Reg. ord. n. 35 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10

Ordinanza del Corte d'appello di Torino  del 10/12/2025

Tra: A. S.



Oggetto:

Reati e pene – Reati contro il patrimonio – Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti – Mancata previsione della inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma dell’art. 649 cod. pen. per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’art. 643 cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto agli autori dei delitti contemplati dal terzo comma dell’art. 649 cod. pen. – Equiparazione rispetto agli autori di altri delitti contro il patrimonio non connotati da violenza – Irragionevole privazione di tutela penale in relazione a condotte che presentano tratti di maggiore insidiosità e pericolosità rispetto a condotte alle quali la causa di esclusione della punibilità non si applica, anche in considerazione dei plurimi interventi normativi volti ad approntare forme di maggiore tutela in favore di soggetti fragili perché incapaci – Lesione del principio di eguaglianza tra coniugi – Violazione del principio solidaristico.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 649  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 29 


Camera di Consiglio del 6 luglio 2026  rel. PATRONI GRIFFI


Testo dell'ordinanza

                        N. 35 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2025

Ordinanza del 10 dicembre 2025 della Corte d'appello  di  Torino  nel
procedimento penale a carico di A. S.. 
 
Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Non punibilita' e querela
  della persona offesa per fatti commessi  a  danno  di  congiunti  -
  Mancata previsione della inapplicabilita' della causa di esclusione
  della punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 649 cod.  pen.
  per il delitto  di  circonvenzione  di  persone  incapaci,  di  cui
  all'art. 643 cod. pen. 
- Codice penale, art. 649, terzo comma. 


(GU n. 10 del 11-03-2026)

 
                     LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 
 
 
                          Sezione IV Penale 
 
    Composta dai magistrati: 
        1) dott. Gianni Filippo Reynaud - Presidente; 
        2) dott.ssa Desire' Perego - consigliere est.; 
        3) dott.ssa Annalisa Palomba - consigliere; 
    all'udienza non partecipata del 10 dicembre 2025 nel procedimento
a carico di S. A. nato ad ... il ... elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Jacopo Evangelista difeso  di  fiducia  dall'avv.
Jacopo Evangelista del Foro di Asti,  imputato  in  primo  grado  (in
concorso con ... e ..., giudicati separatamente) perche', in concorso
tra loro e, segnatamente, S. quale beneficiario dell'operazione,  ...
quale suo legale e ... quale  «apparente»  legale  (peraltro  facente
parte dello stesso studio di ...) di ..., moglie del primo,  al  fine
di procurare allo stesso S.  un  ingiusto  profitto,  abusando  dello
stato  di  deficienza  psichica  della  ...  dovuta  a   «disabilita'
intellettiva  di  grado   moderato-grave»   con   riconoscimento   di
invalidita'  civile  al  75%  correlata  a  deficit   nella   memoria
visuospaziale, nella memoria verbale e nella capacita'  di  giudizio,
di  astrazione  e  ragionamento,  la  inducevano  a   sottoscrivere -
peraltro in assenza  della  ...  che,  quindi,  falsamente  attestava
l'autenticita' della  firma  apposta  dalla  ...  in  sua  presenza -
l'accordo di  separazione  personale  ex  art.  6,  decreto-legge  n.
132/2014 pregiudizievole per i di lei interessi economici, in  quanto
riflettente la rinuncia della stessa a qualsiasi  pretesa  di  natura
economica a suo favore pur essendo priva di reddito sufficiente. 
    In ..., il ...; 
    appellante avverso la sentenza  del  Tribunale  di  Asti  del  15
aprile 2024 che cosi' disponeva: 
        «Visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale,
dichiara S. A. responsabile del reato a lui ascritto e,  concesse  le
circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali; 
        visti gli articoli 163 e 175 del codice  penale,  concede  al
predetto imputato i benefici  della  sospensione  condizionale  della
pena  e  della  non  menzione  della  condanna  nel  certificato  del
casellario giudiziale; 
        visti gli articoli 538 e ss. del codice di procedura  penale,
condanna e dichiara tenuto S. A. al  risarcimento  del  danno  patito
dalle costituite parti civili ... e avv. ... nella  sua  qualita'  di
amministratore di sostegno di ..., da liquidarsi in separato giudizio
civile, nonche' alla rifusione delle spese sostenute  dalla  medesima
parte civile, che liquida in euro 2.500, oltre  accessori  di  legge.
Condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale  immediatamente
esecutiva di euro 8.000; 
        visto l'art. 544 del codice di procedura  penale,  indica  in
giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.»; 
    in cui si e' costituita parte civile  ...,  nata  ad  ... il  ...
rappresentata  dall'amministratore  di  sostegno  avv.   ...   difesa
dall'avv. Claudia Malabaila del Foro di Asti. 
    ha pronunziato la seguente ordinanza. 
    1. Con sentenza in data 15  aprile  2024  il  Tribunale  di  Asti
giudicava A. S. colpevole del delitto di circonvenzione di  incapace,
fatto commesso ai danni della moglie che, all'epoca dei  fatti,  gia'
era affetta da una disabilita' intellettiva di grado moderato-grave. 
    2. I  fatti,  per  quel  che  rileva  ai  fini  dell'esame  della
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che si va  a
sollevare - e che, si anticipa, ha ad oggetto la  mancata  inclusione
del delitto p. e p. dall'art. 643 del codice penale  nel  novero  dei
reati cui, ai sensi dell'art. 649, comma 3, del codice penale, non si
applicano le disposizioni dell'art. 649, comma 1, del codice penale -
venivano ricostruiti nei seguenti termini. 
    In data ... S. A. accompagnava ... presso lo studio dell'avv. ...
e qui  la  induceva  a  sottoscrivere  una  convenzione  ex  art.  6,
decreto-legge n. 132/2014 con in cui costei  accettava  di  separarsi
dal marito rinunciando a percepire qualsiasi  forma  di  mantenimento
nonostante fosse priva di fonti di reddito e non fosse  in  grado  di
svolgere un'attivita' lavorativa essendo invalida civile al 75%. 
    A. S. e ... si erano, invero, sposati il ... e dalla loro  unione
il ... era nata una figlia; nel giugno del ...  il  nucleo  familiare
era stato attenzionato dai servizi sociali a seguito di una richiesta
di intervento educativo richiesto dallo stesso  S.  in  favore  della
figlia minore, a cui era stato  diagnosticato  fin  dall'infanzia  un
ritardo cognitivo e del linguaggio. 
    L'assistente sociale, ..., riferiva in giudizio di essersi subito
resa conto che la madre della minore, ..., era a sua volta affetta da
una disabilita' cognitiva; lo S., segnalo',  inoltre,  all'assistente
sociale che la ..., in un'occasione, aveva lasciato la figlia da sola
per appartarsi in cantina con un uomo conosciuto on-line, che l'aveva
sorpresa piu'  volte  mentre  intratteneva  videochiamate  con  degli
uomini e che in una di queste aveva  tentato  di  coinvolgere  (senza
riuscirvi) la figlia. 
    I servizi sociali avevano, quindi, segnalato la  situazione  alla
Procura della Repubblica ed erano state  attivate  le  procedure  che
avevano condotto il Tribunale per i minorenni ad affidare  la  minore
al nonno materno, ..., e il giudice tutelare ad aprire in  favore  di
... l'amministrazione di sostegno. 
    L'amministratore di sostegno, esaminando la situazione  economica
della ..., aveva, cosi', scoperto che nonostante la stessa non avesse
risparmi, percepisse unicamente una pensione di invalidita'  di  euro
290 mensili, aveva sottoscritto un accordo  di  separazione  con  cui
aveva rinunciato a percepire dal marito ogni forma  di  mantenimento.
Atteso il ritardo mentale  della  ...  l'amministratore  di  sostegno
sporgeva, quindi, querela  ipotizzando  che  la  stessa  fosse  stata
vittima di un approfittamento da parte del marito. 
    La  documentazione  medica  acquisita  nel  corso  del   giudizio
attestava, effettivamente, la sussistenza in capo alla persona offesa
di un importante deficit cognitivo. In  data  ...,  veniva,  infatti,
rilasciata a ... una valutazione neuropsicologica clinica del reparto
di psicologia clinica dell'Ospedale  di  ...,  da  cui  emergeva  «un
funzionamento cognitivo marcatamente deficitario  in  tutte  le  aree
indagate   accompagnato   da   difficolta'   nel   linguaggio».   Con
certificazione del ...  le  era  stata,  inoltre,  diagnosticata  una
«disabilita' intellettiva di grado moderato-grave» e nella  relazione
del ... a firma della psicologa dott.ssa ... veniva riportato che  il
profilo neuropsicologico della paziente si collocava «nella fascia di
ritardo mentale medio-grave». 
    ..., in particolare, presentava «marcati deficit di comprensione,
nonche' capacita' di giudizio deficitarie» e non appariva  «in  grado
di stabilire cosa possa essere per lei adeguato oppure no  e  neanche
giusto o sbagliato». Alla  luce  di  tale  quadro,  la  dott.ssa  ...
suggeriva un provvedimento  di  tutela,  provvedimento  poi  adottato
nelle forme dell'amministrazione di sostegno aperta in data  ... (con
la nomina come amministratore prima dell'avv. ..., poi sostituita  in
data ... dall'avv. ...). 
    In sede di incidente probatorio era stata, inoltre, disposta  una
perizia psichiatrica volta a valutare le condizioni  psicofisiche  di
..., con particolare riguardo  all'eventuale  presenza  di  «disturbi
dell'area  cognitiva   o   affettivo   relazionale»   e   alla   loro
riconoscibilita' da parte dei terzi. 
    Il perito, dott. ... ravvisava nella perizianda un «disturbo  del
neurosviluppo con disabilita'  intellettiva  moderata  ai  sensi  dei
criteri  del  DSM5»,  evidenziando  come  tale  valutazione   clinica
trovasse   numerose   conferme   cliniche   e    testistiche    nella
documentazione medica  acquisita.  Quanto  alla  riconoscibilita'  da
parte di terzi soggetti dei deficit cognitivi della  ...,  il  perito
riteneva  che  gli  stessi  fossero  «di  livello  tale   da   essere
riconoscibili da terzi anche non specialisti e anche senza l'utilizzo
di test, evidenziandosi  in  un  comune  colloquio  tra  persone  che
abbiano un funzionamento intellettivo adeguato». 
    In sede di  esame,  il  perito  evidenziava  come  la  ...  fosse
incapace di svolgere compiti  che  richiedano  un  certo  livello  di
astrazione, come ad esempio «comprendere un atto complesso, come puo'
essere un atto giuridico». Con  specifico  riferimento  al  contenuto
degli accordi di separazione, il dott.  ...  dichiarava  che,  a  suo
parere, ... non era in  grado  di  comprenderne  il  significato,  in
quanto la  stessa  «non  ha  un  sufficiente  livello  di  astrazione
rispetto  a  degli  eventi  che  non  siano  concreti   per   poterli
comprendere, se non le vengono spiegati». 
    Quanto alla riconoscibilita'  da  parte  di  altri  soggetti  del
ritardo cognitivo della ..., il perito confermava che il suo  livello
di compromissione intellettiva  era  tale  per  cui  «basta  vederla,
parlarle e uno se ne rende conto». 
    Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale riteneva che al
momento della sottoscrizione dell'accordo del  ...  versasse  in  una
condizione di deficienza psichica nota allo ... tale da generare  tra
lei il marito un  rapporto  squilibrato  di  cui  l'imputato  si  era
approfittato  inducendola  a  formare  un  accordo   di   separazione
gravemente lesivo dei suoi diritti. 
    Il Tribunale, infatti, evidenziava come secondo il  perito  anche
un  breve  colloquio  con  la  persona  offesa  fosse  sufficiente  a
comprendere  che  la  stessa  fosse  affetta  da  un  serio   deficit
intellettivo, in tal senso avendo riferito anche l'amministratore  di
sostegno avv. ..., le assistenti sociali ... e ..., l'educatrice ... 
    Evidenziava, inoltre, come la ... avesse riferito in giudizio  di
essere stata accompagnata presso lo studio dell'avv. ... dal  marito,
che qui l'imputato l'aveva  «obbligata»  a  sottoscrivere  un  foglio
dicendole «firma, devi firmare» senza farglielo leggere e senza dirle
che riguardava la loro separazione, che  in  tale  frangente  non  le
erano state fornite spiegazioni circa quello che stava succedendo. 
    Tali dichiarazioni venivano ritenute attendibili dal  giudice  di
primo grado avendo la persona  offesa  riferito  quanto  accaduto  in
termini analoghi anche all'avv. ... e alla dott.ssa ..., essendosi la
stessa, in seguito,  dimostrata  inconsapevole  del  contenuto  degli
accordi di separazione ed avendo l'educatrice ... descritto  di  come
la ... avesse molte difficolta' di astrazione, non fosse in grado  di
seguire un discorso complesso e avesse la tendenza a firmare subito i
moduli che le venivano sottoposti senza nemmeno chiedere di  cosa  si
trattasse. 
    Il Tribunale osservava, infine, come l'accordo sottoscritto dalla
.... il ... fosse certamente lesivo dei suoi  interessi  atteso  che,
anche ammettendo che ella fosse d'accordo a separarsi dal marito, non
vi era indice del fatto che intendesse consapevolmente  rinunciare  a
ogni  pretesa   economica   nei   suoi   confronti,   rinuncia   che,
evidentemente era per lei dannosa. 
    Ritenuta  la  sussistenza  del  delitto  di   circonvenzione   di
incapace, il Tribunale di  Asti  riteneva  che  non  potesse  trovare
applicazione  l'art.  649,  comma  1,  del   codice   penale,   cosi'
argomentando: 
        «Tanto premesso, rileva il Tribunale che nel caso  di  specie
non  puo'  trovare  applicazione  la  causa   di   esclusione   della
punibilita' di cui all'art. 649, comma 1, del codice penale  invocata
dalla difesa, per  essere  stato  il  reato  contestato  all'imputato
commesso ai danni del coniuge non legalmente separato. 
        Anzitutto, si osserva che nel caso di specie l'atto giuridico
lesivo  e'  esattamente  quello  che  ha  condotto  (unitamente  alla
successiva autorizzazione  del  Procuratore  della  Repubblica)  alla
separazione legale tra i coniugi. 
        Gli effetti  lesivi  dell'atto  giuridico  dannoso  si  sono,
pertanto, prodotti  in  capo  al  coniuge  legalmente  separato,  con
conseguente  inapplicabilita'  della  causa   di   esclusione   della
punibilita' di cui all'art. 649, comma 1, del  codice  penale,  anche
per il venir meno della ratio della stessa, che e' quella di  evitare
un intervento punitivo dello Stato nei  casi  in  cui  esso  potrebbe
turbare  rapporti  familiari  normalmente   caratterizzati   da   una
comunanza di interessi non solo patrimoniali. 
        Non puo'  evidentemente  attribuirsi  rilevanza,  sul  punto,
all'intervenuto annullamento in sede  civilistica  degli  accordi  di
separazione, posto  che  per  la  valutazione  della  responsabilita'
penale dell'imputato non ci si puo' che collocare al momento  in  cui
gli accordi sono stati sottoscritti, che comunque a  partire  tra  il
... e il ... hanno prodotto i loro  effetti  giuridici  ed  economici
(non avendo lo S., di fatto,  provveduto  al  mantenimento  della  ex
moglie e della figlia). 
        In conclusione, ritiene il Tribunale che il fatto per cui  si
procede potrebbe ricadere, al limite, nell'ipotesi  di  cui  all'art.
649, comma 2, del codice penale,  che  prevede  la  procedibilita'  a
querela dei reati contro il patrimonio  commessi  nei  confronti  del
coniuge legalmente separato, querela che nel caso di specie e'  stata
regolarmente presentata dalla parte civile e che  appare  tempestiva,
considerato che e' intervenuta entro  il  termine  di novanta  giorni
dalla nomina dell'amministratore di sostegno  della  persona  offesa,
posto che quest'ultima non era  evidentemente  in  grado  neppure  di
rendersi conto da sola di essere stata vittima di un qualche reato. 
        Cio' posto, ritiene questo giudice che, nel caso  di  specie,
non possano, in realta', trovare applicazione le disposizioni di  cui
al comma 1 e 2 dell'art. 649, del codice penale  e  cio'  in  ragione
della previsione di cui al terzo comma della medesima norma, la quale
esclude dal suo campo di applicazione i reati di  cui  agli  articoli
628, 629 e 630 del codice penale, nonche' "ogni altro delitto  contro
il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone"». 
        A questo proposito, si richiama il condivisibile orientamento
della Corte di cassazione, secondo cui "in tema di circonvenzione  di
incapace, anche la violenza morale esclude la configurabilita'  della
causa di non punibilita' e della  perseguibilita'  a  querela  per  i
reati contro il patrimonio commessi in danno di  prossimi  congiunti"
(Cass., Sez. 6, sentenza n. 35528 del 4  luglio  2008  Cc.  (dep.  17
settembre 2008) Rv. 241512 - 01). In  particolare,  "la  condotta  di
induzione, che  costituisce  elemento  essenziale  della  fattispecie
criminosa, puo' concretizzarsi  anche  attraverso  comportamenti  che
implicano il ricorso a forme di violenza morale,  estrinsecantisi  in
atti di intimidazione  del  soggetto  passivo  idonei  a  ridurne  od
eliminarne  la  capacita'  di  autodeterminarsi,   che,   pur   senza
trascendere nella violenza fisica o nella minaccia che caratterizzano
il diverso delitto di estorsione, rendono tuttavia la  suggestione  e
la conseguente induzione meno facilmente resistibile da  parte  della
vittima" (Cass., Sez. 2, sentenza n. 18997 del  27  aprile  2021  Cc.
(dep. 14 maggio 2021) Rv. 281231 - 01). 
        In motivazione, la Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha
specificato che il richiamo dell'art. 649, comma 3, del codice penale
alla violenza sulle  persone  non  puo'  essere  riferito  solo  alla
violenza fisica, ma deve essere riferito anche alla  violenza  morale
«poiche' essa rappresenta una forma di coazione  psichica,  che  puo'
essere parificata alla violenza materiale». 
    Condannava, quindi, l'imputato alla pena di anni due  e  mesi tre
di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta ad anni uno e mesi sei di
reclusione ai sensi dell'art. 62-bis del codice penale. 
    3.  Avverso   tale   sentenza   proponeva   appello   la   difesa
dell'imputato che col primo  motivo  ne  chiedeva  l'assoluzione  dal
reato ascrittogli non essendovi prova del fatto che la persona offesa
fosse stata indotta a firmare l'accordo  di  separazione  ed  essendo
ipotizzabile che l'imputato fosse incorso in errore  in  ordine  alla
sussistenza in capo alla moglie di una  condizione  di  infermita'  o
deficienza tale da impedirle di comprendere cosa stesse firmando e  a
quali condizioni si stesse separando. 
    Col secondo motivo di appello la  difesa  dell'imputato  invocava
l'applicazione della causa di non punibilita' di  cui  all'art.  649,
comma  1,  del  codice  penale   atteso   che,   al   momento   della
sottoscrizione dell'accordo raggiunto  all'esito  della  negoziazione
assistita, avvenuta in data ..., imputato e persona offesa non  erano
ancora legalmente separati potendo tale effetto  derivare,  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto-legge n.  132/2014  solo  dell'autorizzazione
del Procuratore della Repubblica, autorizzazione nel  caso  in  esame
intervenuta il ... 
    Secondo la difesa nemmeno potrebbe  trovare  applicazione  l'art.
649, comma 3,  del  codice  penale  non  potendosi  ritenere  che  la
condotta di induzione dello S. fosse stata espressione  di  «violenza
alle persone». 
    4. Cosi individuato l'oggetto  del  devoluto,  ritiene  la  Corte
rimettente che, essendo infondato il primo motivo di appello  dedotto
dalla difesa dell'imputato in ordine alla sussistenza del reato e  ad
un possibile errore in  cui  sia  incorso  lo  S.,  assuma  rilevanza
l'applicabilita' nel caso concreto della causa  di  esclusione  della
punibilita' di cui all'art. 649 del codice penale. 
    5.  In  punto  di  responsabilita'  osserva,  invero,  la   Corte
rimettente  come  la  difesa  appellante  non  si   sia   minimamente
confrontata con le argomentazioni della sentenza di primo grado poste
a fondamento della ritenuta incapacita' della ... di  comprendere  la
natura  e  il  contenuto  dell'atto  che  firmo'  il  ...   e   della
riconoscibilita' ai terzi di detta incapacita'. 
    La difesa si e', invero, sul punto limitata ad osservare come  la
... fosse solita intrattenere relazioni extraconiugali e  che  questi
fossero la causa della volonta' dell'imputato di separarsi. 
    Non si vede, tuttavia, per quale ragione dagli incontri della ...
con uomini incontrati on-line e dal suo tentativo di  coinvolgere  in
una videochiamata la figlia - comportamenti che, in se', denotano sia
una scarsa capacita' di contenimento degli impulsi che  una  minorata
capacita' critica circa i pericoli cui esponeva se stessa e la figlia
- si dovrebbe desumere la sua capacita' di comprendere la natura e il
contenuto di un atto giuridico complesso qual e' quello  che  attiene
la separazione tra due coniugi, la regolamentazione dei loro rapporti
patrimoniali, l'affidamento della figlia minore, l'assegnazione della
casa coniugale ecc. 
    Si deve, inoltre, rilevare come al momento  della  sottoscrizione
degli accordi non fosse presente il legale della ..., avv. ... e come
la difesa appellante non contesti in alcun modo che in tale sede  non
fu fornita  alla  ...  alcuna  spiegazione  in  merito  al  contenuto
dell'atto ne' che la stessa lo sottoscrisse senza leggerlo. 
    In ogni caso sia il dott. ... che l'educatrice ...hanno  riferito
in giudizio di come la ... fosse priva della capacita'  di  porre  in
essere ragionamenti astratti e di comprendere il significato di  atti
complessi,  avendo,   piuttosto,   elaborato   delle   strategie   di
sopravvivenza relativamente  allo  svolgimento  di  compiti  semplici
della vita quotidiana. 
    Quanti,  invece,  al  fatto   che   lo   S.   fosse   consapevole
dell'incapacita' della ...  di  comprendere  le  conseguenze  dannose
dell'atto che stava firmando, si deve osservare come  i  due  fossero
sposati da dodici anni, avessero coabitato  fino  a  poche  settimane
prima del ... e avessero gestito insieme la crescita di una figlia. 
    La conoscenza che lo S. aveva della ... era, quindi, risalente  e
approfondita, per nulla paragonabile a quella che ne ebbero i  legali
che assistettero i due coniugi  nella  negoziazione  assistita  e  di
molto superiore anche a quella che  ne  avevano  assistenti  sociali,
educatori e amministratori di sostegno che, pure,  si  accorsero  del
grave deficit intellettivo della ... ai primi contatti che ebbero con
lei. 
    Sarebbe, quindi, del tutto irragionevole ritenere che  l'imputato
possa essere incorso in errore e aver ritenuto che la  moglie  avesse
compreso non solo di formare un accordo di separazione  ma  anche  di
rinunciare con esso a qualsiasi pretesa economica nei suoi confronti. 
    6. Ritenuta, quindi, ai fini che ci occupano  l'infondatezza  del
primo motivo di appello, assume rilevanza verificare se debba o  meno
trovare  applicazione  la  causa  di  esclusione  della   punibilita'
prevista dall'art. 649 del codice penale. 
    Ritiene  la  Corte  che  a  tale  domanda  debba  darsi  risposta
affermativa. 
    Diversamente, infatti, da quanto ritenuto dal  giudice  di  primo
grado si deve rilevare come nel momento in cui lo S. indusse la ... a
sottoscrivere l'accordo di negoziazione  assistita,  gli  stessi  non
fossero ancora legalmente separati. 
    Ai sensi, infatti, dell'art. 6, comma  3,  del  decreto-legge  n.
132/2014 l'accordo raggiunto all'esito della  negoziazione  assistita
«produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti  giudiziali  che
definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis,  i  procedimenti  di
separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del
matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle
condizioni  di  separazione  o  di  divorzio,  di  affidamento  e  di
mantenimento dei figli minori nati fuori del  matrimonio,  nonche'  i
procedimenti per la disciplina delle modalita'  di  mantenimento  dei
figli  maggiorenni  non  economicamente  autosufficienti  e  per   la
modifica delle condizioni gia'  determinate,  per  la  determinazione
degli alimenti e per la loro modifica». 
    In  presenza  di  figli  minorenni  e',  tuttavia  previsto   dal
precedente comma 2 che «l'accordo raggiunto a seguito di  convenzione
di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il  termine  di
dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale
competente,  il  quale,  quando  ritiene   che   l'accordo   risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti»
prevedendo altresi' che «Quando ritiene che  l'accordo  non  risponde
all'interesse dei figli o che e' opportuno procedere al loro ascolto,
il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al
presidente del  tribunale,  che  fissa,  entro  i  successivi  trenta
giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo». 
    Tale ultima disposizione sarebbe priva di effetto se si ritenesse
che, al momento della firma della convenzione e pur  in  presenza  di
figli minori, si realizzino gia' tra  i  coniugi  gli  effetti  della
separazione. Si deve,  quindi,  al  contrario  ritenere  che,  quando
questa e' richiesta, fino all'autorizzazione  del  Procuratore  della
Repubblica  non  si  producano  tra  i  coniugi  gli  effetti   della
separazione personale e operi, percio', la causa di esclusione  della
punibilita' di cui all'art. 649, comma 1, del codice penale. 
    Si ritiene, inoltre, che ai fini dell'art. 649 del codice  penale
rilevino i rapporti esistenti tra autore della  condotta  illecita  e
persona offesa del reato al momento della consumazione dello  stesso,
indipendentemente dal momento in cui  si  realizzano  le  conseguenze
dannose dell'atto di disposizione,  momento  che,  invece,  e'  stato
valorizzato dal giudice di primo grado per  escludere  l'operativita'
della causa di esclusione della punibilita' in esame. 
    Il reato di circonvenzione di incapace  ha,  infatti,  natura  di
reato di pericolo (Cass. 27 maggio 2022, n. 20677) e si  consuma  nel
momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi
effetto giuridico dannoso per la persona offesa o  per  altri  (Cass.
IV, 23 aprile 2008, n. 27412;  Cassazione  I  29  febbraio  2016,  n.
8103). 
    E', quindi, a tale momento  -  in  cui  il  reato  si  consuma  e
l'imputato lo ha «commesso» secondo la  dicitura  dell'art.  649  del
codice  penale  -  che  occorre  avere  riguardo  per   valutare   la
sussistenza dei presupposti  per  l'applicazione  dell'art.  649  del
codice penale. 
    Si  ritiene,  quindi,  che  nel  caso  in  esame  debba   trovare
applicazione l'art. 649, comma 1, del codice  penale  (e  non  l'art.
649, comma 2, del codice penale come sostenuto dal giudice  di  primo
grado) atteso che, al momento della consumazione del reato i  coniugi
non  erano  ancora  legalmente  separati,  lo   sarebbero,   infatti,
diventati solo il 6 maggio 2019  a  seguito  dell'autorizzazione  del
Procuratore della Repubblica. 
    7. Nemmeno si condivide il percorso argomentativo del giudice  di
primo grado laddove ha ritenuto comunque operante nel caso  in  esame
l'art. 649, comma 3, del codice penale,  che  esclude  l'applicazione
della  causa  di  non  punibilita'  di  cui  al  primo   comma   alla
circonvenzione di incapace perche' questa sarebbe stata commessa  con
violenza  morale,  forma  di  violenza  che  non  sarebbe  idonea   a
trascendere   nella   violenza   fisica   e   nella   minaccia   (che
determinerebbero la sussistenza del delitto di estorsione) ma  idonea
a far si' che il delitto sia «commesso con violenza alle persone»  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 649, comma 3, del codice penale. 
    La   Corte   di   appello   non   ignora   l'orientamento   della
giurisprudenza di legittimita' -  citato  dal  Tribunale  di  Asti  -
secondo cui «in tema di circonvenzione di incapace, anche la violenza
morale esclude la configurabilita' della causa di non  punibilita'  e
della perseguibilita' a querela per  i  reati  contro  il  patrimonio
commessi in danno di prossimi congiunti» (Cass., Sez. 6, sentenza  n.
35528 del 4 luglio 2008) atteso che «la condotta  di  induzione,  che
costituisce elemento essenziale  della  fattispecie  criminosa,  puo'
concretizzarsi  anche  attraverso  comportamenti  che  implicano   il
ricorso a forme  di  violenza  morale,  estrinsecantisi  in  atti  di
intimidazione del soggetto passivo idonei a ridurne od eliminarne  la
capacita' di  autodeterminarsi,  che,  pur  senza  trascendere  nella
violenza fisica  o  nella  minaccia  che  caratterizzano  il  diverso
delitto  di  estorsione,  rendono  tuttavia  la  suggestione   e   la
conseguente induzione meno  facilmente  resistitile  da  parte  della
vittima» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 18997 del 27 aprile 2021). 
    Si  deve,  tuttavia,  rilevare  come  detto  orientamento   renda
difficilmente   distinguibile   il   confine   tra    estorsione    e
circonvenzione di  incapace,  specie  considerato  che  la  minaccia,
attraverso cui puo' essere integrata  la  prima  fattispecie  sembra,
comunque, costituire un minus rispetto alla violenza e d  morale  che
integrerebbe, invece, la seconda. 
    La soluzione interpretativa sopra indicata e', comunque,  isolata
e minoritaria atteso  che,  secondo  l'orientamento  di  legittimita'
maggioritario e di recente ribadito in riferimento proprio al delitto
di circonvenzione di incapace dalla sentenza n. 6886/22  della  Corte
di cassazione, «deve essere ricordato come secondo l'orientamento  di
questa Suprema Corte, la minaccia o la  mera  violenza  psichica  non
esclude la configurabilita' della causa di non  punibilita'  e  della
perseguibilita' a querela per i reati contro il  patrimonio  commessi
in danno dei prossimi  congiunti,  in  quanto  la  clausola  negativa
prevista dall'art. 649, terzo  comma,  codice  penale  ,  opera  solo
quando il fatto sia commesso con violenza fisica (Sez.  2,  n.  32354
del 10 maggio 2013, ..., Rv. 255982; ma la medesima  ratio  decidendi
e' presente anche in Sez. 6, n. 16469 del 24  marzo  2021,  ...,  non
mass.; Sez. 2, n. 11648 del 27 febbraio 2019, ..., non mass.; Sez. 6,
n. 26619 del 5 aprile 2018, ..., non mass)». 
    Sulla necessita', affinche' operi  l'eccezione  di  cui  all'art.
649, comma 3, del codice penale, che il reato  contro  il  patrimonio
diverso da quelli p. e p. dagli articoli 628, 629 e  630  del  codice
penale sia commesso con violenza fisica, non essendo sufficiente  che
vi sia stata violenza morale o minaccia si e',  inoltre  espressa  la
Corte di cassazione anche con sentenza n. 51311/16 in cui si  afferma
«La  corte  territoriale   ha   infatti   evidenziato   la   corretta
qualificazione  giuridica   delle   fattispecie   sottolineando,   in
conformita'  con  il  prevalente   indirizzo   giurisprudenziale   di
legittimita', che la minaccia o la mera violenza psichica non esclude
la  configurabilita'  della  causa  di  non   punibilita'   e   della
perseguibilita' a querela per i reati contro il  patrimonio  commessi
in danno dei prossimi  congiunti,  in  quanto  la  clausola  negativa
prevista dall'art. 649 del codice penale, comma 3, opera solo  quando
il fatto sia commesso con violenza fisica». 
    Analogamente  con  sentenza  n.  20481/11  la  Suprema  Corte  ha
affermato  che  «per  aversi  l'esclusione   della   causa   di   non
punibilita', ai sensi dell'art. 649 del codice penale, comma  3,  del
delitto  contro  il  patrimonio  diverso  da  quelli  previsti  dagli
articoli 628, 629 e 630 del codice penale, occorre che il  reato  sia
commesso con violenza alla persona sicche e' da escludersi  che  tale
esclusione possa riguardare il reato commesso  con  minaccia  o  mera
violenza psichica. E cio',  anche  per  evitare  una  interpretazione
estensiva in malam partem. 2.2  La  violenza,  infatti,  e'  elemento
fenomenica ben diverso dalla minaccia, sicche' quese ultima non  puo'
ritenersi ricompresa nei modi di espressione della prima, che implica
necessariamente l'impiego di un'energia fisica  sopraffattrice  verso
una persona o una cosa; la minaccia e' invece l'annuncio,  anche  con
gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio  diretto  a
restringere la liberta' psichica o a turbare la tranquillita'  altrui
(Cass.  Sez.  2,  27.2.-19.3.2009,  n.  i2403;  Cassazione  Sez,  2A,
29.321.6.2007, n. 19651). Rv.248031; sez. 2, sent. 28686/2010).» 
    Coerentemente, in tema di tentata estorsione, si e'  ritenuta  la
minaccia non sufficiente a integrare il  requisito  di  cui  all'art.
649, comma 3, del codice penale del reato commesso mediante  violenza
alla persona. 
    In tal senso, infatti, si e' recentemente espressa  la  Corte  di
cassazione con la sentenza n. 49651/23 secondo la quale «in relazione
alla causa di non  punibilita'  prevista  dall'art.  649  del  codice
penale che il tentativo di estorsione commesso con minaccia in  danno
del genitore (o, come nella specie, dell'affine in linea  retta)  non
e' punibile ex art. 649, del codice penale, comma 3, u.p.  in  quanto
le ipotesi criminose che rimangono  escluse  dall'operativita'  della
disposizione concernono solamente, da un lato, i delitti consumati di
cui agli articoli 628, 629 e 630 del codice  penale,  e,  dall'altro,
tutti gli altri delitti contro il patrimonio, anche se  tentati,  che
siano commessi con violenza; ne consegue che la predetta causa di non
punibilita' opera con riguardo a tutti i delitti  tentati  contro  il
patrimonio commessi con minaccia. (Sez. 2, sentenza n. 24643  del  21
marzo 2012 cit.) Inoltre questa sezione ha precisato che in  tema  di
tentata estorsione in danno di congiunti commessa  con  minaccia,  la
causa di non punibilita' prevista dall'art.  649  del  codice  penale
trova applicazione anche quando le condotte minacciose siano  attuate
mediante violenza sulle cose. (Sez.  2  ,sentenza  n.  33614  del  13
ottobre 2020 Ud, (dep. 27111/2020) Rv. 280234 - 01)». 
    Analogamente si e' espressa con sentenza n. 22927/23 nella  quale
la Suprema Corte ha affermato che «la minaccia o  la  merci  violenza
psichica  non  esclude  la  configurabilita'  della  causa   di   non
punibilita' per i reati contro il patrimonio commessi  in  danno  dei
prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dal comma
3 della predetta disposizione opera solo quando il fatto sia commesso
con violenza  (Sez.  2,  n.  32354  del  10  maggio  2013,  ...,  Rv.
255982-01, principio ribadito in motivazione da Sez. 2, n. 33614  del
13 ottobre 2020, P., Rv. 280234-01).  Si  e'  difatti  chiarito  come
l'unica  eccezione  alla  non  punibilita'  dei  reati  tentati   fra
familiari  e'  costituita  dall'ipotesi  di  esplicito  esercizio  di
violenza fisica e  cioe'  di  aggressione  all'incolumita'  personale
altrui». 
    8. Per le suesposte ragioni, non essendo pertanto  possibile,  in
relazione   al   diritto   vivente,   operare   una   interpretazione
costituzionalmente orientata, si ritiene che nel caso in esame rilevi
la questione della legittimita' costituzionale dell'art.  649,  comma
3, del codice penale nella parte in cui non prevede che la  causa  di
esclusione della punibilita' di cui al comma 1 non operi in relazione
al reato di circonvenzione di incapace. Secondo il  diritto  vivente,
infatti, si deve ritenere che allo stato il delitto p. e p. dall'art.
643 del codice penale non possa annoverarsi tra  i  reati  contro  il
patrimonio commessi con violenza gia' indicati nel comma 3  dell'art.
649 del codcie penale. 
    La rilevanza della questione di costituzionalita' non e'  esclusa
dal fatto  che,  trattandosi  di  norma  penale  di  favore,  la  sua
eventuale declaratoria di incostituzionalita'  non  ne  precluderebbe
l'applicazione nel giudizio a  quo  in  virtu'  dell'irretroattivita'
della norma penale piu' sfavorevole di  cui  all'art.  2  del  codice
penale. 
    A  partire,  infatti,  dalla  sentenza  n.  148/1983   la   Corte
costituzionale ha costantemente  ritenuto  che  le  norme  penali  di
favore non possano essere  sottratte  al  sindacato  di  legittimita'
costituzionale  perche'  in   caso   contrario   «norme   sicuramente
applicabili nel giudizio a quo, in ordine alle quali si  producessero
dubbi  di  legittimita'  costituzionale,  non  ritenuti  dal  giudice
manifestamente  infondati,  rischierebbero  di   sfuggire   ad   ogni
sindacato  della  Corte,  non  essendo  mai  pregiudiziale  la   loro
impugnazione; e la Corte stessa  verrebbe  in  tal  senso  privata  -
quanto meno nei giudizi instaurati  in  via  incidentale  -  di  ogni
strumento atto a garantire la  preminenza  della  Costituzione  sulla
legislazione statale ordinaria». 
    La sussistenza del requisito della rilevanza della  questione  di
legittimita' costituzionale avente ad oggetto  una  norma  penale  di
favore  sarebbe,  comunque,   determinata   dall'incidenza   che   la
declaratoria di incostituzionalita' avrebbe sull'eventuale formula di
proscioglimento che dovrebbe  utilizzare  il  giudice  a  quo  e  sul
percorso logico giuridico che lo stesso dovrebbe seguire. 
    Per effetto della declaratoria di  incostituzionalita',  infatti,
la  pronuncia  assolutoria   dovrebbe   fondarsi   non   sulla   mera
applicazione della disposizione dichiarata illegittima, bensi'  sulla
necessita' di applicare la medesima in forza dell'art. 2  del  codice
penale, norma, a sua volta, espressione del principio di cui all'art.
25 della Costiuzione non potendosi, in ogni caso, escludersi, che «il
giudizio della Corte su una norma penale di favore  si  concluda  con
una sentenza interpretativa di rigetto [ ...]  o  con  una  pronuncia
comunque correttiva delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata
1'ordinanza di rimessione: donde una serie  di  decisioni  certamente
suscettibili d'influire sugli esiti  del  giudizio  penale  pendente»
(sent. cit.). 
    Tali  principi  sono  stati  mantenuti  fermi  e  ribaditi  dalla
successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, in  particolare
dalle sentenze n. 394 del 2006, n. 325 del 2008, n. 57 del 2009,  nn.
28 e 273 del 2010, nn. 5 e 46 del 2014, n. 8 del 2022  e  n.  95  del
2025; si segnala, inoltre,  la  sentenza  n.  223  del  2015  che  ha
ribadito   la   possibilita'   di   sottoporre   al   sindacato    di
costituzionalita' l'art. 649 del codice penale nonostante  si  tratti
di norma penale di favore. Al  percorso  logico  argomentativo  delle
suddette pronunce si rinvia. 
    9. Passando all'esame della non manifesta  infondatezza,  ritiene
queste Corte  che  l'art.  649,  comma  3,  del  codice  penale,  non
prevedendo tra le eccezioni all'applicabilita'  della  causa  di  non
punibilita'  del  primo  comma  di  tale  articolo  il   delitto   di
circonvenzione di incapace, violi  gli  articoli  2,  3  e  29  della
Costituzione. 
    Si rileva, innanzitutto, come la vigente  disciplina  legislativa
realizzi una disparita' di trattamento tra gli autori del delitto  di
circonvenzione di incapace da  un  lato  e  gli  autori  dei  delitti
contemplati  dal  comma  3,  dell'art.  649,  del  codice  penale  e,
contemporaneamente, equipari irragionevolmente l'autore del reato  p.
e p. dall'art. 643 del codice  penale  all'autore  di  altri  delitti
contro il  patrimonio  non  connotati  da  violenza  con  conseguente
violazione, sotto entrambi i profili, dell'art. 3 della Costituzione. 
    La ratio della  causa  di  non  punibilita'  in  esame,  infatti,
risiede nella necessita' di  evitare  che  in  caso  di  delitti  che
offendono  solo  il  patrimonio  la  pretesa  punitiva  dello   Stato
deteriori in modo irreversibile i  rapporti  tra  soggetti  uniti  da
vincoli familiari, ivi compresi - a seguito della novella  introdotta
dal decreto legislativo n. 6 del 2017 - quelli fondati  sulle  unioni
civili tra persone dello stesso sesso. 
    Il legislatore ha, tuttavia, previsto  che  in  caso  di  delitti
contro  il  patrimonio  plurioffensivi  quali  rapina,  estorsione  e
sequestro di persona a scopo di estorsione e  di  delitti  contro  il
patrimonio commessi  con  violenza  alla  persona  la  causa  di  non
punibilita' non operi e torni a prevalere l'esigenza di perseguire  e
reprimere gli autori di tali  reati  proprio  in  considerazione  del
fatto che l'offesa, in siffatte ipotesi, non riguarda  esclusivamente
il patrimonio della vittima ma anche la sua integrita'  fisica  e  la
sua liberta' di autodeterminazione. 
    Si tratta,  quindi,  di  una  norma  che  nella  prospettiva  del
legislatore dovrebbe contemperare la tutela della famiglia e dei suoi
appartenenti a che il potere punitivo dello  Stato  non  interferisca
con gli equilibri e i rapporti interni ad essa, con la necessita'  di
tutelare ciascun individuo da  lesioni  all'integrita'  fisica,  alla
liberta' personale o alla liberta' morale, anche qualora queste siano
volte a realizzare un'aggressione al patrimonio della persona  offesa
e siano poste in essere da appartenenti al medesimo nucleo familiare. 
    10. La Corte costituzionale non ha, tuttavia, mancato di rilevare
come tale norma sia in parte anacronistica. 
    Con sentenza n. 223 del 2015 la Corte  costituzionale,  esaminato
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649,  comma  1,
del codice penale, ha, infatti, osservato che «la protezione assoluta
stabilita intorno al nucleo familiare, a  prezzo  dell'impunita'  per
fatti  lesivi  dell'altrui  patrimonio,  non  e'   piu'   rispondente
all'esigenza di garantire i diritti individuali e gli  stessi  doveri
di rispetto e solidarieta', che proprio  all'interno  della  famiglia
dovrebbero trovare il migliore compimento». 
    La Corte ha, tuttavia, rilevato come fossero  «prospettabili  una
molteplicita' di alternative, costituzionalmente compatibili,  idonee
ad evitare che prevalga sempre e  comunque,  per  determinate  figure
parentali, la soluzione  dell'impunita',  anche  contro  la  volonta'
della vittima ed anche  quando  non  vi  sia,  nel  concreto,  alcuna
coesione da difendere per il nucleo familiare»  ragione  per  cui  ha
dichiarato inammissibile la questione  al  suo  esame  spettando  «al
ponderata intervento del legislatore, non sostituibile attraverso  la
radicale ablazione proposta con l'odierna questione di  legittimita',
l'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati  contro  il
patrimonio commessi in ambito  familiare,  che  realizzi,  pur  nella
perdurante valorizzazione dell'istituzione familiare e della relativa
norma costituzionale di presidio (art.  29  della  Costituzione),  un
nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti  dei  singoli  ed
esigenze di tutela del nucleo familiare». 
    Nei dieci anni trascorsi da tale pronuncia il legislatore si  e',
tuttavia, limitato ad estendere l'ambito applicativo della  causa  di
non punibilita' alle  parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso senza, quindi, rispondere alla  necessita',  evidenziata
dalla Corte costituzionale, di garantire  i  diritti  individuali  di
ciascun membro della famiglia e i doveri di rispetto  e  solidarieta'
che proprio all'interno della famiglia dovrebbero trovare il punto di
maggiore espressione. 
    A fronte di cio'  si  ritiene  che  la  necessita'  di  tutelare,
almeno, gli individui particolarmente vulnerabili  anche  all'interno
del loro nucleo familiare non sia piu' rinviabile  e  possa  avvenire
attraverso l'intervento della Corte costituzionale volto ad  eliderne
i  profili  di  irragionevolezza,  profili  che  non  consentono   di
sussumere    le    relative    problematiche    nell'ambito     della
discrezionalita' del legislatore perche'  cio'  violerebbe  l'art.  3
della Costituzione. 
    11. Ritiene la Corte rimettente che il mantenimento  della  causa
di non punibilita' in  relazione  al  delitto  di  circonvenzione  di
incapace  sia,  infatti,  irragionevole  ed  incoerente  rispetto  ad
interventi  legislativi  che  hanno  riguardato,  in  altri   ambiti,
l'ordinamento penale. 
    Il reato di circonvenzione d'incapace, rispetto agli altri  reati
contro il patrimonio, si  caratterizza,  infatti,  per  una  maggiore
insidiosita' perche' diversamente che in  altre  fattispecie  cui  la
causa di esclusione della  punibilita'  si  applica  (furto,  truffa,
ecc.) o non si applica (rapina, estorsione)  la  persona  offesa  del
reato, a causa delle sue condizioni di  infermita'  o  di  deficienza
psichica, si trova nell'impossibilita'  di  accorgersi  non  solo  di
essere stato manipolato ma anche di chiedere aiuto e protezione  alla
pubblica autorita'. 
    Trovando applicazione l'attuale formulazione dell'art. 649, comma
3, del codice penale, quindi, la  persona  offesa  si  troverebbe  in
completa balia dei propri familiari i quali  potrebbero  contare  non
solo, di fatto, sulla sua assai limitata capacita' di reagire ad  una
condotta induttiva proveniente dall'ambito familiare e di attivare le
relative difese, ma anche nell'impossibilita' giuridica  di  ottenere
tutela in ambito penale (nel caso, in ipotesi,  in  cui  un  soggetto
terzo  si  renda  conto  di  quanto  sta  accadendo  e   lo   segnali
all'autorita' o che la stessa persona offesa, recuperata o conservata
una qualche  capacita',  anche  temporaneamente,  riesca  a  chiedere
aiuto) atteso  che  l'autore  dell'illecito  godrebbe  dell'impunita'
sancita dalla norma in esame. 
    Tale soluzione pare, alla scrivente Corte, irragionevole  perche'
ablativa di diritti fondamentali dell'individuo che  meritano  tutela
anche e soprattutto in ambito familiare poiche' e' in tale ambito che
una  maggiore  confidenza  tra  i  suoi  membri,  un'abitualita'   di
rapporti, una migliore  conoscenza  delle  rispettive  condizioni  di
salute  rende  piu'  agevole   la   consumazione   del   delitto   di
circonvenzione di incapace, delitto che assume, percio', connotati di
maggiore riprovevolezza perche' posto in essere da  un  soggetto  che
avrebbe, invece, dovuto proteggere la persona offesa in un momento di
particolare fragilita'. 
    L'attuale  assetto  normativo   pare,   peraltro,   ancora   piu'
irragionevole in relazione a quei casi, come quello in esame, in  cui
la coesione del nucleo familiare venga meno (non in forza del ma)  in
conseguenza dell'atto pregiudizievole che  l'incapace  e'  indotto  a
compiere   raggiungendosi   l'effetto   paradossale   di    garantire
l'impunita'  al  coniuge  che  ha  dimostrato  di  non  essere   piu'
interessato al mantenimento della coesione familiare. 
    12. Per quanto piu' sopra osservato, non  si  ritiene,  tuttavia,
che vi sia spazio per un'interpretazione dell'art. 649, comma 3,  del
codice  penale  costituzionalmente  orientata  che  sia   idonea   ad
escludere il delitto di circonvenzione  di  incapace  dall'ambito  di
applicazione dell'art. 649,  comma  1,  del codice  penale  a  fronte
dell'interpretazione assolutamente maggioritaria che  di  tale  norma
da' la Corte  di  cassazione,  interpretazione  che  non  si  ritiene
superabile  a  fronte  del  chiaro   dato   letterale   che   esclude
l'applicazione della causa di non punibilita' solo in relazione a tre
specifiche fattispecie di reato (articoli 628, 629,  630  del  codice
penale) e dei reati commessi con violenza alla persona, locuzione non
riferibile al delitto di circonvenzione di  incapace  atteso  che  la
relativa  condotta,  se   commessa   con   violenza   alla   persona,
integrerebbe il diverso delitto di estorsione. 
    I tentativi della giurisprudenza di legittimita'  di  individuare
una   violenza   morale   idonea   a    determinare    l'applicazione
dell'eccezione di cui all'art. 649, comma 3, del  codice  penale  pur
senza determinare il mutamento del titolo di reato  hanno,  peraltro,
condotto  a  risultati   insoddisfacenti   ed   incoerenti   con   la
giurisprudenza che costituisce diritto vivente  in  tema  di  tentata
estorsione realizzata attraverso minaccia. Trattasi di profilo  sopra
esaminato in relazione alla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale a cui si rinvia. 
    13.  La  ritenuta  irragionevolezza   dell'attuale   formulazione
dell'art.  649,  comma   3,   del   codice   penale   dipende   anche
dall'incoerenza normativa ravvisabile tra tale norma e la  disciplina
sopravvenuta  che,  innovando  diversi  ambiti  dell'ordinamento,  ha
inteso accentuare la tutela dei soggetti fragili. 
    Il legislatore ha, invero, introdotto con legge  n.  6  del  2004
l'istituto dell'amministrazione di  sostegno  volto  alla  tutela  di
persone che per effetto di un'infermita' o di una menomazione  fisica
o psichica si trovino nell'impossibilita' anche parziale o temporanea
di  provvedere  ai   propri   interessi.   Tale   istituto   dimostra
l'attenzione prestata dal legislatore alla tutela  dei  soggetti  che
versino in condizione di  incapacita'  e,  a  riprova  dell'interesse
pubblico sotteso a detta tutela, e' stata  prevista  la  possibilita'
che il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno  possa
essere presentato oltre che dall'interessato, dai prossimi  congiunti
o dal pubblico ministero  (come  gia'  previsto  per  interdizione  e
inabilitazione), anche dai responsabili dei servizi  sociali,  quando
nell'esercizio delle loro funzioni vengono in  contatto  con  persone
non in grado di provvedere ai propri interessi (art.  406,  comma  3,
del codice civile). 
    Con il decreto legislativo n. 212 del  2015  il  legislatore  ha,
inoltre, introdotto l'art. 90-quater del codice di procedura penale e
la nozione nel codice di procedura della  condizione  di  particolare
vulnerabilita' della persona offesa, condizione destinata a  rilevare
in ambito processuale ai  fini  dell'applicazione  di  una  serie  di
istituti volti ad accentuarne la tutela (art. 190-bis, del codice  di
procedura penale che limita alla sussistenza di  specifiche  esigenze
la possibilita' di sentire nuovamente la persona offesa che sia  gia'
stata sentita  in  incidente  probatorio,  art.  351  del  codice  di
procedura  penale  che   prevede   che   le   sommarie   informazioni
testimoniali di siano assunte, possibilmente un'unica  volta,  e  con
l'ausilio di un  esperto  in  psicologia,  art.  362  del  codice  di
procedura  penale  che  dispone  in  termini  analoghi  in  caso   di
assunzione di informazioni, art. 392 del codice di  procedura  penale
che disciplina l'incidente probatorio, 498 del  codice  di  procedura
penale  che  prevede   la   possibilita'   di   procedere   all'esame
testimoniale con modalita' protette). Tale disciplina e'  applicabile
alle vittime di circonvenzione di incapace e ne implementa la  tutela
in ambito processuale quale proiezione della tutela di cui le  stesse
necessitano in ambito sostanziale. 
    In direzione analoga, con il decreto legislativo n. 150 del  2022
il legislatore pur avendo ampliato il regime della  procedibilita'  a
querela di molti reati  compresi  alcuni  contro  il  patrimonio,  ha
espressamente  previsto  in  relazione  ad  alcuni  di  essi  che  la
procedibilita' resti d'ufficio qualora siano  commessi  ai  danni  di
«persone incapaci per eta' o per infermita'» (art. 624, comma 3,  del
codice penale, art. 649-bis del codice penale). 
    Il legislatore ha,  quindi,  in  detti  casi  dimostrato  la  sua
intenzione di approntare, anche sotto il  profilo  sostanziale  oltre
che  processuale,  una  tutela  rafforzata  in  favore  dei  soggetti
incapaci che siano vittime di tali reati. La  relazione  dell'Ufficio
del Massimario della Corte di cassazione n. 2 del 2023 ha,  peraltro,
evidenziato come per interpretare la nozione di persona incapace  per
eta' o infermita' «potra' essere d'ausilio interpretativo la  nozione
di "incapacita'" declinata con riferimento al delitto di cui all'art.
643 cod.», ribadendo, cosi' la stretta contiguita' normativa tra tali
norme. 
    Ulteriore  dimostrazione  dell'intenzione  del   legislatore   di
approntare maggiori tutele a favore di soggetti anziani o vulnerabili
e'  costituita  dall'introduzione  di  nuove  circostanze  aggravanti
comuni o speciali, che comportano aumenti di pena nel caso in cui  il
reato sia stato  commesso  in  danno  di  persone  vulnerabili  quali
soggetti  ultrasessantacinquenni,  minorenni,  donne  in   stato   di
gravidanza, persone ricoverate ecc. (art. 628, comma 3-quinquies, del
codice penale, art. 61, n. 11-quinquies e sexies del codice penale). 
    14. In tale rinnovato sistema di tutela sostanziale e processuale
dei soggetti fragili l'art. 649, comma 3, del codice penale  -  norma
scritta dal legislatore del 1930 a fronte di una comunita'  familiare
piu' ampia e articolata e, forse,  piu'  coesa  di  quella  attuale -
assume ancor piu'  i  connotati  di  un  elemento  distonico  fino  a
raggiungere i caratteri dell'irragionevolezza. 
    Si ritiene, quindi, che l'art. 649, comma 3,  del  codice  penale
violi l'art. 3 della Costituzione perche' porta  irragionevolmente  a
privare di tutela penale condotte delittuose che presentano tratti di
maggiore insidiosita' e pericolosita' rispetto a condotte alle quali,
invece, la causa di esclusione  della  punibilita'  non  si  applica,
conseguenza che non  puo'  considerarsi  frutto  di  una  ragionevole
scelta legislativa discrezionale anche in considerazione dei  plurimi
interventi  normativi  di  segno  completamente  opposto,  volti   ad
approntare forme di maggiore tutela in  favore  di  soggetti  fragili
perche' incapaci. 
    Si ritiene, inoltre  che  detta  norma  violi  l'art.  29,  della
Costituzione  e,  quindi,  il  principio  di  uguaglianza  morale   e
giuridica tra i coniugi, uguaglianza che merita  di  essere  tutelata
anche nel  caso  in  cui  l'uno  approfitti  a  suo  vantaggio  della
condizione di incapacita' dell'altro, condotta  che  viola  anche  il
principio  solidaristico  di  cui  e'  espressione  l'art.  2   della
Costituzione. 
    Tale ultimo parametro costituzionale si ritiene, invero,  violato
in ragione della necessita' di approntare specifiche tutele in favore
di  soggetti  fragili  e  vulnerabili  affinche'   i   loro   diritti
inviolabili,  di  cui  la  liberta'   morale   e   la   liberta'   di
autodeterminazione costituiscono espressione, trovino piena tutela  e
possibilita' di manifestazione specie  all'interno  delle  formazioni
sociali in cui si svolge la loro personalita'. 
    Non si ritiene, invero, ragionevole che nel caso in cui un membro
della famiglia versi in stato  di  incapacita'  restino  impunite  le
condotte dei  familiari  che,  anziche'  assumere  una  posizione  di
protezione del loro congiunto, approfittino della stessa  inducendolo
a compiere atti pregiudizievoli per se' o altri a loro vantaggio. 
    Per le suesposte  ragioni  la  Corte  d'appello  all'udienza  non
partecipata del 16 ottobre 2025 ha ritenuto di  dover  instaurare  il
contraddittorio con  le  parti  in  ordine  a  possibili  profili  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   649   del   codice   penale
concedendo alle stesse termine per il deposito di  eventuali  memorie
sul punto. 
    La Procura generale  ha  depositato  memoria  chiedendo  che  sia
sollevata la relativa questione  di  legittimita';  le  difese  delle
parti private non hanno, invece, depositato memorie. 
    Sentite le parti  si  rimettono,  quindi,  gli  atti  alla  Corte
costituzionale affinche' sia valutata la legittimita'  costituzionale
dell'art. 649, comma 3, del codice  penale  nei  termini  e  sotto  i
profili sopra illustrati.  

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 649, comma 3, del codice penale
in relazione agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione  nella  parte
in cui non indica tra i reati ai quali non si  applica  la  causa  di
esclusione della punibilita' prevista dal primo  comma  del  medesimo
articolo il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643
del codice penale; 
    Sospende il procedimento in corso nei confronti di S. A.; 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  -  comunicata  alle  parti
all'esito  della  celebrazione  di  udienza  non  partecipata -   sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
Camera dei deputati; 
    ordina l'immediata trasmissione  degli  atti  del  processo  alla
Corte  costituzionale  con  la  prova  delle  avvenute  notifiche   e
comunicazioni di cui sopra. 
        Torino, 10 dicembre 2025 
 
                       Il Presidente: Reynaud 
 
 
                                          Il Consigliere est.: Perego