Reg. ord. n. 31 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9

Ordinanza del Giudice di pace di Roma  del 24/12/2025

Tra: B. B.  C/ Questura di Roma



Oggetto:

Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata previsione di un compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio che dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.

- Costituzione, art. 3. 

In via subordinata: Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata compromissione del diritto del cittadino straniero, che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla – Lesione della garanzia dell'equo processo, dell’effettivo contraddittorio tra le parti in causa e del diritto di difesa – Lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l’attività prestata e pregiudizio inferto all’amministrazione della giustizia – Violazione degli obblighi internazionali i quali stabiliscono che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico – Lesione del diritto ad un equo processo – Violazione della normativa europea che contempla la garanzia dell’assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.

- Costituzione, artt. 11, 24, secondo comma,111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5, paragrafo 2, e 6; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, artt. 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, lettere a) e b).

Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Omessa previsione, in tal caso, del potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione dell’ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di “munus publicum” di tale incarico – Denunciata previsione di un compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio che dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista – Compromissione del diritto del cittadino straniero, che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla – In via subordinata, lesione della garanzia dell'equo processo, dell’effettivo contraddittorio tra le parti in causa e del diritto di difesa – Lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l’attività prestata e pregiudizio inferto all’amministrazione della giustizia – Violazione degli obblighi internazionali i quali stabiliscono che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico – Lesione del diritto ad un equo processo – Violazione della normativa europea che contempla la garanzia dell’assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.

- Costituzione, artt. 11, 24, secondo comma,111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5, paragrafo 2, e 6; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, artt. 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, lettere a) e b).

Norme impugnate:

legge  del 08/07/1980  Num. 319  Art. 4  Co. 1
legge  del 08/07/1980  Num. 319  Art. 4  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva UE del 26/06/2013    Art.
direttiva UE del 26/06/2013    Art. 12 
direttiva UE del 26/06/2013    Art. 12 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.   Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 dicembre 2025

Ordinanza  del  24  dicembre  2025  del  Giudice  di  pace  di   Roma
sull'istanza proposta da A. B.. 
 
Spese di giustizia - Spese per  consulenti  e  ausiliari  -  Compensi
  spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
  richiesta dell'autorita' giudiziaria - Previsione che  il  compenso
  sia  commisurato  esclusivamente  al   tempo   impiegato   e   alla
  "vacazione", anche ove si tratti di previsioni tariffarie non  piu'
  adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del  d.P.R.  n.
  115 del 2002 - Omessa previsione,  in  tal  caso,  del  potere  del
  giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per
  adeguare la misura del  compenso  all'importanza  dell'opera  e  al
  decoro della  professione  dell'ausiliario  del  giudice,  pur  nel
  contemperamento con la natura di "munus publicum" di tale incarico. 
- Legge 8 luglio 1980, n.  319  (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai
  consulenti tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
  eseguite a richiesta dell'autorita'  giudiziaria),  art.  4,  commi
  primo e secondo. 


(GU n. 9 del 04-03-2026)

 
                 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 
 
 
                          Sezione stranieri 
 
    L'Ufficio del giudice di pace di  Roma,  in  persona  del  G.O.P.
dott.ssa Emanuela Artone, ha pronunciato la seguente  ordinanza,  nel
procedimento  di  liquidazione  dei  compensi   dell'ausiliario   del
giudice, nell'ambito del  giudizio  di  convalida  del  trattenimento
disposto dal Questore di Modena in data 18 agosto 2025, nei confronti
del cittadino straniero signor B. B.  nato  il  [...]  in  [...]  tra
Questura di Roma in persona del Questore pro tempore, rappresentato e
difeso dal f.d. ACC Salvatori Roberto e B. B. nato il [...] in  [...]
assistito e difeso dall'avv. Mario Rossi, nominato di ufficio. 
    In relazione all'istanza di  liquidazione  del  proprio  onorario
presentata il 20 agosto 2025 dall'interprete A. B.,  per  l'attivita'
di interpretariato dalla stessa espletata all'udienza del  20  agosto
2025. 
I. Fatto. 
    Il Questore di Modena, con decreto in data [...],  notificato  il
[...] ore 14,25, emesso ai sensi dell'art. 14, comma 1,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  191
del 18 agosto 1998, indicato nella presente ordinanza  come  T.U.I.),
disponeva il  trattenimento  amministrativo  nel  C.P.R.  (Centro  di
permanenza per i rimpatri)  di  Roma  Ponte  Galeria,  del  cittadino
straniero in epigrafe indicato. 
    Il cittadino straniero in questione, era infatti destinatario  di
decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena  in  data  [...],
notificato [...] ore 14,20 a mani proprie,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 2, lettera c)  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  avendo
precedenti penali per produzione, traffico e detenzione  illecita  di
sostanze stupefacenti e psicotrope, e  risultava  inoltre  privo  del
permesso di soggiorno. 
    Sulla scorta di tale decreto prefettizio di espulsione, era stato
quindi emesso il  citato  decreto  del  Questore,  che  disponeva  il
trattenimento amministrativo ai sensi  dell'art.  14,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oggetto del  giudizio  di
convalida dinanzi all'intestato ufficio. 
    Dietro tempestiva richiesta in data 19 agosto 2025 della Questura
di Roma, veniva fissata, dall'intestato ufficio, udienza di convalida
in data 20 agosto 2025, ore 9,30. 
    Come da prassi, il giorno precedente l'udienza (19 agosto  2025),
a cura della cancelleria del giudice, si provvedeva anche a  reperire
e a citare l'interprete di lingua araba,  per  l'udienza  del  giorno
successivo (20 agosto 2025). 
    Tale  prassi  e'  giustificata  dalle  circostanze   di   seguito
riportate. 
    La nomina dell'interprete, e' necessaria (v. art.  14,  comma  4,
del decreto legislativo n. 286/1998), soltanto nell'ipotesi in cui il
giudicante accerti (in udienza), che il cittadino straniero non parli
o non comprenda adeguatamente la lingua italiana; la norma richiamata
(art. 14, comma  4  cit.),  prevede  infatti  che  il  giudice  debba
procedere all'audizione del cittadino straniero, se comparso. 
    L'udienza di convalida - come e'  noto  -  deve  svolgersi  nella
rigida  tempistica  imposta  dall'art.  14,  commi  3-4  del  decreto
legislativo n. 286/1998, e dall'art. 13, comma 3, della Costituzione. 
    Infatti,  il  trattenimento   amministrativo   dello   straniero,
disposto ex art.  14,  comma  5,  decreto  legislativo  n.  286/1990,
determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere,  indice  sicuro
dell'attinenza della  misura  alla  sfera  della  liberta'  personale
protetta  dall'art.  13  della  Costituzione,   poiche'   l'autorita'
competente,  avvalendosi  della  forza  pubblica  adotta  misure  che
impediscono di abbandonare il luogo  (cfr.  Corte  costituzionale  n.
105/2001). 
    All'udienza del 20 agosto 2025, compariva quindi anche la  citata
interprete di  lingua  araba,  la  dott.ssa  A.  B.,  disponibile  ad
assumere l'incarico, ove necessario. 
    L'udienza del 20 agosto  2025,  fissata  alle  ore  9,30,  veniva
effettivamente trattata alle ore 9,36,  orario  di  comparizione  del
cittadino straniero; poiche' il cittadino straniero mostrava  di  non
comprendere appieno la lingua italiana,  la  sottoscritta  giudicante
conferiva incarico all'interprete di lingua araba, la dott.ssa A. B.,
(per mero errore  materiale  indicata  nel  verbale  come  «A.  B.»),
iscritta nell'albo dei periti - sezione interpreti  e  traduttori  di
lingua araba, presso il Tribunale di Roma, e presente nei  locali  di
udienza. 
    L'interprete nominata all'udienza del 20 agosto 2025, dott.ssa A.
B., espletava diligentemente il proprio incarico di  interpretariato,
assistendo  la  giudicante   nel   corso   dell'intera   udienza,   e
dell'espletata audizione del cittadino  straniero,  nel  corso  della
quale egli - tra l'altro - manifestava la  volonta'  di  chiedere  la
protezione internazionale; l'udienza del 20  agosto  2025,  terminava
alle ore 10,05, orario in  cui  veniva  data  lettura  (in  udienza),
dell'ordinanza decisoria. 
    Occorre quindi evidenziare che l'udienza del 20 agosto  2025,  si
svolgeva con l'ausilio necessario dell'interprete  di  lingua  araba,
atteso che il cittadino straniero non  comprendeva  adeguatamente  la
lingua italiana; nel corso dell'udienza si svolgeva anche l'audizione
del cittadino straniero,  in  stato  di  restrizione  della  liberta'
personale, il quale manifestava, per la prima volta, la  volonta'  di
chiedere la protezione internazionale, ai sensi  dell'art.  2,  primo
comma, lettera a) del decreto legislativo n. 142 del 18  agosto  2015
(di Attuazione della  direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  214
del 15 settembre 2015). 
    All'esito dell'udienza del 20 agosto 2025 (iniziata alle ore 9,36
e chiusa alle ore 10,05,  come  riportato  in  verbale),  il  giudice
convalidava il trattenimento amministrativo,  invitando  la  Questura
agli adempimenti necessari,  conseguenti  alla  manifestazione  della
volonta'  del  cittadino  straniero,  di   chiedere   la   protezione
internazionale. 
    Precisamente, con ordinanza decisoria letta alla medesima udienza
del  20  agosto  2025,  la  sottoscritta  giudicante  convalidava  il
trattenimento  del  cittadino  straniero  nel   C.P.R.   (Centro   di
permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria), ai sensi  dell'art.  14,
del decreto legislativo n. 286/1998, e  contestualmente  invitava  la
Questura a registrare nel piu' breve tempo possibile, la  domanda  di
protezione internazionale (avanzata in corso di udienza), a  valutare
se liberare il  trattenuto  o  richiedere  immediatamente  una  nuova
convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo
n. 142/2015 alla Corte  di  appello  competente  (con  mutamento  del
titolo  del  trattenimento,  e  sospensione  dei   termini   previsti
dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, ai  sensi
dell'art. 6, comma  5,  ultima  parte,  del  decreto  legislativo  n.
142/2015), nel termine perentorio  di  sei  giorni  lavorativi,  come
precisato dalla Corte di  cassazione,  sentenza  n.  20070/23,  e  in
adempimento  di  quanto  chiarito  dalla  sentenza  della  Corte   di
giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU,  con
riferimento all'art. 6, comma 2, della direttiva 2013/32/UE. 
    L'interprete dott.ssa A. B., al termine della  descritta  udienza
del 20 agosto 2025, chiedeva la liquidazione  del  proprio  compenso,
relativo all'attivita' svolta in udienza, come attestato nel medesimo
verbale; inoltre, in pari  data,  provvedeva  a  depositare  separata
analitica  istanza  di  liquidazione  del   proprio   onorario,   per
l'attivita' di interpretariato in oggetto, chiedendo la  liquidazione
di euro 58,72= (cinquantotto/72), pari a  due  vacazioni  raddoppiate
(v. istanza di liquidazione, depositata dall'interprete). 
    La giudicante, quindi,  si  riservava  di  provvedere  in  ordine
all'istanza di liquidazione proposta dall'interprete di lingua araba,
dott.ssa A. B. 
La Questione. 
    La questione sottoposta alla Corte  costituzionale,  concerne  la
liquidazione del compenso dovuto all'interprete, dovendo  il  giudice
provvedere in merito all'istanza di liquidazione. 
    Come rilevato, la giudicante, con ordinanza 20  agosto  2025,  si
riservava di provvedere in ordine all'istanza di liquidazione di euro
58,72= tempestivamente  proposta  dall'interprete  di  lingua  araba,
dott.ssa A. B. in pari data. 
    A scioglimento di tale riserva, osserva il Giudice di pace quanto
segue. 
    Come sopra evidenziato, la dott.ssa A. B. ha espletato la propria
attivita' professionale di interpretariato, quale ausiliare  nominata
dalla giudicante all'udienza del 20  agosto  2025,  in  relazione  al
fascicolo in oggetto RG 28831-2025, relativo al  cittadino  straniero
sig. B. B., nato in [...], di lingua araba. 
    Come e' noto, la decisione del giudice in ordine  all'istanza  di
convalida del trattenimento  amministrativo  disposto  dal  Questore,
deve avvenire nel rispetto della rigorosa tempistica (quarantotto ore
+ quarantotto ore), stabilita dall'art. 14, commi 3 e 4, del  decreto
legislativo  n.  286/1998,  conforme  all'art.  13,  comma  3,  della
Costituzione, trattandosi di restrizione della liberta' personale. 
    In ragione di tale stretta  tempistica,  e'  prassi  dell'ufficio
convocare gli interpreti con comunicazione di cancelleria, il  giorno
precedente  alla  fissazione  dell'udienza  di  convalida;   infatti,
l'assistenza dell'interprete e' prevista espressamente dall'art.  14,
comma 4, del decreto  legislativo  n.  286/1998,  che  conferisce  al
giudice il  potere  di  nominare  tale  figura  di  ausiliario,  «ove
necessario», necessita' che il giudicante puo' accertare soltanto  al
momento della comparizione del cittadino straniero. 
    Per tale motivo, per prassi, gli interpreti  disponibili  vengono
citati a cura della cancelleria, con comunicazione inviata il  giorno
precedente l'udienza di convalida. 
    L'interprete e' stata quindi citata a richiesta del giudice  e  a
cura della cancelleria, come da prassi dell'ufficio, la  mattina  del
19  agosto  2025,  giorno  precedente   all'udienza;   era   presente
all'orario fissato per l'udienza del 20 agosto 2025 (ore 9,30); le e'
poi stato formalmente conferito l'incarico in relazione al  fascicolo
in oggetto, ed ha prestato la sua attivita' di interpretariato, dalle
ore 9,36 (orario di trattazione  effettiva  della  causa),  alle  ore
10,05 (orario di chiusura dell'udienza), per un totale di  29  minuti
(35 minuti, se si considera l'orario di fissazione dell'udienza). 
    Occorre  anche  precisare  che  l'interprete  dott.ssa   A.   B.,
all'udienza del 20 agosto 2025, veniva  nominata  unicamente  per  il
fascicolo in oggetto, n.  RG  28831/2025,  unico  per  il  quale  era
necessario nominare un interprete di lingua araba. 
    Come riportato nel verbale di udienza  del  20  agosto  2025,  il
procedimento era trattato concretamente alle ore 9,36, e l'udienza si
concludeva alle ore 10,05. 
    In definitiva,  all'udienza  del  20  agosto  2025,  l'interprete
dott.ssa A. B., ha prestato la propria attivita' di  interpretariato,
quale ausiliario nominato dal  giudice,  per  29  minuti  (ovvero  35
minuti, se si ritiene  di  calcolare  anche  l'orario  di  fissazione
dell'udienza, prima della comparizione del cittadino  straniero);  in
ogni caso, in base alla normativa vigente, la misura del compenso  e'
sempre la medesima, come appresso evidenziato. 
    Per  il  calcolo  del  compenso  spettante  per  l'attivita'   di
interpretariato, trova applicazione l'art. 4 della legge n.  319  del
1980, che  individua  quale  unico  criterio  il  «tempo  impiegato»,
calcolato in base a «vacazioni», o frazione di esse; in base  a  tale
normativa, il tempo minimo liquidabile e' di 1 ora e  14  minuti  (v.
art. 4 comma 4), pari a mezza vacazione. 
    Quindi, se l'attivita' dell'interprete si e' protratta sino ad un
massimo  di  1  ora  e  quattordici  minuti,   allo   stesso   andra'
riconosciuto  sempre  lo  stesso  importo  a   titolo   di   compenso
professionale, corrispondente a mezza vacazione (sia che  egli  abbia
espletato attivita' di interpretariato, ad es., per  30  minuti,  sia
che abbia espletato attivita' di  interpretariato  per  1  ora  e  14
minuti). 
    Pertanto, nel caso in esame, il compenso spettante all'interprete
nominata, dott.ssa B., deve essere calcolato con riferimento al tempo
impiegato, pari a 29 minuti (ovvero, indifferentemente,  35  minuti),
che corrisponde comunque a mezza vacazione, ai sensi del citato  art.
4, commi 2-4 (atteso che mezza vacazione corrisponde a un massimo  di
1 ora e 14 minuti). 
    In ordine all'importo da  liquidare  per  il  tempo  riconosciuto
all'interprete (mezza vacazione), si osserva quanto segue. 
    La Corte costituzionale, con la nota sentenza n.  16-2025  (nella
Gazzetta   Ufficiale   del   10   febbraio   2025),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  4,  secondo  comma  della
legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in  cui,  per  le  vacazioni
successive  alla  prima,  dispone  la  liquidazione  di  un  onorario
inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. 
    Di  conseguenza,  a  seguito  della  richiamata  declaratoria  di
illegittimita'  costituzionale,  e  in  mancanza  di  un   successivo
intervento del legislatore, dovrebbe ritenersi vigente  l'importo  di
euro 14,68  fissato  dall'art.  4,  comma  2  cit.,  per  la  «prima»
vacazione, importo che sembrerebbe ragionevolmente applicabile  anche
alle vacazioni successive  alla  prima  (essendo  stata  abolita,  in
virtu'  della  citata  sentenza  della  Corte  costituzionale,   ogni
rilevante  differenza  tra  la  prima  vacazione,  e   le   vacazioni
cronologicamente successive). 
    Indubbiamente, rientra nella  discrezionalita'  del  legislatore,
fissare l'importo monetario corrispondente alla  «vacazione»,  avendo
la Corte dichiarato l'illegittimita' costituzionale della  differenza
di importo tra la prima vacazione  e  le  vacazioni  cronologicamente
successive, per le quali la norma  censurata  prevedeva  un  onorario
inferiore. 
    Nel perdurante silenzio del legislatore, in considerazione  della
motivazione della  citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
16-2025, ove si  stigmatizza  il  «deplorevole  inadempimento»  delle
pubbliche autorita' preposte  all'aggiornamento  dei  compensi  degli
ausiliari, ed in considerazione del fatto che, nella  fattispecie  in
esame, la breve durata dell'udienza, implica che non venga in rilievo
il problema delle vacazioni cronologicamente successive  alla  prima,
si ritiene ancora vigente ed applicabile l'importo  di  euro  14,68=,
testualmente indicato nell'art. 4 comma 2, legge n. 319/1980, per  la
«prima» vacazione. 
    In altri termini, nel caso in esame, l'evidenziato  dubbio  circa
l'importo applicabile dal giudice (nel  silenzio  del  legislatore  a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025),  resta
comunque irrilevante, atteso  che,  comunque,  non  risulta  superato
l'arco temporale fissato dalla legge per la prima vacazione,  il  cui
importo e' indicato testualmente in euro 14,68. 
    Ed infatti, nel caso in esame,  l'udienza  si  e'  protratta  per
circa 30 minuti,  per  cui  non  viene  in  rilievo  la  problematica
connessa alle vacazioni successive alla prima. 
    Pertanto, si ritiene liquidabile all'interprete la somma di  euro
7,34= pari a mezza vacazione (euro 14,68:2), ai sensi  del  combinato
disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 4, legge n. 319/1980,  atteso  che
l'espletamento dell'incarico e' avvenuto dalle ore 9,36 del giorno 20
agosto 2025, alle ore 10,05 del medesimo giorno, per un totale di  29
minuti. 
    Questa   giudicante   tuttavia    dubita    della    legittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge  n.  319/1980,  per  manifesta
irragionevolezza della previsione  del  (solo)  criterio  del  «tempo
impiegato» commisurato alla «vacazione», in caso di  applicazione  di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che - anche  dopo  la
sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  16/2025  -  conduce  alla
liquidazione di importi irrisori e  manifestamente  «fuori  mercato»,
tali da svilire il valore dell'impegno assicurato dal  professionista
incaricato, e da disincentivare gli interpreti piu' qualificati. 
    Per  poter  decidere  correttamente,  e'  dunque  necessario   il
pronunciamento della Corte costituzionale. 
II. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    La  rilevanza  della  questione  e'   stata   evidenziata   nella
descrizione dei fatti di causa. 
    Si precisa ancora quanto segue. 
    Il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del
giudice, ha natura  giurisdizionale  e  non  amministrativa  (in  tal
senso, ad es., Corte  costituzionale,  sentenza  n.  192/2015,  e  n.
88/1970), dal che consegue la possibilita'  di  sollevare,  anche  in
tale sede, la questione di legittimita' costituzionale. 
    Tanto premesso, si osserva ancora, in punto di  «rilevanza  della
questione», quanto segue. 
    L'udienza del 20 agosto 2025, e' stata  fissata  alle  ore  9,30,
orario in cui e' comparsa l'interprete  di  lingua  araba  (citata  a
comparire sin dal giorno precedente); ha avuto inizio  effettivamente
alle ore 9,36, ed  e'  stata  chiusa  alle  ore  10,05,  con  lettura
dell'ordinanza decisoria. 
    L'interprete ha quindi espletato il proprio  incarico  dalle  ore
9,36 alle ore 10,05, per un totale di 29 minuti (ovvero 35 minuti, se
consideriamo la presenza dell'interprete in  cancelleria,  all'orario
di  fissazione  dell'udienza,  9,30);  trattandosi   di   prestazione
professionale di  interpretariato,  trova  applicazione  il  criterio
della «vacazione», il cui importo e' ancora fissato in  euro  14,68=,
dall'art. 4, comma secondo della legge n. 319/1980 (sicuramente,  per
la «prima» vacazione in senso cronologico). 
    Ed infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 16/2025,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma
della legge 8 luglio 1980,  n.  319  «nella  parte  in  cui,  per  le
vacazioni successive  alla  prima,  dispone  la  liquidazione  di  un
onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione». 
    Da cio' consegue che questa giudicante  non  potrebbe  certamente
ritenere applicabile, il  minore  importo  di  euro  8,15=,  indicato
nell'art. 4, comma 2 cit., sia perche' trattasi  di  importo  fissato
per le «vacazioni successive», inferiore a quello  stabilito  per  la
«prima  vacazione»  dalla  norma   censurata,   sia   perche'   nella
fattispecie in esame - di durata di appena 29 minuti - non  viene  in
rilievo la problematica delle vacazioni  cronologicamente  successive
alla prima. 
    Per la determinazione del  compenso  liquidabile  all'interprete,
per la prestazione professionale di  interpretariato  svolta  per  29
minuti,  all'udienza  del  20  agosto  2025,   occorre   quindi   far
riferimento al criterio  della  «vacazione»,  e  all'importo  fissato
dall'art. 4, comma 2 cit., di euro 14,68=. 
    La vacazione, come recita l'art. 4, comma 2 cit., e' di due  ore,
e l'onorario per la prima vacazione e' di euro 14,68= (...). 
    Poiche' l'interprete ha espletato l'attivita' di  interpretariato
per 29 minuti (dunque ben al di sotto delle  due  ore),  allo  stesso
spetta mezza  vacazione,  pari  ad  euro  7,34=  (euro  14,68:2),  in
applicazione del chiaro disposto dell'art. 4, comma 4, della legge n.
319/1980. 
    L'art. 4, comma  4,  cit.  recita  infatti:  «L'onorario  per  la
vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e  un  quarto
e' dovuto interamente». 
    Non e' possibile considerare tempi aggiuntivi e diversi da quelli
che  risultano  dal   verbale   di   udienza,   ostandovi   il   dato
testuale-letterale della normativa applicabile (in particolare,  art.
4, commi 6-7, cit.), trattandosi comunque di compensi a carico  dello
Stato, normativa di stretta interpretazione. 
    Ed invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 319  del
1980,   «Il   magistrato   e'   tenuto   sotto   la   sua   personale
responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni  da  liquidare
con  rigoroso  riferimento  al  numero  delle  ore  che  siano  state
strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico», numero  di
vacazioni che devono risultare dagli atti e dal verbale  di  udienza,
trattandosi  di  incarico  espletato  alla  presenza   dell'autorita'
giudiziaria, come stabilito dall'art. 4, comma 8, legge  n.  319  del
1980. 
    L'incarico di interpretariato in oggetto, e' stato espletato alla
presenza del giudice, nel corso  dell'udienza  del  20  agosto  2025,
aperta alle ore 9,30, effettivamente trattata alle ore 9,36, e chiusa
alle ore 10,05. 
    Pertanto, in base al  dato  testuale-letterale  della  richiamata
normativa, si ritiene liquidabile all'interprete  la  somma  di  euro
7,34= oltre IVA, pari a mezza vacazione (euro 14,68:2), ai sensi  del
combinato disposto dei commi 2 e 4, dell'art. 4, legge  n.  319/1980,
atteso che l'espletamento dell'incarico e' avvenuto  dalle  ore  9,36
del giorno 20 agosto 2025, alle ore 10,05 del medesimo giorno, per un
totale di 29 minuti. 
    Detto importo e' suscettibile unicamente di essere raddoppiato ai
sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 319/1980, in caso di urgenza; in
tal caso, l'importo massimo liquidabile da questa giudicante, sarebbe
pari ad euro 14,68=, ugualmente irrisorio e non adeguato  all'attuale
costo della vita. 
    Al riguardo, occorre anche  considerare  che  trattasi  di  unico
incarico conferito all'interprete dott.ssa B., per l'udienza  del  20
agosto  2025;  di  conseguenza  la  professionista,  a  fronte  della
richiesta di liquidazione di euro 58,72=  si  vedrebbe  liquidare  la
somma notevolmente inferiore di euro 7,34=, (o al massimo la somma di
euro 14,68= ove sia riconosciuto  il  requisito  dell'urgenza,  sulla
quale, tuttavia, questa giudicante esprime seri dubbi, come  appresso
evidenziato). 
    In ogni caso, l'importo liquidato dal giudice (sia esso  pari  ad
euro 7,34= ovvero  euro  14,68),  sarebbe  notevolmente  inferiore  a
quello richiesto nell'istanza  di  liquidazione,  oggettivamente  non
allineato al costo della vita,  e  tale  quindi  da  scoraggiare  gli
interpreti  a  rendersi   disponibili   per   tali   incarichi,   non
adeguatamente remunerati. 
    Nel caso in esame, in  base  alla  normativa  vigente  ampiamente
richiamata, si ritiene di liquidare  la  somma  di  euro  7,34=,  non
sussistendo l'urgenza, atteso che l'interprete - come regolare prassi
- e' stata avvisata e  convocata  il  giorno  precedente  (19  agosto
2025), per comparire alle 9,30 del 20  agosto  2025,  ed  atteso  che
trattasi di normali prevedibili  tempistiche,  per  la  tipologia  di
udienza in questione (convalida  del  decreto  del  Questore  che  ha
disposto il trattenimento amministrativo del cittadino straniero). 
    La questione e' rilevante, poiche' la  durata  dell'udienza,  nel
corso della quale l'interprete ha espletato il proprio  incarico,  e'
stata pari a 29 minuti, dal che consegue l'applicazione dell'art.  4,
commi 2 e 4 della legge n. 319/1980, e il riconoscimento del  diritto
alla liquidazione del compenso corrispondente a mezza  vacazione,  il
cui importo e' fissato in appena  euro  7,34  (sette/34)  oltre  IVA,
somma palesemente irrisoria e «fuori mercato», con la conseguenza che
risultano  valide  tutte  le  considerazioni  contenute  nella   nota
sentenza della Corte costituzionale, n. 16/2025. 
    La rilevanza  della  questione  risulta  confermata  anche  dalla
lettura  dell'istanza  di  liquidazione  depositata   dall'interprete
dott.ssa B., la quale ha chiesto all'intestato ufficio  di  liquidare
la somma notevolmente superiore, di euro 58,72= che corrisponde a  n.
2 vacazioni (raddoppiate). 
    Osserva il Giudice di pace che tale richiesta e'  infondata  alla
luce della normativa vigente, atteso che l'unico criterio applicabile
dal giudice e' il «tempo» in  cui  si  e'  protratta  la  prestazione
professionale  di  interpretariato,  con  la   conseguenza   che   il
riconoscimento di n. 2 vacazioni, spetterebbe soltanto  nel  caso  in
cui l'udienza si fosse protratta per circa 4 ore  (precisamente,  nel
solo caso in cui l'udienza si sia protratta almeno per  3  ore  e  15
minuti, sino a un massimo  di  4  ore  e  14  minuti,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 4, commi 2 e 4, legge n. 319/1980). 
    In applicazione della normativa  in  oggetto,  questa  giudicante
dovrebbe rigettare la richiesta dell'interprete  di  liquidazione  di
euro 58,72=,  rigettare  la  richiesta  di  riconoscimento  di  n.  2
vacazioni,  riconoscere  il  diritto  alla  liquidazione   di   mezza
vacazione, e liquidare il corrispondente minore importo di euro 7,34=
(sette/34) oltre IVA. 
    Ebbene e' palese che liquidando tale esigua somma  (probabilmente
insufficiente anche a coprire le spese di trasporto  per  raggiungere
l'ufficio),  nessun  interprete  sarebbe  disponibile   ad   assumere
l'incarico, ovvero - nella  migliore  delle  ipotesi  -  la  qualita'
professionale degli interpreti  disponibili  sarebbe  inevitabilmente
compromessa,  in  violazione  dei  parametri   costituzionali,   gia'
esaminati in analoga fattispecie, nella recente sentenza della  Corte
costituzionale n. 16/2025. 
    Da  cio'  consegue  l'evidente  rilevanza  della   questione   di
costituzionalita' dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 319 dell'8
luglio 1980, nella  parte  in  cui  prevede  che  gli  onorari  siano
commisurati esclusivamente al tempo e al  criterio  della  vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie  non  piu'  adeguate  al
costo della vita, a norma dell'art. 54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002,  con  riferimento;  all'art.  3,  della
Costituzione italiana; all'art. 111, commi  1-2  della  Costituzione;
all'art. 24, comma 2, della Costituzione; all'art. 117, comma 1 della
Costituzione, in relazione all'art. 5, comma secondo, della  CEDU,  e
all'art. 6 della CEDU; all'art. 11 della  Costituzione  in  relazione
all'art. 8, paragrafo 1, e all'art.  12,  paragrafo  1,  lettere  A-B
della direttiva 2013/32/UE. 
    Al caso in esame si applicano infatti anche  le  disposizioni  di
cui al  decreto  ministeriale  30  maggio  2002  e,  in  particolare,
dell'art. 1, che disciplina la misura dell'onorario a vacazioni,  che
non sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione  di
cui all'art. 54  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002, secondo cui «la misura degli onorari fissi, variabili  e  a
tempo, e'  adeguata  ogni  tre  anni  in  relazione  alla  variazione
accertata  dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio  precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della  giustizia  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze». 
    Il mancato adeguamento al costo della vita,  protratto  da  oltre
venti  anni,  da'  luogo  ad  un  assetto  normativo   manifestamente
irragionevole. 
    Il   giudizio   sulla   liquidazione   dei   compensi   spettanti
all'interprete, quindi, non puo'  essere  portato  a  compimento,  in
difetto   della   pregiudiziale    risoluzione    del    dubbio    di
costituzionalita'  qui  prospettato,  atteso  che   -   come   appena
evidenziato - la lettera della norma non consente di riconoscere piu'
di «mezza  vacazione»,  e  conseguentemente  di  liquidare  l'importo
corrispondente,  di  appena  euro  7,34=  (importo   irrisorio,   non
allineato  all'attuale  costo  della  vita),  a  fronte  della  somma
notevolmente  superiore  richiesta  dall'interprete  nell'istanza  di
liquidazione  (euro  58,72=,   otto   volte   superiore   all'importo
legittimamente liquidabile in base alla normativa di cui si discute). 
    In  conclusione,  la  questione  prospettata   e'   indubbiamente
«rilevante», ai fini del presente giudizio. 
    Occorre quindi che la Corte costituzionale si  pronunzi  su  tale
pregiudiziale questione, dipendendo dalla  sua  decisione,  l'entita'
finale della liquidazione spettante all'interprete  dott.ssa  A.  B.,
per la prestazione professionale svolta. 
III. Valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni  di
costituzionalita'. 
III.1. Analisi della normativa in oggetto. 
    Vengono  qui  in  rilievo,  principalmente,  come  parametri   di
riferimento: l'art. 3, della Costituzione italiana; l'art. 111, commi
1-2 della Costituzione; l'art. 24, comma 2 della Costituzione; l'art.
117, comma 1 della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  5,  comma
secondo, della CEDU, e  all'art.  6  della  CEDU;  l'art.  11,  della
Costituzione in relazione all'art. 8, paragrafo  1,  e  all'art.  12,
paragrafo 1, lettere A-B della direttiva 2013/32/UE. 
    Viene inoltre rilievo, l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n.  319
dell'8 luglio 1980  (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai  consulenti
tecnici  interpreti  e  traduttori,  per  le  operazioni  eseguite  a
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 15 luglio 1980), di cui si dubita della  conformita'  al  dettato
costituzionale. 
    Trattandosi di prestazione  (interpretariato)  non  espressamente
prevista, ne' analoga a quelle previste nelle tabelle  approvate  con
decreto ministeriale del 30 maggio 2002 (decreto del  Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 30 maggio 2002, recante adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile
e penale, nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  182  del  5
agosto  2002),  gli  onorari  devono  essere  commisurati  al   tempo
impiegato, e vanno determinati in base alle vacazioni (art. 4,  comma
1, e comma 2, della  legge  n.  319  del  1980,  unico  articolo  non
abrogato dall'art. 299, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002). 
    La liquidazione dei compensi agli  ausiliari  del  giudice,  come
l'interprete (art. 61 e seguenti del codice di procedura civile, art.
122, comma 2 del codice di  procedura  civile),  e'  quindi  regolata
dall'art. 4, della legge n. 319/1980, in combinato  disposto  con  il
citato decreto ministeriale - decreto ministeriale -  del  30  maggio
2002, che ha sancito l'ultimo adeguamento degli importi. 
    Per  il  calcolo  del  compenso  spettante  per  l'attivita'   di
interpretariato, trova quindi applicazione l'art. 4  della  legge  n.
319 del 1980, che stabilisce testualmente: 
        «Gli onorari sono commisurati al tempo  impiegato  e  vengono
determinati in base alle vacazioni» (comma 1); 
        «La  vacazione  e'  di  due  ore.  L'onorario  per  la  prima
vacazione e' di euro 14,68, e per ciascuna  delle  successive  e'  di
euro 8,15» (al riguardo tuttavia, come e'  noto,  e'  intervenuta  la
sentenza della Corte costituzionale n. 16/2005, sopra citata); 
        l'art. 4, comma 4 della medesima legge, prevede testualmente:
«l'onorario per la vacazione non si divide che per  meta';  trascorsa
un'ora e un quarto e' dovuto interamente»; 
        il comma 5, legge cit., prevede  tra  l'altro  che,  per  gli
incarichi espletati alla presenza  dell'autorita'  giudiziaria,  deve
farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il  numero  delle
vacazioni; 
        il comma 6, stabilisce poi che il magistrato e' tenuto, sotto
la  sua  personale  responsabilita',  a  calcolare  il  numero  delle
vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero  delle  ore
che  siano   state   strettamente   necessarie   per   l'espletamento
dell'incarico. 
    L'importo di euro 7,34= fissato dal combinato disposto dei  commi
2 e 4 dell'art. 4, legge n. 319/1980 (anche  laddove  raddoppiato  ai
sensi del comma 3, ad euro 14,68), non e' adeguato all'attuale  costo
della vita, atteso che - come e' noto  -  l'ultimo  aggiornamento  al
costo della vita risale all'anno 2002, con  decreto  ministeriale  30
maggio 2002, quindi circa  ventitre'  anni  fa;  inoltre,  la  chiara
lettera della legge, non consente al giudice  di  adottare  ulteriori
criteri correttivi-integrativi. 
    In sintesi: 
        la  normativa  in  oggetto,  ancora   l'importo   liquidabile
all'interprete, esclusivamente al «tempo impiegato»,  determinato  in
base a «vacazioni», di due ore ciascuna (art. 4 commi 1-2,  legge  n.
319 del 1980), o frazione di vacazione, come  definita  nello  stesso
articolo; 
        l'importo fissato per la «prima vacazione»  di  due,  ore  e'
pari ad euro 14,68= (v. comma 2); 
        e' costituzionalmente illegittima la norma (art.  4,  secondo
comma legge n. 319/1980),  nella  parte  in  cui,  per  le  vacazioni
successive  alla  prima,  dispone  la  liquidazione  di  un  onorario
inferiore  a  quello  stabilito  per  la   prima   vacazione   (Corte
costituzionale n. 16/2025); 
        mezza  vacazione  (che  corrisponde   a   circa   un'ora   di
prestazione   professionale),   in   assenza   dell'intervento    del
legislatore -, e' da ritenersi ancora pari ad euro 7,34=  (ossia,  la
meta' di euro 14,68), importo cosi' aggiornato con il lontano decreto
ministeriale del 30 maggio 2002 (nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 182 del 5 agosto 2002). 
    L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
2002 (Testo unico spese  di  giustizia),  prevede  un  meccanismo  di
adeguamento periodico degli  onorari  fissi,  variabili  e  a  tempo,
disponendo che: «La misura degli onorari fissi, variabili e  a  tempo
e' adeguata ogni tre anni  in  relazione  alla  variazione  accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze». 
    Tuttavia, tale meccanismo di adeguamento periodico,  non  ha  mai
trovato  applicazione,  atteso  che  l'ultimo   aggiornamento   delle
tariffe, e' avvenuto circa ventitre' anni fa, con il lontano  decreto
ministeriale del 30  maggio  2002  (emanato  ancora  in  applicazione
dell'art. 10, della legge n. 319/1980),  che  fissa  in  euro  14,68=
l'importo della «prima» vacazione. 
    La stessa risalente normativa (art. 52, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002; art. 4, comma 3, della legge
n. 319/1980, in combinato disposto con  il  decreto  ministeriale  30
maggio 2002), consente al giudice  -  ricorrendone  i  presupposti  -
unicamente di raddoppiare tali esigui importi, ad euro 29,36 per  una
vacazione (e dunque, euro 14,68 per mezza  vacazione,  pari  a  circa
un'ora di prestazione professionale di interpretariato),  «raddoppio»
che, parimenti, non e' aggiornato all'attuale costo della vita. 
    In altre parole, se il giudice ritiene  sussistere  il  requisito
dell'«urgenza» (v. art. 4, comma 3, della legge n. 319/1980), o anche
(cumulativamente  e/o  alternativamente),  l'eccezionale  importanza,
complessita' e difficolta' della prestazione di interpretariato (art.
52,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
115/2002), potrebbe unicamente riconoscere l'aumento sino  al  doppio
degli importi fissati dall'art. 4, comma 2, della legge n.  319/1980,
giungendo quindi al massimo complessivo liquidabile, di  euro  14,68=
per mezza vacazione, importi  cosi'  aggiornati  al  lontano  decreto
ministeriale  30  maggio  2002  (nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 182 del 5 agosto 2002), dunque  incontestabilmente  non
adeguati al costo attuale della vita. 
    Tali  importi  (anche   con   il   «raddoppio»),   sono   quindi,
incontestabilmente, non allineati con  l'attuale  costo  della  vita,
risultando cosi' fissati dal decreto ministeriale citato, nel lontano
anno 2002. 
    In conclusione, la  normativa  vigente,  consente  al  giudice  -
ricorrendone i presupposti - unicamente di  raddoppiare  tali  esigui
importi, per giungere ad un importo che  -  pur  «raddoppiato»  -  e'
parimenti esiguo, e non adeguato all'attuale costo  della  vita,  per
quanto sopra esposto. 
    La questione proposta incide, quindi: 
        sul   diritto   dell'interprete,   come   professionista   ed
ausiliario del giudice, ad un  equo  e  ragionevole  compenso  (avuto
riguardo  alle  tariffe  professionali  esistenti  anche  in  materie
analoghe, con il dovuto contemperamento, avuto riguardo  alla  natura
pubblicistica   dell'incarico),   per   la   prestazione    espletata
nell'interesse della giustizia, in conformita' con  l'art.  3,  della
Costituzione; 
        sui  principi  del   «giusto   processo»   e   dell'effettivo
contraddittorio tra le parti in causa, tutelati dall'art. 111,  primo
e secondo comma, della Costituzione; 
        sul diritto di  difesa  del  cittadino  straniero,  garantito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione; 
        sul diritto del cittadino straniero  che  ha  manifestato  la
volonta' di chiedere la protezione  internazionale  (in  particolare,
nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento  amministrativo
disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto  legislativo  n.
286/1998), ad essere assistito da un interprete nominato dal  giudice
(anche a titolo di ausiliario del giudice, come nel caso che occupa),
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in  combinato
disposto con l'art. 5, comma 2, della CEDU, e  con  l'art.  6,  CEDU;
nonche' ai sensi dell'art. 11, della Costituzione in  relazione  agli
articoli 8, paragrafo  1  e  12,  paragrafo  1,  lettere  A-B,  della
direttiva 2013/32/UE. 
    L'art. 5 della CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4
novembre 1950), dopo aver premesso che ogni persona ha  diritto  alla
liberta' e alla sicurezza, e che nessuno puo'  essere  privato  dalla
liberta' se non nei casi e nei modi previsti dalla legge  (comma  1),
stabilisce che ogni persona arrestata deve essere informata  al  piu'
presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto  e
di ogni accusa formulata a suo carico (comma 2). 
    Tale norma (art. 5, CEDU), ad avviso della giudicante, si applica
quindi anche alle ipotesi di «detenzione  amministrativa»,  e  dunque
anche  al  caso  in  esame,  avente  ad  oggetto   il   trattenimento
amministrativo del cittadino straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 14, del decreto  legislativo
n. 286/1998, ed implica quindi la necessita'  che  il  giudice  debba
nominare un ausiliario qualificato (interprete), nel caso in  cui  il
soggetto in  stato  di  restrizione  della  liberta'  personale,  non
comprenda o non parli la lingua italiana. 
    L'art. 6, CEDU (diritto  ad  un  equo  processo),  sia  pure  con
riferimento al  procedimento  penale,  prevede  il  diritto  di  ogni
«accusato» a farsi assistere gratuitamente da un  interprete  se  non
comprende o non parla la lingua usata in udienza. 
    Inoltre, come esposto in «fatto»,  il  cittadino  straniero,  nel
corso dell'udienza del 20 agosto  2025,  manifestava,  per  la  prima
volta, la volonta' di chiedere la protezione internazionale, ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n.  142
del 18 agosto 2015 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE  recante
norme   relative   all'accoglienza   dei    richiedenti    protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e  della  revoca  dello  status  di
protezione internazionale, nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale
- n. 214 del 15 settembre 2015). 
    L'art.  8,  primo  paragrafo,  della  direttiva  2013/32/UE   del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno  2013  (recante
procedure comuni ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
status  di  protezione  internazionale,  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 29 giugno 2013), per  i  cittadini  di  Paesi
terzi o apolidi che siano trattenuti  nei  centri  di  trattenimento,
dispone  che  gli  Stati   membri   forniscano   informazioni   sulla
possibilita' di presentare la domanda di protezione internazionale, e
garantiscano servizi di interpretazione, nella misura necessaria  per
agevolare l'accesso alla procedura di asilo. 
    L'art. 12 della stessa  direttiva  2013/32/UE,  primo  paragrafo,
lettera  A,  prevede  il  diritto  ad  essere  informato,  in  lingua
comprensibile, della procedura da seguire e dei connessi  diritti  ed
obblighi; nella lettera B, stabilisce che gli  Stati  membri  debbano
provvedere  affinche'   i   richiedenti   asilo   ricevano,   laddove
necessario, l'assistenza di un interprete, per  spiegare  la  propria
situazione nei colloqui con le  autorita'  competenti,  e  che  detta
assistenza vada retribuita con fondi pubblici. 
    La normativa europea appena citata - che  contempla  la  garanzia
dell'assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che  non
parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con  le  autorita'
competenti - ad avviso della giudicante, trova applicazione anche  al
caso in esame, atteso che nel corso  dell'udienza  di  convalida  del
trattenimento  ai  sensi  dell'art.  14  del  T.U.I.,   deve   essere
verificata anche l'avvenuta somministrazione delle informazioni sulla
possibilita' di presentare la domanda di protezione internazionale, e
comunque l'autorita' giudiziaria, che deve disporre  l'audizione  del
cittadino straniero, ai sensi dell'art.  14,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 286/1998, e' anche autorita' preposta  a  ricevere  la
domanda di protezione internazionale, ai  sensi  dell'art.  6,  primo
paragrafo, secondo comma della direttiva 2013/32/UE (in tal senso, v.
Corte di giustizia,  Quarta  sezione  del  25  giugno  2020  -  causa
C-36/20PPU). 
    Sul punto, nel caso di dubbio circa  l'interpretazione  da  darsi
alla direttiva 2013/32/UE (in particolare, art. 6,  primo  paragrafo,
secondo comma, in relazione all'art. 8, primo  paragrafo  e  all'art.
12, primo paragrafo lettera A e lettera B),  si  chiede  di  disporsi
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea,  ai
sensi  dell'art.  267  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE). 
    Il dubbio interpretativo  concernente  la  direttiva  2013/32/UE,
potrebbe eventualmente porsi con riferimento al  diritto  a  ricevere
l'assistenza di  un  interprete,  anche  nel  corso  dell'udienza  di
convalida del trattenimento amministrativo  nel  C.P.R.,  dinanzi  al
giudice indicato nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998,  e
con riferimento agli ulteriori quesiti cosi' sintetizzabili: 
        se  le   disposizioni   della   direttiva,   debbano   essere
interpretate nel  senso  di  esigere  che  gli  Stati  membri  creino
meccanismi   tesi   ad   assicurare    una    qualita'    sufficiente
dell'interpretazione, offerta anche in tale processo  (convalida  del
trattenimento  amministrativo),  con  riguardo   alla   remunerazione
prevista per l'interprete; 
        se le disposizioni della  citata  direttiva,  debbano  essere
interpretate nel senso che  ostino  all'esistenza  di  una  normativa
nazionale come quella italiana, che prevede  che  gli  onorari  siano
commisurati esclusivamente al tempo e al  criterio  della  vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie  non  piu'  adeguate  al
costo della vita, a norma dell'art. 54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui  non  preveda,  in
tal caso, il potere del  giudice  di  ricorrere  a  criteri  generali
suppletivi-integrativi,  per  adeguare   la   misura   del   compenso
all'importanza   dell'opera   e   al   decoro    della    professione
dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di
«munus publicum». 
    Ove ritenuto, pertanto,  si  chiede  eventualmente,  di  disporsi
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea,  ai
sensi  dell'art.  267  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE). 
    Come esposto  in  «fatto»,  il  cittadino  straniero,  nel  corso
dell'audizione disposta da  questa  giudicante,  all'udienza  del  20
agosto 2025,  manifestava  la  volonta'  di  chiedere  la  protezione
internazionale. 
    Al  riguardo,  come  chiarito  dalla  sentenza  della  Corte   di
cassazione, n. 20070/2023 (alla luce  della  sentenza  interpretativa
della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020  -  causa
C-36/20PPU): 
        «in conformita' alla previsione  dell'art.  6,  paragrafo  1,
comma  2,  della  direttiva  2013/32/UE,  la  domanda  di  protezione
internazionale puo' essere presentata  dal  cittadino  straniero  che
abbia   in   corso   il   trattenimento   ai   fini   dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, anche avanti  al  giudice  di  pace  nel
corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma  5,  del
decreto  legislativo  citato:  in  siffatta  ipotesi,   la   domanda,
immediatamente trasmessa al  questore,  deve  essere  registrata  nel
termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre  dalla  domanda
deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex  art.
14, comma 5, decreto legislativo  n.  286  del  1998,  come  previsto
dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142 del 2015». 
    La sentenza della Corte  di  giustizia,  Quarta  sezione  del  25
giugno 2020 (causa C-36/20PPU), ha infatti chiarito che: 
        il giudice competente a  pronunciarsi  sul  trattenimento  di
cittadini stranieri, a norma del  diritto  nazionale,  va  annoverato
nelle «altre autorita' «che, ai sensi dell'art. 6,  primo  paragrafo,
secondo comma, della direttiva 2013/32/UE, pur non essendo competenti
alla registrazione della domanda di protezione internazionale possono
- nondimeno  -  essere  destinatarie  della  dichiarazione  di  voler
proporre simile domanda; 
        mentre l'art. 6 al paragrafo 1, primo comma, ha rimesso  agli
Stati  membri  il  compito  di  designare  l'autorita'  competente  a
registrare le domande di protezione internazionale, lo stesso art.  6
al paragrafo 1, secondo comma non ha,  invece,  rinviato  al  diritto
nazionale l'individuazione delle «altre autorita' preposte a ricevere
tali domande (di protezione internazionale), ma non competenti per la
registrazione a norma del diritto nazionale» e non  demanda,  quindi,
agli Stati membri di designare tali «altre autorita'»; 
        la Corte di giustizia  ha  quindi  affermato  che  l'art.  6,
paragrafo 1, secondo  comma,  della  direttiva  2013/32  deve  essere
interpretato  nel  senso  che  «un  giudice  istruttore  chiamato   a
pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un Paese  terzo  in
situazione irregolare ai  fini  del  suo  respingimento  rientra  nel
novero delle "altre  autorita'"  contemplate  da  tale  disposizione,
preposte a ricevere le domande di protezione internazionale,  ma  non
competenti,  a   norma   del   diritto   nazionale,   per   la   loro
registrazione». 
    La  Corte  di  giustizia,  nella  stessa  sentenza,  ha   inoltre
affermato che «l'art. 6, paragrafo 1, secondo  e  terzo  comma  della
direttiva 2013/32/UE  deve  essere  interpretato  nel  senso  che  un
giudice istruttore, in qualita' di "altra autorita'" ai sensi di tale
disposizione, deve, da un lato informare i cittadini di  Paesi  terzi
in situazione irregolare delle modalita' di inoltro di una domanda di
protezione internazionale, e dall'altro, qualora un  cittadino  abbia
manifestato  la  volonta'  di  presentare   una   siffatta   domanda,
trasmettere il  fascicolo  all'autorita'  competente  ai  fini  della
registrazione  di  detta  domanda  affinche'  tale  cittadino   possa
beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza dell'assistenza
sanitaria previste dall'art. 17 della direttiva 2013/33/UE». 
    La medesima Corte, ha chiarito che un cittadino di un Paese terzo
acquisisce la qualita' di richiedente protezione  internazionale,  ai
sensi dell'art. 2, lettera c), della direttiva 2013/32, a partire dal
momento in cui «presenta» una siffatta  domanda»;  il  fatto  che  un
cittadino di un Paese terzo manifesti  la  volonta'  di  chiedere  la
protezione internazionale dinanzi a un'«altra  autorita'»,  ai  sensi
dell'art. 6, paragrafo 1, secondo  comma,  della  direttiva  2013/32,
come un giudice istruttore, e' sufficiente a conferirgli la  qualita'
di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far  scattare
il termine di sei giorni lavorativi entro il quale  lo  Stato  membro
interessato deve registrare detta domanda (Corte di giustizia, Quarta
sezione del 25 giugno 2020 - causa C-36/20PPU). 
    Da tali premesse, ad  avviso  della  giudicante,  discende  senza
dubbio   l'applicabilita'   (anche)   della   richiamata    normativa
eurounitaria, in relazione alla valutazione della «necessita'»  della
nomina dell'interprete, considerato che, nel  corso  dell'udienza  di
convalida del trattenimento amministrativo in questione, deve  essere
disposta  l'audizione  del  cittadino   straniero   (ove   comparso),
verificata quanto meno l'avvenuta somministrazione delle informazioni
relative alla possibilita' di chiedere la protezione  internazionale,
e raccolta a verbale l'eventuale manifestazione di  volonta'  in  tal
senso (come chiarito dalla citata sentenza della Corte di giustizia). 
    In sintesi, la nomina  dell'interprete  ai  sensi  dell'art.  14,
comma quarto del decreto legislativo n.  286/1998,  integra  garanzia
non soltanto del diritto di difesa e  dell'effettivo  contraddittorio
tra le parti processuali, ma anche del diritto di essere informato  e
di chiedere la protezione internazionale, nel corso  dell'udienza  di
convalida del  trattenimento  amministrativo  nel  C.P.R.,  ai  sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998. 
    In conclusione, il mancato adeguamento  periodico  degli  onorari
dell'ausiliario del giudice, in violazione dell'art. 54, decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, fermo da oltre venti anni al
decreto ministeriale 30 maggio 2002, determina la seria sproporzione,
per difetto, del meccanismo di calcolo, traducendosi in una misura di
onorari  oramai  irrisoria,   con   violazione   del   principio   di
ragionevolezza, dei principi del  giusto  processo,  del  diritto  di
difesa, ed altresi' del diritto del  cittadino  straniero  ad  essere
idoneamente informato della possibilita' di richiedere la  protezione
internazionale, e di poter quindi  accedere  consapevolmente  a  tale
istituto, manifestando tale volonta', anche dinanzi ad un giudice nel
corso dell'udienza di  convalida  del  trattenimento  amministrativo,
disposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998. 
III.2.   Non    manifesta    infondatezza    delle    questioni    di
costituzionalita'. 
    Ad  avviso  della  sottoscritta  giudice   rimettente,   non   e'
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
4, primo e secondo comma, della legge n. 319 dell'8 luglio 1980,  con
riferimento: all'art. 3, primo  comma  della  Costituzione  italiana;
all'art. 111, commi 1-2 Costituzione; all'art.  24,  comma  2,  della
Costituzione; all'art. 117, comma 1 della Costituzione  in  relazione
all'art. 5, comma secondo, della  CEDU,  e  all'art.  6  della  CEDU;
all'art. 11, della Costituzione, in relazione all'art.  8,  paragrafo
1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della  direttiva
2013/32/UE. 
    In  particolare,  questa  giudicante  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma della legge n.  319
dell'8 luglio 1980, con riferimento all'art.  3,  primo  comma  della
Costituzione italiana, e all'art. 111 della Costituzione, nella parte
in cui prevede che gli onorari siano  commisurati  esclusivamente  al
tempo  e  al  criterio  della  vacazione,  anche  ove  si  tratti  di
previsioni tariffarie non piu' adeguate al costo della vita, a  norma
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
nella parte in cui non preveda (per il caso di mancato adeguamento al
costo della vita), il potere  del  giudice  di  ricorrere  a  criteri
generali suppletivi-integrativi  (ad  es.  criteri  indicati  in  via
generale nell'art. 2233 del codice civile), per  adeguare  la  misura
del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della  professione
dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di
«munus publicum». 
    Il mancato adeguamento al costo della vita, da oltre venti  anni,
da' luogo ad un assetto normativo  manifestamente  irragionevole,  in
contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione. 
    Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, va evidenziato
che la Corte costituzionale, con recente sentenza n. 16/2025, ha gia'
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  parziale  dell'art.  4,
secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 nella parte in  cui,
per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un
onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. 
    La Corte costituzionale (sentenza n. 16/2025), in motivazione  ha
infatti ritenuto che: 
        «Il  deplorevole  inadempimento  delle  pubbliche   autorita'
preposte all'aggiornamento dei compensi degli ausiliari e'  divenuto,
nel tempo, dato caratterizzante della materia,  entrando  nell'ambito
di valutazione proprio del giudizio  di  legittimita'  costituzionale
alla luce del canone della  ragionevolezza»,  il  quale  -  salve  le
ipotesi nelle quali ad essere denunciata sia, piuttosto che la  norma
che    prevede    i    compensi,    l'inerzia    dell'amministrazione
nell'aggiornamento  degli  stessi,  sanzionabile  in  altra  sede   -
consente  di  pronunciarsi  sull'adeguatezza   dei   compensi   degli
ausiliari del giudice per l'attivita' svolta nel processo. 
    Come affermato  nella  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
166/2022, «Il dispositivo delle sentenze n. 192/2015 e  n.  178/2017,
sottende un'enunciazione di portata generale, che  ...  trascende  la
ragione  contingente  che  ha  dato  occasione  allo   scrutinio   di
irragionevolezza, (e che e') identificabile nella obsolescenza  degli
importi tabellari»  (v.,  in  motivazione,  Corte  costituzionale  n.
16/2025;  Corte  costituzionale  n.   192/2015;   v.,   anche   Corte
costituzionale n. 41/1996; Corte costituzionale  n.  179/2025;  Corte
costituzionale n. 166/2022 - Corte costituzionale n.  89/2020;  Corte
costituzionale n. 178/2017). 
    La Corte, con  la  citata  sentenza  n.  16/2025,  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per  violazione  dell'art.  3,  primo
comma, della Costituzione, l'art. 4, secondo comma,  della  legge  n.
319 del 1980, nella parte in cui, per le  vacazioni  successive  alla
prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore, riconoscendo
che lo «scarto significativo» tra la prima vacazione e le successive,
peraltro  gia'  scarsamente   remunerate,   accentua   l'assoluta   e
definitiva sproporzione  tra  l'entita'  del  compenso  da  liquidare
all'ausiliare e i principi di  equa  remunerazione  del  suo  lavoro;
riconoscendo la necessita' di preservare l'elementare consistenza  in
rapporto alle variazioni del costo della vita della  base  tariffaria
dei   compensi   degli   ausiliari   (v.,   in   motivazione,   Corte
costituzionale n. 16/2015, e Corte costituzionale n. 192  del  2015);
riconoscendo, in sintesi, la necessita' di preservare il valore della
sua prestazione, pur nella  considerazione  che  trattasi  di  «munus
publicum» (ossia, con il necessario contemperamento connesso  con  la
natura pubblicistica dell'incarico). 
    In definitiva, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle
menzionate sentenze, l'accertata assoluta  sproporzione  tra  entita'
del compenso da riconoscersi all'ausiliare  e  il  valore  della  sua
prestazione,   nel   contesto   di   sistematica   omissione    degli
aggiornamenti dei valori da parte delle autorita' preposte,  comporta
che il pur legittimo scopo di contenimento dei  costi  del  processo,
finisca con il ridondare in manifesta irragionevolezza, sia  violando
i  principi  -  affermati  all'interno  del   sistema   tabellare   e
trasponibili  alle  prestazioni  remunerate  «a  tempo»  -  di   equa
remunerazione del lavoro  e  di  elementare  consistenza  della  base
tariffaria dei compensi rispetto  alle  variazioni  del  costo  della
vita,  sia  trascurando  l'esigenza  primaria  di   una   prestazione
qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus  publicum
conferito. 
    Anche la sentenza n. 166 del  2022  della  Corte  costituzionale,
ravvisava  i  medesimi   profili   di   manifesta   irragionevolezza,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in  cui,  in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non  adeguate  a  norma
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del
2002, non esclude che sia operata  la  riduzione  della  meta'  degli
importi  spettanti  all'ausiliario  del  magistrato,   in   caso   di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
    Nello stesso senso, si pone  anche  la  sentenza  n.  179  del  2
dicembre  2025  della  Corte  costituzionale,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  130  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la
riduzione della meta' degli importi spettanti al  consulente  tecnico
di  parte,  sia  operata  in  caso  di  applicazione  di   previsioni
tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
    La stessa Corte ha  affermato  che,  in  ordine  alle  spese  per
consulenti  e  ausiliari  del   giudice,   occorre   considerare   la
connotazione pubblicistica del servizio  reso,  stante  la  relazione
dell'ausiliario con  l'ufficio  giudiziario;  da  tanto  consegue  la
necessita' di garantire una proporzione tra i  valori  tabellari  dei
compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali. 
    Secondo la Corte, infatti, la  materia  degli  onorari  non  puo'
essere disgiunta dalla connotazione pubblicistica del servizio  reso,
in considerazione della relazione funzionale che,  attraverso  l'atto
di designazione,  si  instaura  tra  l'ausiliario  del  magistrato  e
l'ufficio giudiziario e che costituisce un «munus publicum», dal  cui
utile svolgimento sorge un diritto al compenso.  Allo  stesso  tempo,
l'indole  dell'istituto  deve  comunque  garantire  un  rapporto   di
proporzionalita'  tra  i  valori  tabellari   dei   compensi   e   le
corrispondenti tariffe libero-professionali, scongiurando l'esito per
cui la decurtazione degli onorari finisse per sacrificare  oltremodo,
alle esigenze  pubblicistiche  del  processo  e  alla  necessita'  di
ridurne  i  costi,  l'entita'  dei  compensi  spettanti  al   perito,
consulente tecnico,  interprete  e  traduttore,  svilendo  il  valore
dell'impegno assicurato dal professionista incaricato.  (Cosi'  Corte
costituzionale sentenza n. 16/2025; v. anche Corte costituzionale  n.
166/2022; Corte costituzionale n. 102/2021; Corte  costituzionale  n.
192/2015; Corte costituzionale n. 88/1970). 
    In conclusione sul punto, in conseguenza del mancato  adeguamento
da oltre  venti  anni,  nel  caso  in  esame,  l'importo  liquidabile
all'interprete dott.ssa A. B., pari ad appena euro  7,34=  oltre  IVA
(anche  con  il  raddoppio,  ove  riconosciuta  la  sussistenza   dei
presupposti), e' assolutamente sproporzionato per difetto;  da  tanto
discende il denunziato contrasto dell'art. 4, commi primo  e  secondo
della  legge  n.  319/1980,  con  l'art.  3,   comma   primo,   della
Costituzione, e 111 della Costituzione, in relazione al principio  di
ragionevolezza, nella parte in cui la norma non preveda (per il  caso
di mancato adeguamento al costo della vita), il potere del giudice di
ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad  es.  criteri
indicati in via generale  nell'art.  2233  del  codice  civile),  per
adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro
della   professione   dell'ausiliario   del    giudice,    pur    nel
contemperamento con la natura pubblicistica dell'incarico. 
    La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  192/2015,   ha
riconosciuto  che  la  previsione  di  una  remunerazione  seriamente
sproporzionata per difetto, finisce per determinare  l'allontanamento
dal circuito giudiziario dei professionisti piu'  qualificati,  e  la
persistente  disponibilita'  ad  assumere  l'incarico  di  interprete
soltanto di soggetti che non abbiano i titoli  o  le  competenze  per
fruire sul mercato di occasioni lavorative piu' equamente remunerate. 
    Non e' un caso, pertanto,  che  in  numerose  occasioni,  per  le
udienze deputate  alla  convalida  dei  trattenimenti  amministrativi
(caratterizzate dalla stretta tempistica imposta dall'art. 13,  comma
terzo, della Costituzione), non  si  rinvenga  la  disponibilita'  di
alcun soggetto, per assumere l'incarico di interprete. 
    Risulta leso, ad avviso della scrivente,  anche  il  diritto  del
cittadino straniero che non comprenda o non  parli  adeguatamente  la
lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione
di  un  interprete  nominato   dal   giudice,   la   cui   inadeguata
remunerazione determina lo scadimento  della  relativa  attivita',  e
limita  il  numero   dei   professionisti   aspiranti   a   renderla,
compromettendo la realizzazione di tale diritto. 
    Le ragioni sottese alla parziale pronuncia di incostituzionalita'
della disposizione in oggetto,  avvenuta  con  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 16/2025 possono, ad avviso della rimettente, essere
riferibili anche alla fattispecie in esame. 
    Si dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  commi
primo e secondo,  della  legge  n.  319/1980,  con  riferimento  agli
articoli 3, 111 e 24 della Costituzione, nella parte in  cui,  per  i
compensi spettanti ai periti, ai  consulenti  tecnici,  interpreti  e
traduttori, per le operazioni  eseguite  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria, prevede che il compenso sia  commisurato  esclusivamente
al tempo impiegato e alla «vacazione»,  come  definita  nel  medesimo
articolo, anche ove si  tratti  di  previsioni  tariffarie  non  piu'
adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
    Il compenso liquidabile, largamente inadeguato ed  irrisorio  da'
luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole,  tale  da
sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del  professionista
e  ledere  la  garanzia   dell'equo   processo   (art.   111,   della
Costituzione), non assicurando a tal fine la  qualita'  minima  della
prestazione dell'ausiliare. 
    Alla lesione del diritto del professionista incaricato  a  vedere
dignitosamente  compensata  l'attivita'  prestata,  si  aggiunge   il
pregiudizio inferto all'amministrazione della giustizia,  e  altresi'
ai diritti del cittadino straniero, a causa  dello  scadimento  della
qualita' della collaborazione  dell'ausiliare,  e  della  tendenziale
riduzione del novero dei soggetti disponibili ad assumere  l'incarico
di interpretariato. 
    Infatti, la normativa in oggetto, non consente al  giudicante  di
utilizzare i criteri generali  indicati  nell'art.  2233  del  codice
civile,  per  poter  pervenire  alla  liquidazione  di  un   compenso
professionale,   in   favore   dell'ausiliario,   che   tenga   conto
dell'attuale costo della vita e che - anche con le  dovute  riduzioni
connesse  alla  qualifica  di  «munus  publicum»   -   sia   adeguato
all'importanza dell'incarico di interpretariato, e  al  decoro  della
professione espletata dall'ausiliario del giudice. 
    L'ausilio  dell'interprete,  e'  strumento   indispensabile   per
garantire il diritto di difesa, il rispetto del  contraddittorio,  il
diritto  a  manifestare  la  volonta'  di  chiedere   la   protezione
internazionale, nel caso in cui il cittadino straniero  non  parli  e
non  comprenda  adeguatamente  la  lingua  italiana  utilizzata   nel
processo. 
    La giurisprudenza  di  legittimita'  (es.  Cass  sez.  1  civile,
ordinanza  n.  17715  del  30   giugno   2025)   ritiene   necessaria
l'assistenza dell'interprete, in tutti i casi  in  cui  il  cittadino
straniero non  comprenda  adeguatamente  la  lingua  italiana,  e  la
mancata nomina dell'interprete  puo'  comportare  l'annullamento  del
provvedimento  giurisdizionale   di   convalida   del   trattenimento
amministrativo. 
    E' evidente lo stretto collegamento esistente tra la  misura  del
compenso per l'attivita' di interpretariato,  l'esistenza  stessa  di
una platea di  professionisti  disponibili  ad  assumere  l'incarico,
l'effettiva qualita' della prestazione di costoro, il carattere  equo
del processo, il rispetto del diritto al contraddittorio, del diritto
di difesa del cittadino straniero,  del  diritto  di  manifestare  la
volonta' di chiedere la protezione internazionale,  anche  nel  corso
dell'udienza di convalida del trattenimento amministrativo  ai  sensi
dell'art. 14, del decreto legislativo n. 286/1998. 
    Pertanto, in via subordinata, con riferimento  alla  liquidazione
del compenso degli interpreti per l'attivita' svolta nel processo  di
convalida del trattenimento del  cittadino  straniero  irregolarmente
presente nel territorio  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma
quarto, del decreto legislativo n. 286/1998, si dubita altresi' della
conformita' della stessa norma (art. 4, commi primo e  secondo  della
legge n.  319/1980),  all'art.  111,  commi  primo  e  secondo  della
Costituzione, all'art. 24, comma secondo della Costituzione, all'art.
117, comma 1, della  Costituzione  in  relazione  all'art.  5,  comma
secondo, della CEDU, e all'art. 6  della  CEDU;  all'art.  11,  della
Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo 1,  e  all'art.  12,
paragrafo 1, lettera A e lettera B, della direttiva 2013/32/UE. 
    Sul punto, nel caso di dubbio circa  l'interpretazione  da  darsi
alla direttiva 2013/32/UE (in particolare, art. 6,  primo  paragrafo,
secondo comma, in relazione all'art. 8, primo  paragrafo  e  all'art.
12, primo paragrafo lettera  A  e  lettera  B),  con  riferimento  al
diritto  del  cittadino   straniero   o   dell'apolide   a   ricevere
l'assistenza di  un  interprete,  anche  nel  corso  dell'udienza  di
convalida  del  trattenimento  amministrativo  nel  CPR,  dinanzi  al
giudice indicato nell'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, si
chiede eventualmente, di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte  di
giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art.  267  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come  meglio  precisato
nel punto III.1, della presente ordinanza. 
IV. Sulla impossibilita' di  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata. 
    La possibilita' di una interpretazione  conforme  a  Costituzione
del  menzionato  art.  4,  della  legge  n.  319/1980,  non   risulta
percorribile, in considerazione del  chiaro  dato  testuale-letterale
(in claris non fit interpretatio). 
    La norma (art. 4, legge 8 luglio 1980, n. 319) prevede come unico
criterio per determinare gli  onorari  spettanti  all'ausiliario  del
giudice, il «tempo impiegato», calcolato in base alle «vacazioni»  di
due ore, ovvero in base ad una frazione di  vacazione  (v.,  art.  4,
primo comma, cit.). 
    Il giudice, nel liquidare  l'onorario  spettante  all'ausiliario,
deve quindi far riferimento esclusivamente al «tempo»  impiegato  per
la prestazione  di  interpretariato  (art.  4,  primo  comma,  cit.),
espletata alla presenza dell'autorita'  giudiziaria,  e  che  risulti
dagli atti e dal verbale di udienza (art. 4, sesto comma, cit.). 
    Il giudice, in  base  al  (solo)  tempo  impiegato,  deve  quindi
calcolare le vacazioni da liquidare (o la frazione  di  vacazione  ai
sensi dell'art. 4, comma quattro, cit.). 
    Come «correttivo», e' prevista unicamente la possibilita', per il
giudice, di «raddoppiare» gli esigui  importi  fissati  dall'art.  4,
secondo comma, legge n. 319/1980,  come  aggiornati  con  il  decreto
ministeriale previsto dall'art. 54 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 (ad oggi, fermi  al  decreto  ministeriale  30
maggio 2002), nei casi di ravvisata «urgenza» (art. 4,  terzo  comma,
cit.), ovvero - cumulativamente o alternativamente -  di  prestazioni
di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' (art. 52, primo
comma, decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115). 
    Dunque, anche con il «raddoppio», si resta ancorati agli  importi
esigui fissati nel  lontano  decreto  ministeriale  30  maggio  2002,
riportati nell'art. 4, secondo  comma  cit.,  precisamente,  dopo  la
sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, di  euro  14,68=  per
due ore di prestazione di  interpretariato,  non  adeguato  al  costo
attuale della vita. 
    Del resto, l'interprete  -  nel  tentativo  di  giungere  ad  una
interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe  certamente
ricorrere  al  sistematico  riconoscimento  dei  requisiti   per   il
«raddoppio» (l'«urgenza» di cui all'art. 4, comma 3, della  legge  n.
319/1980, in caso, ad es. di interprete avvisato la stessa  mattinata
dell'udienza  -  e/o,  l'eccezionale   importanza,   complessita'   e
difficolta' della prestazione di interpretariato di cui all'art.  52,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,  ad
es. ravvisabile nei casi sporadici di lingua rara),  «raddoppio»  che
dovrebbe essere ipotesi eccezionale o residuale, e  non  la  «norma»,
nel delineato sistema normativo. 
    Si tratterebbe,  infatti,  di  interpretazione  strumentale,  non
conforme al dato  testuale-letterale,  e  dunque  non  legittimamente
percorribile. 
    Al  giudice  e'  precluso  il  ricorso   ad   ulteriori   criteri
correttivi-integrativi, per poter liquidare  somme  maggiori,  atteso
che ulteriori criteri non risultano contemplati  nella  normativa  in
oggetto: come recita il noto brocardo, «Ubi  lex  voluit  dixit,  ubi
noluit tacuit». 
    La norma (art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
115/2002),  e'  chiara  nel  demandare  espressamente   all'autorita'
amministrativa, il potere di adeguare ogni tre anni, al  costo  della
vita, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, potere  che
quindi  non  e'  conferito  all'autorita'   giudiziaria   (v.   Corte
costituzionale n. 89 del 15 maggio 2020). 
    Inoltre,  deve  ritenersi  che  trattasi  di  norme  di  «stretta
interpretazione», ai sensi  dell'art.  14  delle  disposizioni  sulla
legge in generale, ponendo oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    Invero, l'interprete e' ausiliario del  giudice  (articoli  61  e
seguenti, del codice di procedura civile), il  quale  viene  nominato
quando il giudicante ravvisi tale necessita', ai sensi dell'art. 122,
secondo comma del codice di procedura civile e - nello specifico caso
che occupa -  ai  sensi  dell'art.  14,  quarto  comma,  del  decreto
legislativo n. 286/1998. 
    Il  compenso  spettante  all'interprete,  quale  ausiliario   del
magistrato, e' quindi disciplinato dall'art. 4, della legge 8  luglio
1980, n. 319, dal decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002,  piu'  volte
citato,  da  interpretarsi  in  conformita'  con  l'art.   14   delle
«preleggi». 
    Come evidenziato, non  e'  previsto  alcun  criterio  diverso  da
quello -oggettivo - del  mero  scorrere  del  tempo;  il  limite  del
«raddoppio» dell'onorario, previsto per la vacazione (art.  4,  commi
secondo e terzo,  legge  n.  319/1980)  unicamente  al  ricorrere  di
ipotesi specifiche, non puo'  comunque  essere  «generalizzato»,  ne'
tanto meno valicato, a  pena  di  violazione  dell'espresso  disposto
della norma. 
    Inoltre,  la  speciale  disciplina  dettata   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e  dall'art.  4,
della legge 8 luglio 1980, n. 319, per la liquidazione  dei  compensi
professionali degli ausiliari del  giudice,  a  carico  dello  Stato,
esclude l'applicabilita' della disciplina generale del codice civile. 
    La natura di lex  specialis,  preclude  pertanto  al  giudice  la
possibilita'   di   utilizzare   i   criteri   suppletivi-integrativi
contemplati dalla norma generale di  cui  all'art.  2233  del  codice
civile. 
    In conclusione non e' possibile addivenire ad una interpretazione
«adeguatrice», che consenta al giudice di liquidare importi  maggiori
in favore dell'interprete, in linea con gli attuali costi della vita,
pur tenendo conto che trattasi di «munus publicum». 
    Pertanto, lo strumento interpretativo non puo' essere validamente
utilizzato, per superare il dubbio di legittimita' costituzionale. 
    In conclusione, ad avviso del giudice a quo, le  questioni  poste
non sono manifestamente infondate. 
    Questa  giudicante  dubita  della   legittimita'   costituzionale
dell'art. 4, primo e secondo comma della legge n. 319  dell'8  luglio
1980, con riferimento all'art.  3,  primo  comma  della  Costituzione
italiana,  nella  parte  in  cui  prevede  che  gli   onorari   siano
commisurati esclusivamente al tempo e al  criterio  della  vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie  non  piu'  adeguate  al
costo della vita a norma dell'art.  54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui non  preveda  (per
il caso di mancato adeguamento al costo della vita),  il  potere  del
giudice di ricorrere a criteri  generali  suppletivi-integrativi  (ad
es. criteri indicati  in  via  generale  nell'art.  2233  del  codice
civile),  per  adeguare  la  misura   del   compenso   all'importanza
dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice,
pur  nel   contemperamento   connesso   alla   natura   pubblicistica
dell'incarico. 
    Il mancato adeguamento al costo della vita, da oltre venti  anni,
da' luogo ad un assetto normativo  manifestamente  irragionevole,  in
contrasto con l'art. 3, comma 1, della Costituzione, ed in contrasto,
altresi', con gli articoli 111 commi 1-2 della Costituzione, art. 24,
comma 2, della Costituzione, art. 117, comma 1, della Costituzione in
relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art.  6  della
CEDU; art. 11, della Costituzione, in relazione all'art. 8, paragrafo
1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera A e lettera B della  direttiva
2013/32/UE. 
    Da tali considerazioni discende la necessita' di sospensione  del
procedimento di liquidazione, e di rimessione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il G.O.P. - Giudice di pace di Roma, visti gli articoli 134 della
Costituzione, 137 della Costituzione, art. 1, legge costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1; 23 e seguenti, legge n. 87/1953; 
    Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate: 
        1)  Solleva  di  ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, dell'art. 4, commi primo  e  secondo  della  legge  8
luglio 1980, n. 319, per violazione dell'art. 3, della  Costituzione,
nella parte in cui, per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici, interpreti  e  traduttori,  per  le  operazioni  eseguite  a
richiesta dell'autorita' giudiziaria, prevede  che  il  compenso  sia
commisurato esclusivamente al tempo  impiegato  e  alla  «vacazione»,
come  definita  nel  medesimo  articolo,  anche  ove  si  tratti   di
previsioni tariffarie non piu' adeguate al costo della vita, ai sensi
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del
2002; 
        2) In via subordinata, solleva di  ufficio  la  questione  di
legittimita' costituzionale, dell'art. 4, commi primo e secondo della
legge 8 luglio 1980, n. 319,  per  violazione  dell'art.  111,  commi
primo e secondo della Costituzione, dell'art. 24, comma secondo della
Costituzione, dell'art. 11 della Costituzione, in relazione  all'art.
8, paragrafo 1, e all'art. 12, paragrafo 1, lettera  A  e  lettera  B
della direttiva 2013/32UE (direttiva del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  del  29
giugno 2013); dell'art.  117,  primo  comma  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 5, comma secondo, della CEDU, e all'art.  6  della
CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre  1950),  nei
sensi di cui in motivazione; 
        3)  Solleva  di  ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, dell'art. 4, commi primo  e  secondo  della  legge  8
luglio 1980, n. 319,  con  riferimento  ai  parametri  costituzionali
sopra indicati, nella parte in cui  prevede  che  gli  onorari  siano
commisurati esclusivamente al tempo e al  criterio  della  vacazione,
anche ove si tratti di previsioni tariffarie  non  piu'  adeguate  al
costo della vita a norma dell'art.  54  del  decreto  del  Presidente
della repubblica n. 115/2002, e nella parte in cui  non  preveda,  in
tal caso, il potere del  giudice  di  ricorrere  a  criteri  generali
suppletivi-integrativi,  per  adeguare   la   misura   del   compenso
all'importanza   dell'opera   e   al   decoro    della    professione
dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di
«munus publicum» di tale incarico; 
        4) Sospende il  giudizio  di  liquidazione  dei  compensi  in
favore dell'interprete; 
        5) Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale
della presente ordinanza e degli atti del  procedimento,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; 
        6) Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al cittadino straniero, al difensore, all'interprete e alla
Questura di Roma, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri  e
per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati  e  del
Senato  della  Repubblica,  e  per  la  successiva  trasmissione  del
fascicolo processuale alla Corte costituzionale. 
          Roma, 24 dicembre 2025 
 
              Il GOP - Giudice di pace di Roma: Artone