Reg. ord. n. 116 del 2026 pubbl. su G.U. del 19/08/2026 n. 33

Ordinanza del Tribunale di Sassari  del 17/06/2026

Tra: G. B.



Oggetto:

Reati e pene – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena – Mancata previsione che quando concorrono una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, primo comma, numero 1), del codice penale (fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore), si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla – Violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 63  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2026

Ordinanza  del  17  giugno  2026  del  Tribunale   di   Sassari   nel
procedimento penale a carico di G. B.. 
 
Reati e pene - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
  - Mancata previsione che quando concorrono una circostanza  per  la
  quale la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da  quella
  ordinaria del reato o una circostanza  ad  effetto  speciale  e  la
  circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, primo comma, numero
  1), del codice penale, si applica soltanto la pena stabilita per la
  circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla. 
- Codice penale, art. 63, terzo comma. 


(GU n. 33 del 19-08-2026)

 
                         TRIBUNALE DI SASSARI 
                           Ufficio GIP/GUP 
 
    Ordinanza con la quale viene sollevata d'ufficio la questione 
                   di legittimita' costituzionale 
      (articoli 134 della Costituzione e 23, legge n. 87/1953) 
 
    Il Giudice, 
    rilevato che si procede nei confronti di B. G., nato a...  il...,
difeso di fiducia dagli avvocati Gianfranco Oppes  e  Marco  Palmieri
del Foro di  Sassari  e  residente  a...  in...  dove  ha  dichiarato
domicilio per la notifica degli  atti  introduttivi  a  giudizio,  in
relazione al seguente reato  (capo  di  imputazione  cosi  modificato
all'udienza del 15 aprile 2026): 
      «delitto previsto e punito dagli articoli 609-bis, comma  1,  e
609-ter, comma 1, numeri 1, e comma 2, prima parte, del codice penale
perche', con violenza consistita  nella  repentinita'  dell'azione  e
comunque in assenza di un consenso da  parte  della  persona  offesa,
costringeva la propria figlia... nata il... a subire  atti  sessuali,
cogliendola in un momento in cui la madre della  persona  offesa  era
fuori casa,  avvicinandosi  alla  stessa  per  farle  delle  coccole,
toccandole i glutei e infilandole le dita all'interno della vagina. 
    Con l'aggravante dell'essere il fatto  commesso  dall'ascendente,
cioe' dal padre ai danni della figlia. 
    Con l'aggravante dell'essere il fatto commesso nei  confronti  di
persona che non ha compiuto gli anni quattordici. 
    In..., ...»; 
    rilevato che in sede di  udienza  preliminare  si  e'  costituita
parte civile..., nata a... il..., rappresentata dalla madre...,  nata
ad... il..., difesa dall'avvocato Nicola Andrea Oggiano del  Foro  di
Sassari; rilevato che, nel corso dell'udienza preliminare,  e'  stato
richiesto il giudizio abbreviato, che all'udienza del 13 maggio  2026
il giudice ha disposto procedersi con il rito alternativo  richiesto,
che a tale udienza le parti hanno concluso e che, all'odierna udienza
del 17 giugno 2026, non  essendovi  state  repliche,  e'  stata  data
lettura alle parti della presente ordinanza; 
    rilevato che, in particolare, il pubblico ministero, ritenuta  la
sussistenza delle contestate aggravanti ed esclusa la sussistenza  di
attenuanti, ha chiesto la condanna alla pena finale di anni  otto  di
reclusione, mentre la parte civile ha chiesto condanna  dell'imputato
al  risarcimento  dei  danni  patrimoniali  e  non  patrimoniali   da
liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di  una  provvisionale
immediatamente  esecutiva  non  inferiore  a  euro  60.000  al  netto
dell'importo di euro 15.000 gia'  versato  dall'imputato  a  parziale
ristoro e che, infine, la difesa ha chiesto il  riconoscimento  della
circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma  3  del  codice
penale., della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.  e
delle  circostanze  attenuanti  generiche,  prevalenti  o  quantomeno
equivalenti alle aggravanti, e il contenimento della  pena  entro  il
minimo edittale. 
 
                               Osserva 
 
    1. Le emergenze probatorie. 
  1.1. Il presente procedimento ha avuto origine dalla querela sporta
in data 7 febbraio 2025 da... madre di...), la quale ha riferito  che
in data..., quando la sera era rientrata a casa, la figlia, che aveva
trascorso la giornata con il padre B. G.,  era  molto  agitata  e  le
aveva fatto ascoltare delle registrazioni,  effettuate  dalla  minore
all'insaputa dell'odierno imputato nell'ambito  di  confronto  tra  i
due, nelle quali quest'ultimo ammetteva di fatto di averla  penetrata
con le dita a... del..., allorche' la persona offesa non aveva ancora
compiuto quattordici anni. 
    In questa sede la... ha dichiarato di essere  separata  di  fatto
dal marito e ha sostenuto che la figlia non le avrebbe mai  confidato
prima tale episodio. 
    1.2. In data  19  febbraio  2025  e'  stata  sentita  a  sommarie
informazioni..., la quale ha riferito che la mattina  del...  era  da
sola a casa con il padre e,  svegliatasi,  era  rimasta  a  letto  in
quanto era stanca e non si voleva alzare. Suo padre  era  entrato  in
stanza e, in un frangente in cui lei era sdraiata, le aveva fatto dei
«grattini» sulla schiena. Ella aveva fatto  finta  di  dormire  e  il
padre era sceso con la mano abbassandole i  pantaloncini,  toccandole
il «culo» e, infine, dopo aver messo la mano «a cucchiaio», le  aveva
infilato le dita  all'interno  della  «vagina».  Ella,  durante  tale
azione, era «tipo bloccata» e, al termine della stessa,  aveva  fatto
finta di svegliarsi, era corsa in bagno e si era  messa  a  piangere.
Tornata in camera, il padre non c'era piu' e  quest'ultimo  le  aveva
poi chiesto di non dire nulla a nessuno. 
    La..., nel proseguo del racconto, ha inoltre dichiarato  di  aver
inoltrato dei messaggi audio alla madre  piangendo  e  che  la  sera,
allorche' quest'ultima era tornata a casa, le aveva spiegato cio' che
era accaduto. La madre e il padre avevano dunque parlato tra di  loro
e l'odierno imputato aveva negato, sostenendo che  la  figlia  avesse
sognato l'episodio.  La  madre  l'aveva  poi  mandata  a  buttare  la
spazzatura insieme al padre e, in  tale  frangente,  quest'ultimo  le
aveva detto che rimaneva comunque suo padre e che non lo aveva  fatto
apposta. Tornati a casa, la madre non le aveva  piu'  chiesto  nulla.
Ella aveva pensato che la madre non le avesse creduto  e  anche  lei,
per un attimo, aveva pensato di essersi immaginata tutto. 
    Il giorno di... in cui aveva  registrato  gli  audio,  trovandosi
insieme al padre, aveva rievocato questo episodio. Nel momento in cui
il padre, per giustificarsi, le aveva detto che all'epoca  dei  fatti
non faceva piu' «roba» con la  madre  da  quattro  anni,  ella  aveva
iniziato a registrarlo. 
    La... ha inoltre dichiarato di aver  raccontato  quanto  accaduto
il... anche all'amica...  e  al  «fidanzato»...,  in  quanto,  quando
quest'ultimo la abbracciava e la toccava, le tornava alla mente  cio'
che era successo con il padre. 
    L'odierna persona offesa ha infine  dichiarato  di  essere  certa
della data del fatto, avendola memorizzata molto bene, e ricordandosi
anche che si trattava di un mercoledi' nel quale c'era il  mercatino,
che il giorno dopo era venuta a casa sua nonna in quanto la madre non
la voleva lasciare a casa da sola con il padre e che il venerdi'  era
uscita con una sua amica. 
    1.3. Sentiti a sommarie informazioni, ... e ... hanno  confermato
quanto riferito dalla  persona  offesa.  La...,  in  particolare,  ha
dichiarato che, all'inizio dell'anno  scolastico  2023/2024,  ...  le
aveva confidato di aver acquisito la certezza che cio' che  le  aveva
raccontato era  successo  realmente  in  quanto,  quando  ella  aveva
parlato dell'episodio con il padre, quest'ultimo le aveva detto:  «Lo
so che abbiamo sbagliato» e poi le aveva confermato che  non  si  era
trattato di un sogno. 
    Il ... ha invece riferito che ... gli aveva raccontato che a  ...
del ... il padre  era  entrato  in  camera  sua  mentre  lei  era  in
dormiveglia e  le  aveva  toccato  la  vagina,  e  cio'  al  fine  di
spiegargli per quale motivo si spaventasse per i «movimenti  bruschi»
e renderlo partecipe di tale episodio traumatico. 
    1.4. Si e' poi proceduto alla  trascrizione  delle  registrazioni
audio effettuate da... nel corso del confronto con il  padre  del...,
dalle quali risulta che l'odierno imputato, in tale circostanza,  pur
ammettendo alla figlia  il  fatto,  ha  tentato  di  minimizzarne  la
gravita' («ho avuto un momento di debolezza»; «eh, ti ho  toccato,  e
be?»; «perche' io dovevo prendermi queste colpe  se  era  gia'  tutto
finito?»; «io lo sto dicendo per te, per non enfatizzare  la  cosa»),
ha spinto la persona offesa a  rimuovere  quanto  accaduto  e  a  non
parlarne con nessuno invece che intraprendere un percorso terapeutico
per acquisire gli strumenti per convivere con  il  gravissimo  trauma
subito ((«lo devi dimenticare per il tuo bene stesso, tu quella  cosa
la devi cancellare»; «coinvolgere altre persone non e' stato positivo
ne' per te ne'  per  me,  non  sara'  neanche  in  futuro  [positivo]
coinvolgere altre persone»; «io  lo  sto  dicendo  per  te,  per  non
enfatizzare la cosa perche' piu' la pensi [...] e piu'... questa cosa
non  te  la  togli  piu'»),  e,  soprattutto,   l'ha   colpevolizzata
ripetutamente sia in relazione alla violenza sessuale subita  sia  in
relazione al fatto di averlo riferito alla madre. 
    Quanto  al  primo  aspetto,   allorche'...   dice:   «Ero   mezzo
addormentata», l'odierno imputato le risponde:  «No,  non  eri  mezzo
addormentata», come a insinuare che ella fosse  consenziente  o  che,
quantomeno, non si fosse  opposta  come  avrebbe  dovuto  fare.  Tale
accusa diventa ancora piu' esplicita  nell'ambito  di  un  successivo
passaggio, quando egli dice alla figlia: «Ma di solito quando  io  mi
avvicinavo mi fermavi, mi hai  sempre  fermato,  invece  non  mi  hai
fermato e per questo magari sono andato un po' avanti perche'  se  mi
fermavi...». Egli, inoltre,  parlando  di  quando  accaduto  e  delle
relative responsabilita' e continuando a minimizzare la gravita'  del
fatto, utilizza nuovamente la  prima  persona  plurale:  «Ma  io  non
capisco cos'e' che ti e' rimasto, perche' non abbiamo fatto niente di
che». 
    Come anticipato, il B. accusa poi la figlia di essere stata lei a
«rovinare  tutto»  per  aver  riferito  quanto  accaduto  alla  madre
nonostante egli le avesse detto di non dire nulla. 
    1.5. B. G. e' incensurato. 
    1.6. Solo successivamente alla celebrazione della  prima  udienza
preliminare e alla  costituzione  come  parte  civile  della  persona
offesa, l'imputato, prima ha versato alla stessa  la  somma  di  euro
15.000 a titolo di parziale risarcimento del danno e poi e'  comparso
all'udienza del 13 maggio 2026, nell'ambito della  quale  non  si  e'
sottoposto ad esame ma ha letto una dichiarazione dattiloscritta  dal
contenuto confessorio. 
    La difesa, infine, ha depositato  un  documento  di  poche  righe
sottoscritto  dal  dott...  in  data  9  aprile   2026,   nel   quale
quest'ultimo, dopo aver dichiarato di aver «provveduto ad  esaminare»
l'odierno imputato  su  incarico  del  suo  difensore,  senza  alcuna
indicazione  di  riferimenti  scientifici,  senza  alcuna  forma   di
anamnesi fatta eccezione per la seguente  indicazione:  «il  soggetto
all'anamnesi non ha presentato precedenti psichiatrici  di  rilevanza
clinica» e senza nemmeno indicare la data  dell'apparentemente  unico
colloquio effettuato con il paziente,  sostiene  sostanzialmente  che
quest'ultimo avrebbe violentato la figlia a causa del suo  patologico
bisogno di affetto e delle sue «paure abbandoniche». 
  2. La questione di legittimita' costituzionale. 
    2.1. Cio' premesso,  questo  giudice  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 63,  terzo  comma,  del  codice  penale,  in
relazione agli articoli 3 e 27, comma  3  della  Costituzione,  nella
parte in cui non prevede che «quando concorrono una  circostanza  per
cui la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie  diversa  da  quella
ordinaria del reato o  una  circostanza  ad  effetto  speciale  e  la
circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1 n.  1)  c.p.,
si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu'  grave,
ma il giudice puo' aumentarla». 
    Quanto alla rilevanza della  questione,  e'  in  primo  luogo  da
osservare  che,  alla  luce   delle   risultanze   probatorie   sopra
compendiate, non vi e' dubbio  ne'  in  merito  alla  responsabilita'
penale  dell'odierno  imputato  ne'  in  merito  alla  qualificazione
giuridica del fatto allo stesso contestato. 
    L'odierno imputato, infatti, toccando il sedere  e  infilando  le
dita all'interno della  vagina  della  figlia  appena  tredicenne  in
assenza di un suo consenso, e dunque in presenza di un  suo  evidente
dissenso implicito, l'ha senz'altro costretta con violenza  a  subire
un atto dell'inequivocabile valenza sessuale,  come  riconosciuto  in
questi  casi  da  consolidata  e  condivisibile   giurisprudenza   di
legittimita'. 
    Devono  inoltre  ritenersi   sussistenti   sia   la   circostanza
aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n.  1  c.p.  (costituita
dall'essere stato commesso il fatto nei confronti  di  persona  della
quale il colpevole sia l'ascendente) sia la circostanza aggravante di
cui  all'art.  609-ter,  comma  2,  primo  periodo  c.p.  (costituita
dall'essere stato il fatto commesso ai danni di persona  che  non  ha
compiuto gli anni  quattordici),  essendo  stato  il  reato  commesso
dall'odierno imputato ai danni della figlia, la quale solamente pochi
giorni prima aveva compiuto tredici anni. 
    Non sussistono, invece, concorrenti circostanze attenuanti. 
    Al riguardo e' in primo  luogo  da  rilevare  che  il  fatto,  in
considerazione  della  invasivita'   oggettiva   dell'atto   sessuale
(toccamento  dei  glutei  e  penetrazione  vaginale  con  le   dita),
dell'eta' della persona offesa (tredici anni  appena  compiuti),  del
rapporto tra soggetto attivo  e  persona  offesa  (violenza  sessuale
posta in essere dal padre ai danni  della  figlia,  vedasi  Cass.  n.
23078/2021)  e  delle  gravissime  ripercussioni   subite   nell'eta'
dell'adolescenza da parte della persona offesa  che  quest'ultima  si
porta dietro ancora ora, non puo' certo ritenersi di lieve entita'  a
norma dell'art. 609-bis, ultimo comma c.p. Palesemente  insussistente
e' poi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. atteso
che, in considerazione  del  rilevantissimo  danno  non  patrimoniale
cagionato dall'odierno imputato alla persona offesa e di  quello  non
patrimoniale relativo ai costi del supporto di  tipo  psicologico  di
cui la persona offesa avra' necessita' per rielaborare il trauma,  la
somma di euro 15.000 non costituisce  evidentemente  un  risarcimento
integrale. 
    Non si ritengono nemmeno sussistenti  le  circostanze  attenuanti
generiche considerato che, al  di  la'  dell'oggettiva  gravita'  del
fatto, il comportamento posto in essere successivamente dal B. appare
altrettanto censurabile. 
    Al riguardo e' infatti da rilevare che il B. ha dapprima invitato
la figlia a non raccontare nulla a nessuno, poi ha  negato  il  fatto
inducendo la madre  a  non  crederle,  poi,  pur  confermando  quanto
accaduto  esclusivamente  nell'ambito  di  colloqui  privati  con  la
figlia, ha invitato quest'ultima a rimuovere quanto accaduto e a  non
parlarne con nessuno, ha nella sostanza minimizzato la  gravita'  dei
fatti e ha reiteratamente insinuato che la colpa di  quanto  accaduto
fosse anche sua, con cio' colpevolizzandola e, in tutto  questo  arco
temporale, non si e' rivolto ad alcun professionista ne' ha suggerito
alla figlia di farlo offrendole di coprire i relativi costi,  ne'  ha
proposto alla figlia alcuna forma di risarcimento. 
    Alla luce di tale complessivo comportamento posto in  essere  nel
tempo dal il B., si ritiene dunque che le recenti  iniziative,  poste
in essere successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare  e
costituite dal parziale risarcimento  dei  danni,  dalla  lettura  in
udienza  di  dichiarazioni  confessorie  e  dalla  partecipazione  al
colloquio con il dott... fissatogli dal suo difensore,  costituiscano
attuazione  di  una  strategia  difensiva  volta   ad   ottenere   un
trattamento sanzionatorio piu' favorevole nel  presente  procedimento
piu' che segnali di piena resipiscenza e che, in ogni caso, non siano
tali da giustificare il riconoscimento delle  circostanze  attenuanti
generiche, atteso che,  per  espressa  previsione  dell'art.  62-bis,
comma 3 del codice penale «in ogni caso  ,  l'assenza  di  precedenti
condanne per altri reati a carico del condannato non puo' essere, per
cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze  di
cui al primo comma». 
    Alla luce di quanto esposto, questo  giudice,  in  attuazione  di
quanto disposto dall'art. 63, comma 3 del codice penale, individuando
una pena base corrispondente al minimo edittale, pari ad anni sei  di
reclusione, dovrebbe dunque operare prima l'aumento fisso della meta'
previsto  dalla  circostanza  a  effetto  speciale  di  cui  all'art.
609-ter, comma 2, primo periodo c.p., arrivando ad una pena  pari  ad
anni nove di reclusione, e su tale pena operare  l'ulteriore  aumento
fisso di un terzo previsto dalla  circostanza  aggravante  a  effetto
comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 c.p., arrivando cosi' ad
una pena di anni  dodici  di  reclusione,  da  ridurre  per  il  rito
abbreviato ad anni otto di reclusione. 
    Ove,  invece,  fosse  accolta  la   questione   di   legittimita'
costituzionale, all'esito dell'aumento di  pena  per  la  circostanza
aggravante a effetto speciale di cui all'art. 609 ter comma  2  primo
periodo c.p., la pena di anni  nove  di  reclusione  potrebbe  essere
aumenta fino a un terzo  per  effetto  della  circostanza  a  effetto
comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 c.p., lasciando a questo
giudice  la  possibilita'  di  modulare   tale   aumento   di   pena,
valorizzando  senz'altro  l'indubbia  pregnanza  dell'aggravante   in
questione,  ma  senza   arrivare   all'applicazione   di   una   pena
sproporzionatamente elevata e irragionevole, come tale priva di reale
efficacia rieducativa. 
    2.2. Quanto poi alla non manifesta infondatezza  della  questione
di legittimita' costituzionale, e' da rilevare quanto segue. 
    Nell'ambito delle classificazioni delle circostanze, quanto  alla
modalita' di commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 63,  commi
3, 4 e 5 c.p. la distinzione fondamentale e' quella tra circostanze a
effetto comune,  ossia  quelle  che  determinano  un  aumento  o  una
diminuzione della pena sino a un terzo, e le circostanze a  efficacia
speciale,  categoria  all'interno  della  quale  rientrano   sia   le
circostanze a  effetto  speciale,  ossia  quelle  che  comportano  un
aumento o una diminuzione della pena superiore a  un  terzo,  sia  le
circostanze autonome, ossia quelle che determinano l'applicazione  di
una pena di specie diversa. Prima dell'entrata in vigore della  legge
n. 400/1984, la medesima disciplina prevista dall'art. 63, commi 3, 4
e 5 c.p. era applicabile anche alla circostanze  indipendenti,  ossia
quelle in relazione alle  quali  e'  prevista  una  cornice  edittale
distinta rispetto a quella della fattispecie base, mentre allo  stato
tali   disposizioni,   come   chiarito   dalla   giurisprudenza    di
legittimita',  sono   applicabili   alle   circostanze   indipendenti
solamente ove quest'ultime determinino un aumento o  una  diminuzione
della pena di oltre un terzo o l'applicazione di una pena  di  specie
diversa (Sez. un. n. 28953/2017, Cass. n. 34379/2025). 
    E' inoltre da rilevare che le circostanze a  efficacia  speciale,
come sopra definite, sono considerate dal legislatore  piu'  gravi  e
piu' significative rispetto a quelle a effetto comune. Cio'  risulta,
ovviamente, in primo luogo  dal  fatto  che  le  prime  incidono  sul
trattamento sanzionatorio in modo piu'  significativo  rispetto  alle
seconde, determinando un aumento o una diminuzione  della  pena  piu'
elevati o comportando l'applicazione di una pena di specie diversa. 
    Inoltre, a norma dell'art. 157 del codice penale, per determinare
il termine di prescrizione si tiene conto solamente delle circostanze
aggravanti a efficacia speciale, mentre non rilevano a tale  fine  le
circostanze a effetto comune. Parimenti, a norma  dell'art.  278  del
codice di procedura penale, per  determinare  la  pena  agli  effetti
dell'applicazione di misure cautelati personali, si tiene conto della
generalita' delle circostanze a efficacia speciale,  fatta  eccezione
per la recidiva, e non si tiene conto  delle  circostanze  a  effetto
comune, fatta eccezione per la circostanza aggravante di cui all'art.
61 n. 5 del codice penale e per  la  circostanza  attenuante  di  cui
all'art. 62 n. 4 del codice penale. 
    E  ancora,  ai  fini  della   determinazione   della   pena   per
l'applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis
del codice penale, a norma del comma 5  di  tale  articolo,  rilevano
esclusivamente le  circostanze  a  efficacia  speciale.  Al  riguardo
particolare  significativo  appare  il   seguente   passaggio   della
relazione illustrativa al  decreto  legislativo  n.  28/2015  che  ha
introdotto  nel  nostro  ordinamento  la  suddetta   causa   di   non
punibilita': «[i]l quarto  comma  del  nuovo  art.  131-bis  detta  i
criteri per la determinazione della pena detentiva ai fini del  primo
comma per l'Ipotesi in cui siano presenti circostanze. Lo  schema  di
decreto delegato ha qui adottato  un  criterio  gia'  presente  nella
vigente legislazione, secondo  il  quale  andranno  considerate  solo
quelle circostanze che, comportando una specie  di  pena  diversa  od
essendo   "ad   effetto   speciale",   rivelano    una    particolare
"significativita'" tale da essere in qualche modo accostabili,  nelle
valutazioni del legislatore, a sottospecie di fattispecie autonome». 
    Cio' chiarito, e analizzando esclusivamente la  disciplina  delle
circostanze aggravanti che rileva in questa sede, l'art. 63, comma  3
c.p. prevede quanto segue: «[q]uando per  una  circostanza  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o
si  tratta  di  circostanza  ad  effetto  speciale,  l'aumento  o  la
diminuzione per le altre circostanze non opera sulla  pena  ordinaria
del reato, ma sulla pena  stabilita  per  la  circostanza  anzidetta.
[...]». 
    Il comma quattro del medesimo articolo stabilisce  invece  quanto
segue:  «[s]e  concorrono  piu'  circostanze  aggravanti  tra  quelle
indicate  nel  secondo  capoverso  di  questo  articolo,  si  applica
soltanto la pena stabilita per  la  circostanza  piu'  grave;  ma  il
giudice puo' aumentarla». 
    Riguardo l'interpretazione del comma 4, dell'art. 63  del  codice
penale, la Corte di cassazione ha  chiarito  che  l'aumento  di  pena
facoltativo sino a un  terzo  dallo  stesso  previsto  per  le  altre
concorrenti circostanze aggravanti a  effetto  speciale  e'  unico  a
prescindere dal numero delle stesse (Cass. n. 46210/2023). 
    L'art. 66 del codice penale  stabilisce  poi  i  seguenti  limiti
generali per gli  aumenti  di  pena  in  caso  di  concorso  di  piu'
circostanze aggravanti: «Se concorrono piu'  circostanze  aggravanti,
la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo'  superare  il
triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo  che  si
tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63,
ne' comunque eccedere:  1)  gli  anni  trenta,  se  si  tratta  della
reclusione; 2) gli anni cinque, se  si  tratta  dell'arresto;  3)  e,
rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o
dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro  6.197,  se
il giudice si avvale della facolta' di aumento indicata nel capoverso
dell'art. 133-bis». 
    Per effetto di  tale  disciplina,  dunque,  ove  concorrano  piu'
circostanze a efficacia speciale, il giudice  dovra'  individuare  la
piu' grave di essa,  ossia  quella  che  determina  un  aumento  piu'
elevato   del   massimo   edittale,   e   sulla    pena    risultante
dall'applicazione della suddetta aggravante potra' operare  un  unico
aumento di pena, appunto facoltativo, fino a un terzo, a  prescindere
dal numero delle altre circostanze aggravanti a  efficacia  speciale.
Diversamente, ove concorrano una circostanza a efficacia  speciale  e
una o piu' circostanza a effetto comune, il  giudice  dovra'  operare
prima l'aumento per la circostanza a efficacia speciale e, sulla pena
risultante, dovra'  operare  tanti  aumenti  obbligatori  della  pena
quante sono le circostanze a effetto comune. 
    All'origine di tale disciplina vi e',  dunque,  l'intenzione  del
legislatore di contenere, al  di  la'  dei  limiti  generali  di  cui
all'art. 66 del codice  penale,  gli  aumenti  di  pena  in  caso  di
concorso di piu' circostanze a efficacia  speciale.  Determinando  le
circostanze  a  efficacia  speciale   un   aumento   di   pena   piu'
significativo rispetto a quello delle circostanze a  effetto  comune,
ove non operasse il criterio moderatore di cui all'art. 63,  comma  4
del codice penale, vi  sarebbe  infatti  il  rischio  di  un  aumento
eccessivo ed esponenziale della pena rispetto a quella base e,  cio',
e' bene ripeterlo, al di la' dei limiti generali di cui  all'art.  66
del codice penale. 
    La coerenza e la razionalita' di tale assetto  normativo  entrano
tuttavia  in  crisi  allorche'  concorrano  circostanze  a  efficacia
speciale e circostanze a effetto  comune  con  aumento  fisso  di  un
terzo. Vi sono infatti circostanze aggravanti a effetto comune,  come
tali non soggette  alla  disciplina  dettata  per  le  circostanze  a
efficacia speciale dall'art. 63, comma 4 del codice penale, le quali,
invece che  comportare  un  aumento  della  pena  fino  a  un  terzo,
determinano un aumento fisso di un terzo. 
    In questi casi l'irragionevolezza della  disciplina  risiede  nel
fatto  che  ove  a  un  soggetto  sia  contestata   una   determinata
circostanza a efficacia speciale  e  altre  circostanze  a  efficacia
speciale meno gravi, l'aumento di pena  per  le  altre  aggravanti  a
efficacia speciale sulla pena stabilita per la prima aggravante sara'
facoltativo e sara' modulabile fino a un terzo, mentre,  in  caso  di
concorso tra la medesima  circostanza  a  efficacia  speciale  e  una
circostanza a effetto comune con aumento fisso  di  un  terzo,  sulla
pena risultante all'esito dell'applicazione  della  prima  aggravante
dovra' essere operato un aumento di pena  obbligatorio  e  in  misura
fissa di un terzo. In questo modo, dunque, il soggetto al quale siano
contestate  circostanze   aggravanti   giudicate   piu'   gravi   dal
legislatore, e in ipotesi anche  in  numero  maggiore,  ricevera'  un
trattamento sanzionatorio meno severo rispetto a quello riservato  al
soggetto al quale  siano  contestate  aggravanti  meno  gravi,  e  in
ipotesi anche inferiori nel numero. 
    La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.   74/2025,   e'
intervenuta  una  prima  volta  a   «correggere»   tale   irrazionale
disciplina con riferimento  alla  circostanza  aggravante  a  effetto
comune con aumento fisso di un terzo della recidiva semplice  di  cui
all'art. 99, comma 1 del codice penale, dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del  codice  penale,  nella
parte in cui non prevede che «quando concorrono una  circostanza  per
cui la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie  diversa  da  quella
ordinaria del reato o  una  circostanza  ad  effetto  speciale  e  la
recidiva di cui all'art. 99,  primo  comma,  del  codice  penale,  si
applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave,  ma
il giudice puo' aumentarla». 
    Nella motivazione di tale sentenza, la  Corte  costituzionale  ha
riscontrato una violazione dell'art. 3 della  Costituzione  sotto  il
profilo  della  manifesta  irragionevolezza   della   disciplina   in
questione (evidente nel caso sottopostole atteso che il  soggetto  al
quale, oltre alla concorrente circostanza a  efficacia  speciale,  in
luogo della recidiva semplice, costituente  un'aggravante  a  effetto
comune con aumento fisso di  un  terzo,  fosse  stata  contestata  la
recidiva aggravata di cui all'art. 99, commi 2 e 3 del codice  penale
o la recidiva reiterata di  cui  all'art.  99,  comma  4  del  codice
penale, costituenti aggravanti a effetto speciale,  avrebbe  ricevuto
un trattamento sanzionatorio piu' favorevole), e  della  sproporzione
della pena in concreto applicabile e  una  violazione  dell'art.  27,
comma 3 della Costituzione, atteso che  l'irrogazione  di  «una  pena
determinata sulla base di un criterio irragionevole non  puo'  essere
percepita dal suo destinatario come  una  pena  giusta,  e  non  puo'
quindi assolvere alla funzione rieducativa». 
    Ad  analoghe  conclusioni,  ad  avviso  dello   scrivente,   puo'
giungersi con riferimento al caso  del  concorso  tra  circostanze  a
efficacia speciale e la circostanza aggravante a effetto  comune  con
aumento fisso di un terzo di cui all'art. 609-ter, comma 1 n.  1  del
codice penale. 
    Al riguardo e' da rilevare che la circostanza aggravante  di  cui
all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale applicabile al  caso
di specie, comporta l'aumento fisso di  un  terzo  ove  il  fatto  di
violenza sessuale sia commesso nei confronti di persona  della  quale
il colpevole sia l'ascendente, anche adottivo, o il tutore. 
    In base alla legislazione vigente, e salvo dimenticanze da  parte
dello scrivente, tale circostanza a effetto comune puo' concorre  con
le circostanze aggravanti a effetto speciale di cui all'art. 609-ter,
comma 2,  primo  e  secondo  periodo  del  codice  penale,  le  quali
prevedono rispettivamente un aumento della pena della  meta'  ove  la
persona offesa del reato di violenza sessuale non abbia compiuto  gli
anni quattordici e un raddoppio della pena ove la persona offesa  non
abbia compiuto gli anni dieci,  con  le  diverse  forme  di  recidiva
aggravata e reiterata di cui all'art. 99 commi 2, 3 e  4  del  codice
penale (le quali  prevedono  rispettivamente  un  aumento  fino  alla
meta', della meta' e di due terzi) e, sebbene si tratti di un'ipotesi
di certo non frequente, e con la circostanza a  effetto  speciale  di
cui all'art. 604-ter del codice penale, ove il fatto sia commesso per
finalita' di discriminazione o di odio etnico, razziale  o  religioso
(aumento fino alla meta'). 
    Ebbene, ove concorrano diverse tra le  circostanze  aggravanti  a
effetto speciale sopra elencate, a prescindere dal numero di esse, il
trattamento sanzionatorio sara' nella quasi totalita' dei  casi  piu'
favorevole rispetto all'ipotesi in cui  concorra  una  sola  di  esse
oltre alla circostanza a effetto  comune  di  cui  all'art.  609-ter,
comma 1 n. 1 del codice penale. 
    Per attenerci al caso che ci occupa, in caso di concorso  tra  la
circostanza aggravante a effetto speciale di  cui  all'art.  609-ter,
comma 2, primo periodo del codice penale (aumento della meta')  e  la
circostanza di cui 609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale,  la  pena
minima in concreto irrogabile al netto delle diminuzioni per il  rito
e' infatti pari ad anni dodici di reclusione (pena base di anni  sei,
aumentata per la circostanza di cui 609-ter, comma 2,  primo  periodo
del codice penale ad anni nove, aumentata  per  la  di  cui  all'art.
609-ter,  comma  1  n.  1  del  codice  penale  ad  anni  dodici   di
reclusione). 
    Ove invece, oltre alla medesima circostanza a effetto speciale di
cui all'art. 609-ter, comma  2,  primo  periodo  del  codice  penale,
concorra una delle recidive aggravate di cui all'art. 99, commi 2 e 3
c.p. (aumento rispettivamente fino alla  meta'  o  della  meta'),  la
recidiva  reiterata  non  aggravata  (aumento  della  meta')   o   la
circostanza di cui all'art. 604-ter del codice penale, (aumento  fino
alla meta'),  ovvero  piu'  tra  le  suddette  aggravanti,  tutte  da
ritenersi  normativamente  piu'  gravi  rispetto   alla   circostanza
attenuante a effetto comune di cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 del
codice penale, la pena sarebbe piu' tenue (pena base di anni  sei  di
reclusione, aumentata della meta' ad anni  nove  per  la  piu'  grave
delle aggravanti a effetto speciale e ulteriore  aumento  facoltativo
fino a un terzo, dunque anche solo di un solo giorno,  per  tutte  le
altre aggravanti). 
    Il fatto che al soggetto al  quale  siano  contestate  aggravanti
meno gravi e, in ipotesi, in numero inferiore, abbia  un  trattamento
sanzionatorio  piu'  severo  rispetto  a  soggetto  al  quale   siano
contestate aggravanti piu' gravi e, in ipotesi, in  numero  maggiore,
comporta ad avviso dello scrivente un possibile profilo di  manifesta
irragionevolezza, il quale puo' portare all'applicazione di una  pena
sproporzionata, non individualizzata rispetto al disvalore dei  fatti
e come tale, percepita come  ingiusta  dal  condannato  e,  pertanto,
inidonea ad assolvere alla sua funzione rieducativa. 
    E cio' in contrasto con gli  articoli  3  e  27,  comma  3  della
Costituzione. 
    Cio' risulta evidente con riferimento al caso  di  specie  atteso
che, stante l'insussistenza di  concorrenti  circostanze  attenuanti,
pur partendo da una pena base contenuta nel minimo edittale  di  anni
sei  di  reclusione,  per  effetto  delle  contestate  aggravanti  si
arriverebbe ad una pena finale  di  anni  dodici  di  reclusione,  da
ridurre poi per il rito, eccessivamente severa  pur  a  fronte  della
indubbia gravita' del  fatto,  essendo  preclusa  allo  scrivente  la
possibilita'  di  modulare  l'aumento  di  pena  per  la  circostanza
aggravante a effetto comune sulla pena  risultante  dall'applicazione
della circostanza a effetto speciale e di pervenire cosi' ad una pena
finale  piu'  equa,  piu'  razionale   e   con   maggiore   efficacia
rieducativa. 
    Questo giudice non ignora il fatto che,  considerato  che  l'art.
609-ter, comma 1 n. 5 c.p. prevede un'ulteriore circostanza a effetto
comune con aumento fisso di un terzo ove il fatto  sia  commesso  nei
confronti di persona che  non  ha  compiuto  gli  anni  diciotto,  la
normativa risultante dall'eventuale accoglimento della  questione  di
legittimita' costituzionale presenterebbe ulteriori possibili profili
di irragionevolezza determinati proprio dalla  sentenza  della  Corte
adita. 
    Nel caso di violenza  sessuale  commessa  da  un  ascendente  nei
confronti di soggetto che non ha compiuto gli  anni  quattordici  con
pena in ipotesi contenuta nel minimo, al netto di riduzioni per  riti
alternativi, la pena minima sarebbe  infatti  pari  ad  anni  nove  e
giorni uno di reclusione (pena base di anni  sei,  aumentata  per  la
circostanza aggravante a effetto speciale di  cui  all'art.  609-ter,
comma 2, primo periodo del codice penale ad anni nove di reclusione e
con successivo aumento facoltativo sino a un terzo  per  l'aggravante
di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 1 del codice penale), mentre nel
meno grave caso di violenza sessuale commessa da  un  ascendente  nei
confronti di soggetto di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto
anni la pena minima sarebbe piu' elevata, e precisamente pari ad anni
dieci, mesi otto di reclusione (pena base di anni sei di  reclusione,
aumentata ad anni otto di reclusione per la circostanza aggravante di
cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 5 del codice  penale,  aumentata  ad
anni dieci, mesi otto di reclusione per l'aggravante di cui  all'art.
609-ter, comma 1 n. 1 del codice penale). 
    Cio', tuttavia, ad avviso dello scrivente, non  puo'  portare  al
rigetto della presente questione, atteso che l'eventuale  riscontrato
profilo di irragionevolezza della normativa di risulta potra'  essere
eventualmente   corretto   sollevando   un'ulteriore   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Per  i  motivi  esposti  si  ritiene  dunque  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  63,
terzo comma, del codice penale in relazione agli  articoli  3  e  27,
comma 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che «quando
concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce  una  pena  di
specie diversa da quella ordinaria del reato  o  una  circostanza  ad
affetto speciale e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter,
comma 1 n. 1) c.p., si applica soltanto  la  pena  stabilita  per  la
circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla». 
    2.3. Stante il chiaro tenore letterale dell'art. 63, terzo comma,
del codice penale, il quale prevede  che,  in  caso  di  concorso  di
circostanze a efficacia speciale (ossia circostanza a effetto  comune
e circostanza autonome) e di circostanze a effetto comune,  l'aumento
per le circostanze aggravanti ad effetto comune, come quella  di  cui
all'art. 609-ter, comma 1 n. 1 c.p., si opera  sulla  pena  stabilita
per  la  circostanza  a  efficacia  speciale,  e'   infine   evidente
l'impossibilita'   di    pervenire    ad    alcuna    interpretazione
costituzionalmente conforme di tale disposizione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, legge n. 87/1953, 
    solleva  d'ufficio  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 63, terzo  comma,  del  codice  penale  in  relazione  agli
articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione nella parte  in  cui  non
prevede che «quando concorrono  una  circostanza  per  cui  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o
una circostanza ad effetto speciale e la  circostanza  aggravante  di
cui all'art. 609-ter, comma 1 n. 1) del  codice  penale,  si  applica
soltanto la pena stabilita' per la  circostanza  piu'  grave,  ma  il
Giudice puo' aumentarla». 
    Sospende il procedimento e dispone l'immediata  trasmissione  con
modalita' telematica degli atti  alla  Corte  costituzionale  con  la
prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
agli avvocati Gianfranco Oppes e Marco Palmieri del Foro di  Sassari,
in proprio e per il loro assistito ex  art.  157-bis  del  codice  di
procedura penale, al difensore della persona offesa  avvocato  Nicola
Andrea Oggiano  a  norma  dell'art.  33  disp.  att.  del  codice  di
procedura  penale,  al  pubblico  ministero  ed  al  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  e  per  la  comunicazione  della  stessa  al
Presidente del Senato della Repubblica ad al Presidente della  Camera
dei Deputati. 
      Sassari, 16 giugno 206 
 
            Il Giudice per l'udienza preliminare: De Luca