Reg. ord. n. 147 del 2026 pubbl. su G.U. del 23/09/2026 n. 38

Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania  del 14/07/2026

Tra: A. C.  C/ M. O.



Oggetto:

Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta medio tempore tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Omessa previsione che, all’udienza di comparizione davanti al giudice relatore, le parti debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso – Contrasto con il diritto, anche convenzionale, all’autodeterminazione – Lesione della libertà personale – Lesione dell’autodeterminazione negoziale – Contrasto con il principio di eguaglianza dei coniugi – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.

-  Codice di procedura civile, art. 473-bis.51.

-  Costituzione, artt. 2, 3, 13, 29, 31, 41, 117 [, primo comma]; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 1, 2 e 3; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 12.

 

In via subordinata: Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta medio tempore tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Preclusione, nell’ipotesi in cui la parte che revochi il consenso alleghi fatti inquadrabili nelle fattispecie di cui all’art. 473-bis.40 cod. proc. civ. (abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere), di mutamento del rito da consensuale in contenzioso – Contrasto con il diritto, anche convenzionale, all’autodeterminazione – Lesione della libertà personale – Lesione dell’autodeterminazione negoziale – Inosservanza degli obblighi internazionali con particolare riguardo alle previsioni, unionali e convenzionali, in materia di violenza domestica che richiedono strumenti di reazione tempestiva ed effettiva – Inadeguatezza della disciplina che non prevede una clausola processuale di salvaguardia nel caso di allegazione di sopravvenute situazioni di violenza domestica rispetto al consenso inizialmente prestato – Limitazione del potere di accertamento, istruttorio e di adozione di provvedimenti interinali a tutela della vittima – Incidenza sull’effettività della tutela delle vittime di reato – Lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale – Violazione del principio della parità delle armi – Contrasto con il principio di eguaglianza dei coniugi – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione .

- Codice di procedura civile, art. 473-bis.51.

- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24, 29, 31, 41, 111, e 117 [, primo comma]; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 1, 2 e 3; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), artt. 3, 6, 8 e 12; direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, artt. 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 2, lettera a), e 18; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, [ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77,] art. 5, paragrafo 2.

Norme impugnate:

codice di procedura civile  del  Num.  Art. 473


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 2 
Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 13 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 29 
Costituzione   Art. 31 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 3 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 6 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 8 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 12 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 1 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 2 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 3 
Convenzione di Istanbul   Art. 5 
legge del 27/06/2013 
direttiva UE del 25/10/2012    Art. 1 
direttiva UE del 25/10/2012    Art. 2 
direttiva UE del 25/10/2012    Art. 18 



Testo dell'ordinanza

                        N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2026

Ordinanza del 14 luglio 2026 del Tribunale di Vallo della Lucania nel
procedimento civile promosso da A. C. contro M. O. . 
 
Matrimonio - Separazione - Separazione consensuale - Procedimento  su
  domanda congiunta - Revoca unilaterale del consenso pervenuta medio
  tempore tra il deposito del ricorso consensuale  e  la  riserva  al
  Collegio -  Omessa  previsione  che,  all'udienza  di  comparizione
  davanti  al  giudice  relatore,  le  parti  debbano  confermare  la
  volonta' di  separarsi  alle  condizioni  espresse  nel  depositato
  ricorso. 
In via  subordinata:   Matrimonio   -   Separazione   -   Separazione
  consensuale  -  Procedimento  su   domanda   congiunta   -   Revoca
  unilaterale del consenso pervenuta medio tempore  tra  il  deposito
  del ricorso consensuale e la riserva  al  Collegio  -  Preclusione,
  nell'ipotesi in cui la parte che revochi il consenso alleghi  fatti
  inquadrabili nelle fattispecie  di  cui  all'art.  473-bis.40  cod.
  proc. civ. (abusi familiari o condotte di violenza domestica  o  di
  genere), di mutamento del rito da consensuale in contenzioso. 
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.51. 


(GU n. 38 del 23-09-2026)

 
              TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA 
                        Sezione unica civile 
 
    Il Tribunale,  in  composizione  collegiale,  nelle  persone  dei
seguenti magistrati: 
        dott.ssa Mariachiara Sannino, Presidente; 
        dr.ssa Alessia Annunziata. giudice; 
        dr. Francesco D'Amato, giudice relatore ed estensore, 
    all'esito della  Camera  di  consiglio  del  3  luglio  2026,  ha
pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge n.  87  del  1953
nel procedimento  ex  art.  473-bis.51  codice  di  procedura  civile
iscritto al n. r.g. 286/2026 promosso con ricorso da: 
        C. A. (c.f. ...), con il patrocinio dell'avv.  Marotta  Maria
Gabriella, domiciliata  presso  il  suo  studio  alla  via  Arcangelo
Rotunno, n. 15, Salerno, 
    e 
        O. M.  (c.f.  ...),  con  il  patrocinio  dell'avv.  Mazzocca
Giosue', domiciliato presso il suo studio legale alla  via  Cagliari,
n. 1, Sapri, 
    ricorrenti. 
 
Oggetto: Separazione consensuale 
 
1. Lo stato del processo 
    1.1. Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024, A. C. e M. O.
chiedevano congiuntamente la separazione consensuale,  rappresentando
di avere contratto matrimonio concordatario in ... l'... e di  essere
genitori di due figli minori, M. I. ,  nata  il  ...,  oggi  di  anni
quattro, e E. , nato il ..., oggi di anni due. 
    Esponevano, inoltre, il venir  meno  dell'affectio  coniugalis  e
della comunione di vita, dichiaravano di non volersi  riconciliare  e
domandavano l'omologazione delle condizioni concordate. 
    1.2. Con decreto del 22 luglio 2024, il giudice delegato  fissava
udienza ex art. 127-ter codice di procedura civile il 29 ottobre 2024
e mandava gli atti al pubblico ministero per il parere. 
    1.3. Nelle note di  trattazione  scritta,  la  difesa  di  A.  C.
revocava  il  consenso  alla   separazione   consensuale,   deducendo
sopravvenuti comportamenti del sig. O. ritenuti incompatibili con  la
prosecuzione  del   percorso   concordato:   scarsa   responsabilita'
genitoriale, discontinuita' nelle frequentazioni con i figli, mancata
puntualita'  nel  versamento  del  mantenimento,  abuso  di  sostanze
alcoliche e  condotte  violente  o  minacciose  nei  confronti  della
ricorrente, anche  alla  presenza  dei  minori.  Chiedeva,  pertanto,
l'adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili. 
    1.4. Il sig. O. insisteva, invece, per l'accoglimento del ricorso
e per l'omologazione delle condizioni originariamente concordate. 
    1.5. Il giudice delegato,  rilevata  la  natura  congiunta  della
domanda  e  ritenuta  irrituale,  in  quel  rito,  la  richiesta   di
provvedimenti urgenti  in  assenza  di  pieno  contraddittorio  e  di
adeguata attivita' istruttoria, convocava personalmente le parti. 
    1.6. Il Presidente del Tribunale, poi, con provvedimento  del  23
gennaio  2025,  considerato  il  trasferimento  del  vecchio  giudice
delegato, delegava alla trattazione dell'affare iscritto al  registro
di volontaria giurisdizione n. 364/2024, un nuovo giudice. 
    1.7. Nelle more,  a  sostegno  della  propria  posizione,  l'avv.
Marotta depositava decreto di citazione a giudizio  ex  articoli  552
ss. e 554-bis codice di procedura penale nei confronti  di  M.  O.  ,
imputato per i reati  di  cui  all'art.  612  codice  penale  e  agli
articoli 81, 612, 581, 577,  comma  1,  n.  1,  ai  soli  fini  della
competenza  ratione  materiae,  e  61,  n.  11-quinquies,  c.p.,   in
relazione a condotte di minaccia e percosse in  danno  della  moglie,
asseritamente commesse anche alla presenza dei figli minori. 
    1.8. Dall'imputazione  emerge  che  tali  fatti  sarebbero  stati
commessi dopo il deposito del ricorso di separazione  consensuale  e,
specificamente, il fatto di cui al capo a) sarebbe  avvenuto  in  ...
nella nottata tra il ... e il ..., mentre quello di cui al capo b) in
... in data ... 
    1.9. All'udienza dell'11 febbraio 2025, le  parti  ribadivano  le
rispettive posizioni:  la  sig.ra  C.  persisteva  nella  revoca  del
consenso e  chiedeva  provvedimenti  temporanei  e  urgenti  ex  art.
473-bis.22  c.p.c.;  il  sig.  O.  insisteva  per  l'omologa  e,   in
subordine, si difendeva sulle richieste avversarie. 
    1.10. Con ordinanza dell'11 febbraio 2025,  il  giudice  delegato
emetteva i provvedimenti provvisori  ex  art.  473-bis.22  codice  di
procedura civile e, preso atto della richiesta di passaggio  al  rito
contenzioso, mutava il rito, concedeva le memorie  473-bis.17  codice
di procedura  civile  e  disponeva  l'iscrizione  del  fascicolo  nel
registro degli affari contenziosi. 
    1.11. Il processo assumeva, quindi, R.G. contenzioso n. 186.2025. 
    1.12. Mutato nuovamente il giudice delegato, all'udienza  del  27
maggio  2025  le  parti  venivano  invitate  a   interloquire   sulla
revocabilita'  del  consenso  nelle   separazioni   e   nei   divorzi
consensuali dopo la riforma Cartabia e sulla  possibile  prosecuzione
del giudizio nelle forme gia' disposte. 
    1.13.  All'udienza  del  12  maggio   2026,   celebrata   innanzi
all'attuale giudice relatore ed estensore, la difesa del sig.  O.  si
riportava   al   ricorso   consensuale,   richiamava   l'orientamento
favorevole all'improcedibilita' in caso di revoca del consenso e,  in
subordine, chiedeva la prosecuzione del giudizio con ammissione delle
istanze istruttorie. La difesa della sig.ra C insisteva, invece,  per
la prosecuzione nelle forme della separazione  giudiziale,  deducendo
la  perdurante  mancanza   di   consensualita',   la   pendenza   del
procedimento  penale,  la   persistenza   di   condotte   aggressive,
l'inadempimento dell'obbligo  di  mantenimento  e  la  discontinuita'
delle frequentazioni paterne. 
    1.14.  Il  giudice  delegato  riservava  la  causa  al  Collegio,
ravvisando la necessita' di risolvere la questione  pregiudiziale  di
rito e di assicurare il pieno contraddittorio. 
    1.15. Con ordinanza depositata il  4  giugno  2026,  il  Collegio
revocava l'ordinanza datata 11  febbraio  2025  che  aveva  emesso  i
provvedimenti provvisori e  mutato  il  rito,  rilevando  che  l'art.
473-bis.51 codice di procedura civile non prevede la possibilita'  di
adottare  simili  provvedimenti  e,  per  l'effetto,   disponeva   la
reiscrizione del fascicolo nel registro degli  affari  di  volontaria
giurisdizione. 
    1.16. Il fascicolo assumeva, dunque, l'attuale numero di R.G.  in
epigrafe indicato. 
    1.17. All'udienza fissata ex art. 473-bis.51 c.p.c., la sig.ra C.
non compariva, mentre  il  sig.  O.  insisteva  per  l'omologa  delle
condizioni di cui al primigenio ricorso di separazione consensuale. 
    Il giudice delegato riservava nuovamente la causa al Collegio, il
quale, all'esito  della  Camera  di  consiglio  del  3  luglio  2026,
prendeva  atto  dell'avvenuto  contraddittorio  tra  le  parti  sulla
questione  rilevabile  d'ufficio  della  revoca   del   consenso   e,
nell'esercizio del potere ad esso demandato dall'art. 23 della  legge
n. 87 del 1953, riteneva rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 473-bis.51  codice
di procedura civile in via principale, nella parte in cui non prevede
che le parti, all'udienza di cui al comma terzo della  citata  norma,
debbano confermare la volonta' di separarsi alle condizioni  espresse
nel depositato ricorso, ed in via subordinata, nella parte in cui non
consente, nell'ipotesi in cui la  persona  che  revochi  il  consenso
alleghi fatti di violenza riconducibili all'art.  473-bis.40  c.p.c.,
di mutare il rito da consensuale in quello contenzioso di cui al Capo
II del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c. 
 
2. Lo stato dell'arte della giurisprudenza di merito  in  materia  di
revoca del consenso nella separazione e nel  divorzio  consensuale  e
l'opzione interpretativa preferita dal Collegio 
    2.1. Al fine di congruamente esporre la rilevanza della questione
rispetto al giudizio a quo, occorre ripercorrere, seppur  nei  limiti
consentiti, lo stato dell'arte della giurisprudenza di  merito  e  di
legittimita' in  materia  di  revoca  del  consenso  pervenuta  medio
tempore tra il deposito del  ricorso  consensuale  e  la  riserva  al
Collegio. 
    Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2022,
attuativo  della  legge  n.  206/2021,  poi  «corretto»  dal  decreto
legislativo  n.  164/2024  (d'ora  innanzi  sinteticamente   indicati
«riforma  Cartabia»),  la  giurisprudenza  distingueva,  quanto  agli
effetti della revoca del consenso, tra il procedimento di separazione
e quello di divorzio congiunti. 
    2.1.1. Nel vigore della previgente disciplina della  separazione,
invero, la dottrina e la giurisprudenza avevano piu' volte affrontato
la questione della revocabilita' del consenso, gia' espresso  con  la
sottoscrizione  del  ricorso  per  separazione   consensuale,   prima
dell'intervento del provvedimento di omologazione. 
    Il dato normativo era chiaro:  l'art.  711  codice  di  procedura
civile disponeva che, fallita la conciliazione,  si  desse  atto  nel
verbale «del consenso dei coniugi» alla separazione e  alle  relative
condizioni, e precisava che la  separazione  consensuale  acquistasse
«efficacia con l'omologazione del tribunale». 
    In questo quadro, la dottrina quasi  unanime  opinava  nel  senso
dell'assoluta revocabilita' congiunta del consenso,  con  conseguente
archiviazione o comunque chiusura del procedimento. 
    Piu'  controversa  era,  invece,  la  possibilita'  della  revoca
unilaterale. 
    Secondo una prima impostazione, il  consenso  restava  revocabile
sino all'omologa, perche' l'effetto separativo non derivava dal  solo
accordo delle parti,  ma  dalla  fattispecie  complessa  composta  da
consenso  e  provvedimento  giudiziale  (cd.   funzione   costitutiva
dell'omologa con curvatura pubblicistica). 
    La  medesima  conclusione  era   raggiunta   dalla   tesi   della
fattispecie procedimentale  a  formazione  progressiva:  accordo  dei
coniugi e omologa costituivano  momenti  necessari  e  complementari,
sicche' il consenso non  poteva  dirsi  definitivamente  stabilizzato
prima della conclusione del procedimento. 
    L'opposto orientamento valorizzava, invece, la  natura  negoziale
dell'accordo: una volta manifestato dinanzi al Presidente e  raccolto
nel verbale, il consenso avrebbe dato luogo a  un  negozio  familiare
gia' perfezionato, rispetto al quale l'omologa operava soltanto  come
condizione legale di  efficacia  (cd.  condicio  iuris)  o  controllo
esterno. 
    Restava  pero'  sostanzialmente  pacifico  che  la  revoca  fosse
ammessa prima o in occasione dell'udienza presidenziale: prima  della
verbalizzazione  del  consenso,  infatti,  non  vi  era   ancora   il
presupposto essenziale del potere omologatorio, ma soltanto  un  atto
di impulso processuale. 
    La giurisprudenza di merito rifletteva tale varieta' di  opinioni
della dottrina. 
    Un primo filone ammetteva la revoca, ritenendo che la separazione
consensuale   non   si   esaurisse   in   un   negozio   privatistico
immediatamente produttivo di effetti irrevocabili (v.  App.  Bari  30
agosto 1996; Tribunale Milano 11 luglio 1991; App. Reggio Calabria  2
marzo 2006). 
    Un secondo filone, invece,  qualificava  l'accordo  come  negozio
perfetto e autonomo, rispetto al quale l'omologa  aveva  funzione  di
condizione sospensiva dell'efficacia esterna. 
    La giurisprudenza di legittimita' ha poi consolidato  la  lettura
negoziale    dell'accordo    di    separazione,    richiamando     la
riconducibilita' delle convenzioni  familiari  ai  principi  generali
sulla formazione del consenso (v. Cassazione n. 2948/1983; Cassazione
n. 17607/2003; Cassazione n. 10932/2008). 
    In particolare, in un obiter  dictum,  Cassazione  n.  10932/2008
chiari' che «la  causa  della  separazione  sta  nella  volonta'  dei
coniugi, mentre l'omologazione agisce come mera condizione legale  di
efficacia dell'accordo». Dunque, la separazione «trova la  sua  unica
fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente  del
tribunale e (...) la successiva omologazione e' unicamente diretta ad
attribuire  efficacia  dall'esterno   all'accordo   di   separazione,
assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli
effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, gia' integranti un
negozio giuridico perfetto ed  autonomo».  L'accordo  di  separazione
costituisce pertanto un «atto essenzialmente negoziale (...)». 
    Quanto al momento della revoca, la  giurisprudenza  ammetteva  in
modo pressoche' unanime la possibilita'  di  ritrattare  il  consenso
sino all'udienza presidenziale, perche' il deposito del ricorso aveva
valore di impulso  processuale,  mentre  il  consenso  rilevante  era
quello manifestato davanti al Presidente e raccolto nel  verbale  (v.
App. Bari 30 agosto 1993; Tribunale Torino 6 novembre 2000; Tribunale
Napoli 2 febbraio 2001; v. anche Cassazione  n.  17607/2003,  secondo
cui «la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato
dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale»). 
    Prima di tale momento, dunque, piu' che di  revoca,  doveva  piu'
propriamente discorrersi di «consenso  non  prestato  nei  termini  e
nelle forme previste dalla legge»,  con  la  conseguenza  che  nessun
negozio  di  separazione  consensuale  poteva  ritenersi  validamente
stipulato tra le  parti  (v.  in  tal  senso,  Tribunale  Salerno  28
febbraio  2024,   RG   377/2024,   secondo   cui   «se,   all'udienza
presidenziale, uno dei coniugi manifesta di non voler piu'  procedere
alla separazione consensuale, al profilo  sostanziale  si  sovrappone
quello  processuale,   poiche'   viene   meno   una   condizione   di
procedibilita':  il  rito  semplificato  dell'omologazione   camerale
presuppone, infatti, una concorde richiesta delle parti, che nel caso
di specie difetta»). 
    In  sintesi,  dunque,  almeno  nel   panorama   giurisprudenziale
formatosi in materia di  separazione,  la  revoca  del  consenso  era
ritenuta ammissibile  e  comportava  l'improcedibilita',  o  comunque
l'inammissibilita' del ricorso, non essendo lo stesso suscettibile di
omologazione. 
    2.1.2. Quanto  al  divorzio,  la  tesi  dell'irrevocabilita'  del
consenso   durante   la   vigenza   della   vecchia   disciplina   fu
autorevolmente sostenuta da Sez. 6 - 1, ordinanza  n.  19540  del  24
luglio 2018, secondo cui  la  revoca  unilaterale  del  consenso  non
comportava l'improcedibilita' della  domanda,  perche'  il  tribunale
doveva comunque accertare i presupposti del divorzio ex art. 3, legge
n. 898/1970 e, solo dopo, valutare le condizioni  concordate,  specie
in rapporto agli interessi dei figli, ferma restando la  possibilita'
di «conversione del rito in contenzioso» ex art. 4, sedicesimo comma,
della legge n. 898 del 1970. 
    L'autorevole precedente si apprezza anche  per  aver  operato  un
preciso confronto, in seno alla vecchia disciplina, tra separazione e
divorzio congiunti avallando gli orientamenti di merito in materia di
separazione. 
    Invero, l'ordinanza chiari' che nella separazione, la revoca  del
consenso comportava la caducazione del requisito  indispensabile  per
l'accoglimento della domanda, poiche' l'accordo costituiva  la  fonte
negoziale  della  separazione  e  l'omologa  ne  attribuiva  soltanto
efficacia esterna. 
    Nel  divorzio,  invece,   l'accordo   aveva   natura   «meramente
ricognitiva»  quanto   allo   scioglimento   del   vincolo,   rimesso
all'accertamento giudiziale dei  presupposti  legali,  e  «negoziale»
quanto alla prole  e  ai  rapporti  economici,  «nel  cui  merito  il
tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non  si
pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori». 
    Inoltre, non era possibile operare un'analogia tra separazione  e
divorzio consensuale a causa delle «profonde differenze riscontrabili
tra  le  relative  discipline»  sia   sul   piano   sostanziale   che
processuale: la separazione consensuale  apparteneva,  infatti,  alla
volontaria   giurisdizione   e   trovava   il   proprio   presupposto
nell'accordo; il divorzio congiunto, invece, richiedeva una  sentenza
costitutiva fondata sull'accertamento dei presupposti di cui all'art.
3, legge n. 898/1970. 
    Anche gli esiti processuali erano differenti:  nella  separazione
l'art. 158,  comma  2,  codice  civile  consentiva  al  tribunale  di
suggerire modifiche e, in caso di inidonea  soluzione,  di  rifiutare
l'omologa; nel  divorzio  l'art.  4,  comma  16,  legge  n.  898/1970
prevedeva la possibile adozione di provvedimenti temporanei e urgenti
e prosecuzione nelle forme contenziose. 
    Ne derivava, secondo Cassazione n. 19540/2018, che  nel  divorzio
la  revoca  unilaterale  era  irrilevante  quanto   allo   status   e
inammissibile quanto alle condizioni, perche'  la  domanda  congiunta
costituiva «iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto  da
parte di entrambi i coniugi (cfr. Cassazione, Sez.  VI,  13  febbraio
2018, n. 10463; Cassazione, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 6664)». 
    2.2. La  riforma  Cartabia  ha  mutato  profondamente  il  quadro
normativo e giurisprudenziale, perche' ha disposto l'abrogazione  del
vecchio rito ex art. 711 codice di procedura civile nonche' del  rito
divorzile, unificando, quanto al procedimento consensuale in  materia
di  separazione,   divorzio,   separorzio,   regolamentazione   della
responsabilita' genitoriale dei  figli  nati  fuori  dal  matrimonio,
scioglimento delle unioni civili e relativi giudizi di  modifica,  in
un unico rito speciale: quello previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. 
    2.2.1. All'esito della riforma, sulla  revoca  del  consenso,  in
giurisprudenza si sono formati vari orientamenti,  al  punto  che  il
Tribunale di Velletri ha sollevato questione  pregiudiziale  ex  art.
363-bis codice di procedura civile  con  ordinanza  dell'11  febbraio
2026, n. 419. 
    2.2.2. Secondo un  orientamento  minoritario,  sarebbe  possibile
disporre il mutamento  del  rito  qualora  il  consenso  venga  anche
unilateralmente revocato con procedibilita' della sola domanda  sullo
status. 
    La tesi e' stata  sostenuta  dal  Tribunale  di  Trento,  con  la
sentenza 9 dicembre 2024, n.  1105.  Come  riporta  il  Tribunale  di
Velletri, il  Tribunale  alpino  ha  valorizzato  l'art.  473-bis.51,
ultimo comma, c.p.c., nella parte  in  cui  consente  al  giudice  di
convocare le parti per chiarimenti sulle nuove  condizioni  proposte:
previsione  che  presupporrebbe   la   modificabilita'   dell'assetto
originario  in  ragione  di  sopravvenienze.  La  stessa  conclusione
sarebbe confermata dall'art.  3,  legge  n.  898  del  1970,  rimasto
invariato  dopo  la  riforma  Cartabia,  che  richiede,  in  caso  di
separazione consensuale, il decorso di almeno sei  mesi  prima  della
procedibilita' della domanda di divorzio, lasciando cosi' uno  spazio
temporale nel quale possono  intervenire  mutamenti  dell'assetto  di
interessi inizialmente concordato. 
    Nel medesimo solco, si e' collocata, del resto,  l'ordinanza  del
giudice delegato del processo a quo che, come detto, muto' il rito da
consensuale a contenzioso. 
    Il  Collegio  ritiene,   tuttavia,   non   condivisibile   questo
orientamento per l'assorbente ragione che non esiste, nel  Titolo  IV
-bis del c.p.c., un'esplicita norma che permetta al giudice di mutare
il rito sulla falsariga dell'art. 4, sedicesimo comma, della legge n.
898 del 1970. 
    Non e' poi possibile ritenere che tale norma sia  enucleabile  in
via interpretativa dall'art. 473-bis.2 c.p.c. che permette al giudice
di pronunciare ultrapetita nell'interesse dei minori,  ma  certamente
non attribuisce al Tribunale un potere tale da scegliere il rito piu'
opportuno al caso di specie: cio'  contrasterebbe  con  il  principio
della domanda e con l'essenza stessa del processo civile che e' retto
dai principi dell'interesse ad  agire  nonche'  della  disponibilita'
delle scelte difensive e processuali. 
    Infine, per quanto lo sforzo ermeneutico possa essere estensivo o
analogico, non e' possibile creare nuove norme di rito in assenza  di
un tertium da applicare in via analogica secondo un'eadem  ratio  ne'
desumerne di nuove in virtu' di un'interpretazione sistematica:  cio'
contrasterebbe con i principi di legalita' processuale e certezza del
diritto. 
    Il Collegio, pertanto, ritiene di prediligere il canone letterale
con conseguente non condivisione del gia' menzionato orientamento. 
    2.2.3.  Altro  minoritario  orientamento  e',  poi,  quello   del
Tribunale di Venezia, sez. II, 31 marzo 2025, sentenza n. 343, che ha
dichiarato l'improcedibilita' della domanda. 
    Il Tribunale ha motivato la sua opzione  ermeneutica  sulla  base
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., che presupporrebbe «non solo la  domanda
congiunta», ma anche la conferma, in udienza, della volonta' concorde
di ottenere la separazione alle  condizioni  pattuite.  Secondo  tale
impostazione, gli accordi di  separazione,  quali  negozi  bilaterali
atipici ex  art.  1322,  comma  2,  c.c.,  acquisterebbero  efficacia
esterna solo  con  l'omologazione  e  richiederebbero,  sino  a  quel
momento, la permanenza del consenso di entrambe le parti; in difetto,
il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile. Il Tribunale  ha
citato, a sostegno, Cassazione S.U. n.  21761/2021  e  Cassazione  n.
15169/2022 sulla natura negoziale degli accordi tra coniugi,  nonche'
Cassazione n. 19540/2018, distinguendo il  divorzio  congiunto  dalla
separazione consensuale. 
    Il Collegio ritiene  che  anche  questo  orientamento  non  possa
ritenersi condivisibile. 
    In primo luogo, esso richiama  impropriamente  il  precedente  di
Cassazione n. 19540/18, ordinanza che, come ampiamente visto,  basava
la  dichiarazione   di   improcedibilita'   della   separazione   sul
presupposto della differenza di rito tra  separazione  consensuale  e
divorzio consensuale nonche' sul  disposto  letterale  dell'art.  711
codice di procedura civile ormai abrogato. 
    In  secondo  luogo,  l'orientamento  in  questione  pretende   di
ricavare dal disposto dell'art. 473-bis.51 codice di procedura civile
un presupposto processuale che, a differenza dell'abrogato  art.  711
c.p.c., non e' stato esplicitato, vale a dire la  manifestazione  del
consenso innanzi al giudice delegato. 
    Invero,  dalla  piana  lettura  dell'art.  473-bis.51  codice  di
procedura civile si evince che 
        a) il  giudice  relatore  deve  solo  «sentire  le  parti»  e
prendere «atto della loro volonta' di non riconciliarsi» (comma 3, in
sistematica coerenza con il comma 2 ove e'  scritto  che  qualora  le
parti adottino l'udienza cartolare ex  art.  127-ter  c.p.c.,  devono
dichiarare soltanto di «non volersi riconciliare»); 
        b) il giudice relatore puo'  sempre  chiedere  i  chiarimenti
necessari nei limiti dei gia' menzionati poteri e puo' riconvocare le
parti  solo  per  indicare  le  modificazioni  da  adottare  rispetto
all'accordo che le parti  vogliono  ma  che  il  giudice  ritiene  in
«contrasto con gli interessi dei figli» (v. comma 4); 
        c) non c'e' una previsione  analoga  o  simile  all'art.  711
codice di procedura civile ove era scritto che «se  la  conciliazione
non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi
alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la
prole» (corsivo aggiunto dall'estensore). 
    Non si puo', dunque, sostenere che il  legislatore  abbia  voluto
dicere minus quam voluit perche', per l'appunto,  ha  consapevolmente
mutato la disciplina eliminando un adempimento processuale. 
    Dirimente e' inoltre il principio di tipicita' delle  ipotesi  di
definizione del processo in rito. Com'e' noto, infatti, le  cause  di
improcedibilita', di inammissibilita' e, piu' in generale, le ipotesi
di arresto processuale senza decisione sul merito non possono  essere
introdotte in via pretoria,  ma  devono  trovare  fondamento  in  una
previsione   normativa   espressa   o,   quantomeno,   nella   chiara
individuazione  legislativa  del  presupposto  processuale   la   cui
mancanza  determini  la  chiusura  in  rito  del  giudizio.  In  tale
prospettiva,  la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha   piu'   volte
richiamato   il   principio   di   tassativita'   delle   cause    di
improcedibilita' e di inammissibilita' (v. Sez. 3, ordinanza n.  4037
del 23 febbraio 2026; Sez. L, sentenza n. 2171 del 28  gennaio  2009,
ove si discorre espressamente di  «principio  di  tassativita'  delle
cause di improcedibilita'»; Sez. L, sentenza n. 14869  del  3  agosto
2004; nonche', in tema di estinzione, Cassazione n. 5727/2021;  cfr.,
altresi', Cassazione, Sez. Un. , n. 7299/2025, la' dove  esclude  che
la reazione all'abuso  processuale  possa  tradursi,  in  difetto  di
specifica base normativa, nella creazione pretoria di  una  causa  di
improponibilita'  o  inammissibilita'  della  domanda).  La  medesima
impostazione e' condivisa  dalla  dottrina  maggioritaria,  la  quale
evidenzia come l'introduzione di cause atipiche di inammissibilita' o
improcedibilita' si risolverebbe in una sostanziale  sovversione  del
principio di legalita' processuale. 
    Nel caso di specie, l'art. 473-bis.51 codice di procedura  civile
prevede solo tre possibili «uscite», tutte da rendersi con sentenza: 
        1) l'omologa; 
        2) la presa d'atto degli accordi  intervenuti  [con  evidente
riferimento all'orientamento di Cassazione n. 5061/2021, secondo  cui
«la separazione consensuale e' un negozio di diritto familiare avente
un contenuto essenziale - il consenso reciproco  a  vivere  separati,
l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i
presupposti - ed un contenuto eventuale,  che  trova  solo  occasione
nella separazione,  costituito  da  accordi  patrimoniali  del  tutto
autonomi che i coniugi concludono in relazione  all'instaurazione  di
un regime di vita separata»: i primi vanno omologati, dei secondi  il
Collegio «prende atto». Infatti, non sono modificabili: «ne  consegue
che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o  conferma)  in
sede di ricorso ad hoc ex art. 710 codice di procedura civile o anche
in sede di divorzio, la quale puo' riguardare unicamente le  clausole
aventi causa nella separazione personale, ma non  i  patti  autonomi,
che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi  dell'art.  1372
c.c.»]; 
        3) il rigetto. 
    Non   e'   invece   espressamente    prevista    un'ipotesi    di
improcedibilita'. 
    Per tali  ragioni  letterali,  sistematiche  e  teleologiche,  il
Collegio non puo' condividere tale orientamento. 
    2.2.4. L'ultima posizione,  allo  stato  maggioritaria,  ha  come
capofila il Tribunale di Milano che, con sentenza della sez.  IX  del
18  dicembre  2024,  ha  ritenuto   che   il   consenso   non   fosse
unilateralmente revocabile dopo il deposito del ricorso. 
    Il Tribunale di  Milano  muove  dalla  premessa  che  la  riforma
Cartabia abbia superato la  precedente  distinzione  tra  separazione
consensuale e divorzio congiunto, gia' affidati a  «due  disposizioni
distinte» e a «canali  normativi»  separati,  riconducendoli  «in  un
unico rito» destinato a concludersi con sentenza. Richiamato, quindi,
il precedente di Cassazione n.  19540/2018  in  tema  di  irrilevanza
della revoca unilaterale nel divorzio congiunto, il Tribunale estende
il medesimo principio anche alla  separazione  su  domanda  congiunta
disciplinata dal nuovo rito. 
    Secondo  il  Tribunale,  infatti,  l'unificazione  del  rito  per
separazione e divorzio ha come «naturale conseguenza»  l'applicazione
anche  alla  separazione  dei  principi  elaborati  per  il  divorzio
congiunto. Pertanto, l'accordo cristallizzato  con  il  deposito  del
ricorso ex art. 473-bis.51 codice di procedura civile  assume  natura
«meramente ricognitiva» quanto ai presupposti della  pronuncia  sullo
status e natura «negoziale» quanto alla scelta dell'iter  processuale
e alle condizioni relative alla prole e  ai  rapporti  economici.  Ne
consegue la «inammissibilita' di ripensamenti unilaterali». 
    Il Tribunale afferma quindi, in  modo  espresso,  che  la  revoca
unilaterale  del  consenso  non  puo'   determinare   l'arresto   del
procedimento: «deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del
consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa
comportare  l'arresto  del  procedimento  con  la   declaratoria   di
improcedibilita'»,   ne'   puo'   comportare   la   trattazione   del
procedimento con rito contenzioso. 
    A ulteriore conferma, la sentenza  richiama  la  pronuncia  della
Cassazione sul  cumulo  delle  domande  congiunte  di  separazione  e
divorzio, resa a seguito di  rinvio  pregiudiziale  ex  art.  363-bis
c.p.c.,  valorizzando  il  principio  per  cui  «non   possa   essere
dichiarata l'improcedibilita' della  domanda  congiunta  presentata»,
dovendo il giudice comunque verificare i presupposti per la pronuncia
richiesta (v. Cassazione, Sez. I, n. 28727 del 2023). 
    Il  consenso  espresso  nella  domanda   congiunta,   in   quanto
manifestazione di volonta' negoziale, diviene dunque irrevocabile  «a
meno che il consenso espresso non sia frutto di  errore,  violenza  o
dolo», secondo i principi generali del diritto. Resta  inoltre  fermo
il potere del Tribunale di disattendere l'accordo ove  le  condizioni
siano contrarie a norme  inderogabili  o  agli  interessi  dei  figli
minori o maggiorenni  non  economicamente  autosufficienti.  In  tale
evenienza, tuttavia, l'ordinamento appronta gia'  un  rimedio  tipico
nell'art. 473-bis.51, comma  4,  c.p.c.:  il  Tribunale  «convoca  le
parti, indicando loro le modificazioni da adottare» e,  «in  caso  di
inidonea soluzione ovvero di  persistente  disaccordo,  rigetta  allo
stato la domanda». 
    L'orientamento e' stato seguito,  tra  gli  altri,  da  Tribunale
Padova,  sentenza  12  dicembre  2024,  n.  935;   Tribunale   Nocera
Inferiore,  sentenza  19  maggio  2026,  n.  182;  Tribunale  Matera,
sentenza 17 marzo 2025, n. 65;  Tribunale  Napoli  Nord,  sentenza  9
giugno 2026, n. 593; Tribunale Lagonegro, sentenza 16 dicembre  2024,
n. 78; ed e' stato esteso  anche  alla  regolamentazione  consensuale
della filiazione naturale da Tribunale  Napoli,  sentenza  17  giugno
2026, n. 10105. 
    Il Collegio ritiene  condivisibile  l'orientamento  maggioritario
adducendo ulteriori motivazioni a sostegno e con alcune precisazioni. 
    In primo luogo, si osserva  che  va  chiarito  che  allorche'  il
Tribunale di Milano discorre di revoca per «errore, violenza o dolo»,
il riferimento deve essere all'autonoma azione di  accertamento  gia'
oggetto di elaborazione giurisprudenziale da Cassazione n. 7450/2008.
Infatti, il rito di  cui  all'art.  473-bis.51  codice  di  procedura
civile non permette al giudice relatore di compiere alcuna  attivita'
istruttoria per indagare sulle  eventuali  allegazioni  di  vizi  del
consenso. 
    In secondo luogo, milita verso la  correttezza  dell'orientamento
milanese un argomento processuale:  la  sentenza,  a  differenza  del
decreto di omologa, non puo' che produrre effetti dal  momento  della
domanda coincidente con il deposito del ricorso congiunto. 
    Invero, si condivide appieno quanto letteralmente  scritto  nella
sentenza milanese, vale a dire che l'accordo e'  «cristallizzato  con
il deposito del ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c.». 
    L'affermazione  e'  assolutamente  coerente  con  l'assenza,  nel
tessuto normativo dell'art. 473-bis.51 c.p.c., del dovere del giudice
di ottenere a verbale la conferma del consenso gia' espresso  nonche'
con  l'assenza  di  una  espressa   causa   di   improcedibilita'   o
inammissibilita' sopravvenuta per revoca del consenso. 
    Del resto, Sez. U, sentenza n.  32914  dell'8  novembre  2022  ha
chiarito che esiste un generale principio secondo cui «un diritto non
puo' restare pregiudicato dal tempo necessario per  farlo  valere  in
giudizio,  anche  se  tale  principio  attiene  soltanto  al  profilo
dell'"an debeatur"  della  domanda,  e  non  interferisce,  pertanto,
sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno  alla  stregua
dell'evoluzione intervenuta in corso  di  giudizio  nelle  condizioni
economiche dei coniugi, ne' sulla legittimita'  della  determinazione
di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni
intervenute fino alla data della decisione, dalle diverse date in cui
i mutamenti si siano  verificati  (Cass.  n.  1919/1984,  ove  si  fa
richiamo al principio generale stabilito per gli  alimenti  dall'art.
445 codice civile; Cassazione n. 147/1994, «l'assegno di mantenimento
a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, cosi'  come  la
sua  successiva  revisione,  decorre  dalla  data  della  correlativa
domanda, in applicazione del principio per il quale  un  diritto  non
puo' restare pregiudicato dal tempo necessario per  farlo  valere  in
giudizio», evidenziandosi,  secondo  la  disciplina  vigente  ratione
temporis della L.div., la differenza rispetto all'assegno di divorzio
che decorreva dal momento della formazione del titolo  in  forza  del
quale esso e' dovuto e cioe' appunto dal passaggio in giudicato della
sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, avente  effetto  costitutivo;  Cassazione  n.  4011/1999;
Cassazione n. 4558/2000;  Cassazione  n.  14886/2002;  Cassazione  n.
17199/2013; Cassazione n. 2960/2017)». 
    Abrogato l'art. 711 c.p.c., non puo' piu' fondatamente sostenersi
che la sentenza di  omologa  sia  una  condicio  iuris  dell'accordo,
giacche' esso non e' piu' a formazione progressiva,  tant'e'  che  il
Tribunale o omologa o  prende  atto  o  rigetta.  Gli  effetti,  come
accadeva nel divorzio consensuale  ante  Cartabia,  non  possono  che
retroagire, quindi, dal  momento  della  domanda  (v.  Cassazione  n.
10788/2018 e Sez. 1, ordinanza n. 25553 del 2025). 
    Cosi', non risulta percorribile  il  richiamo  del  Tribunale  di
Velletri, Sez. I, ord., 11 febbraio 2026, n. 419 all'art. 1372  c.c.,
neppure in via analogica, sia perche' la legge non attribuisce ad una
parte il diritto di recesso unilaterale ex art.  1373  codice  civile
sia perche' il recesso ha normalmente efficacia ex nunc  qualora  sia
basato su un fattore sopravvenuto, cosi' creandosi  un  cortocircuito
processuale:  da  un  lato,  infatti,  gli  effetti  della   sentenza
dovrebbero retroagire al momento  della  domanda  e,  dall'altro,  la
revoca avrebbe efficacia ex nunc. 
    Neppure sarebbe fecondo sostenere che in base all'art. 473-bis.40
c.p.c., nel processo consensuale possa innestarsi un  subprocedimento
sulla violenza,  poiche'  permarrebbe  il  problema  dell'assenza  di
consenso rispetto alla pronuncia sullo  status,  i  cui  presupposti,
lungi  dall'essere  incontestati,  diventerebbero  contenziosi,   con
conseguente  inadeguatezza  teleologica   di   un   procedimento   di
volontaria giurisdizione. Inoltre, il subprocedimento sulla  violenza
non permette al giudice di emettere  i  provvedimenti  provvisori  ex
art. 473-bis.22 c.p.c. 
    In terzo  ed  ultimo  luogo,  v'e'  l'argomento  «nomofilattico».
L'orientamento del Tribunale di Milano  e'  basato  sull'applicazione
analogica del precedente reso da Cassazione, Sez.  I,  n.  28727  del
2023,  che,  almeno  a  parere  del  Collegio,  sembra  essere  stato
prediletto  dal  Primo  Presidente  della  Corte  di  cassazione  nel
provvedimento  che   ha   dichiarato   inammissibile   la   questione
pregiudiziale ex art. 363-bis codice di  procedura  civile  sollevata
dal Tribunale di Velletri, con ordinanza gia' citata. 
    Al termine del provvedimento (Sez. U, decreto n. 11326 del 2026),
e' scritto infatti che  «nella  citata  pronuncia,  questa  Corte  ha
statuito  che,  in  pendenza  di  tale  procedimento,   ben   possono
verificarsi sopravvenienze rilevanti, tra  le  quali  la  revoca  del
consenso da parte di un  coniuge  o  la  modifica  unilaterale  delle
condizioni patrimoniali o riguardanti i  figli.  Siffatte  evenienze,
lungi dall'ostacolare la tesi favorevole  alla  configurabilita'  del
cumulo di domande, potrebbero  "determinare  l'applicazione,  con  il
dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali" gia' affermati
dalla Corte: l'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla
domanda di divorzio in senso stretto,  con  la  conseguenza  che  non
potrebbe essere dichiarata l'improcedibilita' della domanda congiunta
presentata, dovendo essere comunque  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul  divorzio)".
Le sopravvenienze  potrebbero  anche  determinare  l'applicazione  di
disposizioni normative specifiche (quali,  ad  es.,  lo  stesso  art.
473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove  si  prevede,
dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da
apportare ai patti, il rigetto, allo  stato,  della  domanda  se  gli
accordi sono in contrasto con  gli  interessi  dei  figli,  o  l'art.
473-bis.19 c.p.c., che condiziona  l'ammissibilita'  della  modifica,
nel corso del  procedimento  avviato,  delle  domande  di  contributo
economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non  indipendenti
economicamente, a  mutamenti  di  circostanze,  per  il  procedimento
contenzioso).  La  questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Velletri
investe, dunque, un nodo interpretativo su  cui,  come  riconosce  lo
stesso giudice rimettente, la Corte si e'  gia'  pronunciata  con  la
sentenza n. 28727 del 2023». 
    Il Collegio ritiene,  quindi,  in  conclusione,  di  privilegiare
l'orientamento maggioritario  che  esclude  la  possibilita'  di  una
revoca  unilaterale  del  consenso  dopo  il  deposito  del   ricorso
congiunto di separazione ex art. 473-bis.51 c.p.c. 
    Il  Collegio  non  rimette,  quindi,   alla   Corte   un   dubbio
interpretativo, avendo gia' assunto  come  norma  applicabile  quella
secondo cui, nel rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., il consenso espresso
con il ricorso congiunto  non  e'  unilateralmente  revocabile  e  il
giudice non puo' mutare il rito: e' questa norma, cosi' individuata e
applicabile al giudizio a quo, a essere sospettata di  illegittimita'
costituzionale. 
 
3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Tanto premesso rispetto all'orientamento preferibile e  prescelto
dal Collegio, e' di tutta evidenza la rilevanza  della  questione  di
legittimita' nel giudizio a quo. 
    Infatti,  in  applicazione  dell'interpretazione   indicata,   il
giudizio dovrebbe essere definito entro i soli esiti tipici del  rito
consensuale - omologa, presa d'atto o  rigetto  allo  stato  -  senza
possibilita' di attribuire rilievo alla revoca del  consenso  e  alle
allegazioni ad essa sottese. 
    La questione e', dunque, rilevante perche' se fosse previsto,  in
generale,  il  diritto  delle  parti  di   confermare   il   consenso
all'udienza di cui al terzo  comma  dell'art.  473-bis.51  codice  di
procedura civile o, in subordine, la possibilita' di mutare  il  rito
in contenzioso, l'esito processuale sarebbe diverso: nel primo  caso,
la revoca rileverebbe quale causa di improcedibilita';  nel  secondo,
il processo dovrebbe  proseguire  con  l'adozione  dei  provvedimenti
provvisori e lo svolgimento dell'istruttoria. 
 
4.  La  non  manifesta  infondatezza  della  questione  e  i  singoli
parametri di costituzionalita' 
    La questione e', altresi', non manifestamente infondata  rispetto
a vari parametri costituzionali ex art. 23,  secondo  comma,  lettera
b), legge n. 87 del 1953. 
    4.1. L'attuale disciplina viola gli articoli 2, 13, 29, 31  e  41
Cost. nonche' l'art. 117 Cost. in relazione agli articoli 1,  2  e  3
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 12 CEDU, per  il
profilo del diritto all'autodeterminazione. 
    Com'e'  stato  sottolineato  in   dottrina,   il   principio   di
autodeterminazione evidenzia la capacita' ed il diritto dell'uomo  di
compiere delle scelte che  riguardano  la  propria  persona  e  sfera
giuridica.  Esso  e'   dunque   un'estrinsecazione   della   liberta'
personale. 
    Il codice civile non  detta  una  definizione  del  principio  di
autodeterminazione ne' lo menziona.  Ciononostante,  esso  trova  dei
sicuri addentellati in Costituzione in primis negli articoli 2 e  13.
Anche  il   contesto   sovranazionale   riconosce   tale   principio,
correlandolo   alla   dignita'   della   persona   e   alla    tutela
dell'integrita' psico-fisica (ex articoli 1, 2, 3 Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea). 
    In ambito giuridico, il principio di autodeterminazione emerge in
alcuni specifici settori, primo fra tutti quello sanitario. 
    Tuttavia, si  discorre  di  autodeterminazione  anche  in  ambito
negoziale. 
    Piu' precisamente, in quest'ultimo ambito, esso si riferisce alla
facolta' della persona  di  gestire  i  propri  interessi  giuridici,
liberamente e consapevolmente, esercitando l'autonomia negoziale  (ex
art.  41  Cost.).  Nella   prospettiva   contrattuale,   tipicamente,
autodeterminazione e autonomia negoziale (ex art. 1322 c.c.)  tendono
a sovrapporsi, complessivamente alludendo alle  attivita'  esercitate
dalla parte contraente nel determinare  un  regolamento  contrattuale
capace  di  soddisfare  le  proprie  esigenze.   L'autodeterminazione
negoziale, dunque, consente al contraente di  scegliere  se,  come  e
quando trattare. 
    Nell'ambito   dei   rapporti   familiari,   il    principio    di
autodeterminazione consiste nella  libera  scelta  delle  persone  di
unirsi in matrimonio, di costituire  unione  civile  o  di  convivere
dando vita ad una famiglia di fatto. Si tratta di  una  liberta'  sia
positiva  che  negativa  che  trova  la  propria  tutela  nei  valori
costituzionali espressi dagli articoli 2, 3 e 31 Cost. 
    Il suo libero e consapevole esercizio e' protetto anche dall'art.
29 Cost. laddove, enunciando il principio di uguaglianza tra coniugi,
esclude forme di sopraffazione sia nella nascita che nella estinzione
del vincolo. 
    Del resto, la  volonta'  costituisce  l'essenza  dell'istituzione
matrimoniale: e' la volonta' ad illuminare lo scopo perseguito  dalle
parti, similmente a quanto accade con la  causa  nel  diverso  ambito
contrattuale. 
    Il principio di autodeterminazione  rappresenta  anche  la  ratio
della disciplina dei vizi del consenso. Ad esempio, il matrimonio  e'
annullabile ad opera del coniuge il cui consenso e' stato estorto con
violenza o determinato da timore. Anche in  queste  ipotesi,  invero,
viene    punita    la    presenza    di    comportamenti    influenti
sull'autodeterminazione, perche' capaci di indurre o coartare l'altra
parte che finisce per prestare  un  consenso  che  non  e'  libero  o
spontaneo, ma influenzato, viziato e  come  tale  capace  di  portare
all'annullamento del matrimonio. 
    Il principio di autodeterminazione, tuttavia, per quanto consenta
ai nubendi una libera e piena  estrinsecazione  della  volonta',  non
giunge sino a permettere loro di modellare a  proprio  piacimento  la
disciplina -  inderogabile  -  sui  diritti  e  doveri  nascenti  dal
matrimonio. Il principio  di  autodeterminazione,  in  effetti,  deve
sottostare ai  divieti  sanciti  nell'ordinamento  e  alla  normativa
inderogabile.  Come  estrinsecazione  della   piu'   ampia   liberta'
personale, anche  l'autodeterminazione  conosce  necessariamente  dei
limiti. Per questo motivo, ad  esempio,  il  legislatore  consente  a
ciascuno dei nubendi l'impugnazione del matrimonio simulato. 
    Il principio di autodeterminazione, inoltre,  si  riflette  nella
possibilita',  garantita  ai   coniugi,   di   derogare   al   regime
patrimoniale secondario legale previsto dal legislatore (la comunione
dei beni) in favore  della  separazione  dei  beni,  della  comunione
convenzionale o finanche  di  un  regime  atipico  modellato  su  una
disciplina straniera. In aggiunta, sempre in applicazione  di  questo
principio, i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale ex art.
167 c.c., che affianchi il regime patrimoniale secondario  prescelto.
Il principio di autodeterminazione non prevale pero' sul principio di
solidarieta' familiare o sul principio di uguaglianza tra i  coniugi,
tutelato  dal  regime  patrimoniale  primario  e   dalla   disciplina
patrimoniale prevista nella fase della crisi  della  famiglia:  norme
queste ultime tutte inderogabili. 
    L'ambito operativo del principio in esame e' stato  ulteriormente
ampliato nel 2016 garantendo la sua applicazione anche  nelle  coppie
omosessuali. Sino  a  quel  momento,  il  vuoto  normativo  esistente
sull'argomento, solo a tratti sanato da interventi giurisprudenziali,
impediva    de    facto    alle    coppie    dello    stesso    sesso
un'autodeterminazione  legalmente  riconosciuta.  Attraverso  la  cd.
legge Cirinna', attuata dai  decreti  legislativi  n.  5,  n.  6,  n.
7/2017, invece, il legislatore ha finalmente introdotto  un  istituto
capace di consentire loro di autodeterminarsi: l'unione  civile,  che
viene definita quale formazione  sociale  rilevante  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 della Costituzione (art. 1, legge n. 76/2016). 
    D'altra parte, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva  gia'
stabilito, il 24 giugno del  2010  nella  causa  Schalk  e  Kopf  vs.
Austria, che alla luce dell'evoluzione sociale che  ha  investito  la
societa' europea, anche le coppie omosessuali ricadono nella  nozione
di «vita familiare» di cui  all'art.  8  della  Convenzione.  Secondo
quest'ultimo, in  conformita'  al  principio  di  autodeterminazione,
«ogni individuo  ha  il  diritto  al  rispetto  delle  sue  relazioni
familiari e della sua vita familiare».  Una  diversa  interpretazione
contrasterebbe anche con l'art. 12 CEDU, che garantisce a ciascuno il
diritto di sposarsi e di avere una famiglia. 
    Allo stesso modo, il principio  di  autodeterminazione  e'  stato
esteso ai conviventi more uxorio. Per quanto  tali  soggetti  possano
oggi accedere al matrimonio e all'unione civile,  il  legislatore  ha
ritenuto  di  poter  consentire  loro  di  optare  per   una   minima
regolamentazione patrimoniale della  convivenza  (legge  n.  76/2016,
articoli 36 e ss.). Previa dichiarazione anagrafica, presupposto  per
l'accertamento della stabile convivenza,  le  parti  potranno  quindi
stipulare un contratto di convivenza. 
    Di rilevante importanza e' il lessico utilizzato dal  legislatore
che espressamente stabilisce cosa il contratto  di  convivenza  «puo'
contenere» e non cosa deve contenere: anche  la  scelta  del  lessico
legislativo e' volta alla tutela del principio di  autodeterminazione
dei conviventi. 
    Il principio di autodeterminazione  si  riflette,  infine,  anche
nella fase patologica del rapporto per il principio  di  scioglimento
del vincolo per volonta' unilaterale. 
    Il  presupposto  fondamentale  per  ottenere  la  separazione   e
conseguentemente, all'esito delle riforme intervenute,  per  ottenere
il divorzio, non e' infatti la colpa (sulla quale si  fonda  al  piu'
l'addebito  della  separazione)  e  neppure  il  consenso  dell'altro
coniuge,  ma  l'intollerabilita'  della  convivenza.  Analizzando  la
giurisprudenza  sul  presupposto   della   separazione,   e'   facile
comprendere come la riforma del 1975 abbia profondamente innovato  il
regime  del  matrimonio,  sempre  piu'  informato  al  principio   di
autodeterminazione. La giurisprudenza, seppure  con  qualche  cautela
formale, ha infatti affermato che in definitiva, il  presupposto  per
l'accertamento dell'intollerabilita' della convivenza e' il  semplice
fatto che uno dei due coniugi non voglia piu' vivere con l'altro.  In
sostanza,  a  conferma  del  principio  di   autodeterminazione,   e'
sufficiente la volonta' unilaterale di un coniuge per  condurre  alla
pronuncia di separazione. 
    Il principio di  autodeterminazione  e'  rispettato  anche  dalla
disciplina sullo scioglimento dell'unione civile poiche',  similmente
a  quanto  accade  nel  matrimonio,  le  parti  possono   scioglierla
manifestando tale volonta' davanti  all'ufficiale  di  stato  civile.
Tuttavia,  lo  scioglimento  dell'unione   civile   avviene   tramite
scioglimento e non e' previsto l'istituto della separazione. 
    Sempre in tema di scioglimento dell'unione  coniugale,  anche  la
giurisprudenza sugli accordi di separazione  puo'  essere  letta  nel
prisma del principio di autodeterminazione. In particolare,  cio'  e'
accaduto a partire dal riconoscimento  della  natura  negoziale  agli
accordi in esame. Ne consegue che 
        a) e' ammissibile l'azione di annullamento disciplinata dagli
articoli 1427 e ss.  del  codice  civile  nell'ipotesi  di  vizi  del
consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata (Cass. 4
settembre 2004, n. 17902); essa  va  proposta  in  via  autonoma  (v.
Cassazione n. 7450/2008); 
        b) gli accordi patrimoniali conclusi tra coniugi in occasione
della  separazione  consensuale,  con  i  quali   si   costituiscano,
modifichino o  estinguano  rapporti  non  direttamente  collegati  al
matrimonio, per quanto trasfusi nel verbale di separazione omologato,
sono impugnabili per simulazione (Cass. 30 agosto 2019, n. 21839). 
    Infine, dall'art. 711 c.p.c., oggi abrogato, si desumeva  che  la
volonta' dei coniugi fosse  elemento  costitutivo  della  separazione
consensuale,   con   conseguente   esaltazione   del   principio   di
autodeterminazione: infatti, se la separazione volontaria  ha  natura
negoziale, essa allora e' simulabile anche davanti al giudice e  puo'
essere annullata per vizi del consenso. 
    La  vicinanza  fra  autonomia  negoziale   e   autodeterminazione
negoziale, in effetti, comporta che l'estensione  della  prima  giovi
anche alla seconda. 
    Del  resto,  l'autodeterminazione,  come   piu'   volte   si   e'
sottolineato in dottrina, ha proprio la funzione,  quando  esercitata
nel negozio, di impiegare le regole giuridiche al servizio dei propri
interessi, e non viceversa. Fermo restando  i  divieti  espressamente
sanciti dalla legge,  dunque,  l'autodeterminazione  dovrebbe  essere
sollecitata,  consentendole  di  sfruttare  ogni  strumento   a   sua
disposizione. La sottrazione  di  settori  strategici  dall'autonomia
negoziale, de  facto,  impedisce  alla  persona  la  cura  di  propri
personalissimi fondamentali interessi. 
    Cosi', si giustifica l'autorevole obiter di Cassazione  n.  10932
del 2008,  secondo  cui  «posta  la  distinzione  tra  consenso  alla
separazione,  quale  concorde  volonta'  delle  parti  di   separarsi
legalmente, e accordo sulle condizioni della  separazione,  e'  stata
esclusa la possibilita' di "dubitare della natura negoziale dell'atto
che da' sostanza e fondamento alla separazione consensuale",  poiche'
in detto "accordo si dispiega pienamente l'autonomia dei coniugi e la
loro valutazione della gravita' della crisi coniugale, con esclusione
di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione  di
separarsi e di valutazione circa la  validita'  di  tali  motivi,  in
piena coerenza con la centralita'  del  principio  del  consenso  nel
modello di famiglia delineato dalla legge di riforma  ed  in  ragione
del  tasso  di  negozialita'  dalla  stessa  legge  riconosciuto   in
relazione ai diversi momenti ed aspetti della dinamica familiare». 
    L'esclusione   della   natura   contrattuale   dell'accordo    di
separazione  ed  il  suo  inquadramento  nella  categoria   negoziale
comportano la non operativita' delle norme proprie del contratto  che
trovano ragione nella specifica natura di questo  e,  tuttavia,  «non
esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilita',
le norme del  regime  contrattuale  che  riguardano  in  generale  la
disciplina del negozio giuridico o che  esprimono  principi  generali
dell'ordinamento, come quelle in tema  di  vizi  del  consenso  e  di
capacita'  delle  parti   (peraltro   richiamate   in   varie   norme
codicistiche  relative  alla  materia  familiare,  come  in  tema  di
celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli naturali)». 
    In  contrario,  non  puo'  essere  valorizzato  l'intervento  del
giudice, in quanto gli adempimenti che questi e' chiamato a svolgere,
«pur delicati e complessi, non si  profilano  di  tale  pregnanza  da
escludere di per se' un accordo simulatorio o un vizio della volonta'
delle parti, certamente possibili pur in assenza di  segni  apparenti
della loro esistenza». 
    Infatti,  «il  presidente  recepisce  il  consenso  espresso  dai
coniugi nelle forme in cui si manifesta e nella misura  in  cui  puo'
essere percepito attraverso il loro comportamento esteriore». Dunque,
«ritenere che il suo intervento  fornisca  la  certezza  assoluta  ed
incontestabile  circa  la  validita'  e  genuinita'  della   volonta'
manifestata significa attribuire a detto giudice un ruolo di  garante
non corrispondente alla natura ed  ai  limiti  dell'attivita'  a  lui
demandata». Inoltre, «l'atto di omologazione  non  e'  legato  da  un
rapporto diretto cd. immediato con il  negozio  di  separazione,  non
investendo l'accordo in se' e non svolgendo una funzione  sostitutiva
o integrativa  della  volonta'  delle  parti:  in  quanto  diretto  a
controllare (...) la  validita'  dell'iter  processuale,  a  tutelare
l'interesse dei figli minori ed a verificare il rispetto delle  norme
di ordine pubblico», sicche' «non governa l'autonomia dei  coniugi  e
non si confonde, ma si combina in  maniera  estrinseca  con  la  loro
volonta', fissata nell'accordo da omologare». 
    2.4. L'esito di siffatta ricostruzione e' la applicabilita'  alla
separazione consensuale delle norme generali relative alla disciplina
dei vizi della volonta', entro i  limiti  di  compatibilita'  con  la
specificita' di tale negozio di diritto familiare (Cass. n. 7450  del
2008; n. 6625 del 2005; n. 17902 del 2004; n. 17607  del  2003),  che
«implica  l'estensibilita'  della  normativa  sull'annullamento   dei
contratti per vizi del consenso (artt. 1427 e ss., c.c.) ai negozi di
diritto familiare, in quanto  parte  della  disciplina  generale  del
negozio giuridico o espressiva di principi generali dell'ordinamento»
(Cass. n. 17902 del 2004), e cioe'  conduce  a  ritenere  ammissibile
l'azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 ss.  codice
civile rimessa al giudizio  ordinario,  anche  in  relazione  a  vizi
inficianti il consenso  dei  coniugi  nella  separazione  consensuale
omologata (Cass. n. 7450 del 2008; n. 24321 del  2007;  n.  6625  del
2005; n. 17902 del 2004)». 
    La stessa  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  da  tempo  il
principio di autodeterminazione nella famiglia (v. sentenza n. 1  del
1992 secondo cui «il relativo vincolo,  cui  si  riconnettono  valori
costituzionalmente protetti, e' e deve rimanere frutto di una  libera
scelta  autoresponsabile,  attenendo   ai   diritti   intrinseci   ed
essenziali della persona umana e alle sue  fondamentali  istanze.  In
conclusione,  esso  si  sottrae  ad  ogni  forma  di  condizionamento
indiretto,    ancorche'    eventualmente    imposto    in     origine
dall'ordinamento») e ne ha rafforzato la  portata  specificando,  tra
l'altro e ad esempio, che  «la  convivenza  more  uxorio  rappresenta
l'espressione  di  una  scelta  di  liberta'  dalle  regole  che   il
legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da  cio'  deriva
che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia  di  fatto
potrebbe  costituire  una   violazione   dei   principi   di   libera
determinazione delle parti» (v. sentenza n. 166 del 1998). 
    Autorevole dottrina ha,  pertanto,  osservato  che  la  Consulta,
riconducendo  la  fattispecie  dei  negozi  giuridici   familiari   o
esistenziali all'art. 2, espressione della  fondamentale  e  generale
liberta' di autodeterminarsi, ha ampliato  il  novero  dei  predetti,
lasciando,  tuttavia,   insoluto   il   problema   della   disciplina
applicabile. Si  richiama,  in  merito,  il  potere  riconosciuto  ai
coniugi, alle parti dell'unione civile e ai conviventi, di concordare
l'indirizzo  della  vita  familiare,  interpretando  le  esigenze  di
entrambi e della famiglia, anche in fase di dissoluzione del  vincolo
(artt. 144 codice civile e 1, commi 12 e 53, legge n. 76  del  2016).
In  questa  prospettiva,  l'accordo  assume  il  ruolo  di  strumento
attuativo del principio di eguaglianza morale e giuridica  e,  ad  un
tempo, la funzione di garanzia e di affidamento per i terzi. 
    In virtu' di questo quadro generale, altra  autorevole  dottrina,
in  modo  del  tutto  condivisibile,  ha  ritenuto  configurabile  un
principio generale di revocabilita' degli atti di  autonomia  privata
familiare, quantomeno quando  venga  in  rilievo  l'esercizio  di  un
diritto di natura esistenziale; in termini  simili,  si  e'  espresso
anche altro autorevole autore secondo cui, nei negozi  familiari,  il
consenso dovrebbe poter essere ritirato  fino  a  quando  l'atto  non
abbia prodotto i propri effetti, poiche' la  parte  deve  conservare,
sino a quel momento, la liberta' di verificare se la scelta  compiuta
- e, nella specie, la modificazione del proprio status -  continui  a
corrispondere ai propri interessi e a quelli del nucleo familiare. 
    Non e' mancata, infine, l'opinione di chi,  pur  riconoscendo  la
controvertibilita' della questione, ha sostenuto che  la  revoca  del
consenso  da  parte  di  uno  o  di  entrambi  i  coniugi   impedisca
l'omologazione  della  separazione,  venendo  meno   il   presupposto
dell'attuale  volonta'  delle  parti.  Secondo   tale   impostazione,
ritenere irrevocabile il consenso prestato alla separazione  in  sede
di  ricorso  significherebbe  attribuirgli  un'efficacia   vincolante
incompatibile con il principio per  cui,  negli  atti  incidenti  sul
corpo  o  sullo  stato  della  persona,  l'interessato   deve   poter
conservare la liberta' di determinarsi fino  a  quando  il  mutamento
consentito non sia divenuto  efficace.  In  questa  prospettiva,  non
sarebbe corretto  qualificare  l'accordo  anteriore  all'omologazione
come vincolante, poiche' i coniugi non assumono un reciproco  obbligo
di separarsi; la non vincolativita' dell'accordo troverebbe, inoltre,
conferma  nel  dovere  del  giudice  di  esperire  il  tentativo   di
conciliazione. 
    Senonche', come gia' in parte argomentato ai parr. 2.3.3 e  2.3.4
di questa ordinanza, piegare l'interpretazione  dell'art.  473-bis.51
codice di procedura civile sino al punto di ritenere  sussistente  un
presupposto processuale e un exitus non espressamente previsti  dalla
norma stessa  confliggerebbe  con  altri  principi  costituzionali  e
processuali,    con    la     conseguente     impraticabilita'     di
un'interpretazione conforme se non scadendo in un'ermeneusi del tutto
creatrice. 
    Va, invero, richiamato, in merito, il costante orientamento della
Consulta secondo cui se e' vero che «in linea di principio, le  leggi
non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile
darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga  di
darne),   ma   perche'   e'   impossibile    darne    interpretazioni
costituzionali» (Corte cost., n. 356/1996), cio' non  significa  che,
ove  sia  improbabile  o  difficile  prospettarne  un'interpretazione
costituzionalmente  orientata,  la   questione   non   debba   essere
scrutinata nel merito. Anzi, tale scrutinio, ricorrendo  le  predette
condizioni, si rivela necessario, anche solo al fine di stabilire  se
la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente
sia  invece  possibile  (Corte  cost.,  sentenze  n.  256/2010  e  n.
42/2017). 
    Ai  giudici  ordinari,  pertanto,  non  spetta   il   potere   di
disapplicare la legge e  neppure  il  riferimento  alla  Costituzione
permette loro di superare il vincolo costituzionale della  soggezione
alla legge, dovendosi invece seguire la via della proposizione di una
questione di costituzionalita' davanti alla Corte costituzionale  per
ottenere una declaratoria di incostituzionalita'. 
    In presenza di diritti di pari rango,  infatti,  e'  compito  del
legislatore o della Consulta  operare  il  bilanciamento,  senza  che
pero' un diritto divenga «tiranno» verso un altro annullandone  cosi'
il suo nocciolo duro in modo sproporzionato [basti qui  ricordare  il
caso ..., in relazione al  quale  la  Consulta  ha  ribadito  che  il
potere/dovere di eliminare  dall'ordinamento  una  legge  carente  di
tassatività-prevedibilita' spettasse solo alla  Corte  costituzionale
(sentenza  n.  25/2019).  La  rivendicazione  della  Corte  e'  stata
conseguente alle Sezioni Unite ... (n. 40076 del 27 aprile 2017)  che
avevano  di  fatto   espunto,   in   virtu'   di   un'interpretazione
convenzionalmente  conforme,  le  parole   «vivere   onestamente»   e
«rispettare  le  leggi»  dal  Codice  antimafia.   V.   anche   Corte
costituzionale n. 85/2013]. 
    Del resto, lo stesso Tribunale di Milano, nella citata  sentenza,
ha  preso  in  considerazione  le  cd.  sopravvenienze  «che  possano
configurare situazioni di contrasto anche  solo  potenziale  con  gli
interessi di (omissis) tali da alterare l'equilibrio delle rispettive
posizioni» delle parti, ma le ha ricondotte all'ipotesi  del  rigetto
della domanda, coerentemente al dettato dell'art. 473-bis.51 c.p.c. 
    Se tutto cio' e' vero, visto che esiste un principio generale  di
revocabilita' delle scelte esistenziali in  ragione  del  piu'  ampio
principio  di  autodeterminazione  e  non   e'   possibile   adottare
un'interpretazione conforme dell'art. 473-bis.51  c.p.c.,  allora  la
questione di legittimita' non puo' che ritenersi fondata nella  parte
in cui la norma non consente, in  assoluto,  la  possibilita'  di  un
ripensamento dopo il deposito del ricorso. 
    La norma puo', in effetti, essere agevolmente emendata prevedendo
un generale  ius  poenitendi  sino  all'udienza  innanzi  al  giudice
relatore,  gia'  contemplata  ai  sensi  del  comma  terzo  dell'art.
473-bis.51 c.p.c., udienza nella quale quest'ultimo dovrebbe non solo
prendere atto della volonta' delle  parti  di  non  riconciliarsi  ma
anche della loro volonta' di  confermare  di  volersi  separare  alle
condizioni del ricorso. 
    In tal modo, sara' possibile non solo garantire il diritto ad  un
lecito, libero  e  proporzionato,  in  tempi  precisamente  scanditi,
esercizio del diritto all'autodeterminazione, oggi negato,  ma  anche
assumere come sua  conseguenza  l'improcedibilita'  del  ricorso,  in
quanto il presupposto processuale sara' esplicito. 
    Cosi', nel caso di specie, per la C. ,  sarebbe  stato  possibile
legittimamente   revocare   il   proprio   consenso,   con    effetti
processualmente  predeterminati,  innanzi  al  giudice   relatore   e
delegato dal Collegio. 
    La questione e',  dunque,  fondata  nella  parte  in  cui  l'art.
473-bis.51 codice di procedura  civile  non  prevede  che  le  parti,
all'udienza di  cui  al  comma  terzo  della  citata  norma,  debbano
confermare la volonta' di  separarsi  alle  condizioni  espresse  nel
ricorso. 
    Tuttavia, la violazione del principio di  autodeterminazione,  in
uno con  i  parametri  che  verranno  di  seguito  elencati,  risulta
vieppiu' fondata nel piu' speciale caso in cui il motivo del revocato
consenso e' l'allegata violenza inquadrabile nelle fattispecie di cui
all'art. 473-bis.40 c.p.c. 
    Si tratta  di  un'ipotesi  piu'  ristretta  e  solo  parzialmente
intersecantesi con quella del piu' generale diritto ad un spatium  di
ripensamento e, in quanto tale, dotata di autonoma portata. 
    4.2. L'attuale disciplina viola, infatti, anche l'art. 117  Cost.
in relazione agli articoli 3 e 8 della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
nonche' agli articoli 1, par. 1, 2, par. 1, lettera a),  e  18  della
direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
ottobre 2012. 
    Non e' necessario soffermarsi ne' sul  rango  delle  norme  CEDU,
compresa la sua giurisprudenza che e' a  tutti  gli  effetti  diritto
CEDU, nell'ordinamento interno  ne'  sull'efficacia  delle  direttive
europee: basti qui il  richiamo  alle  note  sentenze  gemelle  della
Consulta n. 348 e n. 349 del 2007. 
    Certamente, sia le  norme  europee  che  le  norme  convenzionali
possono costituire parametri indiretti di conformita' delle  leggi  a
Costituzione. 
    Permane  solo  il  problema  della  cd.  doppia  pregiudizialita'
allorche' sia coinvolto un parametro  europeo:  tuttavia,  la  stessa
Consulta ha chiarito che «le violazioni  dei  diritti  della  persona
postulano la necessita' di un intervento erga omnes di questa  Corte,
anche in virtu' del principio che situa il  sindacato  accentrato  di
costituzionalita'  delle   leggi   a   fondamento   dell'architettura
costituzionale (art. 134 Cost.)» (v. sentenza n. 269/2017). La  Corte
ha precisato, inoltre, che tale conclusione  non  potrebbe  dirsi  in
contrasto con il diritto europeo atteso che la stessa  giurisprudenza
della Corte di giustizia (11 settembre 2014, C-112/13, A  v.  B.;  22
giugno 2012, C-188/10, Melki e  C-189/10,  Abdeli),  con  riguardo  a
fattispecie di cd. «doppia pregiudizialita'»  -  in  cui,  cioe',  si
pone, contestualmente, un conflitto con le norme  dell'Unione  e  con
quelle della Costituzione nazionale - ha  affermato  che  il  diritto
dell'Unione  non  osta  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di
costituzionalita' di competenza delle Corti costituzionali nazionali,
«purche' i giudici ordinari restino liberi  di:  a)  sottoporre  alla
Corte di giustizia, in  qualunque  fase  del  procedimento  ritengano
appropriata e finanche al termine  del  procedimento  incidentale  di
controllo generale delle leggi, qualsiasi questione  pregiudiziale  a
loro  necessaria;  b)  adottare  qualsiasi  misura   necessaria   per
garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti
dall'ordinamento giuridico dell'Unione; c) disapplicare,  al  termine
del  giudizio  incidentale   di   legittimita'   costituzionale,   la
disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il
vaglio di costituzionalita', ove la ritengano  contraria  al  diritto
dell'Unione» (v. sentenze n. 20 e n. 63 del 2019). 
    Nel caso di specie, le disposizioni eurounitarie richiamate,  per
come  vengono  qui  in   rilievo,   non   presentano   un   contenuto
sufficientemente   preciso   e   incondizionato   da    imporre    la
disapplicazione della  norma  interna,  ma  operano  quali  parametri
interposti ex art. 117 Cost. 
    4.2.1. Tanto premesso, muovendo dal contesto CEDU,  il  parametro
interposto va individuato negli articoli 3  e  8  della  Convenzione,
letti alla luce della giurisprudenza europea piu' recente in  materia
di violenza domestica e,  segnatamente,  delle  pronunce  ...  contro
Italia, del 23 settembre 2025 (d'ora innanzi  ...),  e  ...  e  altri
contro Italia, del 2 luglio 2026 (d'ora innanzi ...). 
    La Corte europea ha progressivamente  elaborato,  in  materia  di
violenza domestica, un nucleo  particolarmente  intenso  di  obblighi
positivi a carico degli Stati, ricavandolo dagli articoli 3 e 8 CEDU.
Essa ha chiarito che la violenza domestica  non  si  esaurisce  nella
violenza fisica, ma comprende anche la violenza psicologica, gli atti
persecutori,  le  minacce,  il  controllo  coercitivo,  la   violenza
economica e il timore di nuove  aggressioni.  In  ...,  la  Corte  ha
ribadito che  «oltre  alle  lesioni  fisiche,  l'impatto  psicologico
costituisce un aspetto importante della violenza domestica» e che  il
fenomeno «non e'  percepito  come  limitato  soltanto  alle  violenze
fisiche, ma comprende, tra l'altro, la  violenza  psicologica  o  gli
atti persecutori, le minacce e il timore di  nuove  aggressioni».  La
medesima sentenza ha poi valorizzato  la  situazione  di  particolare
vulnerabilita'  della   vittima,   affermando   che,   nel   trattare
giudizialmente la  violenza  contro  le  donne,  «spetti  ai  giudici
nazionali  tenere  conto  della  situazione  di  precarieta'   e   di
particolare  vulnerabilita',  morale,  fisica  e/o  materiale,  della
vittima, e valutarne la situazione di  conseguenza,  nel  piu'  breve
tempo possibile». 
    Il contenuto di tali obblighi e' stato precisato, sulla scorta di
Kurt contro Austria, secondo un triplice schema: le autorita'  devono
anzitutto  «reagire   immediatamente   alle   denunce   di   violenza
domestica»; devono poi  stabilire  se  esista  un  «rischio  reale  e
immediato per la vita della o delle vittime di violenza domestica che
sono state individuate» e, a tal fine, «procedere a  una  valutazione
del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva»; devono  infine
adottare, ove il rischio emerga, «misure  operative  preventive»  che
siano «adeguate e proporzionate al livello di rischio  rilevato».  La
Corte  ha  chiarito  che  gli  aggettivi  «autonoma»  e   «proattiva»
«rinviano all'obbligo,  per  le  autorita',  di  non  limitarsi  alla
percezione che ha la vittima del rischio al quale e' esposta,  ma  di
completarla con la loro propria valutazione». In questa  prospettiva,
la tutela  convenzionale  non  tollera  risposte  meramente  formali,
dilatorie o stereotipate, perche' la protezione garantita dalla legge
interna, per essere compatibile  con  la  Convenzione,  deve  operare
concretamente ed effettivamente nella pratica. 
    Detti  obblighi  non  gravano  soltanto  sull'autorita'   penale.
Proprio  ...  e  altri  contro  Italia  ha  affermato,   in   termini
inequivoci,  che  la  protezione  contro   le   condotte   rientranti
nell'ampia nozione di violenza domestica deve essere assicurata  «not
only in criminal proceedings but  also  by  the  civil  and  juvenile
courts in the context of family-law disputes, during which the courts
are responsible for assessing parental abilities and safeguarding the
best interests of the child». La stessa pronuncia  ha  aggiunto  che,
quando  siano  formulate  allegazioni  di  violenza  domestica,   gli
obblighi positivi derivanti dall'art. 8 Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
includono «the obligation of the family court to act in a timely  and
effective manner,  taking  into  account  the  specific  features  of
situations of domestic violence». Ne  deriva  che  il  giudice  della
famiglia non  puo'  trattare  le  allegazioni  di  violenza  come  un
elemento esterno o eccentrico rispetto al procedimento sullo status e
sulle condizioni familiari,  ma  deve  poter  reagire  con  strumenti
processuali idonei, tempestivi e proporzionati. 
    Tale approdo convenzionale assume rilievo decisivo  nel  presente
giudizio. 
    L'art. 473-bis.51  c.p.c.,  che  preclude  la  revocabilita'  del
consenso dopo il deposito del ricorso congiunto e  non  contempla  la
possibilita' di mutamento del rito anche  quando  una  parte  alleghi
fatti  di  violenza  domestica  sopravvenuti,  produce  l'effetto  di
paralizzare proprio quella reazione tempestiva ed  effettiva  che  la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali esige dal giudice della famiglia. 
    La criticita' convenzionale, quindi,  non  risiede  soltanto  nel
mancato riconoscimento di un generale ius poenitendi. 
    Il  punto  e'  diverso  ed  ultroneo:  la  disciplina   censurata
assoggetta al medesimo trattamento la revoca meramente opportunistica
o  capricciosa   e   quella   sorretta   da   allegazioni   concrete,
circostanziate e non manifestamente pretestuose di violenza domestica
o di genere sopravvenuta. 
    In tale seconda ipotesi, la  prosecuzione  necessitata  del  rito
consensuale, vale a dire  l'omologazione  o  il  mero  rigetto  «allo
stato»  della  domanda,  non  integrano  una  risposta  adeguata   al
parametro convenzionale, poiche' impediscono al giudice  di  assumere
l'effettivo governo della crisi familiare proprio nel momento in  cui
essa manifesta profili di rischio per  l'integrita'  personale  della
parte vulnerabile e per il benessere dei figli minori. 
    ... rafforza  tale  conclusione  anche  sotto  il  profilo  della
vittimizzazione secondaria. La Corte, condividendo le  preoccupazioni
espresse dal GREVIO, ha stigmatizzato la prassi  per  cui  i  giudici
civili «civil courts  ...  not  only  fail  to  detect  instances  of
violence, but they tend to ignore them», affermando che tale condotta
pone «a further burden on the victims of domestic violence instead of
protecting them».  Nella  stessa  prospettiva,  ha  ritenuto  che  il
mancato  esame  delle  allegazioni  di   violenza   domestica   possa
«reinforcing and prolonging her suffering, as well as her  perception
that the  violence  she  endured  remained  undetected».  Il  rischio
convenzionalmente rilevante, pertanto,  non  e'  soltanto  quello  di
lasciare priva di tutela la  parte  che  allega  violenza,  ma  anche
quello  di  trasformare  il  processo  familiare  in  un  fattore  di
ulteriore esposizione della vittima, quando esso ignori o neutralizzi
la portata delle allegazioni e continui a trattare  la  vicenda  come
mera crisi consensuale. 
    Nella stessa linea si colloca ..., ove la Corte ha  censurato  la
tendenza delle autorita' interne a non cogliere la specificita' della
violenza domestica e a ricondurre  condotte  oggettivamente  moleste,
aggressive o coercitive a semplici manifestazioni di  conflittualita'
familiare. 
    Tale principio e' particolarmente rilevante  quando  la  violenza
emerga dopo il deposito del  ricorso  congiunto:  in  quel  caso,  la
prosecuzione  del  rito   consensuale   rischia   di   cristallizzare
un'immagine ormai superata della crisi familiare  e  di  impedire  al
giudice  di  rivalutare  la  vicenda  alla  luce  della  sopravvenuta
emersione del rischio. 
    Alla luce  di  tali  principi,  la  disciplina  censurata  appare
incompatibile con l'art. 117 Cost., in relazione agli articoli 3 e  8
CEDU, nella parte in cui non consente, a fronte  di  una  revoca  del
consenso  sorretta  da  allegazioni  concrete  e  non  manifestamente
pretestuose di  violenza  domestica  o  di  genere  sopravvenuta,  il
passaggio dal rito consensuale al rito contenzioso. 
    Il deficit consiste nell'assenza di una clausola  processuale  di
salvaguardia per l'ipotesi in cui l'accordo, originariamente  formato
in  un  contesto  apparentemente  consensuale,  sia   successivamente
investito  dall'emersione  di  fatti  di  violenza  che,  secondo  la
giurisprudenza CEDU, impongono al giudice  una  risposta  tempestiva,
effettiva  e  proporzionata,  nonche'  una  valutazione  autonoma   e
complessiva del rischio. 
    Nel giudizio a quo, tale profilo assume  rilievo  particolarmente
evidente. 
    La revoca  del  consenso  non  e'  stata  prospettata  come  mero
ripensamento sull'assetto economico o  personale  concordato,  ma  e'
stata  accompagnata   dall'allegazione   di   condotte   violente   e
minacciose, anche alla presenza dei  figli  minori,  sfociate  in  un
decreto di citazione a giudizio per fatti successivi al deposito  del
ricorso: minacce di morte e percosse alla presenza dei figli. In tale
contesto, la preclusione assoluta al mutamento  del  rito  impone  al
giudice  di  continuare  a  trattare  la  vicenda  come  procedimento
consensuale,   sebbene   il   presupposto   sostanziale   di   quella
consensualita' sia stato inciso dall'emersione di fatti che,  secondo
la giurisprudenza convenzionale, esigono una reazione immediata e una
valutazione specifica del rischio. 
    4.2.1. Alle medesime conclusioni si perviene valorizzando,  quale
ulteriore parametro interposto  dell'art.  117  Cost.,  la  direttiva
2012/29/UE, e segnatamente gli articoli 1, par. 1, 2, par. 1, lettera
a) e l'art. 18.  Tali  disposizioni,  pur  riferite  al  procedimento
penale, impongono uno statuto minimo di protezione della  vittima  di
reato che non  puo'  essere  reso  privo  di  effetto  nel  parallelo
giudizio familiare, quando i  medesimi  fatti  di  violenza  incidano
sulla separazione, sull'affidamento dei figli e sulle  condizioni  di
vita della persona che allega di essere vittima. 
    L'art. 1,  par.  1,  stabilisce  che  scopo  della  direttiva  e'
garantire che le vittime di reato ricevano «informazione,  assistenza
e protezione adeguate»  e  siano  trattate  in  maniera  «rispettosa,
sensibile,  personalizzata,  professionale  e  non  discriminatoria».
L'art. 2, par. 1, lettera a), definisce vittima la persona fisica che
abbia subito «un danno, anche  fisico,  mentale  o  emotivo»  causato
direttamente da un reato. 
    Nel caso in cui la violenza sia allegata nell'ambito di una crisi
familiare, tale nozione rileva anche nel giudizio civile, perche'  la
regolazione dell'affidamento, della frequentazione e delle condizioni
di separazione incide direttamente sulla concreta  esposizione  della
vittima e dei minori al rischio denunciato. 
    Decisivo  e'  soprattutto  l'art.  18,  che  impone  misure   per
proteggere  la  vittima  e  i  suoi  familiari  da   «vittimizzazione
secondaria e  ripetuta,  intimidazione  e  ritorsioni»,  compreso  il
rischio di «danni emotivi o psicologici»,  e  per  salvaguardarne  la
dignita'. L'art. 22, par. 1, prescrive inoltre che le  vittime  siano
«tempestivamente» oggetto di  una  valutazione  individuale  volta  a
individuare le specifiche esigenze di protezione; il par.  2  indica,
quali criteri, le caratteristiche personali della vittima, il tipo  o
la natura del reato e le circostanze del reato; il  par.  3  richiede
particolare attenzione, tra le altre, alle vittime  di  «violenza  di
genere» e di «violenza nelle relazioni strette»; il par.  7  prevede,
infine, che, se gli elementi posti a base della valutazione mutano in
modo sostanziale, la  valutazione  sia  aggiornata  durante  l'intero
corso del procedimento penale. 
    La disciplina censurata entra in frizione con tali precetti nella
parte in cui,  una  volta  depositato  il  ricorso  consensuale,  non
consente al giudice  di  reagire  alla  sopravvenuta  allegazione  di
violenza domestica mediante il mutamento del rito e l'attivazione  di
un  procedimento  idoneo  a  valutare  il   rischio   attuale.   Essa
cristallizza,  infatti,  la  posizione  processuale  delle  parti  al
momento del deposito  del  ricorso  e  impedisce  che  la  successiva
emersione di fatti penalmente rilevanti  determini  un  aggiornamento
effettivo della risposta giudiziaria. 
    Gli articoli 23 e  24  confermano  tale  impostazione:  il  primo
prevede, per le vittime con specifiche esigenze di protezione, misure
volte, tra l'altro, a evitare il contatto  visivo  con  l'autore  del
reato, a consentire l'audizione senza  presenza  fisica  in  aula,  a
evitare domande non  necessarie  sulla  vita  privata  e  a  svolgere
l'udienza a porte chiuse; il secondo detta ulteriori garanzie  per  i
minori vittime di reato. 
    Ne deriva che, quando la violenza allegata coinvolga anche  figli
minori, il sistema eurounitario  richiede  una  risposta  processuale
capace di proteggere contestualmente la persona offesa  e  i  minori,
non  gia'  la  prosecuzione  automatica  di  un  rito  costruito  sul
presupposto della perdurante consensualita'. 
    E' vero che la direttiva  2012/29/UE  disciplina  direttamente  i
diritti della vittima nel procedimento penale. 
    Tuttavia, nel giudizio a quo, il processo civile familiare non e'
estraneo a quel quadro di protezione: esso e' chiamato a regolare  le
condizioni di separazione,  l'affidamento  e  la  frequentazione  dei
figli minori proprio mentre pende un procedimento penale per  minacce
e percosse  commesse,  secondo  l'imputazione,  alla  presenza  degli
stessi figli. 
    In una situazione siffatta, una lettura del  diritto  processuale
interno che impedisca ogni adattamento del rito e vincoli il  giudice
al  paradigma  consensuale   rischia   di   vanificare,   sul   piano
sostanziale, l'effetto utile delle garanzie europee,  perche'  separa
artificiosamente il procedimento penale,  nel  quale  la  persona  e'
riconosciuta come vittima potenziale, dal procedimento familiare, nel
quale quella stessa persona e i figli minori  subiscono  gli  effetti
pratici piu' immediati della crisi e del rischio denunciato. 
    Del resto, l'acquis europeo,  soprattutto  quello  convenzionale,
non conosce una rigida impermeabilita' tra processo civile e processo
penale quando  venga  in  rilievo  la  protezione  della  vittima  di
violenza domestica, ma si preoccupa di garantire  standard  effettivi
di tutela, imponendo una trattazione unitaria, circolare e coordinata
delle vicende di violenza. 
    In ... , la Corte europea dei  diritti  dell'uomo,  nell'opinione
concorrente,  ha  ancora  piu'  esplicitamente   osservato   che   la
prevenzione della vittimizzazione  secondaria  richiede  «a  holistic
approach  encompassing  the  response  of  all   public   authorities
involved». 
    Nel prisma convenzionale, dunque, il procedimento penale e quello
familiare non possono procedere come compartimenti stagni  quando  il
medesimo nucleo fattuale  di  violenza  incide,  al  contempo,  sulla
responsabilita' penale dell'autore e sulla regolazione  civile  della
crisi familiare. 
    4.3. L'attuale disciplina viola, inoltre, gli articoli 24  e  111
Cost. letti in combinato disposto con l'art. 117 Cost.  in  relazione
agli articoli 3, 6 e 8 della CEDU, nonche' l'art. 5, comma  2,  della
Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
cd. Convenzione di Istanbul. 
    Il parametro degli  articoli  24  e  111  Cost.  assume  autonoma
rilevanza.   La   disciplina   censurata    non    incide    soltanto
sull'autodeterminazione della parte che intenda revocare il  consenso
o sui diritti sostanziali  delle  vittime,  ma  compromette  altresi'
l'effettivita' della tutela giurisdizionale, il diritto di difesa, il
contraddittorio e la parita' delle armi. 
    4.3.1. Il primo vulnus riguarda  l'impossibilita'  di  mutare  il
rito in contenzioso «comune» ex articoli 473-bis.12 e ss.  codice  di
procedura civile con  eventuale  innesto  del  subprocedimento  sulla
violenza ex articoli 473-bis.40 e ss. codice di procedura civile.  Il
giudice resta infatti sempre vincolato al modulo  consensuale,  anche
quando il presupposto sostanziale di  quel  modulo  -  la  perdurante
convergenza delle parti sull'assetto della crisi -  sia  venuto  meno
per effetto di allegazioni sopravvenute di violenza domestica. 
    4.3.2.  Il  secondo  vulnus  concerne  l'istruttoria.  Nel   rito
consensuale il giudice non puo'  assegnare  i  termini  di  cui  agli
articoli 473-bis.16 e Id.17 codice di procedura civile o esercitare i
poteri di cui agli articoli 473-bis.42, Id.44  e  Id.46  c.p.c.:  non
puo'  strutturare  un   pieno   contraddittorio   sulle   allegazioni
sopravvenute,  non  puo'  ammettere  prove  testimoniali,   acquisire
d'ufficio  documenti,  disporre  indagini  dei  servizi   sociali   o
consulenze tecniche nei modi  propri  del  giudizio  contenzioso.  Ne
consegue che  la  parte  che  alleghi  fatti  di  violenza  domestica
sopravvenuti non dispone di  uno  spazio  processuale  effettivo  per
dimostrarne la fondatezza, mentre la  controparte  puo'  limitarsi  a
contestarli e, al tempo stesso, insistere per l'omologa  dell'accordo
originario. 
    Il vulnus relativo all'istruttoria si appalesa vieppiu'  probante
se si considera il piu' recente orientamento della giurisprudenza  di
legittimita', secondo cui «in tema  di  provvedimenti  riguardanti  i
minori e la responsabilita' genitoriale, il  giudice  -  anche  nella
disciplina anteriore  rispetto  all'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 149 del 2022 - non puo'  trascurare  l'allegazione  di
comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori  del  minore,
dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di
ricostruire  il  quadro  complessivo  della  relazione  familiare   e
valutare il miglior interesse del minore e l'idoneita' dei genitori a
svolgere  adeguatamente   i   loro   compiti;   nel   compiere   tale
accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti  del  processo
penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione  sul
punto, sicche' l'archiviazione di denunce in sede penale non puo'  di
per se' escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede  civile»
(Sez. 1, ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025). 
    Dovendo compiere un'autonoma valutazione, il giudice  civile  non
puo',  infatti,  appiattirsi   sulla   pur   eventualmente   prodotta
documentazione  d'indagine;   ma,   non   potendo   compiere   alcuna
istruttoria,  l'imparziale  valutazione  delle  fonti  di  prova   e'
alquanto difficile, se non impossibile. 
    4.3.3.  Il  terzo  vulnus,  distinto  dai  precedenti,   riguarda
l'impossibilita' di adottare provvedimenti provvisori  e  urgenti  e,
piu' in generale, di attivare il  sottosistema  processuale  previsto
per le allegazioni di violenza domestica o di genere. Il giudice  del
procedimento ex art. 473-bis.51 codice di procedura civile  non  puo'
emettere i provvedimenti  ex  art.  473-bis.22  c.p.c.,  destinati  a
regolare nell'immediatezza affidamento, collocamento,  frequentazione
dei minori e contributo al mantenimento. 
    Non potendo mutare il rito, il giudice non puo' neppure  adottare
le cautele del procedimento in cui siano dedotti  fatti  di  violenza
domestica o  di  genere,  tra  cui  quelli  previsti  dagli  articoli
473-bis.46 e Id.70 c.p.c. 
    Il problema non e', dunque, soltanto probatorio  o  di  rito,  ma
anche di tutela interinale: proprio  quando  vengono  allegati  fatti
potenzialmente idonei  a  incidere  sull'integrita'  personale  della
parte e sull'interesse dei  minori,  il  giudice  resta  privo  degli
strumenti necessari per approntare una risposta immediata. 
    4.3.4. Da tale assetto deriva anche la violazione  della  parita'
delle armi. La parte  che  intenda  mantenere  fermo  l'accordo  puo'
invocare  l'irrevocabilita'  del  consenso  originario   e   ottenere
l'omologa delle condizioni pattuite,  pur  a  fronte  di  allegazioni
nuove, gravi e penalmente rilevanti formulate  dall'altra  parte.  Il
consenso prestato al momento del deposito del ricorso  finisce  cosi'
per attribuire ad una parte una posizione di  sostanziale  prevalenza
processuale: chi  insiste  per  l'omologa  puo'  paralizzare  sia  la
trasformazione del rito, sia l'accertamento delle sopravvenienze, sia
l'adozione di misure provvisorie. 
    Il diritto all'omologa assume, in tal modo, una fisionomia  quasi
potestativa, esercitabile a discapito della parte che allega violenza
e dei figli minori coinvolti nella crisi familiare. 
    Tutti questi vulnera confliggono con l'art. 24 Cost. ove assicura
il diritto «pieno» di difesa, nonche' con gli articoli 111 Cost. e  6
Cedu,  che  enunciano  i  principi  della  parita'  delle   armi   ed
attribuiscono  a  tutte  le  parti  il  diritto   ad   un'istruttoria
imparziale. Precisamente, il comma 2 dell'art. 111  Cost.  stabilisce
che «ogni processo si svolge nel contraddittorio  tra  le  parti,  in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale» e l'art.
6 Convenzione europea per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
delle liberta' fondamentali prescrive che «ogni persona ha diritto  a
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed  entro  un
termine  ragionevole  da  un  tribunale  indipendente  e  imparziale,
costituito per legge, il quale  sia  chiamato  a  pronunciarsi  sulle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere  civile  o  sulla
fondatezza di ogni accusa penale formulata  nei  suoi  confronti.  La
sentenza deve essere  resa  pubblicamente,  ma  l'accesso  alla  sala
d'udienza puo' essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto
o  parte  del  processo  nell'interesse  della  morale,   dell'ordine
pubblico o della sicurezza nazionale  in  una  societa'  democratica,
quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita
privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata  strettamente
necessaria  dal  tribunale,  quando  in   circostanze   speciali   la
pubblicita'  possa   portare   pregiudizio   agli   interessi   della
giustizia». 
    Non puo', dunque,  dubitarsi  che  i  principi  richiamati  siano
rilevanti anche nel processo civile. 
    4.3.5. Inoltre, la disciplina attuale  confligge  anche  con  gli
obblighi  derivanti  dall'art.  5,  comma  2  della  Convenzione   di
Istanbul, perche' non permette al giudice di  esercitare  «la  debita
diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e  risarcire
le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non  statali  che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».  Del
resto,  la  sentenza  ... insiste  sul   concetto   di   «ragionevole
diligenza» al fine di valutare «se il modo in  cui  i  meccanismi  di
diritto civile e penale sono stati attuati nel  caso  di  specie  sia
stato lacunoso al punto di comportare una violazione  degli  obblighi
positivi a carico dello Stato convenuto ai  sensi  della  Convenzione
(Buturugă, § 65, e Valiulienė, § 79, entrambe sopra citate)». 
    4.3.6. Il richiamo agli articoli 3 e 8 Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
rafforza, quindi, tale conclusione sotto il profilo dell'effettivita'
della tutela. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle  pronunce
... e ..., ha chiarito che, in presenza di  allegazioni  di  violenza
domestica, il giudice deve poter  fornire  una  risposta  tempestiva,
effettiva e proporzionata, fondata su una  valutazione  concreta  del
rischio e attenta alle specificita' della violenza familiare.  Se  il
giudice civile resta privo del potere di mutare il rito, di  compiere
istruttoria e di adottare provvedimenti provvisori o misure collegate
alla violenza, quella tutela rimane meramente teorica e  non  pratica
ed effettiva. 
    Precisamente, nella sentenza  ...,  e'  stato  scritto  che  «the
decision-making process must be  fair  and  such  as  to  ensure  due
respect for the interests safeguarded  by  Article  8.  The  domestic
courts must conduct an in-depth  examination  of  the  entire  family
situation and of a whole series of factors, particularly those  of  a
factual, emotional, psychological, material and medical  nature,  and
make a balanced and reasonable assessment of the respective interests
of each person, with a constant concern for determining what would be
the best solution for the child, as this consideration  is  in  every
case of crucial importance».  L'attenzione  istruttoria  deve  essere
massima in presenza di  violenza  assistita  o  compiuta  su  minore:
«Moreover, the right to human  dignity  and  psychological  integrity
calls for particular  attention  where  a  child  is  the  victim  of
violence (see, mutatis mutandis, see Söderman  v.  Sweden  [GC],  no.
5786/08, § 81, ECHR 2013 and D.M.D. v. Romania, no. 23022/13, § 51, 3
October 2017). To that extent, the Court  also  reiterates  that  the
failure of the domestic authorities to take into account incidents of
domestic violence  in  the  determination  of  child  contact  rights
breaches their Article 8 obligations (see Luca  v.  the  Republic  of
Moldova, no. 55351/17, §§ 90-95, 17 October 2023)». 
    Nel giudizio a  quo,  i  tre  profili  emergono  con  particolare
evidenza. La revoca  del  consenso  della  sig.ra  C.  non  e'  stata
giustificata da un mero ripensamento sull'assetto concordato,  ma  da
allegazioni di minacce di morte, percosse e condotte aggressive  alla
presenza dei figli minori, successivamente confluite in un decreto di
citazione a giudizio per fatti posteriori  al  deposito  del  ricorso
consensuale. A fronte di tali allegazioni, il sig.  O.  ha  insistito
per l'omologa dell'accordo originario. 
    L'attuale disciplina impedisce, in primo luogo, di convertire  il
procedimento in rito contenzioso «comune», l'unico in grado, come  si
vedra' anche nelle conclusioni, di soddisfare tutti gli interessi  in
gioco; impedisce, in secondo luogo, di accertare nel  contraddittorio
pieno la fondatezza delle  allegazioni  sopravvenute;  impedisce,  in
terzo luogo, di adottare provvedimenti provvisori e misure specifiche
idonee a fronteggiare il rischio dedotto. 
    Il giudice resta quindi costretto entro l'alternativa tra omologa
e  rigetto  allo  stato,  senza  poter  individuare,  con   strumenti
processuali adeguati,  l'assetto  piu'  conforme  alla  tutela  della
persona offesa e all'interesse dei minori (v., ancora una  volta,  la
sentenza ... , secondo cui «despite  the  seriousness  of  the  facts
alleged by the first applicant, the decisions of the Juvenile  Court,
taken after three years, as well as the interim decision  to  suspend
G.P.'s parental responsibility, have disregarded the  allegations  of
domestic violence. None of the decisions examined the violent conduct
allegedly perpetrated by G.P. against the applicants, as described in
the  first  applicant's  request  before  the  Juvenile  Court   (see
paragraph 18 above) as well as during the hearings (see paragraph  20
above). In this regard, the Court notes that the final  decision  was
issued using a pre-printed template, merely striking out the portions
of the decision that were not suitable for the specific case, without
any detailed analysis of the facts or assessment of the merits of the
three applicants' statements regarding the violent conduct  they  had
suffered over time», ma v. anche i  paragrafi  118-121  della  stessa
sentenza, ove addirittura si legge che la  Corte  si  dice  «colpita»
(struck) dall'approccio seguito  dal  Tribunale  per  i  minorenni  e
sottolinea che simili modalita'  di  trattazione  minano  la  fiducia
delle vittime di violenza domestica nella capacita'  delle  autorita'
nazionali di  gestire  adeguatamente  procedimenti  nei  quali  siano
formulate  allegazioni  di  tale  natura.  La  protezione  contro  le
condotte riconducibili alla violenza domestica deve essere assicurata
non solo nel processo penale, ma anche dinanzi ai  giudici  civili  e
minorili  chiamati,  nelle  controversie  familiari,  a  valutare  le
capacita' genitoriali e a salvaguardare il  superiore  interesse  del
minore). 
    4.4. L'attuale disciplina viola, infine, gli articoli 2 e 3 Cost.
rispetto sia al principio di  ragionevolezza  che  a  quello  di  non
discriminazione. 
    E'  ben  noto  che  la  Corte  ha  esteso  il  proprio  sindacato
all'irragionevolezza non solo estrinseca, individuabile sulla base di
un tertium comparationis, ma anche  intrinseca,  in  ragione  di  una
sproporzione o inadeguatezza assoluta ed autoevidente della norma. 
    4.4.1. Nel caso di specie, si profila  un'irragionevolezza  della
disciplina di natura intrinseca. 
    Uniformando separazione e divorzio consensuali, il legislatore ha
prodotto una disciplina disattenta ai  diritti  personalissimi  delle
parti e, pertanto, costituzionalmente irragionevole: se, infatti, una
delle funzioni del «mistero del processo» civile  e'  l'attuazione  e
l'esercizio di diritti, quest'ultimo deve prevedere gli strumenti, in
primis, per la tutela dei  soggetti  piu'  fragili,  necessitanti  di
protezione in quanto deboli,  senza  creare,  neppure  astrattamente,
possibili prevaricazioni processuali. 
    Risulta,  cosi',   irragionevole,   sul   piano   sostanziale   e
processuale, che una parte non abbia il diritto  di  ripensamento  su
una scelta esistenziale dopo  il  deposito  del  ricorso  in  termini
prestabiliti, cosi' come risulta irragionevole sul piano  processuale
che la parte vittima di violenza non possa motivatamente revocare  il
proprio consenso e domandare l'adozione dei  provvedimenti  a  tutela
propria e della prole, previa debita istruttoria. 
    Non  a  caso,  in  piena  armonia  con  i  valori  costituzionali
denunciati, l'ormai abrogato art. 711 c.p.c. permetteva una  generale
revoca  del  consenso  quantomeno  sino  alla  comparizione   innanzi
all'istruttore o al Presidente,  e  il  parimenti  abrogato  art.  4,
sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970, prevedeva che «qualora
il tribunale ravvisi che le condizioni  relative  ai  figli  sono  in
contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura  di
cui al comma 8», con conseguente possibilita' di  mutamento  al  rito
contenzioso. 
    Il nuovo rito, invece, da un lato,  ha  unificato  separazione  e
divorzio consensuali creando una sola disciplina del tutto  simile  a
quella  del  vecchio  divorzio  congiunto,  ma  dall'altro,  non   ha
trasposto nel nuovo tessuto normativo il  diritto  al  mutamento  del
rito ne' vi ha trasposto, rispetto all'abrogato art. 711  c.p.c.,  il
presupposto processuale dell'attualita' del consenso alla separazione
innanzi al giudice delegato. 
    4.4.2. Sotto un diverso e connesso profilo, poi, la disciplina e'
anche discriminatoria  ex  art.  3  Cost.  nella  parte  in  cui  non
considera - e quindi tratta egualmente - la differente situazione  di
chi ha subito violenza medio tempore nel processo rispetto  a  quella
della parte che si limiti a un  ripensamento  ed  ancora  rispetto  a
quella di chi quella  violenza  non  ha  mai  subito.  Non  permette,
infatti, al  giudice  di  valutare  se  la  revoca  del  consenso  e'
«capricciosa» o meritevole, ma induce alla sua totale  pretermissione
ai fini dell'omologa o del rigetto. Infine, non  assicura  a  nessuna
delle  parti  la  possibilita'  di  provare,  neanche  informalmente,
l'allegata violenza o, d'altro lato, il «capriccio» della revoca. 
    Sul piano piu' squisitamente processuale, inoltre, la  disciplina
e' discriminatoria nella parte in cui concede una differente tutela a
chi ha intrapreso il rito consensuale ex art.  473-bis.51  codice  di
procedura civile ed ha successivamente subito una  condotta  violenta
inquadrabile nell'art. 473-bis.40 codice di procedura civile rispetto
a chi ha invece immediatamente adito il giudice con il rito  «comune»
con innesto di quello speciale sulla violenza domestica o di  genere:
alla prima persona, infatti, non viene garantita  tutela  processuale
pari alla seconda, anche se l'elemento differenziale e' dato solo dal
fattore temporale, imprevedibile per la vittima. 
    4.4.3.  L'irragionevolezza  si  appalesa  in  modo  ancora   piu'
preponderante in  caso  di  «separorzio»  consensuale:  infatti,  non
ammettere la revoca del  consenso  cristallizzatosi  al  momento  del
ricorso  significa  eliminare  ogni  differenza  tra  separazione   e
divorzio  nonche'  elidere  quello  spatium  deliberandi  che,   come
evidenziato da autorevole dottrina,  non  ha  una  valenza  meramente
formale, ma assume un rilievo sostanziale, poiche' esprime  un  favor
per la famiglia e per la possibilita'  che,  ove  la  crisi  non  sia
irreversibile o non derivi  da  fatti  di  particolare  gravita',  la
comunita' coniugale possa ricomporsi. La permanenza  nello  stato  di
separazione, inoltre, puo'  rispondere  anche  a  ragioni  personali,
ideologiche o religiose,  sicche'  il  passaggio  al  divorzio  resta
espressione di un diritto della parte, ma non puo' essere configurato
come un dovere. 
    Va, pero', specificato che la questione sollevata  non  puo'  che
circoscriversi,  in  punto  di  rilevanza,  all'ipotesi  della   sola
separazione  consensuale,  poiche'  il  giudizio  a  quo   e'   stato
introdotto a tale fine. 
    Tuttavia, onde evitare ulteriori ipotesi  di  irragionevolezza  e
discriminazione, anche in considerazione della  natura  unitaria  del
rito speciale di cui all'art. 473-bis.51 codice di  procedura  civile
nonche'  delle  emergenti  interpretazioni  giurisprudenziali,  resta
ferma la possibilita' per la Corte costituzionale, ove ne  ravvisi  i
presupposti,  di  valutare  gli  effetti   sistemici   dell'eventuale
declaratoria  di  illegittimita'  anche   rispetto   alle   ulteriori
fattispecie ricomprese nel rito  unitario,  separorzio  compreso,  ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    I profili dell'irragionevolezza e della  non  discriminazione  si
saldano, quindi, con quello del diritto all'autodeterminazione. 
    4.4.4. Va, infine, ribadito, per tutti  i  parametri  evocati  ai
par. 4.2 e ss. di questa  ordinanza,  che  le  frizioni  non  possono
essere risolte mediante interpretazione conforme. 
    L'art. 473-bis.51  codice  di  procedura  civile  non  contempla,
infatti,  alcuna  clausola  che  consenta,  a  fronte  della   revoca
unilaterale del consenso, tanto piu' ove sia pendente un procedimento
penale per fatti di violenza domestica sopravvenuti,  la  conversione
del rito consensuale in rito contenzioso, l'innesto nel  procedimento
della disciplina degli articoli 473-bis.12 e ss.  c.p.c.,  l'adozione
dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22  codice  di
procedura civile e l'attivazione dei poteri propri  del  procedimento
ex articoli 473-bis.40 e ss. c.p.c. 
    Attribuire al giudice un simile potere senza un intervento  della
Consulta o del legislatore significherebbe introdurre in via pretoria
una regola processuale nuova, incidente sulla struttura del giudizio,
sulle  preclusioni,  sulle  forme  del  contraddittorio,  sui  poteri
officiosi, sull'istruttoria e sugli esiti  decisori:  operazione  che
eccede    i    limiti    dell'interpretazione     costituzionalmente,
convenzionalmente ed eurounitariamente orientata. 
    In  particolare,  rispetto   agli   articoli   2   e   3   Cost.,
l'interpretazione conforme non consente un'estensione certa  a  tutte
le fattispecie astrattamente coinvolte, con conseguente aggravio  per
il  principio  di  certezza  del  diritto   e   ulteriori   possibili
discriminazioni: di qui, l'assoluta esigenza  di  una  pronuncia  con
efficacia erga omnes. 
    4.4.5. L'impraticabilita' dell'interpretazione costituzionalmente
orientata  dimostra,  in  definitiva,  che  tutti  i   parametri   di
violazione denunciati in questa ordinanza, come del  resto  i  valori
costituzionali, sono sistematicamente legati e  manifestano  la  gia'
menzionata irragionevolezza, che trova la sua sintesi  nella  mancata
tutela della persona. 
 
5. In  conclusione,  e'  possibile  prospettare  plurimi  profili  di
illegittimita' dell'art. 473-bis.51 c.p.c. 
    5.1. Il primo, e piu' generale, e'  di  carattere  sostanziale  e
processuale ove non si prevede un diritto al ripensamento rispetto al
consenso espresso nel ricorso  depositato.  Esso  e'  emendabile  nei
termini di cui al par. 4.1. della presente ordinanza. 
    5.2. Il secondo, subordinato e speciale rispetto al primo,  oltre
che di carattere piu' spiccatamente processuale, riguarda l'emersione
sopravvenuta in corso di causa di condotte di violenza. 
    Anche in tale ultimo caso, la  norma  e'  agevolmente  emendabile
attraverso la previsione della conversione del  rito  consensuale  in
contenzioso «comune» nell'ipotesi in cui la persona  che  revochi  il
consenso alleghi fatti di  violenza  inquadrabili  nelle  fattispecie
gia' tipizzate dal legislatore all'art. 473-bis.40 c.p.c. 
    L'unico rito che garantisce alle parti  il  maggior  standard  di
tutela possibile e' quello contenzioso «comune» di cui al Capo II del
Titolo IV-bis del Libro II del  c.p.c.:  solo  in  questo  rito  esse
potranno, infatti, ottenere la pronuncia  sullo  status,  l'emissione
dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 codice  di  procedura
civile nonche' l'apertura di  un  subprocedimento  specifico  per  le
condotte di allegata violenza. 
    E', infatti, orientamento  consolidato  nella  giurisprudenza  di
merito quello secondo cui il rito «comune» e quello  «speciale  sulla
violenza» possono convivere: del resto, l'art. 473-bis.41  codice  di
procedura civile prevede che  «il  ricorso  indica,  oltre  a  quanto
previsto dagli articoli 473-bis 12  e  473-bis  13»  con  un  diretto
richiamo al rito «comune» e l'art.  473-bis.40  codice  di  procedura
civile  stabilisce  che  «le  disposizioni  previste  dalla  presente
sezione si applicano nei procedimenti in  cui  siano  allegati  abusi
familiari o condotte di violenza  domestica  o  di  genere  poste  in
essere da una parte nei confronti dell'altra  o  dei  figli  minori».
Anche la Relazione illustrativa al  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 149 e', sul  punto,  limpidissima  laddove  e'  scritto  che
«sara' sufficiente che anche solo in uno degli atti introduttivi (nel
ricorso, sia quando proposto dalla parte,  sia  quando  proposto  dal
pubblico ministero, ovvero  nella  comparsa  di  costituzione)  siano
presenti allegazioni di violenza di genere o domestica, o  di  abuso,
per garantire una  trattazione  piu'  rapida  del  procedimento,  con
attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio  a  compiere  un
rapido   accertamento   sulla   fondatezza   dell'allegazione».    Il
riferimento  e',  all'evidenza,   ad   uno   qualsiasi   degli   atti
introduttivi del giudizio contenzioso. Cio' conferma che rito  comune
e  disciplina  speciale  sulla  violenza  esistono  all'interno   del
medesimo rito unitario secondo un rapporto di integrazione e  non  di
reciproca esclusione. 
    L'accesso al rito di cui Capo III, Sezione I, del  Titolo  IV-bis
del Libro II del codice di procedura  civile  e',  poi,  naturalmente
votato, per astratta previsione legislativa, ad affrontare l'allegata
violenza e, in quanto tale, appare il rimedio processuale piu' idoneo
a garantire  la  presunta  vittima  di  violenza  e  i  figli  minori
eventualmente coinvolti. Basti qui, invero, soltanto ricordare che il
giudice, in virtu' di quel rito, puo' emettere provvedimenti inaudita
altera  parte,  disporre  mezzi  di   prova   oltre   i   limiti   di
ammissibilita' previsti dal  c.c.,  abbreviare  i  termini,  disporre
d'ufficio alcuni mezzi di prova orale, ascoltare il  minore,  dare  i
provvedimenti  provvisori  piu'  opportuni  ed  emettere  ordini   di
protezione ex art. 473-bis.70 codice di procedura civile.  Si  tratta
di strumenti che realizzano la tutela effettiva convenzionale. 
    Non potrebbe poi eccepirsi che le  fattispecie  di  cui  all'art.
473-bis.70  codice   di   procedura   civile   siano   eccessivamente
«generiche» al punto da prestarsi a «revoche abusive» sia perche'  la
formulazione proviene direttamente dal legislatore sia perche', anche
nell'attuale attivita' processuale, spetta al  giudice  sussumere  il
caso nella fattispecie previa attenta e  rigorosa  valutazione  delle
allegate condotte di violenza che, gia' solo per la concessione della
tutela inaudita, devono essere sufficientemente precise, offensive  e
suffragate da validi elementi documentali. 
    La previsione di una clausola di  salvaguardia  di  mutamento  da
rito consensuale a rito «comune» contenzioso nell'ipotesi in  cui  la
persona  che  revochi  il  consenso   alleghi   fatti   di   violenza
inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c., e',
poi,  ancora  una  volta,  impossibile   da   percorrere   attraverso
un'interpretazione conforme. 
    Sostenere,   infatti,   che   in   base   ad   un'interpretazione
costituzionalmente  orientata  dell'art.   473-bis.40   c.p.c.,   nel
processo consensuale ex art. 473-bis.51 codice  di  procedura  civile
possa  innestarsi  un  subprocedimento  sulla  violenza,   lascerebbe
insoluto il problema dell'assenza di consenso rispetto alla pronuncia
sullo status, i  cui  presupposti,  lungi  dall'essere  incontestati,
diventerebbero contenziosi con conseguente inadeguatezza  teleologica
di  un  procedimento  di  volontaria   giurisdizione.   Inoltre,   il
subprocedimento sulla violenza non permetterebbe al  giudice  ne'  di
emettere i provvedimenti provvisori  ex  art.  473-bis.22  codice  di
procedura  civile  ne'  di  verificarne  l'andamento,  con   evidente
compressione   dei   gia'    denunciati    diritti    costituzionali,
convenzionali  ed  europei  delle  vittime  primarie   e   secondarie
coinvolte e con la sostanziale creazione di  un  ibrido  processuale,
che neppure la Relazione illustrativa aveva prospettato. 
    Non puo' che concludersi, dunque, che la prospettata clausola  di
salvaguardia e' «a rime obbligate» perche' solo  la  conversione  nel
rito «comune» permette di soddisfare tutti  gli  interessi  in  gioco
(relativi allo status, ai  provvedimenti  provvisori  e  alla  tutela
della   violenza)   senza   che   la   Consulta   si   spinga   verso
un'inammissibile nomogenesi di «ampio respiro», ma applichi piuttosto
un tessuto procedimentale completo ed autosufficiente. 
    Cosi', nel caso di specie, per la C. ,  sarebbe  stato  possibile
legittimamente revocare il proprio consenso e chiedere  il  mutamento
del rito da consensuale in contenzioso ex articoli 473-bis.12 e  s.s.
c.p.c., con il conseguente accesso alle tutele di cui al Capo II e al
Capo III, Sezione I, del Titolo IV-bis del Libro II  del  c.p.c.:  le
condotte di violenza da lei allegate a danno suo  e  dei  suoi  figli
sono infatti specifiche, temporalmente  circoscritte,  suffragate  da
elementi documentali (il rinvio a giudizio) e rientranti  nell'orbita
di cui all'art. 473-bis.40 c.p.c. 
    5.3.  Pertanto,  considerato  che  la  prospettazione   di   piu'
questioni tra loro subordinate nella medesima  ordinanza  e'  ammessa
dalla Consulta con giurisprudenza consolidata purche' «la motivazione
complessiva dell'ordinanza  di  rimessione  -  pur  non  recando  una
formale e testuale  qualificazione  delle  due  questioni  sollevate,
rispettivamente, come «principale» (la  prima)  e  «subordinata»  (la
seconda) - fa,» (rectius: faccia)  «comunque,  emergere,  con  chiara
evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione»
(v.  Corte  costituzionale  sentenza  n.  152/2020),   va   sollevata
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 473-bis.51 c.p.c. 
        in via principale, nella parte in  cui  non  prevede  che  le
parti, all'udienza di cui al comma terzo della citata norma,  debbano
confermare la volonta' di  separarsi  alle  condizioni  espresse  nel
depositato ricorso, 
        ed in via subordinata,  nella  parte  in  cui  non  consente,
nell'ipotesi in cui la persona che revochi il consenso alleghi  fatti
di violenza inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 473-bis.40
c.p.c., di mutare il rito da consensuale in quello contenzioso di cui
al Capo II del Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c. 
    5.4. La delicatezza degli interessi coinvolti, riguardanti  anche
minori, impone di disporre  l'omissione  delle  generalita'  e  degli
altri  dati  identificativi,  in  caso  di  diffusione  del  presente
provvedimento, ex art. 52, comma 2, decreto legislativo  n.  196  del
2003. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e  23  della
legge n. 87 del 1953 e le connesse norme integrative, 
        1) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 473-bis.51  codice
di procedura civile in via principale, nella parte in cui non prevede
che le parti, all'udienza di cui al comma terzo della  citata  norma,
debbano confermare la volonta' di separarsi alle condizioni  espresse
nel depositato ricorso, ed in via subordinata, nella parte in cui non
consente, nell'ipotesi in cui la  persona  che  revochi  il  consenso
alleghi fatti di  violenza  inquadrabili  nelle  fattispecie  di  cui
all'art. 473-bis.40 c.p.c., di  mutare  il  rito  da  consensuale  in
quello contenzioso di cui al Capo II del Titolo IV-bis del  Libro  II
del c.p.c., per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 24, 29, 31, 41 e
111 Cost., nonche' con l'art. 117 Cost., in relazione  agli  articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,
agli articoli 3,  6,  8  e  12  CEDU,  all'art.  5,  comma  2,  della
convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, e agli articoli 1,  par.  1,  2,
par. 1, lettera a), e 18 della direttiva  2012/29/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
        2) dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        3) sospende il giudizio in corso; 
        4)  ordina  che  a  cura  della  cancelleria  l'ordinanza  di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti in causa ed al pubblico ministero, nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        5) ordina che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai
presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        6) dispone che, ai sensi del decreto legislativo n.  196  del
2003,  art.  52,  siano  omessi  le  generalita'  e  gli  altri  dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento; 
        7) dispone che, ove  non  gia'  presente  nel  fascicolo,  la
cancelleria certifichi la data  del  deposito  del  ricorso  iscritto
all'originario R.G.V.G. n. 364/2024 e inserisca  tale  certificazione
nel fascicolo telematico dell'intestato R.G.; 
    Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2026. 
        Vallo della Lucania, 14 luglio 2026 
 
                       Il Presidente: Sannino 
 
 
                                                 L'estensore: D'Amato