Reg. ord. n. 126 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35

Ordinanza del Corte dei conti  del 29/06/2026

Tra: Comune di Poggio a Caiano



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Fondo anticipazione di liquidità degli enti locali (FAL) – Iscrizione, a decorrere dall’esercizio 2021, nel bilancio di previsione del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti e, in sede di rendiconto, riduzione del medesimo fondo per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente – Previsione che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018 – Denunciata introduzione di un meccanismo legislativo che, riferendosi impropriamente al Fondo anticipazione di liquidità e alla sua riduzione, amplia la spesa degli enti locali in disavanzo senza che vi sia una corrispondenza in maggiori entrate dell’ente – Violazione dell’equilibrio di bilancio e della copertura finanziaria delle spese – Previsione che, reintroducendo un illegittimo ampliamento della capacità di spesa , elude il giudicato costituzionale disposto con la sentenza n. 80 del 2021

Norme impugnate:

decreto-legge  del 25/05/2021  Num. 73  Art. 52  Co. 1 convertito in
legge  del 23/07/2021  Num. 106


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 81    Co. 1 
Costituzione   Art. 81    Co. 3 
Costituzione   Art. 97    Co. 1 
Costituzione   Art. 136 



Testo dell'ordinanza

                        N. 126 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 2026

Ordinanza del 29 giugno 2026 della Corte dei conti  nel  procedimento
di controllo del rendiconto del Comune di Poggio a Caiano. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Enti locali - Fondo  anticipazione
  di liquidita' degli enti locali (FAL)  -  Iscrizione,  a  decorrere
  dall'esercizio  2021,  nel  bilancio  di  previsione  del  rimborso
  annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
  riguardante il rimborso dei prestiti  e,  in  sede  di  rendiconto,
  riduzione del medesimo fondo per un importo pari alla quota annuale
  rimborsata con risorse di parte corrente - Previsione che la  quota
  del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione
  del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta nell'entrata  del
  bilancio  dell'esercizio  successivo  come  "Utilizzo   del   fondo
  anticipazione  di  liquidita'",  in  deroga  ai   limiti   previsti
  dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018. 
- Decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73  (Misure  urgenti  connesse
  all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
  salute e i servizi territoriali),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 52, comma 1-ter. 


(GU n. 35 del 02-09-2026)

 
                           CORTE DEI CONTI 
            Sezione regionale di controllo per la Toscana 
 
    Composta dai magistrati: 
        Mario Nispi Landi - Presidente; 
        Giampiero Maria Gallo - consigliere; 
        Francesco Belsanti - consigliere, relatore; 
        Paolo Bertozzi - consigliere; 
        Rosaria Di Blasi - Primo referendario; 
        Anna Peta - Primo referendario; 
        Lucia Marra - Primo referendario; 
        Matteo Lariccia - referendario. 
    Nelle camere di consiglio del 23  aprile  e  21  maggio  2026  ha
adottato  la  seguente  ordinanza,  nel   giudizio   sui   rendiconti
finanziari 2022, 2023 e 2024 del Comune di Poggio a Caiano (PO); 
    Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con r.d. 12 luglio 1934,  n.  1214,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
    Visto  il  regolamento  (14/2000)  per   l'organizzazione   delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni
riunite della Corte dei conti in data 16 giugno  2000,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
    Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione
degli enti locali di inviare  alle  Sezioni  regionali  di  controllo
della Corte  dei  conti  apposite  relazioni  in  ordine  ai  bilanci
preventivi e ai rendiconti degli enti; 
    Visto il decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», come modificato e  integrato  dal  decreto  legislativo  del  10
agosto 2014, n. 126; 
    Visto l'art. 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 149; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e  in  particolare
l'art. 3, comma 1, lett. e) che  ha  introdotto  l'art.  148-bis  del
Tuel; 
    Vista la deliberazione della Sezione di controllo per la  Toscana
n. 100/2025,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  programma  di
attivita'  della  Sezione  regionale  di  controllo  per   il   2025,
prevedendo l'esame del rendiconto 2024 degli enti locali; 
    Vista la deliberazione della Sezione regionale di  controllo  per
la Toscana 25 settembre 2014, n. 171; 
    Vista  l'ordinanza  n.  17/2025  del  Presidente  della   Sezione
regionale  di  controllo  per  la  Toscana  di  ripartizione  tra   i
magistrati delle funzioni di controllo; 
    Vista la propria deliberazione n. 50 del 1° aprile  2026  con  la
quale e' stato approvato il  programma  di  attivita'  della  Sezione
regionale di controllo per il 2026; 
    Viste le «linee-guida» per la redazione delle relazioni  inerenti
al rendiconto 2024,  approvate  dalla  Sezione  delle  autonomie  con
deliberazioni n. 8/2025; 
    Viste  le  relazioni  pervenute  alla  Sezione   dall'organo   di
revisione del Comune di Poggio a Caiano (PO) in ordine al  rendiconto
2024; 
    Viste la richiesta istruttoria (prot.  n.  8461  del  2  dicembre
2025) e le note di risposta dell'ente dell'11 febbraio 2026 e del  26
marzo 2026 (prot. Sez. n. 736 dell'11 febbraio 2026  e  1365  del  26
marzo 2026); 
    Esaminati la  documentazione  pervenuta  e  gli  elementi  emersi
nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente; 
    Vista la relazione di deferimento del Magistrato  istruttore  del
16 aprile 2026, prot. Sezione n. 1722/2026/Int.,  trasmessa  all'ente
in pari data, con prot. 1723/2026 e contenente avviso della  facolta'
di far pervenire eventuali  deduzioni  (e  documentazione  a  corredo
ritenuta necessaria) entro il 22 aprile 2026; 
    Viste le deduzioni trasmesse dall'ente con le note del  21  e  22
aprile 2026 (pervenute in pari data -  prot.  Sez.  n.  1810  del  21
aprile  2026  e  1837  del  22  aprile  2026),  in   relazione   alle
osservazioni del Magistrato istruttore  esposte  nella  relazione  di
deferimento; 
    Vista l'ordinanza n. 9/2026 con  la  quale  il  Presidente  della
Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione
in adunanza pubblica il 23 aprile 2026; 
    Sentiti   i    rappresentanti    dell'amministrazione    comunale
intervenuti in adunanza pubblica nelle persone  del  sig.  Sindaco  -
Riccardo Palandri e  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  -
Lorenzo Vignozzi, i quali, oltre a confermare  quanto  gia'  espresso
con  le  note  acquisite  agli  atti,   hanno   formulato   ulteriori
precisazioni   per    specificare    quanto    rappresentato    nelle
controdeduzioni; 
    Udito in adunanza pubblica il relatore Cons. Francesco Belsanti; 
    Visto il verbale della Camera di consiglio del 23 aprile 2026 con
cui  il  Presidente  della  Sezione  di  controllo  ha  disposto   la
prosecuzione della discussione sui rendiconti del Comune di Poggio  a
Caiano nella successiva Camera di consiglio; 
    Vista l'ordinanza n. 12/2026 con cui il Presidente della  Sezione
regionale di controllo per la  Toscana  ha  convocato  la  Camera  di
consiglio per il 21 maggio 2026; 
    Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2026  il  relatore,
Cons. Francesco Belsanti; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    Il Collegio ha proceduto all'esame del rendiconto 2024 del Comune
di  Poggio  a  Caiano  (PO),  come  rappresentato   nella   relazione
dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti
acquisiti, nel corso dell'istruttoria, tramite il sistema applicativo
Con.Te. e LimeFit, procedendo ad approfondimenti anche  relativamente
agli esercizi 2022 e 2023, al fine di esaminare lo sviluppo del saldo
finanziario complessivo nel  tempo  e  la  movimentazione  di  alcune
grandezze di particolare  rilievo,  esaminati  in  termini  evolutivi
rispetto alla loro quantificazione al termine dell'esercizio 2021. 
    In particolare, l'esame ha riguardato vari  profili  relativi  al
risultato di amministrazione e  alle  sue  componenti  interne,  alla
capacita' di indebitamento, al rispetto del saldo e  degli  equilibri
di  finanza   pubblica,   concentrandosi,   in   particolare,   sulle
irregolarita' ritenute  maggiormente  rappresentative  di  violazioni
della normativa vincolistica statale. 
    Tale controllo di legalita' finanziaria e' intestato  alla  Corte
dei  conti,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'   economica   della
Repubblica e del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  dall'art.
148-bis  Tuel,  introdotto  dall'art.   3,   comma   1,   lett.   e),
decreto-legge n. 174/2012, convertito  dalla  legge  n.  213/2012  il
quale prevede, al comma 1, l'esame da parte delle  Sezioni  regionali
di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi
dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n.  266/2005,  per  la
verifica del rispetto degli obiettivi  annuali  posti  dal  patto  di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in  materia
di indebitamento dall'art.  119,  sesto  comma,  della  Costituzione,
della    sostenibilita'    dell'indebitamento,    dell'assenza     di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari degli enti. 
    Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede  l'adozione  di
«specifiche pronunce di accertamento» nel caso  in  cui,  nell'ambito
della  verifica  di  cui  ai  commi  1  e   2,   emergano   squilibri
economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di
norme  finalizzate  a  garantire  la   regolarita'   della   gestione
finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno. 
    A conclusione dell'analisi istruttoria il  Magistrato  istruttore
ha ricostruito il  quadro  finanziario  complessivo  dal  quale  sono
emerse  varie  criticita'  relativamente  alle   quote   accantonate,
vincolate e  destinate  del  risultato  di  amministrazione  ed  alla
corretta contabilizzazione  del  Fondo  anticipazione  di  liquidita'
riferito alle anticipazioni di liquidita' contratte dall'ente per  il
pagamento dei debiti commerciali. Criticita' sulle  quali  l'ente  ha
contro dedotto con note prot. Sez. 1810/2026 e 1837/2026, nonche' con
interventi orali nel corso dell'adunanza pubblica. 
    Per  quanto  concerne   le   criticita'   riferite   alle   quote
accantonate, vincolate e destinate del risultato di  amministrazione,
la ricostruzione istruttoria ha determinato maggiori vincoli e  quote
destinate nonche' l'accantonamento di una  somma  pari  ad  un  mutuo
contratto dall'ente  ma  erroneamente  contabilizzato  due  volte  in
entrata. 
    Gli esiti sono stati  riportati  nell'adunanza  pubblica  del  23
aprile e condivisi dall'ente. 
    Per  cio'   che   concerne   l'istituto   dell'anticipazione   di
liquidita', il magistrato istruttore ha rappresentato come l'ente  vi
abbia fatto ricorso in tre diversi momenti:  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 11, decreto-legge n.  35/2013  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (erogazione pari a 339.388,00 euro), ai sensi  dell'art.
8, comma 6, decreto-legge n. 78/2015 (erogazione  pari  a  467.913,64
euro)  e  ai  sensi  dell'art.  116  del  decreto-legge  n.   34/2020
(erogazione pari a 271.176,33 euro). 
    Nel  corso  dell'istruttoria  sono  pero'  emerse,   secondo   la
ricostruzione  del   magistrato   istruttore,   irregolarita'   sulle
modalita' di rimborso delle quote di  ammortamento  annuale  e  sulla
contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidita'. 
    L'ente, per la contabilizzazione del FAL e per  il  finanziamento
della quota di  ammortamento  annuale,  relativamente  agli  esercizi
finanziari 2022 e 2023, avrebbe infatti utilizzato la  disciplina  di
cui al comma 3 dell'art. 39-ter del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio  2020,
n. 8, norma dichiarata illegittima dalla  Corte  costituzionale,  con
sentenza n. 80 del 29 aprile 2021,  in  quanto  in  contrasto  con  i
precetti costituzionali di cui all'artt. 81, 97 primo  comma,  e  119
della Costituzione. 
    Cio' avrebbe comportato un aumento,  per  l'ente,  della  propria
capacita' di spesa per un ammontare di  241.680,23  euro,  pari  alle
rate di rimborso dei due esercizi considerati  (120.132,25  euro  nel
2022 e 121.547,98  euro  nel  2023),  in  violazione  della  predetta
statuizione della Corte costituzionale  e  della  normativa  vigente,
rappresentata dal comma 1-ter  dell'art.  52,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73  (convertito  con  modificazioni  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106). 
    Quest'ultima ha previsto che, a  decorrere  dall'esercizio  2021,
gli enti locali provvedano ad iscrivere in bilancio solo il  rimborso
della rata annuale delle anticipazioni  di  liquidita'  riducendo  il
Fondo anticipazione di liquidita' solo a  rendiconto  per  una  quota
pari alla rata rimborsata di modo che lo stesso sia  quantificato  in
un ammontare pari al «prestito» ancora da rimborsare a CDP  a  quella
data. 
    In adunanza pubblica il Comune di Poggio a Caiano ha riconosciuto
l'erronea contabilizzazione del FAL pur  non  comprendendo  in  quale
modo  potesse  comprimere  la  capacita'  di  spesa  illegittimamente
ampliata. 
    Solo a partire dall'esercizio 2024 l'ente ha  adottato  modalita'
conformi alla normativa vigente che all'articolo 52, comma 1-ter, del
decreto-legge n. 73/2021 precisamente dispone: «dall'esercizio  2021,
gli enti locali iscrivono nel  bilancio  di  previsione  il  rimborso
annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4  della  spesa,
riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal  medesimo  anno
2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo
pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente,  il
fondo anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del  comma  1.
La quota del risultato di amministrazione liberata  a  seguito  della
riduzione  del  fondo  anticipazione  di   liquidita'   e'   iscritta
nell'entrata del bilancio dell'esercizio  successivo  come  «Utilizzo
del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti  previsti
dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.
Nella nota integrativa allegata al bilancio  di  previsione  e  nella
relazione sulla gestione allegata  al  rendiconto  e'  data  evidenza
della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle
anticipazioni  di  liquidita',  che  non  possono  essere  finanziate
dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidita' stesso». 
    L'ente ha correttamente contabilizzato nel bilancio di previsione
la rata da rimborsare, finanziata con risorse proprie, prevedendo  la
riduzione del FAL solo a rendiconto. Inoltre, ha disposto l'ulteriore
accantonamento alla voce «utilizzo  fondo  anticipazione  liquidita'»
per un ammontare pari alla rata rimborsata nel  corso  dell'esercizio
rendicontato, secondo le indicazioni operative  fornite  al  riguardo
dalla Commissione ARCONET con la FAQ 17  novembre  2021,  n.  47.  La
Commissione  ha  chiarito  il  contenuto   del   disposto   normativo
precisando che nell'all. a/1 del rendiconto del medesimo esercizio  a
cui si riferisce il rendiconto  finanziario,  vada  iscritto,  in  un
apposito e specifico fondo, denominato «Utilizzo FAL», un ulteriore e
distinto accantonamento di risorse per un importo  pari  alla  «quota
del FAL liberata» (ossia  alla  rata  annuale  rimborsata  nel  corso
dell'esercizio rendicontato) e  che  nella  colonna  d)  («Variazione
accantonamenti effettuata in sede di rendiconto») dell'all.  a/1  del
rendiconto siano registrati sia «la riduzione del FAL» (nell'apposita
voce), sia «l'accantonamento della quota liberata»  (tra  gli  «altri
accantonamenti»). Infine, il medesimo importo della «quota liberata»,
accantonata nel rendiconto dell'esercizio precedente,  potra'  essere
applicato, in entrata (anche dagli enti  in  disavanzo)  nella  prima
annualita' del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
    Il magistrato istruttore, nel corso della Camera di consiglio del
23 aprile 2026, ha riassunto e confermato le risultanze relative alle
quote  accantonate,  vincolate   e   destinate   del   risultato   di
amministrazione nonche' i rilievi sulla contabilizzazione del  FAL  e
sul rimborso della quota  annuale  della  rata  di  ammortamento  del
prestito con CDP. 
    Con riferimento, invece, all'ulteriore accantonamento disposto in
attuazione del  terzo  periodo  del  comma  1-ter  dell'art.  52  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  ha  rappresentato  come  questo
sembrerebbe introdurre, nuovamente e in modo surrettizio, un  aumento
della capacita' di spesa degli enti locali, soprattutto di quelli  in
disavanzo, consentendo a questi  ultimi  di  finanziare  spesa  senza
reale copertura finanziaria, servendosi della deroga ivi prevista  ai
commi 897 e 898 dell'art. 1, della legge n. 145/2018. 
    Il comma 897 dispone l'applicazione  al  bilancio  di  previsione
della quota vincolata,  accantonata  e  destinata  del  risultato  di
amministrazione, agli enti soggetti al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, per un importo non  superiore  a  quello  di  cui  alla
lettera A) del prospetto riguardante il risultato di  amministrazione
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima
obbligatoria accantonata nel  risultato  di  amministrazione  per  il
fondo crediti di dubbia esigibilita' e  del  fondo  anticipazione  di
liquidita', incrementato dell'importo  del  disavanzo  da  recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio  di  previsione  (enti  che
risultano, pertanto, in disavanzo sostanziale). 
    Il comma 898 della stessa norma prevede, poi, che,  nel  caso  in
cui l'importo della lettera A) del prospetto  di  cui  al  comma  897
risulti  negativo  o  inferiore  alla   quota   minima   obbligatoria
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti  di
dubbia esigibilita' e al fondo anticipazione di liquidita', gli  enti
possono applicare al  bilancio  di  previsione  la  quota  vincolata,
accantonata e destinata  del  risultato  di  amministrazione  per  un
importo non superiore a quello del disavanzo da  recuperare  iscritto
nel primo esercizio del bilancio di previsione. 
    Ritiene  il  magistrato  istruttore  che  il   quadro   normativo
delineato  dal  terzo  periodo  del  comma  1-ter  dell'art.  52  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consentendo l'applicazione della
quota «liberata» di FAL in deroga  ai  limiti  di  legge,  violerebbe
principalmente l'art. 81 Cost., comma 1 - che sancisce  il  principio
dell'equilibrio di bilancio - e comma 3 - che impone che  ogni  spesa
trovi copertura in una corrispondente entrata, nonche' dell'art.  97,
comma 1, sempre per violazione dell'equilibrio di bilancio. 
    Inoltre,  risulterebbe  violato,  sempre  secondo  il  magistrato
istruttore, anche l'art.  136  Cost.  in  quanto  verrebbe  eluso  il
giudicato  costituzionale  di   cui   alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 80 del 2021 in conseguenza della reintroduzione  (o
del mantenimento) di una capacita' di spesa finanziata in  disavanzo,
ottenendo gli stessi effetti strutturali del comma 3, art. 39-ter del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.  8,  gia'  dichiarati
illegittimi dalla citata sentenza n. 80/2021. 
    Il  Presidente  della  Sezione,  terminata   la   relazione   del
magistrato istruttore, su condiviso avviso del Collegio, ha  rinviato
alla presente Camera di consiglio la decisione  per  approfondire  il
quadro giuridico emerso nell'esame  del  rendiconto  finanziario  del
Comune di Poggio a Caiano. 
    Il Collegio, dopo approfondita discussione ed esaminati tutti gli
atti  del  giudizio,  ha  definito,  con  delibera  n.  110/2026,  la
situazione finanziaria del Comune di Poggio  a  Caiano  limitatamente
alle quote  accantonate,  vincolate  e  destinate  del  risultato  di
amministrazione per gli esercizi  2022-2023-2024  nonche'  all'errata
contabilizzazione del FAL e  del  rimborso  della  quota  annuale  di
ammortamento del prestito per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; ha
sospeso,  invece,   il   giudizio   con   riferimento   all'ulteriore
accantonamento  nel  risultato  di  amministrazione  del   rendiconto
finanziario   2024   alla   voce   «utilizzo   fondo   accantonamento
liquidita'», per  sollevare,  con  la  presente  separata  ordinanza,
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  52,  al  comma
1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  nella  parte  in  cui
prevede che «La quota del risultato  di  amministrazione  liberata  a
seguito della riduzione del  fondo  anticipazione  di  liquidita'  e'
iscritta nell'entrata del  bilancio  dell'esercizio  successivo  come
"Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga ai limiti
previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145» (terzo periodo del comma 1-ter). 
 
                       Considerato in diritto 
 
1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 («Norme sui  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  e  sulle
garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale») e dell'art.  23,
comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla  costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene
di sollevare d'ufficio questione di  legittimita'  costituzionale  in
merito dell'art. 52, al comma  1-ter,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito con legge 23  luglio  2021,  n.  106  (Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali). 
    La norma dispone quanto segue: «1. Gli enti locali iscrivono  nel
bilancio di previsione il rimborso  annuale  delle  anticipazioni  di
liquidita' nel titolo 4 della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei
prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di  rendiconto,
gli enti locali riducono, per un  importo  pari  alla  quota  annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota  del  risultato
di amministrazione liberata  a  seguito  della  riduzione  del  fondo
anticipazione di liquidita' e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio
dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo  anticipazione  di
liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella  nota  integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura  delle  spese
riguardanti  le  rate  di   ammortamento   delle   anticipazioni   di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidita' stesso». 
2. Legittimazione della Sezione ad adire la Corte costituzionale. 
    In ordine alla legittimazione della Sezione a sollevare questione
di costituzionalita' in via  incidentale  nell'ambito  dei  controlli
finanziari sui bilanci e rendiconti degli enti  locali  previsti  dal
Titolo  VI,  Capo  IV  del  TUEL  (rubricato  «Controlli  esterni  di
gestione) non pare esservi dubbio per  giurisprudenza  costituzionale
consolidata. 
    La Corte costituzionale, con la  sentenza  n.  18  del  2019,  ha
affermato come i controlli sui bilanci e sui  rendiconti  "consistono
[...] in controlli di legittimita' regolarita' se non addirittura  in
attribuzioni di natura giurisdizionale. [...] Si tratta di funzioni -
siano esse relative al controllo che  alla  giurisdizione  -  in  cui
l'attivita' della Corte dei conti risulta  rigorosamente  ancorata  a
parametri legali, tanto che  la  stessa  attivita'  di  controllo  e'
sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni  riunite  in
speciale composizione, in conformita'  ai  principi  contenuti  nella
sentenza n. 39 del 2014 di questa Corte" (sentenza n. 228 del 2017)». 
    In tal senso e' esplicativo l'art. 148  bis  del  TUEL  il  quale
indica in modo esplicito i parametri di legalita' e la finalita'  del
controllo: verifica del rispetto degli obiettivi  annuali  posti  dal
patto di stabilita'  interno,  osservanza  del  vincolo  previsto  in
materia  di  indebitamento  dall'art.   119,   sesto   comma,   della
Costituzione,   sostenibilita'   dell'indebitamento,    assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri  economico-finanziari  degli  enti.  Ed   ancora,   qualora
emergano     nell'ambito     di     tali     verifiche      squilibri
economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
mancato rispetto degli obiettivi posti con  il  patto  di  stabilita'
interno, le Sezioni di controllo adotteranno pronunce di accertamento
alle quali consegue l'obbligo, per gli enti interessati, di  adottare
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a  ripristinare
gli equilibri di bilancio.  In  mancanza  dei  quali  (o  della  loro
inidoneita'  a  sanare  le  irregolarita'  riscontrate)  e'  preclusa
l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la
mancata copertura o  l'insussistenza  della  relativa  sostenibilita'
finanziaria. 
    Pertanto, e' possibile iscrivere il sindacato sui  bilanci  degli
enti territoriali  alla  categoria  del  controllo  di  legittimita',
secondo  l'orientamento  costante  della  Corte  costituzionale   (ex
plurimis, sentenze n. 40  e  n.  39  del  2014  e  n.  60  del  2013)
costituitosi  fin  dalle  riforme  introdotte  dal  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  nella  legge  7
dicembre  2012,  n.  213,  secondo  il   quale   «il   controllo   di
legittimità-regolarita' sui bilanci presenta - rispetto al  controllo
sugli atti - un ulteriore carattere che lo  avvicina  ancor  piu'  al
sindacato giurisdizionale. Infatti, mentre le pronunce  di  controllo
di legittimita' sugli atti possono essere in qualche  modo  disattese
dal Governo, ricorrendo  alla  registrazione  con  riserva,  e  dagli
stessi giudici delle altre magistrature, nei confronti sia degli atti
che hanno ottenuto la registrazione, sia  delle  situazioni  generate
dal diniego di visto,  l'accertamento  effettuato  nell'esercizio  di
questo sindacato di legittimita' sui bilanci "fa stato" nei confronti
delle  parti,  una  volta  decorsi  i  termini  di  impugnazione  del
provvedimento davanti  alla  Corte  dei  conti,  sezioni  riunite  in
speciale composizione». 
3. Rilevanza della questione. 
    Ad avviso della Sezione, il presente  giudizio  non  puo'  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale relativa al  comma  1-ter  dell'art.  52,
decreto-legge n. 73/2021. 
    Infatti,  dovendo   la   Sezione   definire   il   risultato   di
amministrazione del Comune di Poggio a Caiano,  con  riferimento  sia
alle sue componenti che alla parte disponibile, lett.  E),  non  puo'
prescindere   dalla   valutazione   dell'accantonamento    effettuato
dall'ente ai sensi della normativa censurata  in  quanto  incide  sul
risultato contabile finale dell'ente e sulle  misure  che  lo  stesso
dovra' adottare nelle gestioni successive. 
4. Anticipazione di liquidita', FAL e rimborso della quota annuale di
ammortamento. 
    I dubbi di costituzionalita' sulla norma in esame possono  essere
meglio  compresi   se   posti   in   relazione   con   le   finalita'
dell'anticipazione di liquidita' in  esame  e  con  le  modalita'  di
rimborso  della  stessa  anche   alla   luce   della   giurisprudenza
costituzionale e della legislazione che si e' succeduta nel tempo. 
    L'istituto dell'anticipazione di liquidita' e'  stato  introdotto
dall'art. 1, comma  10  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,
successivamente reiterato dall'art. 33, decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23  giugno  2014,  n.
89, con la finalita' di  risolvere  il  problema  dei  ritardi  della
pubblica amministrazione nei pagamenti dei debiti commerciali. 
    In particolare, l'art. 1, comma 13, del decreto-legge in menzione
ha previsto, per gli enti locali  che  non  potevano  far  fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, ovvero dei  debiti  per  i  quali  fosse  stata
emessa fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  a  causa  di
carenza  di  liquidita',  la  possibilita'  di  chiedere  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. (CDP), un'anticipazione di  liquidita'  da
destinare  ai  predetti  pagamenti,  da  restituire  con   piano   di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale  e  quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. 
    Tale Istituto e' stato, poi, riproposto da  successive  normative
emergenziali  e  strutturali,  quali  il  decreto-legge  n.   34/2020
(decreto Rilancio), articoli 115-116, e il decreto-legge  n.  73/2021
(decreto Sostegni-bis), art. 21. 
    Tale   operazione   straordinaria   ha   consentito   agli   enti
territoriali con  forti  criticita'  di  cassa  di  reperire  risorse
liquide destinate al pagamento di debiti  pregressi,  correnti  e  di
parte capitale, per i quali esistevano coperture finanziarie che  non
si traducevano, pero', in riscossioni effettive. 
    In tal modo, enti in condizione  strutturalmente  deficitaria  (a
causa dell'incapacita' di onorare le proprie obbligazioni)  hanno  di
fatto sostituito il debito verso i creditori originari con un  debito
verso CDP di natura pluriennale e, pertanto, maggiormente sostenibile
(dando tempo agli enti di ricostituire la propria capacita' di  cassa
mediante la gestione di competenza  o  accelerando  la  capacita'  di
riscossione in conto residui). 
    Nell'ambito di tale operazione e' emersa da subito la  necessita'
di impedire che l'anticipazione potesse concorrere a  determinare  il
risultato  di  amministrazione,  generando  effetti  espansivi  della
capacita'  di  spesa.  In  termini   sostanziali,   l'operazione   ha
consentito agli enti che vi hanno  fatto  ricorso  di  pagare  debiti
scaduti che, a seguito del pagamento, sono stati estinti e cancellati
dai bilanci degli enti. 
    Tale cancellazione ha comportato, evidentemente, un miglioramento
per l'ente dovuto alla  riduzione  della  componente  «negativa»  del
risultato di amministrazione a fronte della presenza in  bilancio  di
quei residui attivi  che  originariamente  finanziavano  le  predette
spese ma che l'ente non riusciva ad incassare. 
    Pertanto,  se  a  fronte   dell'entrata   dell'anticipazione   di
liquidita'  non  fosse  stata  prevista  una  voce   di   spesa   che
sterilizzasse tale effetto per  tutta  la  durata  del  rimborso  del
«prestito», il bilancio dell'ente avrebbe usufruito di una  rilevante
espansione della capacita' di spesa (persistendo nel  bilancio  degli
enti le medesime entrate di difficile o impossibile riscossione). 
    In altri termini occorreva  che  alla  registrazione  in  entrata
delle somme ricevute da CDP corrispondesse  registrazione  in  uscita
che non esaurisse i  propri  effetti  nell'esercizio  dell'erogazione
dell'anticipazione   ma   persistesse    per    tutta    la    durata
dell'ammortamento del prestito. I debiti pagati (e quindi fuoriusciti
dal  bilancio)  dovevano  essere  sostituiti  da  una  voce  che   ne
sterilizzasse il conseguente effetto migliorativo. 
    Il Fondo anticipazione di liquidita' (FAL) nasce proprio da  tale
esigenza. Gli enti, nell'esercizio in cui ottenevano  l'anticipazione
di liquidita', dovevano stanziare la stessa in entrata prevedendo  al
contempo in uscita una spesa di pari ammontare, non impegnabile,  che
al termine dell'esercizio confluisse nel risultato di amministrazione
quale  componente  accantonata  alla  voce  «Fondo  anticipazione  di
liquidita'» da ridursi, poi, di anno in anno per una quota pari  alla
rata annuale rimborsata a CDP. 
    Questo meccanismo e'  di  per  se'  e'  lineare  e  coerente  con
l'intento  di  non  consentire  agli  enti  di  ampliare  la  propria
capacita' di spesa: difatti, nel momento in cui gli enti provvedono a
rimborsare la quota annuale del «prestito» mediante  risorse  proprie
(derivanti da un aumento delle entrate, dalla riscossione di  residui
attivi, dalla riduzione delle  spese)  dimostrano  la  capacita',  ex
post, di finanziare quelle spese il cui pagamento e' stato anticipato
dalla liquidita' ottenuta dalla CDP, realizzando il  fine  ultimo  di
ricostituire la propria capacita' di cassa  mediante  una  efficiente
gestione di competenza (aumentando le entrate, riducendo le  spese  o
accelerando la capacita' di riscossione). 
    In tal  senso,  la  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.
181/2015, ha evidenziato come l'anticipazione di  liquidita',  avendo
natura di anticipazione di  cassa  di  piu'  lunga  durata  temporale
rispetto a quelle ordinarie (avente come ratio quella di  riallineare
nel tempo la cassa con  la  competenza,  attraverso  un'utilizzazione
limitata al pagamento delle passivita' pregresse), dovesse perseguire
esclusivamente l'obiettivo di estinguere  i  residui  passivi  e  non
potesse in alcun modo essere destinata a finanziare il disavanzo  (in
violazione dell'art. 119 Cost.); da  qui  la  necessita',  anche  dal
punto di vista contabile, che la disponibilita' finanziaria  generata
dall'estinzione dei debiti pregressi, per mezzo del «mutuo  atipico»,
non  generasse  un  risultato  di  amministrazione   con   un   saldo
migliorativo per l'ente. 
    Il FAL ha evitato, quindi, che l'anticipazione di liquidita',  da
strumento di flessibilizzazione della cassa  si  trasformasse  in  un
anomalo mezzo  di  copertura  di  nuove  spese  e  di  riduzione  del
disavanzo con modalita' contrarie agli articoli 81 e  119,  comma  6,
della Costituzione. 
    Anche la  Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e'
intervenuta sulla corretta  contabilizzazione  dell'anticipazione  di
liquidita' e, richiamando i principi  statuiti  dalla  giurisprudenza
costituzionale,  con  la  deliberazione  n.  33/2015/SEZAUT/QMIG,  ha
enunciato il seguente principio di diritto: «Nei bilanci  degli  enti
locali  soggetti  alle  regole  dell'armonizzazione   contabile,   la
sterilizzazione degli effetti  che  le  anticipazioni  di  liquidita'
erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito
dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive  modificazioni,
integrazioni  e   rifinanziamenti,   producono   sul   risultato   di
amministrazione va  effettuata  stanziando  nel  titolo  della  spesa
riguardante il rimborso dei prestiti un fondo,  non  impegnabile,  di
importo   pari   alle   anticipazioni   di    liquidita'    incassate
nell'esercizio,  la  cui  economia  confluisce   nel   risultato   di
amministrazione come quota accantonata ai  sensi  dell'art.  187  del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267.   Il   fondo   di
sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni  di  liquidita'  va
ridotto, annualmente, in proporzione alla quota  capitale  rimborsata
nell'esercizio». 
    Tale istituto e' stato, pero',  oggetto  di  numerosi  interventi
normativi con cui il legislatore ha tentato di «alleggerire» il  peso
contabile dell'anticipazione di liquidita', e del relativo Fondo, sui
bilanci degli enti. 
    Nessuno di questi interventi, pero', ha superato  il  vaglio  del
Giudice delle leggi: dapprima la  Corte  costituzionale  ha  bocciato
l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 78/2015 (Disposizioni urgenti
in materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni  per  garantire  la
continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di   controllo   del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale nonche' in materia di rifiuti e di emissioni  industriali),
per come modificato in sede di conversione, e l'art.  1,  comma  814,
della Legge di bilancio per il 2018, con i quali si  consentiva  agli
enti locali di utilizzare il  FAL  per  finanziare  il  Fondo  per  i
crediti di dubbia esigibilita' (FCDE), permettendo  un  miglioramento
esclusivamente contabile dei risultati di gestione e, di conseguenza,
ampliando la capacita' di spesa con coperture, di fatto,  illegittime
(debito a copertura di disavanzi, a carico delle generazioni future). 
    Successivamente,   la   Corte   costituzionale   e'   tornata   a
pronunciarsi  sul  FAL  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020,  n.
8 del «milleproroghe» 2019 (norma emanata  proprio  a  seguito  della
sentenza della Corte costituzionale che imponeva lo scorporo del  FAL
dal FCDE). 
    La norma disponeva: 
        1. Al fine di  dare  attuazione  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione  del
rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di
liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019,  per
un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di  cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data
del 31 dicembre 2019. 
        2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo
non   superiore   all'incremento   dell'accantonamento    al    fondo
anticipazione di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e'
ripianato annualmente, a decorrere dall'anno  2020,  per  un  importo
pari   all'ammontare   dell'anticipazione   rimborsata   nel    corso
dell'esercizio. 
        3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito  ai  sensi
del comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti  modalita':
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata  dell'esercizio
2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione,  un
importo pari al fondo anticipazione  di  liquidita'  accantonato  nel
risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo  e'  iscritto
come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo 4 della missione 20
- programma  03  della  spesa  dell'esercizio  2020,  riguardante  il
rimborso dei  prestiti,  al  netto  del  rimborso  dell'anticipazione
effettuato nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino  al  completo
utilizzo del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  nell'entrata  di
ciascun esercizio del bilancio di previsione e'  applicato  il  fondo
stanziato nella spesa dell'esercizio  precedente  e  nella  spesa  e'
stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso  dell'anticipazione
effettuato   nell'esercizio.   4.   La   quota   del   risultato   di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione». 
    Il secondo comma prevedeva un particolare meccanismo  di  ripiano
del disavanzo eventualmente emerso a seguito dello scorporo  del  FAL
dal FCDE al 31  dicembre  2019,  rispetto  all'anno  precedente,  con
decorrenza dall'anno 2020 e  fino  ad  un  orizzonte  massimo  di  un
trentennio a seconda del piano  di  restituzione  dell'anticipazione.
Veniva, di fatto, neutralizzato il valore del  disavanzo  emerso  con
l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020. 
    Con il terzo comma, poi, si consentiva agli enti di finanziare la
rata annuale di ammortamento utilizzando una parte del FAL  applicato
in entrata senza che il debito fosse rimborsato  utilizzando  risorse
correnti degli enti. Questi iscrivevano nel  bilancio  di  previsione
tra  le  entrate  dell'esercizio,  come  utilizzo  del  risultato  di
amministrazione, un  importo  pari  al  FAL  accantonato  al  termine
dell'esercizio precedente e iscrivevano un pari importo nel titolo  4
della spesa dell'esercizio 2020: nella Missione 50 - Programma 02  la
quota annua da rimborsare e nella  Missione  20  -  Programma  03  il
restante  importo  che,  non  impegnato  e  non  pagato,  alla   fine
dell'esercizio   confluiva   nuovamente    nell'avanzo    accantonato
(richiamando una tecnica di contabilizzazione gia' fatta propria  dal
legislatore con l'art.  1,  commi  692  e  seguenti  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016). 
    Con la sentenza n. 80/2021, la Corte  costituzionale,  come  gia'
anticipato, ha dichiarato  non  conforme  al  dettato  costituzionale
entrambi i commi sopra richiamati. In particolare, con riferimento al
terzo comma, ha evidenziato come utilizzare  il  FAL  per  rimborsare
l'anticipazione   medesima   precludeva   il   raggiungimento   degli
obbiettivi di ripianamento dei debiti pregressi  e,  inoltre,  poteva
determinare un ampliamento della capacita' di spesa dell'ente. 
    In particolare, il pronunciamento  del  Giudice  delle  leggi  ha
evidenziato quanto segue: 
        il FAL e' la voce contabile  che  si  sostituisce  ai  debiti
commerciali scaduti pagati con l'anticipazione di liquidita'; 
        i debiti commerciali  erano  originariamente  finanziati  con
entrate dell'ente che si  sono  rivelate  non  idonee  a  dare  reale
copertura in quanto di difficile esigibilita'; 
        alla copertura formale dell'impegno, pertanto, non e' seguita
una  copertura  sostanziale,   con   conseguente   disavanzo   dovuto
all'incapacita' di onorare i debiti certi, liquidi ed esigibili (enti
in condizione di deficit strutturale); 
        il pagamento dei debiti commerciali  con  l'anticipazione  di
liquidita' determina un miglioramento  della  condizione  finanziaria
dell'ente che veda da  una  parte  estinti  i  debiti  ma  dall'altra
sussistenti in bilancio i crediti non riscossi; 
        tale miglioramento, non giustificabile con la natura di  mera
anticipazione di liquidita' del  prestito  concesso  da  CDP,  doveva
essere sterilizzato con  una  posta  contabile  che  sostituisse,  di
fatto, i debiti commerciali pagati; 
        tale voce e'  rappresentata  dal  FAL  il  cui  ammontare  e'
inizialmente   pari   all'ammontare    dell'anticipazione    ricevuta
dall'ente; 
        man mano che l'ente rimborsa  l'anticipazione  di  liquidita'
con il pagamento delle rate di  ammortamento  annuale,  ricorrendo  a
risorse proprie  (ottenute  con  maggiori  entrate,  minori  spese  o
aumentata capacita' di riscossione), il FAL si riduce a rendiconto di
pari ammontare in quanto l'ente  dimostra,  ex  post  (con  il  tempo
concesso proprio dall'istituto in esame), la capacita' di  finanziare
i debiti commerciali estinti con la liquidita' concessa da CDP; 
        viene, quindi, meno con la pronuncia del Giudice delle  leggi
n. 80/2021 cit.,  «l'anomala  utilizzazione  delle  anticipazioni  di
liquidita'  consentita   dalle   disposizioni   censurate   ...   che
precludo(no) un corretto ripiano  del  disavanzo  (ch)e  finisce  per
ledere l'equilibrio del bilancio e il principio della  sana  gestione
finanziaria». 
    Il Legislatore ha  dato  attuazione  al  disposto  costituzionale
mediante il comma 1-ter dell'art. 52,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106) per il quale, a decorrere dall'esercizio 2021: 
        gli enti locali  iscrivono  nel  bilancio  di  previsione  il
rimborso annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della
spesa, riguardante il rimborso dei prestiti; 
        a decorrere dal medesimo anno 2021, in  sede  di  rendiconto,
gli enti locali riducono, per un  importo  pari  alla  quota  annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. 
        la quota del risultato di amministrazione liberata a  seguito
della riduzione del fondo anticipazione  di  liquidita'  e'  iscritta
nell'entrata del bilancio dell'esercizio  successivo  come  «Utilizzo
del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti  previsti
dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
        nella nota integrativa allegata al bilancio di  previsione  e
nella  relazione  sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  e'  data
evidenza  della  copertura  delle  spese  riguardanti  le   rate   di
ammortamento delle  anticipazioni  di  liquidita',  che  non  possono
essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidita'
stesso». 
    Le modifiche relative alle modalita' di contabilizzazione del FAL
sono state recepite al paragrafo 3.20-bis  dell'allegato  n.  4/2  al
decreto  legislativo  n.  118/2011,  in  occasione  del   tredicesimo
correttivo apportato con decreto ministeriale del 1° settembre 2021: 
        «Per le anticipazioni di liquidita'  che  non  devono  essere
chiuse entro l'anno (a rimborso  pluriennale),  l'evidenza  contabile
della natura di "anticipazione di liquidita' che non comporta risorse
aggiuntive" e' costituita dall'iscrizione di un  fondo  anticipazione
di liquidita'  nel  titolo  4  della  spesa,  di  importo  pari  alle
anticipazioni  di   liquidita'   incassate   nell'esercizio   e   non
restituite, non impegnabile e pagabile,  destinato  a  confluire  nel
risultato di amministrazione, come quota accantonata. 
    Il  meccanismo  di  creazione  del   fondo   con   corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di  sterilizzazione
degli effetti espansivi della  spesa  e  non  deve  costituire  forma
surrettizia di copertura di spese. 
    Si richiamano le modalita' di contabilizzazione previste  per  le
seguenti anticipazioni di liquidita': ... per le anticipazioni di cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui
al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio  2021,
n. 106, gli  enti  locali  applicano  l'art.  52,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106.». 
    Sul tema e' intervenuta anche la Commissione ARCONET, con la  FAQ
17 novembre 2021, n. 47 che ha fornito  chiarimenti  in  ordine  alla
corretta   modalita'    di    contabilizzazione    dell'anticipazione
straordinaria di  liquidita'  prevista  dall'art.  52,  comma  1-ter,
decreto-legge n. 73/2021, precisando  che,  a  seguito  del  predetto
intervento normativo: 
        1) a decorrere dall'esercizio 2021,  l'importo  del  FAL  non
puo'  piu'  essere  iscritto  nel  bilancio  di  previsione,  ma   e'
movimentabile soltanto «in sede di rendiconto»; 
        2) tra le spese del Titolo IV del bilancio di  previsione  va
iscritta soltanto la  rata  annuale  di  rimborso  dell'anticipazione
straordinaria di liquidita'; 
        3)  la  rata  annuale  deve  essere  finanziata  con  risorse
correnti provenienti  dall'esercizio  di  competenza  (o  con  avanzo
disponibile, se esistente) (art. 52, comma 1-ter, cit.), e di cio' va
data compiuta evidenza nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione allegate, rispettivamente, al bilancio di previsione  ed  al
rendiconto; 
        4)  nell'all.  a)  del  rendiconto  del  medesimo   esercizio
l'importo accantonato nel FAL viene ridotto di un ammontare pari alla
rata annuale rimborsata; 
        5) nell'all. a/1 del rendiconto  del  medesimo  esercizio  va
iscritto, in un apposito  e  specifico  fondo,  denominato  «Utilizzo
FAL», un ulteriore  e  distinto  accantonamento  di  risorse  per  un
importo pari alla «quota del FAL liberata» (ossia alla  rata  annuale
rimborsata nel corso dell'esercizio rendicontato); 
        6) nella colonna d) («Variazione accantonamenti effettuata in
sede di rendiconto») dell'all. a/1 del rendiconto sono registrati sia
«la riduzione del FAL» (nell'apposita  voce),  sia  «l'accantonamento
della quota liberata» (tra gli «altri accantonamenti»); 
        7) il medesimo importo della  «quota  liberata»,  accantonata
nel rendiconto dell'esercizio precedente, puo' essere  applicato,  in
entrata (anche dagli enti in disavanzo) nella  prima  annualita'  del
bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
    Alla luce del quadro delineato si puo' osservare quanto segue: 
        1)  il  primo  periodo  della  citata  norma  disciplina   le
modalita' di rimborso della quota annuale di ammortamento, l'unica  a
poter essere iscritta nel bilancio di previsione in  parte  spesa  (e
non piu' il FAL); 
        2) il FAL, pertanto, a decorrere dal 2021, viene ridotto solo
a rendiconto per un importo pari alla quota  annuale  rimborsata  con
risorse di parte corrente; 
        3) le due disposizioni sono necessarie e sufficienti  a  dare
esecutivita' alla pronuncia della Corte costituzionale n. 80 de  2021
secondo la ricostruzione sopra ricordata. 
    Il Legislatore, invece, non  si  ferma  a  tali  disposizioni  ma
prevede che la quota del  risultato  di  amministrazione  liberata  a
seguito della riduzione del fondo  anticipazione  di  liquidita'  sia
iscritta nell'entrata del  bilancio  dell'esercizio  successivo  come
«Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti
previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145 (quota  accantonata,  secondo  ARCONET,  in  un'apposita  voce
denominata «Utilizzo FAL»). 
5. La non manifesta infondatezza della questione. 
    La Sezione ritiene che il terzo periodo del comma 1-ter in  esame
non sia conforme alla Costituzione  in  quanto  in  contrasto  con  i
parametri di cui all'art. 81 della Costituzione, comma 1 e 3, art. 97
della Costituzione, comma 1, e 136 Cost. per le ragioni che seguono. 
5.1 Violazione del principio  dell'equilibrio  di  bilancio  e  della
copertura delle spese 
    Ritiene il Collegio che il meccanismo sopra descritto  introduca,
nuovamente, un ampliamento della capacita' di spesa degli enti locali
in disavanzo senza che vi sia una corrispondenza in maggiori  entrate
dell'ente.  L'effetto  ultimo  della  norma,  quindi,  e'  quello  di
consentire  di  sostenere  spesa   in   disavanzo   senza   copertura
finanziaria reale riferendosi impropriamente al  Fondo  anticipazione
di liquidita' e alle dinamiche di riduzione dello stesso. 
    Il FAL,  infatti,  impedisce  un  illegittimo  ampliamento  della
capacita'  di  spesa  che  deriverebbe  dal   miglioramento   causato
dall'anticipazione di  liquidita'  utilizzata  per  il  pagamento  di
debiti scaduti finanziati originariamente con entrate che  non  hanno
prodotto  riscossioni,  creando  un   parallelismo   tra   il   Fondo
anticipazione liquidita' e l'ammortamento del «prestito» ottenuto  da
CDP. 
    Con il  rimborso  della  rata  annuale,  finanziato  con  risorse
proprie, l'ente  ripristina  l'equilibrio  finanziario  alterato  nel
passato dalla copertura di  spese  mediante  entrate  rivelatesi  non
idonee a sostenere la spesa impegnata a causa  delle  difficolta'  di
riscossione delle stesse. In altri termini, il disavanzo  sostanziale
creatosi  nell'alterazione  di  tale  equilibrio,   soccorso   grazie
all'intervento  dell'anticipazione  di  liquidita',  viene  ripianato
dall'ente nel corso di un tempo maggiore (di  regola  trent'anni)  di
quello che sarebbe stato necessario con  gli  ordinari  strumenti  in
quanto il debitore originario e' stato sostanzialmente  novato  dalla
CDP. 
    Quindi, alla luce della normativa vigente (con  cio'  riferendosi
al primo e secondo periodo del comma  1-ter  dell'art.  52)  e  della
ricostruzione giuridica dell'istituto effettuata  dal  Giudice  delle
leggi, le finalita' perseguite dall'istituto in esame  si  realizzano
in  conseguenza  diretta  del  rimborso   della   rata   annuale   di
ammortamento  con  entrate  proprie  e  della  riduzione  del  FAL  a
rendiconto.  Quest'ultimo,   al   termine   di   ciascun   esercizio,
corrisponde  esattamente  all'ammontare  del   prestito   ancora   da
restituire a CDP o, detto in altri termini, al «disavanzo» originario
(come sopra descritto) da ripianare nel corso del tempo  con  risorse
proprie dell'ente. 
    Se il FAL a rendiconto corrisponde esattamente al  debito  ancora
da restituire a CDP (ammontare che, si ricorda nuovamente, sterilizza
ogni possibile ampliamento della capacita' di spesa) non si comprende
il motivo per il quale il legislatore abbia  disposto  l'applicazione
della «quota liberata  del  FAL»  (mediante  una  voce  specifica  di
accantonamento nel risultato di amministrazione secondo i chiarimenti
forniti dalla Commissione Arconet) ai sensi  del  terzo  periodo  del
citato comma  1-ter  se  non  quello  di  alleggerire  nuovamente  il
bilancio dell'ente consentendogli di ampliare la spesa con una  posta
contabile che, pero', potrebbe non  trovare  adeguata  copertura  nel
bilancio dell'ente; in altri  termini  viene  concessa  all'ente  una
capacita' di spesa che, negli enti che si trovano nelle condizioni di
cui ai commi 897 e 898 cit., viene peraltro finanziata in disavanzo. 
    Tale  possibilita'   sembra   in   contrasto   con   i   principi
dell'equilibrio di bilancio e della necessaria copertura  finanziaria
di ogni spesa prevista in bilancio. 
    Pertanto, le norme parametro del  giudizio  di  costituzionalita'
sono rappresentate dall'art. 81, commi  1  e  3,  art.  97,  comma  1
(mentre si ritiene di  non  richiamare  l'art.  119,  comma  1  della
Costituzione in quanto,  pur  prevedendo  il  rispetto  del  medesimo
principio,  si  rivolge  alle  Autonomie  territoriali  e  alla  loro
autonomia finanziaria di entrata e di spesa). 
    In tutte le norme citate ricorre il principio dell'equilibrio  di
bilancio inteso come equo bilanciamento tra entrate e  spese  atto  a
garantire l'equilibrio finanziario, pilastro  dei  bilanci  pubblici;
cosi' come garanzia del rispetto del principio appena evidenziato  e'
l'obbligo della copertura finanziaria: ogni legge che comporti  nuovi
o maggiori oneri deve prevedere i mezzi per farvi  fronte.  In  altri
termini non  e'  possibile  disporre  una  spesa  senza  che  vengano
individuate le risorse per finanziarla (maggiori entrate o tagli alla
spesa). 
    Nel caso di specie le  norme  cit.  appaiono  violate  in  quanto
applicando la quota «liberata» al bilancio di previsione, si consente
agli enti in disavanzo  di  finanziare  spese  senza  prevederne  una
copertura reale (violazione art. 81, comma 3 cit.). 
    Per spiegare  con  piu'  chiarezza  il  meccanismo  adottato  dal
legislatore e' opportuno definire il concetto di risultato  contabile
di amministrazione: questo e' tecnicamente  definito  dall'art.  186,
comma 1, del Tuel, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base
al quale il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio  e'
costituito dal fondo di cassa esistente  al  31  dicembre  dell'anno,
maggiorato dei residui attivi e  diminuito  dei  residui  passivi  al
netto  del  fondo  pluriennale  vincolato  risultante  alla  medesima
dell'approvazione del rendiconto. 
    Il  risultato  cosi'  ottenuto,  definito  anche   risultato   di
amministrazione formale (lett. A dell'allegato  al  rendiconto),  non
definisce tout court la salute dell'ente (salvo  che  lo  stesso  non
presenti gia' un saldo negativo). Il  dato  significativo  e'  invece
rappresentato dalla  parte  disponibile  -  lett.  E)  del  prospetto
allegato al rendiconto - il cui valore, se positivo, dimostra che  il
risultato  contabile  lett.  A   e'   in   grado   di   coprire   gli
accantonamenti, le quote vincolate  e  destinate  che  compongono  il
risultato   di   amministrazione,   lasciando   all'ente   anche   la
possibilita' di utilizzare la parte residua - avanzo  libero  per  le
finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 187 TUEL,  secondo  l'ordine
di priorita' ivi previsto. 
    In altri termini, l'ente registra un equilibrio finanziario reale
solo  se  le  risorse  accantonate,  vincolate   e   destinate   sono
effettivamente coperte dal risultato di amministrazione, lett. A, del
prospetto allegato al rendiconto. 
    Nella ricerca dell'equilibrio finanziario  rileva,  pertanto,  la
composizione del risultato di amministrazione. 
    1)   Gli   accantonamenti   (all'allegato   A1   al    rendiconto
finanziario). Essi preservano l'ente da rischi futuri che  potrebbero
pregiudicare  gli  equilibri  dell'ente  e  che  possono   riguardare
l'entrata o la spesa: 
        a) dal lato dell'entrata, l'ente si tutela  dall'eventualita'
che entrate accertate che non vengano riscosse, vadano  a  finanziare
spese che poi restano prive di copertura reale. In altri  termini  le
spese  devono  essere  coperte  solo   da   entrate   effettive   (la
realizzazione di tale rischio ha, di fatto, determinato  la  volonta'
nel  legislatore  di  prevedere  l'istituto   dell'anticipazione   di
liquidita'). In tale categoria  rientrano  il  Fondo  crediti  dubbia
esigibilita' (FCDE)  e  lo  stesso  Fondo  anticipazione  liquidita'.
Entrambi sterilizzano la capacita'  di  spesa  correlata  ai  residui
attivi di cui e' dubbia o difficile l'esigibilita'; 
        b)  dal  lato  della  spesa,  gli  accantonamenti  servono  a
prevenire il rischio di spese future incerte nell'an e/o nel  quando,
«bloccando»  nel  risultato   di   amministrazione   quelle   risorse
necessarie ad  assicurarne  il  finanziamento.  Si  evita,  con  tali
accantonamenti, che qualora la spesa si manifesti,  possa  creare  un
disavanzo di bilancio. A tale scopo sono serventi gli  accantonamenti
per Passivita' Potenziali che includono, ad esempio: il Fondo  Rischi
Contenzioso  (per  cause  legali  pendenti  che   potrebbero   vedere
soccombente l'ente locale); il  Fondo  Perdite  societa'  partecipate
(per coprire eventuali  perdite  di  organismi  ed  enti  partecipati
dall'ente); il  Fondo  per  l'indennita'  di  fine  mandato  (per  il
trattamento spettante al Sindaco al termine del mandato). 
        2) Le quote vincolate per legge  e  principi  contabili,  per
trasferimenti e mutui. In breve, sono tutte le entrate alle quali  il
legislatore, il soggetto finanziatore o la stessa volonta'  dell'ente
attribuiscono una specifica destinazione  o  utilizzo.  In  tal  caso
l'ente deve usare tali risorse per conseguire le finalita' a cui esse
sono destinate e, pertanto, qualora non vengano impegnate  nel  corso
dell'esercizio per le specifiche finalita',  le  stesse  confluiscono
nel risultato di  amministrazione  come  componenti  vincolate  (All.
A/2). 
        3) Le quote destinate ad investimenti. Sono rappresentate  da
entrate in conto capitale senza specifica destinazione. L'utilizzo di
tali entrate e', appunto, finalizzato a spese di  investimento  (All.
A/3). 
    Come sopra ricordato, se tali componenti  trovano  copertura  nel
risultato contabile di amministrazione - lett. A) - l'ente e' in  una
condizione di equilibrio di bilancio in quanto con le proprie entrate
puo' sostenere tutte le spese programmate. 
    Con  l'applicazione  della  cd.  «quota  liberata  del  FAL»   il
legislatore  ha   previsto   che   una   quota   del   risultato   di
amministrazione lett. A) possa essere  liberamente  spesa,  anche  in
deroga ai commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018,  senza
fornire una adeguata  motivazione  e  senza  connessione  alcuna  con
l'istituto dell'anticipazione di liquidita'  e  del  FAL,  nonostante
tale previsione sia inserita all'interno della norma che  regola  gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021. 
    L'accantonamento derivante dall'esigenza di applicare al bilancio
di  previsione  dell'anno  successivo  la  quota  di   risultato   di
amministrazione liberata dalla  riduzione  annuale  del  FAL,  sfugge
completamente a qualsiasi  logica  contabile  che  non  sia  un  mero
alleggerimento del bilancio dell'ente,  con  aumento  fittizio  della
capacita' di spesa. 
    Non ha alcuna caratteristica tipica degli accantonamenti previsti
nel risultato di amministrazione: non tutela da alcun rischio futuro,
sia esso riferito a  maggiori  spese  future  o  a  mancate  entrate.
Inoltre, a differenza dei vincoli di legge, non e'  sorretto  neanche
dall'introito di entrate destinate a specifici interventi. 
    E,   pur   inserito   nella   disciplina   che   regolamenta   la
contabilizzazione  del  FAL,  non  ha  nulla   da   condividere   con
quest'ultimo: come gia' osservato, una volta rimborsata  la  rata  di
ammortamento annuale del prestito contratto con CDP e ridotto  di  un
ammontare   equivalente   il    FAL    a    rendiconto,    l'istituto
dell'anticipazione ha assolto a tutte le sue finalita'  nel  rispetto
dei dettami dalla Corte costituzionale. Appare,  pertanto,  oltremodo
fuorviante aver  previsto  l'applicazione  di  un  accantonamento  in
termini di «utilizzo FAL» quando e' stato gia' piu' volte evidenziato
che lo stesso Fondo non puo' essere  in  alcun  modo  utilizzato  per
finanziare nuova spesa,  essendo  la  sua  funzione  solo  quella  di
sterilizzare gli effetti impropri  che,  in  mancanza  di  una  posta
correttiva, deriverebbero dall'anticipazione di liquidita' in termini
di ampiamento della spesa. 
    Un accantonamento nel risultato  di  amministrazione  liberamente
utilizzabile, salvo che per la copertura della rata  di  ammortamento
dell'anticipazione  di  liquidita',  e'  un  controsenso   contabile.
D'altronde,  anche  la  limitazione  prevista  circa  il  divieto  di
utilizzarlo per il rimborso della rata annuale del prestito  con  CDP
appare piu' che altro un divieto  formale,  ma  non  sostanziale.  E'
infatti facilmente eludibile operando una variazione di bilancio  che
destini  tale  accantonamento  alla  copertura  di  una  spesa   gia'
finanziata da altre entrate, sostituendo queste  ultime  a  copertura
della rata di ammortamento. 
    E' possibile sostenere, pertanto, che se  il  primo  periodo  del
comma  1-ter  dell'art.  52  cit.  ha  impedito  l'ampliamento  della
capacita' di spesa, il terzo periodo della stessa norma ha operato in
senso opposto. 
    Secondo il Collegio, quindi, il quadro rappresentato e' violativo
dei precetti costituzionali sopra richiamati. 
    Il principio dell'equilibrio di bilancio  e'  un  pilastro  della
finanza pubblica (articoli 81 e 119 Cost.) che mira  a  garantire  la
stabilita' economica e la sostenibilita'  delle  amministrazioni  nel
tempo al fine di evitare l'accumulo di  disavanzi  occulti  o  debito
strutturale, arginando il rischio di dissesto finanziario. 
    Il Collegio ha ben presente che il principio  dell'equilibrio  di
bilancio non si risolve in un mero  pareggio  contabile  formale,  ma
rappresenta un vincolo dinamico  e  «tendenziale»  che  richiede  una
continua verifica prospettica della  copertura  finanziaria  e  della
continuita' degli esercizi. 
    Ma   e'   indubbio   che   rappresenti   un   principio   cardine
dell'Ordinamento giuridico anche  in  considerazione  degli  obblighi
discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed  alle
regole di coordinamento finanziario da queste promosse. 
    Anche per questo l'Italia ha dovuto rivedere le proprie politiche
di bilancio culminate con la riforma costituzionale n. 1 del 2012 che
ha modificato l'art. 81 della Costituzione, con l'introduzione  della
regola  dell'equilibrio  di  bilancio,   declinata   per   gli   enti
territoriali dall'art. 9 della legge rinforzata n. 243 del  2012  che
ha definito l'equilibrio dei bilanci delle autonomie territoriali. 
    Tale  principio,  come  detto  duttile  e  dinamico,   e'   stato
declinato, in particolare, nei confronti di tre interessi: 
        il rispetto degli obblighi europei; 
        i diritti delle generazioni future; 
        i diritti sociali e civili. 
    Quanto ai primi due interessi, l'art. 81 Cost. e l'art. 97  della
Costituzione, sanciscono in modo fermo il  principio  dell'equilibrio
di bilancio la cui  deroga  e'  ammessa  solo  in  casi  eccezionali,
giustificati da motivazioni straordinarie. Tutte  le  amministrazioni
pubbliche, incluse le regioni e gli enti  locali,  sono  obbligate  a
garantire  non  solo  l'equilibrio   del   bilancio   ma   anche   la
sostenibilita'  del   debito   pubblico   che   divengono   obiettivi
costituzionalmente rilevanti per ogni amministrazione.  Ogni  livello
di  Governo,  deve  farsi  carico  dell'esigenza  di   garantire   la
stabilita'  dei  conti  pubblici  e  il  rispetto   degli   obiettivi
comunitari. 
    L'equilibrio di bilancio e' anche  lo  strumento  principale  per
garantire l'equita' intergenerazionale. Mantenere conti pubblici sani
impedisce che il peso dei  debiti  accumulati  nel  corso  del  tempo
gravino sulle generazioni future, limitando le loro  opportunita'  di
spesa, causando un aumento della  pressione  fiscale  o  riducendo  i
servizi erogabili. 
    Pertanto, tutte le amministrazioni  pubbliche  sono  chiamate  ad
amministrare i beni pubblici nell'interesse di chi non ha ancora voce
in capitolo, bilanciando le esigenze di spesa immediata. Il principio
del pareggio di bilancio va in questa direzione (se pur  secondo  una
interpretazione di flessibilita' dello stesso) in modo da evitare che
il deficit spending diventi  una  pratica  strutturale  a  svantaggio
delle generazioni future. Pareggio che viene garantito, soprattutto a
livello locale, mediante il rispetto degli equilibri di  bilancio  la
cui salvaguardia caratterizza tutto il ciclo di bilancio. 
    La Corte costituzionale ha elevato l'equita' intergenerazionale a
vero     e     proprio     principio     cardine     del      sistema
economico-costituzionale: si pensi tra tutte alla pronuncia n. 18 del
2019 che ha sancito lo stop al deficit spalmato nei decenni, con cio'
ribadendo l'importanza della sostenibilita' finanziaria  come  dovere
civico (sentenza n. 88 del 2014). Per quanto premesso, l'art. 81  del
nuovo  testo   della   Costituzione   fa   assurgere   il   principio
dell'equilibrio  di  bilancio  a   cardine   del   sistema   riferito
all'utilizzo  delle  risorse  pubbliche  seppure,  in  un'ottica   di
flessibilita', possano  essere  previste  eccezioni  giustificate  da
motivazioni straordinarie. L'interpretazione dinamica  del  principio
in esame consente un adeguamento dello stesso alla congiuntura e alle
crisi   economico-finanziarie,   tale   per    cui    il    principio
dell'equilibrio «consiste nella continua ricerca  di  un  armonico  e
simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e  spese  necessarie
per il perseguimento delle finalita' pubbliche» (Corte cost. sentenza
n. 250 del 2013). 
    Alla tutela dell'equilibrio di  bilancio  e'  servente  l'obbligo
della copertura finanziaria, sancito dall'art. 81 della Costituzione,
principio cardine della disciplina della spesa  pubblica  che  impone
che ogni legge che preveda nuovi o maggiori  oneri  finanziari  debba
indicare contestualmente le risorse necessarie per la sua  copertura,
evitando cosi' il rischio  di  creare  deficit  non  sostenibili  nel
bilancio. 
    La rilevanza dell'equilibrio di  bilancio  viene  ribadita  anche
nell'art. 97 Cost che ha rafforzato il principio del buon andamento e
dell'imparzialita'   dell'amministrazione   pubblica,    introducendo
l'obbligo di gestione sostenibile delle risorse (ma  anche  nell'art.
119 Cost. che ha confermato il diritto delle  regioni  e  degli  enti
locali  di  disporre   di   risorse   autonome,   ma   nel   rispetto
dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci   al   fine   di   concorrere
all'osservanza  dei  vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea). 
    Allo  stesso  tempo,  pero',  il  principio  dell'equilibrio   di
bilancio, se da una parte tutela il rispetto degli obiettivi  europei
e l'equita'  intergenerazionale,  non  puo'  essere  il  fine  ultimo
dell'azione  di  Governo  in  quanto  non  puo',  il  suo   rispetto,
condizionare la difesa e la promozione dei diritti dell'individuo che
trovano manifestazione nella Costituzione. 
    In numerose sentenze la Corte  costituzionale  ha  ribadito  come
l'equilibrio di bilancio debba essere bilanciato con  la  tutela  dei
diritti fondamentali e non  possa  essere  considerato  un  parametro
esclusivo per dichiarare l'incostituzionalita' di una norma (sentenza
n. 247 del 2017); ed ancora ha ribadito (sentenza n.  275  del  2016)
che  la  protezione  dei  diritti  fondamentali   non   puo'   essere
sacrificata in nome dell'equilibrio di bilancio, evidenziando che  le
norme finanziarie devono  rispettare  i  principi  costituzionali  di
garanzia dei diritti (nel punto n. 11 del «Considerato in diritto» la
Corte dispone che  e'  la  garanzia  dei  diritti  incomprimibili  ad
incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo  a  condizionarne
la doverosa erogazione). 
    Infine, il quadro descritto trova completamento con i commi 897 e
898 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) con  cui  il
legislatore  ha  precisato  le  modalita'  con  cui  gli  enti  posso
applicare le quote del  risultato  di  amministrazione,  accantonate,
vincolate e destinate: 
        «897. Ferma restando la necessita'  di  reperire  le  risorse
necessarie a sostenere le  spese  alle  quali  erano  originariamente
finalizzate le entrate vincolate  e  accantonate,  l'applicazione  al
bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata
del risultato di amministrazione e' comunque  consentita,  agli  enti
soggetti al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A)  del  prospetto
riguardante  il  risultato  di   amministrazione   al   31   dicembre
dell'esercizio precedente, al netto della quota  minima  obbligatoria
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti  di
dubbia  esigibilita'  e  del  fondo  anticipazione   di   liquidita',
incrementato dell'importo del disavanzo da  recuperare  iscritto  nel
primo esercizio del bilancio di previsione...». 
        «898.  Nel  caso  in  cui  l'importo  della  lettera  A)  del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione  per
il fondo crediti di dubbia esigibilita' e al fondo  anticipazione  di
liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di  previsione  la
quota  vincolata,  accantonata   e   destinata   del   risultato   di
amministrazione per un importo non superiore a quello  del  disavanzo
da  recuperare  iscritto  nel  primo  esercizio   del   bilancio   di
previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote
di avanzo di amministrazione derivanti  da  entrate  con  vincolo  di
destinazione  finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui
riguardante esclusivamente la quota capitale del debito». 
    Pertanto, il comma 897 dispone che l'applicazione al bilancio  di
previsione  della  quota  vincolata,  accantonata  e  destinata   del
risultato di amministrazione e' consentita,  agli  enti  soggetti  al
decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  per  un  importo  non
superiore a quello di cui alla lettera A) del  prospetto  riguardante
il  risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre   dell'esercizio
precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata  nel
risultato  di  amministrazione  per  il  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' e del fondo anticipazione  di  liquidita',  incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio
del bilancio di previsione. Questa e'  la  condizione  per  gli  enti
locali in disavanzo da lettera E (disavanzo sostanziale). 
    Il comma 898 invece prevede che, nel caso in cui l'importo  della
lettera A) del prospetto di cui  al  comma  897  risulti  negativo  o
inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  e  al
fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono  applicare  al
bilancio di previsione la quota vincolata,  accantonata  e  destinata
del risultato di amministrazione  per  un  importo  non  superiore  a
quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo  esercizio  del
bilancio di previsione. 
    Sull'applicazione dell'avanzo vincolato negli enti  in  disavanzo
si erano susseguiti pronunciamenti eterogenei delle sezioni regionali
di controllo delle Corte dei conti che in alcuni casi  hanno  ammesso
la spendibilita'  delle  quote  accantonate,  vincolate  o  destinate
dell'avanzo anche in presenza di un avanzo  disponibile  negativo  in
presenza di disavanzi dovuti a fattori straordinari mentre, in  altri
casi, le sezioni regionali hanno negato la possibilita'  di  utilizzo
delle  quote  accantonate,  vincolate  e  destinate   dell'avanzo   a
copertura  di  nuove  spese  per  la  parte  incapiente   nell'avanzo
complessivo di bilancio dell'ente. 
    La legge di bilancio per il 2019  ha  sposato  il  criterio  piu'
restrittivo ammettendo la  spendibilita'  delle  sole  componenti  di
avanzo che trovino capienza  nell'avanzo  complessivo  dell'ente,  al
netto di FCDE e FAL. Infatti, l'incapienza implica  che  parte  delle
risorse accantonate o vincolate negli avanzi sono  state,  di  fatto,
utilizzate  in  difformita'  rispetto  ai   rispettivi   vincoli   di
accantonamento o finalizzazione, per cui le corrispondenti  quote  di
avanzo  devono  considerarsi  prive  di  copertura  in   termini   di
competenza. 
    Come chiarito  dalla  giurisprudenza  contabile,  l'utilizzo  dei
vincoli nel risultato di amministrazione come strumento di  copertura
di spese di competenza, qualora il risultato  sia  negativo  (Sezione
controllo Piemonte, deliberazione n. 101/2018) concretizza una  grave
irregolarita' contabile per contrasto con  l'art.  81,  terzo  comma,
Cost., in quanto la copertura  delle  spese  deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. 
    Appare evidente come l'equilibrio di  bilancio  assuma  carattere
preminente  considerando  che  la  norma,  nella   sua   applicazione
concreta,  comporta  l'impossibilita'  di  completo  utilizzo   delle
risorse, accantonate o vincolate negli esercizi precedenti, e per  le
finalita' per le  quali  sono  state  previste;  anche  nei  casi  di
finanziamenti  assegnati  o  anche   riscossi   dall'ente,   per   la
realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali  che  non  possono
essere utilizzati dagli enti locali  con  il  rischio  che  eventuali
ritardi nella realizzazione  delle  opere  pubbliche  e  della  spesa
sociale comporti maggiori oneri per spese legali e interessi. 
    In altri termini, il legislatore ha voluto evitare che una stessa
entrata potesse finanziare una doppia spesa: da una parte quella  per
la quale il finanziamento era destinato; dall'altra la spesa nei  cui
confronti sono state deviate le predette risorse vincolate. Si  vuole
evitare, cosi', la creazione di ulteriori squilibri avendo  la  norma
come imperativo garantire il ripiano del disavanzo  ossia  assicurare
che  le  risorse  disponibili  siano  prioritariamente  destinate   a
risanare  i  debiti  pregressi  e  che  l'utilizzo  dell'avanzo   sia
proporzionale e controllato. 
    Spese finanziate con la quota di avanzo  vincolato  eccedente  il
limite  massimo  consentito  risultano  essere  prive  di   copertura
effettiva e lo stesso comma 897 cit. prevede, infatti, la  necessita'
che gli enti reperiscano le risorse necessarie a sostenere  le  spese
alle quali erano originariamente finalizzate le entrate  vincolate  e
accantonate. 
    Riassumendo, l'equilibrio di bilancio  assume  valore  preminente
nell'Ordinamento giuridico-contabile a tutela degli  obiettivi  posti
dall'Unione  europea  e  delle  generazioni  future  richiedendo   il
controllo dell'indebitamento e l'equilibrio da entrate  e  spese  con
l'obiettivo del pareggio di bilancio, se pur il tutto  declinato  con
forme  flessibili  e  duttili  in  considerazione  della  congiuntura
economica  e  della  realizzazione  dei  diritti   fondamentali   dei
cittadini. 
    I commi 897 e 898, cit. attualizzano il principio dell'equilibrio
di bilancio impedendo l'utilizzo di avanzi vincolati,  accantonati  e
destinati privi di reale copertura finanziaria. 
    Considerato quanto osservato sulla flessibilita' del principio in
esame,  il  Collegio  ritiene  ammissibile  la  presenza  di  deroghe
all'equilibrio di bilancio disposte dal legislatore. 
    Ad esempio, sono escluse dal campo di applicazione dei commi  897
e 898 le quote di avanzo: 
        finalizzate all'estinzione anticipata dei mutui e alle  spese
per emergenza Covid-19 ai sensi dell'art.  13  del  decreto-legge  n.
4/2022; 
        destinate alla realizzazione dei progetti del Pnrr e Pnc,  ai
sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 77/2021 in base
a cui «gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR
e del  PNC  che  a  fine  esercizio  confluiscono  nel  risultato  di
amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi  897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Lo  stesso  decreto  ha
esteso le norme di accelerazione  e  semplificazione  introdotte  per
l'attuazione del PNRR anche ai PIS di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo n. 88/2011 modificato con l'art. 7 del  decreto-legge  n.
91/2017; 
      anche la legge conversione del decreto-legge n. 4/2022 (decreto
Sostegni-ter),  agli  13-bis  e  13-sexies,  introduce   disposizioni
finalizzate  allo  sblocco  degli  avanzi  di   amministrazione   per
garantire  l'utilizzo  delle  risorse  per  la  rigenerazione  urbana
nonche' rilanciare le aree urbane piu' disagiate. 
    In tutte le fattispecie  appena  evidenziate  il  legislatore  ha
effettuato un bilanciamento degli interessi in  gioco  «sacrificando»
gli equilibri di bilancio e la sana gestione finanziaria a  vantaggio
di  interessi  ritenuti  preminenti  come  quelli  sottostanti   alla
normativa   emergenziale   nel   periodo   pandemico,   al   sostegno
dell'economia e della ripresa economica  nel  periodo  successivo  al
Covid, al rilancio delle aree disagiate. 
    Risorse vincolate che sono confluite nel  bilancio  dell'ente  in
quanto accertate e riscosse ma che, a  causa  di  gestioni  contabili
inefficienti  e  irregolari  (in  disavanzo),  non  avrebbero  potuto
trovare utilizzo senza una deroga espressa all'applicazione dei commi
897 e 898. 
    Nel  caso  all'esame  del  Collegio,  invece,  un  ente,  il  cui
risultato di amministrazione lett. A) non copra, ad esempio,  neanche
FCDE e FAL (pertanto ente in disavanzo  elevato)  si  trova  a  poter
applicare al bilancio un  accantonamento  libero  nella  destinazione
grazie alla deroga prevista dalla norma in esame ai commi 897  e  898
cit. 
    Tale ampliamento, secondo questo Collegio, viola l'art. 81  della
Costituzione  in  quanto,  come  sopra  osservato,  non   ha   alcuna
finalizzazione;  non  mira  a  realizzare  alcun  interesse  che,  in
conflitto con i principi di cui all'art. 81 Cost., possa considerarsi
prevalente rispetto a quest'ultimo (come osservato relativamente agli
avanzi vincolati riferiti a risorse Covid o PNRR). 
    Si tratta a tutti gli effetti di una modalita'  di  finanziamento
di spese senza copertura finanziaria e, pertanto,  in  disavanzo  che
non realizza nessuna finalita' pubblicistica preminente. 
    Gli effetti paradossali di tale meccanismo contabile che, in base
alle indicazioni fornite da ARCONET, dovrebbe passare  per  un  nuovo
accantonamento a rendiconto, si possono  evidenziare  analizzando  la
parte disponibile, lett. E), del risultato di amministrazione. 
    A  titolo  esemplificativo,  per  gli  enti  in   disavanzo   che
registrano quindi una parte disponibile negativa, corre l'obbligo  di
ripianare lo stesso ai sensi dell'art. 188 Tuel ossia, di  regola  in
tre anni. 
    Tali enti, ai sensi dei commi 897 e  898,  se  con  un  risultato
lett. A non sufficiente a  coprire  FCDE  e  FAL,  si  trovano  nella
condizione di non poter applicare quote  al  bilancio  dell'esercizio
successivo (se  non  nel  nel  limite  dell'importo  della  quota  di
disavanzo da ripianare nell'anno successivo) e a dover  ripianare  il
predetto disavanzo in tre anni. 
    L'utilizzo previsto dalla norma censurata dal Collegio  determina
due effetti: la possibilita' di finanziare spesa in disavanzo  ed  un
peggioramento della parte disponibile, lett.  E),  la  cui  quota  da
ripianare in tre anni aumenterebbe dell'ammontare dell'accantonamento
necessario ai fini dell'utilizzo stesso. 
    E' di tutta evidenza, nel caso di  specie,  come  il  Legislatore
autorizzando   l'applicazione   della   quota   del   risultato    di
amministrazione liberata dal rimborso annuale del FAL (consenta  agli
enti di finanziare spesa in disavanzo il cui ammontare (o almeno  una
parte)  viene  ripianato  gia'  nel  corso  dell'esercizio   in   cui
l'accantonamento viene applicato (e nei successivi due bilanci). 
    Tale meccanismo non appare conforme ai  parametri  costituzionali
di cui all'articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1  della  Costituzione
ed e' tanto piu' pericoloso in quanto la deroga ai commi  897  e  898
cit. non  trova  giustificazione  nella  realizzazione  di  finalita'
tutelate da altri interessi di rilievo costituzionale. 
    La regola generale, che tutela gli equilibri  di  bilancio  e  la
sana gestione finanziaria, prevista dai commi 897 e 898 cit., subisce
una  deroga,  il   cui   carattere   eccezionale   dovrebbe   trovare
giustificazione nella tutela di superiori interessi, cosa che non  si
riscontra nel caso di specie. 
    Si riscontri, poi, un paradosso perche',  nel  caso  di  enti  in
disavanzo, ai sensi della normativa vigente, questi si trovano  nella
impossibilita' di applicare al bilancio,  oltre  l'importo  calcolato
nei limiti ordinari fissati dalla legge, quote  di  avanzo  vincolato
destinate a finalita' specifiche (es. la  manutenzione  straordinaria
di una scuola) rappresentato, magari, da entrate gia'  incassate,  ma
possono spendere una quota del risultato di amministrazione, lett. A)
senza alcun vincolo di destinazione. 
    Ma la disciplina in esame incide anche sugli enti che  presentano
una parte disponibile del risultato di amministrazione positiva per i
quali, pur non rilevando una violazione dei  principi  costituzionali
sopra   richiamati,   si    verificano    effetti    che    impattano
sull'applicazione delle norme del TUEL (e di cui si  da'  conto  solo
per completezza di analisi). 
    Per questi ultimi, pur  non  ponendosi  un  problema  di  mancata
copertura della spesa, l'applicazione della cd.  quota  liberata  del
FAL mediante previsione di un ulteriore accantonamento a  rendiconto,
produce una riduzione «formale»  dell'avanzo  libero  applicabile  al
bilancio   successivo,   per   un   ammontare   pari   al    predetto
accantonamento. Ma nel complesso, le quote  applicabili  al  bilancio
non cambiano. 
    Valga un esempio: se  un  ente  con  una  parte  disponibile  del
risultato  di  amministrazione  pari  a  100  (quota  applicabile  al
bilancio successivo), applica al bilancio la cd. «quota utilizzo FAL»
per  10  prevedendo  un  accantonamento  a   rendiconto,   la   parte
disponibile applicabile al bilancio si ridurrebbe ad un valore di  90
ma,  nel  complesso,  le  risorse  libere  applicabili  al   bilancio
successivo ammontano sempre a 100 in quanto all'avanzo  di  cui  alla
lett. E) vanno aggiunti i 10  della  quota  «accantonamento  utilizzo
FAL» liberamente spendibili (ad eccezione del rimborso della rata  di
ammortamento annuale dell'anticipazione: ma si  veda  sopra  su  tale
aspetto). 
    Ma le due  ipotesi  non  sono  indifferenti:  il  Tuel,  infatti,
prevede all'art. 187, comma 2, gli utilizzi dell'avanzo libero (parte
disponibile) secondo finalita' indicate in un  ordine  di  priorita'.
Pertanto,  nel  primo  caso,  senza  accantonamento,  l'ente   dovra'
utilizzare 100 secondo queste  finalita';  nel  secondo  caso  l'ente
dovra' seguire l'ordine di priorita' per 90 mentre avra' liberta' per
10. 
5.2 Elusione del giudicato costituzionale 
    Infine, appare violato  anche  l'art.  136  Cost.  in  quanto  il
meccanismo  previsto  dalla  norma   censurata,   reintroducendo   un
illegittimo  ampliamento  della  capacita'  di  spesa,  elude  quanto
disposto dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 80 del 2021. 
    Nel  caso  di  specie  il  Legislatore,  introducendo  una   voce
«utilizzo del Fondo anticipazione di liquidita'» nei termini indicati
dalla norma censurata, di fatto ripristina  una  capacita'  di  spesa
negli enti destinatari dell'anticipazione  pari  all'ammontare  della
quota di ammortamento annuale del  prestito  ricevuto  da  CDP  senza
previsione di alcuna copertura finanziaria idonea. 
    In   proposito,   giova   ricordare   che    la    giurisprudenza
costituzionale ha piu' volte stigmatizzato «le disposizioni  con  cui
il legislatore, statale o  regionale,  interviene  per  mitigare  gli
effetti di una pronuncia di illegittimita'  costituzionale  (sentenza
n. 224 del 2016) nonche' «la volonta'  legislativa  di  mantenere  in
piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente, in contrasto con il
sistema dell'efficacia delle decisioni caducatorie,  gli  effetti  di
quella struttura normativa che aveva formato oggetto della richiamata
pronuncia di illegittimita' costituzionale» (sentenze n. 72 del  2013
e 99 del 2012). 
6. Impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente conforme. 
    La Sezione ha verificato la  possibilita'  di  un'interpretazione
delle disposizioni in  esame  conforme  ai  principi  costituzionali,
posto che, secondo la consolidata giurisprudenza  costituzionale,  il
giudice a quo, pena l'inammissibilita' della questione, ha l'onere di
condurre detto esercizio ermeneutico per verificare  la  possibilita'
di elidere il contrasto prospettato. 
    Il Collegio non ritiene praticabile un'interpretazione del  comma
1-ter, terzo periodo, dell'art. 52 del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73 diversa  da  quella  letterale,  che  non  lascia  dubbi  sulla
effettiva volonta' del legislatore. 
    Alla luce  del  quadro  ricostruito  al  punto  5,  l'illegittimo
ampliamento della capacita' di spesa verrebbe sterilizzato  solo  nel
caso in cui l'ente in disavanzo, che applica  al  bilancio  la  quota
riferita alla voce «utilizzo  quota  FAL»,  decida  di  ripianare  il
disavanzo  in  un  solo  anno  applicando  al  medesimo  bilancio  di
previsione dell'accantonamento di cui sopra. 
    Infatti, in tale circostanza, l'ente si impegnerebbe a finanziare
e ripianare in toto  il  disavanzo  ripristinando  la  condizione  di
equilibrio finanziario (tale previsione e' espressamente riconosciuta
dai commi 898 e 898 cit.). Ma  tale  ipotesi  renderebbe,  di  fatto,
inutiliter data la norma di cui si ritiene l'illegittimita'. 
    Pertanto, il Collegio e' obbligato a ricorrere  al  sindacato  di
legittimita' costituzionale per valutare la legittimita' della  norma
in esame. 
7. Conclusioni. 
    Per  le  ragioni  esposte,  il  comma  1-ter  dell'art.  52   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge  23  luglio
2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per
le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la   salute   e   i   servizi
territoriali), nella parte in cui dispone che «La quota del risultato
di amministrazione liberata  a  seguito  della  riduzione  del  fondo
anticipazione di liquidita' e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio
dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo  anticipazione  di
liquidita'", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», appare in conflitto con
i parametri di cui all'art. 81, commi 1 e 3, art. 97, comma 1,  della
Costituzione che presidiano i principi dell'equilibrio di bilancio  e
della necessaria copertura  delle  spese  di  bilancio,  nonche'  con
l'art. 136 Cost. per elusione del  giudicato  costituzionale  di  cui
alla sentenza n. 80 del 2021. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Toscana, solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
52, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito con legge 23  luglio  2021,  n.  106  (Misure  urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,  il  lavoro,  i
giovani, la salute e  i  servizi  territoriali),  in  riferimento  ai
parametri stabiliti dall'art. 81, commi 1 e 3, dall'art. 97, comma  1
e dall'art. 136 della Costituzione. 
    Ordina la sospensione del  giudizio  e  dispone  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione. 
    Dispone che, a cura della  segreteria  della  Sezione,  ai  sensi
dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la
presente ordinanza sia notificata: 
        al  Comune  di  Poggio  a  Caiano  quale  parte   in   causa,
segnatamente al Presidente del consiglio comunale e al Sindaco; 
        al Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia  comunicata  dalla
Segreteria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Firenze, nelle Camere  di  consiglio  del  23
aprile e 21 maggio 2026. 
 
                        Il Presidente: Landi 
 
 
                                                Il relatore: Belsanti