Reg. ord. n. 134 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte dei conti del 09/07/2026
Tra: Regione Campania
Oggetto:
Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione Campania – Previsione che per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate - Previsione che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione – Previsione che l'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL – Denunciate previsioni che dispongono l’istituzione di un trattamento accessorio non previsto dal CCNL e dalla legge statale, uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria – Meccanismo legislativo che elude i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019, in quanto prevede la corresponsione di un trattamento accessorio, a importo fisso mensile, non previsto dalla contrattazione collettiva di comparto né dalla legge statale, in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 23, commi 12- ter e 12- quater, come modificata dalla legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2.
- Costituzione, artt. 81, 97 primo comma, 117, secondo comma, lett. l), 119, primo comma e 136.
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, comma 3 e 45.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Regioni– Assegnazione del proprio personale di ruolo e del personale proveniente da società a partecipazione pubblica agli uffici di diretta collaborazione, applicando gli istituti di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti – Previsione che sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi – Denunciata disciplina sproporzionata e arbitraria, che consente la salvezza di provvedimenti di spesa adottati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del 2023, nonostante la riconosciuta natura innovativa di quest’ultimo da parte delle sentenze n. 185 del 2024 e n. 146 del 2019 – Disposizione sopravvenuta che ha stabilizzato sul piano finanziario gli effetti prodotti dai provvedimenti e atti adottati – Lesione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento e imparzialità – Norma priva della relazione di quantificazione degli oneri, necessaria anche nel caso in cui la previsione impatti sul bilancio di altre pubbliche amministrazioni - Violazione dell’obbligo di copertura delle leggi onerose, desumibile anche dalla normativa interposta – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa – Norma di salvaguardia che lede i principi costituzionali che regolano l’autonomia finanziaria degli enti territoriali – Previsione che, stabilizzando l’illegittima espansione della spesa di personale per un importo pari a quello degli emolumenti corrisposti, ha inciso negativamente sul risultato di amministrazione – Lesione dei beni-valori della contabilità pubblica presidiati dai principi dell’equilibrio di bilancio, della sostenibilità del debito e della sana gestione finanziaria – Sanatoria retroattiva del trattamento accessorio non dovuto che impone alla sezione di controllo della Corte dei conti di parificare spese, sebbene illegittimamente disposte e rende improcedibile il recupero delle stesse da parte della sezione regionale giurisdizionale, comportando una paralisi della funzione giurisdizionale -Ulteriore lesione dell’equilibrio di bilancio - Norma di salvaguardia, assimilabile a una legge-provvedimento, che stabilizza la posizione di favore riconosciuta dai commi 12-ter e 12-quater dell’art. 23 della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 a coloro che hanno percepito un trattamento accessorio omnicomprensivo non previsto dalla legge statale né dalla contrattazione collettiva – Trattamento differenziato affetto da manifesta illogicità, privo di una ragione giustificativa collegata a elementi che valgono a distinguere la fattispecie di cui alla citata disciplina regionale indubbiata rispetto a quelle dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 146 del 2019 – Contrasto con i principi di uguaglianza e di parità di trattamento.
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, art. 8, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97, primo e secondo comma e 119 primo comma.
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 17 e 19.
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Norme impugnate:
legge della Regione Campania del 27/01/2012 Num. 1 Art. 23 Co. 12
decreto-legge del 14/03/2025 Num. 25 Art. 8 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97 Co. 1
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 119 Co. 1
Costituzione Art. 136