Reg. ord. n. 136 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37
Ordinanza del Tribunale di Pisa del 15/07/2026
Tra: O. F.
Oggetto:
Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in situazione di comprovate difficoltà economiche, la partecipazione al corso sia gratuita, ovvero, omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato di comprovate difficoltà economiche, le spese siano anticipate dall’erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a carico dello Stato, mentre, in caso di esito negativo, recuperate dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali – Lesione del diritto alla risocializzazione che deriva dal percorso di recupero quale pieno sviluppo della persona umana – Violazione dei principi di proporzionalità della pena e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di altri istituti.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27
Testo dell'ordinanza
N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2026
Ordinanza del 15 luglio 2026 del Tribunale di Pisa nel procedimento
penale a carico di O. F..
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione
per determinate categorie di reati alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero - Previsione che gli oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato -
Omessa previsione che, per i soggetti ammessi al patrocinio
pubblico o in situazione di comprovate difficolta' economiche, la
partecipazione al corso sia gratuita, ovvero, omessa previsione
che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato di
comprovate difficolta' economiche, le spese siano anticipate
dall'erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a
carico dello Stato, mentre, in caso di esito negativo, recuperate
dallo Stato, alla stregua del recupero delle spese processuali.
- Codice penale, art. 165, quinto comma; legge 19 luglio 2019, n. 69
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere), art. 6, comma 2.
(GU n. 37 del 16-09-2026)
TRIBUNALE DI PISA
Il giudice dell'esecuzione,
con riferimento al procedimento a margine evidenziato;
Rilevato che con sentenza emessa in data 27 maggio 2026
(irrevocabile in data 11 luglio 2026), a ..., era applicata la pena
ex art. 444 del codice di procedura penale, anche per il reato di cui
all'art. 612-bis del codice penale, di anni uno, mesi quattro e
giorni venti di reclusione, con il beneficio della sospensione
condizionale della pena subordinata, ex lege, ai sensi dell'art. 165
del codice penale, al percorso bisettimanale presso il centro
antiviolenza;
Rilevato che, gia' all'udienza del 27 maggio 2026, in fase
preliminare alla discussione del patteggiamento, il difensore
dell'imputato, considerato che il suo assistito versava in condizione
di difficolta' economica, tanto che era ammesso al patrocinio
pubblico, avanzava questione di legittimita' costituzionale dell'art.
165, comma 5 del codice penale, con riferimento all'art. 6, comma 2,
legge n. 69/2019, nella parte in cui prevede che le spese economiche
per i percorsi di recupero siano a carico del condannato e non dello
Stato e, al riguardo, produceva approfondita memoria;
Rilevato che anche il pubblico ministero e la difesa di parte
civile condividevano gli argomenti del difensore dell'imputato, ma
che il giudice rigettava l'eccezione in quanto allo stato non
risultava rilevante poiche' ancora la pena non era stata applicata e
la sentenza non era definitiva;
Rilevato che il difensore del condannato proponeva la medesima
questione di legittimita' costituzionale con memoria depositata in
data 30 giugno 2026, in sede di esecuzione, allegando documentazione
da cui risulta una situazione di seria difficolta' economica del
condannato, a lui non imputabile, ammesso peraltro al patrocinio
pubblico, e da cui si evince che il centro antiviolenza individuato
ha richiesto una somma di oltre euro 1.000 per lo svolgimento del
percorso di recupero, che la maggior parte della somma deve essere
versata prima dell'inizio del percorso e che non sono previsti sconti
o agevolazioni per le persone in stato di difficolta' economica (cfr
documenti allegati alla memoria del difensore del 30 giugno 2026 che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza);
Rilevato che l'art. 6, comma 2, della legge n. 69/2019 prevede
che « ...Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di
recupero di cui all'art. 165 del codice penale, come modificato dal
citato comma 1, sono a carico del condannato»;
Rilevato che non e' prevista alcuna deroga per i soggetti in
situazione di difficolta' economica e la questione avanzata dalla
difesa risulta rilevante: il condannato, infatti, soggetto
attualmente con reddito limitato, non potrebbe accedere al percorso
per motivi economici; cio' determinerebbe la revoca del beneficio
della sospensione condizionale con conseguente esecuzione della pena
detentiva, pur essendo il condannato ritenuto meritevole del
beneficio della pena sospesa e subendo cosi' un pregiudizio in
ragione dello status reddituale;
Ritenuto di non poter risolvere la questione secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto il
legislatore ha preso espressa posizione sul punto, proprio prevedendo
di addebitare i costi del percorso sul condannato; quindi, ogni
attivita' ermeneutica (ad es., ritenere l'operatore del centro
antiviolenza come un ausiliario del giudice cosi' ponendo le spese a
carico dell'erario) si porrebbe in palese contrasto con la volonta'
manifesta del legislatore;
Ritenuto che non risulta opportuno neanche percorrere
l'orientamento giurisprudenziale dell'impossibilita' ad ottemperare,
quale causa di esclusione della revoca della sospensione condizionale
(cfr Cassazione n. 9223/2025): infatti, tale scelta ermeneutica - da
valutarsi esclusivamente come extrema ratio in caso di rigetto del
presente incidente di costituzionalita' - si pone in conflitto con la
finalita' delle prescrizioni ex art. 165, comma 5 del codice penale
aventi natura obbligatoria e non derogabile (sottratte alla
discrezionalita' del giudice), e cioe' con le finalita' rieducative e
special preventive della pena; scopi costituzionali di cui anche la
pena sospesa, ancor piu' con prescrizioni trattamentali, e'
certamente portatrice.
Ritenuto che la scelta del legislatore risulta irragionevole:
l'art. 6, comma 2, legge n. 69/2019, invero, si pone in contrasto con
l'art. 3, comma 2, e l'art. 27 della Costituzione, poiche' non
consente al soggetto non abbiente di effettuare un percorso
rieducativo calibrato su misura per lui; di conseguenza:
da un lato, viene conculcato quel diritto alla
risocializzazione (scopo dell'art. 27 della Costituzione) che deriva
dal percorso di recupero, quale espressione del pieno sviluppo della
persona umana a cui la Repubblica di questo ordinamento si e' votata
in ogni fase della vita dell'individuo (art. 3, comma 2,
Costituzione); e quindi anche in quella relativa all' esecuzione
della pena, a percorsi trattamentali annessi alla pena o funzionali
proprio ad evitare l'esecuzione della pena inflitta (165, comma 5 del
codice penale), o para-penali (ad es., messa alla prova);
dall'altro, viene violato il principio di proporzionalita'
della pena e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio
(quali corollari dell'art. 3 della Costituzione in termini di
irragionevolezza intrinseca), imponendo, attraverso la revoca della
pena sospesa, l'inizio del percorso detentivo ad un soggetto
meritevole del beneficio della sospensione condizionale, e facendogli
percepire la sanzione detentiva come contraria alla finalita'
retributiva ed allo spirito rieducativo e, quindi, ingiusta;
Ritenuto che l'art. 6, comma 2, legge n. 69/2019, inoltre,
risulta irragionevole rispetto a due istituti vigenti che possono
costituire il cd tertium comparationis; istituti che prevedono la
gratuita' del percorso di esecuzione penale in senso stretto e la
gratuita' dei percorsi potenzialmente incidenti sul trattamento
sanzionatorio e sulla sfera rieducativa, violando, quindi, l'art. 3,
comma 1, della Costituzione attraverso una disparita' di trattamento;
in particolare il contrasto si evidenzia:
a) con l'art. 2, comma 1, dell'ordinamento penitenziario,
secondo cui «Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di
sicurezza detentive sono a carico dello Stato», con cio' comprendendo
tutto quanto e' funzionale alla rieducazione, alla risocializzazione
e alla prevenzione speciale; e le prescrizioni ex art. 165, comma 5
del codice penale attinenti alla pena sospesa, riguardando l'aspetto
rieducativo e special-preventivo e, avendo carattere obbligatorio,
possono essere equiparate ad un trattamento sanzionatorio; inoltre,
il citato art. 2 stabilisce che solo le spese di mantenimento
«...quelle concernenti gli alimenti ed il corredo..» sono a carico
del condannato, contemplando peraltro la possibilita' della
remissione del debito (art. 6, legge n. 115/2002); remissione del
debito che puo' estendersi ad ogni spesa processuale, mentre alcuna
forma di estinzione analoga e' prevista per le spese di
partecipazione ai percorsi ex art. 165, comma 5 del codice penale;
b) con l'art. 43, comma 3, decreto legislativo n. 150/2022
che, in tema di giustizia riparativa, che puo' coinvolgere sia
l'indagato, che l'imputato, che il condannato, stabilisce «L'accesso
ai programmi di giustizia riparativa e' assicurato ai soggetti che vi
hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed e'
gratuito»: risulta quindi una palese contraddizione, in quanto si
rende gratuito un servizio ancillare al processo penale avente natura
eventuale (la giustizia riparativa - mediazione penale); mentre si
lascia a titolo oneroso il percorso di recupero elettivo, espressione
della funzione punitiva con obiettivo rieducativo, che e' il
principio fondamentale e lo scopo essenziale ed inderogabile del
diritto penale costituzionale;
Ritenuto che per questi motivi la questione prospettata dalla
difesa non appare manifestamente infondata;
Ritenuta la rilevanza della questione in ordine al caso di
specie, in quanto:
la sentenza e' divenuta esecutiva;
e' emersa la prova della seria difficolta' economica del
condannato a lui non imputabile;
ed e' stata allegata la richiesta del pagamento per accedere
al percorso di recupero, con previsione della corresponsione della
maggior parte della somma prima dell'inizio del programma e senza la
possibilita' di agevolazioni per i soggetti in difficolta' economica
(cfr docc. istanza del difensore che si allega);
di conseguenza, l'eventuale accoglimento dell'incidente di
costituzionalita' permetterebbe al condannato di svolgere il percorso
trattamentale; mentre in caso di rigetto si dovra' dare esecuzione ad
una pena detentiva che risulterebbe sproporzionata sussistendo un
prognosi di non recidiva; ovvero si dovrebbe ricorrere
all'interpretazione favorevole dell'inadempimento incolpevole, che
vanificherebbe le finalita' di prevenzione speciale previste dal
legislatore e anche le stesse prospettive di effettiva possibilita'
di maggiore risocializzazione, attraverso un profondo percorso di
riflessione critica in ordine al disvalore di quanto compiuto e
l'acquisizione di strumenti psico-emotivi per gestire i moti
contrastanti e devianti dell'animo umano;
Ritenuto che la Corte costituzionale potrebbe intervenire
dichiarando l'incostituzionalita' dell'art. 6, comma 2, legge n.
69/2019 laddove non prevede che, per il condannato non abbiente, o
ammesso al patrocinio pubblico o in situazione di comprovata
difficolta' economica, la partecipazione ai percorsi ex art. 165,
comma 5 del codice penale sia gratuita; ovvero l'incostituzionalita'
della citata norma laddove non prevede che, per i percorsi di
recupero ex art. 165, comma 5 del codice penale, per i soggetti non
abbienti o ammessi al patrocinio pubblico o in situazione di
comprovata difficolta' economica, le spese siano anticipate
dall'erario e, in caso di esito positivo del percorso, poste a carico
dello Stato;
P.Q.M.
Solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 165,
comma 5 del codice penale e dell'art. 6, comma 2 legge n. 69/2019, in
relazione all'art. 3 e all'art. 27 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o
in situazione di comprovate difficolta' economiche, la partecipazione
al corso sia gratuita; ovvero delle medesime norme, sempre in
relazione alle stesse disposizioni costituzionali, laddove non
prevede che, per i soggetti ammessi al patrocinio pubblico o in stato
di comprovate difficolta' economiche, le spese siano anticipate
dall'erario e in caso di esito positivo del percorso poste a carico
dello Stato, mentre in caso di esito negativo recuperate dallo Stato,
alla stregua del recupero delle spese processuali.
Sospende il termine di mesi quindici relativo all'inizio del
percorso di recupero, fino alla definizione del giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, di seguito
indicati:
sentenza di applicazione pena con attestazione di
irrevocabilita';
verbale di udienza del 27 maggio 2026 e ordinanza rigetto
questione legittimita' costituzionale anteriormente all'applicazione
pena (ud. 27 maggio 2026);
istanza del difensore del 30 giugno 2026 relativa
all'incidente di costituzionalita' in fase di esecuzione e tutti gli
allegati alla predetta istanza;
comprensivi anche della documentazione attestante il perfezionamento
delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo
capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza:
al P.M.;
al difensore istante (anche per il condannato);
al difensore della parte civile;
al Presidente del Consiglio dei ministri;
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva
trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.
Pisa, 15 luglio 2026
Il Giudice: Vatrano