Reg. ord. n. 122 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Consiglio di Stato del 30/06/2026
Tra: Amazon Italia Services srl, Amazon Italia logistica srl, Amazon Europe Core sarl ed altri 1 C/ Autorità garante per la concorrenza e il mercato
Oggetto:
Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Avvio della fase istruttoria in contraddittorio – Termine – Obbligo per il giudice nazionale, in applicazione degli artt. 4, paragrafo 5, e 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1, nonché dell’art. 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/2023, e nell’ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, di disapplicare l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, in combinato disposto con l’art. 31 della legge n. 287 del 1990, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Denunciata disapplicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, imposta dalle decisioni della Corte di giustizia, che determina un grave vulnus al principio di legalità in materia di sanzioni, rendendo non predeterminabile un preciso limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio – Previsione di un termine ragionevole che può generare una disparità di trattamento tra i diversi operatori parimenti sottoposti alla disciplina in materia di concorrenza – Conflitto con il principio di ragionevolezza – Obbligo di disapplicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, derivante dalle citate pronunce della Corte di giustizia, che determina un’applicazione retroattiva della sanzione punitiva di natura sostanzialmente penale sfavorevole ai soggetti sanzionati – Lesione del principio di irretroattività sfavorevole – Principio del termine ragionevole che, per come interpretato dalla Corte di giustizia, ove violato, non comporta ex se l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo, basato sugli artt. 101 o 102 del TFUE – Incompatibilità con i principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, vista l’impossibilità di far valere in giudizio il vizio di violazione di legge per il mancato rispetto del termine decadenziale di contestazione dell’illecito – Eccessivo ed irragionevole vantaggio per l’Autorità a discapito della posizione dei soggetti sanzionati – Mancanza di un termine determinato per l’avvio dell’istruttoria e contestuale applicazione del principio del termine ragionevole che impediscono alla stessa Autorità di prevedere in modo attendibile il lasso temporale ad essa riconosciuto per procedere alla contestazione – Violazione del principio del buon andamento e della tempestività dell’azione amministrativa – Lesione del principio di certezza del diritto, attesa l’impossibilità anche per gli operatori economici di prevedere il termine di esercizio del potere sanzionatorio attribuito all’Autorità – Non applicabilità di un termine predeterminato per l’avvio dell’istruttoria che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al potere sanzionatorio dell’Autorità e quelli soggetti al medesimo potere delle altre autorità indipendenti che beneficiano di un preciso termine di contestazione – Lesione del principio di ragionevolezza.
- Legge 2 agosto 2008, n. 130, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, primo comma, 25, secondo comma, 97, secondo comma, e 113, commi primo e secondo.
In via subordinata: Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Avvio della fase istruttoria in contraddittorio – Termine – Omessa previsione, in ragione del dovere di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante dall’interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/2023, e nell’ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, di un termine determinato per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Denunciata disapplicazione del suddetto termine e mancata previsione di un termine predeterminato per la contestazione dell’illecito che comporta un grave vulnus al principio di legalità in materia di sanzioni, rendendo non predeterminabile un preciso limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio – Previsione di un termine ragionevole che può generare una disparità di trattamento tra i diversi operatori parimenti sottoposti alla disciplina in materia di concorrenza – Conflitto con il principio di ragionevolezza – Obbligo di disapplicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, derivante dalle citate pronunce della Corte di giustizia, che determina un’applicazione retroattiva della sanzione punitiva di natura sostanzialmente penale sfavorevole ai soggetti sanzionati – Lesione del principio di irretroattività sfavorevole – Principio del termine ragionevole che, per come interpretato dalla Corte di giustizia, ove violato, non comporta ex se l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo, basato sugli artt. 101 o 102 del TFUE – Incompatibilità con i principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, vista l’impossibilità di far valere in giudizio il vizio di violazione di legge per il mancato rispetto del termine decadenziale di contestazione dell’illecito – Eccessivo ed irragionevole vantaggio per l’Autorità a discapito della posizione dei soggetti sanzionati – Mancanza di un termine determinato per l’avvio dell’istruttoria e contestuale applicazione del principio del termine ragionevole che impediscono alla stessa Autorità di prevedere in modo attendibile il lasso temporale ad essa riconosciuto per procedere alla contestazione – Violazione del principio del buon andamento e della tempestività dell’azione amministrativa – Lesione del principio di certezza del diritto, attesa l’impossibilità anche per gli operatori economici di prevedere il termine di esercizio del potere sanzionatorio attribuito all’Autorità – Non applicabilità di un termine predeterminato per l’avvio dell’istruttoria che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al potere sanzionatorio dell’Autorità e quelli soggetti al medesimo potere delle altre autorità indipendenti che beneficiano di un preciso termine di contestazione – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali che impongono i requisiti dell’accessibilità, chiarezza, precisione e prevedibilità ex ante delle fonti che disciplinano i presupposti dell’illecito avente natura sostanzialmente penale e delle relative conseguenze sanzionatorie.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14; legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 11, 23, 24, primo comma, 25, secondo comma, 97, secondo comma, 113, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 49; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.7.
Norme impugnate:
legge del 24/11/1981 Num. 689 Art. 14
legge del 10/10/1990 Num. 287 Art. 31
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 23
Costituzione Art. 24 Co. 1
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 113 Co. 1
Costituzione Art. 113 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 7