Reg. ord. n. 127 del 2026 pubbl. su G.U. del 09/09/2026 n. 36

Ordinanza del Giudice di Pace di Firenze  del 30/06/2026

Tra: I. M.



Oggetto:

Straniero – Immigrazione – Emersione di rapporti di lavoro – Estinzione, all’esito positivo del procedimento di emersione, del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Omessa applicazione ai casi in cui la procedura di emersione sia stata attivata e conclusa favorevolmente in data successiva alla formazione del giudicato penale formatosi in relazione al predetto reato (nel caso di specie: condanna, con sentenza divenuta irrevocabile in data 22 febbraio 2019, alla pena dell’ammenda) – Preclusione, per il giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’intervenuta estinzione del reato – Irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazione sostanzialmente identica (cittadini stranieri irregolari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno all’esito della procedura di emersione) derivante dalla data di definizione del procedimento penale, fattore estrinseco alla condotta del reo – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di legalità e di determinatezza – Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con la finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 19/05/2020  Num. 34  Art. 103  Co. 17 convertito con modificazioni in
legge  del 17/07/2020  Num. 77


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 25 
Costituzione   Art. 25    Co. 2 
Costituzione   Art. 27    Co. 1 
Costituzione   Art. 27    Co. 3 



Testo dell'ordinanza

                        N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2026

Ordinanza del 30 giugno 2026 del  Giudice  di  pace  di  Firenze  nel
procedimento penale a carico di I. M.. 
 
Straniero  -  Immigrazione  -  Emersione  di  rapporti  di  lavoro  -
  Estinzione, all'esito positivo del procedimento di  emersione,  del
  reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato -
  Omessa applicazione ai casi in cui la procedura  di  emersione  sia
  stata attivata e conclusa favorevolmente in  data  successiva  alla
  formazione del giudicato penale formatosi in relazione al  predetto
  reato - Preclusione, per il giudice dell'esecuzione, di  dichiarare
  l'intervenuta estinzione del reato. 
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di
  salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
  sociali  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  art. 103, comma 17. 


(GU n. 36 del 09-09-2026)

 
                     GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 
               In funzione di giudice dell'esecuzione 
 
I. Fatto e rilevanza della questione 
    Con sentenza n.  1311/18,  emessa  in  data  7  novembre  2018  e
divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019,  il  Giudice  di  pace  di
Firenze ha condannato I. M., nato in ... il ..., alla  pena  di  euro
5.000 di  ammenda  per  il  reato  di  cui  all'art.  10-bis  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (soggiorno illegale nel territorio
dello Stato). 
    Con l'incidente di esecuzione in esame il difensore di M. I.,  in
relazione  alla  suddetta   sentenza,   ha   richiesto   inizialmente
l'estinzione del reato  ex  art.  103,  comma  17,  decreto-legge  n.
34/2020 e, in ogni caso, l'estinzione della pena per prescrizione. 
    Il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza  del
25 novembre 2025. 
    A tale udienza il difensore  chiedeva  un  rinvio  per  integrare
l'incidente di esecuzione. Remissivo il P.M., il giudice rinviava  al
24  febbraio  2026.  Tale  udienza  veniva  rinviata  per   legittimo
impedimento del difensore al 5 maggio 2026. 
    In data  4  maggio  2026  il  difensore  depositava  una  memoria
integrativa in cui chiedeva al giudice di  revocare  la  sentenza  n.
1311/2018 per intervenuta estinzione del reato ex art. 103, comma 17,
decreto-legge n. 34/2020 e, in subordine, di sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 103,  comma  17,
decreto-legge n. 34/2020 per violazione  degli  articoli  3,  25,  27
della Costituzione. 
    Veniva implicitamente abbandonata  la  richiesta  subordinata  di
estinzione della pena  per  prescrizione.  Richiesta,  comunque,  non
meritevole di  accoglimento.  Per  giurisprudenza  consolidata  della
Suprema  Corte,  infatti,  la   prescrizione   cessa   con   l'inizio
dell'esecuzione, ossia con l'avvio della procedura di riscossione  da
parte dello Stato. Sempre la Suprema Corte ha poi chiarito che l'atto
che segna l'inizio dell'esecuzione e di conseguenza la cessazione del
decorso della prescrizione consiste  nell'iscrizione  a  ruolo  della
pretesa di pagamento e non nella successiva notifica  della  cartella
esattoriale. Di conseguenza, una volta iniziata l'esecuzione, la pena
non puo' piu' estinguersi per decorso del tempo, a prescindere  dalle
concrete  tempistiche  e  modalita'  successive  della  procedura  di
recupero del credito (cfr., fra le varie,  Cassazione  22516/2024  in
relazione proprio ad una condanna ad euro 5.000 di ammenda  comminata
dal giudice di pace; da ultimo cfr. Cassazione n. 833/2026). 
    Nel caso in esame, peraltro, anche  la  cartella  esattoriale  e'
stata notificata in data 7 ottobre 2023 (circostanza di cui da'  atto
l'istante medesimo nell'incidente di esecuzione), ossia ben prima del
decorso dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. In
conclusione, essendo cessata la prescrizione ben prima del termine di
cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza,  l'istanza  di
prescrizione della pena va rigettata. 
    Residua quindi la richiesta di revoca della sentenza  per  essere
il reato estinto a seguito dell'esito  positivo  della  procedura  di
emersione. 
    All'udienza del 5 maggio 2026 il P.M., avendo ricevuto la memoria
integrativa dell'avv. Ricci solo alle ore 17,12 del  4  maggio  2026,
chiedeva un rinvio  per  valutare  le  argomentazioni  difensive.  Il
giudice rinviava al 26 maggio 2026. 
    A tale udienza il pubblico ministero si associava alla  richiesta
del difensore di sollevare questione di  legittimita'  costituzionale
ed il giudice si riservava. 
    A scioglimento della riserva il giudice osserva quanto segue. 
    Successivamente alla formazione del giudicato, in data 16  giugno
2020, il datore di lavoro del  condannato,  tale  R.  M.,  presentava
domanda di emersione dal lavoro irregolare ai  sensi  dell'art.  103,
decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34  (c.d.  «Decreto  Rilancio»),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  Tale
procedura si concludeva  con  esito  positivo:  in  data  ...  veniva
sottoscritto il contratto di soggiorno  per  lavoro  subordinato  con
contestuale registrazione INPS, cui faceva seguito  il  rilascio  del
permesso di soggiorno  per  motivi  di  lavoro  (cfr.  documentazione
prodotta dalla difesa). 
I. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   103,
decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34  e'  rilevante  nel  presente
giudizio, in quanto: 
        la sentenza di condanna e' passata in  giudicato  e  la  pena
pecuniaria e' stata  iscritta  a  ruolo  dall'Agenzia  delle  entrate
riscossione; 
        l'accoglimento    della     questione     di     legittimita'
costituzionale, o la  diretta  applicabilita'  della  norma  in  fase
esecutiva, produrrebbe l'effetto diretto di rimuovere le  conseguenze
giuridiche della condanna, con conseguente cessazione dell'obbligo di
pagamento; 
        il procedimento non puo' essere definito  prescindendo  dalla
soluzione della questione interpretativa e costituzionale  sollevata,
atteso che la norma di cui all'art. 103, comma 17,  decreto-legge  n.
34/2020 non disciplina espressamente l'ipotesi in cui la procedura di
emersione si concluda con esito  positivo  in  data  successiva  alla
formazione del giudicato penale; 
        nell'ordinamento  italiano   vige   il   principio   generale
dell'intangibilita' del giudicato penale. L'art. 2, comma 4, c.p., in
materia di successione di leggi penali nel tempo, stabilisce che,  se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le  posteriori  sono
diverse, si applica quella le cui disposizioni sono  piu'  favorevoli
al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile.  Tale
principio subisce una deroga solo nei casi di abolitio criminis e  di
declaratoria di incostituzionalita' della norma. Nel caso di  specie,
tali ipotesi non ricorrono in quanto siamo in presenza di  una  nuova
legge che introduce una causa di estinzione del reato.  Pertanto,  in
base all'interpretazione letterale della normativa vigente, il limite
del  giudicato  previsto  dall'art.  2,  comma   4,   codice   penale
sembrerebbe precludere la possibilita' di revoca  della  sentenza  di
condanna in questione. 
II. Norma sottoposta a scrutinio 
    La questione investe l'art. 103, comma 17, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, nella parte in cui  dispone:  «Nelle  more  della
definizione  dei  procedimenti  di  cui  al  presente  articolo,   lo
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  al
comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto
di  soggiorno  congiuntamente  alla  comunicazione  obbligatoria   di
assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno
comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di
cui al comma 11». 
    La disposizione, nella parte in cui non prevede espressamente che
l'effetto  estintivo  del  reato  di  cui  all'art.  10-bis,  decreto
legislativo n. 286/1998 operi anche nelle ipotesi in cui la procedura
di emersione sia stata attivata e  conclusa  favorevolmente  in  data
successiva alla  formazione  del  giudicato  penale,  dando  luogo  -
nell'interpretazione restrittiva della norma - alla  preclusione  per
il giudice dell'esecuzione di  rilevare  e  dichiarare  l'intervenuta
estinzione del reato, si pone in contrasto con gli articoli 3,  25  e
27 della Costituzione. 
III. Parametri costituzionali violati 
A)  Violazione  dell'art.  3  Cost.  -  Principio  di  uguaglianza  e
ragionevolezza. 
    La  norma  censurata,   nell'interpretazione   che   ne   esclude
l'operativita'  in  fase  esecutiva,  determina   una   irragionevole
disparita' di trattamento tra soggetti che versano in una  situazione
sostanzialmente identica - cittadini stranieri irregolari  che  hanno
ottenuto il  permesso  di  soggiorno  all'esito  della  procedura  di
emersione ex art. 103, decreto-legge n. 34/2020 -  a  seconda  di  un
fattore del tutto estrinseco alla condotta del reo, quale e' la  data
di definizione del procedimento penale a loro carico. In concreto: 
        il cittadino  straniero  il  cui  procedimento  penale  fosse
ancora pendente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.
34/2020 (19 maggio 2020) beneficia della sospensione del processo  ai
sensi del comma 11 e, in caso di  esito  favorevole  della  procedura
amministrativa, dell'estinzione del reato per effetto del comma 17; 
        il cittadino straniero il cui procedimento penale  sia  stato
invece gia' definito con sentenza irrevocabile prima di tale data, si
trova - nella tesi restrittiva - a dover  scontare  integralmente  la
pena, nonostante  si  trovi  nella  medesima  condizione  di  chi  ha
ottenuto la regolarizzazione. 
    Tale  differenza  di  trattamento  dipende  esclusivamente  dalla
durata del procedimento penale e da  fattori  processuali  del  tutto
indipendenti dalla volonta' e dalla condotta  dell'imputato  (ritardi
nelle  indagini,  sospensioni  d'udienza,  impedimenti  delle  parti,
astensione dei difensori etc.), e non da diversita'  oggettive  delle
situazioni sostanziali poste a confronto. Cio' integra una violazione
del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3,
comma  1,  della  Costituzione,  nonche'  del  generale   canone   di
ragionevolezza della legge penale, come costantemente affermato dalla
Corte costituzionale (ex plurimis, Corte  costituzionale  n.  88/2023
Cit. 1; Corte costituzionale n. 209/2023 Cit. 2). 
    La giurisprudenza Costituzionale ha piu' volte affermato  che  si
ha  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  quando  situazioni
sostanzialmente    identiche    vengono    disciplinate    in    modo
ingiustificatamente diverso.  In  questo  caso,  la  «ragionevolezza»
della differenziazione e' minata dal fatto che  essa  dipende  da  un
elemento estrinseco e fortuito come i tempi della giustizia  che  non
riflette un diverso disvalore della condotta o un diverso merito  del
soggetto. 
    A titolo di esempio si evidenzia che  se  due  stranieri  vengono
fermati lo stesso giorno, ad es. il ... (come M.),  per  il  medesimo
reato (art. 10-bis, decreto  legislativo  n.  286/1998)  ed  entrambi
avessero avanzato istanza di emersione con esito positivo in data ...
(come M.) i procedimenti avrebbero esiti opposti  a  seconda  che  il
processo penale sia terminato prima o dopo il  deposito  dell'istanza
di emersione. Lo straniero  giudicato  con  sentenza  emessa  (e  poi
passata in giudicato) prima del deposito dell'istanza  di  emersione,
infatti,  in  sede  esecutiva  non  potrebbe  vedersi  estinguere  la
condanna. Mentre lo straniero il  cui  processo  a  tale  data  fosse
ancora pendente, usufruirebbe,  inizialmente  della  sospensione  del
procedimento (comma 11) e poi dell'estinzione del reato  (comma  17).
Due situazioni sostanziali  identiche  che  ricevono  un  trattamento
radicalmente diverso basato su un fattore meramente accidentale e non
dipendente dalla loro volonta', ossia la durata del processo penale a
loro carico. 
    Peraltro, pare opportuno notare che la concessione  del  permesso
di soggiorno all'esito  della  procedura  di  «emersione  dal  lavoro
irregolare»  risultava   condizionata   ex   art.   103,   comma   1,
decreto-legge  n.  34/2020  al  presupposto  indefettibile   che   il
lavoratore si trovasse in Italia quanto meno alla data  dell'8  marzo
2020 e che fosse altresi' in grado  di  dimostrare  tale  circostanza
mediante rilievi dattiloscopici o «dichiarazione di presenza resa  ai
sensi della legge 28 maggio 2000, n. 68, o  documentando  la  propria
presenza con attestazione  di  data  certa  rilasciate  da  organismi
pubblici». La norma in  questione,  quindi,  spiega  i  suoi  effetti
retroattivamente,   abbracciando   indistintamente    tutte    quelle
situazioni  di   clandestinita'   pregresse   purche'   effettive   e
documentabili. 
    Si  determinerebbe,  per   di   piu',   una   antinomia   interna
all'ordinamento:  il  medesimo   soggetto   risulterebbe   pienamente
regolare  secondo  il  diritto  amministrativo  (avendo  ottenuto  il
permesso di soggiorno per lavoro), ma condannato e in  esecuzione  di
pena secondo il diritto penale, per il reato che  sanzionava  proprio
la sua condizione di irregolarita', nel frattempo venuta meno. 
B)  Violazione  dell'art.  25  Cost.  -  Principio  di  legalita'   e
determinatezza. 
    La  disposizione  censurata,  laddove   subordini   gli   effetti
estintivi del reato alla sola pendenza  del  procedimento  penale  al
momento  dell'avvio  della  procedura  di  emersione,  ricollega   le
conseguenze sanzionatorie non gia' alla condotta dell'agente  e  alla
sua valutazione giurisdizionale, bensi' a un meccanismo automatico  e
casuale legato alla fase processuale raggiunta dal procedimento  alla
data di entrata in vigore del decreto. 
    Cio' si pone in tensione con il principio  di  legalita'  sancito
dall'art. 25, comma  2,  della  Costituzione,  nella  misura  in  cui
l'effettiva applicazione della sanzione penale viene a dipendere  non
dalla commissione del fatto e  dalla  sua  qualificazione  giuridica,
bensi' da circostanze meramente  procedimentali,  estranee  sia  alla
condotta dell'imputato sia a  qualsivoglia  valutazione  del  giudice
sulla meritevolezza della pena nel caso  concreto.  Il  principio  di
determinatezza  della  fattispecie   penale   e   delle   conseguenze
sanzionatore ne risulta, per tale via, irragionevolmente compromesso. 
C) Violazione dell'art. 27,  commi  1  e  3,  Cost.  -  Principio  di
personalita' della responsabilita'  penale  e  finalita'  rieducativa
della pena. 
    L'art. 27 della  Costituzione  sancisce  che  la  responsabilita'
penale e' personale e che le pene devono  tendere  alla  rieducazione
del condannato. 
    Nell'ipotesi in esame M.: 
        ha dimostrato documentalmente di essere  presente  in  Italia
sin dal ...; 
        ha  regolarizzato  la  propria  posizione  lavorativa  e   di
soggiorno all'esito di una procedura prevista  e  disciplinata  dalla
legge; 
        non  rientra  in  alcuna  delle  categorie  di  pericolosita'
sociale che il legislatore ha espressamente individuato come ostative
all'accesso alla sanatoria (art.  103,  comma  10,  decreto-legge  n.
34/2020); 
        e' oggi titolare di regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro ed e' pienamente inserito nel tessuto sociale e lavorativo. 
    In tale contesto, l'espiazione della pena irrogata per  il  reato
di clandestinita' risulta priva di qualsiasi funzione  rieducativa  e
si riduce a una mera afflizione fine a se' stessa, del  tutto  avulsa
dalla finalita' di reinserimento sociale  che  l'art.  27,  comma  3,
della Costituzione impone come  scopo  costituzionalmente  necessario
della pena. 
    Sotto il profilo della personalita' della responsabilita'  penale
(art. 27, comma 1, Cost.), appare inoltre contraddittorio  continuare
a far gravare sul condannato le conseguenze penali di una condotta  -
la  presenza  irregolare  sul  territorio  -  che  l'ordinamento   ha
successivamente «sanato» con  effetti  retroattivi,  riconoscendo  la
regolarita' della sua presenza quantomeno a  far  data  dall'8  marzo
2020 e, nel caso di specie, documentalmente provata gia' dal 2015. 
IV. Non manifesta infondatezza 
    La questione non e'  manifestamente  infondata  per  le  seguenti
ragioni: 
        1) il tenore letterale dell'art. 103, comma 17, decreto-legge
n. 34/2020 non contiene alcun riferimento al  «giudice  che  procede»
ne'  esclude  espressamente  il  giudice  dell'esecuzione,  lasciando
aperto lo spazio interpretativo; 
        2) la ratio della norma - come desumibile dal  preambolo  del
decreto-legge n. 34/2020, teso  a  favorire  l'emersione  del  lavoro
irregolare e a rimuovere i profili di antigiuridicita' connessi  allo
status di clandestinita' - depone nel  senso  di  un'applicazione  la
piu' ampia possibile dell'effetto estintivo, senza  limitazioni  alla
fase della cognizione; 
        3) l'art. 676 del codice di procedura penale  attribuisce  al
giudice  dell'esecuzione  la  competenza  a   decidere   «in   ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna», e il comma 3 del medesimo
articolo prevede che «quando accerta l'estinzione del reato  o  della
pena,  il  giudice  dell'esecuzione  la  dichiara  anche  di  ufficio
adottando i provvedimenti conseguenti»:  tale  cornice  normativa  e'
idonea a fondare, in via interpretativa, la  competenza  del  giudice
dell'esecuzione  a  rilevare  l'estinzione  del  reato  per   effetto
dell'art. 103, comma 17, decreto-legge n. 34/2020; 
        4) nel panorama giurisprudenziale di legittimita',  la  Corte
di cassazione ha ripetutamente affermato che la sospensione  ex  art.
103, comma 11, decreto-legge n. 34/2020 opera obbligatoriamente e  in
ogni stato e grado del  procedimento,  consolidando  un  orientamento
favorevole all'applicazione estensiva della normativa  di  emersione;
tale ratio non puo'  logicamente  non  estendersi  anche  all'effetto
estintivo del comma 17, a pena di  irragionevole  frammentazione  del
sistema; 
        5) non si rinvengono  precedenti  che  abbiano  espressamente
escluso l'operativita' dell'art. 103, comma 17, in fase esecutiva. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il  Giudice  di  pace  di  Firenze,  in   funzione   di   giudice
dell'esecuzione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nella  parte   in   cui   -
nell'interpretazione  che  ne  preclude  l'applicazione  nella   fase
esecutiva  -  non  prevede  che  il  giudice  dell'esecuzione   possa
dichiarare l'estinzione del reato di  cui  all'art.  10-bis,  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  allorche'  la  procedura  di
emersione dal lavoro irregolare sia stata  attivata  e  conclusa  con
esito  favorevole  (sottoscrizione  del   contratto   di   soggiorno,
comunicazione obbligatoria di assunzione e rilascio del  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro) in data  successiva  alla  formazione
del giudicato penale, per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27 della
Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. 
    Sospende il presente procedimento di esecuzione. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti,  al
pubblico ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due  Camere  del  Parlamento,  a  cura
della cancelleria. 
        Firenze, 30 giugno 2026 
 
                   Il Giudice di pace: Grigoletto