Reg. ord. n. 134 del 2026 pubbl. su G.U. del 16/09/2026 n. 37

Ordinanza del Corte dei conti  del 09/07/2026

Tra: Regione Campania



Oggetto:

Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione Campania – Previsione che per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate - Previsione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione – Previsione che l'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL – Denunciate previsioni che dispongono l’istituzione di un trattamento accessorio non previsto dal CCNL e dalla legge statale, uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria – Meccanismo legislativo che elude i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019, in quanto prevede la corresponsione di un trattamento accessorio, a importo fisso mensile, non previsto dalla contrattazione collettiva di comparto né dalla legge statale, in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 23, commi 12-ter e 12-quater, come modificata dalla legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2.

- Costituzione, artt. 81, 97 primo comma, 117, secondo comma, lett. l), 119, primo comma e 136; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, comma 3 e 45.

Impiego pubblico – Trattamento economico – Regioni – Assegnazione del proprio personale di ruolo e del personale proveniente da società a partecipazione pubblica agli uffici di diretta collaborazione, applicando gli istituti di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti – Previsione che sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi – Denunciata disciplina sproporzionata e arbitraria, che consente la salvezza di provvedimenti di spesa adottati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del 2023, nonostante la riconosciuta natura innovativa di quest’ultimo da parte delle sentenze n. 185 del 2024 e n. 146 del 2019 – Disposizione sopravvenuta che ha stabilizzato sul piano finanziario gli effetti prodotti dai provvedimenti e atti adottati – Lesione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento e imparzialità – Norma priva della relazione di quantificazione degli oneri, necessaria anche nel caso in cui la previsione impatti sul bilancio di altre pubbliche amministrazioni - Violazione dell’obbligo di copertura delle leggi onerose, desumibile anche dalla normativa interposta – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa – Norma di salvaguardia che lede i principi costituzionali che regolano l’autonomia finanziaria degli enti territoriali – Previsione che, stabilizzando l’illegittima espansione della spesa di personale per un importo pari a quello degli emolumenti corrisposti, ha inciso negativamente sul risultato di amministrazione – Lesione dei beni-valori della contabilità pubblica presidiati dai principi dell’equilibrio di bilancio, della sostenibilità del debito e della sana gestione finanziaria – Sanatoria retroattiva del trattamento accessorio non dovuto che impone alla sezione di controllo della Corte dei conti di parificare spese, sebbene illegittimamente disposte e rende improcedibile il recupero delle stesse da parte della sezione regionale giurisdizionale, comportando una paralisi della funzione giurisdizionale -Ulteriore lesione dell’equilibrio di bilancio - Norma di salvaguardia, assimilabile a una legge-provvedimento, che stabilizza la posizione di favore riconosciuta dai commi 12-ter e 12-quater dell’art. 23 della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 a coloro che hanno percepito un trattamento accessorio omnicomprensivo non previsto dalla legge statale né dalla contrattazione collettiva – Trattamento differenziato affetto da manifesta illogicità, privo di una ragione giustificativa collegata a elementi che valgono a distinguere la fattispecie di cui alla citata disciplina regionale indubbiata rispetto a quelle dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 146 del 2019 – Contrasto con i principi di uguaglianza e di parità di trattamento.

- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 8, comma 3, ultimo periodo.

- Costituzione, artt. 3, 81, 97, primo e secondo comma e 119 primo comma; legge 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 17 e 19.

Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 27/01/2012  Num. 1  Art. 23  Co. 12
legge della Regione Campania  del 27/01/2012  Num. 1  Art. 23  Co. 12 come modificata dalla
legge della Regione Campania  del 04/03/2021  Num. 2
decreto-legge  del 14/03/2025  Num. 25  Art. 8  Co. 3 convertito con modificazioni in
legge  del 09/05/2025  Num. 69


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97    Co. 1 
Costituzione   Art. 97    Co. 2 
Costituzione   Art. 117    Co. 2 
Costituzione   Art. 119    Co. 1 
decreto legislativo del 30/03/2001    Art. 2    Co. 3 
decreto legislativo del 30/03/2001    Art. 2    Co. 45 
legge del 31/12/2009    Art. 17 
legge del 31/12/2009    Art. 19 



Testo dell'ordinanza

                        N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 luglio 2026

Ordinanza del 9 luglio 2026 della Corte dei conti - Sezione regionale
di controllo per la Regione Campania nel  giudizio  di  parificazione
del  rendiconto  generale  della  Regione  Campania  per  l'esercizio
finanziario 2023. 
 
Impiego pubblico  -  Trattamento  economico  -  Norme  della  Regione
  Campania - Previsione che per il personale assegnato agli uffici di
  diretta collaborazione tutte  le  voci  del  trattamento  economico
  accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai  contratti
  collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttivita'
  collettiva  e  per  la  qualita'  della  prestazione   individuale,
  compresa qualsiasi indennita' connessa a particolari funzioni e  il
  compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da  un  unico
  emolumento   omnicomprensivo,   da    corrispondere    mensilmente,
  parametrato alle attivita' effettivamente  assegnate  -  Previsione
  che l'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  regionale  determina  i
  criteri  di  individuazione  dell'ammontare  dell'emolumento  e  le
  modalita' di erogazione - Previsione che l'emolumento e'  calcolato
  tenendo conto  del  complessivo  trattamento  economico  accessorio
  fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto
  al personale di ruolo del  Consiglio  regionale  per  gli  istituti
  regolati dal CCNL. 
- Legge della  Regione  Campania  27  gennaio  2012,  n.  1,  recante
  «Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  Annuale  2012  e
  Pluriennale 2012-2014 della  Regione  Campania  (legge  finanziaria
  regionale  2012)»,  art.  23,  commi  12-ter  e   12-quater,   come
  modificata dalla legge della Regione Campania 4 marzo 2021,  n.  2,
  recante «Modifiche alla legge regionale  14  ottobre  2015,  n.  11
  (Misure urgenti per semplificare,  razionalizzare  e  rendere  piu'
  efficiente  l'apparato  amministrativo,  migliorare  i  servizi  ai
  cittadini e favorire  l'attivita'  di  impresa.  Legge  annuale  di
  semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile  2020,  n.  7
  (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1  della
  legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge  regionale  27
  gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
  annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014  della  Regione  Campania  -
  legge finanziaria regionale 2012)». 
Impiego pubblico - Trattamento economico - Regioni - Assegnazione del
  proprio personale di ruolo e del personale proveniente da  societa'
  a partecipazione pubblica agli uffici  di  diretta  collaborazione,
  applicando gli istituti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs.  n.
  165 del 2001 e altri analoghi istituti  previsti  dall'ordinamento,
  anche in favore dei propri dipendenti - Previsione che  sono  fatti
  salvi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  dalle  regioni  in
  adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del  2001,  nonche'
  gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base  degli
  stessi. 
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia
  di reclutamento e funzionalita' delle  pubbliche  amministrazioni),
  convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio  2025,  n.  69,
  art. 8, comma 3, ultimo periodo. 


(GU n. 37 del 16-09-2026)

 
                          LA CORTE DEI CONTI 
           sezione regionale di controllo per la Campania 
 
  Massimo Gagliardi - Presidente; 
  Alfredo Grasselli - Presidente aggiunto; 
  Emanuele Scatola - primo referendario; 
  Ilaria Cirillo - primo referendario (estensore); 
  Domenico Cerqua - primo referendario; 
  Stefania Calcari - primo referendario (estensore); 
  Tommaso Martino - primo referendario; 
  Giovanna Olivadese - referendario; 
  Alessandro De Santis - referendario; 
  Ilvio Pannullo - referendario; 
  Marco Nappi Quintiliano - referendario; 
  Concetta Ilaria Ammendola - referendario; 
    Nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2026, ha  pronunciato  la
seguente ordinanza, 
    visti gli articoli 81,  97,  100,  103,  117,  119  e  134  della
Costituzione, nonche' gli articoli 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    vista la nota prot. regionale n. 2024 -  0014370/U.D.C.P./GAB/GAB
del 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione
n. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; 
    visto il combinato disposto dell'art. 100, comma 2 e  103,  comma
2, della Costituzione; 
    visto l'art. 5, comma 1, lett. a) della legge  costituzionale  n.
1/2012 e l'art. 20 della legge n. 243/2012; 
    visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con  regio  decreto  12  luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
modificazioni,  da  innanzi  T.U.  Corte  dei  conti  e  il   decreto
legislativo del 28  agosto  2016,  n.  174,  recante  il  «Codice  di
giustizia contabile» (c.g.c.); 
    visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    vista la  deliberazione  n.  250/2024/PARI,  adottata  da  questa
Sezione regionale di controllo  nella  camera  di  consiglio  del  29
novembre 2024,  a  conclusione  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto per l'esercizio 2023; 
    vista la delibera n. 101/2025/PARI, (iscritta al n.  51/2025  del
registro delle ordinanze della Corte costituzionale) con la quale  la
Sezione regionale di  controllo  per  la  Campania  ha  sollevato  la
questione di legittimita' costituzionale dei commi  12-ter  e  quater
dell'art. 23 della legge  regionale  27  gennaio  2012,  n.  1,  come
modificata  dalla  legge  regionale  n.  2  del  4  marzo  2021,   in
riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, comma 2, lett.  l),
dall'art. 97, primo comma, dall'art. 119 primo comma e  dall'art.  81
della  Costituzione,  ordinando  la  sospensione  del   giudizio   di
parificazione  con  riferimento  al   capitolo   di   spesa   U00008,
limitatamente  alle  spese  destinate  al  finanziamento   dell'unico
emolumento omnicomprensivo previsto per il personale  assegnato  agli
uffici di diretta collaborazione degli organi politici del  Consiglio
regionale,  e  disponendo  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale per l'esame della questione; 
    vista la  deliberazione  n.  242/2025/PARI,  adottata  da  questa
Sezione regionale di  controllo  nella  Camera  di  consiglio  del  7
ottobre  2025,  a  conclusione  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto per l'esercizio 2024; 
    vista  la  sentenza  n.  165/2025  della  Corte   costituzionale,
relativa all'atto di Giudizio in via incidentale 51/2025 di cui  alla
deliberazione n. 101/2025; 
    visto il decreto n. 4/2026  con  il  quale  il  Presidente  della
Sezione,  su  istanza  della  Procura  regionale,  fissava  l'odierna
udienza per  la  prosecuzione  dei  giudizi  di  parificazione  degli
esercizi finanziari 2023 e 2024 e individuava nel 3 aprile il termine
per il deposito di memorie. 
    vista la memoria del Procuratore regionale prot.  n.  46  del  26
marzo 2026, acquisita in pari data al n.  1706  di  protocollo  della
Sezione; 
    vista la memoria trasmessa dalla Regione con  la  nota  prot.  n.
332936 del 3 aprile 2026 e acquisita al prot. n. 1977  della  Sezione
in pari data; 
    sntiti, in audizione istruttoria collegiale del 16 aprile 2026, i
rappresentanti della Regione, la  Procura,  all'esito  delle  memorie
trasmesse; 
    visti i documenti e le memorie in atti; 
    uditi i  relatori  primo  referendario  Ilaria  Cirillo  e  primo
referendario Stefania Calcari; 
    udite le conclusioni orali del Presidente  della  Regione  e  del
Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 16 aprile 2026. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. Con ordinanza n. 101/2025/PARI del 3 marzo 2025  (iscritta  al
n. 51/2025 del registro delle ordinanze della Corte  costituzionale),
questa  Sezione,  nell'ambito  del  giudizio  di  parificazione   del
rendiconto  generale   della   Regione   Campania   per   l'esercizio
finanziario 2023, ha sollevato in riferimento agli articoli  81,  97,
primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e  136
della Costituzione questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
23, commi 12-ter e 12-quater, della legge della Regione  Campania  27
gennaio 2012, n. 1,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione  Campania
(legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall'art. 3,  comma  1,
della legge della Regione  Campania  4  marzo  2021,  n.  2,  recante
«Modifiche alla legge  regionale  14  ottobre  2015,  n.  11  (Misure
urgenti per semplificare, razionalizzare e  rendere  piu'  efficiente
l'apparato  amministrativo,  migliorare  i  servizi  ai  cittadini  e
favorire l'attivita' di' impresa. Legge annuale  di'  semplificazione
2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n.  7  (Testo  unico  sul
commercio ai sensi dell'art. 3, comma  1  della  legge  regionale  14
ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania  -  legge  finanziaria
regionale  2012)»  non   ritenendo   praticabile   un'interpretazione
adeguatrice. 
    Il legislatore regionale, con la sopra richiamata legge n. 2  del
4 marzo 2021 aveva modificato, per quanto qui d'interesse, l'art.  23
della legge regionale 27 gennaio 2012,  n.  1,  prevedendo  ai  commi
12-ter  e  12-quater  una  particolare  disciplina  del   trattamento
accessorio per gli uffici di diretta collaborazione in assenza di una
previsione di  legge  statale  e  di  contratto  collettivo,  facendo
gravare la spesa direttamente sul bilancio regionale. 
    Solo successivamente, infatti, il legislatore e' intervenuto  con
l'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla
legge n. 74/2023) autorizzando espressamente le regioni ad  applicare
senza aggravio di spesa l'art. 14 TUPI «secondo  i  principi  di  cui
all'art. 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il  divieto
per il personale addetto di effettuare qualsiasi  attivita'  di  tipo
gestionale,  anche  laddove  il   trattamento   economico   ad   esso
riconosciuto  sia  stato  parametrato   al   personale   di   livello
dirigenziale».  La  Corte   costituzionale   ha   ritenuto   che   la
disposizione in esame abbia una portata innovativa non potendosi  ne'
qualificare come norma di  interpretazione  autentica  ne'  meramente
confermativa   di   precedenti   previsioni   normative   (v.   Corte
costituzionale, sentenza n. 185/2024). La natura innovativa e'  stata
poi  ribadita  dalla  Consulta  anche  nella  sentenza  n.  165/2025,
conseguentemente non puo' piu' dubitarsi che prima della sua  entrata
in  vigore  fosse   precluso   al   legislatore   regionale   normare
autonomamente il trattamento accessorio del personale degli uffici di
diretta collaborazione. 
    Sino  all'entrata  in  vigore   dell'art.   3,   comma   1,   del
decreto-legge  n.  44  del  2023,  come  convertito,   pertanto,   la
disciplina del trattamento accessorio del  personale  regionale,  ivi
incluso quello assegnato agli uffici di staff,  risultava,  come  per
tutti  gli  altri   dipendenti   pubblici,   quella   dettata   dalle
disposizioni  di  legge  statale,   dal   codice   civile   e   dalla
contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia,  restando
viceversa esclusa una competenza legislativa regionale. 
    2. Successivamente al deposito dell'ordinanza  di  rimessione  di
questa Sezione, il legislatore statale ha  modificato  il  richiamato
art. 3, comma 1, con  il  decreto-legge  n.  25  del  14  marzo  2025
convertito, con modifiche, con la legge 9 maggio 2025, n. 69. 
    In particolare, l'art. 8, comma 3, del suddetto  decreto  n.  25,
dopo aver ampliato il novero  di  soggetti  cui  le  regioni  possono
ricorrere per la copertura degli uffici  di  diretta  collaborazione,
all'ultimo comma ha disposto che «sono  fatti  salvi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli  effetti
prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi». 
    Tenuto conto di tale sopravvenienza normativa, con la sentenza n.
165/2025 la Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata
da questa Sezione con l'ordinanza n. 101/2025/PARI, pur ribadendo  la
natura innovativa dell'art. 3, comma 1,  ha  invitato  la  Sezione  a
verificare se, sulla base del mutato quadro normativo innovato  dalla
norma di salvaguardia, permanesse la rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza delle questioni, procedendo  ad  una  nuova  valutazione
delle  questioni  sollevate,  tenendo  conto  che   la   disposizione
sopravvenuta e' «(...) una legge di sanatoria, che non e' preclusa al
legislatore (sentenze n. 116 del 2020, n. 14 del  1999  e  n.  1  del
1996)». 
      
    3. Con il decreto n.  4/2026  il  Presidente  della  Sezione,  su
istanza della Procura regionale, ha fissato l'odierna udienza per  la
prosecuzione dei giudizi di parificazione degli  esercizi  finanziari
2023  e  2024  individuando  nel  3  aprile  la   scadenza   per   la
presentazione di memorie e controdeduzioni «anche riguardanti l'onere
di  rinnovata  valutazione  circa  la  rilevanza  e   non   manifesta
infondatezza delle questioni sollevate con ordinanza del 3 marzo 2025
(iscritta al n. 51 del registro ordinanze  2025  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  13  -  Prima  Serie
speciale, dell'anno 2025) alla  luce  del  mutato  quadro  normativo,
assegnato dalla sentenza della Corte costituzionale  n.  165/2025  di
restituzione degli atti alla Sezione regionale di controllo». 
    4. Con la memoria depositata per l'udienza pubblica,  la  Procura
non  ha  ritenuto  di  aggiungere  ulteriori   considerazioni   sulla
rilevanza della norma  statale  piu'  volte  richiamata  rispetto  al
giudizio a quo, giacche' trattasi  di  questione  gia'  affrontata  e
risolta in senso affermativo e non diversamente  definita  a  seguito
del rinvio effettuato dalla Corte costituzionale a questa Sezione. 
    Riguardo  al  profilo  della  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale della  disposizione  di  cui
all'art.  8,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  25  del  2025,  come
convertito, la Procura ha evidenziato che la disposizione realizza un
evidente contrasto col giudicato costituzionale di cui alle  sentenze
n. 146 del 2019 e n. 185 del  2024,  ai  sensi  dell'art.  136  della
Costituzione. Inoltre, ha  osservato  che  lo  stesso  Giudice  delle
leggi, nella sentenza  n.  165/2025,  ha  richiamato  tre  precedenti
pronunce (la n. 1 del 1996, la n. 14 del 1999 e la n. 116  del  2020)
con  le  quali,  pur  riconoscendo  al   legislatore   nazionale   la
possibilita' (in astratto) di adottare  leggi  di  sanatoria,  ne  ha
tuttavia affermato l'incostituzionalita' laddove, come  nel  caso  in
esame,  «il  legislatore,  prescindendo  dalla  cura   del   pubblico
interesse, ha inserito nel sistema un precetto  in  piena  collisione
con i principi che regolano la materia» (v. sentenza n. 1/1996). 
    Quanto alla validita' costituzionale delle  leggi  di  sanatoria,
nell'altro precedente richiamato, la Corte chiaramente  ha  affermato
che «le leggi di sanatoria non sono  costituzionalmente  precluse  in
via  di  principio  ma  che,   tuttavia,   trattandosi   di   ipotesi
eccezionali, la loro  giustificazione  dev'essere  sottoposta  a  uno
scrutinio particolarmente  rigoroso».  Aggiungendo  che  l'intervento
legislativo in sanatoria puo'  «essere  ragionevolmente  giustificato
soltanto dallo stretto collegamento con  le  specifiche  peculiarita'
del caso, cosi' da doversi escludere che possa  risultare  arbitraria
la sostituzione della disciplina generale originariamente applicabile
con quella eccezionale successivamente emanata» (v.  sentenza  n.  14
del  1999).  Analogamente,  nella  sentenza  n.  116/2020,  la  Corte
costituzionale, esaminando una norma  rientrante  «nell'ambito  delle
leggi di sanatoria, in quanto intesa a fornire copertura  legislativa
precedenti atti amministrativi» ha ribadito che tali leggi, seppur in
via  di  principio   non   precluse   costituzionalmente,   tuttavia,
necessitano di «uno scrutinio particolarmente rigoroso» che ne appuri
la legittimita' escludendone la finalita' elusiva. 
    La Procura ha quindi concluso chiedendo alla Sezione di rimettere
nuovamente la questione di legittimita'  costituzionale  della  norma
regionale alla luce dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge n. 25  del
14  marzo  2025,  non   essendo   praticabile   una   interpretazione
adeguatrice. 
    5. N,onostante fosse stato espressamente sollecitato sul punto il
contraddittorio (v. decreto n.  4/2026),  la  Regione  nelle  memorie
depositate in occasione dell'udienza pubblica non ha preso  posizione
limitandosi a comunicare un aggiornamento sullo stato del contenzioso
relativo  al  recupero  delle  somme  di  cui  alla  sentenza   Corte
costituzionale n. 146/2019. 
    Nel  corso  dell'udienza,  invece,  l'Amministrazione  ha   fatto
presente di non condividere la richiesta della Procura  di  sollevare
questione  di  legittimita'  costituzionale  sulla  norma   cd.   «di
sanatoria» introdotta dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge  n.  25
del 14 marzo  2025,  configurandola  come  un  tentativo  di  eludere
precedenti giudicati costituzionali. 
    Tale prospettiva, ad avviso della Regione, non coglie la ratio  e
la  legittimita'  dell'intervento  statale,   che   si   basa   sulla
specificita' delle funzioni degli  uffici  di  staff  e  sulla  piena
ammissibilita'  costituzionale  di  leggi-provvedimento  in  contesti
peculiari come quello in esame. In particolare, per  la  Regione,  la
norma statale muove  dalla  necessita'  di  riconoscere  un'identita'
funzionale tra gli  uffici  di  diretta  collaborazione  regionali  e
quelli  ministeriali,  affinche'  le  Regioni  possano   dotarsi   di
strumenti  organizzativi  analoghi  a   quelli   statali.   Pertanto,
l'intervento  legislativo  statale,  secondo  l'Amministrazione,  non
costituisce un «effetto premiale», bensi' la risposta al  bisogno  di
uniformita' del  dato  normativo  volto  a  regolamentare  situazione
analoghe,   seppur   poste   su   piani   istituzionali   differenti.
Conseguentemente, non puo' reputarsi irragionevole  o  immotivata  la
scelta  compiuta  dal  legislatore  statale,  ma  al  contrario,  una
soluzione  eccezionale,  finalizzata  a  garantire  la  certezza  del
diritto e la continuita' dell'azione amministrativa. 
    6. Il Procuratore regionale ha concluso  chiedendo  di  procedere
alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2023,  nei
limiti e con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria
memoria,  relative  ad  alcuni  profili  finanziari   e   gestionali,
insistendo, per quanto qui rileva, sulla  necessita'  di  sollecitare
una  verifica  di  legittimita'  costituzionale  della  nuova   norma
statale. 
    Dopo ampio contraddittorio con la Regione, con  i  rappresentanti
del Consiglio regionale e sentita la Procura erariale,  il  Collegio,
dubitando della legittimita' costituzionale della legge regionale  n.
2 del 4 marzo 2021 che ha modificato i commi 12-bis e  ss.  dell'art.
23 della legge regionale n. 1  del  27  gennaio  2012  e  dell'ultimo
periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25  del  14  marzo
2025, come modificato dalla legge di conversione 9  maggio  2025,  n.
69, ritenuta la questione rilevante e non  manifestamente  infondata,
per  contrasto  con  la  riserva  di  competenza  statale   esclusiva
dell'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione in materia  di
ordinamento civile e per l'effetto con gli articoli 81, 97 commi 1  e
2, 119 comma 1 e 136 della Costituzione, nonche' con l'art.  3  della
Costituzione, ha deciso di  sospendere  il  giudizio  definitivo  sul
rendiconto 2023 e piu' precisamente sul capitolo n.  U00008,  per  le
spese    destinate    al    finanziamento    dell'unico    emolumento
omnicomprensivo, e promuovere con  separata  ordinanza  questione  di
legittimita' costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    8. Questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  commi
12-ter e 12-quater della legge regionale del  27  gennaio  2012  come
modificata e dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge  n.  25  del  14
marzo 2025 come convertito. 
    Secondo l'art. 23, commi 12-ter e 12-quater della legge regionale
n. 1 del 27 gennaio 2012, come modificata dalla legge regionale n.  2
del 4 marzo 2021, per «il personale assegnato agli uffici di  diretta
collaborazione, in applicazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  2
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le  voci  del
trattamento economico accessorio previste dagli istituti  retributivi
di cui ai contratti collettivi di lavoro,  comprensive  dei  compensi
per la produttivita' collettiva e per la qualita'  della  prestazione
individuale, compresa qualsiasi  indennita'  connessa  a  particolari
funzioni e il compenso per il lavoro straordinario,  sono  sostituite
da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente,
parametrato alle attivita' effettivamente assegnate. Tale  indennita'
remunera anche  la  disponibilita'  a  orari  disagevoli  nonche'  le
conseguenti ulteriori prestazioni richieste  dai  responsabili  degli
uffici». Il successivo comma 12-qunter ha poi affidato all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei «criteri  di
individuazione  dell'ammontare  dell'emolumento  e  le  modalita'  di
erogazione. L'emolumento e' calcolato tenendo conto  del  complessivo
trattamento economico accessorio  fissato  dai  contratti  collettivi
integrativi  di  lavoro  riconosciuto  al  personale  di  ruolo   del
Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL». 
    Con le disposizioni sopra riportate il legislatore  regionale  ha
introdotto una particolare disciplina del trattamento accessorio  per
gli uffici di diretta collaborazione, in assenza di una previsione di
legge statale e di contratto collettivo,  facendo  gravare  la  spesa
direttamente sul bilancio regionale. 
    - L'art. 65, comma 9, della legge regionale n. 5  del  29  giugno
2021 ha previsto che gli emolumenti onnicomprensivi trovino copertura
«a decorrere dall'annualita' 2021, per un  importo  massimo  di  euro
5.900.000,00, a valere  sulle  risorse  del  bilancio  del  Consiglio
regionale della Campania per il triennio 2021-2023» che e' alimentato
dalle risorse trasferite dal bilancio regionale. 
    Peraltro, come la Sezione ha avuto modo  di  rilevare,  l'importo
degli emolumenti complessivamente corrisposti in favore del personale
assegnato agli uffici di staff nel triennio  2021-2023  e'  stato  di
euro 7.492.565,56 e  dunque  maggiore  dell'autorizzazione  di  spesa
disposta con l'art. 65 sopra citato. 
    In particolare, nel 2023, prima dell'entrata in vigore  dell'art.
3, comma l, del decreto-legge n. 44/2023 (23 aprile 2023), sono state
destinate agli emolumenti in esame euro 813.688,612 sul  capitolo  di
spesa n. U00008 (codifica U1.04.01.04.001)  del  bilancio  regionale.
Per la  precisa  quantificazione  delle  risorse  impiegate  da  tale
importo, tuttavia, come e'  emerso  nel  corso  dell'udienza  del  16
aprile, e' da  detrarre  il  trattamento  accessorio  corrisposto  ai
comandati da societa' partecipate presso gli uffici di staff, pari  a
euro  91.094,53,  oggetto  di  non  parifica  con  la  decisione   n.
165/2026/PARI in coerenza con la dichiarazione di incostituzionalita'
di cui alla sentenza n. 189/2025; pertanto, le spese illegittimamente
sostenute nel 2023 per gli  emolumenti  in  esame  ammontano  a  euro
722.594,082. 
    Solo successivamente, il legislatore e' intervenuto con l'art. 3,
del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n.
74/2023) abilitando le regioni ad applicare «senza aggravio di spesa»
l'art. 14 TUPI «secondo i principi di cui all'art.  27  del  medesimo
decreto legislativo (...) fermo il divieto per il  personale  addetto
di effettuare qualsiasi attivita' di tipo gestionale,  anche  laddove
il trattamento economico ad esso riconosciuto sia  stato  parametrato
al personale di livello dirigenziale». 
    In ragione del rilevato difetto di competenza normativa regionale
e della ridondanza dello stesso sugli  equilibri  di  bilancio  della
Regione Campania, la Sezione ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale della norma regionale con l'ordinanza n. 101/2025, sol
che nelle more e' intervenuto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n.
25 del 14 marzo 2025, convertito con modifiche con la legge 9  maggio
2025, n. 69, a far «salvi gli atti e i provvedimenti  adottati  dalle
regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  nonche'  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base degli stessi». 
    La norma mira  a  salvaguardare  l'efficacia  degli  atti  e  dei
provvedimenti adottati dalle regioni prima che l'art. 3, comma 1, del
decreto-legge n. 44/2023 le autorizzasse a disciplinare con legge  il
trattamento  accessorio  dei  dipendenti  assegnati  agli  uffici  di
diretta collaborazione degli organi politici, consentendo  quindi  di
sanare l'invalidita' di provvedimenti assunti in forza di  una  norma
violativa del riparto di competenze legislative di cui  all'art.  117
della Costituzione e che ha determinato spese  non  dovute  (art.  81
della Costituzione), in violazione del principio  di  buon  andamento
(art. 97 della Costituzione), alterando l'uguaglianza tra i  soggetti
assegnati nel tempo a tali  uffici  (art.  3  della  Costituzione)  e
vanificando l'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali
come si mettera' in luce nel prosieguo della trattazione. (v. infra §
11.2). 
    Il Collegio, alla  stregua  delle  osservazioni  che  saranno  di
seguito formulate, reputa che l'art. 23, commi 12-ter e quater  della
legge regionale del 27 gennaio 2012,  n.  1,  come  modificata  dalla
legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, sia  in  contrasto  insanabile
con le norme costituzionali di cui agli articoli 117  comma  2  lett.
l),  81,  97  comma  1,  119,  comma  1  e  136  della  Costituzione.
Analogamente, ritiene il Collegio che  sussista  una  non  superabile
antinomia dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo, del decreto-legge n. 25
del 14 marzo 2025, convertito con modifiche con  la  legge  9  maggio
2025, n. 69, con i principi presidiati  dagli  articoli  3,  81,  119
comma 1, 97, commi 1 e 2. 
    9.   La   possibilita'   di    esperire    una    interpretazione
costituzionalmente orientata e la legittimazione della sezione. 
    Il   Collegio   non   ritiene   praticabile    un'interpretazione
adeguatrice dei commi 12-ter e 12-quater, dell'art. 23,  della  legge
regionale n. 1 del 27 gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla legge
regionale n. 2 del 4 marzo 2021 diversa da quella letterale, che  non
lascia dubbi sulla effettiva volonta' del  legislatore  regionale  di
istituire  un  peculiare  emolumento  denominato  «unico   emolumento
omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente»non disciplinato  dalla
legge a dai CCNL. 
    Parimenti non ritiene praticabile un'interpretazione  conforme  a
Costituzione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge  n.  25  del  14
marzo 2025, come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025,
n. 69, dato il chiaro tenore letterale della norma di fare «salvi gli
atti e i provvedimenti adottati dalle  regioni  in  adeguamento  alle
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'
gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti  sulla  base  degli
stessi». 
    D'altro canto, e' acquisizione  condivisa  che  l'interpretazione
conforme a Costituzione postula  l'esistenza  di  un  dato  lessicale
polisenso  suscettibile  di  letture  alternative,  tale,  cioe',  da
esprimere, in applicazione dei generali  canoni  ermeneutici,  due  o
piu' possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con  i
precetti costituzionali. 
    Ne consegue che laddove,  come  nel  caso  di  specie,  l'univoco
tenore letterale delle  norme  non  consenta  altre  interpretazioni,
l'accesso al sindacato di legittimita'  costituzionale  si  configura
come percorso obbligato. 
    Esclusa,  quindi,   la   praticabilita'   di   un'interpretazione
adeguatrice, occorre premettere che la legittimazione della Corte dei
conti a sollevare questioni di costituzionalita' in sede di  parifica
e' stata progressivamente ampliata sia con  riferimento  all'oggetto,
riguardando  ormai  tutte  le  disposizioni  di  legge,   statale   e
regionale, che possono  alterare  gli  equilibri  di  bilancio  (cfr.
sentenze n. 244 del 1995, § 3 e n. 213 del  2008,  §  4)  sia  per  i
parametri, non essendo piu' limitata  alle  violazioni  dell'art.  81
della Costituzione. 
    In  particolare,  con  la  sentenza  n.  196  del  2018   si   e'
riconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di  controllo,
in  sede  di  parificazione  del  rendiconto  generale  regionale,  a
sollevare  questioni  di   legittimita'   costituzionale   anche   in
riferimento  a  parametri  attributivi  di  competenza  (l'art.  117,
secondo comma, lettera l, della Costituzione), sull'assunto  che  «in
tali casi la Regione  manca  per  definizione  della  prerogativa  di
allocare risorse»  (sentenza  n.  196  del  2018,  punto  2.1.2.  del
Considerato in diritto). Pertanto, «entro tali  materie,  non  vi  e'
intervento  regionale  produttivo  di  spesa  che  non   si   traduca
immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati  dall'ordinamento
ai  fini  della  sana  gestione  della  finanza  pubblica  allargata»
(sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). 
    Proprio con riferimento alla spesa di  personale  e  al  relativo
trattamento  accessorio  nella  sentenza   n.   146/2019   la   Corte
costituzionale ha sottolineato che le «norme regionali istitutive  di
fondi che il rimettente ritiene alimentati con  risorse  ulteriori  e
diverse rispetto  a  quelle  tassativamente  previste  dai  contratti
collettivi  nazionali,  in  contrasto  con  l'attribuzione   che   il
legislatore statale, titolare della competenza legislativa  esclusiva
nella  materia  «ordinamento  civile»,  opera   alla   contrattazione
collettiva  nazionale  di   comparto,   per   la   determinazione   e
l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento necessario  dei
dipendenti pubblici. L'effetto ineludibile  di  una  tale  scelta  si
riverbera  in  una  espansione  della  spesa  per  il  personale,  in
violazione dei «beni-valori»  della  contabilita'  pubblica  tutelati
dagli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Sono  questi
i valori alla cui tutela e'  preordinata  la  Corte  dei  conti,  cui
spetta accertare tutte le «irregolarita'» poste in essere dagli  enti
territoriali suscettibili rii pregiudicarli, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
(sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018)». 
    Recentemente   la   Corte   costituzionale   ha   ribadito   tale
orientamento nella sentenza n.  185/2024,  con  riferimento  a  norme
regionali lesive del riparto di competenze fra Stato e regioni  nella
materia «ordinamento civile» allorche' si configuri una «correlazione
funzionale» (sentenza n. 253  del  2022).  Correlazione  rintracciata
nella lesione «della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato
nella materia «ordinamento civile» da parte di disposizioni regionali
che hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico, anche
in relazione al parametro interposto  costituito  dalle  disposizioni
dettate dal decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  in  quanto  la
illegittimita'  costituzionale  di  tali  disposizioni  comporta,  di
norma, quella della spesa da essa  disposta  a  carico  del  bilancio
dell'ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146
ex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018). 
    10.   Sulla   rilevanza   delle   questioni    di    legittimita'
costituzionale. 
    Il Collegio ritiene le questioni di legittimita'  costituzionale,
meglio dettagliate di seguito, rilevanti ai fini del decidere. 
    Non  essendo  possibile  accedere  ad  una  lettura  conforme   a
Costituzione delle norme, regionali e  statali  richiamate  e  tenuto
conto  che  le  disposizioni  indubbiate  producono   effetti   anche
finanziari, risulta  doveroso  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale, in quanto, diversamente, questa Sezione si troverebbe
a validare un risultato di amministrazione non  corretto,  inficiando
gli equilibri di bilancio. 
    Il giudizio di parifica  e'  infatti  strumentale  alla  verifica
della   correttezza   e   della   veridicita'   del   risultato    di
amministrazione implicando che a loro volta anche  che  le  scritture
contabili  rispondano  a  requisiti  di  chiarezza,   veridicita'   e
trasparenza, in  quanto  un  risultato  di  amministrazione  infedele
pregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri e,  quindi,  le
stesse politiche di  risana  mento  pluriennali  e  il  conseguimento
dell'equilibrio, come ripetutamente  affermato  dalla  giurisprudenza
costituzionale (v. sentenze nn. 181 del 2015, 89 del  2017,  274  del
2017 e 49 del 2018). In questa  prospettiva,  tale  accertamento  non
puo' non interessare incidentalmente la legittimita' del  titolo  che
ha generato la posta di spesa. 
    10.1 La legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021,  con  la  modifica
dell'art. 23, della legge regionale n. 1  del  27  gennaio  2012,  ha
previsto  «un  unico  emolumento  omnicomprensivo,  da  corrispondere
mensilmente» per il personale degli uffici di diretta  collaborazione
(v.  comma  12-ter)  in  mancanza  di  una  espressa  previsione  del
contratto collettivo nazionale  o  di  altre  disposizioni  di  fonte
statale, ossia delle  uniche  fonti  legittimate  a  disciplinare  il
trattamento economico dei dipendenti pubblici. 
    Il  successivo  comma  12-quater  ha  attribuito  all'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale la individuazione dei  criteri  di
quantificazione dell'ammontare  dell'emolumento  e  le  modalita'  di
erogazione  «tenendo  conto  del  complessivo  trattamento  economico
accessorio fissato dai contratti  collettivi  integrativi  di  lavoro
riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio  regionale  per  gli
istituti regolati dal CCNL». 
    Tuttavia,  giova  ribadirlo,  le  disposizioni   regionali   sono
intervenute in assenza di norme statali e contrattuali abilitanti. 
    Infatti, la contrattazione collettiva a cui fa rinvio  la  legge,
ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 45 del  decreto  legislativo n.
165 del  2001,  non  prevede  affatto  la  tipologia  di  trattamento
accessorio individuata dalla disciplina  regionale.  Tant'e'  che  le
deliberazioni nn.  22  e  23  del  29  aprile  2021  dell'Ufficio  di
Presidenza hanno previsto  un  salario  accessorio,  in  alcuni  casi
addirittura equivalente al trattamento fondamentale della  rispettiva
categoria  di  appartenenza,  con  cio'  duplicando  il   trattamento
stipendiale  base.  Nello  specifico,   infatti,   si   prevede   che
l'emolumento  accessorio  sia  «costituito  da   un   importo   fisso
parametrato alle rispettive categorie di inquadramento  pari  a  euro
16.000 per la categoria A, euro 18.017,90 per la  categoria  B,  euro
18.438,00 per la categoria C, euro 19.006,60 per la categoria  D,  di
cui il 15% e' assoggettato a valutazione annuale». 
    Dal punto di vista strettamente contabile,  poi,  il  trattamento
accessorio  in  esame  ha  trovato  copertura  in  risorse  stanziate
direttamente in bilancio, anziche' sul «fondo salario  accessorio»  a
differenza di quanto previsto dall'art. 40, comma 3-bis, del  decreto
legislativo n. 165/2001, sottraendo in tal modo alla dialettica delle
relazioni  sindacali  e  al  procedimento   di   contrattazione,   la
determinazione dello stesso. 
    D'altra parte, proprio perche' i relativi contratti  di  comparto
non  contemplano  detta  tipologia  di  trattamento  accessorio,  gli
articoli 67 del CCNL 21 maggio 2018 e 79 del CCNL 16  novembre  2022,
non  consentono  di  destinare  a  tale  emolumento   risorse   nella
costituzione del  fondo  salario  accessorio  e  conseguentemente  di
autorizzarne il riparto, agendo in tal modo  quindi  si  e'  aggirato
l'impedimento,  stanziando  direttamente  sul  bilancio  le   risorse
necessarie. 
    Le risorse occorrenti sono state dunque previste nel capitolo  n.
U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del bilancio regionale destinato  a
finanziare le spese di funzionamento del  Consiglio  regionale  e  da
questi impegnate sui capitoli n. 4206 ed il n. 4208, per il pagamento
del trattamento accessorio, relativi oneri  riflessi,  Irap  e  buoni
pasto del personale assegnato  in  comando  agli  uffici  di  diretta
collaborazione. 
    Come gia' evidenziato nella parte in fatto, l'art. 65,  comma  9,
della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021, ha autorizzato per  il
biennio 2021-2023 una spesa massima di  euro  5.900.000,00  a  valere
sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale, assicurate  dallo
speculare trasferimento di risorse da parte  del  bilancio  regionale
(articoli 66 e 67 del decreto  legislativo  n.  118/2011).  Tuttavia,
come la Sezione ha avuto modo di rilevare, l'importo degli emolumenti
complessivamente corrisposti in favore del personale  assegnato  agli
uffici di staff nel triennio 2021-2023 e' stato di euro  7.492.565,56
e dunque maggiore all'autorizzazione di spesa disposta con l'art.  65
sopra citato. 
    In particolare, nel 2023, fino alla data dell'entrata  in  vigore
dell'art. 3, del decreto-legge n. 44 del 22 aprile  2023  (23  aprile
2023), sono state destinate agli emolumenti in esame euro 813.688,612
sul capitolo  di  spesa  n.  U00008  (codifica  U1.04.01.04.001)  del
bilancio regionale. 
    Nel corso  dell'udienza  del  16  aprile,  si  e'  accertato  che
dall'importo sopra indicato e' da detrarre il trattamento  accessorio
corrisposto ai comandati da societa' partecipate presso gli uffici di
staff, pari a euro 91.094,53, gia' non parificati con la decisione n.
165/2026/PARI in coerenza con la dichiarazione di incostituzionalita'
di cui alla sentenza n. 189/2025. 
    Conseguentemente le spese  illegittimamente  sostenute  nel  2023
ammontano a euro 722.594,082. 
    E' rilevante,  pertanto,  sottoporre  nuovamente  allo  scrutinio
della  Corte  costituzionale  il  giudizio  di   legittimita'   sulle
disposizioni di cui ai commi 12-ter e 12-quater, dell'art. 23,  della
legge  regionale  27  gennaio  2012,  n.  1  introdotti  dalla  legge
regionale n. 2 del 4 marzo 2021, che ha consentito di reintrodurre un
unico emolumento onnicomprensivo gia' oggetto di valutazione  di  non
conformita' costituzionale con la sentenza n.  146/2019,  in  quanto,
ove questa Sezione procedesse alla parifica del rendiconto applicando
le  norme  rivenienti  dal  quadro  ordinamentale  vigente  finirebbe
inammissibilmente per validare risultanze contabili - in  primis,  il
risultato di  amministrazione,  derivanti  dall'indebito  impiego  di
risorse per il finanziamento di tali emolumenti. 
    10.2 Invero, assume rilevanza  ai  fini  del  decidere  esaminare
anche la norma sopravvenuta di' cui all'ultimo periodo  dell'art.  8,
comma 3, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo  2025  come  modificato
dalla legge di conversione 9 maggio 2025,  n.  69  che  non  puo'  ad
avviso del Collegio essere ricondotta a una lettura coerente  con  il
quadro costituzionale se non vulnerandone il chiaro tenore letterale. 
    La disposizione, infatti, espressamente fa «salvi gli  atti  e  i
provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli  effetti
prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base  degli  stessi».  Si
tratta di una previsione che mira a salvaguardare ex tunc gli effetti
anche finanziari prodotti dagli atti  e  dai  provvedimenti  adottati
dalle regioni prima che l'art.  3,  comma  1  ,del  decreto-legge  n.
44/2023  autorizzasse  le  regioni  a  disciplinare  con   legge   il
trattamento  accessorio  dei  dipendenti  assegnati  agli  uffici  di
diretta collaborazione degli organi politici. 
    Non e' precluso in via generale al legislatore prevedere norme di
sanatoria ma occorre che le stesse siano sottoposte  ad  un  rigoroso
scrutinio   al   fine   di   verificarne   la   ragionevolezza,    la
proporzionalita' e di appurare se consolidando  l'efficacia  di  atti
illegittimamente  adottati  non  si  realizzi  una   violazione   del
sindacato giurisdizionale e di controllo attraverso il consolidamento
degli effetti prodotti da atti illegittimi. 
    A  corroborare  la  necessita'  di   un   previo   scrutinio   di
legittimita' della norma di sanatoria e' la  considerazione  che  nel
caso in esame vengono in rilievo provvedimenti e atti  regionali  che
hanno comportato spese a carico del bilancio  regionale  e  che  sono
stati adottati in forza di norme regionali «viziate da  incompetenza»
in quanto, si ribadisce, sino  all'entrata  in  vigore  dell'art.  3,
comma 1, del decreto-legge n. 44/2023  era  precluso  al  legislatore
regionale intervenire sulla regolazione del trattamento economico del
personale assegnato agli uffici di staff. 
    Si tratta dunque di atti e provvedimenti adottati  in  violazione
dei parametri attributivi di competenza (l'art. 117, comma  2,  lett.
l, della Costituzione) nei quali «la Regione  manca  per  definizione
della prerogativa di allocare risorse» (sentenza  n.  196  del  2018,
punto 2.1.2. del Considerato in diritto). 
    -  L'art.  8,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  25   del   2025
salvaguardando in modo evidentemente retroattivo gli effetti di  atti
e provvedimenti illegittimi, per quanto detto sin qui e per quanto si
dira'  nel  prosieguo,  consolida  sul  piano  finanziario  la  spesa
sostenuta per finanziare gli emolumenti di' cui si'  tratta,  sanando
ex lege una espansione della spesa per il  personale,  in  violazione
dei «beni-valori» della contabilita' pubblica tutelati dagli articoli
81 e 97, commi 1 e 2, della Costituzione analogamente a  quanto  gia'
avvenuto in precedenza (v. sentenza n. 146 del 2019). 
    D'altra  parte,  come  affermato  dalla  Consulta  nelle  materie
riservate alla legislazione statale «non vi e'  intervento  regionale
produttivo   di   spesa   che   non   si    traduca    immediatamente
nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai  fine  della
sana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196  del
2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). 
    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Collegio
che l'esito del giudizio di compatibilita' costituzionale anche della
sopravvenuta norma di sanatoria, condiziona decisivamente il giudizio
di parificazione sul rendiconto per l'esercizio  2023.  Diversamente,
infatti, ove questa  Sezione  facesse  applicazione  della  norma  di
sanatoria, si troverebbe a validare un risultato  di  amministrazione
condizionato dall'allocazione di risorse destinate  al  finanziamento
compensi non legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti. 
    A riprova della correttezza di tale conclusione, ossia  che  tale
sopravvenienza si applichi ai trattamenti accessori corrisposti prima
dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  n.
44/2023, e quindi della rilevanza della questione in questa sede,  si
rappresenta che dopo l'udienza di  riassunzione  del  16  aprile,  e'
stata depositata il 17 giugno 2026, la sentenza R.G.  n.  17130/2025,
con la quale la Corte di Cassazione e' stata chiamata a  pronunziarsi
su ricorso di alcuni dipendenti di ruolo della  Regione  Campania  ai
quali quest'ultima aveva chiesto in ripetizione  somme  dagli  stessi
percepite ai sensi dell'art. 58, della legge  regionale  n.  10/2001,
commi 2 e 4, dell'art. 2, commi 2  e  4,  della  legge  regionale  n.
20/2002, e dell'art. 1, comma 1, della legge  regionale  n.  25/2003,
dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 146/2019.  Per  quanto
in  questa  sede  rilevi,  la  Corte  di  cassazione  nel  negare  la
possibilita' di applicare la norma di sanatoria di  cui  all'art.  8,
comma 3 agli atti adottati dalla Regione  sulla  scorta  delle  leggi
regionali dichiarate incostituzionali con  la  sentenza  n.  146  del
2019, ha espressamente affermato: «In tale  contesto,  ad  avviso  di
questo Collegio, la clausola di salvaguardia,  in  quanto  avente  ad
oggetto "gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  dalle  regioni  in
adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3  marzo  2001,
n. 165», ossia  in  base  all'art.  27  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, mira a far salvi (in modo  evidentemente  retroattivo)  gli
atti ed i provvedimenti riconducibili all'ambito di  autoregolazione,
da parte delle Regioni, della materia di cui all'art. 14, prima  che,
nel 2023, fosse rimosso l'impedimento rappresentato dalla riserva  di
legislazione  statale  (...)"  (v.  Corte  di  Cassazione   R.G.   n.
17130/2025 § 15 del considerato in diritto). 
    In definitiva, per i motivi sopra espressi, l'esito del  giudizio
di compatibilita' costituzionale delle disposizioni regionali e della
sopravvenuta norma di sanatoria condiziona decisivamente il  giudizio
di parificazione della Sezione sul Rendiconto della Regione  Campania
per l'esercizio 2023. 
    Proprio con riferimento alla spesa di  personale  e  al  relativo
trattamento accessorio nella sentenza n. 146/2019, peraltro, la Corte
costituzionale ha sottolineato che le «norme regionali istitutive  di
fondi che il rimettente ritiene alimentati con  risorse  ulteriori  e
diverse rispetto  a  quelle  tassativamente  previste  dai  contratti
collettivi  nazionali,  in  contrasto  con  l'attribuzione   che   il
legislatore statale, titolare della competenza legislativa  esclusiva
nella  materia  «ordinamento  civile»,  opera   alla   contrattazione
nazionale di comparto, per la determinazione e  l'assegnazione  delle
risorse destinale al trattamento accessorio dei dipendenti  pubblici.
L'effetto  ineludibile  di  una  tale  scelta  si  riverbera  in  una
espansione  della  spesa  per  il  personale,   in   violazione   dei
«beni-valori» della contabilita' pubblica tutelati dagli articoli  81
e 97, primo comma, della Costituzione. Sono questi i valori alla  cui
tutela e' preordinata la Corte dei conti, cui spetta accertare  tutte
le  «irregolarita'»  poste  in   essere   dagli   enti   territoriali
suscettibili di pregiudicarli, secondo quanto stabilito dall'art.  1,
comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, (sentenze  n.  18
del 2019 e n. 196 del 2018)». 
    11.  Sulla  non  manifesta  infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'. 
    11.1  La  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' della legge regionale. 
    Quanto alla norma regionale, permangono i dubbi, che il  Collegio
aveva precedentemente evidenziato con l'ordinanza n. 101/2025,  sulla
legittimita' dei commi 12-ter e 12-quater, dell'art. 23, della  legge
regionale n. 1 del 27  gennaio  2012,  come  modificati  dalla  legge
regionale n. 2 del 4 marzo 2021  in  quanto  violano  la  riserva  di
competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione  in   materia   di
ordinamento  civile,   poiche'   dispongono   l'istituzione   di   un
trattamento accessorio non previsto dal CCNL e dalla  legge  statale,
uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico  dei
dipendenti pubblici. Parimenti, il  comma  12-quater  prevedendo  che
«L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i  criteri
di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e  le  modalita'  di
erogazione» e' illegittimo in quanto viola la riserva  di  competenza
esclusiva assegnata al legislatore  statale  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera l), e, in virtu' del rinvio da  questa  operato,  alla
contrattazione collettiva, ai sensi degli articoli 2, comma 3,  e  45
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    La violazione della competenza legislativa esclusiva  statale  in
tema di disciplina del trattamento accessorio del personale regionale
ridonda nella  lesione  dell'equilibrio  di  bilancio  e  della  sana
gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 97, comma 1, 81  e  119
comma 1della Costituzione. 
    Tali risorse, difatti, hanno trovato copertura  direttamente  nel
bilancio,  tra  l'altro,  senza  che  le  stesse  siano  state  fatte
transitare nel fondo salario accessorio,  determinando  un'espansione
della spesa di parte corrente di importo pari a  quello  corrisposto,
con  evidente  incidenza  sui  saldi  finali  e  sul   risultato   di
amministrazione. 
    Successivamente, come detto, il Legislatore  e'  intervenuto  con
l'art. 3, del decreto-legge n. 44  del  22  aprile  2023  (convertito
dalla legge n. 74/2023) prevedendo al comma 1 che «Le regioni possono
applicare,  senza  aggravio  di  spesa,  l'art.   14,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'art.
27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il  divieto  per  il
personale  addetto  di  effettuare  qualsiasi   attivita'   di   tipo
gestionale,  anche  laddove  il   trattamento   economico   ad   esso
riconosciuto  sia  stato  parametrato   al   personale   di   livello
dirigenziale». 
    La  disposizione  che  precede  e'  stata  ritenuta  dalla  Corte
costituzionale di carattere innovativo e  come  tale  applicabile  «a
partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal  23  aprile  2023.  Da
quella data, dunque, le regioni possono dettare norme in  adeguamento
alla disciplina statale degli uffici di cui si  tratta»  (cfr.  Corte
costituzionale sentenze nn. 185/2024 e 165/2025). Pertanto, sino alla
entrata in vigore del decreto-legge n. 44 era precluso  alle  regioni
introdurre  e  regolare  con  legge  il  trattamento  accessorio  del
personale degli uffici di diretta collaborazione. 
    D'altra parte in diverse occasioni la Consulta ha avuto  modo  di
precisare che «il rapporto di impiego del personale delle Regioni  e'
regolato dalla legge dello Stato e, in virtu' del  rinvio  da  questa
operato, dalla contraffazione collettiva, ai sensi degli articoli  2,
comma 3, e 45 del decreto legislativo  n.  165  del  2001»  (cfr.  ex
plurimis Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2019), in  quanto,
«pur trattandosi di una particolare categoria di personale regionale,
la disciplina del trattamento economico accessorio, sino  all'entrata
in vigore dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  44  del  2023,
come convertito, risultava,  come  per  tutti  gli  altri  dipendenti
pubblici contrattualizzati e non  contrattualizzati,  quella  dettata
dalle disposizioni di  legge  statale,  dal  codice  civile  e  dalla
contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia,  restando
sempre esclusa una competenza legislativa regionale»  (cfr.  sentenza
n. 185/2024). 
    Pertanto, solo con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del
2023, come convertito, e' stata riconosciuta al legislatore regionale
la facolta' di  entrare  nel  perimetro  della  materia  «ordinamento
civile»,  sebbene  limitatamente  alla  disciplina  del   trattamento
economico accessorio del personale di staff. Ad avviso della Consulta
«questo  ampliamento  limitato  della  competenza   del   legislatore
regionale si giustifica, appunto, in ragione del  generale  principio
di sussidiarieta' che opera anche a livello  legislativo,  oltre  che
amministrativo, e come consente al legislatore statale di chiamare  a
se' in sussidiarieta' una competenza legislativa che rientrerebbe  in
quella del legislatore regionale, cosi' gli consente di demandare  in
sussidiarieta'  al  legislatore  regionale  porzioni  di   competenze
esclusive  statali  che  rispondano  ad  esigenze  organizzative   di
prossimita',  quale  e'  quella   dell'adeguata   remunerazione   del
personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto
si caratterizza per la mancata fiduciarieta' dell'incarico e  per  la
tradizionale  estraneita'  alla  regolamentazione  ad   opera   della
contrattazione collettiva di comparto» (cfr. sentenza n. 185/2024). 
    La norma regionale in esame si appalesa illegittima anche per  la
violazione e l'elusione del giudicato costituzionale (art. 136  della
Costituzione). 
    Infatti, il riconoscimento di un peculiare trattamento accessorio
di  favore  al   personale   assegnato   agli   uffici   di   diretta
collaborazione non e' una novita' per la regione Campania. 
    La Corte costituzionale, invero, con  la  sentenza  n.  146/2019,
aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2
e 4, della legge regionale 3 settembre 2002, n.  20  e  dell'art.  1,
comma  1,  della  legge  regionale  12  dicembre  2003,  n.  25,   in
riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 117, comma 2, lett.  l),
dall'art. 97, comma 1 e dall'art. 81 della Costituzione. 
    Si trattava, in quel  caso,  del  fondo  destinato  al  personale
comandato e distaccato in  servizio  presso  le  strutture  politiche
(Fondo «Legge 20»), istituito dall'art. 2 della legge regionale n. 20
del  2002,  e  all'ulteriore  fondo  (Fondo  «Legge  25»),  istituito
dall'art. 1, comma 1, della legge  regionale  n.  25  del  2003,  che
veniva configurato come un  fondo  integrativo  in  cui  la  predetta
componente retributiva veniva  erogata  come  indennita'  ad  importo
fisso e  predeterminato  per  ciascuna  categoria  di  personale  che
svolgeva  prestazioni  di  assistenza  all'attivita'   degli   organi
istituzionali  del  Consiglio.  Come   evidenziato   nella   relativa
ordinanza  di  remissione  della  questione  n.  115/2018  di  questa
Sezione: «Ebbene, nel caso di specie, le norme  di  cui  si  sospetta
l'illegittimita' costituzionale,  incidono  sull'articolazione  della
spesa e sul quantum della  stessa,  poiche'  l'una  istituisce  fondi
finalizzati ad alimentare il  trattamento  economico  accessorio  dei
dipendenti, che altrimenti non avrebbero titolo  ad  essere  erogati;
l'altra determina  un  effetto  espansivo  della  spesa  mediante  un
aumento delle risorse destinate al trattamento  accessorio,  appunto,
con cui, poi, la Regione ha retribuito soggetti che non ne  avrebbero
avuto titolo o  che  ne  avrebbero  avuto  titolo  ma  in  misura,  e
soprattutto con modalita', affatto diverse. 
    Nel  caso  di  specie  la  Regione  ha  provveduto  a  finanziare
direttamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al
di fuori della contrattazione  collettiva  nazionale  di  comparto  e
senza una  legge  statale  che  abbia  autorizzato  tali  incrementi,
palesando  l'illegittimita'  costituzionale  del   proprio   operato.
Situazione che pone la legge regionale  in  contrasto  non  solo  con
l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, ma anche con l'art.
81,  comma  4,  della  Carta  costituzionale   vigente   al   momento
dell'emanazione della legge  regionale  n.  42  del  2008  (contrasto
confermato anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 81, comma 3). 
    In tale contesto risulta dubbia la costituzionalita' delle  leggi
che disciplinano il trattamento economico  accessorio  del  personale
comandato e distaccato nelle strutture politiche e del  personale  di
ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi
istituzionali del Consiglio. 
    Sostanzialmente, si trattava  di  trattamenti  ad  importo  fisso
confluiti, in maniera non ortodossa, nel fondo salario accessorio. Ad
avviso del Collegio, con la legge n. 2 del 4 marzo 2021 la Regione ha
sostanzialmente  introdotto  un  trattamento  accessorio  per   molti
aspetti  assimilabile  a  quello  delle  leggi  regionali  dichiarate
incostituzionali, sebbene a  differenza  di  quest'ultimo  gli  oneri
gravino direttamente sul bilancio. Trattasi di differenze  del  tutto
marginali e che  non  possono  condurre  a  diverse  conclusioni:  il
meccanismo prefigurato dai sopra richiamati commi 12-ter e 12-quater,
integra un'elusione dei principi affermati dal Giudice costituzionale
con la sentenza n. 146/2019, in quanto prevede la  corresponsione  di
un trattamento accessorio, ad importo  fisso  mensile,  non  previsto
dalla contrattazione collettiva di comparto ne' dalla legge ordinaria
in  favore  del  personale   assegnato   agli   uffici   di   diretta
collaborazione  degli  organi  politici.   D'altra   parte,   secondo
l'insegnamento della Consulta «Il giudicato costituzionale e' violato
non solo quando il legislatore emana una norma  che  costituisce  una
mera riproduzione di quella gia' ritenuta lesiva della  Costituzione,
ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere,
anche   se   indirettamente,   esiti    corrispondenti»(cfr.    Corte
costituzionale n.  245  del  2012).  In  ragione  di  cio'  la  norma
regionale si appalesa in contrasto insanabile con  l'art.  136  della
Costituzione in quanto idonea a eludere gli effetti della sentenza n.
146   sopra   richiamata   che   ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale della disciplina previgente. 
    11.2  La  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' della legge statale. 
    La norma sopravvenuta di  cui  all'ultimo  periodo  dell'art.  8,
comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 come modificato dalla legge
di conversione 9 maggio 2025, n. 69 e' illegittima in quanto viola il
principio di buon andamento  (art.  97  della  Costituzione),  altera
l'uguaglianza tra i soggetti assegnati nel tempo a tali uffici  (art.
3 della Costituzione), legittima spese di personale non  dovute.  con
riflessi sul saldo di amministrazione (articoli 81  e  119,  comma  1
della Costituzione) e ne preclude il recupero,  perche'  impone  alla
Sezione di controllo di  parificare  spese  sebbene  illegittimamente
disposte e rende improcedibile il  recupero  delle  stesse  da  parte
della Sezione regionale giurisdizionale (art. 81,  119  comma  1della
Costituzione). 
    Secondo  il  consolidato  orientamento  della   Consulta   (Corte
costituzionale, sentenza n. 14  del  1999),  richiamato  anche  nella
sentenza-ordinanza n. 165/2025, benche' le  leggi  di  sanatoria  non
siano, di per se', incompatibili con i principi costituzionali, esse,
in ragione del loro carattere eccezionale, devono essere sorrette  da
una giustificazione che valorizzi le  specifiche  peculiarita'  della
fattispecie interessata, e sottoposte a un sindacato  particolarmente
rigoroso  per  escludere   che   «possa   risultare   arbitraria   la
sostituzione della disciplina generale - originariamente  applicabile
- con quella eccezionale successivamente  emanata»(cfr.  sentenza  n.
100 del 1987; n. 402 del 1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, n.  94
del 1995). 
    Rinvenire  una  ragionevole  giustificazione  a  fondamento   del
trattamento differenziato riconosciuto al personale degli  uffici  di
diretta collaborazione delle regioni  e'  certamente  arduo,  ove  si
consideri che la disposizione in esame, in origine, non era contenuta
nel decreto-legge 14 marzo 2025, n.  25  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2025,  n.  61  -  Serie  generale),  ma  e'  stata
introdotta in sede di conversione con la legge 9 maggio 2025,  n.  69
(pubblicata il 13 maggio 2025 nella Gazzetta Ufficiale n.  109)  poco
piu' di un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Prima Serie speciale - n. 13 del 26 marzo 2025,
dell'ordinanza n. 101/2025/PARI (corrispondente alla n.  51/2025  del
registro delle ordinanze della Corte  costituzionale)  con  la  quale
questa Sezione ha sollevato dubbi di legittimita' sui commi 12-ter  e
12-quaterdella  legge  regionale  n.  1  del  27  gennaio  2012  come
modificata dalla legge regionale n. 2 del  4  marzo  2021  (v.  supra
§11.1) 
    La  norma  indubbiata  e'  infatti  comparsa  solo  in  sede   di
conversione del decreto-legge con l'emendamento  n.  8.22  presentato
durante l'esame parlamentare del provvedimento presso le  Commissioni
riunite I (Affari costituzionali) e  XI  (Lavoro)  della  Camera  dei
deputati. 
    Dai  lavori  preparatori  non  emerge  la  ratio  e  la   portata
dell'intervento. 
    Nel verbale dei lavori delle citate Commissioni  riunite  si  da'
atto  della  contrarieta'  manifestata   dai   rappresentanti   delle
opposizioni che  hanno  ritenuto  di  non  poter  esprimere  un  voto
favorevole ritenendo che l'emendamento miri a «legificare» una  sorta
di «circolare  interpretativa»  diretta  a  sanare  atti  e  rapporti
giuridici  illegittimi  sorti  a  seguito  di  qualche  provvedimento
precedente. 
    Alle osservazioni e dichiarazioni delle opposizioni non e'  stata
rinvenuta alcuna replica da parte dei  gruppi  di  maggioranza,  come
emerge dal suddetto verbale e dal dossier della Camera  dei  deputati
n. 328 del 2 aprile 2025, che si limita a parafrasarne  il  contenuto
concludendo che non si ritiene di formulare osservazioni. 
    Dai lavori parlamentari, pertanto, non emerge alcuna motivazione,
ne' tanto meno un interesse generale a giustificazione della norma di
sanatoria, al contrario, dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle
opposizioni e dalla mancata replica  della  maggioranza,  emerge  con
nitore la consapevolezza che l'emendamento  mirasse  semplicemente  a
consolidare gli effetti di atti illegittimamente adottati. 
    Per quanto concerne la «Verifica delle quantificazioni»il verbale
precisa che «la proposta emendativa che ha  introdotto  la  norma  in
esame non e'  corredata  di  prospetto  riepilogativo  degli  effetti
finanziari ne' di relazione tecnica»senza diffondersi sui profili  di
quantificazione degli oneri, limitandosi ad una mera parafrasi  della
disposizione, salvo la precisazione che non si ravvisano elementi per
formulare osservazioni. 
    Dall'esame dei lavori preparatori risulta evidente  l'assenza  di
una motivazione che consenta di valutare come non arbitraria la norma
di sanatoria con  la  conseguente  impossibilita'  di  realizzare  un
interesse  generale  correlato   ad   imprescindibili   esigenze   di
funzionalita'   di   efficienza   e   di   continuita'    dell'azione
amministrativa. 
    Una sanatoria che invero non puo' trovare giustificazione neppure
nella necessita' di consolidare posizioni acquisite o  risalenti  nel
tempo (cfr. sentenze n. 659 del 1994 e n. 236 del 1992), posto che la
norma statale consente di consolidare gli effetti degli  atti  e  dei
provvedimenti adottati dalla regione Campania nel corso di appena due
anni ossia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore  della  legge
regionale n. 2 del 4 marzo 2021 (che  ha  aggiunto  i  commi  12-tere
12-quater,all'art. 1, della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012)
e sino alla entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del  22  aprile
2023,come peraltro  confermato  dalla  gia'  richiamata  sentenza  n.
17130/2025 della Corte di cassazione. 
    La sola ratio  rinvenibile  nella  normativa  appare,  come  gia'
accaduto  nelle  sentenze  n.  1/1996,  n.  14/1999  segnalate  dalla
Consulta  con  la  sentenza-ordinanza  di  restituzione  degli  atti,
«quella  della   sanatoria   per   se   stessa»,concretantesi   nella
stabilizzazione di situazioni e di  effetti  anche  finanziari  sugli
equilibri  di  bilancio  finalizzata  esclusivamente  a   legittimare
retroattivamente quanto gia' attribuito a determinati  soggetti,  con
effetti premiali  palesemente  non  giustificati,  compromettendo  in
radice lo stesso scrutinio  di  non  arbitrarieta'  e  ragionevolezza
della norma di sanatoria. 
    La constatata  negazione  di  una  razionale  e  coerente  scelta
legislativa  chiaramente  non  ispirata   al   principio   di   buona
amministrazione  preclude  ab  imis,  difettando   i   parametri   di
riferimento  -  il  bilanciamento  con  gli  altri  valori  che  essa
coinvolge, ai fini della verifica di  «meritevolezza  costituzionale»
della norma sopravvenuta. 
    A tal riguardo la Corte costituzionale nella  segnalata  sentenza
n. 1/19961 ha chiarito che proprio in tema di leggi di sanatoria  «si
e' valutata la ratio stessa della sanatoria comparandola  agli  altri
valori in gioco, spesso col risultato di far ritenere che il medesimo
principio di buon andamento giustificasse la normativa di sanatoria e
che, anzi questa costituisse applicazione di quello  giacche'  faceva
salve esigenze di garanzia del servizio ovvero consolidava  posizioni
acquisite e risalenti nel tempo (cfr. sentenze n. 659 del 1994  e  n.
236 del 1992)». A tali conseguenze, tuttavia ad avviso  del  Collegio
non e' possibile pervenire  quando,  come  nel  caso  di  specie,  si
appalesa una clamorosa  violazione  del  perseguimento  del  pubblico
interesse, avendo il legislatore, inserito nel sistema un precetto in
piena collisione con i principi che  regolano  la  materia  e  con  i
recenti arresti della Consulta, in primis con le statuizioni  di  cui
alla sentenza n. 146/ 2019 che,  come  gia'  si  e'  evidenziato,  ha
espressamente escluso  una  competenza  legislativa  regionale  nella
definizione del trattamento economico del  personale  in  assenza  di
leggi statali e del CCNL. 
    Invero, il legislatore pare non aver tenuto conto  nemmeno  delle
considerazioni espresse nella sentenza n. 185/2024 con  la  quale  la
Consulta,  nel  vagliare  la  legittimita'  costituzionale  di  norme
regionali intervenute nel medesimo ambito in esame,  ha  chiarito  la
portata innovativa del decreto-legge n. 44 sgombrando il campo ad una
applicazione  retroattiva  della  norma  e  percio'  legittimante   i
provvedimenti  medio  tempore  adottati.  La  Corte   costituzionale,
infatti, pur riconoscendo che la categoria di  personale  interessata
sia particolare, ha espressamente escluso  che  sino  all'entrata  in
vigore del  decreto-legge  n.  44,  le  regioni  avessero  competenza
legislativa nella disciplina  del  trattamento  economico  accessorio
dovendosi quest'ultima ricercare come per tutti gli altri  dipendenti
pubblici  contrattualizzati  e  non  contrattualizzati,  [in]  quella
dettata dalle disposizioni di legge  statale,  dal  codice  civile  e
dalla  contrattazione  collettiva,   cui   la   legge   dello   Stato
rinvia.(cfr. sentenza n. 185/2024). 
    Alla luce delle considerazioni che  precedono  la  norma  di  cui
all'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 8, si appalesa  ancor  piu'
sproporzionata e arbitraria, perche' elude i  principi  stigmatizzati
dalla  Consulta  nelle  sopra  richiamate  sentenze,  consentendo  di
conseguire  comunque  la  «salvezza»  dei  provvedimenti  di   spesa,
nonostante la riconosciuta natura innovativa del decreto-legge n. 44. 
    Non   appare   in   definitiva   superfluo   ricordare   che   la
giurisprudenza costituzionale ha stigmatizzato come  illegittime  «le
disposizioni con cui il legislatore, statale o regionale,  interviene
per  mitigare  gli  effetti  di  una  pronuncia   di   illegittimita'
costituzionale» (sentenza n. 224 del 2016). 
    Peraltro,   poiche'   la    dichiarazione    di    illegittimita'
costituzionale «comporta anche il venir meno della legittimita' della
spesa disposta dalla norma incostituzionale  a  carico  del  bilancio
dell'ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146
ex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018)», l'art. 8 -  comma
3 rappresenta, ad  avviso  del  Collegio,  un  modo  surrettizio  per
impedire che atti e provvedimenti di autoregolazione - identificabili
per  quanto  qui  rileva  sicuramente   nelle   deliberazioni   sopra
richiamate nn. 22 e 23 del 29 aprile 2021 dell'Ufficio di  Presidenza
- adottati prima  del  decreto-legge  n.  44/2023,  potessero  essere
travolti dalla pronuncia di incostituzionalita' della norma regionale
sollecitata da questo giudice con la piu' volte richiamata ordinanza.
Pertanto, con la disposizione sopravvenuta il legislatore  ha  voluto
blindare anche  sul  piano  finanziario,  gli  effetti  prodotti  dai
provvedimenti e atti adottati con cio' comportando  una  lesione  del
principio di sana gestione finanziaria come espressione del principio
di buona amministrazione. 
    Per le considerazioni sopra espresse la norma integra una lesione
del principio di buon andamento e imparzialita' di cui  all'art.  97,
comma 2 della Costituzione e non puo' certo superare quello scrutinio
«particolarmente    rigoroso»    richiesto    dalla    giurisprudenza
costituzionale in materia (v. sentenza n. 94 del 1995). 
    11.2 Il Collegio ritiene integrata altresi' la  violazione  degli
articoli 81 e  119,  comma  1della  Costituzione,  posti  a  garanzia
dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilita' della spesa, sotto
un duplice profilo. Quanto al primo, come gia' evidenziato, la  norma
e' priva della relazione di quantificazione degli  oneri,  necessaria
anche nel caso in cui la previsione impatti  sul  bilancio  di  altre
pubbliche  amministrazioni,  integrando   pertanto,   la   violazione
dell'obbligo  di  copertura  delle  leggi  onerose  desumibile  dagli
articoli 17 e 19, della legge n. 196/2009. Difatti ai sensi dell'art.
19, comma l, legge n.  196/2009  «Le  leggi  e  i  provvedimenti  che
comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a  carico  dei
bilanci  delle  amministrazioni   pubbliche   devono   contenere   la
previsione  dell'onere  stesso  e   l'indicazione   della   copertura
finanziaria riferita ai relativi  bilanci,  annuali  e  pluriennali».
L'aggiramento  delle  sopra  indicate   disposizioni   realizza   una
violazione dell'art. 81 e dell'art. 119, comma 1, di  cui  le  stesse
rappresentano parametri interposti. 
    La norma di salvaguardia in esame integra, inoltre,  una  lesione
dei  medesimi  principi  costituzionali  che   regolano   l'autonomia
finanziaria degli enti territoriali anche sotto  un  profilo  diverso
dall'obbligo di copertura. 
    Come  ripetutamente  affermato  dalla  Corte  costituzionale   la
copertura delle spese e l'equilibrio  di  bilancio  sono  «due  facce
della stessa medaglia»dal momento che l'equilibrio presuppone che  ad
ogni  intervento  programmato  corrispondano  le  relative   risorse,
quantificate in relazione all'intero arco temporale  di  riferimento.
Il rapporto fra  equilibrio  di  bilancio  ed  obbligo  di  copertura
costituisce, dunque, l'architrave sul quale vagliare la  legittimita'
finanziaria delle leggi  (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  nn.
192/2012, 274/2017 e 184/2016). 
    L'art. 8, comma 3, nel far  salvi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati, ha salvaguardato anche sul piano  finanziario  gli  effetti
prodotti. In tal modo ha stabilizzato l'illegittima espansione  della
spesa di personale per un importo  pari  a  quello  degli  emolumenti
corrisposti   e   ha   inciso   negativamente   sul   risultato    di
amministrazione. Tale violazione, ritiene il Collegio,  comporta  una
lesione dei  «beni-valori»  della  contabilita'  pubblica  presidiati
dagli articoli 81, 119 comma 1 e 97, comma 1,  della  Costituzione  e
segnatamente dell'equilibrio di bilancio,  della  sostenibilita'  del
debito e della sana gestione finanziaria. 
    La  norma,  inoltre,  sanando  retroattivamente  il   trattamento
accessorio non dovuto, impedisce non solo al  giudice  remittente  di
non  parificare  le  relative  poste  di   spesa   ma   ne   preclude
definitivamente il recupero nei confronti dei beneficiari,  con  cio'
comportando   una   sostanziale   paralisi   anche   della   funzione
giurisdizionale ridondante, per tale verso, in  un'ulteriore  lesione
dell'equilibrio di bilancio (articoli 81 e 119, comma 1 e 97, comma 1
della Costituzione). 
    La  riferita  neutralizzazione  del   sindacato   giurisdizionale
rappresenta un rischio concreto se si tiene conto che  pende  dinanzi
alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania il
giudizio iscritto al n. di registro G74620 per  l'accertamento  della
responsabilita' erariale dei percettori degli emolumenti in  esame  e
di coloro che hanno riconosciuto tale trattamento differenziato. 
    11.3 Il rischio che si annida in previsioni di' leggi particolari
e'  anche  quello  di  introdurre  nell'ordinamento  una   disciplina
irragionevolmente di favore,  non  sorretta  cioe'  da  un  obiettivo
interesse generale che giustifichi un trattamento diverso. 
    Osserva il Collegio che la legge di' sanatoria in esame  presenta
peculiarita' che la rendono assimilabile a una «legge-provvedimento»,
sia perche' ne condivide le caratteristiche e i limiti,  sia  perche'
impone l'esercizio di un analogo e stringente vaglio di  legittimita'
in punto di non arbitrarieta', proporzionalita' e ragionevolezza. 
    Come  e'  noto,  le  leggi-provvedimento  presentano  la   stessa
sostanza di un provvedimento  amministrativo,  perche'  mancanti  dei
requisiti  di  generalita'  e  astrattezza,   disciplinando   vicende
particolari, individuali e concrete. 
    La fattispecie e' integrata non solo quando la  legge  recepisca,
«legificandolo», un precedente provvedimento amministrativo, ma anche
nei casi in cui sia emanata in sostituzione di un  provvedimento  mai
adottato,   costituendo   di   fatto   esercizio    della    funzione
amministrativa in forma legislativa. 
    Poiche'  nell'ordinamento  non  si  rinviene  una   «riserva   di
amministrazione»  di  rilevanza  costituzionale,  l'esercizio   della
funzione provvedimentale non e' esclusiva  prerogativa  degli  organi
della pubblica amministrazione, risultando non  precluso  alla  legge
ordinaria attrarre  nella  propria  sfera  di  disciplina  oggetti  o
materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa. 
    In altri termini non sussiste un divieto di adozione di  leggi  a
contenuto particolare e concreto (cfr. Corte costituzionale, sentenza
21  luglio  1995,  n.  347)  in  quanto  la  Costituzione  impone  al
legislatore  vincoli   formali   e   procedurali,   ma   non   limiti
contenutistici, nel senso di necessaria generalita' e astrattezza. 
    Il vigente  art.  8,  comma  3  nel  far  «salvi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  gli  effetti
prodotti  e   i   rapporti   giuridici   sorti   sulla   base   degli
stessi»presenta un contenuto particolare e concreto. 
    Si rivolge,  infatti,  a  una  specifica  categoria  di  soggetti
individuabile ex ante: il personale assegnato agli  uffici  di  staff
delle regioni ad  accezione  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  e  destinatario  degli  atti  e  provvedimenti  adottati  in
adeguamento al TUPI. 
    Anche sul piano oggettivo, invero la  norma  presenta  un  ambito
applicativo  indubbiamente  determinabile  sia   sotto   il   profilo
temporale che teleologico. 
    La disposizione e' diretta a un gruppo di  atti  e  provvedimenti
ben definito nel tempo: quelli gia' «adottati»dalle regioni e per una
finalita' ben precisa «per adeguare i propri ordinamenti nel  decreto
legislativo  n.  165/2001»,  per  salvaguardare  gli   effetti   gia'
«prodotti»e i rapporti gia' «sorti»sulla base di quegli stessi atti e
provvedimenti. Osserva il  Collegio  che  la  scelta  del  participio
passato «adottati», «prodotti»,«sorti»non e' casuale, ma consente  al
legislatore di rendere facilmente determinabile ex ante  l'ambito  di
applicazione della norma proiettando nel passato la  forza  salvifica
della previsione. 
    La norma mira a salvaguardare l'efficacia non di  ipotetici  atti
ancora da approvare ma a impedire che i provvedimenti  gia'  adottati
dalle regioni, nonche' i rapporti giuridici sorti prima dell'art.  3,
comma 1, del  decreto-legge  n.  44/2023,  vengano  travolti  perche'
fondati su norme  elusive  della  competenza  esclusiva  statale  cui
all'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. 
    Le sopra descritte  peculiarita'  della  legge  di  sanatoria  in
rilievo la rendono affine, come detto,  a  una  «legge-provvedimento»
sicche' anche per tale ragione, ritiene il Collegio che  sussista  la
necessita' di un puntuale e stringente vaglio di legittimita'  quanto
alla  non  arbitrarieta',  proporzionalita'  e  ragionevolezza  della
previsione, che secondo la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale   rappresentano   i    limiti    generaliall'esercizio
legislativo  della  funzione  amministrativa  (Corte  costituzionale,
sentenze n. 492/1995, n. 346/1991, n. 143/1989). Lo scrutinio stretto
di costituzionalita' (cfr. sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999,
nn. 153 e 2 del 1997) si impone peraltro nel caso in esame, anche per
i rilevati pericoli di disparita' di trattamento insiti in previsioni
di tipo particolare o derogatorio (cfr. sentenze n. 185 del 1998,  n.
153 del 1997), onde verificare che la norma non costituisca,  con  il
suo contenuto puntuale e concreto, strumento per violare il principio
di uguaglianza. A tal fine, devono essere intellegibili i criteri  ai
quali sono ispirate le scelte e le relative modalita' di  attuazione,
elementi che come visto,  non  sono  desumibili  nemmeno  dai  lavori
preparatori o dalla relazione tecnica  di  accompagnamento  che,  nel
caso in esame, risultava del tutto assente. 
    Ritiene il Collegio che attraverso la norma  di  salvaguardia  di
cui all'art. 8, comma 3, pertanto, si sia stabilizzata  la  posizione
di favore riconosciuta - dai commi 12-ter  e  12-quaterdell'art.  23,
della legge regionale  n.  1  -  a  coloro  che  hanno  percepito  un
trattamento  accessorio  onnicomprensivo  non  previsto  dalla  legge
ordinaria ne' dalla contrattazione collettiva. 
    Si tratta, invero, di una posizione  di  vantaggio  assolutamente
ingiustificata  che  integra  una   situazione   di   disparita'   di
trattamento se si tiene conto che della norma di salvaguardia non  se
ne  possono  avvantaggiare  i  beneficiari  di  analoghi   emolumenti
previsti dalle leggi regionali 20 e  25  dichiarate  incostituzionali
con la sentenza n. 146/2019. Questi ultimi, infatti, a differenza dei
beneficiari ex commi 12-terdella vigente legge regionale n.  1/2012),
non sono legittimati  a  promuovere  opposizione  alla  richiesta  di
restituzione dell'indebito azionata dalla Regione  tenuto  conto  del
giudicato costituzionale (cfr. Corte di cassazione n. 17130/2025). 
    Il trattamento differenziato e' affetto da manifesta  illogicita'
in quanto non e' sostenuto da alcuna ragione giustificativa collegata
a particolari elementi che valgono a distinguere, nella sostanza,  la
fattispecie di cui alla disposizione regionale indubbiata rispetto  a
quelle dichiarate  incostituzionali  con  la  piu'  volte  richiamata
sentenza n. 146/2019, eppure  l'operativita'  dell'art.  8,  comma  3
consente di salvare l'efficacia degli atti adottati sulla base di una
norma regionale analogamente lesiva dell'art. 117, comma 2, lett. l). 
    Occorre infine, rilevare come le situazioni di fatto illegalmente
costituitesi, in quanto volte ad eludere tassative prescrizioni,  non
possono essere a posteriori consolidate senza costituire esempio  «di
diseducazione civile»(Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 1992). 
    In questa prospettiva,  la  norma  di  sanatoria  impugnata  deve
ritenersi in contrasto anche con il principio  di  uguaglianza  e  di
parita' di trattamento presidiato dall'art. 3 della Costituzione. 
     12. Conclusioni. 
    Alla luce di tutto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va  pertanto
rimessa alla Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  134  della
Costituzione, dell'art. 1,  della  legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1, e dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dei   commi   12-ter   e
12-quater, dell'art. 23, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1,
come modificata dalla legge regionale n.  2  del  4  marzo  2021,  in
riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lett.
l), 81, 97, comma 1 e 136  della  Costituzione;  nonche'  dell'ultimo
periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25  del  14  marzo
2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n.  69
in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 3, 81, 97  commi
1 e 2, 119 comma 1 della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti  -  Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Campania, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale: 
      dei  commi  12-ter  e  12-quater,  dell'art.  23,  della  legge
regionale  27  gennaio  2012,  n.  1,  come  modificata  dalla  legge
regionale n.  2  del  4  marzo  2021,  in  riferimento  ai  parametri
stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lett. l), 81, 97, comma 1, 119
comma 1 e 136 della Costituzione; 
      dell'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge  n.
25 del 14 marzo 2025 come modificato dalla  legge  di  conversione  9
maggio 2025, n.  69  in  riferimento  ai  parametri  stabiliti  dagli
articoli 3, 81, 97 commi 1 e 2, 119 comma 1 della Costituzione; 
    dispone la sospensione del  giudizio  di  parificazione  per  gli
esercizi finanziari 2023 e 2024 con riferimento al  capitolo  U00008,
limitatamente  alle  spese  destinate  al  finanziamento   dell'unico
emolumento omnicomprensivo e la  immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale per l'esame della questione; 
    che sia notificata, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  ai
sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge il marzo 1953,  n.  87,
la presente ordinanza alle Parti e al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata al Presidente  del  Consiglio  regionale  e  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione. 
      Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 16
aprile 2026. 
 
                      Il Presidente: Gagliardi 
 
 
                                     Gli estensori: Cirillo - Calcari