Reg. ord. n. 114 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 30/04/2026
Tra: L. C.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Reclamo giurisdizionale – Omessa previsione che il reclamo di cui all’art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) comporti la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, ovvero omessa previsione che il detenuto che abbia presentato reclamo ex art. 69, comma 6, lettera a), ordin. penit. (nella specie, avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni ex art. 39, comma 1, numero 3, ordin. penit.) possa chiedere in via d’urgenza la sospensione dell’esecuzione della sanzione fino alla decisione del reclamo – Violazione del principio di ragionevolezza a fronte di una sanzione con carattere afflittivo-punitivo irrogata dall’amministrazione penitenziaria, senza dare al detenuto la possibilità di evitare di essere sottoposto alla sanzione prima del vaglio del giudice – Disparità di trattamento rispetto alle altre sanzioni afflittive per le quali è prevista, in caso di impugnazione, la possibilità di chiedere al giudice un effetto sospensivo – Contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, terzo comma.
Ordinamento penitenziario – Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza – Provvedimenti sui reclami dei detenuti – Omessa previsione che, anche nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare dell’esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, ex art. 39, comma 1, numero 3), ordin. penit., sia consentito l’esame nel merito della sanzione disciplinare – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della diversa disciplina prevista per la sanzione, di pari afflittività, dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più dieci giorni – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, terzo comma.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 27 Co. 3