Reg. ord. n. 117 del 2026 pubbl. su G.U. del 19/08/2026 n. 33

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 22/06/2026

Tra: Scodellaro & Ottogalli srl  C/ Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia



Oggetto:

Impresa e imprenditore – Incentivi pubblici – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Divieto generale di contribuzione – Inammissibilità della concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado – Esclusione dal divieto di contribuzione per gli incentivi concessi alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa – Denunciata limitazione della deroga alle sole imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Irragionevole discriminazione per gli operatori economici operanti in settori economici diversi – Lesione del principio del buon andamento – Lesione del principio di sostenibilità finanziaria – Contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica sotto il profilo della neutralità concorrenziale.

Norme impugnate:

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  del 06/08/2025  Num. 12  Art. 3  Co. 5


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 



Testo dell'ordinanza

                        N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2026

Ordinanza del 22 giugno 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Scodellaro & Ottogalli  S.r.l.  contro  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 
 
Impresa e imprenditore - Incentivi pubblici  -  Norme  della  Regione
  autonoma Friuli-Venezia Giulia - Divieto generale di  contribuzione
  - Inammissibilita' della concessione di incentivi di qualsiasi tipo
  a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo,  tra
  societa', persone  giuridiche,  amministratori,  soci,  ovvero  tra
  coniugi, parenti e affini sino al secondo grado  -  Esclusione  dal
  divieto di contribuzione per gli incentivi  concessi  alle  imprese
  agricole,  forestali  e  ittiche  e  alle  loro  associazioni,  per
  investimenti  per  i  quali  viene  effettuata  la  valutazione  di
  congruita' della spesa. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  6  agosto  2025,  n.  12
  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni  2025-2027  ai   sensi
  dell'articolo 6 della legge regionale 10  novembre  2015,  n.  26),
  art. 3, comma 5. 


(GU n. 33 del 19-08-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 5014 del 2024, proposto da Scodellaro  &  Ottogalli
S.r.l.,   in   persona   del   legale   rappresentante   pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo, con
domicilio digitale come  da  PEC  da  registri  di  giustizia  e  con
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Mazzeo in  Roma,
via Eustachio Manfredi n. 5; 
    Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona  del
Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato  Daniela
Iuri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione prima) n. 00015/2024,
resa tra le parti; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  22  gennaio  2026  il
consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come  da
verbale. 
A. Premesse in fatto e svolgimento dei giudizi. 
    A.1. L'oggetto  del  ricorso  introduttivo  del  giudizio  e  del
ricorso per motivi aggiunti. 
    Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in  data  30
dicembre  2022  e  depositato  in  pari  data,  proposto  davanti  al
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia,  la
societa' Scodellaro & Ottogalli S.r.l. ha chiesto l'annullamento  dei
seguenti atti: 
        del decreto n. 2309/GRFVG del 17 novembre 2022 della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale  infrastrutture  e
territorio - Servizio  politiche  per  la  rigenerazione  urbana,  la
qualita' dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, avente  a
oggetto «LR 13/2014, art. 26 e LR 15/2014, art. 9, commi da 26 a 34 -
contributi in conto capitale per il recupero, la  riqualificazione  o
il riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di  abbandono  o
di  sottoutilizzo  -  beneficiario:  Scodellaro  &  Ottogalli  S.r.l.
(pratica RIUPI/14112) - recupero parziale somme erogate», con cui  si
disponeva la revoca parziale del contributo in conto capitale di euro
155.990,70, erogato a mezzo i decreti numeri  5393/2016  e  3038/2019
per l'esecuzione di un intervento  di  recupero,  riqualificazione  o
riuso di un immobile sito nel territorio del Comune di  Latisana,  al
fine di realizzare sei alloggi residenziali e quattro garage; 
        della nota prot.  0249254/P/GEN  del  17  novembre  2022,  ad
oggetto «LR 13/2014, art. 26 e LR 15/2014, art. 9, commi da 26 a 34 -
domanda  contributo  n.  14112/RIUPI  -   intervento   di   recupero,
riqualificazione o riuso di immobile in Comune di Latisana - notifica
decreto revoca parziale contributo e richiesta  restituzione  somme»,
recante richiesta di restituzione di una parte  delle  somme  erogate
entro il 31 dicembre 2022; 
        della presupposta nota prot. 0034324/P del 16 maggio 2022, ad
oggetto «L.R. 13/2014 - art. 26, e L.R. 15/2014 - art. 9, commi da 26
a 34. Domanda di contributo n. 14112/RIUPI. Intervento  di  recupero,
riqualificazione o riuso di immobile sito in Latisana. Contributo  di
euro 194.000,00 concesso con decreto n. 5393/TERINF del  15  novembre
2016 ed erogato anticipatamente con  decreto  n.  3038/TERINF  dell'8
luglio 2019. Richiesta di integrazione alla rendicontazione»; 
        del modello «A-bis» richiesto ai fini della  rendicontazione,
approvato con decreto del direttore del servizio edilizia. 
    La societa' ricorrente ha chiesto  anche  la  declaratoria  della
infondatezza  della  pretesa  restitutoria  formulata  dalla  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
    A.2. Esposizione delle vicende di fatto. 
    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2014, n. 15
(«Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale  per  gli
anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale  21/2007»)
ha  previsto  la  possibilita'  per  l'Amministrazione  regionale  di
concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del  50%
della  spesa  riconosciuta  ammissibile,  per  far  fronte  ai  costi
effettivamente sostenuti per la realizzazione di interventi  volti  a
favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso  del  patrimonio
immobiliare  esistente  privato  in   stato   di   abbandono   o   di
sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza
sismica o del risparmio energetico. 
    I  criteri,  le  modalita',  i  limiti  e   l'ammontare   massimo
ammissibile  del  contributo  sono  stati  stabiliti   con   apposito
regolamento attuativo, approvato con d.P.Reg. 18  febbraio  2015,  n.
036/Pres. 
    La societa'  Scodellaro  &  Ottogalli  S.r.l.,  nella  dichiarata
qualita' di proprietaria di un immobile compreso nel novero di quelli
suscettibili di ammissione al contributo,  presentava  domanda  sulla
base del bando per l'anno 2015. 
    A conclusione della istruttoria, con decreto n.  5393/TERINF  del
15 novembre 2016, la Regione  concedeva  alla  predetta  societa'  un
contributo per la somma complessiva di euro 194.000,00, di  cui  euro
180.000,00 per la parte residenziale ed euro 14.000,00 per  la  parte
non residenziale, in relazione a lavori dell'importo  complessivo  di
euro 1.256.537,67. 
    La  societa'  Scodellaro  &  Ottogalli  S.r.l.   otteneva   anche
l'anticipo della erogazione del contributo concesso (decreto n.  3038
dell'8 luglio 2019). 
    In sede di rendicontazione emergeva che la societa' Scodellaro  &
Ottogalli  S.r.l.  aveva  appaltato  l'esecuzione  dei  lavori   alla
societa' Costruzioni Scodellaro S.r.l., avente un socio in comune con
la societa' Scodellaro & Ottogalli S.r.l. 
    Con nota prot. 34324 del 16  maggio  2022,  la  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  comunicava  alla  societa'  beneficiaria  del
contributo in oggetto che: 
        le spese relative alle prestazioni effettuate dalla  societa'
Costruzioni Scodellaro S.r.l. non erano ammissibili a contributo,  in
quanto effettuate in violazione del divieto di contribuzione  di  cui
all'art. 31 della legge regionale 7/2000; 
        le spese pari a  euro  6.333,63  (corrisposte  al  Comune  di
Latisana) e le spese pari a euro 2.159,73  (corrisposte  all'avvocato
Spano') non erano ammissibili, in quanto non riconducibili alle spese
elencate  nell'art.  4,  comma  4  del  regolamento  regionale  sopra
richiamato. 
    Con nota del 24 giugno 2022, la societa' Scodellaro  &  Ottogalli
S.r.l., pur riconoscendo  lo  stralcio  delle  spese  corrisposte  al
Comune   di    Latisana    e    all'avvocato    Spano',    contestava
l'inammissibilita' delle spese relative alle  prestazioni  effettuate
dalla  societa'  Costruzioni  Scodellaro  S.r.l.,  evidenziando   che
quest'ultima e la ditta beneficiaria del contributo  regionale  erano
soggetti giuridici autonomi e diversi  e  allegando,  a  sostegno  di
quanto dedotto, un parere legale. 
    Con il provvedimento impugnato  (decreto  n.  2309/GRFVG  del  17
novembre 2022), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  confermava
l'inammissibilita' del contributo, per  effetto  di  quanto  disposto
dall'art. 31 della legge regionale 7/2000, per le spese relative alle
prestazioni effettuate dalla societa' Costruzioni Scodellaro  S.r.l.,
in quanto Gianni Scodellaro era risultato socio unico della  societa'
Costruzioni Scodellaro S.r.l. e titolare di quote  consistenti  della
societa' Scodellaro & Ottogalli S.r.l. 
    La   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   provvedeva   quindi    a
rideterminare l'importo del contributo concesso in 38.009,30 euro. 
    A.3. Il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorso per  motivi
aggiunti  e  la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo   regionale
impugnata dinanzi a questo Consiglio. 
    La  societa'  Scodellaro  &  Ottogalli  S.r.l.  ha  impugnato  il
provvedimento regionale di revoca parziale del contributo e gli altri
atti (sopra richiamati) davanti al Tribunale amministrativo regionale
Friuli-Venezia  Giulia,  chiedendone   l'annullamento   con   quattro
articolati motivi; ha chiesto anche l'accertamento della infondatezza
della  pretesa  restitutoria   formulata   dalla   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia. 
    Si e' costituita nel giudizio di primo grado la Regione  Autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  chiedendo  la  reiezione  nel  merito  delle
domande formulate dalla parte ricorrente. 
    Con ricorso per motivi aggiunti, notificato  in  data  23  maggio
2023 e depositato in pari data, la societa'  Scodellaro  &  Ottogalli
S.r.l. ha impugnato anche  il  decreto  del  direttore  del  Servizio
edilizia  n.   3369/TERINF   del   26   luglio   2019,   recante   la
«Riapprovazione modulistica aggiornata  per  la  presentazione  della
documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei  contributi  in
conto capitale per interventi di recupero, riqualificazione  o  riuso
del patrimonio  immobiliare  privato  in  stato  di  abbandono  o  di
sottoutilizzo» («modello A», indicante la  documentazione  di  spesa;
«modello  A-bis»,  inerente  dichiarazione  di  altri  soggetti   che
sostengono  la  spesa  oltre  all'intestatario   della   domanda   di
contributo; «modello I-bis», inerente la certificazione  delle  spese
per le imprese che rendicontano la spesa ai  sensi  dell'art.  41-bis
della legge regionale n. 7/2000; «modello L» di richiesta di  proroga
o di fissazione dei termini, ai sensi dell'art.  64-bis  della  legge
regionale n. 14/2002). 
    Il provvedimento sopravvenuto  e'  stato  censurato  dalla  parte
ricorrente con due motivi. 
    Con sentenza 15/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024, il  Tribunale
amministrativo regionale Friuli-Venezia Giulia  ha  respinto  sia  il
ricorso introduttivo del giudizio sia il ricorso per motivi aggiunti,
disponendo la compensazione delle spese di giudizio. 
B. I motivi di ricorso in appello. 
    Con ricorso in appello, notificato  in  data  21  giugno  2024  e
depositato in  giudizio  in  pari  data,  la  societa'  Scodellaro  &
Ottogalli S.r.l. ha impugnato davanti a questo Consiglio la  sentenza
del  Tribunale  amministrativo  regionale  Friuli-Venezia  Giulia  n.
15/2024, formulando cinque motivi di appello. 
    Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce che la revoca
parziale del  contributo  disposta  con  il  provvedimento  impugnato
sarebbe contraria alla lettera e alla ratio della previsione  di  cui
all'art. 31, legge regionale n. 7/2000 e che la predetta disposizione
normativa non sarebbe rilevante nel caso  di  specie,  in  quanto  il
divieto generale di contribuzione sarebbe applicabile alla sola  fase
di concessione del contributo, mentre il contratto di appalto tra  la
societa' beneficiaria del contributo e  la  societa'  esecutrice  dei
lavori  e'  stato  stipulato  successivamente  alla  concessione  del
contributo. 
    Con il secondo motivo di gravame, la societa'  appellante  reputa
disancorata dal dato normativo (e, in particolare,  dalla  previsione
dell'art. 12 del d.P.Reg. n. 036/Pres.  del  18  febbraio  2015,  che
contiene l'elenco dei casi di revoca del contributo)  la  motivazione
di rigetto del secondo motivo di ricorso introduttivo  del  giudizio,
con il quale si era censurata la revoca del contributo in  questione,
in quanto  disposta  per  un  caso  non  espressamente  previsto  dal
regolamento  regionale  e,  quindi,  in   difetto   dei   presupposti
normativi. 
    Con il terzo motivo di gravame, la societa' appellante  si  duole
del rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo  del  giudizio,
con il quale  aveva  sostenuto  che  nel  caso  in  esame  non  fosse
configurabile alcun rapporto di controllo tra la societa'  Scodellaro
& Ottogalli S.r.l. e la societa' Scodellaro Costruzioni S.r.l. 
    Il fatto che, nel caso di specie, infatti,  uno  dei  soci  della
Scodellaro & Ottogalli S.r.l. (peraltro, non il socio di maggioranza)
fosse il socio unico della  societa'  Scodellaro  Costruzioni  S.r.l.
sarebbe stato giuridicamente irrilevante, atteso che si tratta di due
soggetti giuridici differenti, tra i quali non sussiste alcuna  forma
del collegamento e/o del controllo di cui all'art.  2359  del  codice
civile. 
    Con il quarto motivo di gravame, la societa' appellante si  duole
della reiezione  del  quarto  motivo  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio,  con  il  quale  aveva  evidenziato  che,  all'atto   della
concessione del contributo e anche al momento  della  sua  erogazione
anticipata, la Regione Friuli-Venezia Giulia non  aveva  ritenuto  in
alcun modo necessaria l'applicazione dell'art. 31, legge regionale n.
7/2000. 
    In altri termini,  nella  fase  di  concessione  del  contributo,
l'Amministrazione  regionale  si  sarebbe  totalmente  disinteressata
delle successive modalita' di realizzazione  dell'intervento  ammesso
al contributo; solo  successivamente  sarebbe  maturata  una  diversa
lettura   interpretativa   dell'art.   31,   legge    regionale    n.
Friuli-Venezia   Giulia    7/2000,    sulla    base    della    quale
l'Amministrazione regionale ha ritenuto di revocare  parzialmente  il
contributo concesso. 
    L'Amministrazione  regionale  sarebbe  incorsa  nella  violazione
dell'auto-limite (rappresentato dai contenuti specifici  del  decreto
di concessione del contributo n. 5393/TERINF del 15  novembre  .2016,
che non indicano alcuna operativita' dell'art. 31, legge regionale n.
FVG 7/2000 per le fasi successive a quella della concessione),  oltre
che  del  principio  generale  che  impone  alla  Amministrazione  di
comportarsi secondo buona  fede  nei  confronti  degli  amministrati,
(principio) che ha il suo fondamento  normativo  nell'art.  1,  comma
2-bis, legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e
nell'art. 97 della Costituzione. 
    L'orientamento interpretativo sarebbe cambiato solamente nel 2019
(per effetto del decreto del 26 luglio 2019, n. 3369/TERINF,  con  il
quale e' stato approvato il modello «A-bis»  per  la  rendicontazione
delle spese  ammesse  al  contributo),  con  la  conseguenza  che  la
societa' si sarebbe vista  revocare  la  contribuzione  senza  averne
alcuna colpa, ne' responsabilita'. 
    A giudizio della  societa'  appellante,  sarebbe  illegittima  la
revoca, cosi'  come  la  introduzione  del  modello  «A-bis»  per  la
rendicontazione, comparso nel sito regionale solo nel 2019, quando la
societa' aveva gia' assunto le proprie determinazioni in ordine  alla
esecuzione dei lavori. 
    Con il quinto motivo di gravame, la societa'  appellante  censura
la sentenza impugnata nella parte  in  cui  ha  respinto  le  censure
formulate nel ricorso  per  motivi  aggiunti,  con  i  quali  si  era
censurata la nuova modulistica adottata dalla Regione. 
    A   giudizio   dell'appellante,   l'approvazione   della    nuova
modulistica  (modello  A  1-bis)  sarebbe  illegittima,   in   quanto
supportata  da  motivazione  apparente   («atteso   che   a   seguito
dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche  tra
soggetti  privati  e  alle   modifiche   apportate   al   regolamento
disciplinante il procedimento  contributivo,  si  e'  riscontrata  la
necessita'  di  aggiornare  alcuni  modelli  in  uso  necessari  alla
rendicontazione dei contributi da parte dei beneficiari») e distonica
rispetto  alle  reali  volonta'  perseguite   dalla   Amministrazione
regionale, essendo invece  fondata  su  una  nuova  e  piu'  rigorosa
interpretazione dell'art. 31  legge  regionale  n.  FVG  7/2000,  che
avrebbe  indotto  gli  uffici  regionali  a  richiedere  ai  soggetti
beneficiari dei  contributi  pubblici  qualche  cosa  di  piu'  e  di
diverso, rispetto a quanto originariamente indicato. 
    L'introduzione  della  nuova  modulistica  avrebbe   violato   il
principio del legittimo affidamento;  se  l'appellante  avesse  avuto
contezza del nuovo orientamento della Regione Friuli-Venezia  Giulia,
avrebbe provveduto alla esecuzione diretta dei lavori. 
    Si e' costituita in giudizio la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo  il  rigetto
del gravame. 
    Con memoria depositata in data  22  dicembre  2025,  la  societa'
appellante ha evidenziato che la questione dedotta in  giudizio  deve
essere esaminata in relazione alla  sopravvenuta  legge  regionale  6
agosto 2025 n. 12, che, all'art. 3, comma 5, dispone: 
        «Il divieto generale di contribuzione previsto  dall'art.  31
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  non
si applica agli incentivi concessi, anche attraverso risorse  statali
e comunitarie, alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro
associazioni, per  investimenti  per  i  quali  viene  effettuata  la
valutazione di congruita' della spesa». 
    Tale  norma  evidenzierebbe  che  il   rischio   speculativo   e'
neutralizzato  e'  l'interesse  pubblico  e'  salvaguardato,  laddove
l'Amministrazione regionale effettui una «valutazione  di  congruita'
della spesa». 
    Nel caso di  specie,  i  costi  dell'intervento  sarebbero  stati
determinati  sulla  base  di  un  capitolato  redatto  su   prezzario
ufficiale  e  validati  in   sede   di   istruttoria   dalla   stessa
Amministrazione regionale, che li ha ritenuti congrui ai  fini  della
concessione del contributo. 
    La  nuova  disposizione  normativa  esprimerebbe   un   principio
generale di ragionevolezza  e  proporzionalita'  che  deve  orientare
l'interprete nell'applicazione dell'art. 31 legge  regionale  n.  FVG
7/2000 con riguardo a tutte le fattispecie. 
    La  ratio  della  norma  sarebbe  quella  di  evitare  interventi
speculativi in danno  all'ente  concedente;  tale  finalita'  sarebbe
pienamente soddisfatta quando i valori  di  appalto  corrispondono  a
quelli  validati  dalla  Regione  stessa  sulla  base   di   prezzari
ufficiali. 
    Sostenere il contrario, significherebbe aderire a  un  formalismo
anacronistico   e   irragionevole,    che    penalizza    l'attivita'
imprenditoriale, senza  che  vi  sia  alcuna  lesione  dell'interesse
pubblico. 
    In via subordinata, la societa' ha chiesto  che  venga  sollevata
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5,  legge
regionale  n.  FVG  12/2025,  per  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  limita  l'inapplicabilita'  del
divieto di  contribuzione  ai  soli  settori  agricolo,  forestale  e
ittico. 
    Tale  limitazione  introdurrebbe  una  palese   e   irragionevole
disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. 
    Non vi sarebbe, infatti, alcuna ragionevole  giustificazione  per
cui un'impresa agricola possa legittimamente affidare  lavori  a  una
societa' collegata a fronte di una spesa congrua,  mentre  un'impresa
edile o immobiliare, a parita' di  condizioni  (contributo  pubblico,
lavori  affidati  a  soggetto  collegato,  spesa   certificata   come
congrua), debba subire la revoca del beneficio. 
    La differenziazione basata unicamente sul  settore  economico  di
appartenenza  del  beneficiario  sarebbe  arbitraria   e   priva   di
fondamento  logico-giuridico,  configurando  un  eccesso  di   potere
legislativo per irragionevolezza. 
    All'udienza pubblica del 22 gennaio  2026  il  ricorso  e'  stato
trattenuto in decisione. 
C.  Questione  di  legittimita'   costituzionale   della   previsione
legislativa di cui all'art. 3, comma 5,  della  legge  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12. 
    Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per rimettere  alla
Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
della previsione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n.
del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, stante la rilevanza e
la non manifesta infondatezza di tale questione. 
    C.1.   Sulla   rilevanza   della   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    1. Il Collegio ritiene di indicare le ragioni di rilevanza  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  che  saranno  di  seguito
esposte, alla luce delle  indicazioni  fornite  dalla  giurisprudenza
della Corte, secondo la quale la rilevanza debba  avere  i  requisiti
dell'attualita' (Corte costituzionale, 10  giugno  2016,  n.  134)  e
della non implausibilita' alla stregua della motivazione offerta  dal
rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67). 
    2. Con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio,  l'art.  31
della legge regionale n. del Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000,  n.
7, rubricato «Divieto generale  di  contribuzione»,  come  modificato
dall'art. 19, legge regionale n. 24 maggio 2004 n. 14, recita: 
        «1.  Non  e'  ammissibile  la  concessione  di  incentivi  di
qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque
titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,  amministratori,  soci,
ovvero tra coniugi, parenti e affini  sino  al  secondo  grado.  Tale
disposizione si  applica  qualora  i  rapporti  giuridici  instaurati
assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 
        2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi
di settore». 
    La norma e' stata oggetto di ripetuti  interventi  da  parte  del
legislatore regionale, in sede  di  interpretazione  autentica  e  di
adozione di previsioni  normative  di  rango  legislativo  di  natura
derogatoria. 
    L'art. 12, comma 4, della legge regionale n.  del  Friuli-Venezia
Giulia 25 luglio 2012, n. 14, dispone: 
        «4. In via di interpretazione autentica  dell'art.  31  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso)  tra
gli organismi indicati  non  sono  ricompresi  quelli  culturali,  di
volontariato e di promozione sociale privi di finalita' di lucro». 
    L'art. 13, comma 2, della legge regionale n.  del  Friuli-Venezia
Giulia 28 dicembre 2018, n. 29, recita: 
        «2. Il Presidente della Regione e' autorizzato, in deroga  al
titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), a disporre con proprio  atto,  di  propria  iniziativa,  la
spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui al comma 1 e
il Capo di Gabinetto della Regione ad assumere i conseguenti atti  di
impegno e di liquidazione». 
    L'art. 3, comma 77, della legge regionale n.  del  Friuli-Venezia
Giulia 27 dicembre 2019, n. 24, reca la seguente disposizione: 
        «77.  In  deroga  al  piu'  ampio  divieto  di  contribuzione
previsto dall'art. 31 della legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto  di  accesso),  non  e'  ammissibile  la  concessione  dei
contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni  o
immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi». 
    3. Con sentenza 8 aprile  2024,  n.  3200,  questo  Consiglio  ha
stabilito che «la  finalita'  della  disposizione  appare  quella  di
prescrivere una reale  alterita'  tra  i  beneficiari  e  coloro  che
realizzano l'intervento; ossia  si  vuole  evitare  che  il  medesimo
contributo economico produca - in considerazione della posizione  dei
soci - un duplice beneficio:  quello  connesso  alla  percezione  del
medesimo e quello connesso alla realizzazione dei  lavori.  In  altri
termini, sembra logico ritenere che tale disposizione serva a sancire
l'impossibilita' di utilizzare i  soldi  ricevuti  con  i  contributi
attraverso societa' che in qualche modo sono collegate alla  societa'
beneficiaria del contributo  stesso.  La  «rilevanza  ai  fini  della
concessione degli incentivi» cui fa riferimento la norma,  e'  quindi
elemento idoneo a perimetrare gli effetti del beneficio. Ne  consegue
che non  si  puo'  verificare,  come  paventa  l'appellante,  che  la
partecipazione a qualunque societa' comprometta  la  concessione  del
beneficio;  nello  specifico  e'  evidente  come   una   impresa   di
costruzioni ex se svolga un ruolo rilevante ai fini per i  quali  (il
recupero di immobili) e' concesso il contributo». 
    4.  Applicando  le  coordinate  ermeneutiche  ora  indicate,   il
provvedimento appare esente da aspetti  di  illegittimita'  sotto  il
profilo  della  violazione  dell'art.  31,  legge  regionale  n.  del
Friuli-Venezia Giulia 20 marzo  2000,  n.  7.  Tuttavia,  come  sopra
evidenziato, l'art.  3,  della  legge  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia 6 agosto  2025,  n.  12,  rubricato  «Risorse  agroalimentari,
forestali, ittiche e montagna», al comma 5, ha aggiunto  la  seguente
disposizione normativa: 
        «5. Il divieto generale di contribuzione  previsto  dall'art.
31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),
non si applica agli  incentivi  concessi,  anche  attraverso  risorse
statali e comunitarie, alle imprese agricole, forestali e  ittiche  e
alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata
la valutazione di congruita' della spesa». 
    In definitiva, in questo articolato contesto normativo, la  nuova
disposizione  legislativa  esclude  dalla  applicazione  del  divieto
generale di contribuzione di cui all'art. 31  della  legge  regionale
Friuli-Venezia  Giulia  n.  7/2000  gli  «incentivi  concessi,  anche
attraverso risorse statali  e  comunitarie,  alle  imprese  agricole,
forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per  i
quali viene effettuata la valutazione di congruita' della spesa». 
    5. La disposizione  legislativa  regionale  sopra  richiamata  e'
sopravvenuta rispetto agli atti impugnati e,  tuttavia,  essa  assume
rilevanza in  ordine  alla  definizione  del  presente  giudizio.  Il
Collegio ritiene infatti che, in diretta applicazione dei principi di
uguaglianza, ragionevolezza e affidamento (Corte  costituzionale,  13
giugno 2022, n. 145; 4 luglio 2013, n. 170; 5 aprile 2012, n. 78;  24
luglio 2009, n. 236), la  disposizione  del  2025,  pur  non  potendo
qualificarsi  come  norma   di   interpretazione   autentica,   trovi
applicazione sia ai contributi erogati dopo la sua entrata in  vigore
sia a quelli concessi in un momento precedente ma  naturalmente  solo
alle  fattispecie  ivi  espressamente  indicate,  attesa  la  precisa
elencazione compiuta dalla legge regionale. 
    6. Diversamente  da  quanto  sostenuto  dalla  parte  appellante,
reputa il Collegio  che  la  norma  in  questione  non  possa  essere
applicata estensivamente, attraverso una  lettura  costituzionalmente
orientata, a tutti i  soggetti  beneficiari  di  contributi  pubblici
regionali, nei casi in cui sussista  una  valutazione  di  congruita'
della spesa degli  investimenti  effettuati  con  il  concorso  delle
risorse pubbliche. 
    La lettura interpretativa sostenuta  dalla  parte  appellante  si
pone in contrasto con il dato letterale  della  norma  regionale  che
circoscrive l'ambito di  applicazione  della  deroga  al  divieto  di
contribuzione di cui all'art. 31, legge regionale n. 7/2000, solo  in
favore delle «imprese agricole,  forestali  e  ittiche  e  alle  loro
associazioni, per  investimenti  per  i  quali  viene  effettuata  la
valutazione di congruita' della spesa». 
    Secondo principi  giurisprudenziali  consolidati,  le  norme  che
prevedono agevolazioni o benefici economici a  carico  della  finanza
pubblica sono considerate di natura eccezionale o speciale e, quindi,
di stretta  interpretazione;  ne  consegue  che  non  possono  essere
applicate per analogia o estese oltre i casi  espressamente  previsti
dal legislatore (cfr. Cassazione civile, Sezioni unite, 22  settembre
2016, n. 18574; 5 giugno 2015, n. 11373). 
    Sulla base dei principi sopra richiamati,  la  norma  legislativa
sopravvenuta della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  non  puo'  essere
applicata estensivamente, al di fuori del perimetro  individuato  dal
legislatore regionale e, conseguentemente, la societa' appellante non
puo' beneficiare del regime derogatorio previsto per le sole «imprese
agricole, forestali e ittiche e  alle  loro  associazioni»,  che  non
incorrono nel divieto generale di contribuzione di cui  all'art.  31,
della  l  legge  regionale  n.  7/2000,  qualora  sia  comprovata  la
congruita' della spesa sostenuta per l'esecuzione degli  investimenti
ammessi a contribuzione. 
    7.  Di  qui  la  rilevanza  della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  3,  comma  5,  della  legge  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12, che  consente  alle  sole
imprese agricole, forestali, e ittiche e alle  loro  associazioni  di
dimostrare la congruita' della spesa sostenuta  con  il  concorso  di
incentivi pubblici, sottraendosi al divieto generale di contribuzione
di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 
    Come sopra evidenziato, la previsione normativa sopravvenuta  non
e' applicabile alla societa' appellante, che non rientra  nel  novero
delle imprese previste dalla norma  e  rispetto  alla  quale  non  e'
ammissibile,  per  i  principi  sopra  richiamati,  una  applicazione
estensiva della deroga al divieto di contribuzione di cui all'art. 31
della legge  regionale  n.  7/2000,  attraverso  una  interpretazione
costituzionalmente orientata della norma. 
    L'impossibilita'   di    estendere    in    via    interpretativa
l'applicazione della norma anche alla societa' appellante comportera'
che essa sara' tenuta a restituire una parte del contributo ricevuto,
anche nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni da parte  della
Regione sulla congruita' della spesa sostenuta dalla societa'  con  i
finanziamenti ricevuti. 
D.  Non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di   legittimita'
costituzionale. 
    1. Il Collegio reputa non manifestamente infondata  la  questione
di  legittimita'  costituzionale  relativa  alla  previsione  di  cui
all'art. 3, comma 5, della legge regionale del Friuli Venezia  Giulia
6 agosto 2025, n. 12. 
    2. Il legislatore della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con  la
predetta disposizione,  ha  limitato  alle  sole  «imprese  agricole,
forestali e ittiche e alle  loro  associazioni»  la  possibilita'  di
derogare al divieto generale di  contribuzione  di  cui  all'art.  31
della legge regionale n. 7/2000, qualora sia comprovata la congruita'
della spesa sostenuta per l'esecuzione degli investimenti  ammessi  a
contribuzione. 
    Tale distinzione non appare  giustificata  e  compatibile  con  i
principi costituzionali, in quanto  anche  le  imprese  agricole,  le
imprese forestali  e  quelle  ittiche  operano  sul  mercato  secondo
logiche  lucrative  e  di  massimizzazione  del  profitto,   con   la
conseguenza che non si ravvisano, sul piano sostanziale,  le  ragioni
per le quali la possibilita' di  sottrarsi  al  divieto  generale  di
contribuzione  di  cui  all'art.  31,  legge  regionale  n.   7/2000,
attraverso la verifica della congruita' della  spesa  sostenuta,  sia
stata prevista solo per le predette categorie di imprese  e  non  con
riguardo a  tutti  gli  operatori  economici,  indipendentemente  dal
settore di appartenenza, che beneficiano o  hanno  beneficiato  della
contribuzione regionale. 
    D'altra parte, la possibilita' per la Regione  di  verificare  ex
post la congruita' della  spesa  sostenuta  dall'operatore  economico
beneficiario del contributo regionale, indipendentemente dal  settore
economico in cui opera il beneficiario,  esclude  ragionevolmente  la
possibilita' di fenomeni speculativi, a danno della finanza  pubblica
e quindi della collettivita'. 
    3.  Giova  osservare   che   costituisce   ius   receptum   nella
giurisprudenza della Corte costituzionale  il  principio  secondo  il
quale, pur nell'ambito dell'ampia  discrezionalita'  riconosciuta  al
legislatore (nazionale  e  regionale),  le  norme  che  prevedono  la
erogazione di contributi economici a carico della Finanza pubblica  o
comunque  delle  utilita'  e  dei  vantaggi  apprezzabili  sul  piano
economico  in  favore  di  soggetti  privati  debbono  rispettare  il
principio      di      uguaglianza,       il       principio       di
ragionevolezza/proporzionalita' e di coerenza  o  congruita'  con  la
finalita' perseguita (cfr. Corte costituzionale, 4 novembre 2025,  n.
164; 25 luglio 2022, n. 186; 29 marzo 2021, n. 49; 7 luglio 2006,  n.
274). 
    In  particolare,   nella   sentenza   n.   186/2022,   la   Corte
costituzionale   ha   chiarito   che,   sebbene   goda    di    ampia
discrezionalita' in materia di contributi  pubblici,  il  legislatore
deve   rispettare   il   divieto   di   discriminazione    arbitraria
(l'attribuzione di una utilita' ad una singola impresa  o  ente  deve
fondarsi su una causa specifica  e  ragionevole  che  giustifichi  la
concessione del privilegio rispetto ad altri soggetti che si  trovano
in  condizioni  analoghe)  e  il  principio  di  ragionevolezza   (la
concessione di benefici per una impresa o una  determinata  categoria
di imprese deve  essere  sorretta  da  interessi  generali,  come  da
ragioni  di  tutela  della  cultura,  della  salute  o  dell'economia
nazionale). 
    In materia di finanziamenti pubblici (rectius, con oneri a carico
della Finanza pubblica), i principi di uguaglianza sostanziale  e  di
ragionevolezza, che hanno il loro fondamento  normativo  nell'art.  3
della Costituzione, si interpretano nel senso che il legislatore  non
puo' distribuire risorse in  modo  arbitrario  o  incoerente  con  la
finalita' perseguita. 
    Sotto altro profilo, le norme in materia di contributi  economici
erogati alle imprese  debbono  essere  proporzionate  alla  finalita'
perseguita  dal  legislatore  e  alla  situazione   sostanziale   dei
beneficiari  e  non  possono  operare   disparita'   di   trattamento
ingiustificate tra soggetti giuridici che svolgono attivita' simili o
assimilabili. 
    In  subiecta  materia,  il   principio   di   ragionevolezza   e'
strettamente collegato al principio di buon andamento (art. 97  della
Costituzione), al principio di sostenibilita'  finanziaria  (art.  81
della Costituzione) e  al  principio  della  liberta'  di  iniziativa
economica (art.  41  della  Costituzione),  sotto  il  profilo  della
neutralita' concorrenziale. 
    In altri termini, i principi  di  uguaglianza  sostanziale  e  di
ragionevolezza impongono in materia di  finanziamenti  pubblici  alle
imprese che le scelte legislative siano  coerenti  con  le  finalita'
perseguite,  non  arbitrarie   nella   selezione   dei   beneficiari,
proporzionate negli effetti e rispettose del principio di uguaglianza
sostanziale (art. 3 della Costituzione). 
    4.  Sulla  base  delle  considerazioni  che   precedono,   questo
Consiglio  ritiene  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  5,  della   legge
regionale del  Friuli-Venezia  Giulia  6  agosto  2025,  n.  12,  per
violazione degli articoli  3,  41,  81  e  97  della  Costituzione  e
conseguentemente  dei  principi  di   uguaglianza   sostanziale,   di
ragionevolezza e non discriminazione, di sostenibilita'  finanziaria,
di  liberta'  di  iniziativa  economica,  sotto  il   profilo   della
neutralita'  concorrenziale,  nonche'  di  buon  andamento.  Non   si
dovrebbe infatti sfuggire a questa alternativa: o e'  illegittima  la
norma di favore destinata alle imprese agricole, ittiche e  forestali
o e' illegittima la norma nella parte in cui tale  esenzione  non  si
applica a tutte le altre tipologie di imprese. 
E. Rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    Alla luce delle considerazioni che precedono,  appare,  pertanto,
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art.  3,  comma  5,  della  legge  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n. 12. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato  e'  sospeso  fino
alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti   costituite,
notificata  al  Presidente  della  Giunta  della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia e comunicata anche al Presidente del  Consiglio
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta): 
        i) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5,  della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025, n.  12,  nei
sensi e nei termini indicati in motivazione; 
        ii) sospende, ai sensi dell'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio; 
        iii)  dispone  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale    per    la     risoluzione     dell'incidente     di
costituzionalita'; 
        iv) ordina che, a cura della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della Giunta della Regione Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
comunicata  al  Presidente  del  Consiglio  della  Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
        v) riserva ogni ulteriore statuizione in rito,  in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
          Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio  del  giorno
22 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: 
Vincenzo Neri, Presidente; 
Luigi Furno, consigliere; 
Paolo Marotta, consigliere, estensore; 
Rosario Carrano, consigliere; 
Eugenio Tagliasacchi, consigliere. 
 
                         Il Presidente: Neri 
 
                                                 L'estensore: Marotta