Reg. ord. n. 119 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34
Ordinanza del Tribunale di Trento del 14/05/2026
Tra: N.I.I.M.G.S.
Oggetto:
Processo penale – Prove – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Esecuzione delle operazioni – Archivio delle intercettazioni – Facoltà del difensore dell’imputato dell’accesso all’archivio digitale delle intercettazioni e dell’ascolto diretto delle intercettazioni realizzate a suo carico – Omessa previsione dell’accesso diretto dell’imputato all’ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloglotto e laddove non venga disposto l’accertamento peritale sulle stesse – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio di parità delle parti nel processo – Lesione del diritto convenzionale a un processo equo.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 268
Co. 6
codice di procedura penale 1988 (disp. att.) del 28/07/1989 Num. 271 Art. 89
codice di procedura penale 1988 (disp. att.) del 28/07/1989 Num. 271 Art. 89
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2026
Ordinanza del 14 maggio 2026 del Tribunale di Trento nel procedimento
penale a carico di M. G. S. N. I..
Processo penale - Prove - Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Archivio delle
intercettazioni - Facolta' del difensore dell'imputato dell'accesso
all'archivio digitale delle intercettazioni e dell'ascolto diretto
delle intercettazioni realizzate a suo carico - Omessa previsione
dell'accesso diretto dell'imputato all'ascolto delle
intercettazioni, specialmente nel caso di imputato alloglotto e
laddove non venga disposto l'accertamento peritale sulle stesse.
- Codice di procedura penale, art. 268, comma 6; decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), art. 89-bis.
(GU n. 34 del 26-08-2026)
TRIBUNALE DI TRENTO
Ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza
preliminare
Il Giudice dott. Marco Tamburrino, vista la questione di
costituzionalita' sollevata dal difensore dell'imputato, con
riferimento in particolare a quanto previsto dall'art. 268, comma VI
del codice di procedura penale, nonche' dall'art. 89-bis disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale;
considerato che la difesa eccepisce che, al solo difensore
dell'imputato o dell'indagato, e' consentito, secondo il disposto
normativo delle suddette norme, accedere al relativo archivio
riservato, ove risultano depositate le intercettazioni, effettuate
nel corso della attivita' di indagine, non risultando che vi sia
alcun diritto in capo all'imputato personalmente, di accedere alle
dette intercettazioni;
rilevato che la difesa ha eccepito anche che, nel caso di specie,
il contenuto di gran parte delle captazioni realizzate e' in lingua
araba e che, pertanto, il relativo accesso presso l'archivio
dovrebbe, in ogni caso, avvenire a mezzo di interprete nominato, che
dovrebbe tradurre il materiale intercettativo disponibile e
rilevante, quale indicato dal pubblico ministero e da parte della
stessa difesa;
considerato che la suddetta attivita' pone secondo la difesa
l'imputato in una posizione di non potersi difendere adeguatamente
nel processo, minando la possibilita' di ascolto diretto delle
intercettazioni a suo asserito carico con i relativi indizi ed
eventuali prove della attivita' di promozione di terrorismo
internazionale;
osservato che in tal senso viene dedotta la lesione degli
articoli 3, 24, della Carta costituzionale, nonche' dell'art. 111,
comma 3 e 117 Cost. in relazione all'art. 6, par. 3, lettere b) e c)
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, a mente
della quale il diritto di difesa e' inviolabile e la persona accusata
(al di la' del suo difensore) ha il diritto di difendersi anche
personalmente e deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie
per preparare la propria strategia di difesa;
letti gli atti e le deduzioni difensive del difensore
dell'imputato, nonche' la relativa memoria, nonche' le deduzioni
effettuate da parte del pubblico ministero alla relativa udienza
camerale del 14 maggio 2026;
ha pronunciato la seguente ordinanza.
La questione di costituzionalita', posta dal difensore, si
inserisce in un procedimento penale a carico di M. G. N. I. , per i
reati di cui agli articoli 604-bis del codice penale e 270-quinquies
del codice penale, in cui l'imputato e' stato tratto a giudizio,
dinanzi al Tribunale di Trento, in esito a decreto di giudizio
immediato emesso su pedissequa richiesta del pubblico ministero,
presso la Procura della Repubblica di Trento.
Orbene, non avendo il pubblico ministero provveduto nelle forme e
modi di cui all'art. 268, commi IV, V e VI del codice di procedura
penale, il medesimo ha provveduto al deposito delle intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni anche di tipo informatico o
telematico rilevanti ai fini di prova con comunicazione del 9 agosto
2025.
Il difensore di fiducia successivamente nominato, avv. Nicola
Canestrini, rilevava, in particolare, che il decreto di giudizio
immediato era stato notificato al difensore precedente, senza che ci
si avvedesse della nuova nomina fiduciaria intervenuta, senza che si
potesse pertanto correttamente innescare il meccanismo di cui
all'art. 454, comma II-bis del codice di procedura penale nei suoi
riguardi e per attuare il pieno contraddittorio sulle intercettazioni
effettuate nel corso delle indagini.
In tal senso, alla relativa udienza del 16 dicembre 2025, il
detto difensore rilevava che vi doveva essere il relativo diritto di
accesso all'archivio ed all'ascolto delle comunicazioni, oggetto di
intercettazione, domandando, quindi, la relativa attivazione del
meccanismo processuale, che gli consentiva non solo l'ascolto di
quelle indicate dal pubblico ministero, ma anche di quelle ulteriori
ritenute dal medesimo legale eventualmente rilevanti, ai fini della
difesa dell'imputato dalle relative imputazioni poste a suo carico.
In particolare, il legale deduceva che l'ascolto era vieppiu'
rilevante, considerata, da un lato, la peculiarita' e gravita' delle
imputazioni, a carico dell'imputato, nonche' la rilevanza
dell'ascolto, al fine di valutare la relativa scelta di un rito
abbreviato, secco o condizionato, incidendo, quindi, il relativo
ascolto in modo pregante sul diritto di difesa dell'imputato.
Orbene, nel caso di specie, si deve osservare che il pubblico
ministero non ha attivato il meccanismo dello stralcio ex art. 268
del codice di procedura penale, e che, pertanto, tutte le
intercettazioni, disposte nel procedimento devono ritenersi
depositate agli atti (Cass. 2018/18082), costituendo, del resto, come
noto, la violazione del diritto all'ascolto delle registrazioni e
quello legato alla copia dei files audio, una compromissione del
diritto di difesa, tale da concretare una nullita' di ordine
generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lettera c) del
codice di procedura penale, perche' cade direttamente sulla
possibilita' di vaglio critico, del momento nel quale si concreta la
prova.
Nel caso di specie, la difesa e' comparsa chiedendo, di fatto, di
accedere al materiale delle intercettazioni, effettuate nel corso
delle indagini, non essendosi verificata alcuna nullita', non essendo
stato pregiudicato il diritto di accesso alle relative registrazioni,
essendo stata sollevato il tema, alla relativa udienza preliminare
menzionata, con particolare riferimento al fatto, poi, che fosse solo
il difensore a poter accedere alle intercettazioni, non direttamente
l'imputato.
In tale ambito, si e' innestata la relativa questione
dell'accesso personale del M. G. S. N. I. , presso la sala d'ascolto
della Procura generale della Repubblica, rilevando il legale che
l'ascolto integrale delle intercettazioni, da parte di soggetto di
lingua araba direttamente puo' consentire all'imputato di difendersi
al meglio, collocando temporalmente e contestualizzando le relative
conversazioni ascoltate, cosa che di fatto sarebbe impedita con la
nomina di un interprete, da parte del difensore.
Per vero, infatti, qualora si consentisse l'accesso al solo
difensore, all'ascolto delle intercettazioni, come previsto dal
codice di rito, nelle norme di cui all'art. 268, comma VI del codice
di procedura penale ed 89-bis disp. att., con un interprete che
fungerebbe di fatto da consulente di parte, il detto ausiliario
tradurrebbe le varie intercettazioni non potendo individuare neanche
i soggetti parlanti, al di la' del solo odierno imputato, con
l'ausilio del difensore.
Dopo tale fase, il difensore dovrebbe necessariamente far
conoscere all'odierno imputato, quale e' l'esito della traduzione
delle intercettazioni, verificando con il medesimo la relativa
collocazione temporale ed ambito dei relativi colloqui, con relativo
contesto ed interlocutori del medesimo, onde consentire, poi, la
successiva prospettazione di una idonea linea difensiva a riguardo.
Come si evince chiaramente, da quanto sopra detto, si dovrebbe,
quindi, scindere, in due differenti fasi, il relativo «ascolto», da
parte dell'imputato, con possibile pregiudizio delle relative
facolta' difensive del medesimo, che si vedrebbe sottratta la
possibilita' di ascolto diretto del materiale intercettivo raccolto,
con possibilita' di dedurre in modo diretto sul contenuto ed ambito,
contesto temporale delle stesse, interlocutori ed anche in merito
alla loro rilevanza.
In un contesto siffatto, verrebbe anche inciso in maniera
rilevante il c.d. principio di parita' delle armi, ovvero tra i
poteri spettanti alla pubblica accusa e quelli spettanti alla difesa,
secondo i canoni che dovrebbero caratterizzare il c.d. processo equo,
che richiede, per antonomasia, che ad ognuna delle parti processuali
sia data la concreta possibilita' di difendere e manifestare le
proprie ragioni, in condizioni che non le mettano in sostanziale
svantaggio rispetto alla controparte, costituita dalla pubblica
accusa.
Del resto, il pubblico ministero risulta avere a disposizione
tutto il materiale costituito dalle captazioni, realizzate nel corso
della attivita' investigativa, potendo avvalersi nel corso delle
indagini di personale di p.g., che valuti discrezionalmente
l'esistenza di conversazioni irrilevanti e non effettui, pertanto, ai
sensi dell'art. 268, comma II del codice di procedura penale la
trascrizione sommaria delle stesse, mentre spetta alla difesa
indicare le ulteriori conversazioni rilevanti e che si ritengono
utili tra quelle trascritte sommariamente e disponibili nel relativo
archivio digitale.
Il tutto, in ogni caso, appare avere una giustificazione, nella
indubbia circostanza che dominus delle indagini preliminari e' il
pubblico ministero e che i relativi diritti di difesa sono bilanciati
nelle disposizioni di cui all'art. 268 del codice di procedura
penale, con le relative facolta' concesse ai difensori, ma che si
dovrebbero contemperare, con quelle relative ai diritti personali
della persona, che e' al centro del processo penale ed accusata di un
reato.
Tale diritto include quello spettante all'imputato, pero', di
poter accedere e visionare e, perche' no, ascoltare direttamente il
materiale intercettivo, che viene posto a suo carico, da parte della
pubblica accusa, senza che vi sia una doppia fase necessaria, specie
per quel che riguarda il caso di specie con imputato che non parlava
nel corso delle intercettazioni in lingua italiana, il tutto, secondo
quello che e' il relativo impianto normativo attuale, che non prevede
in alcun modo la possibilita' di accesso diretto alle intercettazioni
personalmente all'imputato.
A riguardo, si deve osservare che la Corte europea dei diritti
dell'uomo, benche' riconosca a ogni imputato «il diritto di
difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore»
l'art. 6, par. 3 c non ne precisa le condizioni di esercizio. Si
lascia, quindi, agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a
consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto;
la funzione della Corte europea consiste, pertanto, nell'accertare se
la soluzione adottata si concili con i requisiti di un equo processo
(Quaranta/Svizzera, sentenza 24 marzo 1991, serie A n. 205, pag. 16,
par. 30). Al riguardo non bisogna dimenticare che la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo si prefigge lo scopo di «tutelare
diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi», e che la
nomina di un avvocato non assicura di per se' l'effettivita'
dell'assistenza che puo' fornire all'imputato che ben puo' ed ha il
suo indubbio ruolo al centro del procedimento penale
(Imbrioscia/Svizzera, sentenza 24 novembre 1993, serie A n. 275, pag.
13, par. 38 e ... / Italia, sentenza 13 maggio 1980, serie A n. 37,
pag. 16, par. 33), potendo in tal senso l'ascolto diretto da parte
del medesimo fornire indubbio contenuto ed immedesimazione del
medesimo nei colloqui dal medesimo effettuati, contestualizzando gli
stessi in modo piu' immediato, che accedendo alla sola traduzione
effettuata, da parte del relativo interprete, ovvero, solo
successivamente, in caso di estrazione di copia da parte del
difensore del materiale intercettivo.
Non si puo', certo, imputare a uno Stato la responsabilita' di
ogni inadempienza di un avvocato d'ufficio o di fiducia.
Dall'indipendenza dell'ordine professionale rispetto allo Stato
consegue che la conduzione della difesa appartiene sostanzialmente
all'imputato o al suo avvocato, incaricato a titolo di gratuito
patrocinio o retribuito dal cliente. Tuttavia, l'art. 6, par. 3 c,
obbliga le autorita' nazionali competenti a intervenire al fine di
assicurare all'imputato il godimento effettivo dei diritti della
difesa, qualora le carenze dell'avvocato d'ufficio siano manifeste o
ne siano state informate sufficientemente in qualche altro modo (si
veda, fra molte altre, la sentenza Kamasinski/Austria del 19 dicembre
1989, Serie A n. 168, pag. 33, par. 65 e Daud/Portogallo, sentenza 21
aprile 1998, Recueil des arrets et decisions 1998-11, pag. 749 e 750,
par. 38).
In tal senso, si ravvisa, a sommesso avviso dello scrivente
giudicante, il dubbio di conformita' a Costituzione, della normativa
di cui all'art. 268, comma VI del codice di procedura penale e
dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, nella parte in cui di fatto nel caso di specie, prevedono la
necessaria doppia fase di articolazione del relativo diritto
all'ascolto che, prevederebbe un imputato straniero, che non puo'
accedere all'audizione diretta del materiale intercettivo
disponibile, ma deve attendere che venga presso il relativo archivio
il difensore con un interprete, che traduca il materiale ritenuto
rilevante, da parte del pubblico ministero e valuti, ascoltando e
facendosi tradurre dal medesimo ausiliario, l'altro materiale non
selezionato dal pubblico ministero, per valutare se lo stesso possa
essere in qualche modo indispensabile, o rilevante ai fini difensivi,
per poi richiedere copia del detto materiale e sottoporlo al suo
assistito, per un confronto sui relativi risultati, dopo avere
ottenuto copia delle intercettazioni, ritenute dal legale rilevanti
al momento del suo accesso.
Sotto questo profilo, quindi, la difesa ha un mero ruolo
ricettivo del materiale, costituito dalle intercettazioni effettuate,
potendo, peraltro, valutare lo stesso senza l'ausilio, o con il
contributo rilevante dell'imputato, in un'ottica, pertanto,
palesemente non contestualizzante il relativo ambito, in cui le
relative captazioni sono intervenute, mentre l'ascolto diretto, ben
puo' portare a differenti risultati, intervenendo chi e' stato
l'attore effettivo delle conversazioni, individuando, con precisione
i momenti peculiari, in cui le medesime sono avvenute, i relativi
interlocutori, o eventuali ulteriori colloqui, intervenuti
personalmente non per via telefonica o altro ancora.
L'imputato, in una condizione siffatta puo', del resto,
ricostruire temporalmente i relativi contenuti delle intercettazioni
effettuate, nonche' il loro contesto e la loro allocazione, nonche' i
relativi interlocutori e quali rapporti vi fossero da parte del
medesimo con gli stessi, nonche' portare ogni ulteriore elemento
utile in suo diretto possesso, o che puo' sovvenire in sua memoria a
tal fine, in un'ottica di concretezza difensiva, rispetto ai
risultati investigativi, che non si articoli in step differenti, che
possono anche allungare la tempistica processuale, anche in presenza
di imputato, peraltro, sottoposto a misura cautelare detentiva.
La circostanza che si e' sostenuta, da una parte della dottrina,
sulla nuova disciplina, che vorrebbe che si limitasse il diritto
difensivo di accesso alle intercettazioni indicate solo dal pubblico
ministero, quale dominus delle relative indagini, nel corso
dell'udienza preliminare, quando il vaglio e' effettuato in tale
sede, in sede di richiesta di definizione del procedimento a mezzo di
rito alternativo dopo la notifica del giudizio immediato, non appare
satisfattiva in maniera piena delle prerogative difensive.
L'imputato, unitamente la difensore ben possono, infatti,
ritenere rilevanti elementi e registrazioni, non indicate da parte
dell'accusa, o comunque accertare, con l'ascolto, che la trascrizione
sommaria delle captazioni non risulta enucleare tutti gli elementi
oggetto di colloquio, nonche' le varie pause/rumori e quant'altro di
contorno alle stesse, eventualmente non enucleato da parte della p.g.
Tantomeno la perizia effettuabile in tale fase processuale da
parte del Giudice dell'udienza preliminare sulle intercettazioni
ritenute rilevanti dal pubblico ministero puo' essere ritenuta del
tutto consona ad esigenze difensive, posto che la medesima deve
essere preceduta dalla fase dell'ascolto del materiale captativo, da
parte dell'imputato il quale puo', in concreto, portare alla luce
elementi non valutati nel corso delle indagini e contestualizzabili
da parte del medesimo.
Non puo', in tal senso ritenersi che appaia prudente effettuare
accertamento peritale solo sulle intercettazioni ritenute rilevanti
dalla pubblica accusa senza previamente dar diritto e facolta' di
ascolto di altre possibili captazioni rilevanti per l'accusato ad
esempio in un determinato contesto temporale.
Il contributo diretto, che puo' fornire l'imputato, in tal caso,
appare, ad avviso dello scrivente, di indubbia e precipua rilevanza,
complicando l'altra modalita' la difesa tecnica che il difensore deve
svolgere ed il diritto dell'imputato di difendersi anche
personalmente nell'ambito del processo penale.
Nondimeno puo' verificarsi la circostanza per la quale l'accesso
del difensore non puo' essere del tutto dirimente, quanto alla
selezione delle intercettazioni rilevanti, posto che, solo dopo
l'ascolto, ottenuto con il relativo diritto di copia l'imputato
potrebbe anche rilevare la necessita' di acquisire ulteriori
riscontri captativi telefonici e/o telematici, con ulteriore fase
incidentale a riguardo.
In tal senso, il diritto di difendersi personalmente include ad
avviso del giudicante non solo il diritto dell'imputato di
interrogare o far interrogare le persone che hanno rilasciato
dichiarazioni a suo carico, ma anche l'acquisizione di ogni elemento
di prova a suo favore che includa necessariamente anche il materiale
delle intercettazioni effettuate nel corso delle relative indagini.
In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha ritenuto che: «l'ascolto diretto delle
conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato
dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia
giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato
legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie. E'
appena il caso di osservare che l'accesso diretto alle registrazioni
puo' essere ritenuto necessario, dalla difesa dell'indagato, per
valutare l'effettivo significato probatorio delle stesse. La qualita'
delle registrazioni puo' non essere perfetta ed imporre una vera e
propria attivita' di "interpretazione" delle parole e delle frasi
registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o
lingue straniere. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le
intonazioni della voce, le pause, che, a parita' di trascrizione dei
fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una
conversazione. Non v'e' dubbio che la trascrizione peritale dei
colloqui costituisce una modalita' di valutazione della prova piu'
affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed,
a maggior ragione, la sintesi che puo' essere contenuta nei
"brogliacci". Il perito e' un esperto, dotato di apparecchiature
specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente
per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione
letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie
(intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono
incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale
puo' contenere anch'essa componenti interpretative, ma e' garantita
dalla estraneita' del suo autore alle indagini e dal contraddittorio.
E' evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito,
l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto, tutte le volte
in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinita' delle
trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal
pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste. Si
tratta proprio della fattispecie normativa oggetto del presente
giudizio. La possibilita' per il pubblico ministero di depositare
solo i "brogliacci" a supporto di una richiesta di custodia cautelare
dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procedere senza
indugio alla salvaguardia delle finalita' che il codice di rito
assegna a tale misura, non puo' limitare il diritto della difesa ad
accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza
probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a
richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo
della liberta' personale».
L'accesso diretto ai risultati delle intercettazioni, in processi
in cui il materiale indiziarlo e probatorio appare di cosi' precipua
rilevanza, impone, infatti, che l'imputato possa fornire direttamente
il proprio contributo con l'ascolto delle intercettazioni realizzate
a suo carico.
La medesima ecc.ma Corte costituzionale adita, infatti, ha
dedotto nella menzionata pronuncia che: «la lesione del diritto di
difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. si presenta
quindi nella sua interezza, giacche' la limitazione all'accesso alle
registrazioni non e' bilanciata da alcun altro interesse processuale
riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il principio
di parita' delle parti nel processo sancito dall'art. 111, secondo
comma, della Costituzione».
Del resto, il sistema processuale prevede, ad esempio, che, in
sede di notifica, della ordinanza cautelare che, oltre alla stessa,
venga notificata all'imputato una comunicazione scritta, redatta in
forma chiara e precisa, nella quale il medesimo viene informato del
diritto di accedere agli atti, sui quali si fonda il provvedimento.
Il sistema, dunque, consente, in linea generale, l'accesso agli
atti processuali sui quali si fonda la relativa accusa, ma nel caso
di cui all'ascolto delle intercettazioni non appare attuarlo in pieno
nei riguardi della persona che e' oggetto del procedimento penale.
Tale diritto, enucleato nel sistema risulta previsto anche dal
comma II-bis dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, norma
che prevede testualmente che «qualora non si sia provveduto, ai sensi
dell'art. 268 commi IV, V, e VI del codice di procedura penale
l'avviso contiene, inoltre, l'avvertimento che l'indagato ed il suo
difensore hanno facolta' di esaminare, per via telematica, gli atti
depositati relativi ad intercettazioni e ad ascoltare le
registrazioni, ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facolta' di
estrarre copia delle registrazioni, o dei flussi indicati come
rilevanti dal pubblico ministero».
Dopo l'enucleazione di tale principio, pero', il medesimo comma
prosegue abilitando il difensore in sede di avviso ex art. 415-bis
del codice di procedura penale, a depositare l'elenco delle
intercettazioni, ritenute dal medesimo rilevanti e di cui egli puo'
chiedere copia, provvedendo sulla richiesta il pubblico ministero
che, in caso di rigetto della istanza, puo' portare all'attivazione
da parte del difensore del meccanismo, di cui all'art. 268, comma VI
del codice di procedura penale, norma che pero' abilita di fatto il
solo difensore all'ascolto delle intercettazioni non anche
l'imputato, in combinato disposto di cui all'art. 89-bis disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale.
L'ascolto, poi, come gia' evidenziato, appare essere
particolarmente rilevante laddove si tratti di imputato straniero,
per il quale si dovrebbe arrivare, in assenza di perizia, sulle
intercettazioni ritenute rilevanti, anche dalla difesa, a procedere
ad una necessaria doppia fase, di cui una prima di mero ascolto e
traduzione, con interprete e poi di sottoposizione all'attenzione
dell'imputato, con pericolo per l'attuazione di una difesa effettiva
e concreta.
Dunque, le norme di cui all'art. 268, comma VI c.p.p. e di cui
all'art. 89 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
appaiono enucleare un sistema peculiare che non si comprende perche'
tratti in modo diverso il diritto di accesso alle registrazioni ed
all'ascolto delle stesse al solo difensore e non anche direttamente
all'imputato, non apparendo una mera incoerenza normativa,
risolvibile con una interpretazione sistematica e costituzionalmente
orientata delle norme suddette.
Si palesa, in tal modo, la rilevanza della questione di
costituzionalita' sottoposta all'ecc.ma Corte costituzionale, sotto
il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., per quel che riguarda
la lesione del diritto di difesa dell'imputato straniero, non essendo
consentito al medesimo nel caso che ci occupa ed in assenza di
perizia sul contenuto delle intercettazioni ritenute rilevanti,
l'accesso al contenuto delle intercettazioni disposte a suo carico,
non potendosi esplicare pienamente e nella sua massima estensione, il
diritto di difendersi sulle imputazioni a carico ascrittegli,
peraltro di una peculiare gravita' ed importanza.
Inoltre, la questione appare fondata, anche sotto il profilo
della mancata attuazione del giusto processo, ex art. 111 Cost. e del
diritto dell'imputato di portare, nell'ambito del procedimento
penale, ogni elemento a suo favore, che comprende ovviamente la
facolta' per il medesimo, di accedere al contenuto delle
intercettazioni e di ascoltarle direttamente, con le connesse
possibilita' di valutare ogni elemento del contesto dei contenuti
captativi e fornire tutti i possibili elementi di prova o indiziari a
riguardo, nell'ottica del processo equo di cui all'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Non appare, quindi, in tal senso, ragionevole che all'imputato
non sia consentito accedere direttamente al contenuto delle
intercettazioni ed al relativo archivio digitale, specie nel caso di
imputato/indagato alloglotta, potendo il parametro della
ragionevolezza essere utilizzato come metro per il relativo giudizio
di costituzionalita'.
Per vero, la Corte costituzionale si e' spinta fino a definire il
sindacato costituzionale di ragionevolezza come eccesso di potere
legislativo, mutuando il concetto dall'analoga figura del diritto
amministrativo, ritenendo a riguardo che uno scrutinio che
direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, e'
possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalita', che raggiunga una soglia di evidenza tale da
atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica
di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa
(sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di un accostamento
che vale piu' come suggestione che come definizione, proprio in
ragione del diverso orizzonte che fa da sfondo alla figura
sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore costituzionale
dall'altro). E d'altra parte, la stessa Corte, altrove, aveva
perentoriamente escluso l'ipotizzabilita' stessa di un vizio di
eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37
del 1969).
Cio' posto, e' comunque vero, che il canone di ragionevolezza
viene normalmente descritto, attraverso figure consolidate che, in
qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimita'
costituzionale o dell'assenza del vizio medesimo.
E cosi' la ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata
come coerenza, congruenza, congruita', proporzionalita', necessita',
misura, pertinenza, e cosi' via.
La coerenza e' rispondenza logica della norma rispetto al fine
perseguito dalla legge ovvero alla sua ratio.
Difetta la ragionevolezza laddove «la legge manca il suo
obiettivo e tradisce la sua ratio» (sentenza 43 del 1997); benche'
non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa possa venire in
questione ai fini dello scrutinio di costituzionalita' (sentenza n.
434 del 2002).
La coerenza logica della norma puo' essere riferita anche al
sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema.
Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte afferma infatti che: «la
semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano
parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia
irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza
deve trovare applicazione non solo all'interno dei singoli camparti
normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema».
Talora la valutazione sulla coerenza investe direttamente il
sistema, riconoscendone l'intrinseca coerenza/incoerenza ovvero la
distonia (sentenze n. 3 e n. 26 del 2007).
La ragionevolezza. si manifesta anche come non arbitrarieta'
quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione
giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come
costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999).
Il sindacato di ragionevolezza puo' consistere anche in una
valutazione circa la proporzionalita', la congruita', l'adeguatezza,
l'eccessivita', l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo,
misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del
giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una
valutazione di conformita', quanto piuttosto in termini di non
difformita'/ accettabilita' /plausibilita' di una certa scelta
legislativa.
In altri casi, il controllo di ragionevolezza si occupa di
relazioni piu' complesse, cio' accade quando la Corte si occupa di
una norma in relazione a piu' principi o valori costituzionali.
Negli anni Settanta, si e' diffusa la formula - divenuta poi
consueta - del «ragionevole bilanciamento di interessi ad opera del
legislatore».
La Corte riconosce che bilanciare valori e interessi diversi
appartiene al legislatore, ma essa interviene con un proprio
bilanciamento quando l'equilibrio definito dal legislatore si
presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddisfacente e
si voglia ristabilire un equilibrio in cui il sacrificio di un
diritto rispetto ad un'altro/altri sia accettabile ovvero corrisponda
al minimo necessario.
La sentenza n. 469 del 1991 ha enunciato un «paradigma logico
proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna
individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che
il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale
ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati
differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare
bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la
gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta
stabilita nelle norme costituzionali».
Nella giurisprudenza piu' recente, talvolta la ragionevolezza e'
declinata nella formula della «ragionevolezza e proporzionalita'»
ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento».
La sentenza n. 1130 del 1988 definisce il giudizio di
ragionevolezza, come giudizio di proporzionalita', distinguendolo
espressamente dal giudizio di merito; la sentenza n. 220 del 1995
chiarisce che il principio di proporzionalita' «rappresenta una
diretta espressione del generale canone di ragionevolezza».
P.Q.M.
Su tali basi appare necessario sollevare la questione di
legittimita' costituzionale per le argomentazioni sopra esposte.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale
n. 1/1948 e l'art. 23 e ss. della legge n. 87/1953;
Solleva dichiarando rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimita' costituzionale, del combinato disposto di
cui agli articoli 268, comma VI del codice di procedura penale e
dell'art. 89-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, per violazione degli articoli 24, 111, 117 comma 3 della
Costituzione in relazione all'art. 6, par. 3, lettere b) e c) della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella parte in
cui tali disposizioni non prevedono l'accesso dell'imputato
all'ascolto delle intercettazioni, specialmente nel caso di imputato
alloglotta e laddove non venga disposto accertamento peritale sulle
stesse;
Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del
termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
Trento, 14 maggio 2026
Il Giudice: Tamburrino