Reg. ord. n. 115 del 2026 pubbl. su G.U. del 19/08/2026 n. 33

Ordinanza del Corte d'appello di Roma  del 04/06/2026

Tra: L. G.



Oggetto:

Misure di prevenzione – Esecuzione – Revoca o modifica – Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la locuzione «dall’organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico» – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, a fronte del trattamento processuale diverso a cui sono soggetti i sottoposti a misura di prevenzione nei confronti dei quali venga avanzata proposta di aggravamento in ragione della pendenza o meno del giudizio di appello alla data del deposito della proposta – Lesione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo, con riguardo, in particolare, alle garanzie della terzietà e imparzialità del giudice. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 06/09/2011  Num. 159  Art. 11  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 giugno 2026

Ordinanza del 4  giugno  2026  della  Corte  d'appello  di  Roma  nel
procedimento di prevenzione nei confronti di L. G.. 
 
Misure di prevenzione - Esecuzione - Revoca o modifica  -  Previsione
  che il provvedimento di applicazione della  misura  di  prevenzione
  puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu  emanato
  -    Denunciata     attribuzione,     secondo     l'interpretazione
  giurisprudenziale   prevalente,   della   competenza   a   decidere
  sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie,  proposta
  di aggravamento della  misura  di  prevenzione  della  sorveglianza
  speciale di  pubblica  sicurezza),  in  pendenza  del  giudizio  di
  appello sul decreto genetico, al giudice investito  del  gravame  e
  non al  giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  applicativo  -
  Denunciata interpretazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159
  del 2011 secondo  cui,  la  locuzione  «dall'organo  dal  quale  fu
  emanato» non e'  corredata  dalla  precisazione  «indipendentemente
  dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico». 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
  antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
  in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1  e
  2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2. 


(GU n. 33 del 19-08-2026)

 
                       CORTE D'APPELLO DI ROMA 
                        Sezione quarta penale 
 
 Ordinanza di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti 
     alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione, 
                23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87) 
 
    La Corte, riunita in camera di consiglio e composta  dai  signori
magistrati: 
      dott. Flavio Monteleone - Presidente; 
      dott. Francesco Neri - consigliere; 
      dott.ssa Franca Amadori - consigliere relatore. 
    Visto il fascicolo relativo al  procedimento  di  prevenzione  n.
3/2026 del registro delle istanze di modifica della misura  in  atto,
concernente la proposta di aggravamento della misura  di  prevenzione
della sorveglianza  speciale  di  pubblica  sicurezza  applicata  nei
confronti di G. L. nato a..., il giorno... sottoposto a far data  dal
19 novembre 2025 allo misura della sorveglianza speciale di  pubblica
sicurezza per la durata di anni tre, con  obbligo  di  soggiorno  nel
Comune di Orte (Viterbo), con decreto del Tribunale di Roma - Sezione
specializzata delle misure di prevenzione emesso in data 17  novembre
2025, depositato il 18 novembre 2025; 
    visti i seguenti atti: 
      a) il decreto del Tribunale di  Roma  -  Sezione  specializzata
delle misure  di  prevenzione,  emesso  in  data  17  novembre  2025,
depositato il 18  novembre  2025  e  notificato  al  proposto  il  19
novembre 2025, con il quale e' stata applicata nei confronti di G. L.
la misura della  sorveglianza  speciale  di  pubblica  sicurezza  con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora  abituale,  per
la durata di anni tre, in esecuzione  dal  19  novembre  2025  e  con
scadenza prevista, salvo  eventuali  periodi  di  detenzione,  al  18
novembre 2028, su proposta della  Questura  di  Viterbo,  in  ragione
della riconosciuta pericolosita'  lucrogenetica  di  tipo  comune  ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
c) ed 1, comma 1, lettera b)  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159 (d'ora innanzi, per brevita', solo «Codice  Antimafia»),
trattandosi di soggetto dedito ad un'attivita' di spaccio di sostanze
stupefacenti  di  varia  tipologia  organizzata  ed  estesa  anche  a
soggetti  minorenni,  avendo  egli  coinvolto   in   tale   attivita'
delittuosa anche i propri figli... e...; 
      b) il ricorso in  appello  proposto  dal  G.  a  ministero  del
difensore, Avvocato Antonio Gregorace, del  Foro  di  Roma,  pendente
davanti a questa Corte; 
      c) la proposta di aggravamento della misura di prevenzione gia'
in esecuzione, avanzata dalla  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Roma (1) in quanto il prevenuto aveva  commesso  diverse
gravi violazioni delle prescrizioni  imposte,  in  particolare  aveva
violato piu' volte l'obbligo di soggiorno nel comune di..., essendosi
recato  reiteratamente  a...  ed  era  stato  altresi'  sorpreso   in
compagnia di un soggetto pregiudicato. 
    Tale proposta e'  stata  correttamente  depositata  da!  Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Roma in data 6  marzo  2026,  mentre
era gia' pendente il giudizio di appello sul decreto genetico. 
      d) il provvedimento emesso in data 9 marzo 2026, depositato  in
data 10 marzo 2026, con il quale  il  Tribunale  di  Roma  -  Sezione
specializzata delle misure di prevenzione ha disposto la trasmissione
degli atti a questa Corte, ritenendo che la competenza  a  provvedere
sulla proposta di aggravamento, in pendenza del giudizio  di  appello
sul  decreto  genetico,  spetti  al  giudice  di  secondo  grado,  in
applicazione dell'art. 11 del «Codice Antimafia»,  come  interpretato
dalla  prevalente  attuale  giurisprudenza  della  Suprema  Corte  di
Cassazione. 
  A. Premessa. 
    1. Attualmente, la prassi seguita nelle diverse  Corti  d'Appello
italiane in relazione alla  competenza  a  decidere  in  ordine  alle
richieste di revoca ex  nunc  della  misura  in  atto,  nonche'  alle
proposte di aggravamento, non e' omogenea. 
    Questa medesima Corte d'appello di Roma ha applicato per  diversi
anni, dall'entrata in vigore del «Codice Antimafia», fino al 2020, la
procedura ricavabile dalla lettera del comma 2 dell'art. 11  di  tale
atto normativo, che cosi' recita: 
      «2. Il provvedimento stesso [di applicazione  delle  misure  di
prevenzione), su istanza dell'interessato e  sentita  l'autorita'  di
pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o  modificato
dall'organo dal quale fu emanato, quando  sia  cessata  o  mutata  la
causa che lo ha determinato. Il provvedimento  puo'  essere  altresi'
modificato, anche per l'applicazione del divieto  o  dell'obbligo  di
soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente,  quando  ricorrono
gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica  o  quando  la  persona
sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli
obblighi inerenti alla misura». 
    Quindi, poiche' la locuzione  «il  provvedimento  stesso...  puo'
essere revocato o modificato dall'organo dal  quale  fu  emanato»  si
riferisce, secondo il senso fatto palese dalle  parole,  al  Collegio
che ebbe a  disporre  originariamente  l'applicazione  della  misura,
questa Corte per molti anni ha disposto la  trasmissione  degli  atti
per competenza funzionale al Tribunale emittente,  per  la  decisione
sia sulla richiesta di revoca ex nunc (e  non  ex  tunc,  che  invece
costituisce oggetto dell'appello avverso il  decreto  genetico),  sia
per la decisione sulla proposta di aggravamento. 
    Si badi che tale prassi era confortata anche dalla Suprema  Corte
di Cassazione, come resta comprovato da Cass. Pen. Sez. V,  n.  40334
del 2015 (2) nel cui punto 3.2. si legge: 
      «La competenza a provvedere sulle proposte di  aggravamento  di
misure di prevenzione personali, cosi come su ogni istanza di  revoca
o modifica delle stesse, anche a seguito della  nuova  previsione  di
cui all'art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, spetta
in  via  funzionale  all'organo  giurisdizionale  che  ha  emesso  il
provvedimento di cui si chiede la modifica». 
    Tale  pronuncia  ha,  coerentemente,   annullato   senza   rinvio
l'aggravamento  della  misura   disposto   dalla   Corte   d'Appello,
riconoscendo la competenza funzionale esclusiva del  Tribunale  quale
organo a quo. 
    A tale interpretazione si' sono conformate per anni le  Corti  di
merito, tra cui questa Corte d'Appello di Roma, che fino al  2020  ha
sistematicamente trasmesso al Tribunale le richieste di  aggravamento
pervenute nelle more del giudizio di  impugnazione,  in  applicazione
della chiara regola dettata dall'art. 11, comma 2. 
    A.2. L'orientamento interpretativo qui censurato e la sua genesi.
- Un diverso indirizzo, affermatosi in una parte della giurisprudenza
di legittimita', ha tratto spunto da  una  risalente  interpretazione
resa con riferimento all'art. 7 della  legge  27  dicembre  1956,  n.
1423,  norma  integralmente  confluita  nell'art.   11   del   Codice
Antimafia,   elaborando   la   distinzione   tra   il   concetto   di
«esecutivita'» - che connota la misura di prevenzione sin  dalla  sua
applicazione - e quello di «definitivita'», inteso come passaggio  in
giudicato del decreto genetico. 
    In tale prospettiva, la competenza sull'aggravamento in  pendenza
di appello verrebbe attribuita alla  Corte  d'Appello  investita  del
giudizio di impugnazione, in quanto «organo» che in quel momento «sta
trattando» il procedimento. 
    Questa Corte ritiene che tale  interpretazione  non  trovi  alcun
fondamento nel dato  normativa.  La  disposizione  parla  di  «organo
giurisdizionale che ha emesso» il  provvedimento:  il  tempo  verbale
usato - il passato prossimo - indica univocamente il Giudice  che  ha
gia' emesso il decreto 
    applicativo, non quello che eventualmente e  successivamente  sia
investito di un giudizio di impugnazione.  L'aggettivo  «stesso»  con
cui  si  apre  il  comma  2  si  riferisce   al   «provvedimento   di
applicazione» di cui al comma 1, e l'organo competente a revocarlo  o
modificarlo e' quello - e soltanto quello - che lo ha emanato. 
    In claris non fit interpretatio. 
    La distinzione tra «esecutivita'» e «definitivita'» e', dal punto
di vista  normativo,  una  distinzione  che  il  legislatore  non  ha
recepito, anche se l'interpretazione del comma 2 del previgente  art.
7 della legge n. 1423  del  1956,  era  all'epoca  gia'  consolidata,
sicche', se il legislatore l'avesse  condivisa,  ben  avrebbe  potuto
farla propria, inserendo espressamente  tale  distinzione  «pretoria»
nella nuova disposizione di cui all'art. 11. 
    Discende che, in applicazione del noto criterio  ermeneutico  ubi
lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, non e' possibile attribuire al
legislatore una volonta' normativa che, pur essendo  stata  elaborata
in via pretoria, non e' stata trasfusa nel testo del  d.lgs.  n.  159
del 2011. 
    Il Codice Antimafia, infatti, e' nato con  l'esplicita  finalita'
di coordinare ed armonizzare una disciplina che, nel corso  di  oltre
mezzo secolo, si era stratificata in  una  pluralita'  di  interventi
eterogenei,  spesso  adottati  in  momenti  storici  diversi  e   per
finalita' del tutto differenti. 
    Nel tempo, ulteriori ampliamenti hanno esteso l'ambito soggettivo
delle misure di prevenzione a tipologie profondamente diverse:  dagli
indiziati di terrorismo ai violenti negli stadi, fino a soggetti  che
nulla hanno a che vedere con le originarie categorie del  1956  (come
ad esempio gli stalker). 
    Proprio perche'  il  Codice  Antimafia  e'  stato  concepito  per
riordinare  una  normativa  frammentata  e  disomogenea,   non   puo'
ritenersi che il legislatore abbia  voluto  recepire  automaticamente
interpretazioni giurisprudenziali pregresse, ove tali interpretazioni
non trovino chiara e inequivoca espressione nel testo codificato. 
    Attribuire al legislatore una  volonta'  «tacita»  in  tal  senso
significherebbe, in definitiva,  sovrapporre  alla  scelta  normativa
espressa una ricostruzione  che  la  legge  non  contiene  e  che  il
legislatore,  pur  avendo  l'occasione  di  farlo,  non   ha   inteso
introdurre. 
    A.3.   Le   conseguenze   distorsive   dell'interpretazione   qui
censurata. L'interpretazione qui criticata produce effetti gravemente
distorsivi sul piano  del  diritto  di  difesa  e  della  parita'  di
trattamento, di cui occorre dare conto analiticamente. 
    A.3.1. In primo luogo, essa determina una variazione del  giudice
competente in  ragione  di  un  elemento  del  tutto  casuale  e  non
governabile dall'interessato: la velocita' con cui la Corte d'Appello
fissa l'udienza e definisce il giudizio sul decreto genetico. 
    Se la proposta di aggravamento, in ipotesi, pervenisse il  giorno
prima che il decreto  genetico  diventi  definitivo,  deciderebbe  la
Corte d'Appello, con la conseguenza che al proposto resterebbe  quale
unico  rimedio,  in  caso   di   accoglimento   della   proposta   di
aggravamento,  esclusivamente  l'eventuale  ricorso  per  tassazione,
proponibile peraltro nei soli limiti della violazione di legge. 
    Se  invece  la  proposta  pervenisse  il  giorno   immediatamente
successivo alla  definitivita',  deciderebbe  il  Tribunale,  con  la
conseguenza che al proposto, in caso di accoglimento,  resterebbe  la
possibilita' di appello e successivo ricorso per Cassazione. 
    La diversa procedura quindi, nella  sostanza,  resta  determinata
dalla  casualita'  del  calendario  giudiziario,   senza   che   tale
differente  trattamento  possa  essere  attribuito  ad  una   qualche
responsabilita' o negligenza dell'interessato, che si vede  aperta  o
chiusa la strada dell'appello avverso il  provvedimento  peggiorativo
per ragioni riconducibili al carico di  lavoro  e  all'organizzazione
interna dell'ufficio. 
    Tale  conseguenza  irragionevole  non  solo   non   trova   alcun
fondamento in una espressa scelta del  legislatore,  ma  si  basa  su
un'interpretazione pretoria priva di giustificazione, anche sul piano
meramente pratico. 
    Si sostiene, infatti, che l'aggravamento dovrebbe  essere  deciso
dal giudice «materialmente in possesso degli atti». Ma, a prescindere
dal fatto che non puo' giustificarsi la soppressione di un  grado  di
giudizio per mere esigenze di  gestione  documentale,  l'assunto  non
corrisponde al vero. 
    Gli atti necessari per valutare l'aggravamento non coincidono con
l'intero fascicolo del procedimento di prevenzione,  ma  si  limitano
alle  violazioni  contestate,  agevolmente  acquisibili  anche  dagli
uffici meno attrezzati. 
    Le attuali tecnologie di scansione e di trasmissione  digitale  -
ormai diffuse in ogni ufficio giudiziario  -  consentono  di  rendere
immediatamente  disponibili  gli  atti  rilevanti,  senza  che   cio'
comporti alcun aggravio organizzativo. 
    In ogni caso, il diritto di difesa e la garanzia del doppio grado
non  possono  essere  sacrificati  per  ragioni  di  mera  praticita'
amministrativa: la struttura del procedimento non puo' essere piegata
alla logica della comodita', specie quando e' in gioco l'incidenza di
misure che limitano la liberta' personale. 
    In sintesi, mentre il soggetto nei cui confronti la  proposta  di
aggravamento  venga  avanzata  dopo  la  definitivita'  del   decreto
genetico beneficia di tre gradi complessivi di giudizio (Tribunale  -
Corte d'Appello Cassazione), ii soggetto che si trovi nella  medesima
posizione  sostanziale,  incappando  pero'  in  una  Corte  d'Appello
oberata - tale da non riuscire a decidere prima che la proposta venga
avanzata - si trova privato del primo grado di  giudizio  di  merito,
senza  che  vi  sia  alcuna  norma  che  giustifichi   tale   diverso
trattamento. 
    A.3.2. Giova qui evidenziare,  con  riferimento  alla  situazione
concreta  in  esame,  l'ulteriore  anomalia   che   l'interpretazione
censurata produce: il G. si  trova  a  subire  la  valutazione  sulla
proposta di aggravamento da parte di questa Corte d'Appello,  che  e'
la medesima chiamata a giudicare sul decreto genetico. Ne deriva  che
il medesimo organo  giurisdizionale  e'  chiamato  contestualmente  a
valutare sia se la misura originariamente applicata  sia  corretta  o
meno (giudizio di appello sul decreto genetico), sia  se  essa  debba
essere aggravata  (giudizio  sulla  proposta  di  aggravamento):  una
sovrapposizione  che  pone  un  evidente  problema  di  terzieta'   e
imparzialita' del giudice. 
    II problema si riverbera, questa  volta  si'  in  modo  concreto,
anche  sull'organizzazione  dell'ufficio   d'appello,   costretto   a
modificare piu' volte la composizione dei  collegi  nelle  misure  di
prevenzione - in particolare in quelle  patrimoniali,  ma  non  solo,
poiche' spesso si accompagnano  a  misure  personali  -  al  fine  di
prevenire possibili  ricusazioni  dei  magistrati  che  abbiano  gia'
deciso sull'appello avverso il decreto genetico,  cosi'  costringendo
la sezione  specializzata  a  diluire  la  propria  specializzazione,
integrandosi con magistrati che non trattano la materia. 
    Si afferma, in via teorica, che  la  decisione  sull'aggravamento
non coincide con  quella  sulla  sussistenza  dei  presupposti  della
misura originaria. Tuttavia, tale distinzione e' piu'  apparente  che
reale. 
    Pur non essendovi  una  totale  sovrapposizione,  la  valutazione
dell'aggravamento richiede necessariamente il confronto col  percorso
argomentativo che ha sorretto la misura genetica, poiche'  solo  alla
luce di quel quadro e' possibile apprezzare la gravita', la rilevanza
e la portata delle violazioni contestate, ai  fini  dell'accoglimento
(o del rigetto) della proposta di aggravamento. 
    Si consideri, ad esempio, il caso in cui la misura  genetica  sia
stata  applicata  per   una   pericolosita'   qualificata   di   tipo
«familistico» (come nei maltrattamenti  in  famiglia):  una  condotta
che, in un diverso contesto di pericolosita', potrebbe non essere  di
per se' sufficiente ad integrare un  aggravamento  -  ad  esempio  un
episodio isolato di minaccia - assume invece rilievo decisivo  quando
la minaccia e' rivolta proprio alle persone offese, con  promessa  di
vendetta. 
    E' dunque evidente che la valutazione dell'aggravamento non  puo'
essere isolata dal quadro motivazionale della misura genetica, e  che
la pretesa separazione tra i due giudizi  non  regge  ne'  sul  piano
logico, ne' su quello applicativo. 
    Ne deriva  che  l'argomento  organizzativo  -  gia'  di  per  se'
inidoneo a giustificare la compressione delle  garanzie  difensive  -
risulta anche infondato in fatto, poiche'  la  struttura  stessa  del
giudizio sull'aggravamento  impone  un  confronto  con  la  decisione
genetica,  rendendo  inevitabile  il  rischio   di   ricusazione   ed
aggravando ulteriormente il carico dell'ufficio d'appello. 
    A.3.3. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, in  applicazione
dell'art. 12 delle Preleggi, secondo cui nell'applicare la legge  non
si puo' ad essa attribuire altro senso che quello  fatto  palese  dal
significato proprio delle parole  secondo  la  connessione  di  esse,
l'operazione  ermeneutica  qui  criticata  non  si   configura   come
legittimo  esercizio  della  funzione  nomofilattica,   bensi'   come
sostituzione di una norma con  un'altra,  di  diverso  contenuto,  ad
opera del potere giudiziario. 
    L'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 infatti non presenta  alcuna
difficolta' interpretativa sul piano letterale: il significato  delle
espressioni utilizzate e'  univoco  e  non  richiede  integrazioni  o
ricostruzioni pretoriamente elaborate. 
    Come gia' evidenziato, il  legislatore  non  ha  inteso  recepire
l'interpretazione  giurisprudenziale   formatasi   sulla   previgente
normativa  del  1956;  interpretazione  che,  oltre  a  non   trovare
riscontro nel dato testuale del Codice Antimafia, presenta - come  si
dira'  -  profili  di  manifesta  irragionevolezza  e  di   possibile
contrasto con i principi costituzionali. 
    In assenza di una scelta  normativa  espressa,  non  puo'  dunque
ritenersi  legittimo  l'ostinato  ripristino   di   un   orientamento
pretoriano elaborato in un contesto storico e sistematico  del  tutto
diverso,  e  che  il  legislatore  dei   2011,   pur   avendo   piena
consapevolezza della sua  esistenza,  ha  deliberatamente  omesso  di
trasfondere nel nuovo testo codificato. 
    Attribuire  oggi  al  legislatore  una   volonta'   «tacita»   di
confermare  quell'interpretazione  significherebbe,  in   definitiva,
sovrapporre alla legge una ricostruzione che la legge non contiene, e
che il legislatore - nel riordinare organicamente la materia - non ha
voluto fare propria. 
  B. La Questione. 
    B.1. Per le ragioni illustrate, ritiene questa Corte territoriale
di dover sollevare d'ufficio, ai sensi del terzo comma  dell'art.  23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  (Codice  Antimafia),  cosi  come  risultante
dall'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in  pendenza  del
giudizio di appello avverso il decreto genetico di  primo  grado,  la
competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento  della  misura
di prevenzione personale spetta alla Corte  d'Appello  investita  del
giudizio di  impugnazione  e  non  al  Tribunale  che  ha  emesso  il
provvedimento  applicativo,  per  contrasto  con  le  seguenti  norme
costituzionali: 
      a. l'art. 25, comma 1,  della  Costituzione,  che  sancisce  il
principio   del   giudice   naturale   precostituito    per    legge:
l'interpretazione censurata  fa  si'  che  il  giudice  competente  a
provvedere sull'aggravamento muti in ragione di un elemento del tutto
fortuito  e  non  governabile  dall'interessato,   costituito   dalla
velocita' con cui  la  Corte  d'Appello  definisce  il  giudizio  sul
decreto genetico, con la conseguenza che  il  sottoposto  non  e'  in
grado di conoscere in anticipo, con certezza e prevedibilita',  quale
sara' il giudice chiamato a decidere sulla proposta  di  aggravamento
che lo riguarda; 
      b. l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo  della
violazione  del   principio   di   uguaglianza   e   di   quello   di
ragionevolezza: soggetti in posizione giuridica identica - sottoposti
a misura di  prevenzione  nei  confronti  dei  quali  venga  avanzata
proposta  di  aggravamento  -  ricevono  un  trattamento  processuale
radicalmente diverso (due gradi di giudizio di  merito  e  quello  di
legittimita',  oppure  un  solo  grado  di  merito  con  quello   di'
legittimita') non gia' in ragione di una scelta  legislativa  fondata
su una ragionevole distinzione, bensi' in  ragione  di  un  accidente
processuale - la pendenza o meno del giudizio di appello alla data di
deposito della proposta - del tutto estraneo alla  volonta'  ed  alle
iniziative dell'interessato e contro il quale  questi  non  ha  alcun
rimedio; 
      c. l'art. 24, comma 2, della Costituzione,  che  garantisce  il
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento: la  perdita
di un grado di giudizio di merito - senza che alcuna norma  di  legge
la  preveda  e  la  giustifichi  -  comprime  il  diritto  di  difesa
dell'interessato in modo  non  proporzionato  e  privo  di  qualsiasi
fondamento normativo, risolvendosi in una limitazione delle  garanzie
difensive  determinata  non  dalla  legge,  ma  da  un   orientamento
giurisprudenziale contra legem; 
      d. l'art. 111, comma 2, della Costituzione, che  garantisce  il
giusto processo e, in particolare, la terzieta' e l'imparzialita' del
giudice: l'attribuzione alla Corte d'Appello della  competenza  sulla
proposta di aggravamento mentre e'  pendente  dinanzi  alla  medesima
Corte il giudizio di' impugnazione del  decreto  genetico,  determina
una insanabile commistione di ruoli, ponendo il medesimo organo nella
posizione di dover valutare contestualmente, e con evidenti rischi di
interferenza reciproca, sia la legittimita' del decreto  applicativo,
sia la fondatezza della proposta volta ad aggravarne il contenuto. 
  C. Della non manifesta infondatezza della questione. 
    C.1. La questione non e' manifestamente infondata, per le ragioni
analiticamente illustrate ai paragrafi che precedono. 
    Vale tuttavia aggiungere alcune considerazioni sistematiche. 
    Il legislatore del 2011, nel redigere  il  Codice  Antimafia,  ha
utilizzato per l'art. 11, comma 2, una formula di assoluta chiarezza:
l'aggravamento  spetta  all'organo  «dal   quale   fu   emanato»   il
provvedimento.  Il  riferimento  all'organo  «emanante»  -   anziche'
all'organo «competente» o  all'organo  «che  procede»  -  indica  con
evidenza la scelta di ancorare la competenza  a  un  dato  statico  e
immutabile (l'organo che ha gia' emesso il decreto), non  a  un  dato
dinamico e variabile quale lo stato del procedimento di impugnazione. 
    Milita in tal senso anche la considerazione sistematica  per  cui
il legislatore - quando ha voluto attribuire  competenze  in  ragione
dello  stato  di  pendenza   del   procedimento   -   lo   ha   fatto
esplicitamente. 
    Il   silenzio   del   legislatore   sull'ipotesi   di    pendenza
dell'appello, nell'art. 11, comma 2,  non  puo'  essere  inteso  come
lacuna, ma come conferma della volonta' di attribuire  la  competenza
in ogni caso al Giudice emittente. 
    Deve infine escludersi la pertinenza del richiamo  all'art.  597,
comma  1,  c.p.p.  operato  dal  Tribunale   nel   provvedimento   di
trasmissione: quella norma riguarda l'effetto devolutivo dell'appello
nel giudizio di cognizione ordinaria e non ha alcuna attinenza con il
procedimento di  prevenzione,  che  e'  disciplinato  da  un  sistema
normativo  speciale  ed  autonomo,  soggetto  a  proprie  regole   di
competenza. 
  D. Del tipo di pronuncia auspicata. 
    D.1. Giova precisare, conclusivamente,  che  la  questione  viene
sollevata nei termini di cui al dispositivo che segue non perche'  si
ritenga  la   norma   in   se'   incostituzionale,   bensi'   perche'
l'interpretazione  giurisprudenziale  censurata  ne  ha  tradito   il
significato,  introducendo  una  distinzione  -   tra   provvedimento
esecutivo e provvedimento definitivo - che la lettera della legge non
conosce e che ne ha radicalmente alterato il portato  applicativo  in
senso costituzionalmente incompatibile. 
    La locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» e'  gia'  di  per
se'  idonea,  nella  sua  formulazione  letterale,  ad  esprimere  il
significato costituzionalmente corretto: essa  individua  il  giudice
competente in modo statico e definitivo - quello  che  ha  emesso  il
provvedimento - senza che lo stato del procedimento  di  impugnazione
possa in alcun  modo  incidere  su  tale  individuazione.  La  norma,
correttamente intesa, non necessita di integrazione alcuna: essa gia'
esclude,  nella  sua  formulazione  attuale,  qualsiasi   distinzione
fondata sulla pendenza o meno del giudizio di appello. 
    E' l'interpretazione  giurisprudenziale  qui  censurata  ad  aver
introdotto, in via di fatto, una norma diversa da quella scritta  dal
legislatore. 
    Per tali ragioni, questa Corte auspica che il Giudice delle leggi
voglia adottare una pronuncia  interpretativa  che,  dichiarando  non
fondata la questione nei sensi di cui in motivazione,  chiarisca  con
autorita' di cosa giudicata che la locuzione «dall'organo  dal  quale
fu emanato»  deve  essere  intesa  nel  senso  che  la  competenza  a
provvedere sulla proposta di aggravamento della misura di prevenzione
spetta   all'organo   che   ha   emesso   Il   decreto   applicativo,
indipendentemente dallo  stato  e  dal  grado  in  cui  si  trova  il
procedimento di impugnazione avverso quest'ultimo: cosi'  restituendo
alla norma il  suo  genuino  significato  normativo  e  ponendo  fine
all'incertezza   applicativa   ed   alle   irragionevoli   differenze
procedurali che l'orientamento  giurisprudenziale  qui  censurato  ha
generato. 
  E. Della rilevanza della questione. 
    E.1. Per quanto riguarda la rilevanza della questione  sollevata,
osserva questa Corte territoriale che non vi sono altre  possibilita'
per emendare l'orientamento giurisprudenziale qui censurato,  che  si
pone in frontale contrasto con la lettera dell'art. 11, comma 2,  del
Codice Antimafia. 
    Non  e'  possibile,  in  primo  luogo,  decidere  sulla   propria
competenza senza applicare la norma  nell'interpretazione  censurata:
tale applicazione e' inevitabile e pregiudiziale rispetto a qualsiasi
altro atto del procedimento. 
    Non e' possibile, in secondo luogo, trasmettere in via  di  fatto
gli atti al Tribunale di Roma, quale organo funzionalmente competente
ai sensi del testo letterale della norma, perche' cio'  comporterebbe
la violazione del provvedimento di trasmissione emesso dal  Tribunale
medesimo, nonche' il rischio di un conflitto negativo  di  competenza
la   cui   risoluzione    richiederebbe    comunque    l'applicazione
dell'interpretazione di legittimita' qui contestata. 
    Discende pertanto la necessita' della richiesta di intervento del
Giudice delle leggi. 

(1) in persona  del  Procuratore  Aggiunto  dott.ssa  Maria  Cristina
    Palaia. 

(2) Presidente  dott.  Stefano  Palla,  Consigliere  estensore  dott.
    Angelo Caputo  

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  Legge  11  marzo
1953, n. 87; 
    dichiara  d'ufficio  rilevante  nel  presente  giudizio   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 25 comma 1  e  111
comma  2   della   Costituzione   nella   parte   in   cui,   secondo
l'interpretazione   giurisprudenziale   prevalente,   la    locuzione
«dall'organo  dal  quale  fu  emanato»   non   e'   corredata   dalla
precisazione «indipendentemente dallo stato e dal  grado  in  cui  si
trova il decreto genetico», e, per l'effetto; 
    sospende il giudizio; 
    dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati; 
    ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme  con  la  prova
delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedente disposto. 
    Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito. 
      Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del  giorno  23
aprile 2026 
 
                      Il Presidente: Monteleone 
 
                                        I consiglieri: Neri - Amadori