Reg. ord. n. 115 del 2026 pubbl. su G.U. del 19/08/2026 n. 33
Ordinanza del Corte d'appello di Roma del 04/06/2026
Tra: L. G.
Oggetto:
Misure di prevenzione – Esecuzione – Revoca o modifica – Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la locuzione «dall’organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico» – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, a fronte del trattamento processuale diverso a cui sono soggetti i sottoposti a misura di prevenzione nei confronti dei quali venga avanzata proposta di aggravamento in ragione della pendenza o meno del giudizio di appello alla data del deposito della proposta – Lesione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo, con riguardo, in particolare, alle garanzie della terzietà e imparzialità del giudice.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 giugno 2026
Ordinanza del 4 giugno 2026 della Corte d'appello di Roma nel
procedimento di prevenzione nei confronti di L. G..
Misure di prevenzione - Esecuzione - Revoca o modifica - Previsione
che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione
puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato
- Denunciata attribuzione, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere
sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta
di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di
appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e
non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo -
Denunciata interpretazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159
del 2011 secondo cui, la locuzione «dall'organo dal quale fu
emanato» non e' corredata dalla precisazione «indipendentemente
dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico».
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 11, comma 2.
(GU n. 33 del 19-08-2026)
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione quarta penale
Ordinanza di sospensione del procedimento e trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione,
23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87)
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
magistrati:
dott. Flavio Monteleone - Presidente;
dott. Francesco Neri - consigliere;
dott.ssa Franca Amadori - consigliere relatore.
Visto il fascicolo relativo al procedimento di prevenzione n.
3/2026 del registro delle istanze di modifica della misura in atto,
concernente la proposta di aggravamento della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei
confronti di G. L. nato a..., il giorno... sottoposto a far data dal
19 novembre 2025 allo misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel
Comune di Orte (Viterbo), con decreto del Tribunale di Roma - Sezione
specializzata delle misure di prevenzione emesso in data 17 novembre
2025, depositato il 18 novembre 2025;
visti i seguenti atti:
a) il decreto del Tribunale di Roma - Sezione specializzata
delle misure di prevenzione, emesso in data 17 novembre 2025,
depositato il 18 novembre 2025 e notificato al proposto il 19
novembre 2025, con il quale e' stata applicata nei confronti di G. L.
la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, per
la durata di anni tre, in esecuzione dal 19 novembre 2025 e con
scadenza prevista, salvo eventuali periodi di detenzione, al 18
novembre 2028, su proposta della Questura di Viterbo, in ragione
della riconosciuta pericolosita' lucrogenetica di tipo comune ai
sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
c) ed 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (d'ora innanzi, per brevita', solo «Codice Antimafia»),
trattandosi di soggetto dedito ad un'attivita' di spaccio di sostanze
stupefacenti di varia tipologia organizzata ed estesa anche a
soggetti minorenni, avendo egli coinvolto in tale attivita'
delittuosa anche i propri figli... e...;
b) il ricorso in appello proposto dal G. a ministero del
difensore, Avvocato Antonio Gregorace, del Foro di Roma, pendente
davanti a questa Corte;
c) la proposta di aggravamento della misura di prevenzione gia'
in esecuzione, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma (1) in quanto il prevenuto aveva commesso diverse
gravi violazioni delle prescrizioni imposte, in particolare aveva
violato piu' volte l'obbligo di soggiorno nel comune di..., essendosi
recato reiteratamente a... ed era stato altresi' sorpreso in
compagnia di un soggetto pregiudicato.
Tale proposta e' stata correttamente depositata da! Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Roma in data 6 marzo 2026, mentre
era gia' pendente il giudizio di appello sul decreto genetico.
d) il provvedimento emesso in data 9 marzo 2026, depositato in
data 10 marzo 2026, con il quale il Tribunale di Roma - Sezione
specializzata delle misure di prevenzione ha disposto la trasmissione
degli atti a questa Corte, ritenendo che la competenza a provvedere
sulla proposta di aggravamento, in pendenza del giudizio di appello
sul decreto genetico, spetti al giudice di secondo grado, in
applicazione dell'art. 11 del «Codice Antimafia», come interpretato
dalla prevalente attuale giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione.
A. Premessa.
1. Attualmente, la prassi seguita nelle diverse Corti d'Appello
italiane in relazione alla competenza a decidere in ordine alle
richieste di revoca ex nunc della misura in atto, nonche' alle
proposte di aggravamento, non e' omogenea.
Questa medesima Corte d'appello di Roma ha applicato per diversi
anni, dall'entrata in vigore del «Codice Antimafia», fino al 2020, la
procedura ricavabile dalla lettera del comma 2 dell'art. 11 di tale
atto normativo, che cosi' recita:
«2. Il provvedimento stesso [di applicazione delle misure di
prevenzione), su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di
pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato
dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la
causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi'
modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di
soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono
gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona
sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli
obblighi inerenti alla misura».
Quindi, poiche' la locuzione «il provvedimento stesso... puo'
essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato» si
riferisce, secondo il senso fatto palese dalle parole, al Collegio
che ebbe a disporre originariamente l'applicazione della misura,
questa Corte per molti anni ha disposto la trasmissione degli atti
per competenza funzionale al Tribunale emittente, per la decisione
sia sulla richiesta di revoca ex nunc (e non ex tunc, che invece
costituisce oggetto dell'appello avverso il decreto genetico), sia
per la decisione sulla proposta di aggravamento.
Si badi che tale prassi era confortata anche dalla Suprema Corte
di Cassazione, come resta comprovato da Cass. Pen. Sez. V, n. 40334
del 2015 (2) nel cui punto 3.2. si legge:
«La competenza a provvedere sulle proposte di aggravamento di
misure di prevenzione personali, cosi come su ogni istanza di revoca
o modifica delle stesse, anche a seguito della nuova previsione di
cui all'art. 11, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, spetta
in via funzionale all'organo giurisdizionale che ha emesso il
provvedimento di cui si chiede la modifica».
Tale pronuncia ha, coerentemente, annullato senza rinvio
l'aggravamento della misura disposto dalla Corte d'Appello,
riconoscendo la competenza funzionale esclusiva del Tribunale quale
organo a quo.
A tale interpretazione si' sono conformate per anni le Corti di
merito, tra cui questa Corte d'Appello di Roma, che fino al 2020 ha
sistematicamente trasmesso al Tribunale le richieste di aggravamento
pervenute nelle more del giudizio di impugnazione, in applicazione
della chiara regola dettata dall'art. 11, comma 2.
A.2. L'orientamento interpretativo qui censurato e la sua genesi.
- Un diverso indirizzo, affermatosi in una parte della giurisprudenza
di legittimita', ha tratto spunto da una risalente interpretazione
resa con riferimento all'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, norma integralmente confluita nell'art. 11 del Codice
Antimafia, elaborando la distinzione tra il concetto di
«esecutivita'» - che connota la misura di prevenzione sin dalla sua
applicazione - e quello di «definitivita'», inteso come passaggio in
giudicato del decreto genetico.
In tale prospettiva, la competenza sull'aggravamento in pendenza
di appello verrebbe attribuita alla Corte d'Appello investita del
giudizio di impugnazione, in quanto «organo» che in quel momento «sta
trattando» il procedimento.
Questa Corte ritiene che tale interpretazione non trovi alcun
fondamento nel dato normativa. La disposizione parla di «organo
giurisdizionale che ha emesso» il provvedimento: il tempo verbale
usato - il passato prossimo - indica univocamente il Giudice che ha
gia' emesso il decreto
applicativo, non quello che eventualmente e successivamente sia
investito di un giudizio di impugnazione. L'aggettivo «stesso» con
cui si apre il comma 2 si riferisce al «provvedimento di
applicazione» di cui al comma 1, e l'organo competente a revocarlo o
modificarlo e' quello - e soltanto quello - che lo ha emanato.
In claris non fit interpretatio.
La distinzione tra «esecutivita'» e «definitivita'» e', dal punto
di vista normativo, una distinzione che il legislatore non ha
recepito, anche se l'interpretazione del comma 2 del previgente art.
7 della legge n. 1423 del 1956, era all'epoca gia' consolidata,
sicche', se il legislatore l'avesse condivisa, ben avrebbe potuto
farla propria, inserendo espressamente tale distinzione «pretoria»
nella nuova disposizione di cui all'art. 11.
Discende che, in applicazione del noto criterio ermeneutico ubi
lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, non e' possibile attribuire al
legislatore una volonta' normativa che, pur essendo stata elaborata
in via pretoria, non e' stata trasfusa nel testo del d.lgs. n. 159
del 2011.
Il Codice Antimafia, infatti, e' nato con l'esplicita finalita'
di coordinare ed armonizzare una disciplina che, nel corso di oltre
mezzo secolo, si era stratificata in una pluralita' di interventi
eterogenei, spesso adottati in momenti storici diversi e per
finalita' del tutto differenti.
Nel tempo, ulteriori ampliamenti hanno esteso l'ambito soggettivo
delle misure di prevenzione a tipologie profondamente diverse: dagli
indiziati di terrorismo ai violenti negli stadi, fino a soggetti che
nulla hanno a che vedere con le originarie categorie del 1956 (come
ad esempio gli stalker).
Proprio perche' il Codice Antimafia e' stato concepito per
riordinare una normativa frammentata e disomogenea, non puo'
ritenersi che il legislatore abbia voluto recepire automaticamente
interpretazioni giurisprudenziali pregresse, ove tali interpretazioni
non trovino chiara e inequivoca espressione nel testo codificato.
Attribuire al legislatore una volonta' «tacita» in tal senso
significherebbe, in definitiva, sovrapporre alla scelta normativa
espressa una ricostruzione che la legge non contiene e che il
legislatore, pur avendo l'occasione di farlo, non ha inteso
introdurre.
A.3. Le conseguenze distorsive dell'interpretazione qui
censurata. L'interpretazione qui criticata produce effetti gravemente
distorsivi sul piano del diritto di difesa e della parita' di
trattamento, di cui occorre dare conto analiticamente.
A.3.1. In primo luogo, essa determina una variazione del giudice
competente in ragione di un elemento del tutto casuale e non
governabile dall'interessato: la velocita' con cui la Corte d'Appello
fissa l'udienza e definisce il giudizio sul decreto genetico.
Se la proposta di aggravamento, in ipotesi, pervenisse il giorno
prima che il decreto genetico diventi definitivo, deciderebbe la
Corte d'Appello, con la conseguenza che al proposto resterebbe quale
unico rimedio, in caso di accoglimento della proposta di
aggravamento, esclusivamente l'eventuale ricorso per tassazione,
proponibile peraltro nei soli limiti della violazione di legge.
Se invece la proposta pervenisse il giorno immediatamente
successivo alla definitivita', deciderebbe il Tribunale, con la
conseguenza che al proposto, in caso di accoglimento, resterebbe la
possibilita' di appello e successivo ricorso per Cassazione.
La diversa procedura quindi, nella sostanza, resta determinata
dalla casualita' del calendario giudiziario, senza che tale
differente trattamento possa essere attribuito ad una qualche
responsabilita' o negligenza dell'interessato, che si vede aperta o
chiusa la strada dell'appello avverso il provvedimento peggiorativo
per ragioni riconducibili al carico di lavoro e all'organizzazione
interna dell'ufficio.
Tale conseguenza irragionevole non solo non trova alcun
fondamento in una espressa scelta del legislatore, ma si basa su
un'interpretazione pretoria priva di giustificazione, anche sul piano
meramente pratico.
Si sostiene, infatti, che l'aggravamento dovrebbe essere deciso
dal giudice «materialmente in possesso degli atti». Ma, a prescindere
dal fatto che non puo' giustificarsi la soppressione di un grado di
giudizio per mere esigenze di gestione documentale, l'assunto non
corrisponde al vero.
Gli atti necessari per valutare l'aggravamento non coincidono con
l'intero fascicolo del procedimento di prevenzione, ma si limitano
alle violazioni contestate, agevolmente acquisibili anche dagli
uffici meno attrezzati.
Le attuali tecnologie di scansione e di trasmissione digitale -
ormai diffuse in ogni ufficio giudiziario - consentono di rendere
immediatamente disponibili gli atti rilevanti, senza che cio'
comporti alcun aggravio organizzativo.
In ogni caso, il diritto di difesa e la garanzia del doppio grado
non possono essere sacrificati per ragioni di mera praticita'
amministrativa: la struttura del procedimento non puo' essere piegata
alla logica della comodita', specie quando e' in gioco l'incidenza di
misure che limitano la liberta' personale.
In sintesi, mentre il soggetto nei cui confronti la proposta di
aggravamento venga avanzata dopo la definitivita' del decreto
genetico beneficia di tre gradi complessivi di giudizio (Tribunale -
Corte d'Appello Cassazione), ii soggetto che si trovi nella medesima
posizione sostanziale, incappando pero' in una Corte d'Appello
oberata - tale da non riuscire a decidere prima che la proposta venga
avanzata - si trova privato del primo grado di giudizio di merito,
senza che vi sia alcuna norma che giustifichi tale diverso
trattamento.
A.3.2. Giova qui evidenziare, con riferimento alla situazione
concreta in esame, l'ulteriore anomalia che l'interpretazione
censurata produce: il G. si trova a subire la valutazione sulla
proposta di aggravamento da parte di questa Corte d'Appello, che e'
la medesima chiamata a giudicare sul decreto genetico. Ne deriva che
il medesimo organo giurisdizionale e' chiamato contestualmente a
valutare sia se la misura originariamente applicata sia corretta o
meno (giudizio di appello sul decreto genetico), sia se essa debba
essere aggravata (giudizio sulla proposta di aggravamento): una
sovrapposizione che pone un evidente problema di terzieta' e
imparzialita' del giudice.
II problema si riverbera, questa volta si' in modo concreto,
anche sull'organizzazione dell'ufficio d'appello, costretto a
modificare piu' volte la composizione dei collegi nelle misure di
prevenzione - in particolare in quelle patrimoniali, ma non solo,
poiche' spesso si accompagnano a misure personali - al fine di
prevenire possibili ricusazioni dei magistrati che abbiano gia'
deciso sull'appello avverso il decreto genetico, cosi' costringendo
la sezione specializzata a diluire la propria specializzazione,
integrandosi con magistrati che non trattano la materia.
Si afferma, in via teorica, che la decisione sull'aggravamento
non coincide con quella sulla sussistenza dei presupposti della
misura originaria. Tuttavia, tale distinzione e' piu' apparente che
reale.
Pur non essendovi una totale sovrapposizione, la valutazione
dell'aggravamento richiede necessariamente il confronto col percorso
argomentativo che ha sorretto la misura genetica, poiche' solo alla
luce di quel quadro e' possibile apprezzare la gravita', la rilevanza
e la portata delle violazioni contestate, ai fini dell'accoglimento
(o del rigetto) della proposta di aggravamento.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui la misura genetica sia
stata applicata per una pericolosita' qualificata di tipo
«familistico» (come nei maltrattamenti in famiglia): una condotta
che, in un diverso contesto di pericolosita', potrebbe non essere di
per se' sufficiente ad integrare un aggravamento - ad esempio un
episodio isolato di minaccia - assume invece rilievo decisivo quando
la minaccia e' rivolta proprio alle persone offese, con promessa di
vendetta.
E' dunque evidente che la valutazione dell'aggravamento non puo'
essere isolata dal quadro motivazionale della misura genetica, e che
la pretesa separazione tra i due giudizi non regge ne' sul piano
logico, ne' su quello applicativo.
Ne deriva che l'argomento organizzativo - gia' di per se'
inidoneo a giustificare la compressione delle garanzie difensive -
risulta anche infondato in fatto, poiche' la struttura stessa del
giudizio sull'aggravamento impone un confronto con la decisione
genetica, rendendo inevitabile il rischio di ricusazione ed
aggravando ulteriormente il carico dell'ufficio d'appello.
A.3.3. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, in applicazione
dell'art. 12 delle Preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non
si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,
l'operazione ermeneutica qui criticata non si configura come
legittimo esercizio della funzione nomofilattica, bensi' come
sostituzione di una norma con un'altra, di diverso contenuto, ad
opera del potere giudiziario.
L'art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011 infatti non presenta alcuna
difficolta' interpretativa sul piano letterale: il significato delle
espressioni utilizzate e' univoco e non richiede integrazioni o
ricostruzioni pretoriamente elaborate.
Come gia' evidenziato, il legislatore non ha inteso recepire
l'interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla previgente
normativa del 1956; interpretazione che, oltre a non trovare
riscontro nel dato testuale del Codice Antimafia, presenta - come si
dira' - profili di manifesta irragionevolezza e di possibile
contrasto con i principi costituzionali.
In assenza di una scelta normativa espressa, non puo' dunque
ritenersi legittimo l'ostinato ripristino di un orientamento
pretoriano elaborato in un contesto storico e sistematico del tutto
diverso, e che il legislatore dei 2011, pur avendo piena
consapevolezza della sua esistenza, ha deliberatamente omesso di
trasfondere nel nuovo testo codificato.
Attribuire oggi al legislatore una volonta' «tacita» di
confermare quell'interpretazione significherebbe, in definitiva,
sovrapporre alla legge una ricostruzione che la legge non contiene, e
che il legislatore - nel riordinare organicamente la materia - non ha
voluto fare propria.
B. La Questione.
B.1. Per le ragioni illustrate, ritiene questa Corte territoriale
di dover sollevare d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, (Codice Antimafia), cosi come risultante
dall'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in pendenza del
giudizio di appello avverso il decreto genetico di primo grado, la
competenza a provvedere sulla proposta di aggravamento della misura
di prevenzione personale spetta alla Corte d'Appello investita del
giudizio di impugnazione e non al Tribunale che ha emesso il
provvedimento applicativo, per contrasto con le seguenti norme
costituzionali:
a. l'art. 25, comma 1, della Costituzione, che sancisce il
principio del giudice naturale precostituito per legge:
l'interpretazione censurata fa si' che il giudice competente a
provvedere sull'aggravamento muti in ragione di un elemento del tutto
fortuito e non governabile dall'interessato, costituito dalla
velocita' con cui la Corte d'Appello definisce il giudizio sul
decreto genetico, con la conseguenza che il sottoposto non e' in
grado di conoscere in anticipo, con certezza e prevedibilita', quale
sara' il giudice chiamato a decidere sulla proposta di aggravamento
che lo riguarda;
b. l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della
violazione del principio di uguaglianza e di quello di
ragionevolezza: soggetti in posizione giuridica identica - sottoposti
a misura di prevenzione nei confronti dei quali venga avanzata
proposta di aggravamento - ricevono un trattamento processuale
radicalmente diverso (due gradi di giudizio di merito e quello di
legittimita', oppure un solo grado di merito con quello di'
legittimita') non gia' in ragione di una scelta legislativa fondata
su una ragionevole distinzione, bensi' in ragione di un accidente
processuale - la pendenza o meno del giudizio di appello alla data di
deposito della proposta - del tutto estraneo alla volonta' ed alle
iniziative dell'interessato e contro il quale questi non ha alcun
rimedio;
c. l'art. 24, comma 2, della Costituzione, che garantisce il
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento: la perdita
di un grado di giudizio di merito - senza che alcuna norma di legge
la preveda e la giustifichi - comprime il diritto di difesa
dell'interessato in modo non proporzionato e privo di qualsiasi
fondamento normativo, risolvendosi in una limitazione delle garanzie
difensive determinata non dalla legge, ma da un orientamento
giurisprudenziale contra legem;
d. l'art. 111, comma 2, della Costituzione, che garantisce il
giusto processo e, in particolare, la terzieta' e l'imparzialita' del
giudice: l'attribuzione alla Corte d'Appello della competenza sulla
proposta di aggravamento mentre e' pendente dinanzi alla medesima
Corte il giudizio di' impugnazione del decreto genetico, determina
una insanabile commistione di ruoli, ponendo il medesimo organo nella
posizione di dover valutare contestualmente, e con evidenti rischi di
interferenza reciproca, sia la legittimita' del decreto applicativo,
sia la fondatezza della proposta volta ad aggravarne il contenuto.
C. Della non manifesta infondatezza della questione.
C.1. La questione non e' manifestamente infondata, per le ragioni
analiticamente illustrate ai paragrafi che precedono.
Vale tuttavia aggiungere alcune considerazioni sistematiche.
Il legislatore del 2011, nel redigere il Codice Antimafia, ha
utilizzato per l'art. 11, comma 2, una formula di assoluta chiarezza:
l'aggravamento spetta all'organo «dal quale fu emanato» il
provvedimento. Il riferimento all'organo «emanante» - anziche'
all'organo «competente» o all'organo «che procede» - indica con
evidenza la scelta di ancorare la competenza a un dato statico e
immutabile (l'organo che ha gia' emesso il decreto), non a un dato
dinamico e variabile quale lo stato del procedimento di impugnazione.
Milita in tal senso anche la considerazione sistematica per cui
il legislatore - quando ha voluto attribuire competenze in ragione
dello stato di pendenza del procedimento - lo ha fatto
esplicitamente.
Il silenzio del legislatore sull'ipotesi di pendenza
dell'appello, nell'art. 11, comma 2, non puo' essere inteso come
lacuna, ma come conferma della volonta' di attribuire la competenza
in ogni caso al Giudice emittente.
Deve infine escludersi la pertinenza del richiamo all'art. 597,
comma 1, c.p.p. operato dal Tribunale nel provvedimento di
trasmissione: quella norma riguarda l'effetto devolutivo dell'appello
nel giudizio di cognizione ordinaria e non ha alcuna attinenza con il
procedimento di prevenzione, che e' disciplinato da un sistema
normativo speciale ed autonomo, soggetto a proprie regole di
competenza.
D. Del tipo di pronuncia auspicata.
D.1. Giova precisare, conclusivamente, che la questione viene
sollevata nei termini di cui al dispositivo che segue non perche' si
ritenga la norma in se' incostituzionale, bensi' perche'
l'interpretazione giurisprudenziale censurata ne ha tradito il
significato, introducendo una distinzione - tra provvedimento
esecutivo e provvedimento definitivo - che la lettera della legge non
conosce e che ne ha radicalmente alterato il portato applicativo in
senso costituzionalmente incompatibile.
La locuzione «dall'organo dal quale fu emanato» e' gia' di per
se' idonea, nella sua formulazione letterale, ad esprimere il
significato costituzionalmente corretto: essa individua il giudice
competente in modo statico e definitivo - quello che ha emesso il
provvedimento - senza che lo stato del procedimento di impugnazione
possa in alcun modo incidere su tale individuazione. La norma,
correttamente intesa, non necessita di integrazione alcuna: essa gia'
esclude, nella sua formulazione attuale, qualsiasi distinzione
fondata sulla pendenza o meno del giudizio di appello.
E' l'interpretazione giurisprudenziale qui censurata ad aver
introdotto, in via di fatto, una norma diversa da quella scritta dal
legislatore.
Per tali ragioni, questa Corte auspica che il Giudice delle leggi
voglia adottare una pronuncia interpretativa che, dichiarando non
fondata la questione nei sensi di cui in motivazione, chiarisca con
autorita' di cosa giudicata che la locuzione «dall'organo dal quale
fu emanato» deve essere intesa nel senso che la competenza a
provvedere sulla proposta di aggravamento della misura di prevenzione
spetta all'organo che ha emesso Il decreto applicativo,
indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il
procedimento di impugnazione avverso quest'ultimo: cosi' restituendo
alla norma il suo genuino significato normativo e ponendo fine
all'incertezza applicativa ed alle irragionevoli differenze
procedurali che l'orientamento giurisprudenziale qui censurato ha
generato.
E. Della rilevanza della questione.
E.1. Per quanto riguarda la rilevanza della questione sollevata,
osserva questa Corte territoriale che non vi sono altre possibilita'
per emendare l'orientamento giurisprudenziale qui censurato, che si
pone in frontale contrasto con la lettera dell'art. 11, comma 2, del
Codice Antimafia.
Non e' possibile, in primo luogo, decidere sulla propria
competenza senza applicare la norma nell'interpretazione censurata:
tale applicazione e' inevitabile e pregiudiziale rispetto a qualsiasi
altro atto del procedimento.
Non e' possibile, in secondo luogo, trasmettere in via di fatto
gli atti al Tribunale di Roma, quale organo funzionalmente competente
ai sensi del testo letterale della norma, perche' cio' comporterebbe
la violazione del provvedimento di trasmissione emesso dal Tribunale
medesimo, nonche' il rischio di un conflitto negativo di competenza
la cui risoluzione richiederebbe comunque l'applicazione
dell'interpretazione di legittimita' qui contestata.
Discende pertanto la necessita' della richiesta di intervento del
Giudice delle leggi.
(1) in persona del Procuratore Aggiunto dott.ssa Maria Cristina
Palaia.
(2) Presidente dott. Stefano Palla, Consigliere estensore dott.
Angelo Caputo
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 Legge 11 marzo
1953, n. 87;
dichiara d'ufficio rilevante nel presente giudizio e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, per contrasto con gli articoli 3, 24 comma 2, 25 comma 1 e 111
comma 2 della Costituzione nella parte in cui, secondo
l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, la locuzione
«dall'organo dal quale fu emanato» non e' corredata dalla
precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si
trova il decreto genetico», e, per l'effetto;
sospende il giudizio;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati;
ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme con la prova
delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedente disposto.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23
aprile 2026
Il Presidente: Monteleone
I consiglieri: Neri - Amadori