Reg. ord. n. 87 del 2025 pubbl. su G.U. del 21/05/2025 n. 21
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania del 10/04/2025
Tra: Antonio Riello e altri C/ Ufficio Territoriale del Governo di Caserta
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole – Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno – Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000 – Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto è ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico – Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale – Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 18/08/2000 Num. 267 Art. 259 Co. 1
decreto legislativo del 18/08/2000 Num. 267 Art. 261 Co. 4
decreto legislativo del 18/08/2000 Num. 267 Art. 262 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co.
Costituzione Art. 5 Co.
Costituzione Art. 51 Co.
Costituzione Art. 97 Co.
Costituzione Art. 114 Co.
Udienza Pubblica del 13 gennaio 2026 rel. BUSCEMA
Testo dell'ordinanza
N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2025
Ordinanza del 10 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per la Campania sul ricorso proposto da Antonio Riello e altri contro
l'Ufficio territoriale del Governo di Caserta e altri.
Bilancio e contabilita' pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell'ente
presenta tale ipotesi al Ministro dell'interno entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione, di cui all'art.
252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione
sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da
parte del Ministro dell'interno di un provvedimento di diniego
dell'approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte
della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali -
Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa
deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole -
Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs.
n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento
definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno -
Previsione che tali fattispecie integrano l'ipotesi di scioglimento
del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a),
del d.lgs. n. 267 del 2000.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), artt. 259, comma 1, 261, comma
4, e 262, comma 1.
(GU n. 21 del 21-05-2025)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
(Sezione Prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 918 del 2025, proposto da Antonio Riello,
Gianfranco Della Valle, Ferdinando Riello, Marco Chirico, Michele
Funaro, Vincenzo Freniti, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi
Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli,
domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Comune di Castel
Morrone, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti Gaetano Marra, Giovanni Iulianiello, Roberto
Cappiello, Giuseppe Riello, Valentina D'Errico, Daniele Di Fonzo,
Cristoforo Villano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) della Del. G.C. n. 3 del 4 gennaio 2025 con la quale e' stata
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 24/26 di
cui all'art. 259 del TUEL e relativi allegati;
2) della Del. G.C. del 4 gennaio 2025, n. 2 con la quale e' stato
approvato il DUP 24/26 e relativi allegati;
3) della nota del Comune di trasmissione al Ministero
dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di
cui non si conoscono gli estremi;
4) della nota/diffida del Prefetto di Caserta del 20 dicembre
2024 prot. n. 0174781 che dopo la scadenza del termine di cui
all'art. 259 del TUEL ha diffidato il C.C. ad approvare entro 20 gg.
l'ipotesi di bi-lancio stabilmente riequilibrato in uno alla nota del
19 dicembre 2024 prot. n. 193665 del Ministero Interni ivi richiamata
di cui si ignora il contenuto;
5) della Del. C.C. del 18 gennaio 2025 n. 1 del C.C. di Castel
Morrone di approvazione del DUP e dei relativi allegati anno
2024/2026;
6) della Del. C.C. 18 gennaio 2025 n. 2 con la quale e' stata
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e dei
relativi allegati anno 2024/2026;
7) del/dei provvedimento/i con i quali il Ministro degli Interni,
se esistenti e di cui non si conoscono gli estremi, ha ritenuto
ammissibile approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
nonostante la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 259
del TUEL;
8) di ogni altro atto presupposto e consequenziale se ed in
quanto lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio
territoriale del Governo Caserta e del Ministero dell'interno e del
Comune di Castel Morrone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il
dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. - I ricorrenti, consiglieri di opposizione eletti nel
Consiglio comunale di Castel Morrone, contestano, con il ricorso in
esame, la legittimita' - unitamente agli altri atti indicati in
epigrafe - dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale
(delibera n. 2 del 18 gennaio 2025), dell'ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato, deducendo, con unico motivo di
censura, violazione e falsa applicazione dell'art. 259, decreto
legislativo n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.) e dell'art. 12 disp. prel.
c.c.
2. - E' pacifico, argomentano, che la presentazione da parte del
Consiglio comunale di Castel Morrone al Ministero dell'Interno, in
data 18 gennaio 2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato risulti tardiva siccome avvenuta in violazione del
«termine perentorio di tre mesi» previsto dal cit. art. 259, comma 1,
decorrente «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
252» con cui si provvede alla nomina dell'organo straordinario di
liquidazione, nel caso di specie avvenuta con decreto del Presidente
della Repubblica italiana del 4 settembre 2024.
In ipotesi del genere, «di mancato rispetto del termine
trimestrale», lo scioglimento del Consiglio comunale - lamentano i
ricorrenti - «e' ineludibile»; a fronte della chiarezza del dato
letterale sulla natura del termine, alcuna rilevanza potrebbe essere
ascritta, sostengono, alla nota prefettizia del 20 dicembre 2024,
anch'essa impugnata, intervenuta successivamente alla scadenza dei
tre mesi, con la quale il Prefetto, anziche' provvedere al doveroso
avvio della procedura di scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma
1, lett. a), del T.U.E.L., avrebbe illegittimamente diffidato il
Consiglio comunale di Castel Morrone - in asserita applicazione
analogica dell'art. 141, comma 2, T.U.E.L., nonostante l'evidente
diversita' di presupposti - ad approvare l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, allo scopo concedendogli l'ulteriore
termine di venti giorni.
3. - Si sono costituiti in giudizio il comune di Castel Morrone e
la Prefettura di Caserta.
Con memoria depositata in giudizio in data 13 marzo 2025, la
Prefettura di Caserta ha chiesto la reiezione del gravame
richiamando, a sostegno della legittimita' della diffida, il
principio di leale collaborazione e «il piu' generale principio di
salvaguardia degli organi democraticamente eletti», i quali
indurrebbero a ravvisare «l'opportunita' di procedere allo
scioglimento del Consiglio comunale soltanto all'esito della verifica
della perdurante inadempienza del medesimo organo consiliare rispetto
alla diffida notificata a tutti i consiglieri comunali» (come da
Parere del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali n. 17763 del 13 novembre 2018); con memoria
integrativa depositata in pari data, rilevato che con sentenza non
definitiva del 20 settembre 2024, n. 5039, inun giudizio analogo a
quello odierno, questa Sezione ha sollevato d'ufficio la questione
incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 259, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso
contenuto, ha chiesto che sia disposta la sospensione «impropria» (in
senso lato) del giudizio, stante la pregiudizialita' della questione
di legittimita' costituzionale altrove sollevata.
L'amministrazione comunale, nella memoria versata in atti in data
20 marzo 2025, ha formulato istanza di sospensione del giudizio
invocando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
22 marzo 2024, n. 4, chiedendo, in particolare, «di poter
interloquire dinanzi alla Corte costituzionale mediante una nuova
rimessione».
4. - Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, fissata per la
disamina dell'istanza di tutela cautelare, la causa e' stata
trattenuta in decisione.
5. - Questo Giudice - anche a fronte dell'espressa richiesta del
Comune di Castel Morrone, che ha formalmente sollecitato una nuova
rimessione chiedendo di poter interloquire direttamente in Corte
Costituzionale, e tenuto conto dei principi espressi da Cons. Stato,
Ad. Plen. nn. 28/2014 e 4/2024 - ritiene di rimettere alla Corte
Costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
259, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, ravvisandone la
rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza.
5.1. - La rimessione della questione alla Corte Costituzionale -
e la conseguente sospensione impropria «in senso stretto» del
presente giudizio - si impone sul rilievo che «[L]'opzione
alternativa, caso per caso, tra sospensione impropria «in senso lato»
e «in senso stretto», entrambe da ricondurre all'art. 295 c.p.c.,
riposa sulla volonta' delle parti, elemento determinante, come gia'
detto, nella ricostruzione dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria n.
28/2014»; le ragioni della prevalenza da accordare alla volonta'
delle parti poggiano, in particolare, sulla consapevolezza «dei
divieti o limiti all'intervento davanti alla Corte costituzionale»,
atteso che «nel giudizio incidentale di costituzionalita', non
possono proporre intervento le parti di un giudizio diverso da quello
a quo in cui l'incidente di costituzionalita' sia stato sollevato,
neppure se si tratta di parti di un giudizio oggetto di sospensione
impropria «in senso lato» (v. Corte Cost. n. 202/2020 e n. 218/2021)»
(Cons. Stato, Ad. Plen, n. 4/2024).
6. - Ai sensi dell'art. 27, ultimo periodo, della legge 11 marzo
1953, n. 87 (inbase al quale la Corte costituzionale «dichiara,
altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui
illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata»),
reputa il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale
della suindicata norma coinvolga anche:
l'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, laddove stabilisce che
all'istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali del Ministero dell'Interno segua la
prescrizione di presentare con deliberazione consiliare una nuova
ipotesi di bilancio, stabilendo nuovamente che all'adempimento il
Consiglio debba provvedervi entro il termine «perentorio» di 45
giorni dalla notifica del provvedimento di diniego;
l'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla
previsione secondo cui «l'inosservanza del termine per la
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o
del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui
all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261,
comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a)» (scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari
alla Costituzione o pergravi e persistenti violazioni di legge,
nonche' per gravi motivi di ordine pubblico).
7. - La rilevanza della questione nel presente giudizio.
Il Prefetto di Caserta, preso atto dello spirare del termine di
tre mesi previsto dall'art. 259, comma 1, cit., pur consapevole che
«ai sensi dell'art. 262, comma 1, del T.U.E.L., l'inosservanza del
termine suddetto integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1,
lett. a) dello stesso T.U.E.L.», ha cio' non di meno consentito al
Consiglio comunale di disporre di un ulteriore spatium temporis,
diffidandolo a provvedere alla presentazione del bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato nell'ulteriore termine di 20
giorni dalla notifica dell'atto, a pena di avvio della procedura di
scioglimento di cui al cit. comma 1, lett. a), dell'art. 141.
Cosi' disponendo, tuttavia, il Prefetto ha dato applicazione, in
sostanza, al secondo comma dell'art. 141 cit. che, in caso di mancata
approvazione nei termini del bilancio, stabilisce che l'eventuale
avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale debba
essere preceduta dalla diffida a provvedere all'adempimento, entro un
termine non superiore a venti giorni dalla notifica della lettera ai
singoli consiglieri.
Evidenzia il Collegio che la determinazione assunta dalla
Prefettura non appare coerente con il tenore dell'art. 259, primo
comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, qualificando
espressamente come «perentorio» il termine di tre mesi per la
trasmissione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, induce a ritenere che l'elusione del
termine medesimo da parte del Consiglio sia insuscettibile di formare
oggetto della richiesta sollecitatoria, comportando come necessitata
conseguenza il suo scioglimento.
In tale contesto, il riportato art. 262 afferma che
l'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'art. 141,
primo comma, lettera a) («I consigli comunali e provinciali vengono
sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla
Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche'
per gravi motivi di ordine pubblico»).
Tuttavia, ad avviso del Collegio emerge il dubbio di
costituzionalita' delle menzionate norme, per aspetti che ne denotano
l'irragionevolezza e investono il trattamento diseguale di situazioni
sostanzialmente con simili, in violazione dei principi di uguaglianza
e buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), e che si
riflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali
e al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5, 51 e 114
Cost.).
La questione e' rilevante nel presente giudizio, essendo
l'applicazione dell'art. 259, primo comma, del T.U.E.L. - che
costituisce il parametro normativo rispetto al quale vagliare,
secondo la prospettata censura di parte ricorrente, la legittimita'
dei provvedimenti impugnati - evidentemente vincolante per il Giudice
e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta
all'organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero
dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre
il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio.
Cio' condurrebbe, di conseguenza, all'accoglimento del ricorso e
a prefigurare l'esito dello scioglimento del Consiglio comunale di
Castel Morrone, per l'effetto conformativo della sentenza, nonostante
il dubbio di costituzionalita' delle norme, indotto dalle ragioni
gia' esplicitate dalla Sezione nella richiamata sentenza non
definitiva n. 5039/2024, vertente su analoga fattispecie, che
perfettamente si attagliano al caso in esame e che si riportano di
seguito:
8. - «[...] La non manifesta infondatezza.
Come indicato al precedente punto [...], ad avviso del Collegio
e' ravvisabile un contrasto, con i predetti artt. 3 e 97 nonche' con
gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione:
a) dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
36, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto;
b) dell'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per la parte in cui
ugualmente stabilisce la perentorieta' del termine (di 45 giorni) per
la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali;
c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla
previsione secondo cui «l'inosservanza del termine per la
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o
del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui
all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261,
comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a)».
E' innegabile chelo scioglimentodei consigli comunali abbia
uncaratteredeltutto straordinario ed eccezionale e possa essere
disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla
legge. Eccezion fatta per lo scioglimento per infiltrazioni e
condizionamenti di tipo mafioso (al quale la legge riserva autonomo
rilievo), nonche' dipendente dalla mozione di sfiducia nei confronti
del Sindaco (art. 52, secondo comma), l'ordinamento degli enti locali
tipizza all'art. 141 i quattro casi che prefigurano lo scioglimento
dell'organo consiliare:
1) il compimento diatti contrari allaCostituzione, legravi
epersistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico
(lettera a));
2) l'impossibilita' di assicurare il normale funzionamento
degli organi e dei servizi, per le cause elencate alla (lettera b)
(impedimento permanente del Sindaco o sue dimissioni, dimissioni
ultra dimidium dei consiglieri eletti, impossibilita' di raggiungere
con la surroga la meta' dei componenti del Consiglio);
3) la mancata approvazione nei termini del bilancio (lettera
c):
4) nei Comuni al di sopra dei mille abitanti, la mancata
adozione dello strumento urbanistico entro diciotto mesi
dall'elezione degli organi (lettera c-bis, aggiunta dall'art. 32,
comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24
novembre 2003, n. 326).
In questi due ultimi casi, al mancato rispetto dei termini di
legge consegue l'apertura di un procedimento sollecitatorio e, solo
in ipotesi di perdurante inadempimento, l'avvio della procedura per
lo scioglimento (commi 2 e 2-bis). La stessa disciplina non e'
prevista per l'Ente dissestato il cui Consiglio non provveda, entro
tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, alla
trasmissione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
Al contrario, come si e' detto, l'elusione del termine
qualificato «perentorio» (artt. 259, primo comma, e 261, quarto
comma) comporta lo scioglimento del Consiglio, poiche' l'art. 262,
primo comma, del T.U.E.L. riconduce tali ipotesi all'art. 141, comma
1, lettera a) (atti contrari allaCostituzione, gravi epersistenti
violazionidi legge o gravi motivi di ordine pubblico»).
Reputa il Collegio che non sia manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale delle norme che, escludendo
il potere sollecitatorio del Prefetto, riconducono la mancata
approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del
Consiglio, nel perentorio termine di tre mesi, ad un'ipotesi di
scioglimento che mal si concilia con la natura dell'inadempimento e
produce un effetto esorbitante, conducendo alla rimozione del
Consiglio democraticamente eletto, eccedendo la misura del doveroso
rispetto delle autonomie locali (cfr. la sentenza della Corte
Costituzionale n. 40 del 1961, per la quale e' «evidente come la
tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella
valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali
organi amministrativi degli enti»).
[...] Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Ritiene il Collegio che non si giustifichi la riconduzione
dell'ipotesi di cui si discorre, per effetto dell'art. 262, primo
comma, del T.U.E.L., ai casi del compimento di atti contrari alla
Costituzione, di gravi e persistenti violazionidi legge ovvero di
gravi motivi di ordine pubblico, declinati dall'art. 141, primo
comma, lettera a).
I primi due casi possono essere accomunati dalla connotazione in
termini assolutamente negativi dell'operato dell'Ente locale, il
quale si pone in aperta contraddizione con l'ordinamento statuale e
ne sconfessi i principi (cfr. la circolare del Ministero dell'interno
del 7 giugno 1990, n. 17102/127/1, secondo cui l'ipotesi di atti
contrari alla Costituzione, «rientra a fortiori in quella del
compimento di «gravi e persistenti violazioni di legge», della quale
costituisce una estrinsecazione particolarmente aggravata. L'ipotesi
e' riconducibile al caso in cui un ente locale manifesti apertamente
la volonta' di disattendere talune norme o principi fondamentali che
regolano l'ordinamento repubblicano, previsti da norme
costituzionali»).
E' quindi difficilmente comprensibile l'equiparazione della
mancata presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato al compimento di atti contrari alla Costituzione o a
gravi e persistenti violazioni di legge, mancando da un lato la
volonta' preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato
e, d'altro lato, difettando il connotato di un operato che si
contraddistingua per la gravita' e persistenza del comportamento
negativo od omissivo dell'Ente locale.
Quanto ai gravi motivi di ordine pubblico, alla stessa stregua
non e' individuabile un comportamento che vi contravvenga, tenuto
conto che la nozione attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica e
non puo' confondersi, in un'accezione lata, con la tutela del buon
funzionamento degli uffici (Corte Costituzionale n. 40 del 1961,
cit.).
Nei suesposti termini, e' riscontrabile la sostanziale comunanza
tra il caso di elusione del termine per presentare il bilancio
stabilmente riequilibrato e l'ipotesi di mancata approvazione del
bilancio comunale, cosicche' anche per il primo caso appare
maggiormente consono all'ordinamento degli enti locali (implicante il
rispetto dell'autonomia dell'ente esponenziale della comunita'
amministrata) l'ammissibilita' del potere sollecitatorio del
Prefetto, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, del T.U.E.L.
Viceversa, la prefigurazione di un termine perentorio e
l'assimilazione del suo mancato rispetto agli atti contrari alla
Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o a motivi
di ordine pubblico non si mostra giustificabile e denota
l'irragionevolezza delle norme censurate, per contrasto con la
necessita' di regolare in maniera uguale situazioni simili,
giustificandosi la diversita' di disciplina solo in presenza di
situazioni differenziabili.
Risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza ex art.
3 Cost. e la necessita' di garantire il buon andamento della pubblica
amministrazione, ex art. 97 Cost., in ragione della ritenuta
irragionevolezza della norma, che non trova intrinseca
giustificazione e diverge dallo scopo che occorre perseguire, nel
rispetto dell'autonomia locale (cfr. Corte Costituzionale n. 223 del
2022: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
principio di ragionevolezza e' leso «quando si accerti l'esistenza di
una irrazionalita' intra legem, intesa come contraddittorieta'
intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e
la disposizione espressa dalla norma censurata» (sentenze n. 195 e n.
6 del 2019; nello stesso senso, pi di recente sentenza n. 125 del
2022)»; cfr., altresi', Corte Costituzionale n. 258 del 2022: «La
violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione non pu infatti, essere invocata se non attraverso la
denuncia di arbitrarieta' e di manifesta irragionevolezza della
disciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il
riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un
giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 208 del
2014, n. 243 del 2005, n. 306 e n. 63 del 1995 e n. 250 del 1993;
ordinanze n. 100 e n. 47 del 2013)»).
[...] Il contrasto con gli artt. 5, 51 e 114 della Costituzione.
Per quanto considerato, le norme indicate vanno ulteriormente
censurate laddove, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle
funzioni del Consiglio comunale eletto e l'espletamento del mandato
dei consiglieri, contravvengono all'esigenza di tutela delle
autonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.) e del diritto di ogni
cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51
Cost.).
Giova rinnovare il richiamo alla menzionata sentenza della Corte
Costituzionale n. 40 del 1961 (e' «evidente come la tutela delle
autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei
casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi
amministrativi degli enti»), per significare che l'ipotesi di
scioglimento del Consiglio comunale puo' ritenersi giustificata a
fronte di inderogabili e superiori esigenze di garantire
l'unitarieta' dello Stato, altrimenti risultando violate le
prerogative delle autonomie locali e dei singoli consiglieri, laddove
- similmente con quanto avviene per l'ipotesi di mancata approvazione
del bilancio - all'omissione riscontrata possa ovviarsi attraverso il
potere sollecitatorio del Prefetto, che consenta all'ente locale
territoriale di «recuperare» la propria autonomia e di assolvere alle
proprie funzioni, in linea con quanto previsto all'art. 245, terzo
comma, del T.U.E.L., che rimette agli organi istituzionali dell'ente
il compito di assicurare «condizioni stabili di equilibrio della
gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno
determinato il dissesto».
[...] Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, va
dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 5, 51, 97 e
114 della Costituzione:
a) dell'art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
36, limitatamente all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto;
b) dell'art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente
all'aggettivo «perentorio» in esso contenuto, per la parte in cui
ugualmente stabilisce la perentorieta' del termine (di quarantacinque
giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, susseguente all'istruttoria negativa della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali;
c) dell'art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla
previsione secondo cui «l'inosservanza del termine per la
presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o
del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui
all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261,
comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a)».
9. - Va sollevata, in definitiva, la questione di legittimita'
costituzionale nei termini e per le ragioni anzidette e
conseguentemente disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, la sospensione del giudizio e ordinata la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della
presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio
dei Ministri e, altresi', la comunicazione ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
10. - Si riserva alla successiva camera di consiglio ogni
ulteriore statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione
alla domanda cautelare proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Prima) cosi' dispone:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 259, primo comma,
dell'art. 261, quarto comma, e dell'art. 262, primo comma, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, nei termini di cui in motivazione;
b) dispone, per l'effetto, la sospensione del presente
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
c) rinvia la fissazione della camera di consiglio per la
prosecuzione del giudizio all'esito della decisione della Corte
Costituzionale;
d) riserva alla successiva camera di consiglio ogni ulteriore
statuizione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione alla
domanda cautelare proposta.
Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo,
il presente provvedimento sia notificato alle parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicato ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e'
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti.
Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26
marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente;
Giuseppe Esposito, Consigliere;
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore.
Il Presidente: Salamone
L'Estensore: Sorrentino