Reg. ord. n. 58 del 2025 pubbl. su G.U. del 09/04/2025 n. 15
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 10/03/2025
Tra: A. N. C/ Ministero dell'Interno
Oggetto:
Mafia e criminalità organizzata – Informazione antimafia interdittiva – Facoltà, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia – Omessa previsione – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale per i quali trova applicazione l’art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 – Incidenza sul diritto al lavoro della persona prevenuta – Lesione del diritto all’iniziativa economica privata.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 06/09/2011 Num. 159 Art. 92
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 1
Costituzione Art. 4 Co.
Costituzione Art. 41 Co.
Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025 rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2025
Ordinanza del 10 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per la Liguria sul ricorso proposto da A. N. contro Ministero
dell'interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova.
Mafia e criminalita' organizzata - Informazione antimafia
interdittiva - Facolta', per il prefetto che adotta il
provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti
dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per
l'interessato e per la sua famiglia - Omessa previsione.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), art. 92.
(GU n. 15 del 09-04-2025)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA
(Sezione Prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 509 del 2024, proposto da A. N., in qualita' di
titolare dell'impresa individuale «...», rappresentata e difesa dagli
avvocati Simone Bertuccio, Simone Bringiotti e Marco Pedretti, con
domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Contro Ministero dell'interno e Ufficio territoriale del Governo
di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
Per l'annullamento:
del provvedimento del Prefetto di Genova prot. n. ... del
..., avente ad oggetto l'emissione di un'informazione antimafia
interdittiva ai sensi degli articoli 84, 89-bis e 91 del decreto
legislativo n. 159/2011;
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi
incluso il verbale di riunione del Gruppo interforze del ... ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
dell'interno;
Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2024, la
dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come
specificato nel verbale;
1. La signora A. N., in qualita' di titolare dell'impresa
individuale «...», ha impugnato l'informazione antimafia a carattere
interdittivo adottata dal Prefetto di Genova il ..., ai sensi degli
articoli 84, 89-bis e 91 del decreto legislativo n. 159/2011.
Il provvedimento gravato e' motivato con riferimento a plurimi
elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione nell'impresa da
parte della locale di 'ndrangheta ..., vale a dire: il rapporto di
parentela che lega P. N. ed i suoi fratelli F. e A., rispettivamente
capo e membri di spicco della cosca, tutti condannati ai sensi
dell'art. 416-bis del codice penale, al marito della ricorrente L.
P., che ella continua a frequentare, pur essendo i coniugi legalmente
separati dal ...; l'impiego, quale unica dipendente, di D. M.,
condannata per aver agevolato gli affari illeciti del sodalizio
criminale nonche' moglie di F. A. R., componente del clan attualmente
in vinculis e cugino della madre del P.; la recente scarcerazione per
fine pena di F. N., sottoposto alla misura di sicurezza della
liberta' vigilata, in quanto tuttora socialmente pericoloso.
2. Avverso l'informazione interdittiva la deducente ha articolato
cinque motivi di ricorso, cosi' sinteticamente riassumibili: i)
l'amministrazione avrebbe contestato il potenziale contatto con F. N.
soltanto nel provvedimento conclusivo e non anche nella comunicazione
di avvio del procedimento; ii) non sarebbe stata apprezzata la
memoria difensiva dell'esponente, nella parte in cui ha rappresentato
l'irrilevanza dell'acquisto di un appartamento dal padre dei fratelli
N., al prezzo di euro ..., nell'anno ...; iii) gli indizi del
tentativo infiltrativo sarebbero risalenti e non attuali; iv) il
quadro probatorio ricostruito dall'autorita' di pubblica sicurezza
risulterebbe insufficiente, perche' non evidenzierebbe l'agevolazione
del clan N./R., ne' il condizionamento dell'impresa da parte della
consorteria mafiosa; v) gli elementi sintomatici indicati dalla
Prefettura sarebbero privi di concretezza, per l'inidoneita' dei meri
legami parentali ad attestare la permeabilita' all'organizzazione
criminale e per la risoluzione del rapporto lavorativo con la M. dopo
la notifica dell'interdittiva.
Le censure di illegittimita' mosse dalla ricorrente non appaiono
fondate, perche' la decisione prefettizia si basa su elementi
chiaramente rivelatori della sussistenza del tentativo di
infiltrazione mafiosa, con particolare riferimento al reclutamento
nell'azienda della cugina acquisita D. M. imparentata con i membri
della locale lavagnese (quale moglie di un intraneo e cognata del
capo cosca) e direttamente coinvolta nelle vicende della cellula
'ndranghetista. Segnatamente, la signora M. e' stata assunta nel ...
in un momento di difficolta', quando la societa' ... (fonte di
cospicui guadagni per lei e per il coniuge) era stata colpita da
interdittiva e posta sotto sequestro (per la ricostruzione dei fatti
si veda la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1219 del 26
giugno - 24 settembre 2020), ed e' rimasta alle dipendenze della
signora A. N. anche dopo la condanna definitiva a due anni di
reclusione per il reato di intestazione fittizia di valori, con
l'aggravante mafiosa, commesso al fine di impedire l'applicazione al
marito delle misure preventive patrimoniali. Ne' l'atto di
licenziamento, intervenuto solo dopo l'interdittiva, e' di per se'
sufficiente a fondare una prognosi di immunizzazione dall'influenza
degli ambienti criminali (cfr. in argomento Tribunale amministrativo
regionale Liguria, sez. I, 24 aprile 2023, n. 456).
3. Nel ricorso la signora A. N. si duole, altresi', degli effetti
fortemente pregiudizievoli della misura di prevenzione, che le
preclude la prosecuzione della sua attivita' di lavanderia e
stireria, con conseguente venir meno dei mezzi per il sostentamento
proprio e del figlio invalido con lei convivente. Per tale ragione,
con ordinanza cautelare n. 143 del 9 luglio 2024, questo Tribunale
amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia dell'atto gravato,
ritenendo che l'inibizione dello svolgimento dell'attivita'
commerciale, costituente conseguenza della cautela antimafia, sia
suscettibile di arrecare all'interessata un danno grave e
irreparabile.
In proposito, si rileva che l'art. 92 del decreto legislativo n.
159/2011 non consente al prefetto di valutare l'impatto
dell'informazione interdittiva sulle condizioni economiche del
destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono
funditus sulle attivita' imprenditoriali (cfr. art. 94 del decreto
legislativo n. 159/2011, per cui le imprese attinte dall'interdittiva
antimafia non possono ottenere o mantenere contratti con le
amministrazioni, erogazioni pubbliche, nonche' provvedimenti
amministrativi legittimanti l'esercizio di attivita' economiche,
quali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri,
etc.). Diversamente, l'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n.
159/2011 attribuisce al tribunale competente all'applicazione delle
misure di prevenzione personali la facolta' di escludere le decadenze
e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 67, che
coincidono sostanzialmente con quelli derivanti dall'informazione
antimafia interdittiva, «nel caso in cui per effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla
famiglia».
4. Alla luce di cio', il Collegio dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e,
pertanto, ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione di
costituzionalita', in relazione ai parametri e per le motivazioni di
seguito esposti.
A - Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nella
presente causa, perche' l'impugnativa appare insuscettibile di
accoglimento, per le ragioni sopra sinteticamente indicate (il
provvedimento avversato si fonda su un adeguato quadro indiziario,
non scalfito dal licenziamento della dipendente controindicata dopo
l'emanazione della misura).
Tuttavia, se la norma censurata venisse riconosciuta
incostituzionale, il giudizio avrebbe certamente un esito diverso:
infatti, la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.
92 del decreto legislativo n. 159/2011 comporterebbe l'annullamento
dell'informazione interdittiva, adottata dall'autorita' prefettizia
senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento della
prevenuta A. N. e del figlio disabile. A tale riguardo la ricorrente
ha dimostrato che l'esercizio commerciale di lavanderia e stireria
costituisce la sua sola fonte di guadagno, dalla quale trae le
risorse economiche per far fronte alle indispensabili esigenze di
vita proprie (vitto, canone di locazione dell'abitazione, rate del
mutuo per l'acquisto dei locali della lavanderia, rate del
finanziamento «covid») e del figlio, totalmente invalido dalla
nascita e bisognoso di costanti cure mediche.
B - Sulla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale
B.1. Il Collegio ravvisa, anzitutto, un possibile contrasto tra
l'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e l'art. 3, comma 1,
della Costituzione
Invero, la disparita' di trattamento tra i soggetti destinatari
di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale e quelli attinti
da provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia appare
irragionevole, trattandosi in entrambi i casi di misure anticipatorie
in funzione di difesa della legalita': sicche', come espressamente
riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 19
luglio 2022, gli elementi di differenziazione dei due istituti (id
est l'autorita' emanante ed i presupposti applicativi) non sono
sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari
di sostentamento economico sia assicurata solamente alle persone
colpite dalla prima categoria di misure. La situazione di
diseguaglianza si manifesta in modo particolarmente stridente nei
casi in cui, come nella specie, il destinatario dell'interdittiva
gestisca una microimpresa individuale, che rappresenti l'unica fonte
di reddito per se' e per la propria famiglia.
Ne' l'onere dell'amministrazione di verificare la persistenza dei
presupposti della misura dopo dodici mesi, ai sensi dell'art. 86,
comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, attenua il contrasto
con il principio di uguaglianza, sia perche' il prefetto potrebbe non
ravvisare sopravvenienze tali da superare gli elementi che hanno
portato alla prima informazione, sia, in ogni caso, in quanto
l'interruzione dell'attivita' per un anno puo' sortire conseguenze
irrimediabili sulla sopravvivenza dell'impresa.
La disparita' non pare esclusa nemmeno dalla facolta'
dell'imprenditore di accedere al controllo giudiziario, ai sensi
dell'art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011, che
consente di proseguire l'attivita' nel rispetto di una serie di
obblighi e sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, il
quale riferisce periodicamente al giudice delegato e al pubblico
ministero. Infatti, come evidenziato dalla stessa Corte
costituzionale nella pronuncia n. 180 del 2022, l'ammissione a tale
istituto e' rimessa alla valutazione del Tribunale della prevenzione,
che, a rigore, dovrebbe concederla nelle sole situazioni di
agevolazione occasionale dell'associazione malavitosa (cfr. art.
34-bis, comma 1). Inoltre, la misura non ha, di regola, efficacia
retroattiva (anche se, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del decreto
legislativo n. 36/2023, legittima la partecipazione alle gare
d'appalto se interviene entro la data dell'aggiudicazione). Ancora -
e si tratta di profilo rilevante per le microimprese e le imprese in
difficolta' - la retribuzione dell'amministratore giudiziario grava
sul soggetto controllato: sicche' le spese del controllo giudiziario
potrebbero paradossalmente eliminare o, comunque, erodere il margine
di utile occorrente all'imprenditore per sopperire alle necessita'
proprie e dei familiari a carico, dovendo egli, appunto, remunerare
le prestazioni del professionista incaricato dal tribunale.
Infine, si evidenzia che, nonostante l'invito a porre rimedio
alla riscontrata disparita', rivolto al legislatore dalla Corte
costituzionale con la citata pronunzia n. 180 del 2022 e, in
precedenza, con la decisione n. 57 del 2020, il vulnus al principio
di uguaglianza non e' stato ad oggi sanato. Dunque, come affermato
dalla sentenza n. 180/2022, una simile inerzia nell'accordare
protezione a fondamentali esigenze della persona puo' consentire al
giudice delle leggi l'adozione di una pronuncia manipolativa,
superando la difficolta' di attribuire all'autorita' prefettizia
nuovi poteri istruttori.
B.2. In secondo luogo, il Collegio reputa non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento
agli articoli 4 e 41 della Costituzione
Infatti, nei casi di sostanziale sovrapposizione fra persona ed
attivita' economica, quale quello in questione, il provvedimento
interdittivo incide direttamente sul diritto al lavoro del prevenuto.
Viene cosi' fortemente compresso un diritto fondamentale di tutti i
cittadini, tutelato persino in capo al detenuto a seguito di condanna
(cfr. Corte costituzionale 532 del 2002), che, a fortiori, dovrebbe
essere garantito a fronte di una misura basata su un fatto (il
tentativo di infiltrazione mafiosa) che, per quanto grave, non da'
luogo di per se' alla responsabilita' penale del soggetto esposto al
condizionamento della malavita organizzata.
Inoltre, l'informazione antimafia interdittiva travolge anche i
titoli abilitativi di attivita' imprenditoriali prettamente
privatistiche, come nella fattispecie in esame (in cui il comune ha
avviato il procedimento di revoca del titolo che legittima la
ricorrente alla conduzione della lavanderia). In tal modo il
destinatario della misura viene privato del diritto di esercitare
l'iniziativa economica ed espunto dal circuito dell'economia legale,
sebbene - come osservato sempre dalla sentenza n. 180/2022 - proprio
in contesti interessati da infiltrazioni criminali la possibilita' di
trarre sostentamento da attivita' che potrebbero risultare «sane»
costituisce non solo oggetto di un diritto individuale
costituzionalmente tutelato, ma anche interesse pubblico essenziale,
sottraendo spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni
mafiose.
5. In conclusione, va dichiarata rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92
del decreto legislativo n. 159/2011 per violazione degli articoli 3,
comma 1, 4 e 41 della Costituzione. Pertanto, il tribunale sospende
il giudizio e solleva la predetta questione di legittimita'
costituzionale, riservando ogni ulteriore statuizione all'esito
dell'incidente di costituzionalita'.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione
Prima):
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 per contrasto con gli articoli 3, comma
1, 4 e 41 della Costituzione;
sospende il giudizio, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87
del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di
costituzionalita';
riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione
in rito, in merito e sulle spese.
Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la
parte ricorrente e i soggetti citati.
Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 20
dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente;
Liliana Felleti, primo referendario, estensore;
Marcello Bolognesi, referendario.
Il Presidente: Caruso
L'estensore: Felleti