Reg. ord. n. 127 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Giudice di Pace di Firenze  del 30/06/2026

Tra: I. M.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Emersione di rapporti di lavoro – Estinzione, all’esito positivo del procedimento di emersione, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Omessa applicazione ai casi in cui la procedura di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla formazione del giudicato penale formatosi in relazione al predetto reato (nel caso di specie: condanna, con sentenza divenuta irrevocabile in data 22 febbraio 2019, alla pena dell’ammenda) – Preclusione, per il giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’intervenuta estinzione del reato – Irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazione sostanzialmente identica (cittadini stranieri irregolari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno all’esito della procedura di emersione) derivante dalla data di definizione del procedimento penale, fattore estrinseco alla condotta del reo – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di legalità e di determinatezza – Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con la finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 19/05/2020  Num. 34  Art. 103  Co. 17 convertito con modificazioni in
legge  del 17/07/2020  Num. 77


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 25 
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.