Reg. ord. n. 53 del 2025 pubbl. su G.U. del 02/04/2025 n. 14
Ordinanza del Corte dei conti del 03/03/2025
Tra: Regione Campania C/ Regione Campania
Oggetto:
Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Campania – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) – Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite – Quantificazione delle risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni – Omessa previsione di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e livelli essenziali di assistenza (LEA) – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2024 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Lesione del diritto alla salute – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Denunciata estensione dell’area del perimetro sanitario con potenziale pregiudizio dell’effettiva erogazione dei LEA e lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza sostanziale – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa – Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica in considerazione della sottoposizione della Regione Campania ai vincoli del piano di rientro.
Norme impugnate:
legge della Regione Campania del 29/07/1998 Num. 10 Art. 22 Co. 1
legge della Regione Campania del 29/07/1998 Num. 10 Art. 22 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3 Co. 2
Costituzione Art. 32 Co.
Costituzione Art. 81 Co.
Costituzione Art. 97 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 119 Co. 1
decreto legislativo Art. 20 Co.
Udienza Pubblica del 21 ottobre 2025 rel. D'ALBERTI
Testo dell'ordinanza
N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 marzo 2025
Ordinanza del 3 marzo 2025 della Corte dei conti - Sezione regionale
di controllo per la Regione Campania nel giudizio di parificazione
del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio
finanziario 2023..
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania
(ARPAC) - Finanziamento attraverso una quota del fondo sanitario
regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale
e di attivita' delle funzioni trasferite - Quantificazione delle
risorse attraverso la legge di approvazione del bilancio regionale
o sue variazioni - Omessa previsione di uno specifico vincolo di
correlazione tra risorse vincolate del fondo sanitario regionale e
livelli essenziali di assistenza (LEA).
- Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Campania), art. 22, commi 1, lettera a), e 2.
(GU n. 14 del 02-04-2025)
LA CORTE DEI CONTI
Sezione regionale di controllo per la Campania
Massimo Gagliardi - Presidente.
Emanuele Scatola - Primo referendario.
Ilaria Cirillo - Primo referendario (estensore).
Domenico Cerqua - Primo referendario.
Stefania Calcari - Primo referendario.
Rosita Liuzzo - Primo referendario.
Tommaso Martino - Primo referendario.
Giovanna Olivadese - referendario.
Alessandro De Santis - referendario.
Ilvio Pannullo - referendario.
Marco Nappi Quintiliano - referendario.
Concetta Ilaria Ammendola - referendario.
Nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024, ha pronunciato la
seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della
Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023.
Visti gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della
Costituzione, nonche' gli articoli l legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive
modificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo del 28 agosto
2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile;
Visto l'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale n.
1/2012 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) e l'art. 20 della legge n. 243 l 2012
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), concernente
funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni ed integrazioni (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nonche' i
regolamenti (UE) n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista
la nota prot. regionale n. 2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB del 21
giugno 2024 acquisito il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione n.
4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023;
Vista l'ordinanza presidenziale n. 129, dell'8 novembre 2024, di
convocazione della audizione istruttoria collegiale con la quale
venivano trasmesse le relazioni istruttorie conclusive redatte dai
Magistrati relatori e in particolare tra queste, la relazione
afferente alla gestione della spesa sanitaria ivi compresa l'analisi
del perimetro sanitario e del finanziamento dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (di seguito anche A.R.P.A.C.);
Sentiti, all'udienza istruttoria collegiale del 21 novembre 2024,
i rappresentanti della Regione, alla presenza della Procura,
all'esito delle memorie trasmesse dalla Regione a mezzo p.e.c., in
data 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al prot.
C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024;
Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22 novembre 2024, di
convocazione dell'udienza pubblica;
Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225, del 26
novembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione n.
9007);
Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla Regione con la
nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024 (acquisite
in pari data al n. 9125 di prot. della Sezione);
Visti i documenti e le memorie in atti;
Uditi nella pubblica udienza del 29 novembre i relatori Primo
referendario Ilaria Cirillo e Primo referendario Stefania Calcari;
Udite le conclusioni orali del Presidente della Regione e del
Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 29 novembre 2024;
Premesso in fatto
1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per
l'esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli
articoli 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a
questa Sezione in data 21 giugno 2024 prot. regionale n. 2024
0014370/U.D.C.P./GAB/GAB acquisito il 24 giugno al prot. della
Sezione n. 4011.
Con la relazione di deferimento dell'8 novembre, allegata
all'ordinanza presidenziale n. 129/2024, e' stato definito il thema
decidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni
formulate dall'Amministrazione regionale, emerse nel corso
dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza cd. di
«preparifica».
In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie
memorie, a mezzo Pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024, acquisita
al prot. C.d.c. n. 8782 del 20 novembre 2024 e successivamente
integrate con la nota prot. 2024-0026690/UDCP/GAB/GAB del 28 novembre
2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari; mentre la
Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota
prot. n. 225 del 26 novembre 2024 acquisita in pari data al
protocollo della Sezione n. 9007;
Nell'udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i
rappresentanti della Regione alla presenza della Procura.
Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre 2024,
e' stata fissata l'udienza pubblica per la discussione finale sul
progetto di rendiconto generale 2023 della Regione Campania.
All'odierna pubblica udienza, le Parti hanno esposto le proprie
tesi, confermando quanto gia' riferito nelle memorie scritte.
1.1. Con specifico riferimento ai profili di dubbia legittimita'
costituzionale emersi nel corso dell'istruttoria, le questioni sono
state tempestivamente delineate da questo Giudice, sia nell'udienza
di parifica che nella precedente adunanza pubblica del 21 novembre
2024 e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi
dell'art. 101 c.p.c.
1.2. In particolare, il Procuratore regionale ha concluso
chiedendo di procedere alla parziale parificazione del rendiconto
regionale dell'esercizio 2023, con le precisazioni e considerazioni,
contenute nella propria memoria, relative ad alcuni profili
finanziari e gestionali, condividendo i dubbi di legittimita'
costituzionale evidenziati dalla Sezione con riferimento, in
particolare, alla legge regionale n. 10/1998 relativa alle modalita'
di finanziamento dell'A.R.P.A.C. rimettendosi al Collegio per la
valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza.
Piu' nello specifico, la Procura regionale ha individuato i
parametri di legittimita' violati dalla normativa regionale nell'art.
117, secondo comma, lett. e) e m), della Costituzione, in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici e di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui
costituisce parametro interposto l'art. 20 del decreto legislativo n.
118 del 2011, che definisce la disciplina afferente al c.d.
«perimetro sanitario». Essa viola, ad avviso della Procura, il
principio della effettivita' del finanziamento dei livelli di
assistenza sanitaria e allo stesso tempo anche gli articoli 81, sesto
comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione
disciplinanti il principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici, in
quanto attraverso la norma della cui legittimita' si dubita, la
Regione drena risorse destinate al finanziamento dei LEA, realizzando
per contro un ampliamento della capacita' di spesa nel settore
«ordinario» del bilancio regionale, che viene alleggerito, nella
sostanza, dalle spese relative al funzionamento dell'A.R.P.A.C. la
norma regionale si pone altresi' in contrasto con l'art 117, terzo
comma, della Costituzione per l'impiego del FSN per il finanziamento
di attivita' extra-LEA precluse a regioni in piano di rientro come la
Campania.
1.3. La Regione dal proprio canto ha ribadito la piena
legittimita' costituzionale del proprio finanziamento all' A.R.P.A.C.
suffragata dalla ricostruzione ex post delle attivita' svolte
dall'Agenzia. come riconducibili ai LEA e contenuta nelle memorie. In
particolare, la Regione avvalendosi di una relazione redatta
direttamente dalla propria Agenzia ha affermato che le attivita'
riconducibili ai LEA, sebbene soddisfatte attraverso la sinergia tra
l'A.R.P.A.C. e i Dipartimenti di prevenzione, sono sessantasei
prestazioni agenziali (pari all'83% del totale) in quanto riferibili
alla prevenzione collettiva e sanita' pubblica, nell'ambito del
«programma per la tutela della salute e della sicurezza degli
ambienti aperti e confinati» del decreto ministeriale del 12 gennaio
2017. Al contrario, solo quattordici prestazioni - pari a circa il
17%, non sarebbero correlati ai LEA. Tale dato, come evidenziato
dall'Agenzia e riportato dalla Regione «non deve sorprendere in
quanto coerente con gli effetti che la modifica normativa, successiva
al referendum, ha comportato, avendo determinato il trasferimento
alle agenzie proprio delle funzioni in materia di prevenzione
collettiva e tutela della salute e sicurezza degli ambienti aperti».
La Regione ha quindi affermato che i costi sostenuti nel 2023 per i
LEA da parte dell'A.R.P.A.C. «ammontano ad euro 65.421.388,96 pari al
94,91% del totale dei costi quantificati in euro 68.929.575,90» e
quindi «di gran lunga superiori rispetto al finanziamento per il 2023
posto a carico del Servizio sanitario nazionale pari ad euro
58.056.710,00 che pertanto non coprirebbero nemmeno per intero i
costi sostenuti dall'Agenzia per le attivita' istituzionali a
sostegno dei LEA». In ragione di cio' ad avviso della Regione e
dell'ARPAC «non appare affetto irragionevole che circa l'84 % delle
risorse dell'ARPAC provengano dal fondo sanitario destinato per legge
a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie». La
Regione ha quindi conclusivamente ribadito «di aver sempre operato
nel pieno rispetto dei principi costituzionali, atteso che il
finanziamento di ARPAC proveniente dal FSN, e' destinato alla
copertura di attivita' riferibili ai LEA, e dunque non si puo' in
alcun modo configurare la paventata elusione dei vincoli di utilizzo
del FSN per il finanziamento di attivita' extra-sanitarie precluse
alle regioni in Piano di Rientro».
2. Con il dispositivo letto in udienza, al quale ha fatto seguito
la decisione n. 250/2024/PARI depositata in data 30 dicembre 2024,
questa Sezione ha accertato la sottostima del fondo crediti di dubbia
esigibilita' provvedendo a non parificare in parte qua il conto di
bilancio e ha disposto la sospensione del giudizio limitatamente ad
alcuni capitoli di spesa - che saranno oggetto di separate ordinanze,
tra cui il n. U07020, per sollevare questione di legittimita'
costituzionale oggetto della presente ordinanza, in ordine alle
disposizioni di cui all'art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma
della legge regionale n. 10 del 29 luglio 1998 per le spese destinate
al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale.
Considerato in diritto
1. Sulla legittimazione della remittente Sezione regionale di
controllo
La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale
e' riconosciuta tutte le volte in cui e' accertato lo svolgimento di
una funzione sostanzialmente giurisdizionale. In tali casi,
analogamente a qualsiasi altro giudice (ordinario o speciale), il
Giudice contabile, terzo e imparziale, e' chiamato a «raffrontare i
fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li
concernono» (Corte costituzionale, sentenza n. 226/1976),
enunciandone con metodo sillogistico i precipitati che, per le parti,
costituiranno la regola del caso concreto.
Il giudizio di parificazione, in particolare, si svolge con le
formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione
del procuratore contabile in contraddittorio con i rappresentanti
dell'amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in
esito a pubblica udienza.
Per questi motivi, la consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale, formatasi in riferimento al giudizio di parifica del
rendiconto dello Stato e delle Regioni ad autonomia speciale
(sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n.
213/2008), da tempo riconosce «alla Corte dei conti, in sede di
giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a
promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni di
legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del
bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle
unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli
equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati
differenziali» (sentenza n. 213/2008).
Piu' recentemente, tali conclusioni sono state confermate
riconoscendo anche alle Sezioni regionali di controllo, la
legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale
in sede di parifica dei rendiconti regionali, ritenendo «analoga a
quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale),
allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve
giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976).
Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in
senso stretto, «ai limitati fini dell'art. 1 della legge
costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del
1953, la [parifica della] Corte dei conti e', sotto molteplici
aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che
assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la
conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto
oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di
ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte
dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e
disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti
ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto
oggettivo» (sentenze nn. 181 del 2015 e 89 del 2017).
La Consulta ha inoltre rimarcato (sentenze n. 196 del 2018 e n.
181 del 2015) che «nell'esercizio di una tale ben definita funzione
giurisdizionale, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti sono legittimate a sollevare questione di legittimita'
costituzionale avverso tutte le disposizioni di legge che
determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso,
effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri
economico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti costituzionali,
che custodiscono la sana gestione finanziaria» (ex plurimis, sentenze
n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995) e che il riconoscimento di tale
legittimazione soddisfa altresi' la fondamentale «esigenza di fugare
zone d'ombra nel controllo di costituzionalita', affermata da questa
Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia
costituzionale, con particolare riguardo alla specificita' dei
compiti assegnati alla Corte dei conti nel quadro della finanza
pubblica (sentenza n. 18 del 2019)», la cui rilevanza «e' tale da
riflettersi, anche ai limitati fini del caso di cui qui si discute,
sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilita' delle
questioni».
Non a caso, proprio con riferimento alle questioni connesse al
controllo della spesa pubblica, la Corte costituzionale aveva da
tempo auspicato (sentenza n. 406 del 1989) che quando l'accesso al
suo sindacato risulti poco agevole, come accade in relazione ai
profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana
gestione finanziaria e degli equilibri - occorra assicurarne maggiore
effettivita'. E l'esercizio delle competenze della Corte dei conti
costituisce la sede piu' adatta alla devoluzione al sindacato
costituzionale delle violazioni del diritto del bilancio, in ragione
del ruolo assegnato dalla Costituzione al giudice contabile,
finalizzato alla verifica della gestione secundum legem delle
risorse. Il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione
vigente, costituisce pertanto, l'unica possibilita' offerta
dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalita' in
via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia
di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali
in contrasto con la corretta articolazione del bilancio e idonee ad
alterarne gli equilibri complessivi. In conclusione, ritiene questa
Sezione di controllo per la Campania di essere legittimata a
sollevare questioni di legittimita' costituzionale per violazione
degli articoli 81, 97, primo comma e 119, primo comma della
Costituzione, anche in relazione agli articoli 100, 103 e 117, comma
2, lettere e) e m) e comma 3 della Costituzione e degli articoli 32 e
3 Costituzione, considerato il loro legame teleologico-funzionale con
i primi, per i profili nel prosieguo evidenziati.
2. La rilevanza della questione nel giudizio di parifica
La rilevanza della esaminanda questione di costituzionalita' e'
strettamente connessa all'attuale conformazione del giudizio di
parifica che trova fondamento nella rinnovata funzione ascritta al
bilancio pubblico. Infatti, diversamente dal passato in cui il
bilancio veniva inteso come mero strumento descrittivo di fenomeni
finanziari, con la riforma introdotta dalla legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1, al bilancio e' stata riconosciuta la natura di
«bene pubblico nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere
certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine
all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli
interventi attuativi delle politiche pubbliche» (ex multis, Corte
costituzionale, sentenza n. 184/2022).
Nel nuovo sistema, il diritto del bilancio svolge un ruolo di
irrinunziabile presidio procedurale, funzionale a rendere
responsabili, nonche' fondate su basi cognitive complete e
controllabili, le scelte prioritarie di politica di bilancio (entrate
e spese) da parte del legislatore anche regionale, da assumere avendo
cura di preservare (o se del caso, di ristabilire) l'equilibrio,
tenendo conto degli effetti delle decisioni di allocazione delle
risorse. In tale rinnovato quadro costituzionale anche il giudizio di
parificazione ha assunto connotazioni differenti. Infatti, tale
giudizio assicura non solo la verifica delle riscossioni e dei
pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la
verifica, a consuntivo, degli equilibri, sulla base del bilancio
preventivo e di tutte quelle disposizioni che hanno inciso sulla
struttura del bilancio stesso, sintetizzati dal risultato di
amministrazione, la cui esatta determinazione costituisce, pertanto,
l'oggetto principale del procedimento. In tal modo, il giudizio di
parificazione si appalesa naturalmente strumentale al ruolo di
garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore
pubblico, attribuito dal legislatore alla Corte dei conti.
Sul piano dei contenuti, l'art. 39, primo comma, del R.D. n. 1214
del 1934 chiarisce che, nell'ambito della «decisione», la Corte dei
conti deve effettuare un esame di conformita' articolato in due fasi:
la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione del
fatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto per le entrate,
quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio»)
e soddisfa l'esigenza di accertare la regolare e veritiera
rappresentazione, nel rendiconto, della reale situazione contabile
sia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale;
la seconda attivita' consiste in una «verificazione» («La Corte
verifica il rendiconto generale»), occorrendo procedere
all'accertamento della conformita' al «diritto» della
rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato.
In questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari,
adespoti, orientati al pieno funzionamento e alla continuita' delle
istituzioni repubblicane tramite il bilancio, veicolati dal pubblico
ministero contabile.
Dall'esigenza di verificare la correttezza e la sincerita' del
saldo del risultato di amministrazione segue la necessita' che le
scritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza, veridicita'
e trasparenza perche' un risultato di amministrazione infedele
pregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri e, quindi, le
stesse politiche di risanamento pluriennali e il conseguimento
dell'equilibrio, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza
costituzionale (v. sentenze nn. 181 del 2015, 89 del 2017, 274 del
2017 e 49 del 2018). In questa prospettiva, tale accertamento non
puo' non interessare incidentalmente la legittimita' del titolo che
ha generato la posta di spesa.
Nel caso in esame, infatti, ove questa Sezione procedesse alla
parifica applicando le norme rivenienti dal quadro ordinamentale
vigente, con particolare riferimento all'art 22, primo comma, lett.
a) e secondo comma della legge regionale n. 10/1998, che ha
consentito di impiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il
finanziamento delle attivita' dell'A.R.P.A.C. in mancanza della
definizione preventiva del fabbisogno esclusivamente collegato alle
«attivita' LEA» e in assenza di meccanismi di registrazione di
contabilita' analitica, al fine di rilevare esclusivamente i costi
associati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu
intesa - finirebbe inammissibilmente per validare risultanze
contabili (in primis, il risultato di amministrazione) derivanti
dall'indebito impiego di risorse vincolate e dall'allargamento degli
spazi di spesa della parte «ordinaria» del bilancio «alleggerita»
dall'assenza degli oneri relativi al finanziamento dell'A.R.P.A.C.
In tal senso, l'esito del giudizio di compatibilita'
costituzionale della disposizione di legge regionale indubbiata,
condiziona decisivamente il giudizio di parificazione della Sezione
sul Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2023.
Infatti, qualora le norme sospettate di incostituzionalita'
dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico ne conseguirebbe
l'illegittimita' delle spese concernenti il finanziamento
dell'Agenzia nell'anno 2023 (registrate sul capitolo di spesa
U07020), con la contestuale esclusione, dalle poste passive del
perimetro sanitario dell'esercizio, quantomeno della parte di esse
non effettivamente correlate all'erogazione di prestazioni afferenti
ai LEA, e la conseguente rideterminazione del totale delle entrate
vincolate rispetto al totale delle spese legittimamente in esso
computabili, con la conseguente necessita' di ricalcolare in aumento
la parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi
dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (v.
Corte costituzionale, sentenza n. 233 del 2022, punto 4.1 del
considerato in diritto) per la necessita' di prevedere a carico della
parte «ordinaria» del bilancio, l'obbligo di restituzione in favore
del perimetro sanitario delle risorse sanitarie illegittimamente
impiegate per finalita' non LEA.
Per questi motivi, la Sezione ritiene la questione «rilevante» ai
sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n 87 del
1953.
3. Il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la
questione
Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono state
istituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha
abrogato alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le
competenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio
sanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di
prevenzione delle Unita' sanitarie locali. Tali competenze, a seguito
della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente), sono state affidate alle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), appositamente istituite assieme
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
divenuta poi APAT e nel 2008 confluita nell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
In particolare, l'art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto
l'attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale, dei
beni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione
finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il
personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi
delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita'
tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. L'istituzione
delle agenzie, peraltro, non ha comportato la sottrazione alle ASL
delle funzioni in materia di prevenzione collettiva ma solo di quelle
in materia ambientale affidate ora alle A.R.P.A. L'art. 7-quinquies
del decreto legislativo n. 502/1992, in particolare, ha demandato
«alle regioni l'individuazione di strumenti per l'esercizio
coordinato delle politiche sanitarie con quelle ambientali attraverso
la stipula di accordi di programma tra le arpa e le aziende
sanitarie».
In modo coerente il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza», all'allegato 1 ha previsto che «il livello
della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica include le attivita'
e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della
comunita' da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di
lavoro, correlati agli stili di vita». L'area di intervento appena
descritta e' indicata con la B «Tutela della salute e della sicurezza
degli ambienti aperti e confinati» e per la stessa il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri prevede espressamente che «I
programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni
sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per
la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative
regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo
n. 502/1992».
Da tale ordito normativo emerge con nitore che l'istituzione
delle Agenzie, in coerenza con le risultanze referendarie, ha
comportato il passaggio delle sole competenze in materia ambientale
dalle aziende sanitarie (gia' UU.SS.LL.) alle predette agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, ma non anche delle
funzioni relative alla prevenzione collettiva, rientranti nei LEA,
che restano comunque affidate alle ASL sebbene le stesse debbano
essere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in materia
ambientale.
Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale),
il Legislatore statale e' intervenuto a definire il ruolo e le
funzioni delle agenzie regionali nell'ambito del sistema nazionale a
rete, pur affidando alla regolazione regionale la definizione della
struttura, del finanziamento e della programmazione delle attivita'
(cfr. art. 7, legge n. 132 del 28 giugno 2016).
Le agenzie regionali in quanto parte del «Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente» unitamente all'ISPRA, ai sensi
del comma 2, dell'art. 1 della legge n. 132 del 2016 concorrono «al
perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della
riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione
della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e
della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in
relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della
salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita'
tecnico-scientifiche di cui alla presente legge».
In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le attivita'
istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a
garantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza
dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (ccdd.
LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il
territorio nazionale per le attivita' del Sistema nazionale (v. art.
3 della legge n. 132/2016) che quest'ultimo e' tenuto a garantire
«anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione
collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria»
(v. art. 9, della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA e dei
criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e' stata
demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge e che
tuttavia, allo stato, non e' stato ancora approvato.
4. La norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale
La Regione Campania ha dato seguito alla riorganizzazione delle
funzioni adottando la legge n. 10 del 29 luglio 1998 che, per gli
aspetti qui di interesse, ha istituito all'art. 4, l'A.R.P.A.C. quale
«Ente strumentale della Regione Campania, [dotato di personalita'
giuridica pubblica, nonche' di autonomia gestionale, amministrativa,
contabile e tecnica] preposto all'esercizio delle funzioni tecniche
per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale
che sanitario, di cui al successivo art. 5, ed e' parte del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n.
132/2016».
L'art. 5 della legge regionale in esame prevede un elenco
dettagliato e variegato delle funzioni attribuite all'A.R.P.A.C. che
e' chiamata altresi' a collaborare con le Aziende sanitarie per
l'esercizio integrato e coordinato delle funzioni ed attivita' di
controllo ambientale e di prevenzione collettiva «tenuto conto delle
funzioni assegnate ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie ex art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni» (v. comma 3, dell'art. 5, legge
regionale n. 10/1998).
Il finanziamento della predetta Agenzia regionale, oltre le
ipotesi di specifici stanziamenti per progetti e proventi derivanti
dalla sottoscrizione di convenzioni (v. art. 22, comma 1, lett. b) e
ss.) e sulle quali si tornera' nel prosieguo, e' affidato dall'art.
22 della legge regionale n. 10/1998 ad una «a) quota del fondo
sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di
personale e di attivita' delle funzioni trasferite all'A.R.P.A.C., di
cui all'art. 17 della presente legge, nonche' delle attivita'
previste dai piani di lavoro».
4.1 Il richiamato art. 17, tuttavia, non ha fornito alcuna
precisa definizione delle funzioni «trasferite» ne' dei parametri per
la definizione delle risorse da impiegare per le attivita' previste
nei piani di lavoro, limitandosi a stabilire che entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge regionale dovesse
procedersi alla devoluzione in favore dell'A.R.P.A.C.:
a) delle funzioni, beni mobili e immobili, attrezzature,
dotazione organica e dotazione finanziaria delle seguenti strutture:
«1) il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L. NA1;
2) i Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P. ex Laboratori di
igiene e profilassi delle AA.SS.LL: della Campania); 3) il P.M.P.
della A.S.L. NA1, di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 36;
4) le reti di monitoraggio ambientale regionali e provinciali; 5) il
centro regionale di radioattivita' della A.S.L. SA2; 6) eventuali
altre strutture inerenti ad attivita' svolte dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni, da trasferire all'A.R.P.A.C., in quanto
previsto nell'art. 5, commi 1 e 2 della presente legge;
b) le funzioni, le attrezzature, la dotazione organica e la
dotazione finanziaria dei servizi delle AA.SS.LL., limitatamente alle
attivita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della presente legge;
c) i fondi destinati alle AA.SS.LL., relativamente alle
funzioni ed ai compiti di cui alla presente legge e non impegnati
dalle stesse AA.SS.LL.;
d) i fondi non impegnati dei bilanci dell'anno in corso per la
gestione delle strutture di cui alla lettera a) e b) del presente
articolo;
e) i fondi per le spese del personale di cui al successivo art.
18.
Dalla lettura della norma, invero, emerge che in coerenza con le
risultanze referendarie, all'A.R.P.A.C. sono state trasferite le
funzioni in materia ambientale prima esercitate dalle strutture
facenti capo alle ex UU.SS.LL. e indicate dallo stesso art. 17. Nel
senso teste' indicato depone anche il contenuto dell'art. 5, commi 1
e 2 richiamati dallo stesso art. 17, comma 1, lett. b).
Infatti, l'art. 5 nel definire le «funzioni dell'A.R.P.A.C.»
elenca essenzialmente attivita' riconducibili alla materia
ambientale, come quelle relative alla cooperazione con l'I.S.P.R.A.
(cfr. lett. a); alle azioni istituzionali tecniche e di controllo
necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA di cui all'art. 9
delle legge n. 132/2016 (cfr. lett. a-bis); a quelle di supporto
all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di
interventi destinati alla tutela e al recupero dell'ambiente (cfr.
lett. b); alla formulazione alla Regione e agli enti locali di
proposte e pareri concernenti i limiti di tollerabilita' delle
sostanze inquinanti e degli standard di qualita' dell'aria, delle
risorse idriche e del suolo per le materie di competenza regionale
(cfr. lett. c); nonche' ai pareri sulle richieste di autorizzazione
(cfr. lett. e); ai sistemi di monitoraggio dello stato dell'ambiente,
dei fenomeni dell'inquinamento e dei fattori di rischio (cfr. lett.
d); al compimento di sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti
e in generale di accertamento in loco e di analisi ed elaborazione
dei materiali campionati (cfr. lett. f e g); al controllo «di fatto
fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione,
nonche' della riduzione od eliminazione dell'inquinamento acustico
dell'aria, delle acque e del suolo e controllo sulle attivita'
connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di
radio protezione» (cfr. lett. h); alla vigilanza, controllo
tecnico-scientifico sulla prevenzione dei rischi di incidenti
connessi alle attivita' produttive e all'igiene nell'ambiente di
lavoro, al supporto tecnico-scientifico alla V.I.A., A.I.A. e A.U.A.
(cfr. lett. l e m e comma 2), alle attivita' di ricerca per la tutela
degli ecosistemi sul corretto utilizzo delle risorse naturali (cfr.
lett. n) e agli interventi per la tutela, risanamento e bonifica dei
siti inquinati (cfr. lett. o); nonche' a quelle di studio, ricerca e
controllo dell'ambiente marino e costiero, delle aree protette e di
quelle destinate alla balneazione (cfr. lett. q); alle attivita' di
supporto tecnico scientifico alla Regione e agli enti locali nella
promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, nonche'
di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sui terni
ambientali, all'organizzazione e gestione del sistema informatico per
l'ambiente e comunque qualsiasi altra attivita' collegata alle
competenze regionali in materia ambientale (v. lett. v, z).
Il successivo comma 2, dell'art. 5 in esame, conferma in capo
all'Agenzia le funzioni di competenza regionale in materia di
valutazione sull'impatto ambientale degli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti in Campania, l'analisi della qualita' dei rifiuti solidi
urbani e di quelli speciali, il coordinamento dei sistemi di
rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di quello dei corpi
idrici, l'emissione di pareri e promozione di studi e ricerche
sull'igiene del suolo e l'inquinamento atmosferico, idrico, acustico,
radioattivo, il monitoraggio delle aree a rischio di calamita'
naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul
territorio.
Solo il comma 3 dell'art. 5 in esame, peraltro non richiamato
dall'art. 17 a sua volta oggetto di rinvio da parte dell'art. 22
sopra citato-evoca l'attivita' di prevenzione collettiva allorquando
prevede che l'Agenzia e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
sanitarie locali «esercitano in modo integrato e coordinato le
funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dipartimenti di
prevenzione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e di quelle
assegnate all'A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo».
4.2 Analogamente a quanto gia' osservato con riferimento alla
normativa nazionale anche dalle disposizioni regionali esaminate, ad
avviso del Collegio, emerge la sostanziale attribuzione
all'A.R.P.A.C. di funzioni di controllo e tutela in materia
ambientale e di alcune e specifiche attivita' astrattamente
riconducibili alla funzione di prevenzione collettiva rientrante
nella materia della salute da svolgersi, tuttavia, in modo integrato
con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali.
D'altra parte, la Corte costituzionale, nell'escludere dalla
perimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all'art. 19 del
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni) l'Agenzia per la tutela dell'ambiente siciliana ha
apertis verbis affermato che «le funzioni spettanti all'ARPA sono
solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu
e che, anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28
giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di
qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve
considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore
sanitario» (v. Corte costituzionale sentenza n. 172/2018).
4.3 Dal quadro normativa appena delineato emerge la sostanziale
diversita' tra la protezione dell'ambiente e la tutela della salute e
al contempo la loro intima correlazione. Eppure, nel richiamo che
genericamente fa l'art. 22 alle funzioni trasferite dall'art. 17 non
si rinviene alcuna distinzione tra funzioni ambientali e funzioni
sanitarie e nell'ambito di queste, quelle riferibili ai LEA. Il
sottilissimo confine che distingue il «bene» ambiente da quello della
«salute» non si risolve infatti nella loro perfetta coincidenza, ma
impone un esercizio integrato di competenze tra soggetti diversi
(Agenzie per la protezione dell'ambiente e A.S.L.) deputati alla cura
di tali valori essenziali. In ragione di cio' non tutte le attivita'
attribuite all'A.R.P.A.C. pur incidenti e strumentali alla tutela
della salute solo per questo rientrano nella materia «salute» e sono
riconducibili ai LEA. In coerenza con quanto appena osservato,
d'altronde sia il legislatore nazionale che quello regionale hanno
previsto la necessita' di forme di coordinamento tra gli enti
sanitari e le agenzie de quibus nell'esercizio delle attivita'
rientranti nella «prevenzione collettiva» come nel caso degli
articoli 7-bis, ter e quater della legge di riordino del sistema
sanitario (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che ha
affidato alle regioni il compito di disciplinare l'istituzione e
l'organizzazione del Dipartimento della prevenzione come «struttura
operativa dell'unita' sanitaria locale che garantisce la tutela della
salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,
prevenzione delle malattie e delle disabilita', miglioramento della
qualita' della vita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si osserva
nel caso della legge regionale n. 10 del 1998 (istitutiva
dell'A.R.P.A.C.) che all'art. 5 comma 3 ha previsto che l'Agenzia
campana ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le
attivita' di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, tenuto
conto delle funzioni assegnate ai Dipartimenti di prevenzione, ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni e di quelle assegnate
all'A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4.4 Per le considerazioni appena esposte e tenuto conto di quanto
affermato dalla Consulta, nella gia' richiamata sentenza n. 172/2018,
secondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in
minima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che
il sistema di finanziamento e' da ritenersi «distinto da quello degli
enti del settore sanitario», ad avviso del Collegio non e'
ragionevole che l'84% del fabbisogno complessivo dell'Agenzia campana
ammontante ad euro 58.056.710,00 - pari allo 0,53% del FSR - sia
soddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate
derivanti dal fondo sanitario regionale in assenza della previa
individuazione puntuale delle attivita' svolte dalla stessa Agenzia e
riconducibili ai LEA.
4.5 L'indifferenza della norma regionale in esame verso un
meccanismo di correlazione immediata e diretta tra il quantum del
trasferimento e il fabbisogno per le attivita' rientranti nei LEA e,
allo stesso tempo, la mancanza di un sistema di registrazione di
contabilita' analitica, al fine di rilevare esclusivamente i costi
associati ai processi relativi alla tutela della salute stricto sensu
intesa, apre al rischio di un uso promiscuo di risorse
antologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza,
per finanziare anche attivita' che non vi rientrano, in contrasto con
l'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni. Quest'ultima disposizione infatti,
destina le risorse, rientranti nel perimetro sanitario, al
finanziamento esclusivo delle prestazioni afferenti ai livelli
essenziali di assistenza da cui scaturisce «l'impossibilita' di
destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.
sentenza, Corte costituzionale n. 132/2021).
In assenza di tali «cautele» il rilevato rischio e' piu' che
fondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che accanto alle
risorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori fonti di
finanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia v. legge
regionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12 nella fattispecie decisa
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024) comunque molto
marginali in termini quantitativi ed eventuali come quelle collegate
a specifiche convenzioni o incarichi assegnati all'Agenzia (v. art.
22, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale Campana n.
10/98). La presenza di ulteriori forme di finanziamento rispetto a
quelle relative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha alcun
rilievo sul profilo normativa in esame e dunque non e' pertinente
rispetto alle questioni di legittimita' costituzionale oggetto della
presente ordinanza. Infatti, come chiarito dalla Consulta
nell'analogo caso della legge siciliana, sussiste il generale obbligo
delle Regioni di «individuare una correlazione tra le risorse
[sanitarie] assegnate all'ARPA e i LEA» indipendentemente dal fatto
che vi sia il concorso tra piu' risorse (come previsto nella legge
regionale siciliana n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12) o che le
A.R.P.A. svolgano anche funzioni di prevenzione in materia sanitaria,
venendo in rilievo, per l'assenza nella previsione regionale del
descritto meccanismo, il divieto di utilizzare in modo indistinto
risorse vincolate per la realizzazione di funzioni «anche» ma «non
solo» sanitarie «essenziali».
4.6 L'assenza di un meccanismo di correlazione nei termini sopra
esposti emerge anche dal secondo comma dell'art. 22 che si limita ad
affidare alla legge di approvazione del bilancio regionale o di sue
variazioni, la quantificazione delle risorse relative alla quota del
fondo sanitario indistinto disponendo che «L'entita' delle
assegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene determinata con
la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni».
Ne' peraltro alcuna reciproca connessione tra le risorse del fondo
indistinto e le attivita' dell'A.R.P.A.C. riconducibili ai LEA e'
dato rinvenirsi nella legge di bilancio n. 19 del 2022 che si e'
limitata ad approvare per il 2023 gli stanziamenti di spesa
articolati in missioni e programmi senza alcuna previsione specifica
in ordine ai criteri di determinazione del trasferimento in favore
dell'Agenzia campana.
Il richiamato art. 22, comma 1, lett. a) e comma 2 rappresenta
pertanto il fondamento normativo sulla scorta del quale la regione
Campania, nell'esercizio 2023, ha disposto un trasferimento di euro
58.056.710,00 a valere su risorse del fondo sanitario indistinto,
volte a sostenere, come illustrato, in via generale e indifferenziata
lo svolgimento delle funzioni assegnate all'A.R.P.A.C.
Ad avviso del Collegio e' proprio l'assenza nella previsione
dell'art. 22 di uno specifico vincolo di correlazione tra risorse
vincolate del FSR e LEA a non impedire e finanche a favorire un uso
disfunzionale delle risorse in esame come dimostrano le numerose
deliberazioni di Giunta regionale che hanno nel tempo incrementato il
trasferimento di risorse sanitarie in favore dell'A.R.P.A.C. sulla
scorta di plurime motivazioni, tra cui quella di adeguare il livello
di finanziamento a carico del FSR determinato in altre regioni (con
deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 27 giugno 2014 il
finanziamento a carico del fondo sanitario indistinto e' passato
dallo 0,35% allo 0,47% del medesimo fondo) o ancora quella di
soddisfare esigenze di liquidita' non solo dell'A.R.P.A.C. ma
finanche della sua societa' strumentale A.R.P.A.C. Multiservizi
S.r.l. Infatti, con la DGR n. 665 del 31 ottobre 2017, la Giunta
regionale ha destinato ulteriori sei ulteriori di euro nell'esercizio
2017, a valere sempre sulle risorse del perimetro sanitario in modo
da consentire all'A.R.P.A.C. di rispettare un piano di rateizzo
concordato con Equitalia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193/2016 (convertito con legge n. 225/2016 e
successive modifiche e integrazioni), mentre con la successiva
deliberazione n. 410 del 26 giugno 2018 la Giunta regionale ha
autorizzato l'incremento di euro 6.000.000 del finanziamento
«ordinariamente» previsto a carico del FSR a favore dell'A.R.P.A.C.,
per rendere possibile il pagamento delle ultime due rate di un piano
di rateizzo di debiti erariali e previdenziali concordato dalla
partecipata ARPAC Multiservizi S.r.l. con Equitalia, sempre ai sensi
del richiamato decreto-legge 23 ottobre 2016, n. 193, come
convertito.
4.7 Pertanto in ragione dell'assenza nelle disposizioni regionali
esaminate di un meccanismo di sicuro ancoraggio tra risorse vincolate
del FSR e funzioni dell'Agenzia riconducibili ai livelli essenziali
assistenziali in materia di salute (decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2017) - ne e' scaturito un meccanismo di
finanziamento dell'A.R.P.A.C. essenzialmente affidato al sistematico
trasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per sostenere
indistintamente e genericamente le funzioni trasferite alla stessa
Agenzia, di cui all'art. 17 della legge regionale e all'occorrenza
esigenze del tutto contingibili e difficilmente riconducibili alla
competenza della stessa Agenzia (v. deliberazione G.R. 410 del 2017 e
410 del 2018) determinando un concreto sviamento dell'uso di risorse
vincolate per legge a presidio del bene incomprimibile salute, come
dimostrato dalle delibere di Giunta regionale sopra riportate.
Infatti, in forza delle disposizioni del sopra richiamato art. 22,
primo comma lett. a) e secondo comma, la Regione Campania per
l'esercizio 2023 ha destinato, con stanziamenti di bilancio approvati
con la legge regionale 29 dicembre 2022 n. 19 (Legge di Bilancio per
gli e.f. 2023-2025), una parte delle risorse del fondo sanitario
indistinto, accertate sul capitolo d'entrata E00166 e rientranti nel
cd. «perimetro sanitario», al finanziamento della predetta Agenzia
per euro 52.560.000,00 e successivamente portato a euro 58.056.710
(v. D.G.R.C. n. 760 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto
«Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025, al DTA ed al
Bilancio Gestionale 2023-2025») con imputazione al capitolo di spesa
U07020 denominato «Fondi delle AA.SS.LL. trasferiti all'A.R.P.A.C.
(art. 22, legge regionale 29 luglio 1998 n. 10 e successive
modificazioni ed integrazioni).
5. La non manifesta infondatezza della questione
Con la sentenza 4 gennaio 2024, n. 1, la Corte costituzionale-nel
dichiarare l'illegittimita' dell'art. 90, comma 10, L.R. siciliana n.
6/2001, come sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R. n. 9/2015, che
prevedeva che le spese per il funzionamento dell'Agenzia per la
protezione ambientale potessero trovare copertura, in maniera
indistinta, nel fondo sanitario regionale - ha ritenuto la
disposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma
interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del
2011, ribadendo al contempo che quest'ultima disposizione impone alle
regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, una chiara e separata
evidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e alla loro
erogazione al fine di evitare opacita' contabili e indebite
distrazioni dei fondi a cio' destinati (v. sentenza n. 233 del 2022).
Proprio al fine di garantire l'effettivita' di tutela ed
erogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non e' sufficiente
separare la gestione ordinaria da quella sanitaria, ma, all'interno
di quest'ultima, e' fondamentale garantire una costante
identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e
le altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio di
destinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per
il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma
diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.
sentenza n. 132 del 2021). In questo senso, la separazione contabile
prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011
rappresenta «il presidio contabile al punto di equilibrio raggiunto
sulla definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni, che in ragione del principio di priorita' della spesa
costituzionalmente necessaria, deve essere assicurato con prevalenza
rispetto alla spesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le
sentenze n. 6 del 2019 e n. 169 del 2017).
Per realizzare tale nucleo incomprimibile di diritti e'
strumentale la trasparenza dei bilanci pubblici mediante la
contabilizzazione separata delle risorse impiegate e delle spese
sostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. artt. 19
e 20 del decreto legislativo n. 118/2011), in quanto «la
sostenibilita' della spesa non puo' essere verificata all'interno
delle risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi
riferimenti numerici» (v. Corte costituzionale, sentenza n. 275/16).
E' dunque necessario operare un collegamento intimo e trasparente tra
strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti solo cosi' si
puo' verificare la legittimita' delle scelte compiute.
Analogamente alla legge siciliana, anche l'art. 22 della legge
regionale campana n. 10/1998 non distingue tra spese necessarie a
garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a
prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili
attraverso il fondo sanitario regionale. Conseguentemente, ritiene il
Collegio che proprio come per la norma siciliana, anche l'art. 22,
della legge campana si ponga in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla norma
interposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del
2011, in via sopravvenuta, essendo il testo normativa antecedente non
solo al decreto legislativo n. 118/2011, ma anche alla riforma
costituzionale del 2001; la norma regionale, invero, non introduce,
ne' avrebbe potuto, quando fu adottata, alcuna correlazione tra il
trasferimento all'A.R.P.A.C. di risorse del fondo sanitario e
l'erogazione di servizi afferenti ai LEA e, pertanto, altera la
struttura del perimetro sanitario prescritto dal citato art. 20,
vanificando in tal modo gli obiettivi di armonizzazione contabile e
di effettivita' del diritto alla salute che la disposizione normativa
statale persegue, inverando il parametro costituzionale.
Peraltro, la regione Campania pur essendo intervenuta ad
aggiornare la legge n. 10 del 1998 al fine di renderla coerente con
il rinnovato impianto normativa della legge n. 132 del 28 giugno 2016
non ne ha modificato, per quanto qui di interesse, il sistema di
finanziamento (v. leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo
2017, n. 10, 8 agosto 2018, n. 28 e 4 dicembre 2019, n. 26)
adeguandolo ai parametri descritti.
5.1 A garanzia dell'effettivita' del finanziamento dei livelli di
assistenza sanitaria, l'art. 1, comma 5, decreto legislativo n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto
inoltre, che le entrate e le spese del cd. perimetro sanitario siano
accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal «Titolo II»
del decreto delegato che in deroga alla regola dell'imputazione
secondo «esigibilita'» ha previsto quella della «contestualita'
automatica» dell'accertamento e dell'impegno di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011.
L'inserimento nel perimetro sanitario del finanziamento delle
funzioni dell'A.R.P.A.C. - consentito come visto dall'art 22, primo
comma, lett. a) e secondo comma, della legge regionale n. 10/98, ad
avviso del Collegio determina, a prescindere dall'inerenza ai LEA, un
trattamento contabile derogatorio del principio generale della cd.
«competenza finanziaria potenziata» e quindi un'immediata
disponibilita' di risorse indipendentemente dalla loro esigibilita'
nell'esercizio considerato, con un evidente beneficio per l'Agenzia
di poter contare su certezza ed immediata disponibilita' di risorse
finanziarie indipendentemente dalla loro destinazione ai LEA.
Ne' il Collegio ha ritenuto persuasive le pur ampie
argomentazioni fornite dall'Amministrazione regionale, anche
attraverso il diretto coinvolgimento dell'A.R.P.A.C. nella stesura
delle memorie difensive, volte a dimostrare una sostanziale
coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro,
allo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n. 132/2016), e
la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni
di prevenzione della salute collettiva che le A.R.P.A. si vedono
intestate, che giustificherebbero l'assegnazione delle risorse del
FSR.
La Regione, nel confermare che il principale strumento di
finanziamento sia stato quello delle risorse del perimetro sanitario,
ha sostenuto di aver in concreto sempre finalizzato il finanziamento
a valere sul FSR ad esigenze riconducibili ai LEA e che il fabbisogno
a carico del fondo sanitario, a ben vedere, sarebbe addirittura
sottostimato svolgendo l'Agenzia per oltre il 90% funzioni sanitarie.
Questo Collegio non intende negare che l'A.R.P.A.C. possa
svolgere anche attivita' sanitarie afferenti ai LEA, rientranti
nell'ambito della «Prevenzione Collettiva e Sanita' Pubblica» di cui
all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017 ma, al contempo ritiene non revocabile in dubbio che
la garanzia delle predette attivita' di prevenzione rimanga pur
sempre compito del Servizio sanitario nazionale, come d'altronde
chiaramente indicato dal gia' richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e, ancor prima, desumibile
dagli articoli 7-bis e ss. del decreto legislativo n. 502/1992,
anch'essi gia' ampiamente richiamati, che non a caso prevedono forme
di coordinamento tra le A.R.P.A. e i servizi di prevenzione delle
AA.SS.LL. (v. art. 7-quinquies) per l'integrazione tra politiche
sanitarie e politiche ambientali, proprio con riferimento agli
interventi di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti
aperti e confinati.
Conseguentemente, ritiene il Collegio che tale pur possibile
coinvolgimento nelle funzioni di prevenzione rientranti nei LEA, nei
termini sopra riferiti, non sia tale da pervadere tutto il lavoro
dell'Agenzia, al punto da legittimare un indistinto finanziamento
delle sue funzioni attraverso risorse vincolate ai LEA, comprendendo
anche quelle attivita' non riferibili ai medesimi. Infatti, secondo
l'insegnamento della Corte costituzionale l'assegnazione all'ARPA di
funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell'ambiente
e riguardanti anche l'ambito sanitario non puo' giustificare il
mancato rispetto della citata disciplina statale sul «perimetro
sanitario», che impone di individuare puntualmente le risorse
destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici (v. sentenza n. 1 del 2024, 4.6
considerato in diritto).
5.2 Al sopra descritto profilo di non conformita' alla
Costituzione della norma di finanziamento dell'A.R.P.A.C., che pur
potrebbe, di per se' solo, assorbire ogni valutazione in ordine alla
non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita' sorti al
Collegio rimettente, in quanto gia' positivamente scrutinato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra richiamata, per
una fattispecie che si ritiene sostanzialmente coincidente - si
affiancano, a giudizio della Sezione, ulteriori censure di
incostituzionalita', intrinsecamente connesse alle considerazioni
gia' esposte, in una lettura d'insieme delle norme costituzionali e
interposte che sostanziano la tutela e la garanzia del diritto alla
salute ed il principio di equilibrio di bilancio. Profili altrettanto
segnalati in sede di rimessione da parte delle Sezioni riunite
siciliane (v. ordinanza n. 2/2023), delle questioni esitate nella
piu' volte richiamata pronuncia n. 1/2024 e considerate assorbite
dalla Consulta e che qui pero' si intende comunque valorizzare e
riproporre a corredo degli argomenti gia' sviluppati.
Ad avviso del Collegio infatti, l'art. 22 della legge regionale
in esame integra al contempo, per il tramite della stessa norma
interposta di cui all'art. 20, anche la violazione della lett. m),
secondo comma, dell'art. 117, che attribuisce esclusivamente allo
Stato la definizione del «livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali», tra i quali rientra anche il
diritto alla salute, presidiato dall'art. 32 della Costituzione da
assicurarsi su tutto il territorio nazionale a garanzia
dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3 della
Costituzione).
5.3 La norma regionale, della cui costituzionalita' questa
Sezione dubita, autorizzando la destinazione di risorse vincolate a
generico favore del funzionamento dell'A.R.P.A.C. espande l'area del
perimetro sanitario, incidendo, sulle modalita' e quantita' del
finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza, aprendo al
rischio di pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA e quindi
minando la stessa tutela del diritto fondamentale alla salute (v.
Corte costituzionale, sentenza n. 195/2024), distraendo ad altri fini
risorse destinate alla sua garanzia e con cio' integrando la
violazione dell'art. 32 e dell'art. 3 della Costituzione.
5.4 Il Collegio ritiene integrata altresi' la violazione degli
articoli 81, 97 primo comma e 119 primo comma, della Costituzione,
posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilita'
della spesa, avendo la Regione destinato risorse riservate ai LEA per
finalita' ad essi estranee e con cio' determinato l'ampliamento della
capacita' di spesa ordinaria del bilancio sul quale non vengono a
gravare gli oneri delle spese derivanti dalle funzioni «trasferite»
all'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n.
10/1998.
Peraltro, trattando alla stregua di spese per i LEA quelle
relative alle funzioni dell'A.R.P.A.C. sottrae le stesse dalla previa
e necessaria verifica di sostenibilita' cui sarebbero invece
sottoposte, al pari delle altre spese «ordinarie», estendendovi il
regime previsto per le spese «costituzionalmente necessarie» che,
destinate alla tutela di beni primari, sono invece sottratte al
previo giudizio di sostenibilita' perche' incomprimibili (v. sentenze
nn. 275 del 2016, 169 del 2017).
5.5 Le disposizioni dell'art. 22 in esame, infine, ad avviso del
Collegio si pongono in contrasto con il principio di coordinamento
della finanza pubblica rientrante nella competenza concorrente
Stato-Regioni di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione
per essere la regione Campania sottoposta ai vincoli del piano di
rientro dal disavanzo sanitario pregresso.
Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, le
Regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari non possono
«erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti
dalla normativa statale» e nel caso di violazione del predetto
divieto sono tenute a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a
non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione
del piano di rientro (v. sentenze nn. 20 del 2023, 14 del 2017, 266
del 2016, 278 del 2014).
In particolare, la Consulta ha affermato che i vincoli
discendenti dai piani di rientro sanitari (v. sentenza n. 20 del
2023) sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro
confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, consentono
comunque l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore
degli utenti del servizio sanitario; conseguentemente la disciplina
dei piani di rientro e' da ricondursi a «un duplice ambito di
potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione quello della tutela della salute e
coordinamento della finanza pubblica» (ex plurimis, v. sentenze nn.
197 del 2024 e 278 del 2014).
Gli unici esborsi consentiti alla regione in piano di rientro
sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA entro
la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di
rientro (v. sentenze nn. 197 del 2024 e 172 del 2018). Ne discende
che poiche' con riferimento alla spesa sanitaria, le regioni «sono
chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole punto di
equilibrio tra l'esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali
di assistenza e quella di garantire una piu' efficiente ed efficace
spesa pubblica, anch'essa funzionale al perseguimento dell'interesse
pubblico del settore» (v. sentenza n. 76 del 2023), le regioni, in
piano di riequilibrio come la Campania, non sono nelle condizioni
nemmeno di destinare ai sensi dell'art. 30, primo comma, terzo
periodo del decreto legislativo n. 118/2011, eventuali risparmi delle
risorse del perimetro sanitario a finalita' «extra LEA», ossia a
prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle previste nel
catalogo ministeriale LEA, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
L'impiego di risorse strettamente correlate ai LEA da parte
dell'art. 22 della legge regionale n. 10/98, per attivita'
evidentemente anche «extra LEA», determina l'assunzione di oneri
aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano di
rientro, violando il principio di contenimento della spesa pubblica
sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e,
in definitiva, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (ex
multis, sentenze n. 1 del 2024, n. 172 del 2018, n. 203 del 2008 e n.
193 del 2007).
6. La carenza dei presupposti per l'interpretazione
costituzionalmente orientata Per le considerazioni sopra esposte, il
chiaro tenore letterale del precetto normativa della cui legittimita'
si dubita non consente un'interpretazione compatibile con il
tracciato quadro costituzionale di riferimento, difettando la norma
di una chiara previsione che subordini la misura del trasferimento,
da un lato, ad una preventiva attivita' di programmazione delle
prestazioni riconducibili ai LEA che l'Agenzia e' chiamata a svolgere
durante l'esercizio e, dall'altro, ad una successiva rendicontazione
dell'effettivo impiego delle risorse destinate all'erogazione di
servizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei
fatti di gestione.
Pertanto, nonostante lo sforzo ermeneutico operato sin dalla fase
istruttoria del giudizio di parificazione, questo Collegio non ha
rinvenuto alcuna opzione ermeneutica idonea a correlare la quota di
finanziamento annuale determinata nell'importo di euro 58.056.710,00
ed iscritta nel capitolo U07020 all'effettivo svolgimento di
prestazioni LEA, se non manipolando la formulazione letterale ed
univoca della disposizione che, come piu' volte rimarcato, e'
sprovvista della necessaria correlazione espressa dal binomio
«risorse del perimetro sanitario-LEA».
Del resto, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di
affermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata deve
essere in ogni caso compatibile con il portato semantico della
disposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il
confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve
cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale» (v.
sentenza n. 42/2017).
Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la correlazione tra
risorse destinate ex lege ai LEA e l'impiego coerente con tale
finalita', nonche' la previsione di strumenti di rilevazione
analitica per la verifica a consuntivo del loro corretto impiego
rappresenta, un'esigenza ineludibile per la garanzia del bene
primario «salute» e si impone anche alle Agenzie per la protezione
dell'ambiente che, come rimarcato dalla Corte costituzionale,
svolgono attivita' «solo in minima parte riconducibili a funzioni
sanitarie stricto sensu [e cioe' «essenziali» e quindi
«indefettibili»] e che, anche alla luce dei principi posti dalla
recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (...) il sistema di
finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie
ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti
del settore sanitario (v. Corte costituzionale, sentenze nn. 1 del
2024 e 172 del 2018).
La riferita esigenza risulta ancor piu' avvisata nel caso di
specie in cui le risorse sanitarie LEA sono trasferite a soggetti che
si collocano fuori dal perimetro degli enti sanitari (definito
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 118/2011) e che svolgono
anche attivita' non sanitarie. Tenuto conto delle considerazioni che
precedono, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la
questione relativa alla illegittimita' costituzionale della
previsione di cui all'art. 22, primo comma lett. a) e secondo comma
della legge regionale 10 del 29 luglio 1998 e allo stesso tempo
rilevante nel giudizio in esame, in quanto, ove accolta
determinerebbe la necessita' di prevedere a carico del bilancio
«ordinario» l'obbligo di restituzione in favore del perimetro
sanitario delle risorse sanitarie illegittimamente impiegate per
finalita' non LEA.
P.Q.M.
La Corte de conti
Sezione regionale di controllo per la Campania
Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 22, primo comma lett. a) e secondo comma della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 10 in riferimento alle disposizioni di
cui agli articoli 117 secondo comma lett. e), 117 secondo comma,
lett. m), 32 e 3, secondo comma, 117 terzo comma, 81, 97 primo comma
e 119, primo comma della Costituzione.
Sospende il giudizio di parificazione sul capitolo di spesa n.
U07020 sul quale sono imputate le spese per il finanziamento
dell'A.R.P.A.C. a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e
rinvia all'esito, l'esame in parte qua del rendiconto della regione
Campania per l'esercizio finanziario 2023.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
l'esame della questione;
che a cura della segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23,
ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza
sia notificata al Presidente della Giunta regionale della Campania e
al Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la regione Campania, nella qualita' di parti nel
giudizio di parificazione, nonche' comunicata al Presidente del
Consiglio regionale della Campania.
Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 29
novembre 2024.
Il Presidente: Gagliardi
L'estensore: Cirillo