Reg. ord. n. 35 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10
Ordinanza del Corte d'appello di Torino del 10/12/2025
Tra: A. S.
Oggetto:
Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti – Mancata previsione della inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma dell’art. 649 cod. pen. per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto agli autori dei delitti contemplati dal terzo comma dell’art. 649 cod. pen. – Equiparazione rispetto agli autori di altri delitti contro il patrimonio non connotati da violenza – Irragionevole privazione di tutela penale in relazione a condotte che presentano tratti di maggiore insidiosità e pericolosità rispetto a condotte alle quali la causa di esclusione della punibilità non si applica, anche in considerazione dei plurimi interventi normativi volti ad approntare forme di maggiore tutela in favore di soggetti fragili perché incapaci – Lesione del principio di eguaglianza tra coniugi – Violazione del principio solidaristico.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 29
Camera di Consiglio del 6 luglio 2026
rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2025
Ordinanza del 10 dicembre 2025 della Corte d'appello di Torino nel
procedimento penale a carico di A. S..
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Non punibilita' e querela
della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti -
Mancata previsione della inapplicabilita' della causa di esclusione
della punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 649 cod. pen.
per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui
all'art. 643 cod. pen.
- Codice penale, art. 649, terzo comma.
(GU n. 10 del 11-03-2026)
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione IV Penale
Composta dai magistrati:
1) dott. Gianni Filippo Reynaud - Presidente;
2) dott.ssa Desire' Perego - consigliere est.;
3) dott.ssa Annalisa Palomba - consigliere;
all'udienza non partecipata del 10 dicembre 2025 nel procedimento
a carico di S. A. nato ad ... il ... elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Jacopo Evangelista difeso di fiducia dall'avv.
Jacopo Evangelista del Foro di Asti, imputato in primo grado (in
concorso con ... e ..., giudicati separatamente) perche', in concorso
tra loro e, segnatamente, S. quale beneficiario dell'operazione, ...
quale suo legale e ... quale «apparente» legale (peraltro facente
parte dello stesso studio di ...) di ..., moglie del primo, al fine
di procurare allo stesso S. un ingiusto profitto, abusando dello
stato di deficienza psichica della ... dovuta a «disabilita'
intellettiva di grado moderato-grave» con riconoscimento di
invalidita' civile al 75% correlata a deficit nella memoria
visuospaziale, nella memoria verbale e nella capacita' di giudizio,
di astrazione e ragionamento, la inducevano a sottoscrivere -
peraltro in assenza della ... che, quindi, falsamente attestava
l'autenticita' della firma apposta dalla ... in sua presenza -
l'accordo di separazione personale ex art. 6, decreto-legge n.
132/2014 pregiudizievole per i di lei interessi economici, in quanto
riflettente la rinuncia della stessa a qualsiasi pretesa di natura
economica a suo favore pur essendo priva di reddito sufficiente.
In ..., il ...;
appellante avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 15
aprile 2024 che cosi' disponeva:
«Visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale,
dichiara S. A. responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le
circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali;
visti gli articoli 163 e 175 del codice penale, concede al
predetto imputato i benefici della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale;
visti gli articoli 538 e ss. del codice di procedura penale,
condanna e dichiara tenuto S. A. al risarcimento del danno patito
dalle costituite parti civili ... e avv. ... nella sua qualita' di
amministratore di sostegno di ..., da liquidarsi in separato giudizio
civile, nonche' alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima
parte civile, che liquida in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente
esecutiva di euro 8.000;
visto l'art. 544 del codice di procedura penale, indica in
giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.»;
in cui si e' costituita parte civile ..., nata ad ... il ...
rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. ... difesa
dall'avv. Claudia Malabaila del Foro di Asti.
ha pronunziato la seguente ordinanza.
1. Con sentenza in data 15 aprile 2024 il Tribunale di Asti
giudicava A. S. colpevole del delitto di circonvenzione di incapace,
fatto commesso ai danni della moglie che, all'epoca dei fatti, gia'
era affetta da una disabilita' intellettiva di grado moderato-grave.
2. I fatti, per quel che rileva ai fini dell'esame della
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che si va a
sollevare - e che, si anticipa, ha ad oggetto la mancata inclusione
del delitto p. e p. dall'art. 643 del codice penale nel novero dei
reati cui, ai sensi dell'art. 649, comma 3, del codice penale, non si
applicano le disposizioni dell'art. 649, comma 1, del codice penale -
venivano ricostruiti nei seguenti termini.
In data ... S. A. accompagnava ... presso lo studio dell'avv. ...
e qui la induceva a sottoscrivere una convenzione ex art. 6,
decreto-legge n. 132/2014 con in cui costei accettava di separarsi
dal marito rinunciando a percepire qualsiasi forma di mantenimento
nonostante fosse priva di fonti di reddito e non fosse in grado di
svolgere un'attivita' lavorativa essendo invalida civile al 75%.
A. S. e ... si erano, invero, sposati il ... e dalla loro unione
il ... era nata una figlia; nel giugno del ... il nucleo familiare
era stato attenzionato dai servizi sociali a seguito di una richiesta
di intervento educativo richiesto dallo stesso S. in favore della
figlia minore, a cui era stato diagnosticato fin dall'infanzia un
ritardo cognitivo e del linguaggio.
L'assistente sociale, ..., riferiva in giudizio di essersi subito
resa conto che la madre della minore, ..., era a sua volta affetta da
una disabilita' cognitiva; lo S., segnalo', inoltre, all'assistente
sociale che la ..., in un'occasione, aveva lasciato la figlia da sola
per appartarsi in cantina con un uomo conosciuto on-line, che l'aveva
sorpresa piu' volte mentre intratteneva videochiamate con degli
uomini e che in una di queste aveva tentato di coinvolgere (senza
riuscirvi) la figlia.
I servizi sociali avevano, quindi, segnalato la situazione alla
Procura della Repubblica ed erano state attivate le procedure che
avevano condotto il Tribunale per i minorenni ad affidare la minore
al nonno materno, ..., e il giudice tutelare ad aprire in favore di
... l'amministrazione di sostegno.
L'amministratore di sostegno, esaminando la situazione economica
della ..., aveva, cosi', scoperto che nonostante la stessa non avesse
risparmi, percepisse unicamente una pensione di invalidita' di euro
290 mensili, aveva sottoscritto un accordo di separazione con cui
aveva rinunciato a percepire dal marito ogni forma di mantenimento.
Atteso il ritardo mentale della ... l'amministratore di sostegno
sporgeva, quindi, querela ipotizzando che la stessa fosse stata
vittima di un approfittamento da parte del marito.
La documentazione medica acquisita nel corso del giudizio
attestava, effettivamente, la sussistenza in capo alla persona offesa
di un importante deficit cognitivo. In data ..., veniva, infatti,
rilasciata a ... una valutazione neuropsicologica clinica del reparto
di psicologia clinica dell'Ospedale di ..., da cui emergeva «un
funzionamento cognitivo marcatamente deficitario in tutte le aree
indagate accompagnato da difficolta' nel linguaggio». Con
certificazione del ... le era stata, inoltre, diagnosticata una
«disabilita' intellettiva di grado moderato-grave» e nella relazione
del ... a firma della psicologa dott.ssa ... veniva riportato che il
profilo neuropsicologico della paziente si collocava «nella fascia di
ritardo mentale medio-grave».
..., in particolare, presentava «marcati deficit di comprensione,
nonche' capacita' di giudizio deficitarie» e non appariva «in grado
di stabilire cosa possa essere per lei adeguato oppure no e neanche
giusto o sbagliato». Alla luce di tale quadro, la dott.ssa ...
suggeriva un provvedimento di tutela, provvedimento poi adottato
nelle forme dell'amministrazione di sostegno aperta in data ... (con
la nomina come amministratore prima dell'avv. ..., poi sostituita in
data ... dall'avv. ...).
In sede di incidente probatorio era stata, inoltre, disposta una
perizia psichiatrica volta a valutare le condizioni psicofisiche di
..., con particolare riguardo all'eventuale presenza di «disturbi
dell'area cognitiva o affettivo relazionale» e alla loro
riconoscibilita' da parte dei terzi.
Il perito, dott. ... ravvisava nella perizianda un «disturbo del
neurosviluppo con disabilita' intellettiva moderata ai sensi dei
criteri del DSM5», evidenziando come tale valutazione clinica
trovasse numerose conferme cliniche e testistiche nella
documentazione medica acquisita. Quanto alla riconoscibilita' da
parte di terzi soggetti dei deficit cognitivi della ..., il perito
riteneva che gli stessi fossero «di livello tale da essere
riconoscibili da terzi anche non specialisti e anche senza l'utilizzo
di test, evidenziandosi in un comune colloquio tra persone che
abbiano un funzionamento intellettivo adeguato».
In sede di esame, il perito evidenziava come la ... fosse
incapace di svolgere compiti che richiedano un certo livello di
astrazione, come ad esempio «comprendere un atto complesso, come puo'
essere un atto giuridico». Con specifico riferimento al contenuto
degli accordi di separazione, il dott. ... dichiarava che, a suo
parere, ... non era in grado di comprenderne il significato, in
quanto la stessa «non ha un sufficiente livello di astrazione
rispetto a degli eventi che non siano concreti per poterli
comprendere, se non le vengono spiegati».
Quanto alla riconoscibilita' da parte di altri soggetti del
ritardo cognitivo della ..., il perito confermava che il suo livello
di compromissione intellettiva era tale per cui «basta vederla,
parlarle e uno se ne rende conto».
Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale riteneva che al
momento della sottoscrizione dell'accordo del ... versasse in una
condizione di deficienza psichica nota allo ... tale da generare tra
lei il marito un rapporto squilibrato di cui l'imputato si era
approfittato inducendola a formare un accordo di separazione
gravemente lesivo dei suoi diritti.
Il Tribunale, infatti, evidenziava come secondo il perito anche
un breve colloquio con la persona offesa fosse sufficiente a
comprendere che la stessa fosse affetta da un serio deficit
intellettivo, in tal senso avendo riferito anche l'amministratore di
sostegno avv. ..., le assistenti sociali ... e ..., l'educatrice ...
Evidenziava, inoltre, come la ... avesse riferito in giudizio di
essere stata accompagnata presso lo studio dell'avv. ... dal marito,
che qui l'imputato l'aveva «obbligata» a sottoscrivere un foglio
dicendole «firma, devi firmare» senza farglielo leggere e senza dirle
che riguardava la loro separazione, che in tale frangente non le
erano state fornite spiegazioni circa quello che stava succedendo.
Tali dichiarazioni venivano ritenute attendibili dal giudice di
primo grado avendo la persona offesa riferito quanto accaduto in
termini analoghi anche all'avv. ... e alla dott.ssa ..., essendosi la
stessa, in seguito, dimostrata inconsapevole del contenuto degli
accordi di separazione ed avendo l'educatrice ... descritto di come
la ... avesse molte difficolta' di astrazione, non fosse in grado di
seguire un discorso complesso e avesse la tendenza a firmare subito i
moduli che le venivano sottoposti senza nemmeno chiedere di cosa si
trattasse.
Il Tribunale osservava, infine, come l'accordo sottoscritto dalla
.... il ... fosse certamente lesivo dei suoi interessi atteso che,
anche ammettendo che ella fosse d'accordo a separarsi dal marito, non
vi era indice del fatto che intendesse consapevolmente rinunciare a
ogni pretesa economica nei suoi confronti, rinuncia che,
evidentemente era per lei dannosa.
Ritenuta la sussistenza del delitto di circonvenzione di
incapace, il Tribunale di Asti riteneva che non potesse trovare
applicazione l'art. 649, comma 1, del codice penale, cosi'
argomentando:
«Tanto premesso, rileva il Tribunale che nel caso di specie
non puo' trovare applicazione la causa di esclusione della
punibilita' di cui all'art. 649, comma 1, del codice penale invocata
dalla difesa, per essere stato il reato contestato all'imputato
commesso ai danni del coniuge non legalmente separato.
Anzitutto, si osserva che nel caso di specie l'atto giuridico
lesivo e' esattamente quello che ha condotto (unitamente alla
successiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica) alla
separazione legale tra i coniugi.
Gli effetti lesivi dell'atto giuridico dannoso si sono,
pertanto, prodotti in capo al coniuge legalmente separato, con
conseguente inapplicabilita' della causa di esclusione della
punibilita' di cui all'art. 649, comma 1, del codice penale, anche
per il venir meno della ratio della stessa, che e' quella di evitare
un intervento punitivo dello Stato nei casi in cui esso potrebbe
turbare rapporti familiari normalmente caratterizzati da una
comunanza di interessi non solo patrimoniali.
Non puo' evidentemente attribuirsi rilevanza, sul punto,
all'intervenuto annullamento in sede civilistica degli accordi di
separazione, posto che per la valutazione della responsabilita'
penale dell'imputato non ci si puo' che collocare al momento in cui
gli accordi sono stati sottoscritti, che comunque a partire tra il
... e il ... hanno prodotto i loro effetti giuridici ed economici
(non avendo lo S., di fatto, provveduto al mantenimento della ex
moglie e della figlia).
In conclusione, ritiene il Tribunale che il fatto per cui si
procede potrebbe ricadere, al limite, nell'ipotesi di cui all'art.
649, comma 2, del codice penale, che prevede la procedibilita' a
querela dei reati contro il patrimonio commessi nei confronti del
coniuge legalmente separato, querela che nel caso di specie e' stata
regolarmente presentata dalla parte civile e che appare tempestiva,
considerato che e' intervenuta entro il termine di novanta giorni
dalla nomina dell'amministratore di sostegno della persona offesa,
posto che quest'ultima non era evidentemente in grado neppure di
rendersi conto da sola di essere stata vittima di un qualche reato.
Cio' posto, ritiene questo giudice che, nel caso di specie,
non possano, in realta', trovare applicazione le disposizioni di cui
al comma 1 e 2 dell'art. 649, del codice penale e cio' in ragione
della previsione di cui al terzo comma della medesima norma, la quale
esclude dal suo campo di applicazione i reati di cui agli articoli
628, 629 e 630 del codice penale, nonche' "ogni altro delitto contro
il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone"».
A questo proposito, si richiama il condivisibile orientamento
della Corte di cassazione, secondo cui "in tema di circonvenzione di
incapace, anche la violenza morale esclude la configurabilita' della
causa di non punibilita' e della perseguibilita' a querela per i
reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti"
(Cass., Sez. 6, sentenza n. 35528 del 4 luglio 2008 Cc. (dep. 17
settembre 2008) Rv. 241512 - 01). In particolare, "la condotta di
induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie
criminosa, puo' concretizzarsi anche attraverso comportamenti che
implicano il ricorso a forme di violenza morale, estrinsecantisi in
atti di intimidazione del soggetto passivo idonei a ridurne od
eliminarne la capacita' di autodeterminarsi, che, pur senza
trascendere nella violenza fisica o nella minaccia che caratterizzano
il diverso delitto di estorsione, rendono tuttavia la suggestione e
la conseguente induzione meno facilmente resistibile da parte della
vittima" (Cass., Sez. 2, sentenza n. 18997 del 27 aprile 2021 Cc.
(dep. 14 maggio 2021) Rv. 281231 - 01).
In motivazione, la Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha
specificato che il richiamo dell'art. 649, comma 3, del codice penale
alla violenza sulle persone non puo' essere riferito solo alla
violenza fisica, ma deve essere riferito anche alla violenza morale
«poiche' essa rappresenta una forma di coazione psichica, che puo'
essere parificata alla violenza materiale».
Condannava, quindi, l'imputato alla pena di anni due e mesi tre
di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta ad anni uno e mesi sei di
reclusione ai sensi dell'art. 62-bis del codice penale.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa
dell'imputato che col primo motivo ne chiedeva l'assoluzione dal
reato ascrittogli non essendovi prova del fatto che la persona offesa
fosse stata indotta a firmare l'accordo di separazione ed essendo
ipotizzabile che l'imputato fosse incorso in errore in ordine alla
sussistenza in capo alla moglie di una condizione di infermita' o
deficienza tale da impedirle di comprendere cosa stesse firmando e a
quali condizioni si stesse separando.
Col secondo motivo di appello la difesa dell'imputato invocava
l'applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 649,
comma 1, del codice penale atteso che, al momento della
sottoscrizione dell'accordo raggiunto all'esito della negoziazione
assistita, avvenuta in data ..., imputato e persona offesa non erano
ancora legalmente separati potendo tale effetto derivare, ai sensi
dell'art. 6 del decreto-legge n. 132/2014 solo dell'autorizzazione
del Procuratore della Repubblica, autorizzazione nel caso in esame
intervenuta il ...
Secondo la difesa nemmeno potrebbe trovare applicazione l'art.
649, comma 3, del codice penale non potendosi ritenere che la
condotta di induzione dello S. fosse stata espressione di «violenza
alle persone».
4. Cosi individuato l'oggetto del devoluto, ritiene la Corte
rimettente che, essendo infondato il primo motivo di appello dedotto
dalla difesa dell'imputato in ordine alla sussistenza del reato e ad
un possibile errore in cui sia incorso lo S., assuma rilevanza
l'applicabilita' nel caso concreto della causa di esclusione della
punibilita' di cui all'art. 649 del codice penale.
5. In punto di responsabilita' osserva, invero, la Corte
rimettente come la difesa appellante non si sia minimamente
confrontata con le argomentazioni della sentenza di primo grado poste
a fondamento della ritenuta incapacita' della ... di comprendere la
natura e il contenuto dell'atto che firmo' il ... e della
riconoscibilita' ai terzi di detta incapacita'.
La difesa si e', invero, sul punto limitata ad osservare come la
... fosse solita intrattenere relazioni extraconiugali e che questi
fossero la causa della volonta' dell'imputato di separarsi.
Non si vede, tuttavia, per quale ragione dagli incontri della ...
con uomini incontrati on-line e dal suo tentativo di coinvolgere in
una videochiamata la figlia - comportamenti che, in se', denotano sia
una scarsa capacita' di contenimento degli impulsi che una minorata
capacita' critica circa i pericoli cui esponeva se stessa e la figlia
- si dovrebbe desumere la sua capacita' di comprendere la natura e il
contenuto di un atto giuridico complesso qual e' quello che attiene
la separazione tra due coniugi, la regolamentazione dei loro rapporti
patrimoniali, l'affidamento della figlia minore, l'assegnazione della
casa coniugale ecc.
Si deve, inoltre, rilevare come al momento della sottoscrizione
degli accordi non fosse presente il legale della ..., avv. ... e come
la difesa appellante non contesti in alcun modo che in tale sede non
fu fornita alla ... alcuna spiegazione in merito al contenuto
dell'atto ne' che la stessa lo sottoscrisse senza leggerlo.
In ogni caso sia il dott. ... che l'educatrice ...hanno riferito
in giudizio di come la ... fosse priva della capacita' di porre in
essere ragionamenti astratti e di comprendere il significato di atti
complessi, avendo, piuttosto, elaborato delle strategie di
sopravvivenza relativamente allo svolgimento di compiti semplici
della vita quotidiana.
Quanti, invece, al fatto che lo S. fosse consapevole
dell'incapacita' della ... di comprendere le conseguenze dannose
dell'atto che stava firmando, si deve osservare come i due fossero
sposati da dodici anni, avessero coabitato fino a poche settimane
prima del ... e avessero gestito insieme la crescita di una figlia.
La conoscenza che lo S. aveva della ... era, quindi, risalente e
approfondita, per nulla paragonabile a quella che ne ebbero i legali
che assistettero i due coniugi nella negoziazione assistita e di
molto superiore anche a quella che ne avevano assistenti sociali,
educatori e amministratori di sostegno che, pure, si accorsero del
grave deficit intellettivo della ... ai primi contatti che ebbero con
lei.
Sarebbe, quindi, del tutto irragionevole ritenere che l'imputato
possa essere incorso in errore e aver ritenuto che la moglie avesse
compreso non solo di formare un accordo di separazione ma anche di
rinunciare con esso a qualsiasi pretesa economica nei suoi confronti.
6. Ritenuta, quindi, ai fini che ci occupano l'infondatezza del
primo motivo di appello, assume rilevanza verificare se debba o meno
trovare applicazione la causa di esclusione della punibilita'
prevista dall'art. 649 del codice penale.
Ritiene la Corte che a tale domanda debba darsi risposta
affermativa.
Diversamente, infatti, da quanto ritenuto dal giudice di primo
grado si deve rilevare come nel momento in cui lo S. indusse la ... a
sottoscrivere l'accordo di negoziazione assistita, gli stessi non
fossero ancora legalmente separati.
Ai sensi, infatti, dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n.
132/2014 l'accordo raggiunto all'esito della negoziazione assistita
«produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' i
procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la
modifica delle condizioni gia' determinate, per la determinazione
degli alimenti e per la loro modifica».
In presenza di figli minorenni e', tuttavia previsto dal
precedente comma 2 che «l'accordo raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di
dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti»
prevedendo altresi' che «Quando ritiene che l'accordo non risponde
all'interesse dei figli o che e' opportuno procedere al loro ascolto,
il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al
presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta
giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo».
Tale ultima disposizione sarebbe priva di effetto se si ritenesse
che, al momento della firma della convenzione e pur in presenza di
figli minori, si realizzino gia' tra i coniugi gli effetti della
separazione. Si deve, quindi, al contrario ritenere che, quando
questa e' richiesta, fino all'autorizzazione del Procuratore della
Repubblica non si producano tra i coniugi gli effetti della
separazione personale e operi, percio', la causa di esclusione della
punibilita' di cui all'art. 649, comma 1, del codice penale.
Si ritiene, inoltre, che ai fini dell'art. 649 del codice penale
rilevino i rapporti esistenti tra autore della condotta illecita e
persona offesa del reato al momento della consumazione dello stesso,
indipendentemente dal momento in cui si realizzano le conseguenze
dannose dell'atto di disposizione, momento che, invece, e' stato
valorizzato dal giudice di primo grado per escludere l'operativita'
della causa di esclusione della punibilita' in esame.
Il reato di circonvenzione di incapace ha, infatti, natura di
reato di pericolo (Cass. 27 maggio 2022, n. 20677) e si consuma nel
momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi
effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri (Cass.
IV, 23 aprile 2008, n. 27412; Cassazione I 29 febbraio 2016, n.
8103).
E', quindi, a tale momento - in cui il reato si consuma e
l'imputato lo ha «commesso» secondo la dicitura dell'art. 649 del
codice penale - che occorre avere riguardo per valutare la
sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 649 del
codice penale.
Si ritiene, quindi, che nel caso in esame debba trovare
applicazione l'art. 649, comma 1, del codice penale (e non l'art.
649, comma 2, del codice penale come sostenuto dal giudice di primo
grado) atteso che, al momento della consumazione del reato i coniugi
non erano ancora legalmente separati, lo sarebbero, infatti,
diventati solo il 6 maggio 2019 a seguito dell'autorizzazione del
Procuratore della Repubblica.
7. Nemmeno si condivide il percorso argomentativo del giudice di
primo grado laddove ha ritenuto comunque operante nel caso in esame
l'art. 649, comma 3, del codice penale, che esclude l'applicazione
della causa di non punibilita' di cui al primo comma alla
circonvenzione di incapace perche' questa sarebbe stata commessa con
violenza morale, forma di violenza che non sarebbe idonea a
trascendere nella violenza fisica e nella minaccia (che
determinerebbero la sussistenza del delitto di estorsione) ma idonea
a far si' che il delitto sia «commesso con violenza alle persone» ai
sensi e per gli effetti dell'art. 649, comma 3, del codice penale.
La Corte di appello non ignora l'orientamento della
giurisprudenza di legittimita' - citato dal Tribunale di Asti -
secondo cui «in tema di circonvenzione di incapace, anche la violenza
morale esclude la configurabilita' della causa di non punibilita' e
della perseguibilita' a querela per i reati contro il patrimonio
commessi in danno di prossimi congiunti» (Cass., Sez. 6, sentenza n.
35528 del 4 luglio 2008) atteso che «la condotta di induzione, che
costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, puo'
concretizzarsi anche attraverso comportamenti che implicano il
ricorso a forme di violenza morale, estrinsecantisi in atti di
intimidazione del soggetto passivo idonei a ridurne od eliminarne la
capacita' di autodeterminarsi, che, pur senza trascendere nella
violenza fisica o nella minaccia che caratterizzano il diverso
delitto di estorsione, rendono tuttavia la suggestione e la
conseguente induzione meno facilmente resistitile da parte della
vittima» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 18997 del 27 aprile 2021).
Si deve, tuttavia, rilevare come detto orientamento renda
difficilmente distinguibile il confine tra estorsione e
circonvenzione di incapace, specie considerato che la minaccia,
attraverso cui puo' essere integrata la prima fattispecie sembra,
comunque, costituire un minus rispetto alla violenza e d morale che
integrerebbe, invece, la seconda.
La soluzione interpretativa sopra indicata e', comunque, isolata
e minoritaria atteso che, secondo l'orientamento di legittimita'
maggioritario e di recente ribadito in riferimento proprio al delitto
di circonvenzione di incapace dalla sentenza n. 6886/22 della Corte
di cassazione, «deve essere ricordato come secondo l'orientamento di
questa Suprema Corte, la minaccia o la mera violenza psichica non
esclude la configurabilita' della causa di non punibilita' e della
perseguibilita' a querela per i reati contro il patrimonio commessi
in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa
prevista dall'art. 649, terzo comma, codice penale , opera solo
quando il fatto sia commesso con violenza fisica (Sez. 2, n. 32354
del 10 maggio 2013, ..., Rv. 255982; ma la medesima ratio decidendi
e' presente anche in Sez. 6, n. 16469 del 24 marzo 2021, ..., non
mass.; Sez. 2, n. 11648 del 27 febbraio 2019, ..., non mass.; Sez. 6,
n. 26619 del 5 aprile 2018, ..., non mass)».
Sulla necessita', affinche' operi l'eccezione di cui all'art.
649, comma 3, del codice penale, che il reato contro il patrimonio
diverso da quelli p. e p. dagli articoli 628, 629 e 630 del codice
penale sia commesso con violenza fisica, non essendo sufficiente che
vi sia stata violenza morale o minaccia si e', inoltre espressa la
Corte di cassazione anche con sentenza n. 51311/16 in cui si afferma
«La corte territoriale ha infatti evidenziato la corretta
qualificazione giuridica delle fattispecie sottolineando, in
conformita' con il prevalente indirizzo giurisprudenziale di
legittimita', che la minaccia o la mera violenza psichica non esclude
la configurabilita' della causa di non punibilita' e della
perseguibilita' a querela per i reati contro il patrimonio commessi
in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa
prevista dall'art. 649 del codice penale, comma 3, opera solo quando
il fatto sia commesso con violenza fisica».
Analogamente con sentenza n. 20481/11 la Suprema Corte ha
affermato che «per aversi l'esclusione della causa di non
punibilita', ai sensi dell'art. 649 del codice penale, comma 3, del
delitto contro il patrimonio diverso da quelli previsti dagli
articoli 628, 629 e 630 del codice penale, occorre che il reato sia
commesso con violenza alla persona sicche e' da escludersi che tale
esclusione possa riguardare il reato commesso con minaccia o mera
violenza psichica. E cio', anche per evitare una interpretazione
estensiva in malam partem. 2.2 La violenza, infatti, e' elemento
fenomenica ben diverso dalla minaccia, sicche' quese ultima non puo'
ritenersi ricompresa nei modi di espressione della prima, che implica
necessariamente l'impiego di un'energia fisica sopraffattrice verso
una persona o una cosa; la minaccia e' invece l'annuncio, anche con
gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a
restringere la liberta' psichica o a turbare la tranquillita' altrui
(Cass. Sez. 2, 27.2.-19.3.2009, n. i2403; Cassazione Sez, 2A,
29.321.6.2007, n. 19651). Rv.248031; sez. 2, sent. 28686/2010).»
Coerentemente, in tema di tentata estorsione, si e' ritenuta la
minaccia non sufficiente a integrare il requisito di cui all'art.
649, comma 3, del codice penale del reato commesso mediante violenza
alla persona.
In tal senso, infatti, si e' recentemente espressa la Corte di
cassazione con la sentenza n. 49651/23 secondo la quale «in relazione
alla causa di non punibilita' prevista dall'art. 649 del codice
penale che il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno
del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea retta) non
e' punibile ex art. 649, del codice penale, comma 3, u.p. in quanto
le ipotesi criminose che rimangono escluse dall'operativita' della
disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di
cui agli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, e, dall'altro,
tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se tentati, che
siano commessi con violenza; ne consegue che la predetta causa di non
punibilita' opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il
patrimonio commessi con minaccia. (Sez. 2, sentenza n. 24643 del 21
marzo 2012 cit.) Inoltre questa sezione ha precisato che in tema di
tentata estorsione in danno di congiunti commessa con minaccia, la
causa di non punibilita' prevista dall'art. 649 del codice penale
trova applicazione anche quando le condotte minacciose siano attuate
mediante violenza sulle cose. (Sez. 2 ,sentenza n. 33614 del 13
ottobre 2020 Ud, (dep. 27111/2020) Rv. 280234 - 01)».
Analogamente si e' espressa con sentenza n. 22927/23 nella quale
la Suprema Corte ha affermato che «la minaccia o la merci violenza
psichica non esclude la configurabilita' della causa di non
punibilita' per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei
prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dal comma
3 della predetta disposizione opera solo quando il fatto sia commesso
con violenza (Sez. 2, n. 32354 del 10 maggio 2013, ..., Rv.
255982-01, principio ribadito in motivazione da Sez. 2, n. 33614 del
13 ottobre 2020, P., Rv. 280234-01). Si e' difatti chiarito come
l'unica eccezione alla non punibilita' dei reati tentati fra
familiari e' costituita dall'ipotesi di esplicito esercizio di
violenza fisica e cioe' di aggressione all'incolumita' personale
altrui».
8. Per le suesposte ragioni, non essendo pertanto possibile, in
relazione al diritto vivente, operare una interpretazione
costituzionalmente orientata, si ritiene che nel caso in esame rilevi
la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 649, comma
3, del codice penale nella parte in cui non prevede che la causa di
esclusione della punibilita' di cui al comma 1 non operi in relazione
al reato di circonvenzione di incapace. Secondo il diritto vivente,
infatti, si deve ritenere che allo stato il delitto p. e p. dall'art.
643 del codice penale non possa annoverarsi tra i reati contro il
patrimonio commessi con violenza gia' indicati nel comma 3 dell'art.
649 del codcie penale.
La rilevanza della questione di costituzionalita' non e' esclusa
dal fatto che, trattandosi di norma penale di favore, la sua
eventuale declaratoria di incostituzionalita' non ne precluderebbe
l'applicazione nel giudizio a quo in virtu' dell'irretroattivita'
della norma penale piu' sfavorevole di cui all'art. 2 del codice
penale.
A partire, infatti, dalla sentenza n. 148/1983 la Corte
costituzionale ha costantemente ritenuto che le norme penali di
favore non possano essere sottratte al sindacato di legittimita'
costituzionale perche' in caso contrario «norme sicuramente
applicabili nel giudizio a quo, in ordine alle quali si producessero
dubbi di legittimita' costituzionale, non ritenuti dal giudice
manifestamente infondati, rischierebbero di sfuggire ad ogni
sindacato della Corte, non essendo mai pregiudiziale la loro
impugnazione; e la Corte stessa verrebbe in tal senso privata -
quanto meno nei giudizi instaurati in via incidentale - di ogni
strumento atto a garantire la preminenza della Costituzione sulla
legislazione statale ordinaria».
La sussistenza del requisito della rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma penale di
favore sarebbe, comunque, determinata dall'incidenza che la
declaratoria di incostituzionalita' avrebbe sull'eventuale formula di
proscioglimento che dovrebbe utilizzare il giudice a quo e sul
percorso logico giuridico che lo stesso dovrebbe seguire.
Per effetto della declaratoria di incostituzionalita', infatti,
la pronuncia assolutoria dovrebbe fondarsi non sulla mera
applicazione della disposizione dichiarata illegittima, bensi' sulla
necessita' di applicare la medesima in forza dell'art. 2 del codice
penale, norma, a sua volta, espressione del principio di cui all'art.
25 della Costiuzione non potendosi, in ogni caso, escludersi, che «il
giudizio della Corte su una norma penale di favore si concluda con
una sentenza interpretativa di rigetto [ ...] o con una pronuncia
comunque correttiva delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata
1'ordinanza di rimessione: donde una serie di decisioni certamente
suscettibili d'influire sugli esiti del giudizio penale pendente»
(sent. cit.).
Tali principi sono stati mantenuti fermi e ribaditi dalla
successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare
dalle sentenze n. 394 del 2006, n. 325 del 2008, n. 57 del 2009, nn.
28 e 273 del 2010, nn. 5 e 46 del 2014, n. 8 del 2022 e n. 95 del
2025; si segnala, inoltre, la sentenza n. 223 del 2015 che ha
ribadito la possibilita' di sottoporre al sindacato di
costituzionalita' l'art. 649 del codice penale nonostante si tratti
di norma penale di favore. Al percorso logico argomentativo delle
suddette pronunce si rinvia.
9. Passando all'esame della non manifesta infondatezza, ritiene
queste Corte che l'art. 649, comma 3, del codice penale, non
prevedendo tra le eccezioni all'applicabilita' della causa di non
punibilita' del primo comma di tale articolo il delitto di
circonvenzione di incapace, violi gli articoli 2, 3 e 29 della
Costituzione.
Si rileva, innanzitutto, come la vigente disciplina legislativa
realizzi una disparita' di trattamento tra gli autori del delitto di
circonvenzione di incapace da un lato e gli autori dei delitti
contemplati dal comma 3, dell'art. 649, del codice penale e,
contemporaneamente, equipari irragionevolmente l'autore del reato p.
e p. dall'art. 643 del codice penale all'autore di altri delitti
contro il patrimonio non connotati da violenza con conseguente
violazione, sotto entrambi i profili, dell'art. 3 della Costituzione.
La ratio della causa di non punibilita' in esame, infatti,
risiede nella necessita' di evitare che in caso di delitti che
offendono solo il patrimonio la pretesa punitiva dello Stato
deteriori in modo irreversibile i rapporti tra soggetti uniti da
vincoli familiari, ivi compresi - a seguito della novella introdotta
dal decreto legislativo n. 6 del 2017 - quelli fondati sulle unioni
civili tra persone dello stesso sesso.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto che in caso di delitti
contro il patrimonio plurioffensivi quali rapina, estorsione e
sequestro di persona a scopo di estorsione e di delitti contro il
patrimonio commessi con violenza alla persona la causa di non
punibilita' non operi e torni a prevalere l'esigenza di perseguire e
reprimere gli autori di tali reati proprio in considerazione del
fatto che l'offesa, in siffatte ipotesi, non riguarda esclusivamente
il patrimonio della vittima ma anche la sua integrita' fisica e la
sua liberta' di autodeterminazione.
Si tratta, quindi, di una norma che nella prospettiva del
legislatore dovrebbe contemperare la tutela della famiglia e dei suoi
appartenenti a che il potere punitivo dello Stato non interferisca
con gli equilibri e i rapporti interni ad essa, con la necessita' di
tutelare ciascun individuo da lesioni all'integrita' fisica, alla
liberta' personale o alla liberta' morale, anche qualora queste siano
volte a realizzare un'aggressione al patrimonio della persona offesa
e siano poste in essere da appartenenti al medesimo nucleo familiare.
10. La Corte costituzionale non ha, tuttavia, mancato di rilevare
come tale norma sia in parte anacronistica.
Con sentenza n. 223 del 2015 la Corte costituzionale, esaminato
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, comma 1,
del codice penale, ha, infatti, osservato che «la protezione assoluta
stabilita intorno al nucleo familiare, a prezzo dell'impunita' per
fatti lesivi dell'altrui patrimonio, non e' piu' rispondente
all'esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri
di rispetto e solidarieta', che proprio all'interno della famiglia
dovrebbero trovare il migliore compimento».
La Corte ha, tuttavia, rilevato come fossero «prospettabili una
molteplicita' di alternative, costituzionalmente compatibili, idonee
ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure
parentali, la soluzione dell'impunita', anche contro la volonta'
della vittima ed anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna
coesione da difendere per il nucleo familiare» ragione per cui ha
dichiarato inammissibile la questione al suo esame spettando «al
ponderata intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la
radicale ablazione proposta con l'odierna questione di legittimita',
l'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il
patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella
perdurante valorizzazione dell'istituzione familiare e della relativa
norma costituzionale di presidio (art. 29 della Costituzione), un
nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed
esigenze di tutela del nucleo familiare».
Nei dieci anni trascorsi da tale pronuncia il legislatore si e',
tuttavia, limitato ad estendere l'ambito applicativo della causa di
non punibilita' alle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso senza, quindi, rispondere alla necessita', evidenziata
dalla Corte costituzionale, di garantire i diritti individuali di
ciascun membro della famiglia e i doveri di rispetto e solidarieta'
che proprio all'interno della famiglia dovrebbero trovare il punto di
maggiore espressione.
A fronte di cio' si ritiene che la necessita' di tutelare,
almeno, gli individui particolarmente vulnerabili anche all'interno
del loro nucleo familiare non sia piu' rinviabile e possa avvenire
attraverso l'intervento della Corte costituzionale volto ad eliderne
i profili di irragionevolezza, profili che non consentono di
sussumere le relative problematiche nell'ambito della
discrezionalita' del legislatore perche' cio' violerebbe l'art. 3
della Costituzione.
11. Ritiene la Corte rimettente che il mantenimento della causa
di non punibilita' in relazione al delitto di circonvenzione di
incapace sia, infatti, irragionevole ed incoerente rispetto ad
interventi legislativi che hanno riguardato, in altri ambiti,
l'ordinamento penale.
Il reato di circonvenzione d'incapace, rispetto agli altri reati
contro il patrimonio, si caratterizza, infatti, per una maggiore
insidiosita' perche' diversamente che in altre fattispecie cui la
causa di esclusione della punibilita' si applica (furto, truffa,
ecc.) o non si applica (rapina, estorsione) la persona offesa del
reato, a causa delle sue condizioni di infermita' o di deficienza
psichica, si trova nell'impossibilita' di accorgersi non solo di
essere stato manipolato ma anche di chiedere aiuto e protezione alla
pubblica autorita'.
Trovando applicazione l'attuale formulazione dell'art. 649, comma
3, del codice penale, quindi, la persona offesa si troverebbe in
completa balia dei propri familiari i quali potrebbero contare non
solo, di fatto, sulla sua assai limitata capacita' di reagire ad una
condotta induttiva proveniente dall'ambito familiare e di attivare le
relative difese, ma anche nell'impossibilita' giuridica di ottenere
tutela in ambito penale (nel caso, in ipotesi, in cui un soggetto
terzo si renda conto di quanto sta accadendo e lo segnali
all'autorita' o che la stessa persona offesa, recuperata o conservata
una qualche capacita', anche temporaneamente, riesca a chiedere
aiuto) atteso che l'autore dell'illecito godrebbe dell'impunita'
sancita dalla norma in esame.
Tale soluzione pare, alla scrivente Corte, irragionevole perche'
ablativa di diritti fondamentali dell'individuo che meritano tutela
anche e soprattutto in ambito familiare poiche' e' in tale ambito che
una maggiore confidenza tra i suoi membri, un'abitualita' di
rapporti, una migliore conoscenza delle rispettive condizioni di
salute rende piu' agevole la consumazione del delitto di
circonvenzione di incapace, delitto che assume, percio', connotati di
maggiore riprovevolezza perche' posto in essere da un soggetto che
avrebbe, invece, dovuto proteggere la persona offesa in un momento di
particolare fragilita'.
L'attuale assetto normativo pare, peraltro, ancora piu'
irragionevole in relazione a quei casi, come quello in esame, in cui
la coesione del nucleo familiare venga meno (non in forza del ma) in
conseguenza dell'atto pregiudizievole che l'incapace e' indotto a
compiere raggiungendosi l'effetto paradossale di garantire
l'impunita' al coniuge che ha dimostrato di non essere piu'
interessato al mantenimento della coesione familiare.
12. Per quanto piu' sopra osservato, non si ritiene, tuttavia,
che vi sia spazio per un'interpretazione dell'art. 649, comma 3, del
codice penale costituzionalmente orientata che sia idonea ad
escludere il delitto di circonvenzione di incapace dall'ambito di
applicazione dell'art. 649, comma 1, del codice penale a fronte
dell'interpretazione assolutamente maggioritaria che di tale norma
da' la Corte di cassazione, interpretazione che non si ritiene
superabile a fronte del chiaro dato letterale che esclude
l'applicazione della causa di non punibilita' solo in relazione a tre
specifiche fattispecie di reato (articoli 628, 629, 630 del codice
penale) e dei reati commessi con violenza alla persona, locuzione non
riferibile al delitto di circonvenzione di incapace atteso che la
relativa condotta, se commessa con violenza alla persona,
integrerebbe il diverso delitto di estorsione.
I tentativi della giurisprudenza di legittimita' di individuare
una violenza morale idonea a determinare l'applicazione
dell'eccezione di cui all'art. 649, comma 3, del codice penale pur
senza determinare il mutamento del titolo di reato hanno, peraltro,
condotto a risultati insoddisfacenti ed incoerenti con la
giurisprudenza che costituisce diritto vivente in tema di tentata
estorsione realizzata attraverso minaccia. Trattasi di profilo sopra
esaminato in relazione alla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale a cui si rinvia.
13. La ritenuta irragionevolezza dell'attuale formulazione
dell'art. 649, comma 3, del codice penale dipende anche
dall'incoerenza normativa ravvisabile tra tale norma e la disciplina
sopravvenuta che, innovando diversi ambiti dell'ordinamento, ha
inteso accentuare la tutela dei soggetti fragili.
Il legislatore ha, invero, introdotto con legge n. 6 del 2004
l'istituto dell'amministrazione di sostegno volto alla tutela di
persone che per effetto di un'infermita' o di una menomazione fisica
o psichica si trovino nell'impossibilita' anche parziale o temporanea
di provvedere ai propri interessi. Tale istituto dimostra
l'attenzione prestata dal legislatore alla tutela dei soggetti che
versino in condizione di incapacita' e, a riprova dell'interesse
pubblico sotteso a detta tutela, e' stata prevista la possibilita'
che il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno possa
essere presentato oltre che dall'interessato, dai prossimi congiunti
o dal pubblico ministero (come gia' previsto per interdizione e
inabilitazione), anche dai responsabili dei servizi sociali, quando
nell'esercizio delle loro funzioni vengono in contatto con persone
non in grado di provvedere ai propri interessi (art. 406, comma 3,
del codice civile).
Con il decreto legislativo n. 212 del 2015 il legislatore ha,
inoltre, introdotto l'art. 90-quater del codice di procedura penale e
la nozione nel codice di procedura della condizione di particolare
vulnerabilita' della persona offesa, condizione destinata a rilevare
in ambito processuale ai fini dell'applicazione di una serie di
istituti volti ad accentuarne la tutela (art. 190-bis, del codice di
procedura penale che limita alla sussistenza di specifiche esigenze
la possibilita' di sentire nuovamente la persona offesa che sia gia'
stata sentita in incidente probatorio, art. 351 del codice di
procedura penale che prevede che le sommarie informazioni
testimoniali di siano assunte, possibilmente un'unica volta, e con
l'ausilio di un esperto in psicologia, art. 362 del codice di
procedura penale che dispone in termini analoghi in caso di
assunzione di informazioni, art. 392 del codice di procedura penale
che disciplina l'incidente probatorio, 498 del codice di procedura
penale che prevede la possibilita' di procedere all'esame
testimoniale con modalita' protette). Tale disciplina e' applicabile
alle vittime di circonvenzione di incapace e ne implementa la tutela
in ambito processuale quale proiezione della tutela di cui le stesse
necessitano in ambito sostanziale.
In direzione analoga, con il decreto legislativo n. 150 del 2022
il legislatore pur avendo ampliato il regime della procedibilita' a
querela di molti reati compresi alcuni contro il patrimonio, ha
espressamente previsto in relazione ad alcuni di essi che la
procedibilita' resti d'ufficio qualora siano commessi ai danni di
«persone incapaci per eta' o per infermita'» (art. 624, comma 3, del
codice penale, art. 649-bis del codice penale).
Il legislatore ha, quindi, in detti casi dimostrato la sua
intenzione di approntare, anche sotto il profilo sostanziale oltre
che processuale, una tutela rafforzata in favore dei soggetti
incapaci che siano vittime di tali reati. La relazione dell'Ufficio
del Massimario della Corte di cassazione n. 2 del 2023 ha, peraltro,
evidenziato come per interpretare la nozione di persona incapace per
eta' o infermita' «potra' essere d'ausilio interpretativo la nozione
di "incapacita'" declinata con riferimento al delitto di cui all'art.
643 cod.», ribadendo, cosi' la stretta contiguita' normativa tra tali
norme.
Ulteriore dimostrazione dell'intenzione del legislatore di
approntare maggiori tutele a favore di soggetti anziani o vulnerabili
e' costituita dall'introduzione di nuove circostanze aggravanti
comuni o speciali, che comportano aumenti di pena nel caso in cui il
reato sia stato commesso in danno di persone vulnerabili quali
soggetti ultrasessantacinquenni, minorenni, donne in stato di
gravidanza, persone ricoverate ecc. (art. 628, comma 3-quinquies, del
codice penale, art. 61, n. 11-quinquies e sexies del codice penale).
14. In tale rinnovato sistema di tutela sostanziale e processuale
dei soggetti fragili l'art. 649, comma 3, del codice penale - norma
scritta dal legislatore del 1930 a fronte di una comunita' familiare
piu' ampia e articolata e, forse, piu' coesa di quella attuale -
assume ancor piu' i connotati di un elemento distonico fino a
raggiungere i caratteri dell'irragionevolezza.
Si ritiene, quindi, che l'art. 649, comma 3, del codice penale
violi l'art. 3 della Costituzione perche' porta irragionevolmente a
privare di tutela penale condotte delittuose che presentano tratti di
maggiore insidiosita' e pericolosita' rispetto a condotte alle quali,
invece, la causa di esclusione della punibilita' non si applica,
conseguenza che non puo' considerarsi frutto di una ragionevole
scelta legislativa discrezionale anche in considerazione dei plurimi
interventi normativi di segno completamente opposto, volti ad
approntare forme di maggiore tutela in favore di soggetti fragili
perche' incapaci.
Si ritiene, inoltre che detta norma violi l'art. 29, della
Costituzione e, quindi, il principio di uguaglianza morale e
giuridica tra i coniugi, uguaglianza che merita di essere tutelata
anche nel caso in cui l'uno approfitti a suo vantaggio della
condizione di incapacita' dell'altro, condotta che viola anche il
principio solidaristico di cui e' espressione l'art. 2 della
Costituzione.
Tale ultimo parametro costituzionale si ritiene, invero, violato
in ragione della necessita' di approntare specifiche tutele in favore
di soggetti fragili e vulnerabili affinche' i loro diritti
inviolabili, di cui la liberta' morale e la liberta' di
autodeterminazione costituiscono espressione, trovino piena tutela e
possibilita' di manifestazione specie all'interno delle formazioni
sociali in cui si svolge la loro personalita'.
Non si ritiene, invero, ragionevole che nel caso in cui un membro
della famiglia versi in stato di incapacita' restino impunite le
condotte dei familiari che, anziche' assumere una posizione di
protezione del loro congiunto, approfittino della stessa inducendolo
a compiere atti pregiudizievoli per se' o altri a loro vantaggio.
Per le suesposte ragioni la Corte d'appello all'udienza non
partecipata del 16 ottobre 2025 ha ritenuto di dover instaurare il
contraddittorio con le parti in ordine a possibili profili di
legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice penale
concedendo alle stesse termine per il deposito di eventuali memorie
sul punto.
La Procura generale ha depositato memoria chiedendo che sia
sollevata la relativa questione di legittimita'; le difese delle
parti private non hanno, invece, depositato memorie.
Sentite le parti si rimettono, quindi, gli atti alla Corte
costituzionale affinche' sia valutata la legittimita' costituzionale
dell'art. 649, comma 3, del codice penale nei termini e sotto i
profili sopra illustrati.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 649, comma 3, del codice penale
in relazione agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione nella parte
in cui non indica tra i reati ai quali non si applica la causa di
esclusione della punibilita' prevista dal primo comma del medesimo
articolo il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643
del codice penale;
Sospende il procedimento in corso nei confronti di S. A.;
Dispone che la presente ordinanza - comunicata alle parti
all'esito della celebrazione di udienza non partecipata - sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati;
ordina l'immediata trasmissione degli atti del processo alla
Corte costituzionale con la prova delle avvenute notifiche e
comunicazioni di cui sopra.
Torino, 10 dicembre 2025
Il Presidente: Reynaud
Il Consigliere est.: Perego