Reg. ord. n. 120 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 19/06/2026

Tra: F.P.



Oggetto:

Reati e pene – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità – Previsione che si continua a procedere d'ufficio per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), connesso con il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. (violenza privata), nel caso in cui quest’ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Irragionevole deroga del principio di retroattività della legge penale più favorevole.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 85  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2026

Ordinanza del 19 giugno 2026 della Corte di  cassazione  sul  ricorso
proposto da F. P.. 
 
Reati e pene - Disposizioni transitorie in materia  di  modifica  del
  regime di procedibilita' - Previsione che si continua  a  procedere
  d'ufficio  per  il  delitto  di  cui  all'art.  609-bis  cod.  pen.
  (violenza sessuale), connesso con il delitto di  cui  all'art.  610
  cod. pen. (violenza privata), nel  caso  in  cui  quest'ultimo  sia
  procedibile a querela della persona offesa,  commesso  prima  della
  data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
  27  settembre  2021,  n.  134,  recante  delega  al   Governo   per
  l'efficienza del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia
  riparativa  e  disposizioni   per   la   celere   definizione   dei
  procedimenti giudiziari), art. 85, comma 2-ter. 


(GU n. 34 del 26-08-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Terza sezione penale 
 
    Composta da: 
        Antonella Di Stasi - Presidente; 
        Lorenzo Antonio Bucca; 
        Alberto Galanti; 
        Massimo Battistini - relatore; 
        Pia Verderosa, 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: 
        F. P., nato a ... il ... avverso la  sentenza  del  5  maggio
2025 della Corte di appello di Trieste. 
    Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
    Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini; 
    Lette le conclusioni  del  pubblico  ministero,  in  persona  del
sostituto procuratore  generale  Raffaele  Piccirillo,  il  quale  ha
chiesto di sollevare questione di legittimita'  costituzionale  sulla
compatibilita' del regime  transitorio  di  cui  all'art.  85,  comma
2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022  con  l'art.  3  della
Costituzione; 
    Lette le conclusioni  del  difensore,  avv.  Giovanni  Bellisario
(co-difensore con l'avv. Leonardo Antonio  Marseglia),  il  quale  ha
chiesto l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, qualora la  Corte
ritenesse non estensibile de plano la soluzione adottata dalla  Corte
costituzionale si  e'  associato  alle  conclusioni  del  procuratore
generale. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 5  maggio  2025,  la
Corte di appello di Trieste ha confermato  la  sentenza  del  Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 13  settembre
2023, con la quale F. P. e' stato condannato alla pena  di  giustizia
per il reato di cui agli artt. 609-bis, primo comma,  e  609-septies,
quarto comma, n. 4, del codice penale, commesso in ... il  ...  (capo
1), ed e' stato dichiarato non doversi procedere  nei  confronti  del
predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 61, n.  2,  e  610
del codice penale, commesso in ... il ... (capo 2), perche'  l'azione
penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. 
    2. All'imputato era stato  contestato  di  avere  costretto,  con
violenza, una giovane  donna  a  subire  atti  sessuali  e  di  avere
costretto la stessa a tollerare la cancellazione dal proprio telefono
cellulare di tutte le conversazioni per assicurarsi  l'impunita'  dal
delitto di violenza sessuale. 
    3.  Con  l'impugnazione  avverso  la  sentenza  di  primo  grado,
l'appellante, a sostegno  della  richiesta  di  declaratoria  di  non
doversi procedere in ordine  al  delitto  di  violenza  sessuale  per
mancanza di querela, ha  dedotto  che  il  regime  di  procedibilita'
previsto dall'art. 85, comma 2-ter, del decreto  legislativo  n.  150
del 2022 per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis  e  612-ter
del codice penale contrasterebbe con il principio  di  retroattivita'
della lex mitior. Ha dedotto, in particolare, che la  «lettura  della
norma,  nel  senso  di  perpetuare  il   regime   di   procedibilita'
prescindendo  dall'esercizio  dell'istanza  punitiva  per  il   reato
connesso divenuto perseguibile a  querela,  risulterebbe  affetta  da
irragionevolezza, in quanto non sorretta dalla  ratio  che  sottende,
nel regime ordinario, la deroga alla procedibilita' a  querela  e  si
contrapporrebbe  con  una  logica  che  imporrebbe   il   regime   di
procedibilita' d'ufficio anche in contrasto con la contraria volonta'
(della) PO». 
    L'appellante  ha  sollevato  anche  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo  n.
150 del 2022 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, deducendo
che la deroga al regime  di  procedibilita'  a  querela  imposta  dal
predetto art. 85 contrasterebbe con il  principio  di  retroattivita'
della lex mitior e comporterebbe una disparita'  con  il  trattamento
riservato per i medesimi  fatti  di  violenza  sessuale,  stalking  e
revenge porn commessi dopo il 30 dicembre 2022 che, per effetto della
riforma, divengono procedibili a querela della persona offesa. 
    La Corte territoriale ha rigettato  l'appello  e,  per  quel  che
rileva in  questa  sede,  ha  ritenuto  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dall'appellante
ritenendo, in primo luogo, che la disposizione di  cui  all'art.  85,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, in forza  della
quale si continua a procedere di ufficio qualora i reati di cui  agli
artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice  penale,  commessi  prima
dell'entrata in vigore di tale decreto, siano connessi con un delitto
divenuto procedibile a querela  in  base  al  medesimo  decreto,  non
apparisse irragionevole «se si considera che l'estensione del  regime
di procedibilita' d'ufficio permane anche in caso di prescrizione del
reato connesso o di assoluzione  perche'  il  fatto  non  costituisce
reato». La Corte  territoriale  ha  anche  ritenuto  che,  avendo  la
procedibilita'  d'ufficio  del  reato  di   violenza   privata   gia'
comportato, inevitabilmente, la diffusione della notizia del  delitto
di violenza sessuale, fosse venuta ormai meno la ragione per la quale
lo Stato aveva rinunciato a perseguire d'ufficio tale grave reato. La
Corte di appello ha, poi, osservato che l'imporre  alla  vittima  del
reato di violenza  sessuale,  a  distanza  di  tempo  dal  fatto,  di
valutare se proporre o meno querela,  avrebbe  esposto  la  stessa  a
possibili pressioni,  con  il  rischio  di  vittimizzazione,  che  il
legislatore ha cercato di evitare. Quanto alla  lamentata  disparita'
del trattamento riservato ai  medesimi  fatti  di  violenza  sessuale
commessi dopo il 30 dicembre 2022, la Corte territoriale ha  espresso
le seguenti  argomentazioni:  «...situazioni  diverse  devono  essere
trattate in modo diverso: una volta che il reato di violenza  privata
non e' piu' procedibile d'ufficio, viene meno la ragione  stessa  per
cui si estendeva la procedibilita' d'ufficio  al  reato  di  violenza
sessuale.  Cio'  non  accade,  invece,  per  i  fatti   avvenuti   in
precedenza, per i quali vi e' gia' stata inevitabile divulgazione  di
cui si e' detto». Infine, la Corte territoriale ha affermato  che  le
disposizioni di legge sulla procedibilita' non hanno natura di  norme
integratrici  del  precetto  penale  sicche'  «la  disciplina   della
successione di leggi nel tempo  non  puo'  propagarsi  alla  modifica
delle norme sulla procedibilita'». 
    4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso
per  cassazione  l'imputato,   articolando   un   unico   motivo   di
impugnazione, con il quale si lamenta, ex art. 606,  comma  1,  lett.
b), codice di procedura  penale,  erronea  applicazione  della  legge
penale  e  si  solleva,   nuovamente,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo  10
ottobre 2022, n. 150 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In
particolare, il ricorrente  ha  dedotto  che  la  Corte  territoriale
avrebbe dovuto ritenere l'improcedibilita' dell'azione  penale  anche
alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 123
del 2025 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
85, comma 2-ter,  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2022,  con
motivazioni sovrapponibili alle questioni sollevate dalla difesa  nel
presente procedimento. Il ricorrente, in ogni caso, ha riproposto  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85,  comma  2-ter,
del decreto legislativo n. 150 del 2022 per contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione, e ha  evidenziato  che  l'eventuale  accoglimento
della questione inciderebbe in maniera determinante  sulla  posizione
dell'imputato. 
    5.  Il  procuratore  generale  di  questa  Corte  ha  chiesto  di
sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale   del   regime
transitorio di cui all'art. 85, comma 2-ter, del decreto  legislativo
n. 150 del 2022 con l'art. 3 della Costituzione, richiamando,  quanto
alla non manifesta infondatezza della  questione,  le  argomentazioni
espresse nella sentenza della  Corte  costituzionale  n.  123  del  9
giugno 2025. In particolare, il procuratore generale ha osservato che
tali argomentazioni non consentono pero' di estendere tout  court  la
soluzione adotta dalla Corte costituzionale al caso in esame  per  le
tre seguenti ragioni: la Corte ha circoscritto l'ambito della propria
decisione alla fattispecie complessa  risultante  dalla  combinazione
dell'art.  612-bis,  comma  4,  codice  penale  con  il  delitto   di
danneggiamento aggravato divenuto procedibile a querela  per  effetto
del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, e  all'art.  85,  comma
2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,  non  in  se'
considerato ma in quanto richiamato dall'art. 9 del predetto  decreto
legislativo n. 31 del 2024; la soluzione  approntata  dal  ricorrente
presuppone  un'apposita   decisione   della   Consulta,   dalla   cui
pubblicazione si fanno decorrere i  termini  per  il  recupero  della
facolta'  di  querela;  la  Corte  «delinea  un  possibile   elemento
differenziale che consiste nella irretrattabilita' della querela  nei
delitti di violenza sessuale  a  fronte  della  rimettibilita'  della
querela per il delitto di atti persecutori: elemento del quale non si
e' in grado di stabilire quale sia il peso ai fini che  si  occupano,
se cioe' esso sia sufficiente a giustificare un  distinguishing  tale
da neutralizzare gia' nell'immediato la portata  argomentativa  della
pronuncia invocata dal ricorrente». 
    6. Con memoria, depositata il 23 aprile 2026,  il  difensore  del
ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento  del  ricorso  e  nel
caso in cui non si ritenesse estensibile la  soluzione  adotta  dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 2025 si e'  associato
alla richiesta del procuratore generale  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale nei termini di cui al richiamato ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Va accolta la richiesta del ricorrente di sollevare  questione
di legittimita' costituzionale. 
    2. Innanzitutto,  ritiene  il  collegio  che  non  sia  possibile
applicare, come  richiesto  dal  ricorrente,  al  caso  in  esame  la
decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.  123
del 9 giugno 2025, depositata il 24 luglio 2025, poiche'  la  stessa,
come anche espressamente precisato nella relativa motivazione, non si
riferisce all'art. 85, comma 2-ter, del decreto  legislativo  n.  150
del 2022  complessivamente  considerato,  ma  riguarda  la  specifica
previsione dell'art. 612-bis  del  codice  penale,  connesso  con  il
delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), del codice  penale
commesso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  31
del 2024. 
    3.  In  punto  di  rilevanza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale appare evidente che il  presente  giudizio  non  possa
essere  definito  indipendentemente   dalla   risoluzione   di   tale
questione, essendo  stata  formulata  richiesta  di  declaratoria  di
improcedibilita' dell'azione  penale  per  mancanza  di  querela.  Va
considerato che l'art. 85, comma 2-ter, del  decreto  legislativo  n.
150 del 2022, inserito dalla  legge  n.  199  del  2022  in  sede  di
conversione del decreto-legge  n.  162  del  2022  recita:  «[p]er  i
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice
penale, commessi prima della entrata in vigore del presente  decreto,
si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con  un
delitto perseguibile a querela della  persona  offesa  in  base  alle
disposizioni del presente decreto». 
    Il reato di cui  all'art.  610  del  codice  penale  per  effetto
dell'art. 2 del decreto legislativo  n.  150  del  2022  e'  divenuto
procedibile a querela nell'ipotesi base, contestata nella fattispecie
in esame; il nuovo regime di procedibilita' a querela  si  applica  a
partire dal 30 dicembre 2022 e retroattivamente, ex art. 2, comma  4,
del codice penale, ai  reati  commessi  fino  al  29  dicembre  2022.
Pertanto, le modifiche legislative appena riassunte hanno inciso, per
quanto qui rileva,  sulla  procedibilita'  del  contestato  reato  di
violenza sessuale commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 85,
comma 2-ter,  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2022,  perche'
connesso con il delitto  di  cui  all'art.  610  del  codice  penale,
procedibile d'ufficio all'epoca del fatto. 
    4.  Ritiene,  poi,  la  Corte   che   sussista   il   dubbio   di
costituzionalita' dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 150,  nella  parte  in  cui  si  prevede  che  si
continua a procedere d'ufficio  per  il  delitto  previsto  dall'art.
609-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 610
del codice penale, nel caso in cui  quest'ultimo  sia  procedibile  a
querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata  in  vigore
del suddetto decreto  legislativo  n.  150  del  2022,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, e che, quindi, la  questione  sia  non
manifestamente infondata. 
    Con la  gia'  menzionata  sentenza  n.  123  del  2025  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n.  150  del  2022
«nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per
il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso  con
il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), del  codice
penale commesso, prima della data di entrata in vigore  del  medesimo
decreto legislativo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessita'  o
per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte
in cui non prevede che, relativamente  al  suddetto  delitto  di  cui
all'art. 612-bis del codice penale, i termini previsti dall'art.  85,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2022 decorrano  dalla
data della  pubblicazione  della  presente  sentenza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana». 
    Con tale decisione, la Corte costituzionale, ha rimarcato,  prima
di esaminare il merito della questione, che le modifiche  del  regime
di procedibilita' sono  sottoposte  ai  principi  costituzionali  che
regolano   la   successione   delle   leggi    penali    nel    tempo
(irretroattivita' delle modifiche in peius e retroattivita' di quelle
in  mitius)  e  che  le  disposizioni  che  prevedono  il  regime  di
procedibilita' a querela dei delitti hanno natura mista,  sostanziale
e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso
condizione di procedibilita' e di punibilita'. 
    La consulta ha, poi, ricordato che il principio di retroattivita'
della legge penale piu' favorevole, al quale corrisponde  il  diritto
dell'imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge  piu'
favorevole entrata in vigore dopo la commissione del  fatto,  non  e'
assoluto e puo' subire deroghe da parte del legislatore,  purche'  le
stesse superino un vaglio positivo di ragionevolezza,  in  quanto  si
rivelino proporzionate alle esigenze  di  tutela  di  controinteressi
essi stessi dotati di rango costituzionale. 
    La Corte  costituzionale  ha,  quindi,  ritenuto  che,  nel  caso
previsto dall'art. 85, comma 2-ter, del decreto  legislativo  n.  150
del 2022, la deroga al principio di retroattivita' della legge penale
piu' favorevole non superasse il vaglio positivo di ragionevolezza  e
violasse, pertanto, l'art. 3 della Costituzione. In  particolare,  la
Corte  ha  osservato,  tra  l'altro,  quanto  segue:  «Anzitutto,  va
rammentato che il  regime  ordinario  stabilito  dal  legislatore  e'
quello  della  procedibilita'  a  querela  dei   delitti   menzionati
dall'art. 85, comma 2-ter del decreto legislativo n. 150 del 2022,  e
in particolare -  per  quanto  qui  rileva  -  del  delitto  di  atti
persecutori: regime che necessariamente impone  alla  persona  offesa
che  abbia  interesse  alla  punizione  del  proprio   offensore   di
"esporsi", manifestando  la  propria  volonta'  in  tal  senso.  Tale
regola,  peraltro,  e'  tradizionalmente  giustificata  dallo  stesso
interesse della persona  offesa,  che  potrebbe  non  desiderare  che
aspetti  intimi  della  propria  vita  privata   siano   scandagliati
nell'ambito di un processo penale, in cui le ragioni del  diritto  di
difesa dell'imputato impongono  un  esame  dettagliato  di  tutte  le
circostanze del fatto (cosi' gia' la sentenza n. 27 del 1973, punto 2
del considerato in diritto, che individuo' la ratio di' questa regola
generale in materia  di  violenza  sessuale  nella  "opportunita'  di
lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di  portare  o  no
alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima").  Lo
stesso legislatore ha  invero  ritenuto  -  con  valutazione  la  cui
legittimita' non e' in questa sede in  discussione  che  tale  regola
meriti di essere derogata quando il reato  subito  sia  connesso  con
altro procedibile d'ufficio, in ragione della circostanza che, in tal
caso, un accertamento processuale sui fatti dovra' comunque compiersi
(cosi' la sentenza n.  64  del  1998,  punto  2  del  considerato  in
diritto).  Ma  quando  il  delitto  connesso  divenga   esso   stesso
procedibile a  querela,  non  sono  affatto  chiare  le  ragioni  che
potrebbero militare a favore della perpetuatio  della  procedibilita'
d'ufficio per il delitto di  atti  persecutori.  Se  il  procedimento
penale sui fatti e' gia' stato avviato, la persona a offesa dovra' in
ogni caso "esporsi", esprimendosi sulla propria volonta' se  proporre
o meno querela per il delitto connesso; e a questo punto  apparirebbe
ovvio consentirle di esprimere analoga volonta' di  proporre  o  meno
querela anche per il delitto di atti  persecutori,  in  esito  a  una
valutazione complessiva dei propri interessi che lei stessa e'  nella
migliore  posizione  per  compiere.  E  cio'  tenendo   conto   della
circostanza che, nel delitto di atti persecutori  la  persona  offesa
mantiene di regola - a differenza  di  quanto  accade  rispetto  alla
violenza sessuale - la possibilita' di rimettere la querela, anche  a
processo  gia'  iniziato,  e  dunque  anche  quando   il   cosiddetto
"strepitus fori" si e', ormai, ampiamente verificato.  Se  invece  il
procedimento  penale  sui  fatti  non  fosse  ancora   iniziato,   il
mantenimento della procedibilita' d'ufficio risulterebbe  ancor  piu'
irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento  del  regime
di procedibilita' del reato connesso consentirebbe  alla  vittima  di
mantenere del tutto  riservate  circostanze  attinenti  alla  propria
sfera  privata,  se  non  fosse  proprio  per  l'operativita'   della
disposizione censurata: la quale la  forza  a  prendere  parte  a  un
processo penale, quanto meno nella veste di  testimone.  Un  processo
nel quale tali notizie saranno oggetto di  attento  scrutinio,  anche
quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio
interesse alla riservatezza». 
    Il Giudice delle leggi, pertanto, ha ritenuto che  la  disciplina
censurata  comportasse,   in   definitiva,   «un   sacrificio   netto
dell'interesse dell'imputato che abbia commesso il fatto prima  della
modifica normativa a un trattamento uguale  a  quello  di  chi  abbia
commesso un  fatto  analogo  dopo  tale  modifica,  nonche'  del  suo
interesse all'applicazione  di  una  disciplina  che  il  legislatore
reputa oggi proporzionata rispetto al complesso  degli  interessi  in
gioco. E cio' senza che tale  sacrificio  possa  dirsi  funzionale  a
tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa
(la quale, anzi, rischia di subire addirittura un  pregiudizio  dalla
disciplina in parola), ne' altri apprezzabili interessi collettivi  -
del resto, neppure evocati dalla difesa statale». 
    Ritiene il Collegio che le  ragioni  decisorie  della  suindicata
pronuncia di illegittimita' costituzionale rendano non manifestamente
infondata la  questione  sollevata  con  riferimento  al  delitto  di
violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale. Trattasi
di reato la cui procedibilita' e' a querela di parte,  eccetto  nelle
ipotesi di cui all'art. 609-septies, quarto comma, del codice penale,
qui rilevando il n.  4  di  tale  disposizione  normativa.  Va  anche
rimarcato  che  trattasi  di  delitto  per  il  quale   e'   prevista
l'irretrattabilita' della querela e di illecito  penale  che  risulta
oggetto di considerazione nel quadro normativo sovranazionale con  la
Convenzione di Istanbul del Consiglio d'europa  dell'11  maggio  2011
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei  confronti  delle
donne  e  la  violenza  domestica,  sottoscritta  dall'Italia  il  27
settembre 2012 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n.
77, cui ha aderito altresi' l'Unione europea in data 1° giugno 2023. 
    5. In ultimo, osserva questa  Corte  che,  a  fronte  del  tenore
letterale della norma oggetto della questione, che impone chiaramente
la procedibilita' d'ufficio per il delitto di violenza sessuale,  non
appare  possibile  un'interpretazione  costituzionalmente   orientata
della disposizione. 
    6. Per le considerazioni che precedono va dichiarata rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87, vanno  disposti  la  sospensione  del  presente
giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  gli
adempimenti indicati in dispositivo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 85,  comma  2-ter  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui  prevede  che
si continua a procedere d'ufficio per il delitto  previsto  dall'art.
609-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 610
del codice penale, nel caso in cui  quest'ultimo  sia  procedibile  a
querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata  in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  150  del  2022,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al ricorrente, al procuratore generale presso la Corte  di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso il 28 aprile 2026. 
 
                       Il Presidente: Di Stasi 
 
 
                                 Il consigliere estensore: Battistini