Reg. ord. n. 33 del 2026 pubbl. su G.U. del 11/03/2026 n. 10
Ordinanza del Tribunale di Brescia del 26/11/2025
Tra: M. C.
Oggetto:
Reati e pene – Furto in abitazione – Regime di procedibilità – Omessa previsione della procedibilità a querela della persona offesa – Disparità di trattamento rispetto al regime di procedibilità dei delitti di violazione di domicilio, di furto semplice e di furto aggravato.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, e per l’effetto, art. 624-bis del codice penale.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene – Furto in abitazione – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione che la pena comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità – Non omogeneità delle ipotesi riconducibili alla fattispecie – Disparità di trattamento rispetto al reato di rapina – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della finalità rieducativa della pena.
- Codice penale, art. 624-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 3
Udienza Pubblica del 24 giugno 2026
rel. CASSINELLI
Testo dell'ordinanza
N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2026
Ordinanza del 26 novembre 2025 del Tribunale di Brescia nel
procedimento penale a carico di M. C..
Reati e pene - Furto in abitazione - Regime di procedibilita' -
Omessa previsione della procedibilita' a querela della persona
offesa.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), art. 2, e per l'effetto, art. 624-bis del
codice penale.
Reati e pene - Furto in abitazione - Trattamento sanzionatorio -
Omessa previsione che la pena comminata e' diminuita in misura non
eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve
entita'.
- Codice penale, art. 624-bis.
(GU n. 10 del 11-03-2026)
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Prima Penale
In composizione monocratica, nella persona del giudice
Mauroernesto Macca, ha pronunciato la seguente ordinanza nel
procedimento nei confronti di C.M., nato a ... (...) il ...,
residente in ... (...), via ..., attualmente detenuto p.a.c., presso
la Casa Circondariale di Brescia «Nerio Fischione», difeso di fiducia
dall'avv. Adriano Spinelli del Foro di Brescia, imputato;
Per quanto in questa sede rileva:
2) per il delitto p. e p. dagli articoli 624-bis c.p.
perche', al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto nello
studio medico di ..., ubicato presso il reparto di odontoiatria degli
..., prelevava un computer portatile Apple MacBook Air 13" n. di
serie ..., contenuto in uno zaino, e una confezione di vini pregiati,
di proprieta' del ..., e ne impossessava.
In..., il ...;
4) per il delitto p. e p. dagli articoli 624-bis, comma 1 e
comma 3, 625, comma 1 n.2) c.p. perche', al fine di trarne profitto,
dopo essersi introdotto negli spogliatoi dell'esercizio commerciale
..., prelevava dall'armadietto nella disponibilita' di ..., previa
effrazione del lucchetto che ne assicurava la chiusura, la somma in
contanti di euro 50,00, contenuta in una borsa, e se ne impossessava.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle
cose.
In ... (...), il ...;
5) per il delitto p. e p. dagli articoli 624-bis, comma 1 e
comma 3, 625, comma 1 n. 2) c.p. perche', al fine di trarne profitto,
dopo essersi introdotto all'interno dell'area box del condominio di
via ..., aver posizionato una bicicletta in corrispondenza delle
fotocellule del cancello carraio determinandone il suo mantenimento
in posizione di apertura e aver riferito falsamente al condominio
..., che lo aveva interrogato in merito alla sua presenza, di essere
stato autorizzato a raccogliere delle piantine dal giardino di una
condomina non meglio indicata, prelevava una bicicletta marca Legnano
modello Lerici dal garage di pertinenza dell'appartamento di
proprieta' di ... e se ne impossessava. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento (per aver
mantenuto in apertura il cancello carraio al fine di poter fuggire
agevolmente e per aver fatto credere a ... di essere stato
autorizzato ad accedere nell'edificio da un altro condomino);
10) per il delitto p. e p. dagli articoli 56, 624-bis, comma
1 c.p. perche', al fine di trarne profitto, si introduceva
nell'abitazione di ... e rovistava all'interno di un mobile
dell'ingresso, cosi' compiendo atti idonei diretti in modo non
equivoco ad impossessarsi di quanto ivi costudito, non riuscendo
nell'intento per fatti indipendenti dalla sua volonta', venendo messo
in fuga dalla proprietaria che, uditi dei rumori, si era messa ad
urlare.
In ... (...), l'...;
12) per il delitto p. e p. dall'art. 624-bis c.p. perche', al
fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto nell'abitazione di
..., prelevava un portafogli contenente documenti vari e la carta di
debito n. ..., di proprieta' della donna, e se ne impossessava.
In ... (...), l'...;
15) per il delitto p. e p. dall'art. 624-bis c.p. perche', al
fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto nell'abitazione di
..., prelevava dalla camera da letto il telefono cellulare Samsung
Note 10 avente IMEI ... e ... e Sim Card con utenza ... di proprieta'
della donna e se ne impossessava; o, in alternativa, per il delitto
p. e p. dall'art. 648 c.p. perche', al fine di trarne profitto,
riceveva da persona rimasta ignota il predetto telefono cellulare,
provento del delitto di furto in abitazione in danno della ...
In ... (...), il...
Con aggravio di recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale
e dopo esecuzione pena (art. 99, comma 4 c.p.).
Con richiesta di dichiarazione di professionalita' nel delitto
(art. 105 c.p.) e di conseguente applicazione della misura di
sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di
lavoro per anni tre (articoli 216, 217 c.p.).
Letti gli atti del giudizio;
Vista la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa dell'imputato all'udienza del 17 settembre 2025;
Osserva
Con decreto del 29 aprile 2024, l'odierno imputato era citato a
giudizio per rispondere di quindici capi di imputazioni, tra i quali
- per quanto qui di interesse - molteplici accuse di furto in
abitazione consumato e tentato.
All'udienza predibattimentale del 17 settembre 2025, il difensore
dell'imputato depositava prova dell'invio di un assegno circolare
alla persona offesa del reato di cui al capo 4). Inoltre, il medesimo
anticipava la volonta' del proprio assistito di presentare istanza di
rito abbreviato.
Contestualmente, la difesa sollevava due questioni di
legittimita' costituzionale -- meglio dettagliate nel prosieguo - e
il giudice, attesa la complessita' delle istanze sottoposte al suo
sindacato, disponeva un rinvio all'udienza del 26 novembre 2025.
In data odierna, era data lettura della presente ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale delle questioni incidentali
sollevate dalla difesa, ritenute rilevanti e non manifestamente
infondate per le seguenti ragioni.
Sulle questioni di legittimita' costituzionale
Il difensore dell'imputato dubita della legittimita'
costituzionale:
1) dell'art. 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
e per l'effetto dell'art. 624-bis c.p., per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui, modificando la procedibilita'
di taluni reati, non ha altresi' introdotto la procedibilita' a
querela per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis
c.p.;
2) dell'art. 624-bis c.p., per violazione degli articoli 3 e
27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la
pena comminata possa essere diminuita, quando per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo il fatto risulti di
lieve entita'.
Sulla rilevanza della prima questione
La questione di legittimita' costituzionale del regime di
procedibilita' del delitto di furto in abitazione si appalesa
rilevante nel presente giudizio.
In primo luogo, la difesa dell'imputato ha depositato in atti
prova dell'invio di un assegno circolare ad una delle persone offese
dalle condotte per cui e' processo. Stante l'astratta
riconducibilita' di tale condotta risarcitoria alla fattispecie di
cui all'art. 162-ter c.p., il regime di procedibilita' del reato in
parola configura l'unico ostacolo alla valutazione di questo giudice
in ordine alla congruita' del risarcimento, ai fini di una possibile
declaratoria di estinzione ai sensi della predetta norma.
In secondo luogo, conte correttamente evidenziato dalla difesa,
la persona offesa del reato di cui al capo 10) ha reso una mera
denuncia orale, senza aver manifestato alcuna volonta' in ordine alla
punizione del colpevole. Stante il difetto di querela, nonche' il
decorso del termine per proporla, la perseguibilita' d'ufficio del
delitto in parola costituisce unico discrimine tra la prosecuzione
del giudizio e l'immediata definizione dello stesso perche' l'azione
penale non doveva essere iniziata.
Sulla rilevanza della seconda questione
In punto di rilevanza della seconda questione proposta dalla
difesa, deve sottolinearsi la contestazione, nei confronti
dell'imputato, della circostanza di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
Ebbene, qualora la Corte adita ritenesse di pronunciarsi nei
sensi auspicati dalla difesa, l'attenuante speciale cosi' introdotta
consentirebbe il giudizio di bilanciamento con la contestata
aggravante, con i conseguenti effetti in bonam partem.
Sulla non manifesta infondatezza della prima questione
Preliminarmente, come sottolineato dalla difesa dell'imputato,
deve rilevarsi come, con la sentenza n. 9/2025, la stessa Corte
costituzionale si sia pronunciata sul merito della questione
attinente al regime di procedibilita' del reato di cui all'art. 605
c.p. successivamente alla novella di cui alla c.d. Riforma Cartabia.
Il superamento del vaglio di ammissibilita' nel predetto caso,
sostanzialmente analogo a quello per cui e' processo, basterebbe a
considerare non manifestamente infondata la questione. Cio' anche a
fronte della giurisprudenza costituzionale in materia di
discrezionalita' del legislatore in ordine alla procedibilita'
condizionata dei singoli reati, salvi i casi di manifesta
irrazionalita' (cfr. ex multis Corte costituzionale n. 178/2003;
Corte costituzionale n. 106/2024 e Corte costituzionale n. 9/2025).
A cio' si aggiungano le ulteriori argomentazioni spese dalla
difesa a sostegno della propria istanza, che questo giudice ritiene
di riportare pedissequamente ai fini delle valutazioni di competenza
della Corte.
In primo luogo, il difensore ha evidenziato la procedibilita' a
querela dei delitti di violazione di domicilio e furto semplice.
Poiche' detti reali, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez.
V, 3 aprile 2017, n. 24489), formano il reato complesso di cui
all'art. 624-bis c.p., essi non possono che costituire i principali
tertia comparationis ai fini della valutazione di ragionevolezza - ex
art. 3 della Costituzione - della differenza di regimi di
procedibilita'.
Inoltre, sempre la difesa ha sottolineato che le ragioni che
avevano determinato la pronuncia di rigetto nell'ambito della gia'
ricordata sentenza n. 9/2025 riposavano sul necessario rispetto degli
obblighi convenzionali (art. 55 Convenzione di Istanbul). Tali
impegni internazionali di tutela delle vittime degli illeciti
commessi in ambito familiare, ha aggiunto, non risultano applicabili
nel caso di specie.
In terzo luogo, la difesa ha rilevato che, sebbene in astratto il
mancato mutamento del regime di procedibilita' del furto in
abitazione fosse rispettoso del criterio di cui all'art. 1 comma 15,
legge delega n. 134/2021 (secondo cui la procedibilita' condizionata
avrebbe dovuto essere introdotta con riguardo alle fattispecie punite
con una sanzione detentiva non superiore, nel minimo, ad anni due di
reclusione, non tenendo conto delle eventuali circostanze), lo stesso
in concreto non era ragionevole, attesa l'evidente disparita' tra il
regime di procedibilita' del furto in abitazione e quello di altri
reati di gravita' sovrapponibile. Si pensi al furto pluriaggravato -
ad oggi procedibile a querela, salve eccezioni - la cui cornice
edittale e' pressoche' analoga a quella della fattispecie in esame.
Da ultimo, si e' sottolineata l'irragionevolezza dell'utilizzo -
nel solo caso del furto aggravato e non anche ai fini dell'art.
624-bis c.p. - del criterio discretivo della natura pubblicistica o
meno del bene giuridico tutelato, ai fini della determinazione del
regime di procedibilita'. Al riguardo, infatti, e' stata citata la
relazione illustrativa del decreto legislativo n. 150/2022, nella
parte in cui recita che «si e' ritenuto opportuno conservare la
procedibilita' d'ufficio, rispetto all'ampio catalogo di circostanze
previsto dall'art. 625 c.p., solo in relazione a quelle che
connettono il maggior disvalore penale del fatto all'offesa al
patrimonio pubblico e, comunque, a una dimensione pubblicistica
dell'oggetto materiale della condotta [...]» (p. 491 ss.).
Sulla non manifesta infondatezza della seconda questione
Anche la seconda questione di legittimita' costituzionale
proposta dalla difesa si appalesa non manifestamente infondata, avuto
riguardo alle considerazioni spese nella memoria in atti.
In primo luogo, quanto al profilo «interno» dell'irragionevolezza
del trattamento sanzionatorio dell'art. 624-bis c.p., deve rilevarsi
come la dilatazione concettuale del sintagma «privata dimora», per
come risultante dall'ermeneutica di legittimita', abbia l'effetto di
ricomprendere nella citata fattispecie una serie assolutamente
eterogenea di ipotesi. Esemplificativamente, avuto riguardo al caso
di specie, sono state considerate tali dall'accusa un box auto, uno
spogliatoio e uno studio medico. E' evidente, dunque, la non
omogeneita' delle ipotesi astrattamente riconducibili al delitto in
parola; parimenti, e' lampante il differente grado di offensivita'
materiale delle condotte, a seconda del luogo in cui le stesse sono
tenute. Pertanto, pare irragionevole la mancata previsione di una
circostanza attenuante speciale in grado di modulare il trattamento
sanzionatorio, avuto riguardo alle peculiarita' del caso concreto.
Quanto, invece, al profilo «comparativo», basterebbe senz'altro a
integrare il requisito di cui all'art. 23, legge n. 87/1953, la
presenza di molteplici pronunce del Giudice delle leggi dichiarative
dell'illegittimita' costituzionale di singole norme incriminatrici
nei sensi auspicati dalla difesa (cfr. Corte costituzionale n.
68/2012 relativamente al delitto di cui all'art. 630 c.p.; Corte
costituzionale n. 244/2022 sul delitto di cui all'art. 167, comma 1
c.p.m.p.; Corte costituzionale n. 120/2023, avente ad oggetto l'art.
629 c.p.; Corte costituzionale n. 86/2024 sul delitto di cui all'art.
628 c.p.; Corte costituzionale n. 91/2024 sul reato di cui all'art.
600-ter c.p.; Corte costituzionale n. 83/2025, concernente l'art.
583-quinquies c.p.).
Come rilevato dalla difesa tali sentenze hanno costantemente
affermato «la necessita' di una "valvola di sicurezza" che, fermo il
minimo edittale elevato che il legislatore nella sua discrezionalita'
ha voluto porre, consenta al giudice comune, attraverso la previsione
di un'attenuante speciale, di graduare e "personalizzare" la pena da
irrogare in concreto con riferimento ai casi di minore gravita', al
fine di assicurare la proporzionalita' della sanzione in una con la
individualizzazione della pena e la sua finalita' rieducativa» (Corte
costituzionale n. 91/2024).
In ordine all'individuazione del tertium camparationis ai fini
del giudizio sul rispetto del parametro costituzionale di
ragionevolezza, puo' aversi particolare riguardo al delitto di
rapina, stante la sua particolare affinita' con il furto (ivi
compreso quello «in abitazione»), anche in considerazione del
rapporto ex art. 84 c.p. intercorrente tra gli stessi. In relazione
all'art. 628 c.p., deve ricordarsi la recente introduzione, ad opera
della stessa Corte costituzionale, della diminuente del fatto di
minore offensivita', con sentenza n. 86/2024. Ebbene, pare a questo
giudice di condividere le osservazioni della difesa, tese a
sottolineare l'irragionevolezza di un assetto normativo che preveda
detta attenuante speciale in relazione al solo reato complesso di
rapina e non anche con riguardo al delitto di furto, che funge da
elemento costitutivo dello stesso.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Solleva questione di legittimita' costituzionale:
1) dell'art. 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
e per l'effetto dell'art. 624-bis c.p., per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui, modificando la procedibilita'
di taluni reati, non ha altresi' introdotto la procedibilita' a
querela per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis
c.p.;
2) dell'art. 624-bis c.p., per violazione degli articoli 3 e
27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la
pena comminata possa essere diminuita, quando per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo il fatto risulti di
lieve entita'.
Dispone la sospensione del processo in corso sino all'esito del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, nonche' per la notifica della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Ordinanza letta in udienza.
Brescia, 26 novembre 2025
Il giudice: Macca