Reg. ord. n. 32 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9

Ordinanza del Tribunale di Venezia  del 15/01/2026

Tra: R. R.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Determinazione della pena ai fini dell’accesso al beneficio – Preclusione della possibilità di tener conto di circostanze attenuanti a effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione (nella specie, circostanza attenuante a effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.) – Trattamenti differenziati per situazioni omogenee – Ingiustificata parificazione di ipotesi di reato obiettivamente differenti – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2026

Ordinanza  del  15  gennaio  2026  del  Tribunale  di   Venezia   nel
procedimento penale a carico di R. R.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
  Determinazione della pena  ai  fini  dell'accesso  al  beneficio  -
  Preclusione  della  possibilita'  di  tener  conto  di  circostanze
  attenuanti  a  effetto  speciale  gia'  contemplate  nel  capo   di
  incolpazione. 
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. 


(GU n. 9 del 04-03-2026)

 
                        TRIBUNALE DI VENEZIA 
                           Sezione Gip-Gup 
 
    Il  giudice  dell'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale  di
Venezia, dott.ssa Lea Acampora, visti gli atti del proc.  n.  1492/24
R.G.N.R. e n. 3299/25 R.GIP. a carico di: 
        R.R., nata a ... (...) il ..., residente in  ...  (...),  via
...  con  domicilio  ivi  dichiarato,  difesa  di  fiducia  dall'avv.
Vincenza Alberini del foro di Venezia imputata del delitto  p.  e  p.
dall'art.  589-bis  comma  1,  comma  7  c.p.  perche',  alla   guida
dell'autovettura Fiat punto tg...; provenendo  da  via  ...,  sx  nel
Comune di ..., giunta  all'intersezione  con  via  ...,  immettendosi
verso sinistra lungo la via ..., investiva il pedone ...  intento  ad
attraversare la strada, cagionandone cosi' per colpa la morte;  colpa
consistita nella violazione degli articoli 191, comma 2, e 141, comma
2  c.d.s.  in  quanto  non  consentiva  al   pedone   di   completare
l'attraversamento della carreggiata e non fermava tempestivamente  il
veicolo; nella violazione dell'art. 154, comma 3, lettera  b)  c.d.s.
perche' si immetteva nella strada parzialmente contromano; 
    con la circostanza attenuante del non essere  l'evento  esclusiva
conseguenza della condotta della R. in quanto  il  B.  in  violazione
dell'art. 190 comma 2 c.d.s., nell'attraversamento pedonale  ometteva
di concedere la dovuta  precedenza  all'autovettura  e  comunque  non
prestava la dovuta attenzione. 
    Sinistro avvenuto in ..., il ... decesso avvenuto a ... il ... 
    a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  13  ottobre
2025; 
 
                               Osserva 
 
    Chiamata a rispondere del delitto di  cui  in  epigrafe  mediante
richiesta di rinvio a giudizio e citata  a  comparire  per  l'udienza
preliminare del 6  ottobre  2025,  l'imputata,  per  il  tramite  del
proprio difensore e procuratore speciale, con memoria  depositata  in
data 30 settembre 2025, chiedeva di essere ammessa, in principalita',
all'istituto della sospensione del processo con messa alla  prova  di
cui agli articoli 168-bis c.p. e 464-bis  e  ss.  c.p.p.  ovvero,  in
subordine, di definire il giudizio mediante sentenza di  applicazione
pena ex articoli 444 e ss. c.p.p. 
    Quanto  all'ammissibilita'  della  richiesta  avanzata   in   via
principale il difensore osservava: 
        «- che, l'imputata non ha mai usufruito in  precedenza  della
messa alla prova e del pari non si trova nelle condizioni di cui agli
articoli  102-103-104-105-108  c.p.  e  che  pertanto  intende  farne
espressa  richiesta  sussistendone   i   presupposti   soggettivi   e
oggettivi; 
        - che,  il  reato  per  cui  si  procede  potrebbe  rientrare
astrattamente nei limiti previsti dall'art.  168-bis,  comma  1  c.p.
stante l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dal  comma  7
dell'art. 589-bis cpp, riconosciuta nel capo di imputazione; 
        - che, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
32672/2016 nella determinazione del limite edittale nella sospensione
del procedimento con messa alla prova, se da un lato  ha  vietato  di
computare le circostanze aggravanti ai fini della  messa  alla  prova
nulla ha disposto pero' in merito all'applicazione delle attenuanti; 
        - che, stante il silenzio sul punto della Cassazione, il  GUP
di Trento in armonia con lo spirito  deflattivo  dell'istituto  della
messa alla prova ha applicato in un caso analogo alla fattispecie "de
quo" la suddetta attenuante ad effetto speciale, dimezzando  la  pena
edittale, cosi' riconducendola nei limiti imposti  dall'art.  168-bis
c.p. come da ordinanza allegata (v.doc. 7); 
        - che, la R. e' disponibile a svolgere il lavoro di  pubblica
utilita' presso il Comune di ...  (...)  di  cui  ha  gia'  avuto  la
disponibilita' (v. doc. 8), con le modalita' che verranno individuate
nel rispetto dei limiti di cui all'art. 168-bis, comma 3, c.p. ed  in
ogni caso senza recare  pregiudizio  alle  sue  esigenze  di  lavoro,
famiglia e salute»; 
        - che il responsabile civile  Unipol  Assicurazioni  ha  gia'
provveduto a risarcire quota parte dei danni  ai  prossimi  congiunti
della persona offesa. 
    All'udienza del 13 ottobre 2025 questo Giudice rappresentava alle
parti un possibile profilo  di  contrasto  della  disciplina  di  cui
all'art. 168-bis, comma 1, c.p. con  il  dettato  costituzionale,  in
particolare nella parte in cui la suddetta disposizione non  consente
di  tenere  conto,  ai  fini  della  determinazione  della  pena  per
l'accesso alla c.d. messa alla prova, di  circostanze  attenuanti  ad
effetto speciale gia' contemplate nel capo di incolpazione, invitando
le parti stesse ad interloquire sul punto. 
    Pubblico Ministero  e  difesa  dell'imputata  esprimevano  parere
favorevole alla rimessione della questione alla Corte  costituzionale
mentre le parti civili si rimettevano alla decisione del Giudice che,
pertanto, rinviava per  lo  scioglimento  della  riserva  all'udienza
odierna. 
Rilevanza della questione -  Impossibilita'  di  una  interpretazione
costituzionalmente orientata 
    L'imputata e' chiamata a rispondere del  reato  di  cui  all'art.
589-bis c.p. e, in relazione allo stesso - punito con  la  reclusione
da due a sette anni - ha  formulato  tempestiva  istanza  di  accesso
all'istituto della  messa  alla  prova,  il  quale,  tuttavia,  viene
ammesso dall'art. 168-bis c.p. con riguardo ai soli delitti  indicati
dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura  penale  (categoria
che non ricomprende l'omicidio stradale) ovvero ai «reati puniti  con
la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta  o  alternativa
alla pena pecuniaria». 
    La difesa, nella propria istanza,  ha  quindi  evidenziato  come,
nonostante i piu' elevati limiti edittali previsti per la fattispecie
contestata,  l'eventuale  considerazione   dell'attenuante   di   cui
all'art. 589-bis, comma 7, c.p.,  gia'  contemplata  nell'imputazione
formulata dal Pm, consentirebbe di accedere all'istituto. La predetta
circostanza, comportando una diminuzione di pena «fino  alla  meta'»,
laddove considerata  nella  sua  massima  estensione,  determinerebbe
infatti una nuova cornice edittale,  rientrante  nei  limiti  di  cui
all'art. 168-bis c.p. 
    A sostegno della propria richiesta la difesa ha  dedotto,  da  un
lato, come la giurisprudenza della Suprema Corte  abbia  limitato  il
proprio  intervento  in  materia  alle   circostanze   aggravanti   -
escludendone il computo nel calcolo del limite edittale massimo -  e,
dall'altro, come una interpretazione conforme alla  ratio  deflattiva
dell'istituto imponga invece di tenere conto, sempre  ai  fini  della
individuazione  del  limite  editale   massimo,   delle   circostanze
attenuanti. 
    Ritiene pero' questo Giudice che le suesposte argomentazioni  non
consentano,  alla  luce  del  diritto  vivente,  di  pervenire   alla
conclusione invocata dalla difesa  e  che,  al  contrario,  senza  un
intervento  costituzionale  sulla  norma  di  riferimento,  l'accesso
all'istituto della messa alla prova sia nel caso di specie precluso. 
    Ed invero, l'arresto  giurisprudenziale  delle  SS.UU.  del  2016
(sent. n. 32672), benche' facente leva,  a  piu'  riprese,  anche  su
criteri interpretativi «sostanziali» - quali la volonta'  legislativa
di ampliare l'ambito operativo della messa alla prova anche  a  reati
ritenuti  astrattamente  gravi  -   ha   individuato   nell'argomento
letterale  il   principale   ostacolo   alla   considerazione   delle
circostanze del reato nella determinazione  della  pena,  richiamando
l'assenza nell'art. 168-bis c.p. - a differenza  di  quanto  previsto
con riguardo  a  numerosi  altri  istituti  condizionati  dai  limiti
edittali - di espliciti riferimenti  agli  accidentalia  delicti  (in
base, quindi, al criterio interpretativo  per  cui  «ubi  lex  voluit
dixit, ubi noluit tacuit»). 
    Invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel  decidere
sulla computabilita' delle sole aggravanti ai fini della «messa  alla
prova», rilevato il silenzio della legge sul punto, hanno escluso  di
poter utilizzare l'argomento analogico e, nello specifico,  di  poter
valorizzare quelle ulteriori  disposizioni,  disseminate  nel  codice
penale  e  di  procedura  penale,  che   impongono   di   tenere   in
considerazione tutte le circostanze c.d. ad effetto speciale  di  cui
all'art. 63, comma 3, c.p. - siano  esse  attenuanti  o  aggravanti -
impedendo in questa sede di interpretare  l'art.  168-bis,  comma  1,
c.p. nel senso indicato dalla difesa. 
    Il  tenore  letterale  della  norma,  come   sopra   ricostruito,
impedisce altresi' di procedere ad un  tentativo  di  interpretazione
costituzionalmente conforme della  stessa,  potendo  tale  operazione
essere compiuta soltanto quando non si travalichi il senso  letterale
delle disposizioni e quindi, in  sostanza,  quando  l'interpretazione
conforme al dettato costituzionale  rientri  tra  uno  dei  possibili
significati propri delle parole utilizzate dal legislatore. Come piu'
volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita',
infatti, «la lettera della  norma  costituisce  il  limite  cui  deve
arrestarsi  anche  l'interpretazione  costituzionalmente   orientata»
(Cass., SS.UU., n. 15177 del 1° giugno 2021). 
    Considerare, ai fini della  determinazione  della  pena  ex  art.
168-bis c.p., le sole  circostanze  attenuanti  ad  effetto  speciale
esulerebbe infatti dal significato letterale della disposizione  che,
come gia' ricordato, non menziona alcuna categoria di circostanza del
reato. 
    La questione che si pone appare dunque rilevante, posto che, solo
ove  la   disposizione   di   cui   si   chiede   lo   scrutinio   di
costituzionalita' venisse ritenuta illegittima, nella  parte  in  cui
appunto non consente di tenere conto, nella determinazione del limite
edittale, delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, l'istanza
dell'imputata potrebbe trovare accoglimento, ritenendosi  sussistenti
tutte le ulteriori condizioni per poter disporre la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova. 
    In particolare, l'imputata non ne ha mai usufruito in precedenza,
non   si   trova   nelle   condizioni   di    cui    agli    articoli
102-103-104-105-108 c.p., si e' dichiarata disponibile a  svolgere  i
lavori di pubblica utilita' presso ente gia' reperito a tal fine,  ha
provveduto, mediante la propria compagnia assicurativa,  a  risarcire
parzialmente  i  prossimi  congiunti  della  vittima,  e'  priva   di
precedenti  penali  ed  e'  quindi  pronosticatile  la   sua   futura
astensione dalla commissione  di  ulteriori  reati.  Non  e'  inoltre
possibile, sulla base degli elementi di prova acquisiti, pronunciarsi
sentenza di  proscioglimento  ai  sensi  dell'art.  129  c.p.p.,  non
risultando evidente l'innocenza dell'imputata. 
    Infine, sempre  ai  fini  della  rilevanza  della  questione,  si
osserva come non si reputi  necessaria  la  previa  elaborazione  del
programma  da  parte  dell'Uepe,  dovendosi  in  tale  fase  valutare
esclusivamente l'astratta ammissibilita' del rito prescelto. 
Non manifesta infondatezza 
    La norma di cui all'art. 168-bis, comma  1,  del  codice  penale,
introdotta dall'art. 3, comma 1, legge 28 aprile 2014,  n.  67,  pare
porsi in contrasto con alcuni  principi  fondamentali  sanciti  dalla
nostra Costituzione. 
    In primo luogo, non appaiono manifestamente infondati i dubbi  di
compatibilita'  della  disciplina  in  parola  con  i   principi   di
uguaglianza e ragionevolezza, entrambi  previsti  dall'art.  3  della
Costituzione. 
    La  decisione  politico-criminale  di   delimitare   l'ammissione
all'istituto premiale della  messa  alla  prova  senza  poter  tenere
conto, ai fini  della  determinazione  dei  limiti  di  pena  che  in
astratto ne consentono l'accesso,  delle  circostanze  attenuanti  ad
effetto  speciale,  si  mostra  difficilmente  compatibile   con   il
principio di ragionevolezza nonche' potenzialmente foriera  di  esiti
applicativi   discriminatori,   sia   in   termini   di   trattamenti
differenziati per situazioni omogenee, sia, ex adverso, in termini di
ingiustificata parificazione di ipotesi obiettivamente differenti. 
    Quanto   al   primo   aspetto   occorre   evidenziare   come   la
contestazione, nel capo di imputazione, di una circostanza attenuante
ad effetto speciale, sebbene non vincolante per il giudice,  implichi
una valutazione, proveniente dall'autorita' giudiziaria  deputata  in
via esclusiva all'esercizio dell'azione penale,  di  minore  gravita'
del reato contestato rispetto alla sua forma base che, come tale, non
puo' non essere tenuta in considerazione. 
    Ragionare diversamente, ovvero ritenere che la  cornice  edittale
cosi' come riconsiderata dal pubblico  ministero  nella  formulazione
dell'imputazione sia irrilevante ai fini dell'accesso ad un rito  con
finalita'   marcatamente   rieducative,   significherebbe   escludere
irragionevolmente reati che, nella valutazione accusatoria, hanno una
gravita'  pari  a  quelli  ordinariamente  ammessi  al  rito  di  cui
trattasi. Cio' si riduce, inevitabilmente, in un trattamento  diverso
di  situazioni  che  sono  invece  tra  loro  uguali  in  termini  di
offensivita'. 
    Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3, della  Costituzione,
lo si coglie nella parificazione che la disciplina in esame opera tra
reati radicalmente diversi. 
    Ed infatti, l'impossibilita' di tenere  conto  delle  circostanze
aggravanti contestate - che  determinano,  di  regola,  una  maggiore
gravita' dell'imputazione nel  caso  concreto  -  implica  che  anche
soggetti incolpati di reati che, proprio in virtu' delle  aggravanti,
risultano puniti con pene sicuramente piu' elevate rispetto ai limiti
edittali di cui all'art. 168-bis c.p., possano  essere  ammessi  alla
messa alla prova. Il che, chiaramente,  determina  un  ingiustificato
trattamento di coloro che, sulla base della valutazione accusatoria e
della originaria considerazione  di  una  circostanza  attenuante  ad
effetto speciale, sono chiamati a rispondere di un reato con  cornice
edittale inferiore a quella di cui all'art. 168-bis c.p. 
    La scelta legislativa di escludere dall'istituto della messa alla
prova reati che, in forza di un'attenuante ad effetto  speciale  gia'
contenuta   nell'imputazione,   presentano   una   cornice   edittale
rientrante nei limiti di cui al comma 1 dell'art.  168-bis  c.p.,  si
presenta come arbitraria e non coerente e, pertanto, in contrasto con
il principio di ragionevolezza e di uguaglianza  di  cui  all'art.  3
della Costituzione. 
    Dubbi di compatibilita' della disciplina in  esame  si  ravvisano
anche con riferimento al principio  rieducativo  della  pena  di  cui
all'art. 27 della Costituzione. 
    L'impossibilita' di tenere conto, ai  fini  della  determinazione
della pena di cui all'art. 168-bis c.p., delle attenuanti ad  effetto
speciale   gia'   riconosciute   dal   Pm,   frustra   la   finalita'
specialpreventiva dell'istituto e, impedendo  l'estinzione  di  reati
dotati di carica offensiva pari a quella di altri che possono  invece
essere  estinti  in  tal  modo,  comporta   l'irrogazione   di   pene
inevitabilmente percepite come ingiuste. 
    L'istituto della c.d. messa  alla  prova,  come  evidenziato  nel
corso  dell'iter  parlamentare  della  legge  di  approvazione  dello
stesso, e' stato introdotto con lo specifico  intento  di  perseguire
risultati  di  deflazione  del  carico  penale  ma,  soprattutto,  di
«decarcerizzazione», offrendo «ai  condannati  per  reati  di  minore
allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo». 
    Percorso, questo, che  -  per  essere  rispettoso  del  principio
rieducativo della pena - deve essere garantito a tutti  gli  imputati
che abbiano commesso reati considerati dal  legislatore  -  anche  in
virtu'  di  particolari  elementi  accessori  del  reato   quali   le
circostanze attenuanti - di medesima gravita'. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Venezia, Sezione Gip-Gup, 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  nonche' 1  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di
cui in  motivazione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 168-bis, comma 1, c.p. in riferimento agli articoli 3 e 27,
comma 3, della Costituzione, nella  parte  in  cui  non  consente  di
tenere conto, ai fini della determinazione della pena  per  l'accesso
alla c.d. messa alla prova,  di  circostanze  attenuanti  ad  effetto
speciale gia' contemplate nel capo di incolpazione. 
    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla  proposta
questione di legittimita' costituzionale. 
    Ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata alle Presidenze della Camera dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Venezia, all'udienza  pubblica  del  giorno  15
gennaio 2026. 
      Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. 
 
                        Il Giudice: Acampora