Reg. ord. n. 34 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10
Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto del 13/01/2026
Tra: A. M. C/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto
Oggetto:
Tributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati – Denunciata disciplina, che determina un automatismo processuale, inidonea ad assicurare il confronto dialettico tra la parti poiché operante a esclusivo vantaggio del contribuente assolto in sede penale dibattimentale, ma irragionevolmente, non dell’imputato prosciolto in esito all’udienza preliminare e neanche dell’indagato archiviato dal G.I.P. in fase di indagine preliminare – Disparità trattamentale, poiché la normativa non garantisce alcuna possibilità di resistenza all’amministrazione finanziaria – Limitazione della potestas iudicandi del giudice tributario, privato di qualsivoglia possibilità valutativa in ordine ai profili tributari emergenti – Irragionevole disparità di trattamento tra gli effetti assolutori extra-penali per reati non tributari e quelli per reati tributari, incidenti negativamente sui primari interessi dello Stato – Disparità di trattamento rispetto ai giudizi civili o amministrativi dove la sentenza penale di assoluzione può incidere solo se il danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di costituirsi parte civile – Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e della parità delle parti – Legislatore che ha innestato nel sistema processual-tributario un unicum normativo distonico rispetto ai principi generali dell’ordinamento espressi dagli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. – Disuguaglianza tributaria tra il contribuente assolto in sede penale che ottiene l’automatico annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento o dell’atto impositivo-esattivo anche nel caso in cui egli manifesti una propria capacità contributiva e il contribuente mai attinto da un procedimento penale, benché abbia commesso violazioni tributarie, anche meno gravi – Lesione del principio della capacità contributiva e dell’uguaglianza tributaria – Lesione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria, in relazione all’interesse alla corretta riscossione delle imposte e al recupero dell’evasione fiscale – Consumazione di un vulnus alle funzioni attribuite al potere giudiziario – Violazione del principio di eguaglianza tra le parti nel processo tributario, atteso che situazioni omogenee sono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso – Violazione del principio della parità delle parti nel processo tributario.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 14/11/2024 Num. 175 Art. 119
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 53
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
codice di procedura penale Art. 652
codice di procedura penale Art. 654