Reg. ord. n. 121 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34
Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 08/06/2026
Tra: L.P.S.C. C/ Ministero dell'economia e delle finanze
Oggetto:
Sanzioni amministrative – Limitazioni all’uso del contante – Divieto di trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, al di sopra delle soglie stabilite dalla legge – Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia rilevante ai fini del divieto è di euro 5.000,00 – Innalzamento della soglia – Applicazione retroattiva in mitius alle violazioni commesse anteriormente – Omessa previsione – Ritenuta qualificazione dell’illecito amministrativo, e della relativa sanzione, come “convenzionalmente penale” alla luce dei cosiddetti criteri Engel – Irragionevolezza della mancata previsione della retroattività della lex mitior alle operazioni di importo compreso tra la soglia previgente e quella successiva – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riguardo all’art. 7 della CEDU.
Norme impugnate:
legge del 29/12/2022 Num. 197 Art. 1 Co. 384
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 7
Testo dell'ordinanza
N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 giugno 2026
Ordinanza dell'8 giugno 2026 del Tribunale di Siracusa nel
procedimento civile promosso da R. M. in proprio e nella qualita' di
legale rappresentante della L. P. contro Ministero dell'economia e
delle finanze.
Sanzioni amministrative - Limitazioni all'uso del contante - Divieto
di trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, al di
sopra delle soglie stabilite dalla legge - Previsione che, a
decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia rilevante ai fini del
divieto e' di euro 5.000,00 - Innalzamento della soglia -
Applicazione retroattiva in mitius alle violazioni commesse
anteriormente - Omessa previsione.
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), art. 49,
comma 3-bis, come modificato dall'art. 1, comma 384, lettera b),
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025).
(GU n. 34 del 26-08-2026)
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione seconda civile
Il Giudice dott. Alfredo Spitaleri, nella causa civile iscritta
al n. r.g. 2740/2025 promossa da M. R., in proprio e nella qualita'
di legale rappresentante della L. P., entrambi rappresentati e difesi
dall'avv. Salvatore Bianca, presso il cui studio sono elettivamente
domiciliati giusta procura in atti;
Opponenti contro Ministero dell'economia e delle finanze (C.F.
80415740580), in persona del Ministro pro tempore, costituitosi a
mezzo di proprio funzionario ai sensi dell'art. 6, comma 9, decreto
legislativo n. 150/2011, ed elettivamente domiciliato a Catania, via
Cardinale Dusmet n. 17, presso la sede della Ragioneria territoriale
dello Stato di Catania;
Opposto all'esito dell'udienza del 4 giugno 2026, tenutasi nelle
forme di cui agli articoli 127-ter, 128 e 429 c.p.c., ha emesso la
seguente
Ordinanza
1. - Con ricorso ex articoli 22 legge n. 689/1981 e 6 decreto
legislativo n. 150/2011, tempestivamente depositato in data 22 luglio
2025, M. R., in proprio e nella qualita' di legale rappresentante
della L. P., ha proposto opposizione avverso i decreti sanzionatori
n. ... e n. ... (docc. 2 e 3, fasc. opponenti; docc. 7 e 8, fasc.
opposto), entrambi del ... e notificati in pari data, emessi dalla
Ragioneria territoriale dello Stato di Catania - Ufficio
antiriciclaggio sulla scorta dei processi verbali di contestazione
della Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico-finanziaria di
Siracusa nn. ... (docc. 3 e 4, fasc. opposto). I verbali e i decreti
contestano la movimentazione, nel periodo compreso tra il ... e il
..., di denaro contante per complessivi euro 147.772,20, prelevato
dall'unico conto della societa' con causale «prestiti a soci» e
trattenuto dal medesimo M., in violazione del divieto di
trasferimento di contante tra soggetti diversi al di sopra delle
soglie di legge, di cui all'art. 49, comma 1, decreto legislativo n.
231/2007. Con il decreto n. ... e' stata irrogata la sanzione di euro
95.000,00 (oltre euro 20,00 di spese) per la condotta di
«trasferimento» del contante, a carico di M. in solido con la L. P.;
con il decreto n. ... la medesima sanzione di euro 95.000,00 (oltre
euro 20,00 di spese) e' stata irrogata a carico del solo M. per la
condotta di «acquisizione» del medesimo contante.
1.1. - A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto
tre motivi: i) l'operativita' del principio del favor rei, in
conseguenza dell'innalzamento della soglia di rilevanza a euro
5.000,00, disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 49,
comma 3-bis, decreto legislativo n. 231/2007, con conseguente
limitazione dell'ambito di rilevanza sanzionatoria ai soli blocchi di
operazioni frazionate eccedenti tale nuova soglia; ii) l'erronea
applicazione del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico; iii)
la violazione dei principi di proporzionalita' e personalizzazione
della sanzione. Ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti
opposti o, in subordine, per la rideterminazione delle sanzioni
irrogate, con vittoria di spese e compensi.
1.2. - Radicatosi il contraddittorio, si e' costituito il
Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo il rigetto
dell'opposizione. Al riguardo, ha sostenuto: i) la piena legittimita'
dei decreti opposti, restando le condotte contestate all'opponente
soggette alle soglie vigenti ratione temporis; ii) l'inoperativita'
del cumulo giuridico ex art. 8 legge n. 689/1981, il quale presuppone
l'unicita' dell'azione/omissione (concorso formale), laddove le
contestate infrazioni derivano da una pluralita' di operazioni
autonome, agite in momenti distinti, e da successive determinazioni
volitive, con la conseguente operativita' del cumulo materiale; iii)
la corretta determinazione dell'importo delle sanzioni nel rispetto
delle soglie minime e massime dell'art. 63 decreto legislativo n.
231/2007 e degli indirizzi/pareri di massima della Commissione
consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, tenuto
conto di gravita', reiterazione ed entita' complessiva delle
operazioni.
1.3. - La causa, istruita in via esclusivamente documentale, e'
stata posta in decisione all'esito del deposito delle note di
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione
orale, ai sensi degli articoli 127-ter, 128, 429 c.p.c.
2. - Il primo motivo di opposizione riveste carattere centrale,
giacche' dalla sua sorte dipende l'entita' della pretesa
sanzionatoria azionata. Il secondo e il terzo motivo - relativi,
rispettivamente, al regime del concorso di violazioni e alla
proporzionalita' della sanzione - appaiono entrambi infondati e, in
quanto tali, inidonei a definire il giudizio indipendentemente dalla
questione di legittimita' costituzionale di seguito sollevata, come
si avra' modo di esporre in sede di scrutinio della rilevanza (infra,
§ 5).
3. - Il primo motivo di opposizione impone di stabilire se
l'innalzamento a euro 5.000,00 della soglia oltre la quale e' vietato
il trasferimento di contante tra soggetti diversi - disposto, a
decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 49, comma 3-bis, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato
dall'art. 1, comma 384, lettera b), della legge n. 197/2022 - debba
trovare applicazione retroattiva, in chiave di favor rei, alle
condotte anteriori.
La nuova soglia, per la sua stessa formulazione («a decorrere dal
1° gennaio 2023») e in forza della regola del tempus regit actum di
cui all'art. 1 della legge n. 689/1981, disciplina le sole condotte
successive alla sua entrata in vigore, restando quelle pregresse
assoggettate alle soglie vigenti ratione temporis; e l'ostacolo cosi'
opposto alla retroattivita' in mitius - vertendosi, per quanto si
dira', in materia di sanzione di natura punitiva - puo' essere
rimosso non dal giudice comune, ma soltanto dalla Corte
costituzionale.
L'interrogativo sollevato dal primo motivo si converte, pertanto,
nella questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma
3-bis, decreto legislativo n. 231/2007, nella parte in cui non
consente l'applicazione retroattiva della piu' favorevole soglia alle
violazioni anteriori.
La questione, per le ragioni che seguono, e' rilevante e non
manifestamente infondata, sicche' va rimessa alla Corte
costituzionale.
4. - Sul piano della natura della sanzione, puo' convenirsi, in
adesione al consolidato approdo della giurisprudenza costituzionale e
di legittimita', sulla natura sostanzialmente punitiva della misura
di cui all'art. 49.
Per la qualificazione di una misura come «sostanzialmente penale»
occorre fare applicazione dei tre criteri - la qualificazione
giuridica secondo il diritto interno, la natura della violazione, la
natura e il grado di severita' della sanzione - elaborati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo (c.d. criteri Engel) e recepiti dalla
giurisprudenza nazionale. Tali criteri, come e' stato di recente
ribadito, pur essendo «alternativi e non cumulativi», impongono di
considerare che «la valutazione sull'afflittivita' economica di una
sanzione non puo' essere svolta in termini totalmente astratti, ma va
necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la
disposizione punitiva si inserisce» (Cass. n. 31800/2025).
Il primo dei tre criteri - la qualificazione formale secondo il
diritto interno - non e', di per se', dirimente, essendo «ininfluente
che la sanzione sia qualificata come amministrativa dall'ordinamento
interno» (Corte costituzionale n. 73 del 2026): la criteriologia
convenzionale e', infatti, preordinata a impedire che il nomen iuris
valga a sottrarre la misura alle garanzie sostanziali della materia
penale, cosi' da non risolversi in una «frode delle etichette», e
impone di apprezzarne la natura alla stregua dei due criteri
sostanziali. Piu' precisamente, questi ultimi «possono essere
alternativi e non necessariamente cumulativi» (Corte europea dei
diritti dell'uomo, grande camera, 8 luglio 2019, Mihalache contro
Romania), ben potendo la sola finalita' repressiva e preventiva del
precetto fondarne la natura punitiva; un approccio cumulativo si
rende necessario ove «l'analisi separata di ciascun criterio non
permette di giungere a una conclusione chiara circa l'esistenza di
una accusa in materia penale» (Corte europea dei diritti dell'uomo,
sezione seconda, 4 marzo 2014, ... contro Italia).
A differenza delle sanzioni in materia di intermediazione
finanziaria e di organizzazione dei servizi bancari - la cui natura
penale e' stata esclusa in quanto la norma e' «indirizzata ad una
platea ristretta di possibili destinatari» e per il difetto di «un
divieto di generale applicabilita'» (Cass. nn. 31800/2025 e
28736/2025) - il divieto sancito dall'art. 49, commi 1 e 3-bis, e'
rivolto a chiunque e reca un precetto di generale applicabilita':
sicche' il criterio che, in quelle pronunce, deponeva per
l'esclusione, nel caso di specie milita per la conferma della natura
punitiva. Per assumere natura penale, infatti, la violazione deve
essere rivolta alla «generalita' dei consociati» e «non agli
appartenenti ad un ordinamento particolare», rilevando soprattutto lo
scopo perseguito, che deve essere «non meramente risarcitorio, ma
repressivo e preventivo» (Corte costituzionale n. 43 del 2017; Corte
costituzionale n. 73 del 2026). Il divieto di cui all'art. 49, commi
1 e 3-bis, posto a presidio di un interesse generale - essendo
preordinato a contrastare la circolazione del denaro contante quale
veicolo privilegiato di riciclaggio di proventi illeciti, di
finanziamento del terrorismo e di evasione fiscale, in attuazione
delle finalita' di prevenzione cui e' informato l'intero decreto
legislativo n. 231/2007 - ne costituisce l'esatta antitesi.
Ai fini del giudizio di severita' rileva «la natura e la gravita'
della sanzione cui l'interessato si trova esposto» (Corte
costituzionale n. 73 del 2026), ossia il massimo edittale
astrattamente comminabile, e non l'importo in concreto irrogato.
Mentre nelle richiamate pronunce Cass. n. 31800/2025 e Cass. n.
28736/2025 la natura penale fu esclusa anche in ragione di un massimo
edittale contenuto (euro 250.000,00), nel caso di specie il massimo
edittale teorico e' pari a euro 2.450.000,001 (1) e la sanzione in
concreto irrogata ammonta a euro 95.000,00 per ciascun decreto.
La natura sostanzialmente penale della misura discende, dunque,
dalla generale applicabilita' del precetto e dalla sua finalita'
repressiva e preventiva, concorrendo il rilevantissimo grado di
severita' della sanzione comminata a corroborare tale conclusione.
5. - Sulla rilevanza. La questione e' rilevante, non potendo il
giudizio essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione
(art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Ove, infatti, la Corte costituzionale dichiarasse
l'illegittimita' della disposizione censurata nella parte in cui
fissa l'applicazione della soglia di euro 5.000,00 a decorrere dal 1°
gennaio 2023, impedendone l'applicazione retroattiva, le pregresse
violazioni, oggi divenute sotto-soglia, perderebbero rilevanza
sanzionatoria e l'opposizione dovrebbe trovare parziale accoglimento:
la pretesa sarebbe rideterminata in melius, limitandola alle sole
operazioni frazionate eccedenti la soglia sopravvenuta ed espungendo
i blocchi di importo compreso tra la soglia vigente pro tempore (euro
3.000,00 sino al 30 giugno 2020; euro 2.000,00 dal 1° luglio 2020) e
la nuova soglia di euro 5.000,00. All'esito di tale operazione, delle
quarantanove operazioni di prelievo frazionato complessivamente
contestate (cfr. docc. 3 e 4, fasc. opposto) residuerebbero, come
sanzionabili, le sole tre eccedenti la soglia di euro 5.000,00,
ossia: a) i sette prelievi dal ... all'... per complessivi euro
7.530,00; b) i sei prelievi dal ... al ... per complessivi euro
7.250,00; c) i dieci prelievi dall'... al ... per complessivi euro
5.100,00; con una drastica riduzione della pretesa sanzionatoria -
quale che sia il regime del concorso applicabile - che, per effetto
del cumulo materiale (infra, § 5.1.1), si attesterebbe, nel minimo,
su una sanzione complessiva di euro 9.000,00.
Ove, viceversa, la questione fosse dichiarata infondata, il primo
motivo di opposizione andrebbe senz'altro respinto.
In entrambi i casi, l'esito del giudizio risulta condizionato
dalla risoluzione di una questione che inerisce a una norma di cui il
Tribunale di Siracusa e' chiamato a fare diretta applicazione e la
cui eventuale parziale declaratoria d'incostituzionalita' muterebbe
il quadro normativo della decisione.
5.1. - La rilevanza non e' esclusa, ma anzi confermata, dallo
scrutinio degli ulteriori motivi di opposizione, che appaiono
entrambi inidonei a definire il giudizio a prescindere dalla
questione di legittimita' costituzionale in questa sede sollevata.
5.1.1. - Non appare anzitutto fondato il secondo motivo, con cui
si invoca l'applicazione del cumulo giuridico, o della continuazione,
in luogo del cumulo materiale, sull'assunto dell'unicita' del disegno
sotteso alla causale «prestiti a soci».
L'assunto non puo' essere condiviso, per un duplice ordine di
ragioni, ciascuna delle quali di per se' idonea a disattendere il
motivo.
In primo luogo, l'art. 67, comma 3, decreto legislativo n.
231/2007 rinvia, in punto di concorso di violazioni, all'art. 8 legge
n. 689/1981, il quale riserva il trattamento del cumulo giuridico
(sanzione unica parametrata a quella prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al triplo) alla sola ipotesi del concorso
formale, ossia al caso in cui con una sola azione od omissione si
commetta la violazione di diverse disposizioni o si commettano piu'
violazioni della stessa disposizione. Nel caso di specie, per contro,
le risultanze dei verbali di accertamento (docc. 3 e 4, fasc.
opposto) documentano una pluralita' di condotte materialmente
distinte: il contante e' stato movimentato mediante una serie
reiterata di prelievi, raggruppati dall'organo accertatore in
distinti blocchi temporali ravvicinati, ciascuno dei quali, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera v), decreto legislativo n. 231/2007,
integra una autonoma operazione frazionata e, quindi, una distinta
violazione del precetto. Si e' dunque in presenza di un concorso
materiale di illeciti - e non di un'unica azione plurioffensiva - cui
consegue, per definizione, il cumulo materiale delle sanzioni. La
stessa quantificazione operata dall'Amministrazione, del resto, muove
proprio dalla somma delle sanzioni minime relative a ciascuna
distinta operazione frazionata sopra soglia.
In secondo luogo, e in via autonomamente assorbente, l'istituto
della continuazione in materia di sanzioni amministrative e'
testualmente circoscritto dall'art. 8, comma 2, legge n. 689/1981
alle sole violazioni «in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie», materia del tutto estranea a quella, antiriciclaggio,
qui in rilievo. Il dato testuale preclude, dunque, in radice
l'applicazione del regime invocato da parte opponente.
A cio' puo' aggiungersi, sul piano della ricostruzione della
vicenda, che la mera ripetizione, per un arco di oltre tre anni, di
prelievi ravvicinati accomunati da una identica causale contabile non
vale di per se' a dimostrare l'unicita' di un disegno originario e
unitario, risolvendosi piuttosto in una reiterazione abituale di
condotte omogenee.
5.1.2. - Non appare, inoltre, fondato il terzo motivo, con cui si
lamenta la violazione dei principi di proporzionalita' e
personalizzazione, in conseguenza di un asserito automatismo
sanzionatorio.
La doglianza e' smentita, in punto di fatto, dalle stesse
risultanze dei verbali di accertamento (docc. 3 e 4, fasc. opposto),
dai quali emerge che l'Amministrazione, lungi dall'avere proceduto a
un computo indiscriminato, ha selezionato analiticamente, operazione
per operazione, i soli blocchi di prelievi il cui importo complessivo
superava la soglia di legge vigente pro tempore, espungendo dal
computo quelli di importo inferiore alla soglia. A ciascuna delle
violazioni cosi' isolate e' stata, poi, applicata la sanzione nel suo
minimo edittale pro tempore, e segnatamente: euro 3.000,00 per le
violazioni anteriori al 1° luglio 2020 (art. 63, comma 1); euro
2.000,00 per quelle commesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
ed euro 1.000,00 per quelle commesse dal 1° gennaio 2022 (art. 63,
comma 1-ter). La somma dei minimi cosi' individuati conduce
all'importo complessivo di euro 95.000,00, a fronte di un massimo
edittale teorico di euro 2.450.000,00.
Una simile modalita' di computo, analitica e ancorata ai minimi
edittali, costituisce l'esatto contrario dell'automatismo denunciato:
essa esprime, semmai, il piu' mite trattamento in concreto possibile
per il complesso delle violazioni accertate. Non si rinviene, dunque,
alcuna sproporzione, tanto meno alcun automatismo.
Ne' vale, ad infirmare quanto precede, il rilievo del
rilevantissimo massimo edittale teorico (euro 2.450.000,00) posto a
fondamento, sub § 4, della natura punitiva della misura: la concreta
misura del trattamento sanzionatorio, che qui viene in considerazione
ai fini della proporzionalita', attiene infatti all'importo
effettivamente irrogato, mentre il giudizio sulla natura punitiva si
commisura - secondo la criteriologia convenzionale - al massimo
edittale astrattamente comminabile, e non a quello in concreto
applicato. I due apprezzamenti operano, dunque, su piani distinti e
non confliggenti.
5.1.3. - Ne' l'uno ne' l'altro motivo, dunque, vale a definire il
giudizio indipendentemente dalla questione di legittimita'
costituzionale, la cui rilevanza ne esce, anzi, confermata.
6. - Sulla non manifesta infondatezza. Il principio di
retroattivita' della legge piu' favorevole, fondato sull'art. 3 Cost.
e sull'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 7
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali , si applica anche alle sanzioni amministrative
di natura punitiva, salve deroghe che superino un «vaglio positivo di
ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma
derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (Corte
costituzionale n. 63 del 2019, che richiama la sentenza n. 393 del
2006). Tale principio e' stato affermato con riguardo a sanzioni
amministrative punitive in materia di intermediazione finanziaria,
ove la Corte ha dichiarato l'illegittimita' della clausola che ne
escludeva la retroattivita' in mitius (Corte costituzionale n. 63 del
2019).
6.1. - La Corte costituzionale ha di recente chiarito che, in
tema di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, «il
riconoscimento del carattere punitivo-afflittivo della sanzione
amministrativa non e' sufficiente a permettere l'automatica
applicabilita' del principio di retroattivita' in mitius», «aprendosi
invece, per il giudice, la strada dell'attivazione del sindacato di
legittimita' costituzionale su tale scelta legislativa» (Corte
costituzionale n. 73 del 2026, resa su rimessione di Cass., Sez. Un.
civ., n. 23348 del 2025).
Ne discende che, una volta riconosciuta la natura punitiva della
sanzione, a questo giudice e' precluso applicare autonomamente la
retroattivita' in mitius in deroga al canone del tempus regit actum
di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la cui rimozione e'
riservata soltanto alla Corte.
6.2. - Il dubbio di legittimita' costituzionale e' serio.
L'innalzamento della soglia a euro 5.000,00 determina, per la
fascia di operazioni di importo compreso tra la soglia previgente e
quella successiva, la sopravvenuta liceita' della condotta: un
trasferimento che, alla luce della legge posteriore, chiunque puo'
oggi compiere lecitamente.
Non pare, allora, manifestamente infondato il dubbio che la
perdurante assoggettabilita' a sanzione di tali condotte si ponga in
contrasto con il principio per cui «[n]on sarebbe ragionevole punire
(o continuare a punire piu' gravemente) una persona per un fatto che,
secondo la legge posteriore, chiunque altro puo' impunemente
commettere» (Corte costituzionale n. 236 del 2011, richiamata da
Corte costituzionale n. 63 del 2019), e con il diritto del
trasgressore «a vedersi applicare una sanzione proporzionata al
disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore»
(Corte costituzionale n. 63 del 2019). Il sopravvenuto innalzamento
della soglia incide, del resto, sul perimetro stesso dell'illecito, e
non su un presupposto procedurale o esterno alla configurazione di
esso (cosi', a contrario, Corte costituzionale n. 63 del 2019).
6.3. - Ne' varrebbe, ad escludere il dubbio, l'argomento - pur
non implausibile - secondo cui l'art. 49, comma 3-bis, non
esprimerebbe un mutato apprezzamento del disvalore, ma una mera
rideterminazione periodica, pro futuro, di un limite quantitativo,
riconducibile al canone del tempus regit actum: argomento corroborato
dall'oscillazione della soglia, ridotta a euro 2.000,00 dal 1° luglio
2020 e poi elevata a euro 5.000,00 dal 1° gennaio 2023, nonche' dalla
giurisprudenza secondo cui la retroattivita' in mitius presuppone
«una successione di regimi giuridici nel tempo» che rifletta un
«mutamento di posizione» del legislatore, e non opera quando la
modifica «si spieghi unicamente con un mutamento di circostanze di
fatto, intervenuto dopo la commissione di tale illecito, e sia,
pertanto, irrilevante ai fini dell'esame dell'illecito in quanto
tale» (Cass. n. 29886/2025, che richiama CGUE, 24 luglio 2023, causa
C-107/23 PPU, Lin, e Corte europea dei diritti dell'uomo, 18 ottobre
2022, Morck Jensen c. Danimarca, § 52).
Senonche', ritiene questo giudice che l'innalzamento della soglia
esprima un mutato apprezzamento del disvalore - attenendo
all'offensivita' stessa del trasferimento di contante e non a una
contingenza fattuale ad esso estranea - e integri, pertanto, una vera
e propria lex mitior. Su tale qualificazione, fatta propria dal
Tribunale, si innesta il dubbio di legittimita' costituzionale; e la
non implausibilita' della ricostruzione opposta, lungi dal rimettere
alla Corte la scelta interpretativa, vale unicamente a confermare che
esso non e' manifestamente infondato.
Viene cosi' in rilievo la compatibilita' della disposizione
censurata - nella parte in cui non estende la piu' favorevole soglia
alle violazioni pregresse - con l'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali quale norma
interposta, e con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., sui quali si fonda la retroattivita' in mitius delle sanzioni
punitive.
La verifica se l'esclusione di tale retroattivita' costituisca
deroga sorretta da «giustificazioni oggettivamente ragionevoli»
(Corte costituzionale n. 236 del 2011), tale da superare quel «vaglio
positivo di ragionevolezza» (Corte costituzionale n. 393 del 2006)
richiesto per le sanzioni punitive, e' riservata in via esclusiva
alla Corte.
6.4. - La serieta' del dubbio e' confermata, sul piano
nomofilattico, dal contrasto registratosi nella giurisprudenza di
legittimita' tra l'indirizzo che applica direttamente la
retroattivita' in mitius alle sanzioni punitive - reputando che, «in
assenza di disposizioni di diritto transitorio che dispongano
diversamente, non vi siano ostacoli [...] all'applicazione del
principio generale dell'applicazione retroattiva della lex mitior»
(Cass. n. 13071/2024, par. 35. ss., ripresa da Cass., Sez. lav., n.
13182/2025; nello stesso senso Cass., Sez. lav., n. 14175/2026) - e
l'indirizzo che ne rimette la valutazione alla Corte costituzionale
(Cass., Sez. Un. civ., n. 23348/2025, da cui Corte costituzionale n.
73 del 2026).
Tale contrasto, peraltro, non investe il significato dell'art. 1
della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 49, comma 3-bis, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 231/2007 - univoci,
rispettivamente, nel sancire e nell'applicare il tempus regit actum -
bensi' la legittimita' del loro superamento, da parte del giudice
comune, mediante diretta attuazione del principio di retroattivita'
in mitius: superamento che la stessa Corte, nella sentenza n. 73 del
2026, ha riservato al proprio sindacato.
7. - Sull'impraticabilita' dell'interpretazione conforme. La
rilevanza e la non manifesta infondatezza non esauriscono il vaglio
rimesso a questo giudice, occorrendo altresi' verificare che non sia
praticabile una lettura costituzionalmente orientata idonea a
comporre il dubbio senza investirne la Corte. Tale verifica, nel caso
di specie, ha esito negativo.
7.1. - L'art. 1 della legge n. 689 del 1981 assoggetta la
condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi con
formula di adamantina chiarezza: esso non reca un enunciato
polisenso, suscettibile di essere piegato in bonam partem, ma fissa
positivamente il canone del tempus regit actum, escludendo - in
difetto di disposizione transitoria di segno contrario -
l'applicazione retroattiva della legge sopravvenuta piu' favorevole.
Riconoscere a tale regola un'eccezione non scritta, per di piu' a
fronte di un enunciato normativo che limita espressamente l'efficacia
temporale della lex mitior (cosi' testualmente l'art. 49, comma
3-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 231/2007: «A
decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1
e' riferito alla cifra di 5.000 euro»), non costituirebbe
interpretazione adeguatrice, bensi' disapplicazione del dato
positivo: operazione preclusa al giudice comune, cui e' vietato
sostituire alla norma vigente quella che egli riterrebbe conforme a
Costituzione.
7.2. - Ed e' la stessa Corte costituzionale, del resto, a
riservare a se' il superamento di quel canone: una volta riconosciuta
la natura punitiva della sanzione, la scelta legislativa che ne
esclude la retroattivita' in mitius non puo' essere rimossa in via
ermeneutica dal singolo giudice, aprendosi per costui soltanto «la
strada dell'attivazione del sindacato di legittimita' costituzionale»
(Corte costituzionale n. 73 del 2026).
Il tentativo di interpretazione conforme non e' dunque solo
impraticabile sul piano testuale, ma eccentrico rispetto al sistema
delineato dalla Consulta che a quel sindacato - e non all'ermeneutica
del giudice a quo - affida la rimozione dell'ostacolo.
8. - Sui parametri. La questione si prospetta in riferimento agli
articoli 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali .
L'art. 49, paragrafo 1, CDFUE e la giurisprudenza della Corte di
giustizia (sentenza 24 luglio 2023, Lin, C-107/23 PPU; sentenza 1°
agosto 2025, Baji Trans, C-544/23) vengono in rilievo quali criteri
interpretativi dei parametri costituzionali evocati (cfr. Corte
costituzionale n. 73 del 2026). Essi rilevano, secondo la
giurisprudenza costituzionale, anche al di fuori dell'ambito di
applicazione del diritto dell'Unione, convergendo con gli evocati
parametri costituzionali «nel delineare un assetto di tutela
omogeneo» in tema di retroattivita' della lex mitior (Corte
costituzionale n. 73 del 2026); sicche', non essendo invocati quali
parametri interposti a effetto diretto, non si pone - a monte della
presente questione - alcuna pregiudiziale eurounitaria idonea a
imporne la previa delibazione mediante disapplicazione della norma
interna o rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, restando riservato
alla Corte, in vista di una pronuncia erga omnes, lo scrutinio qui
sollecitato.
(1) Tale importo si ottiene applicando il cumulo materiale delle
sanzioni: a ciascuna delle quarantanove operazioni frazionate
sopra soglia (docc. 3 e 4, fasc. opposto), ritenute autonome
violazioni del divieto di cui all'art. 49, comma 1, decreto
legislativo n. 231/2007, corrisponde il massimo edittale di euro
50.000,00 previsto dall'art. 63, comma 1, del medesimo decreto.
La somma dei massimi cosi' determinati - euro 550.000,00 per le
undici violazioni anteriori al ..., euro 1.200.000,00 per le
ventiquattro violazioni comprese tra il ... ed euro 700.000,00
per le quattordici violazioni successive - conduce all'importo
complessivo di euro 2.450.000,00, a fronte di una sanzione in
concreto irrogata di euro 95.000,00, attestata sui minimi
edittali pro tempore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione seconda civile, in persona del
G.U., dott. Alfredo Spitaleri, visti gli articoli 134 della
Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, nel testo modificato dall'art. 1, comma 384,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui,
fissando «a decorrere dal 1° gennaio 2023» la soglia di euro 5.000,00
oltre la quale e' vietato il trasferimento di denaro contante tra
soggetti diversi, non ne consente l'applicazione retroattiva in
mitius alle violazioni commesse anteriormente;
2) sospende il presente giudizio;
3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
4) dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso a Siracusa, in data 7 giugno 2026.
Il giudice: Spitaleri