Reg. ord. n. 34 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto  del 13/01/2026

Tra: A. M.  C/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto



Oggetto:

Tributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati – Denunciata disciplina, che determina un automatismo processuale, inidonea ad assicurare il confronto dialettico tra la parti poiché operante a esclusivo vantaggio del contribuente assolto in sede penale dibattimentale, ma irragionevolmente, non dell’imputato prosciolto in esito all’udienza preliminare e neanche dell’indagato archiviato dal G.I.P. in fase di indagine preliminare – Disparità trattamentale, poiché la normativa non garantisce alcuna possibilità di resistenza all’amministrazione finanziaria – Limitazione della potestas iudicandi del giudice tributario, privato di qualsivoglia possibilità valutativa in ordine ai profili tributari emergenti – Irragionevole disparità di trattamento tra gli effetti assolutori extra-penali per reati non tributari e quelli per reati tributari, incidenti negativamente sui primari interessi dello Stato – Disparità di trattamento rispetto ai giudizi civili o amministrativi dove la sentenza penale di assoluzione può incidere solo se il danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di costituirsi parte civile – Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e della parità delle parti – Legislatore che ha innestato nel sistema processual-tributario un unicum normativo distonico rispetto ai principi generali dell’ordinamento espressi dagli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. – Disuguaglianza tributaria tra il contribuente assolto in sede penale che ottiene l’automatico annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento o dell’atto impositivo-esattivo anche nel caso in cui egli manifesti una propria capacità contributiva e il contribuente mai attinto da un procedimento penale, benché abbia commesso violazioni tributarie, anche meno gravi – Lesione del principio della capacità contributiva e dell’uguaglianza tributaria – Lesione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria, in relazione all’interesse alla corretta riscossione delle imposte e al recupero dell’evasione fiscale – Consumazione di un vulnus alle funzioni attribuite al potere giudiziario – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti nel processo tributario, atteso che situazioni omogenee sono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso – Violazione del principio della parità delle parti nel processo tributario.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/03/2000  Num. 74  Art. 21 e, in via consequenziale,
decreto legislativo  del 14/11/2024  Num. 175  Art. 119


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 53 
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
codice di procedura penale   Art. 652 
codice di procedura penale   Art. 654 



Testo dell'ordinanza

                        N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2026

Ordinanza del 13 gennaio 2026 della Corte di giustizia tributaria  di
primo grado di Grosseto sul ricorso proposto da A. M. contro  Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale di Grosseto. 
 
Tributi  -  Processo  tributario  -  Previsione   che   la   sentenza
  irrevocabile  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non  sussiste  o
  l'imputato  non  lo  ha  commesso,   pronunciata   in   seguito   a
  dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi
  fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha,
  in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai
  fatti  medesimi  -  Previsione  che  tale  sentenza   puo'   essere
  depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici  giorni
  prima  dell'udienza  o  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio  -
  Applicazione di tali disposizioni  limitatamente  alle  ipotesi  di
  sentenza di assoluzione perche' il fatto non  sussiste,  anche  nei
  confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha  agito
  il dipendente, il rappresentante legale  o  negoziale,  ovvero  nei
  confronti dell'ente e societa', con o senza personalita' giuridica,
  nell'interesse   dei   quali   ha   agito   il   rappresentante   o
  l'amministratore anche di fatto, nonche'  nei  confronti  dei  loro
  soci o associati. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.
  21-bis, e, in via consequenziale, decreto legislativo  14  novembre
  2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), art. 119. 


(GU n. 10 del 11-03-2026)

 
     LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GROSSETO 
                              Sezione 1 
 
    Riunita in udienza il 23 ottobre  2025  alle  ore  10,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
      Puliatti Giovanni, Presidente e relatore; 
      D'Amelio Laura, Giudice; 
      Natalini Aldo, Giudice; 
    in data 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza, sul
ricorso n. 104/2022 depositato il 4 maggio 2022; 
    proposto da: 
      A. M.; 
    difeso da: 
      Alessandro Bocchi - BCCLSN80P09G148L; 
      Paolo Tozzi - TZZPLA78H29G702S; 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
alessandrobocchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com; 
    contro: 
      Agenzia   Entrate   -   Direzione   provinciale   di   Grosseto
elettivamente domiciliato presso dp.grosseto@pce.agenziaentrate.it; 
    avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Addizionale regionale 2013; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Addizionale comunale 2013; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Altro 2013 
      avviso di accertamento n... IVA-Altro 2013; 
      avviso di accertamento n... IRAP- 2013; 
    sul ricorso n. 105/2022 depositato il 4 maggio 2022; 
    proposto da: 
      A. M.; 
    difeso da: 
      Alessandro Bocchi - BCCLSN80P09G148L; 
      Paolo Tozzi - TZZPLA78H29G702S; 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
alessandrobocchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com; 
    contro: 
      Agenzia  Entrate   -   Direzione   provinciale   di   Grosseto,
elettivamente domiciliato presso dp.grosseto@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Addizionale regionale 2014; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Addizionale comunale 2014; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Altro 2014 
      avviso di accertamento n... IVA-Altro 2014 
      avviso di accertamento n... IRAP-2014; 
    sul ricorso n. 106/2022 depositato il 4 maggio 2022; 
    proposto da: 
      A. M.; 
    difeso da: 
      Alessandro Bocchi - BCCLSN80P09G148L; 
      Paolo Tozzi - TZZPLA78H29G702S; 
    ed           elettivamente           domiciliato           presso
alessandrobocchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com; 
    contro: 
      Agenzia  Entrate   -   Direzione   provinciale   di   Grosseto,
elettivamente domiciliato presso dp.grosseto@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      avviso di accertamento n... Contributi PREV 2015; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Addizionale regionale 2015; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Addizionale comunale 2015; 
      avviso di accertamento n... IRPEF-Altro 2015; 
      avviso di accertamento n... IVA-Altro 2015; 
      avviso di accertamento n... IRAP-2015; 
    a seguito di discussione in pubblica udienza. 
    Ricorrente - chiede: 
      insiste pertanto per l'accoglimento  dei  ricorsi  riuniti  con
condanna dell'Ufficio  al  pagamento  delle  spese  del  giudizio  da
distrarsi in favore dei procuratori costituiti che, a  tal  fine,  si
dichiarano antistatari. 
    Resistente: chiede: 
      il rigetto del ricorso, secondo i termini gradatamente  esposti
in atto, con vittoria di spese ed onorari ai sensi dell'art. 15,  del
decreto legislativo n. 546/1992. 
 
                             Svolgimento 
 
    M.   A.,   con   separati   atti    depositati    telematicamente
rispettivamente in data 18 febbraio 2025 e 4  marzo  2025,  proponeva
ricorso  nei  confronti  dell'Agenzia  delle  entrate   -   Direzione
provinciale di Grosseto avverso gli avvisi di  I.R.P.E.F.,  I.R.A.P.,
I.V.A. e contributi previdenziali  n...  relativamente  all'esercizio
d'imposta 2013, n... relativamente  all'esercizio  d'imposta  2014  e
n..., relativamente all'esercizio d'imposta 2015. 
    Premetteva che  gli  avvisi  di  accertamento  si  erano  fondati
integralmente sul processo verbale di constatazione della Guardia  di
Finanza di Grosseto notificato il... 
    In tutti ricorsi la parte ricorrente esponeva identici motivi  di
impugnazione. 
    I. In via preliminare: intervenuta decadenza  dell'ufficio  dalla
potesta' di procedere all'accertamento dei periodi di  imposta  2013,
2014 e 2015. 
    La prima sostanziale modifica ai termini decadenziali  era  stata
apportata dall'art. 37 del  decreto-legge  n.  223/2006,  secondo  il
quale «in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai
sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei  reati  previsti  dal  decreto
legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,  i  termini  di  cui  ai  commi
precedenti   [cioe'   gli   ordinari   termini   di   decadenza   per
l'accertamento ndr] sono  raddoppiati  relativamente  al  periodo  di
imposta in cui e' stata commessa la violazione». 
    Il  regime  decadenziale  dell'accertamento  era   stato   quindi
ulteriormente novellato dall'art. 2 commi uno (II.DD.)  e  due  (IVA)
del decreto legislativo n. 128/2015, in vigore dal 2 settembre  2015,
che prevedeva: «il raddoppio non opera qualora la denuncia  da  parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia  di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza  ordinaria  dei
termini di cui ai commi precedenti». 
    Il successivo comma tre della norma  in  commento  aveva  inoltre
introdotto  una  disciplina  transitoria  per  l'ipotesi  in  cui  la
denuncia  fosse  stata  presentata  o  trasmessa  dopo  la   scadenza
ordinaria dei termini di  decadenza;  in  tal  caso  potevano  essere
considerati legittimi soltanto: 
      gli avvisi di accertamento e  i  provvedimenti  di  irrogazione
sanzioni notificati entro il 2 settembre 2015; 
      gli inviti a comparire notificati,  e  i  processi  verbali  di
constatazione redatti, entro il 2 settembre 2015, a condizione che  i
relativi atti impositivi  o  sanzionatori  fossero  stati  notificati
entro il 31 dicembre 2015. 
    La  disciplina  degli  art.  43,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600/1973 e 57 decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 633/1972 era stata ulteriormente rivista  ad  opera  dell'art.  1,
commi 130 e 131, della legge n. 208/2015, in vigore  dal  1°  gennaio
2016, che aveva portato alla definitiva soppressione  della  facolta'
di raddoppio dei  termini  di  accertamento  in  caso  di  violazione
penalmente  rilevante  a  fronte  di  un  prolungamento  dei  termini
ordinari di accertamento. 
    Oltre alla disciplina per l'entrata in vigore dei  nuovi  termini
decadenziali  per  l'accertamento,  il  successivo  comma  132  aveva
introdotto un regime transitorio relativamente ai termini di notifica
degli  avvisi  di  accertamento  relativi  ai  periodi   di   imposta
antecedenti al 2016: detti avvisi di accertamento  dovevano  comunque
essere notificati, a pena di decadenza,  entro  il  31  dicembre  del
quarto anno successivo a  quello  in  cui  era  stata  presentata  la
dichiarazione  ovvero,  nei  casi  di  omessa   presentazione   della
dichiarazione o di dichiarazione nulla,  entro  il  31  dicembre  del
quinto anno successivo a  quello  in  cui  la  dichiarazione  avrebbe
dovuto essere presentata. 
    Tuttavia, proseguiva il citato comma 132, in caso  di  violazione
che comportasse l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.  331  c.p.p.
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n.  74/2000,  tali
termini erano raddoppiati relativamente al periodo d'imposta  in  cui
era stata commessa la violazione;  il  raddoppio  non  operava  pero'
qualora la denuncia da parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  ivi
compresa  la  Guardia  di  finanza,  fosse  presentata  o   trasmessa
all'autorita' giudiziaria oltre la scadenza ordinaria dei termini  di
cui al primo periodo. 
    La tempestivita' degli atti  di  accertamento  andava  verificata
caso per caso in funzione del periodo  di  imposta  accertato,  della
data  di  notifica  dell'avviso,  dell'effettiva  proposizione  della
denuncia penale e, in caso positivo, della data di esecuzione di tale
incombente da parte dell'amministrazione finanziaria. 
    Nel caso di specie l'Agenzia delle  Entrate  era  decaduta  dalla
potesta' di procedere all'accertamento a causa  dell'inutile  decorso
dei termini di cui agli articoli  43  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600/1973 e 57 Presidente della Repubblica  n.  633/1972
vigenti ratione temporis. 
    L'Ufficio non avrebbe potuto neppure fondatamente sostenere che i
termini ordinari di accertamento potessero beneficiare del  raddoppio
previsto dal citato comma 132 per l'intervenuta  presentazione  della
denuncia penale: sotto tale profilo era sufficiente rilevare  che  le
denunce asseritamente presentate nei confronti di... e... negli  anni
2017 e  2018  non  spiegavano  alcuna  efficacia  nei  confronti  del
ricorrente il quale, contrariamente a quanto dedotto nel citato  PVC,
era stato deferito all'autorita' Giudiziaria non prima del 20 gennaio
2020, data di notifica del PVC nella cui ultima pagina era  riportato
che una copia dello stesso sarebbe  stata  trasmessa  successivamente
alla Procura della Repubblica. 
    Dalla lettura  del  PVC  emergeva  chiaramente  che  le  indagini
finanziarie nei confronti del M. erano iniziate  il  12  aprile  2018
sulla scorta  delle  precedenti  indagini  a  carico  delle  ditte...
concluse nel 2017 e che,  pertanto,  la  G.D.F.  ben  avrebbe  potuto
denunciare  penalmente  tali  fatti  entro  l'ordinario  termine   di
decadenza, essendo gia' in possesso di tutti gli elementi necessari. 
    L'avviso di accertamento doveva  pertanto  essere  annullato  per
l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla potesta' accertativa o, in
alternativa, per non  avere  l'Ufficio  fornito  la  prova  di  avere
tempestivamente deferito il M. all'autorita' giudiziaria. 
    II. Sempre in via preliminare: intervenuta decadenza dell'Ufficio
dalla Potesta' di procedere. All'accertamento dell'IRAP  dei  periodi
di imposta 2013, 2014 e 2015. 
    In ogni caso il raddoppio dei termini  per  l'accertamento  delle
imposte si applicava soltanto ai tributi disciplinati dai decreti del
Presidente della Repubblica nn. 600/1973 (II.DD.) e 633/1972 (IVA) ma
non anche all'IRAP, non essendo quest'ultima un'imposta per la  quale
erano previste sanzioni penali. 
    III. Illegittimita' ed erroneita' dell'avviso di accertamento per
carenza di prove a sostegno della ripresa a  tassazione,  illogicita'
manifesta e palese travisamento dei fatti. 
    Nella denegata ipotesi  di  rigetto  delle  precedenti  eccezioni
l'avviso  di  accertamento  descritto  in  epigrafe  avrebbe   dovuto
comunque essere dichiarato nullo e/o annullato. 
    La rideterminazione induttiva dei maggiori ricavi del  M.,  quale
frutto del disconoscimento della gran parte dei  costi  dal  medesimo
sostenuti nel corso del triennio, si fondava infatti  su  presupposti
di fatto erronei e/o palesemente travisati  dall'Ufficio,  privi  dei
necessari elementi di riscontro  e,  in  quanto  tali,  assolutamente
inidonei a costituire un quadro probatorio munito  di  un  minimo  di
attendibilita'. 
  a) Violazione dell'art. 39, decreto del Presidente della Repubblica
n. 600/1973. 
    Gli elementi indiziari utilizzati dall'Ufficio  erano  del  tutto
inidonei  a  fornire  la  prova,  anche  soltanto  presuntiva,  della
fittizieta' delle operazioni  descritte  nelle  fatture  di  acquisto
oggetto di disconoscimento. 
    L'onere della prova circa  l'inesistenza  dell'operazione,  quale
fatto   costitutivo   della   pretesa   fiscale,   incombeva    sulla
amministrazione finanziaria, senza alcuna eccezione. 
    Era ben vero che l'Amministrazione Finanziaria era legittimata  a
fornire prova contraria e che tale prova poteva essere fornita  anche
in via induttiva, vale a dire utilizzando elementi  non  direttamente
dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni.  Ma  era  altrettanto
vero che le  presunzioni  utilizzate  dovevano  avere  una  effettiva
valenza probatoria, e cioe' dovevano essere assistite  dal  requisito
della gravita', precisione e concordanza. 
    Nel  caso,  di  specie,   invece,   le   presunzioni   utilizzate
dall'Ufficio erano  palesemente  prive  dei  requisiti  di  gravita',
precisione e concordanza, per almeno tre ordini di motivi: 
      a) perche' il ragionamento induttivo dell'Ufficio  non  muoveva
da un fatto certo, vale a dire un fatto o  una  situazione  di  fatto
della vita sociale che avessero acquisito certezza sotto  il  profilo
della realta' storico-naturalistica, ma da un fatto - la  sostanziale
natura di «cartiere» delle imprese individuali... - anch'esso provato
attraverso presunzioni, vale a dire attraverso la  valorizzazione  di
alcuni elementi indiziari; 
      b)  perche'  gli  elementi  indiziari   dai   quali   l'Ufficio
pretendeva di inferire, con ragionamento  induttivo,  la  inesistenza
delle imprese individuali... neppure erano concordanti, elidendosi in
realta' tra loro:  priva  di  alcuna  rilevanza  anche  semplicemente
indiziaria risultava la presunta assenza di  struttura  organizzativa
delle due ditte individuali, posto che il tipo  di  attivita'  svolta
dalle suddette imprese non richiedeva  alcuna  particolare  struttura
organizzativa ne' personale dipendente particolarmente qualificato  e
non meramente avventizio ne', infine, attrezzature diverse da forbici
ed altri utensili ad uso manuale; 
      c) perche' il rapporto di conseguenzialita'  (o  di  inferenza)
che intercorreva tra il fatto noto (che in realta' non era  un  fatto
certo, come sopra evidenziato) costituito dalla  pretesa  inesistenza
delle imprese individuali..., e il  fatto  ignoto,  vale  a  dire  la
inesistenza   delle   operazioni   descritte   nelle    fatture    in
contestazione, non presentava un grado di attendibilita' tale da fare
presumere  che  il  fatto  ignoto  si  affermasse  come   conseguenza
logicamente ricollegabile al fatto noto  alla  luce  dell'esperienza,
secondo la regola dell'id quod plerumque accidit. 
  b) Violazione dell'art. 7, legge n.  212/2000,  42  -  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600/1973, 56  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 633/1972 
    Nel caso di specie ne' l'avviso di accertamento impugnato ne'  il
PVC della Guardia di Finanzia specificavano se le fatture oggetto  di
disconoscimento   fossero    relative    ad    operazioni    ritenute
oggettivamente o soggettivamente inesistenti. 
  c)  Nel  merito:  sulla  regolarita'  delle  fatture   oggetto   di
contestazione. 
    Secondo la ricostruzione operata  dall'Ufficio  l'inesistenza  di
tutte le fatture  emesse  dalle  imprese  individuali...  e  ...  nei
confronti del M. sarebbe discesa: 
      dall'ingente ammontare del fatturato a fronte  dell'assenza  di
una contrattualistica fra le parti; 
      dall'inadeguatezza delle  due  strutture  aziendali  dei...  «a
poter materialmente effettuare delle prestazioni  per  importi  cosi'
ingenti» (ovverossia alla mancanza di una sede operativa, all'assenza
di macchinari di proprieta' delle ditte nonche'  di  attrezzature  di
impresa); 
      dalla  modalita'  di  strutturazione  delle  fatture,   recanti
importi arrotondati;  dalla  genericita'  delle  fatture  senza  dati
sufficienti per identificare la natura, la qualita'  e  la  quantita'
delle prestazioni rese in favore del ricorrente; 
      dalla genericita' dei giustificativi dei pagamenti eseguiti dal
M. in favore delle due ditte individuali. 
    La totale erroneita' di tali affermazioni appariva  evidente  ove
soltanto si considerasse che l'assenza di contratti fra il ricorrente
le ditte... era agevolmente giustificabile per due ordini di ragioni:
in primo luogo perche' il  M.  aveva  con  le  predette  imprese  una
collaborazione consolidata e risalente nel tempo e pertanto  non  era
ritenuto necessario  sottoscrivere  alcun  contratto  di  subappalto.
Inoltre, la facolta' di concludere verbalmente siffatti contratti era
prevista  dall'ordinamento  che  ammetteva  che   l'appalto   potesse
perfezionarsi anche oralmente o, addirittura, per facta concludentia. 
    Per quanto  invece  riguardava  la  contestazione  relativa  alla
contabilizzazione  di  fatture  recanti   importi   arrotondati   era
sufficiente   evidenziare   che,   inspiegabilmente,   la    medesima
contestazione non era stata mossa in ordine ad altre  fatture  emesse
nei confronti del M. da altri «subappaltatori». 
    Le  stesse  considerazioni  valevano  a  spiegare   la   presunta
genericita' delle fatture di acquisto che, a detta dell'Ufficio,  non
recavano dati sufficienti per identificare la natura, la  qualita'  e
la quantita' delle prestazioni rese. 
    Riguardo, infine, alla  presunta  inadeguatezza  della  struttura
aziendale   delle   ditte...   rappresentava   che   gli   interventi
subappaltati alle stesse non richiedevano l'utilizzo di  «macchinari»
perche' tutti i  lavori  commissionati  dovevano  svolgersi  in  modo
manuale  come  espressamente  richiesto  dai   committenti.   Inoltre
ribadiva che nei periodi oggetto di accertamento  i  clienti  del  M.
erano aziende agricole ben note sul territorio. 
    Ed ancora osservava che, senza l'apporto delle  ditte  ...e  ...,
tutte le operazioni affidate alla ditta A. M. dal medesimo  fatturate
ai propri  committenti  e  non  oggetto  di  contestazione  da  parte
dell'Ufficio comprensive quindi non solo della vendemmia ma anche  di
altri lavori di preparazione  e  manutenzione  delle  vigne,  nonche'
della manutenzione degli oliveti e della raccolta di olive e pomodori
-non avrebbero potuto essere portate a compimento. 
  d) Sulla differenza  tra  le  FOI  e  i  pagamenti  effettuati  dal
ricorrente. 
    Sgombrato il campo da qualsiasi dubbio  in  ordine  all'effettivo
svolgimento da  parte  delle  imprese...  dei  lavori  oggetto  della
fatturazione  contestata  dall'Ufficio,  a  ulteriore   dimostrazione
dell'erroneita' della ricostruzione fattuale proposta da quest'ultimo
evidenziava che anche quanto contestato in tema di differenza tra  le
presunte FOI ricevute e l'importo di bonifici  e  assegni  emessi  in
favore dei... era privo di fondamento. 
    Contenute erano le differenze e attribuibili a gestioni contabili
non accurate  dei  coniugi...  e  ...,  titolari  delle  due  imprese
individuali presunte emittenti delle FOI. 
    Inoltre le copie di molti assegni emessi dal M. nel corso dei tre
anni oggetto di verifica non erano stati consegnati  da  parte  delle
banche, cosicche' appariva del  tutto  verosimile  che  nel  medesimo
periodo anche altri pagamenti fossero stati disposti in favore dei...
fino a concorrenza degli importi fatturati. 
  e) Sugli altri prelevamenti e versamenti ritenuti non giustificati. 
    Con il provvedimento  impugnato  l'Ufficio  aveva  riassunto  gli
esiti delle  indagini  finanziarie  elencando  i  prelevamenti  ed  i
versamenti che sarebbero rimasti privi di giustificazione. 
    Al  riguardo  si  doveva  anzitutto  premettere  che  durante  le
indagini finanziarie il M. aveva  diligentemente  giustificato  oltre
2.500,00  operazioni,  molte  delle  quali  consistite  in  pagamenti
effettuati a mezzo di assegni bancari, che tutti i titoli erano stati
formalmente richiesti alle banche interessate  e  che,  a  causa  del
tempo trascorso,  alcune  matrici  non  erano  state  rintracciate  o
consegnate al richiedente dagli istituti bancari. 
    Chiedeva pertanto, previa sospensiva, l'annullamento  degli  atti
opposti. 
    In tutti i procedimenti si costituiva ritualmente l'Agenzia delle
entrate che chiedeva il rigetto delle richieste di sospensive  e  dei
ricorsi perche' infondati. 
    Premetteva  in  fatto  che  gli  accertamenti   impugnati   erano
conseguenza di un controllo effettuato dalla Guardia  di  Finanza  di
Grosseto nei  confronti  dell'odierno  ricorrente  conclusosi  il  28
gennaio 2020 con la consegna del relativo processo verbale nelle mani
del contribuente. 
    In particolare dal  processo  verbale  era  emerso  da  un  lato,
l'indebita deduzione di costi  a  fronte  di  operazioni  inesistenti
(utilizzo di false fatture emesse da... e...),  dall'altro,  maggiori
componenti positive di reddito derivanti da indagini bancarie. 
    In relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente esponeva  le
seguenti controdeduzioni. 
    Premetteva che nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso
nella parte relativa alla falsita'  delle  fatture,  doveva  comunque
essere confermato il recupero limitatamente  agli  importi  derivanti
dalle indagini bancarie, poiche' il contribuente  non  aveva  offerto
alcuna giustificazione in ordine ai prelevamenti e versamenti. 
    Quanto al primo motivo dei  ricorsi  il  contribuente,  decadenza
dell'Ufficio dai poteri accertativi,  osservava  che  la  notizia  di
reato  a  carico  del  contribuente  derivava  per  stralcio,   quale
utilizzatore delle false fatture, dalla posizione penale  aperta  nei
confronti  di...  e...  ben  prima   della   scadenza   dei   termini
decadenziali. 
    Distingueva i ricorsi per l'anno 2013 da un lato e per  gli  anni
2014 e 2015 dall'altro. Il raddoppio dei termini di decadenza per  la
notifica dell'avviso di accertamento qualora la violazione  posta  in
essere dal contribuente comportasse l'obbligo della denuncia penale -
era  stato  introdotto  dall'art.  37,  commi  24,  25  e   26,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
    In particolare, il comma 24, dell'art. 37, del  decreto-legge  n.
223 del 2006 aveva integrato l'art. 43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tramite l'inserimento del
terzo comma, in base al quale «In caso  di  violazione  che  comporta
obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del  codice  di  procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto  legislativo  10  marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi  precedenti  sono  raddoppiati
relativamente al periodo di imposta  in  cui  e'  stata  commessa  la
violazione». 
    Successivamente l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo  5
agosto 2015, n.  128,  aveva  modificato  le  predette  disposizioni,
prevedendo che, a decorrere dalla sua data di entrata  in  vigore  (2
settembre 2015) «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da  parte
dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia  di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza  ordinaria  dei
termini di cui ai commi precedenti».  Il  successivo  comma  3  aveva
altresi' stabilito che «Sono comunque fatti salvi gli  effetti  degli
avvisi di  accertamento,  dei  provvedimenti  che  irrogano  sanzioni
amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i  quali
l'Agenzia  delle  entrate  fa  valere  una   pretesa   impositiva   o
sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente
decreto». 
    Dovendosi fare riferimento alla notizia di reato inoltrata  prima
del 31 dicembre 2018 alla Procura della Repubblica per i soggetti che
avevano  emesso  le  false  fatture,   concludeva   che   tutti   gli
accertamenti erano stati tempestivamente notificati. 
    Per quanto concerneva il secondo motivo, ovvero il raddoppio  dei
termini ai fini IRAP, l'Agenzia, alla  luce  dell'orientamento  ormai
consolidato  della  giurisprudenza   di   legittimita'   sul   punto,
rappresentava  di  voler  abbandonare  il  rilievo  e   che   avrebbe
provveduto tempestivamente a notificare al contribuente apposito atto
di autotutela parziale. 
    Con  il  terzo  motivo  lett.  a),  inidoneita'  degli   elementi
indiziari utilizzati dall'Ufficio a fornire la prova, anche  soltanto
presuntiva, della fittizieta' delle operazioni descritte in  fattura,
osservava che in tema di distribuzione dell'onere probatorio in  caso
di   operazioni   oggettivamente    inesistenti,    l'amministrazione
finanziaria aveva l'onere di dimostrare che l'operazione  commerciale
documentata dalla fattura non era  stata  in  realta'  mai  posta  in
essere  o  lo  era  stata  solo  in  parte,  indicando  gli  elementi
presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione. 
    Assolto tale onere, ricadeva  poi  sul  contribuente  controllato
l'onere di provare che la  componente  reddituale  dedotta  (o  l'IVA
detratta) avesse una fonte legittima, non essendo sufficienti, a tale
fine, la regolarita' formale delle scritture o le evidenze  contabili
dei  pagamenti,  considerato  che,  sovente,  tali  strumenti   erano
adoperati proprio allo scopo  di  far  apparire  reale  un'operazione
fittizia. 
    Sul  punto  era  intervenuta  la  Corte  di  Cassazione  che  con
l'ordinanza n. 1278 del 22 gennaio  2021  aveva  sostenuto  che  «gli
elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravita', precisione
e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a
mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973  e  art.  54,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono idonee,
di per se' sole considerate, a fondare il convincimento del giudice». 
    Nel caso di specie, sussistevano  gravi  e  numerosi  elementi  a
conferma della inesistenza delle operazioni in parola. 
    Rappresentava  un  grave  indizio  circa  la  fittizieta'   delle
operazioni poste in essere la circostanza che a carico  dei  soggetti
emittenti le false fatture, ovvero...  e...,  entrambi  operanti  nel
settore produttivo del supporto alla produzione vegetale, erano state
effettuate analoghe attivita'  ispettive  conclusesi  successivamente
con avvisi di accertamento, per gli  anni  2013,  2014  e  2015,  mai
impugnati. 
    La mancata impugnazione  degli  avvisi  attestava  la  fondatezza
dell'operazione   effettuata   dall'Amministrazione   Finanziaria   e
dimostrava in modo inequivocabile che i detti  soggetti  non  avevano
mai svolto l'attivita' evidenziata nelle fatture, in quanto  la  loro
finalita' principale era quella di emettere  fatture  per  operazioni
inesistenti allo scopo  di  consentire  agli  utilizzatori  di  poter
iscrivere passivita' fittizie ed abbassare cosi' la tassazione. 
    Quanto agli altri elementi da cui si desumeva l'inesistenza delle
operazioni   rinviava   a   quanto   indicato   nell'accertamento   e
precisamente: 
      l'ingente   fatturato   a   fronte    dell'assenza    di    una
contrattualistica di riferimento; 
      l'inadeguatezza della struttura aziendale delle ditte... e ...a
poter materialmente effettuare delle prestazioni  per  importi  cosi'
ingenti. Le due ditte infatti non disponevano di una sede  operativa,
non  risultando  essere  proprietarie  di  macchinari,   nonche'   di
qualsivoglia attrezzatura d'impresa atta a poter eseguire le notevoli
prestazioni di servizio dalle medesime certificate; 
      la modalita' di scritturazione delle  fatture  recanti  importi
arrotondati,  che  difficilmente  avrebbero  potuto   originarsi   da
prestazioni calcolate in base alle effettive ore di lavoro rese dalle
maestranze, non essendo  in  alcuna  parte  delle  stesse  rilevabile
l'esecuzione di prestazioni a corpo  che,  invece,  avrebbero  potuto
determinare importi arrotondati, come nei casi di specie; 
      la genericita'  delle  fatture,  le  quali  non  recavano  dati
sufficienti ad  identificare,  con  precisione,  natura,  qualita'  e
quantita' delle prestazioni rese. 
    Peraltro,  sebbene  dal  contraddittorio  instaurato  durante  le
indagini finanziarie risultasse la presenza  di  pagamenti  (bonifici
e/o  assegni)  nei   confronti   delle   ditte   sopra   citate,   le
giustificazioni fornite dalla  parte  con  riferimento  alle  singole
operazioni (in uscita dai conti correnti della  ditta  M.  A.  ed  in
entrata nei conti delle ditte... e  ...)  recavano  una  descrizione,
invece per altri fornitori  della  ditta  verificata,  a  fronte  del
pagamento effettuato, venivano dettagliatamente indicati la data e il
numero della fattura alla quale il pagamento di riferiva. 
    Con il terzo motivo lett. b), vizio nella motivazione dell'avviso
di accertamento per non essere stato specificato se si  trattasse  di
fattura oggettivamente o soggettivamente inesistente,  osservava  che
da una piana lettura tanto del PVC quanto dell'avviso di accertamento
si  evinceva  in  maniera  univoca  l'inesistenza   oggettiva   delle
operazioni in parola. 
    L'avviso di accertamento, quindi,  era  motivato  e  legittimo  e
nessuna lesione del diritto di difesa era stata commessa,  in  quanto
la motivazione dell'atto assolveva esattamente al rendere  edotto  il
contribuente sulle ragioni di fatto e di diritto per cui si procedeva
al recupero erariale. 
    Quanto quarto motivo lett. c), assenza di  elementi  probatori  a
sostegno dell'inesistenza delle operazioni e sulla regolarita'  delle
fatture oggetto di  contestazione,  rimandava  ai  punti  precedenti.
Citava giurisprudenza di legittimita'. 
    Quanto al terzo motivo lett. d), differenza tra  le  fatture  per
operazioni inesistenti e i pagamenti effettuati  dal  contribuente  a
favore  dei  soggetti  emittenti  le  false  fatture,  osservava  che
l'ufficio aveva correttamente operato. 
    Le operazioni riguardanti  i  bonifici  e/o  gli  assegni  i  cui
beneficiari erano risultati essere la d.i .... e la d.i.  ...,  erano
state giustificate  dalla  parte  in  sede  di  contraddittorio  come
pagamenti in acconto o a saldo di fatture per prestazioni di servizio
ricevute. 
    Poiche'  tali  fatture  risultavano  essere  state   emesse   per
operazioni inesistenti, e dunque gia' recuperate  a  tassazione  come
costi indebitamente dedotti, erano stati contestati solo gli  importi
scaturenti per differenza tra le fatture per  operazioni  inesistenti
ricevute e le movimentazioni bancarie in parola. 
    Pertanto  solo  su  tale   differenza,   non   giustificata   dal
contribuente in sede  di  contraddittorio,  era  stata  applicata  la
presunzione legale operante nell'ambito  delle  indagini  finanziarie
per determinare l'importo da recuperare a tassazione. 
    Quanto al terzo motivo lett. e) sulla corretta ricostruzione  dei
movimenti bancari sul presupposto che la differenza non  giustificata
«corrispondesse ad una serie di pagamenti in  favore  dei  dipendenti
certamente avvenuti ma effettuati tramite denaro contante  a  seguito
di relativi prelevamenti dai conti correnti o attraverso  assegni  le
cui matrici non sono state consegnate dalle banche» osservava che una
parte di questi pagamenti  erano  gia'  stati  decurtati  dalla  base
imponibile, essendo prelevamenti entro i  1.000  euro  giornalieri  e
comunque entro i 5.000 euro mensili. 
    Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimita', la presunzione puo' essere superata solo attraverso una
prova analitica e specifica  e  non  con  affermazioni  generiche  ed
apodittiche come quelle proposte dal ricorrente. 
    Era necessario quindi che il contribuente fornisse  la  specifica
indicazione della riferibilita' di ogni versamento bancario, idonea a
dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni  bancarie
non riguardassero operazioni imponibili. 
    Pertanto, in mancanza di una concreta e analitica  dimostrazione,
i versamenti e i prelevamenti risultanti  dai  conti  correnti  erano
stati correttamente considerati componenti positivi di reddito. 
    Nell'udienza in camera di consiglio in data 15 settembre 2022, la
Corte con separate ordinanze accoglieva le istanze di sospensiva. 
    Con memoria in data 9 novembre 2022 la parte resistente  chiedeva
rinvio  per  acquisire  le  notizie  sul  procedimento   penale   per
l'utilizzo di fatture inesistenti. 
    A sua volta con  memoria  in  data  11  novembre  2022  la  parte
ricorrente contestava le argomentazioni di controparte e ribadiva  le
proprie tesi. 
    Nell'udienza  del   23   novembre   2022   venivano   riuniti   i
procedimenti; su istanza dell'Agenzia il procedimento veniva rinviato
a nuovo ruolo in attesa  delle  determinazioni  della  Procura  della
Repubblica. 
    Nell'odierna  udienza,  la  Corte  ritiene   rilevante,   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
del vigente art. 21-bis del decreto legislativo n. 546 del  1992  per
violazione degli articoli 3, primo comma, 53, 24, secondo comma, 111,
primo e secondo comma, della Costituzione. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    1. Occorre premettere  che  gli  atti  impugnati,  relativi  agli
avvisi  di  accertamento  ai  fini  I.R.P.E.F.,  I.R.A.P.,  I.V.A.  e
contributi previdenziali per gli esercizi d'imposta degli anni  2013,
2014 e 2015, sono conseguenti alla  comunicazione  della  notizia  di
reato elevata a carico del contribuente, quale utilizzatore di  false
fatture, a sua volta derivante per stralcio  dalla  posizione  penale
aperta nei confronti degli emittenti di tali fatture, ... e... 
    2. A seguito delle indagini penali e della  relativa  notizia  di
reato della Guardia di Finanza di Grosseto, l'odierno ricorrente,  M.
A., all'esito dell'udienza preliminare, era stato tratto  a  giudizio
di fronte al Tribunale di Grosseto per rispondere: 
      1) del reato di cui all'art. 2, decreto legislativo n.  74  del
2000 per aver utilizzato  fatture  oggettivamente  inesistenti  nella
dichiarazione dei redditi del 2013 in data...; 
      2) del reato di cui all'art. 2, decreto legislativo n.  74  del
2000 per aver utilizzato  fatture  oggettivamente  inesistenti  nella
dichiarazione dei redditi del 2014 in data.; 
      3) del reato di cui all'art. 2, decreto legislativo n.  74  del
2000 per aver utilizzato  fatture  oggettivamente  inesistenti  nella
dichiarazione dei redditi del 2015 in data.... 
    Con sentenza in data 9 ottobre 2023 all'esito del dibattimento il
Giudice del Tribunale di Grosseto mandava assolto il M. dai  suddetti
reati ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p.  con  la  formula
perche' il fatto non sussiste. La sentenza diveniva  irrevocabile  in
data 17 gennaio 2024. 
 
               Rilevanza e non manifesta infondatezza 
  (articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87) 
 
    3. Cio' premesso, questa Corte di  giustizia  tributaria  ritiene
rilevante,  e  non  manifestamente   infondata,   la   questione   di
legittimita' costituzionale  del  vigente  art.  21-bis  del  decreto
legislativo n. 546 del 1992 per violazione degli  articoli  3,  primo
comma, 53, 24, secondo comma,  111,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Invero,  dalla  lettura  dei  capi  di  imputazione  emerge   che
trattasi, all'evidenza, dei medesimi fatti (e delle identiche riprese
a  tassazione)  posti  a  fondamento  dell'avviso   di   accertamento
impugnato innanzi a questa Corte. 
    Spiegando  la  sentenza  penale  di  assoluzione   efficacia   di
giudicato  nell'ambito   del   presente   giudizio   con   rifermento
all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali,  dovrebbe
ritenere questa Corte, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  21-bis
decreto legislativo n. 74/2000, anche  con  riferimento  al  presente
giudizio tributario che tali fatti non sussisterebbero, per  mancanza
del relativo presupposto impositivo delle maggiori imposte accertate,
con la  conseguenza  che,  in  accoglimento  dei  motivi  di  ricorso
dell'odierno contribuente, dovrebbe senz'altro annullare  gli  avvisi
di accertamento in (immediata) applicazione dello  ius  superveniens,
non residuando alcun margine di autonomia valutativa. 
    Se non fosse entrato in vigore l'art. 21-bis, decreto legislativo
n. 74/2000 questa  Corte  si  sarebbe  dovuta  confrontare  coi  noti
principi - costantemente affermati prima dello ius  superveniens  qui
censurato in tema di rapporti  tra  processo  tributario  e  processo
penale -secondo i quali la sentenza irrevocabile di  assoluzione  dal
reato tributario,  emessa  con  la  formula  «perche'  il  fatto  non
sussiste», non spiega  automaticamente  efficacia  di  giudicato  nel
processo tributario, ancorche' i fatti accertati in sede penale siano
gli stessi per i  quali  l'Amministrazione  finanziaria  ha  promosso
l'accertamento nei confronti del contribuente, ma puo'  essere  presa
in  considerazione  come  possibile  fonte  di  prova   dal   giudice
tributario,  il  quale,   nell'esercizio   dei   propri   poteri   di
valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito  specifico  in
cui detta decisione e' destinata ad operare (ex multis,  Cass.  civ.,
Sez. trib., ordinanza 27 giugno 2019, n. 17258, Rv. 654693-01; Id. 22
maggio 2015, n. 10578, Rv. 635637-01; Id. 12 marzo 2007, n. 5720). 
    Atteso che nel processo tributario vigono i limiti in materia  di
prova posti dall'art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 546/1992 (e,
in precedenza, dall'art. 35, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), e  trovano  ingresso,  con
rilievo  probatorio,  in  materia  di  determinazione   del   reddito
d'impresa, anche presunzioni semplici (art. 39, comma 2, decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973),  prive  dei   requisiti
prescritti ai fini della  formazione  di  siffatta  prova  tanto  nel
processo civile (art. 2729, comma 1,  del  codice  civile),  che  nel
processo penale (art. 192, comma 2, del codice di procedura  penale),
prima dell'odierno ius superveniens nessuna automatica  autorita'  di
cosa giudicata  avrebbe  potuto  attribuirsi  nel  presente  giudizio
tributario alla  sentenza  penale  irrevocabile,  di  condanna  o  di
assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorche' i  fatti
accertati in sede  penale  fossero  stati  gli  stessi  per  i  quali
l'Amministrazione  finanziaria   ha   promosso   l'accertamento   nei
confronti del contribuente. Pertanto, il  giudice  tributario,  prima
dell'odierna  novella,  non  avrebbe  potuto  limitarsi  a   rilevare
l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari,
estendendone automaticamente  gli  effetti  con  riguardo  all'azione
accertatrice del singolo ufficio tributario, ma,  nell'esercizio  dei
propri autonomi e doverosi poteri di valutazione della condotta delle
parti e del materiale probatorio acquisito agli atti  (art.  116  del
codice  di  procedura  civile.),  avrebbe  dovuto,  in   ogni   caso,
verificarne  la  rilevanza  nell'ambito  specifico  in  cui  esso  e'
destinato ad operare (Cass. civ., 27 giugno 2019,  n.  17258;  Id.  4
novembre 2017, n. 28174; Id., 22 maggio  2015,  n.  10578;  Cass.  27
febbraio 2013, n. 4924; Id., 27 settembre 2011,  n.  19786;  Id.,  12
marzo 2007, n. 5720; Id., 24 maggio 2005, n. 10945). 
    4. L'entrata in vigore, a far data dal 29 giugno 2024,  dell'art.
21-bis, decreto legislativo n. 74/2000 (intitolato  «Efficacia  delle
sentenze  penali  nel  processo  tributario   e   nel   processo   di
Cassazione»), come introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo  14
giugno 2024, n. 187 (recante  «Revisione  del  sistema  sanzionatorio
tributario, ai sensi dell'art. 20, della  legge  9  agosto  2023,  n.
111», nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024), ha  mutato
profondamente i rapporti tra processo tributario e  processo  penale,
introducendo un segnale di forte discontinuita' rispetto  all'assetto
che si era venuto a realizzare. Esso cosi' dispone: 
      «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione  perche'  il  fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in  seguito
a dibattimento nei confronti del medesimo  soggetto  e  sugli  stessi
fatti materiali oggetto di valutazione nel processo  tributario,  ha,
in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado,  quanto  ai
fatti medesimi. 
      2. La sentenza penale irrevocabile  di  cui  al  comma  1  puo'
essere depositata anche nel giudizio di Cassazione  fino  a  quindici
giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,  limitatamente
alle  ipotesi  di  sentenza  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non
sussiste, anche nei confronti  della  persona  fisica  nell'interesse
della quale ha  agito  il  dipendente,  il  rappresentante  legale  o
negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e  societa',  con  o  senza
personalita'  giuridica,  nell'interesse  dei  quali  ha   agito   il
rappresentante  o  l'amministratore  anche  di  fatto,  nonche'   nei
confronti dei loro soci o associati.». 
      A far data dal 1° gennaio 2026, con  l'entrata  in  vigore  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,  n.  175,
l'art.  21-bis,  formalmente  abrogato   dall'art.   130,   rifluira'
nell'art. 119 nel medesimo testo. 
      4.1. Sulla portata e sugli effetti di tale disposizione  si  e'
gia' pronunciata la Corte di cassazione  che,  da  ultimo,  ha  cosi'
statuito: «La disposizione, che non si accompagna alla previsione  di
una sospensione obbligatoria del processo tributario in  pendenza  di
quello  penale,  impone  di  riconoscere  efficacia  vincolante   nel
processo tributario  al  giudicato  penale  assolutorio  formatosi  a
seguito di giudizio dibattimentale, purche' tale giudicato  abbia  ad
oggetto  gli  stessi  fatti  materiali  oggetto  di  valutazione  nel
processo tributario e purche' l'assoluzione sia avvenuta in  base  ad
una delle due  formule  sopra  indicate;  l'efficacia  del  giudicato
attiene quindi agli "stessi fatti materiali", il  che  ha  indotto  i
primi commentatori ad evidenziare che, quando si discute di efficacia
della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce  al
giudicato penale in se' e per  se',  ma  all'accertamento  dei  fatti
contenuti nella relativa decisione. E quindi, cio' che interessa  non
e' il valore extra-penale  del  dispositivo  della  sentenza,  ma  il
valore extra-penale degli accertamenti di fatto  (cosi'  Cass.  civ.,
Sez. trib., 16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.). 
    La  Sezione  tributaria   della   Cassazione,   sulla   base   di
un'interpretazione reiteratamente espressa (Cass.  civ.,  16  gennaio
2025, n. 1021; Id., 31 luglio 2024, n. 21584; Id., 3 settembre  2024,
n. 23570; Id., 3 settembre 2024, n. 23609) e' dell'avviso che lo  ius
superveniens rappresentato dall'art. 21-bis cit. si applica anche  ai
casi -come  quello  per  cui  e'  causa  (donde  la  rilevanza  della
sollevata questione di costituzionalita') -in cui la sentenza  penale
dibattimentale  di  assoluzione  sia  divenuta   irrevocabile   prima
dell'entrata in vigore del citato  decreto  legislativo  n.  87/2024,
purche', alla data di entrata in  vigore  del  medesimo,  sia  ancora
pendente il giudizio di  cassazione  contro  la  sentenza  tributaria
d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai  medesimi
fatti,   rilevanti   penalmente,   dai   quali   egli    sia    stato
irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una
delle formule di merito previste dal codice di rito  penale  (perche'
il fatto non sussiste o perche' l'imputato  non  l'ha  commesso).  Le
disposizioni in esame appaiono, infatti, avere carattere processuale,
incidendo  sulla  efficacia  esterna  nel  processo  tributario   del
giudicato penale (il primo comma) e sulle modalita' di produzione nel
giudizio di cassazione (il secondo comma) (cosi', ancora, Cass. civ.,
16 gennaio 2025, n. 1021, § 2.2.1.). 
    Richiamando il principio generale  per  il  quale,  nel  caso  di
successione di leggi processuali nel tempo, ove  il  legislatore  non
abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di  cui
all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina si applica  non
solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata  in  vigore
ma anche  i  singoli  atti,  ad  essa  successivamente  compiuti,  di
processi iniziati prima della sua  entrata  in  vigore  (cosi'  Cass.
civ., 3 aprile 2017, n. 8590; Id. 30 dicembre 2014, n. 27525; Id.  12
settembre 2014, n. 19270), piu' in particolare si  e'  affermato  che
«l'art. 21-bis del decreto legislativo  n.  74/2000,  introdotto  dal
decreto legislativo n.  87  del  2024,  che  riconosce  efficacia  di
giudicato del processo tributario alla sentenza penale dibattimentale
irrevocabile di assoluzione, e' applicabile, quale ius  superveniens,
anche ai casi in cui detta sentenza e'  divenuta  irrevocabile  prima
della operativita' di detto articolo e, alla data della  sua  entrata
in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di  cassazione  contro
la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in
relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli  e'
stato irrevocabilmente assolto,  con  una  delle  formule  di  merito
previste dal codice di rito penale (perche' il fatto non  sussiste  o
perche' l'imputato non l'ha commesso)» (Cass. civ., 2 dicembre  2024,
n. 30814). 
    Per quel che qui rileva ai  fini  della  rilevanza  e  della  non
manifesta infondatezza  della  qui  sollevata  questione  non  vi  e'
convergenza di orientamento in ordine  alla  rilevanza  nel  giudizio
tributario delle sentenze penali di assoluzione  pronunziate  -  come
nella presente vicenda - ex art. 530, secondo comma, c.p.p. essendosi
formato, a tale riguardo, un orientamento  inteso  ad  escluderne  il
rilievo ai fini della disciplina di cui all'art. 21-bis cit. in esame
(a partire da Cass. civ. n.  3800/2025,  seguita  da  Cass.  civ.  n.
4291/2025 e Cass. civ. n. 4294/2025 e Cass. civ. 9148/2025) mentre la
tesi contraria, favorevole alla estensione  degli  effetti  dell'art.
21-bis cit. anche alle sentenze di assoluzione con formula di  merito
pronunciate ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., e'  ravvisabile,
seppure in forma inespressa, in Cass. civ. n. 23570/2024 e Cass. civ.
n. 23609/2024. 
      4.2. Ora, poiche' la norma  de  qua  e'  applicabile  anche  ai
giudizi tributari di primo grado  in  corso,  quale  quello  per  cui
procede questa  Corte,  cio'  spiega  anzitutto  la  rilevanza  della
sollevata questione di costituzionalita'. 
      4.3. Sotto altri profili, sulla portata  applicativa  dell'art.
21-bis, decreto legislativo n. 74/2000, giova ricordare che  e'  gia'
stata rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di  Cassazione  a
dimostrazione  della  problematicita'  della   norma   de   qua   -la
risoluzione delle seguenti questioni controverse concernenti l'ambito
di efficacia dell'art. 21-bis sia in relazione  all'estensione  anche
al rapporto impositivo  -ovvero  alla  limitazione  alla  sola  parte
sanzionatoria -degli effetti della sentenza  penale  irrevocabile  di
assoluzione dal reato tributario (emessa ad  esito  del  dibattimento
con la formula «perche'  il  fatto  non  sussiste»),  sia  in  ordine
all'applicabilita' della nuova disciplina all'ipotesi di  assoluzione
con la formula prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p.  (Cass.  civ.,
Sez. trib., ord. interl. 4 marzo 2025, n. 5714). 
    Le Sezioni unite civili, all'esito  dell'udienza  del  7  ottobre
2025, con ordinanza interl. n. 31961 del 9 dicembre 2025  (depositata
nelle more del deposito della presente ordinanza), hanno rinviato  la
trattazione della causa a nuovo  ruolo,  in  attesa  della  decisione
della Corte costituzionale sulle questioni di legittimita'  frattanto
sollevate - ritenute pregiudiziali rispetto a quelle rimesse ad  esse
Sez. U - dalla  Corte  di  Giustizia  Tributaria  del  Piemonte,  con
ordinanza 10 marzo 2025 n. 64 e, da ultimo, dalla Corte di  Giustizia
Tributaria di Roma, con ordinanza 13 maggio 2025, n. 1838  (estensore
dott. Natalini, componente applicato al presente Collegio), la  quale
ha sollevato le seguenti tre questioni di legittimita' costituzionale
che anche questa Corte intende fare proprie negli esatti termini: 
      1) violazione degli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione,  per
l'«intrinseca  irragionevolezza  ed  irrazionalita'  dell'automatismo
processuale» determinato  dall'art.  21-bis,  operante  ad  esclusivo
vantaggio  del  contribuente  (assolto),  «senza   garantire   alcuna
possibilita'  di  resistenza  all'Amministrazione  finanziaria»,  con
«evidente violazione del principio  della  parita'  delle  parti  nel
processo tributario»; 
      2) violazione degli articoli 24 e 111 della  Costituzione,  per
la disparita' di trattamento tra le  parti  processuali  (pubblica  e
privata), che emerge chiaramente confrontando  l'art.  652  c.p.p.  e
l'art. 21-bis, in quanto «mentre la sentenza penale  di  assoluzione,
secondo la norma generale del  codice  di  rito,  puo'  incidere  nei
giudizi civili  o  amministrativi  solo  se  il  danneggiato  si  sia
costituito o sia stato  posto  in  condizione  di  costituirsi  parte
civile, nel processo tributario, per effetto dell'art.  21-bis  cit.,
cio'  non  avviene,  con  irragionevole  disparita'  tra   situazioni
assolutamente comparabili»; 
      3)  violazione  degli  articoli  3  e  53  della  Costituzione,
determinandosi una situazione di  disuguaglianza  tributaria  tra  il
contribuente assolto in sede penale, il  quale  ottiene  l'automatico
annullamento  giudiziale  dell'atto   impositivo   quand'anche   egli
manifesti una propria capacita' contributiva mentre cio' non  avviene
in caso di condanna a carico  del  contribuente  o  se  quest'ultimo,
avendo  commesso  violazioni  tributarie  meno  gravi  (i.e.,   senza
rilevanza penale), non ha potuto godere  della  disciplina  dell'art.
21-bis. 
      5. Anche e proprio per l'immediata  applicabilita'  (anche)  ai
giudizi  in  corso  della  norma  censurata   e   per   la   ritenuta
applicabilita' anche agli esiti assolutori  ex  art.  530,  comma  2,
c.p.p., questa Corte, richiamando  e  facendo  proprie  le  questioni
sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, con  ordinanza
13 maggio 2025, n. 1838 - ritiene che il dettato legislativo  di  cui
all'art. 21-bis decreto legislativo n. 74/2000  presti  il  fianco  a
dubbi  non   manifestamente   infondati   di   costituzionalita'   in
riferimento a plurimi parametri costituzionali. 
      5.1. In punto di rilevanza, giova preliminarmente ribadire che,
per le ragioni suesposte, la questione di costituzionalita'  riguarda
una disposizione - il gia' richiamato art. 21-bis decreto legislativo
n. 74/200, applicabile nel presente giudizio in forza  dell'indirizzo
giurisprudenziale  sopra  citato  in  tema  di  formula   assolutoria
dubitativa e, quindi, influente per la sua definizione. 
      Si precisa che, stante il cennato collegamento con il  presente
giudizio, la questione di legittimita' costituzionale e'  attuale  e,
certamente,  non  meramente  ipotetica  (v.   Corte   costituzionale,
ordinanza n. 34 del 2016; Id. nn. 269 e 193 del 2015;  Id.  ordinanza
n. 128 del 2015), ne' prematura (Id. ordinanza n. 176 del 2011, n. 26
del 2012; Id. n. 161  del  2015),  ne'  tantomeno  tardiva,  qual  e'
riferita ad evenienze sostanziali o processuali non ancora  (o  gia')
verificatesi (Corte costituzionale n. 100 del 2015; Id. ordinanza  n.
162 del 201). 
      «Rilevante», dunque, e' la norma (processuale nella specie)  di
cui, come nel caso di specie -il giudice debba  necessariamente  fare
applicazione per decidere la controversia a lui sottoposta. 
      5.2. Sempre in punto di ammissibilita',  si  evidenzia  che  il
tenore letterale della disposizione assolve questa  Corte  rimettente
dall'onere  di  sperimentare  l'interpretazione  conforme  in  quanto
questo  tentativo  esegetico  e'  incompatibile   con   la   divisata
inequivocabile lettera della disposizione. Infatti,  codesto  Giudice
delle leggi ha piu' volte affermato che «l'onere  di  interpretazione
conforme  viene   meno,   lasciando   il   passo   all'incidente   di
costituzionalita', allorche' il giudice rimettente sostenga, come nel
caso di specie,  che  il  tenore  letterale  della  disposizione  non
consenta tale interpretazione» (da ultimo,  Corte  costituzionale  n.
110 del 2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; Id. nn. 202, 178  e  104
del 2023; Id. n. 18 del 2022; Id. nn. 59 e 32 del 2021; Id. n. 32 del
2020;  cfr.  altresi'   Id.   n.   253   del   2020,   secondo   cui:
«l'interpretazione  adeguatrice,  orientata  a  rendere  conforme  il
dettato normativo a  Costituzione,  ha  pur  sempre  un  insuperabile
limite nel dato letterale della disposizione»). 
      5.3. L'esigenza di rivolgersi a Codesto Giudice delle leggi  e'
ancor   piu'   pressante   nella   soggetta   materia,   in    quanto
«l'affidabilita', prevedibilita' e  uniformita'  dell'interpretazione
delle norme processuali costituisce  imprescindibile  presupposto  di
uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo» (Cass., Sez.
U civ., ordinanza 6 novembre 2014, n. 23675, Rv. 632845-01). 
      6. Passando al  merito  della  questione  sollevata,  in  primo
luogo, si segnala il contrasto dell'art. 21-bis  decreto  legislativo
n. 546/1992 con il canone della ragionevolezza  di  cui  all'art.  3,
primo comma, della Costituzione. 
      6.1. Non ignora questa Corte che, per  costante  giurisprudenza
costituzionale,  in  materia  processuale  compete   al   legislatore
un'ampia  discrezionalita'   nella   conformazione   degli   istituti
processuali - anche rispetto a norme orientate alla  riduzione  della
durata dei giudizi (Corte costituzionale n. 96 del 2024), incontrando
il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle
scelte compiute (Corte costituzionale nn. 36 e 39 del  2025;  Id.  nn
189 e n. 96 del 2024; Id. n. 67 del 2023; Id. nn. 230  e  n.  74  del
2022; Id. n. 95 del 2020 e n. 155 del 2019). 
    Nella materia processuale,  quindi,  il  metro  del  giudizio  di
ragionevolezza   deve   essere   particolarmente   rispettoso   della
discrezionalita' legislativa, in quanto la disciplina del processo e'
«frutto  di  delicati  bilanciamenti  tra  principi  e  interessi  in
naturale conflitto reciproco, sicche' ogni intervento  correttivo  su
una singola disposizione, volto ad assicurare una piu' ampia tutela a
uno di tali principi o interessi, rischia di alterare  gli  equilibri
complessivi del sistema» (Corte costituzionale n. n. 230 del 2022). 
    Codesta Corte, gia' con la sentenza n. 89 del 1996, ha  insegnato
che il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione
di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione  di  un
valore immanente dal quale l'ordinamento  non  puo'  prescindere,  ma
definisce l'essenza di un  giudizio  di  relazione  che,  come  tale,
assume un risalto necessariamente dinamico, di modo che  il  giudizio
di eguaglianza e' in se' un giudizio di ragionevolezza, vale  a  dire
un apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e  la  causa
normativa  che  la  deve  assistere  e  che  va  apprezzata  con   un
orientamento marcato alla  concretezza,  ossia  tenendo  conto  degli
effetti applicativi della disciplina. 
      6.2. Nel caso di specie, anche da un punto di vista pratico, si
reputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta  legislativa
del tutto arbitraria ed irrazionale  che  ineluttabilmente  perturba,
anzitutto, il canone costituzionale dell'eguaglianza.  Dunque,  senza
indulgere  in  un  inammissibile  sindacato  di  opportunita'  o   di
plausibilita' della scelta legislativa, non puo' non evidenziarsi che
il disposto di cui all'art. 21-bis  decreto  legislativo  n.  74/2000
nella sua interezza (e siccome applicabile  immediatamente  anche  ai
giudizi in corso), si connota  per  un'assenza  di  ratio  intrinseca
coerente a un  criterio  di  razionalita'  pratica,  che  e'  matrice
dell'equita' (cfr. Corte costituzionale n. 74 del 1992;  Id.  n.  172
del 1996). 
      6.3. Invero, al di la' dell'esatto ambito  di  applicazione  da
riconoscere alla norma indubbiata - questione  rimessa  alle  Sezioni
Unite civili della Cassazione, in forza dell'ord. interl. n. 5714 del
2025  cit.,  essendosi  sul  punto  gia'   manifestati   orientamenti
contrapposti e, da ultimo, non risolta dalle Sez. Unite  in  pendenza
delle sollevate questioni  di  costituzionalita',  cui  questa  Corte
intendere  conformarsi,  e'   palese   il   profilo   di   intrinseca
irragionevolezza   ed   irrazionalita'    manifesta    che    connota
l'automatismo  processuale   introdotto   dalla   norma   indubbiata,
strutturalmente inidonea ad assicurare il confronto dialettico tra le
parti, siccome  operante  ad  esclusivo  vantaggio  del  contribuente
assolto in sede penale dibattimentale -  ma,  irragionevolmente,  non
all'imputato quello prosciolto in esito all'udienza preliminare e non
all'indagato archiviato dal G.I.P. in fase di  indagine  preliminare,
donde l'ulteriore profilo di disparita' trattamentale -  e,  inoltre,
senza    garantire    alcuna     possibilita'     di     «resistenza»
all'Amministrazione finanziaria, e, ancora,  al  contempo  limitativa
della  potestas  iudicandi  del  giudice  tributario,  deprivato   di
qualsivoglia possibilita' valutativa in ordine ai (residuali) profili
(esclusivamente) tributari emergenti, come possibile fonte di  prova,
dalla sentenza penale. 
      6.4. La formulazione letterale della  disposizione  indubbiata,
lungi dall'essere perfettamente  calibrata,  si  riferisce  anzitutto
alla sola sentenza irrevocabilmente  assolutoria,  peraltro  limitata
alle sole due formule «perche' il fatto non sussiste»  o  «l'imputato
non lo ha commesso» (esclusa, quella  «il  fatto  e'  stato  compiuto
nell'adempimento di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facolta'
legittima»: cfr. art. 652 del  codice  di  procedura  penale),  senza
considerare la  sentenza  irrevocabilmente  condannatoria,  con  cio'
espungendo a priori l'ente impositore dalla possibilita' di avvalersi
di  analogo  automatismo,  e  senza  considerare   la   sentenza   di
proscioglimento  emessa  all'esito  dell'udienza  preliminare  o   il
decreto  ovvero  l'ordinanza  di  archiviazione  del  G.I.P.   emessa
all'esito  delle  indagini   preliminari   (con   cio'   introducendo
un'ulteriore  profilo  di  irragionevolezza  e   di   disparita'   di
trattamento «interna» tra gli stessi  contribuenti  indagati/imputati
in sede penale, a seconda che  siano  assolti  all'esito  di  udienza
dibattimentale o prosciolti in udienza  preliminare  o  semplicemente
archiviati); in secondo luogo, non vi  si  fa  esplicito  riferimento
all'art. 654 del codice di  procedura  penale,  che  non  sembra,  in
effetti, essere stato  oggetto  di  confronto  parametrico,  pur  non
essendo stato quest'ultimo disposto  normativo  abrogato  e,  quindi,
tuttora vigente accanto al novellato art. 21-bis decreto  legislativo
n. 74/2000; in terzo luogo, sul piano teorico, appare discutibile, ed
anzi del tutto irrazionale, la  prospettata  relazione  tra  processo
tributario e giudizio penale in termini di estensione  di  giudicati,
posto  che,  in  ogni  caso,  diverso  e'  l'oggetto   del   processo
tributario, e tale resta, intrinsecamente, rispetto  all'oggetto  del
processo penale. 
      6.5. Cosi'  riassunti  i  profili  di  criticita'  della  norma
indubbiata, iniziando dal primo - il piu' vistoso -  l'art.  21-  bis
introduce una irragionevole disparita' di trattamento tra gli effetti
assolutori extra-penali per reati non tributari e  quelli  per  reati
tributari che incidono  negativamente  sui  primari  interessi  dello
Stato. Si deve richiamare, a tal  fine,  l'art.  652  del  codice  di
procedura penale a mente del quale: 
        «1.  La   sentenza   penale   irrevocabile   di   assoluzione
pronunciata in seguite a  dibattimento  ha  efficacia  di  giudicato,
quanto all'accertamento che il fatto non sussiste  o  che  l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto  nell'adempimento
di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio
civile o amministrativo per amministrativo per le restituzioni  e  il
risarcimento del danno  promosso  dal  danneggiato  o  nell'interesse
dello stesso, sempre che li danneggiato si sia costituito o sia stato
posto in  condizione  di  costituirsi  parte  civile,  salvo  che  il
danneggiato  abbia  esercitato  l'azione  in  sede  civile  a   norma
dell'art. 75, comma 2. 
        2.  La  stessa  efficacia  ha  la  sentenza  irrevocabile  di
assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile  ha
accettato il rito abbreviato». 
    Previsione di analogo contenuto si rinviene nel  successivo  art.
654 del codice di procedura penale (sebbene di difficile applicazione
al  rito  tributario  stanti  le  limitazioni   probatorie   che   lo
caratterizzavano prima della riforma di cui alla legge n. 130/2022. 
      6.6. Dal confronto sincronico tra il surrichiamato art. 652 del
codice di procedura penale e l'art. 21-bis,  decreto  legislativo  n.
74/2000 affiora in tutta evidenza la  qui  denunciata  disparita'  di
trattamento: mentre la sentenza penale  di  assoluzione,  secondo  la
norma generale del codice di rito, puo' incidere nei giudizi civili o
amministrativi solo se il danneggiato si sia costituito o  sia  stato
posto  in  condizione  di  costituirsi  parte  civile,  nel  processo
tributario, per effetto dell'art. 21-bis cit., cio' non avviene,  con
irragionevole disparita' tra  situazioni  assolutamente  comparabili,
tali da violare, su  un  fronte  correlato,  anche  l'art.  24  della
Costituzione e, come si dira' piu' avanti, l'art. 111, commi primo  e
secondo, della Costituzione. 
    La comparabilita', infatti, deriva dalla considerazione  che  gli
interessi   in   gioco   nel   processo   tributario   non    possono
ragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a  quelli,  relativi  al
singolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di  reato:  in
entrambi i  comparti  giurisdizionali  possono  venire  in  questione
interessi costituzionalmente rilevanti - ed anzi in quello tributario
viene in specifico rilievo l'art. 53 della  Costituzione,  come  tali
bisognosi di una tutela non irragionevolmente diminuita. 
      6.7. Il legislatore delegato, nell'introdurre l'art. 21-bis  in
esecuzione al pertinente criterio di delega («rivedere i rapporti tra
processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza  con
i principi generali  dell'ordinamento,  che,  nei  casi  di  sentenza
irrevocabile  di  assoluzione  perche'  il  fatto  non   sussiste   o
l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali  accertati  in  sede
dibattimentale  facciano  stato  nel   processo   tributario   quanto
all'accertamento dei fatti medesimi»: art. 20, legge n. 111/2023)  ha
innestato nel sistema processual-tributario un unicum  normativo  del
tutto distonico  rispetto  ai  «principi  generali  dell'ordinamento»
espressi dagli immutati articoli 652 e 654 del  codice  di  procedura
penale, e, soprattutto, del tutto  nuovo  nel  panorama  processuale,
senza che il settore processual-tributario  giustifichi  un  siffatto
assetto sbilanciato esclusivamente sulla sentenza di assoluzione;  il
che  costituisce  un  indice  sintomatico   di   irragionevolezza   e
illogicita' intrinseca della disposizione de qua, che, peraltro, come
in seguito esplicitato, si traduce in  un  trattamento  differenziato
delle parti in lite privo di una valida ragione giustificativa  anche
agli effetti degli articoli 24 e 111, commi primo  e  secondo,  della
Costituzione. 
      7. Direttamente correlati alla denunciata violazione  dell'art.
3 della Costituzione sono, poi, gli elementi di contrasto della norma
indubbiata con il principio di capacita' contributiva di cui all'art.
53 della Costituzione e, quindi,  con  il  principio  di  uguaglianza
tributaria,  in  base  al  quale  a  situazioni   uguali   dovrebbero
corrispondere  uguali  regimi  impositivi  e,   correlativamente,   a
situazioni diverse dovrebbe corrispondere un  trattamento  tributario
diseguale. 
    Per effetto dell'art. 21-bis decreto legislativo  n.  74/2000  si
profila  una  situazione  di   disuguaglianza   tributaria   tra   il
contribuente assolto in sede penale  il  quale  ottiene  l'automatico
annullamento  giudiziale  dell'avviso  di   accertamento   o   l'atto
impo-esattivo  quand'anche  egli  manifesti  una  propria   capacita'
contributiva (ma non  quello  prosciolto  in  udienza  preliminare  e
neppure quello archiviato in sede di  indagini  preliminari),  mentre
eguale sorte non e' assicurata al contribuente che non sia mai  stato
attinto da  procedimento  penale  (o  che  sia  stato,  giustappunto,
prosciolto in sede di udienza preliminare o  archiviato  in  sede  di
indagini   preliminari),   nonostante   abbia   commesso   violazioni
tributarie, giustappunto, meno gravi. 
    Dare automatico ingresso nel processo  tributario  alla  sentenza
irrevocabilmente assolutoria senza dare automatico ingresso a  quella
irrevocabilmente condannatoria, si risolve nell'aprioristica rinuncia
alla  pretesa  tributaria   azionata   con   l'atto   impugnato   dal
contribuente (destinato ad essere annullato dalla Corte di  giustizia
tributaria ovvero dalla Cassazione in applicazione dell'art.  21-bis,
decreto legislativo n. 74/2000) anche in quelle  ipotesi  in  cui  il
contribuente assolto possiede una  capacita'  contributiva  idonea  a
giustificarne il prelievo. Cio' in totale spregio a  quel  dovere  di
solidarieta'  contributiva  su  cui  si   fonda   l'art.   53   della
Costituzione, nell'interesse generale alla riscossione delle  imposte
e al contrasto dell'illecita  sottrazione  di  materiale  imponibile,
tanto in forma di evasione quanto di elusione fiscale. 
      8. Sussistono ulteriori dubbi  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 21-bis,  decreto  legislativo  n.  74/2000  in  riferimento
all'art. 24 della Costituzione («norma di carattere generale,  intesa
a garantire indefettibilmente l'esercizio di difesa in ogni  stato  e
grado di qualunque procedimento giurisdizionale», la cui  «essenziale
finalita'» e'  quella  «di  garantire  a  tutti  la  possibilita'  di
tutelare in giudizio le proprie ragioni»: Corte costituzionale n. 125
del 1979).  Ritiene  questa  Corte,  per  le  medesime  ragioni  gia'
espresse da Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma che pure
ha sollevato identica questione  e,  prima  ancora,  dalla  Corte  di
giustizia tributaria di  II  grado  del  Piemonte,  tale  norma  lede
irrimediabilmente   il   diritto   di   difesa   dell'Amministrazione
finanziaria (Agenzia delle entrate piuttosto che  di  qualunque  ente
impositore o concessionario) in relazione all'interesse,  di  cui  e'
portatrice concreta, alla corretta riscossione delle  imposte  ed  al
recupero dell'evasione fiscale. 
      8.1. Occorre considerare, infatti, che l'automatismo introdotto
dal legislatore delegato determina  l'estensione  degli  effetti  del
giudicato penale irrevocabilmente assolutorio nei  confronti  di  una
parte - per tutte: l'Agenzia delle Entrate - che, in  quel  giudizio,
non puo' intervenire  per  la  tutela  dell'interesse,  alla  ripresa
fiscale,   di   cui   e'   istituzionalmente   portatrice;   sicche',
l'applicazione della norma, in ragione  della  predetta  preclusione,
lede quella dialettica processuale che  e'  imprescindibile  garanzia
dell'effettivita' del diritto di difesa (v. gia' Corte costituzionale
n. 190 del 1970). 
      8.2.  Si  deve  altresi'  ricordare  che  -  come  recentemente
affermato dalla  giurisprudenza  massimamente  nomofilattica  (Cass.,
Sez. U civ., 12 ottobre 2022, n. 29862, Rv. 665940-04) - sconfessando
il valore delle stesse circolari dell'Agenzia delle entrate sul punto
(cfr. circolare  n.  154/E  del  2000),  il  risarcimento  del  danno
azionabile in sede penale  con  la  relativa  costituzione  di  parte
civile e' ontologicamente differente dal credito fiscale  e  relative
sanzioni: «il danno causato dall'evasione fiscale,  allorche'  questa
integri gli estremi di  un  reato  commesso  dal  contribuente  o  da
persona che del fatto di quest'ultimo debba  rispondere  direttamente
nei confronti dell'erario, non puo' farsi coincidere  automaticamente
con il tributo  evaso,  ma  deve  necessariamente  consistere  in  un
pregiudizio "ulteriore e diverso", ricorrente qualora l'evasore abbia
con la propria condotta provocato l'impossibilita' di  riscuotere  il
credito erariale». 
    Cio' significa che la  pretesa  tributaria  non  puo'  costituire
oggetto  dell'azione  risarcitoria  da  esercitare  in  sede   penale
mediante la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle  entrate,
il che la espone, per effetto di quanto  previsto  dall'art.  21-bis,
decreto legislativo n.  74/2000,  a  dover  subire  un  irrimediabile
pregiudizio, subendo  nel  processo  tributario  in  via  diretta  ed
immediata l'esito di un giudizio al quale e' rimasta estranea, e  sul
quale non e' mai  stata  in  condizione  di  influire,  con  evidente
lesione del suo diritto di difesa (art.  24  della  Costituzione)  e,
conseguentemente,   dell'interesse   primario   dello   Stato    alla
riscossione  delle  imposte  in  coerenza  con  il  principio   della
capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione). 
      8.3.  Ne'  puo'  sostenersi  che  l'interesse   alla   corretta
riscossione delle imposte verrebbe tutelato, in  sede  penale,  dalla
figura del Pubblico Ministero, giacche' il  credito  fiscale  -  alla
luce della richiamata giurisprudenza di legittimita' - non ha  dimora
all'interno del giudizio penale e, conseguentemente, non puo'  essere
il magistrato requirente a garantire detto interesse erariale. 
      8.4. Ed anche a voler ammettere la costituzione di parte civile
dell'Agenzia delle entrate a tutela del credito erariale, a fortiori,
apparirebbe chiaramente lesivo del diritto di difesa  ipotizzare  che
questa possa non ricevere l'avviso di  cui  all'art.  419  c.p.p.  e,
ciononostante, subire le conseguenze di un processo rispetto alla cui
esistenza  ed  andamento  potrebbe   essere   rimasta   completamente
all'oscuro. 
      9. La perimetrazione in negativo della potestas  iudicandi  del
giudice tributario - quale, a ben  vedere,  deriva  dall'applicazione
dell'automatismo di  cui  all'art.  21-bis,  decreto  legislativo  n.
74/2000 - si sostanzia  anche  in  un'illegittima  intromissione  del
legislatore in un ambito,  quello  della  valutazione  del  compendio
probatorio, riservato esclusivamente all'autorita' giudiziaria. 
    Certamente il legislatore ben puo' tipizzare il valore probatorio
di determinate prove, cosi' come avviene per  le  prove  legali;  del
pari puo' impedire l'acquisizione  di  alcuni  determinati  mezzi  di
prova (come e' accaduto, prima della legge n. 130/2022, con la  prova
testimoniale, fino ad allora preclusa nel processo tributario e  come
accade, ora, nel processo di appello ex art. 58, decreto  legislativo
n. 546/1992, su cui pero' v. Corte costituzionale n. 35 del 2025). Ma
cio' che non gli e' consentito e' inibire  completamente  al  giudice
tributario l'esercizio di  ogni  potere  valutativo-delibativo  sulle
statuizioni assolutorie. 
    Quanto precede sostanzia non solo la consumazione  di  un  vulnus
alle funzioni attribuite al potere giudiziario dal combinato disposto
degli articoli 102, primo comma (che  mutatis  mutandis  presidia  da
intromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in
materia tributaria da quest'organo speciale di  giurisdizione  optimo
iure e  non  solo  ai  limitati  fini  del  giudizio  incidentale  di
costituzionalita'),  111,  primo  comma,   della   Costituzione,   ma
determina anche una menomazione, ancora una  volta,  del  diritto  di
difesa di cui  all'art.  24  della  Costituzione,  qualificato  dalla
giurisprudenza   costituzionale    come    «principio    supremo    »
dell'ordinamento costituzionale (Corte costituzionale n. 18 del 2022,
n. 238 del 2014, n. 232 del 1989 e n. 18 del  1982)  e  «inteso  come
diritto al giudizio e con esso a quello alla  prova»:  v.  sul  punto
Corte costituzionale n. 41 del 2024, che, a sua volta,  richiama  Id.
n. 275 del 1990). 
      10.  Per  le  medesime  ragioni  di  cui  sopra,  accanto  alla
violazione diretta  dell'art.  3  della  Costituzione,  in  combinato
disposto con l'art. 53  della  Costituzione,  e  dell'art.  24  della
Costituzione, e' registrabile anche  un'antinomia  dell'art.  21-bis,
decreto legislativo  n.  546/1992  con  l'art.  111,  commi  primo  e
secondo, della Costituzion., la' dove, suo  tramite,  si  incrina  il
principio di  eguaglianza  fra  le  parti  nel  processo  tributario,
ravvisabile nel rilievo per cui situazioni omogenee sono disciplinate
in   modo   ingiustificatamente   diverso   (ex    plurimis,    Corte
costituzionale n. 67 del 2023, Id. n. 270 del 2022, Id.  n.  165  del
2020, Id. n. 155 del 2014, Id. n. 108 del 2006, Id. nn. 340 e n.  136
del 2004). 
    Risulta, infatti  evidente  la  violazione  del  principio  della
parita' delle parti nel processo tributario (su cui,  da  ultimo,  v.
Corte costituzionale n. 36 del 2025), che trova una chiara  copertura
costituzionale  nell'art.  111,  primo   e   secondo   comma,   della
Costituzione, in combinato disposto con  l'art.  24,  secondo  comma,
della Costituzione, dal momento che i loro poteri processuali in sede
istruttoria risultano disomogenei: mentre la difesa del  contribuente
puo' produrre la sentenza di assoluzione pronunciata in  sede  penale
dibattimentale ed invocare gli effetti del  giudicato  favorevole  ex
art. 21-bis, decreto legislativo n. 74/2000, la parte pubblica  (ente
impositore, concessionario per la riscossione) non potrebbe produrre,
ai medesimi  effetti  di  giudicato  volto  a  tutelare  gli  intessi
erariali,  la  sentenza  di  condanna   piuttosto   che   quella   di
applicazione  pena  ex  art.  444  del  codice  di  procedura  penale
pronunciata a carico del contribuente per i medesimi fatti su cui  vi
e' stata ripresa a tassazione. 
      10.1. Tale disparita' di trattamento e pregiudizio  al  diritto
di agire e resistere in giudizio provando non trova  una  ragionevole
giustificazione     nella     natura     della     parte     pubblica
dell'Amministrazione finanziaria. Il  giudizio  tributario,  infatti,
non e' piu' un mero giudizio di natura demolitoria, imperniato  sulla
legittimita'  e  sulla  sola  correttezza   motivazionale   dell'atto
impugnato,  ma  compendia  ampi  spazi  di  rilevanza  del  materiale
probatorio circa la sussistenza del debito  tributario  e  della  sua
entita'. 
      10.2. A riguardo deve osservarsi  che  il  nuovo  comma  5-bis,
dell'art. 7, decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall'art. 6,
della legge n. 130/2022, in  coerenza  con  tale  linea  di  tendenza
prevede che «[l]'amministrazione  prova  in  giudizio  le  violazioni
contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione  sugli
elementi  di  prova  che  emergono  nel  giudizio  e  annulla  l'atto
impositivo  se  la  prova   della   sua   fondatezza   manca   o   e'
contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in  modo
circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza  con  la  normativa
tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui  si  fondano  la
pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al
contribuente fornire le ragioni della richiesta di  rimborso,  quando
non sia conseguente al pagamento di  somme  oggetto  di  accertamenti
impugnati». Ne consegue che, specie ove non  operino  le  presunzioni
proprie  del  diritto   tributario   sostanziale,   l'amministrazione
finanziaria e' tenuta a provare la sua pretesa sostanziale e non puo'
disporre di poteri probatori piu' limitati rispetto alla  controparte
privata; detto altrimenti, non puo'  subire  le  conseguenze  di  una
produzione della parte privata agli effetti dell'art. 21-bis, decreto
legislativo n. 74 del 2000. 
      11. Questa Corte, conclusivamente, ritiene di  dover  sollevare
d'ufficio, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 53, 24,  111,
primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 21-bis, decreto legislativo  10
marzo 2000, n. 74 (e, in via consequenziale, dell'art.  119,  decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026),
con conseguente sospensione, ai sensi dell'art. 23,  della  legge  n.
87/1953, del presente giudizio ed immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 3,  comma  primo,  53,  24,  111,  primo  e
secondo comma,  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 21-bis, decreto legislativo 10  marzo  2000,
n. 74 (e, in via consequenziale, dell'art. 119 decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, in vigore dal 1° gennaio 2026); 
    dispone che, a cura della Segreteria  della  Corte,  la  presente
ordinanza sia notifica, a mezzo Pec, a tutte le parti in causa  e  al
Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
    ordina che gli atti, unitamente alla prova delle notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte, vengano immediatamente trasmessi alla
Corte costituzionale; 
    sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
      Cosi' deciso in Grosseto, in data 23 ottobre 2025 
 
                  Il Presidente estensore: Puliatti 
 
 
                                       Il giudice estensore: Natalini