Reg. ord. n. 221 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio  del 19/09/2025

Tra: Agenzia delle Entrate - Riscossione Roma  C/ M. P.



Oggetto:

Prescrizione e decadenza – Tributi – Riscossione – Prescrizione ordinaria – Applicazione, in assenza di un’espressa previsione e secondo l’interpretazione del diritto vivente, del termine di prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA e IRAP) – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole differenziazione dei termini di prescrizione per la riscossione delle imposte statali (dieci anni) e delle imposte comunali (cinque anni) – Ingiustificato privilegio per l’amministrazione statale – Irragionevole applicazione del termine di prescrizione decennale nonostante il mutato contesto tecnologico – Lesione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione – Irragionevolezza e lesione del principio del buon andamento dell’applicazione del termine decennale, desumibile anche dal confronto con altre fattispecie per le quali è previsto un termine quinquennale (termine per l’accertamento delle imposte dirette, dell’IVA, dell’IRAP, dell’IMU e delle sanzioni; termine per la riscossione dell’IMU e delle sanzioni tributarie; termine per il discarico automatico) – Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità anche in ragione del termine quinquennale stabilito per l’accertamento – Incoerenza rispetto alla tendenza dell’ordinamento a ridurre, in ragione dell’applicazione di strumenti informatici, i termini per il compimento di determinate attività processuali – Violazione del principio di ragionevole durata del processo, conseguente alla durata del procedimento tributario.

- Codice civile, art. 2946.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, e 111.

“Se e per quanto possa occorrere”: Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli – Condizioni – Riaffidamento in riscossione delle somme non riscosse, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole differenziazione dei termini di prescrizione per la riscossione delle imposte statali e delle imposte comunali – Irragionevole applicazione del termine di prescrizione decennale nonostante il mutato contesto tecnologico – Lesione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione – Irragionevolezza e lesione del principio del buon andamento, desumibile anche dal confronto con altre fattispecie per le quali è previsto un termine quinquennale (termine per l’accertamento delle imposte dirette, dell’IVA, dell’IRAP, dell’IMU e delle sanzioni; termine per la riscossione dell’IMU e delle sanzioni tributarie; termine per il discarico automatico) – Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità in considerazione del termine stabilito per l’accertamento – Incoerenza rispetto alla tendenza dell’ordinamento a ridurre, in ragione dell’applicazione di strumenti informatici, i termini per il compimento di determinate attività processuali – Violazione del principio di ragionevole durata del processo, conseguente alla durata del procedimento tributario.

- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, art. 20, comma 6.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, e 111. 

Norme impugnate:

codice civile  del  Num.  Art. 2946

decreto legislativo  del 13/04/1999  Num. 112  Art. 20  Co. 6



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 111   Co.