Reg. ord. n. 114 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia  del 30/04/2026

Tra: L. C.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Reclamo giurisdizionale – Omessa previsione che il reclamo di cui all’art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo – Violazione del principio di ragionevolezza a fronte di una sanzione con carattere afflittivo-punitivo irrogata dall’amministrazione penitenziaria, senza dare al detenuto la possibilità di evitare di essere sottoposto alla sanzione prima del vaglio del giudice – Disparità di trattamento rispetto alle altre sanzioni afflittive per le quali è prevista, in caso di impugnazione, la possibilità di chiedere al giudice un effetto sospensivo – Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, terzo comma.

 

Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Provvedimenti sui reclami dei detenuti – Omessa previsione che, anche nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin. penit., sia consentito l’esame nel merito della sanzione disciplinare – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della diversa disciplina prevista per la sanzione, di pari afflittività, dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più dieci giorni  – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lettera a).

- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, terzo comma.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 35  Co. 2
legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 69  Co. 6


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2026

Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Padova nel procedimento di  sorveglianza
nei confronti di L. C.. 
 
Ordinamento  penitenziario  -  Reclamo   giurisdizionale   -   Omessa
  previsione che il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera  a),
  ordin. penit.  (nella  specie,  avverso  la  sanzione  disciplinare
  dell'esclusione da attivita' ricreative  e  sportive  ex  art.  39,
  comma  1,  numero  3,  ordin.  penit.)  comporti   la   sospensione
  dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione  del  magistrato
  di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia
  presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a),  ordin.  penit.
  (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione  da
  attivita' ricreative e sportive per non piu'  di  dieci  giorni  ex
  art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa  chiedere  in  via
  d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della sanzione  fino  alla
  decisione del reclamo. 
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti  del  magistrato
  di sorveglianza - Provvedimenti sui reclami dei detenuti  -  Omessa
  previsione  che  anche  nei  casi  di  irrogazione  della  sanzione
  disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per
  non piu' di dieci giorni, ex art. 39, comma 1,  numero  3),  ordin.
  penit.,  sia  consentito  l'esame   nel   merito   della   sanzione
  disciplinare. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a). 


(GU n. 28 del 15-07-2026)

 
                  UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA 
 
    Il Magistrato  di  sorveglianza  nel  procedimento  iscritto  nei
confronti di L. C., nato a ... il ...  detenuto  presso  la  Casa  di
reclusione di Padova in relazione alla sentenza del  giudice  per  le
indagini preliminari di  Caltagirone  del  27  settembre  2018  (SIEP
2020/56), avente ad oggetto: reclamo ex art. 35-bis o.p.  avverso  la
sanzione disciplinare di dieci giorni di esclusione  dalle  attivita'
ricreative e sportive applicata dal  consiglio  di  disciplina  della
Casa di reclusione di Padova in data 10 dicembre 2025; 
    Visti gli atti e le informazioni acquisite; 
    Sentito il pubblico ministero  che  ha  chiesto  il  rigetto  del
reclamo e sentita la difesa che ha insistito per l'accoglimento; 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  16  aprile
2026, emette la seguente ordinanza. 
    1. Con reclamo tempestivamente presentato  in  data  12  dicembre
2025 L. C. chiedeva l'annullamento  della  sanzione  disciplinare  di
dieci giorni di esclusione  dalle  attivita'  sportive  e  ricreative
(E.A.R.S.) irrogata dal consiglio di disciplina  presso  la  Casa  di
reclusione di Padova in data 10 dicembre  2025  in  relazione  ad  un
rapporto disciplinare elevato il 24 novembre 2025 per inosservanza di
ordini. 
    Osservava che la sanzione gli era stata inflitta ingiustamente  e
per questo mal avrebbe tollerato la sua esecuzione. 
    2. Trattasi di persona che sta espiando dal 6 settembre 2017 anni
trenta di reclusione in relazione ad un omicidio commesso nel ...  in
... e che ha visto concesso il beneficio della liberazione anticipata
con riferimento a tutti i sedici semestri maturati e valutati fino al
5 settembre  2025,  a  fronte  di  una  condotta  sempre  regolare  e
partecipativa,  con  adesione  alle  attivita'  trattamentali  e   al
percorso rieducativo. 
    A suo carico risulta un solo disciplinare risalente al  2018  per
inosservanza di ordini, sanzionato con tre giorni di E.A.R.S. 
    2. La sanzione in esame veniva applicata in relazione al rapporto
disciplinare elevato nei suoi  confronti  il  24  novembre  2025  per
«inosservanza di ordini». 
    2.1. Risulta  dal  rapporto  disciplinare  che  in  data  ...  il
comandante di reparto dava  indicazioni  per  la  collocazione  della
seconda branda nelle camere di pernottamento  della  sezione  VII  B,
destinata ad accogliere detenuti lavoranti con pena dell'ergastolo  o
fine pena lungo, in regime  di  trattamento  intensificato,  fino  ad
allora collocati da soli nella stanza di pernottamento. 
    Dalla lettura del rapporto si evince che alla comunicazione della
decisione  da   parte   dell'assistente   coordinatore   del   piano,
dell'ispettrice addetta alla sorveglianza generale  e  del  personale
addetto alla  MOF,  tutti  i  detenuti  della  sezione  manifestavano
contrarieta' alla decisione, minacciando esplicitamente che avrebbero
attuato atteggiamenti ostruzionistici quali il  mancato  rientro,  il
barricamento, l'autolesionismo e «tutte le forme aggressive possibili
per impedirne l'attuazione». I detenuti  reclamavano  il  diritto  di
occupare la stanza singola sostenendo che le  dimensioni  delle  loro
camere non erano concepite per ospitare la presenza di piu'  persone,
e che la presenza di  un'ulteriore  persona  avrebbe  compromesso  il
percorso trattamentale. 
    Veniva, in particolare, segnalata la posizione  di  sei  detenuti
che intervenivano con piu' veemenza. Tra questi L. C., che, si  legge
nel verbale, «minacciava di  autolesionarsi  e  di  chiedere  il  suo
trasferimento immediato in Sicilia» nel caso in cui avessero  montato
il secondo letto. Si legge che un altro detenuto suggeriva di mettere
la terza branda in stanze occupate da detenuti non meritevoli  e  che
non  avevano  nulla  da  perdere  sotto  il  profilo   del   percorso
trattamentale; altro detenuto si toglieva  la  giacca  da  lavoratore
dicendo che potevano dare il suo posto ad un altro tenuto  e  mettere
lui in isolamento; altro detenuto rivendicava con veemenza il diritto
alla stanza singola pur essendo «oziante» altro  si  scagliava  verso
l'ispettrice addetta alla sorveglianza  generale  venendo  trattenuto
dai colleghi e da un  altro  detenuto;  altro  ancora  minacciava  di
devastare (e  distruggere)  gli  ambienti,  rendendo  lo  spazio  non
utilizzabile e non occupabile da altre persone. 
    Veniva elevato il rapporto disciplinare  nei  confronti  dei  sei
detenuti per i comportamenti scorretti assunti anche se, si legge, le
proteste erano state poste  in  essere  da  tutti  i  detenuti  della
sezione. 
    Non veniva dato corso alla  decisione  di  collocare  la  seconda
branda. 
    2.2. In sede di contestazione dell'addebito e avanti il Consiglio
di disciplina  C.  manifestava  la  volonta'  di  proseguire  il  suo
percorso «tranquillo e da solo». Egli veniva quindi sanzionato con la
sanzione dell'E.A.R.S.  nella  durata  massima  di  dieci  giorni  in
considerazione  della  «mancata  ammissione  di   responsabilita'   e
atteggiamento non collaborativo" al pari di tutti i  cinque  detenuti
che si erano opposti con maggiore veemenza all'operazione. 
    3. Con il reclamo agli atti e con dichiarazioni rese  in  udienza
L. C., precisava che la richiesta di non dar corso alla  collocazione
della seconda branda era dovuto al fatto che  questa  avrebbe  creato
una situazione di sovraffollamento in violazione dell'art. 3 CEDU, in
quanto la metratura pro capite,  contrariamente  a  quanto  sostenuto
dalla Direzione e dagli agenti, sarebbe scesa sotto i 3 mq. 
    3.1. Insieme ai  detenuti  della  sezione  riteneva  peraltro  la
richiesta ingiustificata a fronte dell'alternativa  di  collocare  la
seconda branda, nel rispetto dei 3 mq individuali, in altre  sezioni,
dove le stanze erano piu' ampie. 
    Piu' precisamente, C. osservava che: 
        la sezione ospitava detenuti con pena dell'ergastolo  o  pena
lunga, collocati da soli in stanze di 7 mq al lordi degli  arredi,  a
differenza delle altre stanze degli altri piani che misuravano  circa
9 mq al lordo degli arredi; 
        i detenuti, inizialmente collocati nelle  stanze  piu'  ampie
sempre da soli, avevano accettato di spostarsi nella  sezione  VII  B
proprio per la garanzia di poter vedere  assicurato  l'uso  esclusivo
della stanza; 
        il letto a castello avrebbe  peraltro  comportato  tutta  una
serie di disagi nella convivenza con il secondo detenuto, sia per  la
scelta circa chi fosse destinato a salire sopra, sia per  il  disagio
di salire e scendere di notte. 
    3.2. Il detenuto, quanto alle  modalita'  dell'«opposizione»,  ha
contestato le risultanze del verbale; ha riferito  che  l'opposizione
si era risolta nella richiesta da parte di  tutti  i  detenuti  della
sezione di valutare la possibilita' di collocare i  nuovi  giunti  in
altre sezioni che sapevano non essere al  completo,  dove  le  stanze
erano piu' ampie e vi era la  possibilita'  di  inserire  la  seconda
branda senza violare l'art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (cosa che poi era
avvenuta, tanto che anche il successivo arrivo di venti  detenuti  da
altro istituto era stato risolto con la collocazione dei detenuti  in
altre sezioni). 
    3.3. Quanto al comportamento da lui tenuto,  ha  negato  di  aver
minacciato gesti autolesivi. Ha spiegato di avere accettato di vivere
a distanza di oltre 1000 km dalla famiglia proprio per  il  fatto  di
poter avere una  stanza  singola  che  gli  consentiva  non  solo  di
lavorare, ma anche di studiare; alla prospettiva di  veder  collocata
una ulteriore branda egli aveva dichiarato che avrebbe a  quel  punto
chiesto il trasferimento in Sicilia per riavvicinarsi ai familiari. 
    3.4. Il detenuto si e' lamentato delle modalita' «vessatorie» con
le quali il personale di polizia  penitenziaria  aveva  reagito  alla
richiesta di tutti i detenuti di  rivalutare  la  decisione;  vi  era
stata la prospettazione  di  possibili  ripercussioni  sull'attivita'
lavorativa e comunque sul  percorso  trattamentale,  cosa  che  aveva
creato uno stato di ansia a molti detenuti che si erano sentiti  poco
bene ed erano quindi ricorsi alle cure del medico. 
    3.5.  Il  detenuto,  in  conclusione,   riteneva   ingiustificata
l'irrogazione di dieci giorni di E.A.R.S. per aver chiesto che non si
desse seguito ad una disposizione illegittima. 
    Con il reclamo chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione  e
che alla stessa non venisse dato corso in quanto «...  avrebbe  fatto
fatica  a  sopportare  l'esecuzione  della  sanzione   che   riteneva
ingiusta». 
    4. Al  reclamo  e'  allegata  missiva  sottoscritta  da  tutti  i
detenuti  della  sezione  che   chiedevano   alla   Magistratura   di
sorveglianza di intervenire per chiarire la situazione. 
    Veniva chiesto, in particolare, di verificare la metratura  della
stanza che, contrariamente a  quanto  sostenuto  dall'Amministrazione
penitenziaria, a loro risultava essere inferiore ai 6  mq,  al  netto
degli arredi fissi e del letto a castello. 
    4.1. Le successive verifiche disposte  da  questo  Ufficio  hanno
portato ad accertare che la metratura delle stanze della sezione,  al
netto degli arredi fissi, e' effettivamente inferiore,  anche  se  di
poco, ai 6 mq, sicche' la collocazione della seconda  branda  avrebbe
portato la metratura pro capite sotto i 3 mq. 
    4.2.  In   relazione   al   reclamo   presentato   la   Direzione
dell'Istituto, con  recente  nota  del  9.4.2026,  riferisce  che  la
decisione di collocare la seconda branda era  scaturita  dall'aumento
della popolazione detenuta e che vi era la  necessita'  di  collocare
nuovi giunti provenienti da altro istituto. 
    Osserva  la  Direzione  che  i  conteggi  metrici  relativi  alle
dimensioni di ciascuna camera della sezione citata  sono  omologhi  a
quelli delle  camere  site  al  VI  Piano  (lato  A  e  B),  ciascuna
attualmente occupata da due detenuti con letto a castello. 
    Riferisce inoltre che tutte le camere (esclusa  la  n.  1  per  i
disabili) sono uguali e vedono un  significativo  spazio  (largo  mt.
1,04 x lungo mt. 1,12) occupato dalla doccia adiacente ai servizi. La
finestra e' presente sia in doccia che in  camera;  l'angolo  cottura
vede elettrodomestici in acciaio con piastra a  induzione  (a  tutela
dell'incolumita' del detenuto). 
    Ulteriore elemento compensativo nella sezione VII B e' la vigenza
del sistema custodiale aperto a trattamento intensificato; i detenuti
che occupano le camere  in  questione  sono  impegnati  in  attivita'
trattamentali  (prevalentemente  lavoro)  e  possono   fruire   nella
medesima  sezione  di  sala  socialita',  lavanderia  e  spazio   per
telefonare  dalla  mattina  alle  ore  7.30  fino  alle  19.30  senza
soluzione di continuita', avendo le camere aperte. 
    Osserva  la  Direzione  che,  con  particolare  riferimento  alla
decisione di incastellare le brande anziche'  posizionarle  a  terra,
come  preferirebbero  i  detenuti,  la  scelta   e'   dettata   dalle
indicazioni  contenute  nelle   ordinanze   della   Magistratura   di
sorveglianza che scomputano lo spazio occupato dalla  seconda  branda
ove posizionata a terra, soluzione che rende obbligata la scelta  del
letto a castello. 
    La Direzione chiede, nel merito,  di  rigettare  la  domanda  del
ricorrente  per  infondatezza  delle   doglianze   denunciate,   «non
potendosi riscontrare violazione alcuna delle  disposizioni  previste
dalla legge n. 354/1975 e successive  modificazioni  ed  integrazioni
e/o da altre normative concernenti  il  trattamento  penitenziario  e
rieducativo delle persone sottoposte a privazione della liberta'». 
    5. Sentito in udienza, C. si e'  lamentato  di  aver  gia'  visto
eseguita la sanzione dell'esclusione  dalle  attivita'  ricreative  e
sportive, nonostante il reclamo presentato nell'immediatezza. 
    Ha comunque  insistito  per  l'annullamento  della  sanzione  che
ritiene non giustificata ribadendo di essersi opposto  con  modalita'
non inadeguate ad  una  richiesta  «illegittima»  al  pari  dei  suoi
compagni non sanzionati. 
    6. In punto di diritto si osserva innanzitutto che la sanzione e'
gia' stata eseguita nonostante il reclamo  immediatamente  presentato
dal detenuto nel rispetto della normativa vigente,  che  non  prevede
che il reclamo avverso una sanzione disciplinare ex art. 69, comma 6,
lettera a), o.p. comporti un effetto sospensivo. 
    Cio' riguarda tutte le sanzioni elencate nell'art. 39,  comma  1,
o.p., non solo le meno gravi del richiamo e dell'ammonizione (che non
necessitano di un momento di esecuzione  e  il  cui  annullamento  e'
idoneo ad eliminare le conseguenze della sanzione irrogata), ma anche
di quelle che incidono sulla  liberta'  personale  del  detenuto  con
particolare  afflittivita',  quali   l'esclusione   dalle   attivita'
ricreative e sportive, l'isolamento durante  la  permanenza  all'aria
aperta e l'esclusione dalle attivita' in comune. 
    Rimane comunque l'interesse al reclamo posto che la sanzione,  di
una certa entita', e'  comunque  idonea  a  «macchiare»  il  percorso
detentivo e ad avere una possibile incidenza, da un lato, negli esiti
dell'osservazione scientifica della personalita' da parte dell'equipe
di osservazione e trattamento,  e  dall'altro  nella  valutazione  da
parte della Magistratura di sorveglianza della liberazione anticipata
e dei benefici premiali (permessi premio e misure alternative). 
    7. Quanto alle ulteriori doglianze, si  osserva  che  il  reclamo
presentato dal detenuto e, a ben vedere, gli  stessi  rilievi  svolti
dalla Direzione, mirano ad una rivalutazione nel merito della vicenda
che  ha  originato  la  sanzione;  valutazione  che,  nel   caso   di
irrogazione  di   sanzione   disciplinare   dell'E.A.R.S.,   non   e'
consentita. 
    L'art.  69,  comma  6,  lettera   a),   o.p.   consente   infatti
l'ampliamento della cognizione del Magistrato  anche  al  merito  del
rapporto  disciplinare  unicamente  nei  casi  di  irrogazione  delle
sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attivita' in comune. 
    Nel caso di  irrogazione  della  sanzione  dell'esclusione  dalle
attivita' ricreative e sportive possono  essere  valutati  unicamente
vizi  formali  afferenti  alla  procedura  (la  costituzione   e   la
competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli  addebiti
e la facolta' di discolpa) ovvero  relativi  alla  sussistenza  delle
condizioni di esercizio del potere disciplinare. 
    Dagli  atti  acquisiti  risulta  che   la   sanzione   e'   stata
correttamente irrogata dal Consiglio di  disciplina,  previa  formale
contestazione degli addebiti, a  causa  di  una  violazione  prevista
dalla legge o dal regolamento, motivo per cui  non  sono  ravvisabili
censure nel provvedimento adottato, nemmeno allegate. 
    Quanto alle  condizioni  di  esercizio  del  potere  disciplinare
(inosservanza degli ordini e delle prescrizioni), le stesse risultano
sussistenti solo per il fatto che i detenuti, tra i quali  anche  C.,
si opponevano  alla  decisione  della  Direzione  di  procedere  alla
collocazione della branda supplettiva nelle stanze, tanto che  veniva
prospettata l'interruzione di pubblico servizio. 
    Non  puo'  infatti  ritenersi  che  l'eventuale   situazione   di
sovraffollamento  che  sarebbe  scaturito  dalla  collocazione  della
seconda branda, con possibile violazione dell'art. 3 CEDU,  possa  di
per  se'  sola  scriminare  ed  escludere  in  radice  la   rilevanza
disciplinare del rifiuto  di  eseguire  un  ordine  motivato  con  la
situazione di  necessita'  di  dover  provvedere  all'allocazione  di
detenuti provenienti da altro istituto. 
    I rimedi a disposizione dei detenuti, al  riguardo,  sono  quelli
preventivi e compensativi previsti rispettivamente  dall'art.  35-bis
o.p. e dall'art. 35-ter o.p. 
    7.  Il  reclamo   in   esame,   pertanto,   andrebbe   dichiarato
inammissibile non  essendo  consentito  un  esame  nel  merito  delle
doglianze esposte  dal  detenuto  (ma  anche  dalla  Direzione),  che
afferiscono al merito  della  sanzione  disciplinare  (riesame  della
natura e gravita' del fatto, valutazione della proporzionalita' della
sanzione rispetto alla vicenda, al comportamento della persona e alle
condizioni personali). 
    8.  Il  Magistrato  di   sorveglianza   dubita   peraltro   della
legittimita' costituzionale della normativa, come sopra  ricostruita,
sotto due profili. 
    9. Innanzitutto questo Magistrato di  sorveglianza  dubita  della
legittimita' costituzionale della normativa vigente  nella  parte  in
cui non prevede, in caso di  presentazione  di  reclamo  avverso  una
sanzione disciplinare, un meccanismo che impedisca, eventualmente  su
richiesta  del   detenuto   stesso,   l'esecuzione   delle   sanzioni
disciplinari «afflittive» che incidono  sul  programma  trattamentale
(esclusione dalle attivita' ricreative e sportive, isolamento durante
la permanenza  all'aria  aperta  ed  esclusione  dalle  attivita'  in
comune, prima del vaglio del Magistrato di sorveglianza. 
    Si osserva che la sanzione dell'E.A.R.S. comporta la  sospensione
da tutte le attivita' ricreative (in  particolare  la  frequentazione
della saletta socialita') e sportive (in particolare  l'accesso  alla
palestra  e  alle  altre  attivita'   sportive   svolte   all'esterno
all'aperto) che,  in  un  contesto  di  esecuzione  penale  detentiva
caratterizzata  da  criticita'  quanto  alle  risorse  strutturali  e
personali  e  dalla  carenza  di  offerta  lavorativa,  rappresentano
comunque una parte importante del programma trattamentale con cui  si
attua la funzione rieducativa della pena. 
    La mancata previsione di un effetto  sospensivo  derivante  dalla
presentazione   del   reclamo   tempestivo   vanifica    all'evidenza
l'annullamento della  sanzione,  che  non  offrirebbe  alcun  rimedio
rispetto alle conseguenze dell'esecuzione della sanzione illegittima. 
    L'art. 35-bis, comma 2 o.p., testualmente recita: «Il reclamo  di
cui all'art. 69, comma 6, lettera a), o.p., e' proposto  nel  termine
di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento». 
    Questo   Magistrato   dubita    pertanto    della    legittimita'
costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24 e 27 comma 3  Cost.,
dell'art. 35-bis, comma 2. o.p. ora richiamato, nella  parte  in  cui
non prevede, nel  caso  in  cui  il  detenuto  presenti  reclamo,  la
sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'E.A.R.S.
fino alla decisione del  Magistrato  di  sorveglianza,  o  almeno  la
possibilita' per il detenuto di chiedere in via d'urgenza e cautelare
la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del
reclamo. 
    9.1 La mancata previsione dell'effetto sospensivo sembra porsi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto due profili. 
    Innanzitutto, si evidenzia l'irragionevolezza di un  sistema  che
appresta un rimedio giurisdizionale, a fronte  di  una  sanzione  con
carattere    afflittivo-punitivo    irrogata     dall'Amministrazione
penitenziaria, senza dare al detenuto la possibilita' di  evitare  di
essere sottoposto alla sanzione stessa prima del vaglio del Giudice. 
    L'annullamento della sanzione, che conserva efficacia sotto altri
aspetti, non esplica il suo naturale effetto principale, che consiste
nell'impedire che la  persona  subisca  gli  effetti  dell'esecuzione
della sanzione,  effetti  invero  irreversibili,  ne'  peraltro  sono
previsti  meccanismi  compensativi  rispetto   all'esecuzione   della
sanzione che venga successivamente annullata perche' illegittima. 
    In secondo luogo,  si  evidenzia  la  disparita'  di  trattamento
rispetto alle altre sanzioni «afflittive» per le quali  e'  prevista,
in caso di impugnazione,  la  possibilita'  di  chiedere  un  effetto
sospensivo al giudice chiamato a decidere (Giudice di  pace,  Giudice
civile e T.A.R.), nel rispetto di quanto previsto dagli  articoli  5,
decreto-legge 150 del 2011,  21-quater,  legge  241/1990,  55  e  56,
decreto legislativo 2010, n. 14. 
    Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, vi e' peraltro la
peculiarita'  che  dall'accoglimento  dell'impugnazione,  che   porta
all'annullamento  della  sanzione,  deriva  la  possibilita'  per  la
persona sanzionata di recuperare la somma  versata,  circostanza  non
possibile nel caso in esame, che vede il  detenuto  irrimediabilmente
sottoposto  ad  una  sanzione  che  interferisce  con   il   percorso
trattamentale sospendendolo dalle  attivita'  ricreative  e  sportive
fino a dieci giorni. 
    9.2. Oltre alla irragionevolezza di un  meccanismo  che  consente
all'Amministrazione penitenziaria di eseguire  la  sanzione  siffatta
prima del vaglio di una autorita' Giudiziaria (e  contestualmente  al
Magistrato  di  verificare  la  legittimita'  di  una  sanzione  gia'
eseguita),  la  mancata   previsione   di   un   effetto   sospensivo
dell'esecuzione  della  sanzione  disciplinare  (o   comunque   della
possibilita'  per  il  Magistrato  di  sorveglianza   di   sospendere
l'esecuzione) si pone in contrasto con il principio  di  effettivita'
del diritto di difesa (art. 24 della  Costituzione)  che  esige,  per
essere tale, che la decisione dell'autorita' giudiziaria  chiamata  a
valutarne  la  legittimita'  non  sia  inutile   quanto   all'effetto
principale di evitare al  detenuto  di  sottostare  ad  una  sanzione
illegittima. 
    9.3. L'esecuzione  di  una  sanzione  che  viene  successivamente
dichiarata  illegittima,  anche  se   solo   dal   punto   di   vista
disciplinare,  si  pone  peraltro  in  contrasto  con  la   finalita'
rieducativa  della  pena  prevista  dall'art.  27,  comma  3,   della
Costituzione, in quanto mortifica il detenuto. 
    9.4. La questione si ritiene rilevante nonostante il detenuto sia
gia' stato sottoposto alla sanzione in  quanto  i  tempi  fisiologici
necessari per proporre reclamo e quindi instaurare il contraddittorio
(il  termine  di  dieci  giorni  per  la   fissazione   dell'udienza)
impediscono di fatto di sollevare la questione a sanzione  ancora  da
eseguire. 
    La rilevanza sta nel fatto  che  il  detenuto  avrebbe  avuto  la
possibilita' di presentarsi oggi a sanzione ancora  da  eseguire  con
conseguente possibilita', in caso di accoglimento del reclamo, di non
essere sottoposto ad una sanzione valutata illegittima. 
    La questione e' ancor piu'  rilevante  in  caso  di  accoglimento
della successiva questione di legittimita'  costituzionale  che,  nel
consentire un esame nel merito del provvedimento reclamato,  potrebbe
vedere accolto il reclamo  anche  se  solo  sotto  il  profilo  della
sproporzionalita' della sanzione irrogata. 
    Non  appare  possibile  una  interpretazione   costituzionalmente
orientata nella normativa in materia che porti a  ritenere  immanente
nel sistema  un  effetto  sospensivo  o  anche  solo  il  potere  del
Magistrato  di  sorveglianza  di  sospendere  in  via  cautelare   la
sanzione, ostandosi  l'assenza  di  qualsiasi  riferimento  normativo
invece presente nella disciplina delle sanzioni amministrative. 
    10.  In  secondo  luogo,  e  in  ogni  caso,  il  Magistrato   di
sorveglianza dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.  69,
comma 6, lettera a), o.p., parimenti per violazione degli articoli 3,
24 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non  prevede
che nei casi di irrogazione della sanzione dell'E.A.R.S., ex art. 39,
comma 1,, n. 3, o.p., sia consentito l'esame nel merito, come  invece
previsto  espressamente  nel  caso  di  irrogazione  della   sanzione
dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e di E.A.C.  ex
art. 39, comma 1, n. 4 e 5, o.p. 
    L'esame nel merito, si osserva, consente non solo  di  rivalutare
concretamente,  anche  eventualmente  alla  luce  di  approfondimenti
istruttori successivi o ulteriori,  la  sussistenza  dei  presupposti
dell'illecito  disciplinare,  ma  anche  la  proporzionalita'   della
sanzione rispetto alla  natura  e  alla  gravita'  dell'illecito,  al
comportamento e alla personalita' del detenuto  (art.  38,  comma  3,
o.p.) e la compatibilita' della sanzione  rispetto  al  programma  di
trattamento (art. 36, comma 2. o.p.). 
    10.1.  Ed  invero,  quanto  alla  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione, appare irragionevole che  la  sanzione  dell'esclusione
dalle  attivita'  ricreative  e  sportive,  che  ha   una   incidenza
significativa sulla vita quotidiana del detenuto  e  incide  sul  suo
percorso  trattamentale,  sia  assoggettata,  quanto  ai  limiti  del
sindacato consentito all'autorita'  giudiziaria,  alla  sanzione  del
richiamo e dell'ammonizione, che di per se' non interferiscono con il
programma trattamentale in  corso,  e  non  invece  alle  piu'  gravi
sanzioni dell'isolamento durante la permanenza all'aria  aperta  (per
non piu' di dieci giorni) e dell'esclusione elle attivita' in comune. 
    L'irragionevolezza riguarda in particolare la diversa  disciplina
prevista  per  la  sanzione  dell'isolamento  durante  la  permanenza
all'aria aperta per non piu' di dieci giorni  (rispetto  alla  quale,
come evidenziato, e' consentito un sindacato pieno, anche di  merito)
che,  a  ben  vedere,  presenta  un  profilo  di  afflittivita'   non
significativamente superiore rispetto alla esclusione dalle attivita'
ricreative e sportive per dieci giorni. 
    Nel primo caso al detenuto e' impedito solo di andare ai passeggi
insieme agli  altri  detenuti  (e  potra'  dunque  svolgere  passeggi
«riservati») mentre nel secondo caso al detenuto sono  inibite  tutte
le attivita' ricreative e sportive, anche quelle svolte insieme  agli
altri detenuti (mentre gli saranno consentite le attivita' lavorative
e di studio). 
    Entrambe le sanzioni incidono dunque  su  momenti  di  socialita'
importanti per il detenuto, anche se diversi. 
    Non si comprende allora come per la sanzione dell'isolamento  sia
previsto un esame nel merito escluso invece per  l'E.A.R.S.,  che  ha
una afflittivita' a ben vedere del tutto analoga. 
    10.2. La mancata previsione di un sindacato  di  merito  pone  un
problema di violazione dell'art. 24  della  Costituzione,  in  quanto
limita eccessivamente  il  diritto  di  difesa  in  presenza  di  una
sanzione di carattere punitivo che, per il resto, e' assoggettata  al
principio di tipizzazione dell'illecito ed e' riservata a  violazioni
valutate  significative  in  termini  di   gravita'   dal   direttore
dell'istituto. 
    Ed invero, e' previsto  che  il  direttore,  se  non  ritiene  di
irrogare la meno grave sanzione del  richiamo  e  della  ammonizione,
deve fissare la convocazione dell'accusato davanti  al  consiglio  di
disciplina ai sensi dell'art. 81, comma  4,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/1990. 
    Trattasi pertanto di sanzioni irrogate  a  fronte  di  violazioni
valutate dal Direttore prima e dal consiglio di disciplina  poi  come
di un certo rilievo e,  in  quanto  tali,  idonee  a  «macchiare»  il
percorso  trattamentale  del  detenuto  e  pertanto  ad   avere   una
ripercussione negativa sul medesimo. 
    Il vaglio  di  merito,  in  sede  di  reclamo,  comporterebbe  la
possibilita' per il Magistrato di  sorveglianza  di  approfondire  la
dinamica del fatto che ha portato alla sanzione, a ridosso della  sua
irrogazione e nel contraddittorio delle parti. 
    Trattasi di esame non  sempre  recuperabile  in  occasione  della
valutazione di altri benefici in relazione ai quali assuma  rilevanza
l'illecito disciplinare e, in primis, in sede  di  valutazione  della
liberazione anticipata. 
    Si osserva infatti che, anche in caso di tempestiva richiesta del
detenuto di concessione della liberazione anticipata, la  valutazione
della vicenda puo' intervenire a distanza di diversi mesi  dal  fatto
(basti pensare all'ipotesi in cui l'episodio si  collochi  all'inizio
del semestre), e che in ogni caso viene decisa con  la  procedura  de
plano prevista dagli articoli 54 e 69-bis, o.p. 
    10.3 Parimenti, la mancata  previsione  di  una  valutazione  nel
merito (e la non possibilita' di annullare una sanzione valutata  non
giustificata  alla  luce  di  un  approfondimento  istruttorio,   non
conforme al percorso  trattamentale  o  comunque  sproporzionata)  si
traduce in una violazione della finalita' rieducativa della  pena  ex
art. 27, comma 3, della Costituzione, che  presuppone  non  solo  una
pena proporzionata alla gravita' del  disvalore  fatto  commesso,  ma
anche  un  trattamento  penitenziario  conforme  ad  umanita'  e  che
rispetti la dignita' della persona. Un trattamento penitenziario  che
non consenta al Magistrato  di  sorveglianza  di  annullare  sanzioni
afflittive  non  adeguatamente   vagliate   nella   sussistenza   dei
presupposti di fatto, sproporzionate rispetto alla natura e  gravita'
del fatto  come  accertato,  ovvero  non  coerenti  con  il  percorso
trattamentale,  tenendo  in  debito  conto  il  comportamento  e   le
condizioni personali del  soggetto,  mina  la  fiducia  del  detenuto
nell'Amministrazione penitenziaria e  ostacola  il  suo  percorso  di
recupero sociale. 
    10.4. La questione  e'  rilevante  in  quanto  un  sindacato  nel
merito,  nel  caso  in  esame,  consentirebbe  di  valutare  il  dato
successivamente  emerso  relativo  alla  non  capienza  della  stanza
rispetto ai 6 mq (e pertanto la legittima prospettazione dei detenuti
quanto al fatto che la metratura sarebbe scesa sotto i 6 mq,  con  la
conseguente legittima  richiesta  di  rivalutare  la  decisione),  di
rivalutare e  verificare  le  effettive  modalita'  di  reazione  del
detenuto, e di valutare il profilo  dell'adeguatezza  della  sanzione
irrogata rispetto ai canoni della  proporzionalita'  e  del  percorso
individuale della persona, considerato peraltro che il  rifiuto  alla
collocazione della seconda branda proveniva da tutti i detenuti della
sezione, la maggior parte non sanzionati. 
    Il  riesame  nel  merito  consentirebbe  anche  di  valutare   la
compatibilita' della sanzione rispetto al  programma  di  trattamento
(art. 36, comma 2, o.p.). 
    Come gia' evidenziato, infatti, C. e' detenuto dal 2017,  durante
la  carcerazione  ha  sempre   tenuto   una   condotta   regolare   e
partecipativa e si trova ora nei termini per l'ammissione ai benefici
premiali. 
    Nel caso in esame e' stata  irrogata  la  sanzione  dell'E.A.R.S.
nella  massima  durata,  laddove  ben  poteva  essere  valutata   una
ammonizione ovvero una sanzione di minor durata, e/o  la  sospensione
della sanzione,  se  non  l'irrogazione  della  sanzione  meno  grave
dell'ammonizione, trattandosi queste di questioni di  merito  la  cui
valutazione e' impedita dalla normativa censurata. 
    In tali termini si provvede come da dispositivo. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  35-bis,  comma  2,  o.p.,  per
violazione degli articoli 3, 24 e 27,  comma  3,  della  Costituzione
nella parte in cui non prevede che il reclamo  di  cui  all'art.  69,
comma 6, lettera a), o.p., comporti la sospensione  della  esecuzione
della sanzione fino alla decisione del  Magistrato  di  sorveglianza,
ovvero nella parte in cui non  prevede  che  il  detenuto  che  abbia
presentato reclamo ex art. 69,  comma  6,  lettera  a),  o.p.,  possa
chiedere  in  via  d'urgenza  la  sospensione  dell'esecuzione  della
sanzione fino alla decisione del reclamo. 
    Dichiara altresi' rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69,  comma  6,
lettera a), o.p., parimenti per violazione degli articoli 3, 24 e 27,
comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche
nei  casi  di  irrogazione  della  sanzione   dell'esclusione   dalle
attivita' ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, n. 3, o.p.,  sia
consentito l'esame nel merito della sanzione disciplinare. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata all'interessato, al difensore,
al  pubblico  ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Padova, 16 aprile 2026 
 
             Il Magistrato di sorveglianza: Tecla Cesaro