Reg. ord. n. 119 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 14/05/2026

Tra: N.I.I.M.G.S.



Oggetto:

Processo penale – Prove – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Esecuzione delle operazioni – Archivio delle intercettazioni – Facoltà del difensore dell’imputato dell’accesso all’archivio digitale delle intercettazioni e dell’ascolto diretto delle intercettazioni realizzate a suo carico – Omessa previsione dell’accesso diretto dell’imputato all’ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloglotto e laddove non venga disposto l’accertamento peritale sulle stesse – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Lesione del diritto convenzionale a un processo equo.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 268  Co. 6
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)  del 28/07/1989  Num. 271  Art. 89


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2026

Ordinanza del 14 maggio 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento
penale a carico di M. G. S. N. I.. 
 
Processo  penale  -  Prove  -  Intercettazioni  di  conversazioni   o
  comunicazioni  -  Esecuzione  delle  operazioni  -  Archivio  delle
  intercettazioni - Facolta' del difensore dell'imputato dell'accesso
  all'archivio digitale delle intercettazioni e dell'ascolto  diretto
  delle intercettazioni realizzate a suo carico -  Omessa  previsione
  dell'accesso    diretto     dell'imputato     all'ascolto     delle
  intercettazioni, specialmente nel caso  di  imputato  alloglotto  e
  laddove non venga disposto l'accertamento peritale sulle stesse. 
- Codice di procedura penale, art. 268, comma 6; decreto  legislativo
  28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di  coordinamento  e
  transitorie del codice di procedura penale), art. 89-bis. 


(GU n. 34 del 26-08-2026)

 
                         TRIBUNALE DI TRENTO 
Ufficio dei  giudici  per  le  indagini  preliminari  e  dell'udienza
                             preliminare 
 
    Il  Giudice  dott.  Marco  Tamburrino,  vista  la  questione   di
costituzionalita'  sollevata   dal   difensore   dell'imputato,   con
riferimento in particolare a quanto previsto dall'art. 268, comma  VI
del codice di procedura penale, nonche' dall'art. 89-bis disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale; 
    considerato che  la  difesa  eccepisce  che,  al  solo  difensore
dell'imputato o dell'indagato, e'  consentito,  secondo  il  disposto
normativo  delle  suddette  norme,  accedere  al  relativo   archivio
riservato, ove risultano depositate  le  intercettazioni,  effettuate
nel corso della attivita' di indagine,  non  risultando  che  vi  sia
alcun diritto in capo all'imputato personalmente,  di  accedere  alle
dette intercettazioni; 
    rilevato che la difesa ha eccepito anche che, nel caso di specie,
il contenuto di gran parte delle captazioni realizzate e'  in  lingua
araba  e  che,  pertanto,  il  relativo  accesso  presso   l'archivio
dovrebbe, in ogni caso, avvenire a mezzo di interprete nominato,  che
dovrebbe  tradurre  il   materiale   intercettativo   disponibile   e
rilevante, quale indicato dal pubblico ministero  e  da  parte  della
stessa difesa; 
    considerato che la suddetta  attivita'  pone  secondo  la  difesa
l'imputato in una posizione di non  potersi  difendere  adeguatamente
nel processo,  minando  la  possibilita'  di  ascolto  diretto  delle
intercettazioni a suo  asserito  carico  con  i  relativi  indizi  ed
eventuali  prove  della  attivita'  di   promozione   di   terrorismo
internazionale; 
    osservato che  in  tal  senso  viene  dedotta  la  lesione  degli
articoli 3, 24, della Carta costituzionale,  nonche'  dell'art.  111,
comma 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3, lettere b) e  c)
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, a  mente
della quale il diritto di difesa e' inviolabile e la persona accusata
(al di la' del suo difensore)  ha  il  diritto  di  difendersi  anche
personalmente e deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie
per preparare la propria strategia di difesa; 
    letti  gli  atti  e  le   deduzioni   difensive   del   difensore
dell'imputato, nonche' la  relativa  memoria,  nonche'  le  deduzioni
effettuate da parte del  pubblico  ministero  alla  relativa  udienza
camerale del 14 maggio 2026; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    La  questione  di  costituzionalita',  posta  dal  difensore,  si
inserisce in un procedimento penale a carico di M. G. N. I. ,  per  i
reati di cui agli articoli 604-bis del codice penale e  270-quinquies
del codice penale, in cui l'imputato  e'  stato  tratto  a  giudizio,
dinanzi al Tribunale di  Trento,  in  esito  a  decreto  di  giudizio
immediato emesso su  pedissequa  richiesta  del  pubblico  ministero,
presso la Procura della Repubblica di Trento. 
    Orbene, non avendo il pubblico ministero provveduto nelle forme e
modi di cui all'art. 268, commi IV, V e VI del  codice  di  procedura
penale, il medesimo ha provveduto al deposito  delle  intercettazioni
di  conversazioni  o  comunicazioni  anche  di  tipo  informatico   o
telematico rilevanti ai fini di prova con comunicazione del 9  agosto
2025. 
    Il difensore di fiducia  successivamente  nominato,  avv.  Nicola
Canestrini, rilevava, in particolare,  che  il  decreto  di  giudizio
immediato era stato notificato al difensore precedente, senza che  ci
si avvedesse della nuova nomina fiduciaria intervenuta, senza che  si
potesse  pertanto  correttamente  innescare  il  meccanismo  di   cui
all'art. 454, comma II-bis del codice di procedura  penale  nei  suoi
riguardi e per attuare il pieno contraddittorio sulle intercettazioni
effettuate nel corso delle indagini. 
    In tal senso, alla relativa udienza  del  16  dicembre  2025,  il
detto difensore rilevava che vi doveva essere il relativo diritto  di
accesso all'archivio ed all'ascolto delle comunicazioni,  oggetto  di
intercettazione, domandando,  quindi,  la  relativa  attivazione  del
meccanismo processuale, che gli  consentiva  non  solo  l'ascolto  di
quelle indicate dal pubblico ministero, ma anche di quelle  ulteriori
ritenute dal medesimo legale eventualmente rilevanti, ai  fini  della
difesa dell'imputato dalle relative imputazioni poste a suo carico. 
    In particolare, il legale deduceva  che  l'ascolto  era  vieppiu'
rilevante, considerata, da un lato, la peculiarita' e gravita'  delle
imputazioni,   a   carico   dell'imputato,   nonche'   la   rilevanza
dell'ascolto, al fine di valutare  la  relativa  scelta  di  un  rito
abbreviato, secco o  condizionato,  incidendo,  quindi,  il  relativo
ascolto in modo pregante sul diritto di difesa dell'imputato. 
    Orbene, nel caso di specie, si deve  osservare  che  il  pubblico
ministero non ha attivato il meccanismo dello stralcio  ex  art.  268
del  codice  di  procedura  penale,  e  che,   pertanto,   tutte   le
intercettazioni,   disposte   nel   procedimento   devono   ritenersi
depositate agli atti (Cass. 2018/18082), costituendo, del resto, come
noto, la violazione del diritto  all'ascolto  delle  registrazioni  e
quello legato alla copia dei  files  audio,  una  compromissione  del
diritto  di  difesa,  tale  da  concretare  una  nullita'  di  ordine
generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lettera c) del
codice  di  procedura  penale,  perche'   cade   direttamente   sulla
possibilita' di vaglio critico, del momento nel quale si concreta  la
prova. 
    Nel caso di specie, la difesa e' comparsa chiedendo, di fatto, di
accedere al materiale delle  intercettazioni,  effettuate  nel  corso
delle indagini, non essendosi verificata alcuna nullita', non essendo
stato pregiudicato il diritto di accesso alle relative registrazioni,
essendo stata sollevato il tema, alla  relativa  udienza  preliminare
menzionata, con particolare riferimento al fatto, poi, che fosse solo
il difensore a poter accedere alle intercettazioni, non  direttamente
l'imputato. 
    In  tale  ambito,  si  e'   innestata   la   relativa   questione
dell'accesso personale del M. G. S. N. I. , presso la sala  d'ascolto
della Procura generale della  Repubblica,  rilevando  il  legale  che
l'ascolto integrale delle intercettazioni, da parte  di  soggetto  di
lingua araba direttamente puo' consentire all'imputato di  difendersi
al meglio, collocando temporalmente e contestualizzando  le  relative
conversazioni ascoltate, cosa che di fatto sarebbe  impedita  con  la
nomina di un interprete, da parte del difensore. 
    Per vero, infatti,  qualora  si  consentisse  l'accesso  al  solo
difensore,  all'ascolto  delle  intercettazioni,  come  previsto  dal
codice di rito, nelle norme di cui all'art. 268, comma VI del  codice
di procedura penale ed 89-bis  disp.  att.,  con  un  interprete  che
fungerebbe di fatto da  consulente  di  parte,  il  detto  ausiliario
tradurrebbe le varie intercettazioni non potendo individuare  neanche
i soggetti parlanti,  al  di  la'  del  solo  odierno  imputato,  con
l'ausilio del difensore. 
    Dopo  tale  fase,  il  difensore  dovrebbe  necessariamente   far
conoscere all'odierno imputato, quale  e'  l'esito  della  traduzione
delle  intercettazioni,  verificando  con  il  medesimo  la  relativa
collocazione temporale ed ambito dei relativi colloqui, con  relativo
contesto ed interlocutori del  medesimo,  onde  consentire,  poi,  la
successiva prospettazione di una idonea linea difensiva a riguardo. 
    Come si evince chiaramente, da quanto sopra detto,  si  dovrebbe,
quindi, scindere, in due differenti fasi, il relativo  «ascolto»,  da
parte  dell'imputato,  con  possibile  pregiudizio   delle   relative
facolta'  difensive  del  medesimo,  che  si  vedrebbe  sottratta  la
possibilita' di ascolto diretto del materiale intercettivo  raccolto,
con possibilita' di dedurre in modo diretto sul contenuto ed  ambito,
contesto temporale delle stesse, interlocutori  ed  anche  in  merito
alla loro rilevanza. 
    In  un  contesto  siffatto,  verrebbe  anche  inciso  in  maniera
rilevante il c.d. principio di  parita'  delle  armi,  ovvero  tra  i
poteri spettanti alla pubblica accusa e quelli spettanti alla difesa,
secondo i canoni che dovrebbero caratterizzare il c.d. processo equo,
che richiede, per antonomasia, che ad ognuna delle parti  processuali
sia data la concreta  possibilita'  di  difendere  e  manifestare  le
proprie ragioni, in condizioni che  non  le  mettano  in  sostanziale
svantaggio  rispetto  alla  controparte,  costituita  dalla  pubblica
accusa. 
    Del resto, il pubblico ministero  risulta  avere  a  disposizione
tutto il materiale costituito dalle captazioni, realizzate nel  corso
della attivita' investigativa,  potendo  avvalersi  nel  corso  delle
indagini  di  personale  di  p.g.,   che   valuti   discrezionalmente
l'esistenza di conversazioni irrilevanti e non effettui, pertanto, ai
sensi dell'art. 268, comma II  del  codice  di  procedura  penale  la
trascrizione  sommaria  delle  stesse,  mentre  spetta  alla   difesa
indicare le ulteriori conversazioni  rilevanti  e  che  si  ritengono
utili tra quelle trascritte sommariamente e disponibili nel  relativo
archivio digitale. 
    Il tutto, in ogni caso, appare avere una  giustificazione,  nella
indubbia circostanza che dominus delle  indagini  preliminari  e'  il
pubblico ministero e che i relativi diritti di difesa sono bilanciati
nelle disposizioni di  cui  all'art.  268  del  codice  di  procedura
penale, con le relative facolta' concesse ai  difensori,  ma  che  si
dovrebbero contemperare, con quelle  relative  ai  diritti  personali
della persona, che e' al centro del processo penale ed accusata di un
reato. 
    Tale diritto include quello  spettante  all'imputato,  pero',  di
poter accedere e visionare e, perche' no, ascoltare  direttamente  il
materiale intercettivo, che viene posto a suo carico, da parte  della
pubblica accusa, senza che vi sia una doppia fase necessaria,  specie
per quel che riguarda il caso di specie con imputato che non  parlava
nel corso delle intercettazioni in lingua italiana, il tutto, secondo
quello che e' il relativo impianto normativo attuale, che non prevede
in alcun modo la possibilita' di accesso diretto alle intercettazioni
personalmente all'imputato. 
    A riguardo, si deve osservare che la Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo,  benche'  riconosca  a  ogni  imputato  «il   diritto   di
difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore»
l'art. 6, par. 3 c non ne precisa  le  condizioni  di  esercizio.  Si
lascia, quindi, agli Stati contraenti la scelta dei  mezzi  idonei  a
consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto;
la funzione della Corte europea consiste, pertanto, nell'accertare se
la soluzione adottata si concili con i requisiti di un equo  processo
(Quaranta/Svizzera, sentenza 24 marzo 1991, serie A n. 205, pag.  16,
par. 30). Al riguardo non  bisogna  dimenticare  che  la  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo  si  prefigge  lo  scopo  di  «tutelare
diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi»,  e  che  la
nomina  di  un  avvocato  non  assicura  di  per  se'  l'effettivita'
dell'assistenza che puo' fornire all'imputato che ben puo' ed  ha  il
suo   indubbio   ruolo   al   centro    del    procedimento    penale
(Imbrioscia/Svizzera, sentenza 24 novembre 1993, serie A n. 275, pag.
13, par. 38 e ... / Italia, sentenza 13 maggio 1980, serie A  n.  37,
pag. 16, par. 33), potendo in tal senso l'ascolto  diretto  da  parte
del  medesimo  fornire  indubbio  contenuto  ed  immedesimazione  del
medesimo nei colloqui dal medesimo effettuati, contestualizzando  gli
stessi in modo piu' immediato, che  accedendo  alla  sola  traduzione
effettuata,  da  parte  del   relativo   interprete,   ovvero,   solo
successivamente,  in  caso  di  estrazione  di  copia  da  parte  del
difensore del materiale intercettivo. 
    Non si puo', certo, imputare a uno Stato  la  responsabilita'  di
ogni  inadempienza  di  un   avvocato   d'ufficio   o   di   fiducia.
Dall'indipendenza  dell'ordine  professionale  rispetto  allo   Stato
consegue che la conduzione della  difesa  appartiene  sostanzialmente
all'imputato o al suo  avvocato,  incaricato  a  titolo  di  gratuito
patrocinio o retribuito dal cliente. Tuttavia, l'art. 6,  par.  3  c,
obbliga le autorita' nazionali competenti a intervenire  al  fine  di
assicurare all'imputato il  godimento  effettivo  dei  diritti  della
difesa, qualora le carenze dell'avvocato d'ufficio siano manifeste  o
ne siano state informate sufficientemente in qualche altro  modo  (si
veda, fra molte altre, la sentenza Kamasinski/Austria del 19 dicembre
1989, Serie A n. 168, pag. 33, par. 65 e Daud/Portogallo, sentenza 21
aprile 1998, Recueil des arrets et decisions 1998-11, pag. 749 e 750,
par. 38). 
    In tal senso, si  ravvisa,  a  sommesso  avviso  dello  scrivente
giudicante, il dubbio di conformita' a Costituzione, della  normativa
di cui all'art. 268, comma  VI  del  codice  di  procedura  penale  e
dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice  di  procedura
penale, nella parte in cui di fatto nel caso di specie, prevedono  la
necessaria  doppia  fase  di  articolazione  del   relativo   diritto
all'ascolto che, prevederebbe un imputato  straniero,  che  non  puo'
accedere   all'audizione   diretta   del    materiale    intercettivo
disponibile, ma deve attendere che venga presso il relativo  archivio
il difensore con un interprete, che  traduca  il  materiale  ritenuto
rilevante, da parte del pubblico ministero  e  valuti,  ascoltando  e
facendosi tradurre dal medesimo  ausiliario,  l'altro  materiale  non
selezionato dal pubblico ministero, per valutare se lo  stesso  possa
essere in qualche modo indispensabile, o rilevante ai fini difensivi,
per poi richiedere copia del detto  materiale  e  sottoporlo  al  suo
assistito, per  un  confronto  sui  relativi  risultati,  dopo  avere
ottenuto copia delle intercettazioni, ritenute dal  legale  rilevanti
al momento del suo accesso. 
    Sotto  questo  profilo,  quindi,  la  difesa  ha  un  mero  ruolo
ricettivo del materiale, costituito dalle intercettazioni effettuate,
potendo, peraltro, valutare lo  stesso  senza  l'ausilio,  o  con  il
contributo   rilevante   dell'imputato,   in   un'ottica,   pertanto,
palesemente non contestualizzante  il  relativo  ambito,  in  cui  le
relative captazioni sono intervenute, mentre l'ascolto  diretto,  ben
puo' portare  a  differenti  risultati,  intervenendo  chi  e'  stato
l'attore effettivo delle conversazioni, individuando, con  precisione
i momenti peculiari, in cui le medesime  sono  avvenute,  i  relativi
interlocutori,   o   eventuali   ulteriori   colloqui,    intervenuti
personalmente non per via telefonica o altro ancora. 
    L'imputato,  in  una  condizione  siffatta   puo',   del   resto,
ricostruire temporalmente i relativi contenuti delle  intercettazioni
effettuate, nonche' il loro contesto e la loro allocazione, nonche' i
relativi interlocutori e quali  rapporti  vi  fossero  da  parte  del
medesimo con gli stessi,  nonche'  portare  ogni  ulteriore  elemento
utile in suo diretto possesso, o che puo' sovvenire in sua memoria  a
tal  fine,  in  un'ottica  di  concretezza  difensiva,  rispetto   ai
risultati investigativi, che non si articoli in step differenti,  che
possono anche allungare la tempistica processuale, anche in  presenza
di imputato, peraltro, sottoposto a misura cautelare detentiva. 
    La circostanza che si e' sostenuta, da una parte della  dottrina,
sulla nuova disciplina, che vorrebbe  che  si  limitasse  il  diritto
difensivo di accesso alle intercettazioni indicate solo dal  pubblico
ministero,  quale  dominus  delle  relative   indagini,   nel   corso
dell'udienza preliminare, quando il  vaglio  e'  effettuato  in  tale
sede, in sede di richiesta di definizione del procedimento a mezzo di
rito alternativo dopo la notifica del giudizio immediato, non  appare
satisfattiva in maniera piena delle prerogative difensive. 
    L'imputato,  unitamente  la  difensore  ben   possono,   infatti,
ritenere rilevanti elementi e registrazioni, non  indicate  da  parte
dell'accusa, o comunque accertare, con l'ascolto, che la trascrizione
sommaria delle captazioni non risulta enucleare  tutti  gli  elementi
oggetto di colloquio, nonche' le varie pause/rumori e quant'altro  di
contorno alle stesse, eventualmente non enucleato da parte della p.g. 
    Tantomeno la perizia effettuabile in  tale  fase  processuale  da
parte del  Giudice  dell'udienza  preliminare  sulle  intercettazioni
ritenute rilevanti dal pubblico ministero puo'  essere  ritenuta  del
tutto consona ad esigenze  difensive,  posto  che  la  medesima  deve
essere preceduta dalla fase dell'ascolto del materiale captativo,  da
parte dell'imputato il quale puo', in  concreto,  portare  alla  luce
elementi non valutati nel corso delle indagini  e  contestualizzabili
da parte del medesimo. 
    Non puo', in tal senso ritenersi che appaia  prudente  effettuare
accertamento peritale solo sulle intercettazioni  ritenute  rilevanti
dalla pubblica accusa senza previamente dar  diritto  e  facolta'  di
ascolto di altre possibili captazioni  rilevanti  per  l'accusato  ad
esempio in un determinato contesto temporale. 
    Il contributo diretto, che puo' fornire l'imputato, in tal  caso,
appare, ad avviso dello scrivente, di indubbia e precipua  rilevanza,
complicando l'altra modalita' la difesa tecnica che il difensore deve
svolgere  ed   il   diritto   dell'imputato   di   difendersi   anche
personalmente nell'ambito del processo penale. 
    Nondimeno puo' verificarsi la circostanza per la quale  l'accesso
del difensore non  puo'  essere  del  tutto  dirimente,  quanto  alla
selezione delle  intercettazioni  rilevanti,  posto  che,  solo  dopo
l'ascolto, ottenuto con  il  relativo  diritto  di  copia  l'imputato
potrebbe  anche  rilevare  la  necessita'  di   acquisire   ulteriori
riscontri captativi telefonici e/o  telematici,  con  ulteriore  fase
incidentale a riguardo. 
    In tal senso, il diritto di difendersi personalmente  include  ad
avviso  del  giudicante  non  solo  il   diritto   dell'imputato   di
interrogare  o  far  interrogare  le  persone  che  hanno  rilasciato
dichiarazioni a suo carico, ma anche l'acquisizione di ogni  elemento
di prova a suo favore che includa necessariamente anche il  materiale
delle intercettazioni effettuate nel corso delle relative indagini. 
    In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza della Corte
costituzionale   ha   ritenuto   che:   «l'ascolto   diretto    delle
conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato
dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio,  dalla  polizia
giudiziaria,  le  quali  possono  essere,   per   esplicito   dettato
legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie.  E'
appena il caso di osservare che l'accesso diretto alle  registrazioni
puo' essere ritenuto  necessario,  dalla  difesa  dell'indagato,  per
valutare l'effettivo significato probatorio delle stesse. La qualita'
delle registrazioni puo' non essere perfetta ed imporre  una  vera  e
propria attivita' di "interpretazione" delle  parole  e  delle  frasi
registrate, specie se nelle conversazioni vengano  usati  dialetti  o
lingue  straniere.  In  ogni  caso,  risultano  spesso  rilevanti  le
intonazioni della voce, le pause, che, a parita' di trascrizione  dei
fonemi,  possono  mutare  in  tutto  o  in  parte  il  senso  di  una
conversazione. Non v'e'  dubbio  che  la  trascrizione  peritale  dei
colloqui costituisce una modalita' di valutazione  della  prova  piu'
affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia  ed,
a  maggior  ragione,  la  sintesi  che  puo'  essere  contenuta   nei
"brogliacci". Il perito e'  un  esperto,  dotato  di  apparecchiature
specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti,  eventualmente
per il tramite di consulenti. Lo  stesso  fornisce  una  trascrizione
letterale,  ma  anche  indicazioni   ulteriori,   quando   necessarie
(intonazione della voce, lunghezza di una pausa  etc.),  che  possono
incidere sul senso di una  comunicazione.  La  trascrizione  peritale
puo' contenere anch'essa componenti interpretative, ma  e'  garantita
dalla estraneita' del suo autore alle indagini e dal contraddittorio.
E' evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito,
l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto, tutte le volte
in cui la difesa ritiene di  dover  verificare  la  genuinita'  delle
trascrizioni operate dalla  polizia  giudiziaria  ed  utilizzate  dal
pubblico ministero per formulare al  giudice  le  sue  richieste.  Si
tratta proprio  della  fattispecie  normativa  oggetto  del  presente
giudizio. La possibilita' per il  pubblico  ministero  di  depositare
solo i "brogliacci" a supporto di una richiesta di custodia cautelare
dell'indagato,  se  giustificata  dall'esigenza  di  procedere  senza
indugio alla salvaguardia delle  finalita'  che  il  codice  di  rito
assegna a tale misura, non puo' limitare il diritto della  difesa  ad
accedere alla prova diretta, allo  scopo  di  verificare  la  valenza
probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico  ministero  a
richiedere ed il giudice  ad  emanare  un  provvedimento  restrittivo
della liberta' personale». 
    L'accesso diretto ai risultati delle intercettazioni, in processi
in cui il materiale indiziarlo e probatorio appare di cosi'  precipua
rilevanza, impone, infatti, che l'imputato possa fornire direttamente
il proprio contributo con l'ascolto delle intercettazioni  realizzate
a suo carico. 
    La  medesima  ecc.ma  Corte  costituzionale  adita,  infatti,  ha
dedotto nella menzionata pronuncia che: «la lesione  del  diritto  di
difesa garantito dall'art.  24,  secondo  comma,  Cost.  si  presenta
quindi nella sua interezza, giacche' la limitazione all'accesso  alle
registrazioni non e' bilanciata da alcun altro interesse  processuale
riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il  principio
di parita' delle parti nel processo sancito  dall'art.  111,  secondo
comma, della Costituzione». 
    Del resto, il sistema processuale prevede, ad  esempio,  che,  in
sede di notifica, della ordinanza cautelare che, oltre  alla  stessa,
venga notificata all'imputato una comunicazione scritta,  redatta  in
forma chiara e precisa, nella quale il medesimo viene  informato  del
diritto di accedere agli atti, sui quali si fonda il provvedimento. 
    Il sistema, dunque, consente, in linea generale,  l'accesso  agli
atti processuali sui quali si fonda la relativa accusa, ma  nel  caso
di cui all'ascolto delle intercettazioni non appare attuarlo in pieno
nei riguardi della persona che e' oggetto del procedimento penale. 
    Tale diritto, enucleato nel sistema risulta  previsto  anche  dal
comma II-bis dell'art. 415-bis del codice di procedura penale,  norma
che prevede testualmente che «qualora non si sia provveduto, ai sensi
dell'art. 268 commi IV, V,  e  VI  del  codice  di  procedura  penale
l'avviso contiene, inoltre, l'avvertimento che l'indagato ed  il  suo
difensore hanno facolta' di esaminare, per via telematica,  gli  atti
depositati  relativi   ad   intercettazioni   e   ad   ascoltare   le
registrazioni,  ovvero  di  prendere   cognizione   dei   flussi   di
comunicazioni informatiche o telematiche  e  che  hanno  facolta'  di
estrarre copia  delle  registrazioni,  o  dei  flussi  indicati  come
rilevanti dal pubblico ministero». 
    Dopo l'enucleazione di tale principio, pero', il  medesimo  comma
prosegue abilitando il difensore in sede di avviso  ex  art.  415-bis
del  codice  di  procedura  penale,  a  depositare   l'elenco   delle
intercettazioni, ritenute dal medesimo rilevanti e di cui  egli  puo'
chiedere copia, provvedendo sulla  richiesta  il  pubblico  ministero
che, in caso di rigetto della istanza, puo'  portare  all'attivazione
da parte del difensore del meccanismo, di cui all'art. 268, comma  VI
del codice di procedura penale, norma che pero' abilita di  fatto  il
solo  difensore   all'ascolto   delle   intercettazioni   non   anche
l'imputato, in combinato disposto di cui all'art. 89-bis disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale. 
    L'ascolto,   poi,   come   gia'   evidenziato,   appare    essere
particolarmente rilevante laddove si tratti  di  imputato  straniero,
per il quale si dovrebbe  arrivare,  in  assenza  di  perizia,  sulle
intercettazioni ritenute rilevanti, anche dalla difesa,  a  procedere
ad una necessaria doppia fase, di cui una prima  di  mero  ascolto  e
traduzione, con interprete e  poi  di  sottoposizione  all'attenzione
dell'imputato, con pericolo per l'attuazione di una difesa  effettiva
e concreta. 
    Dunque, le norme di cui all'art. 268, comma VI c.p.p.  e  di  cui
all'art. 89 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
appaiono enucleare un sistema peculiare che non si comprende  perche'
tratti in modo diverso il diritto di accesso  alle  registrazioni  ed
all'ascolto delle stesse al solo difensore e non  anche  direttamente
all'imputato,  non   apparendo   una   mera   incoerenza   normativa,
risolvibile con una interpretazione sistematica e  costituzionalmente
orientata delle norme suddette. 
    Si  palesa,  in  tal  modo,  la  rilevanza  della  questione   di
costituzionalita' sottoposta all'ecc.ma Corte  costituzionale,  sotto
il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., per quel che riguarda
la lesione del diritto di difesa dell'imputato straniero, non essendo
consentito al medesimo nel caso  che  ci  occupa  ed  in  assenza  di
perizia  sul  contenuto  delle  intercettazioni  ritenute  rilevanti,
l'accesso al contenuto delle intercettazioni disposte a  suo  carico,
non potendosi esplicare pienamente e nella sua massima estensione, il
diritto  di  difendersi  sulle  imputazioni  a  carico   ascrittegli,
peraltro di una peculiare gravita' ed importanza. 
    Inoltre, la questione appare  fondata,  anche  sotto  il  profilo
della mancata attuazione del giusto processo, ex art. 111 Cost. e del
diritto  dell'imputato  di  portare,  nell'ambito  del   procedimento
penale, ogni elemento a  suo  favore,  che  comprende  ovviamente  la
facolta'  per  il  medesimo,   di   accedere   al   contenuto   delle
intercettazioni  e  di  ascoltarle  direttamente,  con  le   connesse
possibilita' di valutare ogni elemento  del  contesto  dei  contenuti
captativi e fornire tutti i possibili elementi di prova o indiziari a
riguardo, nell'ottica del processo  equo  di  cui  all'art.  6  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. 
    Non appare, quindi, in tal senso,  ragionevole  che  all'imputato
non  sia  consentito  accedere  direttamente   al   contenuto   delle
intercettazioni ed al relativo archivio digitale, specie nel caso  di
imputato/indagato   alloglotta,   potendo    il    parametro    della
ragionevolezza essere utilizzato come metro per il relativo  giudizio
di costituzionalita'. 
    Per vero, la Corte costituzionale si e' spinta fino a definire il
sindacato costituzionale di ragionevolezza  come  eccesso  di  potere
legislativo, mutuando il concetto  dall'analoga  figura  del  diritto
amministrativo,  ritenendo  a  riguardo   che   uno   scrutinio   che
direttamente investa il  merito  delle  scelte  del  legislatore,  e'
possibile  soltanto  ove  l'opzione  normativa  contrasti   in   modo
manifesto  con  il  canone  della  ragionevolezza,  vale  a  dire  si
appalesi, in concreto, come espressione  di  un  uso  distorto  della
discrezionalita', che  raggiunga  una  soglia  di  evidenza  tale  da
atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi'  dire,  sintomatica
di  eccesso  di  potere  e,  dunque,  di  sviamento   rispetto   alle
attribuzioni che  l'ordinamento  assegna  alla  funzione  legislativa
(sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di  un  accostamento
che vale piu' come  suggestione  che  come  definizione,  proprio  in
ragione  del  diverso  orizzonte  che  fa  da  sfondo   alla   figura
sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore  costituzionale
dall'altro).  E  d'altra  parte,  la  stessa  Corte,  altrove,  aveva
perentoriamente escluso  l'ipotizzabilita'  stessa  di  un  vizio  di
eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37
del 1969). 
    Cio' posto, e' comunque vero, che  il  canone  di  ragionevolezza
viene normalmente descritto, attraverso figure  consolidate  che,  in
qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di  legittimita'
costituzionale o dell'assenza del vizio medesimo. 
    E cosi' la ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata
come coerenza, congruenza, congruita', proporzionalita',  necessita',
misura, pertinenza, e cosi' via. 
    La coerenza e' rispondenza logica della norma  rispetto  al  fine
perseguito dalla legge ovvero alla sua ratio. 
    Difetta  la  ragionevolezza  laddove  «la  legge  manca  il   suo
obiettivo e tradisce la sua ratio» (sentenza 43  del  1997);  benche'
non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa possa  venire  in
questione ai fini dello scrutinio di costituzionalita'  (sentenza  n.
434 del 2002). 
    La coerenza logica della norma  puo'  essere  riferita  anche  al
sistema, al quadro normativo o  ai  principi  generali  del  sistema.
Nella sentenza n. 84 del 1997, la  Corte  afferma  infatti  che:  «la
semplice constatazione che le due norme poste  a  raffronto  facciano
parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che  sia
irragionevole il risultato normativo: il canone della  ragionevolezza
deve trovare applicazione non solo all'interno dei  singoli  camparti
normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema». 
    Talora la valutazione  sulla  coerenza  investe  direttamente  il
sistema, riconoscendone l'intrinseca  coerenza/incoerenza  ovvero  la
distonia (sentenze n. 3 e n. 26 del 2007). 
    La ragionevolezza. si  manifesta  anche  come  non  arbitrarieta'
quando  la  scelta  legislativa  sia   sostenuta   da   una   ragione
giustificatrice   sufficiente   ovvero   non   si    presenti    come
costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999). 
    Il sindacato di  ragionevolezza  puo'  consistere  anche  in  una
valutazione circa la proporzionalita', la congruita',  l'adeguatezza,
l'eccessivita', l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo,
misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il  criterio  del
giudizio  di  ragionevolezza  non  si  risolve  nei  termini  di  una
valutazione di  conformita',  quanto  piuttosto  in  termini  di  non
difformita'/  accettabilita'  /plausibilita'  di  una  certa   scelta
legislativa. 
    In altri casi,  il  controllo  di  ragionevolezza  si  occupa  di
relazioni piu' complesse, cio' accade quando la Corte  si  occupa  di
una norma in relazione a piu' principi o valori costituzionali. 
    Negli anni Settanta, si e' diffusa  la  formula  -  divenuta  poi
consueta - del «ragionevole bilanciamento di interessi ad  opera  del
legislatore». 
    La Corte riconosce che  bilanciare  valori  e  interessi  diversi
appartiene  al  legislatore,  ma  essa  interviene  con  un   proprio
bilanciamento  quando  l'equilibrio  definito  dal   legislatore   si
presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddisfacente  e
si voglia ristabilire un  equilibrio  in  cui  il  sacrificio  di  un
diritto rispetto ad un'altro/altri sia accettabile ovvero corrisponda
al minimo necessario. 
    La sentenza n. 469 del 1991 ha  enunciato  un  «paradigma  logico
proprio  dei  giudizi  di   ragionevolezza:   innanzitutto,   bisogna
individuare quali siano gli interessi di rilievo  costituzionale  che
il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella  sua  discrezionale
ponderazione  degli  interessi  attinenti  ai   due   casi   trattati
differentemente  e,  quindi,  occorre  raffrontare   il   particolare
bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con  la
gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta
stabilita nelle norme costituzionali». 
    Nella giurisprudenza piu' recente, talvolta la ragionevolezza  e'
declinata nella formula  della  «ragionevolezza  e  proporzionalita'»
ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento». 
    La  sentenza  n.  1130  del  1988  definisce   il   giudizio   di
ragionevolezza, come  giudizio  di  proporzionalita',  distinguendolo
espressamente dal giudizio di merito; la sentenza  n.  220  del  1995
chiarisce che  il  principio  di  proporzionalita'  «rappresenta  una
diretta espressione del generale canone di ragionevolezza». 

 
                               P.Q.M. 
 
    Su  tali  basi  appare  necessario  sollevare  la  questione   di
legittimita' costituzionale per le argomentazioni sopra esposte. 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  legge  costituzionale
n. 1/1948 e l'art. 23 e ss. della legge n. 87/1953; 
    Solleva dichiarando rilevante e non manifestamente infondata,  la
questione di legittimita' costituzionale, del combinato  disposto  di
cui agli articoli 268, comma VI del  codice  di  procedura  penale  e
dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice  di  procedura
penale, per violazione degli articoli 24,  111,  117  comma  3  della
Costituzione in relazione all'art. 6, par. 3, lettere b) e  c)  della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella parte in
cui  tali  disposizioni   non   prevedono   l'accesso   dell'imputato
all'ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di  imputato
alloglotta e laddove non venga disposto accertamento  peritale  sulle
stesse; 
    Sospende il giudizio in corso, con  conseguente  sospensione  del
termine  di  prescrizione,  fino  alla   definizione   del   giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati. 
        Trento, 14 maggio 2026 
 
                       Il Giudice: Tamburrino