Reg. ord. n. 121 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34

Ordinanza del Tribunale di Siracusa  del 08/06/2026

Tra: L.P.S.C.  C/ Ministero dell'economia e delle finanze



Oggetto:

Sanzioni amministrative – Limitazioni all’uso del contante – Divieto di trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, al di sopra delle soglie stabilite dalla legge – Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia rilevante ai fini del divieto è di euro 5.000,00 – Innalzamento della soglia – Applicazione retroattiva in mitius alle violazioni commesse anteriormente – Omessa previsione – Ritenuta qualificazione dell’illecito amministrativo, e della relativa sanzione, come “convenzionalmente penale” alla luce dei cosiddetti criteri Engel – Irragionevolezza della mancata previsione della retroattività della lex mitior alle operazioni di importo compreso tra la soglia previgente e quella successiva – Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riguardo all’art. 7 della CEDU.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 21/11/2007  Num. 231  Art. 49  Co. 3 come modificato dall'
legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art. 1  Co. 384


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 giugno 2026

Ordinanza  dell'8  giugno  2026  del  Tribunale   di   Siracusa   nel
procedimento civile promosso da R. M. in proprio e nella qualita'  di
legale rappresentante della L. P.  contro Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
 
Sanzioni amministrative - Limitazioni all'uso del contante -  Divieto
  di trasferimento di denaro contante, tra soggetti  diversi,  al  di
  sopra delle soglie  stabilite  dalla  legge  -  Previsione  che,  a
  decorrere dal 1° gennaio 2023, la  soglia  rilevante  ai  fini  del
  divieto  e'  di  euro  5.000,00  -  Innalzamento  della  soglia   -
  Applicazione  retroattiva  in  mitius  alle   violazioni   commesse
  anteriormente - Omessa previsione. 
- Decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231  (Attuazione  della
  direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione  dell'utilizzo  del
  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi   di
  attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della
  direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione),  art.  49,
  comma 3-bis, come modificato dall'art. 1, comma  384,  lettera  b),
  della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione  dello
  Stato per l'anno finanziario 2023 e  bilancio  pluriennale  per  il
  triennio 2023-2025). 


(GU n. 34 del 26-08-2026)

 
                        TRIBUNALE DI SIRACUSA 
                       Sezione seconda civile 
 
    Il Giudice dott. Alfredo Spitaleri, nella causa  civile  iscritta
al n. r.g. 2740/2025 promossa da M. R., in proprio e  nella  qualita'
di legale rappresentante della L. P., entrambi rappresentati e difesi
dall'avv. Salvatore Bianca, presso il cui studio  sono  elettivamente
domiciliati giusta procura in atti; 
    Opponenti contro Ministero dell'economia e  delle  finanze  (C.F.
80415740580), in persona del Ministro  pro  tempore,  costituitosi  a
mezzo di proprio funzionario ai sensi dell'art. 6, comma  9,  decreto
legislativo n. 150/2011, ed elettivamente domiciliato a Catania,  via
Cardinale Dusmet n. 17, presso la sede della Ragioneria  territoriale
dello Stato di Catania; 
    Opposto all'esito dell'udienza del 4 giugno 2026, tenutasi  nelle
forme di cui agli articoli 127-ter, 128 e 429 c.p.c.,  ha  emesso  la
seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    1. - Con ricorso ex articoli 22 legge n.  689/1981  e  6  decreto
legislativo n. 150/2011, tempestivamente depositato in data 22 luglio
2025, M. R., in proprio e nella  qualita'  di  legale  rappresentante
della L. P., ha proposto opposizione avverso i  decreti  sanzionatori
n. ... e n. ... (docc. 2 e 3, fasc. opponenti; docc.  7  e  8,  fasc.
opposto), entrambi del ... e notificati in pari  data,  emessi  dalla
Ragioneria  territoriale   dello   Stato   di   Catania   -   Ufficio
antiriciclaggio sulla scorta dei processi  verbali  di  contestazione
della Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico-finanziaria di
Siracusa nn. ... (docc. 3 e 4, fasc. opposto). I verbali e i  decreti
contestano la movimentazione, nel periodo compreso tra il  ...  e  il
..., di denaro contante per complessivi  euro  147.772,20,  prelevato
dall'unico conto della societa'  con  causale  «prestiti  a  soci»  e
trattenuto  dal  medesimo  M.,   in   violazione   del   divieto   di
trasferimento di contante tra soggetti  diversi  al  di  sopra  delle
soglie di legge, di cui all'art. 49, comma 1, decreto legislativo  n.
231/2007. Con il decreto n. ... e' stata irrogata la sanzione di euro
95.000,00  (oltre  euro  20,00  di  spese)   per   la   condotta   di
«trasferimento» del contante, a carico di M. in solido con la L.  P.;
con il decreto n. ... la medesima sanzione di euro  95.000,00  (oltre
euro 20,00 di spese) e' stata irrogata a carico del solo  M.  per  la
condotta di «acquisizione» del medesimo contante. 
    1.1. - A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha  dedotto
tre motivi:  i)  l'operativita'  del  principio  del  favor  rei,  in
conseguenza  dell'innalzamento  della  soglia  di  rilevanza  a  euro
5.000,00, disposto, a decorrere dal 1° gennaio  2023,  dall'art.  49,
comma  3-bis,  decreto  legislativo  n.  231/2007,  con   conseguente
limitazione dell'ambito di rilevanza sanzionatoria ai soli blocchi di
operazioni frazionate eccedenti  tale  nuova  soglia;  ii)  l'erronea
applicazione del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico; iii)
la violazione dei principi di  proporzionalita'  e  personalizzazione
della sanzione. Ha  concluso  per  l'annullamento  dei  provvedimenti
opposti o, in  subordine,  per  la  rideterminazione  delle  sanzioni
irrogate, con vittoria di spese e compensi. 
    1.2.  -  Radicatosi  il  contraddittorio,  si  e'  costituito  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  chiedendo  il   rigetto
dell'opposizione. Al riguardo, ha sostenuto: i) la piena legittimita'
dei decreti opposti, restando le  condotte  contestate  all'opponente
soggette alle soglie vigenti ratione temporis;  ii)  l'inoperativita'
del cumulo giuridico ex art. 8 legge n. 689/1981, il quale presuppone
l'unicita'  dell'azione/omissione  (concorso  formale),  laddove   le
contestate  infrazioni  derivano  da  una  pluralita'  di  operazioni
autonome, agite in momenti distinti, e da  successive  determinazioni
volitive, con la conseguente operativita' del cumulo materiale;  iii)
la corretta determinazione dell'importo delle sanzioni  nel  rispetto
delle soglie minime e massime dell'art.  63  decreto  legislativo  n.
231/2007  e  degli  indirizzi/pareri  di  massima  della  Commissione
consultiva per le  infrazioni  valutarie  e  antiriciclaggio,  tenuto
conto  di  gravita',  reiterazione  ed  entita'   complessiva   delle
operazioni. 
    1.3. - La causa, istruita in via esclusivamente  documentale,  e'
stata posta  in  decisione  all'esito  del  deposito  delle  note  di
trattazione  scritta  in  sostituzione  dell'udienza  di  discussione
orale, ai sensi degli articoli 127-ter, 128, 429 c.p.c. 
    2. - Il primo motivo di opposizione riveste  carattere  centrale,
giacche'  dalla   sua   sorte   dipende   l'entita'   della   pretesa
sanzionatoria azionata. Il secondo e  il  terzo  motivo  -  relativi,
rispettivamente,  al  regime  del  concorso  di  violazioni  e   alla
proporzionalita' della sanzione - appaiono entrambi infondati  e,  in
quanto tali, inidonei a definire il giudizio indipendentemente  dalla
questione di legittimita' costituzionale di seguito  sollevata,  come
si avra' modo di esporre in sede di scrutinio della rilevanza (infra,
§ 5). 
    3. - Il primo  motivo  di  opposizione  impone  di  stabilire  se
l'innalzamento a euro 5.000,00 della soglia oltre la quale e' vietato
il trasferimento di contante  tra  soggetti  diversi  -  disposto,  a
decorrere dal 1° gennaio 2023,  dall'art.  49,  comma  3-bis,  ultimo
periodo,  del  decreto  legislativo  n.  231/2007,  come   modificato
dall'art. 1, comma 384, lettera b), della legge n. 197/2022  -  debba
trovare applicazione  retroattiva,  in  chiave  di  favor  rei,  alle
condotte anteriori. 
    La nuova soglia, per la sua stessa formulazione («a decorrere dal
1° gennaio 2023») e in forza della regola del tempus regit  actum  di
cui all'art. 1 della legge n. 689/1981, disciplina le  sole  condotte
successive alla sua entrata  in  vigore,  restando  quelle  pregresse
assoggettate alle soglie vigenti ratione temporis; e l'ostacolo cosi'
opposto alla retroattivita' in mitius -  vertendosi,  per  quanto  si
dira', in materia  di  sanzione  di  natura  punitiva -  puo'  essere
rimosso  non  dal   giudice   comune,   ma   soltanto   dalla   Corte
costituzionale. 
    L'interrogativo sollevato dal primo motivo si converte, pertanto,
nella questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  49,  comma
3-bis, decreto legislativo  n.  231/2007,  nella  parte  in  cui  non
consente l'applicazione retroattiva della piu' favorevole soglia alle
violazioni anteriori. 
    La questione, per le ragioni che  seguono,  e'  rilevante  e  non
manifestamente   infondata,   sicche'   va   rimessa    alla    Corte
costituzionale. 
    4. - Sul piano della natura della sanzione, puo'  convenirsi,  in
adesione al consolidato approdo della giurisprudenza costituzionale e
di legittimita', sulla natura sostanzialmente punitiva  della  misura
di cui all'art. 49. 
    Per la qualificazione di una misura come «sostanzialmente penale»
occorre  fare  applicazione  dei  tre  criteri -  la   qualificazione
giuridica secondo il diritto interno, la natura della violazione,  la
natura e il grado di severita' della sanzione - elaborati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo (c.d. criteri Engel) e  recepiti  dalla
giurisprudenza nazionale. Tali criteri,  come  e'  stato  di  recente
ribadito, pur essendo «alternativi e non  cumulativi»,  impongono  di
considerare che «la valutazione sull'afflittivita' economica  di  una
sanzione non puo' essere svolta in termini totalmente astratti, ma va
necessariamente  rapportata  al  contesto  normativo  nel  quale   la
disposizione punitiva si inserisce» (Cass. n. 31800/2025). 
    Il primo dei tre criteri - la qualificazione formale  secondo  il
diritto interno - non e', di per se', dirimente, essendo «ininfluente
che la sanzione sia qualificata come amministrativa  dall'ordinamento
interno» (Corte costituzionale n.  73  del  2026):  la  criteriologia
convenzionale e', infatti, preordinata a impedire che il nomen  iuris
valga a sottrarre la misura alle garanzie sostanziali  della  materia
penale, cosi' da non risolversi in una  «frode  delle  etichette»,  e
impone  di  apprezzarne  la  natura  alla  stregua  dei  due  criteri
sostanziali.  Piu'  precisamente,  questi  ultimi   «possono   essere
alternativi e non  necessariamente  cumulativi»  (Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, grande camera, 8  luglio  2019,  Mihalache  contro
Romania), ben potendo la sola finalita' repressiva e  preventiva  del
precetto fondarne la natura  punitiva;  un  approccio  cumulativo  si
rende necessario ove «l'analisi  separata  di  ciascun  criterio  non
permette di giungere a una conclusione chiara  circa  l'esistenza  di
una accusa in materia penale» (Corte europea dei  diritti  dell'uomo,
sezione seconda, 4 marzo 2014, ... contro Italia). 
    A  differenza  delle  sanzioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria e di organizzazione dei servizi bancari - la  cui  natura
penale e' stata esclusa in quanto la norma  e'  «indirizzata  ad  una
platea ristretta di possibili destinatari» e per il  difetto  di  «un
divieto  di  generale  applicabilita'»  (Cass.   nn.   31800/2025   e
28736/2025) - il divieto sancito dall'art. 49, commi 1  e  3-bis,  e'
rivolto a chiunque e reca un  precetto  di  generale  applicabilita':
sicche'  il  criterio  che,  in   quelle   pronunce,   deponeva   per
l'esclusione, nel caso di specie milita per la conferma della  natura
punitiva. Per assumere natura penale,  infatti,  la  violazione  deve
essere  rivolta  alla  «generalita'  dei  consociati»  e  «non   agli
appartenenti ad un ordinamento particolare», rilevando soprattutto lo
scopo perseguito, che deve essere  «non  meramente  risarcitorio,  ma
repressivo e preventivo» (Corte costituzionale n. 43 del 2017;  Corte
costituzionale n. 73 del 2026). Il divieto di cui all'art. 49,  commi
1 e 3-bis, posto a  presidio  di  un  interesse  generale  -  essendo
preordinato a contrastare la circolazione del denaro  contante  quale
veicolo  privilegiato  di  riciclaggio  di  proventi   illeciti,   di
finanziamento del terrorismo e di  evasione  fiscale,  in  attuazione
delle finalita' di prevenzione  cui  e'  informato  l'intero  decreto
legislativo n. 231/2007 - ne costituisce l'esatta antitesi. 
    Ai fini del giudizio di severita' rileva «la natura e la gravita'
della  sanzione  cui   l'interessato   si   trova   esposto»   (Corte
costituzionale  n.  73  del  2026),   ossia   il   massimo   edittale
astrattamente comminabile, e  non  l'importo  in  concreto  irrogato.
Mentre nelle richiamate pronunce  Cass.  n.  31800/2025  e  Cass.  n.
28736/2025 la natura penale fu esclusa anche in ragione di un massimo
edittale contenuto (euro 250.000,00), nel caso di specie  il  massimo
edittale teorico e' pari a euro 2.450.000,001 (1)  e la  sanzione  in
concreto irrogata ammonta a euro 95.000,00 per ciascun decreto. 
    La natura sostanzialmente penale della misura  discende,  dunque,
dalla generale applicabilita' del  precetto  e  dalla  sua  finalita'
repressiva e  preventiva,  concorrendo  il  rilevantissimo  grado  di
severita' della sanzione comminata a corroborare tale conclusione. 
    5. - Sulla rilevanza. La questione e' rilevante, non  potendo  il
giudizio essere  definito  indipendentemente  dalla  sua  risoluzione
(art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87). 
    Ove,    infatti,    la    Corte    costituzionale     dichiarasse
l'illegittimita' della disposizione  censurata  nella  parte  in  cui
fissa l'applicazione della soglia di euro 5.000,00 a decorrere dal 1°
gennaio 2023, impedendone l'applicazione  retroattiva,  le  pregresse
violazioni,  oggi  divenute  sotto-soglia,   perderebbero   rilevanza
sanzionatoria e l'opposizione dovrebbe trovare parziale accoglimento:
la pretesa sarebbe rideterminata in  melius,  limitandola  alle  sole
operazioni frazionate eccedenti la soglia sopravvenuta ed  espungendo
i blocchi di importo compreso tra la soglia vigente pro tempore (euro
3.000,00 sino al 30 giugno 2020; euro 2.000,00 dal 1° luglio 2020)  e
la nuova soglia di euro 5.000,00. All'esito di tale operazione, delle
quarantanove  operazioni  di  prelievo  frazionato   complessivamente
contestate (cfr. docc. 3 e 4,  fasc.  opposto)  residuerebbero,  come
sanzionabili, le sole tre  eccedenti  la  soglia  di  euro  5.000,00,
ossia: a) i sette prelievi  dal  ...  all'...  per  complessivi  euro
7.530,00; b) i sei prelievi dal  ...  al  ...  per  complessivi  euro
7.250,00; c) i dieci prelievi dall'... al ...  per  complessivi  euro
5.100,00; con una drastica riduzione della  pretesa  sanzionatoria  -
quale che sia il regime del concorso applicabile - che,  per  effetto
del cumulo materiale (infra, § 5.1.1), si attesterebbe,  nel  minimo,
su una sanzione complessiva di euro 9.000,00. 
    Ove, viceversa, la questione fosse dichiarata infondata, il primo
motivo di opposizione andrebbe senz'altro respinto. 
    In entrambi i casi, l'esito  del  giudizio  risulta  condizionato
dalla risoluzione di una questione che inerisce a una norma di cui il
Tribunale di Siracusa e' chiamato a fare diretta  applicazione  e  la
cui eventuale parziale declaratoria  d'incostituzionalita'  muterebbe
il quadro normativo della decisione. 
    5.1. - La rilevanza non e' esclusa,  ma  anzi  confermata,  dallo
scrutinio  degli  ulteriori  motivi  di  opposizione,  che   appaiono
entrambi  inidonei  a  definire  il  giudizio  a  prescindere   dalla
questione di legittimita' costituzionale in questa sede sollevata. 
    5.1.1. - Non appare anzitutto fondato il secondo motivo, con  cui
si invoca l'applicazione del cumulo giuridico, o della continuazione,
in luogo del cumulo materiale, sull'assunto dell'unicita' del disegno
sotteso alla causale «prestiti a soci». 
    L'assunto non puo' essere condiviso, per  un  duplice  ordine  di
ragioni, ciascuna delle quali di per se'  idonea  a  disattendere  il
motivo. 
    In primo luogo,  l'art.  67,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
231/2007 rinvia, in punto di concorso di violazioni, all'art. 8 legge
n. 689/1981, il quale riserva il  trattamento  del  cumulo  giuridico
(sanzione unica parametrata a quella prevista per la violazione  piu'
grave, aumentata sino al  triplo)  alla  sola  ipotesi  del  concorso
formale, ossia al caso in cui con una sola  azione  od  omissione  si
commetta la violazione di diverse disposizioni o si  commettano  piu'
violazioni della stessa disposizione. Nel caso di specie, per contro,
le risultanze dei  verbali  di  accertamento  (docc.  3  e  4,  fasc.
opposto)  documentano  una  pluralita'  di   condotte   materialmente
distinte:  il  contante  e'  stato  movimentato  mediante  una  serie
reiterata  di  prelievi,  raggruppati  dall'organo   accertatore   in
distinti blocchi temporali ravvicinati, ciascuno dei quali, ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera v), decreto  legislativo  n.  231/2007,
integra una autonoma operazione frazionata e,  quindi,  una  distinta
violazione del precetto. Si e' dunque  in  presenza  di  un  concorso
materiale di illeciti - e non di un'unica azione plurioffensiva - cui
consegue, per definizione, il cumulo  materiale  delle  sanzioni.  La
stessa quantificazione operata dall'Amministrazione, del resto, muove
proprio  dalla  somma  delle  sanzioni  minime  relative  a  ciascuna
distinta operazione frazionata sopra soglia. 
    In secondo luogo, e in via autonomamente  assorbente,  l'istituto
della  continuazione  in  materia  di  sanzioni   amministrative   e'
testualmente circoscritto dall'art. 8, comma  2,  legge  n.  689/1981
alle  sole  violazioni  «in  materia  di  previdenza  ed   assistenza
obbligatorie», materia del tutto estranea a quella,  antiriciclaggio,
qui  in  rilievo.  Il  dato  testuale  preclude,  dunque,  in  radice
l'applicazione del regime invocato da parte opponente. 
    A cio' puo' aggiungersi,  sul  piano  della  ricostruzione  della
vicenda, che la mera ripetizione, per un arco di oltre tre  anni,  di
prelievi ravvicinati accomunati da una identica causale contabile non
vale di per se' a dimostrare l'unicita' di un  disegno  originario  e
unitario, risolvendosi piuttosto  in  una  reiterazione  abituale  di
condotte omogenee. 
    5.1.2. - Non appare, inoltre, fondato il terzo motivo, con cui si
lamenta  la   violazione   dei   principi   di   proporzionalita'   e
personalizzazione,  in  conseguenza  di   un   asserito   automatismo
sanzionatorio. 
    La doglianza  e'  smentita,  in  punto  di  fatto,  dalle  stesse
risultanze dei verbali di accertamento (docc. 3 e 4, fasc.  opposto),
dai quali emerge che l'Amministrazione, lungi dall'avere proceduto  a
un computo indiscriminato, ha selezionato analiticamente,  operazione
per operazione, i soli blocchi di prelievi il cui importo complessivo
superava la soglia di  legge  vigente  pro  tempore,  espungendo  dal
computo quelli di importo inferiore alla  soglia.  A  ciascuna  delle
violazioni cosi' isolate e' stata, poi, applicata la sanzione nel suo
minimo edittale pro tempore, e segnatamente:  euro  3.000,00  per  le
violazioni anteriori al 1° luglio  2020  (art.  63,  comma  1);  euro
2.000,00 per quelle commesse dal 1° luglio 2020 al 31  dicembre  2021
ed euro 1.000,00 per quelle commesse dal 1° gennaio  2022  (art.  63,
comma  1-ter).  La  somma  dei  minimi  cosi'   individuati   conduce
all'importo complessivo di euro 95.000,00, a  fronte  di  un  massimo
edittale teorico di euro 2.450.000,00. 
    Una simile modalita' di computo, analitica e ancorata  ai  minimi
edittali, costituisce l'esatto contrario dell'automatismo denunciato:
essa esprime, semmai, il piu' mite trattamento in concreto  possibile
per il complesso delle violazioni accertate. Non si rinviene, dunque,
alcuna sproporzione, tanto meno alcun automatismo. 
    Ne'  vale,  ad  infirmare  quanto   precede,   il   rilievo   del
rilevantissimo massimo edittale teorico (euro 2.450.000,00)  posto  a
fondamento, sub § 4, della natura punitiva della misura: la  concreta
misura del trattamento sanzionatorio, che qui viene in considerazione
ai  fini  della   proporzionalita',   attiene   infatti   all'importo
effettivamente irrogato, mentre il giudizio sulla natura punitiva  si
commisura - secondo  la  criteriologia  convenzionale  -  al  massimo
edittale astrattamente  comminabile,  e  non  a  quello  in  concreto
applicato. I due apprezzamenti operano, dunque, su piani  distinti  e
non confliggenti. 
    5.1.3. - Ne' l'uno ne' l'altro motivo, dunque, vale a definire il
giudizio   indipendentemente   dalla   questione   di    legittimita'
costituzionale, la cui rilevanza ne esce, anzi, confermata. 
    6.  -  Sulla  non  manifesta  infondatezza.   Il   principio   di
retroattivita' della legge piu' favorevole, fondato sull'art. 3 Cost.
e  sull'art.  117,  primo  comma,  Cost.  in  relazione  all'art.   7
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali , si applica anche alle sanzioni amministrative
di natura punitiva, salve deroghe che superino un «vaglio positivo di
ragionevolezza, non essendo a  tal  fine  sufficiente  che  la  norma
derogatoria   non   sia    manifestamente    irragionevole»    (Corte
costituzionale n. 63 del 2019, che richiama la sentenza  n.  393  del
2006). Tale principio e' stato  affermato  con  riguardo  a  sanzioni
amministrative punitive in materia  di  intermediazione  finanziaria,
ove la Corte ha dichiarato l'illegittimita'  della  clausola  che  ne
escludeva la retroattivita' in mitius (Corte costituzionale n. 63 del
2019). 
    6.1. - La Corte costituzionale ha di  recente  chiarito  che,  in
tema  di  sanzioni   amministrative   sostanzialmente   penali,   «il
riconoscimento  del  carattere  punitivo-afflittivo  della   sanzione
amministrativa  non  e'   sufficiente   a   permettere   l'automatica
applicabilita' del principio di retroattivita' in mitius», «aprendosi
invece, per il giudice, la strada dell'attivazione del  sindacato  di
legittimita'  costituzionale  su  tale  scelta  legislativa»   (Corte
costituzionale n. 73 del 2026, resa su rimessione di Cass., Sez.  Un.
civ., n. 23348 del 2025). 
    Ne discende che, una volta riconosciuta la natura punitiva  della
sanzione, a questo giudice e'  precluso  applicare  autonomamente  la
retroattivita' in mitius in deroga al canone del tempus  regit  actum
di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la  cui  rimozione  e'
riservata soltanto alla Corte. 
    6.2. - Il dubbio di legittimita' costituzionale e' serio. 
    L'innalzamento della soglia a euro  5.000,00  determina,  per  la
fascia di operazioni di importo compreso tra la soglia  previgente  e
quella  successiva,  la  sopravvenuta  liceita'  della  condotta:  un
trasferimento che, alla luce della legge  posteriore,  chiunque  puo'
oggi compiere lecitamente. 
    Non pare, allora,  manifestamente  infondato  il  dubbio  che  la
perdurante assoggettabilita' a sanzione di tali condotte si ponga  in
contrasto con il principio per cui «[n]on sarebbe ragionevole  punire
(o continuare a punire piu' gravemente) una persona per un fatto che,
secondo  la  legge  posteriore,  chiunque  altro   puo'   impunemente
commettere» (Corte costituzionale n.  236  del  2011,  richiamata  da
Corte  costituzionale  n.  63  del  2019),  e  con  il  diritto   del
trasgressore «a  vedersi  applicare  una  sanzione  proporzionata  al
disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore»
(Corte costituzionale n. 63 del 2019). Il  sopravvenuto  innalzamento
della soglia incide, del resto, sul perimetro stesso dell'illecito, e
non su un presupposto procedurale o esterno  alla  configurazione  di
esso (cosi', a contrario, Corte costituzionale n. 63 del 2019). 
    6.3. - Ne' varrebbe, ad escludere il dubbio,  l'argomento  -  pur
non  implausibile  -  secondo  cui  l'art.  49,  comma   3-bis,   non
esprimerebbe un mutato  apprezzamento  del  disvalore,  ma  una  mera
rideterminazione periodica, pro futuro, di  un  limite  quantitativo,
riconducibile al canone del tempus regit actum: argomento corroborato
dall'oscillazione della soglia, ridotta a euro 2.000,00 dal 1° luglio
2020 e poi elevata a euro 5.000,00 dal 1° gennaio 2023, nonche' dalla
giurisprudenza secondo cui la  retroattivita'  in  mitius  presuppone
«una successione di regimi  giuridici  nel  tempo»  che  rifletta  un
«mutamento di posizione» del  legislatore,  e  non  opera  quando  la
modifica «si spieghi unicamente con un mutamento  di  circostanze  di
fatto, intervenuto dopo la  commissione  di  tale  illecito,  e  sia,
pertanto, irrilevante ai  fini  dell'esame  dell'illecito  in  quanto
tale» (Cass. n. 29886/2025, che richiama CGUE, 24 luglio 2023,  causa
C-107/23 PPU, Lin, e Corte europea dei diritti dell'uomo, 18  ottobre
2022, Morck Jensen c. Danimarca, § 52). 
    Senonche', ritiene questo giudice che l'innalzamento della soglia
esprima   un   mutato   apprezzamento   del   disvalore -   attenendo
all'offensivita' stessa del trasferimento di contante  e  non  a  una
contingenza fattuale ad esso estranea - e integri, pertanto, una vera
e propria lex mitior.  Su  tale  qualificazione,  fatta  propria  dal
Tribunale, si innesta il dubbio di legittimita' costituzionale; e  la
non implausibilita' della ricostruzione opposta, lungi dal  rimettere
alla Corte la scelta interpretativa, vale unicamente a confermare che
esso non e' manifestamente infondato. 
    Viene cosi'  in  rilievo  la  compatibilita'  della  disposizione
censurata - nella parte in cui non estende la piu' favorevole  soglia
alle violazioni pregresse - con l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 7 Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'   fondamentali   quale   norma
interposta, e con il principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3
Cost., sui quali si fonda la retroattivita' in mitius delle  sanzioni
punitive. 
    La verifica se l'esclusione di  tale  retroattivita'  costituisca
deroga  sorretta  da  «giustificazioni  oggettivamente   ragionevoli»
(Corte costituzionale n. 236 del 2011), tale da superare quel «vaglio
positivo di ragionevolezza» (Corte costituzionale n.  393  del  2006)
richiesto per le sanzioni punitive, e'  riservata  in  via  esclusiva
alla Corte. 
    6.4.  -  La  serieta'  del  dubbio  e'  confermata,   sul   piano
nomofilattico, dal contrasto  registratosi  nella  giurisprudenza  di
legittimita'   tra   l'indirizzo   che   applica   direttamente    la
retroattivita' in mitius alle sanzioni punitive - reputando che,  «in
assenza  di  disposizioni  di  diritto  transitorio  che   dispongano
diversamente,  non  vi  siano  ostacoli  [...]  all'applicazione  del
principio generale dell'applicazione retroattiva  della  lex  mitior»
(Cass. n. 13071/2024, par. 35. ss., ripresa da Cass., Sez.  lav.,  n.
13182/2025; nello stesso senso Cass., Sez. lav., n. 14175/2026)  -  e
l'indirizzo che ne rimette la valutazione alla  Corte  costituzionale
(Cass., Sez. Un. civ., n. 23348/2025, da cui Corte costituzionale  n.
73 del 2026). 
    Tale contrasto, peraltro, non investe il significato dell'art.  1
della legge n. 689 del 1981  e  dell'art.  49,  comma  3-bis,  ultimo
periodo,   del   decreto   legislativo   n.   231/2007   -   univoci,
rispettivamente, nel sancire e nell'applicare il tempus regit actum -
bensi' la legittimita' del loro superamento,  da  parte  del  giudice
comune, mediante diretta attuazione del principio  di  retroattivita'
in mitius: superamento che la stessa Corte, nella sentenza n. 73  del
2026, ha riservato al proprio sindacato. 
    7.  -  Sull'impraticabilita'  dell'interpretazione  conforme.  La
rilevanza e la non manifesta infondatezza non esauriscono  il  vaglio
rimesso a questo giudice, occorrendo altresi' verificare che non  sia
praticabile  una  lettura  costituzionalmente  orientata   idonea   a
comporre il dubbio senza investirne la Corte. Tale verifica, nel caso
di specie, ha esito negativo. 
    7.1. - L'art. 1  della  legge  n.  689  del  1981  assoggetta  la
condotta illecita alla  legge  del  tempo  del  suo  verificarsi  con
formula  di  adamantina  chiarezza:  esso  non  reca   un   enunciato
polisenso, suscettibile di essere piegato in bonam partem,  ma  fissa
positivamente il canone del  tempus  regit  actum,  escludendo  -  in
difetto  di   disposizione   transitoria   di   segno   contrario   -
l'applicazione retroattiva della legge sopravvenuta piu'  favorevole.
Riconoscere a tale regola un'eccezione non scritta,  per  di  piu'  a
fronte di un enunciato normativo che limita espressamente l'efficacia
temporale della lex  mitior  (cosi'  testualmente  l'art.  49,  comma
3-bis, ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  231/2007:  «A
decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma  1
e'  riferito  alla  cifra  di   5.000   euro»),   non   costituirebbe
interpretazione  adeguatrice,   bensi'   disapplicazione   del   dato
positivo: operazione preclusa  al  giudice  comune,  cui  e'  vietato
sostituire alla norma vigente quella che egli riterrebbe  conforme  a
Costituzione. 
    7.2. - Ed  e'  la  stessa  Corte  costituzionale,  del  resto,  a
riservare a se' il superamento di quel canone: una volta riconosciuta
la natura punitiva della  sanzione,  la  scelta  legislativa  che  ne
esclude la retroattivita' in mitius non puo' essere  rimossa  in  via
ermeneutica dal singolo giudice, aprendosi per  costui  soltanto  «la
strada dell'attivazione del sindacato di legittimita' costituzionale»
(Corte costituzionale n. 73 del 2026). 
    Il tentativo di  interpretazione  conforme  non  e'  dunque  solo
impraticabile sul piano testuale, ma eccentrico rispetto  al  sistema
delineato dalla Consulta che a quel sindacato - e non all'ermeneutica
del giudice a quo - affida la rimozione dell'ostacolo. 
    8. - Sui parametri. La questione si prospetta in riferimento agli
articoli 3 e 117,  primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 7  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali . 
    L'art. 49, paragrafo 1, CDFUE e la giurisprudenza della Corte  di
giustizia (sentenza 24 luglio 2023, Lin, C-107/23  PPU;  sentenza  1°
agosto 2025, Baji Trans, C-544/23) vengono in rilievo  quali  criteri
interpretativi  dei  parametri  costituzionali  evocati  (cfr.  Corte
costituzionale  n.  73  del  2026).   Essi   rilevano,   secondo   la
giurisprudenza costituzionale,  anche  al  di  fuori  dell'ambito  di
applicazione del diritto dell'Unione,  convergendo  con  gli  evocati
parametri  costituzionali  «nel  delineare  un  assetto   di   tutela
omogeneo»  in  tema  di  retroattivita'  della  lex   mitior   (Corte
costituzionale n. 73 del 2026); sicche', non essendo  invocati  quali
parametri interposti a effetto diretto, non si pone - a  monte  della
presente  questione -  alcuna  pregiudiziale  eurounitaria  idonea  a
imporne la previa delibazione mediante  disapplicazione  della  norma
interna o rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE,  restando  riservato
alla Corte, in vista di una pronuncia erga omnes,  lo  scrutinio  qui
sollecitato. 

(1) Tale importo si ottiene  applicando  il  cumulo  materiale  delle
    sanzioni: a ciascuna  delle  quarantanove  operazioni  frazionate
    sopra soglia (docc. 3 e  4,  fasc.  opposto),  ritenute  autonome
    violazioni del divieto di  cui  all'art.  49,  comma  1,  decreto
    legislativo n. 231/2007, corrisponde il massimo edittale di  euro
    50.000,00 previsto dall'art. 63, comma 1, del  medesimo  decreto.
    La somma dei massimi cosi' determinati - euro 550.000,00  per  le
    undici violazioni anteriori al  ...,  euro  1.200.000,00  per  le
    ventiquattro violazioni comprese tra il ...  ed  euro  700.000,00
    per le quattordici violazioni successive  -  conduce  all'importo
    complessivo di euro 2.450.000,00, a fronte  di  una  sanzione  in
    concreto  irrogata  di  euro  95.000,00,  attestata  sui   minimi
    edittali pro tempore. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Siracusa, Sezione seconda civile, in persona  del
G.U.,  dott.  Alfredo  Spitaleri,  visti  gli  articoli   134   della
Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        1) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  7  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge  4  agosto  1955,  n.  848,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 49, comma 3-bis, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, nel testo modificato dall'art. 1,  comma  384,
lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella parte in cui,
fissando «a decorrere dal 1° gennaio 2023» la soglia di euro 5.000,00
oltre la quale e' vietato il trasferimento  di  denaro  contante  tra
soggetti diversi,  non  ne  consente  l'applicazione  retroattiva  in
mitius alle violazioni commesse anteriormente; 
        2) sospende il presente giudizio; 
        3)  ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la   presente
ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        4) dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
          Cosi' deciso a Siracusa, in data 7 giugno 2026. 
 
                        Il giudice: Spitaleri