Reg. ord. n. 231 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 16/08/2025

Tra: Radio D. S. spa  C/ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro



Oggetto:

Spettacolo – Sanzioni amministrative – Certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo – Illecito amministrativo conseguente alla mancata richiesta del certificato di agibilità – Sostituzione dell’art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 – Esonero, per le imprese di esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, dall’obbligo della richiesta del certificato di agibilità nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, appartenenti a categorie specificamente individuate, con contratto di lavoro subordinato, qualora tali lavoratori siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui le predette imprese abbiano un diritto personale di godimento, per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS – Applicazione retroattiva della novella a violazioni pregresse ancora sub iudice – Omessa previsione – Ritenuta qualificazione dell’illecito amministrativo, e della relativa sanzione, come “convenzionalmente penale” alla luce dei cosiddetti criteri Engel – Irragionevolezza della mancata previsione della retroattività della lex mitior – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. 

Norme impugnate:

legge  del 27/12/2017  Num. 205  Art. 1  Co. 1097 sostitutivo dell'
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  del 16/07/1947  Num. 708  Art. 6 ratificato
legge  del 29/11/1952  Num. 2388


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 


Camera di Consiglio del 13 aprile 2026  rel. MARINI F. S.


Testo dell'ordinanza

                        N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 agosto 2025

Ordinanza del 16 agosto 2025 della Corte di  cassazione  sul  ricorso
proposto da R. spa contro Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Direzione provinciale del lavoro. 
 
Spettacolo - Sanzioni amministrative - Certificato di agibilita'  per
  i lavoratori dello spettacolo - Illecito amministrativo conseguente
  alla mancata richiesta del certificato di agibilita' - Sostituzione
  dell'art. 6 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
  Stato n. 708 del 1947  -  Esonero,  per  le  imprese  di  esercizio
  teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti,  le
  associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli  alberghi,  le
  emittenti radiotelevisive e  gli  impianti  sportivi,  dall'obbligo
  della richiesta del certificato di  agibilita'  nei  confronti  dei
  lavoratori   dello    spettacolo,    appartenenti    a    categorie
  specificamente individuate, con contratto  di  lavoro  subordinato,
  qualora tali lavoratori siano utilizzati nei locali di proprieta' o
  di  cui  le  predette  imprese  abbiano  un  diritto  personale  di
  godimento, per i quali  le  medesime  imprese  effettuano  regolari
  versamenti contributivi presso l'INPS  -  Applicazione  retroattiva
  della novella - Omessa previsione. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2018-2020), art. 1, comma 1097, sostitutivo dell'art. 6 del decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
  (Disposizioni concernenti  l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di
  assistenza per i  lavoratori  dello  spettacolo),  ratificato,  con
  modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388. 


(GU n. 49 del 03-12-2025)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Sezioni unite civili 
 
    Composta dagli Ill.mi signori Magistrati: 
        Pasquale D'Ascola - Presidente aggiunto; 
        Antonio Manna - Presidente di sezione; 
        Rosa Maria Di Virgilio - Presidente di sezione; 
        Aldo Carrato - Presidente di sezione; 
        Enzo Vincenti - Consigliere; 
        Irene Tricomi - Rel. Consigliere; 
        Emilio Iannello - Consigliere; 
        Giuseppe Fuochi Tinarelli - Consigliere; 
        Giuseppe Tedesco - Consigliere. 
 
                      Ordinanza interlocutoria 
 
    Sul ricorso iscritto al n. reg. gen. civ. n. 27800/2018  proposto
da: 
        R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro  tempore,
elettivamente domiciliata in Roma,  via  Antonio  Bertoloni  n.  1/E,
presso lo studio dell'avvocato Claudio Rizzo, che  la  rappresenta  e
difende; ricorrente; 
    Contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
provinciale  del  lavoro,  in  persona  del  Ministro  pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
cui  domicilia  ope  legis  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.   12;
controricorrente; 
    Avverso la sentenza n. 1871/2018 della Corte d'appello  di  Roma,
pubblicata il giorno 23 marzo 2018. 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
6 maggio 2025 dal Consigliere Irene Tricomi; 
    Udito il pubblico ministero, in  persona  dell'Avvocato  generale
Rita Sanlorenzo, che ha  concluso  per  l'accoglimento  del  ricorso,
ovvero,   in   subordine,   rimessione   degli   atti   alla    Corte
costituzionale; 
    Udito per la ricorrente l'avvocato Claudio Rizzo. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    1. La Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione  proposta
dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -  Direzione
provinciale del lavoro di Roma - nei confronti della societa' R. spa,
avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma. 
    Il giudice di  secondo  grado,  in  riforma  della  sentenza  del
Tribunale, ha rigettato  l'opposizione  proposta  dalla  societa'  R.
avverso l'ordinanza ingiunzione n. ..., avente ad oggetto la sanzione
amministrativa,  prevista  dall'art.  6,  terzo  comma,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
per l'impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di
agibilita', in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6,  secondo
comma, del medesimo D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. 
    2. La Corte territoriale ha ritenuto  sussistente  la  violazione
amministrativa contestata. In proposito, ha rilevato che  l'ordinanza
ingiunzione conteneva il riferimento al processo verbale di  illecito
amministrativo del ..., redatto dagli ispettori a  conclusione  degli
accertamenti  ultimati  il  ...  dai  funzionari  dell'ENPALS,   atti
ritualmente e tempestivamente (ai sensi dell'art. 14 della  legge  n.
689 del 1981)  notificati  all'allora  amministratore  unico  e  alla
societa' il ..., e da cui emergeva  l'analiticita'  e  la  precisione
delle contestazioni mosse. 
    Il Giudice di appello ha accertato che il termine di prescrizione
dell'illecito era stato interrotto  dalla  notifica  del  verbale  di
illecito amministrativo (del ...) e che quindi  nessuna  prescrizione
era maturata alla data di  notifica  dell'ordinanza  ingiunzione.  Ha
affermato che le violazioni avevano carattere sostanziale, in  quanto
la richiesta del certificato di agibilita' rispondeva alla  finalita'
di rendere noto agli organi di vigilanza la presenza  di  determinati
lavoratori nel luogo di lavoro, ed  erano  state  contestate  da  una
autorita' funzionalmente competente; infine, la sanzione irrogata era
conforme al disposto dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708  del  1947,  e
successive modifiche. 
    3. Avverso la sentenza di appello  la  societa'  R.  ha  proposto
ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi. 
    4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione
Provinciale del lavoro - ha resistito con controricorso. 
    5.  La  societa'  ricorrente  ha  depositato  memoria  in   vista
dell'adunanza camerale originariamente fissata per il giorno 15 marzo
2023. La causa e' stata poi rinviata a nuovo ruolo per la trattazione
in pubblica udienza. 
    6. Il Procuratore generale  ha  depositato  conclusioni  scritte,
chiedendo l'accoglimento del ricorso.  In  subordine  ha  chiesto  di
sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
1097, della legge n. 205 del 2017, in riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, e all'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione agli articoli 49, paragrafo  1,  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all'art.
7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), come interpretato dalla  giurisprudenza
della Corte EDU con riguardo  alla  retroattivita'  in  mitius  della
legge penale, in ragione della  connotazione  sostanzialmente  penale
dell'illecito amministrativo in questione, per il carattere  punitivo
e afflittivo della sanzione, alla luce dei cosiddetti  criteri  Engel
(Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro  Paesi
Bassi). 
    7. La societa' R. ha depositato memoria, con cui ha insistito per
l'accoglimento  del  ricorso,   e   ha   prospettato   incidente   di
costituzionalita',  richiamando  la  requisitoria   del   Procuratore
generale. 
    8. Con l'ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024,  il  Collegio
della Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso la controversia  alla
Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,  in
ragione della questione di massima di particolare importanza, che  si
e' posta nell'esame del settimo motivo di ricorso, della applicazione
retroattiva, nella fattispecie oggetto  di  causa,  della  disciplina
sopravvenuta dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017,  e
dell'art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), del  decreto-legge  n.  135
del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del  2019,
che hanno sostituito l'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. 
    9. L'art. 6, nel testo vigente ratione temporis, ha  previsto  al
secondo comma: «Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le  imprese  del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e  gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di
cui abbiano un diritto personale  di  godimento  i  lavoratori  dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1)  al  n.  14
dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di  agibilita'
previsto dall'art. 10». 
    Ai sensi del successivo terzo comma:  «In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  le  imprese  sono
soggette  alla  sanzione  amministrativa  di  lire  50.000  per  ogni
lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata». 
    Detto importo e' stato poi determinato in euro  129,00  per  ogni
lavoratore e per ogni giornata di lavoro  da  ciascuno  prestata  (v.
art. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 2006). 
    10. L'ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024 ha richiamato  la
disciplina sopravvenuta, rilevando  che  a  seguito  delle  modifiche
all'art. 6 del D.L.C.P.S. apportate dall'art. 1,  comma  1097,  della
legge n. 205 del 2017, l'obbligo del  certificato  di  agibilita'  e'
stato escluso per  i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro
subordinato e  per  le  prestazioni  di  lavoro  autonomo  di  durata
superiore ai trenta giorni e non aventi le caratteristiche  descritte
nel secondo periodo della disposizione (lavoratori «contrattualizzati
per specifici eventi, di durata limitata  nell'arco  di  tempo  della
complessiva programmazione dell'impresa,  singolari  e  non  ripetuti
rispetto alle stagioni o cicli produttivi»). 
    Per  effetto  delle   ulteriori   modifiche   di   cui   all'art.
3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n.  135  del  2018,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12  del  2019,  il
certificato di agibilita' deve essere  richiesto  solo  nel  caso  di
utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli
con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie  indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del D.L.C.P.S. e successive modifiche. 
    11.  L'ordinanza  interlocutoria  ha  quindi  affermato  che  per
effetto delle citate modifiche normative, e'  venuto  meno  l'obbligo
del certificato di agibilita' per coloro che  impieghino  lavoratori,
di cui alle citate categorie professionali, assunti con contratti  di
lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Tale esonero
opera limitatamente ai casi in  cui  la  prestazione  dei  lavoratori
subordinati sia resa nei locali di proprieta' del datore di lavoro  o
in locazione al medesimo, restando fermo  l'obbligo  del  certificato
ove la prestazione sia resa nei locali appartenenti a terzi. 
    E' quindi cessato l'obbligo della richiesta  del  certificato  di
agibilita' per le imprese che impiegano, presso locali di  proprieta'
o su cui abbiano un diritto personale di godimento,  soggetti  con  i
quali intrattengono rapporti di lavoro  subordinato,  e  rispetto  ai
quali il datore di lavoro provvede al pagamento dei  contributi,  con
le  relative  conseguenze  in  termini  di  tutela   dei   lavoratori
subordinati. 
    12. Da tali premesse, discende, secondo la Sezione Lavoro, che la
condotta attribuita  a  R.  spa  e  per  la  quale  e'  stata  emessa
l'ordinanza  ingiunzione  di  pagamento,  la  mancata  richiesta  del
certificato di  agibilita'  per  i  lavoratori  subordinati  occupati
presso la sede della societa' (e per i  quali  risulta  pacificamente
adempiuto l'obbligo assicurativo),  non  sarebbe  stata  sanzionabile
alla luce della normativa successivamente introdotta. 
    Di  talche',  attesa  la  natura  sostanzialmente  penale   della
sanzione,    sarebbe    irragionevole    la    mancata     previsione
dell'applicazione  retroattiva  della  sopravvenuta  lex  mitior,  in
ragione  dei  principi  affermati  in  materia  dalla  giurisprudenza
costituzionale e convenzionale. 
    13.  Facendo  applicazione  dei  cosiddetti  criteri  Engel,   la
sanzione amministrativa per l'illecito di  cui  all'art.  6,  secondo
comma, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947,  sebbene  indirizzata  ad  una
platea   ristretta   di   possibili   destinatari   -    datori    di
lavoro/committenti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo
- ha una funzione sostanzialmente punitiva, essendo del  tutto  priva
di finalita' in senso lato risarcitorie o, in qualche modo,  connesse
all'adempimento dell'obbligo contributivo in favore dei lavoratori. 
    La sanzione e', infatti, comminata a fronte di un inadempimento -
la mancata richiesta del certificato di agibilita' - che, rispetto ai
lavoratori subordinati o, comunque stanziali, non e' strumentale  ne'
funzionale a garantire l'adempimento degli obblighi contributivi. 
    Quanto   al   requisito   di   afflittivita'    della    sanzione
amministrativa, l'ordinanza interlocutoria ha rilevato  che,  seppure
di entita' economica contenuta, la sanzione in esame si  applica  per
ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore, senza previsione  di  un
tetto massimo,  il  che  comporta,  proprio  rispetto  ai  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, un effetto sostanzialmente perenne
della sanzione per il requisito intrinseco dell'essere tale forma  di
lavoro continuativa. 
    14. La controversia,  in  ragione  della  particolare  importanza
della questione di massima, e' stata assegnata dalla Prima Presidente
a queste Sezioni Unite, e all'esito dell'udienza  pubblica  e'  stata
riservata in decisione. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
    1.  La  questione  di  massima  di  particolare  importanza   qui
controversa  concerne  la  applicazione   retroattiva   della   legge
successiva che ha disciplinato in  modo  piu'  favorevole  l'illecito
amministrativo, per violazioni pregresse ancora sub iudice, in  forza
del principio di retroattivita' della lex mitior  in  materia  penale
(Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2024). 
    Tale questione costituisce oggetto del settimo motivo di ricorso,
la cui trattazione  ha  carattere  prioritario  rispetto  alle  altre
censure prospettate dalla ricorrente. 
    2.  Occorre  premettere  che  il  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  recante
disposizioni  concernenti  l'Ente  nazionale  di  previdenza   e   di
assistenza per i lavoratori dello  spettacolo,  contiene  all'art.  3
l'elenco (integrato da successive modifiche) dei cd. lavoratori dello
spettacolo, cioe' degli appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori
«obbligatoriamente iscritti all'Ente». 
    L'art.  6  del  medesimo  D.L.C.P.S.,  al  secondo  comma,  primo
periodo, nel testo vigente  ratione  temporis  dispone:  «Le  imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri  tenda,
gli enti, le associazioni, le imprese  del  pubblico  esercizio,  gli
alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli  impianti  sportivi  non
possono far agire nei locali  di  proprieta'  o  di  cui  abbiano  un
diritto  personale  di  godimento  i  lavoratori   dello   spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14 dell'art.  3,
che non siano in possesso  del  certificato  di  agibilita'  previsto
dall'art. 10». 
    In ragione  del  terzo  comma  «In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla
sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni
giornata di lavoro da ciascuno prestata». 
    Detto importo e' stato poi determinato in euro  129,00  per  ogni
lavoratore e per ogni giornata di lavoro  da  ciascuno  prestata  (v.
art. 1, comma 1177, della legge n. 296 del 2006). 
    Dunque, il legislatore, con la disciplina di cui al  citato  art.
6,  secondo  comma,   ai   fini   della   commissione   dell'illecito
amministrativo, non ha operato alcuna differenziazione  in  relazione
alla natura giuridica del rapporto  di  lavoro  o  della  prestazione
professionale dei lavoratori dello spettacolo. 
    L'art. 9 del medesimo D.L.C.P.S.,  primo  comma,  primo  periodo,
stabilisce che «L'impresa ha  l'obbligo  di  denunziare  all'ente  le
persone da  essa  occupate,  indicando  la  retribuzione  giornaliera
corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste  dall'ente
per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi». 
    In base al disposto dell'art. 10 del medesimo D.L.C.P.S., commi 1
e 2: «L'Ente rilascera'  all'impresa  un  certificato  contenente  le
indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo. 
    Il rilascio del certificato sara' subordinato all'adempimento  da
parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico». 
    3. Nei confronti della societa'  ricorrente,  nella  qualita'  di
obbligata in solido  con  l'allora  amministratore  unico,  e'  stata
emessa dalla DPL di Roma, in data ..., ordinanza ingiunzione  n.  ...
in relazione,  tra  l'altro,  alla  violazione  contestata  ai  sensi
dell'art. 6, secondo comma, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, «per aver
fatto agire presso la sede della societa' R. alcuni lavoratori  privi
del certificato di agibilita' ENPALS» nel periodo ... . 
    Il certificato di agibilita' si inscrive nel piu' ampio  contesto
delle  misure  volte  a  garantire   l'adempimento   degli   obblighi
contributivi  e  previdenziali  per  i  lavoratori   appartenenti   a
determinate  categorie  artistiche  e  tecniche   dello   spettacolo,
considerate le specificita' che caratterizzano lo  svolgimento  delle
prestazioni lavorative in tale settore. 
    Alle previsioni dell'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, sopra
richiamate, per la cui inosservanza e'  stabilita  autonoma  sanzione
amministrativa, si affianca in generale la misura in esame,  volta  a
far conoscere agli organi di vigilanza  la  presenza  di  determinati
lavoratori nel luogo di lavoro,  onde  poter  svolgere  al  meglio  i
controlli  di  loro  pertinenza,   attesa   la   peculiarita'   delle
prestazioni lavorative in questione. 
    Con riguardo ai rapporti di lavoro assistiti da stabilita',  come
i  rapporti  di  lavoro  subordinato,  esclusi  dal  perimetro  della
sanzione amministrativa dalla lex mitior sopravvenuta  nel  2017,  le
suddette misure, nella sostanza, si sovrappongono. 
    4. Con il settimo motivo del ricorso per cassazione, la  societa'
ricorrente ha prospettato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., la violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  1,
comma 1097, della legge n. 205 del 2017, dell'art. 11 delle  preleggi
e dell'art. 2, cod. pen. 
    La ricorrente ha dedotto che la sentenza  della  Corte  d'appello
avrebbe  violato  i  principi  in  materia  di  ius  superveniens  in
relazione agli illeciti amministrativi e alle corrispettive sanzioni,
non avendo tenuto conto del suddetto  art.  1,  comma  1097,  che  ha
escluso l'obbligo della richiesta del certificato di agibilita' per i
lavoratori dello  spettacolo  con  contratto  di  lavoro  subordinato
qualora utilizzati nei locali di proprieta'  delle  imprese  e  degli
altri soggetti indicati, o di cui  quest'ultimi  abbiano  un  diritto
personale di godimento, lavoratori per i quali  le  medesime  imprese
effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. 
    La societa' ricorrente, quindi, invoca l'applicazione della legge
sopravvenuta nel 2017, piu' favorevole rispetto a  quella  in  vigore
all'epoca dei fatti, non essendovi una espressa previsione  contraria
e per l'affinita'  della  situazione  oggetto  di  causa  con  quella
regolamentata dall'art. 2, cod. pen. 
    5. Tanto premesso si  osserva  che  nella  fattispecie  in  esame
vengono in rilievo fatti commessi prima dell'entrata in vigore  della
norma (art. 1, comma 1097  della  legge  n.  205  del  2017)  che  ha
disciplinato in mitius l'illecito amministrativo in questione. 
    6. L'applicabilita' del principio di retroattivita'  della  norma
penale  piu'  mite  trova  espressione  nell'ordinamento  interno,  a
livello di legge ordinaria, nell'art.  2,  secondo,  terzo  e  quarto
comma, cod. pen. 
    Con la sentenza n. 393  del  2006,  la  Corte  costituzionale  ha
affermato che la retroattivita'  in  mitius  della  legge  penale  e'
riconosciuta non solo, a livello  di  legislazione  ordinaria,  dall'
art. 2, cod. pen., ma anche nel diritto internazionale e nel  diritto
dell'Unione europea. La retroattivita' della lex  mitior  in  materia
penale e' in particolare enunciata tanto dall'art. 15,  primo  comma,
del Patto internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e  politici,
concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso  esecutivo
con legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall'art. 49, paragrafo  1,
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007. 
    Successivamente, la sentenza della Grande Camera della Corte EDU,
17 settembre 2009, ... contro Italia, ha dedotto  dall'art.  7  della
CEDU il principio secondo cui  «se  la  legge  penale  in  vigore  al
momento della perpetrazione del reato e le  leggi  penali  posteriori
adottate prima  della  pronuncia  di  una  sentenza  definitiva  sono
diverse, il giudice deve applicare quella le  cui  disposizioni  sono
piu' favorevoli all'imputato» (paragrafo 109). 
    In seguito alla sentenza ..., con la sentenza n. 236 del 2011, il
Giudice delle Leggi ha affermato che «L'ambito  di  operativita'  del
principio di retroattivita' in mitius non deve essere  limitato  alle
sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma  va  esteso  a
tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla
sanzione in  senso  stretto,  incidono  sul  complessivo  trattamento
riservato al reo» (paragrafo 10 del Considerato in diritto), e che il
«principio di retroattivita' in mitius» ha, «attraverso  l'art.  117,
primo   comma,   Cost.,   acquistato   un   nuovo   fondamento    con
l'interposizione dell'art. 7  della  CEDU,  come  interpretato  dalla
Corte di Strasburgo» (paragrafo 11 del Considerato in diritto). 
    Il principio di retroattivita' della legge penale piu' favorevole
al reo rinviene proprio fondamento costituzionale  nel  principio  di
eguaglianza. «Non sarebbe ragionevole punire (o continuare  a  punire
piu' gravemente) una persona per  un  fatto  che,  secondo  la  legge
posteriore, chiunque altro puo'  impunemente  commettere  (o  per  il
quale  e'  prevista  una  pena  piu'  lieve).  Per  il  principio  di
eguaglianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge  penale  e,
ancor di piu',  l'abolitio  criminis,  disposte  dal  legislatore  in
dipendenza di una mutata valutazione del disvalore del fatto  tipico,
devono riverberarsi anche a vantaggio di coloro che  hanno  posto  in
essere la condotta in un  momento  anteriore,  salvo  che,  in  senso
opposto,  ricorra  una  sufficiente  ragione  giustificativa  «(Corte
cost., citata sentenza n. 236 del 2011, paragrafo 10 del  Considerato
in diritto). 
    In proposito la «comune ratio della garanzia in  questione,  [e']
identificabile in sostanza nel diritto dell'autore del reato a essere
giudicato, e se del caso punito, in  base  all'apprezzamento  attuale
dell'ordinamento relativo al disvalore del fatto da  lui  realizzato,
anziche' in base all'apprezzamento sotteso alla legge  in  vigore  al
momento della sua commissione» (Corte costituzione,  sentenza  n.  63
del 2019). 
    La connessione del principio della retroattivita' in  mitius  con
il principio di eguaglianza, come  evidenziato  dalla  giurisprudenza
costituzionale, ne segna, peraltro, anche  il  limite,  in  quanto  a
differenza del principio della irretroattivita'  della  norma  penale
sfavorevole - tutelato dall'art. 25, secondo  comma,  Cost.,  che  e'
inderogabile - detto principio puo'  subire  deroghe,  legittime  sul
piano costituzionale, qualora  ne  ricorra  una  sufficiente  ragione
giustificativa (Corte cost., ordinanza n. 330 del 1995,  sentenze  n.
230 del 2012, n. 63 del 2019). 
    Eventuali deroghe a tale  principio  devono  superare  un  vaglio
positivo di ragionevolezza in relazione alla necessita'  di  tutelare
controinteressi di rango costituzionale. 
    7. La Corte costituzionale, con la  citata  sentenza  n.  63  del
2019, ha affermato che l'estensione del principio  di  retroattivita'
della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi  natura
e  funzione  «punitiva»  e'  conforme  alla   logica   sottesa   alla
giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base  dell'art.  3,
Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. 
    Laddove,  infatti,  la  sanzione  amministrativa   abbia   natura
«punitiva» alla luce dell'ordinamento convenzionale  e  sia,  dunque,
«convenzionalmente penale» alla luce  dei  cosiddetti  criteri  Engel
(Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro  Paesi
Bassi), di regola non vi sara' ragione per  continuare  ad  applicare
tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente  considerato  non
piu' illecito;  ne'  per  continuare  ad  applicarla  in  una  misura
considerata  ormai  eccessiva  (e  per  cio'  stesso  sproporzionata)
rispetto al mutato  apprezzamento  della  gravita'  dell'illecito  da
parte dell'ordinamento (Corte cost., sentenza n. 63 del  2019,  punto
6.2 del Considerato in diritto). 
    Dunque,  come  si  rileva  dai  principi  sopra  richiamati,   il
principio di retroattivita' in mitius non opera per tutte le sanzioni
amministrative in quanto tali, ma per quelle che siano da considerare
sostanzialmente penali, secondo i cosiddetti criteri Engel,  ai  fini
dell'applicazione delle garanzie costituzionali e convenzionali della
materia penale. 
    8. L'art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la
cui applicazione e' invocata dalla societa' ricorrente, ha sostituito
l'art. 6, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. 
    La nuova disciplina contenuta nel primo comma dell'art.  6,  come
novellato  ha  escluso  per  le  imprese   dell'esercizio   teatrale,
cinematografico  e  circense,  i   teatri   tenda,   gli   enti,   le
associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,  gli  alberghi,  le
emittenti radiotelevisive e gli impianti  sportivi,  l'obbligo  della
richiesta del certificato  di  agibilita'  di  cui  all'art.  10  nei
confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'art. 3  con
contratto di lavoro subordinato  qualora  utilizzati  nei  locali  di
proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento  per  i
quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi
presso l'INPS (art. 6, comma 1, primo periodo). 
    La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 1097, della legge  n.
205 del 2017, risulta pertanto  piu'  favorevole  rispetto  a  quella
sostituita, maggiormente comprensiva e  nella  cui  vigenza  si  sono
verificati i fatti per cui e' causa,  escludendo  il  certificato  di
agibilita' per i lavoratori dello spettacolo con contratto di  lavoro
subordinato qualora utilizzati nei locali  di  proprieta'  o  di  cui
abbiano un diritto personale di godimento per  i  quali  le  medesime
imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. 
    9.  Il  legislatore  del  2017,  nel  sostituire  l'art.  6   del
D.L.C.P.S. n. 708, del 1947, non ha dettato disposizioni  transitorie
sull'applicazione della novella. 
    Nel  non  prevederne  la  retroattivita'  il  legislatore,  nella
sostanza, si e' posto nel solco dell'art. 1 della legge  n.  689  del
1981, che non prevede la retroattivita' della legge sopravvenuta piu'
favorevole. 
    Cio', tuttavia, non esclude che debba trovare applicazione la lex
mitior, qualora si sia in presenza  di  un  illecito  amministrativo,
convenzionalmente penale,  e  non  vi  siano  ragionevoli  motivi  di
deroga. 
    10. Le Sezioni Unite ritengono  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1097, della legge n. 205 del  2017,  nella  parte  in  cui  nel
sostituire in mitius l'art.  6,  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, escludendo  per
i soggetti indicati l'obbligo  della  richiesta  del  certificato  di
agibilita' nei confronti dei lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.
1-14) con rapporti  di  lavoro  subordinato  qualora  utilizzati  nei
locali di proprieta'  o  di  cui  abbiano  un  diritto  personale  di
godimento  per  i  quali  le  medesime  imprese  effettuano  regolari
versamenti contributivi presso l'INPS, non ha previsto l'applicazione
retroattiva della novella, in riferimento  agli  articoli  3  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7
della  CEDU,  che  contempla  tra   i   propri   corollari,   secondo
l'interpretazione offertane dalla  Corte  EDU,  anche  la  necessaria
retroattivita' della legge penale piu' favorevole entrata  in  vigore
successivamente alla commissione del fatto, e all'art. 49  CDFUE  che
stabilisce se «successivamente alla commissione del reato,  la  legge
prevede l'applicazione di una  pena  piu'  lieve,  occorre  applicare
quest'ultima». 
    11. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante. 
    Detto requisito  implica  necessariamente  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza
attuale   e   non   meramente   eventuale.   Il    postulato    della
pregiudizialita' della  questione  richiede  infatti  che  questa  si
concreti solo quando il  dubbio  di  contrasto  con  la  Costituzione
investa una norma dalla cui applicazione, ai fini  della  definizione
del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non
poter prescindere (Corte cost., n. 160 del 2023). 
    Trova applicazione nella specie  l'art.  6,  secondo  comma,  del
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947.  Come  si  e'  illustrato,  il  contenuto
normativo dell'art. 6, la cui violazione da'  luogo  all'applicazione
della sanzione amministrativa prevista dal successivo terzo comma, e'
stato sostituito dall'art. 1, comma 1097, cit.,  con  una  disciplina
piu'  favorevole,  di  cui  non  e'  stata  prevista   l'applicazione
retroattiva. 
    E' pacifico che i lavoratori lavorassero  presso  la  sede  della
emittente radio televisiva R., come  specificato  nella  sentenza  di
appello,  costituendo  tale  dato  uno  degli  elementi   costitutivi
dell'illecito  amministrativo  contestato;  si   tratta   quindi   di
lavoratori «stanziali» e non «itineranti». 
    Come altresi' indicato nell'ordinanza interlocutoria n. 9396  del
2024,  la  societa'  ricorrente,  nel  rivendicare  in  questa   sede
l'applicazione dello ius superveniens, ha specificato e  allegato  la
sussistenza  dei  fatti  costitutivi  necessari   per   la   concreta
applicazione  di  dette  norme  sopravvenute,  tra  cui   la   natura
subordinata dei rapporti di lavoro, fattispecie esclusa dalla novella
del 2017. A  fronte  di  tali  allegazioni,  salvi  gli  accertamenti
rimessi al giudice del merito sulla qualificazione  dei  rapporti  di
lavoro, l'ordinanza interlocutoria n. 9396 del 2014 ha  rilevato  che
l'amministrazione non ha svolto  alcuna  contestazione  o  deduzione,
essendosi limitata a  richiamare  il  principio  di  irretroattivita'
della  legge  successiva  piu'  favorevole  in  materia  di  sanzioni
amministrative. 
    Pertanto,  la  questione  di   legittimita'   costituzionale   e'
rilevante, atteso che l'applicazione della lex mitior sopravvenuta ha
diretta incidenza sulla sussistenza dell'illecito amministrativo  cui
e' connessa la sanzione irrogata alla ricorrente. 
    Va osservato che, successivamente, come ricordato infra, il testo
dell'art. 6 e' stato ulteriormente sostituito dall'art.  3-quinquies,
comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. 
    Rispetto  a  tale  disposizione  -  che  non  incide  sullo   ius
superveniens (art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017)  della
cui  applicazione   si   controverte   e   della   cui   legittimita'
costituzionale si  dubita  nei  sensi  indicati  -  non  e'  tuttavia
ravvisabile analoga attuale rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale, salve le valutazioni del Giudice delle Leggi ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    12. La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 1097, della legge  n.  205  del  2017,  e'  non  manifestamente
infondata. 
    A  parere  del  Collegio  non  e'  implausibile  che   l'illecito
amministrativo sub iudice, nel ricomprendere anche la  posizione  dei
lavori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, ha natura
penale secondo i criteri cosiddetti Engel, come di seguito indicati: 
        la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto
nazionale, 
        la natura stessa di quest'ultima, 
        la natura e il grado di severita' della sanzione. 
    I suddetti criteri sono alternativi e  non  cumulativi  (sentenza
Corte EDU Grande Stevens e altri c. Italia del 4 marzo  2014);  cio',
peraltro, non  impedisce  di  adottare  un  approccio  cumulativo  se
l'analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare  ad  una
conclusione chiara. 
    Alla luce di tali  criteri  deve  essere  considerata  penale,  e
assoggettata al relativo regime giuridico, non solo la  sanzione  che
sia formalmente qualificata come tale, ma anche la sanzione la quale,
pur qualificata come amministrativa,  comporti  effetti  punitivi  di
natura e severita' sostanzialmente pari alla sanzione penale. 
    13. La sanzione prevista per l'illecito  amministrativo  che  qui
viene  in  rilievo  disciplinato  dall'art.  6,  comma  secondo,  del
D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, vigente ratione  temporis  all'epoca  dei
fatti per cui e' causa, e' stabilita in misura fissa (Cass., n. 19527
del 2023, n. 3579 del 1998), quantificata per ogni lavoratore  e  per
ogni giornata di lavoro prestata in assenza  del  certificato,  senza
possibilita' di adeguamento in relazione ai criteri di  cui  all'art.
11 della 24 novembre 1981, n. 689. 
    La stessa rispetto ai rapporti di lavoro  subordinato,  che  sono
assistiti   da   stabilita',    compresi    nell'ambito    originario
dell'illecito amministrativo in esame, evidenzia indici di  rilevante
afflittivita', in quanto  si  calcola  non  in  considerazione  della
gravita'  in  se'  dell'omissione,  ma  del   persistere   di   essa,
indipendentemente  dalla  sussistenza  e  dall'entita'   del   danno,
mediante  una  mera  operazione  matematica,  che  puo'   abbracciare
l'intera durata del rapporto subordinato, senza la previsione  di  un
tetto massimo. 
    Cio'  anche  considerando  che,  ai  fini  dell'applicazione  del
criterio della gravita' della sanzione,  deve  aversi  riguardo  alla
misura della sanzione  di  cui  e'  a  priori  passibile  la  persona
interessata e non alla gravita' della  sanzione  alla  fine  inflitta
(sentenza Corte EDU, ... e altri c. Italia, cit.). 
    Di talche', appare  irragionevole  la  mancata  previsione  della
retroattivita' della lex mitior di cui all'art. 1, comma 1097,  della
legge n. 205 del 2017. 
    14. In ragione dei principi sopra richiamati, quindi, non essendo
percorribile,  dato  il  tenore  letterale  della  norma  indubbiata,
un'interpretazione     della     stessa     costituzionalmente      e
convenzionalmente   conforme,   ne'   essendo   possibile    recepire
direttamente i  principi  enunciati  dalla  Corte  EDU,  il  Collegio
solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui nel  sostituire
in mitius l'art. 6, del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n.  2388,  escludendo  per  i  soggetti
indicati l'obbligo della richiesta del certificato di agibilita'  nei
confronti dei lavoratori dello spettacolo  (art.  3,  nn.  1-14)  con
rapporti di lavoro  subordinato  qualora  utilizzati  nei  locali  di
proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento  per  i
quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi
presso l'INPS,  non  ha  previsto  l'applicazione  retroattiva  della
novella, in riferimento all'art. 3,  Cost.,  e  all'art.  117,  primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione  all'art.  7  della  CEDU,  e
all'art. 49 della CDFUE. 
    15. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti alla  Corte  di  cassazione
Sezioni Unite civili e' sospeso fino alla definizione  dell'incidente
di costituzionalita'. 
    16. A cura della cancelleria, la presente ordinanza  deve  essere
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; l'ordinanza deve essere comunicata ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento. 
    Gli  atti,  comprensivi  della   documentazione   attestante   il
perfezionamento  delle  prescritte  notificazioni  e   comunicazioni,
devono essere immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte di cassazione a Sezioni Unite civili, visti  l'art.  134
della Costituzione e l'art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1097, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui nel  sostituire  in  mitius
l'art. 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,  dalla  legge  29
novembre 1952, n. 2388, escludendo per i soggetti indicati  l'obbligo
della richiesta del  certificato  di  agibilita'  nei  confronti  dei
lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn. 1-14) con rapporti di lavoro
subordinato qualora utilizzati nei locali  di  proprieta'  o  di  cui
abbiano un diritto personale di godimento per  i  quali  le  medesime
imprese effettuano regolari versamenti  contributivi  presso  l'INPS,
non  ha  previsto  l'applicazione  retroattiva  della   novella,   in
riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo  in  relazione  all'art.  7  della  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con la  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  all'art.  49,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE),  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
    Sospende  il  presente  giudizio.  Ordina  che,  a   cura   della
cancelleria, la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  del
giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte  ed
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri;  ordina,  altresi',  che
l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione  degli  atti,
comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento  delle
prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma, all'udienza pubblica del 6 maggio 2025. 
 
                       Il Presidente: D'Ascola