Reg. ord. n. 114 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 30/04/2026
Tra: L. C.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Reclamo giurisdizionale – Omessa previsione che il reclamo di cui all’art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo – Violazione del principio di ragionevolezza a fronte di una sanzione con carattere afflittivo-punitivo irrogata dall’amministrazione penitenziaria, senza dare al detenuto la possibilità di evitare di essere sottoposto alla sanzione prima del vaglio del giudice – Disparità di trattamento rispetto alle altre sanzioni afflittive per le quali è prevista, in caso di impugnazione, la possibilità di chiedere al giudice un effetto sospensivo – Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, terzo comma.
Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Provvedimenti sui reclami dei detenuti – Omessa previsione che, anche nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin. penit., sia consentito l’esame nel merito della sanzione disciplinare – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della diversa disciplina prevista per la sanzione, di pari afflittività, dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più dieci giorni – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2026
Ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Padova nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di L. C..
Ordinamento penitenziario - Reclamo giurisdizionale - Omessa
previsione che il reclamo di cui all'art. 69, comma 6, lettera a),
ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare
dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive ex art. 39,
comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione
dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato
di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia
presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit.
(nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione da
attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni ex
art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via
d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla
decisione del reclamo.
Ordinamento penitenziario - Funzioni e provvedimenti del magistrato
di sorveglianza - Provvedimenti sui reclami dei detenuti - Omessa
previsione che anche nei casi di irrogazione della sanzione
disciplinare dell'esclusione da attivita' ricreative e sportive per
non piu' di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin.
penit., sia consentito l'esame nel merito della sanzione
disciplinare.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), artt. 35-bis, comma 2, e 69, comma 6, lettera a).
(GU n. 28 del 15-07-2026)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA
Il Magistrato di sorveglianza nel procedimento iscritto nei
confronti di L. C., nato a ... il ... detenuto presso la Casa di
reclusione di Padova in relazione alla sentenza del giudice per le
indagini preliminari di Caltagirone del 27 settembre 2018 (SIEP
2020/56), avente ad oggetto: reclamo ex art. 35-bis o.p. avverso la
sanzione disciplinare di dieci giorni di esclusione dalle attivita'
ricreative e sportive applicata dal consiglio di disciplina della
Casa di reclusione di Padova in data 10 dicembre 2025;
Visti gli atti e le informazioni acquisite;
Sentito il pubblico ministero che ha chiesto il rigetto del
reclamo e sentita la difesa che ha insistito per l'accoglimento;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile
2026, emette la seguente ordinanza.
1. Con reclamo tempestivamente presentato in data 12 dicembre
2025 L. C. chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare di
dieci giorni di esclusione dalle attivita' sportive e ricreative
(E.A.R.S.) irrogata dal consiglio di disciplina presso la Casa di
reclusione di Padova in data 10 dicembre 2025 in relazione ad un
rapporto disciplinare elevato il 24 novembre 2025 per inosservanza di
ordini.
Osservava che la sanzione gli era stata inflitta ingiustamente e
per questo mal avrebbe tollerato la sua esecuzione.
2. Trattasi di persona che sta espiando dal 6 settembre 2017 anni
trenta di reclusione in relazione ad un omicidio commesso nel ... in
... e che ha visto concesso il beneficio della liberazione anticipata
con riferimento a tutti i sedici semestri maturati e valutati fino al
5 settembre 2025, a fronte di una condotta sempre regolare e
partecipativa, con adesione alle attivita' trattamentali e al
percorso rieducativo.
A suo carico risulta un solo disciplinare risalente al 2018 per
inosservanza di ordini, sanzionato con tre giorni di E.A.R.S.
2. La sanzione in esame veniva applicata in relazione al rapporto
disciplinare elevato nei suoi confronti il 24 novembre 2025 per
«inosservanza di ordini».
2.1. Risulta dal rapporto disciplinare che in data ... il
comandante di reparto dava indicazioni per la collocazione della
seconda branda nelle camere di pernottamento della sezione VII B,
destinata ad accogliere detenuti lavoranti con pena dell'ergastolo o
fine pena lungo, in regime di trattamento intensificato, fino ad
allora collocati da soli nella stanza di pernottamento.
Dalla lettura del rapporto si evince che alla comunicazione della
decisione da parte dell'assistente coordinatore del piano,
dell'ispettrice addetta alla sorveglianza generale e del personale
addetto alla MOF, tutti i detenuti della sezione manifestavano
contrarieta' alla decisione, minacciando esplicitamente che avrebbero
attuato atteggiamenti ostruzionistici quali il mancato rientro, il
barricamento, l'autolesionismo e «tutte le forme aggressive possibili
per impedirne l'attuazione». I detenuti reclamavano il diritto di
occupare la stanza singola sostenendo che le dimensioni delle loro
camere non erano concepite per ospitare la presenza di piu' persone,
e che la presenza di un'ulteriore persona avrebbe compromesso il
percorso trattamentale.
Veniva, in particolare, segnalata la posizione di sei detenuti
che intervenivano con piu' veemenza. Tra questi L. C., che, si legge
nel verbale, «minacciava di autolesionarsi e di chiedere il suo
trasferimento immediato in Sicilia» nel caso in cui avessero montato
il secondo letto. Si legge che un altro detenuto suggeriva di mettere
la terza branda in stanze occupate da detenuti non meritevoli e che
non avevano nulla da perdere sotto il profilo del percorso
trattamentale; altro detenuto si toglieva la giacca da lavoratore
dicendo che potevano dare il suo posto ad un altro tenuto e mettere
lui in isolamento; altro detenuto rivendicava con veemenza il diritto
alla stanza singola pur essendo «oziante» altro si scagliava verso
l'ispettrice addetta alla sorveglianza generale venendo trattenuto
dai colleghi e da un altro detenuto; altro ancora minacciava di
devastare (e distruggere) gli ambienti, rendendo lo spazio non
utilizzabile e non occupabile da altre persone.
Veniva elevato il rapporto disciplinare nei confronti dei sei
detenuti per i comportamenti scorretti assunti anche se, si legge, le
proteste erano state poste in essere da tutti i detenuti della
sezione.
Non veniva dato corso alla decisione di collocare la seconda
branda.
2.2. In sede di contestazione dell'addebito e avanti il Consiglio
di disciplina C. manifestava la volonta' di proseguire il suo
percorso «tranquillo e da solo». Egli veniva quindi sanzionato con la
sanzione dell'E.A.R.S. nella durata massima di dieci giorni in
considerazione della «mancata ammissione di responsabilita' e
atteggiamento non collaborativo" al pari di tutti i cinque detenuti
che si erano opposti con maggiore veemenza all'operazione.
3. Con il reclamo agli atti e con dichiarazioni rese in udienza
L. C., precisava che la richiesta di non dar corso alla collocazione
della seconda branda era dovuto al fatto che questa avrebbe creato
una situazione di sovraffollamento in violazione dell'art. 3 CEDU, in
quanto la metratura pro capite, contrariamente a quanto sostenuto
dalla Direzione e dagli agenti, sarebbe scesa sotto i 3 mq.
3.1. Insieme ai detenuti della sezione riteneva peraltro la
richiesta ingiustificata a fronte dell'alternativa di collocare la
seconda branda, nel rispetto dei 3 mq individuali, in altre sezioni,
dove le stanze erano piu' ampie.
Piu' precisamente, C. osservava che:
la sezione ospitava detenuti con pena dell'ergastolo o pena
lunga, collocati da soli in stanze di 7 mq al lordi degli arredi, a
differenza delle altre stanze degli altri piani che misuravano circa
9 mq al lordo degli arredi;
i detenuti, inizialmente collocati nelle stanze piu' ampie
sempre da soli, avevano accettato di spostarsi nella sezione VII B
proprio per la garanzia di poter vedere assicurato l'uso esclusivo
della stanza;
il letto a castello avrebbe peraltro comportato tutta una
serie di disagi nella convivenza con il secondo detenuto, sia per la
scelta circa chi fosse destinato a salire sopra, sia per il disagio
di salire e scendere di notte.
3.2. Il detenuto, quanto alle modalita' dell'«opposizione», ha
contestato le risultanze del verbale; ha riferito che l'opposizione
si era risolta nella richiesta da parte di tutti i detenuti della
sezione di valutare la possibilita' di collocare i nuovi giunti in
altre sezioni che sapevano non essere al completo, dove le stanze
erano piu' ampie e vi era la possibilita' di inserire la seconda
branda senza violare l'art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (cosa che poi era
avvenuta, tanto che anche il successivo arrivo di venti detenuti da
altro istituto era stato risolto con la collocazione dei detenuti in
altre sezioni).
3.3. Quanto al comportamento da lui tenuto, ha negato di aver
minacciato gesti autolesivi. Ha spiegato di avere accettato di vivere
a distanza di oltre 1000 km dalla famiglia proprio per il fatto di
poter avere una stanza singola che gli consentiva non solo di
lavorare, ma anche di studiare; alla prospettiva di veder collocata
una ulteriore branda egli aveva dichiarato che avrebbe a quel punto
chiesto il trasferimento in Sicilia per riavvicinarsi ai familiari.
3.4. Il detenuto si e' lamentato delle modalita' «vessatorie» con
le quali il personale di polizia penitenziaria aveva reagito alla
richiesta di tutti i detenuti di rivalutare la decisione; vi era
stata la prospettazione di possibili ripercussioni sull'attivita'
lavorativa e comunque sul percorso trattamentale, cosa che aveva
creato uno stato di ansia a molti detenuti che si erano sentiti poco
bene ed erano quindi ricorsi alle cure del medico.
3.5. Il detenuto, in conclusione, riteneva ingiustificata
l'irrogazione di dieci giorni di E.A.R.S. per aver chiesto che non si
desse seguito ad una disposizione illegittima.
Con il reclamo chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione e
che alla stessa non venisse dato corso in quanto «... avrebbe fatto
fatica a sopportare l'esecuzione della sanzione che riteneva
ingiusta».
4. Al reclamo e' allegata missiva sottoscritta da tutti i
detenuti della sezione che chiedevano alla Magistratura di
sorveglianza di intervenire per chiarire la situazione.
Veniva chiesto, in particolare, di verificare la metratura della
stanza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione
penitenziaria, a loro risultava essere inferiore ai 6 mq, al netto
degli arredi fissi e del letto a castello.
4.1. Le successive verifiche disposte da questo Ufficio hanno
portato ad accertare che la metratura delle stanze della sezione, al
netto degli arredi fissi, e' effettivamente inferiore, anche se di
poco, ai 6 mq, sicche' la collocazione della seconda branda avrebbe
portato la metratura pro capite sotto i 3 mq.
4.2. In relazione al reclamo presentato la Direzione
dell'Istituto, con recente nota del 9.4.2026, riferisce che la
decisione di collocare la seconda branda era scaturita dall'aumento
della popolazione detenuta e che vi era la necessita' di collocare
nuovi giunti provenienti da altro istituto.
Osserva la Direzione che i conteggi metrici relativi alle
dimensioni di ciascuna camera della sezione citata sono omologhi a
quelli delle camere site al VI Piano (lato A e B), ciascuna
attualmente occupata da due detenuti con letto a castello.
Riferisce inoltre che tutte le camere (esclusa la n. 1 per i
disabili) sono uguali e vedono un significativo spazio (largo mt.
1,04 x lungo mt. 1,12) occupato dalla doccia adiacente ai servizi. La
finestra e' presente sia in doccia che in camera; l'angolo cottura
vede elettrodomestici in acciaio con piastra a induzione (a tutela
dell'incolumita' del detenuto).
Ulteriore elemento compensativo nella sezione VII B e' la vigenza
del sistema custodiale aperto a trattamento intensificato; i detenuti
che occupano le camere in questione sono impegnati in attivita'
trattamentali (prevalentemente lavoro) e possono fruire nella
medesima sezione di sala socialita', lavanderia e spazio per
telefonare dalla mattina alle ore 7.30 fino alle 19.30 senza
soluzione di continuita', avendo le camere aperte.
Osserva la Direzione che, con particolare riferimento alla
decisione di incastellare le brande anziche' posizionarle a terra,
come preferirebbero i detenuti, la scelta e' dettata dalle
indicazioni contenute nelle ordinanze della Magistratura di
sorveglianza che scomputano lo spazio occupato dalla seconda branda
ove posizionata a terra, soluzione che rende obbligata la scelta del
letto a castello.
La Direzione chiede, nel merito, di rigettare la domanda del
ricorrente per infondatezza delle doglianze denunciate, «non
potendosi riscontrare violazione alcuna delle disposizioni previste
dalla legge n. 354/1975 e successive modificazioni ed integrazioni
e/o da altre normative concernenti il trattamento penitenziario e
rieducativo delle persone sottoposte a privazione della liberta'».
5. Sentito in udienza, C. si e' lamentato di aver gia' visto
eseguita la sanzione dell'esclusione dalle attivita' ricreative e
sportive, nonostante il reclamo presentato nell'immediatezza.
Ha comunque insistito per l'annullamento della sanzione che
ritiene non giustificata ribadendo di essersi opposto con modalita'
non inadeguate ad una richiesta «illegittima» al pari dei suoi
compagni non sanzionati.
6. In punto di diritto si osserva innanzitutto che la sanzione e'
gia' stata eseguita nonostante il reclamo immediatamente presentato
dal detenuto nel rispetto della normativa vigente, che non prevede
che il reclamo avverso una sanzione disciplinare ex art. 69, comma 6,
lettera a), o.p. comporti un effetto sospensivo.
Cio' riguarda tutte le sanzioni elencate nell'art. 39, comma 1,
o.p., non solo le meno gravi del richiamo e dell'ammonizione (che non
necessitano di un momento di esecuzione e il cui annullamento e'
idoneo ad eliminare le conseguenze della sanzione irrogata), ma anche
di quelle che incidono sulla liberta' personale del detenuto con
particolare afflittivita', quali l'esclusione dalle attivita'
ricreative e sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria
aperta e l'esclusione dalle attivita' in comune.
Rimane comunque l'interesse al reclamo posto che la sanzione, di
una certa entita', e' comunque idonea a «macchiare» il percorso
detentivo e ad avere una possibile incidenza, da un lato, negli esiti
dell'osservazione scientifica della personalita' da parte dell'equipe
di osservazione e trattamento, e dall'altro nella valutazione da
parte della Magistratura di sorveglianza della liberazione anticipata
e dei benefici premiali (permessi premio e misure alternative).
7. Quanto alle ulteriori doglianze, si osserva che il reclamo
presentato dal detenuto e, a ben vedere, gli stessi rilievi svolti
dalla Direzione, mirano ad una rivalutazione nel merito della vicenda
che ha originato la sanzione; valutazione che, nel caso di
irrogazione di sanzione disciplinare dell'E.A.R.S., non e'
consentita.
L'art. 69, comma 6, lettera a), o.p. consente infatti
l'ampliamento della cognizione del Magistrato anche al merito del
rapporto disciplinare unicamente nei casi di irrogazione delle
sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attivita' in comune.
Nel caso di irrogazione della sanzione dell'esclusione dalle
attivita' ricreative e sportive possono essere valutati unicamente
vizi formali afferenti alla procedura (la costituzione e la
competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti
e la facolta' di discolpa) ovvero relativi alla sussistenza delle
condizioni di esercizio del potere disciplinare.
Dagli atti acquisiti risulta che la sanzione e' stata
correttamente irrogata dal Consiglio di disciplina, previa formale
contestazione degli addebiti, a causa di una violazione prevista
dalla legge o dal regolamento, motivo per cui non sono ravvisabili
censure nel provvedimento adottato, nemmeno allegate.
Quanto alle condizioni di esercizio del potere disciplinare
(inosservanza degli ordini e delle prescrizioni), le stesse risultano
sussistenti solo per il fatto che i detenuti, tra i quali anche C.,
si opponevano alla decisione della Direzione di procedere alla
collocazione della branda supplettiva nelle stanze, tanto che veniva
prospettata l'interruzione di pubblico servizio.
Non puo' infatti ritenersi che l'eventuale situazione di
sovraffollamento che sarebbe scaturito dalla collocazione della
seconda branda, con possibile violazione dell'art. 3 CEDU, possa di
per se' sola scriminare ed escludere in radice la rilevanza
disciplinare del rifiuto di eseguire un ordine motivato con la
situazione di necessita' di dover provvedere all'allocazione di
detenuti provenienti da altro istituto.
I rimedi a disposizione dei detenuti, al riguardo, sono quelli
preventivi e compensativi previsti rispettivamente dall'art. 35-bis
o.p. e dall'art. 35-ter o.p.
7. Il reclamo in esame, pertanto, andrebbe dichiarato
inammissibile non essendo consentito un esame nel merito delle
doglianze esposte dal detenuto (ma anche dalla Direzione), che
afferiscono al merito della sanzione disciplinare (riesame della
natura e gravita' del fatto, valutazione della proporzionalita' della
sanzione rispetto alla vicenda, al comportamento della persona e alle
condizioni personali).
8. Il Magistrato di sorveglianza dubita peraltro della
legittimita' costituzionale della normativa, come sopra ricostruita,
sotto due profili.
9. Innanzitutto questo Magistrato di sorveglianza dubita della
legittimita' costituzionale della normativa vigente nella parte in
cui non prevede, in caso di presentazione di reclamo avverso una
sanzione disciplinare, un meccanismo che impedisca, eventualmente su
richiesta del detenuto stesso, l'esecuzione delle sanzioni
disciplinari «afflittive» che incidono sul programma trattamentale
(esclusione dalle attivita' ricreative e sportive, isolamento durante
la permanenza all'aria aperta ed esclusione dalle attivita' in
comune, prima del vaglio del Magistrato di sorveglianza.
Si osserva che la sanzione dell'E.A.R.S. comporta la sospensione
da tutte le attivita' ricreative (in particolare la frequentazione
della saletta socialita') e sportive (in particolare l'accesso alla
palestra e alle altre attivita' sportive svolte all'esterno
all'aperto) che, in un contesto di esecuzione penale detentiva
caratterizzata da criticita' quanto alle risorse strutturali e
personali e dalla carenza di offerta lavorativa, rappresentano
comunque una parte importante del programma trattamentale con cui si
attua la funzione rieducativa della pena.
La mancata previsione di un effetto sospensivo derivante dalla
presentazione del reclamo tempestivo vanifica all'evidenza
l'annullamento della sanzione, che non offrirebbe alcun rimedio
rispetto alle conseguenze dell'esecuzione della sanzione illegittima.
L'art. 35-bis, comma 2 o.p., testualmente recita: «Il reclamo di
cui all'art. 69, comma 6, lettera a), o.p., e' proposto nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento».
Questo Magistrato dubita pertanto della legittimita'
costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24 e 27 comma 3 Cost.,
dell'art. 35-bis, comma 2. o.p. ora richiamato, nella parte in cui
non prevede, nel caso in cui il detenuto presenti reclamo, la
sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare dell'E.A.R.S.
fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza, o almeno la
possibilita' per il detenuto di chiedere in via d'urgenza e cautelare
la sospensione dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del
reclamo.
9.1 La mancata previsione dell'effetto sospensivo sembra porsi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto due profili.
Innanzitutto, si evidenzia l'irragionevolezza di un sistema che
appresta un rimedio giurisdizionale, a fronte di una sanzione con
carattere afflittivo-punitivo irrogata dall'Amministrazione
penitenziaria, senza dare al detenuto la possibilita' di evitare di
essere sottoposto alla sanzione stessa prima del vaglio del Giudice.
L'annullamento della sanzione, che conserva efficacia sotto altri
aspetti, non esplica il suo naturale effetto principale, che consiste
nell'impedire che la persona subisca gli effetti dell'esecuzione
della sanzione, effetti invero irreversibili, ne' peraltro sono
previsti meccanismi compensativi rispetto all'esecuzione della
sanzione che venga successivamente annullata perche' illegittima.
In secondo luogo, si evidenzia la disparita' di trattamento
rispetto alle altre sanzioni «afflittive» per le quali e' prevista,
in caso di impugnazione, la possibilita' di chiedere un effetto
sospensivo al giudice chiamato a decidere (Giudice di pace, Giudice
civile e T.A.R.), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5,
decreto-legge 150 del 2011, 21-quater, legge 241/1990, 55 e 56,
decreto legislativo 2010, n. 14.
Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, vi e' peraltro la
peculiarita' che dall'accoglimento dell'impugnazione, che porta
all'annullamento della sanzione, deriva la possibilita' per la
persona sanzionata di recuperare la somma versata, circostanza non
possibile nel caso in esame, che vede il detenuto irrimediabilmente
sottoposto ad una sanzione che interferisce con il percorso
trattamentale sospendendolo dalle attivita' ricreative e sportive
fino a dieci giorni.
9.2. Oltre alla irragionevolezza di un meccanismo che consente
all'Amministrazione penitenziaria di eseguire la sanzione siffatta
prima del vaglio di una autorita' Giudiziaria (e contestualmente al
Magistrato di verificare la legittimita' di una sanzione gia'
eseguita), la mancata previsione di un effetto sospensivo
dell'esecuzione della sanzione disciplinare (o comunque della
possibilita' per il Magistrato di sorveglianza di sospendere
l'esecuzione) si pone in contrasto con il principio di effettivita'
del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) che esige, per
essere tale, che la decisione dell'autorita' giudiziaria chiamata a
valutarne la legittimita' non sia inutile quanto all'effetto
principale di evitare al detenuto di sottostare ad una sanzione
illegittima.
9.3. L'esecuzione di una sanzione che viene successivamente
dichiarata illegittima, anche se solo dal punto di vista
disciplinare, si pone peraltro in contrasto con la finalita'
rieducativa della pena prevista dall'art. 27, comma 3, della
Costituzione, in quanto mortifica il detenuto.
9.4. La questione si ritiene rilevante nonostante il detenuto sia
gia' stato sottoposto alla sanzione in quanto i tempi fisiologici
necessari per proporre reclamo e quindi instaurare il contraddittorio
(il termine di dieci giorni per la fissazione dell'udienza)
impediscono di fatto di sollevare la questione a sanzione ancora da
eseguire.
La rilevanza sta nel fatto che il detenuto avrebbe avuto la
possibilita' di presentarsi oggi a sanzione ancora da eseguire con
conseguente possibilita', in caso di accoglimento del reclamo, di non
essere sottoposto ad una sanzione valutata illegittima.
La questione e' ancor piu' rilevante in caso di accoglimento
della successiva questione di legittimita' costituzionale che, nel
consentire un esame nel merito del provvedimento reclamato, potrebbe
vedere accolto il reclamo anche se solo sotto il profilo della
sproporzionalita' della sanzione irrogata.
Non appare possibile una interpretazione costituzionalmente
orientata nella normativa in materia che porti a ritenere immanente
nel sistema un effetto sospensivo o anche solo il potere del
Magistrato di sorveglianza di sospendere in via cautelare la
sanzione, ostandosi l'assenza di qualsiasi riferimento normativo
invece presente nella disciplina delle sanzioni amministrative.
10. In secondo luogo, e in ogni caso, il Magistrato di
sorveglianza dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69,
comma 6, lettera a), o.p., parimenti per violazione degli articoli 3,
24 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede
che nei casi di irrogazione della sanzione dell'E.A.R.S., ex art. 39,
comma 1,, n. 3, o.p., sia consentito l'esame nel merito, come invece
previsto espressamente nel caso di irrogazione della sanzione
dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e di E.A.C. ex
art. 39, comma 1, n. 4 e 5, o.p.
L'esame nel merito, si osserva, consente non solo di rivalutare
concretamente, anche eventualmente alla luce di approfondimenti
istruttori successivi o ulteriori, la sussistenza dei presupposti
dell'illecito disciplinare, ma anche la proporzionalita' della
sanzione rispetto alla natura e alla gravita' dell'illecito, al
comportamento e alla personalita' del detenuto (art. 38, comma 3,
o.p.) e la compatibilita' della sanzione rispetto al programma di
trattamento (art. 36, comma 2. o.p.).
10.1. Ed invero, quanto alla violazione dell'art. 3 della
Costituzione, appare irragionevole che la sanzione dell'esclusione
dalle attivita' ricreative e sportive, che ha una incidenza
significativa sulla vita quotidiana del detenuto e incide sul suo
percorso trattamentale, sia assoggettata, quanto ai limiti del
sindacato consentito all'autorita' giudiziaria, alla sanzione del
richiamo e dell'ammonizione, che di per se' non interferiscono con il
programma trattamentale in corso, e non invece alle piu' gravi
sanzioni dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per
non piu' di dieci giorni) e dell'esclusione elle attivita' in comune.
L'irragionevolezza riguarda in particolare la diversa disciplina
prevista per la sanzione dell'isolamento durante la permanenza
all'aria aperta per non piu' di dieci giorni (rispetto alla quale,
come evidenziato, e' consentito un sindacato pieno, anche di merito)
che, a ben vedere, presenta un profilo di afflittivita' non
significativamente superiore rispetto alla esclusione dalle attivita'
ricreative e sportive per dieci giorni.
Nel primo caso al detenuto e' impedito solo di andare ai passeggi
insieme agli altri detenuti (e potra' dunque svolgere passeggi
«riservati») mentre nel secondo caso al detenuto sono inibite tutte
le attivita' ricreative e sportive, anche quelle svolte insieme agli
altri detenuti (mentre gli saranno consentite le attivita' lavorative
e di studio).
Entrambe le sanzioni incidono dunque su momenti di socialita'
importanti per il detenuto, anche se diversi.
Non si comprende allora come per la sanzione dell'isolamento sia
previsto un esame nel merito escluso invece per l'E.A.R.S., che ha
una afflittivita' a ben vedere del tutto analoga.
10.2. La mancata previsione di un sindacato di merito pone un
problema di violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto
limita eccessivamente il diritto di difesa in presenza di una
sanzione di carattere punitivo che, per il resto, e' assoggettata al
principio di tipizzazione dell'illecito ed e' riservata a violazioni
valutate significative in termini di gravita' dal direttore
dell'istituto.
Ed invero, e' previsto che il direttore, se non ritiene di
irrogare la meno grave sanzione del richiamo e della ammonizione,
deve fissare la convocazione dell'accusato davanti al consiglio di
disciplina ai sensi dell'art. 81, comma 4, decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/1990.
Trattasi pertanto di sanzioni irrogate a fronte di violazioni
valutate dal Direttore prima e dal consiglio di disciplina poi come
di un certo rilievo e, in quanto tali, idonee a «macchiare» il
percorso trattamentale del detenuto e pertanto ad avere una
ripercussione negativa sul medesimo.
Il vaglio di merito, in sede di reclamo, comporterebbe la
possibilita' per il Magistrato di sorveglianza di approfondire la
dinamica del fatto che ha portato alla sanzione, a ridosso della sua
irrogazione e nel contraddittorio delle parti.
Trattasi di esame non sempre recuperabile in occasione della
valutazione di altri benefici in relazione ai quali assuma rilevanza
l'illecito disciplinare e, in primis, in sede di valutazione della
liberazione anticipata.
Si osserva infatti che, anche in caso di tempestiva richiesta del
detenuto di concessione della liberazione anticipata, la valutazione
della vicenda puo' intervenire a distanza di diversi mesi dal fatto
(basti pensare all'ipotesi in cui l'episodio si collochi all'inizio
del semestre), e che in ogni caso viene decisa con la procedura de
plano prevista dagli articoli 54 e 69-bis, o.p.
10.3 Parimenti, la mancata previsione di una valutazione nel
merito (e la non possibilita' di annullare una sanzione valutata non
giustificata alla luce di un approfondimento istruttorio, non
conforme al percorso trattamentale o comunque sproporzionata) si
traduce in una violazione della finalita' rieducativa della pena ex
art. 27, comma 3, della Costituzione, che presuppone non solo una
pena proporzionata alla gravita' del disvalore fatto commesso, ma
anche un trattamento penitenziario conforme ad umanita' e che
rispetti la dignita' della persona. Un trattamento penitenziario che
non consenta al Magistrato di sorveglianza di annullare sanzioni
afflittive non adeguatamente vagliate nella sussistenza dei
presupposti di fatto, sproporzionate rispetto alla natura e gravita'
del fatto come accertato, ovvero non coerenti con il percorso
trattamentale, tenendo in debito conto il comportamento e le
condizioni personali del soggetto, mina la fiducia del detenuto
nell'Amministrazione penitenziaria e ostacola il suo percorso di
recupero sociale.
10.4. La questione e' rilevante in quanto un sindacato nel
merito, nel caso in esame, consentirebbe di valutare il dato
successivamente emerso relativo alla non capienza della stanza
rispetto ai 6 mq (e pertanto la legittima prospettazione dei detenuti
quanto al fatto che la metratura sarebbe scesa sotto i 6 mq, con la
conseguente legittima richiesta di rivalutare la decisione), di
rivalutare e verificare le effettive modalita' di reazione del
detenuto, e di valutare il profilo dell'adeguatezza della sanzione
irrogata rispetto ai canoni della proporzionalita' e del percorso
individuale della persona, considerato peraltro che il rifiuto alla
collocazione della seconda branda proveniva da tutti i detenuti della
sezione, la maggior parte non sanzionati.
Il riesame nel merito consentirebbe anche di valutare la
compatibilita' della sanzione rispetto al programma di trattamento
(art. 36, comma 2, o.p.).
Come gia' evidenziato, infatti, C. e' detenuto dal 2017, durante
la carcerazione ha sempre tenuto una condotta regolare e
partecipativa e si trova ora nei termini per l'ammissione ai benefici
premiali.
Nel caso in esame e' stata irrogata la sanzione dell'E.A.R.S.
nella massima durata, laddove ben poteva essere valutata una
ammonizione ovvero una sanzione di minor durata, e/o la sospensione
della sanzione, se non l'irrogazione della sanzione meno grave
dell'ammonizione, trattandosi queste di questioni di merito la cui
valutazione e' impedita dalla normativa censurata.
In tali termini si provvede come da dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 35-bis, comma 2, o.p., per
violazione degli articoli 3, 24 e 27, comma 3, della Costituzione
nella parte in cui non prevede che il reclamo di cui all'art. 69,
comma 6, lettera a), o.p., comporti la sospensione della esecuzione
della sanzione fino alla decisione del Magistrato di sorveglianza,
ovvero nella parte in cui non prevede che il detenuto che abbia
presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), o.p., possa
chiedere in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione della
sanzione fino alla decisione del reclamo.
Dichiara altresi' rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6,
lettera a), o.p., parimenti per violazione degli articoli 3, 24 e 27,
comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche
nei casi di irrogazione della sanzione dell'esclusione dalle
attivita' ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, n. 3, o.p., sia
consentito l'esame nel merito della sanzione disciplinare.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata all'interessato, al difensore,
al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Padova, 16 aprile 2026
Il Magistrato di sorveglianza: Tecla Cesaro