Reg. ord. n. 113 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28
Ordinanza del Tribunale di Brescia del 20/03/2026
Tra: M. R.
Oggetto:
Reati e pene – Reato di pornografia minorile – Concorso di circostanze – Circostanze aggravanti – Denunciata previsione che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla Sezione I, Capo III, Titolo XII, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti, pertanto vietando il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe previste dal codice penale nel predetto Capo, Sezione II, agli artt. 609-bis (violenza sessuale) e 609-quater (atti sessuali con minorenne) – Violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di individualizzazione e della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2026
Ordinanza del 20 marzo 2026 del Tribunale di Brescia nel procedimento
penale a carico di M. R..
Reati e pene - Reato di pornografia minorile - Concorso di
circostanze - Circostanze aggravanti - Denunciata previsione che le
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e
114 cod. pen., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui
alla Sezione I, Capo III, Titolo XII, del codice penale, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste
e le diminuzioni di pena operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti,
pertanto vietando il giudizio di bilanciamento con le circostanze
attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
- Codice penale, art. 602-ter, ultimo comma.
(GU n. 28 del 15-07-2026)
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione GIP GUP
Il giudice per le indagini preliminari nella persona della
dott.ssa Gaia Sorrentino.
Nel procedimento a carico di: R. M., in atti generalizzato,
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Boccia del Foro di Milano; nel
corso della udienza del 20 marzo 2026, alla presenza delle parti, ha
pronunciato la seguente ordinanza.
Ritiene questo giudice che vi siano i presupposti per sollevare,
ex officio, ai sensi dell'art. 23, comma I, II e III, legge n.
87/1953, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
602-ter, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede,
con precipuo riferimento all'art. 600-ter del codice penale, che le
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale, concorrenti con le circostanze aggravanti di
cui alla sezione, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena operano sulla
quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti, pertanto vietando il giudizio di bilanciamento
con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice
penale. Si reputa, invero, che il combinato disposto citato sia
contrario agli articoli 3 e 21 della Carta costituzionale, con
riferimento ai principi di proporzionalita' e ragionevolezza (di cui
all'art. 3 della Costituzione), oltre che del principio di
rieducazione della pena (di cui all'art. 27, comma 1 e 3, della
Costituzione), per i motivi di seguito esposti.
1. Quanto alla rilevanza della questione, necessario brevemente
sintetizzare la vicenda processuale che vede coinvolto l'imputato.
Con provvedimento pervenuto in data 28 novembre 2024, il pubblico
ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, in
quanto gravato dalle contestazioni di cui agli articoli 81, comma 2,
600-ter, comma 1, 602-ter, comma 5 e 7 del codice penale (capo 1);
81, comma 2, 609-bis, comma 1 e 2, 609-ter, comma 1, n. 5) e comma 2,
codice penale (capo 2); 81, comma 2, 609-quinquies, comma 2, 61 n. 2,
del codice penale (capo 3); 600-quater, comma 1 e comma 2, del codice
penale (capo 4).
Quanto alla condotta di pornografia minorile di cui al capo 1),
viene contestato all'imputato di avere, in esecuzione del medesimo
disegno criminoso, dopo avere instaurato via video-chat con
numerosissimi minori degli anni diciotto (e in diverse occasioni
anche minori degli anni sedici), utilizzando gli stessi, prodotto
materiale pedopomografico, adoperando la funzione «registrazione
schermo», presente sul proprio dispositivo cellulare, in tal modo
realizzando registrazioni delle videochiamate a contenuto sessuale
esplicito e producendo 3.319 video e 5 immagini pedopomografiche.
Condotta aggravata, ai sensi dell'art. 602-ter, commi 5 e 7, del
codice penale, dall'avere commesso il fatto nei confronti di minori
degli anni sedici, nonche' nei confronti di piu' di tre persone.
Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, nel corso
dell'udienza preliminare, ha chiesto la definizione del processo con
rito abbreviato, ai sensi dell'art. 438 del codice di procedura
penale, previa produzione di documentazione attinente al percorso
psicologico intrapreso dall'imputato; al risarcimento del danno nei
confronti dell'unica persona offesa effettivamente individuata (non
costituitasi parte civile), con riferimento al capo 2)
dell'imputazione, nonche' al versamento della somma di 1.500,00 euro
in favore di un'associazione impegnata nel contrasto al fenomeno di
abusi sessuali sui minori e dedita al sostegno delle vittime.
All'udienza del 27 febbraio 2026, il giudice invitava le parti
alla discussione e, all'esito, rinviava l'udienza per eventuali
repliche. All'odierna udienza, il giudice dava lettura della presente
ordinanza, ritenendo la questione pregiudiziale rispetto alla
decisione.
Qualora l'ipotesi accusatoria venisse confermata, in punto di
fatto e di diritto, sulla base delle contestazioni cristallizzate nei
capi di imputazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 63/2022,
al periodo 2 del «considerato in diritto», con riferimento al vaglio
del requisito, sulla base delle contestazioni di cui
all'incolpazione), la pena minima, cui questo giudice dovrebbe fare
riferimento, nella commisurazione della pena, ai seni dell'art. 133
del codice penale, individuato il reato piu' grave nel delitto di cui
al capo 1), sarebbe quella di anni sei di reclusione ed euro 24.000
di multa, aumentata dalla meta' a due terzi per essere il fatto
commesso in danno di un minore degli anni sedici sia per essere stato
il fatto commesso ai danni di piu' di tre persone, per una pena
minima ipotizzabile, quindi, tra i nove e i dieci anni, salvo il
disposto di cui all'art. 63, comma 4, del codice penale, quanto
all'ulteriore aumento, in presenza di due aggravanti a effetto
speciale.
Anche attestandosi al minimo edittale dovrebbero, poi, innestarsi
i successivi calcoli, relativi alla continuazione ex art. 81 del
codice penale interna e con riferimento alle ulteriori fattispecie di
reato.
Alla luce delle risultanze probatorie - trattandosi di rito
abbreviato e in mancanza, peraltro, di contestazioni difensive sul
punto - appare corretta la qualificazione giuridica del fatto, per
quanto qui rileva, con riferimento al capo 1) dell'imputazione (salvo
le precisazioni di seguito formulate con riferimento alla richiesta
difensiva di riconoscere l'attenuante della lieve entita' del fatto).
2. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, e con
riferimento ai parametri costituzionali gia' evocati (si e' detto,
articoli 3 e 27 della Costituzione), si osserva quanto segue.
Risultano, nel caso che occupa, contestate due aggravanti di cui
all'art. 602-ter del codice penale, in relazione alle quali non e'
possibile operare un bilanciamento, ne' in termini di prevalenza, ma
neppure in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti di
cui all'art. 62-bis del codice penale.
2.1. Invero, nel caso che occupa, il riconoscimento delle
attenuanti in parola e' stato sollecitato sia dal pubblico ministero
che dalla difesa. Le circostanze di cui all'art. 62-bis del codice
penale appaiono concedibili, secondo la valutazione propria di questa
sede, considerati: la corretta e leale condotta processuale assunta
dall'imputato nel corso del procedimento, avendo egli chiesto di
essere sentito dal pubblico ministero, in fase di indagini
preliminari, ammettendo interamente gli addebiti e descrivendo
dettagliatamente le proprie condizioni di vita familiari e personali,
rievocando anche momenti traumatici della sua vita che hanno attinto
la sfera sessuale. Egli si e' spontaneamente rivolto, in seguito al
primo contatto, in sede di perquisizione e sequestro dei dispositivi
informatici, con l'autorita' giudiziaria al CPM della citta' per
intraprendere un percorso trattamentale ai fini della comprensione
dei motivi che lo avrebbero condotto alla realizzazione delle plurime
condotte di reato, avendo effettivamente proseguito un percorso
presso una psichiatria e poi presso uno psicoterapeuta, di cui le
produzioni difensive danno conto.
Al contempo, l'imputato si e' prodigato per risarcire la persona
offesa individuata nelle sue generalita' (stante la difficolta' di
associare gli ulteriori nickname a persone compiutamente
identificate), nonche' ha versato una significativa somma di denaro a
un'associazione operante per la sensibilizzazione e per la tutela
delle vittime di abusi, mostrando un contegno genuinamente
resipiscente.
Deve, incidentalmente, evidenziarsi che tutte le condotte
realizzate e oggetto di contestazione hanno avuto luogo
esclusivamente nell'ambiente virtuale, non essendovi stati mai
contatti fisici e diretti con le vittime al di fuori dei canali
informatici.
2.2. Si esclude che il fatto, per come correttamente contestato,
possa essere ascritto alla fattispecie di lieve entita', nei termini
precisati, da ultimo, dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 91
del 16 aprile 2024, depositata il 20 maggio 2024.
Sono ostativi al riconoscimento della fattispecie di lieve
entita': il significativo numero di minori coinvolti; la tenera eta'
delle vittime (per come evincibile dal contenuto dei messaggi e dalle
immagini e video, disaminati nella consulenza tecnica del pubblico
ministero, che riguardano e ritraggono chiaramente minorenni), tale
da giustificare la contestata aggravante. Al contempo, significativo
e non minimo e' il numero dei file ottenuti (oltre 3.300) secondo le
modalita' descritte e la reiterazione, per un significativo lasso di
tempo delle condotte (per come appurato nella consulenza tecnica).
Parimenti, osta la significativa differenza di eta' tra l'autore del
fatto (classe 1973) e le giovani vittime, nonche' le modalita'
decettive con le quali egli ha dissimulato la propria eta' e convinto
le vittime a realizzare il materiale. Il fatto, peraltro, si colloca
in un contesto in cui, l'imputato ha fatto ricorso anche a condotte
minacciose per ottenere la realizzazione degli atti sessuali, nel
contesto virtuale, da parte di alcune delle minorenni coinvolte (cfr.
capo 2).
Circostanze, in punto di diritto e di fatto, che escludono la
possibilita' di accogliere la richiesta difensiva di riconoscere la
suddetta attenuante.
Al contempo, non appare applicabile l'attenuante di cui all'art.
62, n. 6, del codice penale, non potendo ritenersi che le condotte,
pure apprezzabili, realizzate dall'imputato, abbiano avuto un
effettivo e globale effetto riparatorio, tenuto conto della
pluralita' delle vittime coinvolte e del marcato disvalore dei fatti
realizzati. Ad ogni buon conto, anche detta attenuante non sarebbe
suscettibile di bilanciamento.
Ne', del resto, nel caso che occupa sono concretamente
applicabili le circostanze attenuanti di cui agli articoli 98 e 114
del codice penale, richiamate nell'art. 602-ter del codice penale.
2.3. Tanto premesso, deve osservarsi, come evidenziato, da
ultimo, anche nella sentenza della Corte costituzionale, n. 91 del 16
aprile 2024, l'art. 600-ter del codice penale contempla una
pluralita' eterogenea di condotte, volte senz'altro a tutelare le
vittime anche a fronte dei mutamenti del contesto tecnologico e della
perniciosa diffusione di condotte del tipo di quelle oggetto del
procedimento mediante il web.
Nondimeno, si evidenzia che il necessario ampliamento dell'ambito
di applicazione, per le finalita' di prevenzione del reato,
richiederebbe una «valvola di sicurezza», che, fermo il minimo
edittale elevato che il legislatore, nella sua discrezionalita', ha
voluto porre, consenta al giudice di graduare e adeguare
concretamente la pena da irrogare al fatto oggetto del giudizio, al
fine di assicurare la proporzionalita' della sanzione e la finalita'
rieducativa della stessa.
Si profila, pertanto, la violazione dei principi di cui agli
articoli 3 e 27 della Costituzione, con riguardo al contrasto del
trattamento sanzionatorio con i principio di uguaglianza,
proporzionalita' e di necessaria finalizzazione rieducativa della
pena per i motivi di seguito esposti.
2.3.1. Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, si
evidenzia che, nel composito quadro dei delitti di cui al Capo III,
Sezione I, del Titolo XII (delitti contro la persona) del codice
penale, primario appare l'obiettivo di una quanto piu' ampia e
significativa tutela della personalita' individuale, soprattutto dei
soggetti minorenni; appare, nondimeno, irragionevole il trattamento
previsto per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale,
come, nel caso di specie, realizzato mediante modalita' informatiche
e virtuali, rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, nel
medesimo Capo, alla Sezione II, per fattispecie che, per beni attinti
e per gravita', appaiono assimilabili a quello oggetto di scrutinio,
quali l'art. 609-bis del codice penale, quanto per l'art. 609-quater
del codice penale.
Invero, a parita' di bena base, pari a sei anni di reclusione, il
delitto di violenza sessuale, anche in caso di condotta ai danni del
soggetto minorenne, consente, in astratto e salva la necessaria
valutazione del caso concreto, il bilanciamento dell'attenuante della
minore gravita' del fatto, di cui al comma 3 dell'art. 609-bis del
codice penale [cfr., ex multis, Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 8735
del 24 novembre 2022 Ud. (dep. 1° marzo 2023) Rv. 284203 - 01: «In
tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento
dell'attenuante di minore gravita' di cui all'art. 609-quater, comma
quinto, del codice penale, e' necessaria una valutazione globale del
fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalita' esecutive, il
grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche
e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'eta', mentre,
ai fini del suo diniego, e' sufficiente la presenza anche di un solo
elemento di conclamata gravita'.»].
Non e' precluso, altresi', il bilanciamento delle circostanze
attenuanti con le aggravanti di cui all'art. 609-ter del codice
penale, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1, n.
5), nonche' di cui all'ultimo comma, per la commissione di reati ai
danni di soggetto minorenne, con dosimetria della pena perimetrabile
in relazione all'effettiva eta' della vittima.
Analoghe considerazioni valgono per il trattamento sanzionatorio
previsto per l'art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con
minorenni), in relazione al quale parimenti sussistono ipotesi di
minore gravita' e non vi e' divieto di bilanciamento delle
circostanze attenuanti.
Sussiste, invero, per il giudice comune, la necessita' di
bilanciare, in primo luogo, la particolare ampiezza della fattispecie
del reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, non
circostanziato - fattispecie che gia' accomuna condotte marcatamente
diverse (assimilando, invero, l'utilizzo e la realizzazione di
esibizioni o spettacoli all'ipotesi di reclutamento o induzione di
minori a partecipare a esibizioni o spettacoli anche al fine di trame
profitto all'ipotesi, a quella di produzione di materiale
pornografico), con il trattamento sanzionatorio derivante dal divieto
di bilanciamento.
E' noto, invero, che le valutazioni discrezionali di dosimetria
della pena spettano anzitutto al legislatore; nondimeno, per come
anche di recente affermato, non sussistono ostacoli all'intervento
della Corte costituzionale, quando le scelte sanzionatorie adottate
dal primo si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli
e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni,
anche alternative tra loro, che siano tali da «ricondurre a coerenza
le scelte gia' delineate a tutela di un determinato bene giuridico,
procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di
ingiustificabili incongruenze» (cfr. sentenza n. 236/2016 e n.
233/2018).
Appare, altresi', necessario evidenziare che l'art. 602-ter, ult.
comma, del codice penale, impone una c.d. blindatura totale delle
aggravanti previste, precludendo, quindi, anche il giudizio di
equivalenza con le circostanze attenuanti. Non si ignora che, anche
con una recente pronuncia, n. 3 del 20 gennaio 2026, la Corte
costituzionale ha ritenuto non fondata analoga questione inerente
all'art. 628, comma, 5 del codice penale, riconoscendo il potere
discrezionale del legislatore nell'individuare trattamenti
sanzionatori deteriori per condotte di particolare allarme sociale,
quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni
costituzionalmente tutelati di alto e indubitabile valore.
Nondimeno, nel caso di specie, si ravvisa una irragionevole
disparita' di trattamento, per effetto della preclusione del
bilanciamento delle circostanze attenuanti con le ravvisate
circostanze aggravanti, rispetto a fattispecie di similare (se non
maggiore) disvalore sociale e seriamente lesive dell'integrita'
psico-fisica e della liberta' sessuale di soggetti minorenni, in
relazione alle quali, tuttavia, per effetto dell'operativita' del
bilanciamento di cui all'art. 69 del codice penale e' consentita
un'effettiva modulazione della pena.
2.3.2. Quanto alla violazione dell'art. 27 della Costituzione, si
evidenzia che, come noto e affermato dalla Corte costituzionale, i
principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione, «esigono di
contenere la privazione della liberta' e la sofferenza inflitta alla
persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di
favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e
reinserimento sociale» (sent. n. 179/2017), in vista del «progressivo
reinserimento armonico della persona nella societa', che costituisce
l'essenza della finalita' rieducativa» della pena (sent. n.
149/2018).
Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai
principi costituzionali e', dunque, di ostacolo «l'espiazione di una
pena oggettivamente non proporzionata alla gravita' del fatto,
quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente
vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo
verso cui obbligatoriamente deve tendere» (sent. n. 40/2019).
Come da ultimo rammentato anche dalla sentenza n. 151 del 22
settembre 2025, invero, il principio di proporzionalita' «esige in
via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al
concreto contenuto di offensivita' del fatto di reato per gli
interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal
fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018».
E', pertanto, in secondo luogo, compito precipuo del giudice di
merito potere valorizzare situazioni sopravvenute rispetto al fatto
di reato, inerenti alla persona dell'autore e indicative di una sua
minore pericolosita', anche in ragione delle iniziative intraprese
nel corso del procedimento medesimo, che siano, peraltro, in grado se
non di neutralizzare, quantomeno di attenuare il rischio di
recidivanza, nella realizzazione della piena finalita' rieducativa
della pena.
Tale operazione ermeneutica, tuttavia, appare, allo stato,
preclusa con riferimento alla ipotesi oggetto di giudizio, in quanto
il divieto di bilanciamento, nei termini stringenti di cui all'art.
602-ter del codice penale, impedisce l'individualizzazione della pena
e comporta il concreto di rischio di inflizione di una pena che, in
quanto non proporzionata, sarebbe percepita dall'imputato come
ingiusta e contraria alle finalita' di cui all'art. 27 della
Costituzione.
Per tali motivi, si ritiene che solo raccoglimento della
questione sollevata potrebbe eliminare la manifesta sproporzione del
trattamento sanzionatorio, conseguente alla deroga al regime
ordinario di bilanciamento delle circostanze, come disciplinato
all'art. 69 del codice penale, derivante dal combinato disposto
dell'art. 600-ter del codice penale e 602-ter del codice penale.
Si da' atto che la presente ordinanza e' stata letta all'udienza
del 20 marzo 2026, alla presenza del pubblico ministero,
dell'imputato e del difensore di fiducia; cio' che tiene luogo, ai
sensi dell'art. 23, comma IV, legge n. 87/1953, della notifica alle
medesime parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 602-ter, ultimo comma, del
codice penale, nella parte in cui prevede, con riferimento all'art.
600-/ter del codice penale, che le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla sezione, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni di pena operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti,
pertanto vietando il giudizio di bilanciamento con le circostanze
attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice penale, per contrasto
con gli articoli 3 e 27, comma 1 e 3, della Carta costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (le parti processuali
gia' edotte, ai sensi dell'art. 23, comma IV, legge n. 87/1953).
Visto l'art. 159, comma I, n. 2 del codice penale;
Dichiara sospesi i termini di prescrizione.
Brescia, 20 marzo 2026
Il Giudice: Sorrentino