Reg. ord. n. 118 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Como del 10/06/2026
Tra: M.Y. R.G.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell’obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco) – Disparità di trattamento rispetto al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., nonché a diverse fattispecie incriminatrici “plurioffensive” per le quali è ammissibile la messa alla prova – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3