Reg. ord. n. 141 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Corte d'appello di Bari  del 04/05/2026

Tra: A. L.



Oggetto:

Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Irragionevole limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero, non giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 593  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 111