Reg. ord. n. 31 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ordinanza del Giudice di pace di Roma del 24/12/2025
Tra: B. B. C/ Questura di Roma
Oggetto:
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata previsione di un compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio che dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.
- Costituzione, art. 3.
In via subordinata: Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata compromissione del diritto del cittadino straniero, che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla – Lesione della garanzia dell'equo processo, dell’effettivo contraddittorio tra le parti in causa e del diritto di difesa – Lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l’attività prestata e pregiudizio inferto all’amministrazione della giustizia – Violazione degli obblighi internazionali i quali stabiliscono che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico – Lesione del diritto ad un equo processo – Violazione della normativa europea che contempla la garanzia dell’assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.
- Costituzione, artt. 11, 24, secondo comma,111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5, paragrafo 2, e 6; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, artt. 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, lettere a) e b).
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che il compenso sia commisurato esclusivamente al tempo impiegato e alla “vacazione”, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Omessa previsione, in tal caso, del potere del giudice di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi, per adeguare la misura del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione dell’ausiliario del giudice, pur nel contemperamento con la natura di “munus publicum” di tale incarico – Denunciata previsione di un compenso liquidabile, largamente inadeguato ed irrisorio che dà luogo ad un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all'adeguata remunerazione del professionista – Compromissione del diritto del cittadino straniero, che non comprenda o non parli adeguatamente la lingua italiana impiegata nel processo, di giovarsi della prestazione di un interprete nominato dal giudice, la cui inadeguata remunerazione determina lo scadimento della relativa attività e limita il numero dei professionisti aspiranti a renderla – In via subordinata, lesione della garanzia dell'equo processo, dell’effettivo contraddittorio tra le parti in causa e del diritto di difesa – Lesione del diritto del professionista incaricato a vedere dignitosamente compensata l’attività prestata e pregiudizio inferto all’amministrazione della giustizia – Violazione degli obblighi internazionali i quali stabiliscono che ogni persona arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico – Lesione del diritto ad un equo processo – Violazione della normativa europea che contempla la garanzia dell’assistenza di un interprete, per il cittadino straniero che non parli o non comprenda la lingua usata nei colloqui con le autorità competenti – Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, commi primo e secondo.
- Costituzione, artt. 11, 24, secondo comma,111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5, paragrafo 2, e 6; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, artt. 8, paragrafo 1, e 12, paragrafo 1, lettere a) e b).
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva UE del 26/06/2013 Art. 8
direttiva UE del 26/06/2013 Art. 12
direttiva UE del 26/06/2013 Art. 12
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5 Co. 2
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6