Reg. ord. n. 10 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5

Ordinanza del Tribunale di Siracusa  del 16/10/2025

Tra: H.E.F. N.



Oggetto:

Reati e pene – Straniero – Immigrazione – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito – Trattamento sanzionatorio – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi – Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) – Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe – Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti – Riconducibilità alla fattispecie incriminatrice di condotte di gravità non del tutto sovrapponibili – Ingiustificata maggiore severità rispetto alle pene previste rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio, codificato anche dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, di proporzionalità della pena – Contrasto con i principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 12  Co. 1
decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 12  Co. 3
decreto legislativo  del 25/07/1998  Num. 286  Art. 12  Co. 4 introdotto dall'
decreto-legge  del 10/03/2023  Num. 20  Art. 8  Co. 1 convertito con modificazioni in
legge  del 05/05/2023  Num. 50


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 27 
Costituzione   Art. 117    Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 


Camera di Consiglio del 18 maggio 2026  rel. MARINI F. S.


Testo dell'ordinanza

                        N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2025

Ordinanza  del  16  ottobre  2025  del  Tribunale  di  Siracusa   nel
procedimento penale a carico di H.E.F. N. e M.S.M.A. E.. 
 
Reati  e  pene  - Straniero  - Immigrazione - Morte  o  lesioni  come
  conseguenza    di    delitti    in    materia    di    immigrazione
  clandestina - Fattispecie     incriminatrice     introdotta     dal
  decreto-legge  n.  20  del  2023,   come   convertito - Trattamento
  sanzionatorio - Pene minime  edittali  fissate  rispettivamente  in
  venti, quindici e  dieci  anni  di  reclusione  in  funzione  della
  tipologia e del numero di eventi lesivi  verificatisi - Divieto  di
  bilanciamento   delle   circostanze   aggravanti   con    eventuali
  circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e
  114 cod. pen.) - Denunciata  previsione  di  pene  minime  edittali
  particolarmente  severe - Omessa   previsione   della   circostanza
  attenuante  del  fatto  di  lieve  entita',  con  possibilita'   di
  bilanciamento  in  termini  di   equivalenza   o   prevalenza   con
  circostanze aggravanti. 
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 12-bis, commi 1, 3 e 4. 


(GU n. 5 del 04-02-2026)

 
                        TRIBUNALE DI SIRACUSA 
Sezione del  giudice  per  le  indagini  preliminari  e  dell'udienza
                             preliminare 
 
    Il Giudice dell'udienza preliminare  dott.ssa  Tiziana  Carrubba,
con  riferimento  al  procedimento  penale  in   epigrafe   indicato,
all'esito dell'udienza di giudizio abbreviato del 16 ottobre 2025, 
 
                               Osserva 
 
Premessa. 
    In data 26 maggio 2025 il pubblico ministero presentava richiesta
di  rinvio  a  giudizio  nei  confronti   degli   odierni   imputati,
rispettivamente chiamati a rispondere del delitto di  favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina aggravato (capo A della  rubrica),  del
reato  di  morte  o  lesione  come  conseguenza  di   altro   delitto
(originario capo B della rubrica) e del reato  di  naufragio  colposo
(capo C della rubrica). 
    All'udienza  preliminare  del  3  luglio   2025,   conclusi   gli
accertamenti relativi alla  costituzione  delle  parti,  il  pubblico
ministero modificava l'imputazione contestando, in luogo del reato di
cui all'art. 586 del codice penale (indicato  all'originario  capo  B
della rubrica) quello di cui all'art. 12-bis, comma 3,  in  relazione
all'art. 12, comma  3,  lett.  a)  decreto  legislativo  n.  286/1998
(imputazione ulteriormente precisata all'udienza del 2 ottobre 2025). 
    All'udienza del 17 luglio  2025,  gli  imputati,  per  mezzo  del
difensore  munito  di  procura  speciale,  avanzavano  richiesta   di
giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un testimone. 
    Ammesso il rito abbreviato nei termini  di  cui  alla  richiesta,
all'udienza dell'11 settembre 2025 si procedeva all'esame  del  teste
indicato dalla difesa. 
    All'udienza del 2 ottobre 2025, il pubblico ministero chiedeva di
sollevare questione di legittimita' costituzionale, ritenendo che  le
pene previste dal reato contestato al capo B (art. 12-bis,  comma  3,
del decreto legislativo n. 286/1998) si pongano in contrasto con  gli
articoli 3 e 27 della Costituzione e  con  l'art.  49,  paragrafo  3,
CDFUE, per il tramite degli articoli 111 e 117,  primo  comma,  della
Costituzione. 
    Il difensore degli  imputati  si  rimetteva  alla  decisione  del
giudice. 
    Il  decidente,   ritenendo   la   questione   rilevante   e   non
manifestamente infondata, propone  l'incidente  di  costituzionalita'
nei termini e per le ragioni che seguono. 
Ammissibilita' e rilevanza della questione 
    Le imputazioni. 
    Di seguito si riportano  le  imputazioni  come  risultanti  dalla
modifica e dalla  successiva  precisazione  effettuate  dal  pubblico
ministero. 
    A) Delitto p. e p. dagli articoli 110 del  codice  penale  e  12,
comma  3,  decreto  legislativo  n.  286/1998,  aggravato  ai   sensi
dell'art. 12 stesso  decreto  legislativo  comma  3-bis  perche',  in
concorso fra loro e con altri soggetti rimasti  ignoti,  al  fine  di
trarne profitto, conducendo in direzione  delle  coste  italiane  una
piccola  imbarcazione  in  vetroresina  con  a  bordo  34   cittadini
extracomunitari privi di valido titolo per l'ingresso sul  territorio
italiano, compivano atti diretti in modo  non  equivoco  a  procurare
l'ingresso  illegale  nello   Stato   dei   suddetti   34   cittadini
extracomunitari,  esponendoli  per  le  modalita'  e  la  durata  del
trasporto  a  pericolo  per  la  loro  vita  e  la  loro  incolumita'
d'imbarcazione 'imbarcazione era  priva  di  dotazioni  di  sicurezza
individuali e collettive,  chiaramente  sovraffollata  rispetto  alla
capacita' di portata e priva di segnali  di  illuminazioni  idonei  a
segnalarne la presenza ad altre imbarcazioni). 
    Accertato in ...., la notte fra il... e il... 
    B) per il delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale  e
12-bis, comma 3 (in relazione all'art. 12, comma 3, lett. A), decreto
legislativo n. 286/1998) decreto legislativo n. 286/1998, perche'  in
concorso fra loro, mediante la commissione delle condotte di  cui  al
superiore Capo  A  attraverso  le  quali  compivano  atti  diretti  a
procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello  stato  di  34
cittadini extracomunitari privi di valido titolo per  l'ingresso  sul
territorio italiano, con modalita' tali  da  esporre  quest'ultimi  a
pericolo per la loro vita e  la  loro  incolumita',  contribuivano  a
cagionare il decesso di tre dei cittadini extracomunitari trasportati
a bordo (... nato in ..., l ..., nato in ... il...e , ... nato in ...
il ...) ed il ferimento di altri 10 di essi. La barca in  vetroresina
da loro  condotta,  infatti,  anche  a  causa  del  fatto  di  essere
totalmente priva di strumenti  di  segnalazione  in  grado  di  farne
percepire la presenza alle altre imbarcazioni, veniva  colpita  dalla
motovedetta  della  Capitaneria  di  Porto  CP  323  intervenuta  con
finalita' di soccorso. A seguito dello scontro, anche a  causa  della
inadeguatezza strutturale dell 'imbarcazione, la stessa affondava  ed
i migranti a bordo cadevano in mare. A causa dell 'impatto, dieci dei
migranti  trasportati  riportavano  lesioni,  due   di   essi   (...)
decedevano una volta portati sulla terra ferma a causa delle  lesioni
riportate, e uno  di  essi  (...),  anche  a  causa  dell'assenza  di
dotazioni di sicurezza a  bordo  dell'imbarcazione,  non  riusciva  a
mantenersi a galla fino all'arrivo dei soccorsi e risulta  dunque  ad
oggi ancora disperso in mare e certamente deceduto. 
    Con l'aggravante di  avere  compiuta  atti  diretti  a  procurare
illegalmente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato  di  piu'
di cinque persone. 
    Nelle acque di..., la notte fra il... ed il... 
    C) articoli 110, 449 del codice penale in relazione all'art.  428
del codice penale perche', per colpa costituita nell'avere affrontato
e fatto affrontare ai restanti  passeggeri  la  traversata  via  mare
dalla Libia verso le coste siciliane sull'imbarcazione di cui ai capi
A) e B), totalmente inadeguata al viaggio intrapreso in ragione della
sua fragilita'  strutturale,  della  limitata  capacita'  di  portata
rispetto al numero di trasportati, nonche' della assenza di strumenti
di segnalazione  idonei  a  farne  percepire  la  presenza  ad  altre
imbarcazioni, contribuivano a cagionare la collisione di cui al  capo
B) e il conseguente naufragio e affondamento dell'imbarcazione. 
    Nelle acque al largo di ..., la notte fra il ... e il ... 
    Per nessuno dei reati in contestazione e' maturato il termine  di
prescrizione  ne'  e'  prospettabile   una   diversa   qualificazione
giuridica dei  fatti,  astrattamente  sussumibili  nelle  fattispecie
contestate cosi' come modificate in udienza. 
    In sede di giudizio abbreviato questo giudice  deve  pronunciarsi
in ordine alla sussistenza dei reati contestati e  alla  colpevolezza
degli imputati, determinando conseguentemente, qualora si addivenisse
ad una pronuncia di condanna, la misura della pena. 
    La questione di legittimita' costituzionale, nei termini  che  si
chiariranno in prosieguo, risulta certamente rilevante vertendo sulla
proporzionalita' e ragionevolezza del regime sanzionatorio  stabilito
dalle norme della cui legittimita' costituzionale si dubita  e  delle
quali si dovrebbe  fare  applicazione  nel  giudizio  a  quo  se  non
dichiarate  costituzionalmente  illegittime   (per   una   situazione
analoga, processualmente sovrapponibile a quella oggetto del presente
giudizio cfr. Corte  costituzionale  sentenza  n.  0130  del  2025  -
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 31  del  30  luglio
2025). 
    Ritiene, infatti, questo decidente che i fatti come  prospettati,
ove confermati all'esito del giudizio, potrebbero integrare  i  reati
contestati. 
    Pertanto, la decisione in merito alla questione  di  legittimita'
costituzionale e' certamente rilevante ai  fini  di  una  corretta  e
precisa commisurazione della pena che  -  in  caso  di  pronuncia  di
condanna-possa essere  realmente  modulata  sull'effettivo  disvalore
penale del fatto. 
    Ai fini della valutazione di ammissibilita'  della  questione  si
rileva, inoltre, l'impossibilita' di un'interpretazione  alternativa,
costituzionalmente orientata,  della  norma  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita, per  le  ragioni  che  saranno  di  seguito
illustrate. 
Non manifesta infondatezza 
    L'art.   12-bis   e'   stato   introdotto   nel    testo    unico
sull'immigrazione all'indomani del naufragio di Cutro del 26 febbraio
2023, mediante il decreto-legge n. 20/23 («c.d. decreto Cutro»). 
    La  collocazione,   il   contenuto   precettivo   e   il   regime
sanzionatorio  della  norma,  evidenziano  la  chiara  voluntas   del
legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio in funzione  di
contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, tanto  che
con il medesimo decreto sono state innalzate anche  le  pene  per  il
delitto  di  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  di  cui
all'art. 12 t.u. immigrazione, elevando altresi' il livello di tutela
anticipata dei beni giuridici della vita e dell'integrita' fisica dei
soggetti illegalmente trasportati ovvero di soggetti terzi. 
    Sotto il  profilo  dell'inquadramento  dogmatico,  e'  la  stessa
relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto
che consente di considerare pacifica l'introduzione  ad  opera  della
nuova norma di cui all'art. 12-bis di una autonoma figura di reato  e
non   di   un'ipotesi    circostanziata    della    fattispecie    di
favoreggiamento. Nel medesimo senso si pone inoltre il dato letterale
dell'ultimo comma che espressamente definisce la condotta in  termini
di «reato», nonche' il rinvio operato dall'art. 12-bis,  comma  5,  a
una  serie  di  istituti  previsti  dall'art.  12  (attenuante  della
collaborazione, custodia cautelare in carcere, confisca) risulterebbe
superfluo laddove il primo fosse una mera aggravante del secondo. 
    Si tratta, altresi',  di  un  reato  a  consumazione  anticipata,
strutturato in termini di reato complesso ovvero di  reato  aggravato
dall'evento, replicando  quasi  alla  lettera  la  rubrica  dell'art.
12-bis quella dell'art. 586 del codice  penale  ed  aggiungendo  alla
condotta punita dall'art. 12, comma  1,  l'evento  aggravatore  della
morte o lesioni personali quale conseguenza non voluta. 
    Ed invero l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n.  286/1998
prevede che  «Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo  unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia  o  effettua  il  trasporto  di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti
a procurarne illegalmente  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non  ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da due  a
sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona». 
    L'art.  12-bis,  comma  1  decreto   legislativo   n.   286/1998,
intitolato «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di
immigrazione clandestina»  recita:  «Chiunque,  in  violazione  delle
disposizioni del presente testo unico, promuove,  dirige,  organizza,
finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di  stranieri  nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro
Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di
residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso  sono  attuati
con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro  vita
o per la loro incolumita' o sottoponendole a  trattamento  inumano  o
degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal
fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone.
La stessa pena si applica se dal fatto derivano la  morte  di  una  o
piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone. 
    Le due fattispecie presentano  un  nucleo  comune,  perfettamente
sovrapponibile, nella descrizione della  condotta  cui  si  aggiunge,
all'art.12-bis, l'elemento  specializzante  dell'evento  non  voluto.
Ritiene questo giudice che tra le due norme incriminatrici ricorra un
rapporto  di  specialita'  atteso  che  l'evento  dannoso  nelle  sue
possibili declinazioni (nel caso di specie consistente nella morte di
tre persone e nelle lesioni personali a carico di dieci  persone)  e'
elemento costitutivo del reato di cui all'art. 12-bis  e  costituisce
elemento specializzante rispetto alla fattispecie descritta dall'art.
12 (reato complesso). 
    Si ritiene, pertanto, che,  in  caso  di  sentenza  di  condanna,
dovrebbe farsi applicazione soltanto del delitto piu' grave, restando
assorbito quello  meno  grave,  onde  non  sanzionare  due  volte  la
medesima condotta (diverso sarebbe stato  il  caso  di  concorso  tra
l'art. 12 e l'art.  586  del  codice  penale  come  da  contestazione
originaria, ipotesi  sussumibile  entro  il  paradigma  del  concorso
formale). 
    Dall'intervento riformatore del 2023 e'  conseguito  tuttavia  un
assetto  sanzionatorio  manifestamente   contrastante   con   diversi
parametri costituzionali e  sovranazionali  sotto  il  profilo  della
sproporzione ed  irragionevolezza,  come  si  chiarira'  meglio  piu'
avanti. 
    Il  trattamento  sanzionatorio  previsto  dall'art.  12-bis   del
decreto legislativo n. 286/1998. 
    Le comminatorie edittali dell'art. 12-bis sono  diversificate  in
funzione  della  tipologia  e  del   numero   degli   eventi   lesivi
verificatisi. Ai sensi del comma 1 e' prevista la reclusione da venti
a trenta anni se si verifica la morte  di  piu'  persone.  La  stessa
cornice edittale si applica anche in caso di  morte  di  una  singola
persona accompagnata da lesioni gravi  o  gravissime  a  una  o  piu'
persone. Ai sensi del comma 2, in caso di morte di una  sola  persona
si applica la reclusione da quindici a ventiquattro anni. Infine,  in
caso di sole lesioni gravi o gravissime  a  una  o  piu'  persone  si
applica la reclusione da dieci a venti anni. 
    Il comma 3 prevede due circostanze aggravanti. 
    Nei casi di cui ai commi 1 e  2,  la  pena  e'  aumentata  quando
ricorre taluna delle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, lettere a),
d) ed e). La  pena  e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta'  quando
concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo,  nonche'
nei casi previsti dall'art. 12, comma 3-ter. 
    Nel caso di specie e' contestata l'aggravante di cui alla lettera
a) dell'art. 12, ossia l'aver favorito l'ingresso di piu'  di  cinque
persone (con aumento della pena fino a un terzo). 
    In concreto, in caso di condanna, il  minimo  edittale  di  venti
anni di reclusione subirebbe un aumento pari almeno fino a un  terzo,
ossia da venti anni e un giorno di reclusione ad anni  trenta  mentre
il massimo resterebbe pari ad anni  trenta  ex  art.  66  del  codice
penale. 
    Il comma  4  (allo  stesso  modo  dell'art  12,  comma  3-quater)
stabilisce il divieto di bilanciamento delle aggravanti con eventuali
circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli  98
e  114  del  codice  penale),  le  cui   diminuzioni   di   pena   si
applicheranno,  pertanto,  sulla  quantita'.   di   pena   risultante
dall'aumento conseguente  alle  predette  aggravanti  ex  art.  comma
4-ter. 
    Contrasto della pena edittale prevista dall'art. 12-bis  con  gli
articoli 3, 27 della Costituzione, 49 paragrafo 3 CDFU. 
    La disamina della  fattispecie  incriminatrice  di  cui  all'art.
12-bis TUI consente di rilevare subito  come  le  principali  novita'
sanzionatorie  determinate  dall'ingresso  della   nuova   norma   si
sostanzino  soprattutto   nella   previsione   di   minimi   edittali
particolarmente severi. 
    Ed e' proprio con riguardo  ad  essi  che,  a  parere  di  questo
decidente, si impone  l'esigenza  di  un  adeguamento  al  canone  di
proporzionalita' della pena ricavabile dal combinato  disposto  degli
articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale. 
    E' noto come il principio di proporzionalita'  abbia  trovato  un
chiaro ed autorevole riconoscimento nelle diverse sentenze  con  cui,
nel tempo,  la  Corte  costituzionale  ha  eletto  tale  principio  a
criterio fondamentale che deve guidare l'interprete del  diritto  nel
momento in cui e' chiamato a parametrare la sanzione da applicare  al
caso di specie. 
    Premesso invero che in forza del principio di  legalita'  sancito
all'art. 25 della Costituzione le  scelte  sulla  misura  della  pena
appartengono alla discrezionalita' del  legislatore,  e'  stato  piu'
volte   evidenziato   dalla   Corte    costituzionale    come    tale
discrezionalita'  non  sia  assoluta,  dovendo  misurarsi  con  altri
principi  costituzionali,  tra  cui  il  fondamentale  principio   di
eguaglianza contenuto all'art. 3 della  Costituzione,  che  esige  un
diritto   penale   non   arbitrario,   non   irragionevole   e    non
sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 della Costituzione, per
cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari  al  senso
di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato,  e  il
principio  di  proporzionalita'  della  pena   rispetto   all'offesa,
presupposto  dall'art.  27  della  Costituzione  e  codificato  anche
nell'art. 49, par. 3, della CDFUE (sentenza n. 0179 del 2017). 
    Nella nota sentenza n. 236/2016 la  Corte  ha  infatti  affermato
che:   «E'   costante   nella   giurisprudenza   costituzionale,   la
considerazione secondo cui l'art. 3 della Costituzione esige  che  la
pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito  commesso,  in
modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla  funzione
di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali». 
    Ed ancora, la  Corte  ha  richiamato  l'art.  27  comma  3  della
Costituzione rilevando che «il principio  di  proporzionalita'  esige
un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile
l'adeguamento della pena alle  effettive  responsabilita'  personali,
svolgendo  una  funzione  di  giustizia,  e  anche  di  tutela  delle
posizioni individuali e di limite della potesta' punitiva statale, in
armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale (sentenza n.
50/1980)». 
    Una pena non proporzionata alla effettiva gravita' del  fatto  si
risolverebbe, invero, in un ostacolo alla sua  funzione  rieducativa:
il  trattamento  sanzionatorio  sproporzionato  rispetto   al   reato
commesso sarebbe infatti percepito come ingiusto  dal  condannato  e,
dunque, risulterebbe inidoneo  a  svolgere  la  funzione  rieducativa
prevista dall'art. 27 della Costituzione 
    Si rileva infine il contrasto con l'art. 49, paragrafo 3,  CDFUE,
per  il  tramite  degli  articoli  111  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione. 
    Il CDFUE riunisce in una medesima  norma,  l'art.  49  (sotto  la
rubrica principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e
delle pene) il principio di legalita'  (sub  specie  del  divieto  di
retroattivita' e successione di  leggi  penali)  e  il  principio  di
proporzionalita' della pena. Al punto 3, dell'art.  49  si  statuisce
infatti che  «Le  pene  inflitte  non  devono  essere  sproporzionate
rispetto al reato». 
    L'art. 49 CDFUE ha effetto diretto nell'ordinamento  degli  Stati
europei (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione,
sentenza 8 marzo 2022, in causa C-205/20, NE) con conseguente obbligo
per i giudici di farne applicazione; in caso di disposizioni  che  si
ritengano in contrasto con detto principio  il  giudice  italiano  e'
tenuto a promuovere  incidente  di  legittimita'  costituzionale  per
violazione  delle  norme  di  cui  agli  articoli  11  e  117   della
Costituzione. 
Tertia comparationis. 
    E' noto poi come,  muovendo  dalla  necessita'  che  a  fatti  di
diverso disvalore corrispondano diverse  reazioni  sanzionatorie,  il
sindacato sulla proporzionalita' della  pena,  storicamente,  si  sia
fondato per  lo  piu'  sul  c.d.  schema  triadico,  venendo,  cioe',
imperniato sul confronto tra  la  previsione  normativa  censurata  e
quella apprestata per altra figura di reato, di  pari  o  addirittura
maggiore gravita', assunta quale tertitum comparationis. 
    E tuttavia, specie negli ultimi tempi, non sono mancate  pronunce
in cui la Corte, in ordine agli «indicatori» sulla cui  base  operare
il  sindacato  di  proporzionalita'  della   pena,   sembra   essersi
affrancata dal c.d. schema triadico, per valutare invece la severita'
della  cornice  edittale  proprio  sul  piano  della   ragionevolezza
intrinseca. 
    In  altri  termini,  la  consulta   ha   spesso   verificato   la
sproporzionalita' della  pena  rispetto  alla  gravita'  oggettiva  e
soggettiva del reato, effettuando un sindacato del  tutto  svincolato
dalla logica comparativa. 
    Al  di  la',  comunque,  di  tali  considerazioni  di   carattere
ermeneutico, sia che si adotti lo schema triadico che se si  effettui
un vaglio di ragionevolezza «intrinseco», si ritiene che le  sanzioni
introdotte dall'art. 12-bis TUI  si  pongano  in  contrasto  con  gli
articoli 3 e 27 della Costituzione, presentando profili di  manifesta
irragionevolezza. 
    Si ritiene infatti che, in coerenza  con  la  voluntas  legis  di
contrastare in  maniera  piu'  severa  il  fenomeno  migratorio,  sia
certamente    giustificata, -    e    comunque    rientrante    nella
discrezionalita' politica del  legislatore -  l'introduzione  di  una
sanzione penale  piu'  elevata  per  la  nuova  figura  di  reato,  e
tuttavia, a parere di questo giudicante, non e' conforme ai parametri
costituzionali e sovranazionali la scelta di una pena edittale  cosi'
elevata, soprattutto nel minimo  che,  inevitabilmente,  finisce  con
l'impedire al giudice di commisurare la pena all'effettivo  disvalore
penale del fatto. 
    Il rischio che si corre, infatti, e' quello di far ricadere nella
fattispecie  incriminatrice  di  cui  all'art.  12-bis  condotte   di
gravita' non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle non
riconducibili a veri e propri esponenti del traffico  organizzato  di
migranti, ma imputabili a  soggetti  il  cui  contributo  causale  al
delitto  di  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  risulti
occasionale o isolato. 
    Statisticamente non e' infrequente  il  caso  in  cui  ad  essere
imputati  sono  «migranti-scafisti»,  ovvero   soggetti   che   lungi
dall'essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro  volta
«vittime» del sistema, venendo individuati come  meri  esecutori  del
progetto criminale. 
    Ed allora, e' chiaro che, in tali casi, il  disvalore  penale  da
riconoscere al fatto assume proporzioni diverse, rendendo  un  limite
edittale come quello ad oggi previsto  dalla  fattispecie  della  cui
legittimita'  si   dubita   del   tutto   sproporzionato   e   quindi
intrinsecamente irragionevole. 
    L'ingiustificata  maggiore  severita'   delle   pene   introdotte
dall'art. 12-bis TUI emerge  poi  in  maniera  piu'  evidente  se  si
procede  a  confrontare,  sotto  il  profilo   della   ragionevolezza
«estrinseca», la suddetta  disposizione  con  altre  fattispecie  che
puniscono in modo  significativamente  diverso  condotte  lesive  del
medesimo  bene  giuridico  integrate  attraverso  analoghe  modalita'
esecutive. 
    E evidente ictu oculi come  il  nuovo  schema  legislativo  lasci
pochissimo margine di parametrare  la  pena  all'effettivo  disvalore
penale del fatto se si adotta, anzitutto, come tertium  comparationis
la disciplina che troverebbe applicazione ove la  norma  speciale  di
cui all'art. 12-bis non esistesse. 
    Ed invero, al caso di specie sarebbe applicabile  la  fattispecie
aggravata di cui al comma 3, dell'art 12 TUI  che  (anche  a  seguito
dell'aumento di pena previsto dal c.d.  decreto  Cutro)  prevede  pur
sempre un minimo edittale pari a sei anni  di  reclusione,  aumentati
fino a un terzo ai sensi  del  comma  cinque  o  piu'  persone  e  il
pericolo per l'incolumita' dei trasportati), in concorso formale  con
l'omicidio plurimo previsto dall'art.  589 del  codice  penale a  sua
volta aggravato ex art. 586 del codice penale. 
    Si tratterebbe di uno schema sanzionatorio, che atteso un  minimo
edittale significativamente  piu'  basso  previsto  dalla  disciplina
generale, consentirebbe di  poter  calibrare  la  pena  in  relazione
all'effettivo disvalore penale del fatto concreto. 
    Cio' e' ancora piu' evidente se si considera,  peraltro,  che  la
disciplina attuale di cui al comma 3 dell'art. 12-bis  TUI,  oltre  a
partire da un minimo edittale  notevolmente  piu'  alto  (vent'anni),
prevede anche  il  divieto  di  bilanciamento  con  altre  attenuanti
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
nell'ipotesi in cui, come in quello in esame, ricorrano le aggravanti
di cui al comma 3 (ovvero le circostanze di cui all'art. 12, comma 3,
lettere a, d, ed e). Il sistema sanzionatorio presenta una  rigidita'
che lo differenzia, in senso fortemente peggiorativo, da  fattispecie
delittuose analoghe. Quali  fattispecie  da  porre  a  confronto  con
quella di cui  all'art.  12-bis  TUI,  va  presa  in  considerazione,
innanzitutto, per identita' della struttura e dei beni  protetti  (la
vita e l'integrita' fisica) la disposizione di cui  all'art.  586 del
codice penale che rinvia, quanto alla  misura  della  sanzione,  alle
pene rispettivamente previste per i delitti  di  omicidio  colposo  o
lesioni colpose. Nel caso  oggetto  del  presente  giudizio  la  pena
astrattamente applicabile sarebbe  quella  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 589 del codice penale che per il  caso  di  morte  di  piu'
persone o di morte di una o piu' persone e di lesioni di una  o  piu'
persone (ossia l'ipotesi in contestazione al capo b) prevede la  pena
che  dovrebbe  applicarsi  per  la  piu'   grave   delle   violazioni
(reclusione da sei mesi a cinque anni) aumentata fino al  triplo  con
un limite massimo di quindici anni e con ulteriore aumento (fino a un
terzo). Il minimo edittale, calcolando il massimo aumento si  assesta
dunque su due anni di reclusione. Il massimo edittale  e'  invece  di
quindici anni (inferiore al minimo oggi previsto dall'art. 12-bis). 
    Sempre in tema  di  delitti  aggravati  dall'evento  si  richiama
l'art. 452-ter del codice  penale  rubricato  morte  o  lesioni  come
conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: «Se  da  uno  dei
fatti di cui all'art. 452-bis deriva, quale  conseguenza  non  voluta
dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui  la
malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si  applica  la
pena della reclusione da due anni e sei mesi  a  sette  anni;  se  ne
deriva una lesione grave, la pena della  reclusione  da  tre  a  otto
anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena  della  reclusione
da quattro a nove  anni;  se  ne  deriva  la  morte,  la  pena  della
reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di piu' persone,
di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu'  persone  e
lesioni di una o piu'  persone,  si  applica  la  pena  che  dovrebbe
infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la
pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.» 
    La disparita' di trattamento tra situazioni analoghe e'  evidente
anche se si prendono in considerazione le  disposizioni  in  tema  di
concorso formale, delitti aberranti e reato complesso, tutti istituti
che, consentono di graduare i limiti edittali in modo da  rendere  la
pena effettivamente proporzionata. 
    Altra fattispecie che si ritiene  di  individuare  quale  tertium
comparationis e' infine  l'art.  575 del  codice  penale che  punisce
l'omicidio volontario con la  pena  della  reclusione  non  inferiore
a ventuno  anni.  Ne  deriva  la  conseguenza  paradossale  per   cui
l'ordinamento giuridico punisce lo stesso evento, in caso di morte di
una persona, in  modo  di  poco  piu'  grave  (reclusione  da ventuno
a ventiquattro anni) nell'ipotesi dolosa rispetto  a  quella  di  cui
all'art. 12-bis  (reclusione  da quindici  a ventiquattro  anni)  che
riveste  natura  colposa,  posto  che  il  criterio  di   imputazione
soggettiva dei delitti aggravati dall'evento  richiede  la  colpa  in
termini di prevedibilita' in concreto (Sez. Un. 22 gennaio  2009,  n.
226766, ...); per il caso di morte di piu' persone, a  fronte  di  un
minimo di venti anni, solo di un anno inferiore  all'ipotesi  dolosa,
la nuova disposizione di cui all'art. 12-bis prevede  un  massimo  di
trenta anni di reclusione che per l'omicidio doloso e'  raggiungibile
soltanto in presenza di circostanze aggravanti. Peraltro, il  sistema
delle  aggravanti  disciplinate  dall'art.  12-bis,  si  assesta  sul
massimo di anni trenta soltanto in virtu' della  norma  calmieratrice
di cui all'art. 66 del codice penale,  in  mancanza  della  quale  si
supererebbe la soglia dei quaranta anni  di  reclusione.  Il  sistema
sanzionatorio  introdotto  dall'art.  12-bis   finisce   dunque   per
obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose  sotto  il
profilo  dell'elemento  soggettivo,  finendo  per  trattare  in  modo
analogo  (se  non  addirittura   sanzionando   piu'   gravemente   la
fattispecie   colposa)   situazioni   con   grado   di   colpevolezza
ontologicamente diverso. 
Impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Non pare possibile ricavare dall'ordinamento penale positivo  uno
strumento normativo idoneo  a  ricondurre  il  sistema  sanzionatorio
previsto dall'art. 12-bis entro binari  compatibili  con  i  principi
costituzionali e convenzionali di  proporzionalita'  della  pena.  Un
ostacolo insuperabile e' posto invero dal  divieto  di  bilanciamento
tra le circostanze - diverse da quelle di  cui  agli  articoli  98  e
114 del codice  penale -  che,  ove  ammesso,  sarebbe  in  grado  di
consentire graduazioni  della  pena  in  modo  tale  da  adattare  la
sanzione all'effettiva gravita' del reato. 
    Nel caso  concreto  non  e'  possibile  ricorrere  a  circostanze
attenuanti astrattamente applicabili se non riducendo  sanzioni  gia'
elevatissime per effetto delle  aggravanti,  il  cui  peso  non  puo'
essere esautorato in difetto di bilanciamento. 
    Ne' e' possibile ricorrere all'art. 114 del codice penale per  un
duplice  ordine  di  ragioni.  Posto  che   l'art.   114 del   codice
penale opera sul terreno della causalita', si osserva che in  assenza
di condotte  concorrenti  di  altri  soggetti  non  pare  logicamente
sostenibile che gli unici due concorrenti nel reato abbiano  prestato
entrambi  (le  posizioni  degli  imputati  non  sono  in  alcun  modo
diversificabili) un contributo di minima importanza. Manca invero  il
soggetto cui attribuire il contributo causale preponderante.  D'altro
canto, se si ipotizzasse un (non contestato) concorso con  altri  (in
ipotesi  gli  organizzatori)  l'attenuante  in  parola  non   sarebbe
applicabile secondo la consolidata  interpretazione  della  Corte  di
cassazione. Infine, nel caso concreto, non  puo'  sostenersi  che  la
condotta di conduzione dell'imbarcazione nelle precarie  e  difettose
condizioni di sicurezza accertate nel presente giudizio,  costituisca
un contributo causale esiguo e marginale. 
    Non e' prevista peraltro, come disposto per altre fattispecie  di
reato, il piu' delle volte  attraverso  l'intervento  additivo  della
Corte costituzionale, la  circostanza,  bilanciabile,  del  fatto  di
lieve entita', che consentirebbe di modulare la  pena  sull'effettiva
gravita' del reato, tenendo conto di tutti criteri  di  cui  all'art.
133 del codice penale, segnatamente del grado  della  colpa  e  della
capacita'  a  delinquere,  profili  che  devono   essere   presi   in
considerazione nel giudizio a quo. 
    Si ritiene, in conclusione, di dover  sottoporre  allo  scrutinio
della   Corte   costituzionale   la   questione    di    legittimita'
costituzionale sia in ordine al  difetto  di  proporzionalita'  della
pena edittale prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 12-bis
TUI che al divieto di bilanciamento tra le circostanze  previsto  dal
comma 4 nonche' in ordine alla mancata previsione  della  circostanza
attenuante  del  fatto  di  lieve   entita'   con   possibilita'   di
bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con  circostanze
aggravanti. 
    Per quanto esposto si ritiene  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art 12-bis, commi 1,  3
e 4 del  decreto  legislativo  n.  286/1998  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 27 della Costituzione nonche' degli  articoli  11  e  117
della Costituzione in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,   1   della legge
costituzionale n. 1/1948, 23 e ss. della legge n. 87 /1953; 
    Ritenuta la questione rilevante e non  manifestamente  infondata,
solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale   in   relazione
dell'art 12-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto  legislativo  n. 286/1998
per contrasto con gli articoli 3, 27 della Costituzione nonche' degli
articoli 11 e  117  della  Costituzione  in  relazione  all'art.  49,
paragrafo 3, CDFUE; 
    Sospende il giudizio abbreviato nei confronti di N. I. E. e E. M.
S. M. A., imputati sottoposti alla  misura  cautelare  degli  arresti
domiciliari con scadenza del termine di fase il 26 gennaio 2026; 
    Sospende i termini di  prescrizione  fino  alla  definizione  del
giudizio innanzi alla Corte costituzionale  cui  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti; 
    Dispone,  a  cura  della  Cancelleria,  la  notificazione   della
presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  la
notificazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
 
            Il Giudice dell'udienza preliminare: Carrubba