Reg. ord. n. 150 del 2026 pubbl. su G.U. del 30/09/2026 n. 39

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 02/07/2026

Tra: Gilead Sciences srl, Incyte Biosciences Italy srl, Curium Italy srl ed altri 2  C/ AIFA- Agenzia italiana del farmaco, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze ed altri 35



Oggetto:

Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Spesa farmaceutica per acquisti diretti – Previsioni che pongono in maniera continuativa nel tempo a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento del superamento del tetto di tale spesa – Sistema normativo irragionevole, che incide sull’attività imprenditoriale, attraverso prescrizioni ripetitive le quali impongono una prestazione patrimoniale strutturale e senza limiti di tempo, che si risolve in una misura ordinaria di finanziamento della spesa sanitaria, priva di vocazione solidaristica – Irragionevolezza e sproporzione del meccanismo, in considerazione della sua incidenza sul sistema di acquisto dei farmaci mediante gare pubbliche e negoziazione del prezzo – Meccanismo del c.d. “payback” farmaceutico privo dei caratteri della determinabilità e precisa prevedibilità – Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità – Irragionevole compressione dell’autonomia contrattuale e della libertà di iniziativa economica privata – Restituzione di una quota parte delle somme corrisposte alle aziende farmaceutiche a seguito della vendita dei medicinali in distribuzione diretta, costituenti un bene, che determina un’ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà delle aziende stesse – Violazione degli obblighi internazionali. 

Norme impugnate:

legge  del 30/12/2018  Num. 145  Art. 1  Co. 580
decreto-legge  del 06/07/2012  Num. 95  Art. 15  Co. 7 convertito con modificazioni in
legge  del 07/08/2012  Num. 135


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 23 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Protocollo n. 1 a Convenzione europea diritti dell'uomo   Art. 1 



Testo dell'ordinanza

                        N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2026

Ordinanza del 2 luglio 2026 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  Gilead  Sciences  Srl  e  altri
contro AIFA - Agenzia italiana del farmaco e altri. 
 
Sanita'  pubblica  -  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  -  Spesa
  farmaceutica per  acquisti  diretti  -  Denunciate  previsioni  che
  pongono in maniera continuativa nel tempo a  carico  delle  aziende
  farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento del superamento
  del tetto di tale spesa. 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2019-2021), art. 1, comma 580; decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95
  (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica  con
  invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
  patrimoniale delle imprese del settore bancario),  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 7. 


(GU n. 39 del 30-09-2026)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2411 del 2025, proposto da Gilead Sciences  s.r.l.,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dagli avvocati Francesco Cataldo,  Diego  Vaiano  e  Francesca
Mastroianni, con domicilio eletto presso lo studio  Diego  Vaiano  in
Roma, Lungotevere Marzio 3; 
    contro 
      Aifa - Agenzia italiana del farmaco,  Ministero  della  salute,
Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei
ministri,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in  Roma,  via  dei  Portoghesi,  12;  Regione
Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria,  Commissario  ad  acta
per l'attuazione del piano  di  rientro  dai  disavanzi  del  settore
sanitario  della  Regione   Calabria,   Regione   Campania,   Regione
Emilia-Romagna,  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,   Regione
Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,  Regione  Marche,  Regione
Molise, Regione Piemonte,  Regione  Puglia,  Regione  autonoma  della
Sardegna, Regione Siciliana, Regione  Siciliana  -  Assessorato  alla
salute, Regione  Toscana,  Regione  Umbria,  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta, Regione Veneto,  Provincia  autonoma  di  Trento,  Provincia
autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; 
    nei confronti 
      Eg S.p.a., non costituito in giudizio; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
      F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati  medicinali  e  affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Stefano  Grassi  e  Francesco
Grassi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    sul ricorso numero di registro generale 2613 del  2025,  proposto
da 
      Incyte  Biosciences  Italy  s.r.l.,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Ulisse Corea e Valentina Carucci, con domicilio digitale come da  pec
da registri di giustizia; 
    contro 
      Aifa - Agenzia italiana del farmaco,  Ministero  della  salute,
Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei
ministri,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
      Regione Emilia-Romagna, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    nei confronti 
      Regione Siciliana, Regione Siciliana - assessorato alla salute,
Regione Umbria, Regione autonoma  Valle  d'Aosta,  Regione  Piemonte,
Regione  Liguria,  Regione  Lombardia,  Regione   autonoma   Trentino
Alto-Adige/Sudtirol, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna,  Regione
Toscana, Regione Marche,  Regione  Abruzzo,  Regione  Lazio,  Regione
Campania, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Puglia, Regione
Calabria, Regione autonoma  della  Sardegna,  Provincia  autonoma  di
Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Abbvie S.r.l., non  costituiti
in giudizio; Regione Friuli-Venezia Giulia,  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
      F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati  medicinali  e  affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Stefano  Grassi  e  Francesco
Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Grassi Stefano in Roma,
piazza Barberini n. 12; 
    sul ricorso numero di registro generale 3000 del  2025,  proposto
da 
      Gilead Sciences s.r.l., in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo,
Diego Vaiano e Francesca Mastroianni, con domicilio eletto presso  lo
studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3; 
    contro 
      Aifa - Agenzia italiana del farmaco,  Ministero  della  salute,
Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei
ministri,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
      Regione  Abruzzo,   Regione   Basilicata,   Regione   Calabria,
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dai
disavanzi del  settore  sanitario  della  Regione  Calabria,  Regione
Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,  Regione
Marche, Regione Molise, Regione  Piemonte,  Regione  Puglia,  Regione
Autonoma della  Sardegna,  Regione  Siciliana,  Regione  Siciliana  -
Assessorato alla salute, Regione  Toscana,  Regione  Umbria,  Regione
autonoma Valle d'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento,
Provincia autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; 
      Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
      Regione Emilia-Romagna, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    nei confronti 
      Eg Spa, non costituito in giudizio; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
      F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati  medicinali  e  affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Stefano  Grassi  e  Francesco
Grassi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    sul ricorso numero di registro generale 3011 del  2025,  proposto
da Curium Italy S.r.l., in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Bottacchi,  con
domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    contro 
      Aifa - Agenzia italiana del farmaco,  Ministero  della  salute,
Ministero dell'economia e delle finanze, in  persona  dei  rispettivi
legali   rappresentanti   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
      Regione Emilia-Romagna, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
      Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    nei confronti 
      Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria,  Regione
Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,  Regione
Marche, Regione Molise, Regione  Piemonte,  Regione  Puglia,  Regione
Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria,  Regione  Veneto,  Regione
Autonoma Valle  d'Aosta,  Provincia  autonoma  di  Trento,  Provincia
autonoma di  Bolzano,  Advanced  Accelerator  Applications  Molecular
Imaging Italy S.r.l., non costituiti in giudizio; 
      Regione Toscana,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Eleonora  Mugnaini  e
Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio  Franco  Coccoli
in Roma, viale Parioli 180; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
      F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati  medicinali  e  affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Stefano  Grassi  e  Francesco
Grassi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    sul ricorso numero di registro generale 3518 del  2025,  proposto
da Curium International s.a., in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano  Bottacchi,
con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    contro 
      Aifa - Agenzia italiana del farmaco, Ministero dell'economia  e
delle finanze e Ministero della salute,  in  persona  dei  rispettivi
legali   rappresentanti   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
      Regione Emilia-Romagna, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    nei confronti 
      Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria,  Regione
Campania,  Regione  Emilia-Romagna,  Regione   Friuli-Venezia-Giulia,
Regione Lazio, Regione Liguria, Regione  Lombardia,  Regione  Marche,
Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia,  Regione  Sardegna,
Regione Sicilia, Regione Umbria,  Regione  Veneto,  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento,  Provincia  autonoma  di
Bolzano, Advanced Accelerator Applications  Molecular  Imaging  Italy
S.r.l., non costituiti in giudizio; 
      Regione Toscana,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati  Eleonora  Mugnaini  e
Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio  Franco  Coccoli
in Roma, viale Parioli 180; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
      F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati  medicinali  e  affini
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Stefano  Grassi  e  Francesco
Grassi, con domicilio eletto presso lo studio Grassi Stefano in Roma,
piazza Barberini n. 12; 
    sul ricorso numero di registro generale 3670 del  2025,  proposto
da Incyte  Biosciences  Distribution  B.V.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Ulisse Corea e Valentina Carucci, con domicilio digitale come da  pec
da registri di giustizia; 
    contro 
      Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Daniela Iuri, con domicilio digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
      Regione Emilia-Romagna, in persona  del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo
Valentini,  con  domicilio  digitale  come  da  pec  da  registri  di
giustizia; 
    nei confronti 
      Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute,
Regione Umbria, Regione Autonoma  Valle  d'Aosta,  Regione  Piemonte,
Regione  Liguria,  Regione  Lombardia,  Regione   Autonoma   Trentino
Alto-Adige/Sudtirol, Regione Veneto, Regione Toscana, Regione Marche,
Regione Abruzzo, Regione Lazio,  Regione  Campania,  Regione  Molise,
Regione  Basilicata,  Regione  Puglia,  Regione   Calabria,   Regione
autonoma della Sardegna,  Provincia  autonoma  di  Trento,  Provincia
autonoma di Bolzano, Abbvie S.r.l., non costituiti in giudizio; 
    e con l'intervento di 
    ad opponendum: 
      F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali  ed  affini
S.p.a. e Abiogen Pharma S.p.a.,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Stefano Grassi e Francesco Grassi, con  domicilio  eletto  presso  lo
studio Grassi Stefano in Roma, piazza Barberini n. 12; 
    per l'annullamento 
    quanto al ricorso n. 2411 del 2025: 
       - della determinazione del Presidente dell'Aifa n. 205 del  12
febbraio 2025 di «Attribuzione  degli  oneri  di  ripianamento  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023» e pubblicata
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
Serie generale, n. 36 del  13  febbraio  2025,  compresi  i  relativi
allegati; 
       - della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'AIFA  n.
68 del 10  dicembre  2024,  resa  nota  con  pubblicazione  nel  sito
internet  dell'Agenzia  in  data  16  dicembre  2024,  recante:   (i)
l'aggiornamento   del   documento   di   monitoraggio   della   spesa
farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 che attesta,
con  specifico  riferimento  alla  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti, un disavanzo pari a euro 3.278,8 milioni rispetto  al  tetto
programmato di spesa del 7,95% del FSN per l'anno 2023 (al netto  dei
gas medicinali) della delibera n. 40 del 31 luglio 2024  con  cui  il
Consiglio di amministrazione  dell'AIFA  ha  approvato  le  quote  di
mercato calcolate  per  ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di
A.I.C. (codice SIS), in maniera  distinta  per  il  mercato  dei  gas
medicinali rispetto a  quello  degli  altri  acquisti  diretti  e  il
conseguente valore complessivo di ripianamento dello sfondamento  del
tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti riferito all'anno
2023, pari a 1.644.753.941 euro, distinto  per  azienda  farmaceutica
(codice SIS); 
       - della delibera n. 14  del  12  febbraio  2025,  con  cui  il
Consiglio di amministrazione ha approvato gli allegati B «Nota  sulla
metodologia applicativa»; C «Elenco quota di ripianamento per  codice
SIS e per Regione»; D «Elenco quota di  ripianamento  per  regione  -
febbraio 2025»; E «Descrizione dei  file  e  dei  relativi  tracciati
record pubblicati sul «portale dei servizi» di AIFA»; 
       - del decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  4   febbraio   2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, 11 febbraio 2025, n. 34, recante «Criteri  di  riparto  del
pay-back farmaceutico»; 
       - nonche' di qualsiasi altro atto  presupposto,  connesso  e/o
conseguente a quelli sopra indicati. 
    quanto al ricorso n. 2613 del 2025: 
    Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
       - della delibera adottata  dal  Consiglio  di  amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) n. 68 del 10 dicembre  2024,
pubblicata sul sito istituzionale AIFA in data 16 dicembre  2024,  in
particolare nella parte in cui ha approvato: i)  l'aggiornamento  del
documento  di  monitoraggio  della  spesa  farmaceutica  nazionale  e
regionale gennaio-dicembre 2023; ii) l'Allegato A: «Elenco  quota  di
ripianamento per codice SIS (dicembre 2024)»  ;  iii)  l'Allegato  G:
«Metodo di  applicazione  del  decreto  del  22  settembre  2022  del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Economia  e
Finanze», nonche' per l'annullamento di tutti gli  atti  presupposti,
connessi  e  conseguenti,  ivi  compresi  ove  occorra   il   decreto
ministeriale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, del 22  settembre  2022,  in  Gazzetta
Ufficiale n. 274 del  23  novembre  2022,  e  il  successivo  decreto
ministeriale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  del  5  giugno  2023,  in  Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 giugno 2023 
    Per quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Incyte
Biosciences Italy s.r.l. il 20 marzo 2025: 
       -  della  determina  adottata  dal   Presidente   dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) n. 205 del 13 febbraio  2025,  pubblicata
sul sito istituzionale AIFA in data 13 febbraio 2025 e  con  estratto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  36
del 13 febbraio 2025, compresi i relativi allegati, e in particolare:
ii) l'Allegato A: «Elenco quota di ripianamento  per  codice  SIS  »;
iii) l'Allegato B:  «Nota  sulla  metodologia  applicativa  (febbraio
2025)»; iv) l'Allegato C: «Elenco quote di  ripianamento  per  codice
SIS e per Regione»; v) l'Allegato D: «Elenco  quote  di  ripianamento
per codice Regione (febbraio 2025)»; vi)  l'Allegato  G:  «Metodo  di
applicazione del decreto del 22 settembre 2022  del  Ministero  della
salute, di  concerto  con  il  Ministero  dell'Economia  e  Finanze»,
nonche' per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi  e
conseguenti, e in particolare, di tutti gli atti gia'  impugnati  con
il ricorso introduttivo, nonche'; per  quanto  occorrer  possa:  vii)
della  nota   del   Ministero   della   salute   prot.   n.   0014974
dell'8.07.204-DGPROGS-MDS-P, con cui  e'  stato  comunicato  all'AIFA
l'importo  definitivo  del  FSN  per  l'anno  2023  e   la   relativa
distribuzione a livello regionale; viii) la delibera del CdA di  AIFA
n. 40 del 31 luglio 2024; ix) la delibera del CdA di AIFA n.  14  del
12 febbraio 2024, di approvazione degli All.  B),  c),  D),  E)  alla
Determina n. 205/2025; x) del decreto del  Ministro  della  salute  4
febbraio 2025, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, recante «Criteri di riparto dei pay-back farmaceutico). 
    Per quanto riguarda il ricorso n. 3000 del 2025: 
       -  della  determinazione  del  Presidente  del  Consiglio   di
amministrazione dell'AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel
sito internet dell'Agenzia il successivo 13  febbraio  2025,  con  la
quale sono stati attribuiti gli oneri  di  ripianamento  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti per  l'anno  2023  a  carico  delle
aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n.  145  e
dei relativi allegati; 
       -  della   deliberazione   del   Consiglio   d'Amministrazione
dell'AIFA n. 68 del 10 dicembre 2024, resa nota con pubblicazione nel
sito internet dell'Agenzia in data 16 dicembre 2024; 
    Quanto al ricorso n.  3011  del  2025,  per  quanto  riguarda  il
ricorso introduttivo: 
       -  della  deliberazione  del  Consiglio   di   amministrazione
dell'Agenzia Italiana del farmaco n. 68 del 10 dicembre 2024, con  la
quale sono  stati  approvati,  tra  gli  altri,  l'aggiornamento  del
documento  di  monitoraggio  della  spesa  farmaceutica  nazionale  e
regionale  gennaio-dicembre  2023  e   il   valore   complessivo   di
ripianamento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti, al netto dei gas  medicinali,  nonche'  le  singole
quote di ripianamento  attribuite  a  ciascuna  azienda  farmaceutica
titolare di A.I.C. (codice SIS) e dei relativi allegati; 
    per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Curium  Italy
S.r.l. il 14 aprile 2025: 
       - della determina del  Presidente  dell'AIFA  n.  205/2025  di
«Attribuzione degli oneri di ripianamento  della  spesa  farmaceutica
per acquisti diretti per l'anno  2023»,  pubblicata  mediante  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 36 del 13 febbraio 2025; 
       -  di  ogni  altro  atto  a  essa  presupposto,   connesso   e
conseguente, anche non conosciuto, con particolare  riferimento  alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 14 del 12
febbraio 2025 quanto al ricorso n. 3518 del 2025: 
       -  della  deliberazione  del  Consiglio   di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco n. 68 del 10 dicembre 2024, con  la
quale sono  stati  approvati,  tra  gli  altri,  l'aggiornamento  del
documento  di  monitoraggio  della  spesa  farmaceutica  nazionale  e
regionale  gennaio-dicembre  2023  e   il   valore   complessivo   di
ripianamento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti, al netto dei gas  medicinali,  nonche'  le  singole
quote di ripianamento  attribuite  a  ciascuna  azienda  farmaceutica
titolare di A.I.C. (codice SIS); 
       -  degli  allegati  alla  deliberazione  n.  68  del  2024  e,
segnatamente:  A  «Elenco  quota  di  ripianamento  per  codice   SIS
(dicembre 2024)», B «Nota sulla metodologia applicativa»,  B1  «Spesa
per i farmaci innovativi», B2  «Dettaglio  di  spesa  per  i  farmaci
orfani di classe A e H», B3 «Dettaglio mensile di spesa  dei  farmaci
innovativi anno 2023», F «Metodo di calcolo della spesa  per  farmaci
innovativi per indicazione e stima quota  payback  innovativi»,  e  G
«Metodo di  applicazione  del  decreto  del  22  settembre  2022  del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Economia  e
Finanze»; 
       - della determinazione del Presidente dell'Aifa n. 205 del  12
febbraio 2025 di «Attribuzione  degli  oneri  di  ripianamento  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023» e pubblicata
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2025; 
       - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche
non conosciuto, con particolare riferimento: 
       - alla deliberazione n. 32 del 17 luglio 2024, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Aifa ha accertato  uno  sfondamento
del tetto di spesa dell'8,15%, programmato per l'anno  2023,  pari  a
3.287,3  milioni  di  euro  e  ha  rilevato  che  tale  disavanzo  e'
interamente determinato dalla spesa per acquisti  diretti,  al  netto
dei gas medicinali e del fondo per i farmaci innovativi; 
       - alla deliberazione n. 40 del 31 luglio 2024,  con  la  quale
Aifa ha approvato le quote di mercato calcolate per ciascuna  azienda
farmaceutica titolare di A.I.C. (individuate tramite il  codice  SIS)
per il  mercato  degli  acquisti  diretti  e  il  conseguente  valore
complessivo di ripianamento dello sfondamento del tetto  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti riferito all'anno 2023; 
       - agli atti, non  ancora  pubblicati,  di  approvazione  della
ripartizione  regionale  delle  quote  di  ripianamento  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 attribuite  a  ogni
azienda farmaceutica titolare di A.I.C. ai sensi dell'art.  1,  comma
580,  quarto  periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Quanto al ricorso n. 3670 del 2025: 
       -   della   deliberazione   adottata    dal    Consiglio    di
amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) n. 68 del 10
dicembre 2024, pubblicata sul sito  istituzionale  Aifa  in  data  16
dicembre 2024, in particolare nella parte in  cui  ha  approvato:  i)
l'aggiornamento   del   documento   di   monitoraggio   della   spesa
farmaceutica  nazionale  e  regionale  gennaio-dicembre   2023;   ii)
l'allegato A: «Elenco quota di ripianamento per codice SIS  (dicembre
2024)»; iii) l'allegato G: «Metodo di applicazione del decreto del 22
settembre 2022  del  Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'Economia e Finanze»,  nonche'  per  l'annullamento  di
tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi  ove
occorra il  decreto  ministeriale  del  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del  22
settembre 2022, in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022,  e
il successivo decreto ministeriale del  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 5 giugno
2023, in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 giugno 2023; 
       - della determinazione del Presidente dell'Aifa n. 205 del  12
febbraio 2025 di «Attribuzione  degli  oneri  di  ripianamento  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023» e pubblicata
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
Serie generale, n. 36 del  13  febbraio  2025,  compresi  i  relativi
allegati. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della
causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Ministero della salute, di Aifa - Agenzia
italiana del farmaco, del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
della Regione Emilia-Romagna, della Regione Friuli-Venezia  Giulia  e
della Regione Toscana; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  24  marzo  2026  la
dott.ssa Silvia Piemonte e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. I fatti di causa. 
    1. Le societa' Gilead Sciences s.r.l., Incyte  Biosciences  Italy
s.r.l., Curium Italy  s.r.l.,  Curium  International  s.a.  e  Incyte
Biosciences   Distribution   B.V,   esponendo   di   essere   aziende
farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in  commercio
(da ora in poi: AIC) di diversi farmaci, hanno impugnato con distinti
ricorsi  la  determinazione   del   Presidente   del   consiglio   di
amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) n.  205  del
12 febbraio  2025  e  la  deliberazione  dello  stesso  consiglio  di
amministrazione n. 14 di pari data, nonche' i relativi allegati e  le
presupposte ulteriori deliberazioni (n. 68 del 10 dicembre  2024,  n.
32 del 17 luglio 2024, n.  40  del  31  luglio  2024)  con  le  quali
l'Agenzia ha accertato e individuato lo sforamento  del  tetto  della
spesa  farmaceutica  nazionale  e  regionale  per  acquisti   diretti
riferita  all'anno  2023  e  conseguentemente  posto  a  carico   dei
ricorrenti  la  relativa  quota  di   ripianamento   in   base   alle
disposizioni di cui ai commi 574 e ss. dell'art. 1 della legge n. 145
del 2018. 
    Pur nella diversita' delle impostazioni difensive e delle censure
prospettate nei  ricorsi  proposti,  le  ricorrenti  lamentano  tutte
l'illegittimita'  costituzionale  del  meccanismo  del  c.d.  payback
farmaceutico con riferimento a diversi parametri costituzionali. 
    1.1  Pertanto  in  via  preliminare,  si  ritiene  di   disporre,
quantomeno  ai  fini  della   instaurazione   della   presente   fase
incidentale, la riunione dei ricorsi medesimi, sia  alla  luce  degli
evidenti profili di connessione tra essi ravvisabili, sia al fine  di
semplificare lo svolgimento di questo delicato snodo processuale  (ed
i relativi adempimenti) e non appesantire il lavoro della Corte. 
    Resta salva ogni futura valutazione di questo giudice  in  ordine
alle modalita' - unitarie o nuovamente  disgiunte  -  del  successivo
iter processuale. 
    1.2 Giova premettere la ricostruzione del contesto  normativo  in
cui si colloca il provvedimento impugnato il quale attua  per  l'anno
2023  il  ripianamento  del  superamento  del   tetto   della   spesa
farmaceutica per acquisti diretti ponendo il relativo onere in  parte
a carico delle  aziende  farmaceutiche  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei farmaci interessati. 
    1.3  Con  una  chiara  finalita'  di  contenimento  della   spesa
farmaceutica, il legislatore ha individuato un  limite  massimo  alla
spesa  farmaceutica  complessiva  (che  per   l'anno   2023   risulta
rideterminato nel 15,15 per cento, come di seguito  meglio  esposto),
distinguendo al suo interno un tetto per la  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti (art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, art. 1 comma 475, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  e  da
ultimo incrementato dello 0,30 per cento ex art. 1, comma 386,  legge
30  dicembre  2025,  n.  199)  e  uno  per  la   spesa   farmaceutica
convenzionata (art. 1, comma 399, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, art. 1 comma 475, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  e  da
ultimo incrementato dello 0,05 per cento art. 1, comma 386, legge  30
dicembre 2025, n. 199). 
    Rientrano all'interno  della  spesa  farmaceutica  per  acquisiti
diretti la spesa riferita ai medicinali di fascia H acquistati o resi
disponibili  all'impiego   da   parte   delle   strutture   sanitarie
direttamente  gestite  dal  SSN,   nonche'   quella   relativa   alla
distribuzione diretta (ossia la distribuzione di farmaci rimborsabili
di fascia A per il tramite delle strutture ospedaliere e dei  presidi
delle aziende  sanitarie  locali)  e  per  conto  (consistente  nella
distribuzione diretta attraverso appositi  accordi  con  le  farmacie
territoriali  pubbliche  o  private,  ad  esempio  per  pazienti   in
assistenza domiciliare o soggetti  a  piani  terapeutici),  le  quali
prima della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  erano  invece  voci
afferenti alla spesa «territoriale» (che  aggregava  anche  la  spesa
convenzionata). 
    Il tetto della spesa  farmaceutica  per  acquisti  diretti  viene
stimato in  percentuale  sul  fondo  sanitario  nazionale  (FSN).  In
particolare, l'art. 1, comma 475, della legge n.  178  del  2020,  ha
previsto che «A decorrere dall'anno 2021, fermo  restando  il  valore
complessivo del 14,85 per cento, il limite della  spesa  farmaceutica
convenzionata di cui all'art. 1, comma 399, della legge  11  dicembre
2016, n.  232,  e'  rideterminato  nella  misura  del  7  per  cento.
Conseguentemente, a partire dal medesimo  anno,  il  tetto  di  spesa
della spesa farmaceutica per acquisti  diretti  di  cui  all'art.  1,
comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 e' rideterminato  nella
misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore  percentuale  del
tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'art. 1, comma
575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    Il successivo  comma  476  aveva  stabilito  la  possibilita'  di
rideterminare annualmente le suddette percentuali, «fermo restando il
valore complessivo del 14,85 per cento, in  sede  di  predisposizione
del disegno di legge di bilancio, su  proposta  del  Ministero  della
salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),  d'intesa  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento
del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale». 
    Successivamente e' intervenuta la legge n. 234 del 2021,  che  ha
rideterminato sia il tetto complessivo della spesa  farmaceutica  che
il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 
    Il comma 281 della legge n. 234 del 2021, al dichiarato scopo  di
«sostenere il potenziamento delle  prestazioni  ricomprese  nei  LEA,
anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore»,  ha
stabilito che il tetto della spesa farmaceutica per acquisti  diretti
e' pari all'8 per cento per  l'anno  2022,  all'8,15  per  cento  per
l'anno 2023, all'8,30  per  cento  dall'anno  2024  (al  lordo  della
percentuale dello 0,20 per cento per i gas medicinali). I tetti della
spesa farmaceutica convenzionata sono invece rimasti invariati. 
    Dunque il valore complessivo della spesa  farmaceutica  e'  stato
rideterminato nel 15,15 per cento per l'anno  2023,  al  lordo  della
percentuale dello 0,20 per cento per i gas medicinali. 
    Il successivo comma 282 - analogamente  a  quanto  gia'  previsto
dall'art. 1, comma 746, della legge n. 170 del 2020  -  ha  stabilito
che «Le percentuali di cui al comma 281  possono  essere  annualmente
rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo
comma, in sede di predisposizione del disegno di legge  di  bilancio,
su proposta del Ministero della salute,  sentita  l'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali  e  del
fabbisogno assistenziale». 
    Successivamente la legge n. 197 del 2022, senza intervenire sulla
rideterminazione dei tetti per la  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti relativa all'anno 2023, si e' limitata a prevedere  (art.  1,
comma 541) che l'applicazione del comma 281 dell'art. 1  della  legge
n. 234 del 2021 debba essere «disposta esclusivamente in favore delle
aziende farmaceutiche che hanno  provveduto  all'integrale  pagamento
dell'onere di ripianamento per l'anno 2021, senza riserva». 
    Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 giugno  2023  e'  stato
cosi' aggiornato il decreto ministeriale 22 settembre 2022, dando  la
possibilita' anche alle imprese farmaceutiche che non avessero ancora
provveduto, di effettuare, entro i successivi sessanta  giorni  dalla
pubblicazione, l'integrale pagamento dell'onere di  ripianamento  per
gli anni 2019, 2020 e 2021, e contestualmente di provvedere al ritiro
della propria riserva e delle azioni giudiziali  o  di  altra  natura
eventualmente  attivati  avverso  atti,  documenti  e   provvedimenti
relativi ai procedimenti di ripianamento per gli anni  2019,  2020  e
2021. 
    Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti  e'  stato
infine rideterminato per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 223,
della legge n. 213 del 2023 nella misura  dell'8,5%  con  conseguente
riduzione di quello per la spesa farmaceutica convenzionata  al  6,8%
sempre a decorrere da tale anno. 
    Da ultimo l'art. 1, comma 386, legge 30 dicembre 2025, n. 199, in
vigore dal 1° gennaio  2026,  ha  previsto  un  ulteriore  incremento
disponendo che «A decorrere dall'anno  2026,  il  tetto  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 1, comma 398, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato,  rispetto  a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 223, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213, dello 0,30  per  cento  e  il  tetto  della  spesa  farmaceutica
convenzionata di cui all'art. 1, comma 399, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato dello 0,05 per cento.» 
    1.4 Quanto al monitoraggio dei dati della spesa farmaceutica,  in
base all'articolo5, comma 2, lettera d, del decreto-legge n. 157  del
2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222  del  2007,  lo
stesso e' attribuito alle competenze  dell'Aifa  che  mensilmente  ne
rileva i dati e comunica le relative risultanze  al  Ministero  della
salute ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  verificando
altresi' al 31 maggio, al 30 ottobre e al 31 dicembre  di  ogni  anno
l'eventuale superamento a livello nazionale dei tetti di spesa. 
    1.5 Tanto rilevato con riferimento alla determinazione  da  parte
del legislatore del  tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti, parallelamente a livello  normativo  e'  stato  previsto  il
ripianamento del relativo superamento posto in parte a  carico  delle
Regioni e in parte a carico delle aziende farmaceutiche  titolari  di
A.I.C.. 
    In particolare per quanto  riguarda  la  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti il ripianamento e' stato  introdotto  sin  dal  2013
(l'art.  15,  comma  7  del  decreto-legge  6  luglio  2012  n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012  n.  135  ha
esteso difatti anche alla spesa farmaceutica - ex ospedaliera  -  per
acquisti diretti il meccanismo introdotto nel 2012 per la sola  spesa
farmaceutica convenzionata). 
    Nel 2016 il meccanismo di ripianamento e' stato modificato  nelle
sue modalita', passandosi da un sistema per budget a uno per quote di
mercato. 
    Con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art.  1  commi  574-584)  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2019  e'  stato   introdotto   l'attuale
meccanismo di ripianamento del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica per  acquisti  diretti  che  pone  anche  a  carico  dei
titolari di autorizzazione all'immissione in  commercio  dei  farmaci
acquistati dal servizio sanitario nazionale il relativo onere secondo
le modalita' ivi indicate. 
    1.6 In particolare e' stato previsto (art.  1,  comma  577  della
legge n. 145 del 2018) che «Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio
2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio  dell'anno
seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento
del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa
farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti,  mediante
la rilevazione nell'anno solare del  fatturato,  al  lordo  dell'IVA,
delle aziende farmaceutiche titolari  di  AIC,  riferito  a  tutti  i
codici A.I.C. dei medicinali di fascia A e H  per  acquisti  diretti,
esclusi i codici A.I.C. relativi ai vaccini  (ATC  J07)  e  i  codici
A.I.C.  relativi  ai  farmaci  innovativi  e  ai  farmaci  oncologici
innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e  401  dell'art.  1
della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232.   Nell'ambito   di   tale
determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per
acquisti  diretti  di  gas  medicinali  (ATC  V03AN).  Dall'ammontare
complessivo della spesa  vanno  detratti  gli  importi  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo». Successivamente
con la disposizione di cui all'art. 1, comma 292, lettera a), nn.  1)
e 2), della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025, e' stato eliminato  il  riferimento  ai  codici  A.I.C.
relativi ai farmaci oncologici innovativi. 
    1.7 Cosi' determinato l'ammontare complessivo annuale della spesa
farmaceutica per acquisti diretti, in base al  successivo  comma  578
del  ridetto  articolo,  l'Aifa  nei  medesimi  termini  «rileva   il
fatturato di ciascuna azienda titolare di  AIC,  al  lordo  dell'IVA,
sulla base dei  dati  delle  fatture  elettroniche  emesse  nell'anno
solare di riferimento» e sulla base del predetto fatturato  determina
«la quota di mercato di ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di
AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a
quello degli altri acquisti diretti». 
    La disposizione da ultimo richiamata si preoccupa,  altresi',  di
delimitare  i  farmaci   che   assumo   rilevanza   ai   fini   della
quantificazione del fatturato  rilevante,  specificando  che  per  il
mercato degli acquisti diretti il fatturato «e' riferito  a  tutti  i
codici A.I.C. dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad
esclusione dei codici A.I.C.  relativi  ai  vaccini  (ATC  J07),  dei
codici A.I.C. relativi ai farmaci innovativi  di  cui  al  comma  401
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei  codici  A.I.C.
relativi a farmaci inseriti nel registro dei  medicinali  orfani  per
uso umano dell'Unione europea, nonche' dei codici A.I.C. per acquisti
diretti di gas medicinali  (ATC  V03AN).»  Per  il  mercato  dei  gas
medicinali, il fatturato «e' riferito  in  via  esclusiva  ai  codici
A.I.C. per acquisti diretti di gas medicinali (ATC  V03AN)».  Inoltre
sono previste (comma 579) per la determinazione del fatturato annuale
rilevante ai fini del  ripianamento  da  parte  di  ciascuna  azienda
farmaceutica le seguenti deduzioni: 
      «a) il fatturato fino a 3 milioni di euro,  esclusivamente  per
il computo del fatturato rilevante per gli acquisti  diretti  diversi
dai gas medicinali; 
      b) le somme versate nello stesso  anno  solare  di  riferimento
dalle aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. per i consumi riferiti
agli acquisti diretti, di cui all'art. 1, comma 398, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della  sospensione
della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di  cui  alla
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006; 
      c) le somme restituite nello stesso anno solare di  riferimento
dalle aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi  dell'art.  48,
comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.» 
    1.8  Rilevato  il  superamento  annuale  del  tetto  della  spesa
farmaceutica per acquisti diretti e definito,  secondo  le  modalita'
sopra richiamate, il fatturato delle  singole  aziende  farmaceutiche
titolari di AIC, queste sono chiamate a ripianare  il  cinquanta  per
cento del relativo superamento in proporzione alla  rispettiva  quota
di mercato (c.d. payback farmaceutico) in base a quanto disposto  dal
comma 580 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
    Il restante cinquanta per cento  del  superamento  del  tetto  di
spesa a livello nazionale e' posto a  carico  delle  sole  Regioni  e
Province autonome nelle quali risulti superato il relativo  tetto  di
spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. 
    L'Aifa determina, entro il  31  ottobre  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, la quota del ripianamento attribuita  ad  ogni
azienda farmaceutica  titolare  di  A.I.C.,  ripartita  per  ciascuna
Regione e Provincia autonoma secondo il criterio  pro  capite,  e  la
comunica sia all'azienda, sia alle Regioni e alle Province  autonome.
Il ripianamento e'  effettuato  tramite  versamenti  a  favore  delle
Regioni e delle Province autonome, da eseguire  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione. 
    1.9 Tanto premesso sul  piano  normativo,  con  riferimento  piu'
propriamente ai fatti  di  causa  rileva  che  per  l'anno  2023  con
deliberazione  n.  32  del  17   luglio   2024,   il   consiglio   di
amministrazione dell'Aifa ha accertato che lo sforamento del tetto di
spesa per gli acquisti diretti e' stato pari  a  3.287,3  milioni  di
euro rispetto al tetto fissato ex lege all'8.15% del  FSN,  al  netto
dello 0,20% per gas medicinali, e quindi pari al 7,95% sul FSN  (art.
1, comma 281, legge n. 234 del 2021). 
    Conseguentemente, con delibera n.  40  del  31  luglio  2024,  il
consiglio di amministrazione  dell'Aifa  ha  approvato  le  quote  di
mercato calcolate  per  ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di
A.I.C.  (codice  SIS)  e  il  conseguente   valore   complessivo   di
ripianamento dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti riferito all'anno 2023, il quale e' risultato pari a
1.644.753.941 euro. 
    E'  stato  cosi'  avviato  con  le   aziende   farmaceutiche   il
contraddittorio sui dati inerenti il  ripianamento  della  spesa  per
acquisti  diretti  per  il  2023  con  pubblicazione  nella   sezione
«Ripianamento della  spesa  farmaceutica  per  acquisti  diretti  per
l'anno 2023» della piattaforma Front/End di Aifa, con fissazione  del
termine  del  16  settembre  2024  (ore   12:00)   per   l'invio   di
osservazioni,  controdeduzioni  ed  eventuali  documenti   sui   dati
aziendali esposti. 
    Infine con la determinazione  del  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Aifa n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel
sito internet dell'Agenzia  il  successivo  13  febbraio  2025,  sono
stati: 
      (i) definitivamente attribuiti gli oneri di ripianamento  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti  per  l'anno  2023  a  carico
delle aziende farmaceutiche ai sensi dell'art.  1,  commi  574,  575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, il cui ammontare totale e' stato quantificato nell'importo di
euro  1.639.403.634,00,  leggermente  inferiore  a  quello  di   euro
1.640.532.614 indicato nella precedente determinazione n. 68  del  10
dicembre 2024; 
      (ii) approvati gli allegati elencati con le lettere: A) «Elenco
quota di ripianamento per codice SIS»;  B)  «Nota  sulla  metodologia
applicativa relativa al ripianamento dello sfondamento del tetto  del
8,15% - 7 spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2023;  B1)  «Spesa
per i farmaci innovativi»; B2) «Dettaglio  di  spesa  per  i  farmaci
orfani di classe A e H»; B3) «Dettaglio mensile di spesa dei  farmaci
innovativi anno 2023»; C) «elenco quote di  ripianamento  per  codice
SIS e per Regione; D) elenco quota di ripianamento  per  Regione;  E)
«Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati  sul
portale dei servizi di AIFA»; F) «Metodo di calcolo della  spesa  per
farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi»;
G) «Metodo di applicazione del decreto  del  22  settembre  2022  del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e
finanze». 
    1.9 Avverso tali atti hanno proposto ricorso le Societa' suddette
adducendo motivi in parte diversi, ma tutti accomunati da profili  di
carattere  costituzionale  riferiti   alla   presupposta   disciplina
legislativa relativa al c.d. payback farmaceutico  e  al  superamento
del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 
    In particolare le aziende  farmaceutiche  ricorrenti  evidenziano
nei loro ricorsi che il livello  di  finanziamento  della  spesa  per
acquisiti diretti stimato dal legislatore  statale  e'  stato  sempre
grandemente inferiore ai fabbisogni effettivi (si tratta  infatti  di
farmaci effettivamente acquistati dalle Regioni per  l'erogazione  in
ambito ospedaliero o para ospedaliero e quindi per rispondere  a  una
domanda di fabbisogno effettiva) e,  negli  anni,  l'incidenza  dello
sforamento e' sempre aumentata (mentre l'innalzamento dei livelli  di
finanziamento  si  e'  sempre  rivelato  inadeguato   a   coprire   i
fabbisogni), con  conseguente  aumento  della  somma  richiesta  alle
imprese farmaceutiche a titolo di payback. 
    In taluni ricorsi si giunge a quantificare il relativo onere come
stimabile intorno al dodici o tredici  per  cento  del  fatturato  di
vendita di tali farmaci, percentuale che in  prospettiva  arriverebbe
anche al diciannove per cento. 
    Lamentano,  inoltre,  le  ricorrenti  l'irragionevolezza  di   un
meccanismo che e' ormai consolidato nel tempo tanto da costituire una
delle modalita' di finanziamento della spesa sanitaria e che vede  il
progressivo aumento dello sforamento del tetto, nonostante  l'aumento
del relativo livello di finanziamento (simbolico e non rispondente ai
fabbisogni effettivi) e  che  non  prevede  correttivi  ex  post  che
consentano di rimodulare i due  tetti  della  spesa  farmaceutica  in
ragione dell'effettivo fabbisogno, anche utilizzando  l'avanzo  sulla
quota del FSN relativo alla  spesa  farmaceutica  convenzionata,  che
invece non vedrebbe mai il relativo tetto superato. 
    Ne conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale di un meccanismo
che appare in  violazione  dei  principi  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiche'  fondato
su dati non attendibili e smentiti  dall'aumento  ormai  storico  del
superamento del relativo tetto  e  conseguentemente  della  quota  di
ripianamento posta a carico delle aziende farmaceutiche. 
    Inoltre il meccanismo  si  porrebbe  in  contrato  con  ulteriori
parametri  costituzionali  quali  l'art.  23  e   l'art.   41   della
Costituzione. 
    1.10 Nel corso dei giudizi si sono costituite le  amministrazioni
resistenti come indicate in epigrafe, nonche' la societa'  F.I.R.M.A.
- Fabbrica Italiana Ritrovati  Medicinali  ed  Affini  S.p.a.,  quale
controinteressata. 
    Quest'ultima in particolare, esponendo di esercitare attivita' di
produzione e commercializzazione di specialita' medicinali di c.d. di
classe A, che beneficiano del rimborso del SSN, ha  rappresentato  di
avere interesse ad opporsi alle  censure  delle  ricorrenti  relative
alla mancata previsione di strumenti di interdipendenza tra il  tetto
della spesa farmaceutica diretta e quello della spesa convenzionata. 
    1.11 Ritiene il Collegio  che  la  questione  della  legittimita'
costituzionale   del   meccanismo   di   ripianamento   del   payback
farmaceutico, avuto riferimento al comma 580 dell'art. 1 della  legge
30 dicembre 2018 n. 145 e al comma 7 dell'art. 15  del  decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, nella  parte  in
cui pongono in maniera ormai continuativa nel tempo  a  carico  delle
aziende farmaceutiche una quota  pari  al  cinquanta  per  cento  del
superamento del tetto della spesa farmaceutica per  acquisti  diretti
presenti profili di non manifesta infondatezza nei limiti di  cui  di
seguito. 
    Al riguardo e' bene sin da subito rilevare che a  tali  fini  non
sia suscettibile di meritevolezza la mancata previsione  legislativa,
sulla quale molti dei ricorrenti  insistono,  della  possibilita'  di
«osmosi»  tra  i  due  tetti  della  spesa  farmaceutica  (diretta  e
convenzionata) con la consente possibilita'  di  utilizzare  l'avanzo
del tetto della spesa convenzionata per coprire  il  disavanzo  della
spesa per acquisti diretti (meccanismo che per il 2023  consentirebbe
quantomeno di ridurre la quota di ripianamento posta a  carico  delle
ricorrenti). 
    La distinzione tra i due tetti di spesa, pur  all'interno  di  un
unitario tetto complessivamente  riferito  alla  spesa  farmaceutica,
appare rispondere a finalita' di politica sanitaria  e  comunque  non
appare irragionevole corrispondendo a due canali  di  erogazione  dei
farmaci con proprie precise peculiarita' e diversi sistemi di accesso
da parte degli utenti. 
    2. La rilevanza della questione. 
    2.1 Le questioni che,  invece,  il  Collegio  ritiene  meritevoli
dell'esame della Corte costituzionale, afferiscono direttamente  alle
disposizioni di cui al comma 580 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
2018 n. 145 e al comma 7 dell'art. 15 del  decreto-legge  n.  95  del
2012, convertito in legge n. 135 del 2012, nella parte in cui pongono
in maniera ormai  continuativa  nel  tempo  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche una quota pari al cinquanta per cento  del  superamento
del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. 
    Si tratta delle disposizioni sulla cui base sono  stati  adottati
gli atti impugnati, costituenti  la  fonte  immediata  della  lesione
lamentata dalle ricorrenti in quanto intesi a disciplinare, nelle sue
concrete modalita' attuative, il contestato obbligo di versamento. 
    Tali  questioni  sono  sicuramente  munite  del  requisito  della
rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, lettera b) legge 11  marzo  1953,  n.  87,  in
quanto destinate a fornire  -  e  quindi,  in  caso  di  caducazione,
privare - agli atti gravati la loro indispensabile base legittimante. 
    3. La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1 Ai fini della sussistenza dell'ulteriore  requisito  previsto
dall'art. 23, comma 1, lettera b), della legge n. 87  del  1953,  nel
caso  in  questione  la   corretta   individuazione   del   parametro
costituzionale  da  utilizzare  quale  metro  di  misura  della   non
manifesta  infondatezza   presuppone   lo   svolgimento   di   alcune
considerazioni preliminari sulla natura  giuridica  dell'obbligazione
che le disposizioni sospettate di  incostituzionalita',  intermediate
dai provvedimenti  dell'Aifa  ivi  gravati,  generano  in  capo  alle
aziende farmaceutiche titolari di AIC. 
    3.2 La Corte  costituzionale  e'  stata  in  passato  chiamata  a
pronunciarsi  sulla  legittimita'  costituzionale,   in   riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, comma 3, lettera a),  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n.  222,  nella  parte  in  cui  poneva  l'obbligo  di
ripianare  il  superamento  del  tetto   della   spesa   farmaceutica
imputabile al fondo per l'acquisto di  farmaci  innovativi  a  carico
delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio,
in proporzione dei rispettivi fatturati relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperti da brevetto. 
    In quella occasione (sentenza n. 70 del 2017) la Corte dopo  aver
evidenziato  la   ratio   della   disposizione   come   espressamente
«individuata  nella  finalita'  di  favorire   lo   sviluppo   e   la
disponibilita' dei farmaci innovativi,  in  un  contesto  di  risorse
limitate» per cui «Il bilanciamento tra le esigenze di  diffusione  e
promozione dell'innovazione farmaceutica - e quindi di  tutela  della
salute pubblica - e quelle di razionalizzazione e contenimento  della
spesa sanitaria e' realizzato dalla disposizione censurata attraverso
una compressione dei margini ricavabili dalle aziende produttrici  di
farmaci  non  innovativi  coperti  da  brevetto»,  ha   ritenuto   la
ragionevolezza della  previsione  normativa  richiamando  i  principi
enunciati in materia dalla Corte (ex plurimis, sentenza  n.  279  del
2006). 
    In particolare con la richiamata pronuncia, la Corte ha affermato
che «Nella disposizione censurata, l'obbligo di  ripianamento  incide
su imprese farmaceutiche, le quali sono chiamate a contribuire ad  un
sistema, quello della rimborsabilita' dei farmaci  erogati  dal  SSN,
dal quale esse stesse ricavano indubbi benefici. 
    Inoltre, la misura del riparto e'  calcolata  in  proporzione  ai
rispettivi fatturati:  nella  valutazione  comparativa  compiuta  dal
legislatore, tale criterio esprime  un'esigenza  di  proporzionalita'
dell'onere,  sia  rispetto  alla  solidita'  finanziaria   dei   suoi
destinatari, sia rispetto alla misura della  loro  partecipazione  al
sistema dell'assistenza farmaceutica e, in particolare, al regime  di
rimborsabilita' dei farmaci. Ne' rileva che il ripianamento ricada in
capo a soggetti che si siano mantenuti entro i budget loro assegnati,
sicche', in questa prospettiva, sarebbe irragionevole  imputare  loro
il superamento dei tetti di spesa. Il criterio dell'imputabilita' per
la spesa eccedente il budget, infatti, ben si presta  ad  operare  in
relazione  alle  ipotesi  nelle  quali  l'onere  di   provvedere   al
ripianamento sia collegato al meccanismo del budget annuale assegnato
a ciascuna azienda farmaceutica e calcolato sulla base dei  volumi  e
dei   prezzi   dell'anno   precedente.    Tuttavia,    esso    appare
strutturalmente  inidoneo  in  riferimento  all'acquisto  di  farmaci
innovativi, non rapportabile a consumi registrati nei precedenti anni
di spesa.  Rispetto  ai  farmaci  innovativi  sussiste,  inoltre,  un
interesse pubblico a favorirne «lo sviluppo e la disponibilita'»,  al
fine di ampliare e migliorare le alternative terapeutiche. 
    Nella ponderazione  degli  interessi  costituzionali  oggetto  di
bilanciamento,  rileva,  poi,  la  possibilita'  che  questi   stessi
operatori  dispongano  o  si  dotino  delle  risorse  industriali   e
tecnologiche   necessarie   per   contribuire   a   quello   sviluppo
dell'innovazione farmaceutica che la disposizione intende promuovere.
In questo modo, la compartecipazione al ripianamento della spesa  per
l'innovazione  farmaceutica  e'  suscettibile  di  tradursi   in   un
incentivo ad investire in tale innovazione. 
    Va,  infine,  rilevato  che  l'evoluzione  legislativa  circa  la
distribuzione dell'onere di  ripianamento  -  se  rende  evidente  la
maggiore gravosita' della disposizione censurata  rispetto  ad  altre
soluzioni possibili - ne sottolinea, tuttavia, la temporaneita'. 
    Infatti,   le   modalita'   di   partecipazione   delle   aziende
farmaceutiche al ripianamento della spesa  sono  state  ripetutamente
modificate, attraverso interventi legislativi che ne hanno rimodulato
i relativi criteri, realizzando una nuova distribuzione delle risorse
e un alleggerimento del  contributo  posto  a  carico  delle  imprese
titolari di A.I.C. per farmaci non innovativi. 
    Tale rimodulazione e' avvenuta,  in  particolare,  attraverso  un
progressivo trasferimento dell'onere a carico  delle  stesse  imprese
titolari  di  A.I.C.  per  farmaci  innovativi,  dapprima  ad   opera
dell'art. 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato -  legge  di  stabilita'  2015»,  in  seguito,  da  parte
dell'art. 21, comma 16, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 7 agosto 2016, n. 160; da ultimo, attraverso il rilevante
incremento delle risorse destinate alla spesa per farmaci innovativi,
disposto dall'art. 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 
    Oltre  ad  evidenziare  la  temporaneita'  degli  effetti   della
disposizione censurata,  tali  interventi  dimostrano  la  pluralita'
delle opzioni a disposizione del legislatore al  fine  di  conseguire
una   ragionevole   graduazione   degli   interessi    costituzionali
coinvolti.»  In  tale  occasione  la  Corte  non  ha  avuto  modo  di
qualificare la natura dell'obbligo normativo di ripianamento posto  a
carico  delle  aziende  farmaceutiche,  e  tuttavia  la   sua   ratio
individuata in scopi di utilita' sociale,  quale  la  promozione  del
settore dei farmaci innovati, e  le  modalita'  di  operativita'  del
meccanismo di  prelievo  (attraverso  una  compressione  degli  utili
ricavabili dalle aziende produttrici di farmaci non innovativi)  sono
indici che ne escludono la natura tributaria in favore di  quella  di
«contributo di solidarieta'». 
    3.3 Difatti  si  tratta  di  un  meccanismo  che  presenta  forti
analogie con quello piu' di recente introdotto  per  il  ripianamento
della spesa sanitaria riferita all'acquisto di dispositivi  medici  e
sul quale  la  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  da  ultimo  di
pronunciarsi, affermandone la natura di «contributo di solidarieta'». 
    Chiamata a pronunciarsi  sulla  legittimita'  costituzionale  del
c.d.  payback  dispositivi  medici  di   cui   all'art.   9-ter   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in  materia
di enti territoriali. Disposizioni per garantire la  continuita'  dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125,  la
Corte  (sentenza  n.  140  del  2024)  ha  ritenuto  la  legittimita'
costituzionale della previsione  legislativa  di  un  «contributo  di
solidarieta'» che entro i parametri costituzionali di  ragionevolezza
limiti l'iniziativa economica privata  in  ragione  di  finalita'  di
utilita' sociale. 
    In siffatta occasione la Corte  ha  altresi'  affermato  che  «il
meccanismo del payback presenta criticita' con riguardo, soprattutto,
alla tutela delle aspettative  delle  imprese  e  alla  certezza  dei
rapporti giuridici. Tuttavia,  considerate  le  plurime  e  rilevanti
finalita' perseguite dal legislatore, il  meccanismo  in  esame,  per
come operante nel circoscritto periodo di cui  al  comma  9-bis,  non
risulta irragionevole ne' sproporzionato». 
    Esso non e' irragionevole poiche' pone a carico delle imprese  un
contributo solidaristico che trova giustificazione  nell'esigenza  di
assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla  tutela
della   salute,    soprattutto    in    una    generale    situazione
economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai  bilanci
dello  Stato  e  delle  regioni,   finanziate   con   risorse   della
collettivita', di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste.» 
    3.4  Analogamente  puo'   dunque   ritenersi   che   l'onere   di
ripianamento in materia di spesa farmaceutica  per  acquisti  diretti
individui  un  «contributo  di  solidarieta'»,  privo   di   sostanza
tributaria,   perche'   testualmente   finalizzato   ad   «assicurare
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto  della
compatibilita' finanziaria del Servizio sanitario  nazionale»  (comma
574 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018) e dunque destinato  alla
ricostituzione delle risorse finanziare per la spesa sanitaria e  non
in generale alle entrate dello Stato. 
    3.5 Pertanto i parametri costituzionali  che  vengono  in  rilevo
sono da ricercarsi negli articoli 3 e 23  della  Costituzione,  oltre
che nell'art. 41 della Costituzione per il tipo di attivita'  su  cui
incide l'onere di ripianamento, rispetto ai quali il collegio ritiene
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale come di seguito delimitata. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
farmaceutiche titolari di A.I.C. per  ripianare  il  superamento  del
tetto della  spesa  farmaceutica  per  acquisti  diretti,  una  volta
inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge
senza la volonta' della persona  destinataria,  di  cui  all'art.  23
della  Costituzione  appare  difatti  privo   del   carattere   della
temporaneita'. 
    Introdotto  a  decorrere  dal  2013  (art.  15,   comma   7   del
decreto-legge 6 luglio 2012 n.  95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135),  nel  corso  del  tempo  ha  visto
modificare in parte il meccanismo di ripianamento  (nel  2016  si  e'
passati da un sistema per budget a uno  per  quote  di  mercato)  per
essere ormai «stabilizzato» nelle modalita' disciplinate dalla  legge
30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1 commi 574-584)  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. 
    Per  quanto  nel  corso  tempo  il   legislatore   sia   altresi'
intervenuto modificando le percentuali del superamento del  tetto  di
spesa (e dello stesso  ammontare  del  tetto),  rideterminate  -  per
vero - in aumento e dunque favorevolmente alle aziende,  tuttavia  si
tratta di un prelievo che ormai, sia pure  con  percentuali  diverse,
sembra aver assunto i caratteri  della  stabilita'  ed  essere  ormai
operante a regime, senza alcun limite nella durata temporale, che non
sia quello quantitativo riferito alla variabilita' annuale del tetto. 
    Eppure  nella  giurisprudenza  della  Corte   costituzionale   si
rinvengono piu' volte  riferimenti  alla  limitazione  temporanea  di
previsioni   normative   istitutive   di   prelievi   di    carattere
solidaristico. 
    Nella stessa pronuncia sul payback dispositivi  medici  la  Corte
nel ritenere la legittimita' del relativo meccanismo  specifica  «per
come operante nel circoscritto periodo» (sentenza n. 140 del 2017). 
    Cosi'  come  con  riferimento  al  contributo   di   solidarieta'
endoprevidenziale  la  Corte  ha  affermato  che  «Appare   viceversa
ostativa  a  una  valutazione  di  legittimita'   costituzionale   la
dimensione temporale del prelievo, cosi' ampia da tradire una  logica
di stabilita' del contributo, pur al  di  fuori  di  un  progetto  di
riforma  organica,  idoneo  a  giustificare  misure   tendenzialmente
permanenti, o comunque di lunga durata.» (sentenza n. 234 del 2020). 
    A ben vedere anche con la richiamata sentenza n. 70 del  2017  la
Corte richiama la temporaneita' della previsione normativa e  la  sua
modificabilita' e sostituibilita' nel tempo. 
    3.6  Pur  nella  consapevolezza  che  il  sistema  di  assistenza
sanitaria - delineato dal legislatore nazionale fin dalla  emanazione
della  legge  di  riforma  sanitaria,  23  dicembre  1978,   n.   833
(Istituzione del Servizio sanitario  nazionale)  -  e  l'esigenza  di
assicurarne la universalita' e la completezza si  scontrino  «con  la
limitatezza  delle  disponibilita'  finanziarie  che  annualmente  e'
possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale  degli
interventi  di  carattere  assistenziale  e   sociale,   al   settore
sanitario» (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.  111  del  2005),
tuttavia dubita il Collegio che il meccanismo in questione  del  c.d.
payback farmaceutico, in quanto ormai  avente  carattere  strutturale
presenti i caratteri della ragionevolezza e proporzionalita'. 
    Senza voler entrare nell'ambito di scelte di politica legislativa
vi e' da rilevare che il mercato dell'acquisto dei farmaci  da  parte
del SSN presenta proprie specifiche peculiarita', ove lo Stato  e  le
Regioni si pongono spesso come i maggiori acquirenti e dunque in  una
posizione di quantomeno apparente vantaggio contrattuale  e  tuttavia
la tipologia di beni da acquistare (farmaci di rilevanza fondamentale
per la tutela della salute  della  collettiva,  talvolta  forniti  in
assenza di reale concorrenza tra gli operatori) puo' essere  tale  da
invertire il rapporto di forza contrattuale in favore  delle  aziende
farmaceutiche titolari  di  AIC,  fino  al  punto  da  porre  in  una
posizione di sostanziale debolezza il soggetto pubblico acquirente. 
    Avendo comunque presenti tali peculiarita',  vi  e'  tuttavia  da
rilevare  che  anche  per  l'acquisto  dei  farmaci  da  parte  delle
strutture del SSN (spesa farmaceutica per acquisti diretti) e' sempre
piu' frequente il ricorso a procedure  di  gara  che  individuano  il
fabbisogno, e quindi l'entita' della fornitura, ed ove il  prezzo  e'
il  risultato  della  libera  concorrenza  tra  le  aziende  che   vi
partecipano. Tanto pur non ignorandosi che si tratta comunque  di  un
mercato ove e' piu' difficile che  si  realizzi  un  vero  e  proprio
confronto competitivo (in passato  la  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 279 del 2006 - sia pure con riferimento ad una  questione
parzialmente diversa - ha sostenuto che «il comparto dei  farmaci  di
fascia «A», contraddistinto da penetranti poteri di regolazione e  di
intervento del  Ministero  della  salute,  nella  determinazione  del
prezzo  ed  anche  dei  margini  di  utile  lungo  l'intera   filiera
(produttore,  grossista,  farmacista),  non  costituisce  un  mercato
concorrenziale. In particolare, almeno quanto al prezzo, si tratta di
prodotti che non danno luogo a  confronto  competitivo...»  ritenendo
non  fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   della
normativa sull'imposizione ai produttori di uno  sconto  obbligatorio
sul prezzo dei farmaci destinati al mercato  interno  e  rimborsabili
dal SSN). 
    Pertanto  la  previsione  di  un  siffatto  prelievo  -  per   le
caratteristiche di 
    imprevedibilita' nell'esatto ammontare dell'onere che annualmente
ne consegue, congiunte alla loro  continuita'  nel  tempo -  porta  a
dubitare  della  compatibilita'  dello  stesso  con  le  garanzie  di
autonomia contrattuale. 
    Vengono in rilievo  sul  punto  le  considerazioni  svolte  dalla
stessa Corte  costituzionale  di  recente  con  riferimento  al  c.d.
payback dispositivi medici: «...un meccanismo il quale,  per  effetto
del superamento del tetto  di  spesa,  comporti  la  diminuzione  del
corrispettivo in danno di imprese che abbiano stipulato contratti  di
fornitura prima di tale sforamento, e' in linea di principio idoneo a
comprimere  l'autonomia  contrattuale,  che   rinviene   il   proprio
fondamento nell'art. 41 Cost.» (sentenza n. 140 del 2025). 
    3.7 Alla luce di  tali  considerazioni  dubita  il  collegio  del
contrasto  delle  disposizioni  normative  in  questione  (comma  580
dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018  n.  145  e  al  comma  7
dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012) con  gli  articoli  3,  23  e  41  della  Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato  un  sistema  nel  suo  complesso
irragionevole,  in  quanto  incide   sull'attivita'   imprenditoriale
attraverso prescrizioni che per  la  loro  sostanziale  ripetitivita'
finiscono  con   l'imporre   una   prestazione   patrimoniale   ormai
consolidata nel tempo, che si risolve  in  una  misura  ordinaria  di
finanziamento della spesa  sanitaria  e  perdendo  la  sua  vocazione
solidaristica. 
    La normativa censurata non e'  contenuta  in  un  arco  temporale
predeterminato e  rende  ormai  cronica  siffatta  compartecipazione,
determinando conseguentemente un'imposizione strutturale senza limiti
di tempo (non ritenendosi ragionevolmente sufficiente a tal  riguardo
la mera modificazione del tetto di spesa). 
    Oltre all'assenza del  carattere  della  temporaneita'  (art.  23
Costituzione), e dunque della stessa eccezionalita' della  misura  in
quanto ormai slegata da situazioni meramente  contingibili,  emergono
l'irragionevolezza  e  la   sproporzionalita'   del   contributo   di
solidarieta' in questione laddove se  ne  consideri  l'incidenza  sul
sistema  di  acquisto  dei  farmaci   mediante   gare   pubbliche   e
negoziazione del prezzo. Le disposizioni  sembrerebbero,  dunque,  in
contrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza,  quest'ultima  intesa  anche  come  congruenza  delle
previsioni adottate con l'obiettivo perseguito dal legislatore  (art.
3 Costituzione). 
    Potendone  altresi'  conseguire   un'irragionevole   compressione
dell'autonomia contrattuale e della liberta'  d'iniziativa  economica
(art. 41 Costituzione). 
    3.8 Alla luce delle esposte considerazioni,  sotto  un  ulteriore
versante le disposizioni in questione  sembrano  altresi'  violare  i
principi  in  materia  di  proprieta'  di  cui  all'art.  1,  del  1°
Protocollo  addizionale  alla   CEDU,   che   costituisce   parametro
interposto di legittimita' costituzionale in base all'art. 117, comma
1, della Costituzione. 
    In base alla  richiamata  norma  convenzionale  si  riconosce  un
principio generale per cui nessuno  puo'  essere  privato  della  sua
proprieta' se non per causa di pubblica utilita' e  nelle  condizioni
previste  dalla  legge  e   dai   principi   generali   del   diritto
internazionale, facendo salvo il diritto degli Stati di  adottare  le
leggi ritenute necessarie per disciplinare l'uso  dei  beni  in  modo
conforme all'interesse generale o per assicurare il  pagamento  delle
imposte o di altri contributi o delle ammende. 
    Intendendosi  per   bene   ogni   fattispecie   che   costituisca
un'utilita' economica afferente alla sfera giuridica del singolo, sia
in  quanto  gia'  parte  del  proprio  patrimonio,  sia   in   quanto
ragionevolmente  attesa  in  base  a  un   principio   di   legittima
aspettativa, anche le somme corrisposte alle aziende farmaceutiche  a
seguito  della  vendita  dei  medicinali  in  distribuzione   diretta
costituiscono senz'altro un bene ai sensi della  norma  in  esame  e,
conseguentemente, la restituzione di  quota  parte  di  queste  somme
determina un'ingerenza dello Stato nel diritto  di  proprieta'  delle
aziende stesse. 
    E tuttavia pur perseguendosi da parte del legislatore  nazionale,
come sopra evidenziato, una causa di pubblica utilita', il meccanismo
del  payback  farmaceutico  appare  mancare   dei   caratteri   della
determinabilita' e prevedibilita' in maniera precisa, oltre che della
ragionevolezza  e  proporzionalita'  (in  base  a  quanto   sin   qui
evidenziato). 
    La conoscenza ex ante del  tetto  sulla  spesa  farmaceutica  per
acquisti diretti e la pubblicazione da parte dell'Aifa  dei  dati  di
monitoraggio sull'andamento della  spesa  non  costituiscono  difatti
elementi sufficientemente certi e precisi da consentire alle  aziende
farmaceutiche di conoscere in  maniera  certa  e  preventivamente  la
quota che saranno chiamate a restituire. 
    4. Conclusioni 
    4.1 In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai  fini  della
decisione della presente controversia e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui
al comma 580 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018  n.  145  e  di
quella presupposta di cui al comma 7 dell'art. 15  del  decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135  del  2012,  in  relazione
alla violazione degli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione nei
termini sopra indicati e, pertanto, sottopone e  rimette  alla  Corte
costituzionale la relativa questione di legittimita' costituzionale. 
    4.2 I giudizi, come sopra  riuniti,  vanno  quindi  sospesi,  con
trasmissione, ai sensi dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.
87, degli atti alla  Corte  costituzionale,  affinche'  decida  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  che,  con  la   presente
ordinanza, incidentalmente si pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza
quater) previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe,  ritenutane
la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  solleva,  nei  termini
dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale  del  comma
580 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145  e  del  comma  7
dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n.
135 del 2012, per violazione degli articoli 3, 23,  41  e  117  della
Costituzione. 
    Sospende  i  giudizi  in  corso  sino  all'esito   del   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura   della   Segreteria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, che  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio  dei  giorni  24
marzo 2026 e 12 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati: 
        Maria Cristina Quiligotti, Presidente 
        Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore 
        Giacomo Nappi, Referendario 
 
                      Il Presidente: Quiligotti 
 
 
                                                L'Estensore: Piemonte