Reg. ord. n. 120 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 19/06/2026
Tra: F.P.
Oggetto:
Reati e pene – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità – Previsione che si continua a procedere d'ufficio per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), connesso con il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. (violenza privata), nel caso in cui quest’ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Irragionevole deroga del principio di retroattività della legge penale più favorevole.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 10/10/2022
Num. 150
Art. 85
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Testo dell'ordinanza
N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2026
Ordinanza del 19 giugno 2026 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da F. P..
Reati e pene - Disposizioni transitorie in materia di modifica del
regime di procedibilita' - Previsione che si continua a procedere
d'ufficio per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen.
(violenza sessuale), connesso con il delitto di cui all'art. 610
cod. pen. (violenza privata), nel caso in cui quest'ultimo sia
procedibile a querela della persona offesa, commesso prima della
data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), art. 85, comma 2-ter.
(GU n. 34 del 26-08-2026)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza sezione penale
Composta da:
Antonella Di Stasi - Presidente;
Lorenzo Antonio Bucca;
Alberto Galanti;
Massimo Battistini - relatore;
Pia Verderosa,
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da:
F. P., nato a ... il ... avverso la sentenza del 5 maggio
2025 della Corte di appello di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del
sostituto procuratore generale Raffaele Piccirillo, il quale ha
chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale sulla
compatibilita' del regime transitorio di cui all'art. 85, comma
2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022 con l'art. 3 della
Costituzione;
Lette le conclusioni del difensore, avv. Giovanni Bellisario
(co-difensore con l'avv. Leonardo Antonio Marseglia), il quale ha
chiesto l'accoglimento del ricorso e, in ogni caso, qualora la Corte
ritenesse non estensibile de plano la soluzione adottata dalla Corte
costituzionale si e' associato alle conclusioni del procuratore
generale.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 5 maggio 2025, la
Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 13 settembre
2023, con la quale F. P. e' stato condannato alla pena di giustizia
per il reato di cui agli artt. 609-bis, primo comma, e 609-septies,
quarto comma, n. 4, del codice penale, commesso in ... il ... (capo
1), ed e' stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del
predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 610
del codice penale, commesso in ... il ... (capo 2), perche' l'azione
penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.
2. All'imputato era stato contestato di avere costretto, con
violenza, una giovane donna a subire atti sessuali e di avere
costretto la stessa a tollerare la cancellazione dal proprio telefono
cellulare di tutte le conversazioni per assicurarsi l'impunita' dal
delitto di violenza sessuale.
3. Con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado,
l'appellante, a sostegno della richiesta di declaratoria di non
doversi procedere in ordine al delitto di violenza sessuale per
mancanza di querela, ha dedotto che il regime di procedibilita'
previsto dall'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150
del 2022 per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter
del codice penale contrasterebbe con il principio di retroattivita'
della lex mitior. Ha dedotto, in particolare, che la «lettura della
norma, nel senso di perpetuare il regime di procedibilita'
prescindendo dall'esercizio dell'istanza punitiva per il reato
connesso divenuto perseguibile a querela, risulterebbe affetta da
irragionevolezza, in quanto non sorretta dalla ratio che sottende,
nel regime ordinario, la deroga alla procedibilita' a querela e si
contrapporrebbe con una logica che imporrebbe il regime di
procedibilita' d'ufficio anche in contrasto con la contraria volonta'
(della) PO».
L'appellante ha sollevato anche questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n.
150 del 2022 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, deducendo
che la deroga al regime di procedibilita' a querela imposta dal
predetto art. 85 contrasterebbe con il principio di retroattivita'
della lex mitior e comporterebbe una disparita' con il trattamento
riservato per i medesimi fatti di violenza sessuale, stalking e
revenge porn commessi dopo il 30 dicembre 2022 che, per effetto della
riforma, divengono procedibili a querela della persona offesa.
La Corte territoriale ha rigettato l'appello e, per quel che
rileva in questa sede, ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'appellante
ritenendo, in primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 85,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, in forza della
quale si continua a procedere di ufficio qualora i reati di cui agli
artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima
dell'entrata in vigore di tale decreto, siano connessi con un delitto
divenuto procedibile a querela in base al medesimo decreto, non
apparisse irragionevole «se si considera che l'estensione del regime
di procedibilita' d'ufficio permane anche in caso di prescrizione del
reato connesso o di assoluzione perche' il fatto non costituisce
reato». La Corte territoriale ha anche ritenuto che, avendo la
procedibilita' d'ufficio del reato di violenza privata gia'
comportato, inevitabilmente, la diffusione della notizia del delitto
di violenza sessuale, fosse venuta ormai meno la ragione per la quale
lo Stato aveva rinunciato a perseguire d'ufficio tale grave reato. La
Corte di appello ha, poi, osservato che l'imporre alla vittima del
reato di violenza sessuale, a distanza di tempo dal fatto, di
valutare se proporre o meno querela, avrebbe esposto la stessa a
possibili pressioni, con il rischio di vittimizzazione, che il
legislatore ha cercato di evitare. Quanto alla lamentata disparita'
del trattamento riservato ai medesimi fatti di violenza sessuale
commessi dopo il 30 dicembre 2022, la Corte territoriale ha espresso
le seguenti argomentazioni: «...situazioni diverse devono essere
trattate in modo diverso: una volta che il reato di violenza privata
non e' piu' procedibile d'ufficio, viene meno la ragione stessa per
cui si estendeva la procedibilita' d'ufficio al reato di violenza
sessuale. Cio' non accade, invece, per i fatti avvenuti in
precedenza, per i quali vi e' gia' stata inevitabile divulgazione di
cui si e' detto». Infine, la Corte territoriale ha affermato che le
disposizioni di legge sulla procedibilita' non hanno natura di norme
integratrici del precetto penale sicche' «la disciplina della
successione di leggi nel tempo non puo' propagarsi alla modifica
delle norme sulla procedibilita'».
4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso
per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di
impugnazione, con il quale si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.
b), codice di procedura penale, erronea applicazione della legge
penale e si solleva, nuovamente, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In
particolare, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale
avrebbe dovuto ritenere l'improcedibilita' dell'azione penale anche
alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 123
del 2025 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, con
motivazioni sovrapponibili alle questioni sollevate dalla difesa nel
presente procedimento. Il ricorrente, in ogni caso, ha riproposto la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter,
del decreto legislativo n. 150 del 2022 per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, e ha evidenziato che l'eventuale accoglimento
della questione inciderebbe in maniera determinante sulla posizione
dell'imputato.
5. Il procuratore generale di questa Corte ha chiesto di
sollevare questione di legittimita' costituzionale del regime
transitorio di cui all'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo
n. 150 del 2022 con l'art. 3 della Costituzione, richiamando, quanto
alla non manifesta infondatezza della questione, le argomentazioni
espresse nella sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 9
giugno 2025. In particolare, il procuratore generale ha osservato che
tali argomentazioni non consentono pero' di estendere tout court la
soluzione adotta dalla Corte costituzionale al caso in esame per le
tre seguenti ragioni: la Corte ha circoscritto l'ambito della propria
decisione alla fattispecie complessa risultante dalla combinazione
dell'art. 612-bis, comma 4, codice penale con il delitto di
danneggiamento aggravato divenuto procedibile a querela per effetto
del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, e all'art. 85, comma
2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non in se'
considerato ma in quanto richiamato dall'art. 9 del predetto decreto
legislativo n. 31 del 2024; la soluzione approntata dal ricorrente
presuppone un'apposita decisione della Consulta, dalla cui
pubblicazione si fanno decorrere i termini per il recupero della
facolta' di querela; la Corte «delinea un possibile elemento
differenziale che consiste nella irretrattabilita' della querela nei
delitti di violenza sessuale a fronte della rimettibilita' della
querela per il delitto di atti persecutori: elemento del quale non si
e' in grado di stabilire quale sia il peso ai fini che si occupano,
se cioe' esso sia sufficiente a giustificare un distinguishing tale
da neutralizzare gia' nell'immediato la portata argomentativa della
pronuncia invocata dal ricorrente».
6. Con memoria, depositata il 23 aprile 2026, il difensore del
ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e nel
caso in cui non si ritenesse estensibile la soluzione adotta dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 2025 si e' associato
alla richiesta del procuratore generale di sollevare questione di
legittimita' costituzionale nei termini di cui al richiamato ricorso.
Considerato in diritto
1. Va accolta la richiesta del ricorrente di sollevare questione
di legittimita' costituzionale.
2. Innanzitutto, ritiene il collegio che non sia possibile
applicare, come richiesto dal ricorrente, al caso in esame la
decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123
del 9 giugno 2025, depositata il 24 luglio 2025, poiche' la stessa,
come anche espressamente precisato nella relativa motivazione, non si
riferisce all'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150
del 2022 complessivamente considerato, ma riguarda la specifica
previsione dell'art. 612-bis del codice penale, connesso con il
delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), del codice penale
commesso prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 31
del 2024.
3. In punto di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale appare evidente che il presente giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale
questione, essendo stata formulata richiesta di declaratoria di
improcedibilita' dell'azione penale per mancanza di querela. Va
considerato che l'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n.
150 del 2022, inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede di
conversione del decreto-legge n. 162 del 2022 recita: «[p]er i
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice
penale, commessi prima della entrata in vigore del presente decreto,
si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un
delitto perseguibile a querela della persona offesa in base alle
disposizioni del presente decreto».
Il reato di cui all'art. 610 del codice penale per effetto
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022 e' divenuto
procedibile a querela nell'ipotesi base, contestata nella fattispecie
in esame; il nuovo regime di procedibilita' a querela si applica a
partire dal 30 dicembre 2022 e retroattivamente, ex art. 2, comma 4,
del codice penale, ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022.
Pertanto, le modifiche legislative appena riassunte hanno inciso, per
quanto qui rileva, sulla procedibilita' del contestato reato di
violenza sessuale commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 85,
comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, perche'
connesso con il delitto di cui all'art. 610 del codice penale,
procedibile d'ufficio all'epoca del fatto.
4. Ritiene, poi, la Corte che sussista il dubbio di
costituzionalita' dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui si prevede che si
continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art.
609-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 610
del codice penale, nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a
querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata in vigore
del suddetto decreto legislativo n. 150 del 2022, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, e che, quindi, la questione sia non
manifestamente infondata.
Con la gia' menzionata sentenza n. 123 del 2025 la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022
«nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per
il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con
il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), del codice
penale commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessita' o
per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte
in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui
all'art. 612-bis del codice penale, i termini previsti dall'art. 85,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 2022 decorrano dalla
data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana».
Con tale decisione, la Corte costituzionale, ha rimarcato, prima
di esaminare il merito della questione, che le modifiche del regime
di procedibilita' sono sottoposte ai principi costituzionali che
regolano la successione delle leggi penali nel tempo
(irretroattivita' delle modifiche in peius e retroattivita' di quelle
in mitius) e che le disposizioni che prevedono il regime di
procedibilita' a querela dei delitti hanno natura mista, sostanziale
e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso
condizione di procedibilita' e di punibilita'.
La consulta ha, poi, ricordato che il principio di retroattivita'
della legge penale piu' favorevole, al quale corrisponde il diritto
dell'imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge piu'
favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non e'
assoluto e puo' subire deroghe da parte del legislatore, purche' le
stesse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si
rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi
essi stessi dotati di rango costituzionale.
La Corte costituzionale ha, quindi, ritenuto che, nel caso
previsto dall'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150
del 2022, la deroga al principio di retroattivita' della legge penale
piu' favorevole non superasse il vaglio positivo di ragionevolezza e
violasse, pertanto, l'art. 3 della Costituzione. In particolare, la
Corte ha osservato, tra l'altro, quanto segue: «Anzitutto, va
rammentato che il regime ordinario stabilito dal legislatore e'
quello della procedibilita' a querela dei delitti menzionati
dall'art. 85, comma 2-ter del decreto legislativo n. 150 del 2022, e
in particolare - per quanto qui rileva - del delitto di atti
persecutori: regime che necessariamente impone alla persona offesa
che abbia interesse alla punizione del proprio offensore di
"esporsi", manifestando la propria volonta' in tal senso. Tale
regola, peraltro, e' tradizionalmente giustificata dallo stesso
interesse della persona offesa, che potrebbe non desiderare che
aspetti intimi della propria vita privata siano scandagliati
nell'ambito di un processo penale, in cui le ragioni del diritto di
difesa dell'imputato impongono un esame dettagliato di tutte le
circostanze del fatto (cosi' gia' la sentenza n. 27 del 1973, punto 2
del considerato in diritto, che individuo' la ratio di' questa regola
generale in materia di violenza sessuale nella "opportunita' di
lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no
alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima"). Lo
stesso legislatore ha invero ritenuto - con valutazione la cui
legittimita' non e' in questa sede in discussione che tale regola
meriti di essere derogata quando il reato subito sia connesso con
altro procedibile d'ufficio, in ragione della circostanza che, in tal
caso, un accertamento processuale sui fatti dovra' comunque compiersi
(cosi' la sentenza n. 64 del 1998, punto 2 del considerato in
diritto). Ma quando il delitto connesso divenga esso stesso
procedibile a querela, non sono affatto chiare le ragioni che
potrebbero militare a favore della perpetuatio della procedibilita'
d'ufficio per il delitto di atti persecutori. Se il procedimento
penale sui fatti e' gia' stato avviato, la persona a offesa dovra' in
ogni caso "esporsi", esprimendosi sulla propria volonta' se proporre
o meno querela per il delitto connesso; e a questo punto apparirebbe
ovvio consentirle di esprimere analoga volonta' di proporre o meno
querela anche per il delitto di atti persecutori, in esito a una
valutazione complessiva dei propri interessi che lei stessa e' nella
migliore posizione per compiere. E cio' tenendo conto della
circostanza che, nel delitto di atti persecutori la persona offesa
mantiene di regola - a differenza di quanto accade rispetto alla
violenza sessuale - la possibilita' di rimettere la querela, anche a
processo gia' iniziato, e dunque anche quando il cosiddetto
"strepitus fori" si e', ormai, ampiamente verificato. Se invece il
procedimento penale sui fatti non fosse ancora iniziato, il
mantenimento della procedibilita' d'ufficio risulterebbe ancor piu'
irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento del regime
di procedibilita' del reato connesso consentirebbe alla vittima di
mantenere del tutto riservate circostanze attinenti alla propria
sfera privata, se non fosse proprio per l'operativita' della
disposizione censurata: la quale la forza a prendere parte a un
processo penale, quanto meno nella veste di testimone. Un processo
nel quale tali notizie saranno oggetto di attento scrutinio, anche
quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio
interesse alla riservatezza».
Il Giudice delle leggi, pertanto, ha ritenuto che la disciplina
censurata comportasse, in definitiva, «un sacrificio netto
dell'interesse dell'imputato che abbia commesso il fatto prima della
modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia
commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonche' del suo
interesse all'applicazione di una disciplina che il legislatore
reputa oggi proporzionata rispetto al complesso degli interessi in
gioco. E cio' senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a
tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa
(la quale, anzi, rischia di subire addirittura un pregiudizio dalla
disciplina in parola), ne' altri apprezzabili interessi collettivi -
del resto, neppure evocati dalla difesa statale».
Ritiene il Collegio che le ragioni decisorie della suindicata
pronuncia di illegittimita' costituzionale rendano non manifestamente
infondata la questione sollevata con riferimento al delitto di
violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale. Trattasi
di reato la cui procedibilita' e' a querela di parte, eccetto nelle
ipotesi di cui all'art. 609-septies, quarto comma, del codice penale,
qui rilevando il n. 4 di tale disposizione normativa. Va anche
rimarcato che trattasi di delitto per il quale e' prevista
l'irretrattabilita' della querela e di illecito penale che risulta
oggetto di considerazione nel quadro normativo sovranazionale con la
Convenzione di Istanbul del Consiglio d'europa dell'11 maggio 2011
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, sottoscritta dall'Italia il 27
settembre 2012 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n.
77, cui ha aderito altresi' l'Unione europea in data 1° giugno 2023.
5. In ultimo, osserva questa Corte che, a fronte del tenore
letterale della norma oggetto della questione, che impone chiaramente
la procedibilita' d'ufficio per il delitto di violenza sessuale, non
appare possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata
della disposizione.
6. Per le considerazioni che precedono va dichiarata rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale sollevata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87, vanno disposti la sospensione del presente
giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e gli
adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che
si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art.
609-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 610
del codice penale, nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a
querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata in vigore
del suddetto decreto legislativo n. 150 del 2022, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al ricorrente, al procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso il 28 aprile 2026.
Il Presidente: Di Stasi
Il consigliere estensore: Battistini