Reg. ord. n. 147 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 14/07/2026
Tra: A. C. C/ M. O.
Oggetto:
Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta medio tempore tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Omessa previsione che, all’udienza di comparizione davanti al giudice relatore, le parti debbano confermare la volontà di separarsi alle condizioni espresse nel depositato ricorso – Contrasto con il diritto, anche convenzionale, all’autodeterminazione – Lesione della libertà personale – Lesione dell’autodeterminazione negoziale – Contrasto con il principio di eguaglianza dei coniugi – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.51.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 29, 31, 41, 117 [, primo comma]; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 1, 2 e 3; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art. 12.
In via subordinata: Matrimonio – Separazione – Separazione consensuale – Procedimento su domanda congiunta – Revoca unilaterale del consenso pervenuta medio tempore tra il deposito del ricorso consensuale e la riserva al Collegio – Preclusione, nell’ipotesi in cui la parte che revochi il consenso alleghi fatti inquadrabili nelle fattispecie di cui all’art. 473-bis.40 cod. proc. civ. (abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere), di mutamento del rito da consensuale in contenzioso – Contrasto con il diritto, anche convenzionale, all’autodeterminazione – Lesione della libertà personale – Lesione dell’autodeterminazione negoziale – Inosservanza degli obblighi internazionali con particolare riguardo alle previsioni, unionali e convenzionali, in materia di violenza domestica che richiedono strumenti di reazione tempestiva ed effettiva – Inadeguatezza della disciplina che non prevede una clausola processuale di salvaguardia nel caso di allegazione di sopravvenute situazioni di violenza domestica rispetto al consenso inizialmente prestato – Limitazione del potere di accertamento, istruttorio e di adozione di provvedimenti interinali a tutela della vittima – Incidenza sull’effettività della tutela delle vittime di reato – Lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale – Violazione del principio della parità delle armi – Contrasto con il principio di eguaglianza dei coniugi – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione .
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.51.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24, 29, 31, 41, 111, e 117 [, primo comma]; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 1, 2 e 3; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), artt. 3, 6, 8 e 12; direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, artt. 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 2, lettera a), e 18; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, [ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77,] art. 5, paragrafo 2.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 13
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 29
Costituzione Art. 31
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 3
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 12
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 2
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 3
Convenzione di Istanbul Art. 5
legge del 27/06/2013
direttiva UE del 25/10/2012 Art. 1
direttiva UE del 25/10/2012 Art. 2
direttiva UE del 25/10/2012 Art. 18