Reg. ord. n. 125 del 2026 pubbl. su G.U. del 02/09/2026 n. 35

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 03/07/2026

Tra: Uno Communications spa  C/ Ministero delle imprese e del made in Italy



Oggetto:

Comunicazione e informazione – Ordinamento della comunicazione – Diritti amministrativi – Imposizione alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso – Prevista finalità di copertura dei soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica – Previsione che i diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori – Previsione che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità nazionale di regolamentazione pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e l'importo complessivo dei diritti riscossi, ai sensi, rispettivamente, dei seguenti commi 2 e 2-bis – Previsione che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche – Prevista determinazione del contributo sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta – Previsione di un contributo per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, di 500 euro ogni 1.000 utenti – Denunciata disciplina in contrasto con la normativa europea, non avendo rispettato gli obiettivi e i principi dalla medesima disposti, sia in riferimento agli obblighi di rendicontazione, necessari a garantire la trasparenza e la corrispondenza fra costi e diritti amministrativi, sia in relazione all’esigenza di una distribuzione proporzionata, obiettiva e trasparente di tali diritti tra le imprese – Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come declinati dagli artt. 288 e 291 del TFUE e dalla direttiva 2002/20/CE nei considerando numeri 30 e 31 e nell’art. 12 – Disciplina che nella sua versione antecedente alla novella introdotta con legge n. 115 del 2015, non contemplando l’obbligo di rendicontazione e i correlati doveri, viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Utilizzo di un criterio di determinazione dei diritti amministrativi basato sugli utenti potenziali, anziché su quello della capacità economica e reddituale delle imprese – Contrasto con le prescrizioni della citata direttiva, per mancato rispetto della proporzionalità – Irragionevole disparità di trattamento fra diverse imprese operanti sul mercato – Previsione di una cifra fissa ogni mille utenti, che determina una non corrispondenza di tale criterio con la effettiva capacità reddituale e produttiva di ciascun operatore, rendendo difficoltoso l'accesso al mercato e ostacolando la concorrenza – Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 01/08/2003  Num. 259  Art. 34 in combinato disposto con
Allegato  del 01/08/2003  Num. 10  Art. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 3 
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co. 1 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 106 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 288 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 291 
Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea   Art. 1 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 20 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 21 
direttiva CE del 07/03/2002    Art. 12 
direttiva CE del 07/03/2002 



Testo dell'ordinanza

                        N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 luglio 2026

Ordinanza del 3 luglio  2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Uno Communications S.p.a. contro Ministero delle  imprese
e del made in Italy e Ministero dello sviluppo economico. 
 
Comunicazione e  informazione -  Ordinamento  della  comunicazione  -
  Diritti amministrativi - Imposizione alle  imprese  che  forniscono
  reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o  alle  quali
  sono  stati  concessi  diritti  di  uso  -  Prevista  finalita'  di
  copertura dei soli costi amministrativi sostenuti per la  gestione,
  il  controllo  e  l'applicazione  del  regime   di   autorizzazione
  generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici  prescritti
  ai fornitori di servizi e di reti di  comunicazione  elettronica  -
  Previsione che i diritti amministrativi sono imposti  alle  singole
  imprese  in  modo  proporzionato,  obiettivo  e   trasparente   che
  minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori -
  Previsione che il Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto
  con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  e  l'Autorita'
  nazionale  di  regolamentazione  pubblicano  annualmente  i   costi
  amministrativi sostenuti  per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1
  dell'art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003 e l'importo complessivo dei
  diritti riscossi, ai sensi, rispettivamente, dei seguenti commi 2 e
  2-bis - Previsione  che  in  base  alle  eventuali  differenze  tra
  l'importo totale dei diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono
  apportate  opportune  rettifiche  -  Prevista  determinazione   del
  contributo sulla base della popolazione potenzialmente destinataria
  dell'offerta - Previsione di un contributo per le  imprese  con  un
  numero di utenti pari o inferiore a 50.000, di 500 euro ogni  1.000
  utenti. 
- Decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259   (Codice   delle
  comunicazioni elettroniche), art. 34,  in  combinato  disposto  con
  l'art. 1 dell'Allegato n. 10 al medesimo testo di legge. 


(GU n. 35 del 02-09-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 7807  del  2025,  proposto  da  Uno  Communications
S.p.a.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Eutimio  Monaco,  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  Ministero
dello sviluppo economico, in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10026/2025,  resa  tra  le
parti, Accertamento del  diritto  alla  restituzione  dei  contributi
versati al Ministero, a titolo di costo amministrativo ex art. 34 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  pagati  negli  anni  dal
2009 al 2018 e per la  conseguente  condanna  del  MISE  al  relativo
pagamento in favore della ricorrente. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  delle
imprese e del made in Italy e di Ministero dello sviluppo economico; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Cons.
Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Monica  De
Vergori e Ignazio Fresu; 
 
                                Fatto 
 
    Con l'appello in  esame  la  societa'  odierna  parte  appellante
impugnava la sentenza n. 10026 del 2025 del Tribunale  amministrativo
regionale  Lazio,  recante  il  rigetto   del   ricorso   originario.
Quest'ultimo -  prima  proposto  dinanzi  al  Giudice  civile  e  poi
riassunto dinanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale  dopo  la
declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del primo  -  aveva
ad oggetto la domanda di accertamento del diritto  alla  restituzione
dei contributi versati al MISE, a titolo di costo  amministrativo  ex
art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, pagati  negli
anni dal 2009 al 2018 e per  la  conseguente  condanna  del  MISE  al
relativo pagamento in favore della ricorrente. 
    Nel ricostruire in  fatto  e  nei  documenti  la  vicenda,  parte
appellante formulava i seguenti motivi di appello: 
        error  in  iudicando.  sulla  illegittimita'   della   scelta
legislativa di richiedere alle imprese di comunicazioni  elettroniche
dei contributi non fondati sul criterio del fatturato. 
    Il Ministero appellato si costituiva  in  giudizio  chiedendo  il
rigetto dell'appello, ribadendo le eccezioni di prime cure. 
    Alla pubblica udienza del 25 giugno  2026  la  causa  passava  in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. Secondo la prospettazione dedotta in appello, la domanda posta
a base della controversia e la relativa fondatezza  passa  attraverso
lo  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   34   (in
materia         di «diritti amministrativi») del decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'art. 1  («diritti
amministrativi») All. 10 al medesimo testo di legge,  per  violazione
degli articoli 11, 117 della Costituzione,  288,  291  TFUE,  nonche'
degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' articoli  20  e  21
CDFUE, art. 106 TFUE. 
    1.1 La ricorrente  afferma  di  aver  agito  per  la  ripetizione
dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 codice civile e che  l'art.  12
della direttiva 2002/12/CE non e' una norma self  executing  tale  da
poter essere immediatamente  applicata  si  da  costituire  fonti  di
autonome posizioni di diritto soggettivo. 
    2. La  difesa  erariale  contesta  la  stessa  proponibilita'  di
questione di legittimita' costituzionale  di  norme  non  attualmente
vigenti in quanto modificate e, nel caso di specie,  la  norma  della
cui legittimita' si dubita ha regolato rapporto ormai esauriti con il
pagamento anno per anno dei diritti per cui e' causa. 
    2.1  Invero,  la  rilevanza  della   dedotta   questione   appare
sussistente,  in  quanto  il  rapporto  controverso  in  giudizio   -
l'accertamento dell'indebito  di  quanto  versato  e  la  conseguente
domanda  di  ripetizione  -  si  scontrano  proprio  con  il  dettato
normativo in questione,  come  peraltro  emerge  pacificamente  dalle
stesse difese erariali che confermano l'ostativita', per la  domanda,
derivante dalla normativa stessa. 
    3. In termini di non manifesta infondatezza, le  norme  censurate
si porrebbero in contrasto con gli articoli 3 e 97, nonche' 11 e 117,
primo comma,  della  Costituzione,  questi  ultimi  in  relazione  ai
considerando numeri 30 e 31 e all'art. 12 della direttiva  2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7  marzo  2020,  relativa
alle  autorizzazioni  per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione
elettronica (direttiva autorizzazioni), e altresi' in relazione  agli
articoli 106, paragrafo 2, 288 e 291 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del  Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla  legge  2  agosto
2008, n. 130; all'art. 1 del Protocollo n. allegato al TFUE;  e  agli
articoli 20 e 21 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
    La  normativa  di   recepimento   censurata   non   avrebbe,   in
particolare, rispettato, in alcuna delle  formulazioni  susseguitesi,
le  prescrizioni  della  direttiva,  specie  per  quanto  concerne  i
principi  di  proporzionalita',  obiettivita'  e  trasparenza   nella
determinazione   dei   diritti   amministrativi,   e   non    avrebbe
implementato, e neppure contemplato a livello legislativo  sino  alla
novella introdotta nel 2015, l'obbligo di rendicontazione  dei  costi
sostenuti dall'amministrazione. 
    4. In proposito, con sentenza 13 aprile 2021, n. 65, la  Consulta
ha  dichiarato  inammissibili,  per  carenza  di  giurisdizione   del
rimettente,  analoghe  questioni  di   legittimita'   costituzionale,
sollevate dal  Tribunale  civile,  in  quanto  proposte  dal  giudice
ordinario nell'ambito di una controversia avente ad oggetto i diritti
amministrativi riconducibili ad una materia che l'art. 133, comma  1,
lettera   m),   cod.   proc.   amm.,   devolve   alla   giurisdizione
amministrativa esclusiva, la quale attrae anche le  controversie  che
investono  i  diritti  soggettivi.  Inoltre,  non  ogni  controversia
relativa a norme di cui si lamenti il  contrasto  con  previsioni  di
diritto dell'Unione europea  prive  di  efficacia  diretta  deve,  in
quanto tale, ascriversi alla giurisdizione ordinaria. Per consolidata
giurisprudenza  costituzionale,  il  difetto  di  giurisdizione   del
giudice a quo determina l'inammissibilita' della questione, ove  esso
sia rilevabile ictu oculi. 
    4.1 La stessa Consulta ha peraltro preliminarmente  rilevato  che
il recepimento della direttiva 2002/20/CE e'  stato  oggetto  di  una
travagliata vicenda legislativa,  che  ha  dato  luogo  a  successivi
interventi con le novelle del 2013 e del 2015. Pur prendendo atto  di
tale processo volto a dare attuazione  agli  obiettivi  della  citata
direttiva,  la  stessa  ha  dichiarato  di  non  poter  esimersi  dal
constatare che la rigida determinazione dei  contributi,  affidata  a
cifre cristallizzate nella fonte primaria, non consente di  apportare
le opportune rettifiche che - in linea con l'art. 12 della  direttiva
2002/20/CE - devono essere introdotte «alla luce delle differenze tra
l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi». Del resto, lo
stesso art. 34 del decreto legislativo n. 259  del  2003,  nella  sua
attuale formulazione, dispone che «in base alle eventuali  differenze
tra l'importo totale dei diritti e  i  costi  amministrativi  vengono
apportate  opportune  modifiche»,  il  che  pone  il   problema   del
coordinamento  con  la  tecnica   di   determinazione   dei   diritti
amministrativi prevista dall'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10  al
cod. comunicazioni elettroniche. 
    5. Sussistono quindi entrambi i presupposti  di  rimessione  alla
Corte costituzionale, nei termini gia' prospettati, anche  alla  luce
della giurisdizione amministrativa  e  della  predetta  rilevanza  in
ordine alla  presente  controversia;  a  quest'ultimo  proposito,  va
ribadito che, in linea di principio, l'abrogazione o la  modifica  di
una norma opera ex nunc e  non  e',  quindi,  sostenibile  che  possa
derivarne   la   prospettata   «neutralizzazione»    degli    effetti
verificatisi, ratione temporis, fin  quando  la  norma  abrogata  sia
stata in vigore. 
    5.1  Nel  caso   di   specie,   la   prospettata   illegittimita'
costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio renderebbe i
pagamenti non dovuti, producendo la caducazione ex  tunc  del  titolo
giustificativo del pagamento, rendendo percio' indebiti  i  pagamenti
effettuati dalla odierna appellante. 
    6. Nel merito, va  svolta  una  breve  ricostruzione  del  quadro
normativo di riferimento, a partire dalla direttiva  2002/20/CE,  che
ha avuto attuazione con il decreto legislativo 259 cit. 
    6.1 Tale direttiva risponde all'esigenza di «istituire un  quadro
normativo per garantire  la  libera  prestazione  delle  reti  e  dei
servizi di comunicazione elettronica» (considerando n. 3)  e  intende
assicurare ai fornitori delle reti e  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica «diritti, condizioni e procedure obiettivi,  trasparenti,
non discriminatori e proporzionati» (considerando n. 4). 
    6.2 In particolare, la direttiva stabilisce che ai prestatori  di
servizi di  comunicazione  elettronica  possa  «essere  richiesto  il
pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute
dall'autorita' nazionale di  regolamentazione  per  la  gestione  del
regime di autorizzazione e per la concessione dei  diritti  d'uso»  e
prevede che sia garantita «la trasparenza della contabilita'  gestita
dall'autorita'  nazionale  di  regolamentazione  mediante  rendiconti
annuali in cui figuri l'importo complessivo dei  diritti  riscossi  e
dei costi amministrativi sostenuti», cosi' da consentire alle imprese
di «verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri  ad  esse
imposti» (considerando n. 30). 
    6.3 La medesima direttiva aggiunge, nel considerando n.  31,  che
«i sistemi di  diritti  amministrativi»  non  devono  «distorcere  la
concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato» e  che  «un
esempio  di  alternativa   leale,   semplice   e   trasparente»   per
l'attribuzione  di  tali  diritti  puo'  essere   «una   ripartizione
collegata al fatturato». 
    6.4 Sulla scorta  di  tale  quadro,  l'art.  12  della  direttiva
prescrive quanto segue: «1. I  diritti  amministrativi  imposti  alle
imprese che prestano servizi  o  reti  ai  sensi  dell'autorizzazione
generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti  d'uso:  a)
coprono complessivamente i  soli  costi  amministrativi  che  saranno
sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione  del  regime
di autorizzazione  generale,  dei  diritti  d'uso  e  degli  obblighi
specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, che possono  comprendere  i
costi  di  cooperazione  internazionale,  di  armonizzazione   e   di
standardizzazione,  di  analisi  di  mercato,  di  sorveglianza   del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche'
di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle
decisioni amministrative, quali decisioni in  materia  di  accesso  e
interconnessione; b)  sono  imposti  alle  singole  imprese  in  modo
proporzionato,  obiettivo  e  trasparente  che  minimizzi   i   costi
amministrativi aggiuntivi e gli  oneri  accessori.  2.  Le  autorita'
nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento  di  diritti
amministrativi sono tenute  a  pubblicare  un  rendiconto  annuo  dei
propri costi amministrativi e dell'importo  complessivo  dei  diritti
riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti
e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». 
    7. Le previsioni della  direttiva  sin  qui  richiamate  appaiono
prive di effetti diretti. In tal senso, si  richiama  anche  in  tale
sede la pronuncia della Corte di giustizia UE 18 luglio  2013,  nelle
cause riunite da C-228/12  a  C-232/12  e  da  C-254/12  a  C-258/12,
Vodafone  Omnitel  ed  altri,  ove  si  legge   che   «la   direttiva
autorizzazioni non prevede ne' il modo in cui  determinare  l'importo
dei diritti amministrativi ... ne' le modalita' di prelievo  di  tali
diritti» (punto 41). In mancanza dell'efficacia diretta, non sarebbe,
pertanto,  possibile  procedere  all'immediata   applicazione   della
normativa sovranazionale, a beneficio dei privati nei  confronti  dei
soggetti di diritto pubblico, con conseguente non applicazione  della
disciplina interna con essa incompatibile. 
    8. A fronte di tale contenuto della  direttiva,  la  formulazione
originaria  dell'art.  34  cit.  non  prevedeva  alcun   obbligo   di
rendicontazione finale, mentre la misura dei  diritti  amministrativi
veniva determinata nell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10,  «sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta». 
    8.1 Nello specifico, la misura dei diritti variava a seconda  che
il servizio fosse potenzialmente destinato: a) all'intero  territorio
nazionale (rispettivamente,  con  riguardo  alla  fornitura  di  reti
pubbliche  di  comunicazione  o  a  quella  del  servizio  telefonico
accessibile al pubblico, per un importo di 111.000 e di  66.500  euro
all'anno); b) a un territorio avente fino a 10  milioni  di  abitanti
(rispettivamente, sempre con riferimento alle due forniture,  per  un
importo di 55.500 e di 27.750 euro  all'anno);  c)  a  un  territorio
avente fino a 200 mila abitanti (rispettivamente, come sopra, per  un
importo di 27.750 e di 11.500 euro all'anno). 
    8.2 Successivamente l'art. 6, comma 4, lettere a), b), c)  e  d),
del decreto-legge n. 145 del 2013, come convertito, novellava  -  con
effetto a decorrere dal 24 dicembre 2013 - il solo art. 1,  comma  1,
dell'Allegato n. 10 al cod. comunicazioni elettroniche, limitandosi a
intervenire sulla misura  dei  diritti  amministrativi  dovuti  dalle
imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000.  Per  tali
ipotesi si stabiliva che l'importo  fosse  determinato -  sempre  per
legge - attraverso una cifra riferita al numero di  utenti  effettivi
dell'impresa (specificamente  300  euro  ogni  mille  utenti  per  le
licenze reti e 100 euro ogni mille utenti per le licenze voce). 
    8.3 Da ultimo, l'art. 5 della legge n. 115  del  2015  modificava
ulteriormente  le   disposizioni   in   questione,   giungendo   alla
formulazione vigente a far  data  dal  18  agosto  2015.  La  novella
apportata   nel   2015   ha   introdotto   specifici   obblighi    di
rendicontazione, integrando l'art. 34 con il comma 2-ter che dispone:
«Il Ministero, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi  amministrativi
sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo  complessivo
dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e  2-bis.
In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti  e
i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». 
    8.4 Sempre l'art. 5 della legge n. 115 del 2015 ha poi nuovamente
modificato le disposizioni dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10,
rideterminando come di seguito i criteri di ripartizione dei  diritti
amministrativi e la loro entita' «a) nel caso di  fornitura  di  reti
pubbliche di  comunicazioni:  1)  sull'intero  territorio  nazionale:
127.000 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e  fino  a
10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente  piu'
di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti:  32.000  euro;  4)  su  un
territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000  euro;  5)  per  le
imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti  finali  in
numero pari o inferiore a 50.000: 500  euro  ogni  mille  utenti.  Il
numero  degli  utenti  e'  calcolato  sul  quantitativo  delle  linee
attivate a ciascun  utente  finale;  b)  nel  caso  di  fornitura  di
servizio  telefonico  accessibile   al   pubblico:   1)   sull'intero
territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente piu' di
1 milione e fino a 10 milioni di abitanti:  32.000  euro;  3)  su  un
territorio avente piu' di 200.000 e fino a  1  milione  di  abitanti:
12.500 euro; 4) su un territorio  avente  fino  a  200.000  abitanti:
6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente
a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000:  300  euro  ogni
mille utenti. Il numero degli utenti e'  calcolato  sul  quantitativo
delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale ...». 
    9. Cosi' ricostruito il  quadro  normativo  di  riferimento,  nel
merito la normativa interna di recepimento della direttiva 2002/20/CE
non pare aver rispettato gli obiettivi e i  principi  dalla  medesima
disposti: tanto con riferimento  agli  obblighi  di  rendicontazione,
necessari a garantire la trasparenza e la corrispondenza fra costi  e
diritti amministrativi,  quanto  con  riguardo  all'esigenza  di  una
distribuzione proporzionata, obiettiva e trasparente di tali  diritti
fra le imprese. L'art.  34  del  cod.  comunicazioni  elettroniche  e
l'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo codice, si pongono
pertanto in possibile contrasto con i parametri dedotti, di cui  agli
articoli 11 e 117  della  Costituzione  in  relazione  agli  obblighi
imposti  dagli  articoli  288  e  291  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione  europea  e,  in  particolare,  a  quelli  dettati  dalla
direttiva 2002/20/CE nei considerando numeri 30 e 31 e nell'art. 12. 
    10.  In  termini  piu'  specifici,  le  norme  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche censurate, nella formulazione  antecedente
alla novella introdotta con la legge  n.  115  del  2015,  non  hanno
contemplato  l'obbligo  di  rendicontazione  e  i  doveri   ad   esso
conseguenti, il che avrebbe violato non solo  le  prescrizioni  della
direttiva, ma anche il principio di imparzialita' e di buon andamento
della pubblica amministrazione, di cui all'art.  97,  secondo  comma,
della Costituzione. 
    11.  Quanto  ai  criteri  adottati  per  distribuire  i   diritti
amministrativi fra le imprese, va censurata la  scelta  dell'art.  1,
comma 1, dell'Allegato n. 10 cit., presente in tutte le  formulazioni
succedutesi nel tempo,  di  utilizzare  quale  criterio  generale  di
determinazione  di  tali  diritti  quello  degli  utenti  potenziali,
anziche' quello della capacita' economica e  reddituale  sul  mercato
delle imprese, il che si pone in contrasto con le prescrizioni  della
direttiva, per mancato rispetto della  proporzionalita',  e  con  gli
articoli 3 della Costituzione e 20 e 21 CDFUE, sotto  il  profilo  di
una irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra  diverse  imprese
operanti sul mercato. 
    12. Infine, con riguardo al metodo di  stima  introdotto  con  le
riforme del 2013 e del 2015 a beneficio delle imprese con  un  numero
di utenti effettivi pari  o  inferiore  a  50.000,  vale  a  dire  la
previsione di  una  cifra  fissa  ogni  mille  utenti,  va  parimenti
censurata la  non  corrispondenza  anche  di  tale  criterio  con  la
effettiva capacita' reddituale e produttiva di ciascun operatore,  il
che renderebbe piu' difficoltoso l'accesso al mercato e ostacolerebbe
la concorrenza, in violazione sia delle prescrizioni della direttiva,
sia delle norme fondamentali predette. 
    13. Pertanto,  alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,
appaiono rilevanti e non manifestamente  infondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art.  34  (in  materia  di  «diritti
amministrativi») del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  in
combinato disposto con l'art. 1 («diritti amministrativi») All. 10 al
medesimo testo di legge, per violazione degli articoli 11, 117  della
Costituzione, 288, 291 TFUE, nonche' degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione,  nonche'  articoli  20  e  21  CDFUE,  art.  106  TFUE,
illustrate nel corpo della presente ordinanza. 
    13.1 Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    13.2 Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
    13.3 Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva.  

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): 
        i) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34 (in materia  di
«diritti amministrativi») del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
259, in combinato disposto con l'art.  1  («diritti  amministrativi»)
All. 10 al medesimo testo di legge, per violazione degli articoli 11,
117 della Costituzione, 288, 291 TFUE, nonche' degli articoli 3 e  97
della Costituzione, nonche' articoli 20 e 21 CDFUE,  art.  106  TFUE,
nei sensi di cui in motivazione; 
        ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  il  presente  giudizio  previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita'; 
        iii) ordina che, a cura della Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  25
giugno 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Giancarlo Montedoro, Presidente 
        Giordano Lamberti, consigliere 
        Davide Ponte, consigliere, estensore 
        Lorenzo Cordi', consigliere 
        Giovanni Gallone, consigliere 
 
                      Il Presidente: Montedoro 
 
 
                                                  L'estensore: Ponte