Reg. ord. n. 125 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Consiglio di Stato del 03/07/2026
Tra: Uno Communications spa C/ Ministero delle imprese e del made in Italy
Oggetto:
Comunicazioni – Ordinamento della comunicazione – Diritti amministrativi – Imposizione alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso – Prevista finalità di copertura dei soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica – Previsione che i diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori – Previsione che il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità nazionale di regolamentazione pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e l'importo complessivo dei diritti riscossi, ai sensi, rispettivamente, dei seguenti commi 2 e 2-bis – Previsione che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche – Prevista determinazione del contributo sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta – Previsione di un contributo per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, di 500 euro ogni 1.000 utenti – Denunciata disciplina in contrasto con la normativa europea, non avendo rispettato gli obiettivi e i principi dalla medesima disposti, sia in riferimento agli obblighi di rendicontazione, necessari a garantire la trasparenza e la corrispondenza fra costi e diritti amministrativi, sia in relazione all’esigenza di una distribuzione proporzionata, obiettiva e trasparente di tali diritti tra le imprese – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come declinati dagli artt. 288 e 291 del TFUE e dalla direttiva 2002/20/CE nei considerando numeri 30 e 31 e nell’art. 12 – Disciplina che nella sua versione antecedente alla novella introdotta con legge n. 115 del 2015, non contemplando l’obbligo di rendicontazione e i correlati doveri, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Utilizzo di un criterio di determinazione dei diritti amministrativi basato sugli utenti potenziali, anziché su quello della capacità economica e reddituale delle imprese – Contrasto con le prescrizioni della citata direttiva, per mancato rispetto della proporzionalità – Irragionevole disparità di trattamento fra diverse imprese operanti sul mercato – Previsione di una cifra fissa ogni mille utenti, che determina una non corrispondenza di tale criterio con la effettiva capacità reddituale e produttiva di ciascun operatore, rendendo difficoltoso l'accesso al mercato e ostacolando la concorrenza – Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Norme impugnate:
Allegato del 01/08/2003 Num. 10 Art. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 106
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 288
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 291
Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 20
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 21
direttiva CE del 07/03/2002 Art. 12
direttiva CE del 07/03/2002