Reg. ord. n. 126 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte dei conti  del 29/06/2026

Tra: Comune di Poggio a Caiano



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Fondo anticipazione di liquidità degli enti locali (FAL) – Iscrizione, a decorrere dall’esercizio 2021, nel bilancio di previsione del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti e in sede di rendiconto, riduzione del medesimo fondo per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente – Previsione che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Denunciata introduzione di un meccanismo legislativo che, riferendosi impropriamente al Fondo anticipazione di liquidità e alla sua riduzione, amplia la spesa degli enti locali in disavanzo senza che vi sia una corrispondenza in maggiori entrate dell’ente – Violazione dell’equilibrio di bilancio e della copertura finanziaria delle spese – Previsione che, reintroducendo un illegittimo ampliamento della capacità di spesa , elude il giudicato costituzionale disposto con la sentenza n. 80 del 2021

Norme impugnate:

decreto-legge  del 25/05/2021  Num. 73  Art. 52  Co. 1 convertito in
legge  del 23/07/2021  Num. 106


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 136