Reg. ord. n. 136 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Pisa  del 15/07/2026

Tra: O. F.



Oggetto:

Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in situazione di comprovate difficoltà economiche, la partecipazione al corso sia gratuita, ovvero, omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato di comprovate difficoltà economiche, le spese siano anticipate dall’erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a carico dello Stato, mentre, in caso di esito negativo, recuperate dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali – Lesione del diritto alla risocializzazione che deriva dal percorso di recupero quale pieno sviluppo della persona umana – Violazione dei principi di proporzionalità della pena e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di altri istituti. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 165  Co. 5
legge  del 19/07/2019  Num. 69  Art. 6  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 27 



Testo dell'ordinanza

                        N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2026

Ordinanza del 15 luglio 2026 del Tribunale di Pisa  nel  procedimento
penale a carico di O. F.. 
 
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena  -  Subordinazione
  per determinate categorie di reati alla partecipazione a  specifici
  percorsi di recupero - Previsione che  gli  oneri  derivanti  dalla
  partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato  -
  Omessa  previsione  che,  per  i  soggetti  ammessi  al  patrocinio
  pubblico o in situazione di comprovate difficolta'  economiche,  la
  partecipazione al corso sia  gratuita,  ovvero,  omessa  previsione
  che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o  in  stato  di
  comprovate  difficolta'  economiche,  le  spese  siano   anticipate
  dall'erario e, in caso di esito  positivo  del  percorso,  poste  a
  carico dello Stato, mentre, in caso di esito  negativo,  recuperate
  dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali. 
- Codice penale, art. 165, quinto comma; legge 19 luglio 2019, n.  69
  (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e  altre
  disposizioni  in  materia  di  tutela  delle  vittime  di  violenza
  domestica e di genere), art. 6, comma 2. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                          TRIBUNALE DI PISA 
 
    Il giudice dell'esecuzione, 
    con riferimento al procedimento a margine evidenziato; 
    Rilevato  che  con  sentenza  emessa  in  data  27  maggio   2026
(irrevocabile in data 11 luglio 2026), a ..., era applicata  la  pena
ex art. 444 del codice di procedura penale, anche per il reato di cui
all'art. 612-bis del codice penale,  di  anni  uno,  mesi  quattro  e
giorni venti  di  reclusione,  con  il  beneficio  della  sospensione
condizionale della pena subordinata, ex lege, ai sensi dell'art.  165
del  codice  penale,  al  percorso  bisettimanale  presso  il  centro
antiviolenza; 
    Rilevato che, gia'  all'udienza  del  27  maggio  2026,  in  fase
preliminare  alla  discussione  del  patteggiamento,   il   difensore
dell'imputato, considerato che il suo assistito versava in condizione
di  difficolta'  economica,  tanto  che  era  ammesso  al  patrocinio
pubblico, avanzava questione di legittimita' costituzionale dell'art.
165, comma 5 del codice penale, con riferimento all'art. 6, comma  2,
legge n. 69/2019, nella parte in cui prevede che le spese  economiche
per i percorsi di recupero siano a carico del condannato e non  dello
Stato e, al riguardo, produceva approfondita memoria; 
    Rilevato che anche il pubblico ministero e  la  difesa  di  parte
civile condividevano gli argomenti del  difensore  dell'imputato,  ma
che il  giudice  rigettava  l'eccezione  in  quanto  allo  stato  non
risultava rilevante poiche' ancora la pena non era stata applicata  e
la sentenza non era definitiva; 
    Rilevato che il difensore del condannato  proponeva  la  medesima
questione di legittimita' costituzionale con  memoria  depositata  in
data 30 giugno 2026, in sede di esecuzione, allegando  documentazione
da cui risulta una situazione  di  seria  difficolta'  economica  del
condannato, a lui non  imputabile,  ammesso  peraltro  al  patrocinio
pubblico, e da cui si evince che il centro  antiviolenza  individuato
ha richiesto una somma di oltre euro 1.000  per  lo  svolgimento  del
percorso di recupero, che la maggior parte della  somma  deve  essere
versata prima dell'inizio del percorso e che non sono previsti sconti
o agevolazioni per le persone in stato di difficolta' economica  (cfr
documenti allegati alla memoria del difensore del 30 giugno 2026  che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza); 
    Rilevato che l'art. 6, comma 2, della legge  n.  69/2019  prevede
che «  ...Gli  oneri  derivanti  dalla  partecipazione  ai  corsi  di
recupero di cui all'art. 165 del codice penale, come  modificato  dal
citato comma 1, sono a carico del condannato»; 
    Rilevato che non e' prevista alcuna  deroga  per  i  soggetti  in
situazione di difficolta' economica e  la  questione  avanzata  dalla
difesa  risulta   rilevante:   il   condannato,   infatti,   soggetto
attualmente con reddito limitato, non potrebbe accedere  al  percorso
per motivi economici; cio' determinerebbe  la  revoca  del  beneficio
della sospensione condizionale con conseguente esecuzione della  pena
detentiva,  pur  essendo  il  condannato  ritenuto   meritevole   del
beneficio della pena  sospesa  e  subendo  cosi'  un  pregiudizio  in
ragione dello status reddituale; 
    Ritenuto  di   non   poter   risolvere   la   questione   secondo
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata,   in   quanto   il
legislatore ha preso espressa posizione sul punto, proprio prevedendo
di addebitare i costi  del  percorso  sul  condannato;  quindi,  ogni
attivita'  ermeneutica  (ad  es.,  ritenere  l'operatore  del  centro
antiviolenza come un ausiliario del giudice cosi' ponendo le spese  a
carico dell'erario) si porrebbe in palese contrasto con  la  volonta'
manifesta del legislatore; 
    Ritenuto   che   non   risulta   opportuno   neanche   percorrere
l'orientamento giurisprudenziale dell'impossibilita' ad  ottemperare,
quale causa di esclusione della revoca della sospensione condizionale
(cfr Cassazione n. 9223/2025): infatti, tale scelta ermeneutica -  da
valutarsi esclusivamente come extrema ratio in caso  di  rigetto  del
presente incidente di costituzionalita' - si pone in conflitto con la
finalita' delle prescrizioni ex art. 165, comma 5  del codice  penale
aventi  natura  obbligatoria  e  non   derogabile   (sottratte   alla
discrezionalita' del giudice), e cioe' con le finalita' rieducative e
special preventive della pena; scopi costituzionali di cui  anche  la
pena  sospesa,  ancor  piu'  con   prescrizioni   trattamentali,   e'
certamente portatrice. 
    Ritenuto che la scelta  del  legislatore  risulta  irragionevole:
l'art. 6, comma 2, legge n. 69/2019, invero, si pone in contrasto con
l'art. 3, comma 2,  e  l'art.  27  della  Costituzione,  poiche'  non
consente  al  soggetto  non  abbiente  di  effettuare   un   percorso
rieducativo calibrato su misura per lui; di conseguenza: 
        da   un   lato,   viene   conculcato   quel   diritto    alla
risocializzazione (scopo dell'art. 27 della Costituzione) che  deriva
dal percorso di recupero, quale espressione del pieno sviluppo  della
persona umana a cui la Repubblica di questo ordinamento si e'  votata
in  ogni  fase  della  vita  dell'individuo   (art.   3,   comma   2,
Costituzione); e quindi anche  in  quella  relativa  all'  esecuzione
della pena, a percorsi trattamentali annessi alla pena  o  funzionali
proprio ad evitare l'esecuzione della pena inflitta (165, comma 5 del
codice penale), o para-penali (ad es., messa alla prova); 
        dall'altro, viene violato il  principio  di  proporzionalita'
della pena  e  di  personalizzazione  del  trattamento  sanzionatorio
(quali  corollari  dell'art.  3  della  Costituzione  in  termini  di
irragionevolezza intrinseca), imponendo, attraverso la  revoca  della
pena  sospesa,  l'inizio  del  percorso  detentivo  ad  un   soggetto
meritevole del beneficio della sospensione condizionale, e facendogli
percepire  la  sanzione  detentiva  come  contraria  alla   finalita'
retributiva ed allo spirito rieducativo e, quindi, ingiusta; 
    Ritenuto che l'art.  6,  comma  2,  legge  n.  69/2019,  inoltre,
risulta irragionevole rispetto a due  istituti  vigenti  che  possono
costituire il cd tertium comparationis;  istituti  che  prevedono  la
gratuita' del percorso di esecuzione penale in  senso  stretto  e  la
gratuita'  dei  percorsi  potenzialmente  incidenti  sul  trattamento
sanzionatorio e sulla sfera rieducativa, violando, quindi, l'art.  3,
comma 1, della Costituzione attraverso una disparita' di trattamento;
in particolare il contrasto si evidenzia: 
        a) con l'art. 2,  comma  1,  dell'ordinamento  penitenziario,
secondo cui «Le spese per l'esecuzione delle pene e delle  misure  di
sicurezza detentive sono a carico dello Stato», con cio' comprendendo
tutto quanto e' funzionale alla rieducazione, alla  risocializzazione
e alla prevenzione speciale; e le prescrizioni ex art. 165,  comma  5
del codice penale attinenti alla pena sospesa, riguardando  l'aspetto
rieducativo e special-preventivo e,  avendo  carattere  obbligatorio,
possono essere equiparate ad un trattamento  sanzionatorio;  inoltre,
il citato art.  2  stabilisce  che  solo  le  spese  di  mantenimento
«...quelle concernenti gli alimenti ed il corredo..»  sono  a  carico
del  condannato,  contemplando   peraltro   la   possibilita'   della
remissione del debito (art. 6, legge  n.  115/2002);  remissione  del
debito che puo' estendersi ad ogni spesa processuale,  mentre  alcuna
forma  di  estinzione  analoga  e'   prevista   per   le   spese   di
partecipazione ai percorsi ex art. 165, comma 5 del codice penale; 
        b) con l'art. 43, comma 3, decreto  legislativo  n.  150/2022
che, in tema  di  giustizia  riparativa,  che  puo'  coinvolgere  sia
l'indagato, che l'imputato, che il condannato, stabilisce  «L'accesso
ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato ai soggetti che vi
hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto  ed  e'
gratuito»: risulta quindi una palese  contraddizione,  in  quanto  si
rende gratuito un servizio ancillare al processo penale avente natura
eventuale (la giustizia riparativa - mediazione  penale);  mentre  si
lascia a titolo oneroso il percorso di recupero elettivo, espressione
della  funzione  punitiva  con  obiettivo  rieducativo,  che  e'   il
principio fondamentale e lo  scopo  essenziale  ed  inderogabile  del
diritto penale costituzionale; 
    Ritenuto che per questi motivi  la  questione  prospettata  dalla
difesa non appare manifestamente infondata; 
    Ritenuta la rilevanza  della  questione  in  ordine  al  caso  di
specie, in quanto: 
        la sentenza e' divenuta esecutiva; 
        e' emersa la prova  della  seria  difficolta'  economica  del
condannato a lui non imputabile; 
        ed e' stata allegata la richiesta del pagamento per  accedere
al percorso di recupero, con previsione  della  corresponsione  della
maggior parte della somma prima dell'inizio del programma e senza  la
possibilita' di agevolazioni per i soggetti in difficolta'  economica
(cfr docc. istanza del difensore che si allega); 
        di conseguenza, l'eventuale  accoglimento  dell'incidente  di
costituzionalita' permetterebbe al condannato di svolgere il percorso
trattamentale; mentre in caso di rigetto si dovra' dare esecuzione ad
una pena detentiva che  risulterebbe  sproporzionata  sussistendo  un
prognosi   di   non   recidiva;   ovvero   si   dovrebbe    ricorrere
all'interpretazione favorevole  dell'inadempimento  incolpevole,  che
vanificherebbe le finalita'  di  prevenzione  speciale  previste  dal
legislatore e anche le stesse prospettive di  effettiva  possibilita'
di maggiore risocializzazione, attraverso  un  profondo  percorso  di
riflessione critica in ordine  al  disvalore  di  quanto  compiuto  e
l'acquisizione  di  strumenti  psico-emotivi  per  gestire   i   moti
contrastanti e devianti dell'animo umano; 
    Ritenuto  che  la  Corte  costituzionale   potrebbe   intervenire
dichiarando l'incostituzionalita' dell'art.  6,  comma  2,  legge  n.
69/2019 laddove non prevede che, per il condannato  non  abbiente,  o
ammesso  al  patrocinio  pubblico  o  in  situazione  di   comprovata
difficolta' economica, la partecipazione ai  percorsi  ex  art.  165,
comma 5 del codice penale sia gratuita; ovvero  l'incostituzionalita'
della citata norma  laddove  non  prevede  che,  per  i  percorsi  di
recupero ex art. 165, comma 5 del codice penale, per i  soggetti  non
abbienti  o  ammessi  al  patrocinio  pubblico  o  in  situazione  di
comprovata  difficolta'  economica,   le   spese   siano   anticipate
dall'erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a carico
dello Stato; 

 
                               P.Q.M. 
 
    Solleva eccezione di legittimita' costituzionale  dell'art.  165,
comma 5 del codice penale e dell'art. 6, comma 2 legge n. 69/2019, in
relazione all'art. 3 e all'art. 27 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico  o
in situazione di comprovate difficolta' economiche, la partecipazione
al corso  sia  gratuita;  ovvero  delle  medesime  norme,  sempre  in
relazione  alle  stesse  disposizioni  costituzionali,  laddove   non
prevede che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato
di comprovate  difficolta'  economiche,  le  spese  siano  anticipate
dall'erario e in caso di esito positivo del percorso poste  a  carico
dello Stato, mentre in caso di esito negativo recuperate dallo Stato,
alla stregua del recupero delle spese processuali. 
    Sospende il termine di  mesi  quindici  relativo  all'inizio  del
percorso di recupero, fino alla definizione del giudizio  incidentale
di legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente  ordinanza  e  degli  atti  del  procedimento,  di   seguito
indicati: 
        sentenza   di   applicazione   pena   con   attestazione   di
irrevocabilita'; 
        verbale di udienza del 27 maggio  2026  e  ordinanza  rigetto
questione legittimita' costituzionale anteriormente  all'applicazione
pena (ud. 27 maggio 2026); 
        istanza  del  difensore   del   30   giugno   2026   relativa
all'incidente di costituzionalita' in fase di esecuzione e tutti  gli
allegati alla predetta istanza; 
comprensivi anche della documentazione attestante il  perfezionamento
delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui  al  successivo
capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza: 
        al P.M.; 
        al difensore istante (anche per il condannato); 
        al difensore della parte civile; 
        al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        nonche' per la comunicazione ai Presidenti della  Camera  dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  e  per   la   successiva
trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. 
          Pisa, 15 luglio 2026 
 
                        Il Giudice: Vatrano