Reg. ord. n. 118 del 2026 pubbl. su G.U. del 26/08/2026 n. 34
Ordinanza del Tribunale di Como del 10/06/2026
Tra: M.Y. R.G.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato – Preclusione in relazione al reato di cui all’art. 192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, in violazione dell’obbligo di fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco) – Disparità di trattamento rispetto al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., nonché a diverse fattispecie incriminatrici “plurioffensive” per le quali è ammissibile la messa alla prova – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 168
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2026
Ordinanza del 10 giugno 2026 del Tribunale di Como nel procedimento
penale a carico di M.Y. R.G..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato - Preclusione in relazione al reato di cui all'art.
192, comma 7-bis, cod. strada (fuga con modalita' tali da mettere
in pericolo l'altrui incolumita', in violazione dell'obbligo di
fermarsi all'invito dei funzionari ai quali spetta l'espletamento
dei servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco).
- Codice penale, art. 168-bis, primo comma.
(GU n. 34 del 26-08-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione penale
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del
giudice Dario Albanese, all'udienza del 10 giugno 2026, ha dato
lettura della seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n.
87, nel procedimento penale nei confronti di R. G. M. Y., nata a ...
il ..., residente in ..., via ... n. ..., difesa d'ufficio dall'avv.
Alessandro Toselli del foro di Como, presso cui e' elettivamente
domiciliata, con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa
Renzulli - giusta delega.
1. Svolgimento del procedimento. In data ..., alle ore ..., R. G.
M. Y. e' stata arrestata in flagranza dei reati di cui agli articoli
192, comma 7-bis, ddecreto legislativo n. 285/1992 e 337, secondo
comma, codice penale Il primo reato le e' stato contestato perche',
alle precedenti ore ..., invitata a fermarsi da agenti della Polizia
Locale in uniforme, non ha arrestato la marcia e si e' data alla fuga
con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita'
(modalita' rappresentate dalla velocita', dal tipo di manovre
effettuate e dal superamento di semafori con luce rossa). Il secondo
reato le e' stato invece contestato perche', una volta arrestata la
marcia e raggiunta dagli agenti della Polizia Locale, ha usato
violenza contro gli stessi mentre eseguivano un atto del loro ufficio
(controllo e successivo ammanettamento). Contestualmente, R. G. M. Y.
e' stata iscritta nel registro delle persone sottoposte ad indagini
per il reato di cui all'art. 186-bis, terzo comma, in relazione
all'art. 186, secondo comma, lettera b) e art. 186, comma 2-sexies,
decreto legislativo n. 285/1992, perche', da neopatentata e in orario
notturno, avrebbe guidato in stato di ebbrezza, con un tasso
alcolemico pari a 1,36 grammi per litro.
Lo stesso ..., poche ore dopo i fatti, R. G. M. Y., ai sensi
dell'art. 558 c.p.p., e' stata condotta davanti a questo tribunale
per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo.
Udita la relazione orale esposta da uno degli operanti che ha
proceduto all'arresto, questo giudice ha sentito l'arrestata ai sensi
dell'art. 558, terzo comma, codice di procedura penale per il
giudizio di convalida. Nel corso dell'interrogatorio, l'imputata ha
ammesso gli addebiti a lei contestati e ha affermato di non essersi
fermata all'«alt» della polizia «per paura delle conseguenze
collegate all'assunzione delle bevande alcoliche». Al termine
dell'interrogatorio, l'imputata ha chiesto di poter porgere le
proprie scuse all'agente, presente in aula, che ha peraltro riferito
che l'imputata si era gia' scusata prima dell'inizio del processo.
Dopo aver convalidato l'arresto facoltativo, il giudice ha
disposto l'immediata liberazione dell'imputata, la quale, ai sensi
dell'art. 558, quinto comma, c.p.p., tramite il proprio difensore ha
chiesto di essere giudicata nel medesimo procedimento anche per il
reato di cui all'art. 186-bis decreto legislativo n. 285/1992,
connesso a quelli per i quali e' stato eseguito l'arresto. Ai sensi
dell'art. 558, settimo comma, codice di procedura penale e' stato
inoltre concesso il termine per la preparazione della difesa
richiesto dal difensore, il quale ha preannunciato la volonta' di
chiedere l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla
prova.
All'udienza del 10 giugno 2026, il difensore dell'imputata,
munito di procura speciale, riportandosi all'istanza gia' pervenuta
in cancelleria in data 21 maggio 2026, ha effettivamente chiesto
l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova
ex art. 168-bis c.p., e ha contestualmente prospettato una questione
di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 168-bis codice
penale per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, nella parte in cui esclude il reato di cui all'art.
192, comma 7-bis del "«odice della strada» dall'ambito di
applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il pubblico ministero si e' associato alla proposizione della
questione di legittimita' costituzionale e il giudice, dopo essersi
ritirato in Camera di consiglio, ha ritenuto di dover sospendere il
giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale,
in quanto il giudizio non puo' essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, la
quale non appare manifestamente infondata.
2. La questione di legittimita' costituzionale e l'intervento
richiesto alla Corte costituzionale.
L'art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54, recante
«[d]isposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di
attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause
di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del
Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione
internazionale» (di seguito «decreto sicurezza»), ha introdotto una
nuova fattispecie incriminatrice nel testo dell'art. 192 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «codice della
strada»).
In particolare, il nuovo comma 7-bis dell'art. 192 del «codice
della strada» prevede che «chiunque, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1 o 4» - vale a dire in violazione dell'obbligo di
fermarsi all'invito dei funzionari cui spetta l'espletamento dei
servizi di polizia stradale ovvero ai posti di blocco - «si dia alla
fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita',
e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» (di seguito,
per brevita', si usera' la sineddoche «fuga dal posto di blocco»).
Dal canto suo, l'art. 168-bis codice penale consente all'imputato
di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova
soltanto «nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice
di procedura penale».
Dai limiti fissati dalla disposizione appena richiamata discende
che, nei procedimenti per il nuovo reato introdotto nel «codice della
strada» dal «decreto sicurezza» del febbraio 2026, l'imputato non
puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il suddetto delitto, infatti, da un lato e' punito con una pena
detentiva superiore nel massimo edittale a quattro anni (nella
specie: cinque anni) e, dall'altro lato, non e' menzionato dall'art.
550, secondo comma, codice di procedura penale tra i reati per cui
l'azione penale e' esercitata con citazione diretta a giudizio.
Ad avviso della difesa dell'imputata, l'esclusione del nuovo
reato di cui all'art. 192, comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dall'ambito di applicazione della sospensione del
procedimento con messa alla prova determina una violazione degli
articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Vulnus, questo, che
potrebbe essere superato attraverso una pronuncia additiva della
Corte costituzionale, che inserisca un riferimento al reato
recentemente introdotto dal «decreto sicurezza» nell'art. 168-bis,
primo comma, c.p., che prevede, in via generale, i limiti di
applicabilita' dell'istituto della sospensione del procedimento con
messa alla prova.
3. La rilevanza della questione. La suddetta questione di
legittimita' e' rilevante nel presente procedimento (nel senso
indicato, ad esempio, da Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 28
novembre 2025) in quanto l'imputata ha chiesto la sospensione del
procedimento con messa alla prova e, se venisse rimosso l'ostacolo
normativo contenuto nell'art. 168-bis c.p., tale istanza potrebbe
essere accolta, sussistendo tutti gli altri presupposti previsti
dalla legge.
Prendendo le mosse dal requisito «negativo» di cui all'art.
464-quater, primo comma, c.p.p., non sussistono gli estremi per
pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129
codice di procedura penale La prospettazione accusatoria appare allo
stato degli atti fondata alla luce di quanto riportato nel verbale di
arresto, della relazione orale svolta dall'operante in sede di
convalida dell'arresto, del riscontro oggettivo fornito dal verbale
di controllo del tasso alcolemico, nonche' delle stesse dichiarazioni
confessorie dell'imputata, che ha ammesso tutti gli addebiti mossi
nei suoi confronti. Inoltre, allo stato degli atti l'offesa non
sembrerebbe particolarmente tenue e dunque non punibile ex art.
131-bis c.p., quantomeno perche' la fuga si sarebbe protratta per
circa tre chilometri e si sarebbe accompagnata ad altre due
violazioni della legge penale (resistenza a pubblico ufficiale e
guida in stato di ebbrezza).
Quanto agli altri requisiti, va anzitutto osservato che la
richiesta dell'imputata - avanzata dal difensore munito di procura
speciale (art. 464-bis, terzo comma, c.p.p.) - e' tempestiva, essendo
stata formulata prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento (art. 464-bis, secondo comma, c.p.p.), ed e'
accompagnata dalla richiesta di elaborazione di un programma di
trattamento trasmessa all'Ufficio esecuzione penale esterna di Como
in data 21 maggio 2026 (art. 464-bis, quarto comma, c.p.p.), nonche'
da una dichiarazione di disponibilita' da parte della Croce Rossa
Italiana - ad accogliere l'imputata per lo svolgimento di lavori di
pubblica utilita'. L'adeguatezza del programma di trattamento potra'
essere valutata solo dopo che lo stesso sara' trasmesso dall'Ufficio
esecuzione penale esterna a questo giudice ai sensi dell'art.
141-ter, terzo comma, disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale (conformemente, oltre che alla legge, anche al
protocollo del Tribunale di Como del 24 luglio 2024).
Inoltre, l'imputata non ha mai usufruito in passato dalla
sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis,
quarto comma, c.p.) e non versa nelle condizioni di cui agli articoli
102-108 codice penale (art. 168-bis, ultimo comma, c.p.).
Ancora, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., con
particolare valorizzazione di tutti gli indici relativi alla
capacita' a delinquere, questo giudice ritiene che R. G. M. Y. si
asterra' dal commettere ulteriori reati. L'imputata e' infatti una
donna di giovanissima eta' - venti anni - priva di precedenti penali
e che si confronta con il «sistema penale» per la prima volta. La
stessa ha inoltre tenuto un buon comportamento processuale,
assumendosi la responsabilita' del proprio comportamento, ammettendo
gli addebiti e formulando le proprie scuse all'operante presente in
udienza. La stessa operante, nel corso dell'udienza di convalida, ha
peraltro voluto attestare al giudice il contegno collaborativo
serbato dall'imputata dopo l'iniziale condotta di resistenza. Gia' in
sede di convalida dell'arresto l'imputata ha inoltre immediatamente
manifestato la propria disponibilita' a svolgere dei lavori di
pubblica utilita' per rimediare alla propria condotta. La non
pericolosita' dell'imputata e l'opportunita' di concederle
un'occasione di rieducazione mediante la messa alla prova sono state
peraltro ravvisate dallo stesso pubblico ministero, che non ha
chiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare e ha espresso
parere favorevole all'ammissione alla sospensione del procedimento
con messa alla prova.
Infine, in caso di accoglimento della prospettata questione di
legittimita' costituzionale, la richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova diverrebbe accoglibile anche in
relazione agli ulteriori reati connessi contestati all'imputata, che
rientrano nel perimetro tracciato dall'art. 168-bis c.p., in quanto,
da un lato, il delitto di cui all'art. 337 codice penale e'
ricompreso tra quelli elencati all'art. 550, secondo comma, codice di
procedura penale e, dall'altro lato, la contravvenzione di cui
all'art. 186, secondo comma, del «codice della strada» e' punita con
una pena detentiva inferiore nel massimo edittale a quattro anni (sul
punto si veda la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui
la sospensione del procedimento con messa alla prova «non puo' essere
disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei
reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in
quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle
tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalita'
dell'istituto una rieducazione «parziale»», Cassazione sez. II, 12
marzo 2015, n. 14112).
4. L'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente
orientata. La chiarezza del dettato normativo e l'univocita' dei
limiti fissati dall'art. 168-bis codice penale non consentono a
questo giudice di superare la questione di costituzionalita' rilevata
attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del
dettato normativo. Vero e' che, nella materia processuale,
l'applicazione analogica delle norme non e' di per se' impedita
(specie se produce effetti favorevoli all'imputato). Tuttavia, le
disposizioni che regolano l'accesso a un procedimento speciale (quale
e' la sospensione del procedimento con messa alla prova, v. Corte
costituzionale, sentenza n. 240 del 7 ottobre 2015) sono di per se'
eccezionali, in quanto derogano alla «regola» del giudizio ordinario,
e, come tali, non possono essere applicate oltre i casi in esse
considerate (art. 14 preleggi).
Ne' si puo' affermare che la fattispecie introdotta dal «decreto
sicurezza» sia da ritenersi ricompresa in uno dei reati gia'
richiamati dall'art. 550, secondo comma, codice di procedura penale A
tale conclusione si potrebbe pervenire soltanto affermando che la
stessa rappresenti una fattispecie «circostanziata» di altra
fattispecie incriminatrice, gia' esistente, per la quale e' ammessa
la sospensione del procedimento con messa alla prova. E tuttavia,
nessuno dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza
autorizza a interpretare il comma 7-bis dell'art. 192 del «codice
della strada» quale fattispecie circostanziata. Il legislatore ha
infatti introdotto una disposizione ad hoc, peraltro all'interno di
una legge speciale, descrivendo puntualmente la condotta tipica,
senza alcun rimando ad altre fattispecie incriminatrici. Il reato
maggiormente affine a quello di nuova introduzione e' - come si dira'
- la resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), che si
presenta come fattispecie «generale». Tuttavia, tale delitto,
contenuto nel codice penale, e' punito con la medesima cornice
edittale prevista per il nuovo reato del codice della strada (da sei
mesi a cinque anni di pena detentiva), sicche' si sarebbe al cospetto
di una circostanza ne' aggravante ne' attenuante, bensi' «neutra». Si
comprende, allora, perche' i primi commentatori (tra cui anche
l'Ufficio del massimario della Corte Suprema di Cassazione) abbiano
immediatamente ritenuto di trovarsi di fronte a una nuova, autonoma,
fattispecie incriminatrice. Alla luce di tali considerazioni, ritiene
questo giudice che il tentativo di interpretazione conforme non possa
che cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale
(Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 22 febbraio 2024).
5. La non manifesta infondatezza della questione in relazione
all'art. 3 della Costituzione. La prima censura di
incostituzionalita' che questo giudice ritiene di muovere
all'esclusione del nuovo reato introdotto nel «codice della strada»
dalla sospensione del procedimento con messa alla prova assume come
parametro l'art. 3 della Costituzione e come tertium comparationis il
gia' menzionato delitto di resistenza a un pubblico ufficiale di cui
all'art. 337 c.p.
L'omogeneita' tra le due fattispecie incriminatrici (in termini
di materia, struttura, ratio e bene giuridico tutelato), necessaria
per instaurare una comparazione (Corte costituzionale, sentenza n.
120 del 24 maggio 2023), e' di per se' testimoniata dal fatto che,
prima della novella legislativa, la «fuga dal posto di blocco» era
pacificamente ricondotta dal diritto vivente nel perimetro della
resistenza a un pubblico ufficiale.
Da tempo, la giurisprudenza di legittimita' afferma costantemente
- e senza posizioni di segno contrario - che «[i]ntegra il reato di
resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per
sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida
di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad
impedire l'inseguimento, cosi' ostacolando concretamente l'esercizio
della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione
di pericolo per la propria incolumita'» (Cass. sez. II, 17 ottobre
2019, n. 44860, CED 277765; nello stesso senso Cassazione sez. VI, 19
febbraio 2026, n. 11356; Cassazione sez. VI, 26 novembre 2025, n.
530; Cassazione sez. VI, 12 maggio 2022, n. 24247; Cassazione sez. I,
4 luglio 2019, n. 41408; Cassazione sez. VI, 6 novembre 2013, n.
4391; Cassazione sez. F., 10 settembre 2013, n. 40 Cassazione sez.
II, 20 novembre 2009, n. 46618; Cassazione sez. II, 18 settembre
2009, n. 41419). Cio' in quanto la fuga con modalita' tali da mettere
in pericolo l'incolumita' dei pubblici ufficiali - non risolvendosi
in un mero commodus discessus (Cass. sez. VI, 19 febbraio 2026, n.
11356) - e' considerata una forma di violenza o di minaccia
implicita, posta in essere proprio come opposizione a un pubblico
ufficiale nel compimento di un atto di ufficio.
Alla luce del diritto vivente appena ricordato, deve dunque
ritenersi che i rapporti tra il nuovo reato e il delitto di cui
all'art. 337 codice penale possano ricostruirsi in termini di
specialita' (art. 15 c.p.), in quanto l'art. 192, comma 7-bis,
«codice della strada» descrive una condotta di resistenza a pubblico
ufficiale attuata con particolari modalita', che, in assenza di tale
disposizione, ricadrebbe (come, in effetti, e' fino ad oggi ricaduta)
nel perimetro dell'art. 337 codice penale Di qui l'idoneita'
dell'art. 337 codice penale a «fungere da termine di riferimento onde
verificare la [...] lesione del principio di uguaglianza» (Corte
costituzionale, sentenza n. 207 del 17 luglio 2017).
Tanto osservato, puo' forse essere utile interrogarsi sulle
ragioni che hanno mosso il legislatore a introdurre un'apposita
fattispecie speciale per la «fuga dal posto di blocco». Indagine,
questa, che non puo' che essere condotta attraverso la considerazione
di dati normativi.
Al riguardo, si potrebbe in primo luogo ritenere che il
legislatore abbia voluto assicurare maggiore chiarezza al dettato
normativo. Il diritto vivente sopra richiamato si fonda infatti su
un'accezione estensiva dei concetti giuridici di «violenza» e
«minaccia». Cosi', se da un lato - come i primi commentatori del
«decreto sicurezza» hanno immediatamente osservato - il nuovo reato
introdotto nel «codice della strada» non ha ampliato l'area della
penalita', collocandosi in uno spazio applicativo precedentemente
occupato dal delitto di cui all'art. 337 c.p., d'altro canto esso
potrebbe essere visto come una risposta all'esigenza di un maggiore
allineamento al principio di precisione, corollario del principio di
legalita' (art. 25, secondo comma, Costituzione).
Fatta questa considerazione, lo scrivente ritiene che le
principali rationes dell'intervento legislativo siano da rinvenirsi
nelle altre novita' contestualmente introdotte dal «decreto
sicurezza» con l'art. 192, comma 7-bis, secondo periodo del «codice
della strada» e con l'art. 382-bis, comma 1-ter, codice di procedura
penale La prima disposizione prevede che, all'autore del reato, «si
applicano la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato». La
seconda, invece, estende al nuovo delitto la possibilita' di arresto
in «flagranza differita», «quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita'
pubblica o individuale». Si tratta di previsioni legislative
giustificate dalle specificita' della condotta di «fuga dal posto di
blocco», e che non si sarebbero attagliate, in via generale, al
delitto di cui all'art. 337 c.p.
Puo' invece con sicurezza escludersi che il legislatore abbia
voluto sanzionare in maniera maggiormente afflittiva le condotte
ricomprese dal nuovo reato. Questo, infatti, prevede una cornice
edittale esattamente identica (reclusione da sei mesi a cinque anni)
a quella dell'art. 337 codice penale. Anzi, la novella legislativa ha
determinato una attenuazione del trattamento punitivo. Si deve
infatti notare che, a partire dal 12 aprile 2025 (data di entrata in
vigore del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, anch'esso detto
«decreto sicurezza»), agli autori di resistenza a pubblico ufficiale
mediante «fuga dal posto di blocco» doveva applicarsi anche la
circostanza aggravante di cui all'art. 337, secondo comma, c.p., che
prevede un aumento della pena fino alla meta' «[s]e la violenza o
minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di
ufficio». La particolare qualifica di «ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza» e' invece un elemento
costitutivo - e non aggravante - del nuovo delitto introdotto nel
«codice della strada», dal momento che solo tali pubblici ufficiali
possono formare posti di blocco e, in generale, espletare servizi di
polizia stradale (art. 12 del «codice della strada»). Alla luce della
modifica introdotta dal «decreto sicurezza» del 2025, allora, la
fattispecie di «fuga dal posto di blocco» si pone in rapporto di
specialita' non solo con la resistenza a pubblico ufficiale in
generale, ma anche con la fattispecie aggravata di cui all'art. 337,
secondo comma, c.p., rispetto alla quale prevede un trattamento di
favore. La nuova fattispecie, in altre parole, ricomprende il
disvalore rappresentato dall'aggravante di cui all'art. 337, secondo
comma, codice penale - dal momento che la condotta e' sempre,
strutturalmente, posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza - ma si caratterizza
per una modalita' della condotta - la fuga pericolosa - che
rappresenta una forma piu' sfumata e meno pregnante di violenza o
minaccia. Una tale ricostruzione in termini di disvalore e'
puntualmente confermata dal confronto fra le cornici edittali
previste dalle due fattispecie a confronto: reclusione fino a sette
anni e sei mesi, nelle ipotesi di cui all'art. 337, secondo comma,
c.p.; reclusione fino a 5 anni nell'ipotesi di cui all'art. 192,
comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il fatto che il legislatore abbia ritenuto che la «fuga dal posto
di blocco» non sia piu' grave della generale resistenza a pubblico
ufficiale, ma anzi meriti un apposito trattamento di favore rispetto
alle altre resistenze a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o
di pubblica sicurezza, rende irragionevole l'esclusione della stessa
dal perimetro della sospensione del procedimento con messa alla
prova.
Nel concreto, se l'odierna imputata avesse posto in essere la
condotta contestatale prima del 25 febbraio 2026, sarebbe potuta
incorrere nella pena della reclusione fino a sette anni e sei mesi
(anziche' fino a cinque anni), ma al contempo avrebbe potuto accedere
alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Oggi, invece,
la stessa rischia di incorrere in una pena piu' mite rispetto al
passato, ma non le e' consentito accedere alla sospensione del
procedimento con messa alla prova, mentre tale opportunita' e' data a
chi aggredisca fisicamente o verbalmente il pubblico ufficiale.
Alla luce di quanto esposto, non si puo' escludere che l'attuale
quadro normativo rappresenti l'involontario frutto di un mancato
coordinamento sistematico, plausibilmente dovuto alla rapidita' di
elaborazione del testo legislativo tipica della decretazione
d'urgenza. Piu' precisamente, l'esclusione dalla sospensione del
procedimento con messa alla prova deriva dal mancato inserimento del
nuovo delitto tra quelli per cui e' prevista la citazione diretta a
giudizio, che si pone in controtendenza rispetto al progressivo
ampliamento dei reati ricompresi nell'art. 550, secondo comma, codice
di procedura penale. Ad ogni modo, la scelta del legislatore si
presenta foriera di disparita' di trattamento al metro degli
insegnamenti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n.
90 dell'11 giugno 2025. Invero, quando tra due fattispecie
incriminatrici vi e' una «similitudine di disvalore» (nel caso di
specie evidenziata con forza dal rapporto di specialita'), e'
irragionevole precludere l'accesso alla messa alla prova per la
fattispecie meno grave (nel caso di specie, la «fuga dal posto di
blocco») e ammetterla, invece, per la fattispecie di analoga o
addirittura maggiore gravita' (nel caso di specie, la resistenza a
pubblico ufficiale aggravata ai sensi dell'art. 337, secondo comma,
c.p.). Cio' in quanto il «sovvertimento della scala di disvalore
segnata dalle comminatorie edittali [...] e' privo di giustificazione
alla luce della finalita' dell'istituto della messa alla prova»
(Corte costituzionale, sentenza dell'11 giugno 2025, n. 90).
5.1. Il carattere non dirimente della natura plurioffensiva del
nuovo reato. Come appena detto, l'ordinamento oggi considera le
condotte di cui all'art. 192, comma 7-bis, «codice della strada» come
meno gravi rispetto a quelle sussumibili nel delitto aggravato di cui
al secondo comma dell'art. 337 c.p., e comunque non piu' gravi di una
resistenza a pubblico ufficiale non aggravata. Ad ogni modo, per mera
completezza e' comunque opportuno confrontarsi con la possibile
obiezione secondo cui l'estromissione del nuovo reato dalla
sospensione del procedimento con messa alla prova potrebbe risultare
ragionevole alla luce delle sue caratteristiche.
In quest'ottica, non resterebbe che sostenere e valorizzare la
natura plurioffensiva della «fuga dal posto di blocco», che non solo
lederebbe la pubblica amministrazione, ma offenderebbe altresi' la
sicurezza stradale, essendo necessario l'accertamento
dell'esposizione a pericolo dell'«altrui incolumita'».
Sul punto, si noti innanzitutto che la scelta legislativa di
riferirsi all'«altrui incolumita'» e non, invece, alla «pubblica»
incolumita' consente di dubitare della stessa natura plurioffensiva
del reato, per la cui integrazione non sarebbe necessario il pericolo
per la vita o l'incolumita' fisica di una pluralita' indeterminata di
persone; potrebbe, infatti, considerarsi sufficiente il pericolo
rappresentato dalle modalita' della fuga per lo stesso pubblico
ufficiale che proceda ad effettuare il posto di blocco. Insomma,
potrebbe ritenersi che il pericolo per l'altrui (e non la pubblica)
incolumita' sia nulla piu' che l'elemento che fa assurgere la mera
fuga da comportamento «neutrale» a comportamento latu sensu
minaccioso o violento nei confronti del pubblico ufficiale, in esatta
continuita' con l'elaborazione giurisprudenziale richiamata sopra.
Lettura, questa, che parrebbe confermata dal fatto che - come
evidenziato sopra - il reato di nuovo conio presenta una cornice
edittale uguale a quella della resistenza a pubblico ufficiale non
aggravata (e piu' mite rispetto a quella delle altre resistenze a
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza),
che smentisce la presenza di un maggiore disvalore legato all'offesa
di altri beni giuridici.
Ma anche a voler ritenere che la norma richieda una piu' estesa
proiezione del pericolo, comunque lo status quo risulterebbe
irragionevole, e quindi costituzionalmente illegittimo. Anche in
questo caso, infatti, si avrebbe una violazione del principio di
uguaglianza, con riferimento ad altre fattispecie incriminatrici, in
quanto in nessun angolo dell'ordinamento si rinviene
un'incompatibilita' tra offesa alla sicurezza stradale e sospensione
del procedimento con messa alla prova.
Preliminarmente, e in termini generali, va osservato che
sussistono diverse fattispecie incriminatrici «plurioffensive» per le
quali e' ammissibile la messa alla prova. Si pensi,
esemplificativamente, al delitto di «furto in abitazione» (Cass. sez.
V, 12 maggio 2017, n. 43958), che lede il patrimonio,
l'inviolabilita' del domicilio e l'incolumita' delle persone offese,
e che per questo e' considerato di particolare allarme sociale, tanto
da prevedere una pena detentiva fino a sette anni di reclusione.
Inoltre, la sospensione del procedimento con messa alla prova non
conosce limitazioni nei casi in cui l'imputato debba rispondere di
una pluralita' di reati nell'ambito del medesimo procedimento
(peraltro non necessariamente avvinti dal vincolo della
continuazione). Significativamente, l'odierna imputata e' chiamata a
rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e
guida in stato di ebbrezza (lesivi di beni giuridici distinti) e in
relazione ad essi avrebbe potuto accedere alla «messa alla prova», se
non le fosse stato contestato altresi' il reato di nuova
introduzione.
Tanto premesso, concentrandosi sullo specifico bene giuridico che
potrebbe ritenersi messo in pericolo dalla «fuga dal posto di
blocco», vale a dire la sicurezza stradale, si puo' pensare anzitutto
al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 del «codice della
strada»), compatibile con la sospensione del procedimento con messa
alla prova anche nelle sue forme piu' gravi (tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, comma 2, lettera c), e addirittura
quando l'offesa non si sia arrestata al pericolo per la sicurezza
stradale, ma si sia concretizzata in un incidente (comma 2-bis). Pur
nella sua diversita' strutturale, tale reato e' assimilabile, sul
piano dell'offesa, alla «fuga dal posto di blocco», in quanto
determina un pericolo analogo per la sicurezza stradale, se non piu'
spiccato, dal momento che l'autore potrebbe avere ancora maggiori
difficolta' a controllare le proprie manovre di guida a causa
dell'alterazione delle proprie facolta' psichiche.
Considerazioni analoghe possono essere proposte anche per la
guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 del
«codice della strada»).
Evidente risulta poi la disparita' di trattamento rispetto al
reato di partecipazione a «competizioni non autorizzate in velocita'
con veicoli a motore» (art. 9-bis del «codice della strada»), che
pure ammette la sospensione del procedimento con messa alla prova
(persino nel caso in cui dalla gara sia derivata la morte di una o
piu' persone, interpretando il secondo comma dell'art. 9-bis del
«codice della strada» come espressivo di una circostanza aggravante.
(1) In questo caso, la sicurezza stradale e' messa in pericolo da una
condotta competitiva cosciente e non alterata sul piano delle
capacita' intellettive, affatto assimilabile alla fuga; ed e'
peraltro ordinariamente indice di una maggiore capacita' a
delinquere, in quanto frutto di una preordinazione (dovendo la gara
essere organizzata), diversamente dalla «fuga dal posto di blocco»,
in cui il dolo di regola matura in pochi attimi.
Nello stesso senso, puo' infine essere richiamato il reato di
«lesioni personali stradali» (art. 590-bis c.p.), rispetto al quale
la sospensione del procedimento con messa alla prova e' ammessa anche
laddove l'offesa alla sicurezza stradale si sia concretizzata in
lesioni gravissime, a prescindere dal fatto che l'evento sia dipeso
dall'ebbrezza alcolica (secondo comma) ovvero da una macroscopica
violazione di altre regole del codice della strada (quinto comma).
Ebbene, l'esistenza di un danno rappresenta all'evidenza una forma
piu' grave di lesione del bene giuridico rispetto all'esposizione a
pericolo cui da' luogo la mera «fuga dal posto di blocco».
Concludendo sulla ritenuta violazione dell'art. 3 della
Costituzione: la scelta del legislatore di considerare la «fuga dal
posto di blocco» meno grave rispetto alle altre resistenze a
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ma
al contempo di escludere essa sola dal perimetro della sospensione
del procedimento con messa alla prova si presenta contraddittoria e
foriera di una irragionevole disparita' di trattamento; e non e'
giustificata neppure dal «pericolo per l'altrui incolumita'»
richiesto per l'integrazione della nuova fattispecie, dal momento che
il suddetto procedimento speciale e' ammesso per reati che ledono la
sicurezza stradale anche in misura decisamente maggiore.
6. La non manifesta infondatezza della questione in relazione
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. L'esclusione del nuovo
delitto introdotto nel «codice della strada» dall'ambito applicativo
della sospensione del procedimento con messa alla prova determina
altresi' una violazione del finalismo rieducativo della pena di cui
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Tale parametro puo'
essere richiamato in quanto la sospensione del procedimento con messa
alla prova, per le sue caratteristiche, deve essere considerata
«parte integrante del sistema sanzionatorio penale», e pertanto non
puo' essere sottratta al finalismo rieducativo imposto dalla
Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 7 novembre
2018).
Al riguardo, va tenuto presente che il suddetto procedimento
speciale delinea - assieme ad altri istituti - un paradigma
alternativo rispetto a quello strettamente punitivo, finalizzato a
una «ricucitura» dell'offesa attraverso un percorso che comporta
attivita' socialmente utili e che si svolge al di fuori del sistema
carcerario. Mediante l'introduzione di tale importante strumento di
definizione alternativa del processo penale, il legislatore ha voluto
offrire agli autori dei reati di minore allarme sociale un percorso
di reinserimento al di fuori delle cadenze ordinarie del processo
penale (perseguendo al contempo una funzione deflattiva dei
procedimenti penali).
L'opportunita' di tale percorso alternativo al sistema punitivo
in senso stretto appare, ad avviso di questo giudice, particolarmente
adatta e potenzialmente efficace proprio in relazione a delitti come
quello in esame. Per le sue caratteristiche, il reato di «fuga dal
posto di blocco» implica ordinariamente una maturazione del dolo in
pochi istanti, che puo' essere mossa dal momentaneo timore per le
eventuali conseguenze sanzionatorie del controllo. Emblematico, in
questo senso, il caso oggetto del presente giudizio, nel quale la
ventenne imputata ha riferito di essere scappata perche' temeva le
conseguenze della precedente assunzione di bevande alcooliche
(verosimilmente riferendosi alla possibile confisca del veicolo,
unico bene di cui ha dichiarato di disporre). Cio' rende non remota
l'ipotesi che il delitto de quo rappresenti per il suo autore il
primo, occasionale, contatto con il processo penale, proprio come
avvenuto nel caso di specie. Ebbene, non permettere in questi casi di
accedere a percorsi esterni al processo penale puo' far si' che la
reazione ordinamentale - consistente nell'irrogazione di una pena -
risulti oggettivamente e sia soggettivamente percepita dal reo come
sproporzionata, e dunque contraria al finalismo rieducativo imposto
dalla Costituzione. Al contempo, si deve peraltro notare che la messa
alla prova non rappresenterebbe una risposta «indulgente»:
l'estinzione del reato sarebbe infatti condizionata al compimento di
attivita' che sostituiscono funzionalmente le ragioni del punire, e
che dunque possono rappresentare momento e occasione di reinserimento
sociale. Alla luce di queste considerazioni, appare contrario al
finalismo rieducativo della pena estromettere un istituto efficace
come la sospensione del procedimento con messa alla prova
dall'apparato sanzionatorio previsto in astratto per il reato in
esame.
Il vulnus al finalismo rieducativo sembra emergere anche da un
confronto con altre situazioni in cui la sospensione del procedimento
con messa alla prova e' invece ammessa.
Si consideri, al riguardo, che il procedimento speciale de quo e'
ammesso anche per reati che, pur nella loro moderata gravita',
implicano piu' radicate scelte delinquenziali, come per esempio il
«piccolo spaccio» di stupefacenti, che comunque richiede una sia pur
rudimentale organizzazione per il rinvenimento di sostanze e di
clienti. Sembra allora concreto il rischio che l'autore della «fuga
dal posto di blocco» - sapendo delle opportunita' offerte ad autori
di reati anche piu' gravi - avverta la pena inflitta come
un'incomprensibile vessazione, e che la stessa risulti tale anche da
un punto di vista oggettivo. Il che, come insegna la piu' autorevole
dottrina, frustrerebbe qualsiasi prospettiva di rieducazione.
Nello stesso senso potrebbe essere evocata una incongruenza
«interna» alla fattispecie incriminatrice in esame, derivante dal
fatto che la stessa e' compatibile con la dichiarazione di non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art.
131-bis, codice penale. Allo stato, e' come se il legislatore
imponesse al giudice di tracciare una linea assai netta, prevedendo
che, al di sotto di essa, il fatto puo' essere cosi' tenue da non
meritare neppure l'irrogazione di una pena, ma, appena sopra di essa,
il fatto e' necessariamente cosi' grave da non permettere neppure
l'avvio di una «messa alla prova» esterna al processo. In questo
modo, a situazioni tra loro diverse si finisce per rispondere con
reazioni ordinamentali sproporzionatamente differenti. E' vero che la
particolare tenuita' del fatto e la sospensione del procedimento con
messa alla prova sono istituti dalla finalita' non sovrapponibile
(sebbene anche «la messa alla prova [sia] prevista per i reati di
moderata gravita'», come riconosciuto da Corte costituzionale,
sentenza n. 90 dell'11 giugno 2025) e che demandano al giudice
valutazioni differenti (nella prima il giudice guarda
fisiologicamente a condotte che si collocano in prossimita' del
minimo edittale, mentre la seconda e' compatibile con fatti di media
o alta gravita' rispetto alla cornice edittale di riferimento,
purche' vi sia una prognosi di non recidivanza e una valutazione di
utilita' e idoneita' del programma di trattamento, come chiarito da
Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 20 febbraio 2019). Cio',
tuttavia, non toglie che nei casi in cui l'offesa risulti tenue, ma
non al punto da rientrare nel perimetro dell'art. 131-bis, c.p. -
come pare essere quello di specie - la mancata concessione di
un'opportunita' riparativa extracarceraria puo' oggettivamente
risultare ed essere percepita come ingiusta e sproporzionata, e
dunque, ancora una volta, inconciliabile con il finalismo rieducativo
imposto dalla Costituzione.
Per tutte le suddette ragioni, questo giudice ritiene rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale sopra illustrata.
(1) Questa sembra, a chi scrive, l'interpretazione piu' corretta, in
quanto maggiormente in linea con i criteri ermeneutici
normalmente impiegati dalla giurisprudenza per distinguere gli
elementi circostanziali dagli elementi costitutivi del reato. Del
resto, il legislatore ha previsto un inasprimento sanzionatorio
all'interno della medesima disposizione, che reca una rubrica
unitaria, e non ha riproposto una descrizione della condotta
sanzionata, ma ha rinviato a quella contenuta nel primo comma.
Tuttavia, va segnalato che, nell'ambito della fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 9-ter del «codice della strada»
(strutturalmente simile a quella di cui all'art. 9-bis), la
verificazione della morte darebbe luogo a un reato autonomo - e
non circostanziato - secondo Cassazione pen. Sez. IV, 14 gennaio
2016, n. 16610. Accedendo a questa interpretazione - proposta da
una sentenza che pero' non riguardava la sospensione del
procedimento con messa alla prova - tale procedimento speciale
non risulterebbe ammissibile in caso di morte di una o piu'
persone, in quanto la cornice edittale esorbiterebbe i limiti
fissati dall'art. 168-bis c.p.
P. Q. M.
Il Tribunale di Como;
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge dell'11
marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del
procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art.
192, comma 7-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Disponel'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli
atti del giudizio alla Corte costituzionale.
Sospende il giudizio in corso fino alla definizione della
questione di legittimita' costituzionale da parte della Corte
costituzionale.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri - presso
l'Avvocatura generale dello Stato - e comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dando atto che la
stessa e' stata letta in udienza pubblica alla presenza delle parti.
Como, 10 giugno 2026.
Il Giudice: Albanese