Reg. ord. n. 33 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10

Ordinanza del Tribunale di Brescia  del 26/11/2025

Tra: M. C.



Oggetto:

Reati e pene – Furto in abitazione – Regime di procedibilità – Omessa previsione della procedibilità a querela della persona offesa – Disparità di trattamento rispetto al regime di procedibilità dei delitti di violazione di domicilio, di furto semplice e di furto aggravato.

- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, e per l’effetto, art. 624-bis del codice penale.

- Costituzione, art. 3.

Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Non omogeneità delle ipotesi riconducibili alla fattispecie – Disparità di trattamento rispetto al reato di rapina – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della finalità rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 624-bis.

- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 624
decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.


Udienza Pubblica del 24 giugno 2026  rel. CASSINELLI


Testo dell'ordinanza

                        N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2026

Ordinanza  del  26  novembre  2025  del  Tribunale  di  Brescia   nel
procedimento penale a carico di M. C.. 
 
Reati e pene - Furto in  abitazione  -  Regime  di  procedibilita'  -
  Omessa previsione della  procedibilita'  a  querela  della  persona
  offesa. 
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
  27  settembre  2021,  n.  134,  recante  delega  al   Governo   per
  l'efficienza del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia
  riparativa  e  disposizioni   per   la   celere   definizione   dei
  procedimenti giudiziari), art. 2, e per l'effetto, art. 624-bis del
  codice penale. 
Reati e pene - Furto in  abitazione  -  Trattamento  sanzionatorio  -
  Omessa previsione che la pena comminata e' diminuita in misura  non
  eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i  mezzi,  le
  modalita' o circostanze  dell'azione,  ovvero  per  la  particolare
  tenuita' del danno o  del  pericolo,  il  fatto  risulti  di  lieve
  entita'. 
- Codice penale, art. 624-bis. 


(GU n. 10 del 11-03-2026)

 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 
                        Sezione Prima Penale 
 
    In  composizione   monocratica,   nella   persona   del   giudice
Mauroernesto  Macca,  ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nel
procedimento nei  confronti  di  C.M.,  nato  a  ...  (...)  il  ...,
residente in ... (...), via ..., attualmente detenuto p.a.c.,  presso
la Casa Circondariale di Brescia «Nerio Fischione», difeso di fiducia
dall'avv. Adriano Spinelli del Foro di Brescia, imputato; 
    Per quanto in questa sede rileva: 
        2) per il  delitto  p.  e  p.  dagli  articoli  624-bis  c.p.
perche', al fine di trarne profitto, dopo  essersi  introdotto  nello
studio medico di ..., ubicato presso il reparto di odontoiatria degli
..., prelevava un computer portatile Apple  MacBook  Air  13"  n.  di
serie ..., contenuto in uno zaino, e una confezione di vini pregiati,
di proprieta' del ..., e ne impossessava. 
        In..., il ...; 
        4) per il delitto p. e p. dagli articoli 624-bis, comma  1  e
comma 3, 625, comma 1 n.2) c.p. perche', al fine di trarne  profitto,
dopo essersi introdotto negli spogliatoi  dell'esercizio  commerciale
..., prelevava dall'armadietto nella disponibilita'  di  ...,  previa
effrazione del lucchetto che ne assicurava la chiusura, la  somma  in
contanti di euro 50,00, contenuta in una borsa, e se ne impossessava.
Con l'aggravante di aver commesso  il  fatto  usando  violenza  sulle
cose. 
        In ... (...), il ...; 
        5) per il delitto p. e p. dagli articoli 624-bis, comma  1  e
comma 3, 625, comma 1 n. 2) c.p. perche', al fine di trarne profitto,
dopo essersi introdotto all'interno dell'area box del  condominio  di
via ..., aver posizionato  una  bicicletta  in  corrispondenza  delle
fotocellule del cancello carraio determinandone il  suo  mantenimento
in posizione di apertura e aver  riferito  falsamente  al  condominio
..., che lo aveva interrogato in merito alla sua presenza, di  essere
stato autorizzato a raccogliere delle piantine dal  giardino  di  una
condomina non meglio indicata, prelevava una bicicletta marca Legnano
modello  Lerici  dal  garage  di  pertinenza   dell'appartamento   di
proprieta' di ... e se ne  impossessava.  Con  l'aggravante  di  aver
commesso il  fatto  valendosi  di  un  mezzo  fraudolento  (per  aver
mantenuto in apertura il cancello carraio al fine  di  poter  fuggire
agevolmente  e  per  aver  fatto  credere  a  ...  di  essere   stato
autorizzato ad accedere nell'edificio da un altro condomino); 
        10) per il delitto p. e p. dagli articoli 56, 624-bis,  comma
1  c.p.  perche',  al  fine  di  trarne  profitto,   si   introduceva
nell'abitazione  di  ...  e  rovistava  all'interno  di   un   mobile
dell'ingresso, cosi'  compiendo  atti  idonei  diretti  in  modo  non
equivoco ad impossessarsi di  quanto  ivi  costudito,  non  riuscendo
nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volonta', venendo messo
in fuga dalla proprietaria che, uditi dei rumori,  si  era  messa  ad
urlare. 
        In ... (...), l'...; 
        12) per il delitto p. e p. dall'art. 624-bis c.p. perche', al
fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto  nell'abitazione  di
..., prelevava un portafogli contenente documenti vari e la carta  di
debito n. ..., di proprieta' della donna, e se ne impossessava. 
        In ... (...), l'...; 
        15) per il delitto p. e p. dall'art. 624-bis c.p. perche', al
fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto  nell'abitazione  di
..., prelevava dalla camera da letto il  telefono  cellulare  Samsung
Note 10 avente IMEI ... e ... e Sim Card con utenza ... di proprieta'
della donna e se ne impossessava; o, in alternativa, per  il  delitto
p. e p. dall'art. 648 c.p.  perche',  al  fine  di  trarne  profitto,
riceveva da persona rimasta ignota il  predetto  telefono  cellulare,
provento del delitto di furto in abitazione in danno della ... 
        In ... (...), il... 
    Con aggravio di recidiva reiterata, specifica,  infraquinquennale
e dopo esecuzione pena (art. 99, comma 4 c.p.). 
    Con richiesta di dichiarazione di  professionalita'  nel  delitto
(art. 105  c.p.)  e  di  conseguente  applicazione  della  misura  di
sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una  casa  di
lavoro per anni tre (articoli 216, 217 c.p.). 
    Letti gli atti del giudizio; 
    Vista la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa dell'imputato all'udienza del 17 settembre 2025; 
 
                               Osserva 
 
    Con decreto del 29 aprile 2024, l'odierno imputato era  citato  a
giudizio per rispondere di quindici capi di imputazioni, tra i  quali
- per quanto qui  di  interesse  -  molteplici  accuse  di  furto  in
abitazione consumato e tentato. 
    All'udienza predibattimentale del 17 settembre 2025, il difensore
dell'imputato depositava prova dell'invio  di  un  assegno  circolare
alla persona offesa del reato di cui al capo 4). Inoltre, il medesimo
anticipava la volonta' del proprio assistito di presentare istanza di
rito abbreviato. 
    Contestualmente,   la   difesa   sollevava   due   questioni   di
legittimita' costituzionale -- meglio dettagliate nel prosieguo  -  e
il giudice, attesa la complessita' delle istanze  sottoposte  al  suo
sindacato, disponeva un rinvio all'udienza del 26 novembre 2025. 
    In data odierna, era data lettura  della  presente  ordinanza  di
rimessione alla  Corte  costituzionale  delle  questioni  incidentali
sollevate dalla  difesa,  ritenute  rilevanti  e  non  manifestamente
infondate per le seguenti ragioni. 
Sulle questioni di legittimita' costituzionale 
    Il   difensore   dell'imputato    dubita    della    legittimita'
costituzionale: 
        1) dell'art. 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,
e per l'effetto dell'art. 624-bis c.p., per contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione, nella parte in cui, modificando la procedibilita'
di taluni reati, non  ha  altresi'  introdotto  la  procedibilita'  a
querela per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis
c.p.; 
        2) dell'art. 624-bis c.p., per violazione degli articoli 3  e
27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la
pena comminata possa essere  diminuita,  quando  per  la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo il fatto risulti  di
lieve entita'. 
Sulla rilevanza della prima questione 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  regime   di
procedibilita'  del  delitto  di  furto  in  abitazione  si  appalesa
rilevante nel presente giudizio. 
    In primo luogo, la difesa dell'imputato  ha  depositato  in  atti
prova dell'invio di un assegno circolare ad una delle persone  offese
dalle   condotte   per   cui   e'   processo.    Stante    l'astratta
riconducibilita' di tale condotta risarcitoria  alla  fattispecie  di
cui all'art. 162-ter c.p., il regime di procedibilita' del  reato  in
parola configura l'unico ostacolo alla valutazione di questo  giudice
in ordine alla congruita' del risarcimento, ai fini di una  possibile
declaratoria di estinzione ai sensi della predetta norma. 
    In secondo luogo, conte correttamente evidenziato  dalla  difesa,
la persona offesa del reato di cui al  capo  10)  ha  reso  una  mera
denuncia orale, senza aver manifestato alcuna volonta' in ordine alla
punizione del colpevole. Stante il difetto  di  querela,  nonche'  il
decorso del termine per proporla, la  perseguibilita'  d'ufficio  del
delitto in parola costituisce unico discrimine  tra  la  prosecuzione
del giudizio e l'immediata definizione dello stesso perche'  l'azione
penale non doveva essere iniziata. 
Sulla rilevanza della seconda questione 
    In punto di rilevanza  della  seconda  questione  proposta  dalla
difesa,  deve   sottolinearsi   la   contestazione,   nei   confronti
dell'imputato, della circostanza di cui all'art. 99, comma 4, c.p. 
    Ebbene, qualora la Corte  adita  ritenesse  di  pronunciarsi  nei
sensi auspicati dalla difesa, l'attenuante speciale cosi'  introdotta
consentirebbe  il  giudizio  di  bilanciamento  con   la   contestata
aggravante, con i conseguenti effetti in bonam partem. 
Sulla non manifesta infondatezza della prima questione 
    Preliminarmente, come sottolineato  dalla  difesa  dell'imputato,
deve rilevarsi come, con la  sentenza  n.  9/2025,  la  stessa  Corte
costituzionale  si  sia  pronunciata  sul  merito   della   questione
attinente al regime di procedibilita' del reato di cui  all'art.  605
c.p. successivamente alla novella di cui alla c.d. Riforma  Cartabia.
Il superamento  del  vaglio  di  ammissibilita'  nel  predetto  caso,
sostanzialmente analogo a quello per cui e'  processo,  basterebbe  a
considerare non manifestamente infondata la questione. Cio'  anche  a
fronte   della   giurisprudenza   costituzionale   in   materia    di
discrezionalita'  del  legislatore  in  ordine  alla   procedibilita'
condizionata  dei  singoli  reati,  salvi   i   casi   di   manifesta
irrazionalita' (cfr. ex  multis  Corte  costituzionale  n.  178/2003;
Corte costituzionale n. 106/2024 e Corte costituzionale n. 9/2025). 
    A cio' si aggiungano  le  ulteriori  argomentazioni  spese  dalla
difesa a sostegno della propria istanza, che questo  giudice  ritiene
di riportare pedissequamente ai fini delle valutazioni di  competenza
della Corte. 
    In primo luogo, il difensore ha evidenziato la  procedibilita'  a
querela dei delitti di violazione  di  domicilio  e  furto  semplice.
Poiche' detti reali, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez.
V, 3 aprile 2017, n.  24489),  formano  il  reato  complesso  di  cui
all'art. 624-bis c.p., essi non possono che costituire  i  principali
tertia comparationis ai fini della valutazione di ragionevolezza - ex
art.  3  della  Costituzione  -  della  differenza   di   regimi   di
procedibilita'. 
    Inoltre, sempre la difesa ha  sottolineato  che  le  ragioni  che
avevano determinato la pronuncia di rigetto  nell'ambito  della  gia'
ricordata sentenza n. 9/2025 riposavano sul necessario rispetto degli
obblighi  convenzionali  (art.  55  Convenzione  di  Istanbul).  Tali
impegni  internazionali  di  tutela  delle  vittime  degli   illeciti
commessi in ambito familiare, ha aggiunto, non risultano  applicabili
nel caso di specie. 
    In terzo luogo, la difesa ha rilevato che, sebbene in astratto il
mancato  mutamento  del  regime  di  procedibilita'  del   furto   in
abitazione fosse rispettoso del criterio di cui all'art. 1 comma  15,
legge delega n. 134/2021 (secondo cui la procedibilita'  condizionata
avrebbe dovuto essere introdotta con riguardo alle fattispecie punite
con una sanzione detentiva non superiore, nel minimo, ad anni due  di
reclusione, non tenendo conto delle eventuali circostanze), lo stesso
in concreto non era ragionevole, attesa l'evidente disparita' tra  il
regime di procedibilita' del furto in abitazione e  quello  di  altri
reati di gravita' sovrapponibile. Si pensi al furto pluriaggravato  -
ad oggi procedibile a querela,  salve  eccezioni  -  la  cui  cornice
edittale e' pressoche' analoga a quella della fattispecie in esame. 
    Da ultimo, si e' sottolineata l'irragionevolezza dell'utilizzo  -
nel solo caso del furto aggravato  e  non  anche  ai  fini  dell'art.
624-bis c.p. - del criterio discretivo della natura  pubblicistica  o
meno del bene giuridico tutelato, ai fini  della  determinazione  del
regime di procedibilita'. Al riguardo, infatti, e'  stata  citata  la
relazione illustrativa del decreto  legislativo  n.  150/2022,  nella
parte in cui recita che  «si  e'  ritenuto  opportuno  conservare  la
procedibilita' d'ufficio, rispetto all'ampio catalogo di  circostanze
previsto  dall'art.  625  c.p.,  solo  in  relazione  a  quelle   che
connettono il  maggior  disvalore  penale  del  fatto  all'offesa  al
patrimonio pubblico  e,  comunque,  a  una  dimensione  pubblicistica
dell'oggetto materiale della condotta [...]» (p. 491 ss.). 
Sulla non manifesta infondatezza della seconda questione 
    Anche  la  seconda  questione  di   legittimita'   costituzionale
proposta dalla difesa si appalesa non manifestamente infondata, avuto
riguardo alle considerazioni spese nella memoria in atti. 
    In primo luogo, quanto al profilo «interno» dell'irragionevolezza
del trattamento sanzionatorio dell'art. 624-bis c.p., deve  rilevarsi
come la dilatazione concettuale del sintagma  «privata  dimora»,  per
come risultante dall'ermeneutica di legittimita', abbia l'effetto  di
ricomprendere  nella  citata  fattispecie  una  serie   assolutamente
eterogenea di ipotesi. Esemplificativamente, avuto riguardo  al  caso
di specie, sono state considerate tali dall'accusa un box  auto,  uno
spogliatoio  e  uno  studio  medico.  E'  evidente,  dunque,  la  non
omogeneita' delle ipotesi astrattamente riconducibili al  delitto  in
parola; parimenti, e' lampante il differente  grado  di  offensivita'
materiale delle condotte, a seconda del luogo in cui le  stesse  sono
tenute. Pertanto, pare irragionevole la  mancata  previsione  di  una
circostanza attenuante speciale in grado di modulare  il  trattamento
sanzionatorio, avuto riguardo alle peculiarita' del caso concreto. 
    Quanto, invece, al profilo «comparativo», basterebbe senz'altro a
integrare il requisito di cui  all'art.  23,  legge  n.  87/1953,  la
presenza di molteplici pronunce del Giudice delle leggi  dichiarative
dell'illegittimita' costituzionale di  singole  norme  incriminatrici
nei sensi  auspicati  dalla  difesa  (cfr.  Corte  costituzionale  n.
68/2012 relativamente al delitto di  cui  all'art.  630  c.p.;  Corte
costituzionale n. 244/2022 sul delitto di cui all'art. 167,  comma  1
c.p.m.p.; Corte costituzionale n. 120/2023, avente ad oggetto  l'art.
629 c.p.; Corte costituzionale n. 86/2024 sul delitto di cui all'art.
628 c.p.; Corte costituzionale n. 91/2024 sul reato di  cui  all'art.
600-ter c.p.; Corte costituzionale  n.  83/2025,  concernente  l'art.
583-quinquies c.p.). 
    Come rilevato dalla  difesa  tali  sentenze  hanno  costantemente
affermato «la necessita' di una "valvola di sicurezza" che, fermo  il
minimo edittale elevato che il legislatore nella sua discrezionalita'
ha voluto porre, consenta al giudice comune, attraverso la previsione
di un'attenuante speciale, di graduare e "personalizzare" la pena  da
irrogare in concreto con riferimento ai casi di minore  gravita',  al
fine di assicurare la proporzionalita' della sanzione in una  con  la
individualizzazione della pena e la sua finalita' rieducativa» (Corte
costituzionale n. 91/2024). 
    In ordine all'individuazione del tertium  camparationis  ai  fini
del  giudizio  sul   rispetto   del   parametro   costituzionale   di
ragionevolezza,  puo'  aversi  particolare  riguardo  al  delitto  di
rapina, stante  la  sua  particolare  affinita'  con  il  furto  (ivi
compreso  quello  «in  abitazione»),  anche  in  considerazione   del
rapporto ex art. 84 c.p. intercorrente tra gli stessi.  In  relazione
all'art. 628 c.p., deve ricordarsi la recente introduzione, ad  opera
della stessa Corte costituzionale,  della  diminuente  del  fatto  di
minore offensivita', con sentenza n. 86/2024. Ebbene, pare  a  questo
giudice  di  condividere  le  osservazioni  della  difesa,   tese   a
sottolineare l'irragionevolezza di un assetto normativo  che  preveda
detta attenuante speciale in relazione al  solo  reato  complesso  di
rapina e non anche con riguardo al delitto di  furto,  che  funge  da
elemento costitutivo dello stesso. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale: 
        1) dell'art. 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,
e per l'effetto dell'art. 624-bis c.p., per contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione, nella parte in cui, modificando la procedibilita'
di taluni reati, non  ha  altresi'  introdotto  la  procedibilita'  a
querela per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis
c.p.; 
        2) dell'art. 624-bis c.p., per violazione degli articoli 3  e
27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la
pena comminata possa essere  diminuita,  quando  per  la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo il fatto risulti  di
lieve entita'. 
    Dispone la sospensione del processo in corso sino  all'esito  del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda alla cancelleria per l'immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale, nonche' per  la  notifica  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Ordinanza letta in udienza. 
        Brescia, 26 novembre 2025 
 
                          Il giudice: Macca