Reg. ord. n. 127 del 2026 pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36
Ordinanza del Giudice di Pace di Firenze del 30/06/2026
Tra: I. M.
Oggetto:
Straniero – Immigrazione – Emersione di rapporti di lavoro – Estinzione, all’esito positivo del procedimento di emersione, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Omessa applicazione ai casi in cui la procedura di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla formazione del giudicato penale formatosi in relazione al predetto reato (nel caso di specie: condanna, con sentenza divenuta irrevocabile in data 22 febbraio 2019, alla pena dell’ammenda) – Preclusione, per il giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’intervenuta estinzione del reato – Irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazione sostanzialmente identica (cittadini stranieri irregolari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno all’esito della procedura di emersione) derivante dalla data di definizione del procedimento penale, fattore estrinseco alla condotta del reo – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di legalità e di determinatezza – Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con la finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge del 17/07/2020 Num. 77
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 25
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2026
Ordinanza del 30 giugno 2026 del Giudice di pace di Firenze nel
procedimento penale a carico di I. M..
Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro -
Estinzione, all'esito positivo del procedimento di emersione, del
reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato -
Omessa applicazione ai casi in cui la procedura di emersione sia
stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla
formazione del giudicato penale formatosi in relazione al predetto
reato - Preclusione, per il giudice dell'esecuzione, di dichiarare
l'intervenuta estinzione del reato.
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77,
art. 103, comma 17.
(GU n. 36 del 09-09-2026)
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
In funzione di giudice dell'esecuzione
I. Fatto e rilevanza della questione
Con sentenza n. 1311/18, emessa in data 7 novembre 2018 e
divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019, il Giudice di pace di
Firenze ha condannato I. M., nato in ... il ..., alla pena di euro
5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (soggiorno illegale nel territorio
dello Stato).
Con l'incidente di esecuzione in esame il difensore di M. I., in
relazione alla suddetta sentenza, ha richiesto inizialmente
l'estinzione del reato ex art. 103, comma 17, decreto-legge n.
34/2020 e, in ogni caso, l'estinzione della pena per prescrizione.
Il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
25 novembre 2025.
A tale udienza il difensore chiedeva un rinvio per integrare
l'incidente di esecuzione. Remissivo il P.M., il giudice rinviava al
24 febbraio 2026. Tale udienza veniva rinviata per legittimo
impedimento del difensore al 5 maggio 2026.
In data 4 maggio 2026 il difensore depositava una memoria
integrativa in cui chiedeva al giudice di revocare la sentenza n.
1311/2018 per intervenuta estinzione del reato ex art. 103, comma 17,
decreto-legge n. 34/2020 e, in subordine, di sollevare questione di
legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 103, comma 17,
decreto-legge n. 34/2020 per violazione degli articoli 3, 25, 27
della Costituzione.
Veniva implicitamente abbandonata la richiesta subordinata di
estinzione della pena per prescrizione. Richiesta, comunque, non
meritevole di accoglimento. Per giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, infatti, la prescrizione cessa con l'inizio
dell'esecuzione, ossia con l'avvio della procedura di riscossione da
parte dello Stato. Sempre la Suprema Corte ha poi chiarito che l'atto
che segna l'inizio dell'esecuzione e di conseguenza la cessazione del
decorso della prescrizione consiste nell'iscrizione a ruolo della
pretesa di pagamento e non nella successiva notifica della cartella
esattoriale. Di conseguenza, una volta iniziata l'esecuzione, la pena
non puo' piu' estinguersi per decorso del tempo, a prescindere dalle
concrete tempistiche e modalita' successive della procedura di
recupero del credito (cfr., fra le varie, Cassazione 22516/2024 in
relazione proprio ad una condanna ad euro 5.000 di ammenda comminata
dal giudice di pace; da ultimo cfr. Cassazione n. 833/2026).
Nel caso in esame, peraltro, anche la cartella esattoriale e'
stata notificata in data 7 ottobre 2023 (circostanza di cui da' atto
l'istante medesimo nell'incidente di esecuzione), ossia ben prima del
decorso dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. In
conclusione, essendo cessata la prescrizione ben prima del termine di
cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, l'istanza di
prescrizione della pena va rigettata.
Residua quindi la richiesta di revoca della sentenza per essere
il reato estinto a seguito dell'esito positivo della procedura di
emersione.
All'udienza del 5 maggio 2026 il P.M., avendo ricevuto la memoria
integrativa dell'avv. Ricci solo alle ore 17,12 del 4 maggio 2026,
chiedeva un rinvio per valutare le argomentazioni difensive. Il
giudice rinviava al 26 maggio 2026.
A tale udienza il pubblico ministero si associava alla richiesta
del difensore di sollevare questione di legittimita' costituzionale
ed il giudice si riservava.
A scioglimento della riserva il giudice osserva quanto segue.
Successivamente alla formazione del giudicato, in data 16 giugno
2020, il datore di lavoro del condannato, tale R. M., presentava
domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale
procedura si concludeva con esito positivo: in data ... veniva
sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato con
contestuale registrazione INPS, cui faceva seguito il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cfr. documentazione
prodotta dalla difesa).
I. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e' rilevante nel presente
giudizio, in quanto:
la sentenza di condanna e' passata in giudicato e la pena
pecuniaria e' stata iscritta a ruolo dall'Agenzia delle entrate
riscossione;
l'accoglimento della questione di legittimita'
costituzionale, o la diretta applicabilita' della norma in fase
esecutiva, produrrebbe l'effetto diretto di rimuovere le conseguenze
giuridiche della condanna, con conseguente cessazione dell'obbligo di
pagamento;
il procedimento non puo' essere definito prescindendo dalla
soluzione della questione interpretativa e costituzionale sollevata,
atteso che la norma di cui all'art. 103, comma 17, decreto-legge n.
34/2020 non disciplina espressamente l'ipotesi in cui la procedura di
emersione si concluda con esito positivo in data successiva alla
formazione del giudicato penale;
nell'ordinamento italiano vige il principio generale
dell'intangibilita' del giudicato penale. L'art. 2, comma 4, c.p., in
materia di successione di leggi penali nel tempo, stabilisce che, se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli
al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Tale
principio subisce una deroga solo nei casi di abolitio criminis e di
declaratoria di incostituzionalita' della norma. Nel caso di specie,
tali ipotesi non ricorrono in quanto siamo in presenza di una nuova
legge che introduce una causa di estinzione del reato. Pertanto, in
base all'interpretazione letterale della normativa vigente, il limite
del giudicato previsto dall'art. 2, comma 4, codice penale
sembrerebbe precludere la possibilita' di revoca della sentenza di
condanna in questione.
II. Norma sottoposta a scrutinio
La questione investe l'art. 103, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nella parte in cui dispone: «Nelle more della
definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al
comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto
di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno
comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di
cui al comma 11».
La disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente che
l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 10-bis, decreto
legislativo n. 286/1998 operi anche nelle ipotesi in cui la procedura
di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data
successiva alla formazione del giudicato penale, dando luogo -
nell'interpretazione restrittiva della norma - alla preclusione per
il giudice dell'esecuzione di rilevare e dichiarare l'intervenuta
estinzione del reato, si pone in contrasto con gli articoli 3, 25 e
27 della Costituzione.
III. Parametri costituzionali violati
A) Violazione dell'art. 3 Cost. - Principio di uguaglianza e
ragionevolezza.
La norma censurata, nell'interpretazione che ne esclude
l'operativita' in fase esecutiva, determina una irragionevole
disparita' di trattamento tra soggetti che versano in una situazione
sostanzialmente identica - cittadini stranieri irregolari che hanno
ottenuto il permesso di soggiorno all'esito della procedura di
emersione ex art. 103, decreto-legge n. 34/2020 - a seconda di un
fattore del tutto estrinseco alla condotta del reo, quale e' la data
di definizione del procedimento penale a loro carico. In concreto:
il cittadino straniero il cui procedimento penale fosse
ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.
34/2020 (19 maggio 2020) beneficia della sospensione del processo ai
sensi del comma 11 e, in caso di esito favorevole della procedura
amministrativa, dell'estinzione del reato per effetto del comma 17;
il cittadino straniero il cui procedimento penale sia stato
invece gia' definito con sentenza irrevocabile prima di tale data, si
trova - nella tesi restrittiva - a dover scontare integralmente la
pena, nonostante si trovi nella medesima condizione di chi ha
ottenuto la regolarizzazione.
Tale differenza di trattamento dipende esclusivamente dalla
durata del procedimento penale e da fattori processuali del tutto
indipendenti dalla volonta' e dalla condotta dell'imputato (ritardi
nelle indagini, sospensioni d'udienza, impedimenti delle parti,
astensione dei difensori etc.), e non da diversita' oggettive delle
situazioni sostanziali poste a confronto. Cio' integra una violazione
del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3,
comma 1, della Costituzione, nonche' del generale canone di
ragionevolezza della legge penale, come costantemente affermato dalla
Corte costituzionale (ex plurimis, Corte costituzionale n. 88/2023
Cit. 1; Corte costituzionale n. 209/2023 Cit. 2).
La giurisprudenza Costituzionale ha piu' volte affermato che si
ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni
sostanzialmente identiche vengono disciplinate in modo
ingiustificatamente diverso. In questo caso, la «ragionevolezza»
della differenziazione e' minata dal fatto che essa dipende da un
elemento estrinseco e fortuito come i tempi della giustizia che non
riflette un diverso disvalore della condotta o un diverso merito del
soggetto.
A titolo di esempio si evidenzia che se due stranieri vengono
fermati lo stesso giorno, ad es. il ... (come M.), per il medesimo
reato (art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998) ed entrambi
avessero avanzato istanza di emersione con esito positivo in data ...
(come M.) i procedimenti avrebbero esiti opposti a seconda che il
processo penale sia terminato prima o dopo il deposito dell'istanza
di emersione. Lo straniero giudicato con sentenza emessa (e poi
passata in giudicato) prima del deposito dell'istanza di emersione,
infatti, in sede esecutiva non potrebbe vedersi estinguere la
condanna. Mentre lo straniero il cui processo a tale data fosse
ancora pendente, usufruirebbe, inizialmente della sospensione del
procedimento (comma 11) e poi dell'estinzione del reato (comma 17).
Due situazioni sostanziali identiche che ricevono un trattamento
radicalmente diverso basato su un fattore meramente accidentale e non
dipendente dalla loro volonta', ossia la durata del processo penale a
loro carico.
Peraltro, pare opportuno notare che la concessione del permesso
di soggiorno all'esito della procedura di «emersione dal lavoro
irregolare» risultava condizionata ex art. 103, comma 1,
decreto-legge n. 34/2020 al presupposto indefettibile che il
lavoratore si trovasse in Italia quanto meno alla data dell'8 marzo
2020 e che fosse altresi' in grado di dimostrare tale circostanza
mediante rilievi dattiloscopici o «dichiarazione di presenza resa ai
sensi della legge 28 maggio 2000, n. 68, o documentando la propria
presenza con attestazione di data certa rilasciate da organismi
pubblici». La norma in questione, quindi, spiega i suoi effetti
retroattivamente, abbracciando indistintamente tutte quelle
situazioni di clandestinita' pregresse purche' effettive e
documentabili.
Si determinerebbe, per di piu', una antinomia interna
all'ordinamento: il medesimo soggetto risulterebbe pienamente
regolare secondo il diritto amministrativo (avendo ottenuto il
permesso di soggiorno per lavoro), ma condannato e in esecuzione di
pena secondo il diritto penale, per il reato che sanzionava proprio
la sua condizione di irregolarita', nel frattempo venuta meno.
B) Violazione dell'art. 25 Cost. - Principio di legalita' e
determinatezza.
La disposizione censurata, laddove subordini gli effetti
estintivi del reato alla sola pendenza del procedimento penale al
momento dell'avvio della procedura di emersione, ricollega le
conseguenze sanzionatorie non gia' alla condotta dell'agente e alla
sua valutazione giurisdizionale, bensi' a un meccanismo automatico e
casuale legato alla fase processuale raggiunta dal procedimento alla
data di entrata in vigore del decreto.
Cio' si pone in tensione con il principio di legalita' sancito
dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, nella misura in cui
l'effettiva applicazione della sanzione penale viene a dipendere non
dalla commissione del fatto e dalla sua qualificazione giuridica,
bensi' da circostanze meramente procedimentali, estranee sia alla
condotta dell'imputato sia a qualsivoglia valutazione del giudice
sulla meritevolezza della pena nel caso concreto. Il principio di
determinatezza della fattispecie penale e delle conseguenze
sanzionatore ne risulta, per tale via, irragionevolmente compromesso.
C) Violazione dell'art. 27, commi 1 e 3, Cost. - Principio di
personalita' della responsabilita' penale e finalita' rieducativa
della pena.
L'art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilita'
penale e' personale e che le pene devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Nell'ipotesi in esame M.:
ha dimostrato documentalmente di essere presente in Italia
sin dal ...;
ha regolarizzato la propria posizione lavorativa e di
soggiorno all'esito di una procedura prevista e disciplinata dalla
legge;
non rientra in alcuna delle categorie di pericolosita'
sociale che il legislatore ha espressamente individuato come ostative
all'accesso alla sanatoria (art. 103, comma 10, decreto-legge n.
34/2020);
e' oggi titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro ed e' pienamente inserito nel tessuto sociale e lavorativo.
In tale contesto, l'espiazione della pena irrogata per il reato
di clandestinita' risulta priva di qualsiasi funzione rieducativa e
si riduce a una mera afflizione fine a se' stessa, del tutto avulsa
dalla finalita' di reinserimento sociale che l'art. 27, comma 3,
della Costituzione impone come scopo costituzionalmente necessario
della pena.
Sotto il profilo della personalita' della responsabilita' penale
(art. 27, comma 1, Cost.), appare inoltre contraddittorio continuare
a far gravare sul condannato le conseguenze penali di una condotta -
la presenza irregolare sul territorio - che l'ordinamento ha
successivamente «sanato» con effetti retroattivi, riconoscendo la
regolarita' della sua presenza quantomeno a far data dall'8 marzo
2020 e, nel caso di specie, documentalmente provata gia' dal 2015.
IV. Non manifesta infondatezza
La questione non e' manifestamente infondata per le seguenti
ragioni:
1) il tenore letterale dell'art. 103, comma 17, decreto-legge
n. 34/2020 non contiene alcun riferimento al «giudice che procede»
ne' esclude espressamente il giudice dell'esecuzione, lasciando
aperto lo spazio interpretativo;
2) la ratio della norma - come desumibile dal preambolo del
decreto-legge n. 34/2020, teso a favorire l'emersione del lavoro
irregolare e a rimuovere i profili di antigiuridicita' connessi allo
status di clandestinita' - depone nel senso di un'applicazione la
piu' ampia possibile dell'effetto estintivo, senza limitazioni alla
fase della cognizione;
3) l'art. 676 del codice di procedura penale attribuisce al
giudice dell'esecuzione la competenza a decidere «in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna», e il comma 3 del medesimo
articolo prevede che «quando accerta l'estinzione del reato o della
pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio
adottando i provvedimenti conseguenti»: tale cornice normativa e'
idonea a fondare, in via interpretativa, la competenza del giudice
dell'esecuzione a rilevare l'estinzione del reato per effetto
dell'art. 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020;
4) nel panorama giurisprudenziale di legittimita', la Corte
di cassazione ha ripetutamente affermato che la sospensione ex art.
103, comma 11, decreto-legge n. 34/2020 opera obbligatoriamente e in
ogni stato e grado del procedimento, consolidando un orientamento
favorevole all'applicazione estensiva della normativa di emersione;
tale ratio non puo' logicamente non estendersi anche all'effetto
estintivo del comma 17, a pena di irragionevole frammentazione del
sistema;
5) non si rinvengono precedenti che abbiano espressamente
escluso l'operativita' dell'art. 103, comma 17, in fase esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Firenze, in funzione di giudice
dell'esecuzione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui -
nell'interpretazione che ne preclude l'applicazione nella fase
esecutiva - non prevede che il giudice dell'esecuzione possa
dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 10-bis, decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allorche' la procedura di
emersione dal lavoro irregolare sia stata attivata e conclusa con
esito favorevole (sottoscrizione del contratto di soggiorno,
comunicazione obbligatoria di assunzione e rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro) in data successiva alla formazione
del giudicato penale, per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27 della
Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.
Sospende il presente procedimento di esecuzione.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai
sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al
pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura
della cancelleria.
Firenze, 30 giugno 2026
Il Giudice di pace: Grigoletto