Reg. ord. n. 141 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Corte d'appello di Bari del 04/05/2026
Tra: A. L.
Oggetto:
Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Irragionevole limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero, non giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 593
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 111
Testo dell'ordinanza
N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 maggio 2026
Ordinanza del 4 maggio 2026 della Corte d'appello di Bari nel
procedimento penale a carico di A. L..
Processo penale - Casi di appello - Previsione che il pubblico
ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento
per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).
(GU n. 37 del 16-09-2026)
CORTE DI APPELLO DI BARI
I Sezione penale
La Corte di appello di Bari, in persona dei magistrati:
dott. Rita Pasqualina Curci - Presidente est.
dott. Paola Buccelli - Consigliere
dott. Maria Camodeca - Consigliere
letti gli atti del procedimento sopra emarginato, relativi
all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 21
febbraio 2025, che ha assolto L... A...., n.... a... il..., dal
delitto di cui all'art. 385 del codice penale allo stesso ascritto,
per particolare tenuita' del fatto, ex art. 385 c.p., fatto commesso
in... il...
Osserva:
1. Con l'atto di appello il Procuratore della Repubblica di Trani
contesta la contraddittoria, se non apparente, motivazione della
sentenza di primo grado, che nulla preciserebbe in merito all'iter
logico che avrebbe indotto il giudice a ritenere il fatto di
particolare tenuita', evidenziando che nel caso di specie, in ragione
della non esiguita' del pericolo, anche in considerazione della
condotta susseguente al delitto, l'offesa non risulterebbe di
particolare tenuita', sussistendo, peraltro, l'elemento ostativo
della abitualita' della condotta.
1.1. Nel proporre il gravame, il Procuratore della Repubblica
ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2,
codice di procedura penale come sostituito dall'art. 2, comma 1,
lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui
prevede che il pubblico ministero non puo' appellare contro le
sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1
e 2, c.p.p.
Ad avviso dell'appellante, la disposizione si porrebbe in
contrasto con gli articoli 3 e 11 Cost., per ragioni analoghe a
quelle indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del
2007 e in quella n. 34 del 2020.
Ricorda, quindi, che con la prima delle menzionate sentenze la
Corte ha dichiarato incostituzionale le modifiche al potere di
appello del P.M., ritenendole in contrasto con l'art. 111, comma 2,
Cost e con il principio della parita' delle parti. Dopo aver ribadito
il proprio costante orientamento secondo il quale il principio di
parita' tra accusa e difesa non comporta una perfetta identita' dei
poteri processuali tra pubblico ministero e imputato, ma si traduce
nella necessita' che eventuali differenze non debordino
nell'irragionevolezza, la Corte ha affermato che, pur non essendo
costituzionalmente garantito alle parti un doppio grado di
giurisdizione di merito e pur non essendo riconducibile al principio
di obbligatorieta' dell'azione penale il potere di impugnazione del
pubblico ministero, l'impossibilita' per la Pubblica accusa di
proporre appello contro le sentenze di assoluzione (salvo che in casi
sporadici) costituiva una soluzione priva di adeguatezza e
proporzionalita' in quanto lo privava del potere di dolersi nel
merito di una pronuncia rispetto alla quale risultava totalmente
soccombente. Laddove, per converso, l'imputato, in maniera totalmente
asimmetrica non subiva limiti alla possibilita' di sindacare in
secondo grado le decisioni di condanna.
Precisa l'appellante che con la sentenza n. 34/2020, con la quale
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio
2018, n. 11, la Corte ha ribadito che la disparita' di trattamento
tra accusa e difesa deve risultare giustificata, nei termini di
adeguatezza e proporzionalita', sia dalla peculiare posizione
istituzionale del pubblico ministero dominus della fase delle
indagini, sia da esigenze connesse alla corretta, amministrazione
della giustizia, avendo invece, la novella dell'art. 593 codice di
procedura penale creato una nuova disparita' non solo tra pubblica
accusa e imputato, ma anche tra il primo e altre parti processuali,
quale la parte civile, questa mantenendo la facolta' di proporre
l'impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento, anche se
limitatamente ali soli capi civili della sentenza.
La modifica dell'art. 593 codice di procedura penale avrebbe, a
parere dell'appellante, svuotando il potere di impugnare del pubblico
ministero per una intera categoria di reati, individuati nel catalogo
di cui all'art. 550 c.p.p., leso il principio di parita' delle parti
nella fase dell'impugnazione, oltre un vaglio di ragionevolezza,
tanto piu' che con la cd. legge Cartabia si e' notevolmente esteso il
novero dei reati di competenza del tribunale in composizione
monocratica, includendo delitti piu' severamente puniti, la cui pena
e' superiore ai quattro anni e che coinvolgono valori di primario
rilievo costituzionale.
Si aggiunge che anche considerando il criterio della pena
(delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel
massimo a quattro anni), la limitazione del potere di impugnazione da
parte del P. M. sarebbe irrazionale in quanto depaupererebbe
magistrato requirente, garante di interessi superindividuali, dal
potere id proporre doglianze di merito contro le sentenze di
proscioglimento anche con riferimento a reati che ledono interessi
pubblici (cosi' in materia di violazioni in materia di assetto
urbanistico e dell'ambiente).
2. Con atto depositato in data 8 aprile 2025, il difensore
dell'imputato propone appello incidentale con cui, nel censurare le
doglianze mosse dal pubblico ministero appellante avverso la sentenza
di primo grado, deduce la manifesta infondatezza della sollevata
questione di illegittimita' costituzionale, rispondendo la
soppressione del potere di appello del pubblico ministero per i reati
di cui all'art. 550 codice di procedura penale ad un'esigenza di
deflazione processuale e razionalizzazione del sistema elle
impugnazioni, coerente con l'obiettivo di concentrare le risorse
giudiziarie su procedimenti di maggiore gravita'. La circostanza che
alcuni dei reati di cui all'art. 550 codice di procedura penale
presenti un certo grado offensivita' sociale non incide sulla
legittimita' della norma, atteso che il legislatore ha ritenuto di
regolare l'impugnazione in base alla natura procedurale del rito e
non alla gravita' astratta del reato.
Si aggiunge che l'art. 111, comma 2, Cost., pur garantendo la
parita' delle parti nel processo, non imporrebbe una perfetta
equivalenza tra i poteri di impugnazione del pubblico ministero e
dell'imputato, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza
costituzionale.
Il riferimento del pubblico ministero alla sentenza n. 26 del
2007 della Corte costituzionale sarebbe erroneo e non pertinente
atteso che l'attuale normativa si inserisce in un contesto
riformatore piu' ampio, che prevede forme alternative di controllo
sulle decisioni giudiziarie. La stessa Consulta, peraltro, con la
sentenza n. 34 del 2020 avrebbe ribadito la legittimita' di una
differenza tra i poteri di impugnazione di accusa e difesa laddove
ragionevolmente giustificata.
1. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
La questione e' anzitutto rilevante, ai sensi dell'art. 23, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il pubblico ministero
appellante, infatti, oltre a dedurre la contraddittorieta' della
motivazione della sentenza di primo grado, censura anche la
valutazione operata dal primo giudice in merito alla particolare
tenuita' del fatto, sotto il profilo della esiguita' del pericolo,
avendo il giudice trascurato di considerare che l'imputato era stato
sorpreso sul terrazzo dello stabile condominiale in compagnia di
soggetti gia' gravati da precedenti di polizia, dell'intensita' del
dolo, essendo emerso che con detti soggetti il L... avesse una
frequentazione sui social media, a tanto conseguendo la violazione di
un'altra delle prescrizioni della misura cautelare, non avendo lo
stesso, inoltre, quanto al profilo della condotta post delictum,
fornito al giudice una pur minima giustificazione del proprio
comportamento.
La questione di costituzionalita' e', quindi, rilevante nel
presente giudizio, conseguendo al suo accoglimento la possibilita' di
esaminare nel merito l'appello, altrimenti destinato alla
declaratoria di inammissibilita', avendo dedotto il pubblico
ministero anche profili di merito.
2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
2.1. La disposizione censurata viola il principio di parita'
delle parti nel processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.
Inibendo al pubblico ministero l'appello avverso le sentenze di
proscioglimento per tutti i numerosi reati di cui all'art. 550 c.p.,
essa finisce per limitare il potere di impugnazione di quella sola,
fra le due parti, che ha interesse a dolersi delle suddette sentenze,
ossia il pubblico ministero, accordandogli un trattamento deteriore
sia rispetto all'imputato, che e' ammesso a proporre appello avverso
le sentenze di condanna per ogni tipologia di reato, sia rispetto
alla parte civile, la quale, in base all'art. 576 codice di procedura
penale, conserverebbe invece il potere di appellare contro le
sentenze di proscioglimento (cfr.. da ultimo, Cassazione, sez. V.
ordinanza n. 35419/2025). Tale asimmetria non risulterebbe assistita
da alcuna ragionevole giustificazione, che valga a renderla
compatibile con il principio di parita' delle parti nel processo, in
rapporto ad esigenze di tutela di altri valori di rango
costituzionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2007, ha ribadito
che eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica
accusa, pure ammissibili nel confronto con lo speculare potere
dell'imputato, in ragione delle diverse esigenze che ne sono alla
base, «debbano comunque rappresentare ai fini del rispetto del
principio di parita' soluzioni normative sorrette da una ragionevole
giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalita' dianzi
lumeggiati: non potendosi ritenere, anche su questo versante se non a
pezzo di svuotare di significato l'enunciazione di detto principio
con riferimento al processo penale che l'evidenziata maggiore
«flessibilita'» della disciplina del potere di impugnazione del
pubblico ministero legittimi qualsiasi squilibrio di posizioni,
sottraendo di fatto, in radice, le soluzioni normative in subjecta
materia allo scrutinio di costituzionalita'».
E si e' affermato, in particolare, che in terna di disparita' di
trattamento tra accusa e difesa, «la scelta legislativa non potrebbe
trovare un fondamento razionale nell'interesse dell'imputato ad una
rapida definizione del processo a suo carico: interesse che non
potrebbe essere realizzalo a mezzo di una mera menomazione dei poteri
della controparte processuale.
2.2. Ebbene nel caso sottoposto all'esame del collegio, la scelta
del legislatore di privare il pubblico ministero del potere di
appellare le sentenze di proscioglimento per tutti i reati a
citazione diretta non appare ragionevole, alla luce dei principi
affermati dal Giudice delle leggi.
La limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero,
sancita dal novellato art. 593, comma 2, codice di procedura penale
in rapporto al giudizio ordinario, si presenta unilaterale e priva di
giustificazione dal momento che, diversamente da quella prevista per
il rito abbreviato, caratterizzata dalla contropartita
dell'accettazione da parte dell'imputato di essere giudicato in base
agli atti contenuti nel pubblico ministero, comportante una riduzione
della durata del processo, la limitazione in esame e' prevista nel
giudizio ordinario, caratterizzato dalla formazione della prova nel
contraddittorio tra le parti.
E i dubbi di costituzionalita' della disposizione in parola non
possono ritenersi superati dal fatto che la limitazione all'appello
e' prevista limitatamente ai reati a citazione diretta a giudizio e
non e', dunque, generalizzata.
Come e' noto, l'art. 32, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha ampliato l'elenco dei reati
previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p., per cui e' consentita la
procedibilita' a citazione diretta, includendovi delitti alquanto
gravi, tra i quali - soltanto a titolo di esempio - la falsa
testimonianza, l'intralcio alla giustizia, l'evasione aggravata, le
lesioni personali stradali gravi o gravissime, la truffa aggravata e
le frodi assicurative, senza considerare che anche prima della
riforma cd Cartabia la citazione diretta a giudizio era consentita
per reati ugualmente gravi come, ad esempio, il delitto di cui
all'art. 624-bis c.p.
Ne e' riprova il fatto che nell'elenco in parola sono compresi
delitti per i quali e' consentito il ricorso alle intercettazioni,
oltre che l'applicazione di misure cautelari personali, ivi compresa
la custodia cautelare in carcere.
Non puo', dunque, affermarsi che nel caso di specie l'esclusione
del potere di proporre appello del pubblico ministero sia
giustificato dalla minore gravita' dei reati per i quali tale
limitazione e' prevista, rivelandosi, anche sotto tale profilo, la
scelta del legislatore del tutto irragionevole e in contrasto con
quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 298 del
25 luglio 2008.
In quella occasione il Giudice delle leggi ha escluso
l'illegittimita' dell'art. 36 del decreto legislativo n. 274/2000
rilevando che «la limitazione al potere di appello del pubblico
ministero non e' generalizzata, ma concerne i soli reati di
competenza del giudice di pace, ossia un circoscritto gruppo di
figure criminose di minore gravita' e di ridotto allarme sociale;
inoltre, detta limitazione si innesta su un modulo processuale
improntato a finalita' di snellezza, semplificazione e rapidita', che
lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale,
e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al
modello ordinario».
Nel caso dei reati a citazione diretta, invece, non possono dirsi
sussistenti quei profili di «minore gravita' e di ridotto allarme
sociale» che per la Corte Costituzionale possono giustificare
l'esclusione del potere di appello del P.M. Ritiene, quindi, il
collegio, alla luce delle argomentazioni che precedono, che la
recente modifica dell'art. 593, comma 2, codice di procedura penale
si ponga in contrasto con il principio di parita' delle parti, ex
art. 111 Cost., realizzando una irragionevole limitazione del potere
di impugnazione del P.M., non giustificata in termini di adeguatezza
e proporzionalita'.
P. Q. M.
Letti gli artt. 134 Cost. 1 legge costituzionale in relazione
all'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114, per violazione degli
articoli 3 e 111 Cost.
Sospende, il giudizio in corso ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
Dispone, l'immediata trasmissione degli atti del procedimento
alla Corte costituzionale;
Manda, alla Cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Bari, cosi' deciso nella Camera di consiglio del 4 maggio 2026
Il Presidente: Curci
I Consiglieri: Buccelli - Camodeca