Reg. ord. n. 136 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Pisa  del 15/07/2026

Tra: O. F.



Oggetto:

Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione che per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in situazione di comprovate difficoltà economiche la partecipazione al corso sia gratuita, ovvero omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato di comprovate difficoltà economiche le spese siano anticipate dall’erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a carico dello Stato, mentre, in caso di esito negativo, recuperate dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali – Lesione del diritto alla risocializzazione che deriva dal percorso di recupero quale pieno sviluppo della persona umana – Violazione dei principi di proporzionalità della pena e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di altri istituti. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 165  Co. 5
legge  del 19/07/2019  Num. 69  Art. 6  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27