcun modo di  ricondurre  a
F. e a B.M. ne' lo stupefacente ne' i beni residui, ben potendo l'uno
e gli altri ritenersi solo di alcuno degli  altri  soggetti  che  ivi
dimoravano. 
    Alla luce di tali considerazioni, puo' dunque ritenersi che,  ove
all'odierno  giudicante  fosse  consentito  delibare  il  merito  del
processo e pronunciare il proscioglimento, il sig. F. e il sig. B. M.
dovrebbero essere prosciolti per non aver commesso il fatto. 
    Tanto  dimostra  come  la  presente  questione  di   legittimita'
costituzionale sia rilevante per la risoluzione del caso di specie. 
2. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale relativa all'art. 420-quater, comma 1, c.p.p. 
    2.1. Questo decidente dubita della legittimita' costituzionale di
una disposizione che obbliga il giudice  dell'udienza  preliminare  a
pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata  conoscenza
del processo anche nelle ipotesi - come quella che ci occupa - in cui
puo' essere effettuato il proscioglimento dell'imputato per non  aver
commesso il fatto. 
    Come e' noto, muovendosi nel solco dei principi  elaborati  dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di  quelli
espressi dalla stessa giurisprudenza  di  legittimita'  (Cass.  pen.,
sez. un., 23948/19, ...; Cassazione pen., sez. un., 28912/2019, ...),
il decreto legislativo n. 150/2022 ha rimodellato i  presupposti  del
processo in assenza, attraverso una riscrittura degli articoli da 419
a 420-sexies del codice di rito. 
    Il criterio fondamentale su cui si fonda la riforma del  processo
in assenza e' quello secondo cui il giudice puo' procedere in assenza
dell'imputato in quanto vi sia la certezza che egli  abbia  effettiva
conoscenza del processo e  che  la  sua  mancata  partecipazione  sia
frutto di scelta volontaria. 
    La disciplina dell'assenza e' contenuta nell'art. 420-bis c.p.p.,
che individua le ipotesi in  cui  e'  possibile  procedere  anche  se
l'imputato non e' comparso in udienza. 
    L'art. 420-quater  del  codice  di  procedura  penale  disciplina
invece l'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per procedere  in
assenza e le ulteriori ricerche dell'imputato  disposte  dal  giudice
abbiano dato esito negativo, prevendendo che in tal caso  il  giudice
pronuncia sentenza di non doversi procedere  per  mancata  conoscenza
della pendenza del processo da parte dell'imputato. 
    2.2. La sentenza cosi' pronunciata e' certamente una sentenza «in
rito», che prescinde da ogni accertamento di merito e  in  ogni  caso
dalla  verifica  dell'esistenza  dei  presupposti  per   l'«immediata
declaratoria di cause di non punibilita'» ai sensi dell'art. 129  del
codice di procedura penale. Cio' per le seguenti ragioni. 
    In  primo  luogo,  il  legislatore  e'   chiaro   nel   prevedere
testualmente che il giudice pronuncia  siffatta  sentenza  fuori  dei
casi di cui agli articoli 420-bis  e  420-ter  c.p.p.,  dunque  -  ex
adverso -  in  tutti  i  casi  in  cui  l'imputato  non  puo'  essere
dichiarato assente e non e' legittimamente impedito. 
    A tale argomento letterale si affianca  poi  quello  sistematico,
delineandosi un sistema  secondo  cui  la  conoscenza  personale  del
processo costituisce una precondizione per la  sua  celebrazione,  in
assenza della quale il legislatore  supera,  con  la  previsione  del
pronunciamento  di  una  sentenza  revocabile  (che   puo'   divenire
irrevocabile),  il  problema   -   consustanziale   alla   previgente
disciplina - della persistente pendenza del processo  e  dell'obbligo
per il giudice di disporre ogni anno nuove ricerche. 
    A cio' si aggiunga che il nuovo art.  420-quater  del  codice  di
procedura  penale  non  richiama   l'art.   129   c.p.p.,   in   cio'
discostandosi da quanto previsto dalla precedente formulazione  della
medesima  disposizione,  che  invece  stabiliva  che  l'ordinanza  di
sospensione del processo e'  emessa  «sempre  che  non  debba  essere
pronunciata sentenza a norma dell'art. 129». 
    Da tali considerazioni discende che, ove non possa procedersi  in
presenza ovvero dichiarando l'assenza dell'imputato, il giudice  deve
emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del
processo e non puo' emettere invece sentenza ai sensi  dell'art.  129
del codice di procedura penale o comunque sentenza  di  non  luogo  a
procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. 
    A questo punto si impone una precisazione, in ordine ai  rapporti
tra il pronunciamento di una sentenza di non  luogo  a  procedere  ai
sensi  dell'art.  425  del  codice   di   procedura   penale   e   il
pronunciamento di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 
    A tale riguardo, deve rammentarsi che, sia pur nelle  more  della
disciplina dell'udienza  preliminare  previgente,  le  Sezioni  unite
della Suprema Corte hanno a suo tempo chiarito  che  l'art.  129  del
codice di procedura penale non attribuisce al giudice  un  potere  di
giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello gia'  riconosciutogli
dalle specifiche norme  che  regolano  l'epilogo  di  proscioglimento
delle varie fasi e dei diversi gradi del processo (con riguardo  alle
ipotesi di cui agli articoli 425, 469,  529,  530,  531  c.p.p.),  ma
enuncia una regola  di  condotta  per  la  quale,  di  fronte  a  una
riconosciuta causa di non punibilita', il giudice  deve  adottare  la
corrispondente decisione allo  stato  degli  atti,  senza  che  possa
trovare  spazio  una  qualsiasi  altra  attivita'   non   essenziale:
«l'orizzonte entro il quale deve  muoversi  il  giudice  dell'udienza
preliminare   e'   rappresentato   sempre   dall'art.   425   c.p.p,,
opportunamente integrato dalla regola - che in esso viene trasfusa  -
contenuta nell'art. 129. E del resto, il  capoverso  di  quest'ultima
norma, a conferma della  bonta'  di  tale  conclusione,  fa  espresso
riferimento alla decisione di "non luogo a procedere"  (oltre  che  a
quella di «assoluzione» per il  dibattimento),  senza  che  si  possa
pervenire a conclusione diversa in relazione al primo comma nel quale
questa specifica indicazione e'  assorbita  nella  piu'  generica  ed
onnicomprensiva  indicazione  di  "sentenza"»  (Cass,  sez.  un.,  25
gennaio 2005, n. 12283). 
    Laddove si ritenesse che in realta'  l'art.  129  del  codice  di
procedura penale e l'art. 425 codice di procedura penale abbiano  uno
spazio applicativo non pienamente sovrapponibile in  particolare  per
diversita' della regola di giudizio (anche in ragione della  modifica
dell'art. 425, comma 2, c.p.p.,  alla  cui  luce  e'  oggi  possibile
emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli  elementi
acquisiti non consentono di formulare una ragionevole  previsione  di
condanna),   dovrebbe   ravvisarsi   un   dubbio   di    legittimita'
costituzionale in ordine alla disciplina di cui all'art.  420-quater,
comma  1,  c.p.p.,  nella  parte  in  cui   non   consente   ne'   il
pronunciamento di una sentenza ai sensi dell'art. 129 del  codice  di
procedura penale (sia pur a  seguito  della  fissazione  dell'udienza
preliminare) ne' il pronunciamento di una sentenza ai sensi dell'art.
425 c.p.p. 
    Che il giudice dell'udienza  preliminare  non  possa  pronunciare
sentenza ne' ai sensi dell'art. 129 del codice  di  procedura  penale
ne' ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale  si  ricava
implicitamente anche  dal  fatto  che  l'art.  420-quater,  comma  7,
prevede che le misure cautelari della custodia  in  carcere  e  degli
arresti domiciliari, al pari delle misure  reali,  perdono  efficacia
solo quando  la  sentenza  di  non  doversi  procedere  non  e'  piu'
revocabile ai sensi del comma 6; previsione, questa,  che  si  spiega
proprio  con  il   mancato   contemplamento   dell'eventualita'   del
pronunciamento di una sentenza di proscioglimento. 
    2.3. Senonche', nonostante l'art. 420-quater, comma 1, codice  di
procedura penale preveda il pronunciamento di una sentenza  da  parte
del giudice, ritiene questo giudicante che il relativo  processo  non
possa ritenersi definito fino all'irrevocabilita' della  sentenza  in
questione. 
    Cio' si evince in primo luogo proprio dalla  revocabilita'  della
sentenza, che e' revocata ai sensi dell'art. 420-sexies del codice di
procedura penale in caso di rintraccio  dell'imputato.  Sotto  questo
profilo e' appena il caso di porre l'accento sul fatto che, a seguito
del rintraccio dell'imputato, non e'  necessario  un  nuovo  atto  di
impulso del p.m., che dunque non deve di  nuovo  esercitare  l'azione
penale: la disciplina disegnata dall'art. 420-sexies  del  codice  di
procedura penale prevede la celebrazione del processo su solo impulso
del giudice,  con  revoca  della  sentenza  e  avviso  di  fissazione
dell'udienza. Dunque, ci si' trova al cospetto di una disciplina  che
depone chiaramente per la pendenza del processo, ancor di piu' se  si
pone mente alla differente disciplina prevista per  la  revoca  della
sentenza di non luogo a  procedere,  che  richiede  l'iniziativa  del
pubblico ministero ai sensi dell'art. 435 c.p.p. 
    Inoltre, l'art. 420-quinquies  del  codice  di  procedura  penale
prevede l'assunzione da parte del giudice delle prove non  rinviabili
a richiesta di parte, nelle forme  dell'incidente  probatorio,  cosi'
palesando come un  processo  sia  certamente  pendente  al  punto  da
consentire finanche l'assunzione di prove. 
    Infine, di non poco momento appare la previsione,  contenuta  nel
comma  7  dell'art.  420-quater  c.p.p.,  secondo  cui  non   perdono
efficacia le misure cautelari, custodiali e reali, gia' disposte. 
    2.4. Cio' premesso in ordine  alla  disciplina  vigente,  occorre
chiedersi  se  sia   incostituzionale   la   disposizione   dell'art.
420-quater, comma 1, codice di procedura penale nella  parte  in  cui
impone al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di
non doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  del  processo,  non
consentendogli di emettere,  alla  stessa  udienza  preliminare,  una
decisione di proscioglimento. 
    A tal fine, occorre porre capo  alle  ragioni  per  le  quali  il
legislatore  richieda  la  conoscenza  personale  ed  effettiva   del
processo da parte  dell'imputato.  Vale  dunque  la  pena  richiamare
quanto evidenziato proprio dalla Consulta con la sentenza n. 192  del
2023:  «In  particolare,  il  terzo   comma   dell'art.   111   della
Costituzione, in sinfonia  con  il  paragrafo  3  dell'art.  6  CEDU,
stabilisce che «[n]el processo  penale,  la  legge  assicura  che  la
persona accusata di un reato sia, nel  piu'  breve  tempo  possibile,
informata  riservatamente  della  natura  e  dei  motivi  dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti  al  giudice,
di  interrogare  o  di  far  interrogare  le  persone   che   rendono
dichiarazioni  a  suo  carico,  di   ottenere   la   convocazione   e
l'interrogatorio di persone a  sua  difesa  nelle  stesse  condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni  altro  mezzo  di  piace  a  suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende o  non  parla
la lingua impiegata nel processo». Come  da  questa  Corte  ricordato
nella sentenza n. 65 del 2023, il diritto partecipativo dell'imputato
e' d'altronde funzionale all'esercizio della  cosiddetta  autodifesa,
che e' distinta e ulteriore rispetto alla difesa tecnica». 
    Ora, se la conoscenza personale  del  processo  e'  garantita  in
funzione del primario diritto di (auto)difesa, appare  evidente  come
la necessita'  della  conoscenza  personale  del  processo  da  parte
dell'imputato  incontri  inevitabilmente  il  limite   logico   della
necessita' per l'imputato di (auto)difendersi. In altri  termini,  il
difetto della conoscenza del  processo  non  appare  prima  facie  un
legittimo  sbarramento  al  pronunciamento   di   una   sentenza   di
proscioglimento. 
    2.5. Tutto cio' premesso, la previsione del pronunciamento  della
sentenza ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. senza  la  possibilita'
del  proscioglimento,  in  ragione  dell'illustrata  permanenza   del
processo, sembra  a  questo  decidente  porsi  in  contrasto  con  il
principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111
della Costituzione e dall'art.  6  CEDU.  Appare  infatti  di  durata
irragionevole un processo che prosegua  -  contemplando  le  ricerche
dell'imputato,  l'assunzione  di  prove  e  il  permanere  di  misure
cautelari   (con   costi   anche    connessi    alla    custodia    e
all'amministrazione  dei  beni  oggetto  di  misure  reali)  -  anche
nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare  ravvisi  gli
estremi per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento. 
    Sotto  tale  profilo,  vale  considerare  che  «questa  Corte  ha
ripetutamente affermato che - alla  luce  dello  stesso  richiamo  al
connotato   di   «ragionevolezza»,   che   compare   nella    formula
costituzionale  -  possono  arrecare  un  vulnus  a  quel   principio
solamente le norme «che comportino  una  dilatazione  dei  tempi  del
processo non  sorrette  da  alcuna  logica  esigenza»  (ex  plurimis,
sentenze n. 23 del 2015 n. 63 e n. 56 del 2009,  n.  148  del  2005)»
(Corte cost. n. 12/2016). 
    In questo ordine di idee, come si  chiarira'  meglio,  la  durata
potrebbe semmai ritenersi ragionevole soltanto nelle ipotesi  in  cui
il proscioglimento debba cedere il passo al diritto dell'imputato  di
difendersi  nel  merito,  rinunciando  a  una  causa  di   estinzione
rinunciabile. In tutti  gli  altri  casi  (di  proscioglimento),  non
appare invece ravvisabile alcuna logica esigenza di  sospensione  del
processo con sentenza. 
    D'altro canto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 111/2022,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 586, comma 4,
c.p.p.,   sulla   scorta   delle   seguenti    considerazioni:    «E'
costituzionalmente illegittimo l'art. 568, comma 4, c.p.p., in quanto
interpretato nel senso che e' inammissibile, per carenza di interesse
ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza  di
appello che, in  fase  predibattimentale  e  senza  alcuna  forma  di
contraddittorio,  abbia  dichiarato   non   doversi   procedere   per
intervenuta  prescrizione  del   reato.   Secondo   l'interpretazione
giurisprudenziale consolidata come diritto vivente, nel  giudizio  di
appello non. e' consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale
di  proscioglimento  ai  sensi  dell'art.  469  c.p.p.,  ovvero   del
precedente  art.  129,  e  le  questioni  concernenti   le   nullita'
processuali  assolute  e  insanabili   possono   assumere   carattere
pregiudiziale rispetto alla causa estintiva solo allorche' questa non
emerga ictu oculi dalla mera ricognizione allo stato degli  atti,  ma
presupponga  un  accertamento  di   fatto.   Il   bilanciamento   tra
l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione  di
cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2,
c.p.p., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato
l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun  contraddittorio,
e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla
interpretazione radicata nella giurisprudenza  di  legittimita',  non
appare pero' rispettoso dell'art. 24, comma 2, e dell'art. 111, comma
2, della Costituzione,  stando  all'elaborazione  costituzionale  del
diritto  di  difesa  e  della  garanzia   del   contraddittorio.   La
sostanziale soppressione di un grado di  giudizio,  conseguente  alla
forma predibattimentale della sentenza di appello, non  soltanto  non
trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in  assenza
di  contraddittorio,  limita  l'emersione  di  eventuali  ragioni  di
proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la  stessa  facolta'
dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in  maniera  non  piu'
recuperabile nel giudizio  di  legittimita',  la  cui  cognizione  e'
fisiologicamente piu' limitata  rispetto  a  quella  dei  giudice  di
merito (sentt. un. 249 del 1989, 91 del 1992, 317 del 2009,  159  del
2014, 12 del 2016, 724 del 2019, 260 del 2020, 74 del 2022)». 
    Il contrasto della disposizione di cui all'art. 420-quater, comma
1, c.p.p., con il principio della ragionevole  durata  appare  ancora
piu' acuito dal rilievo che l'art. 420-quater del codice di procedura
penale  prevede  le  ricerche  dell'imputato  e  la  sospensione  del
processo finche' non sia superato il termine di'  cui  all'art.  159,
ultimo comma, c.p., con conseguente  sospensione  della  prescrizione
fino al rintraccio e  comunque  fino  allo  spirare  del  doppio  dei
termini di prescrizione  di  cui  all'art.  157  del  codice  penale.
Opzione, questa, da ritenersi costituzionalmente legittima in  quanto
assistita da una logica esigenza allorquando l'imputato  irreperibile
possa essere condannato, ma non allorquando  l'imputato  irreperibile
debba essere prosciolto. 
    Analogamente,  la  procrastinazione  del   processo   appare   in
contrasto con lo stesso principio costituzionale del processo sancito
dall'art. 111 della Costituzione, che,  se  da  un  lato  impone  che
l'imputato sia reso  edotto  dell'imputazione,  dall'altro  non  puo'
tollerare che  costui  permanga  imputato  allorquando  possa  essere
prosciolto per ragioni estintive  non  rinunciabili.  Per  la  stessa
ragione deve ritenersi violato il diritto a un processo equo  sancito
dall'art. 6 CEDU,  con  conseguente  contrasto  della  disciplina  in
discorso con l'art. 117 della Costituzione. 
    A ben vedere, una  disciplina  siffatta,  collegata  com'e'  alla
previsione dell'ultrattivita'  delle  misure  cautelari  personali  e
reali,  appare  altresi'  in  contrasto  con   il   principio   della
presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27,  comma  2,  della
Costituzione: sbarrando al giudice la possibilita' della  valutazione
nel merito della contestazione, si impone a un giudice investito  per
la prima volta del processo di presumere colpevole l'imputato che non
abbia conoscenza del processo e sia finanche destinatario  di  misure
cautelari. 
    L'evenienza che l'imputato non  a  conoscenza  del  processo  sia
destinatario  di  misura  cautelare  pone  peraltro  un   dubbio   di
illegittimita' costituzionale della disciplina in esame per contrasto
con  il  principio  di  ragionevolezza  costituzionalmente  garantito
dall'art.  3  della  Costituzione.   Come   si   e'   visto,   l'art.
420-quinquies del codice di procedura penale prevede che  il  giudice
dell'udienza  preliminare  possa   nondimeno   assumere   prove   non
rinviabili:  si  consente  l'acquisizione  di  prove  e   dunque   lo
svolgimento del processo senza consentire la decisione nel merito del
processo pur favorevole all'imputato.  Con  un  ulteriore,  correlato
profilo di irragionevolezza: si potrebbe per tale via  acquisire  una
prova dell'innocenza dell'imputato senza  che  si  possa  pronunciare
sentenza di proscioglimento e si possa dare  luogo  alla  perdita  di
efficacia della misura cautelare gia' disposta. 
    Questo  decidente  dubita  peraltro  della   legittimita'   della
disposizione per contrasto con il principio di cui all'art.  3  della
Costituzione anche nella sua declinazione di divieto  di  trattamento
differenziato di situazioni  omogenee.  Infatti,  l'assunzione  delle
prove  costituisce  pur  sempre  una  forma  di  svolgimento  (recte,
prosecuzione del processo), cio' che si chiede al fine di  consentire
al giudice l'emissione della sentenza di proscioglimento. 
    L'assunzione della prova si  profila  peraltro  come  un  tertium
comparationis   omogeneo   anche   a    fronte    della    previsione
dell'indifferibilita'   dell'assunzione   della    prova.    Infatti,
l'indifferibilita' del proscioglimento dovrebbe ravvisarsi sol che si
pensi   all'eventualita'   dell'avvenuta   emissione   di   ordinanze
applicative di misure cautelari a carico dell'imputato  irreperibile,
in  quanto  rintraccio  dell'imputato  importerebbe  anche   la   sua
sottoposizione a esse. 
    Analoga violazione del  principio  garantito  dall'art.  3  della
Costituzione appare prefigurabile ponendo mente all'art.  71  c.p.p.,
che contempla, per l'imputato incapace di partecipare al procedimento
per incapacita' reversibile, la sospensione del procedimento  «sempre
che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere»: in tale  caso  la  sospensione  del  procedimento
incontra ex lege il limite della sentenza di non luogo  a  procedere,
che nell'ottica del legislatore (ordinario) fa  (sempre)  venir  meno
l'interesse alla sospensione/prosecuzione. 
    In ogni caso, piu'  in  generale,  l'art.  420-quater,  comma  1,
c.p.p., precludendo il proscioglimento, importa l'ultrattivita' delle
misure cautelari, con la  conseguenza  che  la  stessa  disposizione,
applicata unitamente a quella di cui al comma 7, appare in  contrasto
con il principio generale del favor libertatis. 
    2.6. Resta a  questo  punto  da  stabilire  se  la  questione  di
costituzionalita' si debba porre rispetto a qualsivoglia sentenza  di
proscioglimento.  In  altri  termini,  si  tratta  di  stabilire   se
l'incostituzionalita' debba dedursi rispetto  all'impossibilita'  che
giudice prosciolga perche' il fatto non sussiste, perche'  l'imputato
non lo ha commesso, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato e perche' il fatto non costituisce reato ovvero  anche  perche'
il reato e' estinto o manca una condizione di procedibilita'. 
    Per le ragioni illustrate, nulla osta al proscioglimento  perche'
il fatto non sussiste, perche' l'imputato non lo ha commesso, perche'
il fatto non costituisce reato e perche' fatto non e' previsto  dalla
legge come reato,  venendo  meno  la  ratio  della  necessita'  della
conoscenza del processo da parte dell'imputato, ossia l'autodifesa. 
    Piu'     complesso     e'      invece      il      riconoscimento
dell'incostituzionalita' della disciplina  nella  parte  in  cui  non
consente il pronunciamento del proscioglimento  per  cause  estintive
del reato: qui l'esigenza di celerita' del processo e di  definizione
dello stesso si  scontra  pur  sempre  con  l'esigenza  di  garantire
all'imputato di far valere l'eventuale facolta'  di  rinunciare  alla
causa estintiva, che ovviamente presuppone  la  conoscenza  personale
del processo da parte sua. 
    Ora,  la  necessita'  di  non  pregiudicare   siffatta   facolta'
dell'imputato rappresenta ad avviso di' questo decidente una  «logica
esigenza» legittimante la prosecuzione del  processo  che  impone  di
circoscrivere la questione di  costituzionalita'  della  disposizione
censurata alla mancata previsione del potere del giudice dell'udienza
preliminare di pronunciare il  proscioglimento  in  tutti  i  casi  a
eccezione di quelli in cui esso debba discendere  dal  riconoscimento
della sussistenza di cause estintive rinunciabili dall'imputato. 
    Ne' appare orientare in direzione opposta la  considerazione  che
la disciplina previgente dell'art. 420-quater del codice di procedura
penale prevedeva la sospensione del processo sempre che  non  dovesse
pronunciarsi sentenza ai sensi dell'art. 129 del codice di  procedura
penale senza  distinzioni  di  sorta:  una  siffatta  previsione  non
dimostra certo ex se  la  legittimita'  costituzionale  della  scelta
legislativa  di  consentire,  in   difetto   della   conoscenza   del
procedimento  dell'imputato,  il  riconoscimento  di  una  causa   di
estinzione rinunciabile. In altri termini, altra e' la previsione  di
legge ordinaria, altra  e'  la  legittimita'  costituzionale  di  una
previsione di tal segno. 
    Per tutte  queste  ragioni,  deve  dubitarsi  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 420-quater, comma  1,  codice  di  procedura
penale nella parte in cui dispone che «fuori dei casi previsti  dagli
art. 420-bis e 420-ter, se l'imputato non  e'  presente,  il  giudice
pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato», senza
prevedere  «sempre  che  non  debba  pronunciare  il  proscioglimento
dell'imputato per ragioni  diverse  dalla  sussistenza  di  cause  di
estinzione del reato non rinunciabili». 
    Si richiede pertanto alla Corte costituzionale di voler  valutare
il  pronunciamento  di  una  sentenza  additiva  che  aggiunga   alla
disposizione di cui all'art. 420-quater, comma 1, codice di procedura
penale una previsione di tal segno. 
4.  Sull'impossibilita'  di   un'interpretazione   costituzionalmente
orientata della disposizione oggetto della questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Ravvisati  i  suesposti  dubbi  di  legittimita'  costituzionale,
questo decidente ritiene che non sia possibile percorrere  la  strada
dell'interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Un'interpretazione conforme a Costituzione sarebbe possibile solo
ammettendo in via interpretativa che l'art. 420-quater del codice  di
procedura penale non escluda un pronunciamento da parte  del  giudice
dell'udienza  preliminare  ai  sensi  dell'art.  425  del  codice  di
procedura penale. Si e' tuttavia gia' illustrato come  una  soluzione
interpretativa di tal segno nei confronti dell'imputato che non  puo'
essere  dichiarato  assente  e'  sbarrata  non  soltanto  dal  tenore
letterale dell'art. 420-quater del codice di  procedura  penale  (che
prevede testualmente che il giudice pronuncia sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza del processo sempre  allorquando  ci
si trovi «fuori dei casi di cui agli articoli 420-bis e 420-ter»), ma
anche dalla gia' illustrata lettura sistematica della disposizione. 
    A tali rilievi si aggiunge in ogni caso l'impossibilita' di' dare
alla   disciplina   censurata   una   lettura   adeguatrice   facendo
applicazione dell'art. 129 c.p.p., sulla scorta della considerazione,
gia' svolta da Cass, sez. un., 25 gennaio  2005,  n.  12283,  che  lo
stesso art. 129 del codice di procedura  penale  non  attribuisce  al
giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a  quello
gia' riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo di
proscioglimento delle varie fasi e dei  diversi  gradi  del  processo
(con riguardo alle ipotesi di cui agli articoli 425, 469,  529,  530,
531 c.p.p.), ma enuncia una regola  di  condotta  per  la  quale,  di
fronte a una riconosciuta causa di non punibilita', il  giudice  deve
adottare la corrispondente decisione allo stato degli atti, senza che
possa trovare spazio una qualsiasi altra attivita' non essenziale. 
    D'altro canto, ancora  una  volta  l'interpretazione  adeguatrice
risulta preclusa dal tenore letterale  dell'art.  420-quater  c.p.p.,
che prevede il pronunciamento della sentenza di non doversi procedere
in tutti i' casi di mancata conoscenza del processo senza escludere i
casi in cui debba essere pronunciata sentenza ai sensi dell'art.  129
c.p.p.,  come   invece   testualmente   contemplava   la   previgente
disposizione.  

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater,  comma
1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza
preliminare non possa  pronunciare  il  proscioglimento  per  ragioni
diverse  dalle   cause   di   estinzione   del   reato   rinunciabili
dall'imputato. 
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti  di
rito,  ordinando  che  la  presente  ordinanza  sia   notificata   al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  insieme  alla  prova  delle  notificazioni  e  delle
comunicazioni prescritte, e sospende il giudizio in corso. 
        Cosi' deciso in Lamezia Terme, il 27 gennaio 2026. 
 
                        Il giudice: De Nino