Reg. ord. n. 122 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 30/06/2026

Tra: Amazon Italia Services srl, Amazon Italia logistica srl, Amazon Europe Core sarl ed altri 1  C/ Autorità garante per la concorrenza e il mercato



Oggetto:

Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Avvio della fase istruttoria in contraddittorio – Termine – Obbligo per il giudice nazionale, in applicazione degli artt. 4, paragrafo 5, e 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1, nonché dell’art. 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/2023, e nell’ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, di disapplicare l’art. 14 della legge n. 689 del 1981, in combinato disposto con l’art. 31 della legge n. 287 del 1990, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Denunciata disapplicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, imposta dalle decisioni della Corte di giustizia, che determina un grave vulnus al principio di legalità in materia di sanzioni, rendendo non predeterminabile un preciso limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio – Previsione di un termine ragionevole che può generare una disparità di trattamento tra i diversi operatori parimenti sottoposti alla disciplina in materia di concorrenza – Conflitto con il principio di ragionevolezza – Obbligo di disapplicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, derivante dalle citate pronunce della Corte di giustizia, che determina un’applicazione retroattiva della sanzione punitiva di natura sostanzialmente penale sfavorevole ai soggetti sanzionati – Lesione del principio di irretroattività sfavorevole – Principio del termine ragionevole che, per come interpretato dalla Corte di giustizia, ove violato, non comporta ex se l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo, basato sugli artt. 101 o 102 del TFUE – Incompatibilità con i principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, vista l’impossibilità di far valere in giudizio il vizio di violazione di legge per il mancato rispetto del termine decadenziale di contestazione dell’illecito – Eccessivo ed irragionevole vantaggio per l’Autorità a discapito della posizione dei soggetti sanzionati – Mancanza di un termine determinato per l’avvio dell’istruttoria e contestuale applicazione del principio del termine ragionevole che impediscono alla stessa Autorità di prevedere in modo attendibile il lasso temporale ad essa riconosciuto per procedere alla contestazione – Violazione del principio del buon andamento e della tempestività dell’azione amministrativa – Lesione del principio di certezza del diritto, attesa l’impossibilità anche per gli operatori economici di prevedere il termine di esercizio del potere sanzionatorio attribuito all’Autorità – Non applicabilità di un termine predeterminato per l’avvio dell’istruttoria che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al potere sanzionatorio dell’Autorità e quelli soggetti al medesimo potere delle altre autorità indipendenti che beneficiano di un preciso termine di contestazione – Lesione del principio di ragionevolezza.

- Legge 2 agosto 2008, n. 130, art. 2.

- Costituzione, artt. 3, 23, 24, primo comma, 25, secondo comma, 97, secondo comma, e 113, commi primo e secondo.

In via subordinata: Autorità indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – Procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Avvio della fase istruttoria in contraddittorio – Termine – Omessa previsione, in ragione del dovere di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante dall’interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/2023, e nell’ordinanza 18 dicembre 2025, causa C-491/24, di un termine determinato per l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio da parte dell’Autorità nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza – Denunciata disapplicazione del suddetto termine e mancata previsione di un termine predeterminato per la contestazione dell’illecito che comporta un grave vulnus al principio di legalità in materia di sanzioni, rendendo non predeterminabile un preciso limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio – Previsione di un termine ragionevole che può generare una disparità di trattamento tra i diversi operatori parimenti sottoposti alla disciplina in materia di concorrenza – Conflitto con il principio di ragionevolezza – Obbligo di disapplicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, derivante dalle citate pronunce della Corte di giustizia, che determina un’applicazione retroattiva della sanzione punitiva di natura sostanzialmente penale sfavorevole ai soggetti sanzionati – Lesione del principio di irretroattività sfavorevole – Principio del termine ragionevole che, per come interpretato dalla Corte di giustizia, ove violato, non comporta ex se l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo, basato sugli artt. 101 o 102 del TFUE – Incompatibilità con i principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, vista l’impossibilità di far valere in giudizio il vizio di violazione di legge per il mancato rispetto del termine decadenziale di contestazione dell’illecito – Eccessivo ed irragionevole vantaggio per l’Autorità a discapito della posizione dei soggetti sanzionati – Mancanza di un termine determinato per l’avvio dell’istruttoria e contestuale applicazione del principio del termine ragionevole che impediscono alla stessa Autorità di prevedere in modo attendibile il lasso temporale ad essa riconosciuto per procedere alla contestazione – Violazione del principio del buon andamento e della tempestività dell’azione amministrativa – Lesione del principio di certezza del diritto, attesa l’impossibilità anche per gli operatori economici di prevedere il termine di esercizio del potere sanzionatorio attribuito all’Autorità – Non applicabilità di un termine predeterminato per l’avvio dell’istruttoria che determina un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al potere sanzionatorio dell’Autorità e quelli soggetti al medesimo potere delle altre autorità indipendenti che beneficiano di un preciso termine di contestazione – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali che impongono i requisiti dell’accessibilità, chiarezza, precisione e prevedibilità ex ante delle fonti che disciplinano i presupposti dell’illecito avente natura sostanzialmente penale e delle relative conseguenze sanzionatorie.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14; legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 31.

- Costituzione, artt. 3, 11, 23, 24, primo comma, 25, secondo comma, 97, secondo comma, 113, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), art. 49; Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.7.

 

Norme impugnate:

legge  del 02/08/2008  Num. 130  Art. 2
legge  del 24/11/1981  Num. 689  Art. 14
legge  del 10/10/1990  Num. 287  Art. 31


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 23 
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 113    Co.
Costituzione   Art. 113    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2026

Ordinanza del 30 giugno 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Amazon Italia Services Srl  e  altri  contro  l'Autorita'
garante per la concorrenza e il mercato. 
 
Autorita' indipendenti - Autorita' garante della  concorrenza  e  del
  mercato  (AGCM)  -  Procedimenti  sanzionatori   a   tutela   della
  concorrenza - Avvio della fase  istruttoria  in  contraddittorio  -
  Termine - Obbligo per il giudice nazionale, in  applicazione  degli
  artt. 4, paragrafo 5, e  13,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)
  2019/1, nonche' dell'art. 102 TFUE, letti alla luce  del  principio
  di  effettivita',  nell'interpretazione  fornita  dalla  Corte   di
  giustizia dell'Unione europea nella sentenza 30 gennaio 2025, causa
  C-511/2023, e nell'ordinanza 18 dicembre 2025, causa  C-491/24,  di
  disapplicare l'art. 14 della legge n. 689 del  1981,  in  combinato
  disposto con l'art. 31 della legge n. 287 del 1990, nella parte  in
  cui prevede il termine di novanta giorni  per  l'avvio  della  fase
  istruttoria  in  contraddittorio  da   parte   dell'Autorita'   nei
  procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza. 
- Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
  Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il  Trattato
  che istituisce la Comunita' europea e  alcuni  atti  connessi,  con
  atto finale, protocolli e dichiarazioni,  fatto  a  Lisbona  il  13
  dicembre 2007), art. 2. 
In via subordinata: Autorita' indipendenti - Autorita' garante  della
  concorrenza e del mercato  (AGCM)  -  Procedimenti  sanzionatori  a
  tutela  della  concorrenza  -  Avvio  della  fase  istruttoria   in
  contraddittorio - Termine  -  Omessa  previsione,  in  ragione  del
  dovere di disapplicazione del termine di novanta  giorni  derivante
  dall'interpretazione del diritto europeo  fornita  dalla  Corte  di
  giustizia dell'Unione europea nella sentenza 30 gennaio 2025, causa
  C-511/2023, e nell'ordinanza 18 dicembre 2025, causa  C-491/24,  di
  un termine  determinato  per  l'avvio  della  fase  istruttoria  in
  contraddittorio   da   parte   dell'Autorita'   nei    procedimenti
  sanzionatori a tutela della concorrenza. 
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  art.
  14; legge 10 ottobre 1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
  concorrenza e del mercato), art. 31. 


(GU n. 28 del 15-07-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9396 del 2025, proposto da Amazon  Italia  Services
S.r.l., Amazon Italia Logistica S.r.l., Amazon Europe Core S.a'  r.l.
e Amazon Eu S.a'  r.l.,  anche  quale  incorporante  Amazon  Services
Europe S.a' r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentate e  difese  dagli  avvocati  Marcello  Clarich,
Giuliano  Fonderico,  Cristoforo  Osti  e  Alessandra  Prastaro,  con
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello  Clarich  in
Roma, viale Liegi, 32; 
    contro Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    nei confronti Star Progetti  Tecnologie  Applicate  S.p.a.,  Team
Work S.r.l. e Unicotras S.r.l. Societa' Benefit,  non  costituite  in
giudizio; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio (sezione prima) n. 15919/2025. 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il cons.
Dalila Satullo e uditi per le parti gli  avvocati  Marcello  Clarich,
Giuliano  Fonderico,  Cristoforo  Osti,  Alessandra  Prastaro  e  gli
avvocati dello Stato Paolo Gentili e Mattia Cherubini; 
    1. Svolgimento del processo. 
    L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (d'ora in poi
anche   «Autorita'»),   all'esito   dell'istruttoria   avviata    con
comunicazione  del  10  aprile  2019,  con  provvedimento  deliberato
nell'adunanza del 30 novembre 2021 e notificato in  data  9  dicembre
2021, accertava che Amazon Europe Core  S.a'  r.l.,  Amazon  Services
Europe S.a' r.l., Amazon EU S.a' r.l., Amazon Italia Services  S.r.l.
e  Amazon  Italia  Logistica  S.r.l.  avevano  posto  in  essere,  in
violazione dell'art. 102 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  (TFUE),  un  abuso  di  posizione   dominante   «consistente
nell'aver condizionato l'ottenimento da  parte  dei  venditori  terzi
sulla  piattaforma  di  commercio  elettronico  www.amazon.it  di  un
insieme di  vantaggi  in  termini  di  visibilita'  delle  offerte  e
crescita  delle  vendite  delle   offerte   dei   venditori   stessi,
all'acquisto del servizio di logistica offerto da Amazon,  denominato
Logistica di Amazon (o Fulfillment by Amazon)». 
    L'Autorita'  quindi  inibiva  la  prosecuzione   della   condotta
illecita,  imponeva  l'adempimento  di  specifiche  prescrizioni   ed
irrogava  una  sanzione   pecuniaria   complessiva   pari   ad   euro
1.128.596.156,33. 
    Le societa' sanzionate hanno proposto ricorso al Tar, avverso  il
detto provvedimento e alcuni atti presupposti,  articolando  numerosi
motivi relativi sia all'an che al quantum della sanzione irrogata. 
    In particolare,  con  il  secondo  motivo,  le  ricorrenti  hanno
dedotto  l'illegittimita'   del   provvedimento   sanzionatorio   per
tardivita' dell'avvio dell'istruttoria,  sulla  base  delle  seguenti
ragioni:  l'Autorita'  aveva  ricevuto  segnalazioni  in  ordine   ai
comportamenti sanzionati gia' nel novembre 2015 e nel  dicembre  2017
ma ha comunicato l'avvio dell'istruttoria solamente in data 10 aprile
2019, violando in tal modo l'art. 14, legge n. 689/1981,  applicabile
in forza del richiamo operato dall'art. 31, legge n. 287/1990 secondo
il quale, «per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla
violazione della presente legge si osservano, in quanto  applicabili,
le disposizioni contenute al capo I, sezioni I e II, della  legge  24
novembre 1981, n. 689»; anche ove non  si  ritenesse  applicabile  il
richiamato art. 14, l'Autorita' avrebbe violato i  principi  generali
di cui alla legge n. 241/1990, i principi di  efficienza  dell'azione
amministrativa e di certezza delle situazioni giuridiche  soggettive;
il ritardo nella contestazione ha aggravato la  posizione  sia  delle
imprese, con sanzioni piu' elevate in ragione della maggiore durata e
della potenziale espansione della platea dei soggetti  legittimati  a
richiedere un risarcimento, sia  del  mercato,  che  puo'  subire  un
pregiudizio maggiore ove l'intervento dell'Autorita' sia tardivo. 
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha   ritenuto   fondato
solamente il motivo relativo al  difetto  di  motivazione  in  ordine
all'incremento del 50% della sanzione, mentre ha  ritenuto  infondati
tutti gli altri motivi. 
    In  particolare,  il  giudice  di   primo   grado   ha   ritenuto
l'infondatezza   del   motivo   relativo   alla   tardivita'    della
contestazione sulla base delle seguenti ragioni: 
        il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14, legge  n.
689/1981  non  e'  applicabile  in  quanto  la  Corte  di   giustizia
dell'Unione europea, con sentenza del 30 gennaio 2025 emessa in causa
C-511/23, ha affermato che  l'art.  4,  paragrafo  5,  e  l'art.  13,
paragrafo 1, della direttiva UE  2019/1,  nonche'  l'art.  102  TFUE,
letti  alla  luce  del  principio  di  effettivita',  «ostano  a  una
normativa nazionale  che,  nell'ambito  di  un  procedimento  diretto
all'accertamento  di  una  pratica  anticoncorrenziale  condotto   da
un'autorita' nazionale garante della concorrenza, da un lato,  impone
a tale autorita' di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di
tale  procedimento,  mediante   la   comunicazione   degli   addebiti
all'impresa interessata, entro un termine di 90  giorni  a  decorrere
dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi  essenziali
dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima
segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di
tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di
detta autorita' in esito alla procedura d'infrazione, nonche' con  la
decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una  nuova  procedura
d'infrazione riguardante la stessa pratica»; 
        non risulta violato neanche il termine ragionevole richiamato
dalla giurisprudenza europea, in quanto le segnalazioni ricevute  nel
2015 e nel 2017 rientravano  in  un  autonomo  fascicolo  istruttorio
avente ad oggetto una  diversa  fattispecie  di  presunta  frode  per
mancata consegna di articoli acquistati tramite siti di e-commerce  e
sono  state  acquisite  solo  successivamente  all'avvio  della  fase
istruttoria; 
        in  ogni  caso,  il  tempo  impiegato   dall'Autorita'   deve
considerarsi ragionevole in relazione alla  particolare  complessita'
della  fattispecie  oggetto  di  indagine;  cio'  tanto  piu'  se  si
considera che la Corte di giustizia ha precisato che far decorrere il
termine  per  l'avvio  del  procedimento  dalla  prima   segnalazione
dell'asserita violazione puo'  comportare  un  effettivo  pregiudizio
all'indipendenza operativa dell'Autorita'; 
        la Corte di giustizia ha  affermato  che  la  violazione  del
termine ragionevole puo' costituire motivo di  annullamento  solo  se
risulta provato che tale violazione ha  pregiudicato  il  diritto  di
difesa delle imprese interessate; nel caso in esame le ricorrenti non
hanno   indicato    tale    pregiudizio,    che    deve    consistere
nell'impossibilita'  o  difficolta'  di  acquisizione  di   prove   a
discarico a causa dell'ampio lasso di tempo trascorso. 
    Avverso la predetta sentenza le societa'  sanzionate  (Amazon  EU
S.a' r.l., anche quale incorporante Amazon Services Europe S.a' r.l.)
hanno proposto appello, deducendo vari motivi. 
    Per quanto in questa sede rileva, con il primo motivo di  appello
e' stata dedotta: «tardivita' dell'avvio del procedimento: violazione
dell'art. 14,  legge  n.  689/1981  e,  in  ogni  caso,  del  termine
ragionevole  nonche'  dei  principi  di  efficienza,  economicita'  e
tempestivita'  dell'azione  amministrativa  di  cui  alla  legge   n.
241/1990, avuto riguardo anche agli articoli  6  Convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali e 41 e 50 della Carta di Nizza - illogicita'  manifesta,
assenza di motivazione, travisamento dei fatti». 
    In particolare, le societa' hanno censurato la sentenza appellata
nella  parte  in  cui  ha  ritenuto  tempestiva   la   contestazione,
evidenziando che: 
        l'interpretazione del  diritto  dell'Unione  non  e'  affatto
chiara, come conferma l'attuale pendenza di due rinvii pregiudiziali,
idonea a giustificare la sospensione  impropria  anche  del  presente
giudizio; 
        il  Tribunale  amministrativo   regionale   ha   erroneamente
ritenuto  che  fosse  comunque  rispettato  il  termine  ragionevole;
infatti, le segnalazioni del 2015 e del 2017 avevano  ad  oggetto  le
medesime condotte e la stessa qualificazione in termini di  abuso  di
posizione dominante del fatto contestato ed e'  irrealistico  che  il
procedimento sia stato avviato sulla base delle sole pagine  internet
acquisite al fascicolo in data 8 aprile 2019, appena due giorni prima
della delibera di avvio; la circostanza che le segnalazioni facessero
parte di  un  separato  fascicolo  e'  irrilevante,  stante  l'unita'
soggettiva dell'Autorita' e  la  rilevanza  puramente  interna  della
ripartizione dei fascicoli tra i vari funzionari; la circostanza  che
le segnalazioni siano state acquisite al fascicolo  istruttorio  dopo
l'avvio non puo' impedire di ancorare  alle  stesse  il  decorso  del
termine ragionevole,  essendo  altrimenti  rimessa  all'Autorita'  la
possibilita', mediante una formale acquisizione postuma, di sottrarsi
all'applicazione  del  predetto  termine;   l'asserita   complessita'
dell'istruttoria, affermata dal giudice di primo grado, non ha  alcun
fondamento, non avendo l'Autorita' provato di avere  svolto  indagini
ulteriori rispetto alla mera acquisizione delle pagine  internet  due
giorni  prima  dell'avvio  del  procedimento;  l'art.  14,  legge  n.
689/1981  e'  conforme  al  diritto  dell'Unione  europea  e  la  sua
disapplicazione determinerebbe una lesione del principio di legalita'
applicabile alle sanzioni amministrative aventi carattere punitivo; 
        subordinare l'annullamento del provvedimento  per  violazione
del termine ragionevole alla prova del  pregiudizio  del  diritto  di
difesa lede il principio di autonomia procedurale degli Stati  membri
e compromette la funzione costituzionale della previsione di termini,
posta a garanzia del principio di legalita'. 
    Si e' costituita in giudizio l'Autorita' resistendo  al  ricorso.
L'Autorita'  ha  proposto  anche  ricorso  in  appello   incidentale,
chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in  cui  ha
accolto il ricorso di primo grado con riferimento all'aumento del 50%
della sanzione irrogata. 
    Il collegio, con ordinanza n. 118 del 14 gennaio 2026, ha accolto
la  domanda  cautelare  proposta  da  parte  appellante   principale,
sospendendo in parte qua l'esecutivita' della sentenza  impugnata,  e
l'efficacia del provvedimento impugnato, nella sola parte relativa ai
rimedi imposti. 
    A seguito  del  deposito  di  memorie  e  documenti,  all'udienza
pubblica del 28 aprile 2026 i difensori hanno discusso e l'Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto che questo collegio, ove  ritenga  di
disporre la  sospensione  impropria  del  giudizio  in  attesa  della
decisione della Corte  di  giustizia  sulla  questione  pregiudiziale
sollevata in altro giudizio da questa sezione con ordinanza  n.  4151
del 14 maggio 2025, a modifica dell'ordinanza cautelare  n.  118/2026
revochi la  sospensione  dei  rimedi  imposti  con  il  provvedimento
impugnato, nella parte in cui gli stessi coincidono con  gli  impegni
assunti da Amazon nel procedimento avviato dalla Commissione  europea
relativamente  al  medesimo  illecito   commesso   in   altri   Stati
dell'Unione diversi dall'Italia. 
    Il collegio ha quindi assunto la causa in decisione. 
    2. Sulla eccezione di inammissibilita' della memoria  di  replica
del 17 aprile 2026. 
    Prima di tutto deve essere esaminata l'eccezione,  sollevata  nel
corso della discussione dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo
cui  sarebbe  inammissibile  la  memoria  di  replica  di  59  pagine
depositata da parte appellante principale il 17 aprile 2026,  poiche'
non si tratterebbe di repliche a nuovi documenti e a nuove memorie ex
art. 73, comma 1, c.p.a. 
    Il collegio ritiene che una pronuncia su siffatta  eccezione  sia
del tutto irrilevante data l'ininfluenza della  detta  memoria  sulle
questioni di costituzionalita' che  vengono  sollevate,  tra  l'altro
d'ufficio, con la presente ordinanza. 
    3. Sull'istanza di sospensione del presente giudizio. 
    Deve essere poi respinta l'istanza di  sospensione  del  presente
giudizio,  formulata  da  parte  appellante  principale  al  fine  di
attendere  la  decisione  della  Corte  di   giustizia   sul   rinvio
pregiudiziale di interpretazione effettuato da questo  Consiglio  con
ordinanza n. 4151/2025. 
    Secondo la sistematizzazione recentemente  operata  dall'adunanza
plenaria di questo Consiglio di Stato  con  sentenza  n.  4/2024,  la
sospensione richiesta dalle societa' appellanti  e'  una  sospensione
impropria «in senso lato». Tale sospensione puo' essere  disposta  al
fine di attendere la definizione di una  questione  pregiudiziale  di
interpretazione pendente davanti alla Corte di giustizia sollevata in
altro giudizio e rilevante ai fini della decisione, a condizione  che
le parti, come nel caso in esame, non abbiano manifestato l'interesse
ad  interloquire  direttamente  davanti  alla  Corte   stessa   sulla
questione medesima. 
    Come evidenziato dall'adunanza plenaria, le esigenze di  economia
processuale sottese  all'istituto  della  sospensione  impropria  «in
senso lato»  possono  essere  soddisfatte  anche  da  altri  istituti
previsti dal c.p.a. Nel caso in  esame  l'esigenza  di  attendere  la
pronuncia della Corte di  giustizia  prima  della  definizione  della
presente controversia e'  allo  stato  pienamente  soddisfatta  dalla
sospensione impropria «in senso stretto» che consegue alla rimessione
alla Corte costituzionale, di cui appresso si dira'. 
    Va peraltro rilevato che nel caso di specie  la  rimessione  alla
Corte costituzionale e' particolarmente necessaria, sia in quanto  le
decisioni sin qui emesse dalla Corte  di  giustizia  con  riferimento
alla conformita' dell'art. 14, legge n. 689/1981 al  diritto  europeo
destano dubbi di compatibilita' con  i  principi  fondamentali  della
Costituzione italiana, sia in quanto tale rimessione puo'  consentire
alla  Corte  costituzionale,  ove  dalla  stessa  ritenuto  utile   o
necessario, di dialogare  direttamente  con  la  Corte  di  giustizia
utilizzando lo strumento del rinvio pregiudiziale (v. ordinanza Corte
costituzionale n. 24/2017). 
    4. Sull'istanza di  modifica  dell'ordinanza  cautelare  proposta
dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile, e
comunque va respinta, la domanda con cui l'Autorita'  ha  chiesto  la
modifica dell'ordinanza cautelare n. 118/2026. 
    In primo luogo, si  osserva  che  non  si  e'  verificata  alcuna
sopravvenienza  tale  da  giustificare  la  modifica  richiesta,  non
potendosi considerare tale il tempo  necessario  per  la  definizione
dell'incidente  di  costituzionalita'  sollevato  con   la   presente
ordinanza. Peraltro, nell'ordinanza cautelare di sospensione  si  era
gia' dato  atto  della  possibilita'  di  attendere  quanto  meno  la
definizione della questione  pregiudiziale  ancora  pendente  dinanzi
alla Corte di giustizia UE (causa C-341/25), circostanza che conferma
ulteriormente che gli ampi tempi del giudizio erano gia' stati  presi
in considerazione in sede cautelare. 
    Inoltre,  contrariamente  a  quanto   sostenuto   dall'Avvocatura
generale dello Stato, l'ordinanza cautelare, nel sospendere i  rimedi
specifici imposti  dall'Autorita',  non  pregiudica  le  esigenze  di
tutela della concorrenza sul  mercato  italiano  cui  l'adozione  del
provvedimento impugnato e' funzionale.  Infatti,  pur  essendo  stato
sospeso l'ordine di adottare i rimedi specifici di cui  al  punto  c)
del detto provvedimento, resta pienamente  efficace  l'inibitoria  di
cui al punto b) del medesimo provvedimento, con  cui  l'Autorita'  ha
disposto che le societa' pongano immediatamente fine ai comportamenti
distorsivi della concorrenza di cui alla lettera a) e si astengano in
futuro  dall'attuare  comportamenti   analoghi   a   quelli   oggetto
dell'infrazione accertata. In altri termini le  societa'  appellanti,
pur non essendo provvisoriamente vincolate  all'adozione  dei  rimedi
specifici oggetto  di  sospensione,  devono  comunque  adottare  ogni
misura idonea a far cessare l'illecito anticoncorrenziale. 
    5.    Sul    procedimento    sanzionatorio    dell'Autorita'    e
sull'applicabilita' dell'art. 14, legge n. 689/1981. 
    Il procedimento dell'Autorita',  diretto  ad  accertare  illeciti
antitrust e ad applicare le relative sanzioni,  si  articola  in  due
fasi: una fase preliminare (cd. preistruttoria) e una successiva fase
istruttoria in senso proprio. 
    Nella  fase  preistruttoria  l'amministrazione,  sulla  base   di
segnalazioni, denunce, esposti, notizie o informazioni  autonomamente
acquisite, procede ad un'indagine preliminare sulla  sussistenza  dei
presupposti  per  procedere  all'avvio   dell'istruttoria.   Con   la
comunicazione di avvio dell'istruttoria, regolata dall'art. 6 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  217/1998,  si  apre  la  fase
istruttoria  in  contraddittorio  con   le   imprese,   nella   quale
l'Autorita' puo' esercitare penetranti poteri di indagine.  All'esito
della  fase  istruttoria  viene  adottata  la   comunicazione   delle
risultanze istruttorie, cui seguono  le  difese  finali,  l'eventuale
audizione delle parti e, infine, l'adozione del provvedimento finale. 
    Cio' premesso, il Consiglio  di  Stato,  con  una  giurisprudenza
oramai consolidata (v. tra le tante, sez. VI: 5 aprile 2023, n. 3505;
10 febbraio 2023, n. 1468; 4 ottobre 2022, n. 8505; 9 maggio 2022, n.
3570; 21 gennaio 2020, n. 512; da ultimo  anche  ordinanze  9  luglio
2024, n. 6057 e 14 maggio 2025,  n.  4151),  ritiene  applicabile  ai
procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorita' l'art. 14, legge  n.
689/1981, secondo cui  (comma  secondo),  «"Se  non  e'  avvenuta  la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a  quelli  residenti  all'estero
entro il termine di trecentosessanta  giorni  dall'accertamento».  In
particolare, entro il termine di cui all'art. 14, legge  n.  689/1981
deve intervenire la comunicazione dell'avvio della fase  istruttoria,
che costituisce il primo atto con  cui  si  contesta  la  commissione
dell'illecito e contiene l'indicazione degli elementi essenziali  del
presunto illecito. 
    L'applicabilita'  ai  procedimenti  sanzionatori  antitrust   del
termine di cui all'art. 14, legge n. 689/1981 si fonda sui principali
seguenti argomenti: 
        in forza dell'art. 12, legge n.  689/1981,  l'art.  14  della
medesima legge deve essere osservato, in quanto applicabile  e  salvo
che  non  sia  diversamente  stabilito,   per   tutte   le   sanzioni
amministrative aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro; 
          l'art. 31, legge n.  287/1990  prevede  espressamente  che,
«per  le  sanzioni   amministrative   pecuniarie   conseguenti   alla
violazione della presente legge si osservano, in quanto  applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
novembre 1981, n. 689»; 
        il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  217/1998
(Regolamento recante norme in materia  di  procedure  istruttorie  di
competenza  dell'Autorita'),  non  prevedendo  un  termine   per   la
contestazione  degli  addebiti,  non  contiene  alcuna  deroga   alla
scansione procedimentale contemplata dall'art. 14, legge n. 689/1981. 
    Inoltre, e' stato evidenziato che la  previsione  di  un  termine
perentorio per la contestazione dell'illecito  assicura  il  rispetto
del diritto di difesa e  dei  principi  di  legalita'  e  del  giusto
procedimento, cui sono assoggettate le sanzioni amministrative e,  in
particolare, quelle aventi natura  sostanzialmente  penale.  Infatti,
come affermato dalla Corte costituzionale,  in  materia  di  sanzioni
amministrative  il  principio  di  legalita'  non  solo   impone   la
predeterminazione «ex lege  di  rigorosi  criteri  di  esercizio  del
potere,  della  configurazione  della  norma  di  condotta   la   cui
inosservanza e' soggetta a sanzione, della tipologia e  della  misura
della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti»,
ma  deve   modellare   anche   la   formazione   procedimentale   del
provvedimento  afflittivo  con  specifico  riguardo  alla   scansione
cronologica dell'esercizio del potere  (v.  Corte  costituzionale  n.
151/2021, punto 5.). 
    Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio  sopra  citata,  il
decorso del termine di novanta giorni di cui all'art.  14,  legge  n.
689/1981 e' collegato,  non  gia'  alla  data  di  commissione  della
violazione, bensi' al tempo  di  accertamento  dell'infrazione.  Deve
quindi  farsi  riferimento  non   alla   mera   notizia   del   fatto
ipoteticamente    sanzionabile    nella    sua    materialita',    ma
all'acquisizione  della  piena  conoscenza  della  condotta  illecita
implicante il riscontro (allo  scopo  di  una  corretta  formulazione
della  contestazione)   della   sussistenza   e   della   consistenza
dell'infrazione e dei  suoi  effetti.  Infine,  questo  Consiglio  ha
precisato che il termine di decadenza fissato dall'art. 14, legge  n.
689/1981,  essendo  stabilito  con  riguardo   ai   procedimenti   di
irrogazione  di  sanzioni  pecuniarie,  si   applica   esclusivamente
all'esercizio  della  potesta'  sanzionatoria   (si   veda,   mutatis
mutandis, con riferimento alla  garanzia  del  ne  bis  in  idem  con
riguardo alle sanzioni irrogate dall'Autorita' in materia di pratiche
commerciali scorrette, la sentenza di questa sezione 22  marzo  2024,
n.  2791,  §§17-18).  Pertanto,  laddove  l'Autorita'  decada   dalla
possibilita'  di  esercitare  tale  potere,  non  rispettando   detto
termine, potra' nondimeno esercitare gli ulteriori poteri che le sono
attribuiti,  e  segnatamente  quello  di  «diffida»,   ordinando   al
responsabile la cessazione  dell'infrazione  e  dei  suoi  effetti  e
vietandone la reiterazione per il futuro (v. punto 49 ordinanza Cons.
Stato,  sez.  VI,  9  luglio  2024,  n.  6057  e  giurisprudenza  ivi
richiamata). 
    6. Le decisioni della Corte di giustizia (sentenza del 30 gennaio
2025, emessa in causa C-  511/23;  ordinanza  del  18  dicembre  2025
emessa in causa C - 491/24). 
    La Corte di giustizia dell'Unione europea con le decisioni  sopra
richiamate ha affermato che, «in assenza di una  normativa  specifica
dell'Unione che  disciplini  i  termini  procedurali  in  materia  di
accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni  da  parte
delle autorita' nazionali  garanti  della  concorrenza,  spetta  agli
Stati membri adottare e applicare le norme procedurali  nazionali  in
tale  settore»;  tuttavia,  i  termini  previsti   dalla   disciplina
nazionale devono essere conformi  al  principio  di  effettivita'  e,
pertanto,   «non   devono   rendere   praticamente   impossibile    o
eccessivamente difficile l'attuazione di tale diritto e,  per  quanto
riguarda in particolare il settore  del  diritto  della  concorrenza,
essi devono assicurarsi che le norme che  adottano  o  applicano  non
pregiudichino l'effettiva  applicazione  degli  articoli  101  e  102
TFUE». 
    In particolare, la disciplina  nazionale  che  fissa  termini  in
materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni
da parte delle autorita' nazionali  garanti  della  concorrenza  deve
rispondere ad un  bilanciamento  tra  le  esigenze  di  certezza  del
diritto e l'effettiva attuazione della disciplina europea in  materia
di  concorrenza;  al  fine  di  verificare   l'equilibrio   di   tale
bilanciamento «occorre prendere in considerazione, in particolare, la
durata del termine di cui trattasi nonche' l'insieme delle  modalita'
della sua applicazione, quali la data a partire dalla quale inizia  a
decorrere, le modalita' adottate per dare inizio al decorso di  detto
termine nonche' quelle che consentono la sua  sospensione  o  la  sua
interruzione» e tenere conto «delle peculiarita' dei casi in  materia
di diritto della concorrenza e, in particolare, del  fatto  che  tali
casi  richiedono  di  norma  una  complessa  analisi   materiale   ed
economica». 
    Inoltre, la ragionevolezza della durata della fase anteriore alla
comunicazione degli addebiti deve essere  valutata  alla  luce  delle
circostanze proprie di ciascun  caso  di  specie  e  deve  consentire
all'Autorita', «non solo di procedere a tutte le  misure  istruttorie
preliminari nonche' alle valutazioni di fatto  e  di  diritto  spesso
complesse, necessarie per valutare se l'avvio della fase  istruttoria
in contraddittorio  sia  giustificato,  ma  anche  di  scegliere,  in
funzione  del  grado  di  priorita'  che,  nell'esercizio  della  sua
indipendenza   operativa,   intende   accordare   a   una   procedura
d'infrazione in corso, il momento piu' opportuno per avviare, se  del
caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest'ultima». 
    Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che  la
conseguenza della decadenza, che  la  normativa  nazionale  in  esame
ricollega all'inosservanza del termine di cui trattasi, e'  idonea  a
generare un rischio sistemico di impunita'  per  i  fatti  integranti
infrazioni al diritto della concorrenza dell'Unione. In  particolare,
la normativa nazionale potrebbe comportare che un numero rilevante di
infrazioni alle norme in materia di concorrenza non siano oggetto  di
sanzioni efficaci e dissuasive. 
    Inoltre, l'impossibilita' per l'Autorita' di  avviare  una  nuova
procedura d'infrazione al fine di adottare siffatte sanzioni potrebbe
indurre le  imprese  a  mantenere  pratiche  anticoncorrenziali,  con
conseguente  grave  compromissione  dell'effettiva  attuazione  delle
norme del diritto della concorrenza dell'Unione. La Corte ha aggiunto
che dall'applicazione della disciplina nazionale  potrebbe  scaturire
un'ingerenza nell'indipendenza operativa  dell'Autorita',  la  quale,
come sopra esposto, deve mantenere la possibilita', in  funzione  del
grado di priorita', di individuare  il  momento  piu'  opportuno  per
avviare la fase istruttoria in contraddittorio. 
    La Corte di giustizia ha poi ritenuto che, al fine di considerare
la disciplina nazionale  compatibile  con  il  diritto  europeo,  non
possano valorizzarsi ne' i criteri per l'individuazione  del  dies  a
quo del termine in esame (ravvisabile nel momento di acquisizione  da
parte dell'Autorita' della piena conoscenza della  condotta  illecita
implicante  il  riscontro  della  sussistenza  e  della   consistenza
dell'infrazione e  dei  suoi  effetti)  ne'  la  permanenza  in  capo
all'Autorita', anche dopo il decorso del termine in esame, di  poteri
diretti ad inibire la condotta illecita,  esaurendosi  esclusivamente
il potere di irrogare la sanzione pecuniaria. 
    Quanto al primo profilo, la Corte di giustizia ha  rilevato  che,
pur ipotizzando che il  termine  non  inizi  a  decorrere  prima  che
l'Autorita'  abbia  potuto  avere  piena  conoscenza  degli  elementi
essenziali dell'asserita infrazione, con  la  conseguente  fissazione
del  dies  a  quo  in  una  data  successiva  a  quella  della  prima
segnalazione, un'autorita' nazionale garante della concorrenza, anche
qualora abbia gia' dimostrato l'esistenza degli  elementi  essenziali
dell'asserita violazione, deve  avere  comunque  la  possibilita'  di
rinviare  temporaneamente   l'avvio   della   fase   istruttoria   in
contraddittorio (v., in particolare, punto 83 dell'ordinanza  del  18
dicembre 2025). 
    Quanto al secondo profilo, la Corte di giustizia  ha  evidenziato
che l'applicazione  del  termine  al  solo  potere  sanzionatorio  e'
comunque  inidonea  a  garantire  un'applicazione   effettiva   degli
articoli 101 e 102 TFUE, che impongono agli Stati membri di  adottare
e  garantire  l'esecuzione  di  un  regime  di  sanzioni  efficaci  e
dissuasive,  essendo  possibile  solo   in   casi   eccezionali   che
un'autorita'  nazionale  garante  della  concorrenza  si   limiti   a
constatare l'infrazione senza infliggere sanzioni (v. punto 77  della
sentenza del 30  gennaio  2025  e  punto  90  dell'ordinanza  del  18
dicembre 2025). 
    La Corte di giustizia ha infine evidenziato che i  diritti  della
difesa delle imprese sottoposte al procedimento non possono risultare
violati per il  solo  fatto  dell'inosservanza  del  termine  di  cui
trattasi, giacche' l'impresa «restera', in ogni  caso,  in  grado  di
esercitare effettivamente i suoi diritti  della  difesa,  purche'  si
garantisca che nessuna  decisione  possa  essere  adottata  nei  suoi
confronti dall'autorita' nazionale garante  della  concorrenza  senza
che   quest'ultima   abbia   condotto   una   fase   istruttoria   in
contraddittorio, nel corso della quale detta  societa'  abbia  potuto
far valere pienamente i suoi diritti  della  difesa»  (v.  sul  punto
anche la sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2026 emessa
in causa C-588/24, punto 76, secondo cui la violazione del  principio
del rispetto del termine ragionevole puo'  condurre  all'annullamento
della decisione solamente se  l'impresa  prova  che  per  l'eccessiva
durata del procedimento essa ha incontrato difficolta' per difendersi
contro le allegazioni dell'Autorita'). 
    Conclusivamente, quindi, la Corte di  giustizia,  nella  sentenza
del 30 gennaio 2025, emessa in causa C- 511/23, ha affermato: «l'art.
4, paragrafo 5, e l'art. 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  che
conferisce alle  autorita'  garanti  della  concorrenza  degli  Stati
membri poteri  di  applicazione  piu'  efficace  e  che  assicura  il
corretto funzionamento del mercato interno, nonche' l'art. 102  TFUE,
letti  alla  luce  del  principio  di  effettivita',  devono   essere
interpretati nel senso che: essi ostano  a  una  normativa  nazionale
che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento  di  una
pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorita' nazionale garante
della concorrenza, da un lato, impone a tale autorita' di avviare  la
fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la
comunicazione  degli  addebiti  all'impresa  interessata,  entro   un
termine di novanta giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a
conoscenza  degli  elementi  essenziali   dell'asserita   violazione,
potendo   questi   ultimi   esaurirsi   nella   prima    segnalazione
dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine
con  l'annullamento  integrale  del  provvedimento  finale  di  detta
autorita' in  esito  alla  procedura  d'infrazione,  nonche'  con  la
decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una  nuova  procedura
d'infrazione riguardante la stessa pratica». 
    Similmente la Corte di giustizia, nell'ordinanza del 18  dicembre
2025 emessa in causa C - 491/24, ha affermato: «l'art.  4,  paragrafo
5, e  l'art.  13,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2019/1  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che
conferisce alle  autorita'  garanti  della  concorrenza  degli  Stati
membri poteri  di  applicazione  piu'  efficace  e  che  assicura  il
corretto funzionamento del mercato interno, nonche' l'art. 101  TFUE,
letti  alla  luce  del  principio  di  effettivita',  devono   essere
interpretati nel senso che: essi ostano  a  una  normativa  nazionale
che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento  di  una
pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorita' nazionale garante
della concorrenza, da un lato, impone a tale autorita' di avviare  la
fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la
comunicazione  degli  addebiti  all'impresa  interessata,  entro   un
termine di novanta giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a
conoscenza   dell'asserita   violazione   e,   dall'altro,   sanziona
l'inosservanza di  tale  termine  con  l'annullamento  integrale  del
provvedimento finale di  detta  autorita'  in  esito  alla  procedura
d'infrazione, nonche' con la decadenza dal potere di quest'ultima  di
sanzionare la stessa pratica». 
    7. Oggetto della prima questione di legittimita' costituzionale. 
    E' rilevante e non manifestamente infondata,  per  contrasto  con
gli articoli 3, 23, 25, comma secondo, 24, comma  primo,  113,  commi
primo  e  secondo,  e  97,  comma  secondo,  della  Costituzione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  legge  n.
130/2008, che ordina l'esecuzione del TFUE, come modificato dall'art.
2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,  nei  limiti  in  cui
impone di applicare gli articoli 4, paragrafo 5, e 13,  paragrafo  1,
della direttiva UE 2019/1, nonche' l'art. 102 TFUE, letti  alla  luce
del principio  di  effettivita',  dai  quali  -  nell'interpretazione
fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30  gennaio  2025
emessa nella causa C-511/2023 e nell'ordinanza del 18  dicembre  2025
emessa nella causa C-491/24  -  discende  l'obbligo  per  il  giudice
nazionale di disapplicare l'art. 14, legge n. 689/1981, in  combinato
disposto con l'art. 31, legge n. 287/1990, nella parte in cui prevede
il termine di novanta giorni per l'avvio della  fase  istruttoria  in
contraddittorio da parte dell'Autorita' nei procedimenti sanzionatori
a tutela della concorrenza. 
    7.1. Rilevanza della questione di costituzionalita'. 
    La questione di costituzionalita' sopra  enunciata  e'  rilevante
nel caso in esame per le seguenti ragioni. 
    In primo luogo, le societa' sanzionate hanno dedotto tra i motivi
del ricorso introduttivo di primo grado e tra i motivi di appello  la
violazione dell'art. 14, legge n. 689/1981,  di  cui  questo  giudice
dovrebbe fare applicazione ai fini della definizione del giudizio. 
    In secondo luogo, le decisioni di  interpretazione  pregiudiziale
della Corte di giustizia sopra richiamate, in quanto  chiariscono  il
significato  e  la  portata  di  norme  dell'Unione,   hanno   natura
dichiarativa e si  applicano  retroattivamente  anche  alla  presente
fattispecie (v. tra le tante Corte di giustizia: 15 gennaio 2026,  in
C-692/23; 16  marzo  2023,  in  C-449/2021;  29  settembre  2015,  in
C-276/14). 
    In terzo luogo l'interpretazione del diritto dell'Unione  europea
fornita dalle citate sentenze obbliga questo collegio a  disapplicare
l'art. 14, legge n. 689/1981, in quanto: 
        tale ultima disposizione prevede il termine di novanta giorni
per  la  contestazione  dell'illecito  nei  confronti  dei   soggetti
residenti in Italia e nel caso in esame due delle societa' sanzionate
(Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l.) sono
societa' di diritto italiano aventi sede in Italia; 
        secondo la  costante  giurisprudenza  (v.  giurisprudenza  di
questo Consiglio sopra citata; v. anche Cassazione civ., sez.  II,  7
maggio 2024, n. 12323), il termine previsto dall'art.  14,  legge  n.
689/1981  ha  natura  perentoria,  con  la  conseguenza  che  la  sua
violazione determina l'annullabilita' del provvedimento sanzionatorio
tardivo  e  l'impossibilita'  per  l'amministrazione  di   sanzionare
nuovamente  le   medesime   condotte;   inoltre   tale   conseguenza,
contrariamente a quanto richiesto dalla Corte di giustizia, prescinde
dall'allegazione da parte delle imprese di uno specifico  pregiudizio
al  proprio  diritto  di  difesa  derivante  dalla  tardivita'  della
comunicazione di avvio dell'istruttoria; 
        infine, questo collegio ritiene che  nel  caso  in  esame  il
termine di cui all'art. 14, legge n. 689/1981 decorra dal momento  in
cui l'Autorita' e' venuta  a  conoscenza  dell'illecito  mediante  le
segnalazioni effettuate nel 2015 e nel 2017; dalle  quali  emergevano
nei  tratti  principali  le  condotte   abusive   di   Amazon   (self
preferencing) ed a seguito delle quali l'amministrazione ha mantenuto
un'inerzia di quasi tre anni, limitandosi ad  acquisire,  in  data  8
aprile  2019  e   quindi   appena   due   giorni   prima   dell'avvio
dell'istruttoria, alcuni files dal web che,  avendo  un  rilievo  del
tutto marginale rispetto all'individuazione degli elementi essenziali
dell'illecito  necessari  per  procedere  alla   contestazione,   non
consentono di ritenere soddisfatto l'onere dell'Autorita' di  provare
la     tempestivita'     dell'avvio     dell'istruttoria     rispetto
all'accertamento dell'illecito (su tale  onere  della  prova  v.  tra
l'altro Cassazione civ., sez. lav., 2 aprile 2025, n.  8784,  secondo
cui «l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a  pena
di decadenza per l'esercizio di un diritto  incombe  su  chi  intende
esercitarlo»). Inoltre, non puo' condividersi l'argomento valorizzato
dall'Autorita' e dal Tar, secondo il quale le  predette  segnalazioni
erano state inserite in  fascicoli  istruttori  relativi  a  pratiche
commerciali scorrette: gli elementi fattuali oggetto di  segnalazione
erano, infatti, nella piena  disponibilita'  dell'Autorita',  che  li
avrebbe potuti e dovuti valutare a prescindere  dalla  qualificazione
del presunto illecito fornita dal segnalante. 
    7.2.   Non   manifesta   infondatezza    della    questione    di
costituzionalita'. 
    Ricorrendo le condizioni indicate dalla Corte  di  giustizia  che
fondano l'obbligo del giudice nazionale di  disapplicare  l'art.  14,
legge n. 689/1981, questo Consiglio ritiene che tale obbligo non  sia
compatibile con alcuni principi costituzionali fondamentali. 
    7.2.1. La teoria dei «controlimiti». 
    Secondo   un   ormai   consolidato   orientamento   della   Corte
costituzionale,  non  c'e'  dubbio  che  «i   principi   fondamentali
dell'ordinamento  costituzionale  e  i  diritti  inalienabili   della
persona costituiscano  un  «limite  all'ingresso  [...]  delle  norme
internazionali generalmente  riconosciute  alle  quali  l'ordinamento
giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo  comma  della
Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001)  ed  operino
quali «controlimiti» all'ingresso delle norme dell'Unione europea (ex
plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989,
n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all'ingresso
delle norme di esecuzione dei  Patti  Lateranensi  e  del  Concordato
(sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n.  31  e  n.  30  del  1971).  Essi
rappresentano, in  altri  termini,  gli  elementi  identificativi  ed
irrinunciabili  dell'ordinamento  costituzionale,  per  cio'   stesso
sottratti anche alla revisione costituzionale  (articoli  138  e  139
della Costituzione: cosi' nella sentenza n. 1146  del  1988)»  (Corte
costituzionale n. 238/2014). 
    In particolare, la Corte costituzionale, sin  dalle  sentenze  n.
183/1973 e n. 170/1984, pur riconoscendo la  prevalenza  del  diritto
europeo nelle  materie  di  competenza  dell'Unione  europea  (allora
Comunita' europea) in ragione delle limitazioni di sovranita' cui  lo
Stato  italiano  ha  acconsentito  ai  sensi   dell'art.   11   della
Costituzione, si e'  sempre  riservata  di  verificare,  mediante  il
giudizio  accentrato  di  costituzionalita',  la  compatibilita'  del
diritto   europeo   con   i   principi   fondamentali    dell'assetto
costituzionale dello Stato o con i principi  posti  a  tutela  di  un
diritto inviolabile della persona. 
    La cd. «teoria dei controlimiti», come e' stato osservato sia  in
dottrina che in giurisprudenza, lungi dal  costituire  una  forma  di
resistenza  all'integrazione  internazionale,  costituisce   presidio
indefettibile  a  tutela   dei   valori   fondanti   dell'ordinamento
costituzionale, a cui lo Stato italiano  non  puo'  rinunciare  senza
perdere la propria identita' ed al cui  rispetto  dovrebbe  ispirarsi
anche l'ordinamento europeo. 
    L'attivazione dei controlimiti e' consentita  in  via  del  tutto
eccezionale e quale extrema ratio, solo qualora  non  sia  altrimenti
possibile risolvere il  conflitto  tra  diritto  europeo  e  principi
fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale. 
    Al fine di  trovare  una  soluzione  interpretativa  del  diritto
dell'Unione compatibile, idonea ad  escludere  il  contrasto,  si  e'
dimostrato particolarmente utile il confronto ed il  dialogo  diretto
tra la  Corte  costituzionale  e  la  Corte  di  giustizia  che  puo'
svolgersi   mediante   l'istituto   del   rinvio   pregiudiziale   di
interpretazione, gia' attivato dalla Corte costituzionale proprio  in
un caso in cui  vi  era  il  rischio  di  contrasto  tra  il  diritto
dell'Unione  ed  i  principi   costituzionali   fondamentali   (Corte
costituzionale ordinanza n. 24/2017) e che  la  Corte  costituzionale
potra' semmai valutare di operare anche nel caso in esame. 
    Come recentemente affermato dalla stessa Corte,  quando  «entrano
in gioco principi o diritti fondamentali che definiscono  l'identita'
costituzionale della Repubblica italiana - pur sempre in coerenza con
l'identita' dell'Unione definita dai valori comuni di cui all'art.  2
Trattato  sull'Unione  europea  -  questa  Corte,  riservandosi  come
strumento eccezionale l'applicazione dei "controlimiti" (sentenze  n.
115 del 2018, n. 238 del 2014, n. 284 del 2007, n. 170 del 1984 e  n.
183 del 1973; ordinanza n. 24 del  2017),  proporra'  preventivamente
alla Corte di giustizia come accomodare tali principi nell'ambito del
diritto   dell'Unione   o   comunque   di   applicare   la   garanzia
dell'identita' costituzionale degli Stati membri di cui  all'art.  4,
paragrafo 2, Trattato  sull'Unione  europea  (CGUE,  grande  sezione,
sentenza 7 settembre 2022, causa C-391/20, Cilevičs e altri).» (Corte
costituzionale n. 71/2026). 
    Alla luce di quanto appena esposto, questo collegio  ritiene  che
l'obbligo  di  disapplicazione  dell'art.  14,  legge   n.   689/1981
contrasti con alcuni parametri costituzionali espressione di principi
fondamentali  caratterizzanti  il  nucleo  essenziale  dell'identita'
costituzionale dell'ordinamento nazionale; rappresentati dai principi
di  legalita'  sub   specie   di   sufficiente   determinatezza,   di
irretroattivita' sfavorevole in materia penale, di effettivita' della
tutela   giurisdizionale,   di   buon   andamento   della    pubblica
amministrazione, di certezza del diritto, nonche'  di  uguaglianza  e
ragionevolezza. 
    In particolare la  Corte  costituzionale  ha  affermato  in  piu'
occasioni che la garanzia, espressa dal principio di legalita' e  dal
correlato principio di irretroattivita' sfavorevole di  cui  all'art.
25,  comma  secondo,  della  Costituzione,  «appartiene   al   nucleo
essenziale dei diritti di  liberta'  che  concorrono  a  definire  la
identita' costituzionale dell'ordinamento giuridico nazionale,  quale
riconosciuta dall'ordinamento dell'Unione europea, segnatamente nella
clausola generale di  cui  all'art.  4,  paragrafo  2,  del  Trattato
sull'Unione europea  (TUE),  cosi'  come  firmato  a  Lisbona  il  13
dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (ordinanza  n.
24 del 2017)» (Corte  costituzionale  n.  278/2020;  v.  anche  Corte
costituzionale n. 95/2025). 
    Con  riguardo  al  principio   di   effettivita'   della   tutela
giurisdizionale, in numerosi precedenti  e  di  recente  anche  nella
sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale ha ribadito: «Fin dalla
sentenza n. 98 del 1965 in materia comunitaria, questa Corte affermo'
che il diritto alla tutela giurisdizionale "e' tra quelli inviolabili
dell'uomo,  che  la  Costituzione  garantisce  all'art.  2,  come  si
arguisce anche dalla considerazione che se ne e'  fatta  nell'art.  6
della Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo"  (punto  2.  del
Considerato in diritto). In una meno remota occasione,  questa  Corte
non ha esitato ad ascrivere il diritto  alla  tutela  giurisdizionale
"tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui
e'  intimamente  connesso  con  lo  stesso  principio  di  democrazia
l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice
e un giudizio" (sentenze n. 18 del 1982, nonche' n. 82 del 1996).». 
    Quanto  al   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione, lo  stesso  costituisce,  secondo  la  stessa  Corte
costituzionale,  «cardine  della   vita   amministrativa   e   quindi
condizione dello svolgimento  ordinato  della  vita  sociale»  (Corte
costituzionale n. 123/1968). 
    Il principio di  certezza  del  diritto,  pur  non  espressamente
enunciato in alcuna disposizione costituzionale, integra un «elemento
fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato sia
all'ordinamento nazionale, sia al sistema  giuridico  sovranazionale»
(v. tra le tante Corte  costituzionale  n.  88/2025),  e  costituisce
«pietra d'angolo del sistema di tutele giurisdizionali in  uno  Stato
di diritto» (v. Corte costituzionale n. 13/2022). 
    Infine, il principio di uguaglianza, in tutte le sue accezioni ed
applicazioni,  assieme  a  quello  di   ragionevolezza,   costituisce
indubbiamente principio fondamentale dell'ordinamento  costituzionale
«che condiziona tutto l'ordinamento nella sua  obbiettiva  struttura»
(v. Corte costituzionale n. 25/1966). 
    7.2.2.  Sulla  natura  sostanzialmente  penale   della   sanzione
irrogata nel caso in esame dall'Autorita' e sull'applicabilita' dello
statuto costituzionale delle sanzioni penali. 
    In via preliminare, deve rilevarsi che  la  Corte  costituzionale
«ha ormai esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo  -
in quanto tali (indipendentemente, cioe',  dalla  caratura  dei  beni
incisi) - larga  parte  dello  "statuto  costituzionale"  sostanziale
delle  sanzioni  penali:  sia  quello  basato  sull'art.   25   della
Costituzione - irretroattivita' della norma sfavorevole (sentenze  n.
96 del 2020, n. 223 del 2018 e n. 68 del  2017;  nonche',  a  livello
argomentativo, sentenze n. 112 del 2019 e n. 121 del 2018;  ordinanza
n. 117 del  2019),  determinatezza  dell'illecito  e  delle  sanzioni
(sentenze n. 134 del 2019 e n. 121 del 2018) - sia quello  basato  su
altri parametri, e in particolare sull'art. 3  della  Costituzione  -
retroattivita'  della  lex  mitior  (sentenza  n.   63   del   2019),
proporzionalita' della sanzione alla gravita' del fatto (sentenza  n.
112  del  2019)»  (Corte  costituzionale  n.  68/2021,  punto  7  del
Considerato in diritto). 
    Alla luce dei criteri individuati dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e recepiti anche dalla  Corte
di  giustizia  dell'Unione  europea  e  dalla  Corte   costituzionale
italiana  (v.  da  ultimo   Corte   costituzionale   n.   73/2026   e
giurisprudenza ivi citata), per determinare  se  esista  o  meno  una
«accusa penale»,  occorre  tenere  conto  di  tre  criteri  tra  loro
alternativi: la qualificazione giuridica nel  diritto  nazionale  del
provvedimento contestato, la  natura  stessa  di  quest'ultimo  e  la
natura e la gravita' della sanzione. La qualificazione formale  della
sanzione  operata  dall'ordinamento  nazionale  non  e'   vincolante,
dovendo il giudice procedere comunque a qualificare la sanzione  alla
luce degli altri  due  criteri  sostanziali  (v.  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo: Engel e altri contro Paesi Bassi, 8  giugno  1976;
Menarini Diagnostics S.r.l. contro Italia, 27 settembre 2011;  Grande
Stevens e altri contro Italia, 4 marzo 2014). 
    Applicando i citati criteri, la sanzione pecuniaria inflitta alle
societa' appellanti ha certamente  natura  afflittiva,  tenuto  conto
che: la  disposizione  la  cui  violazione  e'  stata  imputata  alle
appellanti principali e' posta a tutela dell'interesse generale ad un
mercato concorrenziale, del quale beneficiano non solo le imprese  ma
anche tutti i consumatori; la  sanzione  irrogata,  pur  non  essendo
qualificata nell'ordinamento italiano come sanzione  penale,  ha  una
funzione repressiva e dissuasiva e non risarcitoria e ha un contenuto
particolarmente afflittivo, imponendo al responsabile il pagamento di
una  somma  di  rilevante  entita'  (nel  caso  in  esame,  anche  in
conseguenza dell'applicazione dell'aumento del  50%,  previsto  dalle
linee guida dell'Autorita' proprio al fine di assicurare  l'effettiva
funzione deterrente della sanzione, e' stato ingiunto alle appellanti
il pagamento della somma  di  euro  1.128.596.156,33)  (sulla  natura
punitiva delle sanzioni antitrust v. tra le tante Cons.  Stato,  sez.
VI, 2 febbraio 2023, n. 1159). 
    7.2.3. Il principio di legalita'  delle  sanzioni  amministrative
punitive (articoli 3, 23 e 25, comma secondo, della Costituzione). 
    L'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in materia  penale,
e l'art. 23 della Costituzione,  per  quanto  attiene  alle  sanzioni
amministrative (nell'eventualita' in cui la Corte  ritenesse  di  non
poter applicare lo statuto costituzionale penalistico), prevedono  il
principio di legalita' dell'illecito e delle sanzioni. 
    Il principio di legalita' in materia sanzionatoria costituisce un
principio fondamentale dello Stato di diritto, cui  e'  informata  la
Costituzione repubblicana, in quanto e' strumentale  a  garantire  la
libera  autodeterminazione   individuale,   permettendo   a   ciascun
consociato di apprezzare a  priori  le  conseguenze  giuridico-penali
della propria condotta (v. Corte costituzionale n. 54/2024),  nonche'
ad assicurare  la  tutela  contro  possibili  abusi  da  parte  della
pubblica  autorita',  che  possono  consistere  sia   nell'arbitrario
esercizio  del  potere  sanzionatorio  sia  nel  suo  arbitrario  non
esercizio  (Corte  costituzionale  n.  5/2021,  paragrafo  5.1.   del
Considerato in diritto). 
    Uno dei  principali  corollari  del  principio  di  legalita'  e'
rappresentato   dal   principio   di   tassativita'   e   sufficiente
determinatezza: il principio di  legalita'  sarebbe  rispettato  solo
formalmente, ma sostanzialmente eluso, qualora la norma  configurasse
una fattispecie in termini talmente generici  da  non  consentire  di
individuare  con  precisione  il  comportamento  vietato  e  le   sue
conseguenze  e  da  lasciare   quindi   un   margine   interpretativo
particolarmente ampio in sede di applicazione  della  norma  medesima
(sul principio di tassativita' e determinatezza  v.,  tra  le  tante,
Corte costituzionale n.  115/2018,  n.  327/2008,  n.  34/1995  e  n.
96/1981). 
    Il principio di sufficiente determinatezza  assicura  inoltre  la
parita' di trattamento tra i  consociati:  una  norma  dal  contenuto
indeterminato attribuisce un eccessivo margine di apprezzamento nella
sua  interpretazione  e,  di  conseguenza,  crea  inevitabilmente   i
presupposti per un'applicazione diseguale della legge,  in  contrasto
con  l'art.  3  della  Costituzione  (sul  rapporto  tra  sufficiente
determinatezza della norma e principio di parita' di  trattamento  v.
Corte costituzionale n. 110/2023). 
    Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del principio di legalita'
e, quindi, gli elementi della fattispecie che devono  essere  coperti
da  una  previsione  di  legge  sufficientemente  precisa,  la  Corte
costituzionale  ha  affermato  che  «un  istituto  che  incide  sulla
punibilita'  della  persona,  riconnettendo  al  decorso  del   tempo
l'effetto  di  impedire  l'applicazione  della   pena,   nel   nostro
ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio
di legalita'  penale  sostanziale  enunciato  dall'art.  25,  secondo
comma, della Costituzione con formula di particolare ampiezza» (Corte
costituzionale n. 115/2018) e che non solo «l'autore del  fatto  deve
essere posto in grado di  conoscere  ex  ante  qual  e'  la  condotta
penalmente sanzionata (ossia la fattispecie di reato) e quali saranno
le conseguenze della sua azione in termini  di  sanzioni  applicabili
(ossia la pena), ma deve egli avere anche previa consapevolezza della
disciplina concernente la dimensione temporale in cui sara' possibile
l'accertamento nel processo, con carattere  di  definitivita',  della
sua responsabilita' penale» (v. Corte costituzionale n. 278/2020). 
    Anche in relazione alle sanzioni amministrative in senso stretto,
con  considerazioni  a  maggior  ragione  valevoli  per  le  sanzioni
propriamente punitive, la Corte costituzionale ha  affermato  che  il
principio di legalita' non solo «impone la predeterminazione ex  lege
di rigorosi criteri di esercizio  del  potere,  della  configurazione
della norma di condotta la cui inosservanza e' soggetta  a  sanzione,
della  tipologia  e  della  misura  della  sanzione  stessa  e  della
struttura di eventuali cause esimenti (sentenza n. 5  del  2021),  ma
deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del
provvedimento  afflittivo  con  specifico  riguardo  alla   scansione
cronologica dell'esercizio del potere. Cio' in quanto  la  previsione
di un preciso limite temporale  per  la  irrogazione  della  sanzione
costituisce  un  presupposto  essenziale   per   il   soddisfacimento
dell'esigenza  di   certezza   giuridica,   in   chiave   di   tutela
dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione  della  propria
situazione giuridica di  fronte  alla  potesta'  sanzionatoria  della
pubblica amministrazione, nonche' di prevenzione generale e speciale»
(Corte  costituzionale  n.  151/2021,  punto  5  del  Considerato  in
diritto). 
    Da tale giurisprudenza si desume, quindi, la  necessita'  di  una
predeterminazione   legislativa,   caratterizzata   da    sufficiente
determinatezza,  di  limiti  temporali   all'esercizio   del   potere
sanzionatorio, la cui assenza costituisce violazione del principio di
legalita'. 
    D'altronde, l'importanza della previsione  di  specifici  termini
decadenziali di esercizio del potere in funzione  delle  esigenze  di
prevedibilita'  e  certezza   del   diritto   e'   stata   ampiamente
evidenziata,  seppure  con  riguardo  al  diverso  tema  dei   limiti
temporali  all'esercizio  del  potere  di  autotutela,  anche   dalla
sentenza della Corte costituzionale n.  88/2025,  con  considerazioni
che devono  a  maggior  ragione  valere  per  l'esercizio  di  poteri
sanzionatori particolarmente afflittivi, come quello in esame. 
    Cio' premesso, questo collegio  ritiene  che  la  disapplicazione
dell'art. 14,  legge  n.  689/1981,  imposta  dalle  sopra  esaminate
decisioni della Corte di giustizia,  determini  un  grave  vulnus  al
principio di legalita' in materia di sanzioni rendendo, allo stato ed
a legislazione attualmente vigente, non predeterminabile  un  preciso
limite temporale per l'esercizio del potere sanzionatorio. 
    Preliminarmente, va evidenziato che l'art. 14, legge n.  689/1981
e' idoneo a  predeterminare  in  modo  adeguato  i  limiti  temporali
dell'esercizio del potere sanzionatorio, in quanto prevede un termine
preciso  oltre  il  quale  l'amministrazione  decade  dal  potere  di
effettuare la contestazione (novanta  giorni  nel  caso  di  soggetti
residenti in Italia e trecentosessanta giorni nel  caso  di  soggetti
residenti all'estero). La disposizione e'  altresi'  sufficientemente
determinata anche nella parte in cui individua quale dies a  quo  del
predetto termine la data dell'accertamento: il giudice e' in tal caso
investito del solo compito di verificare in punto di fatto il momento
in cui l'amministrazione ha acquisito la  conoscenza  degli  elementi
essenziali per la contestazione dell'illecito (o comunque vi erano le
condizioni perche' tale conoscenza potesse essere  acquisita  secondo
l'ordinaria diligenza) e dal quale decorre il termine decadenziale di
novanta giorni. 
    Inoltre, come evidenziato da questo Consiglio anche  nei  plurimi
rinvii  pregiudiziali  alla  Corte   di   giustizia,   l'applicazione
dell'art. 14, legge n. 689/1981 al procedimento antitrust realizza un
giusto contemperamento tra le esigenze di tutela dei destinatari  del
procedimento sanzionatorio e le esigenze di tutela della concorrenza,
dal momento che il  termine  di  novanta  giorni  decorre  non  dalla
commissione ma dall'accertamento dell'illecito (v. paragrafo 5. della
presente  ordinanza)  e  si  applica  alla  comunicazione  di   avvio
dell'istruttoria;  lasciando  impregiudicata  la   possibilita'   per
l'Autorita'  di  svolgere  penetranti   attivita'   istruttorie,   in
contraddittorio con le  imprese,  nel  corso  della  successiva  fase
procedimentale, la quale ha  una  durata  che  e'  determinata  dalla
stessa   Autorita'   proprio   in   funzione   delle   esigenze    di
approfondimento istruttorio e  che  e'  prorogabile  in  presenza  di
motivate sopravvenienze che ne rendono difficile il rispetto. 
    Una volta esclusa l'applicazione del termine di cui all'art.  14,
legge  n.  689/1981,  il  principio  di  legalita'  non  puo'  invece
ritenersi soddisfatto dall'eventuale diretta applicazione  alla  fase
preistruttoria del termine ragionevole, evocato dalla stessa Corte di
giustizia e richiamato anche dal giudice di primo grado nel  presente
giudizio. 
    Il concetto di «termine ragionevole» e' per sua  natura  incerto,
relativo, estremamente elastico, non oggettivo e indeterminato:  tali
caratteri ne escludono la prevedibilita' ex ante  e  possono  causare
una disparita' di  trattamento  tra  i  diversi  operatori  parimenti
sottoposti alla disciplina in materia  di  concorrenza,  essendo  ben
possibile il verificarsi in concreto  di  applicazioni  difformi  del
parametro della ragionevolezza. 
    L'ampiezza di tale parametro non puo' poi ritenersi adeguatamente
delimitata per il fatto che, come affermato dalla Corte di giustizia,
nella valutazione della ragionevolezza il giudice debba tenere  conto
delle  circostanze  del  caso  concreto;  tra  cui  la   complessita'
dell'analisi materiale ed economica che e' stata  svolta  nella  fase
preistruttoria  e  la  possibilita'  per  l'Autorita'   di   rinviare
temporaneamente l'avvio in considerazione delle  priorita'  operative
dalla stessa definite. 
    Tale precisazione, infatti, continua a  lasciare  al  giudice  un
eccessivo margine di apprezzamento in ordine alla selezione  ed  alla
valutazione degli elementi fattuali  da  valorizzare  ai  fini  della
parametrazione  del  canone  della  ragionevolezza  del  termine   e,
comunque, non assicura le esigenze di  predeterminazione  sottese  al
principio di legalita', in quanto le circostanze di  fatto  rilevanti
ai  fini  della  valutazione  della  ragionevolezza  possono   essere
determinate solamente ex post all'esito di una valutazione giudiziale
ampiamente discrezionale e  sono  individuate  anche  nelle  concrete
scelte operative della stessa  amministrazione  che  ha  irrogato  la
sanzione  (si   ricorda,   in   particolare,   l'affermata   facolta'
dell'Autorita' di rinviare l'avvio dell'istruttoria). 
    A cio' si aggiunga che un termine individuato tramite un concetto
indeterminato, che rinvia al complesso  delle  circostanze  rilevanti
nel caso concreto, mal si attaglia alla natura perentoria dei termini
di esercizio del potere sanzionatorio;  le  esigenze  di  certezza  e
prevedibilita', cui tali  termini  sono  intrinsecamente  funzionali,
impongono piuttosto che il  legislatore  fissi  in  via  astratta  la
durata dei medesimi termini. 
    Fermo restando quanto appena esposto, anche un'ulteriore  ragione
induce a ritenere che il rispetto  del  principio  di  legalita'  non
possa essere assicurato dall'applicazione  diretta  della  disciplina
sul termine ragionevole elaborata dalla Corte di giustizia. 
    Quest'ultima   subordina   il   potere   di   annullamento    del
provvedimento   per   violazione   del   termine   ragionevole   alla
dimostrazione in concreto della lesione del  diritto  di  difesa;  in
altri termini, la violazione del termine comporta  l'invalidita'  del
provvedimento sanzionatorio solo se i soggetti sanzionati  dimostrino
in giudizio che tale violazione ha comportato l'impossibilita' o  una
maggiore difficolta' di difendersi dalle accuse  formulate  nei  loro
confronti (v. sul punto anche la gia' citata sentenza della Corte  di
giustizia del 15 gennaio 2026 emessa in  causa  C-588/24,  punto  76;
questo  Consiglio,  con  l'ordinanza  di  rinvio   pregiudiziale   n.
4151/2025, ha chiesto un intervento  chiarificatore  della  Corte  di
giustizia sul punto, rappresentando proprio le esigenze  di  certezza
evidenziate nella sentenza della Corte costituzionale n. 151/2021). 
    Affermare cio' significa, tuttavia, ritenere che  il  limite  del
termine ragionevole sia funzionale  esclusivamente  alla  tutela  del
diritto di  difesa,  la  cui  lesione  va  concretamente  provata  in
giudizio,  trascurando  le   ulteriori   esigenze   di   certezza   e
predeterminazione delle conseguenze sanzionatorie, che  sono  sottese
al principio di legalita' e  che  la  fissazione  di  precisi  limiti
temporali  all'esercizio  del  potere  sanzionatorio  e'  diretta   a
soddisfare (sulla diversita' degli interessi  cui  e'  funzionale  la
predeterminazione  dei  limiti  temporali  all'esercizio  del  potere
sanzionatorio v. Corte costituzionale n. 151/2021, paragrafo  5.  del
Considerato in diritto). 
    A quanto esposto va aggiunto che la mancata determinazione di  un
preciso termine per l'avvio del procedimento  in  contraddittorio  e'
vieppiu' lesiva del principio di legalita'  in  considerazione  della
circostanza  che  il  legislatore  nazionale  non  ha  predeterminato
neanche un termine complessivo  finale  per  l'esercizio  del  potere
sanzionatorio, ne' tale termine e' stato fissato in via  generale  da
fonti secondarie. 
    L'art. 14, comma 1, primo periodo,  legge  n.  287/1990  prevede,
infatti, che «L'Autorita', nei  casi  di  presunta  infrazione  degli
articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ovvero  degli  articoli  2  o  3   della   presente   legge,   svolge
l'istruttoria in tempi ragionevoli  e  ne  notifica  l'apertura  alle
imprese e agli enti interessati».  Tale  disposizione,  oltre  a  non
essere applicabile ratione temporis  alla  presente  fattispecie  (la
previsione di tempi ragionevoli per lo  svolgimento  dell'istruttoria
e' entrata in vigore in data 14 dicembre 2021,  dopo  l'adozione  del
provvedimento   emesso   nei   confronti   di    Amazon),    riguarda
esclusivamente la fase istruttoria ed al pari del termine ragionevole
richiamato dalla giurisprudenza europea non soddisfa i  requisiti  di
certezza e sufficiente determinatezza. 
    L'art. 6, comma 3, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
217/1998 prevede poi che «Il provvedimento di avvio  dell'istruttoria
indica gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il
termine  di  conclusione  del  procedimento,  il   responsabile   del
procedimento, l'ufficio dove si puo' prendere visione degli atti  del
procedimento, nonche' il termine entro il quale le imprese e gli enti
interessati possono esercitare il diritto di essere  sentiti  di  cui
all'art. 14, comma 1, della legge». Tale termine, tuttavia,  riguarda
esclusivamente la fase successiva all'avvio  dell'istruttoria,  viene
determinato di volta in volta dall'Autorita' (e non dal  legislatore)
solo  al  momento  dell'avvio  dell'istruttoria  e  non  e'   neanche
vincolato   al   rispetto   di    limiti    massimi    normativamente
predeterminati. 
    Infine, le esigenze sottese al principio di legalita' non possono
dirsi  soddisfatte  neanche   dalla   previsione   del   termine   di
prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo
sanzionatorio, contemplato dall'art. 28, legge n. 689/1981.  Infatti,
come gia' osservato dalla stessa Corte costituzionale, «l'ampiezza di
detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione,
lo rende inidoneo a garantire, di per se' solo, la certezza giuridica
della posizione dell'incolpato e l'effettivita' del  suo  diritto  di
difesa,  che  richiedono  contiguita'  temporale  tra  l'accertamento
dell'illecito   e   l'applicazione   della   sanzione»   (v.    Corte
costituzionale  n.  151/2021,  paragrafo  6.1.  del  Considerato   in
diritto). 
    7.2.4. Il principio di  irretroattivita'  sfavorevole  (art.  25,
comma secondo, della Costituzione). 
    Il   principio   di   irretroattivita'   sfavorevole   e'   stato
costituzionalizzato con riferimento alle  sanzioni  penali  dall'art.
25, comma secondo, della  Costituzione,  secondo  cui  «Nessuno  puo'
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in  vigore
prima del fatto commesso». 
    Anche  il  principio  di  irretroattivita'  della  norma   penale
sfavorevole, «si pone  come  essenziale  strumento  di  garanzia  del
cittadino   contro   gli   arbitri   del   legislatore,    espressivo
dell'esigenza    della     "calcolabilita'"     delle     conseguenze
giuridico-penali della propria condotta, quale condizione  necessaria
per la libera autodeterminazione individuale»  (Corte  costituzionale
n. 278/2020, n. 236/2011 e n. 394/2006). 
    In forza di tale principio, all'illecito  puo'  essere  applicata
esclusivamente la legge sostanziale  vigente  al  momento  della  sua
commissione. Per quanto in questa sede rileva, va rimarcato  che  per
legge del tempus commissi delicti deve intendersi non solo quella che
definisce la condotta penalmente rilevante e  ad  essa  riconduce  la
pena, ma anche quella che definisce  la  dimensione  temporale  della
punibilita' (v. Corte costituzionale n. 278/2020 e n. 115/2018,  gia'
ampiamente citate nel paragrafo precedente a proposito del  principio
di legalita' in generale). 
    Il principio  in  esame,  proprio  per  la  sua  centralita'  nel
garantire i valori fondamentali dello Stato di  diritto,  si  applica
anche qualora la Corte costituzionale, nei casi eccezionali in cui le
e' consentito,  dichiari  costituzionalmente  illegittima  una  norma
penale piu' favorevole, vigente  al  momento  della  commissione  del
fatto. Come recentemente ribadito, «in tutte le  ipotesi  in  cui  e'
ammesso un sindacato in malam partem, peraltro, la giurisprudenza  di
questa Corte e' univoca nel ritenere che, in  forza  del  divieto  di
applicazione retroattiva della norma penale piu' sfavorevole  di  cui
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, chi abbia commesso il
fatto mentre era in vigore la disposizione piu' favorevole dichiarata
costituzionalmente illegittima  debba  continuare  a  beneficiare  di
quest'ultima, in deroga ai normali effetti ex tunc delle sentenze  di
accoglimento della Corte» (Corte  costituzionale  n.  95/2025,  punto
5.1.5. del Considerato in diritto). 
    Cio'   premesso,   il   collegio   ritiene   che   l'obbligo   di
disapplicazione dell'art. 14,  legge  n.  689/1981,  derivante  dalle
citate  pronunce  della   Corte   di   giustizia,   determini   anche
un'applicazione retroattiva della disciplina  penale  sostanziale  in
violazione del principio di irretroattivita' sfavorevole. 
    In primo luogo, come ampiamente esposto al paragrafo  7.2.2.,  la
sanzione  in  esame  e'  indubbiamente  qualificabile  come  sanzione
punitiva di natura sostanzialmente penale. 
    In secondo luogo, sia l'art. 14, legge n. 689/1981 sia la  regola
del termine ragionevole sancita dalla Corte di giustizia sono diretti
a  disciplinare  il  limite  temporale  di   esercizio   del   potere
sanzionatorio ed attengono pertanto allo statuto sostanziale  cui  e'
sottoposto l'illecito anticoncorrenziale in esame. 
    In  terzo  luogo,  l'applicazione  del  termine  ragionevole   in
sostituzione del termine previsto dall'art.  14,  legge  n.  689/1981
comporta indubbiamente una disciplina piu' sfavorevole per i soggetti
sanzionati, atteso che: 
        il  termine  ragionevole  ha  natura  elastica,  dipende   da
circostanze concrete non conoscibili ex ante che ne rendono difficile
la prevedibilita' e puo' essere tendenzialmente maggiore rispetto  al
termine  di  novanta  giorni  contemplato  dall'art.  14,  legge   n.
689/1981; 
        l'annullamento del provvedimento sanzionatorio per violazione
del termine  ragionevole  e'  comunque  subordinato  dalla  Corte  di
giustizia alla concreta lesione del diritto di difesa,  non  prevista
dall'art. 14, legge n. 689/1981 quale  condizione  di  annullabilita'
del  provvedimento  adottato  in  violazione  del  termine   per   la
contestazione dell'illecito. 
    Per queste ragioni, il collegio ritiene che la regola del termine
ragionevole per l'avvio della fase istruttoria, in luogo di quello di
cui all'art. 14, legge n. 689/1981, non possa trovare applicazione ad
illeciti che sono stati commessi e gia' sanzionati dall'Autorita' con
provvedimento adottato in data anteriore alla sentenza  pregiudiziale
di  interpretazione  della  Corte  di  giustizia  che  ha   accertato
l'incompatibilita' con il diritto europeo della disciplina  nazionale
previgente piu' favorevole. 
    7.2.5. Il principio di effettivita' della tutela  giurisdizionale
(articoli 24, comma primo,  e  113,  commi  primo  e  secondo,  della
Costituzione). 
    L'art. 24, comma primo, della  Costituzione  prevede  che  «Tutti
possono agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti  e
interessi legittimi». 
    L'art. 113, ai commi primo e secondo, della Costituzione  prevede
che «Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti  e  degli  interessi  legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria  o  amministrativa»  e
che «Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione  o  per  determinate  categorie  di
atti». 
    Come affermato da tempo dalla Corte  costituzionale,  l'art.  113
della Costituzione costituisce sostanziale specifica applicazione, in
relazione alla tutela giurisdizionale nei  confronti  della  pubblica
amministrazione, dei principi gia' enunciati in generale dall'art. 24
della Costituzione (Corte costituzionale n. 100/1987). 
    Tali norme sanciscono i principi di inviolabilita',  pienezza  ed
effettivita' della tutela giurisdizionale ed escludono che vi possano
essere posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che  vi  sia
contestualmente una giurisdizione innanzi  alla  quale  esse  possano
essere  fatte  valere  (v.  tra  le  tante  Corte  costituzionale  n.
26/1999). Inoltre, il diritto alla tutela  giurisdizionale  non  puo'
essere reso in concreto impossibile o particolarmente gravoso (v. tra
le tante Corte costituzionale n. 406/1993) ed i poteri attribuiti  al
giudice devono essere idonei ad assicurare l'effettiva  soddisfazione
dell'interesse tutelato dalle norme di diritto sostanziale, la  quale
non puo' essere concretamente vana o illusoria (v. tra le tante Corte
costituzionale n. 212/2020 in materia di tutela cautelare). 
    Per quanto riguarda specificamente la  tutela  avverso  gli  atti
della pubblica amministrazione, espressione di potere  pubblicistico,
e' stato affermato che, «ai sensi dei citt. articoli 24 e  113  della
Costituzione, va assicurata al privato contro gli atti della pubblica
amministrazione  una  tutela  la   quale,   per   quanto   variamente
strutturata in relazione all'eccezionalita'  degli  avvenimenti,  sia
pur sempre idonea a fornire una congrua  garanzia,  indefettibile  in
uno Stato di diritto, contro abusi ed eccessi» (Corte  costituzionale
n. 100/1987). 
    Anche  in  dottrina  si  e'  evidenziato  che  l'art.  113  della
Costituzione,  letto  in  combinato  disposto  con  l'art.  24  della
Costituzione, ribadisce e conferma che non puo' essere escluso  dalla
tutela giurisdizionale alcun atto lesivo  di  un  interesse  protetto
dalle norme che delimitano il potere amministrativo e, parimenti, non
puo' essere preclusa al giudice amministrativo la  sindacabilita'  di
esso per la violazione di qualsiasi norma di azione  o  di  esercizio
del potere che lo disciplinasse. 
    Cio'  premesso,  nel  caso  in  esame  l'ordinamento   nazionale,
analogamente a quanto avviene per  altri  illeciti,  ha  previsto  un
termine    perentorio    per    la    contestazione     dell'illecito
anticoncorrenziale a  tutela  delle  esigenze  di  predeterminazione,
anche temporale, dell'esercizio del potere sanzionatorio. 
    La   natura   decadenziale   del   termine    di    contestazione
dell'illecito, strettamente connessa alla funzione e  agli  interessi
rispetto  ai   quali   la   previsione   e'   strumentale,   comporta
l'annullabilita'  del   provvedimento   sanzionatorio   adottato   in
violazione  del  predetto  termine   (v.   supra   paragrafo   7.1.).
L'annullamento, che puo' essere ottenuto dagli  interessati  mediante
ricorso giurisdizionale,  assicura  una  tutela  piena  ed  effettiva
all'interesse   sostanziale   alla   certezza   e   predeterminazione
dell'esercizio del potere sanzionatorio cui il termine e' funzionale. 
    La Corte di giustizia ha tuttavia affermato, nella giurisprudenza
sopra citata, che la violazione del principio del termine ragionevole
non puo' comportare ex se l'annullamento di una  decisione,  adottata
in esito a un procedimento amministrativo basato sugli articoli 101 o
102 Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (v.  Corte  di
giustizia del 15 gennaio 2026 emessa in causa C-588/24, punto 76). 
    Tale affermazione, secondo  questo  collegio,  pone  problemi  di
compatibilita' con i principi di effettivita' e pienezza della tutela
giurisdizionale in quanto esclude la possibilita' di fare  valere  in
giudizio, ai fini dell'annullabilita' del provvedimento, il vizio  di
violazione  di  legge  relativo  al  mancato  rispetto  del   termine
decadenziale di contestazione dell'illecito, comportando un eccessivo
ed  irragionevole  vantaggio  per  l'Autorita'  a   discapito   della
posizione  dei  soggetti   sanzionati;   i   quali,   a   prescindere
dall'enunciazione in astratto del principio del termine  ragionevole,
resterebbero in sostanza  sottoposti  ad  libitum  all'esercizio  del
potere  sanzionatorio  non  potendo   ottenere   l'annullamento   del
provvedimento che ne costituisce esercizio, ancorche' tardivo. 
    Il collegio ritiene, inoltre, che il  contrasto  con  i  principi
costituzionali in esame non  possa  essere  superato  attribuendo  al
privato  la  possibilita'  di  ottenere,  in   luogo   della   tutela
demolitoria, il risarcimento del  danno  per  equivalente  subito  in
conseguenza  della  violazione  del   termine   perentorio   per   la
contestazione  dell'illecito  (per  questa  possibilita'   v.   Corte
costituzionale n. 49/2011 e  n.  160/2019,  entrambe  in  materia  di
giustizia sportiva). 
    Infatti,  a  prescindere  dalla   circostanza   che   la   tutela
risarcitoria   presuppone   pur   sempre   il   previo   accertamento
dell'illegittimita' del potere esercitato, l'applicazione della  sola
tutela risarcitoria vanificherebbe le esigenze generali di garanzia e
certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive che  la
previsione   di   limiti   temporali   all'esercizio    del    potere
sanzionatorio, in particolare in ossequio al principio  di  legalita'
in materia penale, mira specificamente a tutelare. 
    Inoltre,  in  considerazione  della   natura   pecuniaria   della
sanzione, il danno patrimoniale  risarcibile,  per  essere  realmente
equivalente, dovrebbe comprendere le somme  sborsate  dalla  societa'
per il pagamento della sanzione illegittimamente  irrogata  ma  cio',
comportando   una   sostanziale   parificazione   tra   gli   effetti
dell'annullamento e quelli del  risarcimento,  renderebbe  la  tutela
risarcitoria riconosciuta al privato incompatibile, al pari di quella
demolitoria, con le esigenze di tutela  effettiva  della  concorrenza
soddisfatte mediante l'irrogazione di sanzioni dissuasive e,  quindi,
con il diritto dell'Unione europea come interpretato dalla  Corte  di
giustizia. 
    La compatibilita' con i principi di effettivita' e pienezza della
tutela giurisdizionale non puo' essere poi esclusa per il  fatto  che
la  Corte  di  giustizia  ammette  l'annullamento  del  provvedimento
sanzionatorio quando, oltre alla violazione del termine  ragionevole,
il privato provi che il decorso del detto termine ha reso impossibile
o particolarmente difficoltoso l'esercizio  del  proprio  diritto  di
difesa in relazione agli addebiti mossi dall'Autorita'. 
    In primo luogo, come  gia'  ampiamente  esposto,  il  termine  di
contestazione  degli  addebiti  e  la  natura  decadenziale  ad  esso
pacificamente  attribuita   dalla   giurisprudenza   nazionale   sono
funzionali a soddisfare le esigenze di predeterminazione  e  certezza
dell'esercizio del potere sanzionatorio, derivanti dal  principio  di
legalita',  alle  quali  e'   necessario   riconoscere   una   tutela
giurisdizionale  effettiva  anche  indipendentemente  dalla  concreta
lesione del diritto di difesa. 
    Inoltre, onerare le societa' interessate, pur in  presenza  della
gia' accertata violazione del  termine  ragionevole  e  pertanto  del
decorso di un ampio lasso di tempo, della prova specifica che esse, a
causa dell'eccessiva durata del  procedimento  amministrativo,  hanno
incontrato  difficolta'  per   difendersi   contro   le   allegazioni
dell'Autorita',  costituisce  una  limitazione  significativa   della
possibilita' di fare  valere  in  giudizio  la  lesione  del  termine
ragionevole   e,   quindi,    di    soddisfare    l'interesse    alla
predeterminazione dell'esercizio  del  potere  sanzionatorio  cui  il
termine e' di per se' funzionale. 
    Infine, va rilevato che la ricostruzione proposta dalla Corte  di
giustizia non e' neanche inquadrabile nella disciplina  nazionale  in
materia  di  non  annullabilita'  del  provvedimento  amministrativo,
prevista dall'art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.  Come  gia'
osservato da questo Consiglio nell'ordinanza di rinvio  pregiudiziale
alla Corte di giustizia n.  4151/2025  (questione  ancora  pendente),
tale disposizione: riguarda i vizi di forma e di procedimento ma  non
anche la violazione di termini decadenziali che regolano  l'esercizio
del  potere  amministrativo;  si  applica   solo   ai   provvedimenti
vincolati, mentre i provvedimenti sanzionatori oggetto di causa  sono
quantomeno  caratterizzati  da  una  significativa   discrezionalita'
tecnica; esclude  l'annullamento  solo  qualora  sia  palese  che  il
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato e l'onere di rendere palese  l'impossibilita'  di  un  esito
diverso e' posto a carico dell'autorita' amministrativa e  non  della
parte privata, come invece la giurisprudenza europea prevede nei casi
di violazione del termine. 
    7.2.6.  Il   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione (art. 97, comma secondo, della Costituzione). 
    L'art. 97, comma  secondo,  della  Costituzione  prevede  che  «i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni  di  legge,  in
modo  che  siano  assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione». 
    Il principio di buon andamento costituisce  «cardine  della  vita
amministrativa e quindi condizione dello svolgimento  ordinato  della
vita sociale» (Corte costituzionale n. 123/1968) e dello stesso  sono
attuazione,  seppure  non  esaustiva,  i  principi  di   trasparenza,
pubblicita',    partecipazione    e     tempestivita'     dell'azione
amministrativa, quali valori essenziali in un ordinamento democratico
(Corte costituzionale n. 262/1997). 
    Per quanto attiene specificamente alla materia sanzionatoria,  la
Corte costituzionale, nella piu' volte citata sentenza  n.  151/2021,
ha affermato che «la fissazione di un termine per la conclusione  del
procedimento    non    particolarmente    distante    dal     momento
dell'accertamento e della  contestazione  dell'illecito,  consentendo
all'incolpato   di    opporsi    efficacemente    al    provvedimento
sanzionatorio, garantisce  un  esercizio  effettivo  del  diritto  di
difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione ed e' coerente con il
principio di buon andamento ed imparzialita' della PA di cui all'art.
97 della Costituzione». In tal  modo  la  Corte  costituzionale,  pur
pronunciandosi  sul   termine   di   conclusione   del   procedimento
sanzionatorio e non su  quello  di  contestazione  dell'illecito,  ha
confermato che la predeterminazione di tempi certi di  esercizio  del
potere sanzionatorio e' strumentale a garantire anche il principio di
buon andamento dell'amministrazione. 
    Cio' premesso, secondo questo collegio la mancanza di un  termine
predeterminato per l'avvio della fase istruttoria in  contraddittorio
con gli interessati e la contestuale applicazione del  principio  del
termine ragionevole affermato dalla Corte di giustizia non assicurano
il buon andamento  e  la  tempestivita'  dell'azione  amministrativa,
giacche' impediscono alla  stessa  Autorita'  di  prevedere  in  modo
attendibile il lasso temporale ad  essa  riconosciuto  per  procedere
alla contestazione e  determinano  in  tal  modo  una  situazione  di
incertezza; non solo in capo ai soggetti destinatari della  sanzione,
ma  anche  in  capo  al  soggetto  tenuto  all'esercizio  del  potere
sanzionatorio. 
    Il che comporta un duplice rischio: 
        a) il tempo effettivamente impiegato  dall'amministrazione  e
dalla stessa considerato  congruo  secondo  una  propria  valutazione
operata   nel   corso   del   procedimento   puo',   invece,   essere
successivamente ritenuto dall'autorita' giurisdizionale violativo del
principio del termine ragionevole; 
        b) l'amministrazione, stante l'incertezza e non rigidita' del
parametro, potrebbe mantenere atteggiamenti  dilatori  confidando  in
una successiva valutazione a se' favorevole della ragionevolezza  del
termine. 
    Infine, va evidenziato che il principio di buona  amministrazione
costituisce anche presupposto dell'essenziale  esigenza  di  certezza
temporale   connaturata   al   legittimo   esercizio    del    potere
sanzionatorio. 
    7.2.7. Il principio della certezza del diritto. 
    Il principio della certezza del diritto, inteso come possibilita'
di prevedere in  modo  sufficientemente  attendibile  le  conseguenze
giuridiche di atti e fatti, costituisce un «elemento  fondamentale  e
indispensabile   dello   Stato   di    diritto,    connaturato    sia
all'ordinamento nazionale, sia al sistema  giuridico  sovranazionale»
(v. tra le tante Corte costituzionale n.  88/2025),  nonche'  «pietra
d'angolo del sistema  di  tutele  giurisdizionali  in  uno  Stato  di
diritto» (v. Corte costituzionale n. 13/2022). 
    Il  principio  della  certezza  del  diritto,  oltre  ad   essere
presupposto necessario dello Stato di diritto, e'  sotteso  ad  altri
principi costituzionali e riveste un ruolo fondamentale nella materia
penale, quale e' sostanzialmente quella in esame,  nell'ambito  della
quale trova sicuro appiglio normativo nei principi  di  legalita'  ed
irretroattivita' sfavorevole, diretti ad  assicurare  ai  consociati,
come gia' ampiamente evidenziato, la prevedibilita' delle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni. 
    Inoltre, le esigenze di certezza meritano particolare tutela  nel
caso in esame anche in ragione della circostanza che si verte in  una
materia, quella della concorrenza, in  cui  gli  operatori  economici
devono essere posti nelle condizioni di calcolare, in termini certi e
rapidi,  le  conseguenze  delle  proprie  condotte.  D'altronde,   la
certezza delle regole applicabili rende piu' affidabile  il  «sistema
Paese» e costituisce uno degli  elementi  idonei  ad  incentivare  la
presenza di investimenti sul mercato italiano.  Cio'  premesso,  come
ampiamente esposto, la disapplicazione del termine specifico previsto
dal diritto  nazionale  per  l'avvio  della  fase  istruttoria  e  la
contestuale applicazione  del  termine  elastico  «ragionevole»,  non
individuabile in base a criteri oggettivi prestabiliti e  comportante
un amplissimo margine di apprezzamento,  determinano  una  situazione
contraria al principio della certezza del  diritto;  non  consentendo
agli operatori  economici  di  prevedere,  in  modo  attendibile,  il
termine   di   esercizio   del   potere   sanzionatorio    attribuito
all'Autorita'. 
    7.2.8. Il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione). 
    Secondo il collegio  la  non  applicabilita',  all'esercizio  del
potere sanzionatorio in  esame,  di  un  termine  predeterminato  per
l'avvio  dell'istruttoria   e'   anche   irragionevole   e   comporta
un'ingiustificata disparita' di trattamento, in violazione  dell'art.
3 della Costituzione. 
    La   previsione   per   l'avvio   dell'istruttoria    da    parte
dell'Autorita' di un termine  elastico,  non  prevedibile  e  la  cui
congruita' puo' essere valutata solo ex post in  sede  giudiziale  in
considerazione delle circostanze del caso  concreto  e  delle  scelte
operative della stessa Autorita': 
        e'  di  per  se'  irragionevole  perche'  non   consente   di
soddisfare le esigenze di certezza del diritto cui l'introduzione  di
un termine perentorio e' per sua natura funzionale; 
        determina   comunque    un'ingiustificata    disparita'    di
trattamento  tra  i  soggetti  sottoposti  al  potere   sanzionatorio
dell'Autorita' e quelli  sottoposti  al  potere  sanzionatorio  delle
altre autorita' indipendenti, che possono contare su una piu' precisa
individuazione del termine di contestazione idonea  a  soddisfare  le
predette esigenze di certezza. 
    A tale ultimo  riguardo  si  evidenzia  che  le  disposizioni  di
settore  relative  ad  altre  Autorita'  indipendenti,  anche  quando
derogano alla disciplina generale in materia di  sanzioni  pecuniarie
contemplata all'art. 14, legge n.  689/1981,  prevedono  comunque  un
termine per la contestazione della violazione, determinandolo in modo
puntuale. 
    In particolare: 
        l'art.  45,  comma  5,  decreto   legislativo   n.   93/2011,
relativamente ai poteri  sanzionatori  dell'Arera,  prevede  che  «il
termine  per  la  notifica  degli  estremi  della   violazione   agli
interessati  residenti  nel  territorio  della  Repubblica,  di   cui
all'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e'  di
centottanta giorni»; 
        l'art. 187-septies, comma 1, decreto legislativo n.  58/1998,
relativamente ai poteri sanzionatori della Consob previsti  dal  capo
III, Titolo I bis (abusi di mercato), parte V  del  medesimo  decreto
legislativo, dispone che «le  sanzioni  amministrative  previste  dal
presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti agli interessati, da  effettuarsi
entro   centottanta    giorni    dall'accertamento    ovvero    entro
trecentosessanta  giorni  se  l'interessato  risiede  o  ha  la  sede
all'estero»; 
        l'art.  195,  comma  1,  decreto  legislativo   n.   58/1998,
relativamente ai poteri sanzionatori della  Banca  d'Italia  e  della
Consob  previsti  dal  Titolo  II,  parte  V,  del  medesimo  decreto
legislativo, dispone che «le  sanzioni  amministrative  previste  nel
presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o  dalla  Consob,
secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato,  previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da  effettuarsi  entro
centottanta giorni dall'accertamento  ovvero  entro  trecentosessanta
giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero»; 
        l'art.  196,  comma  2,  decreto  legislativo   n.   58/1998,
relativamente alle sanzioni  applicabili  ai  consulenti  finanziari,
prevede che «le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e
tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari  previsto  dall'art.
31, comma 4, con provvedimento motivato, previa  contestazione  degli
addebiti agli interessati, da effettuarsi  entro  centottanta  giorni
dall'accertamento   ovvero   entro   trecentosessanta    giorni    se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero...»; 
        l'art.  19-quinquies,  decreto   legislativo   n.   252/2005,
relativamente alla procedura sanzionatoria della Covip,  prevede  che
«la  Covip...nel  termine   di   novanta   giorni   dall'accertamento
dell'infrazione ovvero  nel  termine  di  centottanta  giorni  per  i
soggetti  residenti  all'estero,  avvia  la  procedura  sanzionatoria
mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della
violazione, con lettera  recante  indicazione  dei  fatti  accertati,
della  violazione  riscontrata  e   delle   sanzioni   amministrative
applicabili»; 
        all'Agcom si applica il termine generale per la contestazione
previsto  dall'art.  14,  legge  n.  689/1981,  come  ribadito  anche
dall'art. 5, comma 3, del regolamento  di  procedura  in  materia  di
sanzioni (allegato A alla delibera n. 286/23/CONS); 
        altre  autorita',  nell'esercizio  del  potere  regolamentare
espressamente  autorizzato  dalle  norme  di  rango  primario,  hanno
previsto termini specifici per la  contestazione  diversi  da  quelli
contemplati all'art. 14, legge n. 689/1981: l'art. 12 del regolamento
recante la procedura di irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,
adottato dall'IVASS in base all'art. 9, comma 3, decreto  legislativo
n. 209/2005, prevede che il procedimento sanzionatorio ha inizio  con
la  contestazione  formale  nei  confronti  dei   soggetti   ritenuti
responsabili, nel termine  di  centoventi  o  di  centottanta  giorni
dall'accertamento, a seconda che si tratti di soggetti  residenti  in
Italia o all'estero; le  disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
sanzioni e procedura  sanzionatoria  amministrativa,  adottate  dalla
Banca d'Italia (provvedimento  del  18  dicembre  2012  e  successive
modifiche),  prevedono  un   termine   per   avviare   la   procedura
sanzionatoria, mediante la notifica della contestazione  formale  nei
confronti  dei  soggetti  ritenuti  responsabili   delle   violazioni
riscontrate,  pari  a  novanta  giorni   o   a   centottanta   giorni
dall'accertamento, a seconda si tratti di procedura avviata  ex  art.
145 TUB o  195  TUF,  per  i  soggetti  residenti  in  Italia,  e  di
trecentosessanta giorni  per  i  soggetti  residenti  all'estero;  la
tabella B, punto 2), del regolamento  n.  2/2019  del  Garante  della
privacy prevede,  in  attuazione  dell'art.  166,  comma  5,  decreto
legislativo  n.  196/2003,  che  la  comunicazione   delle   presunte
violazioni va effettuata ai residenti nel territorio della Repubblica
entro centoventi  giorni  dall'accertamento  della  violazione  e  ai
residenti all'estero entro trecentosessanta giorni. 
    Il collegio ritiene che non  vi  siano  ragioni  sufficienti  per
giustificare la diversita' di trattamento tra  le  fattispecie  sopra
descritte ed il  procedimento  sanzionatorio  avviato  dall'Autorita'
nella controversia per cui e' causa. 
    In primo luogo, le esigenze sottese  alla  predeterminazione  dei
limiti temporali in esame sono le  medesime  a  fronte  di  qualsiasi
potere sanzionatorio, indipendentemente dall'autorita' amministrativa
che lo esercita. 
    In secondo luogo, le fattispecie  disciplinate  dalle  specifiche
norme sopra richiamate presentano  caratteri  del  tutto  analoghi  a
quella in esame, atteso che: 
        viene  in  rilievo  l'esercizio   da   parte   di   autorita'
indipendenti di poteri sanzionatori,  talvolta  aventi  anche  natura
punitiva, finalizzati ad assicurare la tutela degli interessi ad esse
demandati; 
        si tratta spesso di poteri sanzionatori attribuiti in  ambiti
caratterizzati  da  particolare  complessita'  e  tecnicismo   e   in
attuazione di normative europee il cui rispetto deve essere garantito
dagli Stati membri  mediante  la  previsione  di  sanzioni  efficaci,
proporzionate e dissuasive (ogni riferimento al riguardo non puo' che
essere esemplificativo, attesa l'operativita' di tutte  le  Autorita'
indipendenti in settori ampiamenti sottoposti al diritto europeo;  si
pensi  alle  sanzioni  irrogate  dall'Agcom  per   violazioni   della
disciplina  di  derivazione  europea  in  materia  di   comunicazioni
elettroniche o  alla  maggior  parte  delle  sanzioni  previste  agli
articoli 187-quinquies e  ss.,  decreto  legislativo  n.  58/1998  o,
ancora,  alle  sanzioni  irrogate  dall'Arera  per  violazione  delle
disposizioni dei regolamenti europei indicati  all'art.  45,  decreto
legislativo n. 93/2011). 
    8.   Oggetto   della   seconda    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    Nel  caso  in   cui   non   venga   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale a seguito della prima questione, e'  rilevante  e  non
manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 23 e  25,
comma secondo, 24, comma primo, 113, commi  primo  e  secondo,  della
Costituzione, 11 della Costituzione, in relazione all'art.  49  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 117, comma primo,
della Costituzione,  in  relazione  all'art.  7  Cedu,  e  97,  comma
secondo,   della   Costituzione,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 14, legge n. 689/1981 e  31,  legge  n.
287/1990,  nella  parte  in  cui  -  in   ragione   del   dovere   di
disapplicazione   del   termine   di   novanta    giorni    derivante
dall'interpretazione del  diritto  europeo  fornita  dalla  Corte  di
giustizia nella sentenza del  30  gennaio  2025  emessa  nella  causa
C-511/2023 e nell'ordinanza del 18 dicembre 2025 emessa  nella  causa
C-491/24 - non prevedono un termine  determinato  per  l'avvio  della
fase istruttoria  in  contraddittorio  da  parte  dell'Autorita'  nei
procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza. 
    8.1. Rilevanza della questione di costituzionalita'. 
    La  questione  e'  rilevante  per  ragioni  analoghe   a   quelle
prospettate al paragrafo 7.1. della presente ordinanza. 
    In particolare, dalle  decisioni  della  Corte  di  giustizia  da
ultimo citate discendono l'obbligo  di  disapplicare  nella  presente
controversia  l'art.  14,  legge  n.  689/1981   e   la   conseguente
impossibilita'   di   applicare   all'avvio    dell'istruttoria    in
contraddittorio un termine di legge  predeterminato,  situazione  che
questo   collegio   ritiene   contrastante   con   alcuni   parametri
costituzionali. 
    8.2.   Non   manifesta   infondatezza    della    questione    di
costituzionalita'. 
    Nel  caso  in  cui  la  Corte  costituzionale  dovesse   ritenere
insussistenti i presupposti per l'attivazione  dei  controlimiti  (da
cui  deriverebbe  l'impossibilita'  di  continuare  ad  applicare  il
termine previsto  dall'art.  14,  legge  n.  689/1981),  si  porrebbe
comunque un problema di costituzionalita' della disciplina di diritto
interno, in particolare degli articoli 14, legge n.  689/1981  e  31,
legge  n.  287/1990,  nella   parte   in   cui,   a   seguito   della
disapplicazione del termine  di  novanta  giorni,  non  prevedono  un
termine predeterminato per la contestazione dell'illecito. 
    Tale mancata previsione viola i principi di  legalita'  (articoli
3, 23, 25, comma secondo,  della  Costituzione),  effettivita'  della
tutela giurisdizionale (articoli 24, comma primo, e 113, commi  primo
e secondo,  della  Costituzione),  buon  andamento  (art.  97,  comma
secondo,  della  Costituzione),   certezza   del   diritto,   nonche'
uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione: in relazione
alla disciplina dell'esercizio del potere sanzionatorio da  parte  di
altre autorita' indipendenti), per tutte le ragioni esposte  in  sede
di trattazione della prima questione di costituzionalita' e che,  per
esigenze   di   economia   processuale,   devono   qui   considerarsi
integralmente richiamate  (v.  in  particolare  i  paragrafi  7.2.3.,
7.2.5., 7.2.6., 7.2.7. e 7.2.8.). 
    Peraltro, quanto al principio di legalita' in materia  penale  in
tale  seconda   questione,   non   relativa   alla   violazione   dei
controlimiti,  possono  essere  richiamati  anche  gli   articoli   7
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e  49  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, i quali, pur non prevedendo la riserva di legge,
impongono  comunque  i  requisiti   dell'accessibilita',   chiarezza,
precisione e prevedibilita' ex ante delle fonti  che  disciplinano  i
presupposti dell'illecito  avente  natura  sostanzialmente  penale  e
delle relative conseguenze sanzionatorie (v. Corte  eur.  dir.  uomo,
sez. II, 31 dicembre 2019, Parmak e Bakir contro Turchia, ricorsi  n.
22429/07 e n. 25195/07). 
    Ai sensi dell'art.  117,  comma  primo,  della  Costituzione,  il
diritto internazionale pattizio, nell'ambito del quale rientra  anche
la Cedu, vincola il legislatore ordinario  nazionale  e  regionale  e
pertanto, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.
348/2007 e n. 349/2007, riveste nella gerarchia delle fonti un  rango
subordinato  alla  Costituzione,  rispetto  alla  quale  deve  essere
conforme, ma intermedio tra questa e  la  legge  ordinaria.  Da  cio'
consegue che la violazione del principio di legalita', sub specie  di
prevedibilita', sancito dall'art. 7 Cedu, non  in  contrasto  con  la
Costituzione italiana, comporta anche la  violazione  dell'art.  117,
comma primo, della Costituzione. 
    Per quanto riguarda, invece, l'art. 49 della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, applicabile alle controversie, come
quella in esame, rientranti nella sfera di applicazione  del  diritto
dell'Unione, va rilevato che la prevalenza  del  diritto  dell'Unione
europea sulle fonti di rango ordinario trova  fondamento,  sin  dalle
sentenze della Corte costituzionale n. 183 del  1973  e  n.  170  del
1984, nell'art. 11 della Costituzione. 
    8.3. Sull'ammissibilita' di una sentenza manipolativa. 
    Questo collegio, pur consapevole  dei  limiti  del  sindacato  di
legittimita' costituzionale, ritiene che nel caso  in  esame  possano
sussistere, rispetto a questa seconda questione, anche i  presupposti
per  una  sentenza  manipolativa,  valorizzando  i  termini  per   la
contestazione dell'illecito gia'  stabiliti  dal  legislatore  per  i
procedimenti sanzionatori avviati da  altre  autorita'  indipendenti,
piu' ampi del termine di  novanta  giorni  ritenuto  dalla  Corte  di
giustizia incompatibile con il diritto europeo. 
    Va al riguardo considerato  che  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  ha  superato   da   tempo   il   proprio   precedente
orientamento, affermando che, una volta accertato  un  vulnus  ad  un
principio o ad un diritto riconosciuti dalla Costituzione, «non  puo'
essere  di  ostacolo  all'esame  nel  merito   della   questione   di
legittimita' costituzionale l'assenza di un'unica soluzione  a  «rime
obbligate»   per   ricondurre   l'ordinamento   al   rispetto   della
Costituzione,  ancorche'  si  versi   in   materie   riservate   alla
discrezionalita' del legislatore» (Corte costituzionale, sentenza  n.
62  del  2022),  risultando  a  tal  fine  sufficiente  la   presenza
nell'ordinamento  di  una  o   piu'   soluzioni   «costituzionalmente
adeguate», che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con
la  logica   perseguita   dal   legislatore   (ex   plurimis,   Corte
costituzionale, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e  n.
224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018). 
    In relazione al  caso  in  esame,  va  rilevato  che,  quando  il
legislatore ha previsto per la contestazione dell'illecito a soggetti
residenti in Italia un termine superiore a quello di  novanta  giorni
contemplato dall'art. 14, legge n. 689/1981, ha  predeterminato  tale
termine nella misura di centottanta giorni dall'accertamento (v.,  in
particolare l'art. 45,  comma  5,  decreto  legislativo  n.  93/2011,
nonche' gli articoli 187-septies, 195 e 196, decreto  legislativo  n.
58/1998). 
    Tale scelta  potrebbe  essere  estesa  anche  alla  contestazione
dell'illecito  da  parte  dell'Autorita',  valorizzando  le  seguenti
circostanze: 
        il termine di centottanta giorni  e'  stato  individuato  per
l'esercizio di poteri sanzionatori da parte di Autorita' indipendenti
che  svolgono,  tra  l'altro,  la  funzione  di  assicurare  il  buon
funzionamento  di  mercati   ampiamente   regolati   in   senso   pro
concorrenziale dal diritto dell'Unione europea  (mercati  finanziari,
mercato dell'energia e del gas); 
        il termine di centottanta giorni e' pari al doppio di  quello
previsto dall'art. 14, legge n. 689/1981 e, pertanto, puo'  ritenersi
idoneo a  garantire  le  esigenze  di  rinvio  temporaneo  dell'avvio
rappresentate dalla Corte di giustizia e di  raccordo  con  le  altre
autorita' europee garanti della concorrenza,  tenuto  peraltro  conto
che,  nella  struttura  procedimentale  delineata  dal  decreto   del
Presidente della  Repubblica  n.  217/1998,  la  sede  dell'ulteriore
approfondimento e' rappresentata  dalla  fase  istruttoria  in  senso
proprio, la  cui  durata  e'  liberamente  determinata  dalla  stessa
autorita' amministrativa procedente ed e' prorogabile. 
    9. Sospensione del presente giudizio. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio e' sospeso fino alla definizione  dell'incidente
di costituzionalita'. 
    Ai sensi  dell'art.  23,  comma  quarto,  legge  n.  87/1953,  la
presente ordinanza, a cura  della  segreteria  della  sezione,  sara'
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti   del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  sulle  spese  di
lite  resta  riservata  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta): 
        respinge la domanda di  sospensione  impropria  del  presente
giudizio, proposta dalla parte appellante principale; 
        respinge la  domanda  di  modifica  della  propria  ordinanza
cautelare n. 118/2026, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato; 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,   per
contrasto con gli articoli 3, 23, 25, comma secondo, 24, comma primo,
113, commi primo e secondo, e 97, comma secondo, della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  legge  n.
130/2008, che ordina l'esecuzione del TFUE, come modificato dall'art.
2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007,  nei  limiti  in  cui
impone di applicare gli articoli 4, paragrafo 5, e 13,  paragrafo  1,
della direttiva UE 2019/1, nonche' l'art. 102 TFUE, letti  alla  luce
del principio  di  effettivita',  dai  quali  -  nell'interpretazione
fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30  gennaio  2025
emessa nella causa C-511/2023 e nell'ordinanza del 18  dicembre  2025
emessa nella causa C-491/24  -  discende  l'obbligo  per  il  giudice
nazionale di disapplicare l'art. 14, legge n. 689/1981, in  combinato
disposto con l'art. 31, legge n. 287/1990, nella parte in cui prevede
il termine di novanta giorni per l'avvio della  fase  istruttoria  in
contraddittorio da parte dell'Autorita' nei procedimenti sanzionatori
a tutela della concorrenza; 
        in via subordinata, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata, per contrasto con gli articoli 3, 23 e 25, comma  secondo,
24, comma primo, 113, commi primo e secondo, della  Costituzione,  11
della Costituzione, in relazione all'art. 49 della Carta dei  diritti
fondamentali  dell'Unione  europea,  117,  comma  primo,  Cost.,   in
relazione all'art. 7 Cedu, e 97, comma secondo,  della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 14,  legge
n. 689/1981 e 31, legge n. 287/1990, nella parte in cui - in  ragione
del dovere di disapplicazione del termine di novanta giorni derivante
dall'interpretazione del  diritto  europeo  fornita  dalla  Corte  di
giustizia nella sentenza del  30  gennaio  2025  emessa  nella  causa
C-511/2023 e nell'ordinanza del 18 dicembre 2025 emessa  nella  causa
C-491/24 - non prevedono un termine  determinato  per  l'avvio  della
fase istruttoria  in  contraddittorio  da  parte  dell'Autorita'  nei
procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza; 
        sospende, ai sensi dell'art. 23 della legge  n.  87/1953,  il
presente  giudizio  previa  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale per la soluzione dell'incidente di costituzionalita'; 
        ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
        riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle
spese di lite all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  28
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Carmine Volpe, Presidente; 
        Giordano Lamberti, consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere; 
        Lorenzo Cordi', consigliere; 
        Dalila Satullo, consigliere, estensore. 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                                 L'estensore: Satullo