Reg. ord. n. 32 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ordinanza del Tribunale di Venezia del 15/01/2026
Tra: R. R.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Determinazione della pena ai fini dell’accesso al beneficio – Preclusione della possibilità di tener conto di circostanze attenuanti a effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione (nella specie, circostanza attenuante a effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.) – Trattamenti differenziati per situazioni omogenee – Ingiustificata parificazione di ipotesi di reato obiettivamente differenti – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3