Reg. ord. n. 125 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35
Ordinanza del Consiglio di Stato del 03/07/2026
Tra: Uno Communications spa C/ Ministero delle imprese e del made in Italy
Oggetto:
Comunicazione e informazione – Ordinamento della comunicazione – Diritti amministrativi – Imposizione alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso – Prevista finalità di copertura dei soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica – Previsione che i diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori – Previsione che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità nazionale di regolamentazione pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e l'importo complessivo dei diritti riscossi, ai sensi, rispettivamente, dei seguenti commi 2 e 2-bis – Previsione che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche – Prevista determinazione del contributo sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta – Previsione di un contributo per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, di 500 euro ogni 1.000 utenti – Denunciata disciplina in contrasto con la normativa europea, non avendo rispettato gli obiettivi e i principi dalla medesima disposti, sia in riferimento agli obblighi di rendicontazione, necessari a garantire la trasparenza e la corrispondenza fra costi e diritti amministrativi, sia in relazione all’esigenza di una distribuzione proporzionata, obiettiva e trasparente di tali diritti tra le imprese – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come declinati dagli artt. 288 e 291 del TFUE e dalla direttiva 2002/20/CE nei considerando numeri 30 e 31 e nell’art. 12 – Disciplina che nella sua versione antecedente alla novella introdotta con legge n. 115 del 2015, non contemplando l’obbligo di rendicontazione e i correlati doveri, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Utilizzo di un criterio di determinazione dei diritti amministrativi basato sugli utenti potenziali, anziché su quello della capacità economica e reddituale delle imprese – Contrasto con le prescrizioni della citata direttiva, per mancato rispetto della proporzionalità – Irragionevole disparità di trattamento fra diverse imprese operanti sul mercato – Previsione di una cifra fissa ogni mille utenti, che determina una non corrispondenza di tale criterio con la effettiva capacità reddituale e produttiva di ciascun operatore, rendendo difficoltoso l'accesso al mercato e ostacolando la concorrenza – Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Norme impugnate:
Allegato del 01/08/2003 Num. 10 Art. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 106
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 288
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 291
Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 20
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 21
direttiva CE del 07/03/2002 Art. 12
direttiva CE del 07/03/2002
Testo dell'ordinanza
N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 luglio 2026
Ordinanza del 3 luglio 2026 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Uno Communications S.p.a. contro Ministero delle imprese
e del made in Italy e Ministero dello sviluppo economico.
Comunicazione e informazione - Ordinamento della comunicazione -
Diritti amministrativi - Imposizione alle imprese che forniscono
reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali
sono stati concessi diritti di uso - Prevista finalita' di
copertura dei soli costi amministrativi sostenuti per la gestione,
il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici prescritti
ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica -
Previsione che i diritti amministrativi sono imposti alle singole
imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che
minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori -
Previsione che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita'
nazionale di regolamentazione pubblicano annualmente i costi
amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1
dell'art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e l'importo complessivo dei
diritti riscossi, ai sensi, rispettivamente, dei seguenti commi 2 e
2-bis - Previsione che in base alle eventuali differenze tra
l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono
apportate opportune rettifiche - Prevista determinazione del
contributo sulla base della popolazione potenzialmente destinataria
dell'offerta - Previsione di un contributo per le imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000, di 500 euro ogni 1.000
utenti.
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), art. 34, in combinato disposto con
l'art. 1 dell'Allegato n. 10 al medesimo testo di legge.
(GU n. 35 del 02-09-2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 7807 del 2025, proposto da Uno Communications
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Eutimio Monaco, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Contro Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero
dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10026/2025, resa tra le
parti, Accertamento del diritto alla restituzione dei contributi
versati al Ministero, a titolo di costo amministrativo ex art. 34 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, pagati negli anni dal
2009 al 2018 e per la conseguente condanna del MISE al relativo
pagamento in favore della ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle
imprese e del made in Italy e di Ministero dello sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Cons.
Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Monica De
Vergori e Ignazio Fresu;
Fatto
Con l'appello in esame la societa' odierna parte appellante
impugnava la sentenza n. 10026 del 2025 del Tribunale amministrativo
regionale Lazio, recante il rigetto del ricorso originario.
Quest'ultimo - prima proposto dinanzi al Giudice civile e poi
riassunto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dopo la
declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del primo - aveva
ad oggetto la domanda di accertamento del diritto alla restituzione
dei contributi versati al MISE, a titolo di costo amministrativo ex
art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, pagati negli
anni dal 2009 al 2018 e per la conseguente condanna del MISE al
relativo pagamento in favore della ricorrente.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte
appellante formulava i seguenti motivi di appello:
error in iudicando. sulla illegittimita' della scelta
legislativa di richiedere alle imprese di comunicazioni elettroniche
dei contributi non fondati sul criterio del fatturato.
Il Ministero appellato si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto dell'appello, ribadendo le eccezioni di prime cure.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2026 la causa passava in
decisione.
Diritto
1. Secondo la prospettazione dedotta in appello, la domanda posta
a base della controversia e la relativa fondatezza passa attraverso
lo scrutinio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 (in
materia di «diritti amministrativi») del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'art. 1 («diritti
amministrativi») All. 10 al medesimo testo di legge, per violazione
degli articoli 11, 117 della Costituzione, 288, 291 TFUE, nonche'
degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' articoli 20 e 21
CDFUE, art. 106 TFUE.
1.1 La ricorrente afferma di aver agito per la ripetizione
dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 codice civile e che l'art. 12
della direttiva 2002/12/CE non e' una norma self executing tale da
poter essere immediatamente applicata si da costituire fonti di
autonome posizioni di diritto soggettivo.
2. La difesa erariale contesta la stessa proponibilita' di
questione di legittimita' costituzionale di norme non attualmente
vigenti in quanto modificate e, nel caso di specie, la norma della
cui legittimita' si dubita ha regolato rapporto ormai esauriti con il
pagamento anno per anno dei diritti per cui e' causa.
2.1 Invero, la rilevanza della dedotta questione appare
sussistente, in quanto il rapporto controverso in giudizio -
l'accertamento dell'indebito di quanto versato e la conseguente
domanda di ripetizione - si scontrano proprio con il dettato
normativo in questione, come peraltro emerge pacificamente dalle
stesse difese erariali che confermano l'ostativita', per la domanda,
derivante dalla normativa stessa.
3. In termini di non manifesta infondatezza, le norme censurate
si porrebbero in contrasto con gli articoli 3 e 97, nonche' 11 e 117,
primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione ai
considerando numeri 30 e 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2020, relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni), e altresi' in relazione agli
articoli 106, paragrafo 2, 288 e 291 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto
2008, n. 130; all'art. 1 del Protocollo n. allegato al TFUE; e agli
articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007.
La normativa di recepimento censurata non avrebbe, in
particolare, rispettato, in alcuna delle formulazioni susseguitesi,
le prescrizioni della direttiva, specie per quanto concerne i
principi di proporzionalita', obiettivita' e trasparenza nella
determinazione dei diritti amministrativi, e non avrebbe
implementato, e neppure contemplato a livello legislativo sino alla
novella introdotta nel 2015, l'obbligo di rendicontazione dei costi
sostenuti dall'amministrazione.
4. In proposito, con sentenza 13 aprile 2021, n. 65, la Consulta
ha dichiarato inammissibili, per carenza di giurisdizione del
rimettente, analoghe questioni di legittimita' costituzionale,
sollevate dal Tribunale civile, in quanto proposte dal giudice
ordinario nell'ambito di una controversia avente ad oggetto i diritti
amministrativi riconducibili ad una materia che l'art. 133, comma 1,
lettera m), cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione
amministrativa esclusiva, la quale attrae anche le controversie che
investono i diritti soggettivi. Inoltre, non ogni controversia
relativa a norme di cui si lamenti il contrasto con previsioni di
diritto dell'Unione europea prive di efficacia diretta deve, in
quanto tale, ascriversi alla giurisdizione ordinaria. Per consolidata
giurisprudenza costituzionale, il difetto di giurisdizione del
giudice a quo determina l'inammissibilita' della questione, ove esso
sia rilevabile ictu oculi.
4.1 La stessa Consulta ha peraltro preliminarmente rilevato che
il recepimento della direttiva 2002/20/CE e' stato oggetto di una
travagliata vicenda legislativa, che ha dato luogo a successivi
interventi con le novelle del 2013 e del 2015. Pur prendendo atto di
tale processo volto a dare attuazione agli obiettivi della citata
direttiva, la stessa ha dichiarato di non poter esimersi dal
constatare che la rigida determinazione dei contributi, affidata a
cifre cristallizzate nella fonte primaria, non consente di apportare
le opportune rettifiche che - in linea con l'art. 12 della direttiva
2002/20/CE - devono essere introdotte «alla luce delle differenze tra
l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi». Del resto, lo
stesso art. 34 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nella sua
attuale formulazione, dispone che «in base alle eventuali differenze
tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi vengono
apportate opportune modifiche», il che pone il problema del
coordinamento con la tecnica di determinazione dei diritti
amministrativi prevista dall'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al
cod. comunicazioni elettroniche.
5. Sussistono quindi entrambi i presupposti di rimessione alla
Corte costituzionale, nei termini gia' prospettati, anche alla luce
della giurisdizione amministrativa e della predetta rilevanza in
ordine alla presente controversia; a quest'ultimo proposito, va
ribadito che, in linea di principio, l'abrogazione o la modifica di
una norma opera ex nunc e non e', quindi, sostenibile che possa
derivarne la prospettata «neutralizzazione» degli effetti
verificatisi, ratione temporis, fin quando la norma abrogata sia
stata in vigore.
5.1 Nel caso di specie, la prospettata illegittimita'
costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio renderebbe i
pagamenti non dovuti, producendo la caducazione ex tunc del titolo
giustificativo del pagamento, rendendo percio' indebiti i pagamenti
effettuati dalla odierna appellante.
6. Nel merito, va svolta una breve ricostruzione del quadro
normativo di riferimento, a partire dalla direttiva 2002/20/CE, che
ha avuto attuazione con il decreto legislativo 259 cit.
6.1 Tale direttiva risponde all'esigenza di «istituire un quadro
normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei
servizi di comunicazione elettronica» (considerando n. 3) e intende
assicurare ai fornitori delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica «diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati» (considerando n. 4).
6.2 In particolare, la direttiva stabilisce che ai prestatori di
servizi di comunicazione elettronica possa «essere richiesto il
pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute
dall'autorita' nazionale di regolamentazione per la gestione del
regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso» e
prevede che sia garantita «la trasparenza della contabilita' gestita
dall'autorita' nazionale di regolamentazione mediante rendiconti
annuali in cui figuri l'importo complessivo dei diritti riscossi e
dei costi amministrativi sostenuti», cosi' da consentire alle imprese
di «verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse
imposti» (considerando n. 30).
6.3 La medesima direttiva aggiunge, nel considerando n. 31, che
«i sistemi di diritti amministrativi» non devono «distorcere la
concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato» e che «un
esempio di alternativa leale, semplice e trasparente» per
l'attribuzione di tali diritti puo' essere «una ripartizione
collegata al fatturato».
6.4 Sulla scorta di tale quadro, l'art. 12 della direttiva
prescrive quanto segue: «1. I diritti amministrativi imposti alle
imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione
generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso: a)
coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno
sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime
di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi
specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, che possono comprendere i
costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di
standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche'
di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle
decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e
interconnessione; b) sono imposti alle singole imprese in modo
proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Le autorita'
nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti
amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei
propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti
riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti
e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».
7. Le previsioni della direttiva sin qui richiamate appaiono
prive di effetti diretti. In tal senso, si richiama anche in tale
sede la pronuncia della Corte di giustizia UE 18 luglio 2013, nelle
cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12,
Vodafone Omnitel ed altri, ove si legge che «la direttiva
autorizzazioni non prevede ne' il modo in cui determinare l'importo
dei diritti amministrativi ... ne' le modalita' di prelievo di tali
diritti» (punto 41). In mancanza dell'efficacia diretta, non sarebbe,
pertanto, possibile procedere all'immediata applicazione della
normativa sovranazionale, a beneficio dei privati nei confronti dei
soggetti di diritto pubblico, con conseguente non applicazione della
disciplina interna con essa incompatibile.
8. A fronte di tale contenuto della direttiva, la formulazione
originaria dell'art. 34 cit. non prevedeva alcun obbligo di
rendicontazione finale, mentre la misura dei diritti amministrativi
veniva determinata nell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10, «sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta».
8.1 Nello specifico, la misura dei diritti variava a seconda che
il servizio fosse potenzialmente destinato: a) all'intero territorio
nazionale (rispettivamente, con riguardo alla fornitura di reti
pubbliche di comunicazione o a quella del servizio telefonico
accessibile al pubblico, per un importo di 111.000 e di 66.500 euro
all'anno); b) a un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti
(rispettivamente, sempre con riferimento alle due forniture, per un
importo di 55.500 e di 27.750 euro all'anno); c) a un territorio
avente fino a 200 mila abitanti (rispettivamente, come sopra, per un
importo di 27.750 e di 11.500 euro all'anno).
8.2 Successivamente l'art. 6, comma 4, lettere a), b), c) e d),
del decreto-legge n. 145 del 2013, come convertito, novellava - con
effetto a decorrere dal 24 dicembre 2013 - il solo art. 1, comma 1,
dell'Allegato n. 10 al cod. comunicazioni elettroniche, limitandosi a
intervenire sulla misura dei diritti amministrativi dovuti dalle
imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000. Per tali
ipotesi si stabiliva che l'importo fosse determinato - sempre per
legge - attraverso una cifra riferita al numero di utenti effettivi
dell'impresa (specificamente 300 euro ogni mille utenti per le
licenze reti e 100 euro ogni mille utenti per le licenze voce).
8.3 Da ultimo, l'art. 5 della legge n. 115 del 2015 modificava
ulteriormente le disposizioni in questione, giungendo alla
formulazione vigente a far data dal 18 agosto 2015. La novella
apportata nel 2015 ha introdotto specifici obblighi di
rendicontazione, integrando l'art. 34 con il comma 2-ter che dispone:
«Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo
dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis.
In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e
i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche».
8.4 Sempre l'art. 5 della legge n. 115 del 2015 ha poi nuovamente
modificato le disposizioni dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10,
rideterminando come di seguito i criteri di ripartizione dei diritti
amministrativi e la loro entita' «a) nel caso di fornitura di reti
pubbliche di comunicazioni: 1) sull'intero territorio nazionale:
127.000 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a
10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente piu'
di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un
territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le
imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in
numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il
numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee
attivate a ciascun utente finale; b) nel caso di fornitura di
servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero
territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente piu' di
1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un
territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti:
12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente
a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni
mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo
delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale ...».
9. Cosi' ricostruito il quadro normativo di riferimento, nel
merito la normativa interna di recepimento della direttiva 2002/20/CE
non pare aver rispettato gli obiettivi e i principi dalla medesima
disposti: tanto con riferimento agli obblighi di rendicontazione,
necessari a garantire la trasparenza e la corrispondenza fra costi e
diritti amministrativi, quanto con riguardo all'esigenza di una
distribuzione proporzionata, obiettiva e trasparente di tali diritti
fra le imprese. L'art. 34 del cod. comunicazioni elettroniche e
l'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo codice, si pongono
pertanto in possibile contrasto con i parametri dedotti, di cui agli
articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione agli obblighi
imposti dagli articoli 288 e 291 Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e, in particolare, a quelli dettati dalla
direttiva 2002/20/CE nei considerando numeri 30 e 31 e nell'art. 12.
10. In termini piu' specifici, le norme del codice delle
comunicazioni elettroniche censurate, nella formulazione antecedente
alla novella introdotta con la legge n. 115 del 2015, non hanno
contemplato l'obbligo di rendicontazione e i doveri ad esso
conseguenti, il che avrebbe violato non solo le prescrizioni della
direttiva, ma anche il principio di imparzialita' e di buon andamento
della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, secondo comma,
della Costituzione.
11. Quanto ai criteri adottati per distribuire i diritti
amministrativi fra le imprese, va censurata la scelta dell'art. 1,
comma 1, dell'Allegato n. 10 cit., presente in tutte le formulazioni
succedutesi nel tempo, di utilizzare quale criterio generale di
determinazione di tali diritti quello degli utenti potenziali,
anziche' quello della capacita' economica e reddituale sul mercato
delle imprese, il che si pone in contrasto con le prescrizioni della
direttiva, per mancato rispetto della proporzionalita', e con gli
articoli 3 della Costituzione e 20 e 21 CDFUE, sotto il profilo di
una irragionevole disparita' di trattamento fra diverse imprese
operanti sul mercato.
12. Infine, con riguardo al metodo di stima introdotto con le
riforme del 2013 e del 2015 a beneficio delle imprese con un numero
di utenti effettivi pari o inferiore a 50.000, vale a dire la
previsione di una cifra fissa ogni mille utenti, va parimenti
censurata la non corrispondenza anche di tale criterio con la
effettiva capacita' reddituale e produttiva di ciascun operatore, il
che renderebbe piu' difficoltoso l'accesso al mercato e ostacolerebbe
la concorrenza, in violazione sia delle prescrizioni della direttiva,
sia delle norme fondamentali predette.
13. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono,
appaiono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 34 (in materia di «diritti
amministrativi») del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in
combinato disposto con l'art. 1 («diritti amministrativi») All. 10 al
medesimo testo di legge, per violazione degli articoli 11, 117 della
Costituzione, 288, 291 TFUE, nonche' degli articoli 3 e 97 della
Costituzione, nonche' articoli 20 e 21 CDFUE, art. 106 TFUE,
illustrate nel corpo della presente ordinanza.
13.1 Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'.
13.2 Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti
costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati.
13.3 Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34 (in materia di
«diritti amministrativi») del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, in combinato disposto con l'art. 1 («diritti amministrativi»)
All. 10 al medesimo testo di legge, per violazione degli articoli 11,
117 della Costituzione, 288, 291 TFUE, nonche' degli articoli 3 e 97
della Costituzione, nonche' articoli 20 e 21 CDFUE, art. 106 TFUE,
nei sensi di cui in motivazione;
ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita';
iii) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e
sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimita'
costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25
giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, consigliere
Davide Ponte, consigliere, estensore
Lorenzo Cordi', consigliere
Giovanni Gallone, consigliere
Il Presidente: Montedoro
L'estensore: Ponte