Reg. ord. n. 87 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/05/2025 n. 21
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 10/04/2025
Tra: Antonio Riello e altri C/ Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole – Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno – Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000 – Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto è ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico – Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale – Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 18/08/2000 Num. 36 Art. 259 Co. 1
decreto legislativo del 18/08/2000 Num. 36 Art. 261 Co. 4
decreto legislativo del 18/08/2000 Num. 36 Art. 262 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 51 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
Testo dell'ordinanza
N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2025 Ordinanza del 10 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Antonio Riello e altri contro l'Ufficio territoriale del Governo di Caserta e altri. Bilancio e contabilita' pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell'ente presenta tale ipotesi al Ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da parte del Ministro dell'interno di un provvedimento di diniego dell'approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali - Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole - Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno - Previsione che tali fattispecie integrano l'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1. (GU n. 21 del 21-05-2025) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 918 del 2025, proposto da Antonio Riello, Gianfranco Della Valle, Ferdinando Riello, Marco Chirico, Michele Funaro, Vincenzo Freniti, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Comune di Castel Morrone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Gaetano Marra, Giovanni Iulianiello, Roberto Cappiello, Giuseppe Riello, Valentina D'Errico, Daniele Di Fonzo, Cristoforo Villano, non costituiti in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della Del. G.C. n. 3 del 4 gennaio 2025 con la quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 24/26 di cui all'art. 259 del TUEL e relativi allegati; 2) della Del. G.C. del 4 gennaio 2025, n. 2 con la quale e' stato approvato il DUP 24/26 e relativi allegati; 3) della nota del Comune di trasmissione al Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui non si conoscono gli estremi; 4) della nota/diffida del Prefetto di Caserta del 20 dicembre 2024 prot. n. 0174781 che dopo la scadenza del termine di cui all'art. 259 del TUEL ha diffidato il C.C. ad approvare entro 20 gg. l'ipotesi di bi-lancio stabilmente riequilibrato in uno alla nota del 19 dicembre 2024 prot. n. 193665 del Ministero Interni ivi richiamata di cui si ignora il contenuto; 5) della Del. C.C. del 18 gennaio 2025 n. 1 del C.C. di Castel Morrone di approvazione del DUP e dei relativi allegati anno 2024/2026; 6) della Del. C.C. 18 gennaio 2025 n. 2 con la quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dei relativi allegati anno 2024/2026; 7) del/dei provvedimento/i con i quali il Ministro degli Interni, se esistenti e di cui non si conoscono gli estremi, ha ritenuto ammissibile approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nonostante la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 259 del TUEL; 8) di ogni altro atto presupposto e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell'interno e del Comune di Castel Morrone; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. - I ricorrenti, consiglieri di opposizione eletti nel Consiglio comunale di Castel Morrone, contestano, con il ricorso in esame, la legittimita' - unitamente agli altri atti indicati in epigrafe - dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale (delibera n. 2 del 18 gennaio 2025), dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, deducendo, con unico motivo di censura, violazione e falsa applicazione dell'art. 259, decreto legislativo n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.) e dell'art. 12 disp. prel. c.c. 2. - E' pacifico, argomentano, che la presentazione da parte del Consiglio comunale di Castel Morrone al Ministero dell'Interno, in data 18 gennaio 2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato risulti tardiva siccome avvenuta in violazione del «termine perentorio di tre mesi» previsto dal cit. art. 259, comma 1, decorrente «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252» con cui si provvede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, nel caso di specie avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica italiana del 4 settembre 2024. In ipotesi del genere, «di mancato rispetto del termine trimestrale», lo scioglimento del Consiglio comunale - lamentano i ricorrenti - «e' ineludibile»; a fronte della chiarezza del dato letterale sulla natura del termine, alcuna rilevanza potrebbe essere ascritta, sostengono, alla nota prefettizia del 20 dicembre 2024, anch'essa impugnata, intervenuta successivamente alla scadenza dei tre mesi, con la quale il Prefetto, anziche' provvedere al doveroso avvio della procedura di scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. a), del T.U.E.L., avrebbe illegittimamente diffidato il Consiglio comunale di Castel Morrone - in asserita applicazione analogica dell'art. 141, comma 2, T.U.E.L., nonostante l'evidente diversita' di presupposti - ad approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, allo scopo concedendogli l'ulteriore termine di venti giorni. 3. - Si sono costituiti in giudizio il comune di Castel Morrone e la Prefettura di Caserta. Con memoria depositata in giudizio in data 13 marzo 2025, la Prefettura di Caserta ha chiesto la reiezione del gravame richiamando, a sostegno della legittimita' della diffida, il principio di leale collaborazione e «il piu' generale principio di salvaguardia degli organi democraticamente eletti», i quali indurrebbero a ravvisare «l'opportunita' di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale soltanto all'esito della verifica della perdurante inadempienza del medesimo organo consiliare rispetto alla diffida notificata a tutti i consiglieri comunali» (come da Parere del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 17763 del 13 novembre 2018); con memoria integrativa depositata in pari data, rilevato che con sentenza non definitiva del 20 settembre 2024, n. 5039, inun giudizio analogo a quello odierno, questa Sezione ha sollevato d'ufficio la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 259, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, ha chiesto che sia disposta la sospensione «impropria» (in senso lato) del giudizio, stante la pregiudizialita' della questione di legittimita' costituzionale altrove sollevata. L'amministrazione comunale, nella memoria versata in atti in data 20 marzo 2025, ha formulato istanza di sospensione del giudizio invocando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, chiedendo, in particolare, «di poter interloquire dinanzi alla Corte costituzionale mediante una nuova rimessione». 4. - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, fissata per la disamina dell'istanza di tutela cautelare, la causa e' stata trattenuta in decisione. 5. - Questo Giudice - anche a fronte dell'espressa richiesta del Comune di Castel Morrone, che ha formalmente sollecitato una nuova rimessione chiedendo di poter interloquire direttamente in Corte Costituzionale, e tenuto conto dei principi espressi da Cons. Stato, Ad. Plen. nn. 28/2014 e 4/2024 - ritiene di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. 5.1. - La rimessione della questione alla Corte Costituzionale - e la conseguente sospensione impropria «in senso stretto» del presente giudizio - si impone sul rilievo che «[L]'opzione alternativa, caso per caso, tra sospensione impropria «in senso lato» e «in senso stretto», entrambe da ricondurre all'art. 295 c.p.c., riposa sulla volonta' delle parti, elemento determinante, come gia' detto, nella ricostruzione dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria n. 28/2014»; le ragioni della prevalenza da accordare alla volonta' delle parti poggiano, in particolare, sulla consapevolezza «dei divieti o limiti all'intervento davanti alla Corte costituzionale», atteso che «nel giudizio incidentale di costituzionalita', non possono proporre intervento le parti di un giudizio diverso da quello a quo in cui l'incidente di costituzionalita' sia stato sollevato, neppure se si tratta di parti di un giudizio oggetto di sospensione impropria «in senso lato» (v. Corte Cost. n. 202/2020 e n. 218/2021)» (Cons. Stato, Ad. Plen, n. 4/2024). 6. - Ai sensi dell'art. 27, ultimo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (inbase al quale la Corte costituzionale «dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata»), reputa il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale della suindicata norma coinvolga anche: l'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, laddove stabilisce che all'istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell'Interno segua la prescrizione di presentare con deliberazione consiliare una nuova ipotesi di bilancio, stabilendo nuovamente che all'adempimento il Consiglio debba provvedervi entro il termine «perentorio» di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego; l'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui «l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)» (scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione o pergravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico). 7. - La rilevanza della questione nel presente giudizio. Il Prefetto di Caserta, preso atto dello spirare del termine di tre mesi previsto dall'art. 259, comma 1, cit., pur consapevole che «ai sensi dell'art. 262, comma 1, del T.U.E.L., l'inosservanza del termine suddetto integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lett. a) dello stesso T.U.E.L.», ha cio' non di meno consentito al Consiglio comunale di disporre di un ulteriore spatium temporis, diffidandolo a provvedere alla presentazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nell'ulteriore termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto, a pena di avvio della procedura di scioglimento di cui al cit. comma 1, lett. a), dell'art. 141. Cosi' disponendo, tuttavia, il Prefetto ha dato applicazione, in sostanza, al secondo comma dell'art. 141 cit. che, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, stabilisce che l'eventuale avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale debba essere preceduta dalla diffida a provvedere all'adempimento, entro un termine non superiore a venti giorni dalla notifica della lettera ai singoli consiglieri. Evidenzia il Collegio che la determinazione assunta dalla Prefettura non appare coerente con il tenore dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, qualificando espressamente come «perentorio» il termine di tre mesi per la trasmissione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, induce a ritenere che l'elusione del termine medesimo da parte del Consiglio sia insuscettibile di formare oggetto della richiesta sollecitatoria, comportando come necessitata conseguenza il suo scioglimento. In tale contesto, il riportato art. 262 afferma che l'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'art. 141, primo comma, lettera a) («I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico»). Tuttavia, ad avviso del Collegio emerge il dubbio di costituzionalita' delle menzionate norme, per aspetti che ne denotano l'irragionevolezza e investono il trattamento diseguale di situazioni sostanzialmente con simili, in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), e che si riflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali e al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5, 51 e 114 Cost.). La questione e' rilevante nel presente giudizio, essendo l'applicazione dell'art. 259, primo comma, del T.U.E.L. - che costituisce il parametro normativo rispetto al quale vagliare, secondo la prospettata censura di parte ricorrente, la legittimita' dei provvedimenti impugnati - evidentemente vincolante per il Giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all'organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio. Cio' condurrebbe, di conseguenza, all'accoglimento del ricorso e a prefigurare l'esito dello scioglimento del Consiglio comunale di Castel Morrone, per l'effetto conformativo della sentenza, nonostante il dubbio di costituzionalita' delle norme, indotto dalle ragioni gia' esplicitate dalla Sezione nella richiamata sentenza non definitiva n. 5039/2024, vertente su analoga fattispecie, che perfettamente si attagliano al caso in esame e che si riportano di seguito: 8. - «[...] La non manifesta infondatezza. Come indicato al precedente punto [...], ad avviso del Collegio e' ravvisabile un contrasto, con i predetti artt. 3 e 97 nonche' con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione: a) dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto; b) dell'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorieta' del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui «l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)». E' innegabile chelo scioglimentodei consigli comunali abbia uncaratteredeltutto straordinario ed eccezionale e possa essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Eccezion fatta per lo scioglimento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (al quale la legge riserva autonomo rilievo), nonche' dipendente dalla mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco (art. 52, secondo comma), l'ordinamento degli enti locali tipizza all'art. 141 i quattro casi che prefigurano lo scioglimento dell'organo consiliare: 1) il compimento diatti contrari allaCostituzione, legravi epersistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico (lettera a)); 2) l'impossibilita' di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per le cause elencate alla (lettera b) (impedimento permanente del Sindaco o sue dimissioni, dimissioni ultra dimidium dei consiglieri eletti, impossibilita' di raggiungere con la surroga la meta' dei componenti del Consiglio); 3) la mancata approvazione nei termini del bilancio (lettera c): 4) nei Comuni al di sopra dei mille abitanti, la mancata adozione dello strumento urbanistico entro diciotto mesi dall'elezione degli organi (lettera c-bis, aggiunta dall'art. 32, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326). In questi due ultimi casi, al mancato rispetto dei termini di legge consegue l'apertura di un procedimento sollecitatorio e, solo in ipotesi di perdurante inadempimento, l'avvio della procedura per lo scioglimento (commi 2 e 2-bis). La stessa disciplina non e' prevista per l'Ente dissestato il cui Consiglio non provveda, entro tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, alla trasmissione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Al contrario, come si e' detto, l'elusione del termine qualificato «perentorio» (artt. 259, primo comma, e 261, quarto comma) comporta lo scioglimento del Consiglio, poiche' l'art. 262, primo comma, del T.U.E.L. riconduce tali ipotesi all'art. 141, comma 1, lettera a) (atti contrari allaCostituzione, gravi epersistenti violazionidi legge o gravi motivi di ordine pubblico»). Reputa il Collegio che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme che, escludendo il potere sollecitatorio del Prefetto, riconducono la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Consiglio, nel perentorio termine di tre mesi, ad un'ipotesi di scioglimento che mal si concilia con la natura dell'inadempimento e produce un effetto esorbitante, conducendo alla rimozione del Consiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura del doveroso rispetto delle autonomie locali (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 1961, per la quale e' «evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti»). [...] Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ritiene il Collegio che non si giustifichi la riconduzione dell'ipotesi di cui si discorre, per effetto dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., ai casi del compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazionidi legge ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, declinati dall'art. 141, primo comma, lettera a). I primi due casi possono essere accomunati dalla connotazione in termini assolutamente negativi dell'operato dell'Ente locale, il quale si pone in aperta contraddizione con l'ordinamento statuale e ne sconfessi i principi (cfr. la circolare del Ministero dell'interno del 7 giugno 1990, n. 17102/127/1, secondo cui l'ipotesi di atti contrari alla Costituzione, «rientra a fortiori in quella del compimento di «gravi e persistenti violazioni di legge», della quale costituisce una estrinsecazione particolarmente aggravata. L'ipotesi e' riconducibile al caso in cui un ente locale manifesti apertamente la volonta' di disattendere talune norme o principi fondamentali che regolano l'ordinamento repubblicano, previsti da norme costituzionali»). E' quindi difficilmente comprensibile l'equiparazione della mancata presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al compimento di atti contrari alla Costituzione o a gravi e persistenti violazioni di legge, mancando da un lato la volonta' preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato e, d'altro lato, difettando il connotato di un operato che si contraddistingua per la gravita' e persistenza del comportamento negativo od omissivo dell'Ente locale. Quanto ai gravi motivi di ordine pubblico, alla stessa stregua non e' individuabile un comportamento che vi contravvenga, tenuto conto che la nozione attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica e non puo' confondersi, in un'accezione lata, con la tutela del buon funzionamento degli uffici (Corte Costituzionale n. 40 del 1961, cit.). Nei suesposti termini, e' riscontrabile la sostanziale comunanza tra il caso di elusione del termine per presentare il bilancio stabilmente riequilibrato e l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio comunale, cosicche' anche per il primo caso appare maggiormente consono all'ordinamento degli enti locali (implicante il rispetto dell'autonomia dell'ente esponenziale della comunita' amministrata) l'ammissibilita' del potere sollecitatorio del Prefetto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, del T.U.E.L. Viceversa, la prefigurazione di un termine perentorio e l'assimilazione del suo mancato rispetto agli atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi di ordine pubblico non si mostra giustificabile e denota l'irragionevolezza delle norme censurate, per contrasto con la necessita' di regolare in maniera uguale situazioni simili, giustificandosi la diversita' di disciplina solo in presenza di situazioni differenziabili. Risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e la necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., in ragione della ritenuta irragionevolezza della norma, che non trova intrinseca giustificazione e diverge dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell'autonomia locale (cfr. Corte Costituzionale n. 223 del 2022: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di ragionevolezza e' leso «quando si accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra legem, intesa come contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n. 6 del 2019; nello stesso senso, pi di recente sentenza n. 125 del 2022)»; cfr., altresi', Corte Costituzionale n. 258 del 2022: «La violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non pu infatti, essere invocata se non attraverso la denuncia di arbitrarieta' e di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 208 del 2014, n. 243 del 2005, n. 306 e n. 63 del 1995 e n. 250 del 1993; ordinanze n. 100 e n. 47 del 2013)»). [...] Il contrasto con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione. Per quanto considerato, le norme indicate vanno ulteriormente censurate laddove, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del Consiglio comunale eletto e l'espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all'esigenza di tutela delle autonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.) e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51 Cost.). Giova rinnovare il richiamo alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 1961 (e' «evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti»), per significare che l'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale puo' ritenersi giustificata a fronte di inderogabili e superiori esigenze di garantire l'unitarieta' dello Stato, altrimenti risultando violate le prerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove - similmente con quanto avviene per l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio - all'omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il potere sollecitatorio del Prefetto, che consenta all'ente locale territoriale di «recuperare» la propria autonomia e di assolvere alle proprie funzioni, in linea con quanto previsto all'art. 245, terzo comma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali dell'ente il compito di assicurare «condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto». [...] Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione: a) dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto; b) dell'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorieta' del termine (di quarantacinque giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui «l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)». 9. - Va sollevata, in definitiva, la questione di legittimita' costituzionale nei termini e per le ragioni anzidette e conseguentemente disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del giudizio e ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, altresi', la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 10. - Si riserva alla successiva camera di consiglio ogni ulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione alla domanda cautelare proposta. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) cosi' dispone: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, primo comma, dell'art. 261, quarto comma, e dell'art. 262, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione; b) dispone, per l'effetto, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; c) rinvia la fissazione della camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio all'esito della decisione della Corte Costituzionale; d) riserva alla successiva camera di consiglio ogni ulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione alla domanda cautelare proposta. Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, il presente provvedimento sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente; Giuseppe Esposito, Consigliere; Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore. Il Presidente: Salamone L'Estensore: Sorrentino