Reg. ord. n. 10 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5
Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 16/10/2025
Tra: H.E.F. N.
Oggetto:
Reati e pene – Straniero – Immigrazione – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina – Fattispecie incriminatrice introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito – Trattamento sanzionatorio – Pene minime edittali fissate rispettivamente in venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi – Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) – Denunciata previsione di pene minime edittali particolarmente severe – Omessa previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti – Riconducibilità alla fattispecie incriminatrice di condotte di gravità non del tutto sovrapponibili – Ingiustificata maggiore severità rispetto alle pene previste rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio, codificato anche dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, di proporzionalità della pena – Contrasto con i principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 12 Co. 3
decreto legislativo del 25/07/1998 Num. 286 Art. 12 Co. 4 introdotto dall'
decreto-legge del 10/03/2023 Num. 20 Art. 8 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 05/05/2023 Num. 50
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 117 Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Camera di Consiglio del 18 maggio 2026
rel. MARINI F. S.
Testo dell'ordinanza
N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2025
Ordinanza del 16 ottobre 2025 del Tribunale di Siracusa nel
procedimento penale a carico di H.E.F. N. e M.S.M.A. E..
Reati e pene - Straniero - Immigrazione - Morte o lesioni come
conseguenza di delitti in materia di immigrazione
clandestina - Fattispecie incriminatrice introdotta dal
decreto-legge n. 20 del 2023, come convertito - Trattamento
sanzionatorio - Pene minime edittali fissate rispettivamente in
venti, quindici e dieci anni di reclusione in funzione della
tipologia e del numero di eventi lesivi verificatisi - Divieto di
bilanciamento delle circostanze aggravanti con eventuali
circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e
114 cod. pen.) - Denunciata previsione di pene minime edittali
particolarmente severe - Omessa previsione della circostanza
attenuante del fatto di lieve entita', con possibilita' di
bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con
circostanze aggravanti.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), art. 12-bis, commi 1, 3 e 4.
(GU n. 5 del 04-02-2026)
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza
preliminare
Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Tiziana Carrubba,
con riferimento al procedimento penale in epigrafe indicato,
all'esito dell'udienza di giudizio abbreviato del 16 ottobre 2025,
Osserva
Premessa.
In data 26 maggio 2025 il pubblico ministero presentava richiesta
di rinvio a giudizio nei confronti degli odierni imputati,
rispettivamente chiamati a rispondere del delitto di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina aggravato (capo A della rubrica), del
reato di morte o lesione come conseguenza di altro delitto
(originario capo B della rubrica) e del reato di naufragio colposo
(capo C della rubrica).
All'udienza preliminare del 3 luglio 2025, conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il pubblico
ministero modificava l'imputazione contestando, in luogo del reato di
cui all'art. 586 del codice penale (indicato all'originario capo B
della rubrica) quello di cui all'art. 12-bis, comma 3, in relazione
all'art. 12, comma 3, lett. a) decreto legislativo n. 286/1998
(imputazione ulteriormente precisata all'udienza del 2 ottobre 2025).
All'udienza del 17 luglio 2025, gli imputati, per mezzo del
difensore munito di procura speciale, avanzavano richiesta di
giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un testimone.
Ammesso il rito abbreviato nei termini di cui alla richiesta,
all'udienza dell'11 settembre 2025 si procedeva all'esame del teste
indicato dalla difesa.
All'udienza del 2 ottobre 2025, il pubblico ministero chiedeva di
sollevare questione di legittimita' costituzionale, ritenendo che le
pene previste dal reato contestato al capo B (art. 12-bis, comma 3,
del decreto legislativo n. 286/1998) si pongano in contrasto con gli
articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'art. 49, paragrafo 3,
CDFUE, per il tramite degli articoli 111 e 117, primo comma, della
Costituzione.
Il difensore degli imputati si rimetteva alla decisione del
giudice.
Il decidente, ritenendo la questione rilevante e non
manifestamente infondata, propone l'incidente di costituzionalita'
nei termini e per le ragioni che seguono.
Ammissibilita' e rilevanza della questione
Le imputazioni.
Di seguito si riportano le imputazioni come risultanti dalla
modifica e dalla successiva precisazione effettuate dal pubblico
ministero.
A) Delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale e 12,
comma 3, decreto legislativo n. 286/1998, aggravato ai sensi
dell'art. 12 stesso decreto legislativo comma 3-bis perche', in
concorso fra loro e con altri soggetti rimasti ignoti, al fine di
trarne profitto, conducendo in direzione delle coste italiane una
piccola imbarcazione in vetroresina con a bordo 34 cittadini
extracomunitari privi di valido titolo per l'ingresso sul territorio
italiano, compivano atti diretti in modo non equivoco a procurare
l'ingresso illegale nello Stato dei suddetti 34 cittadini
extracomunitari, esponendoli per le modalita' e la durata del
trasporto a pericolo per la loro vita e la loro incolumita'
d'imbarcazione 'imbarcazione era priva di dotazioni di sicurezza
individuali e collettive, chiaramente sovraffollata rispetto alla
capacita' di portata e priva di segnali di illuminazioni idonei a
segnalarne la presenza ad altre imbarcazioni).
Accertato in ...., la notte fra il... e il...
B) per il delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale e
12-bis, comma 3 (in relazione all'art. 12, comma 3, lett. A), decreto
legislativo n. 286/1998) decreto legislativo n. 286/1998, perche' in
concorso fra loro, mediante la commissione delle condotte di cui al
superiore Capo A attraverso le quali compivano atti diretti a
procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato di 34
cittadini extracomunitari privi di valido titolo per l'ingresso sul
territorio italiano, con modalita' tali da esporre quest'ultimi a
pericolo per la loro vita e la loro incolumita', contribuivano a
cagionare il decesso di tre dei cittadini extracomunitari trasportati
a bordo (... nato in ..., l ..., nato in ... il...e , ... nato in ...
il ...) ed il ferimento di altri 10 di essi. La barca in vetroresina
da loro condotta, infatti, anche a causa del fatto di essere
totalmente priva di strumenti di segnalazione in grado di farne
percepire la presenza alle altre imbarcazioni, veniva colpita dalla
motovedetta della Capitaneria di Porto CP 323 intervenuta con
finalita' di soccorso. A seguito dello scontro, anche a causa della
inadeguatezza strutturale dell 'imbarcazione, la stessa affondava ed
i migranti a bordo cadevano in mare. A causa dell 'impatto, dieci dei
migranti trasportati riportavano lesioni, due di essi (...)
decedevano una volta portati sulla terra ferma a causa delle lesioni
riportate, e uno di essi (...), anche a causa dell'assenza di
dotazioni di sicurezza a bordo dell'imbarcazione, non riusciva a
mantenersi a galla fino all'arrivo dei soccorsi e risulta dunque ad
oggi ancora disperso in mare e certamente deceduto.
Con l'aggravante di avere compiuta atti diretti a procurare
illegalmente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di piu'
di cinque persone.
Nelle acque di..., la notte fra il... ed il...
C) articoli 110, 449 del codice penale in relazione all'art. 428
del codice penale perche', per colpa costituita nell'avere affrontato
e fatto affrontare ai restanti passeggeri la traversata via mare
dalla Libia verso le coste siciliane sull'imbarcazione di cui ai capi
A) e B), totalmente inadeguata al viaggio intrapreso in ragione della
sua fragilita' strutturale, della limitata capacita' di portata
rispetto al numero di trasportati, nonche' della assenza di strumenti
di segnalazione idonei a farne percepire la presenza ad altre
imbarcazioni, contribuivano a cagionare la collisione di cui al capo
B) e il conseguente naufragio e affondamento dell'imbarcazione.
Nelle acque al largo di ..., la notte fra il ... e il ...
Per nessuno dei reati in contestazione e' maturato il termine di
prescrizione ne' e' prospettabile una diversa qualificazione
giuridica dei fatti, astrattamente sussumibili nelle fattispecie
contestate cosi' come modificate in udienza.
In sede di giudizio abbreviato questo giudice deve pronunciarsi
in ordine alla sussistenza dei reati contestati e alla colpevolezza
degli imputati, determinando conseguentemente, qualora si addivenisse
ad una pronuncia di condanna, la misura della pena.
La questione di legittimita' costituzionale, nei termini che si
chiariranno in prosieguo, risulta certamente rilevante vertendo sulla
proporzionalita' e ragionevolezza del regime sanzionatorio stabilito
dalle norme della cui legittimita' costituzionale si dubita e delle
quali si dovrebbe fare applicazione nel giudizio a quo se non
dichiarate costituzionalmente illegittime (per una situazione
analoga, processualmente sovrapponibile a quella oggetto del presente
giudizio cfr. Corte costituzionale sentenza n. 0130 del 2025 -
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 31 del 30 luglio
2025).
Ritiene, infatti, questo decidente che i fatti come prospettati,
ove confermati all'esito del giudizio, potrebbero integrare i reati
contestati.
Pertanto, la decisione in merito alla questione di legittimita'
costituzionale e' certamente rilevante ai fini di una corretta e
precisa commisurazione della pena che - in caso di pronuncia di
condanna-possa essere realmente modulata sull'effettivo disvalore
penale del fatto.
Ai fini della valutazione di ammissibilita' della questione si
rileva, inoltre, l'impossibilita' di un'interpretazione alternativa,
costituzionalmente orientata, della norma della cui legittimita'
costituzionale si dubita, per le ragioni che saranno di seguito
illustrate.
Non manifesta infondatezza
L'art. 12-bis e' stato introdotto nel testo unico
sull'immigrazione all'indomani del naufragio di Cutro del 26 febbraio
2023, mediante il decreto-legge n. 20/23 («c.d. decreto Cutro»).
La collocazione, il contenuto precettivo e il regime
sanzionatorio della norma, evidenziano la chiara voluntas del
legislatore di inasprire il trattamento sanzionatorio in funzione di
contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, tanto che
con il medesimo decreto sono state innalzate anche le pene per il
delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui
all'art. 12 t.u. immigrazione, elevando altresi' il livello di tutela
anticipata dei beni giuridici della vita e dell'integrita' fisica dei
soggetti illegalmente trasportati ovvero di soggetti terzi.
Sotto il profilo dell'inquadramento dogmatico, e' la stessa
relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto
che consente di considerare pacifica l'introduzione ad opera della
nuova norma di cui all'art. 12-bis di una autonoma figura di reato e
non di un'ipotesi circostanziata della fattispecie di
favoreggiamento. Nel medesimo senso si pone inoltre il dato letterale
dell'ultimo comma che espressamente definisce la condotta in termini
di «reato», nonche' il rinvio operato dall'art. 12-bis, comma 5, a
una serie di istituti previsti dall'art. 12 (attenuante della
collaborazione, custodia cautelare in carcere, confisca) risulterebbe
superfluo laddove il primo fosse una mera aggravante del secondo.
Si tratta, altresi', di un reato a consumazione anticipata,
strutturato in termini di reato complesso ovvero di reato aggravato
dall'evento, replicando quasi alla lettera la rubrica dell'art.
12-bis quella dell'art. 586 del codice penale ed aggiungendo alla
condotta punita dall'art. 12, comma 1, l'evento aggravatore della
morte o lesioni personali quale conseguenza non voluta.
Ed invero l'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998
prevede che «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti
a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,
ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da due a
sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona».
L'art. 12-bis, comma 1 decreto legislativo n. 286/1998,
intitolato «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di
immigrazione clandestina» recita: «Chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza,
finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati
con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita
o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o
degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal
fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone.
La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o
piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone.
Le due fattispecie presentano un nucleo comune, perfettamente
sovrapponibile, nella descrizione della condotta cui si aggiunge,
all'art.12-bis, l'elemento specializzante dell'evento non voluto.
Ritiene questo giudice che tra le due norme incriminatrici ricorra un
rapporto di specialita' atteso che l'evento dannoso nelle sue
possibili declinazioni (nel caso di specie consistente nella morte di
tre persone e nelle lesioni personali a carico di dieci persone) e'
elemento costitutivo del reato di cui all'art. 12-bis e costituisce
elemento specializzante rispetto alla fattispecie descritta dall'art.
12 (reato complesso).
Si ritiene, pertanto, che, in caso di sentenza di condanna,
dovrebbe farsi applicazione soltanto del delitto piu' grave, restando
assorbito quello meno grave, onde non sanzionare due volte la
medesima condotta (diverso sarebbe stato il caso di concorso tra
l'art. 12 e l'art. 586 del codice penale come da contestazione
originaria, ipotesi sussumibile entro il paradigma del concorso
formale).
Dall'intervento riformatore del 2023 e' conseguito tuttavia un
assetto sanzionatorio manifestamente contrastante con diversi
parametri costituzionali e sovranazionali sotto il profilo della
sproporzione ed irragionevolezza, come si chiarira' meglio piu'
avanti.
Il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12-bis del
decreto legislativo n. 286/1998.
Le comminatorie edittali dell'art. 12-bis sono diversificate in
funzione della tipologia e del numero degli eventi lesivi
verificatisi. Ai sensi del comma 1 e' prevista la reclusione da venti
a trenta anni se si verifica la morte di piu' persone. La stessa
cornice edittale si applica anche in caso di morte di una singola
persona accompagnata da lesioni gravi o gravissime a una o piu'
persone. Ai sensi del comma 2, in caso di morte di una sola persona
si applica la reclusione da quindici a ventiquattro anni. Infine, in
caso di sole lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone si
applica la reclusione da dieci a venti anni.
Il comma 3 prevede due circostanze aggravanti.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando
ricorre taluna delle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, lettere a),
d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando
concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche'
nei casi previsti dall'art. 12, comma 3-ter.
Nel caso di specie e' contestata l'aggravante di cui alla lettera
a) dell'art. 12, ossia l'aver favorito l'ingresso di piu' di cinque
persone (con aumento della pena fino a un terzo).
In concreto, in caso di condanna, il minimo edittale di venti
anni di reclusione subirebbe un aumento pari almeno fino a un terzo,
ossia da venti anni e un giorno di reclusione ad anni trenta mentre
il massimo resterebbe pari ad anni trenta ex art. 66 del codice
penale.
Il comma 4 (allo stesso modo dell'art 12, comma 3-quater)
stabilisce il divieto di bilanciamento delle aggravanti con eventuali
circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114 del codice penale), le cui diminuzioni di pena si
applicheranno, pertanto, sulla quantita'. di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ex art. comma
4-ter.
Contrasto della pena edittale prevista dall'art. 12-bis con gli
articoli 3, 27 della Costituzione, 49 paragrafo 3 CDFU.
La disamina della fattispecie incriminatrice di cui all'art.
12-bis TUI consente di rilevare subito come le principali novita'
sanzionatorie determinate dall'ingresso della nuova norma si
sostanzino soprattutto nella previsione di minimi edittali
particolarmente severi.
Ed e' proprio con riguardo ad essi che, a parere di questo
decidente, si impone l'esigenza di un adeguamento al canone di
proporzionalita' della pena ricavabile dal combinato disposto degli
articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale.
E' noto come il principio di proporzionalita' abbia trovato un
chiaro ed autorevole riconoscimento nelle diverse sentenze con cui,
nel tempo, la Corte costituzionale ha eletto tale principio a
criterio fondamentale che deve guidare l'interprete del diritto nel
momento in cui e' chiamato a parametrare la sanzione da applicare al
caso di specie.
Premesso invero che in forza del principio di legalita' sancito
all'art. 25 della Costituzione le scelte sulla misura della pena
appartengono alla discrezionalita' del legislatore, e' stato piu'
volte evidenziato dalla Corte costituzionale come tale
discrezionalita' non sia assoluta, dovendo misurarsi con altri
principi costituzionali, tra cui il fondamentale principio di
eguaglianza contenuto all'art. 3 della Costituzione, che esige un
diritto penale non arbitrario, non irragionevole e non
sproporzionato, i principi di cui all'art. 27 della Costituzione, per
cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato, e il
principio di proporzionalita' della pena rispetto all'offesa,
presupposto dall'art. 27 della Costituzione e codificato anche
nell'art. 49, par. 3, della CDFUE (sentenza n. 0179 del 2017).
Nella nota sentenza n. 236/2016 la Corte ha infatti affermato
che: «E' costante nella giurisprudenza costituzionale, la
considerazione secondo cui l'art. 3 della Costituzione esige che la
pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in
modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione
di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali».
Ed ancora, la Corte ha richiamato l'art. 27 comma 3 della
Costituzione rilevando che «il principio di proporzionalita' esige
un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile
l'adeguamento della pena alle effettive responsabilita' personali,
svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle
posizioni individuali e di limite della potesta' punitiva statale, in
armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale (sentenza n.
50/1980)».
Una pena non proporzionata alla effettiva gravita' del fatto si
risolverebbe, invero, in un ostacolo alla sua funzione rieducativa:
il trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto al reato
commesso sarebbe infatti percepito come ingiusto dal condannato e,
dunque, risulterebbe inidoneo a svolgere la funzione rieducativa
prevista dall'art. 27 della Costituzione
Si rileva infine il contrasto con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE,
per il tramite degli articoli 111 e 117, primo comma, della
Costituzione.
Il CDFUE riunisce in una medesima norma, l'art. 49 (sotto la
rubrica principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e
delle pene) il principio di legalita' (sub specie del divieto di
retroattivita' e successione di leggi penali) e il principio di
proporzionalita' della pena. Al punto 3, dell'art. 49 si statuisce
infatti che «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato».
L'art. 49 CDFUE ha effetto diretto nell'ordinamento degli Stati
europei (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione,
sentenza 8 marzo 2022, in causa C-205/20, NE) con conseguente obbligo
per i giudici di farne applicazione; in caso di disposizioni che si
ritengano in contrasto con detto principio il giudice italiano e'
tenuto a promuovere incidente di legittimita' costituzionale per
violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 117 della
Costituzione.
Tertia comparationis.
E' noto poi come, muovendo dalla necessita' che a fatti di
diverso disvalore corrispondano diverse reazioni sanzionatorie, il
sindacato sulla proporzionalita' della pena, storicamente, si sia
fondato per lo piu' sul c.d. schema triadico, venendo, cioe',
imperniato sul confronto tra la previsione normativa censurata e
quella apprestata per altra figura di reato, di pari o addirittura
maggiore gravita', assunta quale tertitum comparationis.
E tuttavia, specie negli ultimi tempi, non sono mancate pronunce
in cui la Corte, in ordine agli «indicatori» sulla cui base operare
il sindacato di proporzionalita' della pena, sembra essersi
affrancata dal c.d. schema triadico, per valutare invece la severita'
della cornice edittale proprio sul piano della ragionevolezza
intrinseca.
In altri termini, la consulta ha spesso verificato la
sproporzionalita' della pena rispetto alla gravita' oggettiva e
soggettiva del reato, effettuando un sindacato del tutto svincolato
dalla logica comparativa.
Al di la', comunque, di tali considerazioni di carattere
ermeneutico, sia che si adotti lo schema triadico che se si effettui
un vaglio di ragionevolezza «intrinseco», si ritiene che le sanzioni
introdotte dall'art. 12-bis TUI si pongano in contrasto con gli
articoli 3 e 27 della Costituzione, presentando profili di manifesta
irragionevolezza.
Si ritiene infatti che, in coerenza con la voluntas legis di
contrastare in maniera piu' severa il fenomeno migratorio, sia
certamente giustificata, - e comunque rientrante nella
discrezionalita' politica del legislatore - l'introduzione di una
sanzione penale piu' elevata per la nuova figura di reato, e
tuttavia, a parere di questo giudicante, non e' conforme ai parametri
costituzionali e sovranazionali la scelta di una pena edittale cosi'
elevata, soprattutto nel minimo che, inevitabilmente, finisce con
l'impedire al giudice di commisurare la pena all'effettivo disvalore
penale del fatto.
Il rischio che si corre, infatti, e' quello di far ricadere nella
fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12-bis condotte di
gravita' non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle non
riconducibili a veri e propri esponenti del traffico organizzato di
migranti, ma imputabili a soggetti il cui contributo causale al
delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina risulti
occasionale o isolato.
Statisticamente non e' infrequente il caso in cui ad essere
imputati sono «migranti-scafisti», ovvero soggetti che lungi
dall'essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro volta
«vittime» del sistema, venendo individuati come meri esecutori del
progetto criminale.
Ed allora, e' chiaro che, in tali casi, il disvalore penale da
riconoscere al fatto assume proporzioni diverse, rendendo un limite
edittale come quello ad oggi previsto dalla fattispecie della cui
legittimita' si dubita del tutto sproporzionato e quindi
intrinsecamente irragionevole.
L'ingiustificata maggiore severita' delle pene introdotte
dall'art. 12-bis TUI emerge poi in maniera piu' evidente se si
procede a confrontare, sotto il profilo della ragionevolezza
«estrinseca», la suddetta disposizione con altre fattispecie che
puniscono in modo significativamente diverso condotte lesive del
medesimo bene giuridico integrate attraverso analoghe modalita'
esecutive.
E evidente ictu oculi come il nuovo schema legislativo lasci
pochissimo margine di parametrare la pena all'effettivo disvalore
penale del fatto se si adotta, anzitutto, come tertium comparationis
la disciplina che troverebbe applicazione ove la norma speciale di
cui all'art. 12-bis non esistesse.
Ed invero, al caso di specie sarebbe applicabile la fattispecie
aggravata di cui al comma 3, dell'art 12 TUI che (anche a seguito
dell'aumento di pena previsto dal c.d. decreto Cutro) prevede pur
sempre un minimo edittale pari a sei anni di reclusione, aumentati
fino a un terzo ai sensi del comma cinque o piu' persone e il
pericolo per l'incolumita' dei trasportati), in concorso formale con
l'omicidio plurimo previsto dall'art. 589 del codice penale a sua
volta aggravato ex art. 586 del codice penale.
Si tratterebbe di uno schema sanzionatorio, che atteso un minimo
edittale significativamente piu' basso previsto dalla disciplina
generale, consentirebbe di poter calibrare la pena in relazione
all'effettivo disvalore penale del fatto concreto.
Cio' e' ancora piu' evidente se si considera, peraltro, che la
disciplina attuale di cui al comma 3 dell'art. 12-bis TUI, oltre a
partire da un minimo edittale notevolmente piu' alto (vent'anni),
prevede anche il divieto di bilanciamento con altre attenuanti
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
nell'ipotesi in cui, come in quello in esame, ricorrano le aggravanti
di cui al comma 3 (ovvero le circostanze di cui all'art. 12, comma 3,
lettere a, d, ed e). Il sistema sanzionatorio presenta una rigidita'
che lo differenzia, in senso fortemente peggiorativo, da fattispecie
delittuose analoghe. Quali fattispecie da porre a confronto con
quella di cui all'art. 12-bis TUI, va presa in considerazione,
innanzitutto, per identita' della struttura e dei beni protetti (la
vita e l'integrita' fisica) la disposizione di cui all'art. 586 del
codice penale che rinvia, quanto alla misura della sanzione, alle
pene rispettivamente previste per i delitti di omicidio colposo o
lesioni colpose. Nel caso oggetto del presente giudizio la pena
astrattamente applicabile sarebbe quella di cui all'ultimo comma
dell'art. 589 del codice penale che per il caso di morte di piu'
persone o di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu'
persone (ossia l'ipotesi in contestazione al capo b) prevede la pena
che dovrebbe applicarsi per la piu' grave delle violazioni
(reclusione da sei mesi a cinque anni) aumentata fino al triplo con
un limite massimo di quindici anni e con ulteriore aumento (fino a un
terzo). Il minimo edittale, calcolando il massimo aumento si assesta
dunque su due anni di reclusione. Il massimo edittale e' invece di
quindici anni (inferiore al minimo oggi previsto dall'art. 12-bis).
Sempre in tema di delitti aggravati dall'evento si richiama
l'art. 452-ter del codice penale rubricato morte o lesioni come
conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: «Se da uno dei
fatti di cui all'art. 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta
dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la
malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la
pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne
deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto
anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione
da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della
reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di piu' persone,
di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e
lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la
pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.»
La disparita' di trattamento tra situazioni analoghe e' evidente
anche se si prendono in considerazione le disposizioni in tema di
concorso formale, delitti aberranti e reato complesso, tutti istituti
che, consentono di graduare i limiti edittali in modo da rendere la
pena effettivamente proporzionata.
Altra fattispecie che si ritiene di individuare quale tertium
comparationis e' infine l'art. 575 del codice penale che punisce
l'omicidio volontario con la pena della reclusione non inferiore
a ventuno anni. Ne deriva la conseguenza paradossale per cui
l'ordinamento giuridico punisce lo stesso evento, in caso di morte di
una persona, in modo di poco piu' grave (reclusione da ventuno
a ventiquattro anni) nell'ipotesi dolosa rispetto a quella di cui
all'art. 12-bis (reclusione da quindici a ventiquattro anni) che
riveste natura colposa, posto che il criterio di imputazione
soggettiva dei delitti aggravati dall'evento richiede la colpa in
termini di prevedibilita' in concreto (Sez. Un. 22 gennaio 2009, n.
226766, ...); per il caso di morte di piu' persone, a fronte di un
minimo di venti anni, solo di un anno inferiore all'ipotesi dolosa,
la nuova disposizione di cui all'art. 12-bis prevede un massimo di
trenta anni di reclusione che per l'omicidio doloso e' raggiungibile
soltanto in presenza di circostanze aggravanti. Peraltro, il sistema
delle aggravanti disciplinate dall'art. 12-bis, si assesta sul
massimo di anni trenta soltanto in virtu' della norma calmieratrice
di cui all'art. 66 del codice penale, in mancanza della quale si
supererebbe la soglia dei quaranta anni di reclusione. Il sistema
sanzionatorio introdotto dall'art. 12-bis finisce dunque per
obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose sotto il
profilo dell'elemento soggettivo, finendo per trattare in modo
analogo (se non addirittura sanzionando piu' gravemente la
fattispecie colposa) situazioni con grado di colpevolezza
ontologicamente diverso.
Impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata.
Non pare possibile ricavare dall'ordinamento penale positivo uno
strumento normativo idoneo a ricondurre il sistema sanzionatorio
previsto dall'art. 12-bis entro binari compatibili con i principi
costituzionali e convenzionali di proporzionalita' della pena. Un
ostacolo insuperabile e' posto invero dal divieto di bilanciamento
tra le circostanze - diverse da quelle di cui agli articoli 98 e
114 del codice penale - che, ove ammesso, sarebbe in grado di
consentire graduazioni della pena in modo tale da adattare la
sanzione all'effettiva gravita' del reato.
Nel caso concreto non e' possibile ricorrere a circostanze
attenuanti astrattamente applicabili se non riducendo sanzioni gia'
elevatissime per effetto delle aggravanti, il cui peso non puo'
essere esautorato in difetto di bilanciamento.
Ne' e' possibile ricorrere all'art. 114 del codice penale per un
duplice ordine di ragioni. Posto che l'art. 114 del codice
penale opera sul terreno della causalita', si osserva che in assenza
di condotte concorrenti di altri soggetti non pare logicamente
sostenibile che gli unici due concorrenti nel reato abbiano prestato
entrambi (le posizioni degli imputati non sono in alcun modo
diversificabili) un contributo di minima importanza. Manca invero il
soggetto cui attribuire il contributo causale preponderante. D'altro
canto, se si ipotizzasse un (non contestato) concorso con altri (in
ipotesi gli organizzatori) l'attenuante in parola non sarebbe
applicabile secondo la consolidata interpretazione della Corte di
cassazione. Infine, nel caso concreto, non puo' sostenersi che la
condotta di conduzione dell'imbarcazione nelle precarie e difettose
condizioni di sicurezza accertate nel presente giudizio, costituisca
un contributo causale esiguo e marginale.
Non e' prevista peraltro, come disposto per altre fattispecie di
reato, il piu' delle volte attraverso l'intervento additivo della
Corte costituzionale, la circostanza, bilanciabile, del fatto di
lieve entita', che consentirebbe di modulare la pena sull'effettiva
gravita' del reato, tenendo conto di tutti criteri di cui all'art.
133 del codice penale, segnatamente del grado della colpa e della
capacita' a delinquere, profili che devono essere presi in
considerazione nel giudizio a quo.
Si ritiene, in conclusione, di dover sottoporre allo scrutinio
della Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale sia in ordine al difetto di proporzionalita' della
pena edittale prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 12-bis
TUI che al divieto di bilanciamento tra le circostanze previsto dal
comma 4 nonche' in ordine alla mancata previsione della circostanza
attenuante del fatto di lieve entita' con possibilita' di
bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze
aggravanti.
Per quanto esposto si ritiene non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art 12-bis, commi 1, 3
e 4 del decreto legislativo n. 286/1998 per contrasto con gli
articoli 3, 27 della Costituzione nonche' degli articoli 11 e 117
della Costituzione in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948, 23 e ss. della legge n. 87 /1953;
Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,
solleva questione di legittimita' costituzionale in relazione
dell'art 12-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 286/1998
per contrasto con gli articoli 3, 27 della Costituzione nonche' degli
articoli 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 49,
paragrafo 3, CDFUE;
Sospende il giudizio abbreviato nei confronti di N. I. E. e E. M.
S. M. A., imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti
domiciliari con scadenza del termine di fase il 26 gennaio 2026;
Sospende i termini di prescrizione fino alla definizione del
giudizio innanzi alla Corte costituzionale cui dispone l'immediata
trasmissione degli atti;
Dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione della
presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la
notificazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Giudice dell'udienza preliminare: Carrubba