Reg. ord. n. 115 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte d'appello di Roma del 04/06/2026
Tra: L. G.
Oggetto:
Misure di prevenzione – Esecuzione – Revoca o modifica – Previsione che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato – Denunciata attribuzione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, della competenza a decidere sull'istanza di modifica del provvedimento (nella specie, proposta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), in pendenza del giudizio di appello sul decreto genetico, al giudice investito del gravame e non al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo – Denunciata interpretazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui la locuzione «dall’organo dal quale fu emanato» non è corredata dalla precisazione «indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il decreto genetico» – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, a fronte del trattamento processuale diverso a cui sono soggetti i sottoposti a misura di prevenzione nei confronti dei quali venga avanzata proposta di aggravamento in ragione della pendenza o meno del giudizio di appello alla data del deposito della proposta – Lesione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo, in particolare della terzietà e imparzialità del giudice.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 25 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2