Reg. ord. n. 118 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34

Ordinanza del Tribunale di Como  del 10/06/2026

Tra: M.Y. R.G.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell’obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco) – Disparità di trattamento rispetto al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., nonché a diverse fattispecie incriminatrici “plurioffensive” per le quali è ammissibile la messa alla prova – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 168  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2026

Ordinanza del 10 giugno 2026 del Tribunale di Como  nel  procedimento
penale a carico di M.Y. R.G.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa  alla  prova
  dell'imputato - Preclusione in relazione al reato di  cui  all'art.
  192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalita' tali  da  mettere
  in pericolo l'altrui incolumita',  in  violazione  dell'obbligo  di
  fermarsi all'invito dei funzionari ai quali  spetta  l'espletamento
  dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco). 
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. 


(GU n. 34 del 26-08-2026)

 
                     TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO 
                           Sezione penale 
 
    Il Tribunale  in  composizione  monocratica,  nella  persona  del
giudice Dario Albanese, all'udienza  del  10  giugno  2026,  ha  dato
lettura della seguente ordinanza  di  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo  1953,  n.
87, nel procedimento penale nei confronti di R. G. M. Y., nata a  ...
il ..., residente in ..., via ... n. ..., difesa d'ufficio  dall'avv.
Alessandro Toselli del foro di  Como,  presso  cui  e'  elettivamente
domiciliata,  con  l'intervento  del  pubblico   ministero   dott.ssa
Renzulli - giusta delega. 
    1. Svolgimento del procedimento. In data ..., alle ore ..., R. G.
M. Y. e' stata arrestata in flagranza dei reati di cui agli  articoli
192, comma 7-bis, ddecreto legislativo n.  285/1992  e  337,  secondo
comma, codice penale Il primo reato le e' stato  contestato  perche',
alle precedenti ore ..., invitata a fermarsi da agenti della  Polizia
Locale in uniforme, non ha arrestato la marcia e si e' data alla fuga
con modalita'  tali  da  mettere  in  pericolo  l'altrui  incolumita'
(modalita'  rappresentate  dalla  velocita',  dal  tipo  di   manovre
effettuate e dal superamento di semafori con luce rossa). Il  secondo
reato le e' stato invece contestato perche', una volta  arrestata  la
marcia e raggiunta  dagli  agenti  della  Polizia  Locale,  ha  usato
violenza contro gli stessi mentre eseguivano un atto del loro ufficio
(controllo e successivo ammanettamento). Contestualmente, R. G. M. Y.
e' stata iscritta nel registro delle persone sottoposte  ad  indagini
per il reato di cui  all'art.  186-bis,  terzo  comma,  in  relazione
all'art. 186, secondo comma, lettera b) e art. 186,  comma  2-sexies,
decreto legislativo n. 285/1992, perche', da neopatentata e in orario
notturno,  avrebbe  guidato  in  stato  di  ebbrezza,  con  un  tasso
alcolemico pari a 1,36 grammi per litro. 
    Lo stesso ..., poche ore dopo i fatti, R.  G.  M.  Y.,  ai  sensi
dell'art. 558 c.p.p., e' stata condotta davanti  a  questo  tribunale
per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo. 
    Udita la relazione orale esposta da uno  degli  operanti  che  ha
proceduto all'arresto, questo giudice ha sentito l'arrestata ai sensi
dell'art. 558,  terzo  comma,  codice  di  procedura  penale  per  il
giudizio di convalida. Nel corso dell'interrogatorio,  l'imputata  ha
ammesso gli addebiti a lei contestati e ha affermato di  non  essersi
fermata  all'«alt»  della  polizia  «per  paura   delle   conseguenze
collegate  all'assunzione  delle  bevande  alcoliche».   Al   termine
dell'interrogatorio,  l'imputata  ha  chiesto  di  poter  porgere  le
proprie scuse all'agente, presente in aula, che ha peraltro  riferito
che l'imputata si era gia' scusata prima dell'inizio del processo. 
    Dopo  aver  convalidato  l'arresto  facoltativo,  il  giudice  ha
disposto l'immediata liberazione dell'imputata, la  quale,  ai  sensi
dell'art. 558, quinto comma, c.p.p., tramite il proprio difensore  ha
chiesto di essere giudicata nel medesimo procedimento  anche  per  il
reato di  cui  all'art.  186-bis  decreto  legislativo  n.  285/1992,
connesso a quelli per i quali e' stato eseguito l'arresto.  Ai  sensi
dell'art. 558, settimo comma, codice di  procedura  penale  e'  stato
inoltre  concesso  il  termine  per  la  preparazione  della   difesa
richiesto dal difensore, il quale ha  preannunciato  la  volonta'  di
chiedere l'accesso alla sospensione del procedimento con  messa  alla
prova. 
    All'udienza del  10  giugno  2026,  il  difensore  dell'imputata,
munito di procura speciale, riportandosi all'istanza  gia'  pervenuta
in cancelleria in data 21  maggio  2026,  ha  effettivamente  chiesto
l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa  alla  prova
ex art. 168-bis c.p., e ha contestualmente prospettato una  questione
di legittimita' costituzionale in relazione all'art.  168-bis  codice
penale per contrasto con gli articoli 3  e  27,  terzo  comma,  della
Costituzione, nella parte in cui esclude il  reato  di  cui  all'art.
192,  comma  7-bis  del  "«odice   della   strada»   dall'ambito   di
applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il  pubblico  ministero  si  e'  associato  alla  proposizione  della
questione di legittimita' costituzionale e il giudice,  dopo  essersi
ritirato in Camera di consiglio, ha ritenuto di dover  sospendere  il
giudizio in corso e trasmettere gli atti alla  Corte  costituzionale,
in quanto il giudizio  non  puo'  essere  definito  indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale,  la
quale non appare manifestamente infondata. 
    2. La questione di  legittimita'  costituzionale  e  l'intervento
richiesto alla Corte costituzionale. 
    L'art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n.  23,  convertito,
con modificazioni,  nella  legge  24  aprile  2026,  n.  54,  recante
«[d]isposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza   pubblica,   di
attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause
di giustificazione, di funzionalita' delle forze  di  polizia  e  del
Ministero  dell'interno,  nonche'  di   immigrazione   e   protezione
internazionale» (di seguito «decreto sicurezza»), ha  introdotto  una
nuova fattispecie incriminatrice nel testo dell'art. 192 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito  anche  «codice  della
strada»). 
    In particolare, il nuovo comma 7-bis dell'art.  192  del  «codice
della strada» prevede che «chiunque, in violazione degli obblighi  di
cui ai commi 1 o 4» - vale  a  dire  in  violazione  dell'obbligo  di
fermarsi all'invito dei  funzionari  cui  spetta  l'espletamento  dei
servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco - «si dia  alla
fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui  incolumita',
e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni»  (di  seguito,
per brevita', si usera' la sineddoche «fuga dal posto di blocco»). 
    Dal canto suo, l'art. 168-bis codice penale consente all'imputato
di chiedere la sospensione del  procedimento  con  messa  alla  prova
soltanto «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la  pena  detentiva  non  superiore  nel  massimo  a
quattro anni, sola, congiunta o  alternativa  alla  pena  pecuniaria,
nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550  del  codice
di procedura penale». 
    Dai limiti fissati dalla disposizione appena richiamata  discende
che, nei procedimenti per il nuovo reato introdotto nel «codice della
strada» dal «decreto sicurezza» del  febbraio  2026,  l'imputato  non
puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa  alla  prova.
Il suddetto delitto, infatti, da un  lato  e'  punito  con  una  pena
detentiva superiore  nel  massimo  edittale  a  quattro  anni  (nella
specie: cinque anni) e, dall'altro lato, non e' menzionato  dall'art.
550, secondo comma, codice di procedura penale tra i  reati  per  cui
l'azione penale e' esercitata con citazione diretta a giudizio. 
    Ad avviso della  difesa  dell'imputata,  l'esclusione  del  nuovo
reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,  dall'ambito  di  applicazione  della  sospensione  del
procedimento con messa alla  prova  determina  una  violazione  degli
articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Vulnus, questo, che
potrebbe essere superato  attraverso  una  pronuncia  additiva  della
Corte  costituzionale,  che  inserisca  un   riferimento   al   reato
recentemente introdotto dal «decreto  sicurezza»  nell'art.  168-bis,
primo comma,  c.p.,  che  prevede,  in  via  generale,  i  limiti  di
applicabilita' dell'istituto della sospensione del  procedimento  con
messa alla prova. 
    3.  La  rilevanza  della  questione.  La  suddetta  questione  di
legittimita'  e'  rilevante  nel  presente  procedimento  (nel  senso
indicato, ad esempio, da Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 28
novembre 2025) in quanto l'imputata ha  chiesto  la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova e, se  venisse  rimosso  l'ostacolo
normativo contenuto nell'art. 168-bis  c.p.,  tale  istanza  potrebbe
essere accolta, sussistendo  tutti  gli  altri  presupposti  previsti
dalla legge. 
    Prendendo le mosse  dal  requisito  «negativo»  di  cui  all'art.
464-quater, primo comma,  c.p.p.,  non  sussistono  gli  estremi  per
pronunciare una sentenza di proscioglimento ai  sensi  dell'art.  129
codice di procedura penale La prospettazione accusatoria appare  allo
stato degli atti fondata alla luce di quanto riportato nel verbale di
arresto, della  relazione  orale  svolta  dall'operante  in  sede  di
convalida dell'arresto, del riscontro oggettivo fornito  dal  verbale
di controllo del tasso alcolemico, nonche' delle stesse dichiarazioni
confessorie dell'imputata, che ha ammesso tutti  gli  addebiti  mossi
nei suoi confronti. Inoltre,  allo  stato  degli  atti  l'offesa  non
sembrerebbe particolarmente tenue  e  dunque  non  punibile  ex  art.
131-bis c.p., quantomeno perche' la fuga  si  sarebbe  protratta  per
circa  tre  chilometri  e  si  sarebbe  accompagnata  ad  altre   due
violazioni della legge penale  (resistenza  a  pubblico  ufficiale  e
guida in stato di ebbrezza). 
    Quanto agli  altri  requisiti,  va  anzitutto  osservato  che  la
richiesta dell'imputata - avanzata dal difensore  munito  di  procura
speciale (art. 464-bis, terzo comma, c.p.p.) - e' tempestiva, essendo
stata  formulata  prima   della   dichiarazione   di   apertura   del
dibattimento  (art.  464-bis,   secondo   comma,   c.p.p.),   ed   e'
accompagnata dalla richiesta  di  elaborazione  di  un  programma  di
trattamento trasmessa all'Ufficio esecuzione penale esterna  di  Como
in data 21 maggio 2026 (art. 464-bis, quarto comma, c.p.p.),  nonche'
da una dichiarazione di disponibilita' da  parte  della  Croce  Rossa
Italiana - ad accogliere l'imputata per lo svolgimento di  lavori  di
pubblica utilita'. L'adeguatezza del programma di trattamento  potra'
essere valutata solo dopo che lo stesso sara' trasmesso  dall'Ufficio
esecuzione  penale  esterna  a  questo  giudice  ai  sensi  dell'art.
141-ter, terzo  comma,  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura penale (conformemente,  oltre  che  alla  legge,  anche  al
protocollo del Tribunale di Como del 24 luglio 2024). 
    Inoltre,  l'imputata  non  ha  mai  usufruito  in  passato  dalla
sospensione del procedimento con  messa  alla  prova  (art.  168-bis,
quarto comma, c.p.) e non versa nelle condizioni di cui agli articoli
102-108 codice penale (art. 168-bis, ultimo comma, c.p.). 
    Ancora, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.,  con
particolare  valorizzazione  di  tutti  gli  indici   relativi   alla
capacita' a delinquere, questo giudice ritiene che R.  G.  M.  Y.  si
asterra' dal commettere ulteriori reati. L'imputata  e'  infatti  una
donna di giovanissima eta' - venti anni - priva di precedenti  penali
e che si confronta con il «sistema penale» per  la  prima  volta.  La
stessa  ha  inoltre  tenuto  un   buon   comportamento   processuale,
assumendosi la responsabilita' del proprio comportamento,  ammettendo
gli addebiti e formulando le proprie scuse all'operante  presente  in
udienza. La stessa operante, nel corso dell'udienza di convalida,  ha
peraltro  voluto  attestare  al  giudice  il  contegno  collaborativo
serbato dall'imputata dopo l'iniziale condotta di resistenza. Gia' in
sede di convalida dell'arresto l'imputata ha  inoltre  immediatamente
manifestato la  propria  disponibilita'  a  svolgere  dei  lavori  di
pubblica  utilita'  per  rimediare  alla  propria  condotta.  La  non
pericolosita'   dell'imputata   e   l'opportunita'   di    concederle
un'occasione di rieducazione mediante la messa alla prova sono  state
peraltro ravvisate  dallo  stesso  pubblico  ministero,  che  non  ha
chiesto l'applicazione di  alcuna  misura  cautelare  e  ha  espresso
parere favorevole all'ammissione alla  sospensione  del  procedimento
con messa alla prova. 
    Infine, in caso di accoglimento della  prospettata  questione  di
legittimita'  costituzionale,  la  richiesta   di   sospensione   del
procedimento con messa alla prova  diverrebbe  accoglibile  anche  in
relazione agli ulteriori reati connessi contestati all'imputata,  che
rientrano nel perimetro tracciato dall'art. 168-bis c.p., in  quanto,
da un  lato,  il  delitto  di  cui  all'art.  337  codice  penale  e'
ricompreso tra quelli elencati all'art. 550, secondo comma, codice di
procedura penale  e,  dall'altro  lato,  la  contravvenzione  di  cui
all'art. 186, secondo comma, del «codice della strada» e' punita  con
una pena detentiva inferiore nel massimo edittale a quattro anni (sul
punto si veda la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui
la sospensione del procedimento con messa alla prova «non puo' essere
disposta, previa separazione dei processi, soltanto  per  alcuni  dei
reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in
quanto la messa alla prova tende  alla  eliminazione  completa  delle
tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalita'
dell'istituto una rieducazione «parziale»», Cassazione  sez.  II,  12
marzo 2015, n. 14112). 
    4.  L'impossibilita'  di  un'interpretazione   costituzionalmente
orientata. La chiarezza del  dettato  normativo  e  l'univocita'  dei
limiti fissati dall'art.  168-bis  codice  penale  non  consentono  a
questo giudice di superare la questione di costituzionalita' rilevata
attraverso  un'interpretazione   costituzionalmente   orientata   del
dettato  normativo.  Vero  e'   che,   nella   materia   processuale,
l'applicazione analogica delle norme  non  e'  di  per  se'  impedita
(specie se produce effetti  favorevoli  all'imputato).  Tuttavia,  le
disposizioni che regolano l'accesso a un procedimento speciale (quale
e' la sospensione del procedimento con messa  alla  prova,  v.  Corte
costituzionale, sentenza n. 240 del 7 ottobre 2015) sono di  per  se'
eccezionali, in quanto derogano alla «regola» del giudizio ordinario,
e, come tali, non possono essere  applicate  oltre  i  casi  in  esse
considerate (art. 14 preleggi). 
    Ne' si puo' affermare che la fattispecie introdotta dal  «decreto
sicurezza»  sia  da  ritenersi  ricompresa  in  uno  dei  reati  gia'
richiamati dall'art. 550, secondo comma, codice di procedura penale A
tale conclusione si potrebbe pervenire  soltanto  affermando  che  la
stessa  rappresenti  una  fattispecie   «circostanziata»   di   altra
fattispecie incriminatrice, gia' esistente, per la quale  e'  ammessa
la sospensione del procedimento con messa  alla  prova.  E  tuttavia,
nessuno  dei  criteri  ermeneutici  elaborati  dalla   giurisprudenza
autorizza a interpretare il comma 7-bis  dell'art.  192  del  «codice
della strada» quale fattispecie  circostanziata.  Il  legislatore  ha
infatti introdotto una disposizione ad hoc, peraltro  all'interno  di
una legge speciale,  descrivendo  puntualmente  la  condotta  tipica,
senza alcun rimando ad altre  fattispecie  incriminatrici.  Il  reato
maggiormente affine a quello di nuova introduzione e' - come si dira'
- la resistenza a un pubblico  ufficiale  (art.  337  c.p.),  che  si
presenta  come  fattispecie  «generale».  Tuttavia,   tale   delitto,
contenuto nel codice  penale,  e'  punito  con  la  medesima  cornice
edittale prevista per il nuovo reato del codice della strada (da  sei
mesi a cinque anni di pena detentiva), sicche' si sarebbe al cospetto
di una circostanza ne' aggravante ne' attenuante, bensi' «neutra». Si
comprende, allora,  perche'  i  primi  commentatori  (tra  cui  anche
l'Ufficio del massimario della Corte Suprema di  Cassazione)  abbiano
immediatamente ritenuto di trovarsi di fronte a una nuova,  autonoma,
fattispecie incriminatrice. Alla luce di tali considerazioni, ritiene
questo giudice che il tentativo di interpretazione conforme non possa
che cedere il  passo  al  sindacato  di  legittimita'  costituzionale
(Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 22 febbraio 2024). 
    5. La non manifesta infondatezza  della  questione  in  relazione
all'art.   3   della    Costituzione.    La    prima    censura    di
incostituzionalita'   che   questo   giudice   ritiene   di   muovere
all'esclusione del nuovo reato introdotto nel «codice  della  strada»
dalla sospensione del procedimento con messa alla prova  assume  come
parametro l'art. 3 della Costituzione e come tertium comparationis il
gia' menzionato delitto di resistenza a un pubblico ufficiale di  cui
all'art. 337 c.p. 
    L'omogeneita' tra le due fattispecie incriminatrici  (in  termini
di materia, struttura, ratio e bene giuridico  tutelato),  necessaria
per instaurare una comparazione (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
120 del 24 maggio 2023), e' di per se' testimoniata  dal  fatto  che,
prima della novella legislativa, la «fuga dal posto  di  blocco»  era
pacificamente ricondotta dal  diritto  vivente  nel  perimetro  della
resistenza a un pubblico ufficiale. 
    Da tempo, la giurisprudenza di legittimita' afferma costantemente
- e senza posizioni di segno contrario - che «[i]ntegra il  reato  di
resistenza a  pubblico  ufficiale  la  condotta  di  colui  che,  per
sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga  alla  guida
di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate  ad
impedire l'inseguimento, cosi' ostacolando concretamente  l'esercizio
della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una  percezione
di pericolo per la propria incolumita'» (Cass. sez.  II,  17  ottobre
2019, n. 44860, CED 277765; nello stesso senso Cassazione sez. VI, 19
febbraio 2026, n. 11356; Cassazione sez. VI,  26  novembre  2025,  n.
530; Cassazione sez. VI, 12 maggio 2022, n. 24247; Cassazione sez. I,
4 luglio 2019, n. 41408; Cassazione sez.  VI,  6  novembre  2013,  n.
4391; Cassazione sez. F., 10 settembre 2013, n.  40  Cassazione  sez.
II, 20 novembre 2009, n. 46618;  Cassazione  sez.  II,  18  settembre
2009, n. 41419). Cio' in quanto la fuga con modalita' tali da mettere
in pericolo l'incolumita' dei pubblici ufficiali -  non  risolvendosi
in un mero commodus discessus (Cass. sez. VI, 19  febbraio  2026,  n.
11356)  -  e'  considerata  una  forma  di  violenza  o  di  minaccia
implicita, posta in essere proprio come  opposizione  a  un  pubblico
ufficiale nel compimento di un atto di ufficio. 
    Alla luce del  diritto  vivente  appena  ricordato,  deve  dunque
ritenersi che i rapporti tra il nuovo  reato  e  il  delitto  di  cui
all'art.  337  codice  penale  possano  ricostruirsi  in  termini  di
specialita' (art. 15  c.p.),  in  quanto  l'art.  192,  comma  7-bis,
«codice della strada» descrive una condotta di resistenza a  pubblico
ufficiale attuata con particolari modalita', che, in assenza di  tale
disposizione, ricadrebbe (come, in effetti, e' fino ad oggi ricaduta)
nel  perimetro  dell'art.  337  codice  penale  Di  qui   l'idoneita'
dell'art. 337 codice penale a «fungere da termine di riferimento onde
verificare la [...] lesione  del  principio  di  uguaglianza»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 207 del 17 luglio 2017). 
    Tanto osservato,  puo'  forse  essere  utile  interrogarsi  sulle
ragioni che hanno  mosso  il  legislatore  a  introdurre  un'apposita
fattispecie speciale per la «fuga dal  posto  di  blocco».  Indagine,
questa, che non puo' che essere condotta attraverso la considerazione
di dati normativi. 
    Al  riguardo,  si  potrebbe  in  primo  luogo  ritenere  che   il
legislatore abbia voluto assicurare  maggiore  chiarezza  al  dettato
normativo. Il diritto vivente sopra richiamato si  fonda  infatti  su
un'accezione  estensiva  dei  concetti  giuridici  di  «violenza»   e
«minaccia». Cosi', se da un lato -  come  i  primi  commentatori  del
«decreto sicurezza» hanno immediatamente osservato - il  nuovo  reato
introdotto nel «codice della strada» non  ha  ampliato  l'area  della
penalita', collocandosi in  uno  spazio  applicativo  precedentemente
occupato dal delitto di cui all'art. 337  c.p.,  d'altro  canto  esso
potrebbe essere visto come una risposta all'esigenza di  un  maggiore
allineamento al principio di precisione, corollario del principio  di
legalita' (art. 25, secondo comma, Costituzione). 
    Fatta  questa  considerazione,  lo  scrivente  ritiene   che   le
principali rationes dell'intervento legislativo siano  da  rinvenirsi
nelle  altre  novita'   contestualmente   introdotte   dal   «decreto
sicurezza» con l'art. 192, comma 7-bis, secondo periodo  del  «codice
della strada» e con l'art. 382-bis, comma 1-ter, codice di  procedura
penale La prima disposizione prevede che, all'autore del  reato,  «si
applicano la sanzione amministrativa accessoria  della  confisca  del
veicolo, salvo che  appartenga  a  persona  estranea  al  reato».  La
seconda, invece, estende al nuovo delitto la possibilita' di  arresto
in  «flagranza  differita»,  «quando  non  e'   possibile   procedere
immediatamente all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'
pubblica  o  individuale».  Si  tratta  di   previsioni   legislative
giustificate dalle specificita' della condotta di «fuga dal posto  di
blocco», e che non si  sarebbero  attagliate,  in  via  generale,  al
delitto di cui all'art. 337 c.p. 
    Puo' invece con sicurezza escludersi  che  il  legislatore  abbia
voluto sanzionare in  maniera  maggiormente  afflittiva  le  condotte
ricomprese dal nuovo reato.  Questo,  infatti,  prevede  una  cornice
edittale esattamente identica (reclusione da sei mesi a cinque  anni)
a quella dell'art. 337 codice penale. Anzi, la novella legislativa ha
determinato  una  attenuazione  del  trattamento  punitivo.  Si  deve
infatti notare che, a partire dal 12 aprile 2025 (data di entrata  in
vigore del decreto-legge 11  aprile  2025,  n.  48,  anch'esso  detto
«decreto sicurezza»), agli autori di resistenza a pubblico  ufficiale
mediante «fuga dal  posto  di  blocco»  doveva  applicarsi  anche  la
circostanza aggravante di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.,  che
prevede un aumento della pena fino alla meta'  «[s]e  la  violenza  o
minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto  di
ufficio». La particolare qualifica di «ufficiale o agente di  polizia
giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza»  e'   invece   un   elemento
costitutivo - e non aggravante - del  nuovo  delitto  introdotto  nel
«codice della strada», dal momento che solo tali  pubblici  ufficiali
possono formare posti di blocco e, in generale, espletare servizi  di
polizia stradale (art. 12 del «codice della strada»). Alla luce della
modifica introdotta dal «decreto  sicurezza»  del  2025,  allora,  la
fattispecie di «fuga dal posto di blocco»  si  pone  in  rapporto  di
specialita' non solo  con  la  resistenza  a  pubblico  ufficiale  in
generale, ma anche con la fattispecie aggravata di cui all'art.  337,
secondo comma, c.p., rispetto alla quale prevede  un  trattamento  di
favore.  La  nuova  fattispecie,  in  altre  parole,  ricomprende  il
disvalore rappresentato dall'aggravante di cui all'art. 337,  secondo
comma, codice penale  -  dal  momento  che  la  condotta  e'  sempre,
strutturalmente, posta in essere per opporsi a un ufficiale o  agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza - ma  si  caratterizza
per  una  modalita'  della  condotta  -  la  fuga  pericolosa  -  che
rappresenta una forma piu' sfumata e meno  pregnante  di  violenza  o
minaccia.  Una  tale  ricostruzione  in  termini  di   disvalore   e'
puntualmente  confermata  dal  confronto  fra  le  cornici   edittali
previste dalle due fattispecie a confronto: reclusione fino  a  sette
anni e sei mesi, nelle ipotesi di cui all'art.  337,  secondo  comma,
c.p.; reclusione fino a 5 anni  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  192,
comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
    Il fatto che il legislatore abbia ritenuto che la «fuga dal posto
di blocco» non sia piu' grave della generale  resistenza  a  pubblico
ufficiale, ma anzi meriti un apposito trattamento di favore  rispetto
alle altre resistenze a ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria  o
di pubblica sicurezza, rende irragionevole l'esclusione della  stessa
dal perimetro della  sospensione  del  procedimento  con  messa  alla
prova. 
    Nel concreto, se l'odierna imputata avesse  posto  in  essere  la
condotta contestatale prima del  25  febbraio  2026,  sarebbe  potuta
incorrere nella pena della reclusione fino a sette anni  e  sei  mesi
(anziche' fino a cinque anni), ma al contempo avrebbe potuto accedere
alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Oggi, invece,
la stessa rischia di incorrere in una  pena  piu'  mite  rispetto  al
passato, ma non  le  e'  consentito  accedere  alla  sospensione  del
procedimento con messa alla prova, mentre tale opportunita' e' data a
chi aggredisca fisicamente o verbalmente il pubblico ufficiale. 
    Alla luce di quanto esposto, non si puo' escludere che  l'attuale
quadro normativo rappresenti  l'involontario  frutto  di  un  mancato
coordinamento sistematico, plausibilmente dovuto  alla  rapidita'  di
elaborazione  del  testo  legislativo   tipica   della   decretazione
d'urgenza. Piu'  precisamente,  l'esclusione  dalla  sospensione  del
procedimento con messa alla prova deriva dal mancato inserimento  del
nuovo delitto tra quelli per cui e' prevista la citazione  diretta  a
giudizio, che si  pone  in  controtendenza  rispetto  al  progressivo
ampliamento dei reati ricompresi nell'art. 550, secondo comma, codice
di procedura penale. Ad ogni  modo,  la  scelta  del  legislatore  si
presenta  foriera  di  disparita'  di  trattamento  al  metro   degli
insegnamenti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale  n.
90  dell'11  giugno  2025.  Invero,  quando   tra   due   fattispecie
incriminatrici vi e' una «similitudine di  disvalore»  (nel  caso  di
specie  evidenziata  con  forza  dal  rapporto  di  specialita'),  e'
irragionevole precludere l'accesso  alla  messa  alla  prova  per  la
fattispecie meno grave (nel caso di specie, la  «fuga  dal  posto  di
blocco») e ammetterla,  invece,  per  la  fattispecie  di  analoga  o
addirittura maggiore gravita' (nel caso di specie,  la  resistenza  a
pubblico ufficiale aggravata ai sensi dell'art. 337,  secondo  comma,
c.p.). Cio' in quanto il  «sovvertimento  della  scala  di  disvalore
segnata dalle comminatorie edittali [...] e' privo di giustificazione
alla luce della  finalita'  dell'istituto  della  messa  alla  prova»
(Corte costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2025, n. 90). 
    5.1. Il carattere non dirimente della natura  plurioffensiva  del
nuovo reato. Come  appena  detto,  l'ordinamento  oggi  considera  le
condotte di cui all'art. 192, comma 7-bis, «codice della strada» come
meno gravi rispetto a quelle sussumibili nel delitto aggravato di cui
al secondo comma dell'art. 337 c.p., e comunque non piu' gravi di una
resistenza a pubblico ufficiale non aggravata. Ad ogni modo, per mera
completezza e'  comunque  opportuno  confrontarsi  con  la  possibile
obiezione  secondo  cui  l'estromissione  del   nuovo   reato   dalla
sospensione del procedimento con messa alla prova potrebbe  risultare
ragionevole alla luce delle sue caratteristiche. 
    In quest'ottica, non resterebbe che sostenere  e  valorizzare  la
natura plurioffensiva della «fuga dal posto di blocco», che non  solo
lederebbe la pubblica amministrazione, ma  offenderebbe  altresi'  la
sicurezza     stradale,     essendo     necessario     l'accertamento
dell'esposizione a pericolo dell'«altrui incolumita'». 
    Sul punto, si noti innanzitutto  che  la  scelta  legislativa  di
riferirsi all'«altrui incolumita'» e  non,  invece,  alla  «pubblica»
incolumita' consente di dubitare della stessa  natura  plurioffensiva
del reato, per la cui integrazione non sarebbe necessario il pericolo
per la vita o l'incolumita' fisica di una pluralita' indeterminata di
persone; potrebbe,  infatti,  considerarsi  sufficiente  il  pericolo
rappresentato dalle modalita'  della  fuga  per  lo  stesso  pubblico
ufficiale che proceda ad effettuare  il  posto  di  blocco.  Insomma,
potrebbe ritenersi che il pericolo per l'altrui (e non  la  pubblica)
incolumita' sia nulla piu' che l'elemento che fa  assurgere  la  mera
fuga  da  comportamento  «neutrale»  a   comportamento   latu   sensu
minaccioso o violento nei confronti del pubblico ufficiale, in esatta
continuita' con l'elaborazione  giurisprudenziale  richiamata  sopra.
Lettura, questa,  che  parrebbe  confermata  dal  fatto  che  -  come
evidenziato sopra - il reato di  nuovo  conio  presenta  una  cornice
edittale uguale a quella della resistenza a  pubblico  ufficiale  non
aggravata (e piu' mite rispetto a quella  delle  altre  resistenze  a
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza),
che smentisce la presenza di un maggiore disvalore legato  all'offesa
di altri beni giuridici. 
    Ma anche a voler ritenere che la norma richieda una  piu'  estesa
proiezione  del  pericolo,  comunque  lo  status   quo   risulterebbe
irragionevole, e  quindi  costituzionalmente  illegittimo.  Anche  in
questo caso, infatti, si avrebbe  una  violazione  del  principio  di
uguaglianza, con riferimento ad altre fattispecie incriminatrici,  in
quanto   in    nessun    angolo    dell'ordinamento    si    rinviene
un'incompatibilita' tra offesa alla sicurezza stradale e  sospensione
del procedimento con messa alla prova. 
    Preliminarmente,  e  in  termini  generali,  va   osservato   che
sussistono diverse fattispecie incriminatrici «plurioffensive» per le
quali   e'   ammissibile   la   messa   alla   prova.    Si    pensi,
esemplificativamente, al delitto di «furto in abitazione» (Cass. sez.
V,  12  maggio   2017,   n.   43958),   che   lede   il   patrimonio,
l'inviolabilita' del domicilio e l'incolumita' delle persone  offese,
e che per questo e' considerato di particolare allarme sociale, tanto
da prevedere una pena detentiva fino  a  sette  anni  di  reclusione.
Inoltre, la sospensione del procedimento con  messa  alla  prova  non
conosce limitazioni nei casi in cui l'imputato  debba  rispondere  di
una  pluralita'  di  reati  nell'ambito  del  medesimo   procedimento
(peraltro   non   necessariamente   avvinti   dal    vincolo    della
continuazione). Significativamente, l'odierna imputata e' chiamata  a
rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale  aggravata  e
guida in stato di ebbrezza (lesivi di beni giuridici distinti)  e  in
relazione ad essi avrebbe potuto accedere alla «messa alla prova», se
non  le  fosse  stato  contestato  altresi'   il   reato   di   nuova
introduzione. 
    Tanto premesso, concentrandosi sullo specifico bene giuridico che
potrebbe ritenersi  messo  in  pericolo  dalla  «fuga  dal  posto  di
blocco», vale a dire la sicurezza stradale, si puo' pensare anzitutto
al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186  del  «codice  della
strada»), compatibile con la sospensione del procedimento  con  messa
alla prova  anche  nelle  sue  forme  piu'  gravi  (tasso  alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, comma 2, lettera c), e  addirittura
quando l'offesa non si sia arrestata al  pericolo  per  la  sicurezza
stradale, ma si sia concretizzata in un incidente (comma 2-bis).  Pur
nella sua diversita' strutturale, tale  reato  e'  assimilabile,  sul
piano dell'offesa,  alla  «fuga  dal  posto  di  blocco»,  in  quanto
determina un pericolo analogo per la sicurezza stradale, se non  piu'
spiccato, dal momento che l'autore  potrebbe  avere  ancora  maggiori
difficolta' a  controllare  le  proprie  manovre  di  guida  a  causa
dell'alterazione delle proprie facolta' psichiche. 
    Considerazioni analoghe possono  essere  proposte  anche  per  la
guida dopo  l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  (art.  187  del
«codice della strada»). 
    Evidente risulta poi la disparita'  di  trattamento  rispetto  al
reato di partecipazione a «competizioni non autorizzate in  velocita'
con veicoli a motore» (art. 9-bis del  «codice  della  strada»),  che
pure ammette la sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova
(persino nel caso in cui dalla gara sia derivata la morte  di  una  o
piu' persone, interpretando il  secondo  comma  dell'art.  9-bis  del
«codice della strada» come espressivo di una circostanza  aggravante.
(1) In questo caso, la sicurezza stradale e' messa in pericolo da una
condotta  competitiva  cosciente  e  non  alterata  sul  piano  delle
capacita'  intellettive,  affatto  assimilabile  alla  fuga;  ed   e'
peraltro  ordinariamente  indice  di   una   maggiore   capacita'   a
delinquere, in quanto frutto di una preordinazione (dovendo  la  gara
essere organizzata), diversamente dalla «fuga dal posto  di  blocco»,
in cui il dolo di regola matura in pochi attimi. 
    Nello stesso senso, puo' infine essere  richiamato  il  reato  di
«lesioni personali stradali» (art. 590-bis c.p.), rispetto  al  quale
la sospensione del procedimento con messa alla prova e' ammessa anche
laddove l'offesa alla sicurezza  stradale  si  sia  concretizzata  in
lesioni gravissime, a prescindere dal fatto che l'evento  sia  dipeso
dall'ebbrezza alcolica (secondo comma)  ovvero  da  una  macroscopica
violazione di altre regole del codice della  strada  (quinto  comma).
Ebbene, l'esistenza di un danno rappresenta  all'evidenza  una  forma
piu' grave di lesione del bene giuridico rispetto  all'esposizione  a
pericolo cui da' luogo la mera «fuga dal posto di blocco». 
    Concludendo  sulla  ritenuta   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione: la scelta del legislatore di considerare la  «fuga  dal
posto  di  blocco»  meno  grave  rispetto  alle  altre  resistenze  a
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ma
al contempo di escludere essa sola dal  perimetro  della  sospensione
del procedimento con messa alla prova si presenta  contraddittoria  e
foriera di una irragionevole disparita'  di  trattamento;  e  non  e'
giustificata  neppure  dal  «pericolo   per   l'altrui   incolumita'»
richiesto per l'integrazione della nuova fattispecie, dal momento che
il suddetto procedimento speciale e' ammesso per reati che ledono  la
sicurezza stradale anche in misura decisamente maggiore. 
    6. La non manifesta infondatezza  della  questione  in  relazione
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'esclusione del  nuovo
delitto introdotto nel «codice della strada» dall'ambito  applicativo
della sospensione del procedimento con  messa  alla  prova  determina
altresi' una violazione del finalismo rieducativo della pena  di  cui
all'art. 27, terzo comma, della  Costituzione.  Tale  parametro  puo'
essere richiamato in quanto la sospensione del procedimento con messa
alla prova, per  le  sue  caratteristiche,  deve  essere  considerata
«parte integrante del sistema sanzionatorio penale», e  pertanto  non
puo'  essere  sottratta  al  finalismo  rieducativo   imposto   dalla
Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 231  del  7  novembre
2018). 
    Al riguardo, va tenuto  presente  che  il  suddetto  procedimento
speciale  delinea  -  assieme  ad  altri  istituti  -  un   paradigma
alternativo rispetto a quello strettamente  punitivo,  finalizzato  a
una «ricucitura» dell'offesa  attraverso  un  percorso  che  comporta
attivita' socialmente utili e che si svolge al di fuori  del  sistema
carcerario. Mediante l'introduzione di tale importante  strumento  di
definizione alternativa del processo penale, il legislatore ha voluto
offrire agli autori dei reati di minore allarme sociale  un  percorso
di reinserimento al di fuori delle  cadenze  ordinarie  del  processo
penale  (perseguendo  al  contempo  una   funzione   deflattiva   dei
procedimenti penali). 
    L'opportunita' di tale percorso alternativo al  sistema  punitivo
in senso stretto appare, ad avviso di questo giudice, particolarmente
adatta e potenzialmente efficace proprio in relazione a delitti  come
quello in esame. Per le sue caratteristiche, il reato  di  «fuga  dal
posto di blocco» implica ordinariamente una maturazione del  dolo  in
pochi istanti, che puo' essere mossa dal  momentaneo  timore  per  le
eventuali conseguenze sanzionatorie del  controllo.  Emblematico,  in
questo senso, il caso oggetto del presente  giudizio,  nel  quale  la
ventenne imputata ha riferito di essere scappata  perche'  temeva  le
conseguenze  della  precedente  assunzione  di   bevande   alcooliche
(verosimilmente riferendosi  alla  possibile  confisca  del  veicolo,
unico bene di cui ha dichiarato di disporre). Cio' rende  non  remota
l'ipotesi che il delitto de quo rappresenti  per  il  suo  autore  il
primo, occasionale, contatto con il  processo  penale,  proprio  come
avvenuto nel caso di specie. Ebbene, non permettere in questi casi di
accedere a percorsi esterni al processo penale puo' far  si'  che  la
reazione ordinamentale - consistente nell'irrogazione di una  pena  -
risulti oggettivamente e sia soggettivamente percepita dal  reo  come
sproporzionata, e dunque contraria al finalismo  rieducativo  imposto
dalla Costituzione. Al contempo, si deve peraltro notare che la messa
alla  prova   non   rappresenterebbe   una   risposta   «indulgente»:
l'estinzione del reato sarebbe infatti condizionata al compimento  di
attivita' che sostituiscono funzionalmente le ragioni del  punire,  e
che dunque possono rappresentare momento e occasione di reinserimento
sociale. Alla luce di  queste  considerazioni,  appare  contrario  al
finalismo rieducativo della pena estromettere  un  istituto  efficace
come  la  sospensione  del  procedimento   con   messa   alla   prova
dall'apparato sanzionatorio previsto in  astratto  per  il  reato  in
esame. 
    Il vulnus al finalismo rieducativo sembra emergere  anche  da  un
confronto con altre situazioni in cui la sospensione del procedimento
con messa alla prova e' invece ammessa. 
    Si consideri, al riguardo, che il procedimento speciale de quo e'
ammesso anche per  reati  che,  pur  nella  loro  moderata  gravita',
implicano piu' radicate scelte delinquenziali, come  per  esempio  il
«piccolo spaccio» di stupefacenti, che comunque richiede una sia  pur
rudimentale organizzazione per  il  rinvenimento  di  sostanze  e  di
clienti. Sembra allora concreto il rischio che l'autore  della  «fuga
dal posto di blocco» - sapendo delle opportunita' offerte  ad  autori
di  reati  anche  piu'  gravi  -  avverta  la  pena   inflitta   come
un'incomprensibile vessazione, e che la stessa risulti tale anche  da
un punto di vista oggettivo. Il che, come insegna la piu'  autorevole
dottrina, frustrerebbe qualsiasi prospettiva di rieducazione. 
    Nello stesso  senso  potrebbe  essere  evocata  una  incongruenza
«interna» alla fattispecie incriminatrice  in  esame,  derivante  dal
fatto che la stessa  e'  compatibile  con  la  dichiarazione  di  non
punibilita' per particolare tenuita' del  fatto  ai  sensi  dell'art.
131-bis, codice  penale.  Allo  stato,  e'  come  se  il  legislatore
imponesse al giudice di tracciare una linea assai  netta,  prevedendo
che, al di sotto di essa, il fatto puo' essere  cosi'  tenue  da  non
meritare neppure l'irrogazione di una pena, ma, appena sopra di essa,
il fatto e' necessariamente cosi' grave  da  non  permettere  neppure
l'avvio di una «messa alla prova»  esterna  al  processo.  In  questo
modo, a situazioni tra loro diverse si  finisce  per  rispondere  con
reazioni ordinamentali sproporzionatamente differenti. E' vero che la
particolare tenuita' del fatto e la sospensione del procedimento  con
messa alla prova sono istituti  dalla  finalita'  non  sovrapponibile
(sebbene anche «la messa alla prova [sia] prevista  per  i  reati  di
moderata  gravita'»,  come  riconosciuto  da  Corte   costituzionale,
sentenza n. 90 dell'11  giugno  2025)  e  che  demandano  al  giudice
valutazioni   differenti   (nella    prima    il    giudice    guarda
fisiologicamente a condotte  che  si  collocano  in  prossimita'  del
minimo edittale, mentre la seconda e' compatibile con fatti di  media
o alta  gravita'  rispetto  alla  cornice  edittale  di  riferimento,
purche' vi sia una prognosi di non recidivanza e una  valutazione  di
utilita' e idoneita' del programma di trattamento, come  chiarito  da
Corte costituzionale, sentenza n. 68 del  20  febbraio  2019).  Cio',
tuttavia, non toglie che nei casi in cui l'offesa risulti  tenue,  ma
non al punto da rientrare nel perimetro  dell'art.  131-bis,  c.p.  -
come pare essere  quello  di  specie  -  la  mancata  concessione  di
un'opportunita'  riparativa   extracarceraria   puo'   oggettivamente
risultare ed essere  percepita  come  ingiusta  e  sproporzionata,  e
dunque, ancora una volta, inconciliabile con il finalismo rieducativo
imposto dalla Costituzione. 
    Per tutte le suddette ragioni, questo giudice ritiene rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale sopra illustrata. 

(1) Questa sembra, a chi scrive, l'interpretazione piu' corretta,  in
    quanto  maggiormente  in  linea   con   i   criteri   ermeneutici
    normalmente impiegati dalla giurisprudenza  per  distinguere  gli
    elementi circostanziali dagli elementi costitutivi del reato. Del
    resto, il legislatore ha previsto un  inasprimento  sanzionatorio
    all'interno della medesima disposizione,  che  reca  una  rubrica
    unitaria, e non ha  riproposto  una  descrizione  della  condotta
    sanzionata, ma ha rinviato a quella contenuta  nel  primo  comma.
    Tuttavia,  va  segnalato  che,  nell'ambito   della   fattispecie
    incriminatrice di cui all'art. 9-ter del  «codice  della  strada»
    (strutturalmente simile a  quella  di  cui  all'art.  9-bis),  la
    verificazione della morte darebbe luogo a un reato autonomo  -  e
    non circostanziato - secondo Cassazione pen. Sez. IV, 14  gennaio
    2016, n. 16610. Accedendo a questa interpretazione - proposta  da
    una  sentenza  che  pero'  non  riguardava  la  sospensione   del
    procedimento con messa alla prova -  tale  procedimento  speciale
    non risulterebbe ammissibile in caso  di  morte  di  una  o  piu'
    persone, in quanto la cornice  edittale  esorbiterebbe  i  limiti
    fissati dall'art. 168-bis c.p. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Como; 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1 e  23  della  legge  dell'11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  168-bis,  primo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui non  consente  la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova per  il  reato  previsto  dall'art.
192, comma 7-bis, decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  in
riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. 
    Disponel'immediata trasmissione della presente ordinanza e  degli
atti del giudizio alla Corte costituzionale. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  fino  alla  definizione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  da  parte  della   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -   presso
l'Avvocatura generale dello Stato - e comunicata ai Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dando atto che  la
stessa e' stata letta in udienza pubblica alla presenza delle parti. 
        Como, 10 giugno 2026. 
 
                        Il Giudice: Albanese