Reg. ord. n. 32 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ordinanza del Tribunale di Venezia del 15/01/2026
Tra: R. R.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Determinazione della pena ai fini dell’accesso al beneficio – Preclusione della possibilità di tener conto di circostanze attenuanti a effetto speciale già contemplate nel capo di incolpazione (nella specie, circostanza attenuante a effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.) – Trattamenti differenziati per situazioni omogenee – Ingiustificata parificazione di ipotesi di reato obiettivamente differenti – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2026
Ordinanza del 15 gennaio 2026 del Tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di R. R..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Determinazione della pena ai fini dell'accesso al beneficio -
Preclusione della possibilita' di tener conto di circostanze
attenuanti a effetto speciale gia' contemplate nel capo di
incolpazione.
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
(GU n. 9 del 04-03-2026)
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Gip-Gup
Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Venezia, dott.ssa Lea Acampora, visti gli atti del proc. n. 1492/24
R.G.N.R. e n. 3299/25 R.GIP. a carico di:
R.R., nata a ... (...) il ..., residente in ... (...), via
... con domicilio ivi dichiarato, difesa di fiducia dall'avv.
Vincenza Alberini del foro di Venezia imputata del delitto p. e p.
dall'art. 589-bis comma 1, comma 7 c.p. perche', alla guida
dell'autovettura Fiat punto tg...; provenendo da via ..., sx nel
Comune di ..., giunta all'intersezione con via ..., immettendosi
verso sinistra lungo la via ..., investiva il pedone ... intento ad
attraversare la strada, cagionandone cosi' per colpa la morte; colpa
consistita nella violazione degli articoli 191, comma 2, e 141, comma
2 c.d.s. in quanto non consentiva al pedone di completare
l'attraversamento della carreggiata e non fermava tempestivamente il
veicolo; nella violazione dell'art. 154, comma 3, lettera b) c.d.s.
perche' si immetteva nella strada parzialmente contromano;
con la circostanza attenuante del non essere l'evento esclusiva
conseguenza della condotta della R. in quanto il B. in violazione
dell'art. 190 comma 2 c.d.s., nell'attraversamento pedonale ometteva
di concedere la dovuta precedenza all'autovettura e comunque non
prestava la dovuta attenzione.
Sinistro avvenuto in ..., il ... decesso avvenuto a ... il ...
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre
2025;
Osserva
Chiamata a rispondere del delitto di cui in epigrafe mediante
richiesta di rinvio a giudizio e citata a comparire per l'udienza
preliminare del 6 ottobre 2025, l'imputata, per il tramite del
proprio difensore e procuratore speciale, con memoria depositata in
data 30 settembre 2025, chiedeva di essere ammessa, in principalita',
all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova di
cui agli articoli 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p. ovvero, in
subordine, di definire il giudizio mediante sentenza di applicazione
pena ex articoli 444 e ss. c.p.p.
Quanto all'ammissibilita' della richiesta avanzata in via
principale il difensore osservava:
«- che, l'imputata non ha mai usufruito in precedenza della
messa alla prova e del pari non si trova nelle condizioni di cui agli
articoli 102-103-104-105-108 c.p. e che pertanto intende farne
espressa richiesta sussistendone i presupposti soggettivi e
oggettivi;
- che, il reato per cui si procede potrebbe rientrare
astrattamente nei limiti previsti dall'art. 168-bis, comma 1 c.p.
stante l'applicazione dell'attenuante speciale prevista dal comma 7
dell'art. 589-bis cpp, riconosciuta nel capo di imputazione;
- che, la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
32672/2016 nella determinazione del limite edittale nella sospensione
del procedimento con messa alla prova, se da un lato ha vietato di
computare le circostanze aggravanti ai fini della messa alla prova
nulla ha disposto pero' in merito all'applicazione delle attenuanti;
- che, stante il silenzio sul punto della Cassazione, il GUP
di Trento in armonia con lo spirito deflattivo dell'istituto della
messa alla prova ha applicato in un caso analogo alla fattispecie "de
quo" la suddetta attenuante ad effetto speciale, dimezzando la pena
edittale, cosi' riconducendola nei limiti imposti dall'art. 168-bis
c.p. come da ordinanza allegata (v.doc. 7);
- che, la R. e' disponibile a svolgere il lavoro di pubblica
utilita' presso il Comune di ... (...) di cui ha gia' avuto la
disponibilita' (v. doc. 8), con le modalita' che verranno individuate
nel rispetto dei limiti di cui all'art. 168-bis, comma 3, c.p. ed in
ogni caso senza recare pregiudizio alle sue esigenze di lavoro,
famiglia e salute»;
- che il responsabile civile Unipol Assicurazioni ha gia'
provveduto a risarcire quota parte dei danni ai prossimi congiunti
della persona offesa.
All'udienza del 13 ottobre 2025 questo Giudice rappresentava alle
parti un possibile profilo di contrasto della disciplina di cui
all'art. 168-bis, comma 1, c.p. con il dettato costituzionale, in
particolare nella parte in cui la suddetta disposizione non consente
di tenere conto, ai fini della determinazione della pena per
l'accesso alla c.d. messa alla prova, di circostanze attenuanti ad
effetto speciale gia' contemplate nel capo di incolpazione, invitando
le parti stesse ad interloquire sul punto.
Pubblico Ministero e difesa dell'imputata esprimevano parere
favorevole alla rimessione della questione alla Corte costituzionale
mentre le parti civili si rimettevano alla decisione del Giudice che,
pertanto, rinviava per lo scioglimento della riserva all'udienza
odierna.
Rilevanza della questione - Impossibilita' di una interpretazione
costituzionalmente orientata
L'imputata e' chiamata a rispondere del reato di cui all'art.
589-bis c.p. e, in relazione allo stesso - punito con la reclusione
da due a sette anni - ha formulato tempestiva istanza di accesso
all'istituto della messa alla prova, il quale, tuttavia, viene
ammesso dall'art. 168-bis c.p. con riguardo ai soli delitti indicati
dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale (categoria
che non ricomprende l'omicidio stradale) ovvero ai «reati puniti con
la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa
alla pena pecuniaria».
La difesa, nella propria istanza, ha quindi evidenziato come,
nonostante i piu' elevati limiti edittali previsti per la fattispecie
contestata, l'eventuale considerazione dell'attenuante di cui
all'art. 589-bis, comma 7, c.p., gia' contemplata nell'imputazione
formulata dal Pm, consentirebbe di accedere all'istituto. La predetta
circostanza, comportando una diminuzione di pena «fino alla meta'»,
laddove considerata nella sua massima estensione, determinerebbe
infatti una nuova cornice edittale, rientrante nei limiti di cui
all'art. 168-bis c.p.
A sostegno della propria richiesta la difesa ha dedotto, da un
lato, come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia limitato il
proprio intervento in materia alle circostanze aggravanti -
escludendone il computo nel calcolo del limite edittale massimo - e,
dall'altro, come una interpretazione conforme alla ratio deflattiva
dell'istituto imponga invece di tenere conto, sempre ai fini della
individuazione del limite editale massimo, delle circostanze
attenuanti.
Ritiene pero' questo Giudice che le suesposte argomentazioni non
consentano, alla luce del diritto vivente, di pervenire alla
conclusione invocata dalla difesa e che, al contrario, senza un
intervento costituzionale sulla norma di riferimento, l'accesso
all'istituto della messa alla prova sia nel caso di specie precluso.
Ed invero, l'arresto giurisprudenziale delle SS.UU. del 2016
(sent. n. 32672), benche' facente leva, a piu' riprese, anche su
criteri interpretativi «sostanziali» - quali la volonta' legislativa
di ampliare l'ambito operativo della messa alla prova anche a reati
ritenuti astrattamente gravi - ha individuato nell'argomento
letterale il principale ostacolo alla considerazione delle
circostanze del reato nella determinazione della pena, richiamando
l'assenza nell'art. 168-bis c.p. - a differenza di quanto previsto
con riguardo a numerosi altri istituti condizionati dai limiti
edittali - di espliciti riferimenti agli accidentalia delicti (in
base, quindi, al criterio interpretativo per cui «ubi lex voluit
dixit, ubi noluit tacuit»).
Invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel decidere
sulla computabilita' delle sole aggravanti ai fini della «messa alla
prova», rilevato il silenzio della legge sul punto, hanno escluso di
poter utilizzare l'argomento analogico e, nello specifico, di poter
valorizzare quelle ulteriori disposizioni, disseminate nel codice
penale e di procedura penale, che impongono di tenere in
considerazione tutte le circostanze c.d. ad effetto speciale di cui
all'art. 63, comma 3, c.p. - siano esse attenuanti o aggravanti -
impedendo in questa sede di interpretare l'art. 168-bis, comma 1,
c.p. nel senso indicato dalla difesa.
Il tenore letterale della norma, come sopra ricostruito,
impedisce altresi' di procedere ad un tentativo di interpretazione
costituzionalmente conforme della stessa, potendo tale operazione
essere compiuta soltanto quando non si travalichi il senso letterale
delle disposizioni e quindi, in sostanza, quando l'interpretazione
conforme al dettato costituzionale rientri tra uno dei possibili
significati propri delle parole utilizzate dal legislatore. Come piu'
volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita',
infatti, «la lettera della norma costituisce il limite cui deve
arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata»
(Cass., SS.UU., n. 15177 del 1° giugno 2021).
Considerare, ai fini della determinazione della pena ex art.
168-bis c.p., le sole circostanze attenuanti ad effetto speciale
esulerebbe infatti dal significato letterale della disposizione che,
come gia' ricordato, non menziona alcuna categoria di circostanza del
reato.
La questione che si pone appare dunque rilevante, posto che, solo
ove la disposizione di cui si chiede lo scrutinio di
costituzionalita' venisse ritenuta illegittima, nella parte in cui
appunto non consente di tenere conto, nella determinazione del limite
edittale, delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, l'istanza
dell'imputata potrebbe trovare accoglimento, ritenendosi sussistenti
tutte le ulteriori condizioni per poter disporre la sospensione del
procedimento con messa alla prova.
In particolare, l'imputata non ne ha mai usufruito in precedenza,
non si trova nelle condizioni di cui agli articoli
102-103-104-105-108 c.p., si e' dichiarata disponibile a svolgere i
lavori di pubblica utilita' presso ente gia' reperito a tal fine, ha
provveduto, mediante la propria compagnia assicurativa, a risarcire
parzialmente i prossimi congiunti della vittima, e' priva di
precedenti penali ed e' quindi pronosticatile la sua futura
astensione dalla commissione di ulteriori reati. Non e' inoltre
possibile, sulla base degli elementi di prova acquisiti, pronunciarsi
sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non
risultando evidente l'innocenza dell'imputata.
Infine, sempre ai fini della rilevanza della questione, si
osserva come non si reputi necessaria la previa elaborazione del
programma da parte dell'Uepe, dovendosi in tale fase valutare
esclusivamente l'astratta ammissibilita' del rito prescelto.
Non manifesta infondatezza
La norma di cui all'art. 168-bis, comma 1, del codice penale,
introdotta dall'art. 3, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67, pare
porsi in contrasto con alcuni principi fondamentali sanciti dalla
nostra Costituzione.
In primo luogo, non appaiono manifestamente infondati i dubbi di
compatibilita' della disciplina in parola con i principi di
uguaglianza e ragionevolezza, entrambi previsti dall'art. 3 della
Costituzione.
La decisione politico-criminale di delimitare l'ammissione
all'istituto premiale della messa alla prova senza poter tenere
conto, ai fini della determinazione dei limiti di pena che in
astratto ne consentono l'accesso, delle circostanze attenuanti ad
effetto speciale, si mostra difficilmente compatibile con il
principio di ragionevolezza nonche' potenzialmente foriera di esiti
applicativi discriminatori, sia in termini di trattamenti
differenziati per situazioni omogenee, sia, ex adverso, in termini di
ingiustificata parificazione di ipotesi obiettivamente differenti.
Quanto al primo aspetto occorre evidenziare come la
contestazione, nel capo di imputazione, di una circostanza attenuante
ad effetto speciale, sebbene non vincolante per il giudice, implichi
una valutazione, proveniente dall'autorita' giudiziaria deputata in
via esclusiva all'esercizio dell'azione penale, di minore gravita'
del reato contestato rispetto alla sua forma base che, come tale, non
puo' non essere tenuta in considerazione.
Ragionare diversamente, ovvero ritenere che la cornice edittale
cosi' come riconsiderata dal pubblico ministero nella formulazione
dell'imputazione sia irrilevante ai fini dell'accesso ad un rito con
finalita' marcatamente rieducative, significherebbe escludere
irragionevolmente reati che, nella valutazione accusatoria, hanno una
gravita' pari a quelli ordinariamente ammessi al rito di cui
trattasi. Cio' si riduce, inevitabilmente, in un trattamento diverso
di situazioni che sono invece tra loro uguali in termini di
offensivita'.
Ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3, della Costituzione,
lo si coglie nella parificazione che la disciplina in esame opera tra
reati radicalmente diversi.
Ed infatti, l'impossibilita' di tenere conto delle circostanze
aggravanti contestate - che determinano, di regola, una maggiore
gravita' dell'imputazione nel caso concreto - implica che anche
soggetti incolpati di reati che, proprio in virtu' delle aggravanti,
risultano puniti con pene sicuramente piu' elevate rispetto ai limiti
edittali di cui all'art. 168-bis c.p., possano essere ammessi alla
messa alla prova. Il che, chiaramente, determina un ingiustificato
trattamento di coloro che, sulla base della valutazione accusatoria e
della originaria considerazione di una circostanza attenuante ad
effetto speciale, sono chiamati a rispondere di un reato con cornice
edittale inferiore a quella di cui all'art. 168-bis c.p.
La scelta legislativa di escludere dall'istituto della messa alla
prova reati che, in forza di un'attenuante ad effetto speciale gia'
contenuta nell'imputazione, presentano una cornice edittale
rientrante nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 168-bis c.p., si
presenta come arbitraria e non coerente e, pertanto, in contrasto con
il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione.
Dubbi di compatibilita' della disciplina in esame si ravvisano
anche con riferimento al principio rieducativo della pena di cui
all'art. 27 della Costituzione.
L'impossibilita' di tenere conto, ai fini della determinazione
della pena di cui all'art. 168-bis c.p., delle attenuanti ad effetto
speciale gia' riconosciute dal Pm, frustra la finalita'
specialpreventiva dell'istituto e, impedendo l'estinzione di reati
dotati di carica offensiva pari a quella di altri che possono invece
essere estinti in tal modo, comporta l'irrogazione di pene
inevitabilmente percepite come ingiuste.
L'istituto della c.d. messa alla prova, come evidenziato nel
corso dell'iter parlamentare della legge di approvazione dello
stesso, e' stato introdotto con lo specifico intento di perseguire
risultati di deflazione del carico penale ma, soprattutto, di
«decarcerizzazione», offrendo «ai condannati per reati di minore
allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo».
Percorso, questo, che - per essere rispettoso del principio
rieducativo della pena - deve essere garantito a tutti gli imputati
che abbiano commesso reati considerati dal legislatore - anche in
virtu' di particolari elementi accessori del reato quali le
circostanze attenuanti - di medesima gravita'.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Gip-Gup,
Visti gli articoli 134 della Costituzione, nonche' 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di
cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 168-bis, comma 1, c.p. in riferimento agli articoli 3 e 27,
comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non consente di
tenere conto, ai fini della determinazione della pena per l'accesso
alla c.d. messa alla prova, di circostanze attenuanti ad effetto
speciale gia' contemplate nel capo di incolpazione.
Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta
questione di legittimita' costituzionale.
Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza, insieme con gli atti del giudizio.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Cosi' deciso in Venezia, all'udienza pubblica del giorno 15
gennaio 2026.
Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti.
Il Giudice: Acampora