Reg. ord. n. 220 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/11/2025 n. 47

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia  del 09/10/2025

Tra: Comune di Rezzato  C/ Provincia di Brescia, Regione Lombardia, La Castella srl ed altri 6



Oggetto:

Ambiente – Rifiuti – Norme della Regione Lombardia – Funzioni delle province – Prevista approvazione, ai sensi degli artt. 208 e 209 del d.lgs. n. 152 del 2006, dei progetti di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, non rientranti nella competenza regionale – Denunciata disciplina che, in spregio alla normativa statale interposta non disciplina, nemmeno con indicazioni di massima, i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della regione sulle province nell'esercizio delle funzioni relative ai rifiuti e alle discariche e, soprattutto, non prevede alcunché in merito ai poteri sostitutivi regionali – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, art. 16, comma 1, lettera b), come modificato dall’art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, art. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n.136.

Ambiente – Rifiuti – Norme della Regione Lombardia – Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) – Autorità competenti – Previsione che le province sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi regolata dall’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, la cui determinazione motivata di conclusione con esito favorevole costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale – Denunciata introduzione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali in contrasto con la disciplina statale di riferimento che non prevede la possibilità, per le regioni titolari della funzione di rilascio del predetto provvedimento, di allocare, a loro volta, tali funzioni a enti di livello di governo inferiore – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5, art. 2, comma 7-quinquies.

- Costituzione art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 27-bis.

Norme impugnate:

legge della Regione Lombardia  del 12/12/2003  Num. 26  Art. 16  Co. 1 come modificato da

legge della Regione Lombardia  del 07/08/2020  Num. 18  Art. 15  Co. 4

legge della Regione Lombardia  del 02/02/2010  Num. 5  Art. 2  Co. 7



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto-legge  Art. 22   Co.  

legge  Art.    Co.