Reg. ord. n. 141 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Corte d'appello di Bari del 04/05/2026
Tra: A. L.
Oggetto:
Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Irragionevole limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero, non giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 593
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 111