Reg. ord. n. 31 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ordinanza del Giudice di pace di Roma del 24/12/2025
Tra: B. B. C/ Questura di Roma
Oggetto:
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata previsione di un compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio che dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.
- Costituzione, art. 3.
In via subordinata: Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata compromissione del diritto del cittadino straniero, che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla – Lesione della garanzia dell'equo processo, dell’effettivo contraddittorio tra le parti in causa e del diritto di difesa – Lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l’attività prestata e pregiudizio inferto all’amministrazione della giustizia – Violazione degli obblighi internazionali i quali stabiliscono che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico – Lesione del diritto ad un equo processo – Violazione della normativa europea che contempla la garanzia dell’assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.
- Costituzione, artt. 11, 24, secondo comma,111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5, paragrafo 2, e 6; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, artt. 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, lettere a) e b).
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Omessa previsione, in tal caso, del potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione dell’ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di “munus publicum” di tale incarico – Denunciata previsione di un compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio che dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista – Compromissione del diritto del cittadino straniero, che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla – In via subordinata, lesione della garanzia dell'equo processo, dell’effettivo contraddittorio tra le parti in causa e del diritto di difesa – Lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l’attività prestata e pregiudizio inferto all’amministrazione della giustizia – Violazione degli obblighi internazionali i quali stabiliscono che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico – Lesione del diritto ad un equo processo – Violazione della normativa europea che contempla la garanzia dell’assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.
- Costituzione, artt. 11, 24, secondo comma,111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5, paragrafo 2, e 6; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, artt. 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, lettere a) e b).
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva UE del 26/06/2013 Art. 8
direttiva UE del 26/06/2013 Art. 12
direttiva UE del 26/06/2013 Art. 12
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co. 2
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 dicembre 2025
Ordinanza del 24 dicembre 2025 del Giudice di pace di Roma
sull'istanza proposta da A. B..
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Compensi
spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria - Previsione che il compenso
sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla
"vacazione", anche ove si tratti di previsioni tariffarie non piu'
adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.
115 del 2002 - Omessa previsione, in tal caso, del potere del
giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per
adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al
decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel
contemperamento con la natura di "munus publicum" di tale incarico.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, commi
primo e secondo.
(GU n. 9 del 04-03-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione stranieri
L'Ufficio del giudice di pace di Roma, in persona del G.O.P.
dott.ssa Emanuela Artone, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel
procedimento di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del
giudice, nell'ambito del giudizio di convalida del trattenimento
disposto dal Questore di Modena in data 18 agosto 2025, nei confronti
del cittadino straniero signor B. B. nato il [...] in [...] tra
Questura di Roma in persona del Questore pro tempore, rappresentato e
difeso dal f.d. ACC Salvatori Roberto e B. B. nato il [...] in [...]
assistito e difeso dall'avv. Mario Rossi, nominato di ufficio.
In relazione all'istanza di liquidazione del proprio onorario
presentata il 20 agosto 2025 dall'interprete A. B., per l'attivita'
di interpretariato dalla stessa espletata all'udienza del 20 agosto
2025.
I. Fatto.
Il Questore di Modena, con decreto in data [...], notificato il
[...] ore 14,25, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191
del 18 agosto 1998, indicato nella presente ordinanza come T.U.I.),
disponeva il trattenimento amministrativo nel C.P.R. (Centro di
permanenza per i rimpatri) di Roma Ponte Galeria, del cittadino
straniero in epigrafe indicato.
Il cittadino straniero in questione, era infatti destinatario di
decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena in data [...],
notificato [...] ore 14,20 a mani proprie, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 286/1998, avendo
precedenti penali per produzione, traffico e detenzione illecita di
sostanze stupefacenti e psicotrope, e risultava inoltre privo del
permesso di soggiorno.
Sulla scorta di tale decreto prefettizio di espulsione, era stato
quindi emesso il citato decreto del Questore, che disponeva il
trattenimento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oggetto del giudizio di
convalida dinanzi all'intestato ufficio.
Dietro tempestiva richiesta in data 19 agosto 2025 della Questura
di Roma, veniva fissata, dall'intestato ufficio, udienza di convalida
in data 20 agosto 2025, ore 9,30.
Come da prassi, il giorno precedente l'udienza (19 agosto 2025),
a cura della cancelleria del giudice, si provvedeva anche a reperire
e a citare l'interprete di lingua araba, per l'udienza del giorno
successivo (20 agosto 2025).
Tale prassi e' giustificata dalle circostanze di seguito
riportate.
La nomina dell'interprete, e' necessaria (v. art. 14, comma 4,
del decreto legislativo n. 286/1998), soltanto nell'ipotesi in cui il
giudicante accerti (in udienza), che il cittadino straniero non parli
o non comprenda adeguatamente la lingua italiana; la norma richiamata
(art. 14, comma 4 cit.), prevede infatti che il giudice debba
procedere all'audizione del cittadino straniero, se comparso.
L'udienza di convalida - come e' noto - deve svolgersi nella
rigida tempistica imposta dall'art. 14, commi 3-4 del decreto
legislativo n. 286/1998, e dall'art. 13, comma 3, della Costituzione.
Infatti, il trattenimento amministrativo dello straniero,
disposto ex art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286/1990,
determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere, indice sicuro
dell'attinenza della misura alla sfera della liberta' personale
protetta dall'art. 13 della Costituzione, poiche' l'autorita'
competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che
impediscono di abbandonare il luogo (cfr. Corte costituzionale n.
105/2001).
All'udienza del 20 agosto 2025, compariva quindi anche la citata
interprete di lingua araba, la dott.ssa A. B., disponibile ad
assumere l'incarico, ove necessario.
L'udienza del 20 agosto 2025, fissata alle ore 9,30, veniva
effettivamente trattata alle ore 9,36, orario di comparizione del
cittadino straniero; poiche' il cittadino straniero mostrava di non
comprendere appieno la lingua italiana, la sottoscritta giudicante
conferiva incarico all'interprete di lingua araba, la dott.ssa A. B.,
(per mero errore materiale indicata nel verbale come «A. B.»),
iscritta nell'albo dei periti - sezione interpreti e traduttori di
lingua araba, presso il Tribunale di Roma, e presente nei locali di
udienza.
L'interprete nominata all'udienza del 20 agosto 2025, dott.ssa A.
B., espletava diligentemente il proprio incarico di interpretariato,
assistendo la giudicante nel corso dell'intera udienza, e
dell'espletata audizione del cittadino straniero, nel corso della
quale egli - tra l'altro - manifestava la volonta' di chiedere la
protezione internazionale; l'udienza del 20 agosto 2025, terminava
alle ore 10,05, orario in cui veniva data lettura (in udienza),
dell'ordinanza decisoria.
Occorre quindi evidenziare che l'udienza del 20 agosto 2025, si
svolgeva con l'ausilio necessario dell'interprete di lingua araba,
atteso che il cittadino straniero non comprendeva adeguatamente la
lingua italiana; nel corso dell'udienza si svolgeva anche l'audizione
del cittadino straniero, in stato di restrizione della liberta'
personale, il quale manifestava, per la prima volta, la volonta' di
chiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, lettera a) del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
(di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 214
del 15 settembre 2015).
All'esito dell'udienza del 20 agosto 2025 (iniziata alle ore 9,36
e chiusa alle ore 10,05, come riportato in verbale), il giudice
convalidava il trattenimento amministrativo, invitando la Questura
agli adempimenti necessari, conseguenti alla manifestazione della
volonta' del cittadino straniero, di chiedere la protezione
internazionale.
Precisamente, con ordinanza decisoria letta alla medesima udienza
del 20 agosto 2025, la sottoscritta giudicante convalidava il
trattenimento del cittadino straniero nel C.P.R. (Centro di
permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria), ai sensi dell'art. 14,
del decreto legislativo n. 286/1998, e contestualmente invitava la
Questura a registrare nel piu' breve tempo possibile, la domanda di
protezione internazionale (avanzata in corso di udienza), a valutare
se liberare il trattenuto o richiedere immediatamente una nuova
convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo
n. 142/2015 alla Corte di appello competente (con mutamento del
titolo del trattenimento, e sospensione dei termini previsti
dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, ai sensi
dell'art. 6, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo n.
142/2015), nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, come
precisato dalla Corte di cassazione, sentenza n. 20070/23, e in
adempimento di quanto chiarito dalla sentenza della Corte di
giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU, con
riferimento all'art. 6, comma 2, della direttiva 2013/32/UE.
L'interprete dott.ssa A. B., al termine della descritta udienza
del 20 agosto 2025, chiedeva la liquidazione del proprio compenso,
relativo all'attivita' svolta in udienza, come attestato nel medesimo
verbale; inoltre, in pari data, provvedeva a depositare separata
analitica istanza di liquidazione del proprio onorario, per
l'attivita' di interpretariato in oggetto, chiedendo la liquidazione
di euro 58,72= (cinquantotto/72), pari a due vacazioni raddoppiate
(v. istanza di liquidazione, depositata dall'interprete).
La giudicante, quindi, si riservava di provvedere in ordine
all'istanza di liquidazione proposta dall'interprete di lingua araba,
dott.ssa A. B.
La Questione.
La questione sottoposta alla Corte costituzionale, concerne la
liquidazione del compenso dovuto all'interprete, dovendo il giudice
provvedere in merito all'istanza di liquidazione.
Come rilevato, la giudicante, con ordinanza 20 agosto 2025, si
riservava di provvedere in ordine all'istanza di liquidazione di euro
58,72= tempestivamente proposta dall'interprete di lingua araba,
dott.ssa A. B. in pari data.
A scioglimento di tale riserva, osserva il Giudice di pace quanto
segue.
Come sopra evidenziato, la dott.ssa A. B. ha espletato la propria
attivita' professionale di interpretariato, quale ausiliare nominata
dalla giudicante all'udienza del 20 agosto 2025, in relazione al
fascicolo in oggetto RG 28831-2025, relativo al cittadino straniero
sig. B. B., nato in [...], di lingua araba.
Come e' noto, la decisione del giudice in ordine all'istanza di
convalida del trattenimento amministrativo disposto dal Questore,
deve avvenire nel rispetto della rigorosa tempistica (quarantotto ore
+ quarantotto ore), stabilita dall'art. 14, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 286/1998, conforme all'art. 13, comma 3, della
Costituzione, trattandosi di restrizione della liberta' personale.
In ragione di tale stretta tempistica, e' prassi dell'ufficio
convocare gli interpreti con comunicazione di cancelleria, il giorno
precedente alla fissazione dell'udienza di convalida; infatti,
l'assistenza dell'interprete e' prevista espressamente dall'art. 14,
comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, che conferisce al
giudice il potere di nominare tale figura di ausiliario, «ove
necessario», necessita' che il giudicante puo' accertare soltanto al
momento della comparizione del cittadino straniero.
Per tale motivo, per prassi, gli interpreti disponibili vengono
citati a cura della cancelleria, con comunicazione inviata il giorno
precedente l'udienza di convalida.
L'interprete e' stata quindi citata a richiesta del giudice e a
cura della cancelleria, come da prassi dell'ufficio, la mattina del
19 agosto 2025, giorno precedente all'udienza; era presente
all'orario fissato per l'udienza del 20 agosto 2025 (ore 9,30); le e'
poi stato formalmente conferito l'incarico in relazione al fascicolo
in oggetto, ed ha prestato la sua attivita' di interpretariato, dalle
ore 9,36 (orario di trattazione effettiva della causa), alle ore
10,05 (orario di chiusura dell'udienza), per un totale di 29 minuti
(35 minuti, se si considera l'orario di fissazione dell'udienza).
Occorre anche precisare che l'interprete dott.ssa A. B.,
all'udienza del 20 agosto 2025, veniva nominata unicamente per il
fascicolo in oggetto, n. RG 28831/2025, unico per il quale era
necessario nominare un interprete di lingua araba.
Come riportato nel verbale di udienza del 20 agosto 2025, il
procedimento era trattato concretamente alle ore 9,36, e l'udienza si
concludeva alle ore 10,05.
In definitiva, all'udienza del 20 agosto 2025, l'interprete
dott.ssa A. B., ha prestato la propria attivita' di interpretariato,
quale ausiliario nominato dal giudice, per 29 minuti (ovvero 35
minuti, se si ritiene di calcolare anche l'orario di fissazione
dell'udienza, prima della comparizione del cittadino straniero); in
ogni caso, in base alla normativa vigente, la misura del compenso e'
sempre la medesima, come appresso evidenziato.
Per il calcolo del compenso spettante per l'attivita' di
interpretariato, trova applicazione l'art. 4 della legge n. 319 del
1980, che individua quale unico criterio il «tempo impiegato»,
calcolato in base a «vacazioni», o frazione di esse; in base a tale
normativa, il tempo minimo liquidabile e' di 1 ora e 14 minuti (v.
art. 4 comma 4), pari a mezza vacazione.
Quindi, se l'attivita' dell'interprete si e' protratta sino ad un
massimo di 1 ora e quattordici minuti, allo stesso andra'
riconosciuto sempre lo stesso importo a titolo di compenso
professionale, corrispondente a mezza vacazione (sia che egli abbia
espletato attivita' di interpretariato, ad es., per 30 minuti, sia
che abbia espletato attivita' di interpretariato per 1 ora e 14
minuti).
Pertanto, nel caso in esame, il compenso spettante all'interprete
nominata, dott.ssa B., deve essere calcolato con riferimento al tempo
impiegato, pari a 29 minuti (ovvero, indifferentemente, 35 minuti),
che corrisponde comunque a mezza vacazione, ai sensi del citato art.
4, commi 2-4 (atteso che mezza vacazione corrisponde a un massimo di
1 ora e 14 minuti).
In ordine all'importo da liquidare per il tempo riconosciuto
all'interprete (mezza vacazione), si osserva quanto segue.
La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 16-2025 (nella
Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2025), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma della
legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, per le vacazioni
successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario
inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Di conseguenza, a seguito della richiamata declaratoria di
illegittimita' costituzionale, e in mancanza di un successivo
intervento del legislatore, dovrebbe ritenersi vigente l'importo di
euro 14,68 fissato dall'art. 4, comma 2 cit., per la «prima»
vacazione, importo che sembrerebbe ragionevolmente applicabile anche
alle vacazioni successive alla prima (essendo stata abolita, in
virtu' della citata sentenza della Corte costituzionale, ogni
rilevante differenza tra la prima vacazione, e le vacazioni
cronologicamente successive).
Indubbiamente, rientra nella discrezionalita' del legislatore,
fissare l'importo monetario corrispondente alla «vacazione», avendo
la Corte dichiarato l'illegittimita' costituzionale della differenza
di importo tra la prima vacazione e le vacazioni cronologicamente
successive, per le quali la norma censurata prevedeva un onorario
inferiore.
Nel perdurante silenzio del legislatore, in considerazione della
motivazione della citata sentenza della Corte costituzionale n.
16-2025, ove si stigmatizza il «deplorevole inadempimento» delle
pubbliche autorita' preposte all'aggiornamento dei compensi degli
ausiliari, ed in considerazione del fatto che, nella fattispecie in
esame, la breve durata dell'udienza, implica che non venga in rilievo
il problema delle vacazioni cronologicamente successive alla prima,
si ritiene ancora vigente ed applicabile l'importo di euro 14,68=,
testualmente indicato nell'art. 4 comma 2, legge n. 319/1980, per la
«prima» vacazione.
In altri termini, nel caso in esame, l'evidenziato dubbio circa
l'importo applicabile dal giudice (nel silenzio del legislatore a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025), resta
comunque irrilevante, atteso che, comunque, non risulta superato
l'arco temporale fissato dalla legge per la prima vacazione, il cui
importo e' indicato testualmente in euro 14,68.
Ed infatti, nel caso in esame, l'udienza si e' protratta per
circa 30 minuti, per cui non viene in rilievo la problematica
connessa alle vacazioni successive alla prima.
Pertanto, si ritiene liquidabile all'interprete la somma di euro
7,34= pari a mezza vacazione (euro 14,68:2), ai sensi del combinato
disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4, legge n. 319/1980, atteso che
l'espletamento dell'incarico e' avvenuto dalle ore 9,36 del giorno 20
agosto 2025, alle ore 10,05 del medesimo giorno, per un totale di 29
minuti.
Questa giudicante tuttavia dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge n. 319/1980, per manifesta
irragionevolezza della previsione del (solo) criterio del «tempo
impiegato» commisurato alla «vacazione», in caso di applicazione di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che - anche dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025 - conduce alla
liquidazione di importi irrisori e manifestamente «fuori mercato»,
tali da svilire il valore dell'impegno assicurato dal professionista
incaricato, e da disincentivare gli interpreti piu' qualificati.
Per poter decidere correttamente, e' dunque necessario il
pronunciamento della Corte costituzionale.
II. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
La rilevanza della questione e' stata evidenziata nella
descrizione dei fatti di causa.
Si precisa ancora quanto segue.
Il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del
giudice, ha natura giurisdizionale e non amministrativa (in tal
senso, ad es., Corte costituzionale, sentenza n. 192/2015, e n.
88/1970), dal che consegue la possibilita' di sollevare, anche in
tale sede, la questione di legittimita' costituzionale.
Tanto premesso, si osserva ancora, in punto di «rilevanza della
questione», quanto segue.
L'udienza del 20 agosto 2025, e' stata fissata alle ore 9,30,
orario in cui e' comparsa l'interprete di lingua araba (citata a
comparire sin dal giorno precedente); ha avuto inizio effettivamente
alle ore 9,36, ed e' stata chiusa alle ore 10,05, con lettura
dell'ordinanza decisoria.
L'interprete ha quindi espletato il proprio incarico dalle ore
9,36 alle ore 10,05, per un totale di 29 minuti (ovvero 35 minuti, se
consideriamo la presenza dell'interprete in cancelleria, all'orario
di fissazione dell'udienza, 9,30); trattandosi di prestazione
professionale di interpretariato, trova applicazione il criterio
della «vacazione», il cui importo e' ancora fissato in euro 14,68=,
dall'art. 4, comma secondo della legge n. 319/1980 (sicuramente, per
la «prima» vacazione in senso cronologico).
Ed infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 16/2025, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma
della legge 8 luglio 1980, n. 319 «nella parte in cui, per le
vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un
onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione».
Da cio' consegue che questa giudicante non potrebbe certamente
ritenere applicabile, il minore importo di euro 8,15=, indicato
nell'art. 4, comma 2 cit., sia perche' trattasi di importo fissato
per le «vacazioni successive», inferiore a quello stabilito per la
«prima vacazione» dalla norma censurata, sia perche' nella
fattispecie in esame - di durata di appena 29 minuti - non viene in
rilievo la problematica delle vacazioni cronologicamente successive
alla prima.
Per la determinazione del compenso liquidabile all'interprete,
per la prestazione professionale di interpretariato svolta per 29
minuti, all'udienza del 20 agosto 2025, occorre quindi far
riferimento al criterio della «vacazione», e all'importo fissato
dall'art. 4, comma 2 cit., di euro 14,68=.
La vacazione, come recita l'art. 4, comma 2 cit., e' di due ore,
e l'onorario per la prima vacazione e' di euro 14,68= (...).
Poiche' l'interprete ha espletato l'attivita' di interpretariato
per 29 minuti (dunque ben al di sotto delle due ore), allo stesso
spetta mezza vacazione, pari ad euro 7,34= (euro 14,68:2), in
applicazione del chiaro disposto dell'art. 4, comma 4, della legge n.
319/1980.
L'art. 4, comma 4, cit. recita infatti: «L'onorario per la
vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto
e' dovuto interamente».
Non e' possibile considerare tempi aggiuntivi e diversi da quelli
che risultano dal verbale di udienza, ostandovi il dato
testuale-letterale della normativa applicabile (in particolare, art.
4, commi 6-7, cit.), trattandosi comunque di compensi a carico dello
Stato, normativa di stretta interpretazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 319 del
1980, «Il magistrato e' tenuto sotto la sua personale
responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare
con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state
strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico», numero di
vacazioni che devono risultare dagli atti e dal verbale di udienza,
trattandosi di incarico espletato alla presenza dell'autorita'
giudiziaria, come stabilito dall'art. 4, comma 8, legge n. 319 del
1980.
L'incarico di interpretariato in oggetto, e' stato espletato alla
presenza del giudice, nel corso dell'udienza del 20 agosto 2025,
aperta alle ore 9,30, effettivamente trattata alle ore 9,36, e chiusa
alle ore 10,05.
Pertanto, in base al dato testuale-letterale della richiamata
normativa, si ritiene liquidabile all'interprete la somma di euro
7,34= oltre IVA, pari a mezza vacazione (euro 14,68:2), ai sensi del
combinato disposto dei commi 2 e 4, dell'art. 4, legge n. 319/1980,
atteso che l'espletamento dell'incarico e' avvenuto dalle ore 9,36
del giorno 20 agosto 2025, alle ore 10,05 del medesimo giorno, per un
totale di 29 minuti.
Detto importo e' suscettibile unicamente di essere raddoppiato ai
sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 319/1980, in caso di urgenza; in
tal caso, l'importo massimo liquidabile da questa giudicante, sarebbe
pari ad euro 14,68=, ugualmente irrisorio e non adeguato all'attuale
costo della vita.
Al riguardo, occorre anche considerare che trattasi di unico
incarico conferito all'interprete dott.ssa B., per l'udienza del 20
agosto 2025; di conseguenza la professionista, a fronte della
richiesta di liquidazione di euro 58,72= si vedrebbe liquidare la
somma notevolmente inferiore di euro 7,34=, (o al massimo la somma di
euro 14,68= ove sia riconosciuto il requisito dell'urgenza, sulla
quale, tuttavia, questa giudicante esprime seri dubbi, come appresso
evidenziato).
In ogni caso, l'importo liquidato dal giudice (sia esso pari ad
euro 7,34= ovvero euro 14,68), sarebbe notevolmente inferiore a
quello richiesto nell'istanza di liquidazione, oggettivamente non
allineato al costo della vita, e tale quindi da scoraggiare gli
interpreti a rendersi disponibili per tali incarichi, non
adeguatamente remunerati.
Nel caso in esame, in base alla normativa vigente ampiamente
richiamata, si ritiene di liquidare la somma di euro 7,34=, non
sussistendo l'urgenza, atteso che l'interprete - come regolare prassi
- e' stata avvisata e convocata il giorno precedente (19 agosto
2025), per comparire alle 9,30 del 20 agosto 2025, ed atteso che
trattasi di normali prevedibili tempistiche, per la tipologia di
udienza in questione (convalida del decreto del Questore che ha
disposto il trattenimento amministrativo del cittadino straniero).
La questione e' rilevante, poiche' la durata dell'udienza, nel
corso della quale l'interprete ha espletato il proprio incarico, e'
stata pari a 29 minuti, dal che consegue l'applicazione dell'art. 4,
commi 2 e 4 della legge n. 319/1980, e il riconoscimento del diritto
alla liquidazione del compenso corrispondente a mezza vacazione, il
cui importo e' fissato in appena euro 7,34 (sette/34) oltre IVA,
somma palesemente irrisoria e «fuori mercato», con la conseguenza che
risultano valide tutte le considerazioni contenute nella nota
sentenza della Corte costituzionale, n. 16/2025.
La rilevanza della questione risulta confermata anche dalla
lettura dell'istanza di liquidazione depositata dall'interprete
dott.ssa B., la quale ha chiesto all'intestato ufficio di liquidare
la somma notevolmente superiore, di euro 58,72= che corrisponde a n.
2 vacazioni (raddoppiate).
Osserva il Giudice di pace che tale richiesta e' infondata alla
luce della normativa vigente, atteso che l'unico criterio applicabile
dal giudice e' il «tempo» in cui si e' protratta la prestazione
professionale di interpretariato, con la conseguenza che il
riconoscimento di n. 2 vacazioni, spetterebbe soltanto nel caso in
cui l'udienza si fosse protratta per circa 4 ore (precisamente, nel
solo caso in cui l'udienza si sia protratta almeno per 3 ore e 15
minuti, sino a un massimo di 4 ore e 14 minuti, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 319/1980).
In applicazione della normativa in oggetto, questa giudicante
dovrebbe rigettare la richiesta dell'interprete di liquidazione di
euro 58,72=, rigettare la richiesta di riconoscimento di n. 2
vacazioni, riconoscere il diritto alla liquidazione di mezza
vacazione, e liquidare il corrispondente minore importo di euro 7,34=
(sette/34) oltre IVA.
Ebbene e' palese che liquidando tale esigua somma (probabilmente
insufficiente anche a coprire le spese di trasporto per raggiungere
l'ufficio), nessun interprete sarebbe disponibile ad assumere
l'incarico, ovvero - nella migliore delle ipotesi - la qualita'
professionale degli interpreti disponibili sarebbe inevitabilmente
compromessa, in violazione dei parametri costituzionali, gia'
esaminati in analoga fattispecie, nella recente sentenza della Corte
costituzionale n. 16/2025.
Da cio' consegue l'evidente rilevanza della questione di
costituzionalita' dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 319 dell'8
luglio 1980, nella parte in cui prevede che gli onorari siano
commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie non piu' adeguate al
costo della vita, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002, con riferimento; all'art. 3, della
Costituzione italiana; all'art. 111, commi 1-2 della Costituzione;
all'art. 24, comma 2, della Costituzione; all'art. 117, comma 1 della
Costituzione, in relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e
all'art. 6 della CEDU; all'art. 11 della Costituzione in relazione
all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettere A-B
della direttiva 2013/32/UE.
Al caso in esame si applicano infatti anche le disposizioni di
cui al decreto ministeriale 30 maggio 2002 e, in particolare,
dell'art. 1, che disciplina la misura dell'onorario a vacazioni, che
non sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione di
cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, secondo cui «la misura degli onorari fissi, variabili e a
tempo, e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze».
Il mancato adeguamento al costo della vita, protratto da oltre
venti anni, da' luogo ad un assetto normativo manifestamente
irragionevole.
Il giudizio sulla liquidazione dei compensi spettanti
all'interprete, quindi, non puo' essere portato a compimento, in
difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di
costituzionalita' qui prospettato, atteso che - come appena
evidenziato - la lettera della norma non consente di riconoscere piu'
di «mezza vacazione», e conseguentemente di liquidare l'importo
corrispondente, di appena euro 7,34= (importo irrisorio, non
allineato all'attuale costo della vita), a fronte della somma
notevolmente superiore richiesta dall'interprete nell'istanza di
liquidazione (euro 58,72=, otto volte superiore all'importo
legittimamente liquidabile in base alla normativa di cui si discute).
In conclusione, la questione prospettata e' indubbiamente
«rilevante», ai fini del presente giudizio.
Occorre quindi che la Corte costituzionale si pronunzi su tale
pregiudiziale questione, dipendendo dalla sua decisione, l'entita'
finale della liquidazione spettante all'interprete dott.ssa A. B.,
per la prestazione professionale svolta.
III. Valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di
costituzionalita'.
III.1. Analisi della normativa in oggetto.
Vengono qui in rilievo, principalmente, come parametri di
riferimento: l'art. 3, della Costituzione italiana; l'art. 111, commi
1-2 della Costituzione; l'art. 24, comma 2 della Costituzione; l'art.
117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma
secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; l'art. 11, della
Costituzione in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12,
paragrafo 1, lettere A-B della direttiva 2013/32/UE.
Viene inoltre rilievo, l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 319
dell'8 luglio 1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 15 luglio 1980), di cui si dubita della conformita' al dettato
costituzionale.
Trattandosi di prestazione (interpretariato) non espressamente
prevista, ne' analoga a quelle previste nelle tabelle approvate con
decreto ministeriale del 30 maggio 2002 (decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 30 maggio 2002, recante adeguamento dei compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile
e penale, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 5
agosto 2002), gli onorari devono essere commisurati al tempo
impiegato, e vanno determinati in base alle vacazioni (art. 4, comma
1, e comma 2, della legge n. 319 del 1980, unico articolo non
abrogato dall'art. 299, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002).
La liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, come
l'interprete (art. 61 e seguenti del codice di procedura civile, art.
122, comma 2 del codice di procedura civile), e' quindi regolata
dall'art. 4, della legge n. 319/1980, in combinato disposto con il
citato decreto ministeriale - decreto ministeriale - del 30 maggio
2002, che ha sancito l'ultimo adeguamento degli importi.
Per il calcolo del compenso spettante per l'attivita' di
interpretariato, trova quindi applicazione l'art. 4 della legge n.
319 del 1980, che stabilisce testualmente:
«Gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni» (comma 1);
«La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima
vacazione e' di euro 14,68, e per ciascuna delle successive e' di
euro 8,15» (al riguardo tuttavia, come e' noto, e' intervenuta la
sentenza della Corte costituzionale n. 16/2005, sopra citata);
l'art. 4, comma 4 della medesima legge, prevede testualmente:
«l'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa
un'ora e un quarto e' dovuto interamente»;
il comma 5, legge cit., prevede tra l'altro che, per gli
incarichi espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, deve
farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle
vacazioni;
il comma 6, stabilisce poi che il magistrato e' tenuto, sotto
la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle
vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore
che siano state strettamente necessarie per l'espletamento
dell'incarico.
L'importo di euro 7,34= fissato dal combinato disposto dei commi
2 e 4 dell'art. 4, legge n. 319/1980 (anche laddove raddoppiato ai
sensi del comma 3, ad euro 14,68), non e' adeguato all'attuale costo
della vita, atteso che - come e' noto - l'ultimo aggiornamento al
costo della vita risale all'anno 2002, con decreto ministeriale 30
maggio 2002, quindi circa ventitre' anni fa; inoltre, la chiara
lettera della legge, non consente al giudice di adottare ulteriori
criteri correttivi-integrativi.
In sintesi:
la normativa in oggetto, ancora l'importo liquidabile
all'interprete, esclusivamente al «tempo impiegato», determinato in
base a «vacazioni», di due ore ciascuna (art. 4 commi 1-2, legge n.
319 del 1980), o frazione di vacazione, come definita nello stesso
articolo;
l'importo fissato per la «prima vacazione» di due, ore e'
pari ad euro 14,68= (v. comma 2);
e' costituzionalmente illegittima la norma (art. 4, secondo
comma legge n. 319/1980), nella parte in cui, per le vacazioni
successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario
inferiore a quello stabilito per la prima vacazione (Corte
costituzionale n. 16/2025);
mezza vacazione (che corrisponde a circa un'ora di
prestazione professionale), in assenza dell'intervento del
legislatore -, e' da ritenersi ancora pari ad euro 7,34= (ossia, la
meta' di euro 14,68), importo cosi' aggiornato con il lontano decreto
ministeriale del 30 maggio 2002 (nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 182 del 5 agosto 2002).
L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002 (Testo unico spese di giustizia), prevede un meccanismo di
adeguamento periodico degli onorari fissi, variabili e a tempo,
disponendo che: «La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo
e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze».
Tuttavia, tale meccanismo di adeguamento periodico, non ha mai
trovato applicazione, atteso che l'ultimo aggiornamento delle
tariffe, e' avvenuto circa ventitre' anni fa, con il lontano decreto
ministeriale del 30 maggio 2002 (emanato ancora in applicazione
dell'art. 10, della legge n. 319/1980), che fissa in euro 14,68=
l'importo della «prima» vacazione.
La stessa risalente normativa (art. 52, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002; art. 4, comma 3, della legge
n. 319/1980, in combinato disposto con il decreto ministeriale 30
maggio 2002), consente al giudice - ricorrendone i presupposti -
unicamente di raddoppiare tali esigui importi, ad euro 29,36 per una
vacazione (e dunque, euro 14,68 per mezza vacazione, pari a circa
un'ora di prestazione professionale di interpretariato), «raddoppio»
che, parimenti, non e' aggiornato all'attuale costo della vita.
In altre parole, se il giudice ritiene sussistere il requisito
dell'«urgenza» (v. art. 4, comma 3, della legge n. 319/1980), o anche
(cumulativamente e/o alternativamente), l'eccezionale importanza,
complessita' e difficolta' della prestazione di interpretariato (art.
52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002), potrebbe unicamente riconoscere l'aumento sino al doppio
degli importi fissati dall'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980,
giungendo quindi al massimo complessivo liquidabile, di euro 14,68=
per mezza vacazione, importi cosi' aggiornati al lontano decreto
ministeriale 30 maggio 2002 (nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 182 del 5 agosto 2002), dunque incontestabilmente non
adeguati al costo attuale della vita.
Tali importi (anche con il «raddoppio»), sono quindi,
incontestabilmente, non allineati con l'attuale costo della vita,
risultando cosi' fissati dal decreto ministeriale citato, nel lontano
anno 2002.
In conclusione, la normativa vigente, consente al giudice -
ricorrendone i presupposti - unicamente di raddoppiare tali esigui
importi, per giungere ad un importo che - pur «raddoppiato» - e'
parimenti esiguo, e non adeguato all'attuale costo della vita, per
quanto sopra esposto.
La questione proposta incide, quindi:
sul diritto dell'interprete, come professionista ed
ausiliario del giudice, ad un equo e ragionevole compenso (avuto
riguardo alle tariffe professionali esistenti anche in materie
analoghe, con il dovuto contemperamento, avuto riguardo alla natura
pubblicistica dell'incarico), per la prestazione espletata
nell'interesse della giustizia, in conformita' con l'art. 3, della
Costituzione;
sui principi del «giusto processo» e dell'effettivo
contraddittorio tra le parti in causa, tutelati dall'art. 111, primo
e secondo comma, della Costituzione;
sul diritto di difesa del cittadino straniero, garantito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
sul diritto del cittadino straniero che ha manifestato la
volonta' di chiedere la protezione internazionale (in particolare,
nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo
disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n.
286/1998), ad essere assistito da un interprete nominato dal giudice
(anche a titolo di ausiliario del giudice, come nel caso che occupa),
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in combinato
disposto con l'art. 5, comma 2, della CEDU, e con l'art. 6, CEDU;
nonche' ai sensi dell'art. 11, della Costituzione in relazione agli
articoli 8, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1, lettere A-B, della
direttiva 2013/32/UE.
L'art. 5 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950), dopo aver premesso che ogni persona ha diritto alla
liberta' e alla sicurezza, e che nessuno puo' essere privato dalla
liberta' se non nei casi e nei modi previsti dalla legge (comma 1),
stabilisce che ogni persona arrestata deve essere informata al piu'
presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e
di ogni accusa formulata a suo carico (comma 2).
Tale norma (art. 5, CEDU), ad avviso della giudicante, si applica
quindi anche alle ipotesi di «detenzione amministrativa», e dunque
anche al caso in esame, avente ad oggetto il trattenimento
amministrativo del cittadino straniero irregolarmente presente nel
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo
n. 286/1998, ed implica quindi la necessita' che il giudice debba
nominare un ausiliario qualificato (interprete), nel caso in cui il
soggetto in stato di restrizione della liberta' personale, non
comprenda o non parli la lingua italiana.
L'art. 6, CEDU (diritto ad un equo processo), sia pure con
riferimento al procedimento penale, prevede il diritto di ogni
«accusato» a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua usata in udienza.
Inoltre, come esposto in «fatto», il cittadino straniero, nel
corso dell'udienza del 20 agosto 2025, manifestava, per la prima
volta, la volonta' di chiedere la protezione internazionale, ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 142
del 18 agosto 2015 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 214 del 15 settembre 2015).
L'art. 8, primo paragrafo, della direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 29 giugno 2013), per i cittadini di Paesi
terzi o apolidi che siano trattenuti nei centri di trattenimento,
dispone che gli Stati membri forniscano informazioni sulla
possibilita' di presentare la domanda di protezione internazionale, e
garantiscano servizi di interpretazione, nella misura necessaria per
agevolare l'accesso alla procedura di asilo.
L'art. 12 della stessa direttiva 2013/32/UE, primo paragrafo,
lettera A, prevede il diritto ad essere informato, in lingua
comprensibile, della procedura da seguire e dei connessi diritti ed
obblighi; nella lettera B, stabilisce che gli Stati membri debbano
provvedere affinche' i richiedenti asilo ricevano, laddove
necessario, l'assistenza di un interprete, per spiegare la propria
situazione nei colloqui con le autorita' competenti, e che detta
assistenza vada retribuita con fondi pubblici.
La normativa europea appena citata - che contempla la garanzia
dell'assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non
parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorita'
competenti - ad avviso della giudicante, trova applicazione anche al
caso in esame, atteso che nel corso dell'udienza di convalida del
trattenimento ai sensi dell'art. 14 del T.U.I., deve essere
verificata anche l'avvenuta somministrazione delle informazioni sulla
possibilita' di presentare la domanda di protezione internazionale, e
comunque l'autorita' giudiziaria, che deve disporre l'audizione del
cittadino straniero, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto
legislativo n. 286/1998, e' anche autorita' preposta a ricevere la
domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 6, primo
paragrafo, secondo comma della direttiva 2013/32/UE (in tal senso, v.
Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa
C-36/20PPU).
Sul punto, nel caso di dubbio circa l'interpretazione da darsi
alla direttiva 2013/32/UE (in particolare, art. 6, primo paragrafo,
secondo comma, in relazione all'art. 8, primo paragrafo e all'art.
12, primo paragrafo lettera A e lettera B), si chiede di disporsi
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE).
Il dubbio interpretativo concernente la direttiva 2013/32/UE,
potrebbe eventualmente porsi con riferimento al diritto a ricevere
l'assistenza di un interprete, anche nel corso dell'udienza di
convalida del trattenimento amministrativo nel C.P.R., dinanzi al
giudice indicato nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, e
con riferimento agli ulteriori quesiti cosi' sintetizzabili:
se le disposizioni della direttiva, debbano essere
interpretate nel senso di esigere che gli Stati membri creino
meccanismi tesi ad assicurare una qualita' sufficiente
dell'interpretazione, offerta anche in tale processo (convalida del
trattenimento amministrativo), con riguardo alla remunerazione
prevista per l'interprete;
se le disposizioni della citata direttiva, debbano essere
interpretate nel senso che ostino all'esistenza di una normativa
nazionale come quella italiana, che prevede che gli onorari siano
commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie non piu' adeguate al
costo della vita, a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non preveda, in
tal caso, il potere del giudice di ricorrere a criteri generali
suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso
all'importanza dell'opera e al decoro della professione
dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di
«munus publicum».
Ove ritenuto, pertanto, si chiede eventualmente, di disporsi
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE).
Come esposto in «fatto», il cittadino straniero, nel corso
dell'audizione disposta da questa giudicante, all'udienza del 20
agosto 2025, manifestava la volonta' di chiedere la protezione
internazionale.
Al riguardo, come chiarito dalla sentenza della Corte di
cassazione, n. 20070/2023 (alla luce della sentenza interpretativa
della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa
C-36/20PPU):
«in conformita' alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1,
comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione
internazionale puo' essere presentata dal cittadino straniero che
abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel
corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del
decreto legislativo citato: in siffatta ipotesi, la domanda,
immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel
termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda
deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art.
14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1998, come previsto
dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142 del 2015».
La sentenza della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25
giugno 2020 (causa C-36/20PPU), ha infatti chiarito che:
il giudice competente a pronunciarsi sul trattenimento di
cittadini stranieri, a norma del diritto nazionale, va annoverato
nelle «altre autorita' «che, ai sensi dell'art. 6, primo paragrafo,
secondo comma, della direttiva 2013/32/UE, pur non essendo competenti
alla registrazione della domanda di protezione internazionale possono
- nondimeno - essere destinatarie della dichiarazione di voler
proporre simile domanda;
mentre l'art. 6 al paragrafo 1, primo comma, ha rimesso agli
Stati membri il compito di designare l'autorita' competente a
registrare le domande di protezione internazionale, lo stesso art. 6
al paragrafo 1, secondo comma non ha, invece, rinviato al diritto
nazionale l'individuazione delle «altre autorita' preposte a ricevere
tali domande (di protezione internazionale), ma non competenti per la
registrazione a norma del diritto nazionale» e non demanda, quindi,
agli Stati membri di designare tali «altre autorita'»;
la Corte di giustizia ha quindi affermato che l'art. 6,
paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32 deve essere
interpretato nel senso che «un giudice istruttore chiamato a
pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un Paese terzo in
situazione irregolare ai fini del suo respingimento rientra nel
novero delle "altre autorita'" contemplate da tale disposizione,
preposte a ricevere le domande di protezione internazionale, ma non
competenti, a norma del diritto nazionale, per la loro
registrazione».
La Corte di giustizia, nella stessa sentenza, ha inoltre
affermato che «l'art. 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma della
direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che un
giudice istruttore, in qualita' di "altra autorita'" ai sensi di tale
disposizione, deve, da un lato informare i cittadini di Paesi terzi
in situazione irregolare delle modalita' di inoltro di una domanda di
protezione internazionale, e dall'altro, qualora un cittadino abbia
manifestato la volonta' di presentare una siffatta domanda,
trasmettere il fascicolo all'autorita' competente ai fini della
registrazione di detta domanda affinche' tale cittadino possa
beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza dell'assistenza
sanitaria previste dall'art. 17 della direttiva 2013/33/UE».
La medesima Corte, ha chiarito che un cittadino di un Paese terzo
acquisisce la qualita' di richiedente protezione internazionale, ai
sensi dell'art. 2, lettera c), della direttiva 2013/32, a partire dal
momento in cui «presenta» una siffatta domanda»; il fatto che un
cittadino di un Paese terzo manifesti la volonta' di chiedere la
protezione internazionale dinanzi a un'«altra autorita'», ai sensi
dell'art. 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32,
come un giudice istruttore, e' sufficiente a conferirgli la qualita'
di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare
il termine di sei giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro
interessato deve registrare detta domanda (Corte di giustizia, Quarta
sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU).
Da tali premesse, ad avviso della giudicante, discende senza
dubbio l'applicabilita' (anche) della richiamata normativa
eurounitaria, in relazione alla valutazione della «necessita'» della
nomina dell'interprete, considerato che, nel corso dell'udienza di
convalida del trattenimento amministrativo in questione, deve essere
disposta l'audizione del cittadino straniero (ove comparso),
verificata quanto meno l'avvenuta somministrazione delle informazioni
relative alla possibilita' di chiedere la protezione internazionale,
e raccolta a verbale l'eventuale manifestazione di volonta' in tal
senso (come chiarito dalla citata sentenza della Corte di giustizia).
In sintesi, la nomina dell'interprete ai sensi dell'art. 14,
comma quarto del decreto legislativo n. 286/1998, integra garanzia
non soltanto del diritto di difesa e dell'effettivo contraddittorio
tra le parti processuali, ma anche del diritto di essere informato e
di chiedere la protezione internazionale, nel corso dell'udienza di
convalida del trattenimento amministrativo nel C.P.R., ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998.
In conclusione, il mancato adeguamento periodico degli onorari
dell'ausiliario del giudice, in violazione dell'art. 54, decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, fermo da oltre venti anni al
decreto ministeriale 30 maggio 2002, determina la seria sproporzione,
per difetto, del meccanismo di calcolo, traducendosi in una misura di
onorari oramai irrisoria, con violazione del principio di
ragionevolezza, dei principi del giusto processo, del diritto di
difesa, ed altresi' del diritto del cittadino straniero ad essere
idoneamente informato della possibilita' di richiedere la protezione
internazionale, e di poter quindi accedere consapevolmente a tale
istituto, manifestando tale volonta', anche dinanzi ad un giudice nel
corso dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo,
disposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998.
III.2. Non manifesta infondatezza delle questioni di
costituzionalita'.
Ad avviso della sottoscritta giudice rimettente, non e'
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
4, primo e secondo comma, della legge n. 319 dell'8 luglio 1980, con
riferimento: all'art. 3, primo comma della Costituzione italiana;
all'art. 111, commi 1-2 Costituzione; all'art. 24, comma 2, della
Costituzione; all'art. 117, comma 1 della Costituzione in relazione
all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU;
all'art. 11, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo
1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della direttiva
2013/32/UE.
In particolare, questa giudicante dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma della legge n. 319
dell'8 luglio 1980, con riferimento all'art. 3, primo comma della
Costituzione italiana, e all'art. 111 della Costituzione, nella parte
in cui prevede che gli onorari siano commisurati esclusivamente al
tempo e al criterio della vacazione, anche ove si tratti di
previsioni tariffarie non piu' adeguate al costo della vita, a norma
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
nella parte in cui non preveda (per il caso di mancato adeguamento al
costo della vita), il potere del giudice di ricorrere a criteri
generali suppletivi-integrativi (ad es. criteri indicati in via
generale nell'art. 2233 del codice civile), per adeguare la misura
del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione
dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di
«munus publicum».
Il mancato adeguamento al costo della vita, da oltre venti anni,
da' luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, in
contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, va evidenziato
che la Corte costituzionale, con recente sentenza n. 16/2025, ha gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 4,
secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 nella parte in cui,
per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un
onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La Corte costituzionale (sentenza n. 16/2025), in motivazione ha
infatti ritenuto che:
«Il deplorevole inadempimento delle pubbliche autorita'
preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari e' divenuto,
nel tempo, dato caratterizzante della materia, entrando nell'ambito
di valutazione proprio del giudizio di legittimita' costituzionale
alla luce del canone della ragionevolezza», il quale - salve le
ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la norma
che prevede i compensi, l'inerzia dell'amministrazione
nell'aggiornamento degli stessi, sanzionabile in altra sede -
consente di pronunciarsi sull'adeguatezza dei compensi degli
ausiliari del giudice per l'attivita' svolta nel processo.
Come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n.
166/2022, «Il dispositivo delle sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017,
sottende un'enunciazione di portata generale, che ... trascende la
ragione contingente che ha dato occasione allo scrutinio di
irragionevolezza, (e che e') identificabile nella obsolescenza degli
importi tabellari» (v., in motivazione, Corte costituzionale n.
16/2025; Corte costituzionale n. 192/2015; v., anche Corte
costituzionale n. 41/1996; Corte costituzionale n. 179/2025; Corte
costituzionale n. 166/2022 - Corte costituzionale n. 89/2020; Corte
costituzionale n. 178/2017).
La Corte, con la citata sentenza n. 16/2025, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo
comma, della Costituzione, l'art. 4, secondo comma, della legge n.
319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla
prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore, riconoscendo
che lo «scarto significativo» tra la prima vacazione e le successive,
peraltro gia' scarsamente remunerate, accentua l'assoluta e
definitiva sproporzione tra l'entita' del compenso da liquidare
all'ausiliare e i principi di equa remunerazione del suo lavoro;
riconoscendo la necessita' di preservare l'elementare consistenza in
rapporto alle variazioni del costo della vita della base tariffaria
dei compensi degli ausiliari (v., in motivazione, Corte
costituzionale n. 16/2015, e Corte costituzionale n. 192 del 2015);
riconoscendo, in sintesi, la necessita' di preservare il valore della
sua prestazione, pur nella considerazione che trattasi di «munus
publicum» (ossia, con il necessario contemperamento connesso con la
natura pubblicistica dell'incarico).
In definitiva, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle
menzionate sentenze, l'accertata assoluta sproporzione tra entita'
del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua
prestazione, nel contesto di sistematica omissione degli
aggiornamenti dei valori da parte delle autorita' preposte, comporta
che il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo,
finisca con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia violando
i principi - affermati all'interno del sistema tabellare e
trasponibili alle prestazioni remunerate «a tempo» - di equa
remunerazione del lavoro e di elementare consistenza della base
tariffaria dei compensi rispetto alle variazioni del costo della
vita, sia trascurando l'esigenza primaria di una prestazione
qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum
conferito.
Anche la sentenza n. 166 del 2022 della Corte costituzionale,
ravvisava i medesimi profili di manifesta irragionevolezza,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui, in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002, non esclude che sia operata la riduzione della meta' degli
importi spettanti all'ausiliario del magistrato, in caso di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nello stesso senso, si pone anche la sentenza n. 179 del 2
dicembre 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la
riduzione della meta' degli importi spettanti al consulente tecnico
di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni
tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
La stessa Corte ha affermato che, in ordine alle spese per
consulenti e ausiliari del giudice, occorre considerare la
connotazione pubblicistica del servizio reso, stante la relazione
dell'ausiliario con l'ufficio giudiziario; da tanto consegue la
necessita' di garantire una proporzione tra i valori tabellari dei
compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali.
Secondo la Corte, infatti, la materia degli onorari non puo'
essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio reso,
in considerazione della relazione funzionale che, attraverso l'atto
di designazione, si instaura tra l'ausiliario del magistrato e
l'ufficio giudiziario e che costituisce un «munus publicum», dal cui
utile svolgimento sorge un diritto al compenso. Allo stesso tempo,
l'indole dell'istituto deve comunque garantire un rapporto di
proporzionalita' tra i valori tabellari dei compensi e le
corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l'esito per
cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare oltremodo,
alle esigenze pubblicistiche del processo e alla necessita' di
ridurne i costi, l'entita' dei compensi spettanti al perito,
consulente tecnico, interprete e traduttore, svilendo il valore
dell'impegno assicurato dal professionista incaricato. (Cosi' Corte
costituzionale sentenza n. 16/2025; v. anche Corte costituzionale n.
166/2022; Corte costituzionale n. 102/2021; Corte costituzionale n.
192/2015; Corte costituzionale n. 88/1970).
In conclusione sul punto, in conseguenza del mancato adeguamento
da oltre venti anni, nel caso in esame, l'importo liquidabile
all'interprete dott.ssa A. B., pari ad appena euro 7,34= oltre IVA
(anche con il raddoppio, ove riconosciuta la sussistenza dei
presupposti), e' assolutamente sproporzionato per difetto; da tanto
discende il denunziato contrasto dell'art. 4, commi primo e secondo
della legge n. 319/1980, con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione, e 111 della Costituzione, in relazione al principio di
ragionevolezza, nella parte in cui la norma non preveda (per il caso
di mancato adeguamento al costo della vita), il potere del giudice di
ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad es. criteri
indicati in via generale nell'art. 2233 del codice civile), per
adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro
della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel
contemperamento con la natura pubblicistica dell'incarico.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2015, ha
riconosciuto che la previsione di una remunerazione seriamente
sproporzionata per difetto, finisce per determinare l'allontanamento
dal circuito giudiziario dei professionisti piu' qualificati, e la
persistente disponibilita' ad assumere l'incarico di interprete
soltanto di soggetti che non abbiano i titoli o le competenze per
fruire sul mercato di occasioni lavorative piu' equamente remunerate.
Non e' un caso, pertanto, che in numerose occasioni, per le
udienze deputate alla convalida dei trattenimenti amministrativi
(caratterizzate dalla stretta tempistica imposta dall'art. 13, comma
terzo, della Costituzione), non si rinvenga la disponibilita' di
alcun soggetto, per assumere l'incarico di interprete.
Risulta leso, ad avviso della scrivente, anche il diritto del
cittadino straniero che non comprenda o non parli adeguatamente la
lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione
di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata
remunerazione determina lo scadimento della relativa attivita', e
limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla,
compromettendo la realizzazione di tale diritto.
Le ragioni sottese alla parziale pronuncia di incostituzionalita'
della disposizione in oggetto, avvenuta con sentenza della Corte
costituzionale n. 16/2025 possono, ad avviso della rimettente, essere
riferibili anche alla fattispecie in esame.
Si dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi
primo e secondo, della legge n. 319/1980, con riferimento agli
articoli 3, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, per i
compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita'
giudiziaria, prevede che il compenso sia commisurato esclusivamente
al tempo impiegato e alla «vacazione», come definita nel medesimo
articolo, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non piu'
adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Il compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio da'
luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da
sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista
e ledere la garanzia dell'equo processo (art. 111, della
Costituzione), non assicurando a tal fine la qualita' minima della
prestazione dell'ausiliare.
Alla lesione del diritto del professionista incaricato a vedere
dignitosamente compensata l'attivita' prestata, si aggiunge il
pregiudizio inferto all'amministrazione della giustizia, e altresi'
ai diritti del cittadino straniero, a causa dello scadimento della
qualita' della collaborazione dell'ausiliare, e della tendenziale
riduzione del novero dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico
di interpretariato.
Infatti, la normativa in oggetto, non consente al giudicante di
utilizzare i criteri generali indicati nell'art. 2233 del codice
civile, per poter pervenire alla liquidazione di un compenso
professionale, in favore dell'ausiliario, che tenga conto
dell'attuale costo della vita e che - anche con le dovute riduzioni
connesse alla qualifica di «munus publicum» - sia adeguato
all'importanza dell'incarico di interpretariato, e al decoro della
professione espletata dall'ausiliario del giudice.
L'ausilio dell'interprete, e' strumento indispensabile per
garantire il diritto di difesa, il rispetto del contraddittorio, il
diritto a manifestare la volonta' di chiedere la protezione
internazionale, nel caso in cui il cittadino straniero non parli e
non comprenda adeguatamente la lingua italiana utilizzata nel
processo.
La giurisprudenza di legittimita' (es. Cass sez. 1 civile,
ordinanza n. 17715 del 30 giugno 2025) ritiene necessaria
l'assistenza dell'interprete, in tutti i casi in cui il cittadino
straniero non comprenda adeguatamente la lingua italiana, e la
mancata nomina dell'interprete puo' comportare l'annullamento del
provvedimento giurisdizionale di convalida del trattenimento
amministrativo.
E' evidente lo stretto collegamento esistente tra la misura del
compenso per l'attivita' di interpretariato, l'esistenza stessa di
una platea di professionisti disponibili ad assumere l'incarico,
l'effettiva qualita' della prestazione di costoro, il carattere equo
del processo, il rispetto del diritto al contraddittorio, del diritto
di difesa del cittadino straniero, del diritto di manifestare la
volonta' di chiedere la protezione internazionale, anche nel corso
dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo ai sensi
dell'art. 14, del decreto legislativo n. 286/1998.
Pertanto, in via subordinata, con riferimento alla liquidazione
del compenso degli interpreti per l'attivita' svolta nel processo di
convalida del trattenimento del cittadino straniero irregolarmente
presente nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 14, comma
quarto, del decreto legislativo n. 286/1998, si dubita altresi' della
conformita' della stessa norma (art. 4, commi primo e secondo della
legge n. 319/1980), all'art. 111, commi primo e secondo della
Costituzione, all'art. 24, comma secondo della Costituzione, all'art.
117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 5, comma
secondo, della CEDU, e all'art. 6 della CEDU; all'art. 11, della
Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo 1, e all'art. 12,
paragrafo 1, lettera A e lettera B, della direttiva 2013/32/UE.
Sul punto, nel caso di dubbio circa l'interpretazione da darsi
alla direttiva 2013/32/UE (in particolare, art. 6, primo paragrafo,
secondo comma, in relazione all'art. 8, primo paragrafo e all'art.
12, primo paragrafo lettera A e lettera B), con riferimento al
diritto del cittadino straniero o dell'apolide a ricevere
l'assistenza di un interprete, anche nel corso dell'udienza di
convalida del trattenimento amministrativo nel CPR, dinanzi al
giudice indicato nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, si
chiede eventualmente, di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come meglio precisato
nel punto III.1, della presente ordinanza.
IV. Sulla impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente
orientata.
La possibilita' di una interpretazione conforme a Costituzione
del menzionato art. 4, della legge n. 319/1980, non risulta
percorribile, in considerazione del chiaro dato testuale-letterale
(in claris non fit interpretatio).
La norma (art. 4, legge 8 luglio 1980, n. 319) prevede come unico
criterio per determinare gli onorari spettanti all'ausiliario del
giudice, il «tempo impiegato», calcolato in base alle «vacazioni» di
due ore, ovvero in base ad una frazione di vacazione (v., art. 4,
primo comma, cit.).
Il giudice, nel liquidare l'onorario spettante all'ausiliario,
deve quindi far riferimento esclusivamente al «tempo» impiegato per
la prestazione di interpretariato (art. 4, primo comma, cit.),
espletata alla presenza dell'autorita' giudiziaria, e che risulti
dagli atti e dal verbale di udienza (art. 4, sesto comma, cit.).
Il giudice, in base al (solo) tempo impiegato, deve quindi
calcolare le vacazioni da liquidare (o la frazione di vacazione ai
sensi dell'art. 4, comma quattro, cit.).
Come «correttivo», e' prevista unicamente la possibilita', per il
giudice, di «raddoppiare» gli esigui importi fissati dall'art. 4,
secondo comma, legge n. 319/1980, come aggiornati con il decreto
ministeriale previsto dall'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 (ad oggi, fermi al decreto ministeriale 30
maggio 2002), nei casi di ravvisata «urgenza» (art. 4, terzo comma,
cit.), ovvero - cumulativamente o alternativamente - di prestazioni
di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' (art. 52, primo
comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115).
Dunque, anche con il «raddoppio», si resta ancorati agli importi
esigui fissati nel lontano decreto ministeriale 30 maggio 2002,
riportati nell'art. 4, secondo comma cit., precisamente, dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, di euro 14,68= per
due ore di prestazione di interpretariato, non adeguato al costo
attuale della vita.
Del resto, l'interprete - nel tentativo di giungere ad una
interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe certamente
ricorrere al sistematico riconoscimento dei requisiti per il
«raddoppio» (l'«urgenza» di cui all'art. 4, comma 3, della legge n.
319/1980, in caso, ad es. di interprete avvisato la stessa mattinata
dell'udienza - e/o, l'eccezionale importanza, complessita' e
difficolta' della prestazione di interpretariato di cui all'art. 52,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, ad
es. ravvisabile nei casi sporadici di lingua rara), «raddoppio» che
dovrebbe essere ipotesi eccezionale o residuale, e non la «norma»,
nel delineato sistema normativo.
Si tratterebbe, infatti, di interpretazione strumentale, non
conforme al dato testuale-letterale, e dunque non legittimamente
percorribile.
Al giudice e' precluso il ricorso ad ulteriori criteri
correttivi-integrativi, per poter liquidare somme maggiori, atteso
che ulteriori criteri non risultano contemplati nella normativa in
oggetto: come recita il noto brocardo, «Ubi lex voluit dixit, ubi
noluit tacuit».
La norma (art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002), e' chiara nel demandare espressamente all'autorita'
amministrativa, il potere di adeguare ogni tre anni, al costo della
vita, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, potere che
quindi non e' conferito all'autorita' giudiziaria (v. Corte
costituzionale n. 89 del 15 maggio 2020).
Inoltre, deve ritenersi che trattasi di norme di «stretta
interpretazione», ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla
legge in generale, ponendo oneri a carico del bilancio dello Stato.
Invero, l'interprete e' ausiliario del giudice (articoli 61 e
seguenti, del codice di procedura civile), il quale viene nominato
quando il giudicante ravvisi tale necessita', ai sensi dell'art. 122,
secondo comma del codice di procedura civile e - nello specifico caso
che occupa - ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del decreto
legislativo n. 286/1998.
Il compenso spettante all'interprete, quale ausiliario del
magistrato, e' quindi disciplinato dall'art. 4, della legge 8 luglio
1980, n. 319, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, piu' volte
citato, da interpretarsi in conformita' con l'art. 14 delle
«preleggi».
Come evidenziato, non e' previsto alcun criterio diverso da
quello -oggettivo - del mero scorrere del tempo; il limite del
«raddoppio» dell'onorario, previsto per la vacazione (art. 4, commi
secondo e terzo, legge n. 319/1980) unicamente al ricorrere di
ipotesi specifiche, non puo' comunque essere «generalizzato», ne'
tanto meno valicato, a pena di violazione dell'espresso disposto
della norma.
Inoltre, la speciale disciplina dettata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'art. 4,
della legge 8 luglio 1980, n. 319, per la liquidazione dei compensi
professionali degli ausiliari del giudice, a carico dello Stato,
esclude l'applicabilita' della disciplina generale del codice civile.
La natura di lex specialis, preclude pertanto al giudice la
possibilita' di utilizzare i criteri suppletivi-integrativi
contemplati dalla norma generale di cui all'art. 2233 del codice
civile.
In conclusione non e' possibile addivenire ad una interpretazione
«adeguatrice», che consenta al giudice di liquidare importi maggiori
in favore dell'interprete, in linea con gli attuali costi della vita,
pur tenendo conto che trattasi di «munus publicum».
Pertanto, lo strumento interpretativo non puo' essere validamente
utilizzato, per superare il dubbio di legittimita' costituzionale.
In conclusione, ad avviso del giudice a quo, le questioni poste
non sono manifestamente infondate.
Questa giudicante dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 4, primo e secondo comma della legge n. 319 dell'8 luglio
1980, con riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione
italiana, nella parte in cui prevede che gli onorari siano
commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie non piu' adeguate al
costo della vita a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non preveda (per
il caso di mancato adeguamento al costo della vita), il potere del
giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad
es. criteri indicati in via generale nell'art. 2233 del codice
civile), per adeguare la misura del compenso all'importanza
dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice,
pur nel contemperamento connesso alla natura pubblicistica
dell'incarico.
Il mancato adeguamento al costo della vita, da oltre venti anni,
da' luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, in
contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione, ed in contrasto,
altresi', con gli articoli 111 commi 1-2 della Costituzione, art. 24,
comma 2, della Costituzione, art. 117, comma 1, della Costituzione in
relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della
CEDU; art. 11, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo
1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della direttiva
2013/32/UE.
Da tali considerazioni discende la necessita' di sospensione del
procedimento di liquidazione, e di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
P. Q. M.
Il G.O.P. - Giudice di pace di Roma, visti gli articoli 134 della
Costituzione, 137 della Costituzione, art. 1, legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1; 23 e seguenti, legge n. 87/1953;
Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate:
1) Solleva di ufficio la questione di legittimita'
costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della legge 8
luglio 1980, n. 319, per violazione dell'art. 3, della Costituzione,
nella parte in cui, per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria, prevede che il compenso sia
commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla «vacazione»,
come definita nel medesimo articolo, anche ove si tratti di
previsioni tariffarie non piu' adeguate al costo della vita, ai sensi
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002;
2) In via subordinata, solleva di ufficio la questione di
legittimita' costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della
legge 8 luglio 1980, n. 319, per violazione dell'art. 111, commi
primo e secondo della Costituzione, dell'art. 24, comma secondo della
Costituzione, dell'art. 11 della Costituzione, in relazione all'art.
8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B
della direttiva 2013/32UE (direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
giugno 2013); dell'art. 117, primo comma della Costituzione, in
relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art. 6 della
CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950), nei
sensi di cui in motivazione;
3) Solleva di ufficio la questione di legittimita'
costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della legge 8
luglio 1980, n. 319, con riferimento ai parametri costituzionali
sopra indicati, nella parte in cui prevede che gli onorari siano
commisurati esclusivamente al tempo e al criterio della vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie non piu' adeguate al
costo della vita a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente
della repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non preveda, in
tal caso, il potere del giudice di ricorrere a criteri generali
suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso
all'importanza dell'opera e al decoro della professione
dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di
«munus publicum» di tale incarico;
4) Sospende il giudizio di liquidazione dei compensi in
favore dell'interprete;
5) Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale
della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso;
6) Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al cittadino straniero, al difensore, all'interprete e alla
Questura di Roma, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, e per la successiva trasmissione del
fascicolo processuale alla Corte costituzionale.
Roma, 24 dicembre 2025
Il GOP - Giudice di pace di Roma: Artone