Reg. ord. n. 223 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/11/2025 n. 47
Ordinanza del Tribunale di Bologna del 29/09/2025
Tra: M. C.
Oggetto:
Reati e pene – Aiuto al suicidio – Non punibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle condizioni e modalità stabilite nella medesima sentenza, agevola l’esecuzione del proposito dell’altrui suicidio – Denunciata previsione che la non punibilità sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale” – Violazione del principio di eguaglianza, in relazione a casi di pazienti affetti da patologie gravissime che non implichino, tuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di sostegno vitale – Violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche – Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 580
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 2
Co.
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 13
Co.
Costituzione
Art. 32
Co. 2
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
Art. 8
Co.
Oggetto:
Reati e pene – Aiuto al suicidio – Non punibilità, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle condizioni e modalità stabilite nella medesima sentenza, agevola l’esecuzione del proposito dell’altrui suicidio – Denunciata previsione che la non punibilità sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale” – Violazione del principio di eguaglianza, in relazione a casi di pazienti affetti da patologie gravissime che non implichino, tuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di sostegno vitale – Violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche – Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.