Reg. ord. n. 113 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28

Ordinanza del Tribunale di Brescia  del 20/03/2026

Tra: M. R.



Oggetto:

Reati e pene – Reato di pornografia minorile – Concorso di circostanze – Circostanze aggravanti – Denunciata previsione che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla Sezione I, Capo III, Titolo XII, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti, pertanto vietando il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe previste dal codice penale nel predetto Capo, Sezione II, agli artt. 609-bis (violenza sessuale) e 609-quater (atti sessuali con minorenne) – Violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di individualizzazione e della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 602


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2026

Ordinanza del 20 marzo 2026 del Tribunale di Brescia nel procedimento
penale a carico di M. R.. 
 
Reati  e  pene  -  Reato  di  pornografia  minorile  -  Concorso   di
  circostanze - Circostanze aggravanti - Denunciata previsione che le
  circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e
  114 cod. pen., concorrenti con le  circostanze  aggravanti  di  cui
  alla Sezione I, Capo  III,  Titolo  XII,  del  codice  penale,  non
  possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste
  e le diminuzioni di  pena  operano  sulla  quantita'  della  stessa
  risultante  dall'aumento  conseguente  alle  predette   aggravanti,
  pertanto vietando il giudizio di bilanciamento con  le  circostanze
  attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. 
- Codice penale, art. 602-ter, ultimo comma. 


(GU n. 28 del 15-07-2026)

 
                        TRIBUNALE DI BRESCIA 
                           Sezione GIP GUP 
 
    Il giudice  per  le  indagini  preliminari  nella  persona  della
dott.ssa Gaia Sorrentino. 
    Nel procedimento a carico  di:  R.  M.,  in  atti  generalizzato,
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Boccia del Foro di  Milano;  nel
corso della udienza del 20 marzo 2026, alla presenza delle parti,  ha
pronunciato la seguente ordinanza. 
    Ritiene questo giudice che vi siano i presupposti per  sollevare,
ex officio, ai sensi dell'art. 23,  comma  I,  II  e  III,  legge  n.
87/1953,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.
602-ter, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede,
con precipuo riferimento all'art. 600-ter del codice penale,  che  le
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli  98
e 114 del codice penale, concorrenti con le circostanze aggravanti di
cui  alla  sezione,  non  possono  essere  ritenute   equivalenti   o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena  operano  sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alle
predette aggravanti, pertanto vietando il giudizio  di  bilanciamento
con le circostanze attenuanti  di  cui  all'art.  62-bis  del  codice
penale. Si reputa, invero,  che  il  combinato  disposto  citato  sia
contrario agli articoli  3  e  21  della  Carta  costituzionale,  con
riferimento ai principi di proporzionalita' e ragionevolezza (di  cui
all'art.  3  della  Costituzione),  oltre  che   del   principio   di
rieducazione della pena (di cui all'art.  27,  comma  1  e  3,  della
Costituzione), per i motivi di seguito esposti. 
    1. Quanto alla rilevanza della questione,  necessario  brevemente
sintetizzare la vicenda processuale che vede coinvolto l'imputato. 
    Con provvedimento pervenuto in data 28 novembre 2024, il pubblico
ministero in sede ha chiesto il rinvio a giudizio  dell'imputato,  in
quanto gravato dalle contestazioni di cui agli articoli 81, comma  2,
600-ter, comma 1, 602-ter, comma 5 e 7 del codice  penale  (capo  1);
81, comma 2, 609-bis, comma 1 e 2, 609-ter, comma 1, n. 5) e comma 2,
codice penale (capo 2); 81, comma 2, 609-quinquies, comma 2, 61 n. 2,
del codice penale (capo 3); 600-quater, comma 1 e comma 2, del codice
penale (capo 4). 
    Quanto alla condotta di pornografia minorile di cui al  capo  1),
viene contestato all'imputato di avere, in  esecuzione  del  medesimo
disegno  criminoso,  dopo  avere  instaurato   via   video-chat   con
numerosissimi minori degli anni  diciotto  (e  in  diverse  occasioni
anche minori degli anni sedici),  utilizzando  gli  stessi,  prodotto
materiale  pedopomografico,  adoperando  la  funzione  «registrazione
schermo», presente sul proprio dispositivo  cellulare,  in  tal  modo
realizzando registrazioni delle videochiamate  a  contenuto  sessuale
esplicito e producendo 3.319 video  e  5  immagini  pedopomografiche.
Condotta aggravata, ai sensi dell'art. 602-ter,  commi  5  e  7,  del
codice penale, dall'avere commesso il fatto nei confronti  di  minori
degli anni sedici, nonche' nei confronti di piu' di tre persone. 
    Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, nel corso
dell'udienza preliminare, ha chiesto la definizione del processo  con
rito abbreviato, ai sensi  dell'art.  438  del  codice  di  procedura
penale, previa produzione di  documentazione  attinente  al  percorso
psicologico intrapreso dall'imputato; al risarcimento del  danno  nei
confronti dell'unica persona offesa effettivamente  individuata  (non
costituitasi   parte   civile),   con   riferimento   al   capo    2)
dell'imputazione, nonche' al versamento della somma di 1.500,00  euro
in favore di un'associazione impegnata nel contrasto al  fenomeno  di
abusi sessuali sui minori e dedita al sostegno delle vittime. 
    All'udienza del 27 febbraio 2026, il giudice  invitava  le  parti
alla discussione  e,  all'esito,  rinviava  l'udienza  per  eventuali
repliche. All'odierna udienza, il giudice dava lettura della presente
ordinanza,  ritenendo  la  questione  pregiudiziale   rispetto   alla
decisione. 
    Qualora l'ipotesi accusatoria venisse  confermata,  in  punto  di
fatto e di diritto, sulla base delle contestazioni cristallizzate nei
capi di imputazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.  63/2022,
al periodo 2 del «considerato in diritto», con riferimento al  vaglio
del   requisito,   sulla   base   delle    contestazioni    di    cui
all'incolpazione), la pena minima, cui questo giudice  dovrebbe  fare
riferimento, nella commisurazione della pena, ai seni  dell'art.  133
del codice penale, individuato il reato piu' grave nel delitto di cui
al capo 1), sarebbe quella di anni sei di reclusione ed  euro  24.000
di multa, aumentata dalla meta' a  due  terzi  per  essere  il  fatto
commesso in danno di un minore degli anni sedici sia per essere stato
il fatto commesso ai danni di piu'  di  tre  persone,  per  una  pena
minima ipotizzabile, quindi, tra i nove e  i  dieci  anni,  salvo  il
disposto di cui all'art. 63,  comma  4,  del  codice  penale,  quanto
all'ulteriore aumento,  in  presenza  di  due  aggravanti  a  effetto
speciale. 
    Anche attestandosi al minimo edittale dovrebbero, poi, innestarsi
i successivi calcoli, relativi alla  continuazione  ex  art.  81  del
codice penale interna e con riferimento alle ulteriori fattispecie di
reato. 
    Alla luce delle  risultanze  probatorie  -  trattandosi  di  rito
abbreviato e in mancanza, peraltro, di  contestazioni  difensive  sul
punto - appare corretta la qualificazione giuridica  del  fatto,  per
quanto qui rileva, con riferimento al capo 1) dell'imputazione (salvo
le precisazioni di seguito formulate con riferimento  alla  richiesta
difensiva di riconoscere l'attenuante della lieve entita' del fatto). 
    2. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, e  con
riferimento ai parametri costituzionali gia' evocati  (si  e'  detto,
articoli 3 e 27 della Costituzione), si osserva quanto segue. 
    Risultano, nel caso che occupa, contestate due aggravanti di  cui
all'art. 602-ter del codice penale, in relazione alle  quali  non  e'
possibile operare un bilanciamento, ne' in termini di prevalenza,  ma
neppure in termini di equivalenza, con le circostanze  attenuanti  di
cui all'art. 62-bis del codice penale. 
    2.1.  Invero,  nel  caso  che  occupa,  il  riconoscimento  delle
attenuanti in parola e' stato sollecitato sia dal pubblico  ministero
che dalla difesa. Le circostanze di cui all'art.  62-bis  del  codice
penale appaiono concedibili, secondo la valutazione propria di questa
sede, considerati: la corretta e leale condotta  processuale  assunta
dall'imputato nel corso del  procedimento,  avendo  egli  chiesto  di
essere  sentito  dal  pubblico  ministero,  in   fase   di   indagini
preliminari,  ammettendo  interamente  gli  addebiti  e   descrivendo
dettagliatamente le proprie condizioni di vita familiari e personali,
rievocando anche momenti traumatici della sua vita che hanno  attinto
la sfera sessuale. Egli si e' spontaneamente rivolto, in  seguito  al
primo contatto, in sede di perquisizione e sequestro dei  dispositivi
informatici, con l'autorita' giudiziaria  al  CPM  della  citta'  per
intraprendere un percorso trattamentale ai  fini  della  comprensione
dei motivi che lo avrebbero condotto alla realizzazione delle plurime
condotte di  reato,  avendo  effettivamente  proseguito  un  percorso
presso una psichiatria e poi presso uno  psicoterapeuta,  di  cui  le
produzioni difensive danno conto. 
    Al contempo, l'imputato si e' prodigato per risarcire la  persona
offesa individuata nelle sue generalita' (stante  la  difficolta'  di
associare   gli   ulteriori   nickname   a   persone    compiutamente
identificate), nonche' ha versato una significativa somma di denaro a
un'associazione operante per la sensibilizzazione  e  per  la  tutela
delle  vittime  di  abusi,   mostrando   un   contegno   genuinamente
resipiscente. 
    Deve,  incidentalmente,  evidenziarsi  che  tutte   le   condotte
realizzate   e   oggetto   di   contestazione   hanno   avuto   luogo
esclusivamente  nell'ambiente  virtuale,  non  essendovi  stati   mai
contatti fisici e diretti con le  vittime  al  di  fuori  dei  canali
informatici. 
    2.2. Si esclude che il fatto, per come correttamente  contestato,
possa essere ascritto alla fattispecie di lieve entita', nei  termini
precisati, da ultimo, dalla Corte costituzionale, con sentenza n.  91
del 16 aprile 2024, depositata il 20 maggio 2024. 
    Sono  ostativi  al  riconoscimento  della  fattispecie  di  lieve
entita': il significativo numero di minori coinvolti; la tenera  eta'
delle vittime (per come evincibile dal contenuto dei messaggi e dalle
immagini e video, disaminati nella consulenza  tecnica  del  pubblico
ministero, che riguardano e ritraggono chiaramente  minorenni),  tale
da giustificare la contestata aggravante. Al contempo,  significativo
e non minimo e' il numero dei file ottenuti (oltre 3.300) secondo  le
modalita' descritte e la reiterazione, per un significativo lasso  di
tempo delle condotte (per come appurato  nella  consulenza  tecnica).
Parimenti, osta la significativa differenza di eta' tra l'autore  del
fatto (classe 1973)  e  le  giovani  vittime,  nonche'  le  modalita'
decettive con le quali egli ha dissimulato la propria eta' e convinto
le vittime a realizzare il materiale. Il fatto, peraltro, si  colloca
in un contesto in cui, l'imputato ha fatto ricorso anche  a  condotte
minacciose per ottenere la realizzazione  degli  atti  sessuali,  nel
contesto virtuale, da parte di alcune delle minorenni coinvolte (cfr.
capo 2). 
    Circostanze, in punto di diritto e di  fatto,  che  escludono  la
possibilita' di accogliere la richiesta difensiva di  riconoscere  la
suddetta attenuante. 
    Al contempo, non appare applicabile l'attenuante di cui  all'art.
62, n. 6, del codice penale, non potendo ritenersi che  le  condotte,
pure  apprezzabili,  realizzate  dall'imputato,  abbiano   avuto   un
effettivo  e  globale  effetto  riparatorio,   tenuto   conto   della
pluralita' delle vittime coinvolte e del marcato disvalore dei  fatti
realizzati. Ad ogni buon conto, anche detta  attenuante  non  sarebbe
suscettibile di bilanciamento. 
    Ne',  del  resto,  nel  caso  che   occupa   sono   concretamente
applicabili le circostanze attenuanti di cui agli articoli 98  e  114
del codice penale, richiamate nell'art. 602-ter del codice penale. 
    2.3.  Tanto  premesso,  deve  osservarsi,  come  evidenziato,  da
ultimo, anche nella sentenza della Corte costituzionale, n. 91 del 16
aprile  2024,  l'art.  600-ter  del  codice  penale   contempla   una
pluralita' eterogenea di condotte, volte  senz'altro  a  tutelare  le
vittime anche a fronte dei mutamenti del contesto tecnologico e della
perniciosa diffusione di condotte del  tipo  di  quelle  oggetto  del
procedimento mediante il web. 
    Nondimeno, si evidenzia che il necessario ampliamento dell'ambito
di  applicazione,  per  le  finalita'  di  prevenzione   del   reato,
richiederebbe una  «valvola  di  sicurezza»,  che,  fermo  il  minimo
edittale elevato che il legislatore, nella sua  discrezionalita',  ha
voluto  porre,  consenta  al   giudice   di   graduare   e   adeguare
concretamente la pena da irrogare al fatto oggetto del  giudizio,  al
fine di assicurare la proporzionalita' della sanzione e la  finalita'
rieducativa della stessa. 
    Si profila, pertanto, la violazione  dei  principi  di  cui  agli
articoli 3 e 27 della Costituzione, con  riguardo  al  contrasto  del
trattamento   sanzionatorio   con   i   principio   di   uguaglianza,
proporzionalita' e di  necessaria  finalizzazione  rieducativa  della
pena per i motivi di seguito esposti. 
    2.3.1. Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,  si
evidenzia che, nel composito quadro dei delitti di cui al  Capo  III,
Sezione I, del Titolo XII (delitti  contro  la  persona)  del  codice
penale, primario appare  l'obiettivo  di  una  quanto  piu'  ampia  e
significativa tutela della personalita' individuale, soprattutto  dei
soggetti minorenni; appare, nondimeno, irragionevole  il  trattamento
previsto per il reato di cui  all'art.  600-ter  del  codice  penale,
come, nel caso di specie, realizzato mediante modalita'  informatiche
e virtuali,  rispetto  al  trattamento  sanzionatorio  previsto,  nel
medesimo Capo, alla Sezione II, per fattispecie che, per beni attinti
e per gravita', appaiono assimilabili a quello oggetto di  scrutinio,
quali l'art. 609-bis del codice penale, quanto per l'art.  609-quater
del codice penale. 
    Invero, a parita' di bena base, pari a sei anni di reclusione, il
delitto di violenza sessuale, anche in caso di condotta ai danni  del
soggetto minorenne, consente,  in  astratto  e  salva  la  necessaria
valutazione del caso concreto, il bilanciamento dell'attenuante della
minore gravita' del fatto, di cui al comma 3  dell'art.  609-bis  del
codice penale [cfr., ex multis, Cassazione, Sez. 3, sentenza n.  8735
del 24 novembre 2022 Ud. (dep. 1° marzo 2023) Rv. 284203  -  01:  «In
tema di atti sessuali  con  minorenne,  ai  fini  del  riconoscimento
dell'attenuante di minore gravita' di cui all'art. 609-quater,  comma
quinto, del codice penale, e' necessaria una valutazione globale  del
fatto in cui assumono rilievo i mezzi,  le  modalita'  esecutive,  il
grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche
e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'eta',  mentre,
ai fini del suo diniego, e' sufficiente la presenza anche di un  solo
elemento di conclamata gravita'.»]. 
    Non e' precluso, altresi',  il  bilanciamento  delle  circostanze
attenuanti con le aggravanti  di  cui  all'art.  609-ter  del  codice
penale, con particolare riferimento a quelle di cui al  comma  1,  n.
5), nonche' di cui all'ultimo comma, per la commissione di  reati  ai
danni di soggetto minorenne, con dosimetria della pena  perimetrabile
in relazione all'effettiva eta' della vittima. 
    Analoghe considerazioni valgono per il trattamento  sanzionatorio
previsto per l'art. 609-quater del codice penale (atti  sessuali  con
minorenni), in relazione al quale  parimenti  sussistono  ipotesi  di
minore  gravita'  e  non  vi  e'  divieto  di   bilanciamento   delle
circostanze attenuanti. 
    Sussiste,  invero,  per  il  giudice  comune,  la  necessita'  di
bilanciare, in primo luogo, la particolare ampiezza della fattispecie
del  reato  di  cui  all'art.  600-ter   del   codice   penale,   non
circostanziato - fattispecie che gia' accomuna condotte  marcatamente
diverse  (assimilando,  invero,  l'utilizzo  e  la  realizzazione  di
esibizioni o spettacoli all'ipotesi di reclutamento  o  induzione  di
minori a partecipare a esibizioni o spettacoli anche al fine di trame
profitto  all'ipotesi,  a   quella   di   produzione   di   materiale
pornografico), con il trattamento sanzionatorio derivante dal divieto
di bilanciamento. 
    E' noto, invero, che le valutazioni discrezionali  di  dosimetria
della pena spettano anzitutto al  legislatore;  nondimeno,  per  come
anche di recente affermato, non  sussistono  ostacoli  all'intervento
della Corte costituzionale, quando le scelte  sanzionatorie  adottate
dal primo si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli
e il sistema  legislativo  consenta  l'individuazione  di  soluzioni,
anche alternative tra loro, che siano tali da «ricondurre a  coerenza
le scelte gia' delineate a tutela di un determinato  bene  giuridico,
procedendo   puntualmente,   ove   possibile,   all'eliminazione   di
ingiustificabili  incongruenze»  (cfr.  sentenza  n.  236/2016  e  n.
233/2018). 
    Appare, altresi', necessario evidenziare che l'art. 602-ter, ult.
comma, del codice penale, impone una  c.d.  blindatura  totale  delle
aggravanti  previste,  precludendo,  quindi,  anche  il  giudizio  di
equivalenza con le circostanze attenuanti. Non si ignora  che,  anche
con una recente pronuncia,  n.  3  del  20  gennaio  2026,  la  Corte
costituzionale ha ritenuto non  fondata  analoga  questione  inerente
all'art. 628, comma, 5 del  codice  penale,  riconoscendo  il  potere
discrezionale   del    legislatore    nell'individuare    trattamenti
sanzionatori deteriori per condotte di particolare  allarme  sociale,
quando  ricorrono  particolari  esigenze  di   protezione   di   beni
costituzionalmente tutelati di alto e indubitabile valore. 
    Nondimeno, nel caso  di  specie,  si  ravvisa  una  irragionevole
disparita'  di  trattamento,  per  effetto  della   preclusione   del
bilanciamento  delle  circostanze   attenuanti   con   le   ravvisate
circostanze aggravanti, rispetto a fattispecie di  similare  (se  non
maggiore)  disvalore  sociale  e  seriamente  lesive  dell'integrita'
psico-fisica e della liberta'  sessuale  di  soggetti  minorenni,  in
relazione alle quali, tuttavia,  per  effetto  dell'operativita'  del
bilanciamento di cui all'art. 69  del  codice  penale  e'  consentita
un'effettiva modulazione della pena. 
    2.3.2. Quanto alla violazione dell'art. 27 della Costituzione, si
evidenzia che, come noto e affermato dalla  Corte  costituzionale,  i
principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione, «esigono  di
contenere la privazione della liberta' e la sofferenza inflitta  alla
persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo  scopo  di
favorirne il cammino  di  recupero,  riparazione,  riconciliazione  e
reinserimento sociale» (sent. n. 179/2017), in vista del «progressivo
reinserimento armonico della persona nella societa', che  costituisce
l'essenza  della  finalita'  rieducativa»  della   pena   (sent.   n.
149/2018). 
    Al  raggiungimento  di  tale  impegnativo  obiettivo  posto   dai
principi costituzionali e', dunque, di ostacolo «l'espiazione di  una
pena  oggettivamente  non  proporzionata  alla  gravita'  del  fatto,
quindi,  soggettivamente  percepita  come  ingiusta   e   inutilmente
vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo
verso cui obbligatoriamente deve tendere» (sent. n. 40/2019). 
    Come da ultimo rammentato anche dalla  sentenza  n.  151  del  22
settembre 2025, invero, il principio di  proporzionalita'  «esige  in
via generale che la pena sia  adeguatamente  calibrata  non  solo  al
concreto contenuto  di  offensivita'  del  fatto  di  reato  per  gli
interessi protetti, ma anche al  disvalore  soggettivo  espresso  dal
fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018». 
    E', pertanto, in secondo luogo, compito precipuo del  giudice  di
merito potere valorizzare situazioni sopravvenute rispetto  al  fatto
di reato, inerenti alla persona dell'autore e indicative di  una  sua
minore pericolosita', anche in ragione  delle  iniziative  intraprese
nel corso del procedimento medesimo, che siano, peraltro, in grado se
non  di  neutralizzare,  quantomeno  di  attenuare  il   rischio   di
recidivanza, nella realizzazione della  piena  finalita'  rieducativa
della pena. 
    Tale  operazione  ermeneutica,  tuttavia,  appare,  allo   stato,
preclusa con riferimento alla ipotesi oggetto di giudizio, in  quanto
il divieto di bilanciamento, nei termini stringenti di  cui  all'art.
602-ter del codice penale, impedisce l'individualizzazione della pena
e comporta il concreto di rischio di inflizione di una pena  che,  in
quanto  non  proporzionata,  sarebbe  percepita  dall'imputato   come
ingiusta  e  contraria  alle  finalita'  di  cui  all'art.  27  della
Costituzione. 
    Per  tali  motivi,  si  ritiene  che  solo  raccoglimento   della
questione sollevata potrebbe eliminare la manifesta sproporzione  del
trattamento  sanzionatorio,  conseguente  alla   deroga   al   regime
ordinario  di  bilanciamento  delle  circostanze,  come  disciplinato
all'art. 69 del  codice  penale,  derivante  dal  combinato  disposto
dell'art. 600-ter del codice penale e 602-ter del codice penale. 
    Si da' atto che la presente ordinanza e' stata letta  all'udienza
del  20  marzo  2026,   alla   presenza   del   pubblico   ministero,
dell'imputato e del difensore di fiducia; cio' che  tiene  luogo,  ai
sensi dell'art. 23, comma IV, legge n. 87/1953, della  notifica  alle
medesime parti. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  dell'art.  602-ter,  ultimo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui prevede, con  riferimento  all'art.
600-/ter del codice penale, che le circostanze attenuanti, diverse da
quelle  previste  dagli  articoli  98  e  114  del   codice   penale,
concorrenti con le circostanze aggravanti di cui  alla  sezione,  non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste  e
le  diminuzioni  di  pena  operano  sulla  quantita'   della   stessa
risultante  dall'aumento  conseguente   alle   predette   aggravanti,
pertanto vietando il giudizio di  bilanciamento  con  le  circostanze
attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice  penale,  per  contrasto
con gli articoli 3 e 27, comma 1 e 3, della Carta costituzionale; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (le  parti  processuali
gia' edotte, ai sensi dell'art. 23, comma IV, legge n. 87/1953). 
    Visto l'art. 159, comma I, n. 2 del codice penale; 
    Dichiara sospesi i termini di prescrizione. 
        Brescia, 20 marzo 2026 
 
                       Il Giudice: Sorrentino