Reg. ord. n. 141 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Corte d'appello di Bari  del 04/05/2026

Tra: A. L.



Oggetto:

Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Irragionevole limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero, non giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 593  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 111 



Testo dell'ordinanza

                        N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 maggio 2026

Ordinanza del 4  maggio  2026  della  Corte  d'appello  di  Bari  nel
procedimento penale a carico di A. L.. 
 
Processo penale - Casi  di  appello  -  Previsione  che  il  pubblico
  ministero non puo' appellare contro le sentenze di  proscioglimento
  per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 
- Codice di procedura penale, art.  593,  comma  2,  come  sostituito
  dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114
  (Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di  procedura  penale,
  all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare). 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                      CORTE DI APPELLO DI BARI 
                          I Sezione penale 
 
    La Corte di appello di Bari, in persona dei magistrati: 
      dott. Rita Pasqualina Curci - Presidente est. 
      dott. Paola Buccelli - Consigliere 
      dott. Maria Camodeca - Consigliere 
    letti  gli  atti  del  procedimento  sopra  emarginato,  relativi
all'appello proposto  dal  Procuratore  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Trani avverso la sentenza del Tribunale di Trani del  21
febbraio 2025, che ha assolto  L...  A....,  n....  a...  il...,  dal
delitto di cui all'art. 385 del codice penale allo  stesso  ascritto,
per particolare tenuita' del fatto, ex art. 385 c.p., fatto  commesso
in... il... 
 
                              Osserva: 
 
    1. Con l'atto di appello il Procuratore della Repubblica di Trani
contesta la contraddittoria,  se  non  apparente,  motivazione  della
sentenza di primo grado, che nulla preciserebbe  in  merito  all'iter
logico che  avrebbe  indotto  il  giudice  a  ritenere  il  fatto  di
particolare tenuita', evidenziando che nel caso di specie, in ragione
della non esiguita'  del  pericolo,  anche  in  considerazione  della
condotta  susseguente  al  delitto,  l'offesa  non  risulterebbe   di
particolare  tenuita',  sussistendo,  peraltro,  l'elemento  ostativo
della abitualita' della condotta. 
      1.1. Nel proporre il gravame, il Procuratore  della  Repubblica
ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 593,  comma  2,
codice di procedura penale come  sostituito  dall'art.  2,  comma  1,
lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114,  nella  parte  in  cui
prevede che il  pubblico  ministero  non  puo'  appellare  contro  le
sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi  1
e 2, c.p.p. 
    Ad  avviso  dell'appellante,  la  disposizione  si  porrebbe   in
contrasto con gli articoli 3 e  11  Cost.,  per  ragioni  analoghe  a
quelle indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n.  26  del
2007 e in quella n. 34 del 2020. 
    Ricorda, quindi, che con la prima delle  menzionate  sentenze  la
Corte ha  dichiarato  incostituzionale  le  modifiche  al  potere  di
appello del P.M., ritenendole in contrasto con l'art. 111,  comma  2,
Cost e con il principio della parita' delle parti. Dopo aver ribadito
il proprio costante orientamento secondo il  quale  il  principio  di
parita' tra accusa e difesa non comporta una perfetta  identita'  dei
poteri processuali tra pubblico ministero e imputato, ma  si  traduce
nella   necessita'   che   eventuali   differenze    non    debordino
nell'irragionevolezza, la Corte ha affermato  che,  pur  non  essendo
costituzionalmente  garantito  alle  parti   un   doppio   grado   di
giurisdizione di merito e pur non essendo riconducibile al  principio
di obbligatorieta' dell'azione penale il potere di  impugnazione  del
pubblico  ministero,  l'impossibilita'  per  la  Pubblica  accusa  di
proporre appello contro le sentenze di assoluzione (salvo che in casi
sporadici)  costituiva  una  soluzione   priva   di   adeguatezza   e
proporzionalita' in quanto lo  privava  del  potere  di  dolersi  nel
merito di una pronuncia  rispetto  alla  quale  risultava  totalmente
soccombente. Laddove, per converso, l'imputato, in maniera totalmente
asimmetrica non subiva  limiti  alla  possibilita'  di  sindacare  in
secondo grado le decisioni di condanna. 
    Precisa l'appellante che con la sentenza n. 34/2020, con la quale
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art.  593  del  codice  di  procedura  penale,  come  sostituito
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6  febbraio
2018, n. 11, la Corte ha ribadito che la  disparita'  di  trattamento
tra accusa e difesa  deve  risultare  giustificata,  nei  termini  di
adeguatezza  e  proporzionalita',  sia  dalla   peculiare   posizione
istituzionale  del  pubblico  ministero  dominus  della  fase   delle
indagini, sia da esigenze  connesse  alla  corretta,  amministrazione
della giustizia, avendo invece, la novella dell'art.  593  codice  di
procedura penale creato una nuova disparita' non  solo  tra  pubblica
accusa e imputato, ma anche tra il primo e altre  parti  processuali,
quale la parte civile, questa  mantenendo  la  facolta'  di  proporre
l'impugnazione avverso  le  sentenze  di  proscioglimento,  anche  se
limitatamente ali soli capi civili della sentenza. 
    La modifica dell'art. 593 codice di procedura penale  avrebbe,  a
parere dell'appellante, svuotando il potere di impugnare del pubblico
ministero per una intera categoria di reati, individuati nel catalogo
di cui all'art. 550 c.p.p., leso il principio di parita' delle  parti
nella fase dell'impugnazione,  oltre  un  vaglio  di  ragionevolezza,
tanto piu' che con la cd. legge Cartabia si e' notevolmente esteso il
novero  dei  reati  di  competenza  del  tribunale  in   composizione
monocratica, includendo delitti piu' severamente puniti, la cui  pena
e' superiore ai quattro anni e che  coinvolgono  valori  di  primario
rilievo costituzionale. 
    Si  aggiunge  che  anche  considerando  il  criterio  della  pena
(delitti puniti con  la  pena  della  reclusione  non  superiore  nel
massimo a quattro anni), la limitazione del potere di impugnazione da
parte  del  P.  M.  sarebbe  irrazionale  in  quanto   depaupererebbe
magistrato requirente, garante  di  interessi  superindividuali,  dal
potere  id  proporre  doglianze  di  merito  contro  le  sentenze  di
proscioglimento anche con riferimento a reati  che  ledono  interessi
pubblici (cosi' in  materia  di  violazioni  in  materia  di  assetto
urbanistico e dell'ambiente). 
    2. Con atto depositato  in  data  8  aprile  2025,  il  difensore
dell'imputato propone appello incidentale con cui, nel  censurare  le
doglianze mosse dal pubblico ministero appellante avverso la sentenza
di primo grado, deduce  la  manifesta  infondatezza  della  sollevata
questione   di   illegittimita'   costituzionale,   rispondendo    la
soppressione del potere di appello del pubblico ministero per i reati
di cui all'art. 550 codice di  procedura  penale  ad  un'esigenza  di
deflazione  processuale  e   razionalizzazione   del   sistema   elle
impugnazioni, coerente con  l'obiettivo  di  concentrare  le  risorse
giudiziarie su procedimenti di maggiore gravita'. La circostanza  che
alcuni dei reati di cui  all'art.  550  codice  di  procedura  penale
presenti  un  certo  grado  offensivita'  sociale  non  incide  sulla
legittimita' della norma, atteso che il legislatore  ha  ritenuto  di
regolare l'impugnazione in base alla natura procedurale  del  rito  e
non alla gravita' astratta del reato. 
    Si aggiunge che l'art. 111, comma 2,  Cost.,  pur  garantendo  la
parita'  delle  parti  nel  processo,  non  imporrebbe  una  perfetta
equivalenza tra i poteri di impugnazione  del  pubblico  ministero  e
dell'imputato, secondo il costante insegnamento della  giurisprudenza
costituzionale. 
    Il riferimento del pubblico ministero alla  sentenza  n.  26  del
2007 della Corte costituzionale  sarebbe  erroneo  e  non  pertinente
atteso  che  l'attuale  normativa  si  inserisce   in   un   contesto
riformatore piu' ampio, che prevede forme  alternative  di  controllo
sulle decisioni giudiziarie. La stessa  Consulta,  peraltro,  con  la
sentenza n. 34 del 2020  avrebbe  ribadito  la  legittimita'  di  una
differenza tra i poteri di impugnazione di accusa  e  difesa  laddove
ragionevolmente giustificata. 
    1. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    La questione e' anzitutto rilevante, ai sensi dell'art. 23, comma
2,  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87.  Il  pubblico   ministero
appellante, infatti, oltre  a  dedurre  la  contraddittorieta'  della
motivazione  della  sentenza  di  primo  grado,  censura   anche   la
valutazione operata dal primo  giudice  in  merito  alla  particolare
tenuita' del fatto, sotto il profilo della  esiguita'  del  pericolo,
avendo il giudice trascurato di considerare che l'imputato era  stato
sorpreso sul terrazzo dello  stabile  condominiale  in  compagnia  di
soggetti gia' gravati da precedenti di polizia,  dell'intensita'  del
dolo, essendo emerso che  con  detti  soggetti  il  L...  avesse  una
frequentazione sui social media, a tanto conseguendo la violazione di
un'altra delle prescrizioni della misura  cautelare,  non  avendo  lo
stesso, inoltre, quanto al  profilo  della  condotta  post  delictum,
fornito  al  giudice  una  pur  minima  giustificazione  del  proprio
comportamento. 
    La questione  di  costituzionalita'  e',  quindi,  rilevante  nel
presente giudizio, conseguendo al suo accoglimento la possibilita' di
esaminare   nel   merito   l'appello,   altrimenti   destinato   alla
declaratoria  di  inammissibilita',  avendo   dedotto   il   pubblico
ministero anche profili di merito. 
    2. Non manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    2.1. La disposizione censurata  viola  il  principio  di  parita'
delle parti nel processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost. 
    Inibendo al pubblico ministero l'appello avverso le  sentenze  di
proscioglimento per tutti i numerosi reati di cui all'art. 550  c.p.,
essa finisce per limitare il potere di impugnazione di  quella  sola,
fra le due parti, che ha interesse a dolersi delle suddette sentenze,
ossia il pubblico ministero, accordandogli un  trattamento  deteriore
sia rispetto all'imputato, che e' ammesso a proporre appello  avverso
le sentenze di condanna per ogni tipologia  di  reato,  sia  rispetto
alla parte civile, la quale, in base all'art. 576 codice di procedura
penale,  conserverebbe  invece  il  potere  di  appellare  contro  le
sentenze di proscioglimento (cfr.. da  ultimo,  Cassazione,  sez.  V.
ordinanza n. 35419/2025). Tale asimmetria non risulterebbe  assistita
da  alcuna  ragionevole  giustificazione,  che   valga   a   renderla
compatibile con il principio di parita' delle parti nel processo,  in
rapporto  ad  esigenze  di  tutela   di   altri   valori   di   rango
costituzionale. 
    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2007, ha  ribadito
che eventuali menomazioni del potere di impugnazione  della  pubblica
accusa, pure  ammissibili  nel  confronto  con  lo  speculare  potere
dell'imputato, in ragione delle diverse esigenze  che  ne  sono  alla
base, «debbano  comunque  rappresentare  ai  fini  del  rispetto  del
principio di parita' soluzioni normative sorrette da una  ragionevole
giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalita'  dianzi
lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante se non a
pezzo di svuotare di significato l'enunciazione  di  detto  principio
con  riferimento  al  processo  penale  che  l'evidenziata   maggiore
«flessibilita'» della  disciplina  del  potere  di  impugnazione  del
pubblico  ministero  legittimi  qualsiasi  squilibrio  di  posizioni,
sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni  normative  in  subjecta
materia allo scrutinio di costituzionalita'». 
    E si e' affermato, in particolare, che in terna di disparita'  di
trattamento tra accusa e difesa, «la scelta legislativa non  potrebbe
trovare un fondamento razionale nell'interesse dell'imputato  ad  una
rapida definizione del processo  a  suo  carico:  interesse  che  non
potrebbe essere realizzalo a mezzo di una mera menomazione dei poteri
della controparte processuale. 
    2.2. Ebbene nel caso sottoposto all'esame del collegio, la scelta
del legislatore di  privare  il  pubblico  ministero  del  potere  di
appellare  le  sentenze  di  proscioglimento  per  tutti  i  reati  a
citazione diretta non appare  ragionevole,  alla  luce  dei  principi
affermati dal Giudice delle leggi. 
    La limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero,
sancita dal novellato art. 593, comma 2, codice di  procedura  penale
in rapporto al giudizio ordinario, si presenta unilaterale e priva di
giustificazione dal momento che, diversamente da quella prevista  per
il    rito    abbreviato,    caratterizzata    dalla    contropartita
dell'accettazione da parte dell'imputato di essere giudicato in  base
agli atti contenuti nel pubblico ministero, comportante una riduzione
della durata del processo, la limitazione in esame  e'  prevista  nel
giudizio ordinario, caratterizzato dalla formazione della  prova  nel
contraddittorio tra le parti. 
    E i dubbi di costituzionalita' della disposizione in  parola  non
possono ritenersi superati dal fatto che la  limitazione  all'appello
e' prevista limitatamente ai reati a citazione diretta a  giudizio  e
non e', dunque, generalizzata. 
    Come e'  noto,  l'art.  32,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha  ampliato  l'elenco  dei  reati
previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p., per  cui  e'  consentita  la
procedibilita' a citazione  diretta,  includendovi  delitti  alquanto
gravi, tra i quali  -  soltanto  a  titolo  di  esempio  -  la  falsa
testimonianza, l'intralcio alla giustizia, l'evasione  aggravata,  le
lesioni personali stradali gravi o gravissime, la truffa aggravata  e
le frodi  assicurative,  senza  considerare  che  anche  prima  della
riforma cd Cartabia la citazione diretta a  giudizio  era  consentita
per reati ugualmente gravi  come,  ad  esempio,  il  delitto  di  cui
all'art. 624-bis c.p. 
    Ne e' riprova il fatto che nell'elenco in  parola  sono  compresi
delitti per i quali e' consentito il  ricorso  alle  intercettazioni,
oltre che l'applicazione di misure cautelari personali, ivi  compresa
la custodia cautelare in carcere. 
    Non puo', dunque, affermarsi che nel caso di specie  l'esclusione
del  potere  di  proporre  appello   del   pubblico   ministero   sia
giustificato dalla  minore  gravita'  dei  reati  per  i  quali  tale
limitazione e' prevista, rivelandosi, anche sotto  tale  profilo,  la
scelta del legislatore del tutto irragionevole  e  in  contrasto  con
quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 298 del
25 luglio 2008. 
    In  quella  occasione  il  Giudice   delle   leggi   ha   escluso
l'illegittimita' dell'art. 36 del  decreto  legislativo  n.  274/2000
rilevando che «la limitazione  al  potere  di  appello  del  pubblico
ministero  non  e'  generalizzata,  ma  concerne  i  soli  reati   di
competenza del giudice di  pace,  ossia  un  circoscritto  gruppo  di
figure criminose di minore gravita' e  di  ridotto  allarme  sociale;
inoltre, detta  limitazione  si  innesta  su  un  modulo  processuale
improntato a finalita' di snellezza, semplificazione e rapidita', che
lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al  tribunale,
e comunque tali da  giustificare  sensibili  deviazioni  rispetto  al
modello ordinario». 
    Nel caso dei reati a citazione diretta, invece, non possono dirsi
sussistenti quei profili di «minore gravita'  e  di  ridotto  allarme
sociale»  che  per  la  Corte  Costituzionale  possono   giustificare
l'esclusione del potere di  appello  del  P.M.  Ritiene,  quindi,  il
collegio, alla  luce  delle  argomentazioni  che  precedono,  che  la
recente modifica dell'art. 593, comma 2, codice di  procedura  penale
si ponga in contrasto con il principio di  parita'  delle  parti,  ex
art. 111 Cost., realizzando una irragionevole limitazione del  potere
di impugnazione del P.M., non giustificata in termini di  adeguatezza
e proporzionalita'.  

 
                               P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 Cost. 1  legge  costituzionale  in  relazione
all'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma  1,
lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, per  violazione  degli
articoli 3 e 111 Cost. 
    Sospende,  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone, l'immediata trasmissione  degli  atti  del  procedimento
alla Corte costituzionale; 
    Manda, alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
      Bari, cosi' deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2026 
 
                        Il Presidente: Curci 
 
 
                                   I Consiglieri: Buccelli - Camodeca